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COMET/GENERAL COM Provvedimento n. 23380 L`AUTORITÀ

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COMET/GENERAL COM Provvedimento n. 23380 L`AUTORITÀ
C11506 - COMET/GENERAL COM
Provvedimento n. 23380
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 6 marzo 2012;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;
VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;
VISTA la comunicazione di Comet S.p.A., pervenuta in data 17 febbraio 2012;
CONSIDERATO quanto segue:
I. LE PARTI
Comet S.p.A. (di seguito, Comet) è una società a capo di un gruppo attivo nella vendita al dettaglio di prodotti
elettrodomestici vari (elettrodomestici cosiddetti bianchi e bruni, telefonia, televisori, ecc.), prodotti per l’illuminazione
e casalinghi, in diversi punti vendita siti in Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Marche e Toscana. Comet, inoltre,
opera nella vendita all’ingrosso di materiale elettrico, prodotti per l’illuminazione e per il condizionamento in Emilia
Romagna, Lombardia, Toscana, Liguria, Marche, Umbria, Abruzzo, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
Comet è controllata da Comet Holding S.p.A., il cui capitale sociale è suddiviso tra diverse persone fisiche, nessuna
delle quali ne esercita il controllo.
Nel 2010 Comet ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a circa 773,6 milioni di euro1.
General Com S.p.A. (di seguito, General Com) è una società attiva nella vendita all’ingrosso di materiale elettrico e
prodotti per l’illuminazione. L’attività svolta dalla società nel settore della vendita all’ingrosso del materiale elettrico
riguarda soprattutto il settore specifico dell’automazione industriale, il quale prevede la distribuzione di prodotti
elettrici utilizzati prevalentemente per le macchine automatiche. La società General Com esercita la propria attività nei
cinque punti vendita siti in Casalgrande (RE), Calderaia di Reno (BO), Modena (MO), Parma (PR) e Piacenza (PC).
Il capitale sociale di General Com è detenuto dalla stessa General Com nella misura del 10%, da B.L. Rappresentanze
SaS di Bursi e Luciardi nella misura dell’1,85%, e da svariate persone fisiche, ciascuna delle quali detiene una
partecipazione minore o uguale al 20%.
Nel 2010 General Com ha realizzato, interamente in Italia, un fatturato consolidato pari a circa 25,6 milioni di euro.
II. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione in esame consiste nell’acquisizione da parte di Comet del 51% del capitale sociale di General Com.
E’ previsto un impegno di non concorrenza a carico di alcune persone fisiche attuali soci di General Com, in base al
quale ciascuno di tali soggetti si impegna a non intraprendere iniziative in concorrenza con l’attività di General Com.
L’impegno assunto da ciascuno di tali soggetti è limitato al territorio italiano ed è circoscritto ad un periodo di 5 anni a
decorrere dalla data della cessione della propria partecipazione.
E’ inoltre previsto un impegno di non concorrenza a carico di alcune persone fisiche attuali soci di General Com nella
loro qualifica di amministratori con responsabilità gestionali (Presidente e Vice Presidente) in tale società, in base al
quale ciascuno di tali soggetti si impegna a non svolgere attività in concorrenza con l’attività della società amministrata
General Com. L’impegno assunto da ciascuno di tali amministratori è limitato al territorio italiano ed è circoscritto ad
un periodo di 5 anni a decorrere dalla data della cessazione del proprio mandato.
III. QUALIFICAZIONE DELL’OPERAZIONE
L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo esclusivo di un’impresa, costituisce una
concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del
Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva disposto dall’articolo 16, comma 1,
della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell’ultimo esercizio a livello nazionale dall’insieme delle
imprese interessate è stato superiore a 468 milioni di euro.
Il patto di non concorrenza sottoscritto dalle parti e descritto nel paragrafo precedente può essere ritenuto
direttamente connesso e necessario alla realizzazione dell’operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionale
1 [La società Comet Holding S.p.A. svolge esclusivamente l’attività finanziaria di partecipazione e detiene quale unico asset la
partecipazione di maggioranza nella società Comet. Trattasi in sostanza di una pura Holding finanziaria non svolgendo alcuna attività
operativa.]
alla salvaguardia del valore dell’impresa acquisita, a condizione che esso sia limitato geograficamente all’area d’attività
dell’impresa acquisita e temporalmente ad un periodo di due anni dalla realizzazione dell’operazione2.
IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE
In ragione dell’attività svolta dalla società oggetto di acquisizione, ossia la vendita all’ingrosso di materiale elettrico e
prodotti per l’illuminazione per uso domestico, questo appare costituire il mercato rilevante ai fini della valutazione
della presente operazione.
In tale mercato sono ricomprese le apparecchiature necessarie alla distribuzione dell’energia elettrica negli edifici civili;
i componenti per l’illuminazione; le apparecchiature destinate alla comunicazione ed al controllo, quali la videocitofonia
ed il controllo accessi; nonché le apparecchiature concernenti particolari applicazioni, quali i sistemi di sicurezza,
antincendio e antifurto3.
La dimensione geografica del mercato in esame è da ritenersi al più nazionale4, in quanto la domanda si rivolge
tendenzialmente a fornitori localizzati sul territorio italiano, innanzitutto in ragione del fatto che, a causa delle diverse
normative e consuetudini vigenti in ciascun ambito nazionale, una medesima tipologia di apparecchiature può
assumere caratteristiche tecniche eterogenee in base al Paese in cui essa viene commercializzata. Per quanto riguarda
l’offerta, questa è rappresentata dalle imprese che commercializzano all’ingrosso componenti elettronici, che svolgono
la propria attività attraverso reti di distribuzione organizzate a livello nazionale. L’esatta delimitazione della dimensione
geografica del mercato in esame dipende, comunque, da una varietà di fattori, quali la dimensione, le caratteristiche e
l’attività dei clienti, la densità territoriale e la dimensione delle imprese attive nel settore, che potrebbero
circoscriverne i confini ad un ambito ristretto a livello locale.
Ai fini della valutazione della presente operazione si ritiene, tuttavia, che un’esatta definizione del mercato del prodotto
rilevante interessato, anche sotto il profilo geografico, possa essere comunque lasciata aperta, dal momento che
indipendentemente da ogni definizione adottata, la valutazione concorrenziale dell’operazione stessa comunque non
muterebbe.
Infatti, la sovrapposizione orizzontale determinata dall’operazione in esame non produce alcun effetto rilevante a livello
nazionale, ma esclusivamente nell’ambito delle cinque province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza,
ove sono attive sia General Com, la quale detiene un punto vendita per provincia, sia Comet.
Nel mercato della vendita all’ingrosso di materiale elettrico e prodotti per l’illuminazione per uso domestico nelle
province di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza, General Com detiene quote pari rispettivamente a circa
il 4%, 2%, 8%, 8% e 6%, mentre Comet detiene quote pari rispettivamente a circa il 21%, 11%, 13%, 10% e 14%;
pertanto, a seguito dell’acquisizione Comet verrà a detenere quote pari rispettivamente a circa il 25%, 13%, 21%,
18% e 20%. Si rileva inoltre per completezza che nell’ambito della Regione Emilia Romagna5, General Com detiene
una quota pari a circa il 2,8%, mentre Comet detiene una quota pari a circa il 15,7%; pertanto, a seguito
dell’acquisizione Comet verrà a detenere una quota pari a circa il 18,5%. In tali mercati sono presenti numerosi e
qualificati concorrenti.
L’operazione dunque, anche in considerazione della sostanziale assenza di barriere all’ingresso sui mercati e della
presenza di numerosi operatori, non appare suscettibile di alterare significativamente le attuali dinamiche
concorrenziali dei mercati rilevanti.
RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge
n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati interessati, tale da eliminare o
ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;
RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza intercorsi tra le parti sono accessori alla presente operazione nei
soli limiti sopra descritti e che l’Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti patti che
si realizzino oltre i limiti ivi indicati;
DELIBERA
di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.
Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese
interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2 [Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle operazioni di concentrazione (2005/C
56/03) pubblicata in GUCE del 5 marzo 2005.]
3 [Cfr., tra gli altri, provv. n. 15566 del 31 maggio 2006, C7722 - Comet/Pandolfi, in Boll n. 22/06.]
4 [Cfr., tra gli altri, provv. n. 16845 del 17 maggio 2007, C8474 - Comprel/Ramo d’azienda di Italwest, in Boll n. 20/2007, e C/7722
cit..]
5 [Nella Regione Emilia Romagna viene inclusa anche la Repubblica di San Marino]
Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa
IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella
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