Comments
Transcript
Ufficio - Comune di San Giuliano Milanese
Comune di San Giuliano Milanese San Giuliano Milanese, Ordinanza n° 291 del 29/12/2015 Oggetto: ORDINANZA SINDACALE - MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'IMPIEGO DI MATERIALE PIROTECNICO - DIVIETO DI UTILIZZO DI PETARDI, BOTTI E ARTIFICI PIROTECNICI DI QUALSIASI GENERE DAL 30 DICEMBRE 2015 AL 06 GENNAIO 2016. IL SINDACO Premesso che è diffusa la consuetudine di effettuare, durante le festività di fine anno ed inizio anno nuovo, in particolare la notte di Capodanno, il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere la cui vendita registra sempre un consistente incremento nel mese di Dicembre; Considerato che tale usanza implica un oggettivo pericolo, anche in caso di utilizzo di artifici dei quali è ammessa la libera vendita, essendo anch’essi idonei a provocare danni fisici, anche di rilevante entità, sia nei confronti di chi li maneggia sia nei confronti di chi ne venisse fortuitamente colpito; Preso quindi atto che ogni anno, a livello nazionale, si verificano infortuni alle persone, anche di grave entità, derivanti dall’utilizzo con imprudenza o imperizia dei suddetti prodotti e che, sia pure in maniera inferiore il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o frequentati da bambini; Posto altresì che, a causa del fragore dei botti, conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali che, spaventati possono darsi alla fuga e perdere l’orientamento, esponendosi così al rischio di smarrimento o investimento e ciò con particolare riferimento agli animali domestici e in specie quelli di affezione che, talvolta, sono anche direttamente colpiti dalle esplosioni che ne causano il ferimento o la morte; Verificato inoltre che possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose per il rischio di incendio connesso all’utilizzo delle suddette sostanze esplosive e considerato inoltre che tutte le situazioni di pericolo sopra riportate vengono aumentate dal parallelo utilizzo, rispetto ai prodotti per cui è ammessa la libera vendita, anche di ingenti quantitativi di artifici illeciti messi abusivamente in commercio; "Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni." Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151 Fax02/98.24.11.10 Comune di San Giuliano Milanese Considerato ancora che l’utilizzo di fuochi d’artificio, giochi pirici e pirotecnici, fumogeni, petardi e ogni altro strumento che provoca emissione di fumo o gas, concorre ad aumentare la quantità di polveri sottili presenti nell’aria, nocive per la salute pubblica; Preso infine atto delle lamentele espresse da diversi cittadini in relazione all’accensione ed al lancio di fuochi d’artificio, allo sparo dei petardi, allo scoppio di mortaretti ed altri prodotti similari nonché in considerazione dell’uso incontrollato di detti oggetti da persone che non rispettano le precauzioni minime di utilizzo; Considerato quindi che l’Amministrazione Comunale, pur ritenendo opportuno il ricorso a strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e collettiva, affinchè ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze dei propri comportamenti in riferimento alla sicurezza di tutti; Rilevata altresì la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie, piazze e luoghi pubblici fruiti dalla collettività e atteso che l’Amministrazione Comunale, ancorchè nella città non siano mai stati segnalati infortuni significativi legati al lancio di petardi,intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela dell’incolumità dei cittadini; Considerato inoltre che l’Amministrazione Comunale intende di intervenire con il presente provvedimento al fine di concorrere alle iniziative urgenti per la limitazione delle emissioni di inquinanti in atmosfera, in accoglimento alla nota dell’Assessorato Regionale all’Ambiente del 23/12 u.s.; Dato infine atto dell’urgenza di intervenire, onde evitare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, mediante l’emissione di un apposito provvedimento interdittivo e ritenuto opportuno e necessario provvedere di conseguenza; Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che attribuisce la potestà ordinatoria al Sindaco, nella sua veste di ufficiale di governo, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana; Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689; Visto l’art. 7 bis del decreto legislativo 267/2000 cit.; ORDINA A tutela della sicurezza urbana e dell’incolumità pubblica su tutto il territorio comunale è vietato, dal 30 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016, l’utilizzo di fuochi d’artificio, mortaretti, botti, petardi, artifici esplodenti in genere, prodotti pirotecnici e materiale pirico in grado comunque di provocare fumi e gas, anche se di libera vendita, come pure di prodotti, anche senza detonazione, ma con effetto luminoso. "Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni." Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151 Fax02/98.24.11.10 Comune di San Giuliano Milanese Da tale disposizione sono esclusi gli spettacoli di fuochi d’artificio eventualmente programmati per le festività e preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità. AVVERTE CHE - L’inosservanza del divieto del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00; - All’accertamento delle violazioni consegue anche la sanzione accessoria amministrativa della confisca dei prodotti e dei materiali pirotecnici e esplodenti, pure se legittimamente detenuti, da assicurarsi mediante il sequestro cautelare degli stessi, secondo le norme di cui agli artt. 13 e 20 della Legge n. 689 del 24.11.1981; - Qualora il fatto accertato integri gli estremi di uno o più illeciti penali, il responsabile verrà denunciato alla competente Autorità Giudiziaria; DISPONE Che della presente ordinanza venga data preventiva comunicazione al Prefetto di Milano, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 4° del T.U.EE.LL., e data pubblicità attraverso l’affissione all’albo pretorio e inserimento sul sito internet del Comune;per i giorni di validità; Che il Comando di Polizia Locale e le Forze dell’Ordine esercitino la vigilanza sull’osservanza del presente provvedimento; Che copia del provvedimento venga trasmessa: - Comando Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese Comando Compagnia Guardia di Finanza di Melegnano Tenenza Carabinieri di San Giuliano M.se Sottosezione di Polizia Stradale di San Donato M.se Comando Polizia Locale di San Giuliano M.se INFORMA CHE Avverso il presente provvedimento è ammesso: - ricorso gerarchico al Prefetto di Milano entro 30 giorni - ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. n.104/2010; "Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni." Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151 Fax02/98.24.11.10 o, in alternativa, - Comune di San Giuliano Milanese ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199 entro 120 giorni; I termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio. Il Sindaco Alessandro Lorenzano "Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs 82/2005 e successive modificazioni." Comune di San Giuliano Milanese - Provincia di Milano - Via E.De Nicola, 2 - cap 20098 - P.Iva 00798940151 Fax02/98.24.11.10