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Fisco E Contabilità N 46 Del 18 12 2013 Registri

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Fisco E Contabilità N 46 Del 18 12 2013 Registri
Fisco & Contabilità
La guida pratica contabile
N. 46
18.12.2013
I libri contabili obbligatori
Imprese in contabilità ordinaria
Categoria: Bilancio e contabilità
Sottocategoria: Contabilità ordinaria
Le imprese sono tenute a rendere i noti i fatti di gestione che le hanno interessate. La disciplina civilistica
e fiscale impone infatti, alle stesse, di tenere i seguenti registri contabili obbligatori:
-
Libro giornale;
-
Libro degli inventari;
-
Scritture ausiliarie (il c.d. “mastro dei conti”);
-
Scritture ausiliarie di magazzino;
-
Registri prescritti ai fini Iva.
La disciplina fiscale richiede altresì la tenuta del registro dei beni ammortizzabili, mentre la disciplina
civilistica chiede all’imprenditore commerciale di conservare ordinatamente per ciascun affare gli
originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei
telegrammi e delle fatture spedite.
Sono esonerati dalla tenuta di tali registri contabili i soggetti che possono optare per il regime contabile
semplificato.
Premessa
L’imprenditore ha l’obbligo di dare evidenza dei fatti economici che hanno
interessato la propria impresa commerciale.
Tale obbligo è sancito sia dalle disposizioni civilistiche che fiscali.
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Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ)
Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected]
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Articolo 2214 Codice civile
Libri obbligatori e altre scritture contabili
L' imprenditore che esercita un' attività commerciale deve tenere il libro
giornale e il libro degli inventari .
Deve, altresì, tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura
e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun
affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute,
nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 14 - Scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e
degli enti equiparati
Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
a) il libro giornale e il libro degli inventari;
b) i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi
patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da
consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e
negativi che concorrono alla determinazione del reddito.
d) scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo
norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le
consistenze negli inventari annuali…
I soggetti stessi devono inoltre tenere, in quanto ne ricorrano i presupposti, il
registro dei beni ammortizzabili e il registro riepilogativo di magazzino, di cui
ai successivi art. 16 e 17, e i libri sociali obbligatori, di cui ai numeri 1 e
seguenti dell'art. 2421 del codice civile.
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Libri e registri obbligatori (normativa civilistica + fiscale)
- libro giornale;
- libro degli inventari;
- scritture ausiliarie (ovvero il "mastro dei conti");
- registri Iva (acquisti, fatture e/o corrispettivi);
- registro dei beni ammortizzabili;
- scritture ausiliarie di magazzino.
- originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le
copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.
Si ricorda tuttavia che possono essere previsti ulteriori libri contabili da leggi
speciali per alcuni determinati settori (si pensi, a tal fine, alle banche).
Il libro giornale
Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative
all'esercizio dell'impresa.
data dell'operazione
descrizione dell'operazione
LIBRO GIORNALE: IL
CONTENUTO
rappresentazione
dell'operazione
con
indicazione dei conti di mastro coinvolti nel
fatto di gestione
importi delle operazioni distinti per ciascun
conto di mastro
In base all’art. 2219 del codice civile, la tenuta del libro giornale deve
avvenire secondo le norme di un’ordinata contabilità, senza:
Ì spazi in bianco;
Ì interlinee;
Ì trasporti in margine.
Non si possono fare abrasioni, e se è necessaria qualche cancellazione,
questa deve essere eseguita in modo che le parole cancellate siano
leggibili.
Non sono ammesse, inoltre, le scritturazioni a matita sul libro (Corte di
Cassazione sentenza n. 2398/98).
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Si ricorda altresì, che tutte le annotazioni devono essere effettuate entro 60
giorni dall'avvenuta operazione, così come stabilito dell'art. 22, D.P.R.
600/1973.
Il libro giornale deve essere conservato:
Ì ai fini civilistici:
€
per 10 anni;
Ì ai fini fiscali:
€
fino a quando non siano scaduti i termini per effettuare
accertamenti (generalmente quattro anni decorrenti dal 31
dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si
riferiscono le registrazioni).
Dal 25 ottobre 2001 non è più richiesta la vidimazione e la bollatura iniziale
del libro giornale (vedi L. n.383 del 18.10.2001), mentre continua ad essere
richiesta la numerazione iniziale e la corresponsione dell’imposta di bollo in
relazione al numero di pagine che si intendono usare.
Dal 25 ottobre 2001
Non è più richiesta
Continua ad essere richiesta
Vidimazione
Numerazione iniziale
Bollatura iniziale
Imposta di bollo per le pagine
utilizzate
Se viene superato il numero di pagine per le quali è stata assolta l’imposta
di bollo, il registro continua ad essere perfettamente valido dal punto di
vista civilistico e fiscale, ma potrebbe essere contestata la mancata
corresponsione dell’imposta di bollo.
L’imposta di bollo è dovuta nella seguente misura differenziata:
Ì società di capitali (che sono tenute al pagamento della Tassa di
concessione governativa):
€ 16,00 €, per ogni 100 pagine o frazioni di esse;
Ì persone fisiche e società di persone:
€ 32,00 €, per ogni 100 pagine o frazioni di esse.
L’imposta di bollo:
Ì deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima
di effettuare le annotazioni;
Ì può essere pagata mediante:
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€
marche o bollo a punzone.
Le marche potranno essere apposte sulla prima o sull’ultima
pagina del “blocco” di 100 pagine. In ogni caso, l’imposta dovrà
essere assolta prima che il libro sia posto in uso.
€
versamento presso gli sportelli bancari, postali o dei concessionari
del servizio alla riscossione dei tributi mediante modello F23
(codice tributo 458T – imposta di bollo su libri e registri).
Il versamento deve essere sempre effettuato prima che il libro sia
posto in uso.
In tal caso, gli estremi di versamento devono essere riportati sulla
prima pagina numerata di ciascun libro o registro.
Il libro giornale deve essere stampato:
€
entro tre mesi dal termine di invio della dichiarazione dei redditi.
Come noto, è sorto un contrasto tra due diverse “correnti di pensiero” con
riferimento alle imprese il cui esercizio coincide con l’anno solare.
Parte della dottrina ritiene che, essendo che la dichiarazione dei redditi
deve essere presentata entro il 30.09 di ogni anno, i libri contabili debbano
essere stampati entro il 30.12.
Altra parte della dottrina, considerando che la dichiarazione va presentata
entro la fine del nono mese successivo alla chiusura dell’esercizio,
richiama invece il termine del 31.12, ovvero la fine del terzo mese
successivo al nono.
Nell’impossibilità di individuare una soluzione univoca, si consiglia di
adottare un comportamento prudente e stampare i registri per l’anno 2012
entro il 30.12.2013, sebbene si ritenga, comunque, corretto procedere con la
stampa in data 31.12.2013.
I libri sezionali
I sezionali vengono di solito istituiti in funzione delle tipologie di operazioni
più ricorrenti e più numerose nell’ambito aziendale; usualmente si possono
pertanto avere:
Ì
il sezionale dei clienti;
Ì
il sezionale dei fornitori;
Ì
il sezionale delle banche;
Ì
il sezionale della cassa.
Su tali sezionali le operazioni vengono registrate analiticamente e giorno per
giorno.
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Le suddette operazioni saranno poi registrate, in modo riassuntivo (cioè per
importi globali) sul libro giornale generale.
Libro inventari
Secondo le prescrizioni del Codice civile gli imprenditori commerciali devono,
obbligatoriamente, tenere, fra gli altri, il libro inventari, che deve essere
numerato progressivamente in ogni pagina.
Il documento va redatto per la prima volta alla costituzione dell'impresa (per
evidenziarne il patrimonio iniziale) e, successivamente, al termine di ogni
periodo amministrativo.
Il libro degli inventari:
 va tenuto secondo le norme di un’ordinata contabilità, vale a dire:
9 senza spazi in bianco, interlinee, trasporti a margine;
9 senza abrasioni, e se è necessaria qualche cancellazione questa deve
essere eseguita in modo tale che quanto cancellato risulti leggibile;
Nel libro inventari vanno riportati tutti gli elementi previsti dal Codice civile o
da leggi speciali, nonché quelli richiesti dalla normativa fiscale, ovvero:
Inventario iniziale, che “descrive” la costituzione
dell’impresa. Se l’impresa si costituisce con un
semplice apporto di denaro, è sufficiente
riportare sul libro giornale la scrittura di
costituzione.
Stato patrimoniale (le società di capitali dovranno
riportare anche i dati dell’esercizio precedente,
come previsto dalle disposizioni codicistiche. I
soggetti non obbligati alla redazione del bilancio,
possono adottare qualsiasi metodo o schema,
purché conformi alla disciplina contabile).
Libro inventari:
contenuto
Conto economico (le società di capitali dovranno
riportare anche i dati dell’esercizio precedente,
come previsto dalle disposizioni codicistiche. I
soggetti non obbligati alla redazione del
bilancio, possono adottare qualsiasi metodo o
schema, purché conformi alla disciplina
contabile).
Nota integrativa (per le società di capitali. Si
ricorda invece, che le società di persone e le ditte
individuali non sono tenute alla redazione della
stessa).
Le disposizioni fiscali richiedono altresì che siano
indicati la consistenza dei beni raggruppati per
categorie omogenee per natura e valore con il
valore attribuito a ciascun gruppo.
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Con riferimento a tale ultimo punto (indicazione della consistenza dei beni
raggruppati per categorie omogenee, per natura e valore e il valore attribuito
a ciascun gruppo), si precisa quanto segue:
9 sarà necessario illustrare la composizione di tutte quelle voci che nei
documenti di bilancio non sono riportate con sufficiente grado di
analiticità;
9 se dall’inventario non è possibile individuare tali elementi, il
contribuente deve tenere a disposizione dell’Ufficio le distinte che
sono state utilizzate per la compilazione dell’inventario stesso;
9 è richiesta l’indicazione in forma analitica e la valutazione delle
attività e passività relative all’impresa, e delle attività e passività
dell’imprenditore, estranee alla medesima (nelle valutazioni è
necessario tenere conto dei criteri previsti per i bilanci delle società di
capitali).
Con riferimento all’imprenditore individuale, ai fini fiscali (art. 15,
D.P.R. n. 600/73) è richiesta l’indicazione delle sole attività e passività
relative all’impresa;
In linea generale possiamo ricordare le seguenti categorie di beni omogenei,
di cui si dovrebbe riportare nell’inventario la composizione analitica:
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i crediti e i debiti suddivisi per nominativo. È,
tuttavia, da ricordare che L'Amministrazione
Finanziaria, con la R.M. del 5.4.75 n. 2/1109,
consente di riportare nel registro l'ammontare
complessivo
dei
crediti,
senza
l'elenco
nominativo dei clienti;
gli immobili, gli impianti, i macchinari e gli altri
beni mobili (automezzi, PC, ecc.);
le caratteristiche e i costi di brevetti e diritti,
nonché i relativi contratti di acquisizione;
Le categorie
omogenee di
beni
l'avviamento
e
gli
estremi
dell'atto
di
acquisizione dell'azienda;
le rimanenze di materie prime, sussidiarie, merci,
semilavorati, prodotti finiti e in corso di lavorazione: è
necessario specificare anche il criterio adottato per la
valutazione delle rimanenze. Infatti, come previsto dal
D.P.R.
n.
570/96,
inattendibile
la
tale
omissione
contabilità,
renderebbe
esponendo
di
conseguenza l'interessato all'accertamento induttivo;
l'entità
e
il
valore
delle
partecipazioni
possedute;
la composizione del capitale sociale, delle
riserve e dei fondi.
Per quanto riguarda:
9
la numerazione;
9
la bollatura e vidimazione;
9
il pagamento dell’imposta di bollo;
9
la conservazione;
si dovranno applicare le stesse norme previste per il libro giornale.
Pertanto, anche il libro inventari deve essere stampato entro tre mesi dal
termine di invio della dichiarazione dei redditi.
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La sottoscrizione dell’inventario
L'inventario, riportato nell’apposito libro, deve essere sottoscritto:
€ dal titolare dell’impresa individuale;
€ dal rappresentante legale della società (ad esempio, Amministratore
Unico, Presidente del C.d.A, ecc.).
Poiché la norma civilistica richiede espressamente la sottoscrizione
dell’inventario, in caso di verifica non è sufficiente la semplice disponibilità
dei dati su supporto magnetico e la stampa in presenza del verificatore
(come previsto per le scritture contabili).
Il libro mastro
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 14
“Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma
dell'art. 13 devono in ogni caso tenere:
…
c) scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi
patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da
consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e
negativi che concorrono alla determinazione del reddito….”
La disciplina fiscale richiede quindi ai soggetti obbligati alla tenuta delle
scritture contabili, il c.d. “mastro dei conti”.
Praticamente, il libro mastro si compone di tante schede, quanti sono i conti
utilizzati, ed ogni scheda riporta i movimenti che, nell’anno, hanno interessato
tale conto.
Il libro mastro non deve essere vidimato, né bollato, né numerato.
Registro dei beni
ammortizzabili
Il registro dei beni ammortizzabili non è richiesto dalla disciplina civilistica,
ma esclusivamente da quella fiscale.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
Articolo 16
Registro dei beni ammortizzabili
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“Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma
dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.
Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei
beni iscritti in pubblici registri, l'anno di acquisizione, il costo originario, le
rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura
raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di
ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota
annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo.
Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi
richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni
omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i
beni di cui all'art. 102 bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le
indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie
di beni omogenee per anno di acquisizione e vita utile. Per i beni
gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua
che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. (1)
Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla metà di quelle
risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo
comma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel
registro dei beni ammortizzabili.
I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di
cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente
deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti
in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a seconda dell'anno di
formazione.”
Pertanto:
Beni immobili e mobili registrati
vanno riportati singolarmente.
Altri beni
possono
essere
annotati
per
categorie omogenee.
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Il contenuto minimo da riportare nel libro cespiti ammortizzabili, può essere
riassunto nella tabella che segue:
anno di acquisizione del bene;
costo di acquisizione del bene;
rivalutazioni e/o svalutazioni;
Il registro cespiti
fondo ammortamento;
ammortizzabili: il
contenuto minimo
coefficiente di ammortamento;
quota
annuale
di
ammortamento;
eventuali
vendite/eliminazioni
dal processo produttivo.
Se l’ammortamento fiscale differisce, per qualsiasi motivo, dall’ammortamento
civilistico, i dati relativi ad entrambi vanno riportati sul libro cespiti.
Il registro viene tenuto al fine di poter dedurre dal reddito d'esercizio le quote
di ammortamento, le quali devono, inoltre, risultare imputate a conto
economico ai sensi dell'art. 75 TUIR.
La mancata annotazione delle quote di ammortamento sull'apposito registro,
comporta, quale sanzione accessoria, la loro indeducibilità dal reddito
d'impresa.
Gli ammortamenti possono essere registrati, in alternativa dell'apposito
registro:
¼ per i soggetti in contabilità ordinaria:
€ sul libro inventari o libro giornale;
¼ per i soggetti in contabilità semplificata:
€ sul registro IVA degli acquisti;
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purché il contribuente sia in grado di fornire, su richiesta dell’Amministrazione
Finanziaria, in forma sistematica, gli stessi dati che sarebbero indicati nel libro
cespiti.
Si ritiene comunque opportuna la compilazione del presente registro.
Deve essere compilato entro il termine
stabilito
per
la
presentazione
della
dichiarazione.
LIBRO CESPITI
AMMORTIZZABILI
ALTERNATIVAMENTE la giurisprudenza ha
ritenuto sufficiente riportare i dati:
per i soggetti in contabilità ordinaria:
€ sul libro inventari o libro giornale;
per i soggetti in contabilità semplificata:
€ sul registro IVA degli acquisti.
La numerazione delle pagine
Le formalità da rispettare per l'utilizzo del registro dei beni ammortizzabili
corrispondono alla progressiva numerazione delle pagine (non è necessaria la
vidimazione/bollatura).
La conservazione del registro
Il registro in esame deve, a norma di legge, essere conservato:
¾
ai fini civilistici:
€ per dieci anni;
¾
ai fini fiscali:
€
fino a quando non siano decorsi i termini stabiliti per l'accertamento
(ai fini tributari generalmente quattro anni decorrenti dal 31
dicembre dell’anno in cui è stata presentata la dichiarazione cui si
riferiscono le registrazioni).
Modalità di tenuta
La modalità di tenuta del registro dei beni ammortizzabili, può avvenire
utilizzando:
€ registri a compilazione manuale;
€ a tenuta meccanografica.
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Per il registro dei beni ammortizzabili, in base all’art. 16 del D.P.R. n. 600/1973,
il termine di redazione coincide con quello di invio delle dichiarazioni.
Deve essere compilato entro il termine
Libro cespiti
stabilito per la presentazione della
ammortizzabili
dichiarazione.
La C.M. n.7/1496 del 30.04.1977 ha altresì chiarito che è possibile lasciare
delle pagine in bianco qualora si preveda che le annotazioni relative agli
ammortamenti vadano riportate nella pagina successiva. A tal fine, è
sufficiente che sull’intestazione della pagina venga riportata la categoria di
cespite così come riportato nella pagina precedente.
Le scritture
ausiliarie di
magazzino
La disciplina fiscale pone in capo alle imprese in contabilità ordinaria, anche
l’obbligo di redazione delle scritture ausiliarie di magazzino, ma solo qualora
l’impresa stessa superi entrambi i seguenti limiti:
- ricavi superiori a Euro 5.164.568,99 per esercizio;
- rimanenze finali superiori a Euro 1.032.913,80.
L’obbligo scatta dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui tali
limiti sono stati superati e termina il primo periodo d’imposta successivo a
quello in cui, per la seconda volta consecutiva, tali limiti non vengono
superati.
Sono inoltre sempre esonerati:
-
i commercianti al minuto e i soggetti assimilati;
-
coloro che devono tenere il registro di carico-scarico.
ricavi
Scritture
ausiliarie di
magazzino
superiori
a
Euro
5.164.568,99 per esercizio;
SOLO
SE
rimanenze finali superiori a Euro
1.032.913,80.
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Le scritture ausiliarie di magazzino sono finalizzate ad indicare le variazioni
del magazzino.
SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO
È necessario registrare le entrate ed uscite dei seguenti beni:
-
merci destinate alla vendita;
-
semilavorati, purché siano classificati distintamente in inventario e
con esclusione dei prodotti in corso di lavorazione;
-
prodotti finiti;
-
materie prime e altri beni destinati ad essere in essi incorporati
fisicamente;
-
imballaggi per il confezionamento dei prodotti.
NON vanno registrati i movimenti di:
-
beni in corso di lavorazione,
-
i titoli azionari e le obbligazioni,
-
i materiali di consumo non incorporati nel prodotto,
-
i materiali per la manutenzione, la cancelleria, i ricambi a
condizione che non costituiscano oggetto dell'attività.
-
i movimenti relativi a singoli beni (o categorie omogenee), il cui
costo complessivo nel periodo di imposta precedente non supera
il 20% di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni che
devono essere invece registrati.
Possono
Le rilevazioni
essere
effettuate
quotidianamente o con periodicità non
superiore al mese.
Le rilevazioni vanno registrate entro 60 giorni dalla scadenza del periodo
scelto.
Non sono previsti particolari adempimenti per le scritture ausiliarie di
magazzino: pertanto, non sarà necessario bollare e vidimare i registri e
nemmeno numerare progressivamente le pagine.
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Si ricorda, in ogni caso, che è necessario procedere con la stampa su supporto
cartaceo entro 3 mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione
dei redditi del periodo d’imposta di riferimento.
I registri Iva
L'art.14, lett. b) del D.P.R. 600/73 prevede la tenuta obbligatoria dei registri
prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I principali registri IVA
regolamentati sono sotto riassunti nella tabella seguente:
€
registro delle fatture emesse (art. 23 D.P.R. 633/72);
€
registro dei corrispettivi (art. 24 D.P.R. 633/72);
€
registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/72);
€
bollettario madre e figlia (art. 32 D.P.R. 633/72);
€
registro delle dichiarazioni di intento emesse e ricevute (art. 1, co. 2, L.
746/83);
€
registro riassuntivo della liquidazione Iva di gruppo (art. 39 D.P.R.
633/72);
€
registro annotazione sistema analitico Iva del margine (art. 38 D.L.
41/95);
€
registro annotazione sistema globale Iva del margine (art. 38 D.L.
41/95);
€
registro annotazione consegne a terzi in lavorazione, comodato,
deposito, ecc. (art. 53, co. 2, D.P.R. 633/72);
€
registro corrispettivi di emergenza per misuratore fiscale (art. 11, D.M.
23.3.1983);
€
registro Iva per l'editoria (art. 74, lett. c) D.P.R. 633/72 / D.M. 28.12.72 /
D.M. 29.12.89);
€
registro annotazione movimentazione beni da e per altri stati UE a
titolo non traslativo della proprietà (art. 52 D.P.R. 633/72);
€
registro degli omaggi (C.M. 32/501388 del 27.4.1973);
€
registro dei depositi Iva (art. 50-bis, co. 3, D.L. 331/93);
€
registro dei corrispettivi per le agenzie di viaggio (art. 73/74-ter D.P.R.
633/72 / D.M. 16.1.1980).
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Devono essere stampati entro tre mesi dal
termine di invio della dichiarazione dei redditi.
Devono
essere
numerati
progressivamente,
indicando, affianco al numero della pagina,
l’anno a cui si riferiscono le scritture (es. i registri
2012 che stamperò a breve dovranno riportare
al numero di pagina 2012/1, 2012/2 ecc. e non
2013/1, 2013/2 ecc.)
Registri Iva
Devono essere tenuti secondo le regole di
ordinata contabilità: senza spazi in bianco,
interlinee, trasporti in margine, abrasioni.
Devono essere conservati per un periodo di 4
anni, a decorrere dal 31.12 dell’anno in cui è
stata presentata la dichiarazione a cui si
riferiscono le scritture. Esempio: i registri che
stamperò a breve, riferiti al 2012, dovranno
essere conservati fino al 31.12.2017
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