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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI Art. 1

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REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI Art. 1
REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI FUNEBRI
Art. 1 – Gestione del servizio
Nel territorio del comune il servizio dei trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa
mediante concessione a terzi.
Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme con eccezione
delle amministrazioni militari, congregazioni e confraternite riconosciute come enti morali le quali
possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari o di soli soci, con propri mezzi,
osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione del diritto fisso di
privativa di cui al successivo comma 5.
La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il
trasporto del cadavere.
Detta privativa comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello dei prodotti abortivi di
cui all’art. 7 D.P.R. 285/90.
Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso di privativa ai sensi dell’art. 19/3 del D.P.R.
285/90 nella misura dell’importo stabilito per i trasporti di ultima categoria quando la salma, per
opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato.
Art. 2 – Modalità del trasporto e percorso
Le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di
osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa
sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino
al Cimitero seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali
cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Ad ogni trasporto di salma dovrà essere assicurata la presenza di 4 necrofori.
I necrofori dovranno provvedere ad ogni necessario spostamento del feretro dal luogo del
decesso fino alla collocazione del feretro in camera mortuaria.
Art. 3 – Trasporti gratuiti ed a pagamento
I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti:
a) a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando siano richiesti servizi
o trattamenti speciali intendendosi per tali uno almeno dei seguenti: il trasporto con il
medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di
feretro diverso da quello fornito gratuitamente dal Comune (per salme di persone i cui
familiari non risultino in grado di sostenere la spesa), la sosta lungo il percorso.
b) Gratuiti in ogni altro caso.
La concessionaria è tenuta ad effettuare gratuitamente i sottoelencati servizi di interesse
pubblico:
1) Recupero e relativo trasporto delle salme accidentate,
2) Trasporto funebre nell’ambito del Comune, quando non vengano richiesti
servizi o trattamenti speciali individuati al precedente punto a).
3) Trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all’obitorio o al deposito di
osservazione (ai sensi dell’art. 19 1° comma del D.P.R. 285/90).
4) Fornitura gratuita di feretri per salme di persone appartenenti a famiglie
bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Tutti gli altri servizi sono soggetti al pagamento delle apposite tariffe.
Art. 4 – Orario dei trasporti
I trasporti funebri possono essere effettuati tutti i giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore
16.30.
In caso di più giorni festivi consecutivi, uno sarà considerato lavorativo con
esclusione del giorno di Natale e Pasqua.
I trasporti di salme destinate ad inumazione vengono eseguiti con la seguente
programmazione:
dal lunedì al venerdì :
8.30 – 10.00
sabato :
8.30
I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi nel luogo di partenza dei funerali
almeno 10 minuti prima dell’ora fissata.
Art. 5 – Rimessa delle autofunebri
Le rimesse delle autofunebri devono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi
per la pulizia e la disinfezione dei carri.
L’idoneità delle rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del
servizio di Igiene Pubblica della U.S.L., salva la competenza dell’autorità di Pubblica
Sicurezza e del servizio antincendi.
Art. 6 – Mezzi e personale
La concessionaria dovrà adibire al servizio mezzi e personale in quantità
sufficiente ad assicurarne la regolare ed efficiente esecuzione
Per il servizio di trasporti funebri il concessionario dovrà disporre in ogni tempo di
almeno 4 carri e 8 necrofori.
I carri funebri dovranno avere le caratteristiche di cui all’art. 20 1° comma del
D.P.R. 285/90 e potranno essere posti in servizio da parte della concessionaria solo
dopo che siano stati riconosciuti idonei dalla Unità Sanitaria Locale che dovrà
controllarne almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro, dal quale risulti la dichiarazione di idoneità, deve essere, a
richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
Gli oneri relativi alla manutenzione dei mezzi, al loro ricovero in rimessa nonché
alla assicurazione contro gli incendi e i danni alle persone o cose sono a carico della
concessionaria.
Il personale adibito al servizio dovrà indossare una divisa di colore e foggia uguale.
Detto personale dovrà essere fisicamente e moralmente idoneo e comportarsi con
decoro dovuto al servizio in oggetto.
Art. 7 – Responsabilità
La concessionaria è direttamente responsabile, con piena manleva del Comune, del
decoro del servizio reso e per ogni eventuale danno che dovesse essere arrecato a terzi
in conseguenza delle operazioni inerenti il servizio.
E’ responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela
infortunistica e sociale e di tutte le disposizioni legislative che regolano i contratti
collettivi di lavoro.
La concessionaria ha altresì l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge
e regolamenti concernenti il servizio in oggetto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre in ordine alla
decadenza della concessione in caso di violazione da parte della concessionaria degli
obblighi e delle disposizioni di cui al presente atto.
Art. 8 – Trasporto per e da altri Comuni
Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con
decreto a seguito di domanda degli interessati, corredata dall’autorizzazione al
seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano
richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate
direttamente al Cimitero.
I trasporti di salme da e per altri Comuni sono eseguiti, senza carattere di privativa
da trasportatori autorizzati secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 4.
In caso di arrivo o partenza della salma l’eventuale sosta in chiesa dovrà essere
limitata al tempo necessario per la celebrazione del rito religioso.
Art. 9 – Predisposizione giornaliera dei servizi
La concessionaria dovrà comunicare giornalmente al servizio cimiteriale, a mezzo
fax ed entro e non oltre le ore 12.00 i dati relativi ai trasporti funebri in
programmazione per il giorno successivo (orario dell’arrivo delle salme nei cimiteri
comunali, nominativo e residenza del defunto, tipo di sepoltura e cimitero di
destinazione previsto).
Ogni eventuale variazione o modifica rispetto alla prima comunicazione dovrà
avvenire a mezzo fax.
La concessionaria ha altresì l’obbligo di comunicare nominativo e recapito
telefonico del dipendente incaricato della programmazione dei servizi che dovrà essere
reperibile dalle ore 7.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00.
Art. 10 – Trasferimento di salme senza funerale
Il trasporto di cadavere al locale di osservazione per il periodo prescritto o
comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all’obitorio, deve essere eseguito in
condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo
chiuso avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90.
I trasferimenti di salme senza funerale sono eseguiti in forma privata senza corteo.
I trasferimenti di salme per autopsia, per consegna agli Istituti di studio, per
traslazioni in altro cimitero comunale ecc… ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti,
resti anatomici, ecc… sono eseguiti con l’impiego di cui al primo comma.
Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal Cimitero è
autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
Art. 11 – Trasporti all’estero e dall’estero
Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a
seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del
10.03.1937 approvata con R.D. 1.07.1937 n° 1379, o di Stati non aderenti a tale
Convenzione,
nel 1° caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 285/90,
nel 2° caso quelle di cui agli ARTT. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di
cui all’art. 25 del Regolamento precitato.
Art. 12 – Trasporto di ceneri e resti
Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere
autorizzato dal Sindaco.
Se il trasporto è da o per Stato estero al Sindaco si sostituisce l’Autorità di cui agli
artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme non si
applicano al trasporto di ceneri, ossa umane e resti mortali.
Le ossa umane e i resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di
spessore non inferiore a mm. 0.660 chiusa con saldatura e recante nome e cognome del
defunto o, se sconosciuto, con indicazione: salma di ignoto, luogo e data di
rinvenimento.
Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca.
Art. 13 – Caratteristiche dei feretri e trasporti
La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto (oltre che ai
diversi tipi di sepoltura o pratica funebre), alla distanza del trasporto, secondo quanto
disposto dall’art. 30 del D.P.R. 285/90.
Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro
Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione
del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura. Il Dirigente dei servizi di
igiene pubblica della U.S.L., o un suo delegato, effettuerà le verifiche di cui sopra
prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera
metallica in zinco.
Se nel trasferimento di salma proveniente da altro Comune è stato impiegato il
doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura a terra, deve essere praticata sulla parte
superiore della cassa metallica un’idonea apertura al fine di consentire il processo di
mineralizzazione.
Art. 14 – Tariffe
Le tariffe dei trasporti funebri sono determinate con provvedimento della G.C.
entro il 31/12 di ogni anno; in mancanza risulteranno dalle rivalutazioni in base agli
indici ISTAT riferiti al medesimo periodo.
Art. 15 – Normativa
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento si rimanda alle vigenti
disposizioni di legge in materia.
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