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UN ALTRO MONDO E` POSSIBILE POSSIAMO IMMAGINARLO

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UN ALTRO MONDO E` POSSIBILE POSSIAMO IMMAGINARLO
UN ALTRO MONDO E' POSSIBILE
POSSIAMO IMMAGINARLO
POSSIAMO FARLO
1
►
DIGNITA' E BENESSERE DEI
CITTADINI
► RIDISTRIBUZIONE DELLA
RICCHEZZA
► RIPRISTINO DEMOCRAZIA
ANCHE ECONOMICA
INDICE DIGNITÀ E BENESSERE DEI CITTADINI
1.
Rilancio lavoro ed economia
a. Reddito di cittadinanza (o reddito garantito)
*S.1148- Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri
Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per l'introduzione del
salario minimo orario
29 ottobre 2013: Presentato al Senato
****
b. Green economy e Ecoprestiti
****
c. Made in Italy
S.1040- Sen. Serenella Fucksia (M5S) e altri
Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in materia di etichettatura dei prodotti "Made
in Italy"
12 settembre 2013: Presentato al Senato
****
d. Abolizione IRAP micro-imprese fino a dieci dipendenti e fino a un massimo di
due milioni di fatturato
****
e. Compensazione stabile tra debiti erariali e crediti verso PA
****
3
f.
Incentivo alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili d'impresa
S.1961- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)
Sen. Barbara Lezzi (M5S) e altri
Disposizioni a favore dell'impresa familiare
11 giugno 2015: Presentato al Senato
****
g. Regime dei minimi
****
2.
Legalità
a. Lotta alla criminalità e alle mafie
S.1954- 17ª Legislatura Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri Modifiche al codice penale in
materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità perpetua di contrattare
con la pubblica amministrazione nonché disposizioni in materia di trasparenza e
contrasto alla corruzione 8 giugno 2015: Presentato al Senato
S.1685- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri Modifica al codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in
materia di soggetti sottoposti alla verifica antimafia 19 novembre 2014: Presentato al Senato
S.1684- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifica all'articolo 416-bis del codice
penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata 18 novembre 2014:
Presentato al Senato (Testo non disponibile)
S.1681- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifiche alla disciplina penale del voto
di scambio politico-mafioso 18 novembre 2014: Presentato al Senato (Testo non disponibile)
S.1683- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifica all'articolo 416-ter del codice
penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso 18
novembre 2014: Presentato al Senato
S.1682Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri Modifica all'articolo 416-ter del codice penale,
concernente lo scambio elettorale politico-mafioso 18 novembre 2014: Presentato al Senato
S.1832- 17ª Legislatura Sen. Vilma Moronese (M5S) e altri Istituzione della "Giornata
nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa" e disposizioni per
l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino negli Istituti scolastici
di ogni ordine e grado 24 marzo 2015: Presentato al Senato
S.1956- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)
Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Modifiche alla disciplina in materia di autoriciclaggio
10 giugno 2015: Presentato al Senato
S.887- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politicomafioso
27 giugno 2013: Presentato al Senato
S.868- Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Disposizioni in materia di falso in bilancio
21 giugno 2013: Presentato al Senato
S.431- Sen. Nicola Morra (M5S) (Testo non disponibile)
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politicomafioso
10 aprile 2013: Presentato al Senato
5
****
b. Conflitto di interessi
****
c. Prescrizione
*S.1574- Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri Disposizioni in materia di prescrizione e
sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica amministrazione 21 luglio 2014:
Presentato al Senato
****
d. Corruzione
S.1959- 17ª Legislatura
Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura per il perseguimento
di taluni nuovi delitti
8 giugno 2015: Presentato al Senato
S.1954- 17ª Legislatura
Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri
Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed
incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonché disposizioni
in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione
8 giugno 2015: Presentato al Senato
S.846- Sen. Alberto Airola (M5S) e altri
Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio
19 giugno 2013: Presentato al Senato
S.847- Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri
Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio
19 giugno 2013: Presentato al Senato
S.851- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri
Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato
19 giugno 2013: Presentato al Senato
****
e. Lobby
****
f.
Piano carceri
****
g. Distrazione/evasione di capitali
S.1955- 17ª Legislatura
Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali
10 giugno 2015: Presentato al Senato
S.1285- Sen. Serenella Fucksia (M5S) e altri
Disposizioni per ridurre l'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili
4 febbraio 2014: Presentato al Senato
****
7
h. Sofisticazione prodotti alimentari
****
i.
Immigrazione
****
3.Prevenzione/Educazione
S.922- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri
Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi
destinati al trapianto
4 luglio 2013: Presentato al Senato
S.850- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri
Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo
19 giugno 2013: Presentato al Senato
****
j.
Scuola
S.1839- 17ª Legislatura Sen. Michela Montevecchi (M5S) Modifiche al decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale docente e ATA della Scuola
dell'infanzia 25 marzo 2015: Presentato al Senato
S.1592- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451,
in materia di rafforzamento dei poteri della Commissione parlamentare per l' infanzia e
l'adolescenza
6 agosto 2014: Presentato al Senato
****
k. Università
S.1298- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri
Disposizioni in materia di Università
7 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.1297- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri
Disposizioni in materia di istruzione
7 febbraio 2014: Presentato al Senato
****
l.
Salute
S.1925- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)
Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri
Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123 recante "Norme per la protezione dei soggetti
malati di celiachia" e disposizioni per
l'erogazione dei prodotti senza glutine
13 maggio 2015: Presentato al Senato
S.1727- Sen. Ivana Simeoni (M5S) e altri
Disposizioni in materia di assistenza infermieristica domiciliare
20 dicembre 2014: Presentato al Senato
S.1619- Sen. Daniela Donno (M5S) e altri
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza
sanitaria alle persone senza fissa dimora
9
18 settembre 2014: Presentato al Senato
S.1488- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri
Modifica al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l'attività
professionale di ostetrica
14 maggio 2014: Presentato al Senato
S.1487- Sen. Manuela Serra (M5S) e altri Disposizioni a favore delle persone autistiche
14 maggio 2014: Presentato al Senato
S.1323- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri
Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante
21 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.1284- Sen. Serenella Fucksia (M5S)
Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
4 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.1247- Sen. Laura Bignami (M5S) e altri
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di
accoglienza di persone portatrici di esigenze
particolari
16 gennaio 2014: Presentato al Senato
S.998- Sen. Paola Taverna (M5S) e altri
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie
6 agosto 2013: Presentato al Senato
*S.983- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri
Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali
31 luglio 2013: Presentato al Senato
S.923- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri
Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela
sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
4 luglio 2013: Presentato al Senato
S.912- Sen. Cristina De Pietro (M5S) e altri
Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia
4 luglio 2013: Presentato al Senato
S.768- Sen. Maurizio Romani (M5S) e altri
Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
4 giugno 2013: Presentato al Senato
S.852- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri
Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività
commerciale di erboristeria
19 giugno 2013: Presentato al Senato
S.578- Sen. Bartolomeo Pepe (M5S) e altri
Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS), da
encefalomielite mialgica (ME/CFS) e da fibromialgia
(FM)
29 aprile 2013: Presentato al Senato
S.732- Sen. Paola Taverna (M5S) e altri
11
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della
competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
30 maggio 2013: Presentato al Senato
m. Ambiente
S.1928- 17ª Legislatura
Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri
Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di ispezione dei
fondali marini finalizzate alla prospezione,
ricerca e coltivazione di idrocarburi
19 maggio 2015: Presentato al Senato
S.1700- Sen. Vilma Moronese (M5S) e altri
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, per l'introduzione del diritto di
utilizzo dei richiami vivi
2 dicembre 2014: Presentato al Senato
S.1655- Sen. Vito Rosario Petrocelli (M5S) e altri
Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei rischi
derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi liquidi e
gassosi
30 ottobre 2014: Presentato al Senato
*S.1514- Sen. Paola Nugnes (M5S) e altri
Sistema nazionale di controllo ambientale
6 giugno 2014: Presentato al Senato
S.1306- Sen. Paola Nugnes (M5S) e altri
Disposizioni in materia di controllo ambientale
13 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.991- Sen. Monica Casaletto (M5S) e altri
Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio
5 agosto 2013: Presentato al Senato
S.451- Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri
Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia
di ricerca ed estrazione di idrocarburi
10 aprile 2013: Presentato al Senato
n. Territorio
S.1864- 17ª Legislatura
Sen. Paola Taverna (M5S) e altri
S.1650- Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri
Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
28 ottobre 2014: Presentato al Senato
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo di animali. Regolamentazione del trasporto volontario di
animali di affezione
1 aprile 2015: Presentato al Senato
*S.1597- Sen. Sergio Puglia (M5S) e altri
Disposizioni in materia di responsabilità civile auto
S.1011- Sen. Carlo Martelli (M5S)
Disposizioni in materia di utilizzo degli idrofluorocarburi
8 agosto 2013: Presentato al Senato
13
S.976- Sen. Bartolomeo Pepe (M5S) e altri
Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di
disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante
dalla circolazione di veicoli
26 luglio 2013: Presentato al Senato
S.924- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
4 luglio 2013: Presentato al Senato
S.876- Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri
Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e
abrogazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141
25 giugno 2013: Presentato al Senato
****
4. Sicurezza
S.1371- Sen. Bruno Marton (M5S) e altri
Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale dell'Arma
dei carabinieri e del Comandante in Seconda del
Corpo della Guardia di Finanza
6 marzo 2014: Presentato al Senato
S.1361- Sen. Alessandra Bencini (M5S) e altri
Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione delle persone
fisiche a bordo dei veicoli
4 marzo 2014: Presentato al Senato
S.1337- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri
Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un codice
alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di
ordine pubblico
26 febbraio 2014: Presentato al Senato
*S.1307- Sen. Marco Scibona (M5S) e altri
Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che
espletano attività di ordine pubblico
13 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.1267- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri
Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in materia
di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
30 gennaio 2014: Presentato al Senato
*S.1268- Sen. Ivana Simeoni (M5S) e altri
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante
il lavoro, nonché modifica all'articolo 47 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326
29 gennaio 2014: Presentato al Senato
S.1157- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri
Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e
delega al Governo
30 ottobre 2013: Presentato al Senato
S.1133- Sen. Elisa Bulgarelli (M5S) e altri
15
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in
materia di guida di quadricicli leggeri
22 ottobre 2013: Presentato al Senato
S.849- Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Introduzione del reato di tortura nel codice penale
19 giugno 2013: Presentato al Senato
****
5. Commercio/Settore Bancario
S.1135- Sen. Alessandra Bencini (M5S) e altri
Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o
metalli preziosi
22 ottobre 2013: Presentato al Senato
S.1103- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obblighi del
produttore e del distributore per la commercializzazione dei prodotti
8 ottobre 2013: Presentato al Senato
*S.906- Sen. Giuseppe Vacciano (M5S) e altri
Delega al governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la separazione
delle attività bancarie commerciali da quelle speculative
S.762- Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e altre disposizioni in materia di
disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
3
giugno 2013: Presentato al Senato
6.Riassetto Organizzazione pubblica e Organi Costituzionali
S.1953- 17ª Legislatura
Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Istituzione della figura dell'agente provocatore per i delitti contro la pubblica amministrazione
8 giugno 2015: Presentato al Senato
S.1855- 17ª Legislatura
Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri
Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e altre disposizioni in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, di organizzazione della società concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo e di vigilanza sullo svolgimento del medesimo servizio
31 marzo 2015: Presentato al Senato
S.1840- 17ª Legislatura
Sen. Michela Montevecchi (M5S)
Istituzione della figura del "responsabile raccolta fondi" nei ruoli del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo
25 marzo 2015: Presentato al Senato
*S.1724- Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri
Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico
19 dicembre 2014: Presentato al Senato
S.1710- Sen. Michela Montevecchi (M5S) (Testo non dispnibile)
Istituzione della figura del "fundraiser" nei ruoli del Ministero di beni e delle attività culturali e
del turismo
15 dicembre 2014: Presentato al Senato
S.1689- Sen. Laura Bottici (M5S) e altri
17
Modifiche all'articolo 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di rimborsi spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano
pubbliche funzioni
24 novembre 2014: Presentato al Senato
S.1967- 17ª Legislatura (Testo non disponibile)
Sen. Marco Scibona (M5S)
Modifiche alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e al codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163
12 giugno 2015: Presentato al Senato
S.1783- 17ª Legislatura
Sen. Gianluca Castaldi (M5S) e altri
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con
un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la bonifica dell'amianto e dei materiali
contenenti amianto nei locali pubblici o aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei
materiali in amianto con altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza
nell'accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
24 febbraio 2015: Presentato al Senato
S.1775- 17ª Legislatura
Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifica delle modalità di pagamento di sanzioni nelle ipotesi di sospensione di un'attività
economica per lavoro irregolare
17 febbraio 2015: Presentato al Senato
S.1697- Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri
Istituzione del salario minimo orario
27 novembre 2014: Presentato al Senato
S.1696- Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri
Riordinamento della Croce Rossa Italiana e abrogazione del decreto legislativo 28 settembre
2012, n. 178
26 novembre 2014: Presentato al Senato
S.1602- Sen. Luigi Gaetti (M5S)
Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali 3 settembre 2014: Presentato al Senato)
S.1596- Sen. Paola Taverna (M5S) e altri
Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di colleghi con figli
disabili o affetti da gravi malattie
7 agosto 2014: Presentato al Senato
S.1576- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri
Indizione di un referendum di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e diretto del Senato
della Repubblica e sulla riduzione del numero dei parlamentari
22 luglio 2014: Presentato al Senato
S.1529- Sen. Giovanni Endrizzi (M5S) e altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
17 giugno 2014: Presentato al Senato
*S.1493- Sen. Giuseppe Vacciano (M5S) e altri
Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale abusiva
20 maggio 2014: Presentato al Senato
Doc. II n. 27- Sen.Andrea Cioffi(M5S) e altri
19
Modifica all'articolo 161 del Regolamento, concernente la limitazione dell'apposizione della
questione di fiducia sul disegni di legge di conversione dei decreti-legge
15 maggio 2014: Presentato al Senato
S.1482- Sen. Serenella Fucksia (M5S)
Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in materia di tutela
degli animali
14 maggio 2014: Presentato al Senato
S.1373- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di
abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al
finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
11 marzo 2014: Presentato al Senato
Doc. II n. 26- Sen. Laura Bignami (M5S) e altri
Modifica art. 30 su presenze e votazioni dei senatori nelle Commissioni permanenti
7 febbraio 2014: Presentato al Senato
Doc. II n. 23- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifica articolo 33 Regolamento, in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni
22 gennaio 2014: Presentato al Senato
Doc. II n. 24 - Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri
Modifica delle modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento alla eliminazione
della modalità di votazione per alzata di mano
S.1055- Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri
Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di rappresentanza e
rappresentatività sindacali
20 settembre 2013: Presentato al Senato
Doc. II n. 16 - Sen. Vincenzo Santangelo (M5S) e altri
Modifiche degli articoli 41, 113, 117 e 118 del Regolamento, volte alla abrogazione della
Votazione a Scrutinio Segreto
17 settembre 2013: Presentato al Senato
Doc. II n. 17 - Sen. Maurizio Buccarella (M5S) e altri
Modifica al Regolamento concernente la personalità del voto dei Senatori
17 settembre 2013: Presentato al Senato
*S.1018- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materia di riduzione dell'indennità
parlamentare e della diaria, e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo per le politiche
sociali
9 agosto 2013: Presentato al Senato
Doc. II n. 7 - Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifica all'articolo 74 del Regolamento del Senato in materia di esame dei disegni di legge di
iniziativa popolare
24 luglio 2013: Presentato al Senato
S.970- Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri
Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del quorum strutturale
del referendum abrogativo
25 luglio 2013: Presentato al Senato
S.939- Sen. Roberto Cotti (M5S) e altri
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni "Sicilia"
e "Sardegna" nell'ambito della elezione
21
dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
11 luglio 2013: Presentato al Senato
*S.904- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri
Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità dei parlamentari
2 luglio 2013: Presentato al Senato
S.907- Sen. Andrea Cioffi (M5S) e altri
Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza
2 luglio 2013: Presentato al Senato
S.893- Sen. Sara Paglini (M5S) e altri
Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di cui all'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300
27 giugno 2013: Presentato al Senato
S.824- Sen. Francesco Campanella (M5S) e altri
Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 327 del
2001, concernenti il recupero di immobili abbandonati
13 giugno 2013: Presentato al Senato
S.821- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori
11 giugno 2013: Presentato al Senato
S.796- Sen. Fabiola Anitori (M5S) e altri
Soppressione dei tribunali militari e delle procure militari della Repubblica di Napoli e di
Verona nonché del tribunale e dell'ufficio
militare di sorveglianza di Roma
5 giugno 2013: Presentato al Senato
Doc. II n. 6 - Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri
Modifica all'articolo 5 del Regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di
Presidenza e la riduzione del numero dei senatori segretari e introduzione di una disposizione
transitoria per la XVII Legislatura
16 aprile 2013: Presentato al Senato
S.455- Sen. Francesco Molinari (M5S) e altri
Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad
associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza
10 aprile 2013: Presentato al Senato
*S.452- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri
Riforma della disciplina per le elezioni della Camera e del Senato, concernente i criteri di
candidabilità ed i casi di revoca e decadenza del mandato nonché l'espressione del voto di
preferenza da parte degli elettori
10 aprile 2013: Presentato al Senato
S.766- Sen. Lorenzo Battista (M5S) e altri
Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzata
per i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari
4 giugno 2013: Presentato al Senato
S.702- Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri
Iniziativa quorum zero e più democrazia
22 maggio 2013: Presentato al Senato
S.667- Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri
Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del
Presidente della Repubblica
23
17 maggio 2013: Presentato al Senato
S.653- Sen. Francesco Molinari (M5S) e altri
Norme per l'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa
14 maggio 2013: Presentato al Senato
****
RIDISTRIBUZIONE DELLA RICCHEZZA
1. Cultura
S.856- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri
Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n. 183, in materia di esclusione dal patto di stabilità
interno delle spese sostenute da province e comuni per servizi educativi, culturali e socioassistenziali
20 giugno 2013: Presentato al Senato
****
2.
Agricoltura
S.1790- 17ª Legislatura
Sen. Elena Fattori (M5S) e altri
Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti apistici
3 marzo 2015: Presentato al Senato
S.1460- Sen. Elena Fattori (M5S) e altri
Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delega al Governo in materia di affitto di terreni demaniali
agricoli e a vocazione agricola
22 aprile 2014: Presentato al Senato
****
3. Agenda digitale
S.1722- Sen. Vilma Moronese (M5S) e altri
Disposizioni per la diminuzione del divario digitale e la gestione dei nodi di interconnessione
della rete internet
19 dicembre 2014: Presentato al Senato
S.1560- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri
Nuove disposizioni concernenti il domicilio digitale del cittadino e la carta d'identità elettronica
8 luglio 2014: Presentato al Senato
S.1471- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri (Testo non disponibile)
Disposizioni in materia di associazioni virtuali
30 aprile 2014: Presentato al Senato
S.1317- Sen. Stefano Lucidi (M5S) e altri
Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete
internet
17 febbraio 2014: Presentato al Senato
****
25
4.
Riforma fiscale
S.1799- 17ª Legislatura
Sen. Nunzia Catalfo (M5S) e altri
Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, concernente il riconoscimento della causa
di servizio e dei relativi benefici previdenziali
S.1508- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifiche all'articolo 2752 del codice civile, in materia di crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
4 giugno 2014: Presentato al Senato
S.1348- Sen. Alessandra Bencini (M5S) e altri
Delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore delle lavoratrici madri in materia
previdenziale nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per l'elevazione del limite massimo di
durata dei congedi lavorativi per gravi motivi familiari
27 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.1173- Sen. Francesco Campanella (M5S) e altri
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di elezione della Camera dei
deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di
elezione del Senato della Repubblica
19 novembre 2013: Presentato al Senato
S.1042- Sen. Giuseppe Vacciano (M5S) e altri
Modifica all'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, per la riduzione dei costi gravanti sui cittadini in seguito ai rapporti di affidamento
creditizio
17 settembre 2013: Presentato al Senato
****
5.
Turismo sostenibile
****
6. Formazione
S.1839- 17ª Legislatura
Sen. Michela Montevecchi (M5S)
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale
docente e ATA della Scuola dell'infanzia
25 marzo 2015: Presentato al Senato
S.1644- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri
Istituzione della classe di concorso di lingua italiana L2/LS (Lingua seconda/Lingua straniera)
21 ottobre 2014: Presentato al Senato
S.1592- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, in materia di rafforzamento dei poteri della
Commissione parlamentare per l' infanzia e l'adolescenza
6 agosto 2014: Presentato al Senato
****
7. Ricerca e innovazione
*S.1498- Sen. Gianni Pietro Girotto (M5S) e altri
Disposizioni per la promozione e l'esercizio del commercio equo e solidale
27 maggio 2014: Presentato al Senato
*S.1339- Sen. Enrico Cappelletti (M5S) e altri
Disposizioni in materia di giustizia telematica
27
26 febbraio 2014: Presentato al Senato
S.858- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in materia di finanziamento degli enti
di ricerca
20 giugno 2013: Presentato al Senato
S.857- Sen. Fabrizio Bocchino (M5S) e altri
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca
20 giugno 2013: Presentato al Senato
S.844- Sen. Gianni Pietro Girotto (M5S) e altri
Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto legge 13 maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2011, n. 106
19 giugno 2013: Presentato al Senato
S.802- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri (Testo non disponibile)
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca
6 giugno 2013: Presentato al Senato
****
8. Prevenzione
S.1858- 17ª Legislatura
Sen. Lello Ciampolillo (M5S) e altri
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione,
cessione e consumo della cannabis e dei suoi derivati
1 aprile 2015: Presentato al Senato
S.938- Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri
Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché al decreto legislativo 7 settembre 2012,
n. 155, concernenti la proroga dell'entrata in vigore della revisione delle circoscrizioni giudiziarie
nella regione Abruzzo
11 luglio 2013: Presentato al Senato
S.873- Sen. Ivana Simeoni (M5S) e altri
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e la tutela dei
minori e le fasce a rischio
24 giugno 2013: Presentato al Senato
9. Certificati di Credito Fiscale
****
10. Investimenti
****
11. Missioni all'estero - Esteri
S.1692- Sen. Alberto Airola (M5S) e altri
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale
internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232, adottati a Kampala l'11 giugno 2010
25 novembre 2014: Presentato al Senato
29
S.1603- Sen. Elena Fattori (M5S)
Disciplina organica in tema di diritto d'asilo, protezione internazionale e altre misure di
protezione umanitaria
4 settembre 2014: Presentato al Senato
****
12. No grande distribuzione
****
13. Famiglia/Diritti Sociali
S.1756- 17ª Legislatura
Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri
Disposizioni in materia di affido condiviso dei figli
2 febbraio 2015: Presentato al Senato
S.1755- 17ª Legislatura
Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri
Modifica dell'articolo 403 del codice civile in materia di intervento della Pubblica Autorità in
favore dei minori
2 febbraio 2015: Presentato al Senato
S.1383- Sen. Giovanna Mangili (M5S) e altri
Disposizioni concernenti il cognome da assegnare ai figli
12 marzo 2014: Presentato al Senato
S.393- Sen. Luis Alberto Orellana (M5S) e altri
Modifiche al codice civile in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio in favore delle
coppie formate da persone dello stesso sesso
5 aprile 2013: Presentato al Senato
S.391- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri
Nuove disposizioni per il contrasto dell'omofobia e della transfobia
5 aprile 2013: Presentato al Senato
S.392- Sen. Alberto Airola (M5S) e altri
Norme in materia di modificazione dell'attribuzione di sesso
4 aprile 2013: Presentato al Senato
****
14. Commissioni d’inchiesta
S.1477- Sen. Sergio Puglia (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fallimento della società Deiulemar
- Compagnia di Navigazione S.p.A.
maggio 2014: Presentato al Senato
S.895- Sen. Maria Mussini (M5S) e altri
Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'operato del Banco di Desio e della
Brianza S.p.A.
27 giugno 2013: Presentato al Senato
S.827- Sen. Mario Michele Giarrusso (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre
associazioni criminali similari, anche straniere
13 giugno 2013: Presentato al Senato
S.1939- 17ª Legislatura Sen. Nicola Morra (M5S)
Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promozione e la protezione dei
diritti umani e delle libertà fondamentali
31
15 maggio 2015: Presentato al Senato
Doc. XXII n. 18 - Sen. Sara Paglini (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince
22 ottobre 2014: Presentato al Senato
S.1491- Sen. Serenella Fucksia (M5S)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana
degli autori ed editori
15 maggio 2014: Presentato al Senato
*S.1313- Sen. Ornella Bertorotta (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dei costi degli enti
costituiti o partecipati nonché delle società,partecipate o controllate dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni
12 febbraio 2014: Presentato al Senato
*S.1189- Sen. Marco Scibona (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul progetto e la realizzazione
dell'opera denominata "Linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione (TAV)"
25 novembre 2013: Presentato al Senato
13.9 *S.872- Sen. Michela Montevecchi (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
commercio degli armamenti
25 giugno 2013: Presentato al Senato
Doc. XXII n. 5 - Sen. Rosetta Enza Blundo (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla
ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009
11.04.2013: Presentato al Senato
*S.624- Sen. Carlo Martelli (M5S) e altri
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario dell'istituto di
credito Monte dei Paschi di Siena
30 aprile 2013: Presentato al Senato
****
15. Informazione
S.454- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri
Abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n.. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista
9 aprile 2013: Presentato al Senato
S.453- Sen. Vito Claudio Crimi (M5S) e altri
Disposizioni volte alla abolizione del finanziamento pubblico all'editoria
10 aprile 2013: Presentato al Senato 2
****
ABROGAZIONI
1. Legge Fornero
2. Sblocca Italia
3. IMU agricola
4. Legge Obiettivo
5. Banche Popolari
6. Jobs Act e decreto Poletti
7. Riorganizzazioni PA e decreto Del Rio
33
DISEGNO DI LEGGE N.1148
d’iniziativa dei senatori CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA, AIROLA,
BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,
CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI,
CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO,
LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI,
MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, Maurizio ROMANI,
SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO, BATTISTA, FATTORI e
PETROCELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 2013
Istituzione del reddito di cittadinanza nonché delega al Governo per
l’introduzione del salario minimo orario
Art. 1.
(Finalità)
1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4,
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale,
a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione,
all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e
all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del
lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro
nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della
dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all’articolo
1886 del codice civile, e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato
«Fondo per il reddito di cittadinanza». Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi
derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 20.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti
residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come
definita alla lettera h);
b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i
benefici del reddito di cittadinanza;
c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età
lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei
disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e
l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i
procedimenti di cui alla presente legge;
e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino,
raccolti dalla pubblica amministrazione e dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica
amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di
formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati
messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamete dell’Agenzia delle
entrate e dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto
formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l’impiego;
h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche
europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di
povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di
sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini
relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i
redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della
presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è
escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di
forme di sostegno del diritto allo studio;
l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti
considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano
componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo
nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa
soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi
fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie
che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo 5 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
35
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I
familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere
compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare qualora siano studenti in possesso di regolare
qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea,
compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma
di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero
frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un
centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o
siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla
presente legge;
n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di
orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la
riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di
renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio
percorso formativo e lavorativo;
o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello
nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire
il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche,
implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino,
semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle
comunicazioni obbligatorie;
p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore;
q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste
dalla presente legge.
Art. 3.
(Reddito di cittadinanza e sua determinazione)
1. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo
familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo
l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano
equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
2. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione,
di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1,
commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE
modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
3. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale
di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo
di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle
retribuzioni orarie contrattuali.
4. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la
formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
5. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 1 e 2 per i lavoratori autonomi, è calcolata
mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del
richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS
per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e
certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del
debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e
di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento
della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
7. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha
diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli
allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
8. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo
familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere
l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa
ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
9. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a
entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
10. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
Art. 4.
(Beneficiari e requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso al reddito di cittadinanza)
1. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di
età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
2. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato
detentivo per tutta la durata della pena.
3. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età,
costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale
riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per
l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di
formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
4. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in
modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di
cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il
richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
5. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di
verificare se i richiedenti di cui al comma 1, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di
origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
Art. 5.
(Funzioni di gestione, controllo ed erogazione)
1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed
erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata,
del sistema informatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché
del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura
informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina le
azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle
prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in
accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi
per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i
sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
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b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i
Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà
imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni
stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi
formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese
e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente,
garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro
possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con
le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura
della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche
dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello
svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello
nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del
lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti
delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali
sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto all'articolo 10, comma 11;
c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei
soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare
riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i
servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per
l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla
composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta
corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale
composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa
centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e
domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico
tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure
riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei
procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro
competenza e, nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata,
all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del
libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri
per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel
sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri
per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione
dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l’impiego integrano, attraverso la
struttura informativa centralizzata, il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta
sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e
all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati
dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego
territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide,
attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di
erogazione dei sussidi in gestione;
f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati
dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la
struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico
nazionale per l'impiego;
h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di
percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine
alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti
accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione,
sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione
dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della
presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il
fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli
studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento all'articolo
18, comma 7;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai
centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi.
Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo
elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa
centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai
percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte
di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo
elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa
centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle
competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della
presente legge;
o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti
richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di
invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico
del cittadino.
2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è
istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo
Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto
scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle
politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche
sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di
lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della
presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale
e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei
sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale
garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative
avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci
sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 1 e 2 del presente
articolo.
Art. 6.
(Struttura informativa centralizzata)
1. I soggetti di cui all'articolo 5, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea,
secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice
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dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la
struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di: favorire l'incrocio tra la domanda e
l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in
formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del
cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare
l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico
del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della
pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle
comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il
monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su
tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione;
fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati
raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi
dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo
svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e
l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili
all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati
in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti
pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione
del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai
beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e
informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza
percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate
di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso
la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli
riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
2. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di
partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al
completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata
secondo le previsioni di cui all'articolo 18.
3. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo
di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico
nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla
domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
4. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del
cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
5. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del
cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai
dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell’Agenzia
delle entrate e dell’INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della
tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
6. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 7.
(Domanda di ammissione al reddito di cittadinanza)
1. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di
ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettere c) e d), allegando:
a) copia della dichiarazione ISEE;
b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi
certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del
nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5;
c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 è verificata e attestata dai soggetti di cui all'articolo
5, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa
centralizzata.
3. I soggetti di cui all’articolo 5 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di
richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi
precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del
soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
4. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti
pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
5. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la
presentazione della richiesta.
6. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego
presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso
la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo
familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS
per via telematica la disposizione di erogazione.
Art. 8.
(Durata del beneficio)
1. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle
condizioni previste all'articolo 4. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità
dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente
legge.
Art. 9.
(Obblighi del beneficiario)
1. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro
presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla
medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di
disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi
rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
2. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 1, deve intraprendere, entro sette giorni, il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in
carico del soggetto, di cui all'articolo 10.
3. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della
situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il
reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza
percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare
annualmente la domanda di ammissione.
4. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito
formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del
colloquio di cui all'articolo 11, comma 1, letterab), sostenuto presso il centro per l'impiego, il
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beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai
comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei
beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne
abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del
beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
5. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 4.
6. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 4 sono
subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
7. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 4 è attestato dai comuni, tramite
l'aggionamento della struttura informativa centralizzata.
8. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 4.
Art. 10.
(Attività dei centri per l'impiego e inserimento lavorativo dei beneficiari)
1. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i
servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di
cittadinanza.
2. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti
istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale
cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di
riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica
attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi di lavoro per la nascita
di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei
fruitori dei servizi di politica attiva.
3. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento
agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo
sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza,
prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni
medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
4. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 66. -- (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). -- 1. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti
interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità
istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in
concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente
connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di
riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di
nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni
attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti
dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in
agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al
25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari
del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e
imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e
i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma
6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del
titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia
del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime
aree.
10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le
finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà,
compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola.
12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le
attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale
con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli
enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e
promozione dell'agricoltura locale».
5. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 2 e 3 e ai fini dello sviluppo
occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
«1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da
destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a
progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge
n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».
6. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di
cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e al comma 1bis dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, introdotto dal comma 5 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia
per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una
parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 5, della
presente legge.
7. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del
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medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in
carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
8. Le agenzie di cui al comma 7, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al
conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa
centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
9. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 7, in relazione ai servizi erogati, procurano
proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle
mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e
informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui all’articolo 11,
comma 1, lettera b).
10. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del
beneficiario una pagina webpersonale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio
fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del
complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui
sostenuti ed alla congruità, di cui all'articolo 12, comma 2, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati
confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
11. Le agenzie di cui ai commi 7 e 8 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per
l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni
lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
12. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i
settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio
nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui
all’articolo 5, comma 2. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il
40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di
inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in
accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui
all'articolo 5, comma 2, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai
Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti
pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
13. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che
ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre
l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei
propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema
informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la
frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
14. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e
trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato
dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei
percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei
giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
15. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di
facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al
datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
16. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il
collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e
rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il
riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico onlinesu proprio conto corrente o con
altri sistemi di pagamento online.
Art. 11.
(Obblighi
all'inserimento lavorativo)
del
beneficiario
in
relazione
1. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12
marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi
sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento
nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto
dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa
con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale
per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della
pagina web personale di cui all'articolo 10, comma 9, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle
comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca
attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in
tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze,
rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini
della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
Art. 12.
(Cause di decadenza del beneficio in relazione all'inserimento lavorativo)
1. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie
capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 11;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal
responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori
di lavoro;
c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute
congrue ai sensi del comma 2 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro
per l'impiego o le strutture preposte di cui agli articoli 5 e 10;
d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 4, nel caso in cui il comune di residenza
abbia istituito i relativi progetti.
2. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti
requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito
formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di
bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui all'articolo 10;
b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di
provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi. La
retribuzione oraria non è inferiore a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di riferimento e
in stretta osservanza di quanto previsto all'articolo 19 della presente legge;
c) fatte salve espresse volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla
residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non
superiore a ottanta minuti.
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3. Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare
proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 2, lettera a), qualora sia trascorso un
anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna
proposta di lavoro.
4. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di
accertamento dello stato di disoccupazione.
5. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui all'articolo 11 le madri, fino
al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o
comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
6. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal
centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è alternativa ed
equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui all'articolo 11, comma 1,
lettere e), g) e h).
7. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai
princìpi di congruità di cui al comma 2.
Art. 13.
(Diritto all'abitazione)
1. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene
primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati
dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,
sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio
1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia
nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
2. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono
i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per
l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come
modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui
al comma 2 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo
20.
4. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi
475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
5. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui
ai commi 2 e 4. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa
centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
6. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4»
sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
7. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: «479bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del
pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».
Art. 14.
(Misure integrative del reddito di cittadinanza)
1. Ai fini di cui all'articolo 1 della presente legge e della relativa omogenea applicazione delle
disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, e le regioni erogano,
compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a
supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di
agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
2. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei
benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle
utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per
i beneficiari della presente legge.
Art. 15.
(Misure a tutela delle persone senza tetto o senza fissa dimora)
1. Al fine di promuovere l'accesso ai benefìci di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in
consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di
divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
2. I programmi di cui al comma 1 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione
dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti
complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di
emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone
senza tetto o senza fissa dimora.
3. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi,
comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei
programmi di cui al comma 1 e i risultati conseguiti.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 3 e
rende disponibile una pagina web nel sitointernet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel
dettaglio i progetti attivi.
Art. 16.
(Erogazione)
1. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta
prepagata.
Art. 17.
(Incentivi)
1. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato
del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata
nominativa di cui al comma 2, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità
precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1, stipula una convenzione con la società
Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta
prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare
mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
3. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione
territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come
irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione
del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
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4. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito
superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio
commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo
scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
5. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è
istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, lavoratori destinatari dei benefìci di cui alla presente legge.
6. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse
dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un
totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale
attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
7. Le assunzioni di cui ai commi 5 e 6 devono comportare un incremento occupazionale netto per
l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
8. L'incentivo mensile di cui ai commi 5 e 6 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al
momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro
esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte
salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
9. L'incentivo mensile di cui al comma 5 ha una durata massima di dodici mesi.
10. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è calcolato sulla base della differenza tra il numero
dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi
precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è
ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo
pieno.
11. L'incremento occupazionale di cui al comma 7 è considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
12. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata
la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire
l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e
riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del
lavoratore e dell'ambiente.
13. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel
triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di
lavoratori in modo non regolare.
Art. 18.
(Verifiche della fruibilità del reddito di cittadinanza e sanzioni)
1. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito
di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni
dall’avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto
dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto
dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa
vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
2. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e
l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o
difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi
informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente
competente nonché all'autorità giudiziaria.
3. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di
cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio
medesimo.
4. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge,
con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e
notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 9, comma 3, qualora relativi ad un incremento del
reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio
di cui alla presente legge.
5. Il termine per la segnalazione di cui all'articolo 9, comma 3, è di trenta giorni dalla data in cui si è
verificato l'effettivo incremento del reddito.
6. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare
perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla
data della revoca del beneficio medesimo.
7. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte
del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza
parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la
riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo
determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
8. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi
funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di
cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti
di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente
ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 6,
da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 3;
c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata
osservanza dei termini temporali di cui all'articolo 7, comma 6;
d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla
presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente
legge con particolare riferimento all'articolo 5, comma 1, lettera c), all'articolo 9, comma 5, all'articolo
10, comma 2 e all'articolo 15.
Art. 19.
(Delega al Governo per l'istituzione del salario minimo orario)
1. In adempimento dei princìpi sanciti dall'articolo 36 della Costituzione, nonché dell'articolo 1 della
presente legge, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione del salario
minimo orario (SMO) applicabili a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia nel settore
privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti di lavoro
di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e, in ogni caso, per tutte
le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la retribuzione minima non sia fissata dalla
contrattazione collettiva.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) fissazione del valore orario dello SMO per l'anno 2015 pari a 9 euro lordi con obbligo di calcolare la
retribuzione sulla base del predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal
contratto;
b) previsione di un meccanismo automatico di incremento dello SMO al 1º gennaio di ogni anno in
base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati definita
dall'ISTAT;
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c) divieto di stipulare contratti di lavoro con una retribuzione inferiore allo SMO;
d) per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le
condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla
riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi;
e) esclusione dal computo dello SMO delle eventuali indennità ovvero dei rimborsi spese spettanti al
lavoratore per il lavoro distaccato;
f) divieto di computare nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari percepiti dal
lavoratore;
g) divieto di impiego dello SMO in alcun modo nell'interesse del datore di lavoro e previsione della
nullità di ogni patto contrario;
h) impignorabilità dello SMO;
i) divieto per la contrattazione collettiva di fissare minimi salariali inferiori allo SMO;
l) estensione delle disposizioni relative allo SMO ai soggetti praticanti, presso studi professionali al fine
dell'abilitazione all'esercizio della professione;
m) previsione di sanzioni amministrative da euro 5.000 ad euro 15.000 a carico del datore di lavoro che,
in violazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) a i), corrisponda al lavoratore compensi inferiori a
quelli legali;
n) modifica dell'articolo 646 del codice penale con aumento della pena prevista sino alla metà nel caso
in cui il reato è commesso dal datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione
delle norme in materia di SMO.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi
di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni
dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per
l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o
seguono la scadenza dei termini prevista al comma 1, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
5. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più
decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie.
Art. 20.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni
di euro per l’anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle seguenti disposizioni:
a) entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, con
provvedimenti del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura
del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la
percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di
conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600 milioni di euro;
b) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto
percentuale; in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente
lettera, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge. All'aumento della predetta aliquota si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato
articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;
c) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro;
d) a decorrere dal periodo d'imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti
della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5,
della presente legge;
e) a decorrere dal 1º gennaio 2015 i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono revocati e le
relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate
al Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
f) le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione
vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, ivi inclusi i programmi di spesa relativi
agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione
del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 3.500 milioni annui, con riferimento al saldo
netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del
Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
g) gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni,
anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla
legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti
parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono
esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e
della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione
vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori
competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo
universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie,
strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla
soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali
di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere
attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
h) alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione
per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote
mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura
tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese
di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura
non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di
presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;
i) a decorrere dal 1º gennaio 2015 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e
immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui
valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili, le
imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi
51
dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili di proprietà di
persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività
imprenditoriale. L'imposta di cui alla presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro
diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a
euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per
patrimoni superiori a euro 10 milioni l'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2
per cento. Entro il 31 marzo 2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio
individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato
sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di
costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma
da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate;
l) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per l'acquisto
di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a disposizione
dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare
risparmi non inferiori a 4,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015. Al fine di conseguire i predetti
risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche
ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non inferiore al 50 per
cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla
presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno
l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati, nonché l'ammontare
delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla
presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2015, tutti gli enti di cui al primo periodo,
definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di cui necessitano per
l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e
le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale
comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a
partire dal 2015, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema
di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture
indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli
enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un prezzo più basso di
quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di
spesa di cui al primo periodo, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a
qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e
ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico
predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo,
e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio
dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti, i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per
il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti
il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno precedente; l'istituto finanziatore o
l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in
assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con
qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e
di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della
presente disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono
nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui
al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di
acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei
relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera;
m) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo
periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per
cento»;
n) in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 95 per cento»;
2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 95 per cento»;
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella
misura del 95 per cento»;
o) al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di
ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa,
anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 20152017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici.
Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100 milioni di euro
annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati;
p) gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;
q) ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza
unificata, adottano accordi per la riduzione delle spese per incarichi di consulenza nelle società
partecipate per assicurare maggiori risparmi annui non inferiori a euro 150.000.000 annui a decorrere
dall'anno 2015;
r) le risorse giacenti nel Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di
natura alimentare, di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché le risorse destinate alle finalità
di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, n. 35, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
al comma 5 dell'articolo 1;
s) al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, sono apportare le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 12 è abrogato;
2) all'articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ai partiti e ai movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è
riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno
1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad
usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nell'esercizio finanziario 2015 nella misura del 25 per
cento.»;
3) all'articolo 14, i commi 2 e 3 sono abrogati;
53
t) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2015, ciascun contribuente può destinare il
2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di
presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla
presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015;
u) a decorrere dall'anno 2015, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo
di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei
parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a
62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati al predetto Fondo;
v) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti
previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del
bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo,
presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti
territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento
pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che
eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata
comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le
risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 1;
z) la Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative
d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 1;
aa) a decorrere dall'anno 2015, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca
d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, nella misura del 70 per cento;
bb) il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per
scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per
cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per
cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per
cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20
per cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25
per cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al
30 per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per
l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali
obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del
presente articolo
DISEGNO DI LEGGE N.1040
d’iniziativa della senatrice FUCKSIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 SETTEMBRE 2013
Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n.
55, in materia di etichettatura dei prodotti
«Made in Italy»
Art. 1.
(Etichettatura dei prodotti Made in Italy con obbligo del codice a barre)
1. All’articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, dopo il comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente:
«10-bis. Al fine di consentire ai consumatori finali di rilevare la vera origine dei prodotti italiani, è
istituito un sistema di etichettatura abbinato al codice a barre. Il produttore già in possesso dei requisiti
per l’etichettatura ai sensi del presente articolo è tenuto ad applicare l’etichettatura «Made in Italy»
comprensiva del suddetto codice a barre, che deve contenere i dati fiscali del produttore e distributore
ed i riferimenti di rintracciabilità della stamperia dell’etichetta, nonché indicazioni di responsabilità in
ordine all’igiene, sanità e sicurezza del prodotto ai sensi dell’articolo 1-bis».
Art. 2.
(Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non facenti parte della
Comunità europea)
1. Dopo l’articolo 1 della legge 8 aprile 2010, n. 55, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. – (Certificazione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti provenienti da paesi non
facenti parte della Comunità europea). – 1. Al fine di tutelare i consumatori, è fatto obbligo
all’importatore, al negoziante italiano ovvero alle aziende di trasformazione, di corredare il prodotto
importato da paesi non facenti parte dell’Unione europea della certificazione igienico-sanitaria e di
sicurezza».
55
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DISEGNO DI LEGGE 1954
d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, BUCCARELLA e PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015
Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità
perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonchè disposizioni in materia di
trasparenza e contrasto alla corruzione
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)
1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente
articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica
amministrazione)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un
anno a quattro anni»;
b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o
finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità»;
c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti,
mutui o erogazioni ricevuti»;
d) all'articolo 318, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
e) all'articolo 319, le parole: «da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
f) all'articolo 319-quater:
1) al primo comma, le parole: «dieci anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;
2) il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 322-quater, le parole: «pari all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al
doppio dell'ammontare»;
h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;
i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».
Art. 3.
(Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)
1. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni è
individuata nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'autorità amministrativa competente
all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 32-bis, la parola: «Commissione» è
sostituita dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
______
57
DISEGNO DI LEGGE N. 1685
d'iniziativa dei senatori CRIMI, AIROLA, ENDRIZZI, MORRA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI,
GIARRUSSO, CASTALDI, PUGLIA, MOLINARI, LEZZI, NUGNES, SCIBONA, VACCIANO,
DONNO, MONTEVECCHI, BULGARELLI, MARTON, CIOFFI, BERTOROTTA,
SANTANGELO, MANGILI, BOTTICI, LUCIDI e MARTELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2014
Modifica al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di soggetti sottoposti alla
verifica antimafia
Art. 1.
1. All'articolo 85, comma 3, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, le parole: «che risiedono nel
territorio dello Stato» sono soppresse.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1681
d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI,
GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI,
SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014
Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso
Art. 1.
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico-mafioso). -- Chiunque accetta la promessa di procurare voti
da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o
della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a
soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo
comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
______
59
DISEGNO DI LEGGE N. 1683
d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI,
GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI,
SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014
Modifica all’articolo 416-ter del codice penale per l’inasprimento delle sanzioni
per il voto di scambio politico-mafioso
Art. 1.
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «reclusione da quattro a dieci anni»
sono sostituite dalle seguenti: «reclusione da sette a dodici anni».
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1682
d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, BERTOROTTA, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, CRIMI, ENDRIZZI,
GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MOLINARI, MORONESE, MORRA, PAGLINI,
SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2014
Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale
politico-mafioso
Art. 1.
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole «mediante le modalità di cui al terzo
comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle
associazioni di cui all'articolo 416-bis».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1832
d’iniziativa dei senatori MORONESE, CAPPELLETTI, MORRA, ENDRIZZI, GIARRUSSO e
BUCCARELLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MARZO 2015
Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità
mafiosa» e disposizioni per l'affissione delle immagini di Giovanni Falcone e
Paolo Borsellino negli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Art. 1.
(Istituzione della «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» e affissione di
un’immagine di Falcone e Borsellino negli istituti scolastici)
1. È istituita la «Giornata nazionale per la legalità e il contrasto alla criminalità mafiosa» al fine di
celebrare il valore della legalità, dell'onestà e del coraggio rappresentato da Giovanni Falcone e Paolo
Borsellino quali servitori dello Stato. La «Giornata nazionale» di cui al presente comma ricorre il giorno
23 del mese di maggio di ogni anno e non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n.
260.
2. Gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, in occasione della Giornata di cui al comma 1,
promuovono, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, iniziative volte alla
sensibilizzazione sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta alla mafia e delle vittime della
criminalità organizzata.
3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio provvedimento, stabilisce le
modalità con le quali gli istituti scolastici, pubblici e privati, di ogni ordine e grado, nel rispetto della
propria autonomia, provvedono all'affissione di un'immagine raffigurante i magistrati Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 887
d'iniziativa dei senatori GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e AIROLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013
Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politicomafioso
Art. 1.
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 416-ter. -- (Scambio elettorale politico mafioso). -- La pena stabilita dal primo comma dell'articolo
416-bis si applica anche a coloro che in occasione di consultazioni elettorali ottengono, o si adoperano
per far ottenere, per sé o per altri, la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo
416-bis».
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DISEGNO DI LEGGE N. 868
d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA,
ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO,
BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,
FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI,
MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE,
PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI,
TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013
Disposizioni in materia di falso in bilancio
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -- Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle
relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non
rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui
comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società
63
o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta
situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi».
2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). -- Gli
amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i
sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di
conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni
sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto
di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo
idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a
sei anni.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi».
3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 2622-bis. - (Circostanza aggravante). -- Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano
nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39)
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). -- 1. I
responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto,
nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni
concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto
a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta
situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria,
la pena è della reclusione fino a sei anni.
3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la
pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di
interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di
interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori,
i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è
aumentata fino alla metà.
6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori
generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse
pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1574
d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, GIROTTO, MOLINARI, BERTOROTTA, SERRA,
PUGLIA, GIARRUSSO, TAVERNA, BULGARELLI, MARTELLI, VACCIANO, PAGLINI, DE
PIETRO, SIMEONI, NUGNES, FUCKSIA, GAETTI, FATTORI, DONNO, MORRA,
MONTEVECCHI, CATALFO, AIROLA, LEZZI, CIOFFI, BLUNDO, MORONESE, MUSSINI,
BUCCARELLA e BOTTICI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 21 LUGLIO 2014
Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la pubblica
amministrazione
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 322-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 322-bis.1 - (Disposizioni in materia di prescrizione e sanzioni interdittive per i delitti contro la
pubblica amministrazione). -- Per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320 e 322-bis, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo
grado.
Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320
e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare
con la pubblica amministrazione».
2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo il comma 3 è
aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, la incandidabilità è perpetua».
3. Nei confronti dei Parlamentari per i quali sia stata deliberata l'autorizzazione all'arresto per i reati di
cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale, da
parte della Camera di appartenenza è disposta la sospensione dell'erogazione dell'indennnità
parlamentare unitamente a quella di tutte le somme dovute a titolo di rimborso, nessuna esclusa, legate
all'esercizio del mandato. In caso di condanna per i reati di cui al presente comma i medesimi
emolumenti, compreso l’assegno di fine mandato, sono revocati.
4. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale è equiparata a condanna.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1959
d'iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015
Estensione dei casi di applicazione delle operazioni sotto copertura ai reati
contro la pubblica amministrazione
Art. 1.
(Operazioni sotto copertura)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti
dagli articoli», sono inserite le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,».
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile
l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero
partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del
pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317,
318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al
presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali
medesimi.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1954
d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, BUCCARELLA e PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GIUGNO 2015
Modifiche al codice penale in materia di interdizione perpetua dai pubblici uffici ed incapacità
perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione nonchè disposizioni in materia di
trasparenza e contrasto alla corruzione
Art. 1.
(Modifiche al codice penale in materia di interdizione ed incapacità perpetua)
1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e
l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente
articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi
dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale».
Art. 2.
(Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica
amministrazione)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 316, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un
anno a quattro anni»;
b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o
finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità»;
c) all'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti,
mutui o erogazioni ricevuti»;
d) all'articolo 318, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto anni»;
e) all'articolo 319, le parole: «da sei a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
f) all'articolo 319-quater:
1) al primo comma, le parole: «dieci anni e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni»;
2) il secondo comma è abrogato;
g) all'articolo 322-quater, le parole: «pari all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al
doppio dell'ammontare»;
h) all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei»;
i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei».
Art. 3.
(Competenze dell'Autorità nazionale anticorruzione)
1. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni è
individuata nell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) l'autorità amministrativa competente
all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
2. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, comma 32-bis, la parola: «Commissione» è
sostituita dalle seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».
Art. 4.
(Entrata in vigore)
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1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 846
d’iniziativa dei senatori AIROLA, BUCCARELLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio
Art. 1.
(Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all’autoriciclaggio)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 648-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 648-bis. - (Riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). -- Chiunque
sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola
l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall’articolo 648,
impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493. La pena è
aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale,
nell’esercizio di attività bancaria, di cambiavalute ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione,
licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, nell’esercizio dell’ufficio di
amministratore, sindaco, liquidatore, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza
dell’imprenditore.
La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità. Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.»;
b) l’articolo 648-ter è sostituito dal seguente:
«Art. 648-ter. - (Misure patrimoniali e responsabilità amministrativa). -- Nel caso di condanna o di
applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per il reato di cui all’articolo 648-bis, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono
l’oggetto, il prezzo il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la
confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche
per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.
In relazione al reato di cui all’articolo 648-bis, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini
di cui all’articolo 430 del codice di procedura penale, ogni attività di indagine che si renda necessaria
circa i beni, il denaro o le altre utilità da sottoporre a confisca a norma dei commi precedenti.
Si applicano le disposizioni dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per il reato di impiego e riciclaggio di denaro, beni ed utilità provenienti da delitto si
applica all’ente la sanzione pecuniaria da 500 a 2.000 quote.
Alla condanna per il delitto di cui all’articolo 648-bis consegue:
1) l’interdizione da una professione o da un’arte e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, ai sensi dell’articolo 32-bis per una durata non inferiore ad anni dieci;
2) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 32-ter per una durata
non inferiore ad anni dieci;
3) l’estinzione del rapporto di lavoro e di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o
enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica».
c) all’articolo 648-quater, al primo comma le parole: «dagli articolo 648-bis e 648-ter» sono sostituite
dalle seguenti: «dall’articolo 648-bis» e al terzo comma le parole: «di cui agli articoli 648-bis e 648-ter»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 648-bis»;
d) all’articolo 379, primo comma, le parole: «articoli 648, 648-bis e 648-ter» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 648 e 648-bis».
2. All’articolo 71, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la parola: «, 648-ter,» è soppressa.
Art. 2.
(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)
1. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di
riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:
a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciglaggio ed estensione dell’obbligo di
conservazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i
quali è prevista l’istituzione dell’Archivio unico informatico (AUI);
b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non
essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;
c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall’Agenzia delle
dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell’Anagrafe tributaria;
d) facoltà per l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate
massivamente dagli intermediari nell’AUI;
e) facoltà per l’Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di
integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;
f) possibilità per l’Agenzia delle entrate, opportunamente raccordandosi con le altre autorità
competenti, inclusa l’Unità di informazione finanziaria della Banca d’Italia (UIF), di utilizzare le
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informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell’attività svolta alle autorità investigative
per eventuali seguiti di competenza;
g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l’accesso,
a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi
investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine -- SDI, al casellario giudiziale, all’Anagrafe
tributaria e alle nuove funzionalità dell’Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso
l’Agenzia delle entrate;
h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza
e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l’instaurazione di
nuovi protocolli volti a consentire l’integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni
informativi ed esperienziali nell’approfondimento delle segnalazioni;
i) rafforzamento del coordinamento con l’autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti
imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di
segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all’esportazione illecita di
capitali e all’uso illecito di carte di pagamento;
l) rafforzamento del il controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e
degli operatori non finanziari.
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DISEGNO DI LEGGE N. 847
d’iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, AIROLA, BUCCARELLA e GIARRUSSO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Modifiche al codice penale in materia di concussione,corruzione e abuso d'ufficio
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 317, dopo le parole: «pubblico ufficiale» sono inserite le seguenti: «o l'incaricato di un
pubblico servizio»;
b) all'articolo 318 le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a otto
anni»;
c) all'articolo 319 le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici
anni»;
d) all'articolo 319-ter, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti:
«da quattro a dodici anni»;
e) all'articolo 319-quater, al primo comma, le parole: «da tre a otto anni», sono sostituite dalle seguenti:
«da quattro a dodici anni» e, al secondo comma, le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a quattro anni»;
f) all'articolo 323, al primo comma, le parole: «da uno a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
uno a cinque anni»;
g) al libro secondo, titolo II, capo III, dopo l'articolo 360 è aggiunto il seguente:
«Art. 360-bis. -- (Circostanza attenuante). -- La pena prevista per i delitti di cui agli articoli 318, 319,
319-bis e 319-ter è diminuita fino alla metà qualora l'autore del fatto fornisca indicazioni che
consentono l'individuazione degli altri responsabili e il sequestro delle somme o delle altre utilità
trasferite».
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DISEGNO DI LEGGE N. 851
d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA e CAPPELLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 513-ter. - (Corruzione nel settore privato). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di
direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione
della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo,
direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, per
compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta
aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.
La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una
violazione di un obbligo legale, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o
applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
La pena di cui al primo comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di
direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione
della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il
denaro o altra utilità di cui al primo comma.
Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o
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l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il
sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà».
Art. 2.
1. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.
2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, al comma 1, dopo la parola: «416-bis,» è inserita
la seguente: «513-ter,».
3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire
cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di
cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: «346-bis» sono inserite le seguenti: «e
513-ter».
4. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«Art. 25. – Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione. – 1. In relazione
alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi 1 e 3, e 513-ter del codice penale, si
applica la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2
e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo
319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche
quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.»;
b) all'articolo 25-bis.1, al comma 1, lettera b), dopo la parola: «513-bis» è inserita la seguente: «, 513-ter»;
c) all'articolo 25-ter la lettera s-bis) è abrogata.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1955
d'iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 2015
Nuove disposizioni in materia di false comunicazioni sociali
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 2621
del codice civile)
1. L'articolo 2621 dei codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621. - (False comunicazioni sociali). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori,
i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni
o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono informazioni o fatti, anche se
oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni o fatti, anche se oggetto
di valutazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in
errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a sei anni.
La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi.
Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è
aumentata fino alla metà».
Art. 2.
(Abrogazione della causa di non punibilità e delle altre riduzioni di pena)
1. L'articolo 2621-bis del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2621-bis. - (Sanzioni interdittive) -- Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e
2622 del codice civile e per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano
comunque le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231».
2. L'articolo 2621-ter del codice civile è abrogato.
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 2622
del codice civile)
73
1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Art. 2622. - (False comunicazioni sociali delle società quotate) -- Gli amministratori, i direttori generali,
i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società
emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro
Paese, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o
nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti o
informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è
imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al
quale la stessa appartiene, in modo idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della
reclusione da tre a otto anni.
La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento a informazioni e fatti oggetto di
valutazioni.
Alle società indicate nel primo comma sono equiparate:
1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla
negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di
negoziazione italiano;
3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
5) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo
6) le società che emettono strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.
Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è
aumentata della metà.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni
posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione
legale)
1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. -- (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). -- 1. I
responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od
occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società,
ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle
comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria,
la pena è della reclusione da uno a sei anni.
3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la
pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di
interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di
interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori,
i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è
aumentata fino alla metà.
6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori
generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse
pubblico assoggettato a revisione legale che abbiano concorso a commettere il fatto».
Art. 5.
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari)
1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da duecento a seicento quote»;
b) la lettera a-bis) è abrogata;
c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione
pecuniaria da quattrocento a ottocento quote».
Art. 6.
(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su
richiesta delle parti)
1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:
«1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 322bis e 648-ter.1, nonché per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile del codice penale,
l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del
profitto del reato».
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75
DISEGNO DI LEGGE N. 1285
d’iniziativa della senatrice FUCKSIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014
Disposizioni per ridurre l'utilizzo di mezzi di pagamento non tracciabili
Art. 1.
(Abolizione delle commissioni sulle transazioni effettuate con strumenti di pagamento elettronico)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche, la società Poste italiane
Spa e gli altri prestatori di servizi di pagamento, non possono imporre sulle transazioni effettuate con
strumenti di pagamento elettronico, alcun tipo di commissione od onere aggiuntivo né a carico dei
clienti, né degli esercenti.
Art. 2.
(Obbligo di utilizzo di dispositivi di pagamento elettronico, comunemente definiti POS)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ciascun esercente attività
commerciali o di tipo professionale è obbligato a dotarsi di dispositivi di pagamento elettronico,
comunemente definiti POS.
2. Il costo del canone di noleggio del POS, nonché i costi di collegamento alla linea telefonica e dati
sono posti a carico dello Stato.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, provvede a disciplinare le modalità di adeguamento, da parte dei soggetti
esercenti attività commerciali o di tipo professionale, all'obbligo di cui al comma 1.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia, l'Associazione bancaria italiana, la società
Poste italiane Spa e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento definiscono con apposita
convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità
di attuazione del comma 2.
Art. 3.
(Detrazioni per le spese effettuate
con strumenti di pagamento elettronico)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis, inserito il seguente:
«Art. 16-ter. - (Detrazioni per le spese effettuate con strumenti di pagamento elettronico) -- 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari all'1 per cento delle spese documentate, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 22.000 euro annue, effettuate con strumenti di
pagamento elettronico il cui importo, per ciascuna operazione sia inferiore a mille euro».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le
ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo
67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite
nella misura del 23 per cento.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Campagna di comunicazione sull'uso di strumenti di pagamento alternativi al contante ed istituzione
dei centri di informazione)
1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del
Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, organizza,
entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, una campagna di
comunicazione e di informazione per sensibilizzare i cittadini all'uso di strumenti di pagamento
alternativi al contante.
2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con proprio
decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad istituire centri
di informazione per i cittadini a livello regionale, il cui personale è reclutato attingendo alle liste di
mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 5.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, valutato in 10 milioni di euro a
decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
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77
DISEGNO DI LEGGE N. 922
d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, GIARRUSSO, SIMEONI, FATTORI, FUCKSIA,
BUCCARELLA, TAVERNA, AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, DE PIETRO, CASALETTO,
ORELLANA, BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, BENCINI, MOLINARI, GAETTI,
CAPPELLETTI, MORONESE, MANGILI, CAMPANELLA, MASTRANGELI, VACCIANO,
BERTOROTTA, SERRA, MORRA, BULGARELLI, BATTISTA e BOCCHINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013
Modifiche al codice penale e alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di
organi destinati al trapianto
Art. 1.
(Introduzione nel codice penale del reato di associazione finalizzata al traffico di organi destinati al
trapianto)
1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 601-bis. - (Associazione finalizzata al traffico di organi destinati a trapianti). -- Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chi fa parte di associazioni finalizzate al traffico, alla vendita o alla donazione
illecita di organi destinati al trapianto è punito con la reclusione da sette a sedici anni e con la multa da
euro 50.000 ad euro 500.000.
Coloro che costituiscono, promuovono, dirigono, organizzano o finanziano le associazioni di cui al
primo comma sono puniti con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 100.000 ad euro
500.000.
Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alle attività di cui al primo comma, o comunque
comprendenti tali attività, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 50.000
ad euro 300.000.
Alla stessa pena di cui al terzo comma soggiace chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica,
pubblicizza o diffonde annunci finalizzati alla commercializzazione di organi destinati al trapianto».
Art. 2.
(Modifiche alla legge 1 aprile 1999, n. 91, in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)
1. All'articolo 22 della legge 1 aprile 1999, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «da due a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dodici
anni»;b) al comma 4, primo periodo, le parole: «fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a
sette anni» e al medesimo comma, secondo periodo, le parole da: «temporanea» fino alla fine del
comma sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 29 e 30 del codice penale».
2. All'articolo 22-bis, comma 1, le parole: «da tre a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a
dodici anni».
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DISEGNO DI LEGGE N. 850
d’iniziativa dei senatori GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA e CAPPELLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Nuove disposizioni in materia di gioco d'azzardo
Capo I
DISPOSIZIONI RECANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI IN MATERIA DI
GIOCO
Art. 1.
(Esercizio abusivo di attività di giocoo di scommessa)
1. L'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. -- (Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa). -- 1. Chiunque esercita, anche a
distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario
di terzi, in mancanza della prescritta autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, ovvero con autorizzazione o licenza inefficace, è punito con la reclusione da tre a sei
anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddetta
autorizzazione o licenza, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o
comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica,
di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all'estero.
2. Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non
sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza della prescritta concessione rilasciata
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa
da 10.000 a 30.000 euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo di concessione, svolge in Italia
qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in
qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da
chiunque accettati in Italia o all'estero.
3. Gli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che accertano uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 procedono
alla immediata chiusura dell'esercizio e al sequestro delle attrezzature ivi contenute, destinate
all'esercizio dell'attività di scommessa. In caso di condanna per uno dei reati di cui ai commi 1 e 2 le
attrezzature sono confiscate.
4. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di concorsi pronostici che la
legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di
Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate
e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo
di diffusione. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, è punito altresì con la reclusione da sei mesi a tre anni
79
chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco
istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della
prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è
punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 500 a 5000 euro».
Art. 2.
(Divieto di gioco presso operatorinon abilitati)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative e penali previste da altre disposizioni di legge, chiunque
partecipa a giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro offerti da soggetti che
operano in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenzie
delle dogane e dei monopoli è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 100 a 1000 euro.
2. Se la partecipazione avviene attraverso internet, reti telematiche o di telecomunicazione, non
autorizzati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli la pena dell'arresto è raddoppiata e l'ammenda non
può essere inferiore a 800 euro.
Art. 3.
(Divieti di pubblicità in favoredi operatori di gioco non autorizzatie pubblicità ingannevole)
1. Fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 4 della legge 13
dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, chiunque, in qualsiasi modo, effettua, consente o
promuove pubblicità di attività di gioco esercitate senza autorizzazione o concessione o in favore di
soggetti che gestiscono o promuovono le predette attività illecite, è punito con l'arresto fino a tre mesi e
con l'ammenda da 20.000 a 100.000 euro. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo,
effettua, consente o promuove pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate
all'estero ovvero a marchi, simboli, denominazioni di soggetti che promuovono o gestiscono, anche per
conto di terzi, attività di scommesse in mancanza delle prescritte autorizzazioni di polizia o delle
concessioni amministrative rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Le sanzioni
amministrative di cui al presente articolo sono applicate dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli competente in relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le cause di
opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso i provvedimenti stessi.
2. È altresì vietata ogni forma di pubblicità ingannevole, diretta o indiretta, realizzata in qualsiasi forma,
volta a favorire l'accesso al gioco d'azzardo. I trasgressori sono puniti con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000 per ogni violazione del divieto.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, in materia di apparecchi e congegni da intrattenimento)
1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti
sanzioni:
a) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o
in circoli ed associazioni di qualunque specie, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non
rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi o sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle
disposizioni vigenti, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000
euro;
b) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso in
qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie, di
apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni
indicate nei medesimi commi e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi o
sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da
trenta a sessanta giorni;
c) la sanzione di cui alla lettera b) si applica altresì nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in
luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e
congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di
legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di
altra specie, diversi da quelli ammessi;
d) chiunque produce, importa, distribuisce o installa in qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o
privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" o
che prevedono l'accumulo di crediti o con funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del
poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di
moneta o banconote o che consentono vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è
punito con la con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro; in tali
casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme tributarie in materia di
controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e congegni di cui al comma
6;
e) chiunque consente l'installazione da parte di altri, tollera, facilita e comunque consente l'uso in
qualunque luogo pubblico, aperto al pubblico o privato di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui
ai commi 6 e 7, con funzionamento "a rulli" o che prevedono l'accumulo di crediti o con
funzionamento a led luminosi o che riproducono il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue
regole fondamentali o attivabili mediante l'inserimento di moneta o banconote o che consentono
vincite in denaro o in beni diversi da quelli di cui al comma 7, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro e con la chiusura dell'esercizio aperto al pubblico da trenta a
sessanta giorni; in tali casi, si applica lo stesso regime impositivo ed amministrativo nonché le norme
tributarie in materia di controlli, accertamento, sanzioni e responsabilità previsti per gli apparecchi e
congegni di cui al comma 6;
f) nel caso di violazione di cui alle lettere a), b) e c) commesse nell'arco di un triennio è disposta la
cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, per un periodo da sei mesi a un anno, dell'autore della violazione e del
soggetto solidalmente responsabile ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ove
intervengano gli estremi per disporre la seconda sospensione dall'elenco, la cancellazione dall'elenco ha
carattere definitivo e per i titolari di concessione la stessa è revocata;
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g) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni
apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».
Art. 5.
(Sanzioni penali per omessa dichiarazione ed evasione tributaria per gli operatori esercenti attività di
gioco)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
«Art. 4-bis. -- (Sanzioni penali in materia di giochi pubblici). -- 1. Ferme restando le sanzioni penali ed
amministrative previste da altre disposizioni di legge in materia di gioco pubblico, è punito con la
reclusione da uno a tre anni chiunque sottrae o evade l'imposta unica sulle scommesse o il prelievo
erariale unico per un ammontare superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro
50.000 per anno.»;
b) all'articolo 5, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai soggetti e alle società concessionarie,
esercenti e gestori nel settore dei giochi con vincite in denaro, nei casi di violazione degli obblighi di
legge concernenti il mancato collegamento degli apparecchi di gioco alle reti telematiche e alla rete
Sogei, ai fini della trasmissione dati all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'applicazione del
prelievo erariale unico (PREU), di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 39,
commi 12 e 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni».
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONCESSIONI DI GIOCHI
Art. 6.
(Requisiti per la partecipazione a gare e per l'ottenimento del rilascio e del rinnovo di concessioni in
materia di giochi)
1. I soggetti, costituiti in forma di società di capitali o di società estere assimilabili alle società di capitali,
che partecipano a gare o a procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche on line,
dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei soggetti che detengono, direttamente o
indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento. La dichiarazione
comprende tutte le persone giuridiche o fisiche della catena societaria che detengano, anche
indirettamente, una partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione mendace è disposta
l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia
riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, è disposta la revoca della concessione. Per le
concessioni in corso la dichiarazione di cui al presente comma è richiesta in sede di rinnovo.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67, 76, 91 e 94 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, non possono partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica, né ottenere
il rilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici, i soggetti residenti
o localizzati in Stati o territori con regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 167 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, ovvero residenti o localizzati in Stati e territori diversi da quelli che
consentono un adeguato scambio di informazioni, individuati con il decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 168-bis del predetto testo unico n. 917 del 1986. Il
medesimo divieto si applica ai soggetti partecipati, anche indirettamente, in misura superiore al 2 per
cento del capitale o patrimonio, da persone fisiche o giuridiche residenti nei suddetti Stati o territori.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 67, 76, 91 e 94 del codice di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, non può partecipare a gare o a procedure ad evidenza pubblica né ottenere il
rilascio o il rinnovo o il mantenimento di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero nei cui confronti sia stata emessa sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale o risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o indagato ovvero nei cui confronti
sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 648, 648-bis e 648-ter del codice
penale ovvero, se commesso all'estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite. Il medesimo divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o patrimonio da persone fisiche che
risultino condannate, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate ovvero nei cui
confronti sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per uno dei predetti delitti.
4. Ai fini delle certificazioni ed accertamenti in materia di antimafia e di quanto previsto dall'articolo 24,
comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, e dall'articolo 85, comma 2-quater, del codice di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è fatto obbligo alle società fiduciarie, ai trust e ai fondi di
investimento che detengono, anche indirettamente, partecipazioni al capitale od al patrimonio di società
concessionarie di giochi pubblici, di dichiarare l'identità del soggetto mandante. È vietata la
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica in materia di giochi da parte di soggetti partecipanti,
anche indirettamente, mediante società fiduciarie, trust o fondi che non dichiarino l'identità del soggetto
mandante. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le società concessionarie e
le società per le quali è in corso l'ottenimento di concessioni in materia di giochi pubblici devono
fornire, a richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'elenco dei soci che detengono
partecipazioni mediante società fiduciarie, trust o fondi. Per i fondi l'obbligo di dichiarazione previsto
dal presente comma è limitato ai soggetti che detengono una quota superiore al 5 per cento del relativo
patrimonio.
Art. 7.
(Revisione delle convenzioni di concessioni in essere in materia di giochi pubblici)
1. Al fine di realizzare parità di trattamento e di coordinare le convenzioni di concessioni in essere in
materia di giochi pubblici, ferme restando le norme previste dalla legge 7 luglio 2009, n. 88:
a) i requisiti di cui all'articolo 1, comma 78, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, quelli di cui all'articolo
85, comma 2-quater, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, quelli di cui
all'articolo 24, commi 25 e 26, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111 si applicano sia ai concessionari dei giochi pubblici su rete fisica sia a quelli
con raccolta a distanza;
83
b) i requisiti di cui alla lettera a) trovano applicazione anche per le gare indette anteriormente alla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111;
c) per gli effetti di cui alle lettere a) e b), i concessionari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sottoscrivono, a pena di decadenza del rapporto concessorio, appositi atti
integrativi.
Art. 8.
(Concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, per acquisti di beni e servizi forniti da imprese
domiciliate fiscalmente in Stati aventi regimi fiscali privilegiati)
1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o
amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di
beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese
estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto
concreta esecuzione.
2. All'articolo 1, comma 78, lettera a) della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dopo le parole: «Spazio
economico europeo,», ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti: «non incluso nelle liste degli Stati e
territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni,».
Art. 9.
(Commissioni per la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei
concessionari di giochi)
1. Fermo restando il decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze emanato ai
sensi dell'articolo 1, comma 78, lettera a), numeri 4) e 5), lettera b), numeri 4), 9), 10.1) e 20) della legge
13 dicembre 2010, n. 220, con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono istituite
commissioni per:
a) la stesura dei documenti di gara ai fini del rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici;
b) la definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei concessionari, con
riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito albo
in cui sono iscritti soggetti, in attività o in quiescenza, appartenente ai seguenti ruoli: magistrati, ufficiali
del Corpo della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri, dirigenti della pubblica amministrazione
e della Polizia di Stato, professori universitari, soggetti abilitati a svolgere l'attività di controllo contabile.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono previste le disposizioni di attuazione per
l'istituzione, la formazione e la tenuta dell'albo e sono stabiliti i criteri per la nomina dei componenti
delle commissioni, secondo criteri di rotazione. Gli oneri relativi all'attività delle commissioni di cui al
comma 1 sono a carico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Al fine di consentire la costituzione
delle predette commissioni e di stipulare le convenzioni non onerose di cui all'articolo 1, comma 80,
della citata legge n. 220 del 2010, il controllo dei requisiti di solidità patrimoniale, di cui all'articolo 1,
comma 78, lettera a), numero 4), lettera b), numeri 4), 8) e 10.1), della stessa legge n. 220 del 2010, si
effettua a partire dal bilancio in corso al 31 dicembre 2013.
Art. 10.
(Norme per il contrasto della fittizia intestazione di soggetti operanti nel settoredei giochi)
1. A pena della revoca della concessione e ferma restando ogni altra disposizione ai fini fiscali o
amministrativi, i concessionari di giochi pubblici che sostengono spese, costi o altri oneri per acquisti di
beni e servizi forniti da imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione
europea aventi regimi fiscali privilegiati individuati ai sensi degli articoli 110 e 167 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, o che pagano dividendi a tali società, forniscono la prova che le imprese
estere siano realmente esistenti, svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, le
operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e le stesse hanno avuto
concreta esecuzione.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICICLAGGIO
Art. 11.
(Disposizioni in materia di riciclaggio)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e per assicurare il pieno rispetto dei
princìpi comunitari, al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 24:
1) al comma 1, alla fine del periodo, le parole «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole «1.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «500 euro»;
b) all'articolo 55:
1) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sanzione è triplicata se gli obblighi di
identificazione e registrazione non sono assolti o sono assolti in maniera irregolare per effetto
dell'indebito frazionamento di una operazione in modo da far apparire gli importi delle giocate o delle
vincite inferiori ai limiti previsti dall'articolo 24»;
2) dopo il comma 9-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-quater). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 6 sono aumentate del 50 per cento quando le
violazioni ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività
di gioco in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal
Ministero dell'economia e delle finanze -- Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
85
c) all'articolo 57 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis). Le sanzioni previste dai commi da 1 a 5 sono aumentate del 50 per cento quando le violazioni
ivi indicate sono commesse da soggetti che svolgono, direttamente o indirettamente, attività di gioco in
caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dal Ministero
dell'economia e delle finanze -- Agenzia delle dogane e dei monopoli»;
d) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:
«Art. 58-bis. -- (Reiterazione di violazioni) -- 1. In caso di reiterazione delle violazioni degli obblighi
previsti dal presente decreto in materia di giochi pubblici si applica la sanzione amministrativa della
chiusura dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da uno a tre
mesi, anche nell'ipotesi di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria».
Art. 12.
(Tracciabilità dei flussi finanziariin materia di scommesse)
1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali ed
il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma
19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle
autorizzazioni di polizia o delle concessioni rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce
con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi
pronostici o scommesse di qualsiasi genere deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali,
accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati in via esclusiva ai predetti concorsi
pronostici o scommesse.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere devono
essere registrati sui conti correnti di cui al comma 1.
3. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso fra il 5 e il 20 per cento delle somme non transitate sui
conti correnti di cui al comma 1. Nell'ipotesi in cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o,
comunque, del punto di offerta del gioco sia una società, associazione o un ente collettivo, la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al presente comma si applica alla società, associazione o ente collettivo.
Nei casi di cui al precedente periodo il rappresentante legale della società, dell'associazione o dell'ente
collettivo è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
Art. 13.
(Divieto di trasferimento di somme verso operatori di gioco illegali)
1. In coerenza con i princìpi recati dall'articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed
al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione fiscale e il
riciclaggio nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le
società emittenti carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono tenuti a bloccare i
trasferimenti di denaro da chiunque disposti a favore di soggetti che offrono nel territorio dello Stato,
attraverso reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite
in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o,
comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dall'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
2. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione, alle società emittenti carte di
credito, agli operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 300.000
a euro 1.500.000 per ciascuna violazione accertata.
3. Con uno o più provvedimenti interdirigenziali del Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità attuative
della presente disposizione.
Art. 14.
(Istituzione di un registro di scommessee concorsi pronostici)
1. Chiunque, anche in caso di assenza o di inefficacia delle autorizzazioni di polizia o delle concessioni
rilasciate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico,
per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi
genere deve annotare in apposito registro, relativamente alle operazioni effettuate in ciascun giorno,
l'ammontare globale delle somme giocate, delle vincite pagate e della differenza tra le somme giocate e
le vincite pagate. L'annotazione deve essere eseguita, anche con modalità elettroniche, con riferimento
al giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo. Le registrazioni nel
totalizzatore nazionale sono equiparate a tutti gli effetti a quelle previste nel registro di cui al presente
comma.
2. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni il registro previsto dal comma 1 è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 5.000. La stessa sanzione si applica a chi, nel
corso degli accessi, ispezioni o verifiche eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposta unica sui
concorsi pronostici e le scommesse, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae
all'ispezione e alla verifica il registro previsto dal comma 1 ovvero altri registri, documenti e scritture,
ancorché non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza. La sanzione è irrogata in misura
doppia se vengono accertate evasioni dell'imposta unica sui concorsi pronostici e le scommesse
complessivamente superiori, nell'anno solare, a euro 50.000.
3. Chi omette di effettuare, in tutto o in parte, le registrazioni previste dal comma 1 è punito con
sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli importi non registrati. Nel
caso di mancata tenuta del registro le sanzioni di cui al comma 2 e al presente comma si applicano
congiuntamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472, e successive modificazioni, e dall'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, e l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile dell'imposta unica sui
concorsi pronostici e sulle scommesse sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle
notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'ufficio territoriale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli competente.
______
87
DISEGNO DI LEGGE N. 1839
d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione del personale
docente e ATA della Scuola dell'infanzia
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
(Attività formative)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, è previsto l'obbligo, per
i docenti e per il personale ATA della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia
scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di
Heimlich.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per
la salute, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1. Laddove sia richiesta una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con il decreto di cui al presente comma.
3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono
sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1592
d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO, FATTORI, SERRA, PUGLIA,
LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO e MOLINARI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2014
Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n.
451, in materia di rafforzamento dei
poteri della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: «chiede» è sostituita dalle seguenti: «può acquisire»;
b) al comma 4-bis, le parole: «, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce» sono sostituite
dalle seguenti: «può acquisire»;
c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. Al fine di assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della
legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché degli indirizzi del Parlamento con riferimento alla tutela dei minori,
la Commissione può disporre lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sull'operato degli
organismi di cui al presente articolo, ivi compresa l'effettuazione dei sopralluoghi e delle verifiche
necessarie per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Alla Commissione è altresì riconosciuto
l'accesso a tutti i documenti amministrativi ritenuti utili per l'esercizio del proprio mandato»;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La Commissione partecipa alla elaborazione dello schema di piano nazionale previsto
dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
mediante la proposta di specifici interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva».
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1298
89
d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, BIGNAMI, MONTEVECCHI, SERRA, DONNO, BLUNDO,
CAPPELLETTI e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di università
Art. 1.
(Contributi alle tasse universitarie)
1. Al fine di garantire l'accesso agli studi universitari per gli studenti capaci e meritevoli, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attraverso l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede a stabilire con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, modalità di contribuzione alle tasse universitarie. A tal fine, e ai fini di cui al comma 2, il
predetto decreto certifica il rapporto percentuale tra il gettito complessivo della contribuzione
studentesca e il finanziamento ordinario annuale erogato dallo Stato.
2. L'entità della contribuzione a carico degli studenti è determinata in rapporto al finanziamento
ordinario dello Stato per le università e viene stabilita secondo criteri di equità, solidarietà e
progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, come definito anche ai fini
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109.
Art. 2.
(Dipartimenti e rinnovabilità delle cariche)
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al fine di rideterminare gli organi degli atenei e la loro composizione
attraverso rinnovati criteri di pubblicità, equità e trasparenza, favorendo in primis un ricambio
fisiologico e la rinnovabilità delle cariche, adotta un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1998, n. 400, in base al quale:
a) i componenti del consiglio di amministrazione delle università divengono cariche elettive a esclusione
del sindaco della città in cui ha sede legale l'università;
b) i dipartimenti sono formalmente riconosciuti quali organi di ateneo;
c) la durata del mandato della carica di direttore di dipartimento è limitata a un massimo di tre anni,
rinnovabile per una sola volta.
Art. 3.
(Consiglio direttivo e Comitato di selezione dell'ANVUR)
1. All’articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, della legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, formulata sulla base di un elenco di persone,
definito da un comitato di selezione, che rimane valido per due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, sulla base di un elenco di persone definito da un comitato di selezione che
rimane valido per due anni. I membri di tale comitato di selezione del consiglio direttivo dell'ANVUR
vengono designati dal Consiglio universitario nazionale (CUN), dal tavolo dei presidenti degli enti di
ricerca pubblici e dal segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE)».
Art. 4.
(Modifica al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49)
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, è sostituito dal seguente:
«Art. 7. (Rispetto dei limiti per le spese di personale e per le spese per indebitamento). -- 1. Al fine di
assicurare il rispetto dei limiti di cui agli articoli 5 e 6 nonché la sostenibilità e l'equilibrio economicofinanziario e patrimoniale delle università, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 27 ottobre
2011, n. 199, e ferme restando le disposizioni limitative in materia di assunzioni a tempo indeterminato
e a tempo determinato previste dalla legislazione vigente, che definiscono i livelli occupazionali massimi
su scala nazionale, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito quanto segue:
a) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10
per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella
relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore alla metà
del vigente limite di legge del turn-over;
b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore
al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a
tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua in percentuale di quella
relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente non superiore al vigente
limite di legge del turn-over;
c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di
personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa
annua compresa, in percentuale di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio
nell'anno precedente, tra il vigente limite di legge del turn-over e lo stesso limite maggiorato di un
importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5,
comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle
spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo
complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di
spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni;
d) nel caso in cui, a seguito del calcolo dei punti organico teorici risultanti dall'applicazione dei criteri di
cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, si renda a qualsiasi titolo necessaria una ulteriore
ripartizione delle quote di spesa annua così calcolate, questa dovrà essere effettuata in modo tale da non
violare in modo tassativo i limiti di cui alle medesime lettere a), b) e c) per ciascuna e rispettiva
università;
91
e) per il solo anno 2014, a titolo di compensazione delle decurtazioni di spesa subite da alcune
università a seguito dell’adozione del decreto ministeriale 9 agosto 2013, n. 713, pur soddisfacendo i
requisiti previsti dal punto c) del presente comma, la ripartizione delle spese del personale risultante
dall'applicazione del presente articolo è ulteriormente rinormalizzata in favore di queste università, nella
misura di una quota compensativa pari alla differenza fra i punti organico che avrebbero dovuto
ottenere in base al presente articolo e quelli effettivamente ottenuti. Tale ripartizione ulteriore dovrà
essere effettuata a saldo invariato;
f) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento pari o superiore al 15 per cento
non possono contrarre nuovi mutui e altre forme di indebitamento con oneri a carico del proprio
bilancio;
g) gli atenei con un valore dell'indicatore per spese di indebitamento superiore al 10 per cento o con un
valore dell'indicatore delle spese di personale superiore all'80 per cento possono contrarre ulteriori
forme di indebitamento a carico del proprio bilancio subordinatamente all'approvazione del bilancio
unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria, redatto secondo
modalità definite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e inviato, entro
15 giorni dalla delibera, al medesimo Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per
l'approvazione.
2. Sono in ogni caso consentite:
a) le assunzioni di personale riservate alle categorie protette e quelle relative a personale docente e
ricercatore coperte da finanziamenti esterni secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5;
b) la contrazione di forme di indebitamento con oneri integralmente a carico di finanziamenti esterni.
3. Il piano di cui al comma 1, lettera g), predisposto dall'ateneo e corredato da una relazione analitica e
dalla relazione del collegio dei revisori dei conti, è approvato dal consiglio di amministrazione. Nella
predisposizione del piano l'ateneo tiene conto anche della situazione di indebitamento degli enti e delle
società partecipate.
4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca procede alla verifica del valore degli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), f) e g) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, nonché alla successiva verifica del rispetto dei limiti di cui al medesimo
comma 1, lettere a), b), c), f) e g), comunicando gli esiti alle università e al Ministero dell'economia e
delle finanze.
5. Le procedure e le assunzioni ovvero la contrazione di spese per indebitamento disposte in difformità
a quanto previsto al comma 1 determinano responsabilità per danno erariale nei confronti dei
componenti degli organi dell'ateneo che le hanno disposte e comportano penalizzazioni nelle
assegnazioni del FFO da corrispondere all'ateneo nell'anno successivo a quelle in cui si verificano».
Art. 5.
(Finanziamento dei progetti premiali degli enti di ricerca)
1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Finanziamento degli enti di ricerca). -- 1. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e
sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e
l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse ad esso
assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
2. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti
di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate
dal singolo ente.
3. L'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) monitora e
verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».
Art. 6.
(Assunzioni presso universitàed enti di ricerca)
1. Alle università, agli enti di ricerca, nonché alle scuole superiori a ordinamento speciale e agli istituti
zooprofilattici sperimentali è consentito assumere, con contratti a tempo determinato e con la stipula di
contratti di collaborazione continuata e continuativa, personale di ricerca, tecnologi, tecnici e
amministrativi per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti
finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.
2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma 1 si provvede, oltre che mediante i bilanci di
funzionamento degli enti stessi, anche mediante il ricorso al Fondo ordinario per il finanziamento degli
enti e istituzioni di ricerca (FOE) o del Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO), sia
delle risorse premiali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1297
93
d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO,
CAMPANELLA, CAPPELLETTI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MOLINARI, MONTEVECCHI,
PAGLINI, Maurizio ROMANI, SCIBONA, SERRA, VACCIANO e LEZZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di istruzione
Art. 1.
(Tutela della salute e divieto di vendita di prodotti alimentari nelle scuole)
1. Nelle scuole di ogni ordine e grado è rigorosamente vietata la somministrazione di alimenti e
bevande, con riferimento anche ai prodotti venduti tramite distributori automatici, contenenti un
elevato contenuto di lipidi, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,
nitriti e nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di
teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che
sono affetti da celiachia.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da adottare, di concerto con il
Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati
in un elenco gli alimenti e le bevande di cui al comma 1.
Art. 2.
(Razionalizzazione delle classi di concorso)
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, al fine di ridefinire l'accorpamento e la razionalizzazione delle attuali classi
di concorso, ai sensi della lettera a) del comma 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con particolare riguardo
all'insegnamento della matematica nelle scuole secondarie di secondo grado, con decreto di natura
regolamentare adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede
all’unificazione delle classi di concorso A047 (Matematica) e A048 (Matematica applicata) in una unica
classe abilitata all'insegnamento della matematica negli istituti professionali e negli istituti tecnici per il
settore economico e di complementi di matematica negli istituti tecnici per il settore tecnologico,
nonché all’unificazione delle classi di concorso A049 (Matematica e fisica) e A047 (Matematica) in una
unica classe abilitata all'insegnamento della matematica negli istituti tecnici per il settore tecnologico e
nei licei.
2. I docenti, con incarico a tempo indeterminato titolari di insegnamenti attribuiti alle nuove classi di
concorso formatesi ai sensi del comma 1, sono conseguentemente ricollocati mantenendo le attuali sedi
e cattedre o posti di titolarità. Qualora i suddetti docenti risultino perdenti posto, hanno diritto alla
mobilità per gli insegnamenti nella tipologia di percorso così come definita al comma 1.
3. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso esistenti prima della data di
entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, già iscritti nelle graduatorie previste dal cambiamento
disposto dall'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell’articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni, sono trasferiti d'ufficio nelle graduatorie costituitesi per le
nuove classi di concorso.
Art. 3.
(Personale docente a tempo determinato)
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
2. Al comma 56 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 54 e
55» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 54».
3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sono definite le modalità di pagamento delle ferie non godute relative all'anno scolastico 2012-2013.
Art. 4.
(Tempo pieno nella scuola primaria)
1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del tempo
pieno nella scuola primaria sulla base dei seguenti criteri:
a) l'obbligo per tutte le scuole di prevedere le quaranta ore, corrispondenti al «tempo pieno», nel
modulo di iscrizione on-line;
b) la definizione di un piano triennale allo scopo di una graduale messa a regime del modello previsto,
prevedendo, per l'anno scolastico 2014-2015, l'accoglimento del 30 per cento delle richieste, e, per gli
anni scolastici successivi, rispettivamente il 70 per cento nel 2015-2016 e il 100 per cento nel 20162017.
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede con decreto
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo che la disciplina recata dal
comma 3 dell’articolo 4 del suddetto regolamento preveda che il tempo scuola della primaria sia svolto
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1º settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che superi il precedente assetto
del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a
24, 27, 30 e sino a 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero
percorso della scuola primaria. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per
l'insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l'insegnamento della religione cattolica, tali
insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.
3. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, è
abrogato.
Art. 5.
(Scuole paritarie)
1. Per gli istituti scolastici di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, è fatto obbligo di:
95
a) garantire al personale docente ivi impiegato regolare contratto in applicazione dei contratti collettivi
nazionali, stipulati secondo i criteri e le modalità previste dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165;
b) compilare e consegnare all'ufficio scolastico provinciale il piano dell'offerta formativa con allegato il
monte ore di insegnamento;
c) consegnare, presso l’ufficio scolastico provinciale, la documentazione che attesti i pagamenti delle
retribuzioni e degli oneri connessi, comprensiva delle modalità in cui sono avvenuti i pagamenti al fine
di evidenziarne la tracciabilità.
Art. 6.
(Qualità del servizio scolastico)
1. Gli uffici scolastici territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica e per la revisione dei
criteri vigenti in materia di formazione delle classi, di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 64 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
in modo da impedirne il sovraffollamento, provvedono alla formazione delle classi in conformità al
decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 264 dell’11 novembre 1998, con particolare riferimento agli articoli da 14 a 22.
2. Gli articoli 4, 9, 10, 11, 12, 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81,
sono abrogati.
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1727
d’iniziativa dei senatori SIMEONI, FUCKSIA, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 DICEMBRE 2014
Introduzione della figura dell’infermiere di famiglia e disposizioni in materia di
assistenza infermieristica domiciliare
Art. 1.
(Finalità)
1. La finalità della presente legge è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura
di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi territoriali di assistenza domiciliare al fine di
salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.
Art. 2.
(Infermieri di famiglia e cure domiciliari)
1. L'infermiere di famiglia è responsabile delle cure domiciliari del paziente.
2. Per cura domiciliare si intende la modalità di assistenza sanitaria erogata al domicilio del paziente
dall'infermiere in collaborazione con il medico di famiglia, alternativa al ricovero ospedaliero, destinata
a persone con patologie trattabili a domicilio volta a favorire la permanenza del paziente nel proprio
ambiente.
3. Le cure domiciliari, in quanto sostitutive del ricovero ospedaliero, sono gratuite e non soggette a
ticket, indipendentemente dal reddito.
Art. 3.
(Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in materia di erogazione delle prestazioni
assistenziali)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le
seguenti: «infermieri di famiglia,»;
b) all'articolo 3-quinquies, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono
inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia»;
c) all'articolo 3-quinquies, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«f-bis) attività o servizi di infermieristica di famiglia»;
d) all'articolo 3-sexies, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le
seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia»;
e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-bis), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le
seguenti: «degli infermieri di famiglia,».
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
189 del 2012 in materia di assistenza territoriale)
97
1. All'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «prestazioni assistenziali tramite il coordinamento e l'integrazione dei
medici, delle altre professionalità convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, degli infermieri»
sono inserite le seguenti: «di famiglia»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. In riferimento all'assistenza domiciliare di cui al comma 1, all'infermiere di famiglia sono
attribuite le seguenti competenze:
a) identificare e valutare lo stato di salute ed i bisogni degli individui e delle famiglie nel loro contesto
culturale e di comunità;
b) pianificare ed erogare assistenza alle famiglie che necessitano di interventi specifici;
c) promuovere la salute dei soggetti, delle famiglie e delle comunità;
d) sostenere ed incoraggiare gli individui e le famiglie nella partecipazione alle decisioni relative alla loro
salute;
e) applicare la conoscenza di diverse strategie di insegnamento ed apprendimento con i soggetti, con le
famiglie e con le comunità;
f) partecipare alle attività di prevenzione;
g) provvedere a un costante aggiornamento allo sviluppo professionale attraverso la formazione
continua;
h) pianificare e realizzare interventi informativi ed educativi rivolti ai singoli, alle famiglie e alle
comunità, atti a promuovere modificazioni degli stili di vita e migliore aderenza ai piani terapeutici e
riabilitativi, utilizzando e valutando diversi metodi di comunicazione;
i) partecipare alla ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi
conoscitivi e assistenziali».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1619
d'iniziativa dei senatori DONNO, SIMEONI, BERTOROTTA, MANGILI, GAETTI, PUGLIA,
MORRA, SANTANGELO, BUCCARELLA, SERRA, CAPPELLETTI e MONTEVECCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2014
Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, in materia di
assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora
Art. 1.
1. All'articolo 19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto, infine, il seguente
periodo: «Le persone senza fissa dimora prive della residenza anagrafica sono iscritte negli elenchi di cui
al precedente periodo nel cui territorio dichiarano di eleggere il domicilio».
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previo parere espresso in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le linee guida per
programmi di monitoraggio, di prevenzione e di cura delle persone senza fissa dimora di cui all'articolo
19, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, con il concorso delle strutture sanitarie, degli uffici comunali e delle associazioni di
volontariato e di assistenza sociale.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1488
99
d’iniziativa dei senatori FATTORI, PETROCELLI, PUGLIA, BLUNDO, PAGLINI, DONNO,
BERTOROTTA, CATALFO, COTTI, CAPPELLETTI, AIROLA, FUCKSIA, TAVERNA e
SIMEONI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014
Modifica al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente l’attività
professionale di ostetrica
Art. 1.
1. All'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
«b) accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza normale, effettuare gli esami necessari
al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1487
d’iniziativa dei senatori SERRA, MONTEVECCHI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA,
FUCKSIA, SANTANGELO e MORRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014
Disposizioni a favore delle persone autistiche
Art. 1.
(Definizioni)
1. L'autismo o Disturbo dello spettro autistico (ASD), è un disturbo di carattere neurobiologico
dell'individuo, in grado di pregiudicarne l'equilibrio psicosociale, caratterizzato da un'alterazione della
capacità comunicativa e delle interazioni sociali, e da interessi ristretti e comportamenti ripetitivi. La
comunicazione è deficitaria nella gestualità e nella mimica; il linguaggio può essere in alcuni casi assente,
in altri non adeguato all'età. Si rilevano frequentemente ecolalia e interpretazioni letterali degli aspetti
pragmatici della comunicazione.
2. L'autismo è riconosciuto come malattia sociale e condizione patologica totalmente e
permanentemente invalidante. Dopo la prima diagnosi, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, che tenga conto delle classificazioni aggiornate ICD-11 e DSM-5 vincolanti per tutti i
successivi controlli di enti erogatori di previdenza e assistenza, la persona autistica, in assenza di
richiesta di parte, non è sottoposta a ulteriori visite di revisione periodica anche se in età evolutiva.
3. Alle persone autistiche è riconosciuto il diritto all'assistenza su tutto il territorio nazionale. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri le prestazioni connesse all’assistenza alle persone autistiche sono inserite nei livelli
essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2011,
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell’8 febbraio 2002.
Art. 2.
(Linee guida sul trattamento del Disturbo dello spettro autistico)
1. L'Istituto superiore di sanità pubblica e aggiorna ogni tre anni, sulla base della documentazione
scientifica nazionale e internazionale disponibile, le Linee guida sul trattamento del Disturbo dello
spettro autistico, di seguito denominate «Linee guida», nonché l'elenco degli esperti esterni e dei centri
scientifici e clinici che collaborano alla redazione delle stesse.
2. Le Linee guida prendono in esame gli interventi farmacologici e non farmacologici per il trattamento
del Disturbo dello spettro autistico e formulano raccomandazioni di comportamento clinico basate
sull'evidenza, per distinte fasce d'età e in base alle caratteristiche precipue dell'individuo trattato.
3. L'Istituto superiore di sanità, attraverso una piattaforma on-line, facilita e promuove l'invio e la
condivisione di osservazioni e suggerimenti delle famiglie interessate e degli operatori di settore, al fine
di valutarne i contenuti.
Art. 3.
(Fondo nazionale per l'autismo)
1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo
nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del
lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello
spettro autistico», di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere
dal 2014. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto
individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con
particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e
modalità di accesso al Fondo, in modo da prevedere:
a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale,
con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata
alle difficoltà della persona, attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace, del percorso, nel limite degli
interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo
del ticket terapeutico;
c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da
coinvolgere nei percorsi abilitativi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di
euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
101
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di
politica economica.
Art. 4.
(Assistenza, percorso individuale e supporto alla persona autistica)
1. Alla persona autistica, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ai sensi della
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai
sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e della Carta europea dei diritti delle persone autistiche, adottata
dal Comitato degli affari sociali del Parlamento europeo nel 1993, è riconosciuto il diritto inviolabile al
proprio sviluppo, alla salute, all'assistenza e ad un adeguato sostegno, anche economico, nell'arco delle
diverse fasi evolutive della sua esistenza attraverso lo sviluppo, a cominciare dall'ambiente di vita
scolastico e formativo-professionale, di un progetto individuale di continuità, di cui all'articolo 14 della
legge 8 novembre 2000, n. 328, atto a promuovere, nel pieno rispetto delle sue necessità e potenzialità
l'inserimento nella vita sociale attraverso un'assistenza indiretta consistente della dotazione e
attribuzione di un budget personale annuale e in forme di integrazione del reddito.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
nell'ambito delle iniziative di cui al comma 1, istituiscono centri di riferimento pubblici, con
documentata esperienza di attività diagnostica, terapeutica specifica e di ricerca con il compito di
coordinare i presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze,
predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 3, progetti-obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette all'assistenza, alla
cura e alla riabilitazione delle persone autistiche.
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono rivolti, in particolare, al conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) promuovere la realizzazione sul territorio di servizi gestiti dai centri di riferimento regionali per la
riabilitazione e l'intervento educativo delle persone con autismo;
b) promuovere la formazione, per l'uso di strumenti di valutazione e metodologie validati a livello
internazionale, nel rispetto delle Linee guida, degli operatori sanitari operanti nei servizi di
neuropsichiatria infantile e di riabilitazione funzionale pubblici e privati;
c) promuovere la formazione, per l'applicazione di metodologie di intervento educative e pedagogiche,
validate a livello internazionale, degli insegnanti di studenti con Disturbo dello spettro autistico;
d) promuovere presso le Aziende sanitarie locali e gli ospedali, ai fini della diagnosi precoce, interventi
operativi idonei a definire un programma articolato che assicuri la formazione e l'aggiornamento
professionali dei medici e delle altre figure professionali sanitarie sulla conoscenza dell'autismo, al fine
di facilitare l'individuazione delle persone autistiche, prevenire le complicanze, monitorare le patologie
associate tramite i test diagnostici, neuropsicologici e strumentali indicati dalla letteratura internazionale
per il Disturbo dello spettro autistico;
e) incentivare progetti dedicati al Parent Training delle famiglie delle persone autistiche allo scopo di
ottimizzare le competenze, le risorse e la collaborazione con i servizi di assistenza;
f) garantire la tempestività e l'appropriatezza degli interventi terapeutici mediante un efficace scambio di
informazioni tra operatori sanitari e famiglie;
g) prevedere idonee misure di coordinamento tra i centri di riferimento regionali e i servizi di
neuropsichiatria infantile e di psichiatria, la scuola, l'Università e le agenzie formative del territorio al
fine di garantire la presa in carico e il corretto trasferimento di informazioni nel passaggio all'età adulta;
h) rendere disponibili sul territorio strutture diurne e residenziali, con competenze specifiche sul
Disturbo dello spettro autistico in grado di effettuare, insieme ai centri di riferimento regionali la presa
in carico, anche con attività extramurali, di soggetti adolescenti e adulti;
i) promuovere progetti finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti adulti con Disturbo dello spettro
autistico che ne valorizzino le capacità.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 le aziende sanitarie locali si avvalgono di presidi
accreditati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza
di attività diagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali riferimento, cui spetta il
coordinamento dei presidi della rete sanitaria regionale e delle province autonome, al fine di garantire la
tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 54, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono individuate le prestazioni erogabili a carico del Servizio
sanitario nazionale nei confronti dei soggetti affetti da Disturbi dello spettro autistico.
Art. 5.
(Inclusione scolastica)
1. Gli allievi autistici delle scuole di ogni ordine e grado beneficiano di una didattica personalizzata
attraverso forme e impostazioni lavorative strutturate in virtù delle caratteristiche peculiari dello
studente.
2. L'inclusione scolastica della persona autistica, quale parte importante dell'intero progetto di vita, è
assicurata attraverso il coinvolgimento delle famiglie e il ricorso a personale educativo e scolastico
qualificato, che agevoli il percorso della persona autistica. La continuità didattica all'allievo autistico da
parte del docente è garantita, al pari di tutti gli altri alunni portatori di handicap, per l'intero ciclo
scolastico con l'assegnazione annuale, con copertura totale delle ore, di un docente per il sostegno in
rapporto uno a uno.
3. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il ministro
della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un elenco nazionale di idonei,
pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero e che ha validità triennale. Si accede al predetto
elenco, previo avviso pubblico e selezione effettuata da parte di una commissione istituita presso il
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, composta da cinque esperti nominati dal
Ministro. Il docente di sostegno, per accedere al predetto elenco, certifica, oltre alla laurea in scienze
della formazione primaria o titolo equivalente, uno specifico percorso formativo che preveda la
conoscenza e la padronanza delle basi dello sviluppo neurobiologico, delle caratteristiche
comportamentali e delle strategie cognitivo-comportamentali, basate sull'evidenza e definite nelle Linee
guida, in relazione al Disturbo dello spettro autistico e ai disturbi cognitivi.
4. Gli Uffici scolastici regionali selezionano, nell'ambito dell'elenco di cui al comma 3, i candidati che
presentino i requisiti di competenza conformi alle caratteristiche dell'incarico. Il provvedimento di
103
nomina, di conferma o di revoca, deve essere motivato e pubblicato nel sito internet del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
5. L'Università fornisce, al docente per il sostegno e alle altre figure che garantiscono l'inclusione, una
formazione aggiornata e finalizzata a fornire le competenze necessarie a garantire il benessere nel
contesto scolastico della persona autistica. Si fa riferimento agli sviluppi in ambito psicopedagogico
della ricerca basata sull'evidenza; a tal fine è previsto l'ausilio di strumenti compensativi di
apprendimento e di tecnologie informatiche.
6. Per ogni anno scolastico è redatto, e condiviso con la famiglia e gli operatori socio-sanitari, uno
specifico Piano che favorisca, attraverso l'individuazione di obiettivi specifici oltre alle aree di
pertinenza didattica, lo sviluppo complessivo della persona valorizzando le capacità e gli interessi e che
consolidi i comportamenti socializzanti. Tale Piano deve individuare, al fine di prevenire il disagio e i
comportamenti disfunzionali conseguenti, gli adattamenti dell'ambiente necessari a favorire la
comunicazione e la relazione della persona autistica.
7. Ogni istituto scolastico, anche in forma associata, è tenuto a individuare, al suo interno, un operatore
psicopedagogico o, in alternativa, un docente referente coordinatore per l'inclusione degli alunni con
autismo al fine di fornire il supporto e la consulenza necessari per favorire la reale inclusione dello
studente autistico.
Art. 6.
(Esenzioni, agevolazioni e riconoscimenti per i caregiver)
1. Alla persona autistica è riconosciuto un regime di fiscalità agevolata, diretta e indiretta, per tutti gli
atti necessari al suo percorso di vita, con particolare riguardo anche agli oneri fiscali di successione e per
il conferimento, costituzione e funzionamento di strutture e iniziative, anche lavorative e residenziali,
volte ad assicurare il proseguimento di tutto il suo percorso di vita.
2. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede,
con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, all'aggiornamento del regime delle esenzioni relativo all'autismo,
previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329.
3. Ai fini del presente articolo per caregiver si intendono «coloro che si prendono cura» e si riferisce a
tutti i familiari entro il terzo grado che assistono i soggetti affetti da autismo. Ai familiari di cui al
precedente periodo che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza dei soggetti affetti da autismo sono
riconosciute agevolazioni previdenziali e lavorative. Con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di concessione delle agevolazioni.
Art. 7.
(Associazioni e best practice)
1. I comuni, in sede di predisposizione del progetto di vita individuale, e ai fini della verifica
dell'erogazione dei servizi di cui alla presente legge, possono avvalersi della collaborazione delle
associazioni che, previa apposita convenzione, operano nel campo dell’inclusione sociale.
2. Le convenzioni sono disciplinate in virtù della programmazione dei Piani di zona approvati dalla
conferenza dei sindaci.
Art. 8.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre, n. 495)
1. All’articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, dopo le parole: «Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone
invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta,» sono inserite le seguenti:
«nonché di coloro ai quali sia stata diagnosticata una patologia dello spettro autistico (ASD)».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1284
d'iniziativa della senatrice FUCKSIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2014
Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina il diritto alla salute della donna e alla genitorialità delle coppie alla luce
delle conoscenze scientifiche nel campo della fecondazione medicalmente assistita.
Art. 2.
(Definizione delle tecniche)
1. Per tecniche di fecondazione medicalmente assistita si intende ogni pratica eseguita dal personale
medico che opera nelle strutture di cui all'articolo 8 tendente a ottenere la fecondazione, con tecniche in
vivo o in vitro, al fine di favorire una gravidanza.
Art. 3.
(Accesso alle tecniche)
1. Possono ricorrere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita le donne maggiorenni e in età
potenzialmente fertile, che manifestino il relativo consenso, ai sensi dell’articolo 6, presso le strutture
autorizzate ai sensi dell'articolo 8. Il coniuge ovvero il convivente, purché maggiorenne, che intenda
riconoscere il nascituro ed assumere nei suoi confronti gli obblighi previsti dal codice civile, può
associarsi alla richiesta secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.
Art. 4.
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(Finalità)
1. Il ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita può essere attuato alle condizioni e
secondo le modalità previste dalla presente legge, al fine di favorire la soluzione dei problemi
riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana solo nel caso in cui non siano adeguatamente
risolvibili con altri interventi terapeutici, nonché per la prevenzione delle malattie e delle patologie
geneticamente trasmissibili.
Art. 5.
(Definizione e tutela dell'embrione)
1. Per embrione si intende il prodotto del concepimento fino alla ottava settimana di sviluppo.
2. La tutela dell'embrione è attuata ai sensi della presente legge nonché delle altre disposizioni vigenti in
materia.
Art. 6.
(Consenso informato)
1. Il medico, anche avvalendosi della figura professionale dello psicologo e del consulente legale, prima
del ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, nonché in ogni successiva fase di
applicazione, è tenuto ad informare in modo dettagliato i soggetti richiedenti in ordine ai metodi, ai
problemi, agli effetti collaterali e alle possibilità di successo derivanti dall'applicazione delle tecniche di
fecondazione medicalmente assistita, nonché riguardo alle conseguenze giuridiche della procedura per
la donna, per il nascituro e per colui a cui è riconosciuta la paternità. Le informazioni di cui al presente
comma e quelle concernenti il grado di invasività delle tecniche nei confronti della donna sono fornite
per ciascuna delle tecniche applicate e in modo tale da assicurare la formazione di una volontà
consapevole e validamente espressa.
2. Alla coppia devono essere prospettati con chiarezza i costi economici dell'intera procedura qualora si
tratti di strutture private autorizzate.
3. Il consenso dei soggetti di accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita è espresso in
modo chiaro e univoco e per iscritto, congiuntamente al medico responsabile della struttura di cui
all'articolo 8.
Art. 7.
(Stato giuridico del nato)
1. I nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono a tutti gli
effetti figli, ai sensi del codice civile, della coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche
medesime.
2. Il consenso al riconoscimento di un figlio nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione
medicalmente assistita inizialmente formulato è irrevocabile. Chi lo ha prestato non può esercitare
alcuna azione ai sensi degli articoli 235 o 263 del codice civile.
3. La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita non
può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
4. In nessun caso possono risultare dai registri dello stato civile dati dai quali si possa desumere la
modalità di concepimento.
Art. 8.
(Strutture autorizzate)
1. Le tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono effettuate esclusivamente nelle strutture
pubbliche e private appositamente autorizzate dal Ministero della salute.
2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti:
a) i requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi delle strutture di cui al comma 1;
b) le caratteristiche del personale delle strutture;
c) i criteri per la determinazione della durata delle autorizzazioni e dei casi di revoca delle stesse;
d) le modalità di svolgimento dei controlli periodici sulle strutture e sulla qualità dei servizi erogati;
e) i protocolli di ricerca clinica e sperimentale sull'embrione limitatamente ai casi di cui all'articolo 17.
Art. 9.
(Registro)
1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) il registro nazionale delle strutture
autorizzate all'effettuazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
2. L'iscrizione al registro è obbligatoria.
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 20, comma 1, della presente legge, l'ISS, in collaborazione con
gli osservatori epidemiologici regionali, raccoglie in banche dati liberamente accessibili gli elementi
informativi inerenti all’attività svolta dai centri e dalle strutture autorizzati all’effettuazione delle
tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
4. Le strutture di cui al presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali
ed all'ISS i dati necessari ai fini della relazione al Parlamento di cui all'articolo 21.
Art. 10.
(Donazione di gameti)
1. La donazione di gameti, per le finalità consentite dalla presente legge, avviene previo consenso
informato e validamente espresso del donatore. La donazione è un contratto gratuito, stipulato per
iscritto tra il donatore e la struttura autorizzata. Entrambi i contraenti sono tenuti ad adottare ogni
cautela per impedire che notizie relative al contratto siano conosciute da parte di terzi non autorizzati.
2. La donazione è volontaria e può essere effettuata da ogni persona di età non inferiore a 18 anni e di
età non superiore, per la donna, a 35 anni, e per l'uomo, a 40 anni. Il donatore di gameti deve essere nel
pieno possesso delle capacità di agire, di intendere e di volere.
107
3. I dati relativi al donatore sono riservati, salvo quanto disposto dall'articolo 20.
4. Qualora il donatore, per infertilità sopravvenuta, abbia bisogno dei gameti a fini procreativi e gli
stessi non siano stati utilizzati dalla struttura autorizzata, può revocare la donazione dei gameti.
5. Non è consentito l'utilizzo dei gameti di uno stesso donatore per più di due gravidanze positivamente
portate a termine.
6. Tra il nato e il donatore non si costituisce alcun rapporto giuridico.
Art. 11.
(Conservazione,
trattamento e cessione degli embrioni)
1. I gameti possono essere crioconservati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 8, per un
periodo massimo di cinque anni.
2. Gli embrioni non impiantati devono essere crioconservati nelle strutture autorizzate di cui all'articolo
8, per un periodo minimo di due anni.
3. É consentita la ricerca scientifica sugli embrioni non oltre il quattordicesimo giorno di sviluppo, nei
limiti fissati dai protocolli di ricerca previamente approvati dal Ministero della salute.
4. La creazione, il trattamento, l'impianto in utero, la conservazione e la cessione di embrioni possono
essere praticati solo dalle strutture autorizzate di cui all'articolo 8.
5. Le strutture autorizzate di cui all'articolo 8 possono cedere gli embrioni a laboratori di ricerca
scientifica pubblici e privati che ne fanno richiesta motivata, a condizione che i donatori degli embrioni
abbiano sottoscritto un esplicito consenso alla donazione a fini di ricerca scientifica, oppure non sia più
possibile richiedere il consenso dei genitori biologici, oppure gli embrioni non siano idonei per una
gravidanza, e che la richiesta dei laboratori sia stata autorizzata dal Ministero della salute.
6. Gli interventi di terapia genica sugli embrioni sono consentiti al fine esclusivo di evitare la
trasmissione di patologie genetiche.
7. Gli interventi di cui al comma 6 possono essere effettuati solo previo consenso informato dei
soggetti che hanno richiesto di sottoporsi alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita.
8. Può essere effettuata la selezione di embrioni prodotti in vitro a scopo riproduttivo al fine di
aumentare le possibilità di successo delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, nonché di
prevenire la trasmissione di malattie geneticamente trasmissibili.
9. Restano fermi i divieti previsti da atti internazionali ratificati dall'Italia.
Art. 12.
(Diagnosi preimpianto)
1. La diagnosi preimpianto degli embrioni e la loro eventuale selezione a fini di prevenzione e
terapeutici sono consentite.
2. Il consenso alla diagnosi preimpianto è espresso per iscritto dai soggetti di cui all'articolo 3.
3. I soggetti richiedenti devono essere informati del risultato della diagnosi effettuata ai sensi del
comma 1. Ove risultino rischi di gravi malformazioni o di importanti patologie a carico dell'embrione,
la donna può revocare il proprio consenso all'impianto.
Art. 13.
(Procreazione medicalmente assistita
di natura eterologa)
1. I soggetti aventi titolo per accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, ai sensi
dell’articolo 3, possono presentare domanda per l'effettuazione della fecondazione medicalmente
assistita di natura eterologa al giudice tutelare, indicando le motivazioni di tale scelta. Il giudice tutelare
svolge ogni necessario accertamento, avvalendosi, ove occorra, dell'ausilio dei servizi sanitari, sociali e
socio-psico-pedagogici dei comuni e delle aziende sanitarie locali, al fine di valutare la ricorrenza dei
presupposti di cui agli articoli 3 e 4, e la capacità dei soggetti richiedenti di fornire al nascituro un
ambiente idoneo ad assicurare allo stesso una ottimale accoglienza affettiva, una crescita armoniosa e il
superamento dei problemi psicologici ipotizzabili in caso di fecondazione medicalmente assistita di
natura eterologa. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, il giudice tutelare decide in
ordine all'ammissibilità dell'effettuazione della fecondazione medicalmente assistita di natura eterologa
con decreto, reclamabile ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
2. Esaurita la procedura di cui al comma 1, è fatto obbligo alla struttura scelta per l'attuazione delle
tecniche di fecondazione medicalmente assistita di natura eterologa di informare i soggetti richiedenti al
fine di acquisire il loro consenso secondo quanto disposto dall'articolo 6.
3. La struttura di cui al comma 2 è tenuta a procedere alla diagnosi preimpianto, effettuata ai sensi
dell'articolo 12, secondo le migliori e più aggiornate tecniche disponibili.
4. La struttura di cui al comma 2 è tenuta a garantire l'anonimato del donatore e a conservare il
nominativo del donatore dei gameti, potendo rivelare tale informazione solo a seguito di ordine del
giudice tutelare competente, per comprovate ragioni di carattere sanitario.
5. I figli nati a seguito dell'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita di natura
eterologa, o i loro legali rappresentanti, possono richiedere, alla struttura di cui al comma 2,
informazioni sul donatore dei gameti, purché si tratti di informazioni diverse da quelle relative alla sua
identità. La struttura è comunque tenuta a fornire tali informazioni quando esse non comportano la
violazione dell'obbligo di anonimato di cui al comma 4; nei casi dubbi la struttura richiede
l'autorizzazione al giudice tutelare.
6. Il donatore dei gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato e non può fare
valere nei suoi confronti alcun diritto o essere titolare di alcun obbligo.
Art. 14.
(Divieto di maternità surrogata)
1. É vietata l'applicazione di tecniche idonee a determinare maternità surrogata, nonché di prestito o di
affitto del corpo della donna a scopo di gravidanza.
Art. 15.
109
(Divieto di clonazione umana
a fini riproduttivi)
1. I processi di clonazione umana a fini riproduttivi sono vietati.
2. Chiunque realizzi tali processi è punito con la reclusione da cinque a dodici anni, con la radiazione
dall'albo professionale, con la interdizione perpetua dall'esercizio della professione e con la multa da
50.000 euro a 200.000 euro.
Art. 16.
(Divieti ulteriori)
1. Sono vietati:
a) il prelievo di gameti e di embrioni preimpianto per destinarli all'attuazione di tecniche di
fecondazione medicalmente assistita senza il consenso esplicito dei soggetti di cui all'articolo 3;
b) ogni forma di remunerazione diretta od indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra
forma, per le cessioni di gameti o di embrioni;
c) ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata alla cessione di gameti o di embrioni
preimpianto;
d) qualunque forma di promozione commerciale delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita;
e) l'importazione o l'esportazione di gameti e di embrioni;
f) la miscelazione di liquido seminale proveniente da soggetti diversi;
g) l'applicazione delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita o la donazione e la raccolta di
gameti in strutture diverse da quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 8.
Art. 17.
(Ricerca sugli embrioni umani)
1. É consentita la ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni umani a condizione che si perseguano
finalità esclusivamente terapeutiche.
2. La ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni di cui al comma 1 è consentita solo presso le strutture
pubbliche che ne facciano richiesta, sulla base dei protocolli previamente approvati dal Ministro della
salute.
3. In ogni caso sono vietati:
a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione;
b) ogni forma di intervento che, attraverso tecniche di manipolazione, sia diretto ad alterare il
patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne le caratteristiche genetiche,
ad eccezione degli interventi aventi finalità terapeutiche di cui al comma 1;
c) gli interventi di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini riproduttivi sia a fini di
ricerca;
d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di
chimere.
Art. 18.
(Sanzioni penali)
1. Chiunque applichi tecniche di fecondazione medicalmente assistita a soggetti che non soddisfino le
condizioni richieste dall'articolo 3 è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000
euro a 50.000 euro.
2. Chiunque procede all'impianto di embrioni senza il consenso della donna che vi è sottoposta è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
3. Chiunque volontariamente danneggia o sopprime un embrione vitale non impiantato, prodotto o
pervenuto alla fase embrionale dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è punito con la
pena prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194.
4. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a) ed f), è punito con la
reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.
5. Chiunque contravvenga ai divieti di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b), c), d), e) e g), è punito con
la reclusione da quattro a otto anni e con la multa da 50.000 euro a 150.000 euro.
6. Chiunque organizza o pubblicizza la commercializzazione di embrioni o di gameti è punito con la
reclusione fino a tre anni e con la multa da 50.000 euro a 400.000 euro.
7. Chiunque utilizza gameti per la formazione di embrioni senza il consenso delle persone cui gli stessi
appartengono, non per scopi riproduttivi, in violazione di quanto disposto dall'articolo 10, è punito con
la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 100.000 euro.
8. Chiunque compia le attività di sperimentazione vietate dall'articolo 17, comma 3, è punito con la
reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro.
9. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni vitali, per fini diversi dalla prevenzione o dalla cura
dell'embrione stesso, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a
1.000.000 di euro.
10. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni, prima del decorso del termine previsto dall'articolo
11, comma 2, e senza il consenso delle persone cui appartenevano i gameti che li hanno formati, è
punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 100.000 euro.
11. Chiunque compie sperimentazioni su embrioni, per fini diversi da quelli della prevenzione o della
cura di malattie umane, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a 500.000
euro.
12. Chiunque, al di fuori di esigenze di terapia o di prevenzione di malattie umane, realizza selezioni a
scopo eugenetico di embrioni o di gameti è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a
250.000 euro.
111
13. Chiunque, al di fuori di esigenze di terapia o di prevenzione di malattie umane, realizza interventi
diretti ad alterare il patrimonio genetico di gameti è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena
è aumentata fino alla metà se si tratta di embrioni.
14. All'esercente la professione sanitaria che contravvenga ai divieti indicati dal presente articolo si
applica la pena accessoria della interdizione dall'esercizio della professione per un periodo della durata
da tre a sette anni. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), si applica
la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
Art. 19.
(Sanzioni amministrative)
1. La violazione delle disposizioni della presente legge da parte delle strutture di cui all'articolo 8 è
punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 25.000 euro a
1.000.000 di euro, nonché con la revoca dell'autorizzazione.
2. Il medico che applichi le tecniche di fecondazione medicalmente assistita in strutture diverse da
quelle autorizzate di cui all'articolo 8 o esegua ricerche chimiche e sperimentali sugli embrioni in
strutture diverse da quelle di cui all'articolo 17, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma da 50.000 euro a 200.000 euro, nonché con la cancellazione
dall'albo professionale.
3. L'applicazione di tecniche di fecondazione medicalmente assistita da parte di strutture sanitarie non
autorizzate ovvero autorizzate per finalità diverse da quelle indicate dalla presente legge, nonché
l'accettazione della donazione di gameti, in centri diversi da quelli di cui all'articolo 8, comportano per la
struttura stessa la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 50.000 euro a
400.000 euro. Nei casi previsti dal presente comma è altresì disposta, rispettivamente, la chiusura della
struttura o la revoca dell'autorizzazione.
Art. 20.
(Tutela della riservatezza)
1. I dati relativi alle persone che utilizzano le tecniche di fecondazione medicalmente assistita previste
dalla presente legge e quelli riguardanti i nati a seguito dell'applicazione delle medesime tecniche sono
riservati.
2. Le operazioni relative alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita sono registrate in apposite
cartelle cliniche presso le strutture autorizzate, con rispetto dell'obbligo di riservatezza dei dati ivi
annotati.
3. In deroga a quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, l'identità del donatore può essere rivelata, su autorizzazione
dell'autorità giudiziaria, qualora ricorrano circostanze che comportino un grave e comprovato pericolo
per la salute del nato.
Art. 21.
(Relazione al Parlamento)
1. L'ISS predispone, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione annuale per il Ministro della
salute in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, sull'attività svolta dai centri e dalle
strutture autorizzati, con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli
interventi effettuati.
2. Il Ministro della salute, sulla base dei dati indicati dal comma 1, presenta entro il 30 giugno di ogni
anno una relazione al Parlamento sull'attuazione della presente legge.
Art. 22.
(Abrogazione)
1. La legge 19 febbraio 2004, n. 40, è abrogata.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1247
d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, FINOCCHIARO, MUSSOLINI, GIARRUSSO, CAMPANELLA,
BATTISTA, BOCCHINO, CAPPELLETTI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MONTEVECCHI,
MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, SERRA, PAGLIARI, MIGLIAVACCA, PIZZETTI,
LO MORO, DE MONTE, PALERMO, GOTOR, CASALETTO, VACCIANO, BENCINI,
SIMEONI, FORNARO, ZANONI, MINEO, PIGNEDOLI, PEPE, DE PIETRO, CASSON,
D'ADDA, GAMBARO e MASTRANGELI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2014
Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in
materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari
Art. 1.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2.1 - (Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari) -- 1. L'accoglienza nel territorio
dello Stato è effettuata tenendo conto delle esigenze dello straniero, in particolare delle persone
vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori,
persone per le quali è stato accertato che hanno subìto torture, stupri o altre forme gravi di violenza
psicologica, fisica o sessuale.
2. Nei centri di identificazione e accoglienza sono presenti servizi speciali di accoglienza e cura delle
persone portatrici di esigenze particolari, deliberati dal direttore del centro, in collaborazione con la
ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari e un adeguato supporto
psicologico e psico-pedagogico, finalizzato alle esigenze delle persona.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.
113
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DISEGNO DI LEGGE N. 998
d’iniziativa dei senatori TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FUCKSIA, CIOFFI, MORRA,
BUCCARELLA, MARTELLI, AIROLA, DONNO, MOLINARI, ENDRIZZI, CASALETTO,
MARTON, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA, BOTTICI, CRIMI, PAGLINI,
CATALFO, MORONESE, GAETTI, BENCINI, PEPE, FATTORI, MONTEVECCHI,
SANTANGELO, CAMPANELLA, BATTISTA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 2013
Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura
delle malattie metaboliche ereditarie
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge ha la finalità di garantire la prevenzione delle malattie metaboliche ereditarie,
attraverso l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza (LEA) di accertamenti diagnostici obbligatori
da effettuare su tutti i neonati, nati a seguito di parti effettuati nelle strutture ospedaliere o a seguito di
parti effettuati a domicilio, in modo da consentire un tempestivo trattamento delle patologie.
Art. 2.
(Diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie)
1. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, per tutta la
popolazione neonatale, della diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia,
farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano
evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di
accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, tenendo
conto delle linee guida nazionali ed internazionali in materia di screening neonatale e sentite le società
scientifiche e le associazioni di categoria dei soggetti di cui alla presente, definisce l'elenco delle
patologie di cui al comma 1.
3. Il Ministro della salute provvede inoltre ad aggiornare periodicamente i LEA qualora siano
individuate altre forme di malattie metaboliche ereditarie alle quali estendere l'indagine diagnostica
obbligatoria neonatale.
Art. 3.
(Centro coordinamento sugli screening neonatali)
1. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi
precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un
Centro di coordinamento sugli screening neonatali (di seguito denominato «Centro»).
2. Il Centro di cui al comma 1, è composto da:
a) il Direttore Generale dell’Age.Na.S. con funzione di coordinatore;
b) tre membri designati dall’Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica
specifica in materia;
c) un membro di associazioni di categoria dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1;
d) un rappresentante del Ministero della Salute;
e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
3. La partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 è a titolo gratuito.
4. I compiti del Centro di cui al comma 1, sono:
a) monitorare e promuovere la massima uniformità di applicazione degli screening neonatali sul
territorio nazionale;
b) collaborare con le Regioni per la diffusione delle best-practice in tema di screening neonatale;
c) controllare i costi per la realizzazione degli screening neonatali individuando degli standard comuni;
d) determinare il numero minimo di neonati sottoposti a screening per ciascun centro clinico di
riferimento regionale;
e) definire le dimensioni del bacino d'utenza al fine di accorpare, se necessario,aree geografiche
contigue;
f) stabilire, per le finalità delle lettere a) ed e), le modalità di raccolta dei campioni di sangue e i tempi di
consegna entro ventiquattro ore presso i centri di riferimento regionale;
g) creare un archivio centralizzato sugli esiti degli screening neonatali al fine di rendere disponibili dati
per una verifica dell'efficacia e della costo-efficacia dei percorsi intrapresi;
h) attivare una discussione, creare degli standard e contribuire alla loro diffusione in tema di consenso e
di dissenso informato da parte dei familiari del neonato.
Art. 4.
(Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali)
1. Il Ministro della salute, sentito il parere dell’Age.Na.S., dell'Istituto superiore di sanità, della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ed acquisito il parere delle società scientifiche di riferimento, predispone un protocollo
operativo per la gestione degli screening neonatali nel quale vengono definite le modalità di gestione del
consenso e del dissenso informato dei familiari; della presa in carico del paziente positivo allo screening
neonatale; dell’accesso alle terapie.
2. L’Age.na.s. effettua inoltre una valutazione di HTA (Health tecnology assessment) su quali tipi di
screening neonatale effettuare.
115
Art. 5.
(Disposizione transitoria)
1. Le regioni provvedono all'attuazione di quanto disposto dalla presente legge entro e non oltre sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a 25 milioni di euro a decorrere dall’anno
2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, relativa al fondo per interventi strutturali di politica economica.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 983
d’iniziativa dei senatori FATTORI, Maurizio ROMANI, BENCINI, CASALETTO, GAETTI,
BERTOROTTA, CAPPELLETTI, NUGNES, MANGILI, COTTI, TAVERNA, SERRA, SIMEONI,
PEPE, MONTEVECCHI, VACCIANO, GIARRUSSO, BATTISTA, LUCIDI, CASTALDI,
PUGLIA, BLUNDO, CATALFO, ORELLANA, PETROCELLI, MARTON, CRIMI, PAGLINI,
MORONESE, LEZZI, CIOFFI, DONNO, GIROTTO, BOTTICI, BULGARELLI e SCIBONA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2013
Disposizioni in materia di dispensazione dei medicinali
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 32, primo comma, e dell'articolo 117, secondo e terzo
comma, della Costituzione, ha la finalità di garantire e di favorire l'accesso dei cittadini ai prodotti
medicinali nonché, ai sensi dell'articolo 3, dell'articolo 41, primo e terzo comma, e dell'articolo 118,
quarto comma, della Costituzione e del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30, di favorire l'accesso
all'esercizio della professione dei farmacisti.
2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, la legge attribuisce alle regioni, nel rispetto e a
garanzia del diritto alla salute, la responsabilità di verificare i titoli professionali necessari per l'esercizio
dell'attività professionale di farmacista, la corretta applicazione delle disposizione previste dal decreto
del Ministro della salute 9 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2012, e di
quanto previsto dall'articolo 4 della presente legge, ferma restando la non applicabilità di restrizioni
tendenti a predeterminare, normativamente e amministrativamente, il numero di esercizi da autorizzare
sul territorio di competenza.
Art. 2.
(Organizzazione del servizio farmaceutico)
1. L'organizzazione del servizio farmaceutico sul territorio, in applicazione dell'articolo 1 della legge 2
aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, e dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, è
stabilita dalle regioni e distingue le farmacie in: farmacie convenzionate con il Servizio sanitario
nazionale (SSN) e farmacie non convenzionate con il SSN.
Art. 3.
(Farmacie convenzionate con il SSN)
1. Sono considerate convenzionate con il SSN le farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente
per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni,
dell'articolo 104 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e
successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362.
Art. 4.
(Farmacie non convenzionate con il SSN)
1. Sono farmacie non convenzionate con il SSN gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, a seguito della comunicazione al Ministero
della salute, all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al sindaco, alla regione, all'azienda sanitaria locale
(ASL) e alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani (FOFI), sono in possesso del codice di
tracciabilità del farmaco rilasciato dal Ministero della salute e dell'autorizzazione rilasciata dalla ASL.
2. L'autorizzazione della ASL è rilasciata sulla base dell'ispezione preventiva, atta a verificare l'idoneità
del farmacista, delle procedure amministrative, del locale e delle attrezzature necessarie per l'esercizio
della farmacia.
3. La sede della farmacia non convenzionata deve essere situata a una distanza dalle altre farmacie
convenzionate e non convenzionate non inferiore a 500 metri. La distanza è misurata per la via
pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie.
117
4. Decorso un mese dall'invio della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi della
disciplina del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300,
è consentita l'apertura dell'esercizio farmaceutico non convenzionato.
5. Nella comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, il farmacista dichiara, oltre al possesso
dei requisiti di cui all'articolo 2, l'ubicazione della farmacia non convenzionata, il rispetto delle leggi e
dei regolamenti urbanistici vigenti, la dotazione degli strumenti idonei allo svolgimento della
professione e la giacenza delle sostanze medicinali prescritte come obbligatorie dalla Farmacopea
ufficiale.
Art. 5.
(Diritto del cittadino alla scelta
della farmacia)
1. È riconosciuto ad ogni cittadino il diritto alla libera scelta della farmacia convenzionata o della
farmacia non convenzionata con il SSN.
Art. 6.
(Titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN)
1. La titolarità della farmacia non convenzionata con il SSN può essere esercitata da persone fisiche o
società in conformità alle disposizioni vigenti in materia di esercizi commerciali di vicinato.
2. È fatto obbligo per la farmacia non convenzionata, anche in ottemperanza a quanto previsto al citato
decreto del Ministro della salute, 9 marzo 2012, allegato 1, Parte A, punto 3, lettere d. ed e., di nominare
direttore dell'esercizio un farmacista e di darne comunicazione alle autorità amministrative di cui
all'articolo 4, comma 1, della presente legge. Analoga comunicazione deve essere effettuata per
cessazione ovvero sostituzione del farmacista direttore dell'esercizio.
3. Può ricoprire l'incarico di direttore dell'esercizio qualunque farmacista che abbia conseguito l'idoneità
in un concorso per l'assegnazione a sedi farmaceutiche o che abbia almeno due anni di pratica
professionale certificata dall'autorità sanitaria competente per territorio.
Art. 7.
(Dispensazione dei medicinali)
1. I medicinali prescritti dal medico su ricettario del SSN sono dispensabili esclusivamente nell'ambito
delle farmacie convenzionate con il SSN, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
2. Nelle farmacie non convenzionate con il SSN possono essere dispensati i medicinali di cui all'articolo
8, comma 10, lettere a), b) e c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.
3. È facoltà della farmacia non convenzionata, previa comunicazione da inviare all'ASL competente per
territorio, di dotarsi di laboratorio galenico per la preparazione di galenici officinali e magistrali da
dispensare in regime non convenzionale limitatamente ai preparati officinali non sterili su scala ridotta e
preparati magistrali non sterili. Le farmacie non convenzionate devono attenersi alle disposizioni del
decreto del Ministro della salute 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15
gennaio 2004.
Art. 8.
(Insegna e croce)
1. Alle farmacie convenzionate con il SSN e alle farmacie ospedaliere è riservato l'uso della
denominazione «Farmacia» e l'insegna a croce di colore verde.
2. Alle farmacie non convenzionate con il SSN è attribuita la denominazione «Farmacia non
convenzionata con il SSN» e l'insegna a croce di colore arancione.
Art. 9.
(Sanatoria)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, ciascuna regione provvede, attraverso la ASL
competente per territorio, a rilasciare l'autorizzazione di sede farmaceutica non convenzionata con il
SSN agli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano essere registrati nel Nuovo
sistema informativo sanitario (NSIS) -- Tracciabilità del farmaco e che hanno dato comunicazione al
comune di competenza, ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 114 del
1998.
2. Gli esercizi farmaceutici di vicinato di cui al comma 1, prima della trasformazione in farmacie non
convenzionate con il SSN, devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 11.
Art. 10.
(Sanzioni)
1. Chiunque apre una farmacia non convenzionata con il SSN o ne assume l'esercizio senza la prescritta
autorizzazione rilasciata dalla ASL, di cui all'articolo 4, è punito con l'ammenda da euro 50.000 a euro
100.000.
2. Nei casi di cui al comma 1 l'autorità sanitaria competente ordina l'immediata chiusura della farmacia
non convenzionata con il SSN.
Art. 11.
(Vigilanza e controlli)
1. Al terzo comma dell'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la lettera n) è sostituita dalla
seguente:
«n) all'assistenza farmaceutica, alla vigilanza sulle farmacie convenzionate e non convenzionate con il
servizio sanitario nazionale, nonché sugli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;».
2. Sono estese alle farmacie non convenzionate con il SSN le disposizioni previste per le farmacie dal
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
119
3. Le farmacie non convenzionate con il SSN sono soggette alle norme in materia di vigilanza recate
dagli articoli 51 del regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, e 14, terzo comma,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Art. 12.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 13.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 923
d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, BENCINI, SIMEONI, TAVERNA, FUCKSIA,
AIROLA, SANTANGELO, CIOFFI, BUCCARELLA, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA,
BIGNAMI, MUSSINI, GAMBARO, MOLINARI, GAETTI, CAPPELLETTI, MORONESE,
MANGILI, CAMPANELLA, GIARRUSSO, MASTRANGELI, BERTOROTTA, VACCIANO,
SERRA, BULGARELLI, BATTISTA, BOCCHINO, CATALFO, MORRA e FATTORI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013
Modifica all'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n.
194, recante norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza
Art. 1.
1. Al quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, dopo il primo periodo è inserito
il seguente: «A tal fine, nelle strutture di cui al primo periodo deve essere garantito che almeno il 70 per
cento del personale in servizio di cui al comma 1 non sia obiettore di coscienza».
______
DISEGNO DI LEGGE N. 912
d’iniziativa dei senatori DE PIETRO, BIANCONI, FEDELI, ARRIGONI, BENCINI, BISINELLA,
BLUNDO, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CANDIANI, CAPPELLETTI, CASALETTO,
CASTALDI, COMAROLI, D’ADDA, DONNO, FATTORI, GAMBARO, GIROTTO,
GUERRIERI, MORONESE, MUSSINI, NACCARATO, NUGNES, ORELLANA, PAGLIARI,
PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, PUPPATO, Maurizio ROMANI, RUTA,
SANTANGELO, STEFANI, SUSTA, TAVERNA e BIGNAMI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013
Disposizioni in materia di pari opportunità di trattamento dei daltonici e delega al Governo per
il riassetto e la riforma della normativa in materia
Art. 1.
(Modifiche al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
1. Al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 42, comma 3, la lettera b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI è sostituita dalla
seguente:
«b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI. Questo sistema richiede due movieri muniti di
apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia
verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon
coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o
tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta. Le palette sono circolari (fig. II.403)
del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola
rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro, con un triangolo e la scritta "stop" in colore bianco dal
lato rosso. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle
dimensioni non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento
e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi
meccanici.»;
b) all’articolo 322, comma 1, le parole: «senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con
sicurezza i colori in uso nella segnaletica stradale» sono sostituite dalle seguenti: «capacità di distinguere
rapidamente e con sicurezza la segnaletica stradale».
Art. 2.
(Istituzione dell'Osservatorio nazionalesul daltonismo)
121
1. È istituito, presso il Ministero delle pari opportunità, l'Osservatorio nazionale sul daltonismo, di
seguito denominato «Osservatorio», presieduto dal Ministro delle pari opportunità.
2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la legislazione e la produzione documentale dello Stato
italiano, proporre iniziative di divulgazione nelle scuole e negli uffici pubblici, sviluppare nei daltonici la
presa di coscienza della propria condizione, organizzare mostre e iniziative sociali sul modello di altre
già in corso per condizioni di disagio sociale o sanitario similari.
3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, di seguito denominato
«piano nazionale», con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e di rafforzare
la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie e per sviluppare una migliore qualità
di vita.
4. Il piano nazionale è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive
modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle pari
opportunità. Il primo piano nazionale di azione è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 3.
(Delega al Governo per il riassettoe la riforma della normativa in materiadi requisiti visivi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di requisiti
visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le
disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 117 della
Costituzione;
b) modifica dei protocolli sanitari per dotare i medici di nuovi mezzi per la determinazione della
capacità di interpretazione corretta della segnaletica stradale;
c) adozione di misure normative che, nel rispetto delle condizioni generali di equità, prevengano
esclusioni individuali o di gruppo dal mercato del lavoro;
d) protezione e abilitazione delle aree geografiche più disagiate e delle categorie più deboli.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, sono trasmessi alle Camere per l’espressione del
parere delle Commissioni competenti per materia. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
Art. 4.
(Clausola di salvaguardia finanziaria)
1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 4 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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DISEGNO DI LEGGE N. 768
d’iniziativa dei senatori Maurizio ROMANI, FATTORI, SIMEONI, TAVERNA, BATTISTA,
BLUNDO, BENCINI, MARTON, MONTEVECCHI, VACCIANO, BOTTICI, CATALFO,
BERTOROTTA, MANGILI, BUCCARELLA, CIOFFI e LUCIDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013
Disposizioni in materia di riconoscimento della medicina omeopatica
Art. 1.
(Finalità ed oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto degli articoli 32 e 33 della Costituzione:
a) riconosce il pluralismo nella scienza e la ricerca scientifica come fattori essenziali per la salvaguardia
della salute dell'individuo;
b) tutela la libertà di scelta terapeutica del singolo e la libertà di cura da parte dei medici e degli altri
professionisti di cui alla presente legge, all'interno di un rapporto consensuale ed informato con il
paziente;
c) riconosce l'esercizio della medicina omeopatica e delle metodiche ad essa assimilabili, esclusivamente
da parte di laureati in medicina e chirurgia, di laureati in odontoiatria, di laureati in veterinaria e di
laureati in farmacia, ciascuno per la propria competenza, previo il consenso informato del cittadino di
cui all'articolo 7.
Art. 2.
(Istituzione dei registri per professionisti esperti)
1. Presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti sono
istituiti appositi registri dei professionisti esperti in medicina omeopatica, che siano in possesso di
specifici diplomi di formazione post laurea, secondo quanto previsto all'articolo 5.
2. Ai professionisti esperti nella disciplina di cui all'articolo 1, lettera c), è consentito definire
pubblicamente la propria qualificazione professionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Art. 3.
(Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica)
123
1. È istituita presso il Ministero della salute senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, la Commissione permanente per la disciplina della medicina omeopatica, di seguito denominata
«Commissione».
2. La Commissione è un organo consultivo del Ministro della salute e svolge i seguenti compiti:
a) promuove e vigila sulla corretta divulgazione delle tematiche sanitarie relative alla disciplina della
medicina omeopatica, nell'ambito di più generali programmi di educazione alla salute, nel rispetto
dell'articolo 32 della Costituzione;
b) promuove, nell'ambito delle attività di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, le attività di ricerca nel campo degli indirizzi metodologici, clinici e
terapeutici della suddetta disciplina, anche al fine del riconoscimento di nuove discipline. Le ricerche
promosse dalla Commissione, previa valutazione del Ministro della salute, costituiscono la base per la
programmazione degli ulteriori indirizzi di ricerca e per lo stanziamento dei fondi necessari;
c) esprime un parere sull'accreditamento delle associazioni e delle società scientifiche di riferimento;
d) esprime pareri sui requisiti per il riconoscimento dei titoli accademici e di formazione conseguiti nei
Paesi UE e nei Paesi terzi nell'ambito delle discipline complementari;
e) trasmette al Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull'attività svolta.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nomina, con proprio decreto, i componenti
della Commissione. Ne fanno parte:
a) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero della salute, con specifiche competenze in materia;
b) un funzionario di livello dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
specifiche competenze in materia;
c) due funzionari di livello dirigenziale delle regioni, con specifiche competenze in materia, designati
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano;
d) due membri designati, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale
degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, rispettivamente uno per l'area medica e uno per
l'area odontoiatrica;
e) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale
degli ordini dei veterinari;
f) un membro designato, per competenze curriculari specifiche in materia, dalla Federazione nazionale
degli ordini dei farmacisti;
g) due medici esperti in medicina omeopatica, designati dal Ministro della salute.
4. La Commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati una sola
volta.
5. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati con regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa.
Art. 4.
(Accreditamento delle associazionie delle società scientifiche)
1. Nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con il parere del Ministro della salute e della Commissione di cui
all'articolo 3, sono individuati i requisiti per l'accreditamento delle associazioni, delle società scientifiche
e degli enti privati di formazione che ne facciano richiesta.
2. Possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione,
costituite da professionisti laureati nelle discipline di cui all'articolo 1, lettera c), con competenze
curriculari specifiche in omeopatia e che, alla data della richiesta, abbiano svolto in modo continuativo
la loro attività da almeno cinque anni.
3. Non possono essere accreditate le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione
che siano direttamente o indirettamente espressione di aziende produttrici o che abbiano in altro modo
interessi commerciali nel campo della medicina omeopatica.
4. Le associazioni, le società scientifiche e gli enti privati di formazione che richiedono l'accreditamento:
a) devono produrre idonea documentazione che attesti lo svolgimento, a partire dal momento della loro
fondazione, di attività di formazione, di informazione, di divulgazione, di ricerca scientifica e clinica
nella disciplina di riferimento e devono produrre i curricula degli associati;
b) devono annualmente dichiarare e comprovare l'assenza di conflitto di interessi;
c) devono essere legalmente registrate quali enti senza scopo di lucro.
Art. 5.
(Formazione)
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuove l'istituzione di corsi post laurea
nella disciplina complementare di cui all'articolo 1, lettera c), in conformità ai criteri di cui al comma 5
del presente articolo e con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo
1982, n. 162.
2. Le università degli studi, statali e non statali, nell'ambito della loro autonomia didattica e nei limiti
delle loro risorse finanziarie, istituiscono corsi di formazione per il rilascio del master nella disciplina
della medicina omeopatica.
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in
materia di corsi post laurea.
4. Il master di cui al comma 2 può essere rilasciato dai soggetti pubblici e privati accreditati di cui
all'articolo 4, a condizione che i soggetti medesimi attestino, attraverso idonea documentazione:
a) la continuità operativa da almeno cinque anni;
b) i curricula del corpo docente che deve aver svolto attività didattica continuativa da almeno cinque
anni nella disciplina complementare;
c) un numero minimo di dieci docenti.
125
5. Ai fini dell'attività di formazione di cui al presente articolo, le università, statali e non statali, possono
avvalersi di docenti iscritti ai registri di cui all'articolo 2, ovvero di enti privati di formazione accreditati
di cui all'articolo 4. Possono, altresì, avvalersi di esperti stranieri, che documentino una comprovata
esperienza nella materia e nell'insegnamento continuativo nel Paese di origine di almeno tre anni.
6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 3,
con proprio regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, stabilisce:
a) le materie ed il programma di insegnamento del master di esperto nella disciplina della medicina
omeopatica;
b) il percorso formativo post laurea per conseguire il titolo di esperto, che, per ogni singola disciplina, è
di almeno tre anni per un totale complessivo di almeno 350 ore di lezioni teoriche -- frontale,
formazione a distanza -- e di almeno 100 ore annue di pratica certificata clinica per medici chirurghi,
odontoiatri e veterinari, ridotta a 50 ore di sola pratica certificata per i farmacisti;
c) i criteri e le modalità per l'autorizzazione delle Università, statali e non statali, e degli istituti privati di
formazione al rilascio del master di esperto nella disciplina della medicina omeopatica;
d) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;
e) le disposizioni per la tenuta di un registro degli istituti di formazione riconosciuti.
7. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute, sentita
la Commissione di cui all'articolo 3, stabilisce, con proprio regolamento, da emanarsi entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'equipollenza dei titoli di formazione conseguiti
prima della entrata in vigore della presente legge presso Università pubbliche e private e presso enti
pubblici e privati di formazione, accreditati secondo i criteri di cui all'articolo 4.
Art. 6.
(Individuazione di nuove disciplinesanitarie)
1. Lo Stato e le regioni possono individuare nuove discipline complementari.
2. L'individuazione è effettuata mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. I medesimi accordi stabiliscono, altresì, il titolo
professionale e l'ambito di attività di ciascuna professione.
3. L'individuazione è subordinata ad una valutazione di tipo tecnico-scientifico che, oltre a
comprovarne l'efficacia terapeutica, escluda che le competenze della disciplina da istituire siano
riconducibili a quelle delle discipline già istituite.
4. Il parere di cui al comma precedente viene espresso da apposite commissioni, istituite, senza oneri a
carico della finanza pubblica, nell'ambito del Consiglio superiore di sanità, nominate dal Ministro della
salute e composte da esperti designati dal medesimo Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché dai rappresentanti delle professioni interessate.
Art. 7.
(Consenso informato)
1. Il trattamento con la medicina omeopatica è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale
del paziente, prestato in modo libero e consapevole.
2. L'espressione del consenso informato è preceduta da corrette informazioni rese dal medico curante al
paziente in maniera comprensibile circa diagnosi, prognosi, scopo e natura del trattamento sanitario
proposto, benefìci e rischi prospettabili, eventuali effetti collaterali nonché circa le possibili alternative e
le conseguenze del rifiuto del trattamento.
3. Il consenso informato al trattamento di cui al comma 1 può essere sempre revocato, anche
parzialmente.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 852
d’iniziativa dei senatori FATTORI, Maurizio ROMANI, MONTEVECCHI, MARTON,
BULGARELLI, MUSSINI, MARTELLI, CATALFO, SANTANGELO, SCIBONA, MOLINARI,
PAGLINI, LEZZI, LUCIDI, TAVERNA, NUGNES, CASALETTO, CASTALDI, PUGLIA e
MORRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Istituzione della professione sanitaria di erborista e disposizioni concernenti l'attività
commerciale di erboristeria
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina:
a) i requisiti professionali dell'operatore denominato «erborista» ai fini dell'esercizio
dell'attività di preparazione e commercializzazione dei prodotti a base di piante officinali,
127
o parti di esse, fresche o essiccate, singole o in miscela, o loro derivati, all'interno di
esercizi commerciali denominati «erboristeria»;
b) le condizioni per l'impiego della denominazione «erboristeria» nelle insegne degli
esercizi commerciali, nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti
del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale tra imprese.
Art. 2.
(Istituzione della professione sanitariadi erborista)
1. L'erborista è l'operatore sanitario non medico che, in possesso del titolo universitario
abilitante, esegue con autonomia professionale la selezione delle piante officinali e delle
forme di preparazione derivate e l'eventuale miscelazione delle stesse e la miscelazione
dei derivati, rispondendo alle richieste dell'utente che, nell'ambito della propria libertà di
scelta, voglia essere orientato sull'uso delle piante officinali per la tutela della propria
salute.
2. L'erborista è il consulente dell'automedicazione nel campo delle piante officinali.
Art. 3.
(Esercizio della professione sanitariadi erborista)
1. Possono esercitare la professione sanitaria di erborista coloro che sono in possesso di
uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di erborista ai sensi dell’articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;
b) diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996;
c) corsi di laurea appartenenti alla classe 24, di cui al decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, o alla classe L-29, di cui al
decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, che contemplino
nel piano di studi un percorso formativo in erboristeria o in scienze e tecnologie
erboristiche;
d) diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in
farmacognosia.
Art. 4.
(Ambiti operativie competenze dell'erborista)
1. I titoli di studio di cui all'articolo 3 conferiscono all'erborista l'autorizzazione a
coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione
industriale di esse.
2. Sono di competenza dell'erborista: la coltivazione, la raccolta, la lavorazione, la
trasformazione, la manipolazione, la miscelazione, il confezionamento e la
commercializzazione al dettaglio delle piante officinali, delle loro droghe, dei loro
derivati e dei preparati erboristici.
3. Sono di competenza altresì dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante officinali e
delle relative droghe.
4. Nell'ambito delle competenze di cui ai commi 1 e 2, l'erborista prepara i derivati
erboristici, denominati «erborati», seguendo i processi tecnologici atti a preservare
l'integrità del fitocomplesso della pianta o delle piante officinali.
5. L'erborista, nell'ambito delle sue competenze, fornisce informazioni sulle piante
officinali, sui loro derivati, sui loro benefici e sul loro uso all'utente e lo informa riguardo
alle eventuali controindicazioni.
6. L'erborista svolge la sua attività autonomamente ovvero in collaborazione con
professionisti di altre aree sanitarie.
7. L'erborista esercita la sua attività professionale in regime libero-professionale o di
dipendenza sia in strutture sanitarie pubbliche o private che all'interno di strutture
imprenditoriali.
8. Sono inoltre di competenza dell'erborista:
a) il riconoscimento e il controllo di qualità delle piante officinali e dei loro derivati;
b) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la conduzione, il controllo e la
certificazione dei processi di lavorazione presso aziende private e pubbliche del settore
erboristico, nonché del settore cosmetico e alimentare in cui vengono utilizzate le piante
officinali e i loro derivati;
c) la direzione tecnica di officine di produzione e confezionamento di integratori
alimentari ai sensi del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169;
d) il controllo delle tecniche di coltivazione e produzione delle piante, la verifica del
miglioramento genetico e di conservazione del germoplasma delle piante officinali, in
qualità di esperto delle buone pratiche di coltivazione;
e) la tutela della flora relativa alle piante officinali spontanee e il controllo della loro
raccolta presso le amministrazioni regionali e provinciali;
129
f) l'attività di direzione di officine per la raccolta, la trasformazione, la miscelazione, il
confezionamento e la conservazione delle piante officinali e dei loro derivati industriali;
g) l'attività di educazione e di informazione sui prodotti contenenti piante officinali e
loro derivati al fine di favorirne un uso consapevole;
h) la vigilanza sui prodotti contenenti piante officinali e derivati ovvero la sorveglianza
sulle reazioni avverse, ivi incluse quelle allergiche correlate al loro utilizzo.
9. È definita «attività di erboristeria» esclusivamente l'attività professionale
imprenditoriale esercitata dall'erborista, comprendente l'attività di commercio al dettaglio
di erbe officinali e dei loro derivati nonché di rimedi erboristici preparati secondo le
competenze professionali dello stesso erborista.
10. L'erborista che esercita l'attività ai sensi del comma 9 può allestire un locale, separato
dall'area della vendita al dettaglio e da quella destinata a magazzino delle scorte, quale
laboratorio annesso all'esercizio di vendita, per svolgere le operazioni di trasformazione e
di preparazione erboristiche proprie della professione, atte a produrre erborati destinati
ad essere ceduti al consumatore finale, anche in forma non preconfezionata, nell'ambito
dello stesso esercizio. Tale attività di trasformazione e di preparazione di preparazioni
erboristiche non comporta l'obbligo di notifica dei prodotti al Ministero della salute né il
versamento degli oneri economici connessi.
11. L'esercizio delle attività di trasformazione e di preparazione svolte nel laboratorio di
cui al comma 9 è soggetto ad autorizzazione rilasciata dall’azienda sanitaria locale
competente per territorio, previa verifica della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari ai
sensi delle leggi vigenti in materia. Tali attività sono effettuate utilizzando materie prime
che devono soddisfare i requisiti di qualità previsti dalla legislazione vigente in materia di
igiene degli alimenti.
12. La miscelazione di piante officinali sfuse essiccate o parti di esse può essere compiuta
dall'erborista direttamente al banco del punto di vendita.
13. Le piante officinali, utilizzate a fini professionali dall'erborista in erboristeria, non
possono provenire da coltivazioni geneticamente modificate.
Art. 5.
(Impiego della denominazionedi erboristeria)
1. Possono utilizzare la denominazione «erboristeria», nelle insegne di esercizio,
nell'informazione e nella comunicazione pubblicitaria nei confronti del consumatore,
nonché nella comunicazione commerciale tra imprese, esclusivamente gli esercizi
commerciali il cui titolare, in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività
commerciale, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e delle normative
regionali di settore, sia altresì in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’articolo 3.
2. In caso di impresa organizzata in forma societaria, l'utilizzazione della denominazione
«erboristeria», ai sensi del comma 1, è subordinata alla sussistenza dei requisiti
professionali in capo al rappresentante legale o suo delegato.
3. I titolari di esercizi commerciali in cui siano posti in vendita i prodotti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e che intendano impiegare la denominazione
«erboristeria» nelle insegne di esercizio, nell'informazione e nella comunicazione
pubblicitaria nei confronti del consumatore, nonché nella comunicazione commerciale
tra imprese, devono farne comunicazione preventiva al comune, attestando il possesso
dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'utilizzazione della denominazione «erboristeria» per gli esercizi commerciali, gestiti
in forma individuale o societaria, in cui siano posti in vendita i prodotti di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), è sempre subordinata alla presenza costante nel punto vendita di
un soggetto in possesso dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo.
Art. 6.
(Aggiornamento professionale --Registri regionali degli erboristi)
1. Le regioni di concerto con le associazioni di categoria degli erboristi più
rappresentative a livello nazionale curano l'aggiornamento professionale, nonché
l'istituzione di appositi registri regionali degli erboristi da aggiornare annualmente.
Art. 7.
(Disposizioni transitorie)
1. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano, anche in base
ad un rapporto di lavoro dipendente, o libero professionale, le attività di commercio al
dettaglio o di trasformazione e preparazione erboristiche o le attività di lavorazione delle
piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche alla ulteriore
lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio al dettaglio,
i quali hanno frequentato appositi corsi e svolgono tale attività sulla base di normative
regionali che si rifanno a quanto previsto dalla legge 6 gennaio 1931, n. 99, nell'ambito
delle loro competenze possono continuare a svolgere le medesime attività.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, senza essere in possesso
del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o degli altri
titoli di cui all’articolo 3 della presente legge e al comma 1 del presente articolo,
esercitano, da almeno tre anni, anche in base ad un rapporto di lavoro dipendente, le
131
attività di commercio al dettaglio o di preparazioni erboristiche o le attività di
lavorazione delle piante, delle loro parti, dei loro derivati e delle droghe, propedeutiche
alla ulteriore lavorazione degli stessi o per la cessione ai soggetti autorizzati al commercio
al dettaglio, possono continuare a svolgere le medesime attività a condizione che
superino un apposito esame di idoneità, che deve essere sostenuto al termine di un corso
di qualificazione professionale, della durata minima di 1.500 ore, da svolgere entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale corso, organizzato secondo
modalità compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa, è istituito e attivato
presso le facoltà di farmacia delle università degli studi, prevedendo altresì il
collegamento con le facoltà di agraria e di medicina e chirurgia, è disciplinato con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute e in collaborazione con le due
associazioni di categoria degli erboristi più rappresentative a livello nazionale. L'esame di
idoneità deve essere superato entro tre anni dalla data di entrata in vigore del suddetto
decreto. Agli eventuali oneri derivanti dalla organizzazione dei corsi di aggiornamento si
provvede mediante contributi versati dagli iscritti, secondo modalità definite con il
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al secondo
periodo del presente comma, dalla cui attuazione non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato e delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I soggetti in possesso del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio
1931, n. 99, che non esercitano attività di erborista da più di cinque anni, sono ammessi
all'esame di idoneità di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi
commerciali che non presentino i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, non possono
avvalersi della denominazione «erboristeria» sull'insegna d'esercizio. Agli stessi sarà
consentito commercializzare esclusivamente i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), esclusivamente in forma preconfezionata, in presenza dei requisiti soggettivi
previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Art. 8.
(Disposizioni particolari)
1. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristerie», in
conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della presente legge, di:
a) medicinali tradizionali di origine vegetale o fitoterapico tradizionale ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
b) medicinali di origine vegetale o fitoterapici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ll),
del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219;
c) sostanze vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo
24 aprile 2006, n. 219;
d) preparazioni vegetali ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera nn), del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219.
2. È autorizzata la vendita negli esercizi commerciali denominati «erboristeria», in
conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della presente legge, dei medicinali
omeopatici definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219.
Art. 9.
(Piante il cui uso è soggetto a restrizione)
1. All'erborista non è consentito l'uso delle piante che per la loro elevata tossicità, anche
a livelli minimi, sono impiegate per ottenere parti, droghe e loro derivati destinati
all’utilizzazione medicamentosa, il cui uso è riservato al farmacista in farmacia a seguito
di ricetta medica obbligatoria non ripetibile.
2. Il Ministero della salute individua con proprio decreto, da adottare entro il 31
dicembre di ogni anno, le piante di cui al comma 1.
Art. 10.
(Promozione della cultura erboristica)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi
programmi informativo-educativi relativi alla gestione del sistema sanitario, possono
promuovere, attraverso i comuni, le aziende sanitarie locali e gli istituti scolastici, con il
coinvolgimento delle associazioni di categoria degli erboristi, la conoscenza delle piante
officinali indigene ed esotiche utilizzabili per la preparazione di prodotti contenenti
piante officinali e loro derivati, assicurando la corretta formazione per il loro
riconoscimento, il corretto orientamento per il loro uso anche con riferimento alle
tradizioni popolari, nonché la necessaria cultura per la protezione e lo sviluppo del
patrimonio vegetale naturale indigeno quale risorsa biologica per la salute e il benessere
umano, animale e vegetale.
Art. 11.
(Tutela della flora e autorizzazioneper la raccolta spontanea)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le attività finalizzate alla
133
protezione della flora prevedendo i limiti quantitativi di specie e i limiti temporali entro i
quali sono consentite anche con l'ausilio del Corpo Forestale dello Stato:
a) la libera raccolta da parte dei raccoglitori erboristi in possesso della qualifica
professionale di erborista ai sensi dell'articolo 3 delle piante officinali spontanee, a scopo
produttivo-industriale o commerciale;
b) la libera raccolta da parte di singoli delle piante officinali spontanee, per uso e
consumo personali.
Art. 12.
(Sanzioni)
1. Chi esercita l'attività di erborista senza i requisiti prescritti dalla presente legge compie
abuso della professione di erborista ed è perseguibile a norma di legge.
2. Chiunque utilizzi la denominazione «erboristeria» ai sensi di quanto disposto
all'articolo 5, comma 1, essendo sprovvisto dei titoli indicati nel suddetto articolo è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
3. In caso di recidiva si provvede alla sospensione dell'autorizzazione per un massimo di
tre mesi.
Art. 13.
(Abrogazioni)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) la legge 6 gennaio 1931, n. 99;
b) il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793;
c) il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.
Art. 14.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 578
d’iniziativa dei senatori PEPE, CRIMI, TAVERNA, FATTORI, SIMEONI,
CATALFO, MONTEVECCHI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, BLUNDO, LEZZI,
CAPPELLETTI, GIARRUSSO, SERRA, BERTOROTTA, SCIBONA, GAMBARO,
ANITORI, DE PIETRO, PUGLIA, BENCINI, MORRA, VACCIANO, DE PIN,
GIROTTO, BATTISTA, COTTI, BUCCARELLA e LUCIDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2013
Disposizioni in favore dei soggetti affetti da sensibilità chimica multipla (MCS),
da encefalomielite mialgica (ME/CFS) e da fibromialgia (FM)
Art. 1.
(Definizione e riconoscimentodella sensibilità chimica multiplaquale malattia sociale)
1. Ai fini della presente legge per sensibilità chimica multipla (MCS) si intende uno stato cronico, con
sintomi che ricorrono in maniera riproducibile in risposta a bassi livelli di esposizione a prodotti chimici
multipli e non connessi tra loro, che migliorano o scompaiono quando gli elementi scatenanti sono
rimossi, e che coinvolge sistemi di organo multipli.
2. La MCS, come definita al comma 1, è riconosciuta come malattia sociale ai fini dell'applicazione del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 249, nonchè delle agevolazioni e delle
provvidenze previste dalla legislazione vigente in materia.
3. Il Ministro della salute provvede, con proprio decreto, in attuazione di quanto disposto dal comma 1,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le necessarie
modificazioni al decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 73 del 20 marzo 1962.
Art. 2.
(Finalità)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio
sanitario nazionale (SSN), a favorire il normale inserimento dei soggetti affetti da MCS nella vita sociale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi
piani sanitari e nei limiti delle risorse indicate dal Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni
programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la MCS.
3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:
a) effettuare la diagnosi precoce della MCS attraverso i parametri diagnostici del Consesso
internazionale del 1999 e più in generale della sensibilità e dell'allergia verso sostanze chimiche,
comprese quelle presenti nei prodotti di largo uso;
b) migliorare le modalità di cura dei soggetti affetti da MCS fornendo loro servizi sanitari in adeguate
strutture costituite da unità ambientali controllate, ovvero non contaminate da sostanze chimiche,
erogati da personale specializzato decontaminato;
135
c) effettuare la prevenzione delle complicanze della MCS;
d) agevolare l'accesso dei soggetti affetti da MCS nelle aree ospedaliere, negli ambulatori, nelle attività
scolastiche, sportive, lavorative e ricreative attraverso la realizzazione di aree bonificate e l'abolizione
dell'uso di fragranze negli ambienti in cui si svolgono tali attività;
e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla MCS;
f) favorire l'educazione sanitaria del soggetto affetto da MCS e della sua famiglia;
g) provvedere alla formazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario in relazione alla
MCS;
h) provvedere all'istruzione e alla formazione del personale dei servizi sociali e delle Forze dell'ordine in
relazione alla MCS;
i) provvedere alla rivalutazione delle rendite dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) in favore dei soggetti esposti a sostanze chimiche sul luogo di lavoro, la
cui malattia è involuta in MCS, che sono inabili al lavoro a seguito della ridotta capacità di
disintossicazione del loro organismo determinata dalla stessa patologia;
l) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca sulla MCS;
m) riconoscere ai soggetti affetti da MCS l'applicazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per grave
disabilità;
n) predisporre l'adozione di visita e terapia domiciliari;
o) realizzare edifici di edilizia pubblica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, e incentivare la
costruzione, anche da parte di privati, di centri di soggiorno terapeutico;
p) incentivare gli enti locali e gli enti parco a creare «zone bianche» ove sia garantita l'assenza di
inquinanti ambientali con il divieto di combustione di sostanze petrolchimiche, il divieto di usare
insetticidi, pesticidi o trattamenti fitosanitari per l'agricoltura e il contenimento dall'esposizione a campi
elettromagnetici sotto 0,1 volt/m, limite indicato dai clinici come idoneo anche per soggetti
elettrosensibili.
Art. 3.
(Diagnosi e prevenzione)
1. Ai fini della diagnosi precoce e della prevenzione della MCS, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, attraverso i piani sanitari e gli interventi di cui all'articolo 2, tenuto conto dei criteri
e delle metodologie stabiliti con specifico atto di indirizzo e coordinamento dal Ministero della salute e
sentito l'Istituto superiore di sanità, indicano alle aziende sanitarie locali (ASL) gli interventi operativi
più idonei a:
a) definire un programma articolato che permetta di assicurare la formazione e l'aggiornamento
professionali dei medici sulla conoscenza della MCS, al fine di facilitare l'individuazione dei soggetti
affetti da MCS, siano essi sintomatici o appartenenti a categorie a rischio;
b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate alla MCS;
c) definire gli esami diagnostici e di controllo per i soggetti affetti da MCS.
2. Al fine di quanto stabilito dalla lettera c) del comma 1, l'istituto superiore di sanità provvede alla
formulazione di un protocollo nazionale diagnostico da utilizzare obbligatoriamente per la definizione
diagnostico-terapeutica, il quale, tenendo conto degli aspetti genetici ed epidemiologici fondamentali dal
punto di vista diagnostico, includa:
a) lo studio dei polimorfismi genetici dei geni GSTP1, GSTM1, GSTT1, SOD, CAT, OGG1, MPO,
UGT, PON1, ABCB1, ABCC2, CYP2D6, CYP2C9, CY02C19, CYP3A4, CYP3A5, CYP1A e dei geni
che codificano per le Metallotioneine;
b) studi epigenetici appropriati, con particolare riferimento alla «Verifica degli Addotti sul DNA»,
ovvero delle sostanze che si siano legate al DNA in corrispondenza di determinati geni, interferendone
la trascrizione, nonché alla «Verifica dei metalli pesanti sulle Metallotioneine».
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 le ASL si avvalgono di presìdi accreditati dalle
regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, con documentata esperienza di attività
diagnostica e terapeutica specifica, nonché di centri regionali e provinciali di riferimento, cui spetta il
coordinamento dei presìdi stessi, al fine di garantire la tempestiva diagnosi, anche mediante l'adozione
di specifici protocolli concordati a livello nazionale.
4. Le ASL provvedono, altresì, a:
a) istruire le unità di pronto soccorso al fine di adottare il protocollo di ospedalizzazione per MCS in
caso di necessità;
b) istituire in ogni regione e provincia autonoma un centro di riferimento regionale per la diagnosi e la
cura della MCS;
c) favorire il soggiorno dei medici impegnati nel trattamento della MCS presso le strutture sanitarie
internazionali maggiormente accreditate per tale patologia, al fine di far loro acquisire l'esperienza
clinica necessaria per la ricerca, la diagnosi e la cura.
Art. 4.
(Sintomi e patologie associate)
1. Ai fini della presente legge, l'encefalomielite mialgica (ME/CFS) e la fibromialgia (FM) sono
considerate patologie associate e correlate alla MCS.
2. La MCS, la ME/CFS e la FM sono diagnosticate separatamente e trattate dallo stesso centro di
riferimento, previo riconoscimento ufficiale delle stesse, in base alla classificazione dell'Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS).
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità,
provvede all'adozione delle Linee Guida Nazionali per la ME/CFS in modo da recepire le linee guida
già adottate in materia a livello nazionale ed internazionale per la definizione di modello clinico per
bambini con Encefalomielite Mialgica/Sindrome di Stanchezza Cronica.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità,
provvede all'adozione delle Linee Guida Nazionali per la fibromialgia, facendo riferimento ai criteri di
classificazione adottati a livello nazionale ed internazionale, in modo che oltre alle manifestazioni
137
reumatologiche vengano considerate anche le manifestazioni neurologiche, neuro-cognitive,
autonomiche, neuroendocrine.
Art. 5.
(Sostegno economico per l'alimentazione e la cura personale)
1. Al fine di garantire un'alimentazione idonea ai soggetti affetti da MCS è riconosciuto loro il diritto a
un contributo pari alla differenza tra il costo dei cibi biologici e dei prodotti per la pulizia personale
senza conservanti e fragranze, rispetto a quelli di largo consumo. A tal fine deve essere adottata una
etichettatura completa ed esaustiva dei prodotti di cui al presente comma, al fine di consentirne
tracciabilità e rintracciabilità in tutte le componenti ed ingredienti, con particolare riferimento a quei
prodotti derivanti da processi di elaborazione e trasformazione multipli.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, ai soggetti affetti da MCS è riconosciuto un contributo
per le spese riferite a visite e consulenze nutrizionali.
3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge, stabilisce i modi e le forme per il riconoscimento dei contributi di cui ai commi 1 e
2.
4. Ai soggetti affetti da MCS è rimborsata l'imposta sul valore aggiunto gravante sull'acqua
oligominerale tollerata imbottigliata in vetro.
Art. 6.
(Erogazione di farmaci, integratori nutrizionali e ausili terapeutici)
1. Il SSN garantisce l'erogazione dei farmaci salvavita e dei farmaci che contribuiscono
significativamente al miglioramento delle condizioni dei soggetti affetti da MCS.
2. Il SSN garantisce, l'erogazione gratuita di integratori nutrizionali ai soggetti affetti da MCS prescritti
dallo specialista nutrizionista o dal medico del centro regionale o provinciale di riferimento di cui
all'articolo 3, comma 2.
3. Il SSN garantisce, l'erogazione gratuita dei seguenti ausili terapeutici ai soggetti affetti da MCS in
funzione del grado di invalidità: maschere di tessuto, maschere ai carboni attivi, purificatori per l'aria e
per l'acqua, guanti di cotone, scatole per la lettura e per l'utilizzo del personal computer, nonché altri
ausili eventualmente prescritti dal medico del centro regionale o provinciale di riferimento di cui
all'articolo 3, comma 3.
Art. 7.
(Norme per l'edilizia)
1. Ciascuna regione e provincia autonoma prevede specifici interventi di edilizia residenziale pubblica a
favore di:
a) soggetti affetti da MCS con invalidità riconosciuta ai sensi della legislazione vigente che si trovino in
situazione economica disagiata;
b) soggetti affetti da MCS, indipendentemente dal loro grado di invalidità, che a causa della malattia si
trovino nella comprovata necessità di allontanarsi temporaneamente dalla propria abitazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1 prevedono la realizzazione di abitazioni con materiali atossici e inerti
nonché l'uso di idonee tecniche di costruzione, con particolare riferimento alla necessità della
progettazione di impianti elettrici idonei, onde evitare l'esposizione a campi elettromagnetici capaci di
esacerbare la sensibilità.
3. È vietato l'utilizzo di insetticidi, di pesticidi e di erbicidi chimici per un raggio di 100 metri
dall'abitazione di un soggetto affetto da MCS. Tali prodotti devono essere sostituiti da operazioni
meccaniche o da prodotti naturali.
4. È vietato l'utilizzo di deodoranti ambientali, di vernici contenenti solventi e di solventi per un raggio
di 50 metri dall'abitazione di un malato di MCS. Tali prodotti devono essere sostituiti da prodotti ad
acqua, a basse emissioni di composti organici volatili e privi di fragranze.
5. È vietato installare negli edifici in cui ha la propria abitazione un malato di MCS impianti di
ripetizione di segnali radio, televisivi o della telefonia mobile che comportino un'alterazione del campo
elettromagnetico, anche inferiore ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente in materia.
Art. 8.
(Tutela del diritto al lavoro e allo studio)
1. Al fine della tutela del diritto al lavoro dei soggetti affetti da MCS sono previste le seguenti misure:
a) adozione di adeguati ausili sul posto di lavoro, tra i quali, in particolare, quelli elencati all'articolo 5,
comma 3;
b) impiego di detergenti a bassa emissione di composti organici volatili e privi di fragranze per la pulizia
dei locali adibiti all'attività lavorativa e per i relativi servizi igienici;
c) possibilità di mutamento delle mansioni, qualora incompatibili con la condizione di soggetto affetto
da MCS;
d) realizzazione di postazioni di telelavoro.
2. Al fine della tutela del diritto allo studio dei soggetti affetti da MCS sono previste adeguate soluzioni
di soggiorno in un ambiente scolastico bonificato, sia per quanto concerne i materiali edili che per quelli
necessari alla didattica, nonché opportune restrizioni nell'uso di fragranze e di detersivi chimici,
ricorrendo, ove necessario, all'apprendimento e alla verifica a distanza.
Art. 9.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro della salute presenta al Parlamento una relazione annuale sullo stato delle conoscenze e
delle nuove acquisizioni scientifiche in tema di MCS, con particolare riferimento ai problemi
concernenti la diagnosi precoce e il monitoraggio delle complicanze.
Art. 10.
(Finanziamento della ricerca nell'ambito delle malattie ambientali)
1. É istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca un Fondo finalizzato a finanziare la ricerca nell'ambito delle malattie ambientali e per il
139
necessario aggiornamento professionale del personale medico, di seguito denominato «Fondo». La
dotazione del Fondo è determinata in 20 milioni di euro a decorrere dal 2013.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per
l'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere
ammessi ai contributi di cui al comma 1 e le modalità per l'accesso ai contributi medesimi, nonché per
la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti
della disponibilità del Fondo.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio universitario nazionale
(CUN) e previo parere delle commissioni parlamentari competenti, si provvede all'istituzione di un
Dipartimento universitario di Medicina Ambientale nell'ambito dell'ordinamento degli studi universitari
della facoltà di medicina.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 30 milioni di euro a decorrere dal
2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 11.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 5.000.000 di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale da parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute
provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro della salute, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e
politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce
inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
______
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 732
d’iniziativa dei senatori TAVERNA, CRIMI, FATTORI, SIMEONI, Maurizio ROMANI, FUCKSIA,
MORRA, PAGLINI, CIOFFI, DONNO, PEPE, VACCIANO, PUGLIA, GAETTI, DE PIN,
MONTEVECCHI, NUGNES, MORONESE, MOLINARI, BENCINI, BUCCARELLA, MANGILI,
CAPPELLETTI, BERTOROTTA, BATTISTA, BOCCHINO, SERRA, LEZZI, LUCIDI,
CATALFO, SCIBONA, BLUNDO, ENDRIZZI, ORELLANA, CASALETTO, PETROCELLI,
BULGARELLI, MUSSINI, GAMBARO, MARTELLI, SANTANGELO, CAMPANELLA, AIROLA,
MARTON e GIARRUSSO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 2013
Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato
della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute
Art. 1.
1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «s-bis) tutela della salute»;
b) al terzo comma, le parole: «tutela della salute;» sono soppresse.
141
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1928
d’iniziativa dei senatori CASTALDI, PETROCELLI, GIROTTO, BUCCARELLA, BULGARELLI,
MORONESE, CRIMI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, FUCKSIA, LEZZI, GIARRUSSO,
SCIBONA, NUGNES, CIOFFI, MARTON, COTTI, AIROLA, GAETTI, PUGLIA,
BERTOROTTA, BOTTICI e DONNO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 2015
Disposizioni in materia di divieto dell'utilizzo dell'air gun per le attività di
ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi
Art. 1.
1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le
attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
l'utilizzo della tecnica air gun o di altre tecniche esplosive. La violazione del divieto di cui al periodo
precedente determina l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso e, salvo che
il fatto costituisca più grave reato, si applica l’ammenda da 20.000 euro a 120.000 euro».
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati
entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive
per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. Le medesime attività sono sottoposte
a nuova procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e a valutazione ambientale strategica di cui
agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto legislativo, d'intesa con la regione e previa acquisizione
del parere degli enti locali.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1700
d’iniziativa dei senatori MORONESE, NUGNES, MARTELLI, FUCKSIA, PAGLINI,
BERTOROTTA, CASTALDI, CATALFO, MANGILI, SERRA, DONNO, SCIBONA, LEZZI,
BUCCARELLA, TAVERNA, MORRA, MARTON, BOTTICI, BULGARELLI, CIOFFI, AIROLA,
VACCIANO e CIAMPOLILLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 2014
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n.157, recante norme per la protezione
della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, per l'introduzione del
divieto di utilizzo dei richiami vivi
Art. 1.
(Divieto di utilizzo di richiami vivi)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 4, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo
degli uccelli a fini di richiamo sono vietati».
b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «, nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate;
h) all'articolo 21, comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono
soppresse;
i) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
l) all'articolo 31, comma 1, lettera h), le parole: «richiami non autorizzati» sono sostituite dalle seguenti:
«richiami vivi».
Art. 2.
(Disposizioni transitorie)
1. Gli animali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati catturati o sono allevati ai
fini di utilizzo come richiamo vivo sono rimessi in libertà ovvero, qualora ciò non sia possibile per
ragioni legate alla loro salute, sono destinati agli enti e alle associazioni di cui all'articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931,
n. 601.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1655
d’iniziativa dei senatori PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, SERRA,
CAPPELLETTI, NUGNES, BERTOROTTA, AIROLA, MONTEVECCHI, VACCIANO, LEZZI,
CATALFO, SANTANGELO, FUCKSIA, GAETTI, BUCCARELLA, SCIBONA, CIOFFI e
MORONESE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2014
143
Disposizioni per la tutela della salute e dell'ambiente e per la prevenzione dei
rischi derivanti dalle attività di prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi
liquidi e gassosi
Art. 1.
(Finalità e definizioni)
1. La presente legge reca disposizioni finalizzate a salvaguardare l'ambiente, l'acqua potabile e le sue
fonti, nonché la salute pubblica, dalla presenza di sostanze tossiche associate alla prospezione, alla
ricerca, alla perforazione, all'estrazione, alla desolforizzazione, alla raffinazione, allo stoccaggio, alla
distribuzione e alla coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, in terra e in mare, tali da alterare la
catena alimentare umana e da poter provocare neoplasie, malformazioni congenite o difetti di origine
genetica e altri danni riproduttivi e sanitari.
2. Ai fini della presente legge, per «enti operanti nel settore degli idrocarburi» si intendono le imprese,
gli enti e comunque tutti i soggetti che effettuano, a qualsiasi titolo, attività di prospezione, ricerca,
perforazione, estrazione, desolforizzazione, raffinazione, stoccaggio, distribuzione e coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi, in terra e in mare.
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE DALLE ATTIVITÀ NEL SETTORE DEGLI
IDROCARBURI
Art. 2.
(Obblighi di trasparenza a carico degli operatori del settore degli idrocarburi)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, comma 1, nessuna persona operante, a qualsiasi titolo, nel settore degli
idrocarburi può consapevolmente e intenzionalmente esporre altri individui a sostanze tali da costituire
rischio per la catena alimentare umana e per la salute, individuate ai sensi dell'articolo 4, senza averli
preventivamente informati con un avviso chiaro ed esauriente.
2. Gli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono tenuti ad informare la popolazione degli effetti
sulla salute umana, sull'ambiente, sulle coltivazioni e sugli allevamenti, associati alle attività di cui
all'articolo 1, mediante pubblicazione sui principali quotidiani a tiratura nazionale, almeno sessanta
giorni prima della trasmissione del progetto preliminare e dello studio preliminare ai fini della verifica di
assoggettabilità ambientale ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di un
avviso nel quale si informa la popolazione della possibilità di inviare osservazioni. La medesima
pubblicazione deve essere ripetuta contestualmente alla trasmissione della citata documentazione. In
entrambi i casi la pubblicazione deve occupare non meno di un quarto di pagina con caratteri in
evidenza. Gli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono altresì tenuti ad inviare appositi avvisi a
tutte le testate, giornalistiche e radiotelevisive, delle regioni interessate e a provvedere all'affissione di
apposite informazioni nei comuni interessati, in modo da informare i cittadini ivi residenti.
3. Nello studio preliminare ambientale di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
gli enti operanti nel settore degli idrocarburi devono includere una valutazione dei rischi che includa
stime di probabilità di eruzione (blowout), stime di magnitudine massima di terremoti, stime di
concentrazioni e diffusione di inquinanti e di isotopi di sostanze che possano contenere elementi di
radioattività, stime quantitative della subsidenza indotta nel corso degli anni, degli effetti sulla
popolazione, sull'ambiente, sulle coltivazioni e sugli allevamenti limitrofi alle zone di estrazione e
produzione di idrocarburi. I medesimi enti devono indicare, sulla base del proprio capitale sociale,
l'entità dei fondi, nonché la fideiussione di cui all'articolo 6, che verranno destinati per far fronte ad
eventuali emergenze ambientali in caso di incidenti e le modalità di intervento per la gestione di tali
emergenze. Gli stessi enti devono altresì organizzare a proprie spese un evento informativo per la
popolazione territorialmente interessata, al fine di illustrare tutti i dettagli di superficie e di profondità
del progetto, secondo la procedura di cui al comma 4.
4. L'autorità competente al rilascio della valutazione d'impatto ambientale (VIA) ai sensi del citato
decreto legislativo n.152 del 2006 deve includere, nell'ambito del processo decisionale ai fini del rilascio
dell'autorizzazione, oltre ai rappresentanti degli enti locali, i rappresentanti dei comitati portatori di
interessi collettivi, esponenti del mondo accademico e chiunque vi abbia interesse. Le osservazioni alla
VIA presentate da enti, cittadini o da chiunque vi abbia interesse devono essere recepite dalle regioni
interessate da procedimenti di ricerca, estrazione o raffinazione di idrocarburi.
5. Le disposizioni dei commi da 2 a 4 si applicano con riferimento agli ambiti territoriali delle regioni
nelle quali sono materialmente realizzati i siti e le attività legati alla filiera della produzione di
idrocarburi, nonché delle regioni che condividono i bacini idrici di superficie e acquiferi di profondità,
interessati dalle predette attività.
6. Nell'ambito della procedura di VIA di cui al titolo III della parte seconda del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006, lo studio di impatto ambientale deve indicare espressamente le modalità e i siti per lo
smaltimento di fluidi, acque di strato, scarti petroliferi e ogni tipologia di rifiuto prodotto, ivi comprese
le percentuali di dispersione di sostanze chimiche, di fanghi, di liquidi e di fluidi nel sottosuolo, con
particolare rilievo per le sostanze radioattive in essi eventualmente diffuse. Sono altresì obbligatorie
l'indicazione nominativa dell'ente di cui all'articolo 1, della distanza dal luogo di trivellazione e da
eventuali centri abitati, delle stime di quantitativi giornalieri prodotti, della tipologia di rifiuti prodotti.
7. Tutte le sostanze fluide utilizzate per qualsiasi scopo inerente alle operazioni di cui all'articolo 1
devono riportare i nomi precisi dei vari componenti, la loro esatta formulazione chimica, nonché, ove
possibile, il numero CAS, identificativo univoco della sostanza chimica.
8. È vietato utilizzare nelle attività di cui all'articolo 1, a qualsiasi livello, isotopi ed elementi o sostanze
radioattive. Le Agenzie regionali per la protezione ambientale verificano periodicamente l'eventuale
presenza di tracce di radioattività nei fanghi e nelle acque di strato delle attività di produzione di
idrocarburi. Qualora la verifica abbia esito positivo, la relativa concessione è revocata e si procede
all'acquisizione degli importi per le opere di bonifica, a valere sulla polizia fideiussoria di cui all'articolo
6.
9. Ad ogni pozzo esplorativo, estrattivo, di reiniezione e di stoccaggio è associato un registro in cui
riportare ciascuna operazione eseguita, la data della stessa ed eventuali esiti. Il registro deve essere
redatto in maniera comprensibile alla popolazione, aggiornato costantemente e reso pubblico attraverso
un sito web appositamente dedicato. Nel registro sono elencati i volumi dei fluidi pompati, i volumi
estratti, la profondità raggiunta dalle trivellazioni e l'attività sismica rilevata, confrontata con la sismicità
media dell'area. Con cadenza almeno mensile, il titolare della concessione provvede ad informare la
popolazione locale interessata dalle operazioni di cui al presente comma, mediante pubblicazione che
occupi almeno un quarto di pagina sui principali quotidiani a tiratura locale, con indicazione del sito
web del registro di riferimento.
145
10. Entro un raggio di cinque chilometri dal punto di estrazione e lavorazione degli idrocarburi deve
essere effettuato un monitoraggio continuo, sulle acque superficiali e sui terreni, dei seguenti elementi:
composti organici volatili (VOC), diossina, ozono, ossidi di azoto (NOx), acido solfidrico (H
2
S),
diossido di zolfo (SO
2
), benzene, toluene, etilbenzene e xilene (BTEX). I risultati del monitoraggio
sono resi noti alla popolazione interessata, unitamente agli esiti delle operazioni di trivellazione, con le
medesime modalità di cui al comma 2. Tutte le sostanze utilizzate devono ottemperare ai requisiti
previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre
2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH). Deve essere altresì eseguito, ad intervalli di cinque anni, un monitoraggio dello
stato di cementificazione dei pozzi e dello stato degli oleodotti e dei gasdotti, che trasportino
idrocarburi sia desolforizzati che non desolforizzati. Il monitoraggio di cui al periodo precedente è
eseguito, senza preavviso, a cura delle aziende santitarie locali territorialmente competenti, in maniera
indipendente dall'ente di cui all’articolo 1 interessato. Agli oneri derivanti dalle predette attività si
provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dai canoni di concessione di
cui all'articolo 15.
Art. 3.
(Valutazione di impatto sanitario -- VIS)
1. I progetti di opere e di interventi relativi alle attività di cui all'articolo 1 sono sottoposti, ai fini
dell'attribuzione di un titolo concessorio, a valutazione di impatto sanitario (VIS), che consiste in una
combinazione di procedure, metodi e strumenti utili a valutarne i potenziali effetti sulla salute della
popolazione e la distribuzione tra la popolazione di tali effetti, nel rispetto della normativa dell'Unione
europea.
2. Si applicano alla procedura di VIS le disposizioni relative alla procedura di VIA, di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in quanto
compatibili. Con disciplinare tipo, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità di svolgimento delle procedure di VIS.
Art. 4.
(Elenco delle sostanze cancerogeniche, mutageniche e teratogeniche)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, il Ministero della salute provvede alla pubblicazione, nel proprio
sito internet istituzionale, di apposita pagina web contenente l'elenco di tutte le sostanze
cancerogeniche, mutageniche e teratogeniche note in letteratura. L'elenco è aggiornato periodicamente
dall'Istituto superiore di sanità anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Organizzazione mondiale
della sanità (OMS) o da altri enti scientifici riconosciuti. Nel caso in cui nuove sostanze vengano
aggiunte alla lista, gli enti operanti nel settore degli idrocarburi provvedono, entro il termine di sei mesi
dall'aggiornamento, alla pubblicazione degli avvisi di cui all'articolo 2, comma 2.
Art. 5.
(Limiti e divieti)
1. È vietata qualsiasi attività di perforazione per la produzione e la lavorazione degli idrocarburi entro
una fascia di rispetto di 10 chilometri in linea d’aria dai centri abitati, ivi compresi i piccoli borghi
agricoli.
2. È comunque vietata qualsiasi attività di cui al comma 1 entro una fascia di rispetto di 10 chilometri in
linea d’aria dai siti protetti, da aree destinate alle coltivazioni biologiche e certificate nonché di prodotti
DOP e IGP o da aree di produzione di vini DOC e DOCG, in modo da preservare l'autenticità e il
marchio di detti prodotti. Il divieto si applica anche per le eventuali perforazioni in orizzontale o in
obliquo nel sottosuolo delle predette aree e siti protetti.
3. Sono comunque vietate qualsiasi attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione, nelle
zone classificate ad alta e media sismicità.
4. Sono altresì vietate qualsiasi attività di cui al comma 1 nonché la pratica della reiniezione, oltre il
limite di 600 metri sopra il livello del mare. Il divieto si applica anche per le perforazioni in orizzontale
e in obliquo nel sottosuolo delle aree sopra 600 metri sul livello del mare.
5. È vietata qualsiasi attività di cui all'articolo 1 entro un raggio di 30 chilometri da impianti quali
centrali nucleari e depositi di scorie nucleari, in considerazione dei rischi sismici e di subsidenza che tali
attività inducono.
6. È vietata qualsiasi attività di cui all’articolo 1 in mare, entro il limite delle acque territoriali.
7. Nei territori interessati dalla subsidenza, si applicano alle attività di estrazione degli idrocarburi le
stesse prescrizioni che si applicano per l'estrazione di acqua da pozzi artesiani. In particolare, sono
vietate le operazioni metanifere nel Delta del Po, nelle depressioni retrodunari, nella Laguna veneta, sui
litorali e in tutte le aree di depressione litoranea del territorio nazionale, nella zona del ravennate, per
un'estensione territoriale da stabilire con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legg. Con il medesimo decreto è altresì stabilita una fascia di
rispetto delle attività estrattive di idrocarburi dagli alvei e dalle foci dei fiumi, dalle dighe e dai laghi. I
divieti di cui al presente comma si applicano anche per l'attraversamento in orizzontale e in obliquo del
sottosuolo delle suddette aree.
Art. 6.
(Obbligo di sottoscrizione di polizza fideiussoria assicurativa)
1. Ciascun ente operante nel settore degli iidrocarburi, all'atto della richiesta di titoli minerari per
prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, deve allegare alla domanda una polizza
fideiussoria assicurativa per un importo pari a 10 milioni di euro per chilometro quadrato di
concessione, a titolo di garanzia contro i rischi ambientali di tali attività e per le eventuali prime azioni
di bonifica.
2. L'ente di cui al comma 1, a seguito della concessione della licenza di trivellazione, è tenuto al
versamento della quota necessaria all'attuazione di eventuali opere di ripristino ambientale, ivi compresa
la rimozione delle trivelle, sia in terra che in mare. Tra le opere di ripristino è in ogni caso obbligatoria
la rimozione di qualsiasi struttura collocata in mare, al di sopra o al di sotto della superficie acquea.
Art. 7.
(Incompatibilità)
1. È vietato a qualsiasi soggetto, con competenza decisionale in tema di idrocarburi e della loro filiera,
di intrattenere rapporti di qualunque natura con soggetti operanti nell'ambito dell'industria petrolifera.
147
Le attività di ricerca, di estrazione e di raffinazione devono essere gestite separatamente da quelle di
distribuzione e di immissione nel mercato di idrocarburi.
2. Chiunque abbia ricoperto incarichi politici a livello nazionale, con specifiche competenze nel settore
dell'industria e dell'energia, non può ricoprire incarichi presso gli organi direttivi e di gestione di
qualsiasi ente operante nel settore degli idrocarburi, per un periodo di almeno cinque anni dalla
cessazione dell'incarico politico.
Capo III
PREVENZIONE DEI RISCHI CONTRO I DANNI ALL'AMBIENTE DERIVANTI DALLE
ATTIVITÀ NEL SETTORE DEGLI IDROCARBURI
Art. 8.
(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di scarichi nel
sottosuolo e nelle acque sotterranee)
1. All'articolo 104 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, è vietato
scaricare direttamente in mare o riversare in mare qualsiasi fluido, acque di strato, scarti petroliferi e
ogni tipologia di rifiuto prodotto, derivante dalle suddette attività. Lo scarico diretto a mare è sostituito
dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, avvalendosi di pozzi non più produttivi ed
idonei all'iniezione o reiniezione, appena disponibili, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto
previsto dai commi 2 e 3»;
b) il comma 4-bis è abrogato;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in luogo dell'autorizzazione allo
scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza il trasporto in cisterne in terraferma,
secondo le modalità previste dai commi 4 e 6, per i seguenti casi:
a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia
sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a
garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione
o di reiniezione»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. In deroga a quanto stabilito al comma 4, l'eventuale scarico diretto in mare delle acque di cui ai
commi 4 e 5 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza
di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici»;
e) il comma 7 è abrogato.
Art. 9.
(Modifica all'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di divieto di
fratturazione idraulica)
1. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di tutelare le acque sotterranee dalla contaminazione, nonché di prevenire il rischio
sismico e il verificarsi di incidenti rilevanti, nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi sono
vietate le tecniche di stimolazione idraulica del giacimento mediante iniezione in pressione nel
sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, le cariche esplosive e in generale le
tecniche volte a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose in cui sono contenuti gli
idrocarburi. I titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione comunicano entro il 31
dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e all'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, i dati e le informazioni relative
all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale, comprese quelle sugli
additivi utilizzati, precisandone la composizione chimica. Le violazioni delle prescrizioni previste dal
presente articolo determinano l'automatica decadenza dal relativo titolo concessorio o dal permesso».
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di prevenzione e tutela
risarcitoria contro i danni all'ambiente)
1. All'articolo 299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercitano
congiuntamente le funzioni e i compiti di tutela, prevenzione e riparazione dei danni all'ambiente,
rispettivamente, attraverso le competenti direzioni regionali e la Direzione generale per la prevenzione e
il danno ambientale, istituita presso il medesimo Ministero»;
b) il comma 2 è abrogato;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'azione congiunta di cui al comma 1 si svolge in collaborazione con gli enti locali e con qualsiasi
soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo, nel rispetto della normativa europea vigente in materia di
prevenzione e riparazione del danno ambientale»;
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento ed alla quantificazione del danno
ambientale, le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalgono, in
regime convenzionale, di soggetti pubblici di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica
operanti sul territorio»;
e) al comma 5, dopo le parole: «di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività
produttive,» sono inserite le seguenti: «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».
Art. 11.
149
(Integrazione al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 in materia di gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive)
1. Dopo l'articolo 5 del decreto legisaltivo 30 maggio 2008, n. 117, è inserito il seguente:
«Art. 5-bis. -- (Piano di caratterizzazione dei rifiuti in attuazione della decisione della Commissione
europea n. 2009/360/CE). -- 1. Gli operatori, nella richiesta di autorizzazione alla prospezione, ricerca
e produzione di idrocarburi, hanno l'obbligo di presentare, nell'ambito del piano di gestione dei rifiuti, il
piano di caratterizzazione dei rifiuti previsto dall'Allegato alla decisione 2009/360/ CE della
Commissione, del 30 aprile 2009.
2. Il piano di gestione dei rifiuti, comprensivo del piano di caratterizzazione dei medesimi previsto dal
comma 1, è presentato presso la regione territorialmente competente, ai sensi del comma 1 dell'articolo
299 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Nell'esercizio dell'azione
congiunta tra le regioni e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del
citato articolo 299 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito alle autorizzazioni alle prospezioni,
ricerca e produzione di idrocarburi, è facoltà della regione competente non rilasciare l'intesa».
Capo IV
DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DEL TESTO UNICO IN MATERIA DI
PROSPEZIONE, RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E
GASSOSI. REVISIONE DEI RELATIVI CANONI E ALIQUOTE CORRISPOSTI DAI
TITOLARI DI CIASCUNA CONCESSIONE
Art. 12.
(Delega al Governo per l'adozione del testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, coordinando le norme vigenti ed apportando alle stesse
le modificazioni, integrazioni ed abrogazioni necessarie alla loro armonizzazione, al fine di
razionalizzare le procedure autorizzative garantendo che lo svolgimento delle suddette attività avvenga
nel rispetto della tutela dell'ambiente e della salute, secondo i più avanzati standard internazionali di
qualità e sicurezza. Lo schema del decreto legislativo è adottato, secondo le modalità e i princìpi e criteri
direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 del presente articolo, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema del decreto legislativo è successivamente
trasmesso alle Camere, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro sessanta giorni.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi di competenza statale e previsione di misure atte a
promuovere la partecipazione delle regioni e degli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai progetti di esplorazione e di coltivazione degli idrocarburi;
b) ricognizione delle funzioni amministrative in materia di conferimento e gestione dei permessi di
ricerca e delle concessioni di coltivazione e definizione dei ruoli concorrenti di Stato e regioni;
c) definizione dei necessari controlli, da parte dell'Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività
estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, sullo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi secondo i più elevati standard internazionali di qualità e
sicurezza;
d) aggiornamento, ove necessario, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625;
e) riordino della destinazione dell'aliquota di prodotto prevedendo che, per le produzioni di idrocarburi
liquidi e gassosi in terraferma e in mare, tale aliquota, comprensiva dell'aumento disposto dall'articolo
45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sia pari al 50 per cento e che la mededsima aliquota, per le estrazioni
in terraferma e in mare, sia applicata alla produzione complessiva di idrocarburi liquidi e gassosi, senza
alcuna franchigia;
f) riconoscimento di benefici per i residenti nelle zone in cui si svolgono le attività di coltivazione di
idrocarburi, secondo modalità da definire d'intesa tra lo Stato e le regioni interessate, per un ammontare
pari all'80 per cento delle somme derivanti dall'aliquota applicata sulle produzioni in terraferma;
g) destinazione delle risorse finanziarie di cui alla lettera e), al netto dei benefici di cui alla lettera f),
nonché della quota da destinare a copertura degli oneri di funzionamento dell'Agenzia di cui alla lettera
c), alle regioni dove si svolgono le attività di coltivazione di idrocarburi al fine di migliorare la tutela
dell'ambiente, della salute pubblica, del patrimonio infrastrutturale, di ridurre la fiscalità locale e di
valorizzare e tutelare il territorio, nonché al fine di ridurre il prezzo alla pompa dei carburanti e
incentivare la diffusione di veicoli elettrici e ibridi per i residenti nelle regioni medesime.
3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo può
adottare disposizioni correttive e integrative del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e dei criteri
direttivi e con le modalità previsti dal presente articolo.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 13.
(Disposizioni finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di desolforizzazione e di
lavorazione del petrolio)
1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a
quelle derivanti da attività di desolforizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire
i correlati rischi per la salute pubblica, per le coltivazioni e per gli allevamenti, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di
emissione dell'idrogeno solforato e degli altri agenti inquinanti derivanti dalle attività di cui all'articolo 1,
in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'OMS.
151
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione
dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte
delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
Art. 14.
(Revisione delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna
concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi
del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è stabilita,
uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i commi 2, 3, 6 e 6-bis sono abrogati.
Art. 15.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo n. 625 del 1996, in materia di canoni annui per i permessi
di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio)
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato».
2. A decorrere dal 1º gennaio 2015, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 625 del 1996, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato.
Art. 16.
(Tassazione delle emissioni inquinanti)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, nei confronti degli enti operanti nel settore degli idrocarburi sono
istituite:
a) una imposta sui consumi dell'importo di 2.000 euro per tonnellata di carbone, coke di petrolio,
bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato «Orimulsion» (NC
2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 2010/75/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;
b) una imposta dell'importo di 40 euro per ogni chilo di ossido di azoto emesso, da applicare
limitatamente agli impianti che producono almeno 25 MWh di energia utile all'anno, ove per energia
utile si intendono vapore, acqua calda o elettricità prodotti e impiegati nella produzione.
2. Le imposte di cui al comma 1 sono versate, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei
quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre
dell'anno successivo, unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei
quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le
somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e,
ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la
dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.
3. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma 2, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di importo dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta,
fermi restando i princìpi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In caso di
inosservanza delle disposizioni del comma 1 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo
50 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
Art. 17.
(Esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno)
1. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse affluite nei bilanci degli enti locali, provenienti
dalle aliquote di prodotto degli idrocarburi liquidi e gassosi e dai canoni per i permessi di prospezione e
di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e
nella piattaforma continentale italiana.
Art. 18.
(Agenzia per il controllo e la sicurezza delle attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita l'Agenzia per il controllo e la sicurezza delle
attività estrattive, delle risorse minerarie ed energetiche, di seguito denominata «Agenzia», sottoposta
all'indirizzo e alla sorveglianza del medesimo Ministero, con l'obiettivo di monitorare le attività di
utilizzo delle risorse naturali del sottosuolo nel rispetto dell'ambiente e della salute, nonché di garantire
la salute dei lavoratori del settore e la sicurezza delle attività estrattive. Sono trasferite all'Agenzia le
competenze e le risorse umane e strumentali degli uffici periferici della Direzione generale per le risorse
minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico.
2. L'Agenzia, entro il 31 marzo di ogni anno, presenta al Ministero dello sviluppo economico una
relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con particolare riguardo all'effettuazione di
verifiche e di ispezioni relative alla sicurezza e alla salvaguardia dell'ambiente. Nella relazione l'Agenzia
può segnalare l'opportunità di modifiche alla normativa di settore, soprattutto in relazione alla necessità
153
di assicurare elevati standard di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente in riferimento alle attività
estrattive. La relazione è trasmessa al Parlamento a cura del Ministro dello sviluppo economico.
3. L'Agenzia, articolata in una sede centrale e in sedi periferiche, gestisce e coordina i procedimenti di
conferimento dei titoli minerari e i procedimenti autorizzativi relativi alla gestione delle attività
minerarie, assicurando il raccordo delle attività procedurali degli organismi dello Stato, delle regioni e
degli enti locali.
4. L'Agenzia, secondo quanto previsto al comma 3, svolge le seguenti funzioni:
a) gestione tecnico-amministrativa delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
svolte dai titolari di permessi di prospezione e ricerca e di concessioni di coltivazione;
b) organizzazione e svolgimento dell'attività ispettiva relativa alle attività di prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi a carico dello Stato o di privati, in materia di verifiche, sicurezza di impianti,
collaudi, prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute dei lavoratori, anche con riferimento
all'applicazione delle norme di polizia mineraria, sia sulla terraferma che in mare;
c) controllo e ottimizzazione della gestione tecnico-economica della coltivazione dei giacimenti di
idrocarburi e verifiche relative alla corresponsione dei benefici di cui all'articolo 12, comma 3, lettera f);
d) coordinamento dei procedimenti amministrativi e autorizzativi delle attività di competenza delle
amministrazioni locali;
e) partecipazione ai programmi di gestione integrata delle emergenze rilevanti.
5. L'Agenzia è organizzata nelle seguenti aree di attività:
a) gestione risorse del sottosuolo: struttura organizzativa competente alla gestione delle procedure di
conferimento dei titoli minerari ed alla gestione tecnico-amministrativa dei suddetti titoli, degli accordi e
delle convenzioni;
b) gestione della sicurezza: struttura organizzativa di coordinamento, comprendente uffici periferici,
competente allo svolgimento dell'attività ispettiva relativa alla produzione, alle verifiche, alla sicurezza
degli impianti, ai collaudi, alla prevenzione degli infortuni, alla sicurezza degli impianti e alla salute dei
lavoratori, nonché all'applicazione delle norme di polizia mineraria, dei piani di sicurezza e dei piani di
emergenza, in collaborazione con gli altri organismi dello Stato competenti.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, è approvato lo statuto dell'Agenzia, che stabilisce i criteri per
l'organizzazione, il funzionamento, la regolamentazione e lo svolgimento delle attività di vigilanza
dell'Agenzia, nonché la consistenza numerica del personale ad essa adibito, con oneri finanziari nel
limite delle disponibilità derivanti dall'applicazione del comma 12 del presente articolo.
7. Il direttore generale dell'Agenzia, scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, di
comprovata professionalità ed elevate qualificazione e competenza nel settore, è nominato con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle Commissioni parlamentari
competenti.
8. Il compenso spettante al direttore generale dell'Agenzia è determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello
sviluppo economico.
9. Il direttore generale dell'Agenzia dura in carica cinque anni.
10. L'Agenzia svolge le funzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
11. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i ruoli tecnici degli uffici periferici
della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico
confluiscono nell'Agenzia, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 12.
12. Agli oneri di esercizio dell'Agenzia si provvede tramite la destinazione annuale di una quota, da
definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico e comunque non superiore al 5 per cento,
del gettito derivante dalla riscossione delle aliquote di cui all'articolo 12, comma 3, lettera e).
Art. 19.
(Relazione al Parlamento)
1. Il Ministro dello sviluppo economico assicura un costante monitoraggio e la puntuale verifica
dell'estratto e del prodotto della coltivazione di idrocarburi e trasmette una relazione annuale al
Parlamento sulla corrispondenza tra il quantitativo derivante dall'attività di estrazione, il quantitativo
prodotto e l'aliquota effettivamente pagata dal titolare di ciascuna concessione di coltivazione.
Art. 20.
(Sanzioni)
1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui alla presente legge è punito con l'automatica
decadenza dal relativo titolo concessorio o del permesso di prospezione, ricerca e coltivazione degli
idrocarburi.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1514
d’iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI,
GIARRUSSO, BUCCARELLA, PETROCELLI, MARTON, MONTEVECCHI, DONNO,
MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, FATTORI, LEZZI, CIOFFI, GIROTTO,
BOTTICI, BULGARELLI, SCIBONA e SANTANGELO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 GIUGNO 2014
Sistema nazionale di controllo ambientale
Art. 1.
155
(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)
1. Al fine di costituire un efficace sistema nazionale di controllo ambientale e di integrare e coordinare il
lavoro svolto in tale ambito dalle singole procure sono istituite la Direzione nazionale ambiente e salute
e le direzioni distrettuali ambiente e salute.
2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale presso
la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati
ambientali.
3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superiore
della magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che
riferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti
dalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolge
funzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita i poteri di cui all'articolo 371-bis del
codice di procedura penale, in quanto compatibili.
4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione
di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.
5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, e
svolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai reati, consumati o tentati, contro
l'ambiente, la salute e la sicurezza sul lavoro e comunque in relazione ad ogni attività abusiva che
arrechi danno all'ambiente o alla salute.
6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato come
procuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute,
designa i magistrati addetti alla DDAS.
7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e del
personale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 2. Al fine di ottimizzare le
predette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati
disponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.
8. Presso la DNAS è istituita una banca dati informatica investigativa, il cui accesso è riservato
unicamente al personale appartenente alle direzioni distrettuali e investigative ambiente e salute. La
banca dati è gestita dalla DNAS ed in essa confluiscono tutti gli atti e gli accertamenti compiuti dai
soggetti preposti in relazione ai reati e alle attività di cui al comma 5.
9. Restano ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni distrettuali
antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Spetta alla DDAS la competenza per il reato di
attività organizzata per il traffico illecito dei rifiuti di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. Qualora il reato ambientale si configuri come reato di stampo mafioso, la DNAS e le
DDAS sono tenute a trasmettere immediatamente gli atti anche alle corrispettive Direzioni nazionale e
distrettuali antimafia, ai fini della cooperazione nelle indagini.
Art. 2.
(Direzione investigativa ambiente e salute)
1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambiente
e salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro i
crimini ambientali.
2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:
a) investigazioni preventive;
b) investigazioni giudiziarie;
c) accertamenti tecnici.
3. Sono preposti alla Direzione centrale:
a) un direttore;
b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;
c) tre commissari, supervisori per ciascun reparto di cui al comma 2;
d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;
e) un commissario per le risorse umane.
4. La DIAS è articolata in sedi territoriali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità di dirigente
e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi territoriali sono individuate con il
regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del numero di
procedimenti pendenti per reati ambientali, ottimizzando l'utilizzo delle risorse materiali già nella
disponibilità dei vari enti o Forze dell'ordine.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
salute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anche
con riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperire
prioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché tra quelle disponibili nell'ambito delle strutture già
utilizzate dagli enti e dalle Forze dell'ordine che fanno parte del sistema di controllo di cui alla presente
legge. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro un mese dalla scadenza del termine di cui al
periodo precedente.
Art. 3.
(Compiti e attribuzioni della DIAS)
1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione
preventiva attinenti ai reati contro l'ambiente e contro la salute di cui all'articolo 1, comma 5. A tal fine,
al personale della DIAS, a prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è
attribuita, in base al grado o alla qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di
polizia giudiziaria.
157
2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centrale
tenuto conto delle indicazioni dei dirigenti territoriali. Il protocollo stabilisce le procedure e le modalità
alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di investigazione
di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi operative:
a) avvistamento e individuazione del sito;
b) avvio dell'indagine;
c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;
d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;
e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;
f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dello
stato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;
g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;
h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.
3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamente
istituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sul
territorio.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
emanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani
coordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti strutture
operative della DIAS, che stabiliscano livelli minimi di controllo da effettuare sui territori.
Art. 4.
(Personale della DIAS)
1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
Corpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle
Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto
superiore di sanità.
2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Polizia
di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generali
di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Polizia
di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra i
colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e che
abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano
presentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e non
può essere rinnovato.
3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali
superiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato
specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica
candidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essere
rinnovato.
4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 2, comma 3, lettere c), d) ed e), sono nominati dal
direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di
carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela
ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattro
anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetti
criteri sono nominati i commissari dirigenti territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, il cui incarico ha la
durata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.
5. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali, di cui all'articolo 2, comma 4, sono selezionati tra il
personale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi di
polizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controllo
e di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presente
comma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.
6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza dei
Corpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essere
privi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolo
preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero
dell’istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo
preferenziale;
b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria D
ovvero al 7º livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressione
orizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o
riconosciuta dal Ministero dell’istruzione, dell'università e della ricerca; ove necessario, il voto di laurea
costituisce ulteriore titolo preferenziale.
7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui al
comma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degli
interessati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolo
preferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sul
territorio della sede di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni,
non prorogabili, e non possono essere rinnovati.
8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cui
all'articolo 2, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelle
dotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di
159
categoria C ovvero al 6º livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita
richiesta.
9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattro
ore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commi
precedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispetto
delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.
10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento
periodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientale e sanitaria; per lo svolgimento
dei corsi, articolati per ambiti territoriali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti con
comprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superiore
di sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.
11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficio
dall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per motivata determinazione assunta dalla
Direzione centrale o dalla DDAS competente.
12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, è
collocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predetto
personale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Al
personale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.
Art. 5.
(Mansioni)
1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficacia
e l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto il
territorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali e
sanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.
2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere sui
contenuti della relazione.
3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabile
alle attività dei servizi investigativi territoriali.
4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive,
investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste in
essere dalle sedi territoriali.
5. I commissari dirigenti delle sedi territoriali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambito
territoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché
del raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore ai
sensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilità
dirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancato
adempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, a
qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.
6. I funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali sono autonomamente responsabili per l'accertamento
delle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e per
l'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari della
Direzione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attività
svolte.
Art. 6.
(Procedure operative)
1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni che
possano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione alla
DIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attività
ispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria e
ambientale, pervenute all'autorità giudiziaria o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie
locali e alle ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede della DIAS territorialmente
competente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal
protocollo unico di azione di cui all'articolo 3, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme
restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.
3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, su
incarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o di
propria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti delle sedi territoriali e la
supervisione della Direzione centrale.
4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:
a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali e
patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;
b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o della
salute, anche in deroga alla normativa vigente;
c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico dei
materiali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;
d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazioni
simulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;
e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti,
internati e collaboratori di giustizia;
f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziaria
l'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazioni
tra presenti;
g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggetti
detenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;
161
h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.
Art. 7.
(Responsabilità degli enti locali
e diritto di rivalsa)
1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare pericolo o danno
all'ambiente o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della
pubblica incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai
sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa
d'inquinamento, la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero
la bonifica, salvo e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun
ente locale attiva nel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione «criticità ambientali» nella quale
pubblica in tempo reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate
nel territorio di propria competenza.
2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.
3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 8.
(Funzioni di Polizia giudiziaria)
1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a procedure
disciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefettura
competente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.
Art. 9.
(Siti ad alto rischio ambientale)
1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS,
anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di siti
particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di
rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «SARA», la DNAS provvede all'attivazione presso la più
vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e
coordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio
ed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.
2. Concorrono all'individuazione dei SARA i seguenti elementi:
a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedente
all'individuazione del sito;
b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino la
presenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;
c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di
protezione ambientale e comitati di cittadini.
3. I comuni ricadenti nei SARA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, e dalla
legislazione vigente per l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato
ambientale ed il conseguente risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la
corretta gestione delle sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto
nonché per il ripristino ambientale, provvedono in ogni caso alla rimozione della sostanza nociva o dei
rifiuti abbandonati entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o
smaltimento presso siti idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a
carico del trasgressore.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse
pubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la corretta
gestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse nei
SARA, eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate ai
fini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.
Art. 10.
(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)
1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni
comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso
indagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti
pubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura la
pubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), in
apposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale della
regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche
da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e
individuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarie
locali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio
delle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compiti
specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.
Art. 11.
(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».
Art. 12.
(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)
163
1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che
nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbiano
posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, non
possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla
partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.
2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico
né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnet
in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall'elenco solo in caso
di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può
accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.
Art. 13.
(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione
ambientale)
1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa,
considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzati
a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e
privati.
Art. 14.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro a
decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1306
d'iniziativa dei senatori NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LUCIDI, AIROLA, CAPPELLETTI,
GIARRUSSO, BUCCARELLA e SANTANGELO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di controllo ambientale
Titolo I
SISTEMA DI CONTROLLO
AMBIENTALE
Capo I
Organismi del sistema di controllo
ambientale
Art. 1.
(Definizioni)
1. All'articolo 300 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «e misurabile» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
«d-bis) agli spazi antropizzati, nonché alla particolare fisionomia di un territorio, determinata dalle sue
caratteristiche fisiche, antropiche, biologiche ed etniche di particolare pregio, denominata "paesaggio";
d-ter) all'atmosfera, attraverso l'immissione di agenti inquinanti o radiazioni, ionizzanti e non».
2. All'articolo 302 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«13-bis. Per "ambiente" si intende il bene comune unitario giuridicamente riconosciuto e tutelato,
costituito dal complesso di condizioni chimiche, biologiche, territoriali, paesaggistiche, sociali, culturali
e morali, in cui vivono e si formano gli esseri viventi, singolarmente o come collettività.
13-ter. Per "disastro ambientale" si intende il danno ambientale di cui sia accertata la rilevanza oggettiva
in relazione all'estensione della compromissione, delle conseguenze dannose ovvero del numero delle
165
persone offese o esposte a pericolo, che offenda la pubblica incolumità ovvero cagioni un'alterazione
irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.
13-quater. Per "soggetto responsabile" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, società o ente,
pubblico o privato, che con le proprie azioni o omissioni abbia causato, agevolato o consentito il
verificarsi di un danno ambientale anche di carattere diffuso».
Art. 2.
(Direzione nazionale e direzioni distrettuali ambiente e salute)
1. Al fine di costituire un efficace sistema di controllo ambientale sono istituite la Direzione nazionale
ambiente e salute e le direzioni distrettuali ambiente e salute.
2. La Direzione nazionale ambiente e salute (DNAS) è istituita nell'ambito della Procura generale presso
la Corte di cassazione con il compito di coordinare, in ambito nazionale, le indagini relative ai reati
ambientali.
3. La DNAS è diretta dal Procuratore nazionale ambiente e salute, nominato dal Consiglio superiore
della magistratura e sottoposto alla vigilanza del Procuratore generale presso la Corte di cassazione, che
riferisce al Consiglio superiore della magistratura in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti
dalla DNAS e dalle direzioni distrettuali, istituite ai sensi del comma 5. Il Procuratore nazionale svolge
funzioni di coordinamento delle direzioni distrettuali ed esercita poteri di sorveglianza, controllo e
avocazione nei confronti delle direzioni medesime. Per l'esercizio delle funzioni di coordinamento del
Procuratore nazionale, si applica l'articolo 371-bis del codice di procedura penale, in quanto
compatibile.
4. Alla DNAS sono addetti, quali sostituti procuratori, almeno dieci magistrati esperti nella trattazione
di procedimenti relativi alla criminalità ambientale, organizzata e non.
5. La direzione distrettuale ambiente e salute (DDAS) è costituita dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale del capoluogo di ciascun distretto di corte d'appello nell'ambito del proprio ufficio, e
svolge le funzioni di pubblico ministero in primo grado in relazione ai delitti, consumati o tentati,
contro l'ambiente e comunque in relazione ad ogni attività che arrechi danno all'ambiente o alla salute.
6. Alla DDAS è preposto il procuratore distrettuale o un magistrato da questi designato come
procuratore aggiunto. Il procuratore distrettuale, sentito il Procuratore nazionale ambiente e salute,
designa i magistrati addetti alla DDAS; gli incarichi hanno durata minima di quattro anni e massima di
otto anni.
7. La DNAS e le DDAS si avvalgono, per l'esercizio delle attività di indagine, delle strutture e del
personale della Direzione investigativa ambiente e salute, di cui all'articolo 3. Al fine di ottimizzare le
predette attività, i magistrati addetti alle DDAS possono accedere direttamente a tutte le banche dati
disponibili alle Forze di polizia, ivi compresa l'Anagrafe tributaria.
8. Restano comunque ferme le competenze della Direzione nazionale antimafia, delle direzioni
distrettuali antimafia e della Direzione investigativa antimafia. Qualora il reato ambientale si configuri
come reato di stampo mafioso, la DNAS e le DDAS sono tenute a trasmettere gli atti alle corrispettive
Direzioni nazionale e distrettuali antimafia, ai fini del coordinamento delle indagini.
Art. 3.
(Direzione investigativa ambiente e salute)
1. È istituita, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, la Direzione investigativa ambiente
e salute (DIAS), con il compito di svolgere le specifiche attività investigative attinenti alla lotta contro i
crimini ambientali.
2. La Direzione centrale della DIAS, con sede a Roma, è articolata nei seguenti reparti:
a) investigazioni preventive;
b) investigazioni giudiziarie;
c) accertamenti tecnici.
3. Sono preposti alla Direzione centrale:
a) un direttore;
b) due vice direttori, uno dei quali con funzioni vicarie;
c) tre commissari, supervisori per ciascun reparto di cui al comma 2;
d) un commissario per i profili amministrativo-logistici;
e) un commissario per le risorse umane.
4. La DIAS è articolata sul territorio in sedi regionali, alle quali sono preposti un commissario, in qualità
di dirigente regionale, e due o più funzionari, in qualità di vice dirigenti. Le sedi regionali sono
individuate con il regolamento di cui al comma 5, tenuto conto delle peculiarità del territorio e del
numero di procedimenti pendenti per reati ambientali.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, della
salute e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le
modalità organizzative e di funzionamento delle strutture della DIAS di cui al presente articolo, anche
con riferimento all'individuazione delle strutture immobiliari da adibire a sede degli uffici, da reperire
prioritariamente tra quelle oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro un
mese dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Art. 4.
(Compiti e attribuzioni della DIAS)
1. La DIAS procede alle indagini relative ai reati ambientali e svolge le attività di investigazione
preventiva attinenti ai crimini contro l'ambiente e contro la salute. A tal fine, al personale della DIAS, a
prescindere dalle attribuzioni istituzionali dell'ente di appartenenza, è attribuita, in base al grado o alla
qualifica rivestiti, la qualifica rispettivamente di ufficiale e agente di polizia giudiziaria.
2. La DIAS opera sulla base di un protocollo unico di azione, predisposto dalla Direzione centrale
anche sulla base delle indicazioni dei dirigenti regionali, nel quale sono definite le procedure e le
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modalità alle quali deve attenersi il personale nello svolgimento delle attività di accertamento e di
investigazione di competenza. Nel protocollo sono comunque previste e disciplinate le seguenti fasi
operative:
a) avvistamento e individuazione del sito;
b) avvio dell'indagine;
c) intervento sul luogo, con la partecipazione di personale tecnico;
d) comunicazione della notizia di reato all'Autorità giudiziaria per i provvedimenti di competenza;
e) informativa alle amministrazioni competenti ai fini del ripristino dello stato dei luoghi;
f) dissequestro temporaneo finalizzato prioritariamente al disinquinamento del sito o al ripristino dello
stato dei luoghi o, in subordine, alla loro messa in sicurezza;
g) restituzione del bene all'avente diritto, a seguito dell'asseverazione tecnica dell'avvenuta bonifica;
h) attivazione delle procedure per il recupero dei tributi speciali dovuti.
3. La Direzione centrale della DIAS si avvale di un numero rapido di pubblica utilità, appositamente
istituito, quale strumento per il coordinamento delle attività investigative e tecniche avviate sul
territorio.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
emanate le direttive per la realizzazione, nell'ambito delle potestà attribuite al prefetto, di piani
coordinati di controllo ambientale del territorio la cui attuazione è demandata alle competenti strutture
operative della DIAS.
Art. 5.
(Personale della DIAS)
1. La DIAS si avvale di personale in servizio della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del
Corpo delle capitanerie di porto, nonché di personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle
Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), dei dipartimenti di prevenzione delle aziende
sanitarie locali, dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto
superiore di sanità.
2. Il direttore della DIAS è eletto da un apposito collegio costituito dai dirigenti superiori della Polizia
di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché dai generali
di brigata dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, tra i primi dirigenti della Polizia
di Stato, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché tra i
colonnelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, privi di carichi pendenti e che
abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano
presentato specifica candidatura. L'incarico di direttore ha la durata di due anni, non prorogabili, e non
può essere rinnovato.
3. I vice direttori della DIAS sono nominati dal direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali
superiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di carichi pendenti e che abbiano maturato
specifica e documentata esperienza nel settore della tutela ambientale e abbiano presentato specifica
candidatura. L'incarico di vice direttore ha la durata di tre anni, non prorogabili, e non può essere
rinnovato.
4. I commissari della DIAS, di cui all'articolo 3, comma 3, lettere c), d) ed e), sono nominati dal
direttore, a rotazione tra i dirigenti e gli ufficiali inferiori dei Corpi di polizia di cui al comma 2, privi di
carichi pendenti e che abbiano maturato specifica e documentata esperienza nel settore della tutela
ambientale e abbiano presentato specifica candidatura. L'incarico di commissario ha la durata di quattro
anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato. Con la medesima procedura e in base ai predetti
criteri sono nominati i commissari dirigenti regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, il cui incarico ha la
durata di cinque anni, non prorogabili, e non può essere rinnovato.
5. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali, di cui all'articolo 3, comma 4, sono selezionati tra il
personale tecnico con contratto a tempo indeterminato incluso nelle dotazioni organiche dei Corpi di
polizia di cui al comma 2, nonché dei corpi di polizia provinciali e municipali, delle ARPA, dei
dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e dell'ISPRA, che svolga mansioni di controllo
e di verifiche tecniche in materia ambientale da almeno sette anni. Gli incarichi di cui al presente
comma hanno la durata di sette anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.
6. Il personale di cui al comma 5 è selezionato in modo da garantire una omogenea rappresentanza dei
Corpi di polizia e degli enti di cui al medesimo comma, su richiesta degli interessati, che devono essere
privi di carichi pendenti e in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) per il personale dei Corpi di polizia, il grado di maresciallo aiutante dell'Arma dei carabinieri e del
Corpo della guardia di finanza, il grado di ispettore superiore della Polizia di Stato e del Corpo forestale
dello Stato; il grado costituisce titolo preferenziale; in caso di parità di grado, costituisce titolo
preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o riconosciuta dal Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto di laurea costituisce ulteriore titolo
preferenziale;
b) per il personale degli enti, l'inquadramento come collaboratore tecnico professionale di categoria D
ovvero al 7º livello funzionale, con esperienza di servizio non inferiore alla terza progressione
orizzontale; costituisce titolo preferenziale la laurea conseguita presso un'università statale o
riconosciuta dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; ove necessario, il voto
di laurea costituisce ulteriore titolo preferenziale.
7. Il personale operativo di pronto intervento è selezionato nell'ambito dei Corpi di polizia di cui al
comma 2 tra il personale di truppa e i graduati del ruolo ordinario o tecnico, su richiesta degli
interessati, che devono essere privi di carichi pendenti; il grado rivestito costituisce comunque titolo
preferenziale. Nell'assegnazione degli incarichi, è data comunque priorità al personale già operativo sul
territorio della sede regionale di riferimento. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di
otto anni, non prorogabili, e non possono essere rinnovati.
8. Il personale amministrativo è scelto dal direttore e dal commissario per le risorse umane di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera e), d'intesa tra loro, tra il personale a tempo indeterminato incluso nelle
dotazioni organiche degli enti di cui al comma 2, inquadrato come assistente amministrativo di
categoria C ovvero al 6º livello funzionale, che sia privo di carichi pendenti e ne faccia esplicita
169
richiesta. Gli incarichi di cui al presente comma hanno la durata di otto anni, non prorogabili, e non
possono essere rinnovati.
9. Al fine di garantire la copertura del servizio senza soluzioni di continuità nell'arco delle ventiquattro
ore giornaliere e su tutto il territorio nazionale, al personale in forza alla DIAS, di cui ai commi
precedenti, sono attribuite un'indennità di pronta reperibilità e un'indennità di missione, nel rispetto
delle previsioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza.
10. Il personale in forza alla DIAS deve frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento
periodico sugli specifici profili giuridici e tecnici in materia ambientai e sanitaria; per lo svolgimento dei
corsi, articolati per ambiti regionali, la DIAS si avvale, rispettivamente, di magistrati inquirenti con
comprovata esperienza in materia ambientale e di personale tecnico dell'ISPRA, dell'Istituto superiore
di sanità, nonché delle aziende sanitarie locali e delle ARPA territorialmente competenti.
11. Il personale in forza alla DIAS non può essere rimosso, o trasferito, o comunque sollevato d'ufficio
dall'esercizio delle sue funzioni se non su sua richiesta o per determinazione assunta dalla Direzione
centrale o dalla DDAS competente.
12. Il personale in forza alla DIAS non appartenente ai Corpi di polizia, alla scadenza dell'incarico, è
collocato, su sua richiesta, presso lo stesso servizio e la stessa sede di provenienza. Al predetto
personale è attribuita la progressione verticale al livello funzionale immediatamente superiore. Al
personale delle qualifiche apicali è attribuita la progressione orizzontale maggiore, prevista dal contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.
Art. 6.
(Mansioni)
1. Il direttore è il responsabile della DIAS. Competono al direttore la verifica e il controllo sull'efficacia
e l'efficienza delle attività poste in essere dalla DIAS nell'esercizio dei compiti istituzionali su tutto il
territorio nazionale. Il direttore definisce altresì gli obiettivi minimi in materia di controlli ambientali e
sanitari che le singole articolazioni territoriali della DIAS sono tenute ad attuare.
2. Il direttore della DIAS trasmette al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una
relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti. Il Ministro riferisce alle Camere sui
contenuti della relazione.
3. Il vice direttore della DIAS che non esercita funzioni vicarie sovrintende in qualità di responsabile
alle attività dei servizi investigativi regionali.
4. I commissari supervisori, rispettivamente, per le attività dei reparti investigazioni preventive,
investigazioni giudiziarie e accertamenti tecnici sovrintendono altresì alle corrispettive attività poste in
essere dalle sedi regionali.
5. I commissari dirigenti delle sedi regionali sono responsabili delle attività poste in essere nell'ambito
territoriale di competenza, da svolgere in base ai criteri prioritari dell'efficacia e dell'efficienza, nonché
del raggiungimento degli obiettivi minimi in materia di controlli sul territorio, definiti dal direttore ai
sensi del comma 1. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi minimi costituisce responsabilità
dirigenziale e comporta per il commissario, in uno con il funzionario responsabile del mancato
adempimento, la sanzione consistente nella sospensione delle indennità o degli emolumenti aggiuntivi, a
qualsiasi titolo erogati, per un periodo minimo di un anno.
6. I funzionari vice dirigenti delle sedi regionali sono autonomamente responsabili per l'accertamento
delle situazioni di possibile danno ambientale, per lo svolgimento delle conseguenti istruttorie e per
l'esecuzione delle relative verifiche tecniche, con la supervisione dei competenti commissari della
Direzione centrale, ai sensi del comma 4, ai quali trasmettono, a tal fine, relazioni sugli esiti delle attività
svolte.
Art. 7.
(Procedure operative)
1. I soggetti istituzionali che nell'esercizio delle loro funzioni acquisiscano notizie o informazioni che
possano integrare una fattispecie di illecito ambientale sono tenuti a farne immediata segnalazione alla
DIAS e a prestare ogni collaborazione che sia loro richiesta, con particolare riferimento alle attività
ispettive o di indagine effettuate nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali.
2. Fermo quanto previsto al comma 1, tutte le denunce e le segnalazioni in materia sanitaria e
ambientale, pervenute alle autorità o alle Forze di polizia locali, nonché alle aziende sanitarie locali e alle
ARPA, sono trasmesse entro quarantotto ore alla sede regionale della DIAS territorialmente
competente e alla Direzione centrale, per l'attivazione immediata delle procedure operative previste dal
protocollo unico di azione di cui all'articolo 4, comma 2. Salvo che il fatto costituisca reato, e ferme
restando le sanzioni previste dalla legge, al responsabile della omessa trasmissione si applica la sanzione
della sospensione dal servizio e dalla retribuzione da un mese a sei mesi.
3. I funzionari e il personale operativo della DIAS espletano le attività investigative in autonomia, su
incarico della DDAS competente per territorio ovvero a seguito di esposti direttamente pervenuti o di
propria iniziativa, con il coordinamento dei funzionari vice dirigenti della sede regionale e la
supervisione della Direzione centrale.
4. Nell'esercizio delle attività investigative, la DIAS può:
a) richiedere all'autorità giudiziaria competente l'applicazione di misure di prevenzione, personali e
patrimoniali, nei confronti dei soggetti indiziati di reato;
b) disporre l'accesso ai luoghi ove si sospetti la commissione di atti illeciti a danno dell'ambiente o della
salute, anche in deroga alla normativa vigente;
c) disporre l'accesso ai dati concernenti la produzione e ai corrispondenti registri di carico e scarico dei
materiali di scarto, al fine di verificare la corrispondenza tra beni e rifiuti prodotti;
d) autorizzare l'effettuazione di operazioni simulate di traffico illecito di rifiuti, ovvero di operazioni
simulate di trasporto, smaltimento, trattamento o riutilizzo illeciti;
e) visitare gli istituti penitenziari e ottenere l'autorizzazione per colloqui investigativi con detenuti,
internati e collaboratori di giustizia;
f) richiedere, previa autorizzazione del pubblico ministero procedente, all'Autorità giudiziaria
l'autorizzazione a compiere intercettazioni preventive di conversazioni telefoniche o di comunicazioni
tra presenti;
g) acquisire informazioni concernenti la pericolosità sociale e l'attualità dei collegamenti tra soggetti
detenuti e gli ambienti criminali esterni di appartenenza;
171
h) avvalersi dei sistemi di telerilevamento aereo e satellitare disponibili.
Art. 8.
(Responsabilità degli enti locali e diritto
di rivalsa)
1. Ricevuta segnalazione dalla DIAS del verificarsi di situazioni che possano arrecare danno all'ambiente
o alla salute, gli enti locali, in ottemperanza alla loro funzione di tutela del territorio e della pubblica
incolumità, si attivano, entro trenta giorni dalla segnalazione, per predisporre, previa diffida ai sensi
dell'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'eliminazione della causa d'inquinamento,
la rimozione di rifiuti, il corretto smaltimento degli stessi, la messa in sicurezza ovvero la bonifica, salvo
e impregiudicato il diritto di rivalsa nei confronti dell'effettivo responsabile. Ciascun ente locale attiva
nel proprio sito internet ufficiale un'apposita sezione «reati ambientali» nella quale pubblica in tempo
reale tutti i dati relativi allo stato di inquinamento delle situazioni critiche riscontrate nel territorio di
propria competenza.
2. Le risorse impiegate per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 non sono computate ai fini del
rispetto del patto di stabilità interno dell'ente locale interessato.
3. L'inadempimento degli obblighi previsti dal comma 1 costituisce grave violazione di legge ai fini
dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 141, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Art. 9.
(Funzioni di Polizia giudiziaria)
1. I funzionari del ruolo organico del personale tecnico delle ARPA e dei dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali, che non abbiano carichi pendenti e non siano stati sottoposti a procedure
disciplinari, addetti alle attività di controllo e verifiche, previo corso di formazione presso la prefettura
competente per territorio, assumono le funzioni di polizia giudiziaria.
Art. 10.
(Siti ad alto rischio ambientale)
1. Qualora, a seguito dei procedimenti condotti nell'ambito delle materie di competenza della DIAS,
anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia accertata l'esistenza di siti
particolarmente esposti a rischio ambientale o per la salute, ovvero oggetto di sversamenti illeciti di
rifiuti o sostanze nocive, di seguito denominati «S.a.r.a.», la DNAS provvede all'attivazione presso la più
vicina prefettura di una sezione locale interforze della DIAS per le attività operative di comando e
coordinamento degli interventi con modalità di pronto intervento, al fine di potenziare il monitoraggio
ed il controllo dei fenomeni criminali nell'area interessata e di tutelare l'ambiente e la salute.
2. Concorrono all'individuazione dei S.a.r.a. i seguenti elementi:
a) elevato numero di denunce presentate e di procedimenti avviati nel biennio precedente
all'individuazione del sito;
b) dati rilevati da agenzie ambientali indipendenti e accreditate ovvero dalle ARPA, che attestino la
presenza di fonti di inquinamento diffuso incidenti sulle matrici ambientali;
c) elevato numero di segnalazioni alle amministrazioni pubbliche competenti rese da associazioni di
protezione ambientale e comitati di cittadini.
3. I comuni ricadenti nei S.a.r.a., fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente per
l'accertamento delle responsabilità del soggetto che ha commesso il reato ambientale ed il conseguente
risarcimento dei danni arrecati anche in relazione ai costi sostenuti per la corretta gestione delle
sostanze nocive ovvero per il corretto conferimento e smaltimento del rifiuto nonché, ove possibile,
per il ripristino ambientale, provvedono alla rimozione della sostanza nociva o dei rifiuti abbandonati
entro trenta giorni dalla segnalazione, curandone il corretto trattamento o smaltimento presso siti
idonei, nonché alla messa in sicurezza e alla bonifica dei luoghi, con onere a carico del trasgressore.
4. Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal presente articolo, in ossequio al superiore interesse
pubblico alla protezione delle persone, degli animali e dell'ambiente, le risorse impiegate per la corretta
gestione, la rimozione, il corretto smaltimento e la messa in sicurezza o bonifica delle aeree incluse nei
S.a.r.a., eventualmente anticipate dall'ente locale territorialmente competente, non sono computate ai
fini del patto di stabilità interno dell'ente locale stesso.
Capo II
Accesso all'informazione ambientale
Art. 11.
(Divulgazione di atti d'interesse pubblico in materia sanitaria e ambientale)
1. Tutti i dati ambientali e sanitari, compresi quelli tecnici relativi agli accertamenti di situazioni
comportanti rischi per l'ambiente o per la salute, ad esclusione di quelli per i quali siano in corso
indagini investigative, raccolti dalla DNAS e dalle DDAS, dalle amministrazioni dello Stato, da altri enti
pubblici e società concessionarie, devono essere tempestivamente trasmessi all'ISPRA, che ne cura la
pubblicazione nell'ambito della rete del sistema informativo nazionale ambientale (SINAnet), in
apposita sezione «rischi ambientali e sanitari». Tali dati sono altresì pubblicati nel sito istituzionale della
regione territorialmente competente. Di essi deve essere garantita la piena accessibilità e fruibilità anche
da parte di soggetti non tecnici, attraverso brevi sintesi esplicative da allegare ai dati tecnici e
individuazione in mappa. L'ISPRA provvede, in collaborazione con le ARPA e le aziende sanitarie
locali, a coordinare tutte le informazioni ambientali al fine di effettuare il controllo ed il monitoraggio
delle criticità ambientali e sanitarie e di coadiuvare gli enti pubblici nella realizzazione dei propri compiti
specifici di prevenzione, pianificazione e attuazione delle politiche ambientali.
Art. 12.
(Esenzione dal pagamento del contributo unificato)
1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3 è
inserito il seguente:
«3-bis. Il contributo unificato non è dovuto per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241, avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005,
n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».
Art. 15.
173
(Esclusione da incentivi e finanziamenti pubblici e divieto di partecipazione a gare)
1. Le aziende, le persone fisiche titolari delle aziende e ogni altro soggetto persona fisica o giuridica, che
nell'esercizio di un'attività d'impresa si siano resi responsabili di illeciti ambientali o comunque abbiano
posto in essere condotte non rispettose delle disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute, non
possono fruire di alcun contributo, incentivo o finanziamento pubblico e sono altresì esclusi dalla
partecipazione a gare indette dalla pubblica amministrazione.
2. L'elenco dei soggetti di cui al comma 1, che non possono essere ammessi al finanziamento pubblico
né partecipare a programmi di incentivazione e gare d'appalto, è pubblicato nel sito della rete SINAnet
in apposita sezione nonché comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
presso cui i soggetti sono iscritti per l'annotazione. Si procede alla cancellazione dall’elenco solo in caso
di assoluzione con sentenza passata in giudicato, a decorrere dalla quale il soggetto interessato può
accedere nuovamente a finanziamenti, incentivi e gare indette dalla pubblica amministrazione.
Art. 14.
(Uniformità dei regimi tariffari riguardanti le Agenzie regionali per la protezione ambientale)
1. Le analisi chimico-fisiche eseguite dai laboratori pubblici a fronte del pagamento di una tariffa,
considerate quali attività a carattere oneroso, sono poste a carico del richiedente.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono armonizzati
a livello nazionale i tariffari relativi ai costi delle prestazioni rese dalla ARPA a soggetti pubblici e
privati.
Titolo II
SISTEMA SANZIONATORIO
Capo I
Modifiche al codice dell'ambiente
Art. 15.
(Modifiche al sistema sanzionatorio
del decreto legislativo n. 152 del 2006)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 29-quattuordecies:
1) al comma 1, le parole: «è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 2.500
euro a 26.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della reclusione da sei mesi a
tre anni e con la multa da 5.000 euro a 50.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «si applica la sola pena dell'ammenda da 5.000 euro a 26.000 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «si applicano la pena dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 5.000 a
26.000 euro»;
3) al comma 3, le parole: «con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni o con l'ammenda da 5.000 euro
a 52.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da 10.000 euro a 100.000 euro»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«10-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 3 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono
diminuite di un terzo»;
b) all'articolo 137:
1) al comma 1, le parole: «è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da
millecinquecento euro a diecimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la pena della
reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 26.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «la
pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da 5.000 a 50.000 euro»;
3) al comma 3, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «con la pena della
reclusione fino a tre anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro»;
4) al comma 5, primo periodo, le parole: «con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti:
«con la reclusione fino a tre anni»;
5) al comma 5, secondo periodo, le parole: «l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro
a centoventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e
della multa da diecimila a centoventimila euro»;
6) al comma 7, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «trentamila
euro» sono sostituite dalle seguenti «cinquantamila euro»;
7) al comma 13, le parole: «dell'arresto da due mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «della
reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 10.000 a 150.000 euro»;
8) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«14-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 13 è commesso per colpa, le pene ivi previste
sono diminuite di un terzo»;
c) l'articolo 255 è sostituito dal seguente:
«Art. 255. - (Abbandono di rifiuti e attività di gestione di rifiuti non autorizzata). -- 1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato:
a) chiunque in modo incontrollato o presso siti non autorizzati abbandona, scarica, deposita sul suolo o
nel sottosuolo o immette nelle acque superficiali o sotterranee sostanze o rifiuti è punito con la
reclusione da uno a sei anni e con la multa da 5.000 a 50.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti
pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la reclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da
1.000 a 5.000 euro, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) i titolari di imprese ed i responsabili di enti che abbandonano, scaricano o depositano sul suolo o nel
sottosuolo in modo incontrollato e presso siti non autorizzati sostanze o rifiuti, ovvero li immettono
175
nelle acque superficiali o sotterranee, sono puniti con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da
10.000 a 100.000 euro, se si tratta di sostanze o rifiuti pericolosi, speciali ovvero ingombranti, e con la
reclusione da tre mesi a quattro anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro, se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
c) se taluno dei fatti di cui alle lettere a) e b) è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite
di un terzo;
d) chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza dell'autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla
normativa vigente è punito:
1) con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da diecimila euro a trentamila
euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
2) con la pena della reclusione da uno a sei anni e con la multa da quindicimila euro a centomila euro se
si tratta di rifiuti pericolosi;
e) chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la reclusione da due a sei anni
e con la multa da ventimila euro a centomila euro. Si applica la pena della reclusione da due a sette anni
e della multa da cinquantamila euro a centoventimila euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo
smaltimento di rifiuti pericolosi; alla sentenza di condanna o alla sentenza pronunciata ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la
discarica abusiva se di proprietà dell'autore del reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi;
f) le pene di cui alle lettere b), c), d) ed e) sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni;
g) chiunque effettua attività di miscelazione di categorie diverse di rifiuti pericolosi di cui all'allegato G
della parte IV, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, è punito con la pena di cui alla
lettera d), numero 2), o, se il fatto è commesso per colpa, con l'arresto da sei mesi a un anno;
h) chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi,
con violazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15
luglio 2003, n. 254, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
diecimila euro a quarantamila euro, ovvero con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno se il fatto è
commesso per colpa. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie
all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella
sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena è subordinato all'esecuzione di quanto disposto
nell'ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3»;
d) l'articolo 256 è abrogato;
e) all'articolo 256-bis:
1) al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 2.000 a
euro 25.000»;
2) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e della multa da euro 10.000
a euro 100.000»;
f) all'articolo 257:
1) al comma 1, le parole: «la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della reclusione da uno
a tre anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da
cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro» sono sostituite dalle seguenti: «la pena della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da ventimila euro a centoventimila euro»;
3) al comma 3, le parole: «può essere» sono sostituite dalla seguente: «è»;
4) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-bis. Se taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 2 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono
diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa
o comunque di un'attività organizzata»;
g) all'articolo 258:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), e che omettano di tenere
il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e
con l'ammenda da duemilaseicento a ventiseimila euro. I soggetti che tengano in modo incompleto il
registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da duemilaseicento a quindicimila
euro»;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa,
che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 14, comma 1, del regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 18 febbraio 2011, n.
52, sono puniti con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da venticinquemila a centomila euro. I
soggetti che tengano in modo incompleto il registro sono puniti con l'arresto fino a un anno e con
l'ammenda da quindicimilacinquecento a novantatremila euro»;
3) il comma 3 è abrogato;
4) al comma 4, secondo periodo, le parole: «Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale»
sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni»;
5) al comma 5, primo periodo, le parole: «da duecentossessanta euro a millecinquecentocinquanta euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da duecentossessanta a cinquemila euro»;
177
h) all'articolo 259, comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'ammenda da
millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «pena della multa da 5.000 euro a 50.000 euro e con la reclusione da uno a tre anni» e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se taluno dei fatti di cui al presente comma è commesso per colpa,
le pene sono diminuite di un terzo. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'ambito di
un’attività di impresa o comunque di un'attività organizzata»;
i) all'articolo 260, comma 1, le parole: «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a sei
anni»;
l) all'articolo 279:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da
258 euro a 1.032 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della
multa da 1.000 a 10.000 euro» e, all'ultimo periodo, le parole: «assoggettato ad una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente» sono
sostituite dalle seguenti: «punito con l'ammenda fino a 5.000 euro»;
2) al comma 2, le parole: «l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «l'arresto da due mesi a tre anni e l'ammenda da 1.000 a 26.000 euro»;
3) al comma 4, le parole: «l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono
sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a 10.000 euro»;
4) al comma 5, le parole: «fino ad un anno» sono sostituite dalle seguenti «fino a due anni»;
5) al comma 6, le parole: «fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «da duemila a
venticinquemila euro»;
6) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Se taluno dei fatti di cui al comma 1 è commesso per colpa, le pene ivi previste sono diminuite
di un terzo»;
m) all'articolo 296:
1) al comma 1, alla lettera a), le parole: «o con l'ammenda da duecentocinquantotto euro a
milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e con l'ammenda da 1.000 a 15.000 euro» e, alla
lettera b), le parole: «da duecento euro a mille euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.000 a 10.000
euro»;
2) al comma 3, le parole: «o con l'ammenda fino a milletrentadue euro» sono sostituite dalle seguenti: «e
con l'ammenda fino a 15.000 euro»;
n) all'articolo 303:
1) al comma 1, le lettere g) e h) sono abrogate;
2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. In caso di danno ambientale, o di minaccia imminente di tale danno, causato da inquinamento di
carattere diffuso, qualora non sia stato possibile accertare il nesso causale tra il danno e l'attività di
singoli operatori rispondono del danno i soggetti amministrativamente responsabili del controllo del
territorio, eventualmente in concorso tra loro, per l'omessa vigilanza e l'omissione di atti d'ufficio, salvo
il caso in cui provino di aver posto in essere tutte le attività necessarie ad evitare il danno».
Capo II
Modifiche al codice penale
Art. 16.
(Modifiche al codice penale)
1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale
stabilita dalla legge aumentato della metà, e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di
delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria»;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria si applica
il termine di cinque anni»;
c) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589,
secondo, terzo e quarto comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del
codice di procedura penale. I termini di cui ai commi che precedono sono altresì raddoppiati per il
reato di cui all'articolo 572 e per i reati di cui al titolo VI-bis del libro secondo, per i reati ambientali
previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per i reati di cui alla sezione I del capo III del
titolo XII del libro secondo e di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, salvo
che risulti la sussistenza delle circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis
ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».
2. All'articolo 158 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il
reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal
giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione; per i reati istantanei ad effetti continuati, dal
momento in cui si manifestano per la prima volta gli effetti del reato».
3. Il secondo comma dell'articolo 161 del codice penale è abrogato.
4. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 416-bis.1. - (Associazione eco-mafiosa. Circostanza aggravante). -- Se l'associazione di cui
all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere alcuno dei delitti previsti dall'articolo 452-bis del presente
codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della
gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o
servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o vantaggi ingiusti connessi
179
alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dai commi primo e secondo
dell'articolo 416-bis sono aumentate della metà».
5. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:
«Titolo VI-bis.
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE
Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con
la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 10.000 a euro 150.000 chiunque immette
nell'ambiente sostanze o energie ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a cagionare
il pericolo di una compromissione o di un deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale. Circostanze
aggravanti). -- Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se si verifica la compromissione o il deterioramento
si applica la pena della reclusione da due a sette anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una compromissione ovvero un pericolo
per la vita o per l'incolumità delle persone si applica la pena della reclusione da tre a otto anni e della
multa da euro 50.000 a euro 500.000. La stessa pena si applica quando l'eliminazione della
compromissione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente
onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se dal fatto deriva una lesione personale grave si applica la
pena della reclusione da tre a venti anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione. Se ne deriva la
morte si applica la pena della reclusione da quattro a ventiquattro anni e della multa da euro 100.000 a
euro due milioni.
Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque
immette nell'ambiente sostanze o energie, ovvero omette di rimuoverle, cagionando o contribuendo a
cagionare un disastro ambientale in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della
compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, ovvero se il fatto cagiona
un'alterazione irreversibile o difficilmente reversibile dell'equilibrio dell'ecosistema, è punito con la
reclusione da quattro a venti anni e con la multa da euro 250.000 a euro due milioni. Si applica la pena
dell'ergastolo se il fatto cagiona la morte di più persone.
Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica o delle
bellezze naturali protette). -- Fuori dei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, e sempre
che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa
da euro 2.000 a euro 20.000 chiunque illegittimamente:
1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di
una compromissione o di un rilevante deterioramento della flora o del patrimonio naturale;
2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto
di una compromissione o di un rilevante deterioramento della fauna selvatica.
Le pene previste dal primo comma sono aumentate di un terzo se l'uccisione di fauna selvatica avviene
con l'uso di sostanze venefiche o con altro mezzo insidioso.
Nei casi previsti dal primo comma, se si verifica il rilevante deterioramento della flora o il pregiudizio
alla sopravvivenza di una specie animale protetta, le pene sono aumentate fino alla metà.
Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze
naturali soggette alla speciale protezione dell'autorità è punito con la reclusione da uno a quattro anni e
con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). -- Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e
452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se il danno o il pericolo:
1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, idrogeologico,
ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;
2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.
Art. 452-septies. - (Traffico di rifiuti). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque,
illecitamente o comunque in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, con
una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, detiene,
spedisce, abbandona o smaltisce quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con
la multa da 20.000 euro a 250.000 euro.
Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione
da due a sette anni e della multa da euro 40.000 a euro 400.000.
Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione
da tre a otto anni e della multa da euro 50.000 a euro 750.000.
Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate da un terzo alla metà se dal fatto
deriva il pericolo concreto di una compromissione o di un rilevante deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
2) della flora o della fauna selvatica.
Le pene previste dai commi primo, secondo e terzo sono aumentate della metà se dal fatto deriva il
pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone.
Art. 452-octies. - (Traffico di sorgenti radioattive e di materiale nucleare. Abbandono di sorgenti
radioattive). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a dodici
anni e con la multa da euro 50.000 a euro 750.000 chiunque, illecitamente o comunque in violazione di
disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, cede, acquista, riceve, trasporta, importa,
esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona sorgenti radioattive o materiale nucleare, o se
ne disfa illecitamente.
La pena prevista dal primo comma è aumentata della metà se dal fatto deriva il pericolo di
deterioramento:
1) delle qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;
181
2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.
Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione
da tre a quindici anni e della multa da euro 100.000 a euro un milione.
Art. 452-novies. - (Frode in materia ambientale). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero di conseguirne
l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta,
ovvero fa uso di documentazione falsa o illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a
quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 75.000 euro.
Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo conseguito mediante
produzione di documenti o attestazioni false o mediante corruzione ovvero rilasciato a seguito
dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o
dell'incaricato di pubblico servizio.
Se la falsa documentazione o attestazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, la pena è
aumentata di un terzo.
Art. 452-decies. - (Impedimento al controllo). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o
il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo
stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi da parte
dei soggetti legittimati ad eseguirla è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Art. 452-undecies. - (Delitti commessi da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o violazione dei
doveri inerenti al suo ufficio). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico
servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio o comunque abusando della sua qualità o
dei suoi poteri, la pena della reclusione è aumentata di un terzo. La stessa pena si applica se il danno sia
stato causato o agevolato da comportamenti omissivi del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico
servizio.
Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis,
452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli
sono diminuite di un terzo.
Art. 452-terdecies. - (Pene accessorie. Confisca) -- La condanna per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-septies e 452-octies comporta la pubblicazione della sentenza
di condanna nonché, per tutta la durata della pena principale:
1) l'interdizione dai pubblici uffici;
2) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
3) l'interdizione di cui all'articolo 30;
4) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Qualora la condanna sia superiore ai cinque anni di reclusione, si applica l'interdizione perpetua.
Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies del presente codice consegue in
ogni caso la confisca dei mezzi, degli strumenti utilizzati o del profitto ricavato, ai sensi dell'articolo
240, secondo comma. Nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca ai sensi dell'articolo 240,
si procede alla confisca per equivalente del patrimonio del soggetto responsabile.
Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies del presente codice consegue in
ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale
nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto
secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.
Art. 452-quaterdecies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi. Inottemperanza alle prescrizioni). -Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai
sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo, il
giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi,
ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.
L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata
all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.
Il giudice, tenuto conto della entità del patrimonio dell'inquinatore e della gravità del danno, può
imporre al condannato di prestare idonea cauzione, determinandone l'ammontare in misura comunque
non inferiore al doppio dei costi di bonifica. In luogo della cauzione è ammessa la prestazione di
garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale. Nel caso in cui il responsabile non
abbia provveduto ad adempiere agli obblighi di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca delle
somme versate a titolo di cauzione ovvero delle garanzie mediante ipoteca o mediante fideiussione
solidale.
Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine
dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e
delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Art. 452-quinquiesdecies. - (Equiparazione dell'autorizzazione in materia ambientale ottenuta
illecitamente alla mancanza di autorizzazione). -- In relazione ai delitti previsti dal presente titolo, è
equiparata alla mancanza di autorizzazione l'autorizzazione in materia ambientale ottenuta illecitamente,
ferma restando comunque l'applicazione delle sanzioni previste per gli illeciti commessi allo scopo di
conseguirla.
Art. 452-sexiesdecies. - (Ravvedimento operoso). -- Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo
sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività
delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o
l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di
strumenti e risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà
se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove
possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di
eseguire le attività di cui al secondo comma».
6. Nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, all'articolo 499 è premesso il seguente:
183
«Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). -- Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque danneggia le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzazione
da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione
da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000».
Capo III
Disposizioni risarcitorie e procedurali
Art. 17.
(Arresto in flagranza differita)
1. Nei casi di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o
incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di
procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video o fotografica, o di altri elementi
oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia
compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal
fatto. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal presente comma, l'applicazione
delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1,
lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
Art. 18.
(Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale)
1. Nel titolo III della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 311 è premesso
il seguente:
«Art. 310-bis. - (Legittimazione all'azione di risarcimento del danno ambientale). -- 1. Fatto salvo
quanto previsto dalla legislazione vigente, l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche di
carattere diffuso e se esercitata in sede penale, è promossa: dallo Stato nonché dagli enti territoriali nella
cui circoscrizione si trovano i beni oggetto del fatto lesivo; dalle associazioni di cui all'articolo 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni; dalle associazioni locali territorialmente
interessate, purché formalmente costituite e munite di codice fiscale. In caso di inerzia dei soggetti
legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo
81 del codice di procedura civile».
Art. 19.
(Responsabilità delle persone giuridiche)
1. Dopo l'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
«Art. 25-undecies.1. - (Delitti ambientali previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale). -1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del
codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e
452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote;
b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies,
secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
c) per i delitti colposi di cui all'articolo 452-duodecies, le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a) e b),
diminuite da un terzo alla metà.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre
anni.
3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice
penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16,
comma 3, del presente decreto».
2. Nella sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 26 è
aggiunto il seguente:
«Art. 26-bis. - (Collaborazione della persona giuridica all'accertamento di reati in materia ambientale). -1. Con riferimento ai reati in materia ambientale indicati agli articoli 25-undecies e 25-undecies.1, la
sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a
conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato».
Art. 20.
(Disposizioni in materia di sequestro e confisca)
1. In tutti i procedimenti aventi ad oggetto i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo del codice
penale, nonché i reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il pubblico ministero o il
giudice dispongono il sequestro conservativo e preventivo, ai sensi degli articoli 316-bis e 321 del
codice di procedura penale, dei mezzi, dei beni o per equivalente del patrimonio degli imputati, nella
misura ritenuta adeguata rispetto all'entità del danno presumibilmente causato e agli importi necessari a
realizzare il ripristino e la bonifica. Alla sentenza di condanna consegue la confisca dei beni sequestrati
ovvero per equivalente patrimoniale. Si applica l'articolo 322-ter del codice penale.
2. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal
titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».
Art. 21.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 3-bis, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43,» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 416-bis.1 del codice penale»;
b) dopo l'articolo 316 è inserito il seguente:
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«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da
reati ambientali). -- 1. Nei procedimenti attinenti ai reati ambientali di cui al titolo VI-bis del libro
secondo del codice penale, il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito, il
sequestro conservativo dei beni mobili o immobili e delle somme nella titolarità dell'imputato o
comunque delle somme a questi dovute da terzi, ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che
manchino o si disperdano le garanzie per il ripristino, la bonifica ed il risarcimento del danno
ambientale di cui all'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
c) all'articolo 321 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-quater. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale,
ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, è obbligatorio da parte dell'organo di polizia
giudiziaria accertatore il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del
reato»;
d) all’articolo 380, comma 2, lettera l-bis), le parole: «dall'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«dagli articoli 416-bis e 416-bis.1»;
e) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale e dal decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152»;
f) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «,
416-bis.1».
2. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 118-ter. - (Coordinamento delle indagini per delitti contro l'ambiente). -- 1. Il procuratore della
Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, limitatamente alle ipotesi
aggravate previste dall'articolo 452-ter, del codice nonché per i delitti di cui all'articolo 260 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al procuratore nazionale antimafia».
Capo IV
Disposizioni Finali
Art. 22.
(Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni penali introdotte dalla presente legge con la
vigente disciplina sanzionatoria)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute, della giustizia e per gli affari
europei, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo con il quale, a
seguito di integrale ricognizione della disciplina sanzionatoria vigente in materia di illeciti ambientali e
sanitari, sono individuate, nell'osservanza dei princìpi e criteri direttivi indicati ai commi 3 e 4 del
presente articolo nonché dei princìpi di legalità e tassatività della legge penale, le fattispecie penali
abrogate, anche parzialmente, dalle disposizioni della presente legge, con particolare riferimento ai reati
previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202,
provvedendo altresì al coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
e adeguandone le relative sanzioni.
2. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la scadenza del termine di cui al comma 1, il
Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo, corredato di relazione tecnica e analisi
d'impatto della regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema
di decreto, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello schema del
decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque
adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi, anche parzialmente, ai pareri parlamentari,
ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi quindici giorni dalla data della nuova trasmissione, il
decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) provvedere alla raccolta e al coordinamento delle disposizioni sanzionatorie, a fini di riorganizzazione
sistematica e di maggiore efficacia e dissuasività, nel rispetto della normativa dell'Unione europea;
b) provvedere alla individuazione delle disposizioni penali vigenti, attribuendo prevalenza alle norme
che qualificano la fattispecie come delitto e a quelle che, a parità di qualificazione, stabiliscono pene nel
complesso più rigorose, anche tenendo in considerazione le sanzioni accessorie dalle stesse previste;
c) provvedere alla trasformazione in ipotesi delittuose delle disposizioni sanzionatorie in materia di
igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro relative a fattispecie incidenti sull'ambiente, al fine di
prevedere pene nel complesso più rigorose, e individuare le relative ipotesi colpose;
d) provvedere ad apportare le ulteriori modifiche all'articolo 51 del codice di procedura penale
strettamente necessarie all'attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
4. Il Governo è altresì autorizzato ad apportare, nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, alle
fattispecie introdotte dai capi I, II e III del presente titolo le modifiche strettamente necessarie a
coordinare le fattispecie medesime con l'assetto normativo previgente, al solo fine di evitare
duplicazioni, lacune e attenuazioni del regime sanzionatorio, nonché ad assicurare la piena conformità
dello stesso alla normativa dell'Unione europea in materia di tutela dell'ambiente, anche con riferimento
a quella sopravvenuta nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo.
Art. 23.
(Copertura finanziaria)
1. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro a
decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 24.
(Entrata in vigore)
187
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Le disposizioni introdotte dal capo II del titolo II acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 22.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 991
d’iniziativa dei senatori CASALETTO, MARTELLI, SCIBONA, GAETTI, CASTALDI,
CIAMPOLILLO, PUGLIA, MOLINARI, FATTORI, CIOFFI, VACCIANO, DONNO,
ORELLANA, DE PIETRO, MARTON, SERRA, CRIMI, BULGARELLI, AIROLA,
MONTEVECCHI, BENCINI, Maurizio ROMANI, NUGNES, MANGILI, LEZZI, GIARRUSSO,
BERTOROTTA, CATALFO, PETROCELLI, MUSSINI, SANTANGELO, BATTISTA,
BOCCHINO, SIMEONI, LUCIDI, PAGLINI, DE PIN, BIGNAMI e BUCCARELLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 2013
Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio
Art. 1.
(Tutela dei terreni agricoli e contenimento del consumo del suolo)
1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali per la tutela del paesaggio, per il razionale
sfruttamento del suolo nonché per la conservazione e la valorizzazione dei terreni agricoli, al fine di
promuovere l'attività agricola e forestale, di prevenire il dissesto idrogeologico del territorio e di
promuovere un rapporto equilibrato tra sviluppo delle aree urbanizzate e delle aree rurali mediante il
contenimento del consumo di suolo libero, in attuazione degli articoli 9, secondo comma, e 44 della
Costituzione, nonché della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000, resa
esecutiva dalla legge 9 gennaio 2006, n. 14.
2. Le politiche di sviluppo territoriale attuate dallo Stato e dalle regioni perseguono la tutela e la
valorizzazione dell'attività agricola attraverso il contenimento del consumo di suolo e l'utilizzazione
agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di reimpiego e di recupero di
aree urbanizzate.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono:
a) per «aree agricole», le superfici costituite da suoli produttivi o comunque vegetati, coltivati, incolti o
forestali, libere da edificazioni e infrastrutture;
b) per «aree a vocazione ambientale», le superfici boschive o forestali nonché le aree sottoposte a
vincolo ambientale, idrogeologico, forestale o paesaggistico, tutelate ai sensi del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3267, della legge 16 giugno 1927, n. 1766, o della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
c) per «aree urbanizzate», le aree individuate dagli strumenti urbanistici vigenti come zone territoriali
omogenee di cui alle lettere A), B), D) e F) dell'articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444;
d) per «consumo di suolo», la riduzione di superficie agricola o forestale o di aree agricole o a vocazione
ambientale, derivante da interventi di impermeabilizzazione del suolo, urbanizzazione ed edificazione
non connessi all'esercizio dell'attività agricola;
e) per «impermeabilizzazione del suolo», la copertura permanente di parte del terreno e del relativo
suolo con materiale artificiale.
Art. 3.
(Perimetrazione del territorio agricoloe naturale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni redigono gli atti di
perimetrazione della superficie del rispettivo territorio comunale e li trasmettono alla regione o
provincia autonoma. L'atto di perimetrazione ripartisce la superficie del territorio comunale tra le
seguenti categorie:
a) aree urbanizzate;
b) aree caratterizzate da edificazione sparsa;
c) aree agricole;
d) aree a vocazione ambientale.
2. Entro tre mesi dalla ricezione degli atti di perimetrazione di cui al comma 1, le regioni o le province
nonché le province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle leggi regionali vigenti,
predispongono, in forma cartografica, la mappa del rispettivo territorio e la trasmettono al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
3. Gli enti di cui al comma 2 verificano l'inclusione negli atti di perimetrazione dei suoli soggetti a
rischio idrogeologico.
4. Entro tre mesi dalla ricezione delle mappe di cui al comma 2, il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare approva, con proprio decreto, il Quadro nazionale dello stato del territorio, il
cui contenuto è pubblicato nel Geoportale nazionale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
5. Le trasformazioni urbanistiche dei territori comunali che determinano consumo di suolo sono
ammesse esclusivamente all'interno del perimetro delle aree urbanizzate.
Art. 4.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42)
189
1. All'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) il territorio non urbanizzato, sia allo stato naturale sia sottoposto ad attività agricola o
forestale»;
b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Le regioni, d'intesa con la competente soprintendenza, delimitano le aree costituenti il territorio
di cui al comma 1, lettera m-bis).
4-ter. Fino all'intervenuta delimitazione ai sensi del comma 4-bis, il territorio di cui al comma 1, lettera
m-bis), è individuato nell'insieme delle zone di cui alla lettera E) dell'articolo 2 del decreto del Ministro
dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, ovvero delle corrispondenti zone, comunque denominate
nelle leggi regionali, individuate e perimetrate negli strumenti di pianificazione vigenti.
4-quater. Fino all'adeguamento delle leggi regionali ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione
dello Stato in materia di governo del territorio con riferimento al territorio non urbanizzato, nonché
fino all'entrata in vigore dei piani paesaggistici, ai sensi dell'articolo 156 ovvero dell'articolo 135, e
all'adeguamento, ove necessario, degli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 145, nel territorio di cui
al comma 1, lettera m-bis), del presente articolo sono vietate ogni modificazione morfologica
dell'assetto del territorio e ogni nuova costruzione, ovvero demolizione e ricostruzione, di edifici, ad
eccezione di quelle volte alla difesa del suolo e alla riqualificazione ambientale».
2. Al comma 4 dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Per i territori di cui all'articolo 142, comma 1, lettera m-bis), il piano prevede altresì gli obiettivi e
gli strumenti per la conservazione e il ripristino del paesaggio agrario e non urbanizzato».
Art. 5.
(Diritti edificatori)
1. I comuni, contestualmente alla redazione dell'atto di perimetrazione di cui all'articolo 3, individuano
anche le aree su cui sussiste un diritto edificatorio.
2. Il diritto edificatorio sussiste quando sia previsto da un titolo abilitativo non decaduto né annullato
alla data in cui l'atto di perimetrazione è adottato.
3. Le previsioni di espansione urbana contenute negli strumenti urbanistici comunali costituiscono
indicazioni meramente programmatiche, che, sulla base di provvedimenti motivati e imparziali, possono
subire modifiche o cancellazioni, attraverso la normale attività pianificatoria della pubblica
amministrazione competente.
Art. 6.
(Previsioni di nuove urbanizzazioni)
1. Le trasformazioni urbane sono ammesse esclusivamente all'interno del perimetro delle zone
urbanizzate.
2. I comuni, sulla base di specifiche ed effettive esigenze abitative o infrastrutturali e accertata l'assenza
di alternative di reimpiego e riorganizzazione degli immobili e delle infrastrutture esistenti, possono
individuare nuove aree edificabili all'esterno del perimetro delle aree urbanizzate, individuato ai sensi
dell'articolo 3.
3. I provvedimenti di individuazione di nuove aree edificabili ai sensi del comma 2 devono essere
motivati sulla base di esigenze desunte da indicatori statistici relativi alla dinamiche demografiche,
economiche e occupazionali a livello regionale, elaborati dall'Istituto nazionale di statistica o da istituti
di ricerca pubblici, e non possono superare il 60 per cento dell'incremento registrato dai dati statistici.
In ogni caso la possibilità di nuove edificazioni ad usi abitativi deve essere preventivamente
accompagnata dalla realizzazione dei servizi connessi alla vita residenziale, come previsto dal decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4. I provvedimenti di individuazione di nuove aree edificabili ai sensi del comma 2 devono altresì essere
motivati specificamente con la dimostrazione dell'impossibilità di soddisfare le esigenze all'interno delle
aree interstiziali urbane non edificate o mediante il recupero o il reimpiego di immobili esistenti
inutilizzati, individuati con il censimento previsto dall'articolo 9. L'atto è trasmesso alla regione o alla
provincia autonoma competente, la quale verifica la congruità della motivazione di cui al presente
comma.
5. Le costruzioni nelle nuove aree edificabili, individuate ai sensi del comma 2, sono soggette ad un
contributo addizionale rispetto agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e
con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai comuni ai sensi delle leggi statali e regionali
vigenti e con le modalità previste dal comma 6.
6. Il contributo di cui al comma 5 è determinato in un importo pari a cinque volte il contributo relativo
agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione. Esso si applica in tutto il territorio nazionale con
riferimento a qualunque attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che determina un nuovo
consumo di suolo. Gli oneri di urbanizzazione e il costo di costruzione non possono subire diminuzioni
rispetto agli anni precedenti.
7. Sono obbligati al pagamento del contributo di cui al comma 5 i soggetti tenuti al pagamento degli
oneri relativi ai costi di urbanizzazione e al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e negli
stessi termini.
8. I comuni destinano i proventi del contributo di cui al comma 5 a un capitolo di bilancio vincolato per
l'esecuzione dei seguenti interventi:
a) per non meno del 20 per cento, alla bonifica dei suoli, adottando preferibilmente le tecniche
dell'ingegneria naturalistica;
b) per non meno del 20 per cento, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico
esistente, con priorità per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento conservativo degli edifici
scolastici e per l'edilizia agevolata e sovvenzionata da realizzare in aree già edificate o in disuso;
c) per non meno del 20 per cento, alla riduzione del rischio idrogeologico, sia mediante interventi di
eliminazione delle cause o di riduzione del pericolo, adottando preferibilmente le tecniche
dell'ingegneria naturalistica, sia mediante interventi di delocalizzazione di edifici pubblici situati in aree
soggette ad elevato rischio;
191
d) per non meno del 20 per cento, all'acquisizione, alla realizzazione e alla manutenzione di aree verdi
estese e per la demolizione e acquisizione di immobili realizzati abusivamente.
9. L'utilizzazione degli importi versati nel capitolo vincolato e destinati agli interventi di cui al comma 8
è esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno.
Art. 7.
(Destinazione dei proventi derivantidal rilascio di titoli abilitativi edilizi)
1. I comuni destinano i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi, compreso il contributo
addizionale di cui all'articolo 6, comma 5, della presente legge, nonché dall'applicazione delle sanzioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione
primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, anche ai fini della messa in sicurezza delle
aree esposte a rischio idrogeologico e sismico, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi e a
interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 8.
(Ripristino delle regole ordinariein materia urbanistica)
1. Qualora la definizione e l'esecuzione di interventi complessi, programmi di intervento, opere
pubbliche o di interesse pubblico, anche di iniziativa privata, richiedano l'azione integrata e coordinata
di comuni, province, regioni, amministrazioni dello Stato e altri enti pubblici, si procede alla
stipulazione di un accordo di programma secondo le disposizioni dell'articolo 34 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I comuni, le province, le regioni, le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici possono
concludere accordi di programma per la realizzazione di proposte e iniziative di rilevante interesse
pubblico di cui al comma 1 del presente articolo solo se conformi agli strumenti di tutela del paesaggio
e di pianificazione urbanistica.
3. Nei casi di cui al comma 2, le variazioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, ove necessarie,
sono adottati nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 6, attraverso i procedimenti ordinari di variante
urbanistica previsti dalle leggi regionali.
4. Gli strumenti di concertazione, negoziazione e semplificazione amministrativa, compresi gli accordi
di programma di cui all'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, non possono derogare ai regolamenti e agli
strumenti urbanistici adottati o approvati secondo la normativa vigente, tranne che nel caso di
interventi infrastrutturali e urbanizzazioni pubbliche da eseguire su aree di proprietà pubblica, per la cui
realizzazione è necessario l'avvio di azioni di informazione e partecipazione diretta dei cittadini residenti
nei territori coinvolti, di durata non inferiore a dodici mesi.
Art. 9.
(Censimento degli immobili inutilizzatiall'interno del territorio comunale)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono il censimento
degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le
caratteristiche e le dimensioni.
2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso, che sono
iscritti con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.
Art. 10.
(Censimento degli immobilidi proprietà pubblica)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le regioni, le
amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e le università agrarie, che siano a qualsiasi titolo proprietari di
immobili, redigono l'elenco degli immobili di loro proprietà, compresi i terreni destinati ad uso civico e
i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, suddivisi in appositi elenchi sulla base
dell'effettiva assegnazione a soggetti terzi.
2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicato l'uso al quale l'immobile è
adibito, con specifica distinzione tra gli immobili utilizzati per fini istituzionali, gli immobili concessi in
locazione o in uso e gli immobili inutilizzati.
3. Per gli immobili concessi in locazione o in uso sono indicati il titolare del contratto di locazione o del
titolo di concessione e le condizioni economiche del contratto medesimo.
4. L'elenco è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine stabilito dal comma 1.
Art. 11.
(Censimento degli immobili di proprietà privata utilizzati dalle amministrazioni pubbliche)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, le province, le regioni, le
amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, nonché le università agrarie, redigono l'elenco degli immobili
di proprietà privata da essi utilizzati sulla base di contratto di locazione passiva.
2. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicato l'uso al quale l'immobile è
adibito.
3. Per ciascun immobile sono indicate le condizioni economiche del contratto di locazione.
4. L'elenco è trasmesso al Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine stabilito dal comma 1.
Art. 12.
(Disposizioni concernenti l'utilizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico)
1. Le informazioni raccolte in attuazione degli articoli 10 e 11 sono rese pubbliche mediante
l'inserimento in un archivio informatico consultabile attraverso il sito internet del Ministero
dell'economia e delle finanze e il sito internet del comune, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio
193
2010, n. 32, e del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, redige
per ogni amministrazione o ente titolare di contratti di locazione passiva di immobili, di cui all'articolo
11, un piano di ricollocazione delle sedi per lo svolgimento delle attività istituzionali mediante
l'utilizzazione degli immobili di proprietà pubblica di cui all'articolo 10.
Art. 13.
(Uso socialedel patrimonio immobiliare pubblico)
1. I comuni, le province, le regioni, le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici proprietari di
immobili non utilizzabili a fini istituzionali redigono il piano di utilizzazione dei medesimi immobili
prevedendone la destinazione, sulla base delle loro caratteristiche, ad usi produttivi a favore di nuove
imprese giovanili, ad associazioni o, nei casi di grave disagio abitativo, alla soddisfazione di fabbisogni
residenziali.
2. Gli enti e le amministrazioni di cui al comma 1 rendono noti al pubblico, nelle forme più efficaci per
assicurarne la conoscenza, la disponibilità degli immobili e il piano di utilizzazione predisposto.
3. Decorsi due anni dalla prima pubblicazione di ciascun piano di utilizzazione, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito l'ente o l'amministrazione interessato, può redigere un piano di
vendita degli immobili pubblici non utilizzati per fini istituzionali o per gli usi previsti dal comma 1.
4. È vietata l'alienazione di immobili di cui all'articolo 10 prima dell'approvazione del piano di vendita
di cui al comma 3 del presente articolo.
Art. 14.
(Tutela del territorio non urbanizzato)
1. Le leggi regionali assicurano che gli stamenti di pianificazione non consentano nuove costruzioni né
ampliamenti di edifici nelle aree che costituiscono il territorio non urbanizzato, ad eccezione degli
interventi strettamente funzionali all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, nel rispetto di parametri
specifici determinati in relazione alla qualità e all'estensione delle colture praticate e alla capacità
produttiva prevista, comprovate da piani di sviluppo aziendali o interaziendali ovvero da piani
equipollenti previsti dalla normativa vigente.
2. Le leggi regionali dispongono che le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi
civici siano destinate a specifica sottozona agricola con vincolo di inalienabilità e di inedificabilità dei
manufatti non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di
eliminazione della sdemanializzazione di tali aree, da assegnare a cooperative di giovani disoccupati
residenti nel comune di competenza.
3. Le leggi regionali stabiliscono che gli interventi ammessi ai sensi del comma 1 siano assentiti previa
sottoscrizione di apposite convenzioni, nelle quali sono previsti la costituzione di un vincolo di
inedificabilità, da trascrivere nei registri della proprietà immobiliare, fino a concorrenza della superficie
fondiaria per la quale è assentita la trasformazione, e l'impegno a non frazionare né alienare
separatamente la parte del fondo corrispondente all'estensione richiesta per l'intervento assentito,
nonché l'impegno a non operare mutamenti dell'uso degli edifici, o di parti di essi, con utilizzazioni non
strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali.
4. Le leggi regionali disciplinano altresì le trasformazioni ammissibili dei manufatti edilizi esistenti,
aventi utilizzazioni in atto non strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali,
limitandole agli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo ovvero di
ristrutturazione edilizia, con esclusione di qualsiasi fattispecie di demolizione e ricostruzione.
5. Le leggi regionali e gli strumenti di pianificazione urbanistica possono disporre ulteriori limitazioni,
fino alla totale intrasformabilità del patrimonio edilizio esistente, in relazione a condizioni di fragilità del
territorio, ovvero per finalità di tutela del paesaggio, dell'ambiente, dell'ecosistema, dei beni culturali e di
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico o paesaggistico.
6. Le leggi regionali dispongono il divieto assoluto di realizzazione di impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra e delle opere connesse nelle aree agricole e nelle aree a vocazione ambientale.
Art. 15.
(Esenzione dal pagamentodell'imposta municipale propria)
1. I terreni destinati ad uso agricolo e gli immobili aventi destinazione strumentale all'esercizio
dell'attività agricola sono esenti dal pagamento dell'imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214.
2. Sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni improduttivi e gli immobili ad
uso agricolo in utilizzati.
Art. 16.
(Disposizioni sanzionatorie e finanziarie)
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà
comunale di cui al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei confronti dei
comuni inadempienti rispetto alle disposizioni degli articoli 3, comma 1, 9, comma 1, 10, comma 1, e
11, comma 1, della presente legge.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze sospende l'erogazione delle risorse di cui al decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, nei confronti delle regioni inadempienti rispetto alle disposizioni
degli articoli 3, comma 2, 6, comma 4, secondo periodo, 10, comma 1, e 11, comma 1, della presente
legge.
3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nella presente
legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 3, comma 4, non è consentito il consumo delle aree agricole e delle aree a
vocazione ambientale tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici
vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore
della presente legge.
195
2. Le regioni a statuto ordinario possono individuare ulteriori aree, rispetto a quelle indicate al comma
1, per le quali è vietato il consumo di suolo.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria
legislazione ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge, secondo le disposizioni dei rispettivi
statuti e delle relative norme di attuazione.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 451
d’iniziativa dei senatori BLUNDO, SANTANGELO, AIROLA, BENCINI, BERTOROTTA,
BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO,
CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO,
ENDRIZZI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI,
MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, SCIBONA,
SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013
Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi
Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono soppresse;
b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.
2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in vigore
della presente legge, ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di
idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a
valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con la
regione e previa acquisizione del parere degli enti locali.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1864
d'iniziativa dei senatori TAVERNA, BUCCARELLA, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, PAGLINI e
PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015
Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di regolamentazione del trasporto volontario di
animali di affezione
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente articolo:
«Art. 2-bis. - (Trasporto volontario di animali di affezione) -- 1. Fatte salve le disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali di affezione
deve avvenire nel rispetto e nella salvaguardia del benessere della specie e delle norme previste dal
nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale dei trasportatori volontari degli animali di affezione,
di seguito denominato "elenco nazionale".
3. L'elenco nazionale è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha
validità triennale e ad esso possono accedere i volontari iscritti alle associazioni animaliste.
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4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce con decreto i criteri per l'accesso
all'elenco nazionale.
5. Il trasporto degli animali di affezione di cui al comma 1 deve essere espletato su mezzi di trasporto
che devono essere:
a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo;
b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché da consentire altresì l'ispezione e la cura
degli stessi;
c) adeguati, per quanto concerne lo spazio disponibile, alle condizioni di trasporto e alle specie animali
trasportate.
6. In ogni caso il numero degli animali trasportati non può essere superiore a quattro.
7. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche
potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.
8. Il trasportatore deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto nonché l’eventuale sosta
mediante l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo. Per i viaggi superiori alle sei ore
devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.
9. È fatto divieto trasportare animali per un numero superiore a quattordici ore.
10. Il trasportatore è tenuto a comunicare presso gli uffici locali della Polizia di Stato l'elenco degli
animali da trasportare. Il suddetto elenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza e
deve contenere:
a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;
b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;
c) numero degli animali d’affezione trasportati;
d) fotografia e codice identificativo attraverso microchip o tatuaggi;
e) libretti sanitari;
f) documento di riconoscimento del proprietario.
11. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'autorità di cui al comma 10 rilascia al trasportatore il
nulla osta al trasporto e comunica lo stesso alla corrispondente autorità del luogo di destinazione».
Art. 2.
(Sanzioni)
1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Chiunque omette l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 2-bis e trasporta animali di
affezione è punito con la sanzione amministrativa di euro 1000.
6-ter. Chiunque omette la comunicazione presso gli uffici di Polizia di Stato locale l'elenco degli animali
da trasportare di cui al comma 10 dell'articolo 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa da euro
1000 a euro 5000».
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1650
d'iniziativa dei senatori SANTANGELO, NUGNES, MORONESE, MARTELLI e MARTON
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 2014
Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori
Art. 1.
(Oggetto e finalità della legge)
1. Le isole minori del territorio nazionale di cui all’allegato A costituiscono un patrimonio universale
europeo nonché una risorsa naturale di notevole valore da tutelare, conservare e valorizzare nell'ambito
della gestione del territorio e dell'esecuzione di interventi organici e programmati per la crescita socioeconomica delle popolazioni ivi residenti, nel rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica
nonché di quelle relative alla tutela dei beni storico-culturali, paesistici, archeologici.
2. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni adeguano la loro
normativa ai principi e agli obiettivi dell'Unione europea in materia di isole minori, tra i quali la
riduzione del divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite,
attraverso provvedimenti e normative anche in deroga, per migliorare i divari dei servizi infrastrutturali
e amministrativi, rispetto alle regioni e ai territori maggiormente sviluppati, in applicazione degli articoli
174 e seguenti del Trattato sull'Unione europea.
3. Al fine di conservare e promuovere le diversità naturali e culturali, di rilanciare lo sviluppo ed il
lavoro, nonché di valorizzare le potenzialità economiche e produttive, gli enti locali, anche costituiti in
consorzio, gli enti parco e le comunità isolane e di arcipelago, ove esistenti, sono riconosciuti come poli
di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la loro normativa ai
princìpi e agli obiettivi sanciti dall'Unione europea in tema di aree fragili quali la montagna e le regioni
insulari, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato sull'Unione europea.
5. Le isole minori del territorio nazionale rappresentano una estensione del territorio regionale di
appartenenza. Le regioni si impegnano a rimuovere gli ostacoli eventualmente esistenti in conseguenza
dell'insularità, al fine di garantire il rispetto del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 3
della Costituzione.
Art. 2.
(Obiettivi di sviluppo e valorizzazione)
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1. Lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, i comuni e gli altri enti territoriali
interessati, nel rispetto delle competenze loro affidate, garantiscono nelle isole minori interventi ed
adeguati finanziamenti volti a:
a) favorire una buona qualità della vita con particolare attenzione ai servizi essenziali costituzionalmente
garantiti, alla tutela della salute ed ai servizi sociali, anche mediante l'attivazione in deroga di presidí
sanitari speciali, al diritto allo studio ed alla formazione professionale, attivando servizi e strutture
scolastiche adeguate a favorire l'inclusione sociale e combattere la tendenza allo spopolamento;
b) favorire la realizzazione di servizi di telecomunicazioni su larga banda, per la tele-medicina, il telelavoro, la tele-formazione e l'offerta formativa scolastica;
c) favorire la mobilità sostenibile, tramite:
1) l'incentivazione all'uso di veicoli a basso o nullo impatto ambientale mediante incentivi agli acquisti
di veicoli a combustibili ecologici e la diffusione di punti di distribuzione di energia;
2) interventi per la ciclabilità: estensione della rete di piste ciclabili, bike sharing e servizi annessi;
d) garantire servizi di trasporto per il rifornimento di combustibili e di beni di prima necessità;
e) favorire il turismo;
f) incrementare la produzione di fonti energetiche rinnovabili, compatibilmente con il paesaggio
insulare, come mezzo per ridurre i costi delle famiglie e delle attività produttive nonché per la
limitazione di emissioni di CO2, anche in attuazione del Patto dei sindaci promosso dalla Commissione
europea;
g) adeguare gli strumenti urbanistici vigenti, coniugando l'esigenza di tutela dell'aspetto tradizionale
delle isole con i vantaggi e le opportunità derivanti dal progresso tecnologico, in particolare quelle legate
al contenimento energetico e all'impiego delle fonti rinnovabili energetiche;
h) attivare sistemi di gestione dei rifiuti attraverso forme di smaltimento, recupero e riciclo autonomo
all'interno della stessa isola per ridurre i costi del servizio e rendere produttivo il sistema;
i) garantire il rifornimento idrico realizzando nuovi impianti e favorendo l'istallazione di impianti di
potabilizzazione e di desalinizzazione di recupero delle acque piovane micro e fito depurate, anche
valorizzando l'uso di energie rinnovabili;
l) valorizzare i beni culturali, demaniali ed ambientali trasferendo, ove necessario, la proprietà dei beni
in possesso delle regioni agli enti locali, con i quali sono sottoscritti appositi accordi di valorizzazione;
m) favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente limitando la costruzione di
nuove strutture;
n) promuovere ed incentivare le attività tipiche delle isole, la competitività delle piccole e medie imprese
(PMI) favorendo i settori dell'artigianato, dei prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, anche
attraverso la riduzione degli oneri finanziari, il costo dei trasporti delle merci, la semplificazione delle
procedure burocratiche;
o) favorire la promozione in Italia e all'estero del «marchio delle isole minori d'Italia», già istituito
dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), al fine della tutela e della valorizzazione dei
prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola;
p) attivare presso l'Unione europea le procedure per l'istituzione di zone franche nel territorio delle
isole minori, in ottemperanza al regolamento (UE) n. 952/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.
Art. 3.
(Strumenti della concertazione per lo sviluppo delle isole minori)
1. Il presidente dell'ANCIM partecipa in qualità di membro alle riunioni della Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazione.
2. Al fine di assicurare il raccordo istituzionale tra lo Stato e le regioni nel cui territorio sono presenti
isole minori, è istituita un'apposita sessione della Conferenza unificata, con la partecipazione del
presidente dell'ANCIM e dei rappresentanti delle predette regioni, per la sottoscrizione di un contratto
di sviluppo locale nel quale sono definiti gli obiettivi generali e le modalità per il coordinamento tra i
diversi livelli istituzionali interessati nel perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge, anche
mediante le opportune semplificazioni in deroga alle ordinarie procedure autorizzatorie, secondo
quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.
3. Il Documento unico di programmazIone isole minori, di seguito denominato DUPIM, è lo
strumento di programmazione degli interventi da realizzare nel territorio delle isole minori. I singoli
comuni concorrono alla sua predisposizione, anche attraverso il coinvolgimento delle rappresentanze
delle categorie imprenditoriali, dei lavoratori e dei cittadini, al fme di garantire l'espressione delle istanze
correlate allo specifico contesto territoriale di riferimento.
4. Il DUPIM è corredato dei progetti integrati di sviluppo territoriale (PIST), predisposti dai comuni ai
sensi del comma 3, che costituiscono lo strumento operativo della programmazione, nei quali sono
individuati i singoli progetti da realizzare a valere sui finanziamenti pubblici disposti per il DUPIM e
con le ulteriori risorse finanziarie rese disponibili dai medesimi comuni, dagli altri enti territoriali e da
soggetti privati.
5. Le regioni nel cui territorio sono presenti isole minori, entro trenta giorni dalla trasmissione dei PIST
da parte dei comuni di riferimento, deliberano sulla conformità dei progetti agli obiettivi generali di
sviluppo regionali. La delibera regionale costituisce l'atto di adesione della regione alle iniziative previste
nel PIST, con contestuale impegno a concorrere alloro finanziamento con risorse proprie nonché con
le risorse dei fondi strutturali europei attribuite alle medesime regioni.
6. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento per gli affari regionali, le
autonomie e lo sport, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato istituzionale per
le isole minori, di seguito denominato «Comitato», presieduto dal Ministro per gli affari regionali e le
autonomie o da un sottosegretario di Stato appositamente delegato.
7. Il Comitato è un organo paritetico ed è composto:
a) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri competenti per le problematiche relative alle isole
minori, in numero non superiore a sette;
b) dai presidenti delle regioni Campania, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana, nel cui
territorio sono presenti isole minori, o da un loro delegato;
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c) dal presidente dell'ANCIM e da sei sindaci designati dalla medesima Associazione.
8. Il Comitato approva il DUPIM e i relativi criteri di riparto per l'erogazione delle risorse ai comuni
interessati.
9. L'ANCIM, sulla base delle deliberazioni delle regioni di cui al comma 5, predispone il DUPIM e lo
trasmette al Comitato per l'approvazione ai sensi del comma, lettera b).
10. Il DUPIM ha durata settennale, coincidente con la programmazione dei fondi strutturali dell'Unione
europea, ed è sottoposto annualmente a verifica e ad eventuale aggiornamento da parte del Comitato, ai
sensi del comma 7, lettera c).
11. In sede di prima applicazione della presente legge, il DUPIM è comunque predisposto per il
periodo 2014-2020, in conformità a quanto previsto al comma 7, e può contenere progetti predisposti
d'intesa con le competenti istituzioni delle isole di altri Paesi del Mediterraneo, al fine di avviare la
definizione di un modello condiviso di sviluppo europeo per le isole minori.
Art. 4.
(Fondo di sviluppo delle isole minori)
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della presente legge, la dotazione del Fondo di sviluppo delle isole
minori, di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
è incrementato di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2015, per interventi a favore delle
isole minori di cui all'allegato A.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le ulteriori risorse già stanziate per il
finanziamento di interventi per le isole minori di pertinenza dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, che confluiscono nel Fondo di cui al
comma 1 per le medesime finalità ivi indicate.
Art. 5.
(Fiscalità di sviluppo)
1. I comuni delle isole di cui all'allegato A, individuano, in conformità con il diritto europeo e la
normativa regionale, forme di fiscalità di sviluppo con particolare riguardo alla creazione di nuove
aziende sostenibili, ovvero di attività d'impresa che non perseguano come unico obbiettivo quello del
profitto, bensì impostino la propria attività su valori sociali, etici ed ambientali.
2. I comuni delle isole di cui all'allegato A possono stabilire ed applicare uno o più tributi propri in
riferimento a particolari fini quali opere pubbliche, investimenti pluriennali in servizi sociali o eventi
particolari quali flussi turistici e mobilità urbana in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2, comma 2 e
dall'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42.
3. I tributi di cui al comma 2:
a) possono essere applicati solo per il periodo necessario all'attuazione del progetto o dei progetti in
riferimento ai quali sono istituiti;
b) non possono comunque essere applicati ai soggetti il cui reddito imponibile ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche (lRPEF) sia inferiore a euro 15.000;
c) prevedono distinte aliquote di applicazione con carattere di progressività, fermo restando che
l'aliquota massima non può comunque superare lo 0,5 per cento del reddito imponibile ai fini
dell'IRPEF.
Art. 6.
(Fondo pe la perequazione infrastrutturale)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della quantificazione
dei fondi per la perequazione infrastrutturale, in attuazione dell'articolo 22, della legge 5 maggio 2009,
n. 42, i comuni delle isole di cui all'allegato A, d'intesa con le regioni di appartenenza, provvedono alla
ricognizione delle proprie dotazioni infrastrutturali delle strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche
nonché della rete stradale, della rete fognaria, la rete idrica, elettrica e delle strutture portuali ed
aeroportuali, ove esistenti.
2. Al fine di agevolare la ricognizione di cui al comma 1, i sindaci dei comuni di cui al comma 1 inviano
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una sintetica relazione
accompagnata da schede sinottiche per ogni singolo settore indicando i bisogni di interventi
infrastrutturali, eventuali progetti esistenti, la loro priorità e la loro quantificazione finanziaria.
Art. 7.
(Miglioramento e potenziamento
delle strutture finalizzate all'incremento
e diversificazione dell'offerta turistica)
1. Al fine di favorire un più razionale ed adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nonché una
minore occupazione del territorio e per migliorare e potenziare i servizi turistici ed alberghieri, i comuni
delle isole di cui all'allegato A possono autorizzare, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, il
cambiamento delle destinazioni d'uso degli immobili, purché non comportino l'aumento di cubatura e
rispettino le caratteristiche architettoniche tipiche del luogo.
2. Al fine di stabilire le priorità nella determinazione della destinazione d'uso degli immobili di cui al
comma 1, i comuni delle isole minori di cui al comma 1 presentano ai Ministri competenti un piano
sull'attuale offerta turistica del territorio, le sua diversificazione per aree di interesse, ed una scala di
interventi da realizzare con priorità.
3. Al fine di incrementare l'offerta turistica delle isole minori, i Ministeri competenti destinano per ogni
esercizio finanziario una somma prelevata dal Fondo di sviluppo delle isole minori per la promozione e
valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici e dell'offerta turistica.
4. Per le finalità di cui al comma 3, entro il mese di dicembre di ogni anno, i comuni di cui al comma 1
presentano ai Ministri competenti adeguati progetti aventi ad oggetto gli interventi relativi all'anno
successivo o ad una pluralità di anni. I progetti devono evidenziare la stretta correlazione con il
potenziale incremento del flusso turistico ed essere muniti del relativo quadro economico. I Ministeri
competenti erogano le somme relative ai progetti approvati entro il successivo mese di marzo.
5. I Ministeri competenti, di intesa con le regioni e i comuni di cui al comma 1, entro il mese di
dicembre di ogni anno verificano il fabbisogno di personale addetto all'accoglienza turistica delle isole
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minori per l'anno successivo. Al fine di sopperire ad eventuali carenze, le stesse amministrazioni,
ciascuna per la propria competenza, organizzano nel territorio delle stesse isole corsi di formazione
professionale per operatori turistici, ferme restando le norme sulle guide turistiche ed escursionistiche.
Art. 8.
(Misure per migliorare i servizi sanitari)
1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano garantiscono alle popolazioni
residenti e ai turisti nelle isole minori il diritto all'assistenza sanitaria locale nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza (LEA). Al fine di garantire l'appropriatezza della presa in carico e la risposta delle
emergenze e delle urgenze, le regioni provvedono alla riorganizzazione dei presidi ospedalieri, ove
esistenti.
2. Qualora, a causa della particolarità delle patologie, degli interventi o degli strumenti necessari, non sia
possibile provvedere all'assistenza locale immediata, è riconosciuto agli abitanti delle isole minori il
diritto al rimborso delle spese sostenute in armonia dei parametri esistenti per sottoporsi alle cure
presso strutture sanitarie in terraferma all'interno della regione di appartenenza, fermo restando quanto
già previsto per gli interventi extra-regionali. Le stesse provvidenze sono riconosciute ad un
accompagnatore, qualora il paziente non sia in grado di spostarsi in autonomia.
3. È garantita per l'intero arco di tempo annuale, in ogni isola, ed in proporzione alla popolazione
residente anche alla luce dei flussi turistici, la presenza continuativa di medici di primo soccorso, di
infermieri e di apparecchiature di urgenza e di primo intervento.
4. Sono mantenuti, anche in deroga alla normativa vigente, i punti nascita presenti nelle isole di cui
all’allegato A, implementando le adeguate professionalità e dotazioni strumentali anche al fine di
garantire la corretta gestione delle situazioni di maggiore criticità ed il trasferimento in sicurezza del
neonato che necessiti di interventi particolari, in centri di livello avanzato.
5. Le regioni comprendenti isole di cui all’allegato A promuovono e stabiliscono adeguati collegamenti
con centri di eccellenza per diagnosi precoce e il tempestivo intervento sulle patologie gravi sia
nell'immediato post-partum che in fase prenatale.
6. In ogni comune insulare, nei comuni pluri-insulari su ogni isola del comune o su ogni area pluricomunale che insista sullo stesso territorio è garantita la presenza di presìdi territoriali organizzati in
grado di prendere in carico il percorso della emergenza urgenza, di erogare i servizi delle cure primarie e
della gestione territoriale ambulatoriale-domiciliare delle patologie croniche nonché la presa in carico
dei pazienti oncologici e dializzati.
7. Sono previsti, per i medici in servizio nelle isole siciliane, adeguati opportunità formative e di
aggiornamento presso strutture di eccellenza anche finalizzati a servizi di telemedicina.
Art. 9.
(Misure a sostegno del sistema scolastico)
1. Le regioni territorialmente competenti concordano con lo Stato, in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano provvedimenti atti
a garantire che al personale direttivo, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo, che abbia
fatto espressa richiesta di servizio nelle istituzioni scolastiche delle isole di cui all’allegato A e che
dimostri di possedere la contestuale residenza e l'abituale dimora nei territori in cui tali istituzioni sono
situate, sia attribuita la precedenza di nomina nell'ordine delle rispettive graduatorie, nei trasferimenti,
nei passaggi di cattedra e negli incarichi a tempo indeterminato.
2. Al personale direttivo, docente ausiliario di ruolo non residente ed assunto a tempo determinato
ovvero a tempo indeterminato, purché presti effettivo servizio in modo continuativo nelle istituzioni
scolastiche delle isole di cui all’allegato A, sono riconosciuti i seguenti ulteriori incentivi:
a) indennità per sede disagiata a titolo di indennizzo per sopperire ai costi degli alloggi e al disagio
lavorativo;
b) equiparazione ai residenti circa il diritto alla riduzione del costo del biglietto dei trasporti marittimi e
terrestri.
3. Al fine di garantire la continuità del servizio, nei periodi in cui le avverse condizioni meteorologiche
non consentono al personale pendolare di essere presente con continuità, gli incentivi di cui al comma 2
sono concessi ai docenti che dimostrano di stabilire il proprio domicilio nel periodo di espletamento del
servizio.
4. Il servizio effettivamente prestato, in modo continuativo, dal personale docente con contratto di
lavoro a tempo indeterminato e determinato in istituzioni scolastiche delle isole di cui all’allegato A,
anche assegnato a pluriclassi nelle scuole di ogni ordine e grado, è valutato dalle regioni territorialmente
competenti in misura doppia.
5. Nelle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 gli incarichi per le supplenze brevi sono conferiti
prioritariamente al personale inserito nelle graduatorie d'istituto.
6. I comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono l'integrazione di cooperative didattiche e di altre
forme associative o consortili locali a supporto dell'attività scolastica.
7. Al fine di garantire il diritto allo studio di studenti residenti in zone geograficamente disagiate, la
regioni riconoscono la possibilità di mantenere la personalità giuridica, anche con un numero inferiore a
400 studenti, alle istituzioni scolastiche presenti sulle isole minori e sugli arcipelaghi di isole minori di
cui all'allegato A, qualora siano le uniche agenzie formative e non esistano altri presidi formativi nelle
isole vicine.
Art. 10.
(Presidi permanenti di protezione civile)
1. In attuazione del Protocollo d'intesa tra ANCIM e Dipartimento della Protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto in data 5 ottobre 2012, e ferme restando le vigenti
disposizioni, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle isole di cui all'allegato A
ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi è istituito, d'intesa con la regioni territorialmente
competenti, un presidio permanente di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune
interessato.
2. Per la gestione del presidio di cui al comma 1, con particolare riferimento alle attività di prevenzione
e di previsione, il Sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la
partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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3. Per favorire il tempestivo intervento in caso di catastrofi ed in attesa degli stanziamenti ad esse
finalizzati i comuni delle isole di cui all'allegato A prevedono la costituzione di un fondo per le
emergenze, che è reintegrato a valere sugli stanziamenti successivamente disposti dallo Stato per le
medesime finalità.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni delle isole minori di
cui all'allegato A che non vi abbiano ancora provveduto predispongono il piano di messa in sicurezza,
avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della Protezione civile e della regione.
Art. 11.
(Accordi di collaborazione e convenzioni con istituti di credito)
1. Al fine di valorizzare le sinergie culturali e di elaborazione di progetti e di favorire l'innovazione
tecnologica nelle isole minori, lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e i comuni
aventi sede nelle isole di cui all'allegato A, singoli od associati, adottano iniziative per definire appositi
accordi o intese con università ed istituti di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche predisponendo elaborazioni progettuali per interventi pubblici necessari al
superamento delle sperequazioni infrastrutturali individuate.
2. Al fine di favorire l'integrazione e la sinergia nella programmazione, nello sviluppo economico e
nell'occupazione, i comuni aventi sede nelle isole di cui all'allegato A attivano, previa indizione di bandi
di evidenza pubblica, accordi con istituti di credito che dichiarino la disponibilità a supportare l'azione
del comune e del tessuto produttivo locale procedendo a valutazione delle iniziative, proposte dai
privati per le predette finalità, con criteri che non siano di mera valutazione creditizia ma di efficacia
dell'intervento ai fini del progetto di sviluppo individuato nel DUPIM e asseverato dalle regioni.
Art. 12.
(Misure relative ai trasporti locali)
1. In considerazione delle priorità riguardanti il trasporto marittimo da e per le isole minori di cui
all'allegato A, al fine di garantire la continuità dei trasporti con la terraferma e di incrementare l'attività
turistica, le regioni territorialmente competenti convocano e presiedono almeno una volta l'anno una
Conferenza di servizi relativa al sistema di trasporti con riferimento ai collegamenti marittimi ed aerei
con le isole minori. Alla Conferenza possono prendere parte tutti i soggetti coinvolti nella gestione di
tali collegamenti.
2. Le regioni definiscono, altresì, un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi. I progetti di
adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali, adottati a seguito delle procedure di
ricognizione di cui all'articolo 6, costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM
per il periodo 2014-2020, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento
delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea per il medesimo periodo.
3. Le regioni bandiscono le gare per l'affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di
collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.
4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato
all'allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
c) del costo del carburante per autotrazione.
Art. 13.
(Prevenzione e composizione dei conflitti
e riduzione del contenzioso giurisdizionale)
1. Al fine di ridurre il contenzioso giurisdizionale presente nelle isole minori di cui all'allegato A e di
promuovere il ricorso alle modalità di soluzione alternativa delle controversie, le regioni territorialmente
competenti perseguono obiettivi di pacificazione sociale e di composizione non conflittuale delle
controversie, favorendo il ricorso alla mediazione e garantendo una equilibrata relazione tra mediazione
e procedimento giudiziario, in ottemperanza della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2008 e del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
2. Le regioni e i comuni competenti promuovono il ricorso alla mediazione inserendo, nei contratti in
cui è parte il comune, la clausola di mediazione, quale strumento già previsto dal diritto europeo e
nazionale per dirimere preventivamente le controversie componendo il conflitto, attuale o potenziale,
mediante un nuovo equilibrio collaborativo tra le parti.
3. Le regioni e i comuni competenti possono stipulare convenzioni con organismi di mediazione
accreditati presso il Ministero della giustizia al fine di assicurare ogni possibile riduzione dei costi
pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica
amministrazione.
4. La mediazione di cui al presente articolo è esperita senza pregiudizio per gli ordinari percorsi
giudiziari, con l'obiettivo di temperare, prevenire e ridurre i conflitti ed i connessi oneri finanziari,
commerciali e sociali ad essi direttamente collegati, contribuendo alla pacificazione dei rapporti sociali
nelle isole, laddove l'isolamento e gli spazi ristretti li rendono maggiormente a rischio.
Art. 14.
(Piano per l'assetto idrogeologico)
1. Al fine della tutela dell'incolumità fisica dei residenti e dei visitatori, e per la necessità di non
disperdere il patrimonio naturalistico, turistico ed economico delle isole minori di cui all'allegato A, le
regioni territorialmente competenti garantiscono interventi immediati e mirati al ripristino delle
condizioni minime di sicurezza relative ai Piani per l'assetto idrogeologico, in accordo con i comuni
competenti e le comunità isolane.
Art. 15.
(Gestione dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti i comuni delle isole di cui all'allegato A favoriscono la
riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti in modo compatibile con le esigenze di tutela ambientale,
paesaggistica e sanitaria, attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
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b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima secondaria dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la previsione di condizioni di appalto che prescrivano l'impiego
dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'incentivazione del compostaggio domestico.
2. I comuni di cui al comma 1 che realizzano progetti compatibili con le finalità di cui al comma 1
hanno diritto a beneficiare del contributo annuale pari al 50 per cento dei costi di trasporto marittimo
effettivamente sostenuti, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 4.
Art. 16.
(Demanio regionale e riserve naturali)
1. Le regioni territorialmente competenti trasferiscono in capo ai comuni delle isole di cui all'allegato A
la gestione dei beni del demanio regionale, anche marittimo, che insistono sui rispettivi territori, ivi
compresa la competenza al rilascio dei titoli concessori e autorizzativi.
2. Le entrate derivanti dalla gestione del demanio trasferita ai sensi del comma 1 sono riservate nella
misura del 50 per cento ai comuni gestori per gli interventi di bonifica e manutenzione ordinaria.
3. In conformità alle normative regionali, la gestione delle riserve naturali e dei parchi di competenza
regionale compresi nel territorio delle isole di cui all'allegato A è affidata ai comuni competenti per
territorio i quali vi provvedono direttamente o attraverso soggetti giuridici all'uopo istituiti. Le risorse
necessarie sono a carico del bilancio regionale e trasferite ai gestori.
Art. 17.
(Piano di incentivazione energia
da fonti rinnovabili)
1. Sentiti i comuni delle isole minori di cui all'allegato A, le regioni territorialmente competenti, di
concerto con la Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali competente per territorio,
predispongono un piano per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili fino al 100 per
cento del fabbisogno energetico.
2. Il piano di cui al comma 1 tiene conto, al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica
all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, dell'interesse primario della tutela del paesaggio, della
salubrità dell'ambiente e della salute dei cittadini delle isole, garantito altresì dalla produzione di energia
non inquinante.
Art. 18.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizione della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative
disposizioni di attuazione.
Art. 19.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4 della presente legge, valutato in 100 milioni di euro
annui a decorrere dal 2015, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 50 milioni di euro, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui
al comma 2.
2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli è autorizzata ad adottare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni volte a modificare la
misura del prelievo erariale unico applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del
compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior
gettito non inferiore a 50 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015.
Art. 20.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1597
d’iniziativa dei senatori PUGLIA, MORONESE, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI,
PETROCELLI, VACCIANO, TAVERNA, SIMEONI, SERRA, SANTANGELO, PAGLINI,
MORRA, MONTEVECCHI, MOLINARI, MARTON, MARTELLI, MANGILI, LUCIDI, LEZZI,
GAETTI, FUCKSIA, FATTORI, ENDRIZZI, DONNO, CIAMPOLILLO, CATALFO,
BUCCARELLA, BOTTICI, BLUNDO, BERTOROTTA e AIROLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2014
Disposizioni in materia di responsabilità civile auto e modifiche al codice delle assicurazioni
private in materia di tutela del consumatore e promozione della concorrenza
Art. 1.
(Modifiche dell'articolo 136 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, riguardanti
il comitato di esperti in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e la
composizione dell'IVASS)
1. Al fine di contenere l'elevato grado di variabilità che contraddistingue i premi per la responsabilità
civile auto (RCA), all'articolo 136, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, sono apportate le seguenti modificazioni:
209
a) al primo periodo, dopo le parole: «di esperti», sono inserite le seguenti: «di elevata professionalità, di
notoria indipendenza e comprovata esperienza»;
b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il comitato ha altresì il compito di predisporre per il
Ministro dello sviluppo economico ipotesi di intervento finalizzate a contenere l'andamento degli
incrementi tariffari praticati dalle imprese di assicurazione, nonché di formulare proposte e progetti al
medesimo Ministro volti ad aumentare il grado di informazione a vantaggio degli assicurati e ad
agevolare la mobilità dei medesimi. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
disciplinati l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento del comitato di esperti, fermo restando che
i componenti del medesimo comitato: a) durano in carica tre anni; b) possono essere riconfermati per
una sola volta e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque
anni dalla cessazione dell'ultimo incarico; c) sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di
non versare in situazioni di incompatibilità derivanti dall'esercizio attuale e personale di attività oggetto
del compito istituzionale; d) non possono percepire alcuna indennità o emolumento comunque
denominato».
2. Al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza dei comportamenti delle imprese di assicurazione e
degli intermediari assicurativi nei confronti di assicurati, beneficiari e danneggiati, all'articolo 13 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) il Direttorio, operante nella composizione integrata di cui al comma 17, composto da un membro
del Direttorio di cui all'articolo 21 dello Statuto della Banca d'Italia scelto dal Governatore della Banca
d'Italia, due membri scelti dal Presidente tra i magistrati della Corte dei conti, un membro scelto tra i
componenti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. Presidente dell'Istituto è il Presidente della Corte dei conti.»;
c) al comma 13 le parole: «, su proposta del Governatore della Banca d'Italia e» sono soppresse;
d) al comma 14, è aggiunto il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì individuate le
cause di decadenza dall'incarico.»;
e) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
«14-bis. I membri del Direttorio restano in carica tre anni.»;
f) il comma 17 è sostituito dal seguente:
«17. Ai soli fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali attribuite all'IVASS in materia assicurativa, il
Direttorio di cui al comma 10, lettera c), è integrato con i due consiglieri di cui al comma 13.»;
g) i commi 28 e 30 sono abrogati.
3. Alla data di entrata in vigore della presente legge gli organi dell'IVASS decadono.Entro quattro mesi
dalla medesima data sono nominati i consiglieri di cui al comma 13 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e il Direttorio di cui
al comma 10, lettera c), del medesimo articolo 13 unitamente al presidente predispongono lo statuto
dell'IVASS.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di strumenti di preventivazione on line)
1. Al fine di garantire l'efficacia e la maggiore fruibilità degli strumenti on line volti a consentire la
comparazione tra le tariffe applicate dalle diverse imprese di assicurazione, con regolamento, sono
stabiliti dall'IVASS, sentiti il Ministero dello sviluppo economico, le associazioni di tutela dei
consumatori e degli utenti, criteri volti alla semplificazione e razionalizzazione del servizio informativo,
cosiddetto «preventivatore unico», di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005.
2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità attraverso le quali i preventivi ottenuti sulla
base delle informazioni inserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136, comma 3-bis, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, possono consentire la conclusione del contratto
contestualmente all'esito della comparazione, ovvero, attraverso un link di collegamento diretto al sito
internet di ciascuna compagnia di assicurazione, la possibilità di perfezionare l'acquisto a condizioni
non peggiorative rispetto a quelle contenute nel preventivo.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, in materia di divieto di
abbinamento)
1. All'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 3 è abrogato;
b) al comma 4, le parole: «ai sensi dei commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma
2».
Art. 4.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti)
1. Ai fini dell'adozione del regolamento recante la disciplina della banca dati «anagrafe testimoni» di cui
all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive
modificazioni, l'IVASS provvede ad inserire tra i parametri tecnici finalizzati al miglior funzionamento
della medesima banca dati il numero e la ricorrenza delle testimonianze intervenute da parte di un
medesimo soggetto in relazione a più sinistri.
Art. 5.
(Disposizioni in materia di verifiche sui dati comunicati dalle imprese di assicurazione)
1. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale sui dati relativi ai sinistri che le imprese di assicurazione
sono tenute ad inserire nella banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005, al fine di assicurare l'omogenea e oggettiva definizione dei criteri di
trattamento dei dati medesimi. All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS apporta le necessarie
modificazioni ai provvedimenti regolamentari in materia di disciplina della banca dati sinistri con
l'obiettivo di pervenire progressivamente ad un regime di maggior favore tariffario verso i conducenti
più virtuosi.
211
2. Con regolamento dell'IVASS sono definite le modalità di svolgimento delle verifiche di cui al comma
1.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria)
1. Nell'attesa di una riforma organica del sistema bonus malus e al fine di contrastare il fenomeno
dell'aumento dei premi RCA con specifico riferimento ad alcune aree del Paese, a far data dal 1º
gennaio 2015 è istituito presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici SpA (CONSAP), ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore, in via sperimentale e solo fino ad
un massimo di tre anni, un sistema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore, volto a garantire esclusivamente un trattamento minimo di
copertura obbligatoria, ferma restando la possibilità per i contraenti di avvalersi di qualsiasi impresa
autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica, ai sensi dell'articolo 130 del citato codice di cui
al decreto legislativo n. 209 del 2005.
2. Al fine di pervenire ad una consistente riduzione del premio di tariffa per i giovani neo-patentati, in
tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto in adempimento dell'obbligo di assicurazione relativo a
veicoli acquistati da soggetti con età compresa tra i diciotto e i trenta anni, e fatto salvo quanto previsto
al comma 4-bis dell'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, la
CONSAP provvede all'assegnazione al veicolo di una classe di merito di conversione universale (CU) 9.
Al verificarsi di un sinistro, ai sensi di quanto previsto all'articolo 134 del codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, l'impresa di assicurazione applica la CU 14.
3. I soggetti che intendono avvalersi del sistema di assicurazione obbligatoria di cui al comma 1 devono
acconsentire all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati
scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, di cui all'articolo 132 del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni. È fatto divieto per l'assicurato di disinstallare,
manomettere o comunque rendere non funzionante il dispositivo installato. In caso di violazione da
parte dell'assicurato del divieto di cui al presente comma, fatte salve le eventuali sanzioni penali, il
contratto si risolve automaticamente.
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, sentita la CONSAP, e,
per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di gestione dell'offerta dei
servizi assicurativi da parte della CONSAP, che deve avvenire a condizioni equivalenti a quelle delle
imprese di diritto privato; le modalità e le condizioni di accesso della medesima CONSAP alle banche
dati di cui all'articolo 135, comma 1, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e
successive modificazioni, e all'anagrafe nazionale delle persone abilitate alla guida prevista dal codice
della strada; i criteri volti alla fissazione della tariffa assicurativa e le relative modalità di applicazione,
tenendo conto, nell'ottica di una riduzione significativa dei premi, del rischio medio nazionale,
dell'andamento dei premi praticati dalle imprese di assicurazione a livello nazionale, nonché degli oneri
che concorrono alla determinazione dei tassi di premio.
5. Il Fondo di garanzia per le vittime della strada, costituito presso la CONSAP ai sensi dell'articolo 283
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni, assolve allo
scopo di provvedere al risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli assicurati secondo le
modalità di cui al comma 1. Ai fini dell'adempimento delle procedure relative all'istruttoria e alla
liquidazione dei danni per i sinistri a carico del Fondo di cui al periodo precedente, si applica il
provvedimento ISVAP 28 dicembre 2006, n. 2496.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, è stabilita la quota dei contributi da riconoscere alla medesima CONSAP a copertura degli
oneri sostenuti per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
Art. 7.
(Disposizioni in materia di premi
assicurativi)
1. All'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, dopo il comma 3-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:
«3-sexies. Le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo
contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti o
assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio deve essere
riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna
compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe di merito di conversione universale (CU)
assegnata al singolo contraente o assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti o
assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è ulteriormente riconosciuta
dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente
proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».
2. Il mancato rispetto da parte dell'impresa assicuratrice dell'obbligo di riduzione del premio nei casi di
cui al comma 3-sexies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come introdotto dal comma 1 del presente articolo,
comporta l'applicazione alla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del premio di assicurazione relativo al
contratto in essere.
3. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, ogni impresa di assicurazione pubblica sul
proprio sito internet l'entità della riduzione dei premi effettuata ai sensi dell'articolo 32, comma 3-sexies,
del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, come
introdotto dal presente articolo, secondo forme di pubblicità che ne rendano efficace e chiara
l'applicazione. L'impresa comunica altresì i medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e
all'IVASS, ai fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
4. L'IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito all'osservanza delle disposizioni
contenute nel presente articolo. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 comporta
l'applicazione da parte dell'IVASS di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000
euro. I relativi importi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo di
garanzia per le vittime della strada di cui al comma 5 dell’articolo 6.
Art. 8.
(Disposizioni in materia di portabilità delle polizze)
213
1. All'articolo 133 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni,
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e la attribuzione
delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la
medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse compagnie
assicurative, garantendo, in particolare, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio
assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo
contratto.».
Art. 9.
(Disposizioni in materia di documentazione probatoria)
1. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni fraudolenti, nonché di garantire l'autenticità dei
documenti probatori in caso di danno a cose, all'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo n.
209 del 2005, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, le parole da: «Il danneggiato può procedere» fino alla fine del comma
sono sostituite delle seguenti: «La riparazione delle cose danneggiate può avvenire solo dopo lo spirare
del termine indicato al periodo precedente, passato il quale in capo al danneggiato ricade solo l'obbligo
di provare il danneggiamento nei modi stabiliti al comma 1-bis.»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora l'impresa assicuratrice non abbia proceduto alla ispezione nei tempi indicati al comma 1,
il danneggiato, ai fini di ricevere l'offerta risarcitoria, deve presentare idonea documentazione
probatoria e fotografica relativa al danno, in formato digitale certificato».
2. L'IVASS, con proprio regolamento, stabilisce i contenuti, le modalità e i tempi di trasmissione della
documentazione di cui all'articolo 148, comma 1-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del
2005, come introdotto dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di
risarcimento diretto)
1. All'articolo 149 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile
obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, ferma restando
l'esperibilità delle azioni ordinarie nei confronti del responsabile civile e dell'assicuratore di quest'ultimo,
i danneggiati hanno facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento anche all'impresa di assicurazione che
ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato.».
Art. 11.
(Disposizioni in materia di gestione
dei reclami)
1. Al fine di garantire una maggiore efficienza delle procedure di gestione dei reclami aventi ad oggetto
la gestione dei rapporti contrattuali da parte delle imprese di assicurazione, con regolamento adottato
dall'IVASS, è fissato in sette giorni dalla data di ricezione del reclamo il termine entro il quale le
medesime imprese sono tenute a dare riscontro al reclamante.
2. I reclami presentati dalle persone fisiche e giuridiche, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti
ed in generale da soggetti portatori di interessi collettivi nei confronti delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi, ai sensi dell'articolo 7 del codice di cui al
decreto legislativo n. 209 del 2005, possono essere trasmessi all'IVASS a mezzo di posta elettronica
certificata.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di cancellazione dal ruolo dei periti assicurativi)
1. All'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, al comma 1, è aggiunta, in
fine, la seguente lettera:
«e-bis) la sussistenza di situazioni di conflitti di interesse.».
2. L'IVASS, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
provvedimento, individua le situazioni di conflitto d'interesse rilevanti ai fini della cancellazione dal
ruolo, di cui alla lettera e-bis) dell'articolo 159 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005,
come introdotta dal comma 1 del presente articolo.
Art. 13.
(Disposizioni in materia di rinnovo)
1. All'articolo 170-bis del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'impresa di assicurazione è tenuta a
comunicare al contraente, con preavviso di almeno trenta giorni, la scadenza del contratto, il premio
applicato per il rinnovo e le modalità di gestione del rapporto contrattuale assicurativo in via telematica,
di cui all'articolo 38-bis del regolamento dell’ISVAP 26 maggio 2010, n. 35, nonché a mantenere
operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata
con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza.»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. È valutata ai fini dell'obbligo a contrarre di cui all'articolo 132, comma 1, e successive
modificazioni, qualsiasi manifestazione di volontà, ovvero fatto concludente, da parte delle imprese di
assicurazione che renda impossibile all'assicurato di rinnovare il contratto, salvo quanto disposto dal
comma 1-quater.
1-ter. Ai fini dell'obbligo a contrarre, incluso il caso di rinnovo, hanno natura discriminatoria le
condizioni basate sulla territorialità, il sesso e la minore età del contraente.
1-quater. Nei casi di cui all'articolo 642 del codice penale non sussiste l'obbligo a contrarre di cui
all'articolo 132, comma 1.».
215
Art. 14.
(Disposizioni sanzionatorie in materia di obbligo a contrarre)
1. All'articolo 132 del codice di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, e successive modificazioni,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusione dell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i
termini regolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASS sono dimezzati. Decorso inutilmente
il termine, l'IVASS provvede a comminare le sanzioni di cui all'articolo 314.».
2. All'articolo 314, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 209, del 2005, le parole: «euro
millecinquecento ad euro quattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «euro
duemilacinquecento ad euro quindicimila».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1011
d’iniziativa del senatore MARTELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2013
Disposizioni in materia di utilizzo degli idrofluorocarburi
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge regola la produzione, l'importazione, l'esportazione, l'immissione sul mercato, la
detenzione, la commercializzazione, l'uso, il recupero e la distruzione degli idrofluorocarburi.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «idrofluorocarburi (HFC)»: un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro;
b) «immissione sul mercato»: la fornitura o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o
gratuitamente;
c) «uso»: l'impiego di idrofluorocarburi nella produzione, manutenzione o assistenza, compresa la
ricarica, di prodotti e apparecchiature o in altri processi;
d) «recupero»: la raccolta e il magazzinaggio di idrofluorocarburi provenienti da prodotti e
apparecchiature, effettuati nel corso delle operazioni di manutenzione o assistenza o prima dello
smaltimento;
e) «riciclo»: la riutilizzazione di idrofluorocarburi recuperati previa effettuazione di un processo di
pulitura di base;
f) «prodotti e apparecchiature che dipendono da idrofluorocarburi»: prodotti e apparecchiature che non
funzionano senza idrofluorocarburi, eccettuati i prodotti e le apparecchiature usati per la produzione, il
trattamento, il recupero, il riciclo o la distruzione di idrofluorocarburi.
Art. 3.
(Misure in materia di produzione eimmissione sul mercato di idrofluorocarburi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 è vietata la produzione di idrofluorocarburi.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1 sono vietati l'importazione, l'esportazione,
l'immissione sul mercato, la detenzione e l'uso di idrofluorocarburi.
3. In deroga ai commi 1 e 2, gli idrofluorocarburi possono essere prodotti, immessi sul mercato e
utilizzati esclusivamente per usi di laboratorio e a fini di analisi, con obbligo di registrazione e rilascio di
apposita licenza ai sensi del comma 5.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati gli usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi per i quali la
produzione e l'importazione degli idrofluorocarburi possono essere consentite nel territorio nazionale,
le rispettive quantità, il periodo di validità della deroga di cui al comma 3, che non può comunque
superare la data del 31 dicembre 2015, nonché gli utilizzatori che possono avvalersi di tali
idrofluorocarburi per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
5. Con il medesimo decreto di cui al comma 4 sono altresì determinate le modalità di istituzione e
tenuta del registro, al quale, qualsiasi impresa che utilizzi idrofluorocarburi per usi essenziali di
laboratorio e a fini di analisi è tenuta a iscriversi indicando lo scopo, il consumo annuale stimato e i
fornitori di idrofluorocarburi, nonché le modalità di rilascio delle licenze ai produttori e agli importatori
delle medesime sostanze prodotte o importate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi.
Art. 4.
(Misure in materia di immissione sul mercato, importazione e esportazione di prodotti e
apparecchiature che contengono o dipendono da idrofluorocarburi)
1. A decorrere dal 1º gennaio 2014 sono vietate l'immissione sul mercato, l'importazione e
l'esportazione di prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da idrofluorocarburi.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti
la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di idrofluorocarburi per la manutenzione e l'assistenza di
apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data del 1º gennaio 2014 e le modalità di raccolta,
217
recupero, riciclo e distruzione, mediante l'individuazione della tecnologia più ecocompatibile, dei
medesimi idrofluorocarburi e dei prodotti e degli apparecchi contenenti tali sostanze.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì stabiliti la data fino alla quale gli idrofluorocarburi
possono essere riciclati e successivamente utilizzati esclusivamente per la manutenzione o assistenza
degli apparecchi e impianti di cui al comma 2, nonché le modalità di rilascio delle licenze per le imprese
che effettuano il recupero e il riciclo ai fini della manutenzione o dell'assistenza.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque immette sul mercato, produce, utilizza,
importa o esporta idrofluorocarburi, ad eccezione delle ipotesi di cui agli articoli 3, comma 3, e 4,
commi 2 e 3, è punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda fino a 120.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione degli articoli 3, comma 3, e 4, commi 2 e 3, è punita
con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro e con la
sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata ai produttori e agli importatori di
idrofluorocarburi prodotti o importati per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi e,
conseguentemente, dell’attività di impresa per un periodo non inferiore a 10 giorni.
3. In caso di reiterazione della violazione di cui al comma 2, è disposta la revoca della licenza.
Art. 6.
(Procedimento di applicazionedelle sanzioni amministrative)
1. Le attività di vigilanza e di accertamento relative al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge
sono esercitate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dall'Agenzia delle
dogane nell'ambito delle rispettive competenze.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7.
(Obbligo di iscrizione al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate)
1. Chiunque immette sul mercato, produce, utilizza, importa o esporta idrofluorocarburi ha l’obbligo di
iscrizione al Registro di cui all’articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
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DISEGNO DI LEGGE N. 976
d’iniziativa dei senatori PEPE, CIOFFI, BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA e
BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2013
Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e delega al Governo in materia di
disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione dei veicoli
Art. 1.
(Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
1. Al comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «ed oggettive» sono soppresse.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli)
1. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e il miglioramento della qualità del servizio e della
concorrenza nel settore dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante
dalla circolazione dei veicoli, nonché di risolvere le disfunzioni del medesimo settore che determinano
una situazione di insoddisfazione sia da parte degli utenti che delle compagnie assicuratrici, il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate alla
revisione del sistema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le modifiche e le integrazioni
strettamente necessarie all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di categoria
A e B quale unico obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile;
b) prevedere la possibilità di una copertura assicurativa sul veicolo, non obbligatoria per l'utente,
sostitutiva o supplettiva all'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di cui alla lettera a);
c) prevedere una rivisitazione organica del sistema bonus malus, definendo un nuovo meccanismo che
rispecchi nel prezzo esclusivamente le condotte effettivamente tenute dagli automobilisti, garantendo in
tal modo la parità di trattamento tariffario tra i cittadini, indipendentemente dalla loro area di residenza.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei ministri, sentiti i rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi corredati di relazione tecnica e analisi di impatto della
219
regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dai medesimi schemi di decreto, per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dei
medesimi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
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DISEGNO DI LEGGE N. 924
d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SERRA, LUCIDI,
CASTALDI, GIARRUSSO, MASTRANGELI, BATTISTA, LEZZI, PAGLINI, CIOFFI,
CIAMPOLILLO, MOLINARI, GAETTI, AIROLA, MARTON, MARTELLI, FATTORI, COTTI,
MANGILI, CAPPELLETTI, NUGNES e BOCCHINO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2013
Disposizioni per il sostegno delle famiglie numerose
Art. 1.
(Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, in favore delle famiglie numerose)
1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono approtate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-quater), è aggiunta la seguente:
«l-quinquies) il 15 per cento dal totale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i
danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figli
fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famiglia
e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondo
veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.»;
b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in
8.000 euro.
2-ter. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-bis rientra nella categoria dei redditi di lavoro
dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e
50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), gli importi ivi indicati devono essere rapportati al
periodo di lavoro nell'anno».
Art. 2.
(Modificazioni all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 in materia di deducibilità dei premi delle
assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei
natanti)
1. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente:
«76-bis. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica il
comma 76».
Art. 3.
(Agevolazioni a favore delle famiglie numerose ai fini dell'accesso alle attività e alle manifestazioni
culturali e dello spettacolo)
1. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, valida
per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che
fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
Art. 4.
(Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge valutato nel limite di 50 milioni di euro a
decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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DISEGNO DI LEGGE N. 876
d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, MARTELLI, MORONESE, NUGNES, SANTANGELO,
MARTON, MONTEVECCHI, BENCINI, Maurizio ROMANI, SERRA, BULGARELLI, AIROLA,
PETROCELLI, DE PIETRO, CASALETTO, ORELLANA, CASTALDI, PUGLIA, SIMEONI,
LEZZI, DONNO, BUCCARELLA, GIROTTO, GAETTI, PEPE, MOLINARI, TAVERNA,
221
BLUNDO, SCIBONA, CAPPELLETTI, MORRA, GIARRUSSO, PAGLINI, BATTISTA,
BOCCHINO, BOTTICI, CATALFO, CAMPANELLA, FUCKSIA, MANGILI, LUCIDI, CRIMI,
VACCIANO, COTTI, BERTOROTTA e CIOFFI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GIUGNO 2013
Trasformazione della società Acquedotto pugliese S.p.a. in Ente autonomo e abrogazione del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.
141
Art. 1.
1. È istituito l'«Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» di seguito denominato: «Ente». L'Ente ha
personalità giuridica di diritto pubblico ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, nei limiti
stabiliti dalla presente legge.
2. Sono affidati all'Ente le finalità e i compiti già di pertinenza dell'«acquedotto pugliese S.p.a.».
3. L'Ente ha capitale interamente pubblico e succede in tutti i rapporti attivi e passivi, beni,
partecipazioni, gestioni speciali, di cui era titolare l'«acquedotto pugliese S.p.a.».
4. Con uno o più regolamenti del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i ministri
dell’economia e delle finanze e dello sviluppo economico, emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 3
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all’abrogazione delle
disposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per
l’espressione dei pareri da parte delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
venti giorni dalla data di assegnazione.
5. È abrogato il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141.
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, le seguenti disposizioni:
a) regio decreto legge 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre
1920, n. 1365, che istituisce, con sede in Bari, un ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed
esercizio dell'acquedotto pugliese, fissandone l'ordinamento, con esclusione dell'articolo 14, primo
comma;
b) regio decreto 16 gennaio 1921, n. 195, che approva il regolamento generale per il funzionamento
dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
c) legge 13 dicembre 1928, n. 3233;
d) regio decreto 9 aprile 1931, n. 334, recante disposizioni concernenti gli organi di amministrazione per
l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
e) regio decreto legge 2 agosto 1938, n. 1464, convertito dalla legge 16 gennaio 1939, n. 74, concernente
affidamento all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese della costruzione e gestione delle fognature
nei comuni serviti dall'acquedotto stesso;
f) legge 28 maggio 1942, n. 664, recante estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti
assegnati all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
g) decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 389, concernente modificazioni alle norme sugli organi di
amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese;
h) decreto Capo provvisorio dello Stato 2 luglio 1947, n. 944, recante modificazioni delle norme
concernenti il funzionamento del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto
pugliese;
i) decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961, concernente sottoposizione dell'Ente
autonomo per l'acquedotto pugliese al controllo della Corte dei conti;
l) le parole: «Ente autonomo per l'acquedotto pugliese», di cui alla tabella -- parte IV allegata alla legge
20 marzo 1975, n. 70;
m) articolo 88, comma 1, lettera bb), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1371
d'iniziativa dei senatori MARTON, AIROLA, BERTOROTTA, BOTTICI, BUCCARELLA,
CASTALDI, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, GAETTI, MANGILI, MARTELLI,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI,
PUGLIA, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 2014
Abrogazione delle norme istitutive della figura del Vice comandante generale
dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in Seconda del Corpo della Guardia
di Finanza
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 32 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è abrogato.
2. L'articolo 168 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
è abrogato.
3. Il comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è abrogato.
223
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DISEGNO DI LEGGE N. 1361
d'iniziativa dei senatori BENCINI, SCIBONA, Maurizio ROMANI, BLUNDO, PUGLIA,
CATALFO, PAGLINI, DONNO, MONTEVECCHI, SERRA, MARONESE e CIOFFI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2014
Modifiche agli articoli 72 e 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n.
285, in materia di dispositivi per la sicurezza e la rilevazione
delle persone fisiche a bordo dei veicoli
Art. 1.
(Sistemi di rilevamento delle persone fisiche nei veicoli)
1. All'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il
comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. I veicoli della categoria L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3,
lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e gli
autoveicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del presente codice, devono essere muniti di un
apposito sistema di rilevamento delle persone fisiche e di un connesso dispositivo acustico di allarme».
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche tecniche dei dispositivi
previsti dal comma 2-quater dell'articolo 72 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, con particolare riferimento alle
modalità di attivazione e funzionamento dei predetti dispositivi connesse all'accensione e allo
spegnimento del veicolo nonché ai meccanismi di chiusura dello stesso.
Art. 2.
(Dispositivo di allarme acustico
anti-abbandono)
1. Al fine di assicurare una maggiore sicurezza dei bambini ed in particolare di prevenire episodi di
ipertermia causati dalla permanenza incustodita nei veicoli, al comma 1, secondo periodo, dell'articolo
172 del citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole:
«adeguato al loro peso,» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme acustico antiabbandono,».
2. L'obbligo di dotazione a bordo dei veicoli di cui all'articolo 172, comma 1, secondo periodo, del
citato codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di sistemi di ritenuta per
bambini dotati del dispositivo acustico di allarme di cui al comma 1, decorre dalla conclusione della
procedura di omologazione secondo le normative stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite o alle equivalenti direttive europee.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2015. A
decorrere dalla medesima data non possono più circolare sul territorio nazionale veicoli della categoria
L6e, dotati di carrozzeria chiusa, di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2002/24/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, e autoveicoli di cui all'articolo 47, comma
2, lettera b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sprovvisti dei
dispositivi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge prodotti in data
successiva al 1º gennaio 2015.
Art. 4.
(Detrazioni fiscali)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è riconosciuta una detrazione
dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento, delle spese
sostenute, fino al 31 dicembre 2015, per l'acquisto dei dispositivi previsti dalle disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 12 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1337
d’iniziativa dei senatori BATTISTA, SCIBONA, AIROLA, BIGNAMI, BOCCHINO,
CAPPELLETTI, CASALETTO, COTTI, DONNO, FATTORI, MOLINARI, MUSSINI, Maurizio
ROMANI, SIMEONI, VACClANO e CAMPANELLA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014
Disposizioni per l'introduzione dell'obbligo di identificazione attraverso un
codice alfanumerico per le Forze di polizia in servizio di ordine pubblico
Art. 1.
1. Il secondo comma dell'articolo 30 della legge 1º aprile 1981, n. 121, è sostituito dal seguente:
«Gli operatori di cui all'articolo 16 devono esporre un codice alfanumerico personale finalizzato a
consentirne l'identificazione durante il servizio di ordine pubblico. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, sono determinate le caratteristiche
225
delle divise e dei relativi codici, nonché i criteri generali volti a regolarne l'obbligo di utilizzo e le
modalità d'uso».
2. Il decreto di cui all'articolo 30, secondo comma, della legge 1º aprile 1981, n. 121, come modificato
dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è
punita con l'arresto da tre mesi a un anno. La stessa pena si applica al superiore gerarchico che consente
i fatti di cui al presente articolo.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1307
d’iniziativa dei senatori SCIBONA, BATTISTA, PUGLIA, FUCKSIA, VACCIANO, GIROTTO,
SERRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, MONTEVECCHI, SANTANGELO,
ENDRIZZI, DONNO, PEPE, MOLINARI, MORRA, LEZZI, COTTI, CIOFFI, BOTTICI,
BERTOROTTA, LUCIDI, MUSSINI, MARTELLI, PAGLINI, ORELLANA, MANGILI,
FATTORI, MORONESE, Maurizio ROMANI e BENCINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico
Art. 1.
1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnato in
servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise
nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.
Art. 2.
1. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di
pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è
tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative,
indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di
polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un
codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione
dell'operatore che lo indossa, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1.
2. I codici alfanumerici di cui al comma 1 devono comunque essere di materiale atto a consentirne la
visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.
3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o
ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.
4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione
del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi
assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.
Art. 4.
1. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di
protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento
d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è
punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui
all'articolo 3, comma 4.
3. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1267
d’iniziativa dei senatori BATTISTA, AIROLA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO,
CAMPANELLA, DONNO, Maurizio ROMANI e SERRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GENNAIO 2014
Modifiche all'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante norme in
materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo
Art. 1.
1. All'articolo 8 della legge 24 dicembre 2003, n. 363, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «ai soggetti» fino a: «anni» sono soppresse;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 80 ad euro 323. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore di anni
quattordici, della violazione risponde chi è tenuto alla sua sorveglianza».
227
c) nella rubrica, le parole: «per i minori di anni quattordici» sono soppresse;
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DISEGNO DI LEGGE N. 1268
d’iniziativa dei senatori SIMEONI, VACCIANO, TAVERNA, Maurizio ROMANI, BENCINI,
CAPPELLETTI, BATTISTA, FATTORI, PUGLIA, BULGARELLI, BOCCHINO, PETROCELLI,
BERTOROTTA, MARTON, MONTEVECCHI, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI,
DONNO, MORONESE, LEZZI, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, BOTTICI e SCIBONA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2014
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, nonché
modifica all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326
Art. 1.
(Mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto)
1. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni di cui al regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad effettuare una nuova mappatura delle zone dei rispettivi territori
interessati dalla presenza di amianto, secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano inviano, ad ogni singola scuola, ospedale, ufficio pubblico, caserma, palestra o
comunque luogo al quale sia consentito l'accesso al pubblico un'apposita documentazione per la
segnalazione della presenza di amianto, certa o presunta. Tale documentazione deve essere restituita
obbligatoriamente, anche in caso di non presenza di amianto, entro sessanta giorni dalla sua ricezione.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pongono in essere tutte le opportune
iniziative al fine di assicurare la completa esecuzione della mappatura, prevedendo, in particolare,
apposite sanzioni a carico dei soggetti responsabili delle singole strutture in caso di mancata
segnalazione.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il
contenuto della documentazione di cui al comma 2.
4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i dati raccolti in base alla
mappatura di cui al comma 2 sono inseriti nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) e pubblicati sui siti
internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute e
delle Agenzie regionali per l'ambiente.
Art. 2.
(Segnaletica)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presenza di amianto, in qualunque
luogo, deve essere indicata in maniera chiara e visibile, da un'apposita segnaletica recante l'indicazione
«amianto» e corredata con il simbolo del teschio.
Art. 3.
(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326)
1. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:
«5. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori già esposti che intendano ottenere il riconoscimento dei
benefici di cui al comma 1 devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti
entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli addetti alle bonifiche o
per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento
dei benefici di cui al citato comma 1, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa
domanda».
Art. 4.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori
esposti e già esposti all'amianto)
1. I soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo,
abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di
forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di
manifestazione di patologie correlabili all'amianto, di servizi sanitari di assistenza specifica, mirata al
sostegno della persona malata e a rendere più efficace l'intervento terapeutico.
2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate dall'INAIL e affidate ai dipartimenti di prevenzione
delle aziende sanitarie locali.
229
3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al
comma 1, confluiscono nel registro di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, e successive modificazioni, e nel registro nazionale dei casi dì mesotelioma asbestocorrelati, istituito dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre
2002, n. 308, nonché nei centri di raccolta dati regionali ove esistenti.
4. I dati raccolti in applicazione del comma 3 sono iscritti nel libretto sanitario di cui all'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e nella cartella sanitaria e di rischio di cui
all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia all'interessato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e, delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme
di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015.
Art. 5.
(Monitoraggio sanitario e diagnosi precoce)
1. Ai cittadini residenti in comuni interessati da grave inquinamento da amianto è riconosciuto il diritto
alla fruizione gratuita delle forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi
precoce, di cui al comma 1 dell'articolo 4.
Art. 6.
(Modifica al codice penale)
1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«11-sexies. l'avere commesso il fatto in violazione delle norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia dell'impiego dell'amianto».
Art. 7.
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge determinati in 20 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015 si provvede mediante i maggiori risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad
una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento
relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, e le dotazioni
finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative agli
oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente, in
misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 20 milioni di
euro per l'anno 2015 e a 277 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. I Ministri competenti
predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2015, gli ulteriori interventi
correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori
risparmi di spesa di cui al presente comma.
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N. 1157
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori BATTISTA, BIGNAMI, AIROLA, BENCINI, BOCCHINO, DONNO,
MORRA, ORELLANA e SERRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 OTTOBRE 2013
Disposizioni per la revisione del Corpo delle capitanerie di porto -- Guardia
costiera e delega al Governo
Art. 1.
(Principi generali)
1. Il Corpo delle capitanerie di porto di cui al libro I, titolo IV, capo III, sezione II, del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, assume la denominazione
unica di «Guardia costiera».
2. La Guardia costiera assume le competenze e le funzioni stabilite dalla presente legge nonché quelle
già attribuite al Corpo delle capitanerie di porto ed alle Forze di polizia dal codice della navigazione e
dalle altre leggi che esplicano la loro efficacia in mare, sul demanio marittimo e nelle acque interne.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale attualmente destinato al
servizio navale ed ai reparti subacquei dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza,
nonché della Polizia di Stato, confluisce, avanzando domanda, negli organici della Guardia costiera. Il
personale che non intende confluire nella Guardia costiera è assegnato ad altre funzioni dal Corpo o
dall'Arma di appartenenza.
Art. 2.
(Rapporti con altre amministrazioni dello Stato)
231
1. I Ministeri di cui agli articoli 134, 135, 136 e 137 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, nonché tutte le amministrazioni pubbliche interessate ad attività di istituto che si svolgano
in mare o sul demanio marittimo si avvalgono della Guardia costiera per il tramite del Comando
generale, con cui possono essere stipulate apposite convenzioni.
2. Le regioni si avvalgono, per tutte le attività marittime e portuali rientranti nei loro compiti
istituzionali o ad esse delegate dallo Stato, delle articolazioni periferiche della Guardia costiera.
Art. 3.
(Mezzi e infrastrutture)
1. Alla Guardia costiera sono attribuiti tutti i mezzi e le infrastrutture del Corpo delle capitanerie di
porto nonché, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i mezzi navali,
attualmente in dotazione o in costruzione, un'aliquota di mezzi aerei, da determinare in relazione ai
criteri di effettivo impiego, e le relative attuali infrastrutture logistiche dell'Arma dei carabinieri, del
Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato.
2. II Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i decreti utili all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
Art. 4.
(Capitoli di bilancio)
1. Contestualmente al passaggio del personale, dei mezzi e delle infrastrutture alla Guardia costiera ai
sensi dell’articolo 3, tutti gli stanziamenti di bilancio ad essi relativi sono trasferiti nell’ambito di
apposito programma di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
destinati al funzionamento della Guardia costiera.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie
variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Delega al Governo)
1. II Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi per:
a) la riorganizzazione centrale e periferica della Guardia costiera;
b) la definizione degli organici nonché delle modalità di confluenza in essi del personale già inquadrato
nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza e nella Polizia di Stato, ai sensi del comma
3 dell'articolo 1. Il personale che confluisce nella Guardia costiera conserva l'anzianità posseduta nel
Corpo di appartenenza al momento del passaggio;
c) il coordinamento della legislazione vigente mediante individuazione ed abrogazione espressa delle
disposizioni incompatibili con la presente legge.
2. Gli schemi di decreti legislativi di cui al comma 1, adottati dal Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze,
corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello
eventualmente prorogato, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda
conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni,
con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione.
I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci
giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque
adottati.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1133
d’iniziativa dei senatori BULGARELLI, SCIBONA, MANGILI, VACCIANO, CAMPANELLA e
PEPE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2013
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di guida di quadricicli leggeri
Art. 1.
1. All'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. Ai titolari di patente di guida di categoria AM, fino al compimento del diciottesimo anno di età,
non è consentita la guida di quadricicli leggeri (categoria L6e).»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2bis e 2-ter»;
c) al comma 5, primo periodo, le parole: «commi 2 e 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 2bis e 2-ter».
2. All'articolo 115, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e ad eccezione dei veicoli di cui
all'articolo 117, comma 2-ter».
3. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il
comma 9-bis, è inserito il seguente:
233
«9-ter. Non è consentita, a chiunque sia soggetto alla sospensione della validità della patente di guida
prevista al comma 9, e per tutto il medesimo periodo di sospensione, la guida di quadricicli leggeri
(categoria L6e)».
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DISEGNO DI LEGGE N. 849
d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Introduzione del reato di tortura nel codice penale
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Nel libro II, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 613-bis. - (Tortura). -- È punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con
violenza o minacce gravi, infligge a una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti
crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o
confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere
compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha
compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica,
religiosa o sessuale.
La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale
o da un incaricato di pubblico servizio.
La pena di cui al primo comma è raddoppiata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è
dell'ergastolo se ne deriva la morte.
Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti
a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale.
In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata
pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un
tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in
materia.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel
quale esistano motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali
motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti
umani.
Le dichiarazioni ottenute mediante tortura, come definita dal presente articolo, possono essere utilizzate
soltanto contro le persone accusate di tale delitto, al fine di provarne la responsabilità e di stabilire che
le dichiarazioni sono state rese in conseguenza della tortura
Art. 613-ter. - (Fatto commesso all'estero). -- È punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7,
numero 5), il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero il delitto di tortura di cui
all'articolo 613-bis».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1135
d’iniziativa dei senatori BENCINI, GIROTTO, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO,
Maurizio ROMANI e SCIBONA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2013
Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre
o metalli preziosi
Art. 1.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale
gemmologico, usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio)
1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d'oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e
materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende
specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1,
comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all'articolo 4 della
medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì:
a) a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell'acquisto in permuta, quale attività
commerciale occasionale ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, o quale attività secondaria rispetto all'attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I
soggetti di cui alla presente lettera non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale
o semilavorato;
b) alle vendite e agli acquisti on line.
235
2. È istituito, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un apposito registro, denominato
«Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro tre mesi giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000,
n. 7.
3. I soggetti di cui al comma 1 del presente articolo applicano nello svolgimento delle proprie attività le
disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione
delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro
dell'interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011.
4. All'articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivi
compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»;
b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al
primo comma»;
c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti:
«degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».
Art. 2.
(Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d'oro, di altri metalli preziosi e del materiale
gemmologico, usati)
1. È istituito, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, il registro telematico di pubblica
sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi
rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti
per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali
preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l'obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro
ore dall'avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e
documentazione sugli oggetti comprati o venduti:
a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori;
b) data dell'operazione;
c) specie della merce comprata o venduta;
d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale
materiale gemmologico;
e) indicazione del prezzo dell'oggetto e delle modalità di pagamento;
f) fotografia dell'oggetto;
g) fotocopia del documento d'identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto
cedente per ciascuna operazione.
3. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge sono tenuti a dichiarare le operazioni
concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma
2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, qualora l'entità dell'operazione sia pari o superiore a 1.000 euro.
4. L'utilizzo del contante nelle operazioni di compravendita effettuate dai soggetti di cui all'articolo 1,
comma 1, è consentito nel limite di euro 500.
Art. 3.
(Tutela del consumatore)
1. Agli operatori di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e
successive modificazioni.
Art. 4.
(Disposizioni fiscali)
1. Alle cessioni di oggetti d'oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e
materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e
affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 17, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel
rispetto degli adempimenti ivi previsti.
Art. 5.
(Disposizione transitoria)
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all'articolo 1,
comma 1, sono tenuti a iscriversi nel Registro di cui all'articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1103
d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI,
TAVERNA, Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, GAETTI, CIOFFI, LEZZI,
ORELLANA, CATALFO, BLUNDO, ENDRIZZI, PUGLIA, MARTELLI, MANGILI, FATTORI,
MOLINARI, MORRA e CIAMPOLILLO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 2013
237
Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, in materia di obblighi
del produttore e del distributore per la commercializzazione dei prodotti
Art. 1.
(Prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza dei prodotti importati)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 104 , il comma 7, è sostituito dal seguente:
«7. Qualora i produttori e i distributori importino, da paesi extracomunitari, ed immettano sul mercato
prodotti, hanno l'obbligo di richiedere preventivamente ai laboratori di analisi autorizzati dalle
disposizioni vigenti l'esecuzione dei test e delle prove sui prodotti per verificare l'assenza di elementi
che possano danneggiare il consumatore sotto il profilo igienico-sanitario. La certificazione dei risultati
ottenuti è rilasciata successivamente ai produttori e ai distributori. Qualora i produttori e i distributori
sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori
professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore
presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza, informano
immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all'articolo 106, comma 1, precisando le azioni
intraprese per prevenire i rischi per i consumatori»;
b) All'articolo 112, al comma 5, dopo le parole: «il produttore che violi le disposizioni di cui all'articolo
104, commi 2, 3, 5, 7,» sono aggiunte le seguenti: «terzo periodo,» e dopo le parole: «il distributore che
violi le disposizioni di cui al medesimo articolo 104, commi 6, 7,» sono aggiunte le seguenti: «terzo
periodo,»;
c) all'articolo 112, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. In caso di mancata certificazione da parte dei produttori e dei distributori di cui al comma 7
dell'articolo 104, è previsto il sequestro dei prodotti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il
produttore o il distributore che immetta sul mercato i prodotti in assenza della certificazione di cui al
comma 7 dell'articolo 104, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 20.000 euro».
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 906
d’iniziativa dei senatori VACCIANO, MOLINARI, PEPE, BOTTICI, AIROLA, BATTISTA,
BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,
FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI,
MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI,
PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI e
TAVERNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013
Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario attraverso la
separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge dispone la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di
tutelare le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziare tali attività
da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali,
anche mediante modifica, integrazione e coordinamento della disciplina vigente di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per banche commerciali: le banche che esercitano l'attività di credito nei confronti dei cittadini, delle
famiglie, delle imprese e delle comunità e che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con
obbligo di restituzione per l'esercizio dell'attività di credito;
b) per banche d'affari: le banche che investono nel mercato finanziario, svolgendo attività legate alla
negoziazione e all'intermediazione di valori mobiliari in genere.
Art. 3.
(Delega al Governo, principie criteri direttivi)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge e secondo i principi e i criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti
norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari.
2. I decreti legislativi di cui al comma l sono adottati in applicazione dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) prevedere il divieto per le banche commerciali di svolgere direttamente o indirettamente, qualsiasi
attività propria delle banche d'affari, delle società di intermediazione mobiliare e, in generale, di tutte le
società finanziarie che non sono autorizzate ad effettuare la raccolta di depositi tra il pubblico;
b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di
collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i soggetti di seguito elencati:
1) banche d'affari;
2) banche d'investimento;
3) società di intermediazione mobiliare;
4) tutte le altre tipologie di società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
239
c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche
d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale tutte le società
finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di detenere posizioni di controllo e
di ricoprire cariche direttive nelle banche commerciali;
d) prevedere, per le banche commerciali, l'obbligo di operare in condizioni di sostanziale equilibrio tra
le scadenze delle attività di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie;
e) stabilire sanzioni proporzionate e dissuasive per le banche che non ottemperino ai principi sanciti alle
lettere a), b), c) e d) prevedendo, per le infrazioni di maggiore gravità, la revoca dell'autorizzazione
all'attività bancaria;
f) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a diciotto mesi dalla data di entrata in
vigore del primo decreto legislativo di cui al comma 1, durante il quale le banche devono risolvere le
incompatibilità di cui alla presente legge;
g) prevedere un differente trattamento fiscale tra banche commerciali e banche d'affari orientato a
favorire le prime, in considerazione della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolare in
favore dei risparmiatori e delle piccole e medie imprese.
Art. 4.
(Pareri delle Commissioni parlamentari)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega per l’espressione dei
pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro trenta giorni dalla data
dell'assegnazione.
2. Decorso tale termine per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque emanati.
Art. 5.
(Clausola di salvaguardia finanziaria)
1. Dalla presente legge e da ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 762
d'iniziativa dei senatori CASTALDI, BULGARELLI, PUGLIA, CAPPELLETTI, SCIBONA,
MOLINARI, MUSSINI, MORRA, CAMPANELLA, ORELLANA, VACCIANO, Maurizio
ROMANI, MANGILI, CATALFO, PAGLINI, LUCIDI, BOCCHINO, MONTEVECCHI,
BLUNDO, DONNO e ENDRIZZI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2013
Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e altre disposizioni in materia di
disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali
Art. 1.
(Disciplina dell'apertura festivadegli esercizi commerciali)
1. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituita dalla seguente:
«d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva,
nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, che svolge un'attività
commerciale come individuata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ubicato nei comuni inclusi
negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte».
2. L'articolo 31 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
3. Per gli esercizi che svolgono attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, ubicati fuori dei comuni di cui alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decretolegge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
sostituita dal comma 1 del presente articolo, le regioni, d'intesa con gli enti locali e sentito il parere dei
comitati locali e delle organizzazioni di categoria, dei lavoratori e dei consumatori, adottano un piano
per la regolazione dei giorni di apertura, il quale preveda turni a rotazione per l'apertura degli esercizi
medesimi nelle domeniche e negli altri giorni festivi.
4. Il piano per la regolazione dei giorni di apertura di cui al comma 3 prevede per ogni comune
l'apertura del 25 per cento degli esercizi commerciali per ciascun settore merceologico in ciascuna
domenica o giorno festivo, comunque non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva
per ciascun esercizio commerciale.
5. Le regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni di cui al presente articolo
entro il 31 dicembre 2013.
Art. 2.
(Osservatorio sulle aperturedomenicali e festive)
1. Dal 1º gennaio 2014 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un osservatorio, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di verificare gli effetti della nuova
regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge.
241
2. L'osservatorio di cui al comma 1 è composto da dieci membri, di cui quattro funzionari del Ministero
dello sviluppo economico, due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative, due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative e due rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative.
3. Ai componenti dell'osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, compenso o rimborso spese.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1953
d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, CAPPELLETTI e PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 GIUGNO 2015
Istituzione della figura dell’agente provocatore per i delitti contro la pubblica
amministrazione
Art. 1.
1. In attuazione dell'articolo 50 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 31 ottobre 2003, di cui alla legge 3 agosto 2009,
n. 116, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, non è punibile ai sensi degli articoli
110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o
qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla
commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322,
322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La
medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro
pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di
denaro di altra utilità.
2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n.
190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali
di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
anche al fine di assicurare il necessario coordinamento dell'Autorità nazionale anticorruzione con
l'autorità giudiziaria.
______
DISEGNO DI LEGGE N. 1855
d'iniziativa dei senatori CIOFFI, AIROLA, SCIBONA, CIAMPOLILLO, GIROTTO,
BERTOROTTA, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI,
CASTALDI, CATALFO, COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,
GIARRUSSO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTON, MARTELLI, MONTEVECCHI,
MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO, SERRA
e TAVERNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2015
Modifiche alla legge 31 luglio 1997, n.
249, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n.
177, e altre disposizioni in materia di composizione
dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di organizzazione della società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo e di vigilanza sullo
svolgimento del medesimo servizio
Art. 1.
(Modifiche alle norme in materia di procedure di nomina dei componenti dell' Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni)
1. Il comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, è sostituito
dai seguenti:
«3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione
per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal
presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i
commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, con
la maggioranza dei due terzi dei componenti. I componenti dell'Autorità durano in carica sei anni e non
possono essere confermati. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la
Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza
ordinaria del mandato dei componenti dell'Autorità. Al commissario che subentri quando mancano
meno di due anni alla predetta scadenza ordinaria non si applicano il divieto di conferma di cui al
243
presente comma né le disposizioni dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il presidente dell'Autorità è nominato
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente
dell'Autorità è previamente sottoposta al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti
espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3-bis. I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alte e riconosciute professionalità e
competenza nel settore. A pena di decadenza, non possono essere nominati i soggetti che nei sette anni
precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque
livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici.
3-ter. A pena di decadenza, i componenti dell'Autorità non possono esercitare, direttamente o
indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, compresi gli incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti
nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico».
2. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:
«5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della
legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia a decorrere dalla data di scadenza del
mandato del consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in carica alla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 2.
(Consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. L'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«Art. 49. -- (Disciplina e consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa).
--- 1. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidata alla società RAIRadiotelevisione italiana Spa fino al 6 maggio 2026.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze esercita le sue attribuzioni quale socio di maggioranza della
società RAI-Radiotelevisione Spa con la massima trasparenza e nell'esclusivo interesse degli utenti del
servizio pubblico generale radiotelevisivo.
3. Per quanto non diversamente previsto dal presente testo unico, la società RAI-Radiotelevisione
italiana Spa è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne
l'organizzazione e l'amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque
membri, compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non
rinnovabili.
5. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico predisposto
dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della
società RAI-Radiotelevisione Spa.
6. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria
visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 10, concernente rispettivamente:
a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto
audiovisivo nazionale verso l'estero;
b) la qualità, i valori ispiratori e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico
radiotelevisivo;
c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle
diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.
7. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al
comma 5.
8. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito internet.
9. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla
nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero
incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti
situazioni:
a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle
imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi
gli effetti della riabilitazione;
d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro
quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica
ovvero per un delitto in materia tributaria;
f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo
pari o superiore a due anni.
10. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di
competenza:
a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza
dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o
245
privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di
comunicazione elettronica;
b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale
almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi
afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il
Ministero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;
c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale
almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti
a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e
della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione
elettronica.
11. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel
proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 6, 9 e 10 e
procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a), di due nominativi
per l'area di competenza di cui alla lettera b) e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla
lettera c) del citato comma 10.
12. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti
sorteggiati ai sensi del comma 11, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del
servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano,
nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.
13. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 12, con la maggioranza dei due terzi dei
componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audìto, l'Autorità procede all'estrazione di un
nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari
indicono una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 14.
14. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 12 e 13, il Ministro
dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque
candidati estratti, anche se non audìti.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 14, il presidente
del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di
amministrazione.
16. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono
incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei
partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto
o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in
qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAIRadiotelevisione italiana Spa o alle società collegate».
Art. 3.
(Organizzazione, amministrazione e trasparenza della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa)
1. Al titolo VIII del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della presente legge, è aggiunto, in fine,
il seguente articolo:
«Art. 49-bis. -- (Organizzazione e amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa). -- 1.
Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal
codice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal
Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di
indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto
audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAIRadiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme,
alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella
deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le
modalità di revoca.
3. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;
b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito
delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici
definiti ai sensi del comma 1;
d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche,
con le modalità di cui al comma 5;
e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 5 e 6, nel limite del 2 per cento della
dotazione organica dei dirigenti;
f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti
attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino
oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano
necessarie;
h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;
i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 9.
4. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 3.
5. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 3, il consiglio di
amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet
della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale
disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di
amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso
di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico
da assegnare.
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6. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 3 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso
cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del
consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
7. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni
connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:
a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede
affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i
consiglieri;
b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;
c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di
amministrazione.
8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere
conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.
9. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta
dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede
le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del
canone o che ne sono legalmente esenti:
a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione,
salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;
b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai
consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica;
d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;
e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società,
nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento
degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.
10. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
11. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo
retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
12. L'assemblea della società dispone la revoca e l'azione di responsabilità nei confronti degli
amministratori della società in conformità al parere favorevole delle commissioni parlamentari
competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
13. In caso di revoca, dimissioni o impedimento permanente dell'amministratore delegato o di un altro
membro del consiglio di amministrazione, si procede alla sua sostituzione, nell'ambito della medesima
area di competenza, attraverso la procedura definita dall'articolo 49, commi da 11 a 15».
Art. 4.
(Verifica dell'adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico radiotelevisivo)
1. Il comma 9 dell'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:
«9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso
autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:
a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;
b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAIRadiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;
c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».
Art. 5.
(Soppressione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi e abrogazione di norme)
1. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e
successive modificazioni, sono abrogati.
2. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata
dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.
3. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamenti
parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei princìpi che regolano lo svolgimento del
medesimo servizio.
4. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni.
5. Fino all'entrata in vigore di apposita legge di riordino dell'accesso al mezzo radiotelevisivo, l'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, ne disciplina le modalità, sulla base dei
princìpi di cui all'articolo 6, terzo comma, lettere a), b) e c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, e
successive modificazioni.
6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.
177, è abrogata.
249
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DISEGNO DI LEGGE N. 1840
d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015
Istituzione della figura del «responsabile raccolta fondi» presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo
Art. 1.
(Istituzione del «responsabile raccolta fondi» a sostegno dei beni culturali)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è istituita
presso il medesimo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo la figura del «responsabile
raccolta fondi», con il compito di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali in
favore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definiti: il profilo professionale, i requisiti richiesti,
l'inquadramento, i compiti e le mansioni del «responsabile raccolta fondi», nonché la dotazione organica
e strumentale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
3. Nel caso di impossibilità oggettiva di individuare all'interno dei ruoli del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo una persona qualificata e rispondente ai requisiti richiesti ai sensi del
comma 2, si può ricorrere alla nomina di un consulente esterno scelto fra personalità di elevata
competenza e comprovata esperienza, previa pubblicazione dei curricula dei candidati.
4. L’incarico di «responsabile raccolta fondi» è di durata triennale, rinnovabile una sola volta, con una
retribuzione non superiore a un dirigente di prima fascia. Si applica quanto stabilito all'articolo 53 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché quanto previsto in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni.
5. Le singole soprintendenze nominano, all'interno dei propri ruoli, una figura preposta alle relazioni
nonché allo scambio di informazioni e alle eventuali segnalazioni con il «responsabile raccolta fondi».
Art. 2.
(Trasparenza e pubblicità)
1. Fermo restando il controllo ordinario della Corte dei conti, l'attività del «responsabile raccolta fondi»
è altresì sottoposta alla verifica dei risultati ottenuti, che sono pubblicati e puntualmente aggiornati sul
portale internet del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Sul medesimo portale sono
pubblicati e aggiornati tempestivamente i dati riguardanti l'ammontare della raccolta fondi, le modalità
con cui i fondi vengono convogliati e finalizzati alla realizzazione di progetti, nonché le modalità di
utilizzo per obiettivi mirati, anche particolari o afferenti a specificità territoriali, i criteri di scelta seguiti
per l'impiego dei fondi e le eventuali quote residuali.
2. Con il medesimo decreto di cui all'articolo 1 sono stabilite le norme procedurali e di coordinamento
con la disciplina vigente in materia di contratti di sponsorizzazioni ed erogazioni liberali nel settore dei
beni culturali.
Art. 3.
(Copertura)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato nel limite massimo di 30.000 euro per
il 2015 e di 50.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante utilizzo del Fondo per il
responsabile raccolta fondi, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e finanziato ai sensi del comma 2.
2. A decorrere dal periodo di imposta 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti
della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222, sono integralmente riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, nei limiti di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, al Fondo per il responsabile
raccolta fondi, per la copertura degli interventi di cui alla presente legge.
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 1724
d'iniziativa dei senatori CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, MORONESE,
CIAMPOLILLO, MORRA, LUCIDI, BERTOROTTA, FUCKSIA, SANTANGELO, SERRA,
CATALFO, PUGLIA, AIROLA, BUCCARELLA, CASTALDI, BLUNDO, MARTON e TAVERNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2014
Disposizioni in materia di grandi opere e disciplina del dibattito pubblico
concernente la realizzazione di infrastrutture
Art. 1.
(Ricognizione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche)
1. Al fine di garantire la razionalizzazione, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia della spesa destinata
alla realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, a valere sulle leggi di spesa pluriennale e a
carattere permanente, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri
Ministri competenti per materia, avvia una ricognizione degli interventi infrastrutturali riguardanti la
rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica ed elettrica, le strutture portuali ed
aeroportuali, contenuti nel programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge 21
251
dicembre 2001, n. 443, e, entro dieci mesi dalla data di inizio della medesima ricognizione, provvede,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, a definire un
aggiornamento dell'elenco di opere da finanziare. Tale selezione di opere è effettuata tenendo conto
dell'attuale disponibilità di infrastrutture e di offerta di servizi, nonché sulla base della ricognizione
prevista dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e dei seguenti criteri:
a) nei casi di opere le cui procedure di affidamento dei lavori non risultino avviate o concluse o di cui
non risulti l'effettivo inizio dei lavori, o per le quali non risulti firmato il contratto, i piani economicofinanziari dei progetti di investimento e l'analisi di sostenibilità delle medesime opere, nonché, ove
richiesta, l'analisi dei rischi, sono sottoposti, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, a
verifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati, di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, con l'ausilio del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di valutare la non prosecuzione dell'opera. Il
completamento della verifica tecnica deve avvenire entro sei mesi. Nelle more del completamento della
verifica tecnica, tutte le attività sono sospese;
b) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura
inferiore al 20 per cento del valore di contratto, si procede alla prosecuzione dei lavori solo previa
sottoposizione dei piani economico-finanziari delle medesime opere, accompagnati da una completa e
dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento e i profili di rischio, a
verifica tecnica degli organismi indipendenti di valutazione individuati dai Ministeri interessati, di cui al
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, previo parere del CIPE. Il completamento della verifica
tecnica deve avvenire entro quattro mesi. In esito alla medesima verifica può essere disposta anche la
non prosecuzione dell'opera;
c) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura
compresa tra il 20 e l’80 per cento del valore di contratto, a seguito della verifica di cui alla lettera b)
può essere disposto il completamento delle medesime opere ovvero l'individuazione di varianti
progettuali a più basso costo, nonché la non prosecuzione dell'opera;
d) nei casi di opere i cui lavori di realizzazione, avviati, risultino in stato di avanzamento in misura
superiore all'80 per cento del valore di contratto, si dispone l'ultimazione dei medesimi lavori, previa
valutazione degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi e agli indicatori previsti nella
documentazione di programmazione e progettazione delle opere e possibile individuazione di interventi
correttivi da porre in essere per minimizzare gli impatti economici ed ambientali.
2. Dalla data di inizio della verifica tecnica e fino alla definizione dell'elenco aggiornato delle opere
ricomprese nel programma delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, tutti gli effetti dei contratti
stipulati connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non possono
essere avanzate pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo.
3. In caso di non prosecuzione dell'opera, sono caducati tutti gli atti e i rapporti contrattuali stipulati e a
definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli
contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento del pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto,
ai sensi dell'articolo 132, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
4. Nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1, gli organismi indipendenti di valutazione
individuati in sede di esame tecnico, previo parere del CIPE, possono essere chiamati a valutare parti
progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si può procedere, sentite le
regioni interessate, anche prevedendo un utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto
iniziale, sia mantenendo la stessa destinazione d'uso sia con destinazione d'uso alternativa a quella
inizialmente prevista.
5. Al fine di assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di
riesame delle infrastrutture strategiche da finanziare prima che vengano adottate decisioni sulle
medesime opere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione, attraverso la pubblicazione sul proprio sito web,
il piano economico finanziario aggiornato dell'opera e gli elaborati connessi. Entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della documentazione di cui al periodo precedente,
chiunque può presentare proprie osservazioni o pareri in forma scritta. Ai fini della verifica tecnica, gli
organismi indipendenti di valutazione acquisiscono e valutano tutta la documentazione presentata,
nonché osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati. Gli organismi di valutazione tengono
adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico presentate nei termini indicati. L'esame delle
osservazioni da parte dei medesimi organismi deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato.
Art. 2.
(Dibattito pubblico concernente la realizzazione di infrastrutture)
1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 161, dopo il comma 1-quater, è inserito il seguente:
«1-quinquies. Nell'ambito del programma di cui al comma 1, il documento di economia e finanza
individua l'elenco delle opere infrastrutturali di impatto significativo sotto il profilo socio-economico,
ambientale o dell'assetto del territorio, sulle quali attivare la procedura di consultazione pubblica di cui
all'articolo 162-bis»;
b) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:
«Art. 162-bis. - (Consultazione pubblica). -- 1. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali di
rilevante impatto ambientale, sociale ed economico, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di
promuovere l'accettazione sociale da parte delle collettività locali interessate dalla realizzazione
dell'opera, si procede alla consultazione pubblica secondo la disciplina prevista dal presente articolo.
2. Oltre alle opere inserite nell'elenco di cui all'articolo 161, comma 1-quinquies, le infrastrutture sono
sottoposte alla procedura di consultazione pubblica qualora ne facciano richiesta il soggetto
aggiudicatore, ovvero il promotore di cui all'articolo 175, ovvero un consiglio regionale, ovvero un
numero di consigli comunali rappresentativi di almeno 200.000 abitanti, ovvero 30.000 cittadini
residenti nel comune o nei comuni interessati.
3. Sono da intendersi sottoposte alla disciplina di cui al comma 2 le opere di cui al comma 4 il cui valore
sia superiore all'importo di 100 milioni di euro, ivi incluse le opere previste in piani o programmi
approvati da amministrazioni pubbliche, alla cui realizzazione si provvede mediante l'utilizzazione dei
contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, per i quali non sono
253
previsti contributi pubblici a fondo perduto, è accertata la non sostenibilità del piano economicofinanziario ed è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato un
credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
4. Al fine di garantire la sicurezza e l'integrazione dei sistemi a rete nonché la costruzione e l'esercizio
delle infrastrutture e degli impianti strategici a iniziativa privata, costituiscono attività di preminente
interesse nazionale e sono sottoposti alla disciplina di cui al presente articolo gli interventi, il cui valore
di investimento è superiore a 100 milioni di euro, aventi ad oggetto:
a) la creazione o l'allargamento di autostrade e di superstrade a doppia corsia;
b) la costruzione o l'ampliamento di linee ferroviarie;
c) la costruzione o l'allargamento di vie navigabili;
d) la costruzione, l'allargamento o il prolungamento di aree e di piste aeroportuali;
e) la costruzione o l'estensione di infrastrutture portuali;
f) la costruzione di infrastrutture elettriche;
g) la costruzione, l'ammodernamento o la riconversione di centrali elettriche;
h) la costruzione di gasdotti, di oleodotti o di piattaforme di gas di petrolio liquefatto (GPL) o di
impianti di stoccaggio;
i) la costruzione o l'ammodernamento di reti e di impianti di comunicazioni elettroniche, ad esclusione
delle reti a banda larga e a banda ultralarga che restano regolate dalla disciplina speciale;
l) la costruzione di impianti di trattamento, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti, anche liquidi;
m) la costruzione di infrastrutture ausiliarie alla ricerca, prospezione e coltivazione di giacimenti di
idrocarburi liquidi e gassosi in mare e sulla terraferma;
n) la costruzione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse.
5. La consultazione pubblica è avviata e diretta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
dal provveditore interregionale per le opere pubbliche competente per territorio, in coordinamento con
il prefetto titolare della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia capoluogo della
regione interessata, e si svolge secondo un programma preventivamente definito e reso pubblico. In
caso di opere che insistono sul territorio di più regioni, il provveditore interregionale si avvale di una
struttura di supporto costituita da un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, uno del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, uno del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare e uno del Ministero dello sviluppo economico.
6. La consultazione pubblica si svolge nella fase iniziale dell'iter di individuazione delle caratteristiche
dell'infrastruttura e ha per oggetto, di regola, il progetto preliminare dell'opera, prima della
convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 165, comma 4.
7. La procedura di consultazione si svolge in modo tale da assicurare la completa e tempestiva
informazione sull'intervento e costituisce lo strumento attraverso il quale è preliminarmente verificata la
percorribilità della scelta realizzativa e del grado di accettazione dell'opera da parte delle collettività
interessate. Nell'ambito della procedura di consultazione possono essere richieste informazioni
aggiuntive sull'opera infrastrutturale e segnalate criticità in ordine al progetto preliminare sulla base
anche di motivate ipotesi alternative, sia progettuali che di localizzazione.
8. La consultazione ha durata predefinita, comunque non superiore ai centottanta giorni, e si chiude con
l'approvazione e la pubblicazione del documento conclusivo di cui al comma 10 sul sito web
istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
9. Il soggetto decisore pubblico, ferma restando la sua autonomia nella scelta tra le diverse opzioni
tecniche, adotta la propria decisione tenendo adeguatamente conto dei risultati derivanti dalla attività di
consultazione dei soggetti interessati.
10. La consultazione pubblica è condotta sul territorio, individuando le metodologie più idonee e
assicurando che tutte le amministrazioni che hanno poteri decisionali e autorizzatori sull'opera
partecipino alle varie fasi del procedimento di consultazione. Il provveditore interregionale per le opere
pubbliche rende disponibili tutti i documenti che sono sottoposti a consultazione pubblica entro
quindici giorni dall'inizio del procedimento, mediante il deposito presso i propri uffici e la
pubblicazione nel proprio sito web. Chiunque può prendere visione della documentazione. Al termine
del procedimento di consultazione pubblica, il provveditore interregionale per le opere pubbliche, in
coordinamento con il prefetto, predispone un documento conclusivo nel quale è riportata una
descrizione della consultazione svolta e delle ipotesi alternative emerse. In particolare, il documento
contiene una relazione sugli esiti della consultazione e sul grado di consenso raggiunto. Il documento
può altresì contenere una proposta in merito all’istituzione di un meccanismo permanente di
comunicazione e dialogo pubblico, che accompagni l'intervento anche nelle fasi successive di
progettazione e realizzazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione del documento di cui al presente
comma, il proponente dichiara pubblicamente se intende:
a) rinunciare al progetto o presentarne uno alternativo;
b) proporre modifiche al progetto, indicando quelle che intende realizzare;
c) sostenere il medesimo progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico, argomentando le ragioni di
tale scelta.
11. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione sono ulteriormente definite le modalità e i tempi di svolgimento della
consultazione pubblica, nonché della partecipazione delle comunità locali, e di redazione del
documento conclusivo».
2. La procedura di cui all'articolo 162-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica comunque alle opere il cui valore sia superiore
all'importo di 100 milioni di euro per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia
stato ancora approvato il progetto definitivo o non sia stata ancora conclusa la procedura di gara se
indetta sulla base del progetto definitivo.
______
255
DISEGNO DI LEGGE N. 1689
d’iniziativa dei senatori BOTTICI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, GAETTI, LEZZI, PUGLIA,
PAGLINI, SANTANGELO e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2014
Modifiche all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di rimborsi
spese ai titolari di cariche elettive pubbliche e a coloro che esercitano pubbliche
funzioni
Art. 1.
1. All'articolo 52, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «ai fini
della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 50, non concorrono,
altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro
che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso analitico
di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di
rendicontazione, i limiti e i criteri per l'erogazione di tali somme devono essere disposti dagli organi
competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo
precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul
sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute,
documentate e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all'organo che le ha
erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1783
d’iniziativa dei senatori CASTALDI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, BERTOROTTA,
MORONESE, NUGNES, GIROTTO, BUCCARELLA, MARTELLI, DONNO, SCIBONA,
SANTANGELO, CAPPELLETTI, PETROCELLI, AIROLA, ENDRIZZI, BULGARELLI,
BLUNDO e BOTTICI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 FEBBRAIO 2015
Disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, per la
bonifica dell'amianto e dei materiali contenenti amianto nei locali pubblici o
aperti al pubblico, per la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con
altri prodotti di uso equivalente, nonché in materia di eguaglianza nell'accesso ai
benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto
Art. 1.
(Obbligo di bonifica dei locali pubblici
e aperti al pubblico)
1. Nei locali pubblici e aperti al pubblico, compresi scuole e ospedali, è fatto obbligo alle
amministrazioni competenti e ai proprietari privati di provvedere alla bonifica dell'amianto o dei
materiali contenenti amianto entro il 1º gennaio 2020.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, a titolo di colpa, se il fatto non costituisce più
grave reato, con la pena della reclusione non inferiore a dodici mesi.
Art. 2.
(Obbligo di bonifica nei luoghi di lavoro)
1. Nei luoghi di lavoro dove i lavoratori sono, o possono essere, esposti alla polvere proveniente da
amianto o da materiali contenenti amianto ivi presente, il datore di lavoro, indipendentemente dalla
concentrazione di amianto in sospensione e dal periodo di esposizione del lavoratore, deve provvedere
alla bonifica di tali materiali entro il 1º gennaio 2020.
2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 è punita, se il fatto non costituisce più grave reato, con
la pena della reclusione non inferiore a un anno.
Art. 3.
(Sicurezza dei lavoratori esposti)
1. Nell'ambito delle operazioni di bonifica dell'amianto o dei materiali contenenti amianto di cui agli
articoli 1 e 2, gli interventi di rimozione di coperture, tettoie e altri rivestimenti di immobili su edifici
esistenti sono eseguiti secondo modalità tali da assicurare che le successive azioni di verifica,
257
manutenzione e riparazione delle opere stesse e delle loro pertinenze, comprese le componenti
tecnologiche, avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori che effettuano i lavori e per le
persone presenti nell'edificio e nelle immediate vicinanze, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81, e in particolare dell'articolo 115 del decreto medesimo, e successive modificazioni.
2. Per le coperture installate a seguito di sostituzione di opere contenenti amianto sono utilizzati
materiali idonei al loro recupero e al loro riciclo in caso di successiva rimozione.
Art. 4.
(Riduzione del rischio di esposizione
all'amianto e termine per la bonifica)
1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 1 e 2, è fatto obbligo di diminuire progressivamente il rischio di
esposizione all'amianto attraverso la progressiva sostituzione dei materiali in amianto con altri prodotti
di uso equivalente non contenenti amianto e altre sostanze cancerogene, con divieto assoluto di
esposizione.
2. Gli interventi di bonifica di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, e all'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n.
101, devono essere portati a termine entro il 1º gennaio 2020.
Art. 5.
(Individuazione e termine per il censimento dell'amianto)
1. Entro il 1º gennaio 2016 la presenza di amianto, in qualunque luogo, deve essere evidenziata con
l'apposizione di un'etichetta chiara e visibile recante l'indicazione della presenza di amianto e il simbolo
del teschio raffigurante la morte.
2. La mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93, deve essere ultimata e portata a termine entro il 1º
gennaio 2016, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101.
Art. 6.
(Benefìci previdenziali ai lavoratori esposti all'amianto)
1. I lavoratori esposti all'amianto e i lavoratori ex esposti che intendono ottenere il riconoscimento dei
benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali
presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli
addetti alle bonifiche o per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al
fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del
2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato nessun termine per la
presentazione della relativa domanda.
2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.
Art. 7.
(Accesso al pensionamento per i lavoratori
affetti da patologie asbesto-correlate)
1. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora
raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo
contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive
modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo,
senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti.
2. Restano fermi i benefìci previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e da ogni altra
disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate.
Art. 8.
(Equiparazione degli atti ministeriali di indirizzo agli atti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano)
1. Ai fini del conseguimento dei benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono valide le certificazioni rilasciate dall'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) ai
lavoratori che hanno presentato domanda al predetto Istituto entro il 15 giugno 2005, per periodi di
attività lavorativa svolta con esposizione all'amianto fino all'avvio dell'azione di bonifica e, comunque,
entro il 2 ottobre 2003, nelle aziende interessate dagli atti di indirizzo emanati in materia, nel citato
periodo, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o nelle aziende interessate dagli atti
equipollenti emanati in materia dai presidenti e dagli assessori competenti per il lavoro delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. L'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.
Art. 9.
(Maggiorazioni contributive
per il personale militare)
1. Gli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, compresi l'Arma dei carabinieri e il Corpo
della guardia di finanza, che nel corso dell'attività di servizio prestata nelle installazioni o a bordo di
naviglio dello Stato sono stati esposti all'amianto per oltre dieci anni, hanno diritto alle maggiorazioni
contributive con un coefficiente pari all'1,5 per cento del periodo di esposizione, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
Art. 10.
(Maggiorazioni contributive
per il personale militare affetto da patologie
asbesto-correlate)
259
1. Al personale di cui all'articolo 9 per il quale è stata accertata da parte del competente Dipartimento
militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, una malattia
professionale asbesto-correlata, si applica d'ufficio, senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 12-bis
del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.
38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo
13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura dell'1,5 per
cento del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal curriculum ovvero dall'estratto del foglio
matricolare.
Art. 11.
(Istituzione del Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie
asbesto-correlate)
1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il
Registro nazionale dei lavoratori esposti all'amianto e dei casi accertati di patologie asbesto-correlate,
realizzato mediante la raccolta e l'analisi dei dati rilevati a livello territoriale, dei dati contenuti nei
registri tumori e dei dati rilevati delle associazioni delle vittime dell'amianto.
Art. 12.
(Modifiche all'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917)
1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su
capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle
spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare»;
b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di bonifica
dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti
e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».
Art. 13.
(Prestazioni sanitarie per i lavoratori
esposti ed ex esposti all'amianto)
1. I lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente dei necessari
controlli sanitari ai fini della diagnosi precoce e, in caso di patologia ai trattamenti sanitari specifici.
2. L'attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 è affidata ai dipartimenti di
prevenzione delle aziende sanitarie locali e i relativi oneri sono posti a carico dell'INAIL.
3. I dati e le informazioni acquisiti dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione
dell'esposizione all'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nonché nell'attività di
sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1 del presente articolo, sono trasmessi al registro
di esposizione di cui all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, e al registro nazionale dei casi di mesotelioma asbesto-correlati, istituito dal regolamento
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002, n. 308, nonché ai centri di
raccolta dati regionali ove esistenti.
4. I dati di cui al comma 3 del presente articolo sono iscritti nel libretto sanitario personale di cui
all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, e nella cartella sanitaria e
di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e
successive modificazioni, tenuta e aggiornata dal medico competente e consegnata in copia
all'interessato.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle
attività di sorveglianza e di assistenza sanitaria di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015.
7. La decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento dei benefìci per l'esposizione all'amianto, ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive
modificazioni, e dell'articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, determina solo l'inammissibilità della domanda e la perdita dei ratei
pregressi, fermo restando il diritto al conseguimento dei medesimi benefìci per il futuro.
8. Le domande per il commissariamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto per le quali sono
decorsi tre anni e trecento giorni, anche in seguito a rigetto dell'azione giudiziaria per decadenza di cui
al comma 7, possono essere ripresentate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
9. Il lavoratore può agire in giudizio per l'accertamento dei benefìci per l'esposizione all'amianto anche
in costanza di rapporto di lavoro.
10. Ai lavoratori ex esposti all'amianto, compresi i militari, collocati in trattamento di quiescenza prima
della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, che si ammalano di una patologia
correlata all'amianto successivamente al pensionamento è riconosciuto il beneficio previsto dall'articolo
13, comma 7, della medesima legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni.
11. In caso di decesso per malattia professionale di un lavoratore ex esposto all'amianto, il diritto alla
rendita del suddetto superstite decorre, ai fini della prescrizione, da quando i titolari del diritto hanno
avuto conoscenza del diritto medesimo.
12. Il diritto ai benefìci contributivi è riconosciuto anche ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto
che sono stati collocati in pensione prima dell'entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 14.
(Fondo per il risanamento dei locali
261
pubblici e aperti al pubblico)
1. Per l'attuazione della bonifica dei locali pubblici e aperti al pubblico di cui all'articolo 1, presso il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un apposito fondo. La
dotazione del fondo è stabilita in 100 milioni di euro annui per gli anni dal 2015 al 2019.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
occorrenti variazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1755
d’iniziativa delle senatrici BLUNDO, DONNO, FUCKSIA e SERRA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 FEBBRAIO 2015
Modifica dell’articolo 403 e introduzione nel libro I del codice civile del titolo XIbis in materia di provvedimento d’urgenza a tutela del minore
Art. 1.
1. Al libro I del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 403 sono premesse le seguenti parole: «Titolo XI-bis -- Del provvedimento d'urgenza a
tutela del minore»;
b) l'articolo 403 è sostituito dai seguenti:
«Art. 403. - (Presupposti per l'allontanamento urgente del minore dalla propria famiglia). -- Nel caso in
cui è accertata l'esistenza di un attuale pericolo per la vita o per l'integrità fisica del minore tale da
rendere urgente ed indifferibile l'allontanamento dello stesso dalla propria famiglia, su ricorso del
pubblico ministero, con la cooperazione dei servizi sociali per la tutela dei minori territorialmente
competenti, il presidente del tribunale dispone, entro ventiquattro ore, con provvedimento motivato, il
collocamento del minore in un luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla
sua protezione. Il ricorso del pubblico ministero deve contenere sommarie informazioni ed elementi di
prova, nonché le motivazioni specifiche fondanti la richiesta della misura di protezione.
Si ritengono elementi di prova funzionali all'accertamento delle condizioni di cui al primo comma: i
certificati medici e ospedalieri, i riscontri di visite e sopralluoghi domiciliari effettuati dagli organi di
protezione dell'infanzia e le informazioni acquisite da terzi soggetti qualificati come insegnanti, medici
di famiglia, parenti e vicini di casa, questi ultimi purché dimostrino di avere stretto contatto con la
famiglia. Il pubblico ministero verifica l’idonietà e la disponibilità di parenti entro il quarto grado, ai fini
del collocamento d’urgenza dei minori, e li indica espressamente nel ricorso.
Il provvedimento di accoglimento del tribunale deve essere specificamente motivato e notificato ai
genitori del minore a pena di nullità contestualmente alla esecuzione della misura di protezione e
comunque entro le ventiquattro ore.
Art. 403-bis. - (Esecuzione del provvedimento). -- Il provvedimento di accoglimento del Tribunale
deve essere eseguito da un'unità operativa multidisciplinare facente capo all'azienda sanitaria locale
(ASL) territorialmente competente, con modalità tali da limitare il più possibile traumi al minore e in
presenza di uno psicoterapeuta infantile e, solo ove indispensabile, con l'ausilio delle Forze dell'ordine.
Il provvedimento deve contenere la prescrizione ai servizi sociali di attivare entro venti giorni un
progetto di sostegno genitoriale funzionale al reinserimento del minore presso i propri genitori.
Art. 403-ter. - (Reclamo). -- Il provvedimento del presidente del tribunale può essere reclamato dai
genitori, dal pubblico ministero e dai parenti entro il quarto grado del minore nel termine perentorio di
quindici giorni dalla notifica dello stesso. Sul reclamo è competente la Corte d'appello che decide entro
trenta giorni dal deposito dello stesso. Avverso il provvedimento con cui la Corte d'appello statuisce sul
reclamo, i medesimi soggetti legittimati a presentare reclamo possono proporre ricorso per Cassazione
entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1697
d’iniziativa dei senatori CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, VACCIANO, MORONESE, SCIBONA,
BULGARELLI, MOLINARI, MORRA, MARTON, BOTTICI, NUGNES, PETROCELLI, LEZZI,
MANGILI, BLUNDO, AIROLA e CIOFFI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 2014
Istituzione del salario minimo orario
Art. 1.
(Istituzione del salario minimo orario)
1. Al fine di dare piena ed effettiva attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 36 della Costituzione è
istituito il salario minimo orario (SMO).
Art. 2.
(Determinazione)
1. Lo SMO non può essere inferiore all'importo definito ai sensi del presente articolo. Nessun contratto
di lavoro può essere stipulato con una retribuzione inferiore allo SMO.
263
2. Il valore orario dello SMO per il 2015 è di 9 euro lordi. La retribuzione è calcolata sulla base del
predetto importo, da applicare alle ore di lavoro mensili previste dal contratto.
3. Lo SMO è incrementato al 1º gennaio di ogni anno in base alla variazione dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati definita dall'Istituto nazionale di statistica.
4. Per i contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le
condizioni di miglior favore, lo SMO si applica al livello retributivo inferiore e si procede altresì alla
riparametrazione dei livelli superiori fino ai successivi rinnovi.
Art. 3.
(Esclusioni e limitazioni)
1. Le eventuali indennità ovvero i rimborsi spese spettanti al lavoratore per il lavoro distaccato non
sono considerate componente dello SMO.
2. Non possono in alcun modo confluire nella determinazione dello SMO gli emolumenti non monetari
percepiti dal lavoratore.
3. Lo SMO non può essere in alcun modo impiegato nell'interesse del datore di lavoro. È nullo ogni
patto contrario.
4. Lo SMO è impignorabile.
Art. 4.
(Ambito di applicazione)
1. Le disposizioni relative allo SMO si applicano a tutti i lavoratori, subordinati e parasubordinati, sia
nel settore privato, ivi incluso quello dell'agricoltura, sia in quello pubblico laddove si ricorra a contratti
di lavoro di cui al capo I del titolo VII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In ogni caso
tali disposizioni devono essere rispettate per tutte le categorie di lavoratori e settori produttivi in cui la
retribuzione minima non sia fissata dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi non possono
fissare minimi salariali inferiori allo SMO.
2. Per i soggetti praticanti presso studi professionali al fine dell'abilitazione all'esercizio della
professione, la retribuzione oraria non può essere inferiore a quella stabilita all'articolo 2.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Il datore di lavoro che, in violazione delle disposizioni in materia di SMO di cui agli articoli 2 e 3,
corrisponda al lavoratore compensi inferiori a quelli legali, è soggetto alla sanzione amministrativa da
euro 5.000 ad euro 15.000.
2. La pena di cui all'articolo 646 del codice penale è aumentata sino alla metà se il reato è commesso dal
datore di lavoro in danno del prestatore d'opera mediante la violazione delle norme recate dalla
presente legge.
Art. 6.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2.300 milioni di euro per l'anno
2015 e in 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi del comma 2.
2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con
l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di
pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del
patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 2.300 milioni di euro per l'anno 2015 e a 2.600 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità
tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 2, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere
destinate alle finalità di cui al presente articolo.
4. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla
presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari
delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi
del comma 2.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1696
d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, BUCCARELLA,
ENDRIZZI, GIROTTO, PETROCELLI, MOLINARI, SERRA, MANGILI, SCIBONA,
BERTOROTTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2014
265
Riordinamento della Croce rossa italiana e abrogazione del decreto legislativo 28
settembre 2012, n. 178
Art. 1.
1. Il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante la riorganizzazione dell’Associazione italiana
della Croce rossa, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia, nel testo vigente prima
dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, recante riorganizzazione
dell’Associazione italiana della Croce rossa, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le seguenti disposizioni:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, recante il riordinamento della Croce
rossa italiana;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2005, n. 97, recante l'approvazione del
nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;
3. Con uno o più regolamenti del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della difesa e
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono adottate le norme di attuazione della presente legge e si provvede all'abrogazione delle
disposizioni con essa incompatibili. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alle Camere, per
l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro
venti giorni dalla data di assegnazione.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1602
d’iniziativa del senatore GAETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2014
Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Art. 1.
(Delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali)
1. Al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, in attuazione del principio di cui all'articolo 01
del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, anche tenendo conto degli indirizzi e delle proposte formulate ai sensi dell'articolo 49-bis,
commi 1 e 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla riduzione degli enti vigilati
dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Nella predisposizione dei decreti di cui al comma 1, il Governo è tenuto ad osservare i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) definizione della struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, delle rispettive competenze
e delle procedure di funzionamento, nonché di criteri di nomina che garantiscano la comprovata
qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera
l'ente;
b) ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, riducendo ulteriormente il ricorso a
contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e utilizzando prioritariamente le professionalità
esistenti;
c) utilizzo di una quota non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e
riordino degli enti vigilati per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento
allo sviluppo e all'internazionalizzazione del made in Italy, alla tutela all'estero delle produzioni di
qualità certificata;
d) riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestati da realizzare mediante:
1) ridimensionamento e ridefinizione del ruolo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
quale gestore dei flussi finanziari derivanti dalla politica agricola comune e del coordinamento degli
organismi pagatori, anche a livello regionale;
2) creazione di un polo del controllo con funzioni di gestore del registro unico dei controlli ispettivi
sulle imprese agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall'articolo 2 della presente
legge, e coordinato dal Corpo forestale dello Stato, con trasferimento al Corpo stesso delle funzioni del
Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti
agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e di quelle della società
Agecontrol Spa, previo espletamento di apposite procedure selettive per il personale, procedendo al
relativo inquadramento sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che
i dipendenti delle strutture interessate mantengano esclusivamente il trattamento economico
fondamentale in godimento percepito alla data di entrata in vigore della presente legge;
267
3) riordino e razionalizzazione del settore della ricerca e della sperimentazione nel settore
agroalimentare mediante l'istituzione di un'unica struttura di governance, sotto il controllo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con committenza unica e sistema della ricerca pubblica, e
trasformazione degli attuali enti di ricerca e sperimentazione, inclusi il Consiglio per la ricerca e la
sperimentazione in agricoltura e l'Istituto nazionale di economia agraria, in dipartimenti di tale struttura;
4) razionalizzazione dell'attuale sistema dei servizi creditizi e finanziari a sostegno delle imprese agricole
e agroalimentari, al fine di favorire in particolare i processi di modernizzazione, internazionalizzazione,
accrescimento dimensionale e occupazionale, start-up e accesso al credito, anche attraverso la messa in
rete e la connessione con la strumentazione finanziaria privata, trasferendo all'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA) le funzioni, i compiti e le risorse umane, strumentali e finanziarie
della società Istituto sviluppo agroalimentare Spa (ISA), previo espletamento di apposite procedure
selettive per il personale, con conseguente soppressione e messa in liquidazione della medesima;
5) razionalizzazione o soppressione delle strutture operanti nel settore del controllo antidoping ippico,
anche attraverso la loro confluenza nel polo del controllo di cui al numero 2), previo espletamento di
apposite procedure selettive per il personale, procedendo al relativo inquadramento sulla base di
un'apposita tabella di corrispondenza e comunque prevedendo che i dipendenti delle predette strutture
mantengano esclusivamente il trattamento economico fondamentale in godimento percepito alla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle
Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari.
4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende
conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o
maggiori oneri, il decreto legislativo può essere adottato solo successivamente alla data di entrata in
vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la
procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive.
Art. 2.
(Modifica del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116)
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo le parole: «presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali» sono inserite le seguenti: «, con apposita piattaforma informatica gestita dalla Sogei Spa,».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1596
d’iniziativa dei senatori TAVERNA, FUCKSIA, SIMEONI, AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO,
CAPPELLETTI, CRIMI, LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PUGLIA,
SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2014
Disposizioni in materia di cessione di ferie da parte dei lavoratori in favore di
colleghi con figli disabili o affetti da gravi malattie
Art. 1.
1. Nel rispetto dei limiti al diritto del lavoratore al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite di cui al
terzo comma dell'articolo 36 della Costituzione, un dipendente può, su sua richiesta e in accordo con il
datore di lavoro, cedere anonimamente e senza contropartita fino al 50 per cento dei giorni di riposo
maturati e non utilizzati, in favore di un collega con un figlio di età inferiore a venti anni, affetto da
grave malattia, o da handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero vittima di un incidente di gravità tale da rendere indispensabile una presenza e cure costanti.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1576
d'iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MANGILI, PETROCELLI e MARTELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 2014
Indizione di un referendum di indirizzo sulla elettività a suffragio universale e
diretto del Senato della Repubblica e sulla riduzione del numero dei parlamentari
Art. 1.
(Indizione del referendum)
1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, indice un referendum
avente per oggetto i quesiti indicati nell'articolo 2.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, siano elettori per la
Camera dei deputati.
Art. 2.
(Testi dei quesiti)
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1. I quesiti da sottoporre agli elettori su un'unica scheda sono i seguenti: quesito n. 1: «Ritenete voi che
il Senato della Repubblica debba continuare ad essere eletto a suffragio universale e diretto?»; quesito n.
2: «Ritenete voi che si debba ridurre il numero dei deputati e dei senatori?».
Art. 3.
(Propaganda elettorale)
1. La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è
disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 24 aprile 1975, n. 130,
nonché nell'articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in
Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi
rilevanza nazionale o che comunque operino in almeno due regioni specificamente nell'ambito degli
studi, delle analisi e delle possibili innovazioni relative alla Costituzione repubblicana e alle istituzioni
democratiche. Tali enti e associazioni sono individuati, su richiesta dei medesimi, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula
gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti ed associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle
trasmissioni radiotelevisive dedicate alla illustrazione dei quesiti referendari.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1529
d’iniziativa dei senatori ENDRIZZI, CRIMI, MORRA, BUCCARELLA, AIROLA, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOTTICI, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI,
DONNO, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA,
SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 2014
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione
del Senato della Repubblica
Capo I
ELEZIONE DELLA CAMERA
DEI DEPUTATI
Art. 1.
(Caratteri del voto)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto».
Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni)
1. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 2. -- 1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A allegata al
presente testo unico.
2. Ai fini del presente testo unico le province di Milano e Monza-Brianza, di Roma e di Napoli
costituiscono circoscrizioni metropolitane suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella
A-bis allegata al presente testo unico».
Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni
e ripartizioni)
1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«Art. 3. -- 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali e alle ripartizioni di
cui alle tabelle A e A-bis allegate al presente testo unico è effettuata sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, promosso dal Ministro dell'interno,
da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
271
2. Al fine di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618,
trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di
un seggio. Quindi, per ciascuna circoscrizione, il numero dei residenti nella circoscrizione è diviso per il
quoziente nazionale per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione
rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono
attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi siano circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio,
ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione
dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente elettorale per
l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il
risultato della sottrazione a 618 dei seggi assegnati d'ufficio.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni di
cui alla tabella A-bis allegata al presente testo unico in cui sono suddivise le circoscrizioni
metropolitane.
5. Ai fini del comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane ivi previste
è diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi del presente articolo.
Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per
l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione, il numero della popolazione ivi residente
è diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a
ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti
resti».
Art. 4.
(Abolizione dell'esclusività del voto di lista)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Ogni elettore dispone di un voto per la scelta di una lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale, da esprimere su una scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna
lista. L'elettore dispone altresì di un voto per la penalizzazione di uno dei candidati inseriti nella lista
votata, da esprimere cancellandone il nome dall'elenco. Nelle circoscrizioni non metropolitane che
assegnano almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano
almeno quindici seggi, l'elettore può penalizzare due candidati. Ogni elettore dispone altresì di un voto
di preferenza, da esprimere su una diversa scheda scrivendo il nome del candidato che intende
preferire. Nelle circoscrizioni non metropolitane che assegnano almeno quindici seggi o, per le
circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può
esprimere due preferenze».
Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione)
1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai fini del primo comma, s'intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso della
circoscrizione che è sede di corte d'appello o, in mancanza, di tribunale. Qualora anche questo manchi,
capoluogo della circoscrizione è il comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è
inserita».
Art. 6.
(Abolizione dei collegamenti in coalizione)
1. L'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
Art. 7.
(Presentazione delle liste)
1. L'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. -- 1. La presentazione delle liste avviene a livello circoscrizionale, ad eccezione delle
circoscrizioni metropolitane, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata
complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati
alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. In tutti i casi, comunque, il numero dei
candidati non può essere inferiore a tre.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 200 sottoscrizioni per
ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In tutti i casi,
comunque, il numero delle sottoscrizioni non può essere inferiore a 600.
4. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500 rispetto al numero minimo previsto dal comma
3.
5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 3 è ridotto alla metà.
6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni.
8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta a un ufficio
diplomatico o consolare».
Art. 8.
(Divieto di candidature plurime)
1. L'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
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«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista circoscrizionale o ripartizionale,
pena la nullità dell'elezione. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la
candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica».
Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste)
1. Il primo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, per le circoscrizioni
metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale capoluogo
della circoscrizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno
antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo citato, la cancelleria della corte d'appello
o del tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20».
2. Il terzo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«La dichiarazione di cui al secondo comma deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei
sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano l'iscrizione nelle liste
elettorali della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».
Art. 10.
(Numero d'ordine delle liste e dei candidati)
1. Il numero 2) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da
effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I
contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;».
Art. 11.
(Rappresentanti di lista)
1. Il primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione
o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone da essi
autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'Ufficio elettorale di ciascuna sezione e
all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente,
scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, della ripartizione,
che sanno leggere e scrivere. L'atto di designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali di
sezione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione al segretario del comune, che ne deve curare
la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle
sezioni il sabato pomeriggio ovvero la mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della
votazione».
Art. 12.
(Numero delle urne e delle cassette
o scatole)
1. I numeri 8) e 9) dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, sono sostituite dai seguenti:
«8) due urne del tipo descritto nell'articolo 32;
9) due cassette o scatole per la conservazione delle schede autenticate da consegnare agli elettori;».
Art. 13.
(Scheda elettorale)
1. L'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.
2. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche
essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A-ter e A-quater allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o
nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 20. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei
candidati è stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui all'articolo 24. Nella parte superiore della
scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo unico relative
all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle
liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di
centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella Asepties allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio
sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione
o nella ripartizione in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali colonne sono inserite tante righe
quanti sono i seggi da assegnare nella circoscrizione o, per le circoscrizioni metropolitane, nella
ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del massimo consentito a norma del
comma 2 dell'articolo 18-bis, le righe ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate non
vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi dei candidati nella
circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della colonna,
partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine del sorteggio eseguito a norma del numero 2)
dell'articolo 24, il cognome e il nome di un candidato della lista.
3. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei
modelli riportati nelle tabelle A-quinquies e A-sexies allegate al presente testo unico. Nella parte
superiore della scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella A-septies allegata al presente testo
unico relative all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro
della scheda, è riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il
nome del candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra,
275
è riprodotta in stampatello la scritta "COGNOME E NOME". Nelle circoscrizioni non metropolitane
nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle
ripartizioni, nelle quali vengono attribuiti almeno quindici seggi, sono riportate due righe.
4. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie
diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
5. La scheda elettorale nella circoscrizione del Trentino Alto Adige/Süd Tirol deve recare doppie
diciture, in lingua italiana e in lingua tedesca».
Art. 14.
(Voto di lista, di penalizzazione
e di preferenza)
1. Il secondo comma dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, è sostituito dai seguenti:
«L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque
apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.
Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere un voto di penalizzazione nei confronti di uno
dei candidati inseriti nella sola lista prescelta. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono
assegnati almeno quindici seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali
vengono assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione. Per
esprimere il voto di penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato
che intende penalizzare.
Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di preferenza
a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella circoscrizione o, per le circoscrizioni
metropolitane, nella ripartizione. Nelle circoscrizioni non metropolitane nelle quali vengono assegnati
almeno quindi seggi o, per le circoscrizioni metropolitane, nelle ripartizioni nelle quali vengono
assegnati almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per esprimere la
preferenza, l'elettore scrive con la matita il nome del candidato che intende preferire.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore preventive
istruzioni, astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di penalizzazioni e di
preferenze che l'elettore può effettuare in quella circoscrizione o ripartizione.
Dopo che l'elettore ha espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla».
Art. 15.
(Significato e validità del voto)
1. L'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 59. -- 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto. La
somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.
2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato
della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 77,
che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.
3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel
candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun
candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.
4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato
della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di
penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La
differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome
di cifra elettorale individuale.
5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara e univoca espressione di voto a favore di una sola tra le
liste, l'intera scheda è nulla.
6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di
penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.
7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze
sono nulle».
Art. 16.
(Spoglio delle schede)
1. L'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede, cominciando da quelle relative all'espressione del voto di lista e di penalizzazione.
Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna
contenente le schede e la consegna al presidente. Questi, secondo quanto stabilito dall'articolo 59,
enuncia ad alta voce il contrassegno della lista scelta, nonché le penalizzazioni di candidature
validamente espresse. Passa quindi la scheda ad un altro scrutatore il quale, insieme al segretario,
aggiorna, secondo quanto stabilito dal citato articolo 59, le cifre elettorali lorde di lista e le cifre
elettorali individuali negative dei candidati.
2. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali lorde di lista e le cifre elettorali
individuali negative che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati
spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di
lista e di penalizzazione non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul
retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
3. Compiute le operazioni di cui ai commi 1 e 2, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle
schede relative all'espressione del voto di preferenza. Lo scrutatore designato ai sensi del comma 1
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente.
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Questi, secondo quanto prescritto dall'articolo 59, enuncia ad alta voce il cognome e il nome del
candidato per il quale sia stato validamente espresso un voto di preferenza. Passa quindi la scheda a un
altro scrutatore il quale, insieme al segretario, aggiorna, secondo quanto prescritto dal citato articolo 59,
le cifre elettorali individuali lorde dei candidati.
4. Per ogni scheda il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali individuali lorde che hanno
subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o
scatola dalla quale sono state tolte le schede relative all'espressione del voto di preferenza non utilizzate.
Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito
impresso il timbro della sezione.
5. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non è stata posta nella
cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
6. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
7. Il numero totale delle schede scrutinate relative rispettivamente all'espressione del voto di lista e di
penalizzazione e all'espressione del voto di preferenza deve corrispondere al numero degli elettori che
hanno votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle
varie colonne del verbale con il numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste e ai
candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede
contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa
attestazione nei verbali.
8. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
Art. 17.
(Voti contestati)
1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del
1957, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2) decide, in via provvisoria, sull'assegnazione o no dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di penalizzazione e di
preferenza contestati e assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di penalizzazione e di
preferenza contestati e provvisoriamente non assegnati ai fini dell'ulteriore esame da compiere da parte
dell'Ufficio centrale circoscrizionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».
Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali)
1. L'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna
ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla
somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle
singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione,
trascurando la parte decimale del risultato della divisione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla
differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della
ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);
c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre
elettorali ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle
cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della
ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo
candidato.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
a) determina le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista,
dalla somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista
nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella
circoscrizione, trascurando la parte decimale del risultato della divisione;
b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla
differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione e le cifre elettorali circoscrizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);
c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma
delle cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali
della circoscrizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo
candidato».
Art. 19.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi)
1. All’articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è premesso il seguente:
«Art. 78-bis. -- 1. L'Ufficio elettorale circoscrizionale divide la cifra elettorale circoscrizionale di
ciascuna lista successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei
seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei
seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista
sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. A parità
di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui
al comma 1, per ciascuna ripartizione:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi nella circoscrizione ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
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c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai
sensi dell'articolo 3;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di
cui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero
ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei
seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 3, assegna i seggi residui alle liste di cui alla
lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun
resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al
numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale
individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente
eccedentaria e, in caso di parità, da quella che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle
seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi
ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di
attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti
non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa
assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente
comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente
ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa
ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste
deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento
delle operazioni di cui alle lettere a) e b), fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a
sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi
della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione.
Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa
assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente,
sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto
dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa ottenuto in
quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni
nelle quali questa abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni
ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella
ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali
individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale,
per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali
ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale
circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre
elettorali individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
Art. 20.
(Proclamazione degli eletti)
1. All'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è premesso il seguente:
«Art. 80-bis. -- 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia
attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei
deputati nonché alle singole prefetture -- uffici territoriali del Governo, che la portano a conoscenza del
pubblico».
Art. 21.
(Abolizione della ripartizione nazionale dei seggi)
1. L'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è abrogato.
Art. 22.
(Esaurimento dei candidati di una lista)
1. L'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
«Art. 84. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine
dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella
circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti,
procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella
circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 78-bis, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine
decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 78-bis,
dando la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2
dell'articolo 78-bis.
281
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale
circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella
graduatoria di cui al comma 1 dell'articolo 78-bis.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei
seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal
comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali circoscrizionali provvedono
alle relative proclamazioni».
Art. 23.
(Abolizione delle opzioni)
1. L'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni,
è abrogato.
Art. 24.
(Elezioni suppletive)
1. Il comma 1 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione esaurisca i candidati, si
procede a elezioni suppletive».
2. I commi 2 e 3 dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, sono abrogati.
3. Al comma 4 dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, le parole: «ai sensi dei commi da 1 a 6 dell’articolo 21-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«ai sensi dell’articolo 19-bis».
Art. 25.
(Abrogazione delle disposizioni speciali
per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
1. Gli articoli 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive
modificazioni, sono abrogati.
Art. 26.
(Sostituzione delle tabelle)
1. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e
successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater, A-quinquies, A-sexies e
A-septies di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
Capo II
ELEZIONE DEL SENATO
DELLA REPUBBLICA
Art. 27.
(Ripartizione dei seggi tra regioni
e ripartizioni)
1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della
Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito
denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando a una regione, ai sensi del comma 1, sono attribuiti almeno quindici seggi, la circoscrizione
regionale è suddivisa in ripartizioni individuate nelle circoscrizioni elettorali previste dalla legge
elettorale per la Camera dei deputati, senza tenere conto, per le circoscrizioni metropolitane, delle
ulteriori divisioni in ripartizioni ivi previste.
3. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede, altresì, alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni.
4. Ai fini del comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi ad
essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione
rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione,
il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero
ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui
sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun
seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora siano attribuiti uno o più seggi d'ufficio,
l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del citato comma 4, ma il quoziente
ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali
ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio al numero totale dei
seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».
Art. 28.
(Presentazione delle liste)
1. I commi 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in
ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati. La lista deve essere formata
complessivamente da un numero di candidati compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati
alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è
presentata. In tutti i casi, però, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 300 sottoscrizioni per
ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista viene presentata. In ogni caso, le
283
sottoscrizioni non possono essere inferiori a 600. Le sottoscrizioni non possono essere superiori di 500
al numero minimo previsto dal primo periodo. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che
ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le
sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53, e successive modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui al citato articolo 14 della legge n. 53
del 1990, e successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve
essere richiesta a un ufficio diplomatico o consolare».
2. Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 29.
(Ordine delle liste e dei candidati e stampa delle schede e dei manifesti)
1. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 11. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei
ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle liste e ai relativi contrassegni, nonché, per ciascuna lista, sempre mediante sorteggio da
effettuare alla presenza dei suddetti delegati, il numero d'ordine da assegnare ai rispettivi candidati. I
contrassegni e l'elenco dei cognomi e nomi dei candidati di ciascuna lista sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dai suddetti sorteggi;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle prefetture -- uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione, recanti i contrassegni
delle liste e i rispettivi elenchi di candidati. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle
schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa delle schede per l'espressione del voto di preferenza;
3) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in
ripartizioni, della regione; i sindaci ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici
entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno.
3. Le schede per l'espressione del voto di lista e di penalizzazione sono stampate con le caratteristiche
essenziali dei modelli riportati nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o nella ripartizione
secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9. L'ordine delle liste, dei contrassegni e dei candidati è
stabilito con sorteggi secondo le disposizioni di cui al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della
scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative
all'espressione del voto di lista. Nella parte sottostante tali istruzioni sono riprodotti i contrassegni delle
liste. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede in linea orizzontale con il diametro di
centimetri tre. Nello spazio sottostante i contrassegni sono riportate le istruzioni di cui alla tabella Bquater allegata al presente testo unico relative all'espressione del voto di penalizzazione. Lo spazio
sottostante tali istruzioni è suddiviso in tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o, per
le regioni suddivise in ripartizioni, nella ripartizione, in corrispondenza dei rispettivi contrassegni. In tali
colonne sono inserite tante righe quanti sono i seggi da assegnare nella regione o, per le regioni
suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nel caso di liste che contengano meno candidati del
massimo consentito a norma del comma 2-bis dell'articolo 9, le righe ulteriori rispetto alle candidature
effettivamente presentate non vengono stampate. In ogni colonna vengono indicati i cognomi e i nomi
dei candidati nella regione o nella ripartizione della corrispondente lista, riportando per ogni riga della
colonna, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di sorteggio eseguito a norma della lettera
a) del comma 1, il cognome e il nome di un candidato della lista.
4. Le schede per l'espressione del voto di preferenza sono stampate con le caratteristiche essenziali dei
modelli riportati nelle tabelle B-bis e B-ter allegate al presente testo unico. Nella parte superiore della
scheda sono riportate le istruzioni di cui alla tabella B-quater allegata al presente testo unico relative
all'espressione del voto di preferenza. Nello spazio sottostante tali istruzioni, al centro della scheda, è
riportata una riga in corrispondenza della quale l'elettore può indicare il cognome e il nome del
candidato cui vuole attribuire il proprio voto di preferenza. All'inizio di tale riga, sulla sinistra, è
riprodotta in stampatello maiuscolo la scritta "COGNOME E NOME". Nelle regioni o, per le regioni
suddivise in ripartizioni, nelle ripartizioni nelle quali sono attribuiti almeno quindici seggi, sono
riportate due righe.
5. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
6. La scheda elettorale nella regione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in
lingua italiana e in lingua francese.
7. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua
italiana e in lingua tedesca».
Art. 30.
(Voto dei rappresentanti di lista)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono
sostituiti dai seguenti:
«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, per le regioni
non suddivise in ripartizioni, della regione.
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione
del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano
elettori della ripartizione o, per le regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».
Art. 31.
(Modalità di espressione del voto)
285
1. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 14 -- 1. L'elettore esprime il proprio voto senza che sia avvicinato da alcuno.
2. L'elettore esprime il voto di lista tracciando, con la matita, sull'apposita scheda un segno, comunque
apposto, sopra il contrassegno della lista scelta.
3. Espresso il voto di lista, l'elettore può altresì esprimere il voto di penalizzazione nei confronti di uno
dei candidati inseriti nella sola lista scelta. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle
ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di penalizzazione.
Per esprimere la penalizzazione, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il nome del candidato
che intende penalizzare.
4. Nella scheda per l'espressione del voto di preferenza, ogni elettore può esprimere un voto di
preferenza a favore di uno dei candidati inclusi nelle liste presentate nella regione o, per le regioni
suddivise in ripartizioni, nella ripartizione. Nelle regioni o, per le regioni suddivise in ripartizioni, nelle
ripartizioni che assegnano almeno quindici seggi, l'elettore può esprimere due voti di preferenza. Per
esprimere la preferenza, l'elettore scrive con la matita il cognome e il nome del candidato che intende
preferire.
5. Sono vietati altri segni o indicazioni.
6. Delle modalità di espressione del voto di cui al presente articolo il presidente dà all'elettore
preventive istruzioni astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di
penalizzazioni e preferenze che l'elettore può effettuare in quella ripartizione o regione.
7. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla».
Art. 32.
(Significato e validità del voto)
1. Nel titolo IV del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo l’articolo 14 è aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis. -- 1. Quando l'elettore ha validamente scelto una lista, alla lista scelta è assegnato un voto.
La somma dei voti attribuiti a ciascuna lista assume il nome di cifra elettorale lorda di lista.
2. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato
della lista votata, la cifra elettorale lorda della lista votata subisce un decremento ai sensi dell'articolo 16,
che stabilisce le modalità per il calcolo della cifra elettorale di lista.
3. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di preferenza a favore di un candidato, a quel
candidato è assegnato un voto di preferenza. La somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun
candidato assume il nome di cifra elettorale individuale lorda.
4. Quando l'elettore ha validamente espresso un voto di penalizzazione nei confronti di un candidato
della lista votata, a quel candidato è sottratto un voto di preferenza. La somma dei voti di
penalizzazione relativi a ciascun candidato assume il nome di cifra elettorale individuale negativa. La
differenza tra la cifra elettorale individuale lorda e la cifra elettorale individuale negativa assume il nome
di cifra elettorale individuale.
5. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le
liste, l'intera scheda è nulla.
6. Tutti i voti di penalizzazione espressi al di fuori della lista scelta sono nulli. La nullità dei voti di
penalizzazione non pregiudica la validità del voto per la lista.
7. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiori a quello consentito, tutte le preferenze
sono nulle».
Art. 33.
(Determinazione delle cifre elettorali)
1. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 16. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla
somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle
singole sezioni elettorali della ripartizione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella ripartizione,
trascurando la parte decimale del risultato della divisione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla
differenza tra la somma delle cifre elettorali lorde conseguite nelle singole sezioni elettorali della
ripartizione e le cifre elettorali ripartizionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);
c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali
ripartizionali di lista conseguite in tutte le ripartizioni della regione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle
cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della
ripartizione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo
candidato.
2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
a) determina le cifre elettorali regionali negative di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla
somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite da ogni candidato incluso nella lista nelle
singole sezioni elettorali della regione, divisa per il numero dei seggi assegnati nella regione, trascurando
la parte decimale del risultato della divisione;
b) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla differenza tra
la somma delle cifre elettorali lorde di lista conseguite nelle singole sezioni elettorali della regione e le
cifre elettorali regionali negative di lista calcolate ai sensi della lettera a);
c) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; a tal fine, dalla somma delle
cifre elettorali individuali lorde conseguite da ogni singolo candidato nelle singole sezioni elettorali della
regione sottrae la somma delle cifre elettorali individuali negative conseguite dal medesimo candidato».
Art. 34.
287
(Distribuzione dei seggi tra le liste)
1. L'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 17. -- 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla
distribuzione regionale dei seggi. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista
successivamente per 1 - 1,8 - 2,6 - 3,4 - 4,2... per un numero di divisori pari al numero dei seggi da
attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a quello dei seggi da
assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista sono assegnati
tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi sono assegnati
alle liste a cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni nel limite dei seggi da assegnare
in quella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato della somma di cui alla lettera b) per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione ai
sensi dell'articolo 1;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di
cui alla lettera c) trascurandone la parte decimale e calcola i resti di tali divisioni. Il risultato intero
ricavato da tali operazioni rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei
seggi attribuiti a quella ripartizione ai sensi dell'articolo 1, assegna i seggi residui alle liste di cui alla
lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun
resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero
dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua
le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in
caso di parità, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale, proseguendo poi con le
altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi
ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di
attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati. Conseguentemente, assegna
i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti non
utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa
assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente
comma, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso quoziente
ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da questa
ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie hanno resti non utilizzati.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste
deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento
delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto
seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di
attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei
seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo
precedente, sottrae a questa i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa ha riportato il più basso
quoziente ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale di quella lista per il numero di seggi da
questa ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi nelle
altre ripartizioni nelle quali questa ha i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle
ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) per ciascuna ripartizione proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto nella
ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle cifre elettorali
individuali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per
ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali
ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine
decrescente delle rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di
lista».
Art. 35.
(Abrogazione delle disposizioni speciali
per il Molise)
1. L'articolo 17-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
Art. 36.
(Esaurimento dei candidati di una lista)
1. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 19. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine
dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
289
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai
sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna ad essa, nel limite dei seggi vacanti, procedendo
dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella
regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna ad essa i seggi vacanti secondo l'ordine
decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando
la precedenza alle ripartizioni dove non ha ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2
dell'articolo 17.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale
assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui
all'articolo 17, comma 1.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione
dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal
comma 1 per la lista che ha esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui al presente articolo, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle
relative proclamazioni».
Art. 37.
(Elezioni suppletive)
1. Al titolo VI del decreto legislativo n. 533 del 1993 è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
«Art. 19-bis. -- 1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una regione o di una
ripartizione uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e
il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni;
qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo
può disporre la proroga per non oltre trenta giorni.
5. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o
l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla
data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».
Art. 38.
(Abrogazione delle disposizioni speciali
per le regioni a statuto speciale)
1. Il titolo VII del decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 39.
(Sostituzione delle tabelle)
1. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993, e successive modificazioni, sono
sostituite dalle tabelle A, B, B-bis, B-ter e B-quater di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge.
Capo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 40.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
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DISEGNO DI LEGGE N. 1493
d’iniziativa dei senatori VACCIANO, SIMEONI, PUGLIA, MOLINARI, CIOFFI, BOTTICI,
AIROLA, BERTOROTTA, BLUNDO, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI,
CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI,
FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI,
MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI,
PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA e TAVERNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2014
Disposizioni in materia di contrasto della propaganda elettorale abusiva
Art. 1.
(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di affissioni abusive)
1. All'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «È consentita la propaganda figurativa su
mezzi mobili, purché in regola con le norme della circolazione stradale. Tali mezzi possono effettuare
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fermate in luogo pubblico; la sosta o lo stazionamento prolungato in luogo pubblico o in aree private
ad uso pubblico non è consentita»;
b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro mille a euro diecimila».
2. L'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 8 -- 1. Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda
elettorale previsti dall'articolo 1, destinati all'affissione o alla diffusione, o ne impedisce l'affissione o la
diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla
propaganda elettorale a norma della presente legge o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali
murali od altri, o manifesti negli spazi suddetti, è punito con la multa da euro duemila a euro ventimila.
Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni
elettorali.
2. Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale, questi è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro quattromila a euro quarantamila.
3. Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti
dall'articolo 1, fuori degli appositi spazi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
duemila ad euro ventimila. Alla stessa sanzione soggiace chiunque contravviene alle disposizioni
dell'ultimo comma dell'articolo 1.
4. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, è immediatamente esecutiva e deve essere
pagata entro 30 giorni dalla data di comunicazione della stessa.
5. Del pagamento della sanzione di cui al primo periodo del comma 3 sono responsabili in solido la
ditta ovvero l'esecutore materiale al quale viene affidata l'affissione, il committente, il candidato e il
partito o movimento politico al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione.
Nel caso di mancato o parziale pagamento della sanzione entro il termine previsto, l'ammontare residuo
della stessa è detratto dai contributi spettanti ai gruppi parlamentari a cui dichiara di appartenere il
candidato o dalle dotazioni assegnate ai gruppi consiliari a cui dichiara di appartenere il candidato. Le
sanzioni irrogate in applicazione del presente comma non possono essere oggetto di oblazione, né
essere in alcun modo sospese o altrimenti condonate o estinte.
6. Ai soggetti colti in flagranza dei comportamenti illeciti di cui al comma 3, è confiscato e distrutto,
anche mediante conferimento a rifiuto, ogni materiale che sia strumentale o pertinente al compimento
dell'illecito stesso. Laddove i soggetti che operino i predetti comportamenti risultino già iscritti
nell'elenco di cui al comma 7, l'autorità che rileva l'infrazione può disporre il fermo amministrativo dei
veicoli utilizzati nel compimento dei predetti comportamenti, per un periodo non eccedente la durata
residua della campagna elettorale.
7. Ogni comune predispone una pagina sul proprio sito istituzionale ove provvede a pubblicare con
cadenza giornaliera l'elenco delle sanzioni di cui al comma 3 nel quale vengano indicati:
a) il nominativo dell'impresa a cui è stata affidata l'affissione pubblica, ovvero dell'esecutore materiale di
tale affissione;
b) il committente sanzionato;
c) il candidato al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di affissione;
d) il partito o movimento politico al quale sia inequivocabilmente riferibile il materiale oggetto di
affissione.
8. L'amministrazione comunale provvede a trasmettere quotidianamente l'elenco di cui al comma 7 alla
prefettura ed agli operatori degli organi di informazione».
3. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
«La contravvenzione alle norme del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro mille a euro diecimila».
Art. 2.
(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di sanzione per propaganda abusiva)
1. All'articolo 3 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio,
televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono tassativamente indicare
sia il nome del committente responsabile che il nome o ragione sociale, nonché il codice fiscale o la
partita IVA, di chiunque abbia prodotto le pubblicazioni. I soli stampati ed eventuale altro materiale
tipografico debbono altresì indicare, su ciascuna riproduzione, una numerazione in cifre progressive e
sequenziali in relazione alla quantità complessiva di materiale prodotto».
2. All'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal presente:
«2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquantamila. Le sanzioni irrogate in applicazione del presente
comma non possono essere oggetto di oblazione, né essere in alcun modo sospese o altrimenti
condonate o estinte»;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 2 è immediatamente esecutiva e deve
essere pagata entro 60 giorni dalla data di comunicazione della stessa. Del pagamento sono responsabili
in solido il committente, il candidato e il partito o movimento politico di cui è espressione il candidato
sanzionato. Nel caso di mancato o parziale pagamento della sanzione entro il termine previsto,
l'ammontare intero o residuo della stessa è detratto dai contributi spettanti ai gruppi parlamentari a cui
dichiara di appartenere il candidato, o dalle dotazioni assegnate ai gruppi consiliari a cui dichiara di
appartenere il candidato. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del
presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all’articolo 11,
comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
293
«3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o
affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, all'esecutore materiale, al committente, al
candidato e al partito o movimento politico di cui è espressione il candidato sanzionato. Chiunque sia
chiamato a produrre stampati o materiale tipografico utilizzabile in qualunque forma a scopo di
propaganda elettorale è altresì tenuto alla custodia del materiale prodotto sotto la propria personale
responsabilità. Al fine di identificare in maniera univoca il soggetto al quale fa capo la responsabilità di
cui al precedente periodo, la consegna del materiale prodotto al committente o a persona da questi
delegato e ogni successivo trasferimento di tale materiale tra i soggetti deputati alla distribuzione e
affissione, avviene sulla base di un documento redatto in forma libera e sottoscritto dal cedente e dal
ricevente del quale entrambe le parti sono tenute a trattenere copia. Dal predetto documento, che deve
essere esibito su semplice richiesta dei pubblici ufficiali deputati ad effettuare i controlli, devono
risultare in maniera inequivocabile le generalità dei soggetti coinvolti, la tipologia, la quantità e la
numerazione del materiale trasferito».
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 27
d’iniziativa dei senatori CIOFFI, BUCCARELLA, SANTANGELO, BERTOROTTA, BLUNDO,
BULGARELLI, CIAMPOLILLO, CASTALDI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI,
FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, MANGILI, MARTON, MOLINARI,
MONTEVECCHI, MORONESE, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA,
TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2014
Modifica all’articolo 161 del Regolamento, concernente la limitazione
dell’apposizione della questione di fiducia sui disegni di legge di conversione dei
decreti-legge
Art. 1.
(Mozioni di fiducia e di sfiducia – Questione di fiducia)
1. All’articolo 161, dopo il comma 4 e` aggiunto il seguente:
«4-bis. Non puo` altresı` essere posta dal Governo la questione di fiducia sui disegni di legge di
conversione di decreti-legge».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1482
d'iniziativa della senatrice FUCKSIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2014
Legge quadro e delega al Governo per la codificazione della legislazione in
materia di tutela degli animali
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
(Definizioni)
1. Le disposizioni della presente legge integrano e specificano quanto sancito dalla legge 14 agosto
1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, e
dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
2. Ai fini della presente legge, per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad
esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
3. Sono compresi nella definizione di cui al comma 2:
a) gli animali che svolgono attività utili all'uomo, quali il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da
riabilitazione, nonché gli animali impiegati nella pubblicità;
b) gli esemplari tenuti per i fini di cui alla lettera a) e appartenenti alle specie esotiche tutelate dalla
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal regolamento (CE) n.
338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna
selvatiche mediante il controllo del loro commercio, fermo restando l'impegno dello Stato italiano a
disincentivare la detenzione di animali esotici in ambienti non idonei alle loro caratteristiche etologiche.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, promuove per gli studenti della scuola primaria e secondaria
programmi educativi finalizzati alla promozione di una cultura di rispetto e tutela degli animali e
dell'ambiente.
Art. 2.
(Anagrafe canina e felina)
1. I proprietari, di seguito denominati tutori, di cani e di gatti sono tenuti ad iscrivere all'anagrafe
regionale canina o felina i propri animali entro il novantesimo giorno di età.
2. I cani e i gatti entrano a pieno titolo nel nucleo familiare del loro tutore e tale condizione deve
risultare nel certificato di stato di famiglia.
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3. Il tutore del cane e del gatto gode delle detrazioni previste dal testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di IVA)
1. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
numero 41-quater) è aggiunto il seguente:
«41-quinquies) cibo per cani e gatti e prodotti farmaceutici veterinari».
2. All'articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre-1972, n. 633,
dopo il numero 18) è inserito il seguente:
«18-bis) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione».
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro annui a
decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
Art. 4.
(Obblighi del tutore verso l'animale
da compagnia)
1. Il tutore che accoglie nel suo stato di famiglia un animale da compagnia, o chiunque abbia
temporaneamente accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere.
2. Il tutore provvede alla sistemazione dell'animale e gli fornisce cure e attenzione, tenendo conto dei
suoi bisogni etologici secondo la sua specie e la sua razza e in particolare è tenuto a:
a) rifornirlo in quantità sufficiente di cibo e di acqua di sua convenienza;
b) procurargli adeguate possibilità di esercizio fisico.
3. È proibito tenere gli animali sistematicamente alla catena.
4. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà, ne assume la
responsabilità per il relativo periodo ed è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui ai commi da 1 a 3.
5. Gli uffici competenti a livello territoriale sono tenuti, entro 24 ore dalla segnalazione presentata in
forma non anonima, a effettuare ispezioni al domicilio del tutore o detentore momentaneo per
verificare l'osservanza da parte di questo degli obblighi di cui ai commi 2 e 3. Qualora il tutore neghi
l'accesso all'ispettore, è prevista una seconda visita alla presenza della Polizia giudiziaria. Nel caso
l'ispezione accerti l'inosservanza degli obblighi suddetti, è irrogata una sanzione da 1.500 euro a 3.000
euro, fermo restando l'obbligo di immediato adeguamento da parte del tutore o detentore alle
disposizioni violate. Gli uffici competenti, assistiti dalla Polizia giudiziaria, provvedono
successivamente, senza preavviso, a effettuare ispezioni al domicilio del tutore per ulteriori verifiche
sulla sua condotta verso l'animale. L'accertamento della persistenza delle violazioni comporta
l'affidamento dell'animale presso ricoveri pubblici o rifugi tenuti da associazioni animaliste accreditate.
L'affidamento dell'animale, se di specie canina o felina, presso la struttura sopra indicata è trascritto sul
registro dell'anagrafe, con impossibilità assoluta per il tutore e detentore di accogliere nel suo stato di
famiglia altri animali. L'animale sottratto assume lo stato di «adottabilità» e può essere accolto in altro
nucleo familiare.
Art. 5.
(Obblighi e responsabilità
del tutore verso terzi)
1. Il tutore o detentore è sempre responsabile del controllo e della conduzione dell'animale e risponde,
sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose, provocati dall'animale
stesso.
2. Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animali o cose, il tutore o il detentore
adottano misure preventive.
3. I tutori o detentori di cani devono:
a) utilizzare sempre il guinzaglio di una misura non superiore a metri 2 durante la conduzione
dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate a
livello comunale;
b) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per
l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con
persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
4. È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccoglierne le deiezioni e avere con
sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
Art. 6.
(Limiti di età per l'acquisto e l'affidamento)
1. Nessun animale può essere acquistato da minori di 18 anni, né essere loro affidato, senza il consenso
esplicito dei genitori o di chi ne esercita la potestà genitoriale.
Art. 7.
(Addestramento)
1. Nessun animale è addestrato con metodi che possono danneggiare la sua salute e il suo benessere, in
particolare costringendo l'animale a oltrepassare le sue capacità, o utilizzando mezzi artificiali che
causano ferite, dolori e altre sofferenze.
2. È vietato l'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività.
3. È vietato l'impiego nell'addestramento e nella comune custodia di metodi coercitivi, quali collari che
generano scosse elettriche, collari con punte e altri metodi che possano arrecare dolore all'animale.
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4. La violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 3 configura il reato di maltrattamento di animali ai
sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 8.
(Riproduzione)
1. Chiunque selezioni un animale da compagnia per riproduzione, tiene conto delle sue caratteristiche
anatomiche, fisiologiche e comportamentali, ai fini della tutela della salute e del benessere della
progenitura o dell'animale femmina.
2. È vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne
l'aggressività.
Art. 9.
(Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni e manifestazioni analoghe)
1. Gli animali non possono essere utilizzati per pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni o
manifestazioni analoghe a meno che:
a) l'organizzatore abbia provveduto a creare le condizioni necessarie per un trattamento di tali animali
che sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, e abbia chiesto una preventiva
autorizzazione agli uffici competenti a livello territoriale;
b) la salute ed il benessere dell'animale siano sempre garantiti.
2. È vietata la somministrazione a un animale di sostanze che alterino provvisoriamente o in via
definitiva la sua integrità psicofisica, o l’applicazione di trattamenti finalizzati a elevare o diminuire il
livello naturale delle sue prestazioni, sia nell'ambito di competizioni, sia in qualsiasi altra circostanza.
3. La violazione delle disposizioni del presente articolo configura il reato di maltrattamento di animali ai
sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 10.
(Interventi chirurgici)
1. Sono vietati gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale o finalizzati ad altri
scopi non curativi, in particolare:
a) il taglio della coda;
b) il taglio delle orecchie;
c) la recisione delle corde vocali.
2. Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità
curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue
l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti.
3. Gli interventi chirurgici effettuati in violazione al presente articolo configurano il reato di
maltrattamento di animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
Capo II
SANZIONI
Art. 11.
(Modifiche al codice penale in materia di aggravamento delle pene per i reati contro gli animali)
1. All'articolo 544-bis del codice penale, le parole: «da quattro mesi a due anni» sono sostituite dalle
seguenti: «da un anno a sette anni e con la multa fino a 40.000 euro».
2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da tre a diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a sei anni».
3. I proventi delle sanzioni pecuniarie per i reati previsti dal titolo IX-bis del libro II del codice penale
sono devoluti ai fondi per la sperimentazione alternativa a quella animale.
Art. 12.
(Divieto di sacrifici con animali)
1. All'articolo 544-bis del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, dopo le
parole: «o senza necessità» sono inserite le seguenti: «o per riti religiosi» ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Se il reato è compiuto da straniero, il giudice ne ordina l'espulsione o
l'allontanamento dal territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 235».
2. All'articolo 544-ter, primo comma, del codice penale, come modificato dall'articolo 11 della presente
legge, dopo le parole: «o senza necessità» sono inserite le seguenti: «o per riti religiosi» ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Se il reato è compiuto da straniero, il giudice ne ordina l'espulsione o
l'allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 235».
Art. 13.
(Divieto di zoerastia)
1. All'articolo 544-ter del codice penale, come modificato dagli articoli 11 e 12 della presente legge,
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque eserciti pratiche sessuali con animali di
qualsiasi specie. La pena è aumentata da un terzo alla metà se le suddette pratiche sono compiute in
luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico e nei confronti di chi produce o con qualsiasi mezzo,
anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale che rappresenti suddette
le pratiche sessuali».
Capo III
MISURE COMPLEMENTARI ALLA
DISCIPLINA SUL RANDAGISMO
Art. 14.
(Riduzione del numero di animali randagi)
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo la parola: «condanna» sono inserite
le seguenti: «la loro uccisione,».
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2. All'articolo 1 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. La cattura degli animali randagi in zone extraurbane è consentita solo nel caso in cui questi
rappresentino un effettivo pericolo pubblico, secondo la valutazione di un responsabile del servizio
comunale competente e previa consultazione di un'associazione animalista accreditata presso la regione.
1-ter. La cattura temporanea è altresì consentita a scopo di un controllo della popolazione canina e
felina.
1-quater. Nelle zone urbane, la cattura degli animali randagi è consentita esclusivamente nelle modalità
e nelle forme previste dall'articolo 2.
1-quinquies. Le strutture di ricovero destinate ai gatti e cani randagi sono rispettose della dignità degli
animali, della loro natura e conformi a criteri di benessere psicofisico. Sono severamente vietate
all'interno pratiche di qualsiasi genere che provochino pregiudizio all'animale.
1-sexies. La conformità dei ricoveri di cui al comma 1-quinquies a parametri di benessere è valutata
dalla struttura dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.
1-septies. Le regioni, entro sessanta giorni dala data di entrata in vigore della presente legge,
regolamentano le modalità di accreditamento delle associazioni animaliste di cui al comma 1-bis.
1-octies. Gli animali randagi non possono in alcun modo essere impiegati in attività di sperimentazione
e, dunque, essere condotti in centri e istituti a tal scopo dedicati.
1-novies. Le violazioni delle disposizioni del presente articolo configurano il reato di maltrattamento di
animali ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale».
Art. 15.
(Competenze dei comuni e delle comunità montane)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e le comunità
montane danno attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281.
2. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I canili comunali sono conformi a quanto previsto dall'articolo 1, commi 1-quinquies e 1-sexies».
Capo IV
MISURE PER LA PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI DA ALLEVAMENTO PER LA
PRODUZIONE DI CARNI O ALTRI PRODOTTI
Art. 16.
(Misure a tutela
degli animali da allevamento)
1. Gli stabilimenti di macellazione sono progettati in modo da evitare all'animale la percezione della
morte sua e dei suoi simili, anche attraverso un'organizzazione degli spazi più rispettosa della sensibilità
e della dignità dell'animale stesso.
2. È vietata la pratica dell'uccisione in serie.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono requisiti obbligatori per il rilascio da parte
dell'autorità sanitaria veterinaria territorialmente competente dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività
di abbattimento e macellazione degli animali.
4. Sono vietati l'abbattimento e la macellazione degli animali allevati per la produzione di carni o di altri
prodotti prima del raggiungimento dell'età adulta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministero della salute, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, redige un elenco contenente per ogni specie animale l'età che,
biologicamente, si valuta come adulta.
5. L'abbattimento e la macellazione in violazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 configurano il
reato previsto dall'articolo 544-bis del codice penale e comportano l'immediata revoca
dell'autorizzazione di esercizio.
6. Sono proibite forme di allevamento in cui si obbliga l'animale a un'alimentazione forzata o a qualsiasi
altra pratica procuri sofferenza per incrementare artificiosamente la produzione di carne o di altri
prodotti.
7. La violazione dei divieti di cui al comma 6 configura il reato previsto dall'articolo 544-ter del codice
penale.
Art. 17.
(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio, caso EU Pilot 1611/10/ENVI)
1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. È vietato a chiunque usare richiami vivi»;
b) all'articolo 5, i commi 1, 7, 8 e 9 sono abrogati;
c) all'articolo 5, il comma 2 è sostitutio dal seguente:
«2. I possessori di uccelli utilizzati come richiamo fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione devono, entro trenta giorni dalla medesima data, consegnare detti animali al più vicino
centro di recupero per la fauna selvatica munito di regolare autorizzazione, che provvede a rilasciare
apposita ricevuta di tale consegna»;
d) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
e) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono abrogate e, alla lettera r), le parole: «a fini di richiamo
uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e» sono soppresse;
f) all'articolo 21, comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle
modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
g) all'articolo 30, comma 1, lettera h), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La stessa pena si
applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, e
dell'articolo 21 comma 1, lettera r)»;
301
h) all'articolo 31, comma 1, la lettera h) è abrogata.
Capo V
DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
DI VETERINARIO
Art. 18.
(Disposizioni comuni)
1. Il medico veterinario, nell'esercizio della propria professione, deve prestare la propria opera con
scienza e coscienza, eseguendo una visita corretta dell'animale, avvalendosi delle proprie conoscenze
scientifiche e di ogni esame clinico e strumentale che possa servire a una corretta diagnosi e cura delle
malattie. Egli deve operare sempre per la tutela della salute degli animali, evitando loro sofferenza,
dolore e fatica, nel rispetto delle vigenti leggi protezionistiche e della sensibilità individuale di ogni
animale.
Art. 19.
(Analisi e visite diagnostiche)
1. Il medico veterinario consegna obbligatoriamente al tutore dell'animale che ha in cura i referti scritti
delle analisi e delle indagini strumentali eseguite per la diagnosi delle malattie, su cui devono comparire
la relativa data e la firma del medico veterinario. Le analisi e i relativi referti devono essere conservati su
supporto informatico nell'ambulatorio veterinario per dieci anni.
2. Il medico veterinario rilascia referti scritti, firmati e datati, ai sensi del comma 1, di ogni visita
effettuata all'animale e annota su apposito registro, vidimato dall'azienda sanitaria locale di
appartenenza, l'indicazione dei dati caratteristici dell'animale e il numero identificativo rilasciato
dall'anagrafe canina o felina.
3. Il medico veterinario informa sempre con chiarezza il tutore sulle terapie effettuate all'animale, sui
relativi dosaggi dei farmaci somministrati e sugli eventuali effetti collaterali, secondo il principio di
trasparenza terapeutica.
4. Il medico veterinario compila e rilascia un libretto sanitario nel quale sono registrate le vaccinazioni
annuali, gli eventuali interventi chirurgici e ogni altro trattamento applicato sull'animale.
Art. 20.
(Cartella clinica)
1. Il medico veterinario compila e conserva una cartella clinica dell'animale che ha in cura e vi annota le
terapie, gli esami clinici e le eventuali patologie riscontrate nel corso degli anni fino al decesso
dell'animale.
2. Il medico veterinario è tenuto a rilasciare, entro ventiquattro ore dalla richiesta scritta del tutore, la
cartella clinica dell'animale o copia di essa.
Art. 21.
(Reperibilità e pronto soccorso)
1. Il medico veterinario ha l'obbligo di prestare sempre le prime cure e il soccorso all'animale bisognoso
anche se l'animale non è suo abituale paziente.
2. Qualora sia impossibilitato a intervenire per gravi motivi, il medico veterinario fornisce il numero di
telefono reperibile e disponibile di un altro collega che operi presso un'adeguata struttura ambulatoriale,
dotata della necessaria strumentazione per gli interventi urgenti di soccorso e di cura. L'omissione di
soccorso, senza giustificato motivo, di un animale in pericolo e in stato di bisogno configura il reato di
maltrattamento di animali, ai sensi dell'articolo 544-ter del codice penale.
3. In ogni distretto delle aziende sanitarie locali è istituita una struttura di pronto soccorso veterinario,
attiva ventiquattro ore al giorno, fornita di apposita strumentazione per la cura degli animali e per
l'esecuzione di interventi chirurgici di urgenza. In tale struttura è obbligatoria la presenza di medici
veterinari in possesso di specifica specializzazione in pronto soccorso, conseguita al termine di un
apposito corso le cui modalità di svolgimento sono determinate, con proprio decreto, dal Ministro della
salute.
4. In caso di morte dell'animale durante il ricovero nel proprio ambulatorio, il medico veterinario
compila un certificato, datato e firmato su carta intestata, recante la causa del decesso.
Art. 22.
(Rapporti professionali)
1. Il medico veterinario si avvale della collaborazione di colleghi qualora il caso lo richieda e nei casi in
cui non sia in possesso della strumentazione necessaria per la cura dell'animale.
2. Il medico veterinario è tenuto ad informare il collega che subentra nella cura di un animale da lui
precedentemente assistito di ogni terapia effettuata e a fornire i referti relativi a tutte le analisi
eventualmente eseguite. Qualora il medico veterinario si avvalga di un suo sostituto per interventi
notturni e festivi, è comunque tenuto a dare la propria disponibilità per ogni informazione ed
emergenza, fornendo un recapito telefonico al sostituto.
Art. 23.
(Specializzazione e requisiti)
1. Il medico veterinario frequenta periodicamente corsi di aggiornamento, le cui modalità di
svolgimento sono stabilite dal Consiglio nazionale dei medici veterinari, nel settore professionale
specifico in cui esercita la propria attività.
2. Il medico veterinario che intende aprire un ambulatorio per la cura di animali domestici deve essere
in possesso di apposita specializzazione post-laurea, definita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e con tirocinio di due anni e
successivo superamento dell'esame di abilitazione per l'iscrizione all'albo professionale.
Art. 24.
(Requisiti delle strutture veterinarie)
1. Gli ambulatori veterinari devono essere dotati della seguente strumentazione:
a) un apparecchio radiologico;
303
b) un apparecchio ecografico;
c) una camera sterile per l'esecuzione delle operazioni chirurgiche;
d) apparecchiature per la rianimazione;
e) un apparecchio sterilizzatore per gli strumenti;
f) bombole di ossigeno.
2. Gli ambulatori veterinari sono mantenuti in buone condizioni igieniche e sottoposti a controlli
periodici di verifica da parte del personale competente dell'azienda sanitaria locale territorialmente
competente.
3. Gli ambulatori veterinari si dividono in una sala di aspetto per il pubblico, una sala dove sono visitati
gli animali e una sala di degenza per gli animali in osservazione e in cura; devono altresì possedere i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dall'accordo tra il Ministro della salute, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui alla deliberazione 26 novembre 2003, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.
4. Il medico veterinario che esegue prevalentemente visite a domicilio deve possedere o prestare
servizio in un'idonea struttura ambulatoriale fornita di adeguata strumentazione ai sensi del presente
articolo.
Art. 25.
(Visite ed interventi)
1. Il personale ausiliario e i medici veterinari sono tenuti a indossare il prescritto camice durante la visita
e ogni intervento prestato, esponendo il relativo cartellino indicante il nome, cognome e la qualifica
professionale.
2. In caso di interventi chirurgici, il medico veterinario deve informare con chiarezza il tutore
dell'animale sugli eventuali rischi e fare sottoscrivere al medesimo un apposito modulo per la
dichiarazione del consenso informato, quale liberatoria per procedere all'intervento.
3. Il medico veterinario deve attivarsi nell'esercizio della propria professione ai fini dell'applicazione e
del rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, segnalando ogni abuso e
violazione alle autorità competenti.
Art. 26.
(Provvedimenti disciplinari)
1. I provvedimenti disciplinari irrogati dagli ordini dei medici veterinari nei confronti dei soggetti
destinatari degli obblighi di legge, sono annualmente resi noti tramite idonea pubblicazione nei modi
stabiliti dal Consiglio nazionale dei medici veterinari.
Capo VI
NORME PER LO SVILUPPO DI METODI SCIENTIFICI INNOVATIVI E
TECNOLOGICAMENTE AVANZATI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RICERCA
BIOMEDICA E LA SOSTITUZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE
Art. 27.
(Limiti al finanziamento di progetti
di ricerca scientifica con impiego di animali)
1. La Repubblica promuove lo sviluppo della ricerca biomedica favorendo la diffusione di metodologie
tecnologicamente avanzate ed alternative a quelle che impiegano animali.
2. All'articolo 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
«6-bis. Non sono ammessi a finanziamento pubblico progetti di ricerca scientifica che prevedano
l'impiego di animali, se presso l'Anagrafe nazionale della ricerca di cui al comma 11 risultino già iscritti
progetti, finanziati o ammessi a finanziamento, aventi analogo oggetto o analoghi fini, che hanno
adottano o adottano la medesima forma di sperimentazione. Nella valutazione ex ante di progetti di
ricerca scientifica aventi analogo oggetto o analoghi fini, costituisce titolo di preferenza al
finanziamento l'adozione di metodi di sperimentazione sostitutivi di quella su animali».
Art. 28.
(Riabilitazione degli animali utilizzati
per la sperimentazione)
1. Gli animali utilizzati nella sperimentazione, al termine della procedura, qualora possibile, sono
sottoposti a trattamenti terapeutici riabilitanti ed affidati a rifugi gestiti da associazioni animaliste
accreditate ai sensi dell'articolo 1, comma 1-septies, della legge 14 agosto 1991, n. 281, introdotto
dall'articolo 14 della presente legge.
Art. 29.
(Accordi con università,
istituti di ricerca scientifica,
aziende ospedaliere, centri di ricerca)
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 28, comma 1, il Ministero della salute, con proprio
decreto, indica le linee generali per la promozione da parte delle regioni di appositi accordi con le
università, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricerca scientifica aventi sede sul territorio regionale.
2. All'interno degli accordi di cui al comma 1, la regione prevede forme di finanziamento, sovvenzioni e
contributi, a qualsiasi titolo erogati, per la promozione di progetti che non si avvalgono in alcun modo
dell'uso di animali e di ricerche finalizzate allo studio o all'applicazione di metodi scientifici in grado di
sostituire l'uso di animali nella ricerca.
3. Le università sono tenute a promuovere corsi di formazione rivolti a studenti universitari e
professionisti della ricerca, al fine di acquisire una sempre maggiore comprensione delle metodologie
alternative e migliorare così la qualità della scienza.
Capo VII
305
PET-THERAPY
Art. 30.
(Definizioni)
1. La pet-therapy rappresenta un metodo co-terapeutico in cui, attraverso attività ludico-ricreative e con
l'ausilio degli animali, il paziente viene stimolato sia a livello motorio che psicologico, assumendo un
ruolo di protagonista nell'interazione e partecipando attivamente al processo riabilitativo. Sono incluse
nella pet-therapy: le terapie assistite con gli animali, le attività assistite con gli animali e l'educazione
assistita con gli animali.
2. Per terapie assistite con gli animali (TAA) si intendono attività terapeutiche, rivolte a persone con
problematiche psicosociali, neuromotorie, cognitive o psichiatriche, che affiancano e supportano le
terapie della medicina tradizionale con lo scopo di migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche,
sociali, emotive e cognitive del paziente.
3. Per attività assistite con gli animali (AAA) si intendono interventi di tipo ludico, ricreativo ed
educativo finalizzati a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati. In tali tipologie di interventi
può essere utilizzata anche solo la referenza animale senza il suo coinvolgimento diretto.
4. Per educazione assistita con gli animali (EAA) si intendono interventi che hanno l'obiettivo di
favorire il miglioramento delle capacità cognitive dei bambini o degli adulti con deficit di
apprendimento, con azioni mirate alla valenza didattica della corretta interazione con gli animali e con
la natura per istituti scolastici e centri riabilitativi.
Art. 31.
(Finalità)
1. La Repubblica promuove le terapie di cui all'articolo 30, riconoscendone il valore terapeutico e
riabilitativo.
2. La Repubblica sancisce gli ambiti applicativi e le modalità di intervento della pet-therapy, stabilendo i
parametri necessari per garantire il benessere psicofisico dei fruitori dell'intervento terapeutico o ludicoricreativo e la salute e il benessere degli animali coinvolti, al fine di evitare azioni che possano arrecare
danni a carico dei fruitori e degli animali.
Art. 32.
(Ambiti applicativi e accessibilità)
1. Le TAA, le AAA e le EAA possono essere praticate presso strutture sanitarie pubbliche e private,
case di riposo, centri diurni, centri di riabilitazione, centri residenziali e semi-residenziali sanitari,
comunità di recupero, scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione o in altri luoghi idonei.
2. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni, determina con proprio decreto i criteri e le modalità
per consentire l'erogazione degli interventi terapeutici riguardanti la pet-therapy nonché le modalità per
permettere l'accesso degli animali di affezione del tutore o detentore nelle strutture ospedaliere
pubbliche e private regionali accreditate dal Servizio sanitario nazionale e dai servizi sanitari regionali.
Art. 33.
(Scelta degli animali ammessi)
1. Ai programmi di TAA, AAA e EAA sono ammessi solo animali appartenenti a specie domestiche
che, per caratteristiche fisiologiche e comportamentali, siano compatibili con gli obiettivi del progetto. I
cani ospitati nei canili possono essere eventualmente impiegati solo a seguito di appropriato percorso
rieducativo e di socializzazione, coordinati da un medico veterinario esperto in comportamento animale
e formati in coppia con l'operatore con il quale formano il binomio.
2. Gli animali devono essere regolarmente sottoposti a un programma sanitario che ne attesti
costantemente lo stato di buona salute e di benessere.
3. I percorsi di addestramento degli animali e le attività di TAA, AAA ed EAA ai quali sono destinati
devono essere svolti senza alcuna coercizione e nel rispetto delle naturali propensioni dell'animale.
Art. 34.
(Definizione dei criteri e delle modalità
per l'esercizio della pet-therapy)
1. Per le finalità di cui all'articolo 33, il Ministro della salute, con proprio decreto, individua:
a) i requisiti strutturali e le modalità operative per lo svolgimento delle TAA, AAA ed EAA;
b) le procedure per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori di TAA, AAA ed
EAA;
c) le procedure per la certificazione delle figure professionali impiegate nelle TAA, AAA ed EAA con
creazione di un registro dei soggetti autorizzati a tali terapie;
d) le specie animali ammesse ai programmi di TAA, AAA ed EAA;
e) modalità di verifica sul regolare svolgimento dei progetti di TAA, AAA e EAA;
f) procedure di controllo sul rispetto delle condizioni di tutela del benessere degli animali impiegati nei
progetti di TAA, AAA ed EAA.
Art. 35.
(Clausola di invarianza)
1. Dalle disposizioni del presente capo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Capo VIII
NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI E NELLE MOSTRE ITINERANTI CHE
IMPIEGANO ANIMALI
Art. 36.
1. Gli enti territoriali, nell'ambito delle loro competenze, autorizzano lo svolgimento di attività circensi
solo a condizione che la struttura richiedente si sia conformata alle indicazioni delle Linee guida per il
307
mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti, emanate dalla Commissione scientifica
CITES, istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La mancata osservanza di ciascuna prescrizione delle Linee guida per il mantenimento degli animali
nei circhi e nelle mostre itineranti di cui al comma 1 configura per il responsabile del circo e delle
mostre itineranti il reato di cui all'articolo 544-ter del codice penale.
Art. 37.
(Trasporto animali nei mezzi pubblici)
1. È sempre consentito l'accesso degli animali da compagnia su tutti i mezzi di pubblico trasporto.
2. Il trasporto è gratuito se l'animale è custodito in colli a mano e in tutti i casi in cui non venga
occupato un posto a sedere.
3. Nel caso in cui l'animale occupi un posto a sedere, il tutore paga un biglietto a tariffa ordinaria
ridotto al 10 per cento.
Art. 38.
(Misure per la tutela del benessere
degli animali durante il trasporto)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
il trasporto degli animali di affezione deve avvenire nel rispetto e nella salvaguardia del benessere della
specie e delle norme previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il trasporto degli animali di affezione è espletato su mezzi di trasporto che devono essere:
a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo;
b) tali da proteggere gli animali da intemperie, lesioni o danni fisici;
c) adeguati alle specie animali trasportate per quanto concerne lo spazio disponibile.
3. Il trasportatore deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto anche attraverso soste che
consentano l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo. Per i viaggi superiori alle sei
ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.
4. È vietato trasportare animali per un tempo superiore a quattordici ore.
5. Il trasportatore è tenuto a comunicare, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, agli uffici
della Polizia di Stato territorialmente competenti, l'elenco degli animali da trasportare. Il suddetto
elenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza e deve contenere:
a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;
b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;
c) numero di animali da compagnia trasportati;
d) fotografia e codice identificativo dell'animale di affezione (microchip o tatuaggio);
e) libretti sanitari;
f) documento di riconoscimento del tutore.
6. In presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, l'autorità di cui al comma 5 provvede a rilasciare al
trasportatore il nulla osta al trasporto e a comunicare lo stesso alla corrispondente autorità del luogo di
destinazione.
Art. 39.
(Adozioni internazionali di animali)
1. Sono vietate le adozioni internazionali di animali, laddove non esistono condizioni di reciprocità in
materia di tutele, intenti condivisi e garanzie sulla rintracciabilità degli animali.
Art. 40.
(Pignoramento di animali)
1. Nel libro VI, titolo IV, capo II, sezione I, paragrafo 1, del codice civile, dopo l'articolo 2911 è
aggiunto il seguente:
«Art. 2911-bis. - (Pignoramento di animali). -- Gli animali da compagnia sono impignorabili e non
possono essere oggetto di asta giudiziaria.
In caso di richiesta di pignoramento di animali non da compagnia, lo scopo patrimoniale o lucrativo
deve risultare esclusivamente da un'idonea e attendibile documentazione fornita dal creditore istante
all'ufficiale giudiziario all'atto della richiesta del pignoramento o da un'univoca documentazione
altrimenti reperita dall'ufficiale giudiziario nei luoghi di pertinenza del debitore esecutato in sede di
pignoramento.
La documentazione di cui al secondo comma, ove presente, concorre, in originale o in copia, in caso di
pignoramento positivo, unitamente al relativo verbale dell'ufficiale giudiziario, a formare il fascicolo
dell'esecuzione.
In mancanza della documentazione di cui al secondo e al terzo comma, nessun animale non da
compagnia può essere assoggettato a pignoramento o a procedura esecutiva di alcun genere, né a
sequestro conservativo ai sensi degli articoli 2905 e 2906 del presente codice e degli articoli 671 e
seguenti del codice di procedura civile né essere comunque oggetto di vendita o di espropriazione
forzate».
Capo IX
DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO E LA CODIFICAZIONE DELLE NORME A
TUTELA E PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
Art. 41.
(Delega al Governo)
1. Allo scopo di innalzare i livelli di tutela e di protezione degli animali, il Governo è delegato ad
adottare, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei
309
princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42 e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
uno o più decreti legislativi sulle seguenti materie:
a) disciplina di un sistema di anagrafe canina e felina nazionale coordinato con quello regionale e
introduzione di nuovi metodi di identificazione animale;
b) disciplina dell'attività di commercio, allevamento e custodia a fini commerciali degli animali;
c) disciplina sulle condizioni di tutela degli animali all'interno di circhi e zoo;
d) misure per l'istituzione del Servizio sanitario veterinario convenzionato e norme a favore della cura
di cani e gatti;
e) disposizioni di divieto di allevamento, cattura e uccisione di animali per la produzione di pellicce o
altri prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali;
f) norme generali sulle forme di controllo e gestione del randagismo;
g) disciplina generale per l'organizzazione e gestione dei canili;
h) repressione dei fenomeni di traffico illecito di cuccioli da Stati membri dell'Unione europea e Stati
che non appartengono all'Unione europea, e dell'impiego di animali in combattimenti o competizioni
non autorizzate;
i) creazione di un sistema di tracciabilità delle adozioni nazionali e internazionali degli animali da
compagnia;
l) previsione dell'obbligo per le strutture ospedaliere e per le case di riposo pubbliche di dotarsi di aree
dedicate al soggiorno degli animali d'affezione dei pazienti ricoverati;
m) previsione di incentivi per strutture ospedaliere e case di riposo private o convenzionate che
attrezzino al loro interno apposite aree per il soggiorno degli animali d'affezione dei pazienti ricoverati;
n) previsione di incentivi per le strutture alberghiere che consentono il soggiorno degli animali da
compagnia e per le aziende che adibiscono al loro interno locali od aree che accolgono gli animali dei
dipendenti durante l'orario lavorativo.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro della salute, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, uno o più decreti
legislativi, al fine di raccogliere in un apposito codice, meramente compilativo, le disposizioni in materia
di tutela e protezione degli animali. La codificazione tiente conto anche della disposizioni recate dalla
presente legger e dai decreti legislativi di cui al comma 1.
3. I decreti legislativi di cui al comma 2 definiscono altresì i criteri direttivi da seguire al fine di adottare,
nel termine di un anno dalla loro data di entrata in vigore, i necessari provvedimenti per la modifica e
l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti ministeriali per la definizione
delle norme tecniche, individuando altresì gli ambiti nei quali la potestà regolamentare è delegata alle
regioni, ai sensi del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione.
Art. 42.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. I decreti legislativi di cui all'articolo 41 sono adottati, realizzando il necessario coordinamento con le
disposizioni vigenti, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi generali, considerati in relazione
alla specifica materia di cui all'articolo 41:
a) riordino e raccolta della materia attraverso una codificazione in conformità ai criteri di
razionalizzazione, organicità, sistematicità e semplificazione;
b) coordinamento delle disposizioni vigenti ed innovazione della disciplina nel rispetto delle normative
dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, in ottemperanza a quanto disposto
dall'articolo 117 della Costituzione;
c) garanzia dei livelli di tutela, protezione e di diritti degli animali conformemente agli standard europei
e alle convenzioni internazionali in materia a cui l'Italia ha aderito;
d) organizzazione di un sistema di anagrafe canina e felina centrale coordinata con quelle regionali
secondo criteri di efficienza e uniformità in modo che sia un effettivo strumento per il controllo
demografico, il contrasto all'abbandono, il ricongiungimento con i proprietari in caso di smarrimento e
condizione per usufruire del costituendo Servizio sanitario veterinario convenzionato;
e) introduzione di normative che prevedano uniformità e omogeneità di trattamento degli animali in
tutte le regioni.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a
seguito della loro entrata in vigore.
_______
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1373
d’iniziativa dei senatori CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, SANTANGELO, BERTOROTTA,
BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI e MANGILI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2014
Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in
materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle
risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli
edifici scolastici
Art. 1.
(Modifica della rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione)
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione è sostituita dalla seguente:
«Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni».
311
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 114della Costituzione)
1. Il primo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
2. Il secondo comma dell'articolo 114 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni
secondo i princìpi fissati dalla Costituzione».
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 117della Costituzione)
1. Alla lettera p) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, la parola: «, Province» è
soppressa.
2. Al terzo periodo del sesto comma dell'articolo 117 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono
soppresse.
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 118della Costituzione)
1. Al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.
2. Al secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, le parole: «, le Province» sono soppresse.
3. Al quarto comma dell'articolo 118 della Costituzione, la parola: «, Province» è soppressa.
Art. 5.
(Modifiche all'articolo 119della Costituzione)
1. Ai commi primo, secondo e sesto dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «le Province,» sono
soppresse.
2. Al quarto comma dell'articolo 119 della Costituzione, le parole: «alle Province,» sono soppresse.
3. Al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, la parola: «Province,» è soppressa.
Art. 6.
(Modifica al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione)
1. Al secondo comma dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «, delle Province» sono soppresse.
Art. 7.
(Modifica del secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione)
1. Il secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Si può, con
l'approvazione della maggioranza della popolazione del Comune o dei Comuni interessati, espressa
mediante referendum, e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni
che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione e aggregati a un'altra».
Art. 8.
(Abrogazione del primo comma dell'articolo 133 della Costituzione)
1. Il primo comma dell'articolo 133 della Costituzione è abrogato.
Art. 9.
(Norme di attuazione)
1. Gli organi amministrativi delle province cessano dalle loro funzioni entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale. Fino a tale data sono prorogati nella carica, per
l'esercizio dell'ordinaria amministrazione, i presidenti e i consigli provinciali il cui mandato scade prima.
2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive
competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma
associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e
le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in
vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza.
3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:
a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che
esercitano funzioni amministrative delle province, secondo princìpi di economicità e di efficienza di
impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento
del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che
presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;
b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti
destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle
risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;
c) anche in via transitoria, i tributi, le compartecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla
legge o comunque spettante alle soppresse province.
4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le
risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite
agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delle
opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi
previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di
provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano
le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite nei rispettivi territori. In caso di
inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della
Costituzione.
313
______
PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 26
d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, BOCCHINO, BUCCARELLA, SANTANGELO, GIARRUSSO,
BATTISTA, BERTOROTTA, MORRA, COTTI ORELLANA, VACCIANO, CAPPELLETTI,
MOLINARI, GAETTI, CAMPANELLA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, FATTORI, MARTON,
NUGNES e CASALETTO
COMUNICATA ALLA PRESIDENZA L’11 FEBBRAIO 2014
Modifica all’articolo 30, in materia di rilevazione e pubblicazione delle presenze e
delle votazioni dei Senatori nelle Commissioni permanenti
Art. 1.
1. All’articolo 30, il comma 4 e` sostituito dal seguente:
«4. All’inizio di ogni seduta, il Presidente dispone l’accertamento del numero dei presenti.
Delle presenze e delle votazioni dei singoli Senatori e` data pubblicazione sul sito internet del Senato,
sul riassunto dei lavori e, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre ipotesi previste
dal Regolamento, sul resoconto stenografico».
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 23
d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, SANTANGELO, BUCCARELLA, CAMPANELLA,
CATALFO, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, GAETTI, GIARRUSSO, LUCIDI,
MANGILI, MOLINARI, MORONESE, PAGLINI, PUGLIA, SCIBONA, SERRA,
BOCCHINO,BULGARELLI, CAPPELLETTI, CIAMPOLILLO, LEZZI e VACCIANO
COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 2014
Modifica all’articolo 33, in materia di pubblicità dei lavori delle Commissioni
Art. 1.
1. L’articolo 33 e` sostituito dal seguente:
«Art. 33. - (Pubblicita` dei lavori delle Commissioni) – 1. Di ogni seduta di Commissione si redige e si
pubblica un riassunto dei lavori, nonche´, nei casi di sedute in sede deliberante e redigente e nelle altre
ipotesi previste dal Regolamento, il resoconto stenografico.
2. Nel riassunto e nel resoconto, non si fa menzione delle discussioni e delle deliberazioni relative ad
argomenti per i quali vige il vincolo del segreto.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche e la pubblicita` dei lavori e` assicurata attraverso la loro
trasmissione sui canali digitali, sul sito internet del Senato, nonche´ attraverso impianti audiovisivi
collocati in separati locali, a disposizione del pubblico e della stampa».
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Documento II n. 24
Modifica all'articolo 113 ed abrogazione dell'articolo 114 del Regolamento,
concernente le modalità di votazione in Assemblea, con particolare riferimento
alla eliminazione della modalità di votazione per alzata di mano
Modifica art 113 e abrogazione articolo 114 Regolamento
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DISEGNO DI LEGGE N. 1055
d’iniziativa dei senatori CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA e DONNO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 2013
Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di
rappresentanza e rappresentatività sindacali
Art. 1.
1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, è abrogato.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 16
d’iniziativa dei senatori SANTANGELO, BUCCARELLA, MORRA, GIARRUSSO, FUCKSIA,
AIROLA, CAPPELLETTI, BATTISTA, BULGARELLI, CASTALDI, CRIMI, DONNO,
ENDRIZZI, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, SERRA, MARTON, MORONESE, MUSSINI,
NUGNES, PAGLINI e PUGLIA
COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013
Modifiche agli articoli 41, 113, 117 e 118 in materia di abolizione della votazione a
scrutinio segreto
Art. 1
315
(Modifica all’articolo 41)
1. All’articolo 41, comma 1, il secondo
periodo e` sostituito dal seguente: «Per le votazioni
nominali – che si svolgono con le
modalita` indicate nei commi 1 e 2 dell’articolo
116 – e` richiesta la domanda di tre Senatori».
Art. 2.
(Modifica all’articolo 113)
1. L’articolo 113 e` sostituito dal seguente:
«Art. 113. - (Modi di votazione). – 1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano o per
votazione nominale. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la
votazione nominale. La relativa richiesta, anche verbale, deve essere presentata dopo la chiusura della
discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti
presenti nell’Aula al momento dell’indizione della votazione e` inferiore a quindici per la votazione
nominale, la richiesta si intende ritirata.I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del
numero legale, ancorche´ non partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio palese le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante
schede».
Atti parlamentari Senato della Repubblica –4–
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 3.
(Abrogazione dell’articolo 117)
1. L’articolo 117 e` abrogato.
Art. 4.
(Modifiche all’articolo 118)
1. All’articolo 118 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «o a scrutinio segreto» sono soppresse;
b) il comma 6 e` abrogato
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Documento II n. 17
Modifica al Regolamento concernente la personalità del voto dei Senatori
Personalità del voto dei Senatori
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DISEGNO DI LEGGE N. 1018
d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO,
BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI,
CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO,
DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI,
LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE,
MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA,
Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 2013
Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n.
1261, in materia di riduzione dell'indennità
parlamentare e della diaria, e contestuale incremento delle dotazioni del Fondo
per le politiche sociali
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, in materiadi indennità parlamentare)
1. L'articolo 1 della legge 1 ottobre 1965, n. 1261, sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione
per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote
mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote di cui al comma 1 in
misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000».
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 2 della legge31 ottobre 1965, n. 1261, in materiadi diaria parlamentare)
1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese
di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura
non superiore all'importo lordo di euro 3.500, sulla base degli effettivi giorni di presenza per ogni mese
nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.
317
2. La diaria non è comunque corrisposta nel caso in cui il parlamentare, in ogni mese, sia risultato
assente dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni nella misura pari o superiore al 30 per cento.
3. La somma di cui al comma 1, limitatamente all'importo lordo di euro 2.000, è corrisposta a
condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata nel sito internet della Camera di
appartenenza».
Art. 3.
(Incremento delle dotazioni del Fondoper le politiche sociali)
1. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano le opportune determinazioni volte a destinare i
risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge al Fondo per le politiche sociali, di cui
all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
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PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO Doc. II n. 7
d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, AIROLA, BATTISTA, BENCINI, BIGNAMI, BLUNDO,
BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI,
CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO,
DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI,
LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE,
MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA,
Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2013
Modifica all’articolo 74, in materia di esame dei disegni di legge di iniziativa
popolare
Art. 1.
1. All’articolo 74, dopo il comma 3, e` inserito il seguente:
«3-bis. I disegni di legge d’iniziativa popolare sono, in ogni caso, iscritti all’ordine del giorno
dell’Assemblea entro e non oltre sei mesi dal deferimento alle competenti Commissioni».
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 970
d’iniziativa dei senatori CIOFFI, CAMPANELLA, CRIMI, MORRA, MANGILI, AIROLA,
BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI,
BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, COTTI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,
GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI,
MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE,
PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI,
TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 2013
Modifica dell'articolo 75 della Costituzione concernente la soppressione del
quorum strutturale del referendum abrogativo
Art. 1.
1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali» sono sostituite dalle
seguenti: «un milione di elettori o sette Consigli regionali»;
b) al quarto comma, le parole: «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e»
sono soppresse.
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DISEGNO DI LEGGE N. 939
d’iniziativa dei senatori COTTI, SERRA, BATTISTA, BERTOROTTA, CAMPANELLA,
CASTALDI, DONNO, FUCKSIA, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, PEPE, PUGLIA,
SIMEONI e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2013
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n.
18, concernenti l'istituzione delle
circoscrizioni «Sicilia» e «Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia
Art. 1.
(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni «Sicilia» e
«Sardegna» nell'ambito della elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)
1. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
319
a) all'articolo 12, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella quinta e nella sesta
circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a pena di nullità delle stesse, da non meno
di 3.000 e da non più di 10.000 elettori»;
b) la tabella A è sostituita dalla seguente:
«CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI
Circoscrizioni Capoluogo
della
circoscrizione
I - Italia Nord-Occidentale (Piemonte - Valle d’Aosta - Liguria - Lombardia)Milano
II - Italia Nord-Orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)
Venezia
III - Italia Centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)
Roma
IV - Italia Meridionale (Abruzzo - Molise - Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)
Napoli
V - Sardegna Cagliari
VI - Sicilia
Palermo
».
Art. 2.
(Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo)
1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, l'assegnazione del numero dei seggi alle
singole circoscrizioni, di cui alla tabella A, come modificata dall’articolo 1 della presente legge, è
effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più
recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di
convocazione dei comizi.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 907
d'iniziativa dei senatori CIOFFI, CAMPANELLA, MANGILI, MORRA, CRIMI e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2013
Modifiche all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza
Art. 1.
1. All'articolo 77 della Costituzione sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge,
ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe
legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge ovvero modificare atti
non aventi forza di legge.
I decreti possono contenere soltanto misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere
specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.
I medesimi requisiti dei decreti si applicano alle relative leggi di conversione».
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DISEGNO DI LEGGE N. 893
d’iniziativa dei senatori PAGLINI, CATALFO, BENCINI, PUGLIA, MORRA, AIROLA,
BATTISTA, BERTOROTTA, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI,
CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI,
ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LUCIDI, MANGILI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI,
Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 2013
Ripristino delle disposizioni in materia di reintegrazione del posto di lavoro di
cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n.
300
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300)
1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma
42, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è sostituito dal seguente:
«Art. 18. - (Reintegrazione nel posto di lavoro). -- 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara
321
inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato
senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al
datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici
prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel
posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non
imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese
agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna
unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro,
imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche
dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che
il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del
settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea
diretta e in linea collaterale.
3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che
prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
4. Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del
danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità
stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal
momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore
di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di
lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro
trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia
richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità
di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e
del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di
merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova
forniti dal datare di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice
medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e
sesto comma del codice di procedura civile.
9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non
ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non
impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al
pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione
dovuta al lavoratore».
Art. 2.
(Modifiche e abrogazioni)
1. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 40,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo, dell'articolo 7
della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo di cui all'articolo 3, seconda
parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui
all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere
preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del
luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.»;
b) al comma 2 le parole: «per motivo oggettivo» sono soppresse;
c) il comma 8 è abrogato.
2. All'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, al primo periodo, la parola: «oggettivo»
è soppressa.
3. Alla legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 12, l'ultimo periodo è soppresso;
b) all'articolo 5, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia intimato senza l'osservanza della
forma scritta o in violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, ed è annullabile in
caso di violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente articolo. Salvo il caso di
mancata comunicazione per iscritto, il recesso può essere impugnato entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota
la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento delle organizzazioni sindacali. Al recesso di cui
all'articolo 4, comma 9, del quale sia stata dichiarata l'inefficacia o l'invalidità, si applica l'articolo 18
della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni».
4. All'articolo 2, comma 479, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la parola: «soggettivo» è
soppressa.
______
323
DISEGNO DI LEGGE N. 824
d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, SANTANGELO, BLUNDO, BATTISTA, BOCCHINO,
CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO, CRIMI, DE PIN, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI,
MARTELLI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORRA, PEPE e PUGLIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GIUGNO 2013
Modifiche al testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica n.
327 del 2001, concernenti il recupero
di immobili abbandonati
Art. 1.
1. Al titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo
l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
«Art. 7-bis. (L) - (Espropriazione di edifici in stato di degrado o di abbandono, esclusi i casi che si
verificano a seguito di calamità naturali, la cui proprietà risulta parcellizzata tra più soggetti). -- 1. Anche
fuori dei casi indicati dall'articolo 7, il comune può espropriare gli immobili che si trovano in stato di
abbandono, esclusi i casi che si verificano a seguito di calamità naturali, da almeno dieci anni e la cui
proprietà è parcellizzata tra almeno venti soggetti.
2. Lo stato di abbandono risulta dal concorso dei seguenti elementi:
a) grave deperimento degli elementi strutturali dell'edificio, anche per omissione dell'esecuzione di
interventi urgenti al fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini, derivante da ordinanza
adottata dal sindaco del comune ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) mancanza di utilizzazione dell'immobile per il periodo indicato al comma 1. Non si considera
utilizzazione dell'immobile la sua occupazione da parte di soggetti privi di titolo legittimo.
3. Gli immobili in stato di abbandono possono essere individuati dalla giunta comunale, anche su
segnalazione di altri soggetti pubblici o privati. Dopo che gli uffici comunali abbiano accertato la
sussistenza delle condizioni previste dal comma 2, il sindaco, mediante lettera raccomandata con avviso
di ricevimento, comunica a tutti i proprietari dell'immobile o al proprietario che detiene la quota
millesimale più elevata, individuati secondo i registri catastali, che, qualora entro sei mesi dal
ricevimento della comunicazione non intraprendano i lavori necessari per il recupero dell'immobile, al
fine di prevenire rischi alla pubblica incolumità dei cittadini, derivante da ordinanza adottata dal sindaco
del comune ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, si potrà procedere all'espropriazione ai sensi del presente articolo. Qualora uno o più dei
proprietari dell'immobile risultino irreperibili, l'avviso è affisso all'albo pretorio del comune per almeno
venti giorni, decorsi i quali inizia a computarsi il termine di sei mesi di cui al periodo precedente. In tale
caso, l'avviso è contemporaneamente pubblicato nei siti informatici del comune, ove esistenti, e della
regione o della provincia autonoma nel cui territorio è compreso il comune medesimo.
4. Decorso il termine di sei mesi previsto dal comma 3, il consiglio comunale, su proposta della giunta,
può deliberare l'inserimento del piano di recupero e di valorizzazione dell'immobile in stato di
abbandono nel programma triennale dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 128 del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Il piano, predisposto dalla giunta comunale o proposto da altri soggetti
pubblici o privati, può prevedere la destinazione dell'immobile a fini di pubblica utilità ovvero la sua
utilizzazione economica, anche mediante alienazione. La deliberazione adottata è comunicata ai
proprietari dell'immobile con le modalità previste dal comma 3 ed è trascritta senza ritardo presso
l'ufficio dei registri immobiliari.
5. Alla realizzazione del piano di recupero e di valorizzazione si procede con le modalità disciplinate dal
citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 152 e
seguenti, salvo il caso in cui il piano stesso preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in
favore di un soggetto diverso dal comune per la successiva esecuzione delle opere.
6. Le opere previste dal piano di recupero e di valorizzazione possono essere finanziate con oneri a
carico del bilancio comunale soltanto mediante ricorso alle fonti indicate all'articolo 199, comma 1,
lettere da a) a e), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Qualora il piano proposto da un soggetto diverso dalla giunta comunale
preveda il trasferimento della proprietà dell'immobile in favore di tale soggetto, il progetto preliminare
determina, in misura proporzionata rispetto al vantaggio economico che esso prevede di ricavare
dall'operazione, il corrispettivo spettante al comune in aggiunta al ristoro delle spese del procedimento
e alle indennità di espropriazione da corrispondere.
7. Il progetto preliminare predisposto dalla giunta comunale o dagli altri soggetti indicati al comma 4 è
sottoposto all'approvazione del consiglio comunale. Salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4,
l'approvazione del progetto preliminare da parte del consiglio comunale costituisce adozione delle
necessarie varianti al vigente strumento urbanistico e ad essa consegue l'apposizione del vincolo
preordinato all'esproprio, con gli effetti previsti dall'articolo 9.
8. Qualora, dopo le comunicazioni previste rispettivamente dai commi 3 e 4, la proprietà dell'intero
immobile, o della parte maggiore della sua superficie sia trasferita, per qualunque causa, a un diverso
soggetto, il procedimento, su richiesta di quest'ultimo, è sospeso per sei mesi, decorrenti dalla data del
trasferimento della proprietà. Entro tale termine il nuovo proprietario deve intraprendere i lavori
necessari per il recupero dell'immobile. Nel caso di successivo trasferimento di proprietà, la
sospensione non può essere nuovamente richiesta se non sono decorsi due anni dalla fine della
precedente. Al fine del recupero edilizio dell'immobile su iniziativa privata si prevede:
a) fino alla fine del 2017 la detrazione fiscale del 50 per cento per le ristrutturazioni edilizie, incluse le
demolizioni e le ricostruzioni, che comprendano l'adeguamento sismico delle strutture, l'utilizzo di
impianti tecnologici con produzione di energia da fonti rinnovabili e l'utilizzo di materiali sostenibili per
l'architettura ecosostenibile e l'edilizia a basso impatto ambientale;
b) la riduzione del 50 per cento degli oneri concessori ove dovuti alle amministrazioni comunali;
c) l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico dei cantieri».
Art. 2.
325
1. All'articolo 11, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
«a-bis) nel caso previsto dall'articolo 7-bis, comma 7, almeno venti giorni prima della delibera del
consiglio comunale;».
Art. 3.
1. Alla sezione I del capo V del titolo II del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis. (L) - (Compensazione dell'indennità nel caso di espropriazione di immobili abbandonati la
cui proprietà è parcellizzata tra più soggetti). -- 1. Nel caso previsto dall'articolo 7-bis l'indennità di
espropriazione, ove corrisposta dal comune, è compensata, anche parzialmente, con gli importi dei
tributi spettanti al medesimo comune ed esigibili alla data del pagamento definitivo dell'indennità stessa,
dei quali i proprietari dell'immobile risultano essere debitori».
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DISEGNO DI LEGGE N. 821
d’iniziativa dei senatori BATTISTA, PUGLIA, BENCINI, CATALFO, PAGLINI, BIGNAMI,
BLUNDO, BOCCHINO, CAMPANELLA, DONNO, GIARRUSSO, LEZZI e MONTEVECCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 GIUGNO 2013
Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro
collaboratori
Art. 1.
(Collaboratori parlamentari)
1. I membri del Parlamento possono essere assistiti, per le attività connesse al proprio mandato, da un
numero massimo di due collaboratori da loro liberamente scelti tra personale esterno alle
amministrazioni delle Camere, secondo le disposizioni previste dalla presente legge.
Art. 2.
(Disciplina del rapporto di lavoroe normativa applicabile)
1. Il rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori ha natura fiduciaria ed è
fondato sull'accordo delle parti. In caso di stipulazione di contratti di lavoro subordinato, si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2118 del codice civile. Nei rapporti di lavoro non subordinato il recesso è
disciplinato dal contratto individuale stipulato tra le parti.
2. Salvo diverso accordo tra le parti, i contratti concernenti i rapporti di lavoro di cui al comma 1 hanno
durata commisurata a quella della legislatura nel corso della quale sono instaurati e possono essere
rinnovati. Gli stessi contratti si risolvono di diritto in caso di cessazione anticipata del mandato del
membro del Parlamento rispetto alla conclusione della legislatura.
3. I membri del Parlamento, ove intendano avvalersi dell'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 1, non possono stipulare contratti di lavoro ai sensi del presente articolo con il
proprio coniuge ovvero con propri parenti o affini entro il secondo grado nonché con il coniuge
ovvero i parenti o affini entro il secondo grado di un altro membro del Parlamento appartenente al
medesimo Gruppo parlamentare.
4. I rapporti di lavoro di cui alla presente legge non danno luogo ad alcun rapporto di impiego o di
servizio tra i collaboratori e le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
5. Per le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui alla presente legge è competente l'autorità
giudiziaria ordinaria.
Art. 3.
(Retribuzione dei collaboratoriparlamentari)
1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo
presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura,
disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori nonché le modalità
dell'assolvimento dei relativi oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali da parte dell'amministrazione
della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme
destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di
Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la
responsabilità della Camera di appartenenza è limitata all'erogazione della retribuzione, in base al
contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché
all'assolvimento degli oneri accessori, nei limiti stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa
tra loro. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla
legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra
le parti.
2. Per il rapporto di lavoro di cui alla presente legge il membro del Parlamento è esentato dall'imposta
regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se tutti i suoi
collaboratori svolgono la propria attività all'interno dei locali messi a disposizione dalla Camera di
appartenenza del parlamentare stesso o se svolgono tale attività presso la propria abitazione di
residenza.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo,
all'assolvimento degli oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali provvede l'amministrazione della
Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento, secondo le modalità definite ai sensi del citato
comma 1.
4. La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse
all'esercizio delle funzioni parlamentari e la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile
e coerente con l'attività svolta.
5. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì disciplinare ulteriori
condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.
327
6. Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o due collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari
di cui al comma 1, ciascun membro del Parlamento può avvalersi, anche oltre tali limiti, nel rispetto dei
contratti collettivi e della legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, di ulteriori collaboratori,
con retribuzione e con oneri accessori a proprio esclusivo carico. In tale caso, si applicano comunque le
disposizioni di cui all'articolo 2.
7. Ciascun membro del Parlamento può attivare tirocini formativi e di orientamento ai sensi dell'articolo
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nel limite di una unità, esclusivamente nel caso in cui abbia già
alle proprie dipendenze due collaboratori, secondo le disposizioni della presente legge. I relativi oneri
sono ad esclusivo carico del parlamentare.
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DISEGNO DI LEGGE N. 976
d’iniziativa dei senatori PEPE, CIOFFI, BOCCHINO, MOLINARI, VACCIANO, CAMPANELLA e
BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 2013
Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e delega al Governo in materia di
disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi
derivante dalla circolazione dei veicoli
Art. 1.
(Modifica all'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1)
1. Al comma 3-quinquies dell'articolo 32 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «ed oggettive» sono soppresse.
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile
verso i terzi derivante dalla circolazione dei veicoli)
1. Al fine di assicurare il contenimento dei costi e il miglioramento della qualità del servizio e della
concorrenza nel settore dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante
dalla circolazione dei veicoli, nonché di risolvere le disfunzioni del medesimo settore che determinano
una situazione di insoddisfazione sia da parte degli utenti che delle compagnie assicuratrici, il Governo
è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, uno o più decreti legislativi recanti norme finalizzate alla
revisione del sistema di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e
al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le modifiche e le integrazioni
strettamente necessarie all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di categoria
A e B quale unico obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile;
b) prevedere la possibilità di una copertura assicurativa sul veicolo, non obbligatoria per l'utente,
sostitutiva o supplettiva all'assicurazione obbligatoria sulla patente di guida di cui alla lettera a);
c) prevedere una rivisitazione organica del sistema bonus malus, definendo un nuovo meccanismo che
rispecchi nel prezzo esclusivamente le condotte effettivamente tenute dagli automobilisti, garantendo in
tal modo la parità di trattamento tariffario tra i cittadini, indipendentemente dalla loro area di residenza.
3. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono deliberati in via
preliminare dal Consiglio dei ministri, sentiti i rappresentanti dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni (IVASS), dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA) e delle
associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
4. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle
Camere gli schemi dei decreti legislativi corredati di relazione tecnica e analisi di impatto della
regolamentazione che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dai medesimi schemi di decreto, per
l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le
conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di assegnazione dei
medesimi schemi. Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque
adottati.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare
disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi.
_______
Documento II n. 6
PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO
d’iniziativa dei senatori CRIMI, BUCCARELLA, GIARRUSSO e BOTTICI
COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 2013
Modifica all'articolo 5 del Regolamento, concernente l'elezione dei componenti
del Consiglio di Presidenza e la riduzione del numero dei senatori segretari e
introduzione di una disposizione transitoria per la XVII Legislatura
329
Art. 1.
(Modifica dell’articolo 5 del Regolamento,
concernente l’elezione dei componenti del
Consiglio di Presidenza)
1. L’articolo 5 e` sostituito dal seguente:
«Art. 5. (Elezione degli altri componenti della Presidenza). - 1. Eletto il Presidente, nella seduta
successiva si procede alla elezione di quattro Vice Presidenti e di tre Questori.
2. Per le votazioni di cui al comma 1, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda due nomi per i Vice
Presidenti e due per i Questori.
Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti.
3. Eletti i Vice Presidenti ed i Questori, nella seduta successiva si procede alla elezione di otto Segretari.
4. Per le votazioni di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda tre nomi per i
Segretari. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti, purche´ sia assicurata l’elezione
di un Segretario per Gruppo parlamentare costituitosi all’inizio della legislatura e non rappresentato nel
Consiglio di Presidenza dopo l’elezione di cui al comma 2.
5. I Vice Presidenti, i Questori ed i Segretari che entrino a far parte di un Gruppo parlamentare diverso
da quello al quale appartenevano al momento dell’elezione decadono dall’incarico.
6. Nelle elezioni suppletive, quando si debbano coprire uno o due posti, ciascun Senatore scrive sulla
propria scheda un nome; quando si debbano coprire piu` di due posti scrive un numero di nomi pari
alla meta` dei posti stessi, con arrotondamento per eccesso delle frazioni di unita`. Sono eletti coloro
che ottengono il maggior numero di voti.
7. A parita` di voti e` eletto il piu` giovane di eta`».
Art. 2.
(Disposizione transitoria)
1. Limitatamente alla XVII legislatura, l’articolo 5, comma 2-ter del Regolamento si interpreta nel senso
che nel caso di concorso di piu` di due Gruppi parlamentari alla designazione di un proprio Segretario,
e` data priorita` ai Gruppi che cronologicamente si sono costituiti prima degli altri.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente modificazione del Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 hanno effetto a decorrere dalla XVIII legislatura
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 455
d’iniziativa dei senatori MOLINARI, MORRA, PEPE, SANTANGELO, MUSSINI, LUCIDI,
Maurizio ROMANI, BENCINI, AIROLA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, ORELLANA,
VACCIANO, CATALFO, PUGLIA, LEZZI, SERRA, BUCCARELLA, BATTISTA, MARTON,
BIGNAMI, BERTOROTTA, MANGILI, DONNO, PETROCELLI, BOCCHINO, MORONESE,
CAMPANELLA, GIROTTO, BLUNDO, ENDRIZZI, CASTALDI, TAVERNA, CIOFFI, CRIMI,
CIAMPOLILLO, MARTELLI, FATTORI, GAETTI, BULGARELLI, GIARRUSSO, Stefano
ESPOSITO, PEZZOPANE e SCALIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013
Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone
appartenenti ad associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza
Art. 1.
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di
svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo,
direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta
del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti,
coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura
organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata.»;
b) all’articolo 76, il comma 8 è sostitito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento
definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone o accetta di svolgere
attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall’articolo 67, comma 7, e il
candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei
anni.»;
c) all’articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all’articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il
candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il
candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del
Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del
proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di
patteggiamento di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale. Il
giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 36, secondo, terzo e quarto
331
comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all’ufficio elettorale del
comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 455
d’iniziativa dei senatori MOLINARI, MORRA, PEPE, SANTANGELO, MUSSINI, LUCIDI,
Maurizio ROMANI, BENCINI, AIROLA, FUCKSIA, MONTEVECCHI, ORELLANA,
VACCIANO, CATALFO, PUGLIA, LEZZI, SERRA, BUCCARELLA, BATTISTA, MARTON,
BIGNAMI, BERTOROTTA, MANGILI, DONNO, PETROCELLI, BOCCHINO, MORONESE,
CAMPANELLA, GIROTTO, BLUNDO, ENDRIZZI, CASTALDI, TAVERNA, CIOFFI, CRIMI,
CIAMPOLILLO, MARTELLI, FATTORI, GAETTI, BULGARELLI, GIARRUSSO, Stefano
ESPOSITO, PEZZOPANE e SCALIA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013
Disposizioni concernenti il divieto di propaganda elettorale per le persone appartenenti ad
associazioni mafiose e sottoposte alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza
Art. 1.
1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 67, il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Alle persone indiziate di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, comunque localmente
denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di
tipo mafioso, sottoposte alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, è fatto divieto di
svolgere propaganda elettorale in favore o in pregiudizio di candidati o liste, con qualsiasi mezzo,
direttamente o indirettamente. Si intende per propaganda elettorale qualsiasi attività diretta alla raccolta
del consenso, svolta in occasione di competizioni elettorali e caratterizzata da molteplicità di atti,
coinvolgimento di più persone, impiego di mezzi economici e predisposizione di una struttura
organizzativa, sia pur minima, a tale scopo destinata.»;
b) all’articolo 76, il comma 8 è sostitito dal seguente:
«8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la persona sottoposta, in forza di provvedimento
definitivo, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza che propone o accetta di svolgere
attività di propaganda elettorale in violazione del divieto previsto dall’articolo 67, comma 7, e il
candidato che la richiede o in qualsiasi modo la sollecita sono puniti con la reclusione da uno a sei
anni.»;
c) all’articolo 76, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Con la sentenza di condanna per il delitto di cui all’articolo 76, comma 8, il giudice dichiara il
candidato ineleggibile per un tempo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni. Qualora il
candidato sia stato eletto, il giudice ne dichiara la decadenza. Qualora il candidato sia membro del
Parlamento, la Camera di appartenenza adotta le conseguenti determinazioni secondo le norme del
proprio regolamento. Le sanzioni della ineleggibilità e della decadenza si applicano anche in caso di
patteggiamento di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale o di concessione del
beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 163 del codice penale. Il
giudice ordina, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna o di applicazione della pena a
norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ai sensi dell’articolo 36, secondo, terzo e quarto
comma del codice penale. Detta sentenza passata in giudicato è altresì trasmessa all’ufficio elettorale del
comune di residenza del candidato per le conseguenti annotazioni».
_______
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 766
d’iniziativa dei senatori BATTISTA, ANITORI, BIGNAMI, COTTI, MARTON, BOCCHINO,
CAMPANELLA, GAETTI, PEPE, Maurizio ROMANI, SCIBONA, TAVERNA, VACCIANO e
ORELLANA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2013
Modifiche agli articoli 102 e 103 della Costituzione, volte ad istituire una sezione specializzata
per i reati militari presso i tribunali ordinari ed a sopprimere i tribunali militari
Art. 1.
(Modifica all'articolo 102 della Costituzione in materia di istituzione di una sezione specializzata per i
reati militari presso i tribunali ordinari)
1. All'articolo 102, secondo comma, della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Presso
ogni organo giudiziario ordinario è istituita una sezione specializzata per i reati militari commessi da
appartenenti alle Forze armate in tempo di pace e per i reati previsti dal codice penale militare di guerra
in tempo di guerra».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 103 della Costituzione sulla soppressione dei tribunali militari)
1. Il terzo comma dell'articolo 103 della Costituzione è abrogato.
Art. 3.
(Disposizioni attuative)
1. Con legge dello Stato, adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, si provvede all’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge
costituzionale.
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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 702
333
d'iniziativa dei senatori BLUNDO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI,
BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI,
CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO,
CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,
GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON,
MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA,
PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA,
SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2013
Iniziativa quorum zero e più democrazia
Art. 1.
1. L'articolo 50 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 50. -- Tutti i cittadini di età superiore a sedici anni possono rivolgere petizioni alle Camere per
chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Le Camere sono tenute a rispondere
entro tre mesi dalla data di presentazione delle petizioni».
Art. 2.
1. L'articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 67. -- Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza
vincolo di mandato. I membri del Parlamento sono soggetti a revoca. Trascorso un anno del loro
mandato, un numero di elettori pari ad almeno il 12 per cento degli aventi diritto al voto del collegio
elettorale di pertinenza o almeno all'1 per cento dell'intero corpo elettorale nazionale, può presentare
una richiesta di votazione popolare di revoca del mandato. Quando la maggioranza dei votanti si
esprime a favore della revoca, il mandato del parlamentare è considerato revocato e deve essere
intrapresa un'azione immediata per ricoprire la posizione vacante, con le modalità previste dalla legge».
Art. 3.
1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 69. -- I membri del Parlamento ricevono un'indennità determinata dagli elettori al momento del
voto.
Gli elettori scelgono nella scheda elettorale un numero intero compreso tra 1 e 10, la cui media
aritmetica, ottenuta dalle indicazioni di voto valide arrotondata al primo decimale, viene moltiplicata per
il reddito medio pro capite dei cittadini. I membri del Parlamento non ricevono altri trattamenti
economici o materiali o prestazioni di beni e servizi, diarie o rimborsi, al di fuori dell'indennità».
Art. 4.
1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere o dal popolo sovrano
ogni volta che ne fa richiesta un numero di elettori stabilito dalla Costituzione».
Art. 5.
1. L'articolo 71 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 71. -- L'iniziativa delle leggi appartiene ai cittadini elettori, a ciascun membro delle Camere, al
Governo e agli organi ed enti ai quali è conferita da legge costituzionale.
I cittadini elettori esercitano l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di un progetto redatto in
articoli».
Art. 6.
1. L'articolo 73 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 73. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante la proposta di legge d'iniziativa
popolare a voto parlamentare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare devono costituirsi in un
comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti
di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto
parlamentare deve essere almeno pari allo 0,1 per cento del numero degli elettori della Camera dei
deputati. Il tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare deve essere consegnato alla
Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare, in seguito alla raccolta delle firme
valide nei tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento deve prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto parlamentare e
votarla nel termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione delle firme alla Segreteria
generale della Camera dei deputati.
In mancanza di voto parlamentare la proposta di legge è sottoposta a voto popolare, previa
dichiarazione di ammissibilità da parte della Corte costituzionale».
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 73 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 73-bis. -- Il popolo può esercitare l'iniziativa delle leggi mediante una proposta di legge d'iniziativa
popolare a voto popolare.
I promotori di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare devono costituirsi in
comitato composto da almeno undici persone aventi diritto di voto.
Il comitato deve rendere conto pubblicamente, con criteri di massima trasparenza, di tutti i movimenti
di denaro relativi all'iniziativa, pena la decadenza della stessa.
335
Il numero di firme da raccogliere a sostegno di una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto
popolare deve essere almeno pari all'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. Il
tempo per la raccolta di firme è di massimo diciotto mesi.
Il testo della proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare deve essere consegnato alla
Segreteria generale della Camera dei deputati.
Una proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, in seguito alla raccolta delle firme valide nei
tempi prescritti, segue l'iter legislativo previsto dall'articolo 72.
Il Parlamento può prendere in esame la proposta di legge d'iniziativa popolare a voto popolare.
Entrambe le Camere hanno il diritto di proporre al comitato promotore della proposta di legge
d'iniziativa popolare a voto popolare emendamenti, nel rispetto dello spirito originario della proposta di
legge, che possono essere accettati o rifiutati dal comitato stesso.
Nel caso che il Parlamento approvi la proposta di legge con gli eventuali emendamenti accettati dal
comitato non si procede al voto popolare.
Il Parlamento può elaborare una controproposta di legge.
La proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare sono sottoposte al
voto popolare.
Se la proposta di legge non è stata approvata dal Parlamento entro dodici mesi dalla presentazione alla
Segreteria generale della Camera dei deputati, la proposta di legge d'iniziativa popolare e l'eventuale
controproposta di legge parlamentare, devono essere sottoposte a voto popolare, previa dichiarazione
di ammissibilità da parte della Corte costituzionale, in una data da fissare non prima di quattordici e non
oltre diciotto mesi dalla presentazione alla Segreteria generale della Camera dei deputati.
Se esiste una controproposta di legge parlamentare, gli elettori potranno votare a favore della proposta
di legge d'iniziativa popolare o a favore della controproposta di legge parlamentare, oppure contro
entrambe.
Nel caso che la proposta di legge d'iniziativa popolare e la controproposta di legge parlamentare
raccolgano insieme la maggioranza dei voti, viene approvata l'opzione delle due che ha ottenuto più
voti.
Il Parlamento non può modificare la legge d'iniziativa popolare a voto popolare approvata dai cittadini,
per tutta la durata della legislatura nella quale è stata approvata la legge stessa».
Art. 8.
1. L'articolo 74 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 74. -- È sospesa l'entrata in vigore di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo
richieda, entro dieci giorni dall'avvenuta approvazione, un comitato composto da undici cittadini
sostenuto dalle firme di 10.000 elettori o un Consiglio regionale. In seguito alla richiesta di sospensione
è indetto il referendum confermativo se, entro tre mesi dall'avvenuta approvazione in sede
parlamentare o governativa della legge o dell'atto avente valore di legge, tale richiesta viene sostenuta
dalle firme di almeno l'1 per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati. La proposta di
legge sottoposta a referendum confermativo entra comunque in vigore se la richiesta di referendum
confermativo non raccoglie il numero minimo di firme in sostegno.
Hanno diritto di partecipare al referendum confermativo tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera
dei deputati.
La proposta di legge entra in vigore quando la maggioranza dei voti validamente espressi nel
referendum confermativo si esprime a favore.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum confermativo.
Si procede obbligatoriamente a referendum confermativo per:
a) ogni modifica della Costituzione;
b) ogni trattato internazionale che trasferisce diritti di sovranità ad altre organizzazioni;
c) le leggi elettorali;
d) le leggi sul finanziamento dei partiti e dell'attività politica;
e) i decreti-legge entro un anno dalla loro approvazione».
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 74 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 74-bis. -- È indetto referendum popolare propositivo per deliberare in tutto o in parte una nuova
legge o atto avente valore di legge oppure per deliberare la modifica di un analogo provvedimento
vigente, quando lo richiedono il 2 per cento degli elettori o tre Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
In caso di esito positivo, il legislatore è tenuto a dare attuazione all'esito del referendum entro novanta
giorni dallo spoglio delle schede. Il legislatore non può modificare o derogare il risultato del referendum
propositivo prima che siano trascorsi dieci anni dalla sua entrata in vigore. Il risultato del referendum
propositivo è modificabile o derogabile da un altro referendum in qualsiasi momento».
Art. 10.
1. L'articolo 75 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 75. -- È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o
di un atto avente valore di legge, quando lo richiedano almeno l'1 per cento degli elettori o cinque
Consigli regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente
espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum».
Art. 11.
337
1. Dopo l'articolo 75 della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. -- Le leggi approvate dal Parlamento sono promulgate dal Presidente della Repubblica
entro un mese dall'approvazione.
Se il referendum confermativo popolare dà esito sfavorevole alla legge, essa viene abrogata e non può
più essere ripresentata prima di cinque anni.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il trentesimo giorno
successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
Le leggi sottoposte a voto popolare entrano in vigore il giorno dopo l'esito favorevole del referendum.
Il Parlamento non può modificare o eludere l'esito del voto popolare, per tutta la durata della
legislatura».
Art. 12.
1. Dopo l'articolo 75-bis della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-ter. -- La raccolta delle firme a sostegno delle richieste di referendum e delle proposte di legge
d'iniziativa popolare a livello locale o nazionale può avvenire su supporto sia cartaceo che elettronicoinformatico.
Alla certificazione delle firme in forma cartacea sono abilitati, nell'intero territorio nazionale, anche i
cittadini che ne fanno richiesta scritta agli uffici preposti dei Comuni o delle Regioni. Essi esercitano
una funzione pubblica e sono soggetti alle norme, ai doveri e alle responsabilità penali validi per
l'esercizio di tali funzioni.
La legge definisce le forme più funzionali ed economiche per consentire le votazioni popolari».
Art. 13.
1. Dopo l'articolo 75-ter della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-quater. -- Gli strumenti di democrazia diretta sono applicabili a tutta la materia legislativa già di
competenza dei rappresentanti eletti dal popolo e non possono in alcun caso confliggere né con le
disposizioni inderogabili del diritto internazionale, né con i princìpi della Dichiarazione universale dei
diritti dell'uomo, né con il dettato della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, né con il catalogo dei diritti fondamentali contenuto nei Trattati dell'Unione
europea.
Ciascuna proposta di legge o di referendum deve rispettare il principio dell'unità della forma e della
materia».
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 75-quater della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-quinquies. -- Viene assicurata la corretta informazione riguardo alle proposte referendarie e alle
iniziative popolari tramite un apposito libretto informativo disponibile entro tre settimane dalla data del
voto. In esso vengono descritti per capitoli: il problema in breve, gli argomenti redatti dal comitato
promotore e gli argomenti redatti dalle parti che si oppongono. Tale libretto viene inviato, a cura del
Ministero dell'interno, ad ogni elettore in forma cartacea ed elettronica, e trasmesso dai mezzi di
comunicazione pubblici e privati che ricevono sovvenzioni pubbliche dirette o indirette o che
usufruiscono di concessione pubblica».
Art. 15.
1. Dopo l'articolo 75-quinquies della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-sexies. -- Il comitato dei cittadini costituitosi per un referendum o per un'iniziativa o per una
petizione, successivamente alla verifica delle firme, può scegliere lo strumento di democrazia diretta da
utilizzare, purché i requisiti previsti siano soddisfatti e l'intenzione di voler utilizzare i citati strumenti di
democrazia diretta sia stata indicata nel foglio della raccolta delle firme stesse».
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 75-sexies della Costituzione è inserito il seguente:
«Art. 75-septies. -- Le pubbliche amministrazioni, compatibilmente con le proprie esigenze istituzionali,
mettono a disposizione a titolo gratuito le proprie strutture, terreni e attrezzature idonei ad accogliere i
cittadini che intendono incontrarsi, su richiesta e organizzazione dei comitati promotori iniziative o
referendum, durante il periodo previsto per la raccolta delle firme e nel mese precedente il voto
popolare».
Art. 17.
1. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 118. -- Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio
unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di
sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di
quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b)
e h) del secondo comma dell'articolo 117 e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella
materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di
sussidiarietà.
Promuovono la partecipazione dei cittadini all'azione politico-legislativa, includendo nei loro statuti i
referendum consultivi, confermativi, abrogativi e propositivi, senza quorum di partecipazione, su tutti i
temi di competenza dell'ente entro i limiti stabiliti dall'articolo 75-quater. Negli statuti di tali enti deve
anche essere previsto il referendum di revoca degli eletti alle cariche pubbliche, senza quorum di
partecipazione».
Art. 18.
1. L'articolo 138 della Costituzione è sostituito dal seguente:
339
«Art. 138. -- Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da
ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e non superiore
a sei e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda
votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare e non sono promulgate se non sono approvate
dalla maggioranza dei voti validi.
Il popolo esercita l'iniziativa di revisione della Costituzione, mediante la proposta di un progetto redatto
in articoli che segue l'iter previsto per le proposte di legge d'iniziativa popolare a voto popolare, ad
eccezione del numero di firme da raccogliere a sostegno della stessa, che deve essere almeno pari al 2
per cento del numero degli elettori della Camera dei deputati».
______
DISEGNO DI LEGGE N. 667
d'iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, CRIMI, AIROLA, ANITORI, BENCINI, BERTOROTTA,
BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA,
CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN,
DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO,
LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MORONESE, MORRA,
MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio
ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MAGGIO 2013
Abrogazione dell'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al
prestigio del Presidente della Repubblica
Art. 1.
(Abrogazione dell'articolo 278del codice penale)
1. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.
Art. 2.
(Ulteriori abrogazioni)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 290-bis, la parola: «278,» è soppressa;
b) all'articolo 301, primo comma, la parola: «278,» è soppressa;
c) all'articolo 313, primo comma, la parola: «278,» è soppressa.
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 653
d’iniziativa dei senatori MOLINARI, CRIMI, BOTTICI, PEPE, VACCIANO, AIROLA, ANITORI,
BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BUCCARELLA,
BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI,
341
FUCKSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI,
MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES,
ORELLANA, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO,
SCIBONA, SERRA, SIMEONI e TAVERNA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 MAGGIO 2013
Norme per l'abolizione dell'imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa
Art. 1.
(Esenzione IMU prima casa)
1. A decorrere dall'anno 2013 è esentata dall'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella
considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni,
nonché quelle ad essa assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le
quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto
legislativo n. 504 del 1992.
3. L'esenzione si applica, altresì, nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4,
del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il
comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 504 del
1992.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 4.000 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 2, 3 e 4.
2. All'articolo 30-bis, comma 1 del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sostituire 12,6 per cento con 25,6;
b) sostituire 11,6 per cento con 24,5;
c) sostituire 10,6 per cento, con 22,5;
d) sostituire 9 per cento, con 19,5;
e) sostituire 8 per cento, con 17,5.
3. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies, del Testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate
ad una imposta sostitutiva del 27 per cento.
4. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 sostituire le parole «0,2 per
cento» con le seguenti: «0,3 per cento». L'imposta sulle transazioni per strumenti finanziari di cui alla
tabella 3 dell'articolo 1, comma 492, della medesima legge è aumentata dello 0,1 per cento.
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 856
d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, BOCCHINO, BULGARELLI, MORRA, SERRA,
PUGLIA, CAMPANELLA, COTTI, CATALFO, CASTALDI e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013
Modifiche alla legge 12 novembre 2011, n.
183, in materia di esclusione dal patto di stabilità
interno delle spese sostenute da province e comuni per servizi educativi, culturali e socioassistenziali
Art. 1.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dalle province e dai comuni per i servizi
educativi, culturali e socio-assistenziali)
1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 14, è inserito il seguente:
«14-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le risorse
provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente sostenute dalle province e dai comuni per i
servizi educativi, culturali e socio-assistenziali, al fine di favorirne in tal modo una migliore efficienza e
qualità, nonché al fine di premiare i Comuni che hanno virtuosamente incrementato l'offerta scolastica.»
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle
disposizioni di cui al comma 2.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sono assoggettate a
una imposta sostitutiva del 27 per cento.
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 1790
d’iniziativa dei senatori FATTORI, BULGARELLI, CASTALDI, CIOFFI, DONNO, GAETTI,
MANGILI, PAGLINI, PETROCELLI, PUGLIA, SANTANGELO e SCIBONA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015
Disposizioni in materia di etichettatura di prodotti apistici
343
Art. 1.
(Etichettatura prodotti apistici)
1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.
179, e successive modificazioni, si applica a tutti i prodotti apistici.
2. Sono considerati prodotti apistici: il miele d'api da nettare e da melata, la cera d'api e i suoi derivati, la
pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli e i suoi derivati, il veleno d'api, l'idromele, l'abbamele o
sapa di miele, l'aceto di miele.
Art. 2.
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
________
DISEGNO DI LEGGE N. 1460
d'iniziativa dei senatori FATTORI, GAETTI, DONNO, PUGLIA, TAVERNA, CATALFO,
MOLINARI, GIROTTO, FUCKSIA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, CRIMI, AIROLA, SIMEONI,
MARTON e CAPPELLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 2014
Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, e delega al Governo in materia di
affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27)
1. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
«Art. 66. - (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). -- 1. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti
interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità
istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in
concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al citato decreto si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente
connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e
la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino
fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di
nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni
attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento
(CE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis,
commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
7. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 affittuari dei terreni ai sensi del
presente articolo possono accedere ai benefìci di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
8. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia
del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime
aree.
9. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affidare in
affitto, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro
proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
10. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola.
11. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le
attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale
con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli
enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e
promozione dell'agricoltura locale».
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di disciplina dell'affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione
agricola)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'attuazione dell'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
345
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come sostituito dall'articolo 1 della
presente legge.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie e l’Autorità di Governo competente in materia di politiche giovanili, nel
rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che nei terreni affittati siano vietati la coltivazione e l'allevamento di piante e di animali
geneticamente modificati, anche a fini sperimentali;
b) prevedere che nei terreni affittati siano consentite esclusivamente coltivazioni a scopo alimentare;
c) prevedere che nell'assegnazione dei terreni sia data priorità alle coltivazioni integrate e biologiche, a
sistemi agroecologici e ad attività di agricoltura sociale;
d) prevedere, nel rispetto della normativa vigente, che la durata dell'affitto sia adeguata ai cicli biologici
naturali;
e) prevedere l'aggiornamento quinquennale del piano di utilizzazione dei terreni affittati.
3. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
_______
DISEGNO DI LEGGE N. 1722
d’iniziativa dei senatori MORONESE, SCIBONA, LUCIDI, MOLINARI, CASTALDI, VACCIANO,
SERRA, DONNO, SANTANGELO, MARTELLI, CATALFO, PUGLIA, ENDRIZZI e PAGLINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2014
Disposizioni per la diminuzione del divario digitale e la gestione dei nodi di
interconnessione della rete internet
Art. 1.
(Finalità e obiettivi)
1. Lo Stato, nel rispetto della normativa europea e nazionale, promuove lo sviluppo della società
dell'informazione e della conoscenza al fine di garantire:
a) la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica;
b) la diffusione e la fruibilità delle nuove tecnologie della comunicazione elettronica in tutto il territorio
nazionale allo scopo di abbattere il divario digitale esistente nelle diverse aree del Paese e favorire la
libera diffusione della conoscenza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di
produzione del sapere;
c) lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici nonché la valorizzazione e la condivisione del
patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l'utilizzo di
software libero con codice sorgente aperto;
d) la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), con particolare riferimento a situazioni di
disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale;
e) la diffusione e l'utilizzo di standard e formati aperti allo scopo di salvaguardare il pluralismo
informatico e la libertà di scelta delle istituzioni pubbliche, del cittadino e delle imprese.
2. In ragione dell'utilità funzionale che essa esprime ai fini dell'esercizio dei diritti fondamentali nonché
del libero sviluppo della persona, la rete internet è bene comune e deve essere tutelata e salvaguardata
anche a beneficio delle generazioni future. Ogni cittadino ha diritto ad accedere, in condizioni di
eguaglianza, a tutte le informazioni e ai servizi forniti attraverso la banda larga. La diffusione della rete
di telecomunicazione a banda larga è assicurata in tutto il territorio nazionale e in tutti i servizi pubblici
di interesse generale.
3. Al fine di garantire la sicurezza nazionale e la tutela dei dati sensibili, lo Stato assicura la neutralità
nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione elettronica e la riservatezza delle reti stesse.
Art. 2.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) internet exchange points (IXP): punti di interscambio. Sono le infrastrutture fisiche neutrali
attraverso le quali i vari ISP si scambiano, fra loro, il traffico internet;
b) internet service provider (ISP): struttura commerciale o organizzazione che offre agli utenti
residenziali e business servizi inerenti ad internet, dalla semplice connessione fino a servizi più
complessi;
c) carrier: ISP proprietari o gestori diretti di linee di trasmissione dati.
Art. 3.
(Attribuzioni alle regioni)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Agenda digitale, al fine di
perseguire la garanzia di pari fruibilità dell'accesso alla rete internet e di incrementare l'efficienza e
l'affidabilità della rete sul territorio nazionale, la competenza in materia di gestione degli IXP tra le reti
dei fornitori di accesso pubblico ad internet, nonché in materia di monitoraggio degli IXP medesimi e
di gestione dell'hardware e del software necessari, è attribuita alle regioni.
2. Ogni regione è dotata di almeno un IXP. Ai fini di cui al comma 1, le singole regioni assicurano la
logistica necessaria all'attestazione delle linee dei carrier partecipanti al nodo di interconnessione, con
particolare riferimento agli spazi, all’alimentazione elettrica ed alla necessaria climatizzazione,
avvalendosi delle risorse utilizzate per l'esercizio dei centri elaborazione dati (CED) delle regioni stesse.
Art. 4.
347
(Pianificazione e realizzazione della
connettività nazionale)
1. Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della medesima legge, il Ministro dello sviluppo economico adotta, con proprio decreto, gli
strumenti di pianificazione e coordinamento nazionale della interconnettività tra gli operatori del settore
della trasmissione dati.
2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro provvede, in particolare, a stabilire la quantità ed i
requisiti tecnici degli operatori che formano ciascun IXP, valutando a tal fine il traffico dati tra i diversi
carrier, allo scopo di bilanciare i carichi delle reti interessate, accrescerne l'efficienza e l’affidabilità. Per il
conseguimento degli obiettivi di cui al periodo precedente, con il medesimo decreto, possono essere
previsti strumenti di monitoraggio del traffico.
3. Il decreto di cui al comma 1 individua altresì il modello standard dell'infrastruttura IXP, definendo gli
instradamenti possibili per il traffico dati tra i diversi carrier.
4. Ferme restando le iniziative programmate per il proseguimento della realizzazione e dell'attuazione
del Piano nazionale per la banda larga, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministero dello sviluppo economico dispone mediante bando pubblico l’indizione di
una o più gare europee per la fornitura, l'installazione e la configurazione a livello nazionale
dell'hardware e del software necessari alla realizzazione degli IXP, provvedendo al relativo onere
nell'ambito delle risorse disponibili per la banda larga e per l'agenda digitale.
5. Il bando di cui al comma 4 prevede la prioritaria realizzazione dell'infrastruttura ospitante il nodo di
interconnessione nelle regioni non ancora dotate di IXP al momento dell'indizione della gara, il
completamento dell'infrastrutturazione IXP entro il termine di tre anni, un cronoprogramma degli IXP
da attivare annualmente, nonché un numero di carrier non inferiore a due per ciascun IXP.
6. Il bando di gara di cui al comma 4 può altresì prevedere le modalità e i termini relativi alla
manutenzione e all'aggiornamento della struttura hardware e software di cui al comma 3, garantendo la
durabilità e le migliori performance nel tempo. Successivamente, la manutenzione e l'ammodernamento
dell'intera struttura è affidata alle regioni.
7. Ai fini della partecipazione alla gara di cui al comma 4, ciascun carrier deve attestare l'adeguatezza
della propria linea dati presso gli IXP presenti nelle regioni individuate, ove esistenti, ovvero presso il
Ministero dello sviluppo economico, secondo termini e modalità indicate nel bando di gara. La
medesima attestazione è richiesta per gli IXP individuati.
Art. 5.
(Ulteriori diposizioni per la gestione e la connessione degli IXP)
1. Ai fini di cui alla presente legge ed in particolare allo scopo di rendere efficiente e funzionale la
gestione degli IXP, ciascun carrier è tenuto a fornire tempestivamente, previa richiesta del Ministero
dello sviluppo economico, i dati necessari all'interscambio locale con altri operatori presenti nel nodo di
interconnessione. I costi dell'installazione, configurazione e manutenzione della linea in arrivo e
dell'apparato terminale necessario all'interscambio dei dati restano a carico dei carrier.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti tempi e modalità con i quali, al fine di consentire agli
IXP già presenti sul territorio nazionale di continuare ad offrire il servizio di interconnettività, i carrier
provvedono a riconfigurare gli instradamenti del traffico dei dati sui rispettivi apparati di confine siti
negli IXP medesimi.
3. Alle reti utilizzate dalla pubblica amministrazione, dagli istituti di ricerca e dalle associazioni di
promozione sociale, come definite dall'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è riconosciuta
libertà di connessione agli IXP, secondo le modalità e i costi stabiliti dai gestori delle reti per i singoli
carrier.
4. Gli IXP devono garantire la neutralità nelle condizioni di accesso alle reti di comunicazione
elettronica. È fatto pertanto divieto di installare hardware o software all'interno degli IXP medesimi
idonei a svolgere funzioni di censura o profilazione del traffico dati relativo ad utenze private e
pubbliche, fatta salva la disciplina dei mezzi di ricerca della prova prevista dal codice di procedura
penale.
_______
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE N. 1317
d’iniziativa dei senatori LUCIDI, CAPPELLETTI, SERRA, BERTOROTTA, VACCIANO,
MANGILI, SCIBONA, BATTISTA, FUCKSIA, SANTANGELO, PUGLIA, ENDRIZZI,
PAGLINI, DONNO, COTTI, BOCCHINO, LEZZI, MARTELLI, CRIMI, BENCINI, MUSSINI e
CIOFFI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 2014
Modifica all'articolo 21 della Costituzione, in materia di tutela e di libero accesso alla rete
internet
Art. 1.
1. All'articolo 21 della Costituzione, dopo il primo comma, è inserito il seguente:
«Tutti hanno il diritto di accedere liberamente alla rete internet. La Repubblica rimuove gli ostacoli di
ordine economico e sociale al fine di rendere effettivo questo diritto. La legge promuove e favorisce le
condizioni per lo sviluppo della tecnologia informatica».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1799
d'iniziativa dei senatori CATALFO, CRIMI, PAGLINI, BERTOROTTA, COTTI, LEZZI,
MORONESE, PUGLIA e SANTANGELO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MARZO 2015
349
Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di causa di servizio
e relativi benefici previdenziali
Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione di
cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al
comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale appartenente alla
polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1508
d’iniziativa dei senatori BERTOROTTA, MOLINARI, VACCIANO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO,
BOTTICI, BUCCARELLA, MANGILI, DE PIETRO, BLUNDO, FUCKSIA, AIROLA, DONNO,
GAETTI, PUGLIA e MORONESE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 2014
Modifiche all'articolo 2752 del codice civile, in materia di crediti per tributi diretti dello Stato,
per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
Art. 1.
1. All'articolo 2752 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, le parole: «e le sanzioni» sono soppresse;
b) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«In sede di riparto dell'attivo, il credito derivante da sanzioni dovute per ritardato od omesso
pagamento delle imposte di cui al primo comma deve intendersi ammesso definitivamente al passivo in
via chirografaria».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1348
d’iniziativa dei senatori BENCINI, Maurizio ROMANI, CATALFO, PUGLIA, MONTEVECCHI,
SERRA, DONNO e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2014
Delega al Governo per l'introduzione di disposizioni in favore delle lavoratrici
madri in materia previdenziale nonché modifiche agli articoli 4 della legge 8
marzo 2000, n.
53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n.
151, per l'elevazione del limite massimo di durata dei congedi lavorativi per
gravi motivi familiari
Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione di un credito contributivo ai fini pensionistici in favore delle
lavoratrici madri)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per l'introduzione di agevolazioni contributive a favore delle lavoratrici madri, in
conformità al seguente principio e criterio direttivo: riconoscimento di un credito di un anno di
contribuzione figurativa, per ogni figlio, fino ad un massimo di cinque anni, in favore delle lavoratrici
madri, valido a tutti gli effetti di legge ai fini della maturazione del requisito di anzianità contributiva,
fermo restando quanto stabilito dall’articolo 25 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è deliberato in via preliminare dal Consiglio dei
ministri, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente
rappresentative a livello nazionale, assicurando comunque la più ampia partecipazione.
3. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario,
che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dello stesso. Entro i trenta giorni successivi
all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente
formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione,
per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
4. Allo schema del decreto legislativo è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità
finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da
esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto
legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento
legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
Art. 2.
(Modifiche agli articoli 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e 42 del testo unico di cui al decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, in materia di durata del congedo straordinario per assistenza e lavoro di cura in
favore di familiari disabili conviventi)
1. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: «due anni»
sono sostituite delle seguenti: «tre anni».
351
2. Al primo periodo del comma 5-bis dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1173
d’iniziativa dei senatori CAMPANELLA, CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, AIROLA, BERTOROTTA,
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, CATALFO,
CIAMPOLILLO, CIOFFI, DE PIETRO, DONNO, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO,
LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI,
MORONESE, MUSSINI, NUGNES, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA,
SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 2013
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto
legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Titolo I
CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.
(Caratteri del voto)
1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito
denominato «legge elettorale per la Camera», è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e
segreto».
Art. 2.
(Circoscrizioni e ripartizioni)
1. L'articolo 2 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 2. -- 1. Il territorio nazionale è diviso in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province.
2. Ai fini del presente testo unico le province di Torino, Milano, Roma e Napoli sono definite
"circoscrizioni metropolitane" e sono suddivise al loro interno nelle ripartizioni di cui alla tabella A
allegata al presente testo unico».
Art. 3.
(Distribuzione dei seggi tra circoscrizioni
e ripartizioni)
1. L'articolo 3 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 3. -- 1. L'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni provinciali e alle ripartizioni
di cui alla tabella A allegata al presente testo unico è effettuata, sulla base dei risultati dell'ultimo
censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto
nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro
dell'interno, da emanare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
2. Ai fini di cui al comma 1, il numero dei residenti nell'intero territorio nazionale è diviso per 618,
trascurando la parte frazionaria. Tale risultato rappresenta il quoziente nazionale per l'assegnazione di
un seggio. Quindi, il numero dei residenti in ciascuna circoscrizione è diviso per il quoziente nazionale
per l'assegnazione di un seggio. Il divisore intero ottenuto da tale divisione rappresenta il numero di
seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della
graduatoria dei più alti resti.
3. Se, terminate le operazioni di cui al comma 2, vi sono circoscrizioni cui non è assegnato alcun seggio,
ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio, l'assegnazione
dei seggi alle altre circoscrizioni avviene sulla base del comma 2, ma il quoziente per l'assegnazione di
un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali circoscrizioni per il risultato della
sottrazione dei seggi assegnati d'ufficio dal totale di 618 seggi.
4. Con il decreto di cui al comma 1 si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni in
cui sono suddivise le circoscrizioni metropolitane, di cui alla tabella A allegata al presente testo unico.
5. Ai fini di cui al comma 4, il numero dei residenti in ciascuna delle circoscrizioni metropolitane è
diviso per il numero dei seggi assegnati all'intera circoscrizione ai sensi dei commi precedenti.
Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione rappresenta il quoziente ripartizionale per
l'assegnazione di un seggio. Quindi, il numero della popolazione residente in ciascuna ripartizione è
diviso per tale quoziente. Il risultato intero ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna
ripartizione. I seggi eventualmente residui sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti».
Art. 4.
(Soppressione dell'esclusività
del voto di lista)
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge elettorale per la Camera è abrogato.
Art. 5.
(Capoluogo di circoscrizione)
1. All'articolo 13 della legge elettorale per la Camera è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Ai fini di cui al comma precedente, si intende capoluogo della circoscrizione il comune più popoloso
della circoscrizione che sia sede di Corte d'appello o, in mancanza, di Tribunale ovvero, in mancanza, il
comune capoluogo della regione nella quale la circoscrizione è compresa».
Art. 6.
(Soppressione dei collegamenti
353
in coalizione)
1. L'articolo 14-bis della legge elettorale per la Camera è abrogato.
Art. 7.
(Presentazione delle liste)
1. L'articolo 18-bis della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. -- 1. La presentazione delle liste è effettuata a livello circoscrizionale, ad eccezione delle
circoscrizioni metropolitane, dove è effettuata a livello ripartizionale.
2. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine,
in numero compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla circoscrizione o alla ripartizione
in cui la lista è presentata. In ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 400 sottoscrizioni per
ogni seggio attribuito alla circoscrizione o alla ripartizione in cui la lista è presentata.
4. Il numero di sottoscrizioni non può essere superiore di oltre 500 rispetto al numero minimo previsto
dal comma 3.
5. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi
giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
6. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni.
7. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un
notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni.
8. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare».
Art. 8.
(Divieto di candidature plurime)
1. L'articolo 19 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 19. -- 1. Nessun candidato può essere compreso in più di una lista, pena la nullità dell'elezione. A
pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei
deputati e al Senato della Repubblica».
Art. 9.
(Modalità di presentazione delle liste)
1. All'articolo 20 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Le liste dei candidati devono essere presentate, per ciascuna circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni
metropolitane, per ciascuna ripartizione, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale
capoluogo della circoscrizione o della ripartizione, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20
del trentaquattresimo giorno antecedenti quello della votazione; a tale scopo, per il periodo suddetto, la
cancelleria della Corte di appello o del Tribunale rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni
festivi, dalle ore 8 alle ore 20»;
b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tale dichiarazione deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni,
ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione
o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione».
Art. 10.
(Numero minimo di liste da presentare)
1. All'articolo 23 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo comma è inserito il seguente:
«Nello stesso termine, ogni Ufficio centrale circoscrizionale comunica all'Ufficio centrale nazionale
l'elenco delle liste che hanno superato positivamente le verifiche di cui all'articolo 22»;
b) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
«Nello stesso termine, l'Ufficio centrale nazionale individua i contrassegni che contraddistinguono liste
regolarmente presentate in un numero di circoscrizioni e di ripartizioni in cui si assegnino
complessivamente un numero di seggi superiore a quello assegnato alla circoscrizione maggiore ed
esclude tutte le liste contraddistinte da altri contrassegni, fatta eccezione per quelle rappresentative delle
minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni ricomprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche».
Art. 11.
(Numero d'ordine delle liste)
1. Il numero 2) dell'articolo 24 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio».
Art. 12.
(Rappresentanti di lista)
1. Il primo comma dell'articolo 25 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Con dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da un notaio o da un sindaco della circoscrizione
o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, della ripartizione, i delegati di cui all'articolo 20, o persone
da essi autorizzate in forma autentica, hanno diritto di designare, all'ufficio elettorale di ciascuna sezione
e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente,
355
scegliendoli fra gli elettori della circoscrizione o della ripartizione che sappiano leggere e scrivere. L'atto
di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione è presentato entro il venerdì
precedente l'elezione al segretario del comune, che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni
elettorali, o è presentato direttamente ai singoli presidenti delle sezioni il sabato pomeriggio oppure la
mattina stessa delle elezioni, purché prima dell'inizio della votazione».
Art. 13.
(Scheda elettorale)
1. L'articolo 31 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 31. -- 1. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le
caratteristiche essenziali del modello riportato nelle tabelle A-bis e A-ter allegate al presente testo unico
e riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione o
nella ripartizione secondo le disposizioni di cui all'articolo 24.
2. L'ordine delle liste e dei relativi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui
all'articolo 24. Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla tabella Aquater allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in tante
colonne quante sono le liste ammesse nella circoscrizione o nella ripartizione. A ciascuna lista è
riservata un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno
della lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo
spazio sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella
circoscrizione o, quanto alle circoscrizioni metropolitane, nella ripartizione. Nel caso di liste che
contengano meno candidati del massimo consentito a norma del comma 2 dell'articolo 18-bis, non
sono riportati riquadri ulteriori rispetto alle candidature effettivamente presentate. Sul lato sinistro di
ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto verso il basso, il simbolo "+" in colore verde
e il simbolo "--" in colore rosso. In ogni riquadro di ciascuna colonna sono altresì riportati indicati i
nomi dei candidati nella circoscrizione o nella ripartizione della corrispondente lista, partendo dall'alto
verso il basso secondo l'ordine di presentazione.
3. La scheda elettorale nella circoscrizione della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie
diciture, in lingua italiana e in lingua francese.
4. La scheda elettorale nella circoscrizione di Bolzano/Bözen deve recare doppie diciture, in lingua
italiana e in lingua tedesca».
Art. 14.
(Modalità di espressione del voto)
1. Il secondo comma dell'articolo 58 della legge elettorale per la Camera è sostituito dai seguenti:
«L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il proprio voto tracciando, con la matita, sulla
scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può escludere dalla lista prescelta un numero di candidati
non superiore alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione o, nei casi di circoscrizione metropolitana,
alla ripartizione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con la matita
un segno sopra il simbolo "--" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome del
candidato che intende escludere.
Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza,
ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59, a favore di
uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un voto di preferenza a un
candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la matita un segno sopra il
simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenente il nome del candidato che intende
preferire.
Sono vietati altri segni o indicazioni.
Di queste modalità di espressione del voto il presidente dà all'elettore preventive istruzioni, astenendosi
da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può effettuare in
quella circoscrizione o ripartizione.
L'elettore, dopo aver espresso il voto, deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla».
Art. 15.
(Significato e validità del voto)
1. L'articolo 59 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 59. -- 1. Alla lista prescelta dall’elettore con le modalità indicate nel secondo comma dell’articolo
58 sono assegnati tanti voti quanti sono i seggi attribuiti alla circoscrizione o, nel caso di circoscrizioni
metropolitane, alla ripartizione e ad ogni candidato della medesima lista è attribuito un voto di
preferenza.
2. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti attribuiti a ciascuna lista costituisce la cifra
elettorale di lista.
3. Ai fini del presente testo unico, la somma dei voti di preferenza attribuiti a ciascun candidato
costituisce la cifra elettorale individuale.
4. Per ogni esclusione validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato escluso nonché la
cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono ridotte di un'unità.
5. Per ogni preferenza validamente espressa, la cifra elettorale della lista del candidato preferito nonché
la cifra elettorale individuale di quest'ultimo sono incrementate di un'unità.
6. Nel caso non risulti dalla scheda una chiara ed univoca espressione di voto a favore di una sola tra le
liste, l'intera scheda è nulla.
7. Tutte le esclusioni espresse al di fuori della lista prescelta sono nulle.
8. Se l'elettore ha escluso un numero di candidati superiore a quello massimo consentito, tutte le
esclusioni sono nulle.
9. Se l'elettore ha espresso un numero di preferenze superiore a quello delle esclusioni validamente
espresse, tutte le preferenze espresse sono nulle.
10. La nullità di esclusioni e preferenze non pregiudica la validità del voto per la lista, che è computato a
norma del comma 1 del presente articolo».
357
Art. 16.
(Spoglio delle schede)
1. L'articolo 68 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 68. -- 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di
spoglio delle schede. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna
scheda dall'urna contenente le schede e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il
contrassegno della lista prescelta, nonché le esclusioni e le preferenze di candidature validamente
espresse, secondo quanto previsto dall’articolo 59. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale,
insieme al segretario, aggiorna le cifre elettorali di lista e le cifre elettorali individuali dei candidati.
2. Per ogni scheda scrutinata, il segretario proclama ad alta voce le cifre elettorali di lista e le cifre
elettorali individuali che hanno subìto variazioni. Un terzo scrutatore pone le schede il cui voto è stato
spogliato nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda
non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro
della sezione.
3. È vietato estrarre dall'urna una scheda se quella precedentemente estratta non sia stata posta nella
cassetta o scatola, dopo spogliato il voto.
4. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti del seggio.
5. Il numero totale delle schede scrutinate deve corrispondere al numero degli elettori che hanno
votato. Il presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie
colonne del verbale col numero degli iscritti, dei votanti, dei voti validi assegnati alle liste ed ai
candidati, delle schede nulle, delle schede bianche, delle schede contenenti voti nulli e delle schede
contenenti voti contestati, verificando la congruità dei dati e dandone pubblica lettura ed espressa
attestazione nei verbali.
6. Tutte le operazioni di cui al presente articolo devono essere compiute nell'ordine indicato; del
compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale».
Art. 17.
(Voti contestati)
1. Il numero 2) del comma 1 dell'articolo 71 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal
seguente:
«2) decide, in via provvisoria, se assegnare o non assegnare i voti contestati per qualsiasi causa e, nel
dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti di lista, di esclusione e di preferenza
contestati ed assegnati provvisoriamente e di quello dei voti di lista, di esclusione e di preferenza
contestati e provvisoriamente non assegnati, ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'Ufficio
centrale circoscrizionale ai sensi dell'articolo 76, primo comma, numero 2)».
Art. 18.
(Determinazione delle cifre elettorali)
1. L'articolo 77 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 77. -- 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, per ciascuna
ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma
delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali
ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione, trascurando la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre
elettorali ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della circoscrizione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla
somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della
ripartizione;
e) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
ripartizionale corretta di ciascuna lista.
2. L'Ufficio centrale circoscrizionale delle altre circoscrizioni:
a) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma
delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;
b) determina le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali
circoscrizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione, trascurando la parte
frazionaria;
c) determina le cifre elettorali individuali circoscrizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla
somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della
circoscrizione;
d) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale
circoscrizionale corretta di ciascuna lista».
Art. 19.
(Ammissione delle liste alla ripartizione
dei seggi)
1. Dopo l'articolo 77 della legge elettorale per la Camera è inserito il seguente:
«Art. 77-bis. -- 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevute le comunicazioni di cui all’articolo 77 da tutti
gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti
scelti dal presidente:
a) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di liste aventi il medesimo contrassegno; tale
cifra è data dalla somma delle cifre elettorali corrette delle liste aventi il medesimo contrassegno,
considerando, per le circoscrizioni metropolitane, le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette e, per le
altre circoscrizioni, le cifre elettorali circoscrizionali di lista corrette;
359
b) al fine di individuare le liste che partecipano alla distribuzione dei seggi in sede circoscrizionale, oltre
a quelle rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute presentate nelle circoscrizioni
ricomprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche,
individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi
espressi; a tal fine il totale dei voti validi espressi è dato dalla somma delle cifre elettorali nazionali di
ogni lista;
c) comunica agli Uffici elettorali circoscrizionali l'elenco delle liste ammesse alla ripartizione
circoscrizionale dei seggi».
Art. 20.
(Ripartizione circoscrizionale dei seggi)
1. Dopo l'articolo 77-bis della legge elettorale per la Camera, introdotto dall’articolo 19 della presente
legge, è inserito il seguente:
«Art. 77-ter. -- 1. Ricevute le comunicazioni di cui all'articolo 77-bis, l'Ufficio elettorale circoscrizionale,
per ciascuna delle liste ammesse al riparto dei seggi ai sensi del medesimo articolo, divide la cifra
elettorale circoscrizionale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, eccetera, sino a concorrenza del
numero dei seggi da attribuire. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale
a quello dei seggi da assegnare nella circoscrizione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A
ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella
graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista che ha
ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. L'Ufficio elettorale circoscrizionale delle circoscrizioni metropolitane, effettuate le operazioni di cui
al comma 1, per ciascuna ripartizione:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello circoscrizionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo
3 del presente testo unico;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di
cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni
rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei
seggi attribuiti alla ripartizione ai sensi dell'articolo 3 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle
liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun
resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale circoscrizionale accerta se la somma del
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della circoscrizione corrisponda al
numero dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale
individua le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente
eccedentaria, e, in caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
circoscrizionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle
seguenti operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi
ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di
attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti
non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa
assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente
comma, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente
ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa
ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste
deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento
delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, fino a concorrenza dei seggi ancora da
cedere, procede a sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto
seggi ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di
attribuzione. Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei
seggi ad essa assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo
precedente, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente
ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa
ottenuto in quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre
ripartizioni nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle
ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto
nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali
individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale circoscrizionale,
per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e,
in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle circoscrizioni non metropolitane, terminate le operazioni di cui al comma 1, l'Ufficio elettorale
circoscrizionale procede direttamente a proclamare eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha
diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali
individuali circoscrizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
Art. 21.
(Proclamazione degli eletti)
1. All'articolo 81 della legge elettorale per la Camera è premesso il seguente:
361
«Art. 80-bis. -- 1. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia
attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria della Camera dei deputati
nonché alle singole Prefetture -- Uffici territoriali del Governo che la portano a conoscenza del
pubblico».
Art. 22.
(Abrogazione della disciplina sulla
ripartizione nazionale dei seggi)
1. L'articolo 83 della legge elettorale per la Camera è abrogato.
Art. 23.
(Esaurimento dei candidati di una lista)
1. L'articolo 84 della legge elettorale per la Camera è sostituito dal seguente:
«Art. 84. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine
dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale circoscrizionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella
circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, li riassegna a tale lista, nel limite dei seggi
vacanti, procedendo dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella
circoscrizione ai sensi del comma 4 dell'articolo 77-ter, assegna a tale lista i seggi vacanti secondo
l'ordine decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo
77-ter, dando la precedenza alle ripartizioni ove essa non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del
medesimo comma 2 dell'articolo 77-ter.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una circoscrizione, l'Ufficio elettorale
circoscrizionale assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella
graduatoria di cui all'articolo 77-ter, comma 1.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una circoscrizione metropolitana, per l'attribuzione dei
seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal
comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali circoscrizionali
provvedono alle relative proclamazioni».
Art. 24.
(Abrogazione della disciplina in materia
di opzioni)
1. L'articolo 85 della legge elettorale per la Camera è abrogato.
Art. 25.
(Elezioni suppletive)
1. All'articolo 86 della legge elettorale per la Camera sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Qualora la lista cui era stato attribuito l'unico seggio di una circoscrizione uninominale esaurisca i
candidati, si procede a elezioni suppletive»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
Art. 26.
(Abrogazione delle disposizioni speciali per la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste)
1. Gli articoli 92 e 93 della legge elettorale per la Camera sono abrogati.
Art. 27.
(Sostituzione delle tabelle)
1. Le tabelle A, A-bis e A-ter, allegate alla legge elettorale per la Camera, sono sostituite dalle tabelle A,
A-bis, A-ter e A-quater di cui all'allegato 1 della presente legge.
Titolo II
SENATO DELLA REPUBBLICA
Art. 28.
(Distribuzione dei seggi tra regioni
e ripartizioni)
1. All'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di
cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato
«legge elettorale per il Senato», i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Quando ad una regione è attribuito ai sensi del comma 1 un numero di seggi superiore a quello
attribuito alla circoscrizione elettorale non metropolitana alla quale è assegnato il più alto numero di
seggi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la
circoscrizione regionale è suddivisa in ripartizioni coincidenti con le province, fatta eccezione per le
province di Milano, Roma e Napoli, nel cui territorio sono istituite le ripartizioni subprovinciali di cui
alla tabella A allegata al presente testo unico.
3. Con il decreto di cui al comma 1, si provvede altresì alla distribuzione dei seggi tra le ripartizioni di
cui al comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, il numero dei residenti in ciascuna regione è diviso per il numero dei seggi
ad essa assegnati ai sensi del comma 1. Trascurata la parte frazionaria, il risultato di tale divisione
rappresenta il quoziente ripartizionale per l'assegnazione di un seggio. Quindi, per ciascuna ripartizione,
il numero corrispondente alla popolazione ivi residente è diviso per tale quoziente. Il risultato intero
ottenuto rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna ripartizione. I seggi eventualmente residui
sono attribuiti sulla base della graduatoria dei più alti resti.
363
4-bis. Se, terminate le operazioni di cui al comma 4, vi sono ripartizioni cui non è assegnato alcun
seggio, ad esse ne è attribuito uno d'ufficio. Qualora vengano attribuiti uno o più seggi d'ufficio,
l'assegnazione dei seggi alle altre ripartizioni avviene sulla base del comma 4, ma il quoziente
ripartizionale per l'assegnazione di un seggio è ottenuto dividendo il numero dei residenti in tali
ripartizioni per il risultato della sottrazione del numero dei seggi assegnati d'ufficio dal numero totale
dei seggi assegnati alla regione ai sensi del comma 1».
Art. 29.
(Presentazione delle liste)
1. All'articolo 9 della legge elettorale per il Senato sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La presentazione delle liste avviene a livello regionale, ad eccezione delle regioni suddivise in
ripartizioni, dove avviene esclusivamente a livello ripartizionale.
2-bis. Ogni lista deve essere composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato
ordine, in numero compreso tra i due terzi e la totalità dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle
regioni non suddivise in ripartizioni, alla regione in cui la lista è presentata. In ogni caso, il numero dei
candidati non può essere inferiore a tre.
2-ter. A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista.
3. La presentazione delle liste di candidati deve essere accompagnata da almeno 600 sottoscrizioni per
ogni seggio attribuito alla regione o alla ripartizione in cui la lista è presentata. Il numero di
sottoscrizioni non può essere superiore di oltre 500 rispetto al numero minimo previsto dal periodo
precedente. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre
centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive
modificazioni. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un
sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e
successive modificazioni. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere
richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare»;
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 30.
(Ordine delle liste e stampa delle schede
e dei manifesti)
1. L'articolo 11 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:
«Art. 11. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei
ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, appena ricevuta la comunicazione della decisione
dell'Ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:
a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da
assegnare alle liste e ai relativi contrassegni. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di
votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;
b) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;
c) procede, per mezzo delle Prefetture -- Uffici territoriali del Governo:
1) alla stampa delle schede di votazione, recanti i contrassegni delle liste, i quali devono essere riprodotti
sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;
2) alla stampa del manifesto con le liste dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, e
all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in
ripartizioni, della regione, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il
quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.
2. Le schede sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle B e C allegate al presente testo unico e
riproducono in fac-simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella ripartizione o nella
regione a norma degli articoli 8 e 9.
3. L'ordine delle liste e dei rispettivi contrassegni è stabilito con sorteggio secondo le disposizioni di cui
al comma 1, lettera a). Nella parte superiore della scheda sono riportate le istruzioni di voto di cui alla
tabella D allegata al presente testo unico. Nella parte sottostante le istruzioni, la scheda è suddivisa in
tante colonne quante sono le liste ammesse nella regione o nella ripartizione. A ciascuna lista è riservata
un'intera colonna della scheda. Nella parte superiore della colonna è riprodotto il contrassegno della
lista. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre. Lo spazio
sottostante il contrassegno è diviso in tanti riquadri quanti sono i seggi da assegnare nella ripartizione o,
quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, nella regione. Nel caso di liste che contengano meno
candidati del massimo consentito, non sono riportati riquadri ulteriori rispetto alle candidature
effettivamente presentate. Sul lato sinistro di ciascun riquadro sono stampati, in linea verticale dall'alto
verso il basso, il simbolo "+" in colore verde e il simbolo "--" in colore rosso. In ogni riquadro di
ciascuna colonna sono altresì indicati i nomi dei candidati nella ripartizione o nella regione della
corrispondente lista, partendo dall'alto verso il basso e seguendo l'ordine di presentazione.
4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
5. La scheda elettorale nella regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve recare doppie diciture, in lingua
italiana e in lingua francese.
6. La scheda elettorale nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol deve recare doppie diciture, in lingua
italiana e in lingua tedesca».
Art. 31.
(Voto dei rappresentanti di lista)
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 della legge elettorale per il Senato sono sostituiti dai seguenti:
«3. I rappresentanti delle liste dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella
sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori della ripartizione o, quanto alle
regioni non suddivise in ripartizioni, della regione.
365
4. I rappresentanti delle liste dei candidati alle elezioni della Camera dei deputati votano per l'elezione
del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni, purché siano
elettori della ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in ripartizioni, della regione».
Art. 32.
(Modalità di espressione del voto)
1. L'articolo 14 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:
«Art. 14. -- 1. L'elettore, senza che sia avvicinato da alcuno, esprime il proprio voto tracciando, con la
matita, sulla scheda un segno, comunque apposto, sopra il contrassegno della lista prescelta.
2. Una volta espresso il voto di lista, l'elettore può escludere dalla lista prescelta un numero di candidati
non superiore alla metà dei seggi assegnati alla ripartizione o, quanto alle regioni non suddivise in
ripartizioni, alla regione in cui esercita il diritto di voto. Per esprimere l'esclusione, l'elettore traccia con
la matita un segno sopra il simbolo "--" colorato in rosso che compare nel riquadro contenente il nome
del candidato che intende escludere.
3. Per ogni esclusione validamente effettuata, l'elettore può altresì esprimere un voto di preferenza,
ulteriore rispetto a quello assegnato automaticamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 59 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, a favore di uno dei candidati della lista votata e che egli non abbia escluso, oppure un
voto di preferenza a un candidato di un'altra lista. Per esprimere la preferenza, l'elettore traccia con la
matita un segno sopra il simbolo "+" colorato in verde che compare nel riquadro contenete il nome del
candidato che intende preferire.
4. Sono vietati altri segni o indicazioni.
5. Di queste modalità di espressione del voto il presidente dà all'elettore preventive istruzioni,
astenendosi da ogni esemplificazione e indicando il numero massimo di cancellazioni che l'elettore può
effettuare in quella ripartizione o regione.
6. Dopo aver espresso il voto, l'elettore deve piegare la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla».
Art. 33.
(Determinazione delle cifre elettorali)
1. L'articolo 16 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:
«Art. 16. -- 1. L'Ufficio elettorale regionale delle regioni suddivise in ripartizioni, facendosi assistere, ove
lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente, per ciascuna ripartizione:
a) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma
delle cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della ripartizione;
b) determina le cifre elettorali ripartizionali di lista corrette; a tal fine, divide le cifre elettorali
ripartizionali di lista per il numero di seggi assegnati alla ripartizione, trascurando la parte frazionaria;
c) determina le cifre elettorali regionali di lista; a tal fine, per ciascuna lista, somma le cifre elettorali
ripartizionali corrette conseguite in tutte le ripartizioni della regione;
d) determina le cifre elettorali individuali ripartizionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla
somma delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della
ripartizione.
2. L'Ufficio elettorale regionale delle altre regioni:
a) determina le cifre elettorali regionali di lista; tali cifre sono date, per ciascuna lista, dalla somma delle
cifre elettorali conseguite dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della regione;
b) determina le cifre elettorali individuali regionali di ciascun candidato; tali cifre sono date dalla somma
delle cifre elettorali individuali conseguite da ogni candidato nelle singole sezioni elettorali della
regione».
Art. 34.
(Distribuzione dei seggi tra le liste)
1. L'articolo 17 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:
«Art. 17. -- 1. Effettuate le operazioni di cui all'articolo 16, l'Ufficio elettorale regionale procede alla
distribuzione dei seggi nella regione. A tal fine divide la cifra elettorale regionale di ciascuna lista
successivamente per 2, 3, 4, 5, eccetera, sino a concorrenza del numero dei seggi da attribuire
accresciuto di una unità. Quindi, tra i quozienti così ottenuti, individua i più alti in numero eguale a
quello dei seggi da assegnare nella regione, disponendoli in una graduatoria decrescente. A ciascuna lista
sono assegnati tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti inseriti nella graduatoria. I seggi
sono assegnati alle liste cui corrispondono i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni, nel limite dei
seggi da assegnare nella regione. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito
alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.
2. Nelle regioni suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale, per ciascuna ripartizione:
a) individua le liste che hanno ottenuto seggi a livello regionale ai sensi del comma 1;
b) calcola la somma di tutte le cifre elettorali ripartizionali di lista delle liste di cui alla lettera a);
c) divide il risultato di tale somma per il numero dei seggi assegnati alla ripartizione, ai sensi dell'articolo
1 del presente testo unico, trascurando la parte frazionaria;
d) per ciascuna lista di cui alla lettera a) divide la cifra elettorale ripartizionale di lista per il quoziente di
cui alla lettera c) e calcola altresì i resti di tali divisioni. Il risultato intero ricavato da tali operazioni
rappresenta il numero di seggi attribuiti a ciascuna lista;
e) qualora la somma dei seggi assegnati a tutte le liste ai sensi della lettera d) sia inferiore al numero dei
seggi attribuiti alla ripartizione ai sensi dell'articolo 1 del presente testo unico, assegna i seggi residui alle
liste di cui alla lettera a) sulla base della graduatoria dei più alti resti;
f) per ciascuna lista di cui alla lettera a) calcola l'indice elettorale di attribuzione; a tal fine divide ciascun
resto di cui alla lettera d) per il quoziente di cui alla lettera c).
3. Effettuate le operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio elettorale regionale accerta se la somma del
numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le ripartizioni della regione corrisponda al numero
dei seggi determinato ai sensi del comma 1.
367
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito negativo, l'Ufficio elettorale regionale individua
le liste eccedentarie e le liste deficitarie; quindi, iniziando dalla lista maggiormente eccedentaria e, in
caso di parità, da quella fra queste che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale regionale,
proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti, procede alle seguenti
operazioni:
a) sottrae i seggi eccedenti alla lista eccedentaria in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi
ai sensi della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di
attribuzione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati. Conseguentemente,
assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste deficitarie abbiano resti
non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
b) qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa
assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui alla lettera a) del presente
comma, sottrae a tale lista i seggi in quelle ripartizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente
ottenuto dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa
ottenuto in quella ripartizione e nelle quali inoltre le liste deficitarie abbiano resti non utilizzati.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali liste. Qualora nella medesima ripartizione due o più liste
deficitarie abbiano resti non utilizzati, attribuisce il seggio alla lista con il più alto resto;
c) nel caso in cui non sia possibile fare riferimento alla medesima ripartizione ai fini del completamento
delle operazioni di cui alle lettere a) e b), fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, procede a
sottrarre alla lista eccedentaria i seggi in quelle ripartizioni dove essa, avendo ottenuto seggi ai sensi
della lettera e) del comma 2, ha ottenuto questi ultimi con il minor indice elettorale di attribuzione.
Qualora una lista eccedentaria abbia un numero di seggi eccedenti superiore a quello dei seggi ad essa
assegnati ai sensi della lettera e) del comma 2, compiute le operazioni di cui al periodo precedente,
sottrae a tale lista i seggi in quelle riparitizioni nelle quali essa riporti il più basso quoziente ottenuto
dividendo la cifra elettorale ripartizionale corretta della lista per il numero di seggi da questa ottenuto in
quella ripartizione. Conseguentemente attribuisce alla lista deficitaria i seggi in quelle altre ripartizioni
nelle quali abbia i maggiori indici elettorali di attribuzione dando la precedenza alle ripartizioni ove non
abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del comma 2;
d) infine, per ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto
nella ripartizione, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle cifre elettorali
individuali ripartizionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
5. Qualora la verifica di cui al comma 3 abbia dato esito positivo, l'Ufficio elettorale regionale, per
ciascuna ripartizione, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle rispettive cifre elettorali individuali ripartizionali e,
in caso di parità, secondo l'ordine di lista.
6. Nelle regioni non suddivise in ripartizioni, l'Ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei
seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l'ordine delle
rispettive cifre elettorali individuali regionali e, in caso di parità, secondo l'ordine di lista».
Art. 35.
(Abrogazione delle disposizioni speciali
per il Molise)
1. L'articolo 17-bis della legge elettorale per il Senato è abrogato.
Art. 36.
(Esaurimento dei candidati di una lista)
1. L'articolo 19 della legge elettorale per il Senato è sostituito dal seguente:
«Art. 19. -- 1. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione, al fine
dell'attribuzione dei seggi vacanti l'Ufficio elettorale regionale procede come segue:
a) se alla lista che ha esaurito i candidati sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella regione ai
sensi del comma 4 dell'articolo 17, li riassegna a tale lista, nel limite dei seggi vacanti, procedendo
dall'ultimo seggio che le era stato sottratto;
b) se alla lista che ha esaurito i candidati non sono stati sottratti seggi in altre ripartizioni di quella
regione ai sensi del comma 4 dell'articolo 17, assegna a tale lista i seggi vacanti secondo l'ordine
decrescente degli indici elettorali di attribuzione di cui alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17, dando
la precedenza alle ripartizioni ove non abbia ottenuto seggi ai sensi della lettera e) del medesimo comma
2 dell'articolo 17.
2. Qualora una lista abbia esaurito i candidati presentati in una regione, l'Ufficio elettorale regionale
assegna i seggi vacanti sulla base dei maggiori quozienti non ancora utilizzati nella graduatoria di cui
all'articolo 17, comma 1.
3. Nel caso di cui al comma 2, qualora si tratti di una regione suddivisa in ripartizioni, per l'attribuzione
dei seggi vacanti alla lista beneficiaria si applicano i meccanismi di assegnazione dei seggi previsti dal
comma 1 per la lista che abbia esaurito i candidati presentati in una ripartizione.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti, gli Uffici elettorali regionali provvedono alle
relative proclamazioni».
Art. 37.
(Elezioni suppletive)
1. Nel titolo VI della legge elettorale per il Senato, dopo l’articolo 19 è aggiunto il seguente:
«Art. 19-bis. -- 1. Qualora la lista cui è stato attribuito l'unico seggio di una regione o ripartizione
uninominale esaurisca i candidati, si procede a elezioni suppletive.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio
dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla
Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.
4. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 3 cada in un periodo compreso tra il 1º agosto e
il 15 settembre, il Governo è autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque giorni;
qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo
può disporne la proroga per non oltre trenta giorni.
369
5. Il senatore eletto a seguito dell’elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o
l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.
6. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive
modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla
data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».
Art. 38.
(Abrogazione delle disposizioni speciali
per le regioni Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige)
1. Il titolo VII della legge elettorale per il Senato è abrogato.
Art. 39.
(Sostituzione delle tabelle)
1. Le tabelle A e B, allegate alla legge elettorale per il Senato, sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D di
cui all'allegato 2 della presente legge.
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 40.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1042
d’iniziativa dei senatori VACCIANO, Maurizio ROMANI, MOLINARI, PEPE, SANTANGELO,
AIROLA, DONNO, BENCINI, SERRA, BOTTICI e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 2013
Modifica all'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, per la riduzione
dei costi gravanti sui cittadini in seguito ai rapporti di affidamento creditizio
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 117- bis del testo unico bancario)
1. Il comma 1 dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una
commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a
disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme
prelevate. La commissione è applicabile solo in caso di effettivo utilizzo della somma messa a
disposizione del cliente ed esclusivamente con riferimento al trimestre in cui tale utilizzo si concretizza.
L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione
alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può
superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma stessa».
2. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni
del presente articolo entro sessanta giorni dalla medesima data.
Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1839
d'iniziativa della senatrice MONTEVECCHI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2015
Modifiche al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, in materia di formazione
del personale docente e ATA della Scuola dell'infanzia
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3-bis.
371
(Attività formative)
1. Al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni delle scuole dell'infanzia, è previsto l'obbligo, per
i docenti e per il personale ATA della scuola dell'infanzia, nell'ambito delle norme sull'autonomia
scolastica, di conseguire la formazione specifica inerente all'adozione della manovra disostruttiva di
Heimlich.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per
la salute, da emanarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1. Laddove sia richiesta una specifica
professionalità non riconducibile al profilo professionale dei docenti della scuola dell'infanzia, le
istituzioni scolastiche stipulano, nei limiti delle risorse iscritte nei loro bilanci, contratti di prestazione
d'opera con esperti, in possesso di titoli definiti con il decreto di cui al presente comma.
3. Con riferimento allo svolgimento delle attività di cui al comma 1, i docenti e il personale ATA sono
sottoposti al regime ordinario di responsabilità vigente per il personale scolastico e gli impiegati statali.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1644
d’iniziativa dei senatori MONTEVECCHI, SERRA, VIACCIANO, DONNO e CAPPELLETTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2014
Istituzione della classe di concorso per l’insegnamento dell’Italiano Lingua
seconda/Lingua straniera (L2/LS)
Art. 1.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto all'istituzione di una nuova classe di
concorso per l’insegnamento dell’Italiano Lingua seconda/Lingua straniera (L2/LS), previo parere del
Consiglio universitario nazionale (CUN) e delle Commissioni parlamentari competenti, nonché sentiti i
rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rapprensentative. Con il
medesimo decreto di cui al presente comma sono definiti i requisiti di accesso alla predetta classe di
concorso e le modalità attuative della presente legge.
2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1592
d'iniziativa dei senatori BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO, FATTORI, SERRA, PUGLIA,
LEZZI, MONTEVECCHI, MORONESE, DONNO e MOLINARI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 AGOSTO 2014
Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n.
451, in materia di rafforzamento dei poteri della
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, la parola: «chiede» è sostituita dalle seguenti: «può acquisire»;
b) al comma 4-bis, le parole: «, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione, acquisisce» sono sostituite
dalle seguenti: «può acquisire»;
c) dopo il comma 4-bis, è inserito il seguente:
«4-ter. Al fine di assicurare l'attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20
novembre 1989, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e della Convenzione europea
sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della
legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché degli indirizzi del Parlamento con riferimento alla tutela dei minori,
la Commissione può disporre lo svolgimento di attività ispettive e di controllo sull'operato degli
organismi di cui al presente articolo, ivi compresa l'effettuazione dei sopralluoghi e delle verifiche
necessarie per l'espletamento dei propri compiti istituzionali. Alla Commissione è altresì riconosciuto
l'accesso a tutti i documenti amministrativi ritenuti utili per l'esercizio del proprio mandato»;
d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. La Commissione partecipa alla elaborazione dello schema di piano nazionale previsto
dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103,
mediante la proposta di specifici interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva».
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DISEGNO DI LEGGE N. 1339
373
d'iniziativa dei senatori CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO, TAVERNA, SIMEONI,
FUCKSIA, BATTISTA, ORELLANA, CATALFO, LUCIDI, ENDRIZZI, SERRA, SCIBONA,
BERTOROTTA, BIGNAMI, COTTI, FATTORI, DONNO, PUGLIA, PETROCELLI, MARTON,
MONTEVECCHI, MANGILI, CASTALDI, CRIMI, PAGLINI, VACCIANO, MORONESE,
LEZZI, NUGNES, CIOFFI, GIROTTO, BOTTICI e BULGARELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2014
Disposizioni in materia di giustizia telematica
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 157
del codice di procedura penale)
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato
non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica
certificata. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo
scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio
ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al
momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte
del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le
comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 136
del codice di procedura civile)
1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che
precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata».
Art. 3.
(Modifica all'articolo 149-bis
del codice di procedura civile)
1. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo posta elettronica
certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».
Art. 4.
(Modifica all'articolo 170
del codice di procedura civile)
1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma sostituito dal seguente:
«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore
costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».
Art. 5.
(Modifica all'articolo 330
del codice di procedura civile)
1. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante
consegna a mezzo di posta elettronica certificata».
Art. 6.
(Modifica all'articolo 370
del codice di procedura civile)
1. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso
da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio
eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di
tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».
Art. 7.
(Provvedimenti di attuazione
e regole tecniche)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della
giustizia, sentiti i consigli dell'ordine forense, sono apportate alla normativa vigente in materia di
giustizia digitale le modificazioni necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla presente
legge, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e i
consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.
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DISEGNO DI LEGGE N. 858
d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, ORELLANA, MONTEVECCHI, SERRA, AIROLA, MORRA,
BATTISTI e TOCCI
375
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013
Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, in materia di finanziamento degli enti
di ricerca
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 è sostituito dai seguenti:
«2. A decorrere dall'anno 2013, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività
scientifica degli enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo
ente destina almeno il 2 per cento delle risorse ad esso assegnate al finanziamento premiale di specifici
programmi e progetti di rilevante interesse nazionale, in linea con i rispettivi Piani triennali di attività e
con il Programma nazionale della ricerca, con un giusto bilanciamento fra ricerca di base ed applicata.
2-bis. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e
progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione
nominate dal singolo ente.
2-ter. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica
l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati».
2. Dalle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
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DISEGNO DI LEGGE N. 857
d’iniziativa dei senatori BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, ANITORI, BERTOROTTA,
BIGNAMI, BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA,
CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI,
CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI,
GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MANGILI, MARTELLI, MARTON,
MOLINARI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE,
PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SIMEONI,
TAVERNA, VACCIANO, AIROLA, BATTISTA e BENCINI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 2013
Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, in materia di finanziamento degli enti di ricerca
Art. 1.
(Ripristino dei fondi destinatiagli enti di ricerca)
1. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
Art. 2.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 51.225.541 euro, a decorrere
dall'anno 2013, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.
2. Le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
assoggettate a una imposta sostitutiva del 27 per cento.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE N. 844
d’iniziativa dei senatori GIROTTO, PETROCELLI, CASTALDI, SANTANGELO, ORELLANA e
BULGARELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GIUGNO 2013
Proroga del credito d'imposta per la ricerca scientifica di cui al decreto-legge 13
maggio 2011, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
Art. 1.
1. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti
per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n.
106, si applicano anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2013 e fino
all'esaurimento delle risorse autorizzate dal comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 70 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011 che a tal fine sono mantenute in
bilancio fino all'esercizio 2015, anche se iscritte nel conto dei residui.
377
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1858
d’iniziativa dei senatori CIAMPOLILLO, AIROLA, SCIBONA, GIROTTO, TAVERNA, FATTORI,
BLUNDO, PUGLIA, CRIMI e BULGARELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi
derivati
Art. 1.
1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 26 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Non è punibile il soggetto maggiorenne che coltivi cannabis per uso personale nei limiti di
quattro piante femmine, nonchè detenga i prodotti ottenuti dalla citata sostanza presso il domicilio
preventivamente e specificamente indicate ai sensi dell’articolo 27, comma 3-bis del presente testo
unico»;
b) all'articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Il soggetto che intenda coltivare cannabis per uso personale e detenerne i prodotti ai sensi
dell'articolo 26, comma 2-bis, deve comunicare alla prefettura – ufficio territoriale del Governo
competente, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, le proprie
generalità nonché il luogo di coltivazione e di detenzione che deve corrispondere al proprio domicilio,
allegando altresì copia di un documento d'identità valido. La coltivazione e la detenzione sono
consentite dalla data della spedizione della comunicazione»;
c) al comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «salvo quanto previsto dal comma
2-bis dell'articolo 26».
2. All'articolo 73, comma 1, del testo unico, dopo la parola: «Chiunque,» sono inserite le seguenti: «salvo
quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 26, e».
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DISEGNO DI LEGGE N. 938
d’iniziativa dei senatori BLUNDO, CASTALDI, FATTORI, TAVERNA, BOTTICI, PAGLINI,
CIOFFI, DONNO, GIROTTO, PEPE, PUGLIA, SCIBONA, MOLINARI, GAETTI, SIMEONI,
CASALETTO, DE PIETRO, SANTANGELO, Maurizio ROMANI, BOCCHINO, VACCIANO,
MORONESE, AIROLA, MANGILI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI,
CAMPANELLA e MARTON
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 LUGLIO 2013
Modifiche alla legge 14 settembre 2011, n.
148, nonché al decreto legislativo 7
settembre 2012, n.
155, concernenti la proroga dell’entrata in vigore della revisione
delle circoscrizioni giudiziarie nella regione Abruzzo
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 5-bis, della legge 14 settembre 2011, n. 148, la parola: «tre» è sostituita dalla
seguente: «sei».
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è sostituito dal seguente:
«3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi
distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi sei anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici
giudiziari dell'Aquila e di Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi cinque anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto».
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DISEGNO DI LEGGE N. 873
d’iniziativa dei senatori SIMEONI, FATTORI, TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCKSIA,
GAETTI, MARTON, GIARRUSSO, PUGLIA, BUCCARELLA, AIROLA, PEPE, SANTANGELO,
BENCINI, ORELLANA, LEZZI, CASALETTO, CASTALDI, MOLINARI, SCIBONA,
BULGARELLI, PAGLINI, COTTI, VACCIANO, CATALFO, MARTELLI, CIAMPOLILLO,
BOCCHINO, LUCIDI e BATTISTA
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GIUGNO 2013
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, concernenti la cura della ludopatia e
la tutela dei minori e le fasce a rischio
Art. 1.
(Definizioni)
1. Sono definiti affetti da ludopatia i soggetti che presentano dipendenze comportamentali e disturbi
derivanti da gioco d'azzardo patologico. Le dipendenze comportamentali patologiche da gioco
inducono i soggetti alla coazione a ripetere, determinando condotte compulsive tali da arrecare un grave
379
deterioramento del funzionamento psico-sociale, assimilabile ad altre dipendenze, quali la
tossicodipendenza e l'alcolismo.
Art. 2.
(Campagna di informazionee di educazione al gioco)
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze, sentite le associazioni di categoria e le organizzazioni scientifiche maggiormente
rappresentative a livello nazionale, predispone campagne di informazione nei mezzi di comunicazione e
campagne di educazione sul gioco e sulle scommesse da realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado.
2. I comuni promuovono ai sensi del comma 1, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli
enti locali e le organizzazioni del volontariato, campagne di informazione in materia di prevenzione e
trattamento della dipendenza da gioco d'azzardo, indirizzate prioritariamente ai giovani e alle fasce
sociali più a rischio.
3. Le iniziative di cui al comma 2 sono finalizzate in particolare:
a) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro
famiglie;
b) a diffondere la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole;
c) ad informare sulla presenza dei servizi di assistenza pubblica e privata operanti sul territorio di
riferimento e sulle relative modalità di accesso.
Art. 3.
(Attività diagnostica e certificazione)
1. Al fine di assicurare l'omogeneità nel territorio nazionale, le diagnosi di ludopatia sono effettuate dai
presidi regionali accreditati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, sulla base di appositi protocolli
diagnostici, redatti dal Ministero della salute entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. La certificazione attestante la ludopatia è emessa a seguito della diagnosi ed è valida in tutto il
territorio nazionale, fino all'eventuale nuova certificazione che attesta il recupero del soggetto affetto
dalla patologia. La certificazione è emessa dai presidi regionali, convenzionati con i dipartimenti di
salute mentale in collaborazione con i servizi territoriali per le dipendenze, i quali assicurano prestazioni
ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia medica, di
riabilitazione e socio-assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consente che queste possano essere
erogate in regime di non ricovero.
3. La certificazione di cui al comma 2 è trasmessa al Ministero della salute che provvede alla
pubblicazione dei dati raccolti sul proprio sito internet.
4. Il Ministro della salute presenta alle Camere una relazione annuale in materia di fattori di rischio,
diffusione, diagnosi, trattamento e prevenzione della ludopatia.
Art. 4.
(Misure di contrasto e azioni positive atutela dei minori e dei soggetti vulnerabili)
1. Gli apparecchi idonei al gioco d'azzardo non possono essere installati all'interno ovvero in un raggio
di 500 metri da istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati
principalmente da giovani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale, luoghi di culto. Ulteriori limitazioni possono essere stabilite con decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero della salute.
2. I comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal
comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché
dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. Al fine di garantire l'applicazione del divieto alla partecipazione dei minori di anni diciotto ai giochi
con vincita in denaro e di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, il Ministero
dell'economia e delle finanze -- Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, adotta un decreto al fine di rendere obbligatoria l'introduzione di
meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante
l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, videogiochi e giochi on line di appositi
sistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, tessera sanitaria regionale o del codice
fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza
da gioco.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1692
d'iniziativa dei senatori AIROLA, BERTOROTTA e LUCIDI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 2014
Ratifica ed esecuzione degli emendamenti allo Statuto istitutivo della Corte
penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, adottati
a Kampala l’11 giugno 2010
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti allo Statuto istitutivo della
Corte penale internazionale, adottato a Roma, il 17 luglio 1998, e ratificato ai sensi della legge 12 luglio
1999, n. 232, adottati a Kampala l’11 giugno 2010, di seguito denominati «emendamenti».
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
381
1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti a decorrere dalla data della loro entrata in vigore,
in conformità a quanto previsto dall’articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale
internazionale.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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DISEGNO DI LEGGE N. 1603
d'iniziativa della senatrice FATTORI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 SETTEMBRE 2014
Disciplina organica in tema di diritto d'asilo, protezione internazionale e altre
misure di protezione umanitaria
Titolo I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Capo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI
Art. 1.
(Oggetto)
1. La presente legge, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e
degli obblighi internazionali, disciplina il riconoscimento a favore dello straniero o dell'apolide:
a) del diritto d'asilo, di cui agli articoli 10, terzo comma, e 117, secondo comma, lettera a), della
Costituzione;
b) dello status di rifugiato e di beneficiario della protezione sussidiaria;
c) delle altre misure umanitarie, ivi compresa la protezione collettiva temporanea.
Art. 2.
(Princìpi e finalità)
1. La presente legge è diretta ad attuare i princìpi di solidarietà sociale, di eguaglianza, di tutela della
dignità umana e di integrazione sociale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Art. 3.
(Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) «ACNUR»: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High
Commissioner for Refugees -- UNHCR) istituito con risoluzione del 14 dicembre 1950 dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, con sede a Ginevra;
b) «afflusso massiccio»: l'arrivo nel territorio dell'Unione europea di un numero considerevole di
sfollati, provenienti da uno Stato o da un'area geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga
spontaneamente o sia agevolato, per esempio, mediante un programma di evacuazione;
c) «misure di protezione umanitaria»: le misure di protezione finalizzate a tutelare la dignità umana dello
straniero e dell'apolide, di carattere individuale o collettivo, che presuppongono condizioni e requisiti
diversi da quelli disciplinati dai titoli II e III;
d) «apolide»: il soggetto privo di cittadinanza;
e) «atti di persecuzione»: atti di violenza o discriminazione per motivi di genere, orientamento sessuale,
nazionalità, razza, origine etnica, appartenenza a un determinato gruppo sociale, religione od opinioni
politiche. Sono atti di persecuzione, ai sensi della Convenzione di Ginevra, come definita dalla lettera
h), gli atti che:
1) sono, per loro natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani
fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15,
paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
firmata a Roma il 4 dicembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;
2) costituiscono la somma di diverse misure, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla
persona un effetto analogo a quello di cui al numero 1);
f) «centro di accoglienza»: la struttura destinata all'alloggio collettivo dei richiedenti protezione;
g) «condizioni materiali di accoglienza»: le condizioni di accoglienza che includono alloggio e vitto,
forniti in natura o in forma di sussidi economici;
383
h) «convenzione di Ginevra»: la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28
luglio 1951, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 24 luglio 1954, n. 722, e integrata dal
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New York il 31 gennaio 1967, reso esecutivo ai
sensi della legge 14 febbraio 1970, n. 95;
i) «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali»: la Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848;
l) «danno grave»: la condanna o l'esecuzione della pena di morte, la tortura o altra forma di pena o
trattamento inumano o degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile
derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale;
m) «diritto di asilo»: il diritto dello straniero o dell'apolide, al quale sono impediti nello Stato di origine
l'esercizio effettivo o il godimento di una o più libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana,
di ottenere le tutele previste dal titolo II della presente legge;
n) «EASO»: Ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439/2010 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010;
o) «familiari»: nucleo di soggetti appartenenti alla famiglia, già costituita nello Stato di origine del
richiedente asilo, protezione internazionale o altra forma di protezione prevista dalla presente legge,
comprendente il coniuge del richiedente; i figli minori legittimi, naturali o adottivi, purché non
coniugati, del richiedente o del coniuge del richiedente; il padre, la madre o un altro adulto responsabile,
per legge o a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria competente dello Stato in cui si trova
l'adulto o dello Stato di appartenenza dello straniero o dell'apolide, se il richiedente è un minore non
coniugato o persona vulnerabile;
p) «gruppo sociale»: ai fini della valutazione dei motivi alla base delle concessioni degli status e delle
misure, esso rappresenta l'insieme dei soggetti che condividono una caratteristica innata o una storia
comune che non può essere mutata, una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità
o la coscienza collettiva da non potersi considerare rinunciabile o un'identità distinta nello Stato di
provenienza, tale da essere percepita come diversa dalla società circostante;
q) «minore»: lo straniero o l'apolide di età inferiore ad anni diciotto;
r) «minore non accompagnato»: il minore giunto nel territorio dello Stato o in quello di uno Stato
membro dell’Unione europea senza essere accompagnato da un adulto che ne sia responsabile secondo
le disposizioni vigenti o abbandonato dopo essere entrato nel territorio dello Stato o in quello di uno
Stato membro;
s) «nazionalità»: ai fini della valutazione dei motivi alla base del riconoscimento degli status e delle
misure, l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, e da
comuni origini geografiche;
t) «non respingimento»: il divieto di espellere collettivamente stranieri o apolidi, ai sensi dell'articolo 4
del protocollo della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
nonché il divieto di espellere o respingere un rifugiato verso luoghi dove la sua vita e la sua libertà
possano essere minacciate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato
gruppo sociale od opinioni politiche, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;
u) «opinione politica»: la professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione
inerente ai potenziali soggetti persecutori e alle loro politiche o metodi;
v) «parenti»: soggetti uniti da un vincolo di sangue con il richiedente, quali la zia, lo zio, il nonno e la
nonna;
z) «persona vulnerabile»: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di
gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da
gravi malattie o da disturbi mentali, le persone che hanno subito torture, stupri o altre gravi forme di
violenza psicologica, fisica o sessuale, come le mutilazioni genitali;
aa) «protezione internazionale»: il complesso delle misure di protezione, di cui al titolo III, applicabili
allo straniero o all'apolide ai quali sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o il diritto alla protezione
sussidiaria;
bb) «protezione sussidiaria»: le misure di protezione, previste dal titolo III, riconosciute allo straniero o
all'apolide che non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui
confronti sussistono fondati motivi di temere, se tornasse nello Stato di origine, un rischio effettivo di
un danno grave e che non possono o, a causa di tale rischio, non intendono avvalersi della protezione
di tale Stato;
cc) «protezione temporanea»: la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso
massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati una tutela immediata e temporanea alle persone
sfollate;
dd) «rifugiato»: lo straniero che, per il fondato timore di subire atti di persecuzione per motivi di razza,
etnia, religione, nazionalità, genere, orientamento sessuale, appartenenza ad un determinato gruppo
sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori dallo Stato di cui ha la cittadinanza e non può, o, a
causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Stato, ovvero l'apolide che, per lo stesso
timore, si trova fuori dallo Stato nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e non può o non
vuole avvalersi della protezione di tale Stato;
ee) «sfollati»: i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o apolidi che hanno forzatamente
abbandonato il loro Stato di origine o che sono stati evacuati, il cui rimpatrio in condizioni sicure e
stabili risulta momentaneamente impossibile a causa delle condizioni presenti nello stesso Stato, anche
nell'ambito d'applicazione dell'articolo 1, sezione A), della Convenzione di Ginevra, ivi comprese le
persone fuggite da zone di conflitto armato o di violenza endemica ovvero le persone che siano
soggette a rischio grave di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani o siano state vittime
di siffatte violazioni, nonché quelle fuggite in seguito al verificarsi di grandi sconvolgimenti ambientali,
naturali o indotti dall'uomo;
ff) «straniero»: il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea;
gg) «Stato di origine»: lo Stato o gli Stati di cui il soggetto è cittadino o, per un apolide, in cui aveva
precedentemente la dimora abituale;
hh) «titolo di soggiorno»: qualsiasi permesso o autorizzazione rilasciati dalle autorità competenti, che
permetta a uno straniero o a un apolide richiedenti o beneficiari di uno degli status previsti dalla
presente legge di soggiornare sul territorio nazionale;
385
ii) «trattenimento»: il confinamento del richiedente asilo, protezione internazionale, o altra forma di
protezione prevista dalla presente legge in un luogo determinato, che lo priva della libertà di
circolazione per il periodo di tempo previsto dalla presente legge.
Titolo II
DIRITTO DI ASILO
Capo I
CONDIZIONI E TITOLARITÀ
Art. 4.
(Condizioni per il riconoscimento
del diritto di asilo)
1. In attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto delle convenzioni e degli
accordi internazionali di cui l'Italia è parte, è riconosciuto il diritto d'asilo sul territorio della Repubblica
ai soggetti che, avendone la titolarità, abbiano manifestato in qualsiasi forma la propria volontà di
chiedere protezione a causa dell'impedimento, nello Stato di origine, dell'effettivo esercizio o
godimento di uno o più diritti di libertà democratica garantiti dalla Costituzione.
2. Ai fini della presente legge, per impedimento dell'effettivo esercizio o godimento di una o più libertà
democratiche, determinato nello Stato di origine dello straniero o dell'apolide, si intende una condizione
oggettiva, non temporanea o eccezionale, di limitazione di diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione. Tale condizione si intende sussistente anche quando tali libertà democratiche siano solo
formalmente riconosciute dallo Stato di appartenenza.
3. L'impedimento dell'effettivo esercizio o godimento di uno o più diritti di libertà democratiche può
essere posto in essere:
a) dallo Stato di origine dello straniero o dell'apolide nel quale ha dimora abituale;
b) da partiti politici, forze militari o paramilitari, o da organizzazioni, anche internazionali, che
controllano lo Stato di origine dello straniero o dell'apolide o una parte del territorio di questi Stati;
c) da soggetti non statali, se può essere dimostrato che i responsabili di cui alle lettere a) e b) non
possono o non vogliono contrastare o fornire protezione contro l'impedimento dell'effettivo esercizio o
godimento dei diritti di libertà democratiche.
4. L'impedimento di cui ai commi 2 e 3 è inteso quale causa determinante dell'allontanamento dello
straniero o dell'apolide dallo Stato di origine.
5. Il riconoscimento del diritto d'asilo è subordinato all'espletamento delle procedure da parte delle
autorità competenti, in conformità ai criteri e alle modalità disciplinati dalla presente legge.
6. Il diritto di asilo non si applica nelle sedi diplomatiche, consolari, a bordo di navi da guerra o adibite
all'esercizio di pubblici poteri, e in tutte le sedi regolate da specifiche norme di diritto internazionale.
Art. 5.
(Riconoscimento del diritto di asilo)
1. Il diritto di asilo è riconosciuto:
a) ai soggetti appartenenti alla famiglia dello straniero o dell'apolide, purché essa sia già costituita nello
Stato di origine o nello Stato nel quale l'apolide ha dimora abituale, che si trovano sul territorio della
Repubblica;
b) ai minori non accompagnati;
c) a uno dei parenti dello straniero o dell'apolide minori non accompagnati, che si trovano sul territorio
della Repubblica.
Art. 6.
(Cessazione, esclusione e revoca)
1. La cessazione del diritto d'asilo è dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno
indotto al riconoscimento di cui all'articolo 4, sono venute meno o sono mutate in misura tale da
rendere la protezione non più necessaria.
2. Il diritto d'asilo è escluso quando sussistono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca
un pericolo per la sicurezza dello Stato, per la salute e l'ordine pubblico.
3. Il diritto d'asilo è escluso altresì quando vi siano motivi per ritenere che il richiedente:
a) ha commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un reato grave. La gravità del reato è valutata
anche tenendo conto della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni,
prevista dalla legge italiana per il reato;
b) ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità, quali
definiti dai relativi strumenti internazionali;
c) è colpevole di atti contrari alle finalità e ai princìpi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e
negli articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) è responsabile di atti diretti a sovvertire l'ordine costituzionale dello Stato di origine, quando in tale
Stato siano garantiti l'effettivo esercizio o il godimento delle libertà democratiche;
e) ha istigato o altrimenti concorso alla commissione di crimini, reati o atti di cui alle lettere a), b), c) e
d).
4. La revoca del diritto d'asilo è adottata se, successivamente al riconoscimento, è accertato che
sussistono le cause di esclusione di cui ai commi 2 e 3.
Art. 7.
(Permesso di soggiorno
e diritti dei soggetti beneficiari)
1. Ai soggetti beneficiari del diritto d'asilo è rilasciato un permesso di soggiorno con validità triennale,
rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento
della protezione accordata
387
2. I beneficiari del diritto d'asilo circolano liberamente all'interno del territorio nazionale e sono
destinatari delle misure in materia di accoglienza, lavoro, istruzione e assistenza sanitaria, secondo
quanto disposto dal titolo V.
Art. 8.
(Mantenimento dell'unità familiare
e permesso di viaggio)
1. A tutela dell'unità del nucleo familiare, il coniuge e i figli minori del beneficiario del diritto d'asilo, ove
sussistano le condizioni di cui all'articolo 4, hanno i medesimi diritti riconosciuti al beneficiario
medesimo, nonché le libertà connesse al permesso di soggiorno.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai soggetti di cui al comma 1 ha la stessa validità di quello
rilasciato al beneficiario.
3. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, previa motivata richiesta, la questura
competente rilascia ai beneficiari del diritto d'asilo, e ai familiari cui è accordata la medesima protezione
ai sensi del comma 1, un documento di viaggio di validità annuale, rinnovabile secondo il modello
allegato alla Convenzione di Ginevra.
4. Laddove sussistano comprovati motivi attinenti alla sicurezza nazionale, all'ordine pubblico o alla
salute pubblica, tali da impedire il rilascio del documento di viaggio, la questura rigetta la richiesta. Per
gli stessi motivi, nel caso in cui il rilascio sia già avvenuto, la questura competente provvede
all'immediato ritiro del documento di viaggio.
Capo II
PROCEDURE
PER IL RICONOSCIMENTO
DEL DIRITTO DI ASILO
Sezione I
Disposizioni generali
Art. 9.
(Autorità competente a ricevere
e ad esaminare la domanda.
Criteri di inammissibilità)
1. La polizia di frontiera e la questura sono competenti a ricevere la domanda di asilo e la
documentazione di cui all'articolo 18. Con apposito regolamento ai sensi dell’articolo 98, sono
individuati le modalità e i criteri relativi alla ricezione della stessa.
2. L'autorità competente all'istruttoria e all'esame della domanda di asilo è la commissione territoriale
per il diritto d’asilo.
3. L’Ufficio III -- Asilo, protezioni speciali e sussidiarie, Unità Dublino, operante presso il
Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, è l'autorità preposta alla
determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di diritto di asilo in applicazione del
regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013.
4. La commissione territoriale per il diritto d’asilo dichiara inammissibile la domanda di asilo e non
procede all'esame della stessa quando il richiedente:
a) dichiara o certifica di aver ottenuto protezione internazionale in un altro Stato firmatario della
Convenzione di Ginevra e può realmente avvalersi di tale protezione;
b) ha presentato una nuova domanda di asilo dopo che la precedente domanda è stata respinta da parte
della commissione territoriale per il diritto d’asilo senza addurre nuovi e significativi elementi in merito
alla sua condizione personale o alle condizioni dello Stato di origine.
5. Nei casi soggetti alle procedure di cui al regolamento (UE) n. 604/2013, la commissione territoriale
per il diritto d’asilo sospende l'esame della domanda. Qualora sia stata determinata la competenza
territoriale di un altro Stato, ai sensi del comma 3, la commissione territoriale dichiara l'estinzione del
procedimento.
6. Nel caso in cui il richiedente decida di ritirare la domanda di asilo prima dell'audizione presso la
commissione territoriale di cui al comma 1, il ritiro è formalizzato per iscritto e comunicato alla stessa
commissione territoriale che dichiara l'estinzione del procedimento.
Art. 10.
(Commissione territoriale per
il diritto d’asilo)
1. La commissione territoriale per il diritto d’asilo, oltre che all'istruttoria e all'esame delle domande, ai
sensi dell'articolo 18, è competente a decidere, in primo grado, sul riconoscimento del diritto di asilo.
2. Le commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono fissate nel numero massimo di dieci. Entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, con decreto del Ministro dell'interno sono
individuate le sedi e le circoscrizioni territoriali in cui operano le commissioni.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna commissione territoriale per il diritto d’asilo,
possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso
all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso
decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle commissioni medesime. Le sezioni
possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale
e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle commissioni territoriali.
4. Le commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono nominate entro trenta giorni dall’individuazione
delle loro sedi con il decreto di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno e sono composte,
nel rispetto del principio di parità di genere e tenuto conto della competenza nella particolare materia,
da un funzionario della carriera prefettizia, con funzioni di presidente, da un funzionario della Polizia di
Stato, da un rappresentante di un ente territoriale designato dalla Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da un rappresentante dell'ACNUR e da un professore universitario in materie giuridiche. In
situazioni di urgenza, il Ministro dell'interno nomina il rappresentante dell'ente locale, su indicazione del
389
sindaco del comune presso cui ha sede la commissione territoriale, e ne dà tempestiva comunicazione
alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Per ciascun componente sono nominati uno o più
componenti supplenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile. Le commissioni territoriali per il
diritto d’asilo possono essere integrate, su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il
diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri quale componente a tutti gli effetti,
ogni volta che sia necessario, in relazione a particolari afflussi di richiedenti asilo, in ordine alle
domande per le quali occorre disporre di particolari elementi di valutazione in merito alla situazione
degli Stati di provenienza di competenza del Ministero degli affari esteri. Le commissioni territoriali
sono altresì integrate da uno psicologo e da assistenti sociali, quando procedono alla valutazione di
domande presentate da un minore non accompagnato o da persona vulnerabile. Al presidente ed ai
componenti effettivi o supplenti, per ogni partecipazione alle sedute della commissione territoriale, è
corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate, per un onere
complessivo non superiore a 200 euro giornalieri per ciascun membro.
5. Le commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono validamente costituite con la presenza della
maggioranza dei componenti e deliberano con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di
parità prevale il voto del presidente.
6. La competenza delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo è determinata sulla base della
circoscrizione territoriale in cui è presentata la domanda. Nel caso di richiedenti accolti o trattenuti, la
competenza è determinata in base alla circoscrizione territoriale in cui è collocato il centro di
accoglienza.
7. Le attività di supporto delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo sono svolte dal personale in
servizio appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno.
Art. 11.
(Commissione nazionale
per il diritto di asilo)
1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo ha competenza in materia di revoca e cessazione del
diritto di asilo, oltre che compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di
formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di costituzione e
aggiornamento di una banca dati informatica contenente le informazioni utili al monitoraggio delle
domande di asilo, di costituzione e aggiornamento di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica degli Stati di origine dei richiedenti, di monitoraggio dei flussi di richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di nuove commissioni territoriali. La Commissione mantiene
rapporti di collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed i
collegamenti di carattere internazionale relativi all'attività svolta.
2. La Commissione nazionale per il diritto d’asilo è nominata, nel rispetto del principio di equilibrio di
genere e tenuto conto della competenza nella particolare materia, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. La Commissione è presieduta da un prefetto ed è composta da un
dirigente in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, da un funzionario della carriera
diplomatica, da un funzionario della carriera prefettizia in servizio presso il Dipartimento per le libertà
civili e l'immigrazione e da un dirigente del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno. Ciascuna amministrazione designa un supplente. L'incarico ha durata triennale ed è
rinnovabile. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei
componenti e delibera con il voto favorevole di almeno tre componenti. Alle riunioni partecipa senza
diritto di voto un rappresentante del delegato in Italia dell'ACNUR. La Commissione si avvale del
supporto organizzativo e logistico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dell'interno e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, possono essere istituite una o più sezioni della
Commissione nazionale per il diritto d’asilo. I componenti di ciascuna sezione sono individuati e
nominati secondo quanto previsto al comma 2. Le sezioni della Commissione sono validamente
costituite e deliberano con le medesime modalità previste per la Commissione.
4. La Commissione nazionale per il diritto d’asilo cura la formazione e il periodico aggiornamento dei
propri componenti e di quelli delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo, anche al fine di garantire
che abbiano la competenza necessaria perché l'audizione di cui all'articolo 16 si svolga con la dovuta
attenzione al contesto personale o generale dello Stato di origine del richiedente, compresa la sua
origine culturale o la sua condizione di persona vulnerabile. La Commissione cura, altresì, la formazione
degli interpreti di cui essa e le commissioni territoriali si avvalgono per assicurare una comunicazione
adeguata in sede di colloquio, nonché la formazione del personale di supporto delle stesse commissioni
territoriali.
Sezione II
Princìpi fondamentali e garanzie
Art. 12.
(Criteri applicabili all'esame
e alle decisioni sulle domande)
1. Le domande di asilo non possono essere respinte né escluse dall'esame per il fatto di non essere state
presentate tempestivamente.
2. La decisione su ogni domanda deve essere assunta in modo individuale, obiettivo e imparziale e sulla
base di un adeguato esame della stessa, effettuato ai sensi della presente legge.
3. Ogni domanda è esaminata in base a informazioni puntuali e aggiornate sulla situazione generale
esistente nello Stato di origine dei richiedenti e, ove occorra, degli Stati in cui questi sono transitati,
elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto d’asilo sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o, comunque, acquisite dalla
Commissione stessa. La Commissione assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano
messe a disposizione delle commissioni territoriali per il diritto d’asilo e siano altresì fornite agli organi
giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni di diniego.
4. La domanda presentata da un genitore si intende estesa anche ai figli minori non coniugati presenti
nel territorio nazionale con il genitore all'atto della presentazione della stessa.
5. La domanda può essere presentata direttamente dal minore non accompagnato ai sensi dell'articolo
18, comma 5.
391
6. Le decisioni sono comunicate per iscritto e, quando respingono la domanda, devono essere corredate
di motivazioni di fatto e di diritto e devono recare le indicazioni sui mezzi di impugnazione ammissibili.
Art. 13.
(Casi di accoglienza e trattenimento)
1. Il richiedente asilo non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la domanda di asilo presentata.
2. Il richiedente asilo è ospitato in un centro di accoglienza quando non è in possesso dei mezzi
necessari a provvedere a sé e, in ogni caso, quando:
a) è necessario verificare o determinare la sua nazionalità o identità, ove lo stesso non sia in possesso
dei documenti di viaggio o di identità, ovvero al suo arrivo nel territorio dello Stato abbia presentato
documenti risultati falsi o contraffatti;
b) ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il
controllo di frontiera o subito dopo;
c) ha presentato la domanda di asilo dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.
3. Nei casi di cui al comma 2, il richiedente asilo è ospitato nel centro di accoglienza per il tempo
strettamente necessario all'esame della domanda da parte della commissione territoriale per il diritto
d’asilo. Il centro di accoglienza rappresenta il luogo di dimora abituale per il richiedente.
4. Il richiedente asilo può chiedere alla questura di competenza, determinata in base all'ubicazione del
centro di accoglienza, un permesso temporaneo di allontanamento dal centro stesso per un periodo di
tempo diverso o superiore a quello di uscita, per rilevanti motivi personali, fatta salva la compatibilità
con i tempi della procedura per l'esame della stessa domanda. Il provvedimento di diniego sulla
richiesta di autorizzazione all'allontanamento è motivato e comunicato al richiedente.
5. Il richiedente è trattenuto nei centri di identificazione ed espulsione, individuati ai sensi dell’articolo
14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quando:
a) si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1, sezione F), della Convenzione di Ginevra;
b) è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di
procedura penale;
c) è destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.
6. Il provvedimento di trattenimento è adottato dal questore con le modalità stabilite dall'articolo 14 del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Quando è già
in corso il trattenimento, il questore, valutate le circostanze e sentita la commissione territoriale per il
diritto d’asilo competente circa lo stato della domanda, può chiedere al tribunale competente, in
composizione monocratica, la proroga del periodo di trattenimento per il tempo strettamente
necessario all'espletamento dell'istruttoria e dell'eventuale impugnazione.
7. È garantito l'accesso ai centri di identificazione ed espulsione ai rappresentanti dell'ACNUR, agli
avvocati e agli organismi di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore autorizzati dal
Ministero dell'interno.
8. Il trattenimento è escluso per le persone vulnerabili richiedenti asilo.
Art. 14.
(Garanzie per i minori non accompagnati)
1. Il minore non accompagnato richiedente asilo non può essere espulso dal territorio nazionale, se non
per fondati e gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato, con provvedimento adottato dal
Ministro dell'interno, il quale ne dà preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e
al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La Direzione generale
dell'immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
può, tuttavia, procedere a un rimpatrio assistito finalizzato a garantire l'unità familiare.
2. In ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 604/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, la Direzione generale dell'immigrazione di
cui al comma 1, adotta le opportune disposizioni per l'identificazione di familiari o parenti già presenti
nel territorio italiano o di altri Paesi dell'Unione europea al fine di favorirne il ricongiungimento.
3. Lo Stato italiano riconosce ai minori non accompagnati il diritto di ottenere un permesso di
soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lettera a), del regolamento in cui al del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
Art. 15.
(Obblighi del richiedente)
1. Il richiedente asilo è tenuto a rispettare la Costituzione e le leggi italiane.
2. Il richiedente coopera con le autorità preposte alle singole fasi della procedura, al fine di fornire tutti i
documenti e le informazioni di cui dispone, utili ad agevolare l'esame della domanda.
3. Il richiedente informa l'autorità competente in ordine ad ogni suo mutamento di residenza o
domicilio.
4. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di cui al comma 2, eventuali comunicazioni concernenti il
procedimento si intendono validamente effettuate presso l'ultimo domicilio del richiedente.
Art. 16.
(Colloquio personale)
1. La commissione territoriale per il diritto d’asilo dispone l'audizione del richiedente, tramite
comunicazione effettuata dalla questura competente e, su richiesta motivata del richiedente, può
decidere di svolgere il colloquio alla presenza di uno solo dei propri componenti. L'audizione deve
essere svolta in una lingua comprensibile al richiedente.
2. La commissione territoriale per il diritto d’asilo può omettere l'audizione del richiedente quando
ritiene di avere sufficienti motivi per accogliere la domanda di asilo in relazione agli elementi forniti dal
richiedente ai sensi dell'articolo 19, e in tutti i casi in cui risulta certificata dalla struttura sanitaria
pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale l'incapacità o l'impossibilità
di sostenere un colloquio personale.
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3. Il colloquio può essere rinviato qualora le condizioni di salute del richiedente certificate ai sensi del
comma 2, non lo rendono possibile, ovvero qualora l'interessato richiede e ottiene il rinvio per gravi
motivi.
4. Se il richiedente, benché regolarmente convocato, non si presenta al colloquio senza aver chiesto il
rinvio, la commissione territoriale per il diritto d’asilo decide sulla base della documentazione
disponibile.
5. Qualora la convocazione non sia stata portata a conoscenza del richiedente non ospitato nei centri di
accoglienza o di trattenimento di cui all’articolo 13, e non sia già stata emessa nei suoi confronti
decisione di accoglimento della domanda, la commissione territoriale o la Commissione nazionale per il
diritto d’asilo dispone, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla cessazione della causa che non ha
consentito lo svolgimento del colloquio, una nuova convocazione, secondo le modalità di cui al comma
1, al fine della riattivazione della procedura.
6. Il colloquio si svolge in seduta non pubblica, in ambienti idonei, senza la presenza dei familiari, a
meno che la commissione territoriale o la Commissione nazionale per il diritto d’asilo non lo ritenga
opportuno.
7. Il colloquio del minore deve avvenire alla presenza del genitore che esercita la potestà. In caso di
minori non accompagnati, il colloquio si svolge alla presenza del tutore nominato dalle competenti
autorità giudiziarie.
8. Nel caso il richiedente sia persona vulnerabile, al colloquio può essere ammesso personale di
sostegno per prestare la necessaria assistenza.
9. Se il richiedente è assistito da un avvocato ai sensi dell'articolo 24, questi è ammesso ad assistere al
colloquio.
Art. 17.
(Applicazione delle norme in materia
di procedimento amministrativo
e di accesso agli atti)
1. Ai procedimenti per l'esame delle domande di asilo si applicano le disposizioni in materia di
procedimento amministrativo e di accesso agli atti amministrativi di cui ai capi I, ad esclusione
dell'articolo 2, comma 2, II, III, articoli 7, 8 e 10, IV-bis e V, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
2. Il procedimento per l'esame delle domande di asilo deve concludersi entro il termine di sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda.
3. Qualora le circostanze dell'istruttoria richiedano
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