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procura federale fipav
FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO UFFICIALE n 14
Riunione del 16 Dicembre 2015
Sono presenti:
- Avv. Massimo Rosi
- Avv. Antonio Amato
- Avv. Claudio Zander
- Presidente
- Vice Presidente
- Componente
03.15.16 RICORSO A.D. POLISPORTIVA FRASCOLLA C/ CTA
CAMPANIA - SVINCOLO ATLETA LAZZARO STEFANO
Con ricorso depositato il 3 Dicembre 2015 la A.D. Polisportiva
Frascolla proponeva appello avverso la sentenza emessa dalla
Commissione Tesseramento Atleti (Sezione distaccata della
Campania), che disponeva lo svincolo dell’atleta Lazzaro Stefano per
“inesistenza del vincolo”.
Con l’atto di appello parte ricorrente ha impugnato la decisione della
Commissione Tesseramento atleti per due motivi.
Con il primo, in via preliminare ha chiesto che fosse dichiarata
l’improcedibilità della domanda avanzata dall’atleta nella causa di
primo grado, poiché non vi era prova che il plico — inviato alla società
il 09/07/2015 — contenesse la richiesta di svincolo.
Nel merito la ricorrente ha eccepito che la CTA ha giudicato ultra
petitum per la mancata prova del disinteresse della società nei
confronti dell’atleta e della mancanza della visita medica.
In subordine parte ricorrente chiedeva la liquidazione di un indennizzo
per lo svincolo, circostanza confermata nel corso dell’udienza.
Si costituiva parte resistente che eccepiva la carenza dello ius
postulandi del difensore della ricorrente, poiché il mandato era quello
conferito in primo grado ed essendo lo stesso una procura speciale,
poteva valere solo per quel grado. Il ricorso a parere della difesa,
doveva considerarsi nullo perché mancante del codice fiscale
dell’associazione sportiva e del difensore, nonché dei
dati del
rappresentante legale.
Nel merito parte resistente confermava di aver inviato con la lettera
30/06/2015 la messa in mora tesa a ottenere lo svincolo e insisteva
sull’assenza del certificato medico per l’anno 2014/2015, che non era
stato prodotto in primo grado.
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A conclusione della comparsa di costituzione, parte resistente
chiedeva il rigetto della domanda e il riconoscimento di un indennizzo
a titolo di risarcimento danni anche per la temerarietà della lite.
All’udienza del 16/12/2015 presenziavano le parti assistite dai propri
difensori e il tentativo di conciliazione esperito dal Tribunale non
otteneva esito positivo. La difesa di parte ricorrente chiedeva di
depositare certificato d’idoneità sportiva dell’atleta Lazzaro e
dichiarazione testimoniale di un tesserato della società; parte
resistente si opponeva alla produzione perché tardiva. Nel corso
dell’udienza il Presidente del sodalizio confermava il mandato conferito
all’Avv. Ottavio Pileri ed il contenuto del ricorso.
Il Tribunale riservava ogni decisione anche sull’ammissibilità delle
prove e dei documenti depositati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda l’eccezione d’improcedibilità per mancanza della
prova che il plico inviato dall’atleta contenesse la richiesta di svincolo,
va precisato che nell’atto di appello la parte ricorrente non disconosce
che il plico fosse vuoto o che contenesse altro. In ogni modo, in primo
grado parte ricorrente non ha eccepito la circostanza e pertanto, in
tale sede, la stessa non può essere ritenuta veritiera. Anche se lo
fosse, parte ricorrente non ha eccepito che la busta fosse vuota ma
solo che la stessa non contenesse la richiesta di scioglimento del
vincolo.
A tal proposito giova ricordare che la Corte di Cassazione, modificando
un precedente orientamento, ritiene che è a carico del destinatario la
prova che un plico spedito non contenga alcuna lettera. Nella
fattispecie parte appellante neanche ha contestato che il plico inviato
fosse vuoto ma solo che lo stesso non fosse riferibile alla richiesta di
scioglimento del vincolo.
Per quanto attiene l’eccezione della difesa di parte resistente
sull’assenza di procura e di codice fiscale, si rileva come il Presidente
della società – nel corso dell’udienza – abbia confermato il mandato
conferito al proprio legale anche per la fase di appello. Per il resto nel
processo sportivo non è necessaria l’indicazione di tutti quegli
elementi ritenuti necessari per il processo ordinario.
Per la produzione documentale dell’appellante riguardante le prove
testimoniali, il Tribunale rileva l’inammissibilità delle stesse perché
tardive; in ordine invece alla certificazione medica, la stessa può
essere acquisita poiché attestazione proveniente da struttura pubblica.
Il certificato di idoneità sportiva prodotto dal sodalizio risulta essere
valido al momento del tesseramento per la stagione 2014/2015,
pertanto è infondata l’eccezione di mancanza dello stesso.
2
Sulla mancanza di tale certificazione la CTA, sostituendosi al potere
proprio dell’ufficio tesseramento in materia e con provvedimento non
del tutto condivisibile, disponeva lo scioglimento del vincolo. Certo è
che la CTA ha preso la decisione non essendo in possesso della
certificazione che invece, se pur colpevolmente non prodotta in tempo
utile dalla società, rendeva valido il tesseramento anche al momento
del suo perfezionamento. Poiché la società nel merito ha richiesto la
liquidazione di un equo indennizzo conseguente allo svincolo
dell’atleta, il Tribunale ritiene di dover confermare la pronuncia di
svincolo già ottenuta, subordinandola però al pagamento di un
indennizzo; tale indennizzo deve comunque tener conto del
comportamento processuale della parte appellante che ha omesso la
compiuta difesa in primo grado.
Su tali presupposti il Tribunale ritiene di poter liquidare un indennizzo
nella misura di € 1.500,00=.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale conferma lo svincolo dell’atleta Lazzaro Stefano
dalla ASD Polisportiva Frascola, subordinandolo al pagamento alla
stessa associazione di un indennizzo pari ad € 1.500,00=. Nulla per le
spese avendone già tenuto conto nella determinazione dell’importo
liquidato.
Roma, 18 gennaio 2016
F.to ILPRESIDENTE
Avv. Massimo Rosi
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