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Scheda Asaps CIRCOLAZIONE IN ITALIA CON PATENTI STRANIERE

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Scheda Asaps CIRCOLAZIONE IN ITALIA CON PATENTI STRANIERE
Scheda Asaps
CIRCOLAZIONE IN ITALIA
CON PATENTI STRANIERE
I conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero
possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purché non
siano residenti in Italia da oltre un anno (vedi art. 135 CdS).
Qualora la patente o il permesso internazionale rilasciati dallo Stato estero non siano conformi ai
modelli stabiliti in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito, essi devono essere
accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana o da un documento equipollente.
Resta salvo quanto stabilito in particolari convenzioni internazionali (sanzione amministrativa
Euro 80,00).
NOTA: La violazione non è applicabile alle patenti rilasciate da Paesi membri dell’UE o SEE in quanto
hanno modelli conformi che non richiedono la traduzione per circolare in Italia. Per le patenti rilasciate da
Paesi extra UE non è necessaria la traduzione solo se il modello ufficiale è conforme a quello previsto
dalle convenzioni internazionali (vedi la Convenzione di Vienna 8 novembre 1968). La Legge 5 luglio
1995 n. 308 ha provveduto alla ratificazione e alla esecuzione della Convenzione di Vienna nella quale
sono state fissate inoltre le caratteristiche dei documenti di guida.
I titolari di patente in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro della Comunità economica
europea, che abbiano acquisito la residenza anagrafica in Italia, possono ottenere il
riconoscimento (vedi Direttiva CEE 91/439 e circolare della DGMTC 30/99).
I titolari di patente di guida rilasciata da un Paese extra UE e residenti in Italia possono circolare
con la loro patente fino al massimo 1 anno, altrimenti devono provvedere alla conversione della
stessa.
Se la patente di guida è convertibile sia applica la sanzione richiamata nell’art. 136,
comma 7 CdS, riferita all’art. 126, comma 7 CdS Sanzione amministrativa di € 159,00
e ritiro della patente di guida.
Se la patente di guida non è convertibile sia applica la sanzione richiamata nell’art. 136,
comma 6 CdS, riferita all’art. 116, comma 13 CdS (guida senza patente) Ammenda da
€ 2.257,00 a € 9.032,00 (sanzione penale per la quale si procede con la notizia di reato) e
Fermo Amministrativo del veicolo per 3 mesi. La stessa sanzione si applica anche in caso
di patente di guida rilasciata da un Paese extracomunitario scaduta di validità, oppure con
permesso internazionale di guida scaduto di validità.
NOTA- Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in
Italia: Albania (valida fino al 15.08.2014); Algeria, Argentina, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia,
Danimarca, El Salvador (valida fino al 19.09.2014), Estonia, Filippine, Finlandia, Francia, Germania,
Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania,
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Repubblica Slovacca, Romania, San
Marino, Slovenia, Spagna, Svezia, Taiwan, Tunisia, Ungheria, Uruguay (valida fino al 12.12.2014).
Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per alcune
categorie di cittadini: Canada (personale diplomatico e consolare); Cile (diplomatico e loro familiari);
Stati Uniti (personale diplomatico e consolare e loro familiari); Zambia (cittadini in missione governativa
e loro familiari).
Per quanto riguarda la circolazione di veicoli stranieri si rappresenta che gli autoveicoli, i
motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle
formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, se
prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al
certificato di immatricolazione dello Stato di origine (la disposizione non si applica ai cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia) – La violazione è riconducibile all’art. 132 CdS che
prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa di € 80,00 (la violazione comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale). La sanzione prevista dall’art. 132 CdS è
applicabile anche ai cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia
continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà senza avere provveduto
a nazionalizzare il veicolo (vedi circolare Ministero dell’Interno 300/A/1/27794/111/56 del 24
ottobre 2007).
Gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano
in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine (la
sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali) - La violazione è
riconducibile all’art. 133 CdS che prevede una sanzione amministrativa di € 80,00.
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