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Roma, 30.1.2014 RACCOMANDATA AR Spett.le

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Roma, 30.1.2014 RACCOMANDATA AR Spett.le
ANGELO CUGINI
AVVOCATO
Via degli Scipioni 232
Roma 00192
Tel +39 06 3240455
Fax +39 06 233213894
[email protected]
Roma, 30.1.2014
RACCOMANDATA A.R.
Spett.le
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I
Viale del Policlinico 155
00161 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE GENERALE
SPIRITO
Lungotevere Sassia 3
00193 ROMA
SANTO
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE PEDIATRICO BAMBINO
GESU’
Piazza Sant’onofrio 4
00165 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE
NUOVO
MARGHERITA
Via Emilio Morosini 30
00153 ROMA
REGINA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
SAN GIOVANNI CALIBITA
Via Di Ponte Quattro Capi 39
00186 ROMA
ANGELO CUGINI
Pagina 2
AVVOCATO
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE SAN GIOVANNI
Via Dell’amba Aradam 9
00184 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE SPALLANZANI
Via Portuense 292
00149 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE SAN CAMILLO
Piazza Carlo Forlanini 1
00151 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE SANDRO PERTINI
Via Dei Monti Tiburtini 385
00157 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE MADRE GUSEPPINA
VANNINI
Via Di Acqua Bullicante 4
00177 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE C.T.O. ANDREA ALESINI
Via San Nemesio 21
00145 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
ASSOCIATION COLUMBUS
ANGELO CUGINI
Pagina 3
AVVOCATO
Via Giuseppe Moscati 31
00168 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
POLICLINICO AGOSTINO GEMELLI
Largo Agostino Gemelli 8
00168 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
AZIENDA
OSPEDALIERA
SANT’ANDREA
Via Di Grotta Rossa 1035
00189 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
POLICLINICO CASILINO
Via Casilina 1049
00169 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
POLICLINICO LUIGI DI LIEGRO
Via Dei Buonvisi 50
00148 ROMA
Spett.le
OSP SANT’EUGENIO
Piazzale Dell’umanesimo 10
00144 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE SAN PIETRO
FATEBENEFRATELLI
Via Cassia 600
ANGELO CUGINI
Pagina 4
AVVOCATO
00189 ROMA
RACCOMANDATA A.R
Spett.le
OSPEDALE SANTA LUCIA
Via Ardeatina 354
00179 ROMA
Oggetto: gestione in appalto dei servizi mortuari – contestazioni e richiesta
intervento
Scrivo la presente in nome e per conto della FEDER.CO.F.IT. LAZIO FEDERAZIONE DEL COMPARTO FUNERARIO ITALIANO”, in persona del suo
Presidente Regionale Maurizio Mortale, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di
legge, e che elegge domicilio presso il mio studio per ogni futura comunicazione al
riguardo.
La necessità di tale iniziativa congiunta trae il suo fondamento dalla grave e
non più sostenibile gestione in appalto operata dalle Aziende Ospedaliere in indirizzo
dei servizi mortuari ed in particolare delle Camere Mortuarie ospedaliere.
Come già più volte denunziato -anche ai competenti Uffici Giudiziari
inquirenti- l’aggiudicazione di tali appalti da parte di talune aziende è caratterizzata
da gravi anomalie che avrebbero dovuto imporre alle strutture ospedaliere
interessate la tempestiva adozione di misure idonee a verificare la opportunità di un
siffatto affidamento, che ha difatti generato una gravissima situazione di abuso da
parte delle aziende appaltatrici. Queste, in virtù del contatto immediato con i parenti
ANGELO CUGINI
Pagina 5
AVVOCATO
del singolo deceduto, riescono ad imporre l’affidamento del servizio funebre in
favore delle stesse aziende o di aziende esterne con esse colluse, riuscendo con tale
illegittimo stratagemma ad assorbire oltre l’80% del mercato funebre del comune di
Roma.
Orbene, la vicenda non è certamente nuova alle destinatarie della presente,
essendo già stata denunziata presso la Magistratura penale e amministrativa, che
più volte si è espressa al riguardo sancendo la illegittimità di siffatte procedure di
appalto. Comune denominatore degli esiti istruttori svolti è l’accertamento che
all’interno dei nosocomi la distinzione tra i diversi servizi, pubblici da un lato e
commerciali dall’altro, viene frequentemente violata, determinando da un lato gravi
distorsioni sul mercato delle onoranze funebri e dall’altro arrecando un pregiudizio
economico ai consumatori.
Ciò ha indotto anche l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ad
emettere –ai sensi e per gli effetti dell’artt.21 e 22 della L. 287/1990 - il
provvedimento n. AS 392/07 nella quale tra l’altro venivano auspicati “interventi
legislativi a livello nazionale e/o regionale che affrontino e risolvano le
problematiche indicate attraverso la chiara separazione e incompatibilità fra i servizi
di onoranze funebri nei diversi servizi pubblici che si connotano per un prevalente
interesse igienico-sanitario o di carattere pubblico-sociale. Ciò al fine di assicurare
un corretto confronto concorrenziali, fra gli operatori di onoranze funebri presenti nei
diversi mercati locali, evitando il conseguimento di improprie posizioni di vantaggio
che consentano l’accesso privilegiato alla clientela e che, nella generalità dei casi, si
traducono, in definitiva, in un costo più elevato del servizi in danno degli stessi
ANGELO CUGINI
Pagina 6
AVVOCATO
consumatori”.
Come se ciò non bastasse, in reazione all’ennesimo bando pubblicato da
talune Aziende Ospedaliere, l’autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, su tempestiva istanza del CO.DI.O. F. (Comitato Diritto Operatori
Funebri) ha confermato -con parere 147 del 13.12.2007-che siffatta procedura di
gara non risulta conforme alla normativa vigente di settore ed in contrasto con il
principio di concorrenza della procedura stessa, anche in ragione del fatto che il
corrispettivo previsto nel contratto “… è rappresentato dall’opportunità per la società
aggiudicataria di avvalersi di una rendita di posizione, consistente nella possibilità
esclusiva di trovarsi all’interno dei luoghi dove avvengono i decessi e di poter fruire
del vantaggio di tale circostanza nei confronti degli altri operatori del settore”.
Come conseguenza a quanto sopra esposto, la REGIONE LAZIO adottava con
specifico decreto del 17.12.2010 “Le Linee Guida per la gestione dei decessi in
ambito ospedaliero e delle camere mortuarie”, rimaste anch’esse inascoltate dalle
Aziende Sanitarie sorde a qualsiasi richiamo istituzionale, che perpetuano -si
auspica non complici con i beneficiari di tale illegittima situazione- l’affidamento
contra legem dei servizi mortuari.
La prova inconfutabile della fondatezza di quanto sopra eccepito risiede nei
registri delle camere mortuarie delle Aziende Ospedaliere coinvolte nella vicenda, dai
quali è possibile constatare una effettiva preponderanza di esequie da parte di due
sole imprese funebri, motivabile solo con la denunziata connivenza all’interno della
struttura sanitaria.
Un segnale positivo -purtroppo isolato- è giunto dalla Fondazione PTV
ANGELO CUGINI
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AVVOCATO
Policlinico Tor Vergata che con delibera D.G. n. 571 del 16.9.2013 ha disposto la
revoca -ex art.21 L. 241/90- della procedura di “gara per l’affidamento del servizio di
cura delle salme dei deceduti in ambito ospedaliero”. La decisione è stata adottata in
ragione della opportunità di non perseguire in una procedura già sanzionata da
numerosi provvedimenti giudiziari -da ultimo la sentenza del Consiglio di Stato n.
4933/2012- in quanto il tipo di gara così come concepita “non appare idonea a
garantire, nella pratica quotidiana dell’eventuale esercizio di entrambe le attività
(igienico sanitarie e di natura imprenditoriale) da parte del soggetto medesimo, il
corretto e fisiologico esplicarsi della concorrenza, con la conseguenza che la
prosecuzione della procedura di gara e l’affidamento del servizio alle condizioni e
prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto avrebbe, in ogni caso, dato
luogo a fenomeni distorsivi della concorrenza”.
In senso contrario si è registrata invece la pubblicazione di un capitolato
speciale d’appalto a procedura aperta (CIG: 53743741BA) da parte dell’Ospedale
Sant’Andrea di Roma con il quale -ignorando le vicessitudini amministrative e
giudiziarie sopra richiamate- si è inteso affidare ai soggetti esterni i “servizi di
competenza aziendale in ordine ai decessi in ambito ospedaliero con contestuale
utilizzo della camera mortuaria”. In tale capitolato si prevede l’aggiudicazione in
favore dell’impresa che, oltre dovere garantire una serie di prestazioni in favore della
struttura ospedialiera, offrirà anche la somma maggiore da corrispondere. Ovvia, ma
tacita, la contropartita: potere gestire in via pressoché esclusiva l’affidamento dei
servizi funerari all’interno della camera mortuaria.
Alla luce di quanto sopra la mia Assistita, forti della fondatezza delle proprie
ANGELO CUGINI
Pagina 8
AVVOCATO
ragioni, rivendica con fermezza la necessità di:
•
sospendere con effetto immediato qualsiasi procedura di gara per
l’affidamento del servizio di cura delle salme dei deceduti in ambito
ospedaliero;
•
rafforzare i meccanismi di controllo interno onde evitare l’adescamento dei
clienti da parte delle società aggiudicatrici degli appalti;
•
trasmettere o comunque consentire allo scrivente difensore la consultazione
dei registri delle camere mortuarie delle Aziende ospedaliere in indirizzo;
•
inviare una missiva ai parenti dei deceduti a cui richiedere di riferire circa le
modalità con cui si è svolta la scelta dell’impresa funebre ed in particolare
sulla condotta degli addetti della impresa funebre presente all’interno della
camera mortuaria;
•
attivare un tavolo di concertazione tra le parti interessate (Regione Lazio,
Autorità
Garanti,
Organizzazioni
di
categoria,
Aziende
Ospedaliere,
Associazioni consumatori) per individuare quanto prima una condivisa
soluzione procedurale per porre fine all’inaccettabile abuso posto in essere in
danno sia del mercato dei servizi mortuali che dei consumatori interessati;
Auspicando un tempestivo riscontro, non posso esimermi dal segnalare che
qualora la mia missiva dovesse rimanere infruttuosa, dovrò attivare ogni ulteriore
iniziativa, anche dinanzi le competenti autorità giudiziarie, a tutela dei diritti della
mia Assistita e quindi -sebbene indirettamente- anche dei parenti dei defunti, vittime
ignare un vile raggiro nel momento del loro massimo dolore.
ANGELO CUGINI
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AVVOCATO
Distinti saluti
Angelo Cugini
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