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2015-07-01 (1) BERNARDI RICHIAMI INFO.pptx

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2015-07-01 (1) BERNARDI RICHIAMI INFO.pptx
01/07/15 S.A.F.
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
SAF • SCUOLA
DI
ARTINO
ALTA FORMAZIONE LUIGI M
LA NUOVA RELAZIONE DI REVISIONE SECONDO I PRINCIPI DI REVISIONE ISA ITALIA RICHIAMI D’INFORMATIVA E PARAGRAFI RELATIVI AD ALTRI ASPETTI NELLA RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE: IL PdR ISA ITALIA 706 DANIELE BERNARDI Do0ore Commercialista, Revisore Legale Milano, 1 luglio 2015 1 DEFINIZIONI –  Richiamo d’informativa - Un paragrafo inserito nella
relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto
appropriatamente presentato o oggetto di appropriata
informativa nel bilancio che, secondo il giudizio
professionale del revisore, riveste un'importanza tale
da risultare fondamentale ai fini della
comprensione del bilancio stesso da parte degli
utilizzatori.
–  Paragrafo relativo ad altri aspetti - Un paragrafo inserito
nella relazione di revisione che fa riferimento ad un aspetto
diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel
bilancio che, secondo il giudizio professionale del
revisore, è rilevante ai fini della comprensione da
parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle
responsabilità del revisore o della relazione di revisione.
2 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
1 01/07/15 DEFINIZIONI Dunque due aspetti:
1)  Aspetti appropriatamente presentati dalla direzione nell’informativa di
bilancio che rivestono un’importanza tale da risultare fondamentali per la
comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori:
“Richiamo d’informativa”
2) Aspetti diversi:
“Altri aspetti”
Rilevanti :
Per la comprensione della revisione,
Delle responsabilità del revisore,
O Della relazione da parte degli utilizzatori
3 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
ENTRATA IN VIGORE DEL PdR 706 Il principio di revisione entra in vigore per le revisioni contabili dei
bilanci relativi ai periodi amministrativi che iniziano dal 1° gennaio
2015 o successivamente.
Dunque, per le società che hanno l’esercizio coincidente con l’anno
solare nelle relazioni di giudizio sui bilanci che chiuderanno il 31
dicembre 2015.
4 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
2 01/07/15 PERCHE’ RICORRERE AL RICHIAMO (parte1) E’ necessario ricorrere al Richiamo d’informativa quando il revisore,
secondo il proprio giudizio professionale, ritenga utile richiamare l'attenzione
degli utilizzatori, attraverso una chiara ed ulteriore comunicazione nella
relazione di revisione, su:
Ø  un aspetto che, sebbene appropriatamente presentato o oggetto di
appropriata informativa nel bilancio riveste un'importanza tale da
risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio
stesso da parte degli utilizzatori;
5 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
PERCHE’ RICORRERE AL RICHIAMO (parte1), CONDIZIONI E PUNTI DI ATTENZIONE [Qualora il revisore consideri necessario richiamare l'a3enzione degli u6lizzatori su un aspe3o presentato o ogge3o di informa6va nel bilancio che, secondo il suo giudizio professionale , riveste una importanza tale da risultare fondamentale ai fini della comprensione del bilancio stesso da parte degli u6lizzatori] , egli deve inserire nella relazione di revisione un richiamo d'informaLva, a condizione che: Ø  abbia acquisito elemenY probaYvi sufficienY ed appropriaY in merito al fa0o che tale aspe0o non sia significaYvamente errato nel bilancio, Ø  Il richiamo d'informaYva deve riferirsi unicamente a informazioni presentate o oggeOo di informaLva nel bilancio. Inoltre, se il revisore prevede inserire nella relazione di revisione un richiamo
d'informativa, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance
(amministratori, sindaci), tale sua intenzione nonchè la formulazione proposta
per tale paragrafo.
6 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
3 01/07/15 PERCHE’ RICORRERE AL RICHIAMO (parte1), CONDIZIONI E PUNTI DI ATTENZIONE Tenere sempre presente che:
Un ampio utilizzo dei richiami d'informativa riduce l'efficacia della
comunicazione del revisore riguardo agli aspetti oggetto del richiamo
d'informativa.
L'inserimento nel richiamo d'informativa di maggiori informazioni rispetto a
quelle presentate o oggetto di informativa nel bilancio può sottendere
che l'aspetto
non
e stato
appropriatamente presentato o oggetto di
appropriata informativa nel bilancio;
E’ per queste ragioni che il PdR (Par. 6), limita l'utilizzo del richiamo
d'informativa agli aspetti presentati o oggetto di informativa nel bilancio.
7 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
QUANDO QUINDI RICORRERE AL RICHIAMO D’INFORMATIVA Le circostanze in cui il revisore può considerare necessario inserire un
richiamo d'informativa sono ad esempio:
•  un'incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o
di azioni da parte di autorità di vigilanza;
•  l'applicazione anticipata rispetto alla data di entrata in vigore (ove
consentito) di un nuovo principio cantabile (per esempio, un nuovo
International Financial Reporting Standard) che abbia un effetto pervasivo
sul bilancio;
•  una grave catastrofe che abbia avuto o continui ad avere un effetto
significativo sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.
8 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
4 01/07/15 QUANDO E’ NECESSARIO (OBBLIGATORIO) RICORRERE AL RICHIAMO D’INFORMATIVA In alcune circostanze, secondo i PdR, il richiamo di informativa è
obbligatorio.
L’obbligatorietà deriva dal richiamo a altri PdR, in particolare:
Ø  ISA It. 210, nel caso in cui, nell’incarico siano previste talune informazioni
ulteriori che l’informativa deve contenere in specifiche circostanza (non
applicabile negli incarichi legali ex D.Lgs. 39/2010),
Ø  ISA It.560, Eventi successivi, richiamo che è necessario inserire nel caso di
riemissione della relazione di giudizio, quando il bilancio è modificato per
effetto di eventi successivi,
Ø  ISA 800, Considerazioni specifiche, con oggetto un bilancio redatto in
conformità ad un quadro normativo sull’info finanziaria con scopi specifici,
… ma soprattutto ….
9 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
QUANDO E’ NECESSARIO (OBBLIGATORIO) RICORRERE AL RICHIAMO D’INFORMATIVA … ma soprattutto ….
ISA It. 570, continuità, quando, pur in presenza di
significativa incertezza sulla continuità aziendale, il bilancio
è stato predisposto utilizzando in modo appropriato tale
presupposto.
Di cosa parliamo?
10 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
5 01/07/15 Di cosa parliamo?
ULlizzo appropriato del presupposto della conLnuità aziendale in presenza di un’incertezza significaLva 18.  Se il revisore conclude che l'uYlizzo del presupposto della conYnuità aziendale è appropriato alle circostanze ma sussiste un'incertezza significaYva, egli deve stabilire se il bilancio: a) 
b) 
Descriva adeguatamente gli evenY o le circostanze principali che possono far sorgere dubbi significaYvi sulla capacità dell’impresa di conYnuare ad operare come una enYtà in funzionamento ed i piani della direzione per far fronte tali evenY o circostanze; evidenzi chiaramente che esiste un'incertezza significaYva relaYva ad evenY o circostanze che possono far sorgere dubbi significaYvi sulla capacità dell’impresa di conYnuare ad operare come un'enYtà in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie agvità e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'agvità aziendale, 19.  Se nel bilancio viene fornita una informaLva adeguata, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica ed includere nella propria relazione un richiamo d'informaLva al fine di: –  evidenziare l'esistenza di un'incertezza significaLva relaLva all'evento o alla circostanza che può far sorgere dubbi significaLvi sulla capacità dell’impresa di conLnuare ad operare come un’enLtà in funzionamento; –  richiamare l'aOenzione sull'informaLva resa in bilancio che descrive gli aspeY di cui al paragrafo 18 (si veda il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706).) 11 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
QUALCHE ESEMPIO DI RICHIAMO D’INFORMATIVA Incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di
azioni da parte di autorità di vigilanza:
Ø  Richiamo d’informativa:
“Richiamiamo l'a3enzione sulla nota X del bilancio che descrive l'incertezza rela6va all'esito dell'azione legale intentata nei confron6 della Società dalla societa XYZ. II nostro giudizio non con6ene rilievi con riferimento a tale aspe3o”. 12 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
6 01/07/15 QUALCHE ESEMPIO DI RICHIAMO D’INFORMATIVA ISA It. 570, continuità
d)
Richiami di informaYva. Si richiama l’a0enzione su quanto segue: Il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 della società VIA …. S.r.l. presenta una perdita di Euro 12.132.692 (esercizio precedente Euro 11.204.139 coperta dall’assemblea di soci. Gli amministratori nelle note di bilancio hanno illustrato i moYvi per i quali la società abbia accumulato una perdita di tale rilevanza. Riteniamo tale informaYva sufficientemente adeguata. Nel corso dell’esercizio 2012, il covenant “LTV raYo Loan to value”, riferito al rapporto tra il valore del bene posseduto e l’enYtà del finanziamento, negoziato nell’esercizio 2011 (primo accordo di rinegoziazione), con l’isYtuto bancario finanziatore …. Bank, non è stato rispe0ato con riferimento alle verifica delle condizioni contra0uali alla data convenzionale del 30 se0embre 2012. Questa circostanza ha comportato l’impossibilità di esercitare l’opzione di rinnovo del finanziamento in scadenza alla data del 11 dicembre 2012 al 11 dicembre 2013. Gli amministratori, nelle note di bilancio, hanno illustrato le azioni intraprese a seguito di tale evento, la moratoria concessa dall’isYtuto finanziatore al 30 giugno 2013 e come, in data 25 giugno 2013, sia stato raggiunto un nuovo accordo con l’isYtuto finanziatore (secondo accordo di rinegoziazione), per il riscadenziamento del debito al 11 dicembre 2013, con opzione di rinnovo al 11 dicembre 2014. Riteniamo tale informaYva sufficientemente adeguata; tu0avia con riferimento ai riflessi che tali evenY potrebbero avere sulla permanenza del presupposto della conYnuità aziendale in un’ogca di periodo oltre l’esercizio in corso, osserviamo quanto segue: Il “covenant” del secondo accordo di finanziamento che condiziona il rinnovo al 11 dicembre 2014 è vincolato al raggiungimento d’un obiegvo di superficie minima locata nel complesso immobiliare posseduto dalla società, o in alternaYva il rispe0o del rapporto LTV. Si osserva che, il riferimento alla superficie locata, cosYtuisce fa0ore d’incertezza significaYva in un contesto congiunturale ancora negaYvo e di comparto ancora parYcolarmente severo; Gli amministratori, tu0avia, hanno ritenuto, nelle note di bilancio, che le aspe0aYve di commercializzazione delle superfici da desYnare a locazione confortassero la verifica del presupposto della conYnuità aziendale in uno con il sostegno assicurato dell’unico socio; A quest’ulYmo proposito osserviamo come l’unico socio (i) abbia messo a disposizione della società nel corso dell’esercizio 2012 e ne primi mesi del corrente 2013, risorse finanziarie per complessivi Euro 9,3 milioni; (ii) abbia rinunziato, in data 15 luglio 2013, a finanziamenY per 14,5 Milioni – oltre ai 9 milioni già ogge0o di rinunzia nell’esercizio 2012 – desYnaY alla copertura della perdita dell’esercizio 2012 ed al riprisYno di una adeguata consistenza patrimoniale; infine, (iii), come nel passivo dello stato patrimoniale siano iscrig, nel bilancio al 31 dicembre 2012, debiY residui verso l’unico socio per 26,4 milioni, ridogsi alla data del 15 luglio 2013, per effe0o della remissione del debito e dei finanziamenY effe0uaY, a residui 18 milioni di Euro circa, giuridicamente postergaY ai sensi dell’art. 2467 del codice civile. Tali passività possono essere considerato alla stregua di quasi equity e cosYtuiscono una garanzia per il mantenimento nel prevedibile futuro dei requisiY patrimoniali. Queste circostanze sono state ritenute dagli amministratori sufficienY per supportare il presupposto della permanenza della conYnuità aziendale in un’ogca di periodo ragionevole e per miYgare l’incertezza significaYva relaYva alla verifica dei covenant con l’isYtuto finanziatore nel secondo accordo di rinegoziazione per o0enere il rinnovo del finanziamento bancario all’11 dicembre 2014. 13 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
DOVE INSERIRE IL RICHIAMO DI INFORMATIVA Quando il revisore inserisce un richiamo d'informativa nella relazione di
revisione, deve:
–  inserire il paragrafo nella relazione di revisione immediatamente dopo
il paragrafo contenente il giudizio ;
–  utilizzare il titolo "Richiamo di informativa" o altro titolo appropriato;
–  inserire nel richiamo d'informativa un chiaro riferimento all'aspetto da
evidenziare e alla collocazione delle informazioni pertinenti che
illustrano compiutamente tale aspetto nel bilancio;
–  indicare che, il giudizio del revisore non e espresso con modifica in
relazione all'aspetto evidenziato.
14 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
7 01/07/15 CONCLUSIONI, RICORDARE Inserimento di un richiamo d 'informativa nella relazione di
revisione
L'inserimento di un richiamo d'informativa nella
relazione di revisione non influisce sul giudizio del
revisore.
Un richiamo d'informativa non sostituisce:
–  l'espressione da parte del revisore di un giudizio con rilievi
o di un giudizio negativo, o la dichiarazione di
impossibilita di esprimere un giudizio, ove richiesto dalle
circostanze di uno specifico incarico (si veda al riguardo il
principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705);
–  l'informativa nel bilancio che la direzione è tenuta a
predisporre in base al quadro normativo sull'informazione
finanziaria applicabile.
15 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
ALTRI ASPETTI Paragrafo relativo ad altri aspetti - Un paragrafo inserito nella relazione di revisione
che fa riferimento ad un aspetto diverso da quelli presentati o oggetto di informativa nel
bilancio che, secondo il giudizio professionale del revisore, è rilevante ai fini della
comprensione da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità
del revisore o della relazione di revisione.
Aspetti rilevanti ai fini della comprensione della revisione:
Ø  Nelle circostanze in cui il revisore non possa recedere da un incarico … il revisore
può considerare necessario inserire nella relazione di revisione un paragrafo relativo
ad altri aspetti per spiegare le ragioni per cui non può recedere dall'incarico.
Aspetti rilevanti ai fini della comprensione delle responsabilità:
Ø  Le leggi, i regolamenti o le prassi generalmente accettate in un ordinamento giuridico
possono richiedere o consentire al revisore di approfondire aspetti che forniscono
spiegazioni ulteriori in merito alle responsabilità del revisore nella
revisione
cantabile del bilancio o relativamente alla relazione di revisione.
Ø  Relazione su più bilanci (per es. con riferimento a diversi quadri normativi) con
incarico al revisore di esprimersi su entrambi i bilanci,
Ø  Limitazioni alla distribuzione della relazione di revisione (non valido per incarichi
legali ai sensi del D.lgs. 39/2010
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8 01/07/15 ALTRI ASPETTI Ø  Eventi successivi (Isa It. 560): bilancio modificato, richiamo di info o altri
aspetti per comunicare che le procedure di revisione sugli eventi successivi
sono limitate esclusivamente alla modifica di bilancio descritta nelle note di
bilancio,
Ø  Informazioni comparative (Isa It. 710): n/a
Ø  Responsabilità del revisore relativamente a altre info presenti in documenti
che contengono il bilancio oggetto della revisione (ISA It. 720):
17 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
ALTRIASPETTI, DOVE INSERIRE IL PARAGRAFO La collocazione del paragrafo relativo ad altri aspetti dipende dalla natura delle
informazioni da comunicare.
Laddove si inserisca un paragrafo relative ad altri aspetti al fine di richiamare
l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto rilevante ai fini della comprensione della
revisione contabile del bilancio,
il paragrafo è inserito immediatamente dopo il paragrafo contenente il giudizio e
dopo l'eventuale richiamo d'informativa.
Laddove si inserisca un paragrafo relativo ad altri aspetti al fine di richiamare
l'attenzione degli utilizzatori su un aspetto pertinente ad altri obblighi di reportistica
assolti nella relazione di revisione,
il paragrafo relativo ad altri aspetti può essere inserito nella sezione dal sottotitolo
"Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari".
In alternativa, laddove sia pertinente a tutte le responsabilità del revisore ovvero ai
fini della comprensione da parte degli utilizzatori della relazione di revisione,
il paragrafo relativo ad altri aspetti può essere inserito in una sezione separata
collocata dopo la relazione sul bilancio e dopo la relazione su altre disposizioni di
legge e regolamentari.
18 S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
9 01/07/15 Grazie per l’attenzione
Daniele Bernardi, dottore Commercialista, revisore legale,
&Associati, Milano.
Studio Bernardi
Presidente della Commissione controllo societario ODCEC di Milano
Presidente di IAS International Audit Services, società di revisione
Docente incaricato a contratto in “sistemi amministrativi e controllo, il controllo del collegio
sindacale e delle società di revisione”, Università degli studi di Milano Bicocca, scuola di Economia e
Statistica per l’Impresa, Dipartimento Scienze Economico Aziendali.
S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
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