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ENERGIE RINNOVABILI
Fascicolo Informativo
ALL RISKS
ENERGIA SOLARE
Il presente Fascicolo Informativo contenente:
Informativa ex art.13 
del D.lgs.196 del 30/6/2003
Nota Informativa 
Glossario 
Condizioni di assicurazione 
deve essere consegnato al Contraente prima
della sottoscrizione del contratto
Prima della sottoscrizione leggere
attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
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pag. 2
Informativa ex art.13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003 n.196
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative
pag. 14
Modalità d’uso dei dati personali
pag. 15
Diritti dell'interessato
pag. 16
Glossario
pag. 17
Condizioni generali di assicurazione
pag. 19
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Nota Informativa (Regolamento ISVAP 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVaP, ma il
suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVaP (ora IVaSS).
anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente
Nota informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il Contraente deve
prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONI
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella nr. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 93
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Posta elettronica: [email protected] – (nr. verde 800.016611)
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158
R.E.A. n. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014
Capogruppo del gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 353,228.631 milioni di euro di cui
67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 285,849.707 milioni di
euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,6 e rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto
dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il presente contratto può avere durata annuale o poliennale con possibilità di tacito rinnovo
per periodi di un anno per ciascuna proroga.
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
“avvertenza”
Il Contraente ha facoltà di disdetta mediante lettera raccomandata da inviarsi con
preavviso di 60 giorni* prima della scadenza contrattuale, impedendo così il tacito
rinnovo del contratto. (*30 giorni qualora il contratto sia stipulato con un
“consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo)
termini e modalità per l’esercizio della medesima sono regolati dall’art. 1.7 delle
Condizioni Generali di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
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Sezione DANNI DIRETTI
Il contratto qui descritto consiste in un assicurazione contro i rischi da incendio e altri danni
materiali e diretti che possono colpire le cose assicurate. La forma di garanzia prestata con il
presente contratto è una copertura All-Risks (forma convenzionale inglese per definire una
copertura “tutti i rischi”) che protegge le cose assicurate da qualsiasi evento non
espressamente escluso.
Principale obiettivo della polizza è la copertura assicurativa dell’impianto fotovoltaico o solare
termico.
La copertura prestata con questa particolare tipologia di contratto è, normalmente,
comprensiva delle garanzie incendio, fulmine e scoppio ed è estesa ad alcune garanzie quali
(a titolo esemplificativo ma non esaustivo) Eventi Atmosferici, Eventi Sociopolitici, Terremoto
ed Alluvione.
Per il dettaglio di queste ultime garanzie si rimanda alla lettura agli art. 2.1 e 2.3 delle
Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni Diretti.
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Esistono Condizioni Aggiuntive che il Cliente può decidere di includere per estendere la
copertura ad altri rischi ben identificati, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Fenomeno
Elettrici e Furto, per il dettagli vedere gli articoli C.A. 1, C.A. 2, C.A. 3 e C.A. 4 delle
Condizioni Generali di Assicurazione Sezione Danni Diretti.
alcune garanzie previste nella presente polizza sono prestate a “primo rischio
assoluto” (ad esempio la Condizione aggiuntiva Fenomeno Elettrico o Furto).
“avvertenza”
La forma di assicurazione a primo rischio assoluto prevede che l’assicuratore si
impegni a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza della somma
assicurata, anche se quest’ultima risulta inferiore al valore globale dei beni assicurati
(valore assicurabile). Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la
cosiddetta regola proporzionale.
Esempio:
Somma assicurata: 20.000 euro
Danno accertato: 30.000 euro
Ammontare dell’indennizzo: 20.000 euro
Per il dettaglio delle varie coperture offerte consultare il documento contrattuale.
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
“avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
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In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dai
documenti contrattuali (simplo di polizza e art. 2.2, 2.3, 2.6, C.a. 1, C.a. 2, C.a. 3 e
C.a. 4 delle Condizioni Generali di assicurazione Sezione Danni Diretti).
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto indicato
si rimanda all’art. 1.2 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni
dell’art. 1901 del Codice Civile.
“avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli accordi presi con l’Impresa di assicurazione
ed espressamente indicati agli art. 2.3, 2.6, C.a. 1, C.a. 2, C.a. 3 e C.a. 4 delle
Condizioni Generali di assicurazione Sezione Danni Diretti.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni
numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali
sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite
l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato
un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio:
Valore del bene : € 100.000,00
Importo del sinistro: € 80.000,00
Indennizzo: € 80.000,00
Valore del bene: € 100.000,00
Importo sinistro: € 120.000,00
Indennizzo: € 100.000,00
Nel caso in cui i beni vengano assicurati per un importo inferiore, si incorre, in caso di
sinistro, nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo
ridotto.
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
Esempio
Valore del bene = € 400.000,00
Importo assicurato al momento del sinistro = € 200.000,00
Importo del sinistro = € 100.000,00
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 200.000/400.000 = 50% (è stata
assicurata solo la metà del valore del bene)
Indennizzo = 50% di 100.000,00 = € 50.000,00 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e
di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al
fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che
rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in
percentuale.
Esempio:
Franchigia
A) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 200,00
Indennizzo = 200,00 – 50,00 = € 150,00
B) Franchigia = € 50,00
Ammontare del danno = € 40,00
Indennizzo = € 00,00 in quanto l’importo del danno è inferiore alla franchigia
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Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 20,00 = € 180,00
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 – 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene
riconosciuto nessuno indennizzo.
Sezione DANNI INDIRETTI
Il contratto qui descritto indennizza l’Assicurato, i danni derivanti da interruzione della
produzione di energia elettrica a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della sezione
Danni Diretti. (a titolo esemplificativo ma non esaustivo un incendio che distrugga totalmente
l’Impianto assicurato). Pertanto, da ciò deriva che il principale obiettivo della polizza è quello
di riportare l’Assicurato nella situazione finanziaria che avrebbe avuto se il sinistro non si fosse
verificato.
Per conoscere il dettaglio delle singole garanzie consultare all’ articolo 3.1 delle Condizioni di
Assicurazione Danni Indiretti.
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La presente assicurazione, se attivata, forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione
Danni Diretti
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“avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
In tema di limitazioni ed esclusioni, si rimanda a quanto previsto nel dettaglio dagli
articoli 3.2, 3.3 e 3.6 delle Condizioni di assicurazione Sezione Danni Indiretti.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda all’art. 3.7 delle
Condizioni di assicurazione Sezione Danni Indiretti, all’art. 1.2 delle Condizioni
Generali di assicurazione e alle previsioni dell’art. 1901 del Codice Civile.
“avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di franchigie, scoperti e massimali.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio agli art. 3.3 e 3.6 delle Condizioni di
assicurazione Sezione Danni Indiretti.
“avvertenza”
a norma dell’art. 3.3 della Sezione Danni Indiretti il pagamento dell’indennizzo sarà
effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo corrispondente a 72
ore di inattività totale dell’Impianto.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni
numeriche volte ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali
sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite
l’Impresa si obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato
un sinistro che colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
Esempio:
Valore dell’energia elettrica prodotta in un anno: € 30.000,00
Valore Assicurato : € 30.000,00
Giorni inattività: 60 gg
Indennizzo: € 30.000,00 / 365 gg x 57 (60 – 3 gg franchigia) = € 4.684,94
Nel caso in cui venga assicurato un importo inferiore, si incorre, in caso di sinistro,
nell’applicazione della regola proporzionale che determina un indennizzo ridotto.
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
Esempio
Valore dell’energia elettrica prodotta in un anno: € 30.000,00
Valore Assicurato : € 15.000,00
Giorni inattività: 60 gg
Indennizzo: € 30.000,00 / 365 gg x 57 (60 – 3 gg franchigia) = € 4.684,94
Proporzione tra importo assicurato e valore del bene = 30.000/15.000 = 50% (è stata
assicurata solo la metà del valore)
Indennizzo = 50% di 4.684,94 = € 2.342,47 (applicata la regola proporzionale)
Franchigie e scoperti: hanno lo scopo di evitare la gestione dei sinistri di lieve entità e
di sensibilizzare l’attenzione dell’assicurato sull’utilizzo di strumenti di prevenzione al
fine di evitare determinati eventi. Permettono, quindi, di contenere le spese di
liquidazione e di ridurre il premio delle coperture.
La franchigia e lo scoperto rappresentano la parte dell’ammontare del danno che
rimane a carico dell’assicurato.
La franchigia è costituita da un importo fisso, mentre lo scoperto è espresso in
percentuale.
Esempio:
Franchigia Temporale
A) Franchigia = 3 giorni di inattività
Ammontare del danno = 5 giorni di inattività
Periodo di inattività indennizzabile = 2 giorni (5 – 3)
Se il periodo di inattività è inferiore a 3 giorni non si farà luogo ad alcun indennizzo.
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Sezione RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DELL’ASSICURATO
Il contratto qui descritto consiste in un’assicurazione di Responsabilità civile verso Terzi
(R.C.T.), che offre all’Assicurato una copertura per il risarcimento dei danni involontariamente
cagionati a terzi, conseguenti ad un fatto accidentale ed a lui imputabili in qualità di
proprietario dell’Impianto assicurato.
La presente assicurazione, se attivata, forma parte integrante ed inscindibile con la Sezione
Danni Diretti
Per il dettaglio delle garanzie prestate consultare gli art. 4.1 e 4.2 delle Condizioni di
Assicurazione Sezione Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurato.
“avvertenza”
Il contratto prevede casi di limitazione ed esclusione ovvero condizioni di sospensione
delle coperture assicurative che possono comportare la riduzione o il mancato
pagamento dell’indennizzo.
Si rimanda all’ articolo 4.2 delle Condizioni generali di assicurazione Sezione
Responsabilità Civile Verso Terzi dell’Assicurato.
“avvertenza”
Il contratto non prevede, per la presente sezione Responsabilità Civile Verso Terzi
dell’Assicurato la presenza di franchigie, scoperti.
Per quanto concerne i casi di sospensione della garanzia si rimanda a quanto indicato
si rimanda all’art. 1.2 delle Condizioni Generali di assicurazione e alle previsioni
dell’art. 1901 del Codice Civile.
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Per quanto riguarda i massimali gli stessi sono riportati sul frontespizio di polizza.
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Per tutte le Sezioni per l’assicurazione parziale si rimanda per il dettaglio all’articolo
1.19 delle Condizioni Generali di assicurazione
“aVVERtENZa”
tuttavia in accordo tra le parti possono essere inseriti ulteriori limiti, esclusioni e
massimali, franchigie e scoperti che saranno esplicitamente riportati sul simplo di
polizza.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio Nullità
“avvertenza”
Il contraente prende atto che eventuali dichiarazioni false, ingannevoli e/o reticenti
sulle circostanze del rischio rese in occasione della stipulazione del contratto e/o in
occasione del sinistro, legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo
in misura ridotta fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale
la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’articolo 1.1 delle Condizioni Generali di assicurazione nonché agli
articoli 1892, 1893, 1894 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle
conseguenze.
“avvertenza”
Il presente contratto non prevede specifici casi e/o cause di nullità a termini di legge.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il contraente deve dare comunicazione scritta all’’Impresa di ogni aggravamento o
diminuzione di rischio ai sensi degli articoli 1897 e 1898 del Codice Civile.
In particolare, in caso di “diminuzione del rischio”, ossia nel caso in cui per sopravvenute
modifiche della situazione originariamente considerata diminuisce la probabilità che si verifichi
l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, l’Impresa, a seguito della
comunicazione del contraente, a decorrere dalla scadenza di premio successiva alla
suddetta comunicazione applicherà una riduzione di premio ma potrà recedere dal contratto
entro due mesi dalla comunicazione medesima .
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
In caso di “aggravamento del rischio”, ossia nel caso in cui, per sopravvenute modifiche della
situazione originariamente considerata, aumenti in modo permanente la probabilità che si
verifichi l’evento per il quale è stata prestata la copertura assicurativa, in misura tale per cui,
se l’impresa fosse stata a conoscenza di tale stato di cose al momento della stipulazione del
contratto, non avrebbe prestato la garanzia o l’avrebbe stipulata a condizioni diverse,
l’impresa a seguito della comunicazione del contraente, può recedere dal contratto.
Nel caso si verifichi un sinistro prima che sia pervenuto l’avviso all’Impresa o prima che siano
decorsi i termini per la comunicazione e l’efficacia del recesso, l’Impresa può non pagare
l’indennizzo qualora l’aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe prestato la
copertura se il nuovo stato delle cose fosse esistito al momento della stipula del contratto
oppure (nel caso l’Impresa avrebbe chiesto un premio maggiore al momento della stipula del
contratto) ridurre l’importo dovuto secondo il rapporto tra il premio pagato e quello che
sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse esistito al tempo della stipula del contratto.
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Rimandiamo ai sopra citati articoli del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio e agli artt. 1.4 e
1.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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Esempio
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, ha installato un impianto di allarme antifurto di ultima
generazione a salvaguardia del macchinario.
oppure
Il contraente non comunica alla società di Assicurazione che, successivamente alla data di
stipula del contratto di assicurazione, non effettua le revisioni periodiche necessarie per il
corretto funzionamento del macchinario.
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6. Premi
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno ed è interamente
dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate.
A discrezione del Contraente il contratto può prevedere la possibilità di frazionare il premio in
rate semestrali, applicando un aumento pari al 3%.
“avvertenza”
L’impresa di assicurazione si riserva la facoltà di concordare frazionamenti del premio
anche inferiori a 6 mesi, pagamenti in unica soluzione e coperture temporanee (cioè di
durata inferiore a 1 anno).
L’aumento di premio che sarà applicato nel caso di frazionamenti inferiori a 6 mesi è il
seguente:
• Frazionamento quadrimestrale: 4%
• Frazionamento trimestrale: 5%
Il versamento del premio è effettuato direttamente in favore di Vittoria assicurazioni
S.p.a. o in favore dell’agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.t. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
“avvertenza”
L’impresa o l’intermediario hanno la facoltà di prevedere specifici sconti, in tal caso
informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione
verranno messe a disposizione presso la rete di vendita dell’impresa medesima.
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
- pagamento in conto corrente postale;
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7. Rivalse
“avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del
Contraente/assicurato fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
8. Diritto di recesso
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“avvertenza”
Il presente contratto prevede la facoltà di esercitare il diritto di recesso sia in favore del
contraente sia in favore dell’Impresa.
Per gli aspetti di dettaglio e per le modalità e i termini di esercizio del diritto in
questione si rimanda a quanto previsto nel dettaglio come indicato negli art.1.6 e 1.7
delle Condizioni Generali di assicurazione.
ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di
polizza poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.
Come specificato all’art. 1.26, il Contraente, provvedendo al pagamento del premio così
modificato, acconsente al rinnovo del contratto alle nuove condizioni di premio.
Qualora non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno
successivo a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza
alcuna formalità.
Nel caso di contratto poliennale il contraente ha facoltà di recedere dal contratto,
trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni con effetto dalla fine
dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata come
indicato dall’art. 1.7 delle Condizioni Generali di assicurazione.
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, come indicato
nell’art.1.27 delle Condizioni generali di assicurazione, il contraente ha diritto di
recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza
avvenuto con il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite
lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149
Milano. In tal caso l’Impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il
contratto ha avuto effetto.
Nel caso in cui il Contraente/assicurato abbia scelto più garanzie assicurative il
recesso determina la cessazione dell’intero contratto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il
riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
Ipotesi di decadenza contemplate in polizza.
La decadenza dal diritto all’indennizzo per tutti i casi previsti all’art. 1.14 delle Condizioni
Generali di Assicurazione.
La decadenza dal diritto di disdettare il contratto alla scadenza annuale qualora la relativa
comunicazione sia stata inviata oltre il termine indicato dall’art 1.7 delle Condizioni Generali
di Assicurazione.
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10. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella
italiana.
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente Nota Informativa
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non da diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.
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C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE, RECLAMI E
CONTROVERSIE RELATIVE AL CONTRATTO
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo
“avvertenza”
In caso di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità le condizioni ed i termini per
la denuncia previsti e regolati dagli articoli 1.14 e seguenti delle Condizioni Generali di
assicurazione e, limitatamente alla Sezione Danni Indiretti, dagli articoli 3.4 e seguenti.
Qualora vengano nominati i periti per la stima del danno il contraente è tenuto a
sostenere le spese del proprio Perito. Per il dettaglio vedere art. 1.16 e 1.17 delle
Condizioni Generali di assicurazione.
13. Reclami
Fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, eventuali reclami aventi ad oggetto
la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di
responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme
dovute all’avente diritto, devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, Via Ignazio Gardella, n. 2 – 20149 Milano (e-mail
[email protected] – fax. 0240938413.).
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via del
Quirinale n. 21 - 00187 Roma.
ALL RISKS ENERGIA SOLARE
Devono essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i
reclami concernenti:
a) l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto legislativo 7 Settembre
2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché
delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da
parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti
assicurativi;
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b) le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede
l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo già presentato direttamente all’Impresa corredato dell’eventuale
riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a) i reclami relativi alla quantificazione delle prestazioni assicurative e all’attribuzione di
responsabilità, che devono essere indirizzati direttamente all’Impresa: in caso di ricezione
l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento,
dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b) i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare
i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB – via
G.B.Martini 3 - 00198 Roma;
d) i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le
modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno
inviati alla COVIP - via in Arcione 71 - 00187 Roma.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza
ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
14. Arbitrato
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“avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad arbitrato per la risoluzione
di controversie tra le Parti.
tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano
nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio Perito, mentre le spese
del terzo Perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’autorità Giudiziaria.
15) Mediazione obbligatoria
Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di
sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che
la Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una
procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
Si rimanda per dettagli all’articolo 1.9 - “Foro competente e mediazione obbligatoria”.
“avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami, è
possibile:
l contattare il numero verde 800.016611;
l inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected].
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Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
Vittoria assicurazioni S.p.a. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati
e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
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aREa RISERVata
In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
dell’Impresa – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido;
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema è
attivo il numero verde 800.01.66.11.
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Informativa ex art.13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali In applicazione della normativa sulla
“privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali e sui Suoi diritti.
trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra
Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o
presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di
Legge (3) – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente
inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali, come il
trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti
in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate
dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione
meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia all’estero – come
autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
1 La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC (2002)
9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative
azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di Legge o
contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario
ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per
soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni
commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).
3 ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro di cui al decreto Legislativo n.231 del 21/11/2007 e al decreto
legislativo n. 109 del 22/6/2007 e successive modifiche. In adempimento alle suddette normative la Società è tenuta alla
identificazione della clientela anche ai fini della individuazione delle operazioni anomale da segnalare all’UIF. Pertanto la mancata
fornitura dei dati richiesti potrebbe determinare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta.
4 Sono i dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
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5 ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6 Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a Belfor Italia S.r.l., a D.a.S. Difesa
automobilistica Sinistri S.p.a., a Mapfre asistencia S.a. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei
servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti; i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente
incaricati dalla fornitura di servizi strumentali o necessari all’esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia o
all’Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
• assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri
canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
• società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei
sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di
archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla
clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi
finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
• società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle
vigenti disposizioni di Legge);
• aNIa – associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e
reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali
all’esercizio dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
• organismi consortili propri del settore assicurativo – che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione
consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati –, quali:
- assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’assicurazione dei Rischi atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 – Roma), per la
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della
“catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i
prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla
Società per finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di
prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione
della clientela, di ricerche di mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla
Società oppure da soggetti terzi, elencati in calce alla nota ( 6 ), che svolgeranno per la
Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso
anche per queste finalità.
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Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi
e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità
e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti
fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono
impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le
specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene
presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
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valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra
le imprese assicuratrici consorziate;
- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione
dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese
assicuratrici consorziate;
• CoNSaP – Concessionaria Servizi assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative,
gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per le
vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti o da
costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVaSS – Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
della legge 26 maggio 2000, n.137;
• nonché altri soggetti, quali: UIF – Unità di Informazione Finanziaria – Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della
normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via SantuarioRegina
degli apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CoNSoB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974,
n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993,
n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), IMPDaI (Viale delle
Provincie, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze – anagrafe tributaria (Via
Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare
come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il
consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati:
società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini
sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori di
assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero –
che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno
anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari
di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li
comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Assistenza Clienti, Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (N° verde 800.016.611
e-mail [email protected]) (10).
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti ”titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella
c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
9 tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione
di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale
commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo
legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché
l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
Glossario
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Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui
precisato:
Definizioni generali
assicurazione
il contratto di assicurazione
Polizza
il documento che prova l’assicurazione
Contraente
il soggetto che stipula l’assicurazione
assicurato
il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione
Impresa
Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici
Premio
la somma dovuta dal Contraente all’Impresa
Primo Rischio assoluto
la forma di garanzia per la quale il danno viene liquidato senza l’applicazione della regola
proporzionale di cui all’art. 1907 del C.C.
Rischio
la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
Indennizzo
la somma dovuta dall’Impresa in caso di sinistro
Franchigia
l’importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro o per
ogni danneggiato
Comunicazioni
per comunicazione all’Impresa si intendono quelle effettuate per lettera raccomandata, alla
quale sono parificati telex, telegrammi e qualsiasi altro mezzo con data certa.
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Scoperto
la percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico
dell’Assicurato
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Altre Definizioni
Macchinario
l’impianto fotovoltaico o solare termico comprensivo di: supporti, staffe, moduli (pannelli),
inverter, serbatoi, apparecchiature di controllo e rilevazione.
I macchinari si intendono suddivisi nelle due seguenti categorie:
• Installati su Fabbricati: gli impianti installati su tetti / coperture di edifici abitati e/o
comunque non abbandonati.
• Installati a terra: gli impianti installati al suolo o su ripiani accessibili o praticabili per via
ordinaria senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.
Gli impianti installati su tettoie o piccoli ricoveri per attrezzi/animali inferiori ai 4 metri,
pensiline e tutte le strutture che possono essere accomunate a queste si intendono
parificati a Macchinari installati a Terra.
atti di terzi
scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti dolosi di terzi, atti di terrorismo e sabotaggio, furto
delle cose assicurate.
Guasti macchine
tutti i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura
meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo indicativo ma non limitativo, quelli derivanti da:
incuria, negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata
messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di
protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione, errori di progettazione, di
calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione.
Fenomeno elettrico
i danni derivanti ai macchinari da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura
esclusivamente elettrica, da qualsiasi motivo occasionati.
atto di terrorismo
atto, inclusivo ma non limitato all’uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di
qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, od
in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, perpetrato a scopi
politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o
incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.
atto di sabotaggio organizzato
atto di chi, per motivi, politici, militari, religiosi o similari, distrugge, danneggia o rende
inservibili gli enti assicurati al solo scopo di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale
svolgimento dell’attività.
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Dichiarazioni del Contraente o dell’assicurato
Le cose descritte nella presente polizza non sono assicurate presso altri Assicuratori.
Ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare
dal testo della polizza.
Condizioni generali di assicurazione
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Art. 1.1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell’Assicurato relative a circostanze
che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale
del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt.
1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 1.2 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima
rata di premio sono stati pagati; in caso diverso ha effetto dalle ore 24 del giorno del
pagamento.
I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta
sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore
24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto dell’Impresa al
pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
In caso di premio frazionato in più rate, il suddetto termine di rispetto si applica anche alle
rate così frazionate.
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Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di 1 anno, salvo il caso di durata
inferiore, ed è interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in due o più rate.
Art. 1.3 - MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta all’Impresa di ogni aggravamento
del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall’Impresa possono comportare la
perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione
dell’assicurazione ai sensi dell’art.1898 C.C.
Art. 1.5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del rischio l’Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio
successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e
rinuncia al relativo diritto di recesso.
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Art. 1.6 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento, o dal rifiuto, della
prestazione assicurativa, l’Impresa ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 30
giorni.
La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro
atto dell’Impresa non potranno essere interpretati come rinuncia dell’Impresa stessa a valersi
della facoltà di recesso.
Trascorso il termine di preavviso del recesso, l’Impresa mette a disposizione del Contraente il
rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.
Se la comunicazione di recesso è effettuata meno di 30 giorni prima di una scadenza di
premio, il Contraente è esonerato dal corrispondere il premio e l’assicurazione cessa alla
data di tale scadenza.
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Qualora il premio venisse ugualmente corrisposto, il rateo di premio imponibile non goduto
verrà dall’Impresa messo a disposizione del Contraente.
Art. 1.7 - PROROGA DELL’ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’art. 1899 del Codice Civile, così come modificato dall’art. 21 della L. n° 99 del
23 luglio 2009, qualora la durata della polizza sia superiore a cinque anni, il Contraente
trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta (60)
giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata
esercitata. Fermo quanto sopra, la polizza di durata non inferiore ad 1 anno, giunta alla sua
naturale scadenza ed in assenza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata
almeno sessanta (60) giorni prima della scadenza medesima (30 giorni qualora il contratto sia
stipulato con un “consumatore” ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo), è prorogata
una o più volte, per una durata di 1 anno per ciascuna proroga.
Art. 1.8 - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 1.9 - FORO COMPETENTE E MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
Fatto salvo il preventivo espletamento delle procedure previste in polizza per la soluzione
delle eventuali controversie concernenti le richieste di indennizzo originate da sinistri
regolarmente protocollati, per tutte le controversie nascenti o comunque collegate a questo
contratto, per le quali non sia stato possibile raggiungere una soluzione amichevole e per le
quali si intenda promuovere un giudizio, è condizione di procedibilità esperire un preliminare
tentativo di mediazione, in base al disposto dell’art. 5 del D. Lgs n.28 del 4 marzo 2010 e
successive modifiche (di seguito “Decreto 28”).
Il tentativo di mediazione si svolgerà davanti ad uno degli Organismi di mediazione di volta in
volta scelti dalla parte richiedente, tra quelli presenti nel luogo del giudice territorialmente
competente.
La parte che viene chiamata in mediazione (sia Vittoria, sia il contraente) si riserva il diritto di
non partecipare alla procedura di mediazione, motivando per iscritto all’organismo di
mediazione prescelto le ragioni che giustificano la propria mancata partecipazione.
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Laddove il regolamento dell'Organismo prescelto preveda la possibilità di svolgere la
mediazione in forma telematica (on line), si conviene che la mediazione sarà iniziata e svolta
in tale forma anche se ad aderire sia solo una delle due parti.
In ogni caso la parte istante si impegna:
1. ad indicare nell'istanza di mediazione i dati identificativi dell’oggetto della controversia (ad
es. numero e data del sinistro, numero della polizza), nonché ad indicare all'Organismo di
Mediazione il seguente indirizzo di posta elettronica certificata per la notifica alla
Compagnia della relativa istanza: [email protected]
2. a richiedere all'Organismo di Mediazione un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi per il
primo incontro di mediazione.
Si applicherà al tentativo il regolamento di mediazione, approvato dal Ministero della Giustizia,
dell’Organismo prescelto. Le sedi, il regolamento, la modulistica e le tabelle delle indennità in
vigore al momento dell’attivazione della procedura sono consultabili all’indirizzo internet
dell’Organismo prescelto.
Art. 1.10 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di Legge.
Art. 1.11 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DELLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal
Contraente e dall’Impresa.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla
liquidazione dei danni.
L’accertamento e la liquidazione dei danni cosi effettuati sono vincolanti anche per
l’Assicurato restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti
o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
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Art. 1.12 - ISPEZIONE ALLE COSE ASSICURATE
L’Impresa ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l’Assicurato ha l’obbligo di
fornirne tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 1.13 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Le circostanze influenti sulla valutazione del rischio sono quelle desunte dalle dichiarazioni del
Contraente o dell’Assicurato, rese ai fini sia del presente contratto sia della polizza di
riferimento in base ai cui estremi, congiuntamente considerati, l’Impresa ha prestato il suo
consenso e determinato il premio.
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Art. 1.14 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico
dell’Impresa secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 C.C.
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all’Impresa entro tre
giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C.
c) fare, nei cinque giorni successivi, se il sinistro riguarda la garanzia furto o se è di sospetta
origine dolosa, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo,
precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro
e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa
all’Impresa;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per
questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e
valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato
delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo
valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi
documento che possa essere richiesto dall’Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e
verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del
diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
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Art. 1.15 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO
Il Contraente o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara
distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette
cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera
dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto
all’indennizzo.
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Art 1.16 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L’ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di
esse, mediante Periti nominati uno dall’Impresa ed uno dal Contraente con apposito atto
unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima
su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le
decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza
Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno
intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si
accordassero sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti,
sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite
a metà.
Art. 1.17 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e
riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio
e non fossero state comunicate, nonché verificare se l’Assicurato od il Contraente ha
adempiuto agli obblighi di cui all’art. 1.14;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore
che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di
cui all’art. 1.16;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di
demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel
caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime
dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano
fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti
contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente
all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve
essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati
dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 1.18 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al
momento del sinistro, è ottenuta secondo i seguenti criteri:
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- si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per
rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità,
funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- l’ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore
delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, nonché gli oneri fiscali non
dovuti all’Erario.
Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro, disciplinate all’art. 2.6 - Spese
di demolizione e sgombero, devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra, in
quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.
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Art. 1.19 - ASSICURAZIONE PARZIALE
Se dalle stime fatte con le norme dell’articolo precedente risulta che i valori di una o più
partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme
rispettivamente assicurate con le partite stesse, l’Impresa risponde del danno in proporzione
del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
Limitatamente alla Sezione II – Danni Indiretti, se dalle stime fatte risulta che l’importo annuo
pagato dal gestore per l’energia elettrica, prodotta dal macchinario oggetto della copertura,
eccede la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il
valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.
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Art. 1.20 - ASSICURAZIONI PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato
deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto
autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto
dall’assicurazione insolvente - superi l’ammontare del danno, l’Impresa è tenuta a pagare
soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio
contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 1.21 - LIMITE MASSIMO DELL’INDENNIZZO
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 del C.C. per nessun titolo l’Impresa potrà essere tenuta a
pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 1.22 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria
documentazione, l’Impresa deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni,
sempre che non sia stata fatta opposizione.
Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto
solo quando l’Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo o
colpa grave dell’Assicurato medesimo o del Contraente.
Art. 1.23 - BUONA FEDE
Si conviene che, l’omissione della dichiarazione da parte dell’Assicurato di una circostanza
eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all’atto
della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al
risarcimento dei danni, semprechè tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in
buona fede e con l’intesa che l’Assicurato avrà l’obbligo di corrispondere all’Impresa il
maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento
in cui la circostanza si sia manifestata.
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Art. 1.24 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà
data l’interpretazione più estensiva e favorevole all’Assicurato.
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Art. 1.25 - CONSERVAZIONE DEL MACCHINARIO ASSICURATO
Le macchinario assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in
condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le
norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da
quelle per cui sono costruite, nè sottoposte a sollecitazioni anormali e superiori a quelle
tecnicamente ammesse.
Art. 1.26 - FACOLTÀ DELL’IMPRESA DI MODIFICARE IL PREMIO IN CORSO DI
POLIZZA
Ad ogni scadenza annuale, ferma la concessione dello sconto di durata nel caso di polizza
poliennale, l’Impresa ha la facoltà di modificare il premio della presente polizza.
La variazione di premio è evidenziata sulla quietanza rilasciata al contraente che,
provvedendo al pagamento del premio così modificato, acconsente al rinnovo del contratto
alle nuove condizioni di premio.
Qualora il Contraente non accetti le nuove condizioni astenendosi dal pagamento del premio,
l’assicurazione cesserà automaticamente ogni effetto dalle ore 24 del 15° giorno successivo
a quello della rata in scadenza e il contratto si intenderà risolto senza alcuna formalità.
Art. 1.27 – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI VENDITA A DISTANZA
In caso di vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha diritto di
recedere dal contratto nei 14 giorni successivi al perfezionamento della polizza avvenuto con
il pagamento del premio, effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata
a/r a Vittoria Assicurazioni S.p.a. Via Ignazio Gardella 2 – 20149 Milano. In tal caso l’Impresa
trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Sezione I - Danni diretti
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DANNI DIRETTI
Art. 2.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati al macchinario assicurato (fissato agli
appositi sostegni, collaudato e collegato alla rete del Gestore) nell’ambito della o delle
ubicazioni dichiarate in polizza, da qualsiasi evento improvviso ed accidentale, qualunque ne
sia la causa, salvo quanto indicato dall’art. 2.2 - Esclusioni e dall’art. 2.3 - Delimitazioni e
detrazioni.
Si precisa inoltre che il macchinario assicurato deve aver superato tutte le verifiche imposte
dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.) riportate nell’allegato 1 del Decreto Ministeriale
approvato il 19/02/2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 45/2007 del 23/02/2007,
comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni.
In caso di pannelli non certificati e/o in caso di mancato superamento da parte dei
macchinari assicurati di tutte le prescrizioni tecniche imposte dal GSE, l’Assicurato decadrà
dal diritto all’indennizzo.
Sono parificati ai danni materiali diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine
dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato e da terzi allo scopo di
impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
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Art. 2.2 - Esclusioni
SoNo ESCLUSI I DaNNI CaUSatI Da o DoVUtI a:
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1) atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o
ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate,
occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
2) esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo
dell’atomo o dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
3) eruzione vulcanica, maremoto, bradisismo, mareggiate, maree e penetrazione di acqua
marina, valanghe e slavine;
4) dolo e colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a
responsabilità illimitata;
5) inquinamento e/o contaminazione in genere sia graduale che accidentale e relative spese
di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque,
dell’aria e del terreno; contaminazione da sostanze radioattive;
6) ordinanze o disposizioni di Autorità o di leggi che regolano la costruzione, modificazione,
ricostruzione o demolizione del “macchinario”; inoltre concernenti costruzioni, riparazioni,
rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
7) qualsiasi tipo di danno indiretto (se non quanto previsto nell’apposita SEZIONE II – DANNI
INDIRETTI, qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e
corresponsione del relativo premio);
8) difetti di cui il Contraente, l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a
conoscenza, ovvero ne sarebbero dovuti venire a conoscenza con l’uso della normale
diligenza, al momento della stipula della polizza;
9) eventi e/o danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore,
costruttore e/o manutentore;
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10) guasti meccanici, elettrici ed elettronici del “macchinario” (se non quanto previsto nelle
apposite Condizioni Aggiuntive – “1 -FENOMENO ELETTRICO” o “2 - GUASTI
MACCHINE”, qualora attivata/e mediante indicazione della/e relativa/e somma/e
assicurata/e e corresponsione del/dei relativo/i premio);
11) urto di veicoli e/o mezzi di sollevamento o trasporto di proprietà o al servizio del
Contraente o dell’Assicurato;
12) montaggio, smontaggio, manutenzione di “macchinario”
13) errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di
installazione;
14) deperimento o logoramento o usura che siano conseguenza naturale dell’uso o del
funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine,
ossidazione, corrosione, incrostazione, deterioramento, depositi, rottura graduale,
erosione, incrostazioni, danni di natura estetica che non compromettano la funzionalità
delle cose assicurate;
15) aumenti del costo di riparazione o sostituzione in seguito all’applicazione di
leggi/ordinanze;
16) assestamenti, fessurazioni, restringimenti o dilatazioni di “macchinario”;
17) difetti di rendimento;
18) a cose in leasing o noleggiate di cui il locatore sia responsabile per contratto o a termini
di legge o se assicurate da altre polizze;
19) lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
20) malfunzionamento di hardware, software o chip incorporati, perdita o alterazione di dati,
perdite di schede, dischi, nastri, CD ROM, ed altri supporti informatici; ma ciò tuttavia
non escluderà l’indennizzabilità dei danni e/o perdite conseguenti a tali eventi alla
proprietà assicurata;
21) inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l’esercizio, l’uso e la
manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che
ne provochino sovraccarico o scondizionamento; sono inoltre escluse le spese di
manutenzione, aggiornamento e miglioramento;
22) umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, batteri, muffa, funghi, contaminazione,
roditori, animali e vegetali in genere, infiltrazione;
23) maggiori oneri derivanti da smaltimento e/o contaminazione da amianto;
24) da impiego di esplodenti in genere;
25) furto, rapina (se non quanto previsto nell’apposita Condizione Aggiuntiva 4 - FURTO
qualora attivata mediante indicazione della relativa somma assicurata e corresponsione
del relativo premio), ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione,
appropriazione indebita.
Sono inoltre esclusi i danni subiti o provocati:
26) a tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
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PRoPRIEtà E BENI ESCLUSI:
1) macchinario in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi di accettazione;
2) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo e messa
in servizio se non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
3) linee di distribuzione o trasmissione di energia oltre i 300 metri dall’ubicazione del
Macchinario;
4) pannelli “stand alone” utilizzati per l’alimentazione di segnalazioni stradali.
Art. 2.3 - Delimitazioni e detrazioni
In nessun caso l’Impresa pagherà importo superiore a quello specificatamente indicato sul
frontespizio di polizza.
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Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ciascun sinistro, ascrivibile
alla presente Sezione, che avvenga nel corso del periodo di assicurazione di uno scoperto
pari al 10% del danno liquidabile ai termini di polizza, con il minimo di 500 euro, salvo ove
diversamente convenuto.
1) Relativamente ai danni materiali diretti causati da terremoto, intendendosi per tale un
sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si
precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di
un fenomeno tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive
all’evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia.
L’impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata nella partita
“Macchinario”.
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2) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: vento e cose da esso
trasportate, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata
nella partita “Macchinario”.
3) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da grandine, sovraccarico neve,
l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita
“Macchinario”.
4) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da franamento e smottamento del
terreno, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma assicurata
nella partita “Macchinario” con il massimo di 200.000 euro per sinistro e anno
assicurativo.
5) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da alluvione, inondazione e
allagamento, l’Impresa non indennizzerà somma superiore al 50% della somma
assicurata nella partita “Macchinario”.
6) Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da scioperi, sommosse, tumulti
popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti dolosi di terzi, l’Impresa non
indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita “Macchinario”.
CONDIZIONI PARTICOLARI
(sempre operanti)
a. per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da
altre eventuali assicurazioni;
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Art. 2.4 - Macchinario in Leasing (d.i.c. - difference in condition / d.i.l. – difference in
limits)
Qualora i macchinari in uso all’Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati
dal Locatore, a norma della presente condizione particolare l’Impresa garantisce i beni
medesimi:
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b. per l’eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla
presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.
Art. 2.5 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle
cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi
comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
a parziale deroga dell’Art. 1.18 - Valore delle cose assicurate, le Parti convengono di
stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:
1. in caso di sinistro si determina:
a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione
“valore a nuovo” non esistesse;
b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina
l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti degli Artt.1.19 - “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il
supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del
supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro,
per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale
“assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra
detta parte e l’intera differenza;
c) uguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del
supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle
assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere
indennizzato, per ciascun macchinario, importo superiore al doppio del relativo valore
determinato in base alle stime di cui all’art. 1.18 – Valore delle cose assicurate.
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è
terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa
area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio Nazionale
se non derivi aggravio per l’Impresa, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza
maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale
definitivo di perizia.
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6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda soltanto macchinari,
attrezzature in stato di attività e operativi da non oltre 5 anni.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.
Art. 2.6 - Spese di demolizione e sgombero
L’Impresa indennizza le spese necessariamente sostenute per demolire, sgombrare e
trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, sino alla concorrenza del 10% del
danno indennizzabile, con il massimo di € 50.000,00.
Per i residui rientranti nella categoria “Rifiuti pericolosi” di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e
successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n°
185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l’importo indennizzabile in base alla
presente estensione, nell’ambito del limite sopra indicato, non potrà comunque essere
superiore al 5% della del danno indennizzabile con il massimo di € 15.000,00.
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Art. 2.7 - Deroga alla regola proporzionale
Relativamente alla partita “Macchinario”, a parziale deroga di quanto previsto dall’ art. 1.19 –
Assicurazione parziale, si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, non si farà luogo
all’applicazione della regola proporzionale se la somma assicurata risultasse insufficiente in
misura non superiore al 15%.
Qualora tale limite del 15% dovesse risultare oltrepassato, il disposto del suddetto art. 1.19
rimarrà operativo per l’eccedenza rispetto a detta percentuale.
In ogni caso, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.
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CONDIZIONI AGGIUNTIVE
(Valide solo se espressamente richiamate sul frontespizio di polizza e corrisposti i
relativi premi)
C.A. 1 – FENOMENO ELETTRICO
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma 10) della Sezione I - Danni Diretti, ferme restando tutte
le altre esclusioni previste in detto articolo, l’Impresa si obbliga ad indennizzare i guasti
accidentali derivanti da “Fenomeno Elettrico” al macchinario assicurato, anche se di proprietà
di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
Sono esclusi i danni:
• causati a tubi elettronici o a lampade ad incandescenza;
• derivanti da comprovata negligenza del personale addetto alla utilizzazione o
conservazione degli Enti assicurati;
• per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore
delle cose assicurate;
• verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
nonché i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, i danni a moduli e componenti elettronici
dell’Ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui
eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza
tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi
durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Agli effetti della presente garanzia in nessun caso l’Impresa pagherà, per ciascun sinistro,
somma maggiore della somma assicurata riportata sul frontespizio di polizza.
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La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e cioè senza
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.19 – “Assicurazione Parziale” e all’art.
1907 del Codice Civile.
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Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di
uno scoperto pari al 5% del danno liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro
250,00.
C.A. 2 – GUASTI MACCHINE
A parziale deroga dell’Art. 2.2 comma 10) e 13) della Sezione I - Danni Diretti, ferme
restando tutte le altre esclusioni previste in detto articolo, l’Impresa si obbliga ad indennizzare
i guasti accidentali derivanti da “Guasto alle Macchine e Fenomeno Elettrico” al macchinario
assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato.
Sono esclusi i danni:
a) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata
lavorazione, funi, corde, cinghie, catene, guarnizioni, rivestimenti, accumulatori elettrici e
quant’altro di simile; non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i
danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e
scarico al di fuori delle ubicazioni dell’Assicurato;
b) i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti
elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti)
la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di
assistenza tecnica e cioè:
• controlli di funzionalità;
• manutenzione preventiva;
• eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura;
• eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi
durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Per quanto concerne i danni da serie (intendendosi per tali una pluralità di sinistri originatisi da
uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più anni), solamente per danni derivanti da Vizi di
materiale, difetti di fabbricazione, errori di progetto e calcolo, errori di montaggio, gli stessi
verranno indennizzati secondo la seguente regola:
1° sinistro: 100% dell’indennizzo
2° sinistro: 75% dell’indennizzo
3° sinistro: 50% dell’indennizzo
4° sinistro: 30% dell’indennizzo
dal 5° sinistro: no indennizzo
Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso l’Impresa pagherà per ciascun sinistro
somma superiore a quella indicata sul frontespizio di polizza.
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Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di
uno scoperto pari al 5% del danno liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro
250,00.
C.A. 3 – RICORSO TERZI
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto egli sia tenuto a corrispondere,
quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e
spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per danni materiali a cose, in conseguenza
di un sinistro al Macchinario assicurato, indennizzabile a termini della presente Sezione I –
Danni Diretti.
L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi,
entro il massimale indicato e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
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L’Assicurazione non comprende i danni:
• a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i
veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero
in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi
trasportate;
• di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
• da furto;
• derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall’Assicurato e non
direttamente derivantigli dalla legge;
• derivanti da Responsabilità Civile professionale;
• sono altresì esclusi gli importi che l’Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe,
ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio e non risarcitorio, nonché i
danni di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e
1786 del Codice Civile.
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Non sono comunque considerati terzi:
I. il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui
convivente;
II. quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a
responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di
cui al punto precedente;
III. le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili
come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’art. 2359 Codice Civile nel testo di
cui alla legge 7 giugno 1974, n.216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare l’Impresa delle procedure civili o penali
promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l’Impresa avrà
facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria
responsabilità senza il consenso dell’Impresa.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’art. 1917 del Codice Civile.
C.A. 4 – FURTO
A parziale deroga dell’art.2.2 comma 25) della Sezione I - Danni Diretti, l’Impresa risponde dei
danni derivanti da Furto.
E’ condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che il furto sia avvenuto sganciando
o rompendo gli appositi sostegni a cui il macchinario assicurato è fissato.
Le installazioni sui tetti devono essere fatte su edifici abitati o, comunque, non abbandonati.
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Le installazioni a terra dovranno essere provviste di uno dei seguenti sistemi antifurto:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere saldati
o avere la testa spaccata;
• tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
• dotazione di un chip all’interno dei pannelli che consente il “riconoscimento” dell’inverter;
• sistema antifurto di localizzazione GPS.
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LA MANCATA ADOZIONE DA PARTE DELL’ASSICURATO DI ALMENO UNO DEI SUDDETTI
SISTEMI DI SICUREZZA COMPORTA LA PERDITA DEL DIRITTO ALL’INDENNIZZO.
In ogni caso gli impianti a terra dovranno essere provvisti di apposita recinzione ( altezza
minima 2 metri ) e, per impianti il cui valore è superiore a € 250.000, di sistemi di
videosorveglianza che prevedano il collegamento in remoto con una postazione di
monitoraggio, pena la perdita del diritto all’indennizzo.
La presente garanzia è prestata nella forma a “primo rischio assoluto” e cioè senza
l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1.19 – “Assicurazione Parziale” e all’art.
1907 del Codice Civile.
Agli effetti della presente garanzia in nessun caso l’Impresa pagherà per ciascun sinistro e
anno assicurativo somma maggiore della somma assicurata riportata sul frontespizio di
polizza.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato previa detrazione, per ogni singolo sinistro, di
uno scoperto pari al 10% del danno liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro
1.000,00.
Sezione II – Danni indiretti
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI INDIRETTI
(Valida solo se sul frontespizio di polizza è riportata la relativa somma assicurata e
corrisposti i relativi premi)
Art. 3.1 - Oggetto dell’Assicurazione
L’Impresa indennizza le perdite di profitto che possono derivare dall’interruzione o diminuzione
della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro, indennizzabile a termini della
Sezione I – Danni Diretti, che abbia colpito il Macchinario ubicato nel luogo indicato sul
frontespizio di polizza, sempre che:
• il macchinario sia collegato alla rete;
• il macchinario sia dotato di sistema di telecontrollo, direttamente gestito dall’installatore;
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e fatte salve le eccezioni di cui ai successivi Artt. 3.2 - Esclusioni e 3.3 - Delimitazioni e
detrazioni.
Limitatamente ai Macchinari avente potenza superiore ai 50 kWp dovrà essere prevista,
pena la perdita al diritto all’indennizzo per le garanzie della presente Sezione, una regolare
attività di manutenzione del Macchinario, sia essa contrattualizzata con un’azienda esterna
oppure eseguita da personale interno, purchè gli operatori deputati a tali attività siano
provvisti di certificazione.
In ogni caso detta attività di manutenzione deve essere dimostrabile e tracciabile.
Art. 3.2 - Esclusioni
L’Impresa non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell’inattività
derivanti da un sinistro, anche se indennizzabile a termini della Sezione I – Danni Diretti della
presente polizza, causato da:
• serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
• mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa
dell’attività;
• difficoltà di ricostruzione, limitazioni dell’esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza,
ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali
regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti
dell’Autorità;
• da sospensione, scadenza, annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni,
commesse o contratti;
L’Impresa non risponde inoltre di:
• penali o indennità o multe dovute a terzi;
• giornate di sospensione dell’attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per
qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;
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L’Impresa non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione
dell’inattività causati da:
• disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la
fornitura di materiali;
• revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del
rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
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Sono inoltre escluse le perdite dovute a:
• dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a
responsabilità illimitata;
• atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione,
nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o
ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate,
occupazione di fabbrica ed edifici in genere;
• difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance
attese;
• mancato riaggancio automatico dell’inverter alla rete a seguito di sbalzi di tensione.
Art. 3.3 - Delimitazioni e detrazioni (franchigia temporale)
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una
franchigia corrispondente a 72 (settantadue) ore dalla denuncia del sinistro.
Art. 3.4 - Determinazione dell’indennizzo
Si procede alla determinazione dell’indennizzo secondo le norme seguenti:
a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite
lettura del contatore, relativamente alle due settimane antecedenti il sinistro, con l’impianto
regolarmente funzionante;
b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in kWh/giorno) che l’impianto è in grado di
erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene
moltiplicata per:
c1) Il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad
esso venduta o il prezzo fissato da GSE (gestore dei servizi elettrici) per
l’autoconsumo;
c2) Il valore dell’incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto
stabilito dal D. M. del 19.02.07 relativo al conto energia, e sue successive modifiche;
d) L’indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2),
moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell’impianto, al netto
dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.
Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l’Assicurato
ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell’interruzione o riduzione dell’attività
dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall’indennizzo come sopra determinato.
Qualora il pagamento dell’indennizzo da parte dell’Impresa fosse intervenuto prima dei sei
mesi suddetti, l’Assicurato è tenuto alla restituzione all’Impresa dell’importo corrispondente ai
benefici ottenuti.
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Art. 3.5 - Pagamento dell’indennizzo
Ad integrazione dell’Art. 1.22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, per la presente
sezione si conviene che:
a) l’Impresa si impegna, salvo quanto previsto alla condizione c) a seguire, a versare
all’assicurato l’importo dovuto in base alla presente sezione relativo all’interruzione
dell’attività operativa, trenta giorni dopo la determinazione (accordo) finale dell’importo
dovuto.
b) L’Assicurato potrà, trenta giorni dopo che l’Impresa avrà ricevuto debita notifica della
perdita dell’interesse assicurato e avrà riconosciuto la propria responsabilità, come
richiedere come pagamento/i anticipato/i l’importo/gli importi minimo/i che l’Impresa
concorderà come pagabile/i.
c) L’Impresa sarà autorizzata a posticipare il pagamento oltre il periodo definito al punto a) di
cui sopra nel caso in cui:
i. esistano dubbi circa il diritto dell’assicurato all’indennizzo, nel qual caso il pagamento
sarà dovuto soltanto quando l’assicurato fornirà la prova necessaria o l’Impresa
accetterà la responsabilità;
ii. a seguito di qualsiasi perdita o danno ovvero di interferenze o interruzioni dell’attività
assicurata, siano state avviate indagini dell’Autorità competente nei confronti
dell’assicurato, nel qual caso il pagamento sarà dovuto soltanto al termine di tali
indagini, fermo restando che se l’assicurato verrà condannato per qualsiasi reato
rispetto a qualunque richiesta di indennizzo in base alla presente polizza assicurativa, la
copertura contemplata dalla presente sezione non avrà effetto.
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Art. 3.6 - Periodo di indennizzo
L’assicurazione è convenuta per un periodo massimo di indennizzo di 90 (novanta) giorni, al
netto della franchigia prevista in polizza.
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Art. 3.7 - Sospensione dell’assicurazione
In caso di inattività del Macchinario per cause diverse da quelle previste dalla presente
polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene in tutto o in
parte ripresa.
Quando l’inattività del Macchinario è parziale, l’assicurazione ha effetto limitatamente a quella
della stessa che continua ad essere in attività.
Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dall’Impresa.
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Sezione III - Responsabilità civile verso terzi
dell’Assicurato
(Valida solo se sul frontespizio di polizza è Riportato il relativo massimale
assicurato e corrisposto il relativo premio)
Art. 4.1 - Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a
pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento
(capitale, interessi e spese) di danni a lui imputabili in qualità di proprietario del
Macchinario assicurato, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose od animali, in conseguenza di un fatto
accidentale verificatosi in relazione alla proprietà delle macchinario assicurate in
polizza.
L’assicurazione si estende ai danni conseguenti ai vizi di costruzione.
Art. 4.2 - Delimitazione dell’assicurazione
Non sono considerati terzi:
a) se conviventi: il coniuge/more uxorio, i parenti e gli affini dell’Assicurato;
b) quando l’Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, i soci a
responsabilità illimitata e gli amministratori dell’Assicurato e le persone che si
trovino con essi in rapporto di parentela o affinità e con essi conviventi;
c) le persone che subiscono il danno in occasione di lavoro o servizio per
l’Assicurato o siano in rapporto di dipendenza, anche occasionale, da esso o di
collaborazione con esso.
L’assicurazione non comprende i danni:
d) da furto;
e) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
f) da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o
demolizione del fabbricato su cui sono installati i Macchinari;
g) comunque determinati dall’azione o dalla presenza in qualsiasi forma dell’amianto;
h) da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
i) da detenzione o impiego di esplosivi;
j) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi
radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso
di sostanze radioattive;
k) a cose altrui derivanti da incendio dei Macchinari dell’Assicurato o da lui detenute,
salvo quanto previsto all’Art. C.A. 3 – RICORSO TERZI della Sezione I – Danni
Diretti;
l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività commerciali,
industriali, artigianali, agricole o di servizio;
m) da mancata produzione di energia da rivendere a terzi;
n) alle opere ed alle cose sulle quali è installato il Macchinario assicurato;
o) di qualunque tipo o natura derivanti dall’impiego, utilizzo e/o riconducibili all’utilizzo
del Macchinario assicurato;
p) derivanti direttamente o indirettamente da campi elettromagnetici.
Art. 4.3 - Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l’interesse, la gestione delle vertenze, tanto
in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a norme dell’Assicurato,
designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti spettanti
all’Assicurato stesso.
Sono a carico dell’Impresa le spese sostenute per resistere all’azione promossa
contro l’Assicurato entro il limite di 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno
al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono
ripartite fra Impresa e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
Le spese del processo penale sono sopportate dalla Impresa fintanto che non
vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale
processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad
esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.
L’Impresa non riconosce spese da essa non autorizzate, nè spese sostenute
dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di
multe o ammende.
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Note
Mod. PB 058.520.1210 - ALL RISKS ENERGIA SOLARE
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.- CAP. SOC. EURO 67.378.924 INT.
VERS. - P. IVA, C.F. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 - SEDE
E DIREZIONE: ITALIA 20149 MILANO VIA IGNAZIO GARDELLA, 2
ISCRITTA ALL’ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZIONE I N.1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA
ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL’ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008
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