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menditto-controllo ufficiale

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menditto-controllo ufficiale
IL CONTROLLO UFFICIALE
ANTONIO MENDITTO
Dipartimento di Sanità Pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare
Istituto Superiore di Sanità
«CONTROLLO UFFICIALE»
1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma
di
controllo eseguita dall'autorità
competente o dalla Comunità per la verifica
della conformità alla normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali
Regolamento (CE) 882/2004, art. 2
FORME DI CONTROLLO
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di
controllo) del Reg. CE 882/2004
(metodi e tecniche) di controllo da utilizzare ai
fini della verifica/valutazione della conformità
Monitoraggio
Sorveglianza
Verifica
Audit
Ispezione
Campionamento ed analisi
FORME DI CONTROLLO
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di
controllo) del Reg. CE 882/2004
2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli
alimenti comprendono, tra l’altro, le seguenti
attività
a) l’esame di tutti i sistemi di controllo posti
in atto dagli operatori del settore dei mangimi
e degli alimenti e i risultati così ottenuti
FORME DI CONTROLLO
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo)
del Reg. CE 882/2004
2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti comprendono,
tra l’altro, le seguenti attività
b) l’ispezione di:
i) impianti dei produttori primari, aziende del settore dei
mangimi e degli alimenti, compresi adiacenze, locali, uffici,
attrezzature, installazioni e macchinari, trasporti, nonché di
mangimi e alimenti;
ii) materie prime, ingredienti, coadiuvanti tecnologici e altri
prodotti utilizzati per la preparazione e la produzione di mangimi
e alimenti;
iii) prodotti semilavorati;
iv) materiali e articoli destinati ad entrare in contatto con i
prodotti alimentari;
v) prodotti e procedimenti di pulizia e di manutenzione e
antiparassitari;
vi) etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti
alimentari;
FORME DI CONTROLLO
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo)
del Reg. CE 882/2004
2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti
comprendono, tra l’altro, le seguenti attività
c) controlli delle condizioni igieniche nelle aziende del
settore dei mangimi e degli alimenti;
d) valutazione delle procedure in materia di buone prassi
di fabbricazione (GMP), buone prassi igieniche (GHP),
corrette prassi agricole (good farming practice) e
HACCP, tenendo conto dell’uso delle guide a tal fine
stabilite in conformità della normativa comunitaria;
FORME DI CONTROLLO
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di controllo)
del Reg. CE 882/2004
2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti
comprendono, tra l’altro, le seguenti attività
e) esame di materiale scritto e di altre registrazioni che
possano avere pertinenza per la valutazione della
conformità alla normativa in materia di mangimi o di
alimenti;
f) interviste con gli operatori del settore dei mangimi e
degli alimenti e con il loro personale;
FORME DI CONTROLLO
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di
controllo) del Reg. CE 882/2004
2. I controlli ufficiali sui mangimi e sugli alimenti
comprendono, tra l’altro, le seguenti attività
g) lettura dei valori registrati dagli strumenti di
misurazione degli operatori del settore dei mangimi o
degli alimenti;
h) controlli effettuati con gli strumenti propri
dell’autorità competente per verificare le misure degli
operatori del settore dei mangimi o degli alimenti;
i) qualsiasi altra attività richiesta per assicurare
l’attuazione degli obiettivi del presente regolamento.
«CONTROLLO UFFICIALE»
1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di
controllo eseguita dall'autorità
competente o dalla Comunità per la
verifica della conformità alla normativa in
materia di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul benessere degli
animali
Regolamento (CE) 882/2004, art. 2
AUTORITÀ COMPETENTI (SANITARIE)
D.LVO 193/2007
UVAC CCA MINISTRY OF HEALTH – Dept. of Veterinary Public
Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health
PIF
Protection
USMAF
NAS
Conferenza
Permanente SR
LNR
R/PCA Regions (R) and Autonomous Provinces Assessorato Competente
Conf. Regioni e PA
Coordinamento
tecnico Interregionale
LHU (Prevention Dept. – SIAN, SVET)
LSP
USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
PIF: Posti di ispezione frontaliera
UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari
ISSDSPVSA
Lab. UFF
IIZZSS
ARPA
ALTRE AUTORITA' COMPETENTI
AUTORITA' COMPETENTI CENTRALI (ACC)
Ministero della Salute
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
FORZE DI POLIZIA E ALTRI ORGANI DI POLIZIA
GIUDIZIARIA
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute:
Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari
Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente
Corpo Forestale dello Stato
Guardia di Finanza
Capitanerie di Porto
Agenzia delle Dogane
AUTORITA' COMPETENTI – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Costituzione della Repubblica Italiana art. 97.
Sezione II La Pubblica Amministrazione.
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento
dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la
sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge
[Cost. 95], in modo che siano assicurati il buon andamento e la
imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari [Cost. 28].
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge [Cost. 51].
AUTORITA' COMPETENTE – FUNZIONARI E
DIPENDENTI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLCI
Costituzione della Repubblica Italiana art. 28.
I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti
pubblici sono direttamente responsabili secondo le
leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti in violazione di diritti. In tali casi la
responsabilità civile si estende allo Stato e agli
enti pubblici [Cost. 97].
AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE
Codice Penale
art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.
Capo III
Disposizioni comuni ai capi precedenti
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i
quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o
amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa
disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e
caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della
volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per
mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
AUTORITA' COMPETENTE – INCARICATO DI
PUBBLICO SERVIZIO
Codice Penale
c.p. art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico
servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico
servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico
servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata
nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata
dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione
dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della
prestazione di opera meramente materiale.
AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE
Cassazione
Penale
Pubblico ufficiale - nozione
81. La norma del capoverso dell'art. 357 del cod. pen. va interpretata nel
senso che ad integrare la qualifica soggettiva di pubblico ufficiale è
sufficiente l'esistenza in capo al soggetto di poteri autoritativi oppure, in
alternativa o anche congiuntamente, di poteri certificativi, e non nel senso
della necessaria presenza, anche solo in astratto, di poteri congiuntamente
autoritativi e certificativi. Nel concetto di "poteri autoritativi" rientrano
non soltanto i "poteri coercitivi" (di arresto, di perquisizione etc.) ma tutte
quelle attività che sono atti di volontà di Pubblica Amministrazione con
esplicazione di un potere pubblico discrezionale (ad es. le autorizzazioni
amministrative) nei confronti di un soggetto che così viene a trovarsi su un
piano non paritetico, non "di diritto privato", rispetto all'autorità che tale
potere esercita.
Sez. V, sent. n. 7234 del 05-07-1991 (cc. del 06-06-1991), Isola (rv
187700).
AUTORITA' COMPETENTE – PUBBLICO UFFICIALE
Cassazione Penale Pubblico ufficiale - nozione
84. Ai sensi dell'art. 357 c.p., come novellato dalla l. n. 86 del 1990 e
dalla l. n. 181 del 1992, la qualifica di pubblico ufficiale deve essere
riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici
privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono,
nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e
manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione oppure
esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri
autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non
cumulativamente considerati. [...]
Sez. U., sent. n. 7958 del 11-07-1992 (cc. del 27-03-1992), Delogu
(rv 191171).
AUTORITA' COMPETENTI – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
G.U. 18/08/1990, n. 192 e s.m.i.
Capo I - Princìpi
1. Principi generali dell'attività amministrativa.
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità di pubblicità e di trasparenza
secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che
disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento
comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non
autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge
disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative
assicurano il rispetto dei criteri e dei princìpi di cui al comma 1, con un livello di
garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in
forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
«CONTROLLO UFFICIALE»
1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di
controllo eseguita dall'autorità competente
o dalla Comunità per la verifica
della
conformità alla normativa in materia di
mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali
Regolamento (CE) 882/2004, art. 2
VERIFICA DELLA CONFORMITA'
Reg. (CE) 882/2004, Considerando 20
Per diverse attività legate ai controlli ufficiali, il Comitato europeo
di normalizzazione (CEN) ha sviluppato norme europee (norme EN)
appropriate ai fini del presente regolamento. […] Queste norme
possono in certi casi ben definiti essere appropriate ai fini del
presente regolamento, tenendo conto che criteri di efficienza sono
fissati nella normativa sui mangimi e sugli alimenti per assicurare la
flessibilità e l’efficienza (effectiveness) rispetto ai costi.
Norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000: valutazione della conformità
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Selezione
Determinazione
Riesame
Attestazione
Sorveglianza
UNI CEI EN ISO/IEC 17000,2005
Valutazione della conformità - Vocabolario e
principi generali
Conformity assessment -Vocabulary and general
principles
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Selezione
Reg. (CE) 882/2004
Articolo 3 - Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali
1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano ese-guiti
periodicamente (regurarly), in base ad una valutazione dei rischi (on a risk basis) e
con frequenza appropriata, per raggiun-gere gli obiettivi del presente
regolamento, tenendo conto:
a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti,
con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o
degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o
operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla
salute o sul benessere degli animali;
b) dei dati precedenti relativi agli OSA/OSM per quanto riguarda la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti (the reliability of any own checks
that have already been carried out); e
d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Selezione
REGOLAMENTO (CE) N. 1505/2006 […] controlli minimi da effettuare per
l’identificazione e la registrazione degli animali delle specie ovina e caprina
Articolo 5 Numero di capi da controllare
1. L’autorità competente controlla l’identificazione di tutti gli animali dell’allevamento.
Tuttavia nel caso in cui nell’azienda ci siano più di 20 capi, l’autorità competente può
decidere di controllare i mezzi di identificazione di un campione rappresentativo di tali
animali in conformità con gli standard internazionali previsti e sempre che il numero di
animali controllati sia sufficiente a determinare il 5 % di non conformità con il regolamento
(CE) n. 21/2004 da parte degli allevatori di tali animali, con un livello di affidabilità del 95
%.
2. Se un controllo di un campione rappresentativo dei capi in conformità con il secondo
comma del paragrafo 1 del presente articolo prova che i requisiti riguardo ai mezzi di
identificazione e registrazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
21/2004 non sono rispettati da parte dell’allevatore, tutti i capi dell’azienda saranno
controllati.
Tuttavia l’autorità competente può decidere di controllare i mezzi di identificazione di un
campione rappresentativo di tali animali secondo norme riconosciute a livello internazionale
che assicurano la stima di non rispetto al di là del 5 % con una precisione del 2 % in più o in
meno per un livello di affidabilità del 95 %.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Determinazione
Articolo 10 (Attività metodi e tecniche di
controllo) del Reg. CE 882/2004
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
RIESAME: Verifica dell’idoneità, dell’adeguatezza e dell’efficacia delle attività di
selezione e determinazione, e dei risultati di queste attività, per quanto concerne
il soddisfacimento di requisiti specificati da parte di un oggetto di valutazione
della conformità. UNI CEI EN ISO/IEC 17000
Reg. (CE) 882/2004 Articolo 8- Procedure di controllo e verifica
1. I controlli ufficiali ad opera delle autorità competenti sono
eseguiti secondo procedure documentate. Dette procedure
comportano informazioni e istruzioni per il personale che esegue i
controlli ufficiali in relazione, tra l’altro, agli ambiti di cui
all’allegato II, capo II. [...]
3. Le autorità competenti devono prevedere procedure per:
a) verificare l'efficacia dei controlli ufficiali da esse eseguiti;
b) assicurare che siano adottati i correttivi eventualmente
necessari e che la documentazione di cui al paragrafo 1 sia
opportunamente aggiornata.
MACROPROCESSO CONTROLLI UFFICIALI
SGCU
RIESAME
AUDIT
AZIONI PREVENTIVE
AZIONI CORRETTIVE
GESTIONE NC
COORDINAMENTO
SUPERVISIONE
FORMAZIONE
PROCEDURE
RESPONSABILITA’
ORGANIGRAMMI
DEFINZIONE DEGLI OBIETTIVI - POLITICA
Anagrafe OSA
Plan
Categorizzazione OSA
Pianificazione C.U.
Esecuzione C.U.
Monitoraggio/Controllo
esecuzione C.U.
Rendicontazione C.U.
(Relazione annuale)
Do
Check
Valutazione efficacia/
appropriatezza C.U.
Azioni in caso di
inefficacia
/ inappropriatezza
Act
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Attestazione (di prima parte)
Articolo 9 - Relazioni
1. L'autorità competente elabora relazioni sui controlli
ufficiali da essa effettuati.
2. Le relazioni comprendono una descrizione degli obiettivi dei
controlli ufficiali, dei metodi di controllo applicati, dei
risultati dei controlli ufficiali e, se del caso, l'indicazione
degli interventi da adottarsi a cura dell'operatore
interessato.
3. L'autorità competente rilascia una copia della relazione di
cui al paragrafo 2 all'operatore interessato, almeno in caso di
non conformità.
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Attestazione (di terza parte)
certificazione: Attestazione di terza parte relativa a
prodotti, processi, sistemi o persone. UNI CEI EN ISO/IEC
17000
Reg. (CE) 882/2004
12) «certificazione ufficiale»: la procedura per cui
l'autorità competente o gli organismi di controllo
autorizzati ad agire in tale qualità rilasciano
un'assicurazione scritta, elettronica o equivalente relativa
alla conformità;
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Attestazione (di terza parte)
Articolo 30 Certificazione ufficiale
1. Fatti salvi i requisiti di certificazione ufficiale adottati per la salute e il
benessere degli animali, la Commissione può adottare i requisiti seguenti:
a) circostanze nelle quali è necessaria una certificazione ufficiale;
b) modelli dei certificati;
c) qualificazioni dei funzionari certificanti;
d) principi da rispettarsi per assicurare una certificazione affidabile,
compresa la certificazione elettronica;
f) partite suddivise in partite più piccole o che sono mescolate con altre
partite;
g) documenti che devono accompagnare le merci una volta effettuati i controlli
ufficiali.
Le misure di cui alla lettera a) intese a modificare elementi non essenziali del
presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 62, paragrafo 4.
Le misure di cui alle lettere da b) a g) sono adottate secondo la procedura di
VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ
Sorveglianza: Ripetizione sistematica di attività di valutazione della conformità
come base per il mantenimento della validità della asserzione di conformità. UNI
CEI EN ISO/IEC 17000
Reg. (CE) 882/2004
Articolo 3 - Obblighi generali in relazione all'organizzazione di controlli ufficiali
1. Gli Stati membri garantiscono che i controlli ufficiali siano ese-guiti
periodicamente (regurarly), in base ad una valutazione dei rischi (on a risk basis) e
con frequenza appropriata, per raggiun-gere gli obiettivi del presente
regolamento, tenendo conto:
a) dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti,
con le aziende del settore dei mangimi e degli alimenti, con l'uso dei mangimi o
degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o
operazione che possano influire nella sicurezza dei mangimi o degli alimenti, sulla
salute o sul benessere degli animali;
b) dei dati precedenti relativi agli OSA/OSM per quanto riguarda la conformità
alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali;
c) l'affidabilità dei propri controlli già eseguiti (the reliability of any own checks
that have already been carried out); e
d) qualsiasi informazione che possa indicare un'eventuale non conformità.
«CONTROLLO UFFICIALE»
1) «controllo ufficiale»: qualsiasi forma di
controllo eseguita dall'autorità competente
o dalla Comunità per la verifica della
normativa in materia
di mangimi e di alimenti e alle
norme sulla salute e sul
benessere degli animali
conformità alla
Regolamento (CE) 882/2004, art. 2
NORMATIVA
-alimenti
-MOCA
-FIA
-mangimi
-salute animale
-benessere animale
-SOA
-MTA
-salute delle piante
-ambiente
-....
OFFICIAL CONTROL - Reg. (CE) 882/04 D.Lvo 193/2007
European Commission –(FVO)
EA
EU-RL
Audit (Reg. 882/04 art. 45)
UVAC
CCA MINISTRY OF HEALTH – Dept. of Veterinary Public
PIF
Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health
USMAF
Protection
NAS
Audit (Reg. 882/04 art. 4.6)
Conferenza
Permanente SR
(Dec. 677/06)
R/PCA Regions (R) and Autonomous Provinces Assessorato Competente
Audit (Reg. 882/04 art. 4.6)
LHU (Prevention Dept. – 4 services)
LSP
Conferenza dei
servizi
Audit/Ispezioni/camp./altro
(Reg. 882/04 + altri reg)
ESTABLISHMENTS (FBO)
Requisiti generali e specifici in materia d’igiene,
HACCP, altre normativa applicabile
USMAF: Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
PIF: Posti di ispezione frontaliera
UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari
ISSDSPVSA
Lab. UFF
IIZZSS
ARPA
Laboratori
autocontrollo
ACCREDI
A
(Dec. 677/06)
Conf. Regioni e PA
Coordinamento
tecnico Interregionale
LNR
IL PROCESSO DEL CONTROLLO UFFICIALE
otput
input
Reg. (CE) 178/2002
Reg. (CE) 882/2004
D.L.vo 193/2007
forma di
controllo
Monitoraggio
Sorveglianza
Verifica
Audit
Ispezione
Campionamento
ed analisi
verifica
della
conformità
autorità
Competenti (AC)
Ministero Salute
Assessorati
Regioni e PA
ASL/ASP
(Dip.Prev., SV,
SIAN)
Risultanze/giudizio di
conformita/NC
(OSA/OSM/prodotti)
normativa
mangimi
alimenti
salute animale
benessere
animale
LEGISLAZIONE ALIMENTARE: ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
E NON CONFORMITA'
Dalla valutazione della conformità può scaturire
l’accertamento di violazioni.
[…] qualora le evidenze siano tali da comportare
l’adozione di provvedimenti amministrativi o giudiziari
è necessaria l’immediata contestazione all’operatore
e la redazione di appositi atti distinti dal rapporto di
audit.
Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei
regolamenti CE 854/2004 ed 882/2004 – Ministero
della Salute DGSAN/3/6238/P 31.05.2007
NORMATIVA TRASVERSALE
In tema di:
o
ATTIVITA AMMINISTRATIVA E
PROCEDIMENTO AMMINISTATIVO
o PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
SANZIONATORIO
o PROCEDIMENTO PENALE
Fly UP