La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali
by user
Comments
Transcript
La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali
scheiden La nuova disciplina della separazione e del divorzio consensuali adempimenti prescritti per l’ufficiale di stato civile 1 Separare - riconciliare - divorziare •separazione personale •riconciliazione •scioglimento del matrimonio •cessazione degli effetti civili del matrimonio •modifica delle condizioni di separazione •modifica delle condizioni di divorzio 2 Effetti dell’accordo produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o divorzio Gli stessi effetti delle decisioni giudiziarie sia sul piano dei rapporti personali sia sul piano dei rapporti patrimoniali (ad es. scioglimento della comunione legale dei beni esistente tra i coniugi) Art.89 c.c. divieto temporaneo di nuove nozze: la donna divorziata con convenzione di negoziazione assistita da avvocati o accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile in genere può contrarre nuovo matrimonio senza attendere i 300 gg. (presupposto è la separazione protratta ininterrottamente da almeno tre anni dall'avvenuta comparizione innanzi al presidente del tribunale)3 Separazione personale - divorzio Normativa nazionale Normativa internazionale Legge 1.12.1970 n. 898 e succ.modifiche Convenzione dell’Aja 1.6.1970 (in vigore per l’Italia dal 20 aprile 1986) Legge 10.11.2014 n.162 Normativa europea Legge 31 .5.1995, n. 218 Regolamento (CE) 1347 del 29 maggio 2000 in vigore dall’ 1 marzo 2001 (giurisdizione) fattispecie transnazionali collegate cioè con più ordinamenti giuridici -chi applicherà il diritto? -quale diritto si dovrà applicare? -quale efficacia avrà un atto o provvedimento straniero? Regolamento (CE) 2201/2003 in vigore dall’1 agosto 2004 e si applica dall’1 marzo 2005 (giurisdizione) Regolamento CE 1259/2010 si applica a decorrere dal 21 giugno 2012 (legge applicabile) 4 •giudiziario L. 898/1970 e succ.modifiche Percorsi diversi •negoziazione assistita dall'avvocato Legge 162/2014 art.6 •dichiarazioni/ accordo innanzi all'ufficiale di stato civile Legge 162/2014 art.12 Circolari Ministero dell’Interno 19 e 21/2014 5 Innanzi agli avvocati gli avvocati danno atto che : hanno tentato di conciliare le parti - obbligo di conciliazione - art. 708 c.p.c. "all'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione". hanno informato le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare obbligo di informazione art. 337-octies “Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.”. hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori obbligo di informazione - ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato 6 Convenzione di negoziazione senza figli Maggiorenni minori incapaci portatori di economicamente handicap non autosufficienti grave(art.3. co. 3, L.104/1992) dichiarazioni degli interessati che assumono la responsabilità 7 Procedimento per l’avvocato Accordo da trasmettere a cura di un avvocato della parte entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica del Tribunale ? Il P.M. non ravvisa irregolarità -controllo di legittimità- P.M. comunica all’avvocato che ha trasmesso l’accordo il nulla osta L’avvocato per la parte che rappresenta deve trasmettere entro 10 gg. all’u.s.c. copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo con certificazioni prescritte 8 Convenzione di negoziazione con figli •maggiorenni •minori incapaci portatori di economicamente handicap non autosufficienti grave(art.3. co. 3, L.104/1992) dichiarazioni degli interessati che assumono la responsabilità 9 Procedimento per l’avvocato Accordo da trasmettere a cura di un avvocato della parte entro 10 gg. al Procuratore della Repubblica del Tribunale (competenza c.p.c.) Per il P.M. l’accordo risponde all’interesse dei figli - controllo di merito per il P.M. l’accordo non risponde all’interesse dei figli P.M. comunica all’avvocato l’autorizzazione P.M. trasmette al Presidente del Tribunale entro 5 gg. L’avvocato per la parte che rappresenta deve trasmettere entro 10 gg. all’u.s.c. copia autenticata dallo stesso dell’accordo con certificazioni prescritte Presidente del Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti entro 30gg. 10 Tribunale di Torino ordinanza15.1.2015 Procedimento dinanzi a quale organo? Presidente come nel caso di separazione consensuale o Tribunale in composizione collegiale, come nel caso di divorzio a domanda congiunta o modifica delle condizioni di separazione o divorzio Quale tipo di provvedimento adottare? •Decreto di omologa •Sentenza di cessazione effetti.civili o di scioglimento •decreto art.710 cpc per modifica condizioni la richiesta delle parti ex art.99 c.p.c.? Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente (diritto di difesa art.24 Costituzione) 11 Percorso nuovo Presidente fissa l’udienza Le parti si adeguano ai rilievi formulati dal P.M. Presidente autorizza Presidente fissa l’udienza Le parti non si adeguano ai rilievi formulati dal P.M. Presidente non autorizza Presidente fissa l’udienza Le parti intendono modificare le condizioni e possono depositare Nuovo procedimento giurisdizionale Ciò comporta la rinuncia all’accordo •ricorso per separazione consensuale •o ricorso congiunto per cessazione effetti civili o scioglimento •o ricorso per modifica delle condizioni di separazione o divorzio 12 Tribunale di Termini Imerese ord. 24.3.2015 •il parere del pubblico ministero è obbligatorio ma non vincolante •il presidente del tribunale può, in difformità dal parere del pubblico ministero, ravvisare l’adeguatezza delle condizioni e concedere l’autorizzazione l’accordo viene autorizzato Obbligo per gli avvocati di trasmettere all’u.s.c. copia autenticata dell’accordo e copia del provvedimento autorizzativo del Tribunale entro il termine di 10 gg. dalla data dell'ordinanza 13 Comune competente L’inoltro all’ufficiale dello stato civile del Comune (non è necessaria alcuna istanza) •- di iscrizione dell'atto di matrimonio civile •- trascrizione dell’atto di matrimonio con rito religioso •- trascrizione del matrimonio contratto all'estero www. servizidemografici.interno.it Ministero dell’Interno con il Consiglio Nazionale Forense e l’ISTAT Modulo standard da utilizzare per trasmissione della convenzione art.6 14 Modulo pdf All’ Ufficio di Stato Civile del Comune di ……………………..…. TRASMISSIONE DELLA CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA AI SENSI DELL’ART.6 D.L. 12 SETTEMBRE 2014, n. 132, CONVERTITO CON LEGGE 10 NOVEMBRE 2014 N. 162 L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… ) nell’interesse del proprio assistito signor ……………………………………………………… nato a …………………………………………... , il ………………………………………….. , codice fiscale ………………………………………………………… , titolo di studio ……………………………………………………………….…...., (v. codifica 1) condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2) posizione nella professione …………………………………………………….…, (v. codifica 3) elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….…………. via ……………………………………………….…… (fax …………………………..……) e L’avvocato………………………………..……… (PEC …………………………………….… ) nell’interesse della propria assistita signora ………………………………………………………… nata a …………………………………………... , il ………………………………………….. , codice fiscale ………………………………………………………… , titolo di studio ……………………………………………………………….…...., (v. codifica 1) condizione professionale o non professionale ……………………………………, (v. codifica 2) posizione nella professione ………………………………………….……………, (v. codifica 3) elettivamente domiciliato presso il suo studio in ……………………………………….…………. via ……………………………………………….…… (fax …………………………..……) 15 PREMESSO che le parti hanno contratto matrimonio a ………………………………………….. iscritto trascritto nel Comune di ……………….………(anno …..…atto ……Parte… serie ….); a. che le parti in data ………………………………. hanno sottoscritto, con l’assistenza dei rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della: separazione personale scioglimento del matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio modifica delle condizioni della separazione modifica delle condizioni del divorzio; b. che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ha comunicato in data ……….…………..………….. agli avvocati: il nulla osta l’autorizzazione per gli adempimenti ai sensi dell’ art. 6 comma 3, terzo periodo del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014 16 TRASMETTE/ONO al competente Ufficiale dello Stato Civile copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all’ art. 5 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con legge n. 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge. Firma congiunta Avv. ………………………………… Avv. ……………………………………… Data ……………………………………………. Firma disgiunta Avv. …………………………………… Data CODIFICHE 1. Codifiche titolo di studio 1= Dottorato di ricerca; 2= Laurea Magistrale; 3= Laurea di primo livello + ITS; 4= Diploma superiore + IFTS; 5= Licenza media/avviamento professionale; 6= Licenza elementare; 7=Nessun titolo; 8= Sconosciuto; 2. Codifiche condizione professionale o non professionale 1= Occupato/a; 2= Casalingo/a; 3= Studente/studentessa; 4= Disoccupato/In cerca di prima occupazione; 5= Ritirato/a dal lavoro (pensionato/a); 6= Altra condizione non professionale; 7= Sconosciuta/non fornita; 3. Codifiche posizione nella professione Lavoratore dipendente: 1= dirigente privato; 2= dirigente pubblico; 3=quadro/impiegato privato; 4=quadro/impiegato pubblico; 5= operaio o assimilato privato; 6= operaio o assimilato pubblico; Lavoratore autonomo: 7= imprenditore/ libero professionista; 8= lavoratore in proprio; 9= coadiuvante familiare/socio cooperativa; 10= Collaboratore coord-continuativa/prestazione opera occasionale; 11= Sconosciuta/non fornita. 17 Modalità di trasmissione Consegna a mano Per posta PEC e firma digitale Autenticazione da parte dell’avvocato di copia dell’accordo conforme all’originale da lui redatto e conservato Autenticazione da parte dell’avvocato di copia dell’accordo conforme all’originale da lui redatto e conservato autenticità - non ripudio - integrità D. Lgs. n. 82/2005 art.45 (C.A.D.) Valore giuridico della trasmissione 1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. 18 Soggetto obbligato all’invio Art.6, c.3 L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere all’u.s.c. copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art.5 uno degli avvocati che ha rappresentato la parte A uno degli avvocati che ha rappresentato la parte B Ognuno è responsabile per la parte che ha rappresentato (il legislatore lo definisce quale obbligo) entro 10 gg. dalla data in cui ha ricevuto il n.o./autorizzazione/ provvedimento Tribunale (art. 2963 del c.c.) sanzioni: da € 2000 a 10.000 legge 24 novembre 1981, n.689 19 Oggi ... io sottoscritto..., Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ...(indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delegazione avuta), avendo ricevuto dall’avvocato (generalità) quale avvocato di (generalità della parte assistita) in data …protocollo… e dall’avvocato (generalità) quale avvocato di (generalità della parte assistita) in data …protocollo… la copia autenticata dell’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita di 1. separazione 2. scioglimento del proprio matrimonio/ cessazione degli effetti civili del matrimonio 3. modifica delle condizioni di separazione/ divorzio (specificare indicazioni per identificare il documento) munito delle certificazioni relative all’autografia delle firme ed alla conformità dello stesso alle norme imperative e all’ordine pubblico, nonché corredato del seguente provvedimento dell’autorità giudiziaria : (nulla osta (autorizzazione) del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di …. emesso in data … depositato in data/comunicato agli avvocati delle parti in data…; provvedimento del Presidente del Tribunale di …. in data ... depositato in data/comunicato agli avvocati delle parti in data…). Aderendo a tale richiesta , provvedo alla trascrizione del documento, come segue: Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro le note di trasmissione e la copia (le copie) del documento trascritto. 20 L’ufficiale dello stato civile Verifiche dell’u.s.c. •la propria competenza •che si tratti di copia dell'accordo autenticata dall'avvocato/i •che siano apposte le sottoscrizioni delle parti e che gli avvocati abbiano certificato l'autografia delle firme dei coniugi (art. 5) •che gli avvocati abbiano dichiarato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 5) •che sia indicata la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi che deve corrispondere alla “data certificata"negli accordi stessi. •che vi sia il nulla osta/autorizzazione del procuratore della repubblica (controllo di regolarità, di merito rispetto tempi di trasmissione) non si controlla la legittimità dell'accordo L. 162/2014 e circolare n. 16/201421 Avvio del procedimento dell’u.s.c. Artt.7 segg L.241/1990 si dà atto che è stato ricevuto l’accordo si indicano: Comunicazione all’avvocato •l’Amministrazione competente •l’oggetto del procedimento •l’ufficio e la persona responsabile del procedimento •i tempi di conclusione del procedimento •l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti •i rimedi contro l’inerzia dell’ amm.ne 22 Registrazione Si trascrive nei registri di matrimonio- p. II serie C Art. 63, co. 2, lettera: «h-bis) D.P.R. n.396/2000 trascrizione per riassunto Formula 193 ter Art.63 co.3 in cui si precisano gli atti da trascrivere per intero rilascio copia integrale dell’accordo a cura dell’avvocato con tutti i dati 23 Annotazioni A seguito convenzione di negoziazione assistita da avvocati ………. atto di matrimonio Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati … e … conclusa in data ... trascritta nei registri di matrimonio (di questo ufficio dello stato civile) del comune di ... al n... parte ... serie …anno, è stato concluso l’accordo di separazione personale tra i coniugi (indicare le generalità dei coniugi) di cui all’atto di matrimonio controscritto. Data e firma dell’u.s.c. Form.175 quater Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati … e … conclusa in data ... trascritta nei registri di matrimonio (di questo ufficio dello stato civile) del comune di ... al n... parte ... serie …anno, è stato concluso l’accordo di scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio controscritto. Data e firma dell’u.s.c. Form.175 sexies 24 Annotazioni Decreto ministeriale Form.138 bis atto di nascita Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati …e….conclusa in data…, trascritta nei registri di matrimonio dell’ufficio dello stato civile del Comune di … al n…. Parte… serie, è stato concluso l’accordo di scioglimento (o di cessazione degli effetti civili) del matrimonio di … con…di cui all’annotazione in data… Con convenzione di negoziazione assistita dagli avvocati… e …conclusa in data...annotata nell’atto di matrimonio in data … è stato concluso l’accordo di scioglimento del matrimonio, (cessazione degli effetti civili del matrimonio), di … con …, di cui all’annotazione in data… Data e firma dell’u.s.c. Form 138 bis resa coerente con il vigente sistema di registrazione 25 Conclusione del procedimento Spett.le Avvocato c/o Studio Legale Oggetto: convenzione di negoziazione assistita per separazione personale (scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio)- art.6 L.162/2014 Si comunica di avere trascritto nei registri di matrimonio di questo Comune al n…. parte.. serie.. vol.. anno… la convenzione di cui all’oggetto sottoscritta in data…. dai Sigg.ri: ………………….. .…………e………………………………………. pervenuta il…., quindi entro(oltre) il termine di cui all’art.6, c.3, L.162/2014. La relativa annotazione è stata apposta a margine dell’atto di matrimonio in data….. Distinti saluti. L’Ufficiale dello stato civile 26 Modifica delle condizioni Art.337 bis c.c. - Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo. Art. 710 c.p.c. Le parti possono sempre chiedere, con le forme del procedimento in camera di consiglio, la modificazione dei provvedimenti riguardanti i coniugi e la prole conseguenti la separazione …. 27 Adempimenti conseguenti Necessità del nulla osta o autorizzazione del Procuratore Condizione sine qua non Invio all’u.s.c. competente Trascrizione dell’accordo per sunto Non vengono apposte annotazioni (anche per le modifiche relative alle condizioni di separazione e divorzio concluse davanti all'autorità giudiziaria non è prescritta annotazione: vedi 28 art. 69 e 49 DPR396/2000). Si trascrive nella convenzione ci sono patti di trasferimento patrimoniale ma non c’è autenticazione e registrazione del notaio indicazione errata di scioglimento e si tratta di cessazione effetti civili o viceversa (sentenza Corte di Cassazione, sez I, sent. 5 marzo - 7 giugno 2012 n. 9236) non è menzionato il tentativo di conciliazione delle parti e/o la possibilità di esperire la mediazione familiare Si trascrive + comunicazione al Procuratore Risultano dichiarazioni in merito ai figli difformi da quanto noto Si trascrive + verbale di sanzione amministrativa l’atto è arrivato oltre il termine dei 10 gg dalla data del nullaosta/autorizzazione del Procuratore si trascrive e si commina la sanzione amministrativa 29 -documento inviato a comune che non è competente -indicazione errata dei dati relativi al matrimonio o agli sposi - atto regolare con n.o., ma quello che è inviato é una copia semplice privo di autenticazione -invio tramite mail -invio tramite pec senza firma digitale Non si trascrive Legge 241/1990 art.2 nei casi di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità, infondatezza della domanda (presupposti): provvedimento espresso in forma semplificata -motivazione con sintetico riferimento al punto di fatto e di diritto risolutivo 30 Rifiuto a trascrivere per mancato rispetto di requisiti di legge per cui la convenzione di negoziazione assistita non esiste n.o./autorizzazione del Procuratore: è allegata al documento - mancano le firme/ la data manca l’autenticazione delle firme mancano le certificazioni di cui all’art.5 L.162/2014 nell’atto si menziona la presenza di un solo legale atto di matrimonio: annotazione di separazione o divorzio già esistente – perviene una convenzione che non è definita quale modifica delle condizioni manca n.o./autorizzazione del Procuratore o provvedimento del Presidente del Tribunale preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. 241/1990 Rifiuto art.7 DPR396/2000 avvocato comunicazione Procuratore della Repubblica 31 innanzi all’ufficiale di stato civile comune di residenza di uno dei coniugi comune in cui è iscritto l'atto di matrimonio a seguito di celebrazione (parte I o parte II C per delegazione) comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato con rito religioso (parte II serie A) comune in cui è trascritto l’atto di matrimonio celebrato all'estero Sindaco e dipendenti con delega per esercizio totale delle funzioni 32 Riconciliazione gli effetti della separazione cessano, ma è necessaria la ricostituzione di una vera comunione di vita tra i coniugi I coniugi separati possono, di comune accordo, far cessare gli effetti della separazione, senza l'intervento del Giudice, con una dichiarazione di riconciliazione davanti all'Ufficiale di Stato Civile (396/2000 art. 63, co. 1, lett. g. e art.157 Codice Civile). L’u.s.c.del comune ove il matrimonio fu celebrato o del comune di residenza/ oppure l'autorità diplomatica o consolare del luogo di residenza all’estero dei coniugi ricevono la dichiarazione da iscriversi o trascrivere nei registri di matrimonio. L’u.s.c. appone una annotazione sull’atto di matrimonio, la trasmette anche al Comune ove è stato trascritto il matrimonio e alla Procura/Prefettura competente Non si invia comunicazione all’anagrafe 33 Condizioni per la separazione e il divorzio I coniugi non devono avere figli minori figli maggiorenni incapaci figli portatori di handicap grave(art.3. co. 3, L.104/1992) figli economicamente non autosufficienti anche di uno solo dei coniugi dichiarazioni degli interessati che assumono la responsabilità 34 Dichiarazioni Circolare 19/2014 D.M. 9.12.2014 L’u.s.c. acquisisce da ciascuno dei coniugi adeguata dichiarazione circa l'assenza di figli - anche di una sola parte ricadenti nelle predette condizioni, da rendere ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 negozio giuridico di natura personale riceve da ciascuna delle parti, personalmente, la dichiarazione di volontà (art.12 co.3) 35 - di essere/non essere parti in giudizio pendente concernente la separazione personale tra gli stessi (indicare autorità giudiziaria in caso affermativo) I coniugi possono essersi rivolti in primis al Tribunale competente e poi scegliere invece il procedimento amministrativo in caso affermativo l'ufficiale di stato civile trasmette comunicazione alla cancelleria del tribunale dove sia iscritta la causa per la separazione/ divorzio o alla cancelleria del giudice presso cui sono state stabilite le condizioni di separazione/divorzio oggetto di modifica - di non concordare tra di loro alcun patto di trasferimento patrimoniale - di volersi separare consensualmente/divorziare 36 La presenza degli avvocati sono comparsi i coniugi (generalità del primo coniuge)… con l’assistenza dell’avvocato (indicare generalità dell’avvocato che assiste la parte) e…(generalità del secondo coniuge) con l’assistenza dell’avvocato…(avvocato che assiste la parte anche se trattasi dello stesso) L’atto contenente l’accordo è chiuso con le firme: •dei coniugi in qualità di dichiaranti, •degli avvocati (funzione analoga a quella dei testimoni) •dell'ufficiale di stato civile 37 Separazione I fase conferimento di dati e acquisizione documenti: •atto di matrimonio •atti di nascita •scheda anagrafica •copia di documenti di riconoscimento – identificazione degli intervenuti – si ricevono le dichiarazioni di volontà delle parti al fine di concludere l’accordo per la separazione –esclusi patti di trasferimento patrimoniale – sottoscrizioni delle parti, dell’avvocato, dell’interprete e dell’u.s.c. – comunicazione di avvio del procedimento alle parti (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990) –pagamento del diritto fisso non superiore a 16,00 € II fase form 121 ter formazione atto p.II serie C art.2643 c.c. art.2683 c.c. art. 1378 c.c. 38 III fase form 121 quinquies IV fase conferma dell’accordo con dichiarazione delle parti all’u.s.c. del Comune che ha registrato l’accordo: formazione atto p.II serie C annotazione su atto di matrimonio (form 175 quinquies) o comunicazione per annotazione su atto/i trascritto/i in altro Comune rilascio estratto atto di matrimonio 39 Divorzio I fase conferimento di dati e acquisizione documenti: •atto di matrimonio •atti di nascita •scheda anagrafica •copia di documenti di riconoscimento 1.annotazione di separazione nell’atto di matrimonio 2.data della separazione: tre anni (art. 3 co. 2 L. n. 898/1970) II fase controlli •dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale •dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato (art.6 L.162/2014); •dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione innanzi all’u.s.c. (art. 12 L.162/2014). 40 – identificazione degli intervenuti III fase form 121 quater formazione atto p.II serie C art.2643 c.c. art.2683 c.c. art. 1378 c.c. – si ricevono le dichiarazioni di volontà delle parti al fine di concludere l’accordo per la separazione (esclusi patti di trasferimento patrimoniale ossia trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro) – sottoscrizioni delle parti, avvocato, interprete e dell’u.s.c. – comunicazione di avvio del procedimento alle parti (artt. 7 e 8 L. n. 241/1990) –pagamento del diritto fisso non superiore a 16,00 € IV fase form 121 quinquies •conferma dell’accordo con dichiarazione delle parti all’u.s.c. del Comune che ha registrato l’accordo: formazione di atto di stato civile p.II serie C 41 V fase annotazione su atto di matrimonio (form.175 septies) o comunicazione per annotazione su atto/i trascritto/i in altro Comune annotazione su atto di nascita/anche trascritto (form 138 ter) comunicazione all’ufficio anagrafe 42 Avvio del procedimento dell’u.s.c. Artt.7 segg L.241/1990 •si dà atto dell’accordo registrato in data... n. •si ricorda che diverrà efficace solo a seguito di Comunicazione ulteriore dichiarazione congiunta all’u.s.c. da consegnata a ciascuna rendere nella data ….. (secondo quanto delle parti concordato non prima di 30 gg. dalla data dell’accordo) si indicano: •l’amministrazione competente •l’oggetto del procedimento •l’ufficio e la persona responsabile del procedimento •i tempi di conclusione del procedimento •l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti •i rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione 43 Al Sig. Alla Sig.ra Si comunica che oggi … è stato iscritto nei registri di stato civile di questo Comune al n. …parte..serie.. Vol..anno.. l’accordo di separazione personale (di scioglimento del matrimonio/cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si ricorda che lo stesso diverrà efficace solo a seguito di ulteriore dichiarazione congiunta all’u.s.c. da rendere in data…(secondo quanto concordato e non prima di 30 gg. dalla data dell’accordo). La presente nota costituisce pertanto comunicazione di avvio del procedimento ai sensi artt.7 e segg. L.241/1990. Nel merito si comunica altresì quando segue: •amministrazione competente •l’oggetto del procedimento •l’ufficio e la persona responsabile del procedimento •i tempi di conclusione del procedimento •l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti •i rimedi contro l’inerzia dell’amministrazione data firma 44 Effetti dell’accordo sostituisce i provvedimenti che definiscono i rispettivi procedimenti giudiziali tra le parti dalla data della sottoscrizione delle parti e dell’u.s.c. nei confronti dei terzi dalla data dell’avvenuta annotazione sull’atto di matrimonio 45 Conclusione del procedimento Al Sig. Alla Sig.ra Si assicura la conclusione del procedimento inerente la registrazione e conferma dell’accordo di separazione personale/divorzio tra i coniugi ai sensi dell’art.12 Legge 162/2014. Si comunica che la data da cui decorrono gli effetti giuridici di tale accordo è la seguente: …..(data dell’accordo). L’accordo suddetto è stato debitamente annotato a margine dell’atto di matrimonio. Distinti saluti firma dell’u.s.c. 46 Mancata conferma dell’accordo Le parti non si presentano alla data convenuta Oggi …, nel giorno stabilito per la conferma dell’accordo di separazione personale, o di scioglimento, o di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui all’atto iscritto al n…. Parte…serie…anno…., avanti a me …. Ufficiale dello stato civile... non sono comparsi….(indicare le complete generalità del primo coniuge non comparso) e... ….(indicare le complete generalità del secondo coniuge non comparso, se del caso). Chiusura finale Il presente atto viene da me sottoscritto. (nell’ipotesi in cui non si presenti nessuno) è comparso/a il Sig…. la Sig.ra… (assistito/a dall’avvocato) … ma non è comparso/a….l’altro coniuge Sig…/Sig.ra... (indicare le complete generalità dell’altro coniuge non comparso). Il presente atto viene letto ai comparenti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono. 47 Accordo di modifica delle condizioni di separazione o divorzio escluse clausole aventi carattere dispositivo sul piano patrimoniale es. uso della casa coniugale, assegno di mantenimento, qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti – identificazione degli intervenuti – si ricevono le dichiarazioni delle parti – di seguito si redige l’accordo – (esclusi patti di trasferimento patrimoniale ossia trasferimenti di beni immobili, mobili o somme di denaro) – sottoscrizioni delle parti, (dell’avvocato) e dell’u.s.c. –pagamento del diritto fisso non superiore a 16,00 € che il Comune esige alla conclusione del procedimento Form. 121 septies Non si effettuano annotazioni 48 è possibile su richiesta di una delle parti o di entrambi, per gravi motivi, la modifica della data di comparizione per l'atto di conferma? L’u.s.c.è tenuto a verificare le dichiarazioni dei coniugi circa la presenza di figli minori o di maggiorenni non autosufficienti? Nella circolare si parla di "figli anche di una sola parte": qualora si presenti una coppia nei quali una delle parti ha un figlio minorenne avuto fuori dal matrimonio, si dovrà rifiutare di ricevere la dichiarazione per incompetenza, invitandoli a rivolgersi ad un avvocato? Dubbi Quando si procede a dare comunicazione all’anagrafe della modifica di status? Matrimonio presso il consolato straniero in Italia tra cittadini stranieri residenti in Italia. E' possibile procedere a ricevere le dichiarazioni di separazione e/o divorzio se il matrimonio non e' stato trascritto nello Stato di cittadinanza dei coniugi? I comparenti comunicano verbalmente all'U.S.C. di voler successivamente regolare i loro rapporti patrimoniali con atto notarile. Si accetta comunque la loro dichiarazione che tra loro non vengono fatti accordi patrimoniali? E’ possibile che uno dei coniugi o entrambi nominino un rappresentante con procura speciale? 49 Rappresentanza L. 898/1970 art.4, c.7 Divorzio Cassaz. civile , sez.I, 2.6. 1978 , n. 2757 Art.111.c.c. art.8 L.74/1970 I coniugi devono comparire davanti al presidente del tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi, e con l'assistenza di un difensore...." La mancata comparizione del ricorrente all'udienza di comparizione personale dei coniugi divorziandi dinanzi al presidente del tribunale, ove sia giustificata da gravi e comprovati motivi, non rende improcedibile l'azione e non impone di fissare una nuova udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione (nella specie, in cui il ricorrente si era fatto rappresentare all'udienza presidenziale da un procuratore speciale, la cassazione, affermata l'irrilevanza della presenza del procuratore, ha ritenuto che correttamente il presidente aveva desunto dall'atto notarile di procura sia l'esistenza dell'impedimento, sia l'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione). 50 Tribunale Verona, 2.4.1988 Qualora i coniugi intendano proporre ricorso congiunto di divorzio e uno dei due sia impossibilitato a comparire, il tribunale, stante l'essenzialità della comparizione personale di entrambi i coniugi nel procedimento camerale, può autorizzare il coniuge impedito a farsi rappresentare da un procuratore speciale all'udienza dell'instaurando procedimento, in applicazione analogica di quanto previsto per il matrimonio per procura (art.111 c.c.). Nel caso l'autorizzazione è stata chiesta dal marito e accordata alla moglie, che viveva in America con tre figli da accudire. Trib. Messina 5/2/2001 La domanda di divorzio può anche essere presentata dai coniugi congiuntamente; nel qual caso la mancata comparizione di uno dei coniugi in camera di consiglio non impedisce al Tribunale di provvedere sulla domanda 51 Separazione Art.707 c.p.c. art.8 c. 7 L. 74/1987 I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore (1) [82 ss.]. Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto (2). Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata (3). esclude la perdita di efficacia della domanda qualora la mancata presentazione di uno dei coniugi sia giustificata da gravi e comprovati motivi. 1 se l'impedimento è temporaneo si avrà un rinvio dell'udienza 2 in caso di impedimento non temporaneo è consentito al coniuge ricorrente di comparire a mezzo di procuratore speciale 52 Conclusioni I coniugi presentano una richiesta di separazione o divorzio consensuali Uno dei due o entrambi si avvalgono di un incaricato munito di procura speciale, redatta da un notaio (atto pubblico) Dovrà essere emessa specifica autorizzazione rilasciata dal Tribunale (decreto non impugnabile) previa valutazione dei gravi motivi. procura notarile + decreto del Tribunale L’ufficiale di stato civile può procedere 53 Forme di incapacità il tutore dell'interdetto per infermità di mente non può proporre domanda di divorzio per lo interdizione stesso; legittimato a proporre la domanda di Cass. Civ., Sez. I, divorzio per l'interdetto è un curatore 21.7.2000, n. 9582 speciale, la cui nomina può essere richiesta dal tutore Si ammette l’iniziativa dell’amministratore di sostegno nella proposizione della domanda di divorzio,…. ma deve essere attentamente vagliata dal giudice mediante un accertamento positivo della Trib. Cagliari, sez.civ corrispondenza della stessa alla volontà del titolare 15.6.2010 del diritto in tema di scelte fondamentali di vita che attengono all’essenza più intima della persona Beneficiario amministrazione di sostegno Amministratore di sostegno = curatore speciale 54 Trib. Milano, beneficiario di amministrazione di sostegno – sez. IX, decreto separazione personale– nomina del curatore speciale 19.2.2014 – necessità – esclusione – condizioni – competenza – tribunale – esclusione – giudice tutelare(art. 410 c.c.) La persona sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva il diritto a separarsi. La competenza funzionale ed esclusiva per la decisione in ordine alla designazione o non di un curatore speciale al beneficiario che intende proporre domanda di separazione, compete al Giudice Tutelare, anche attraverso il modulo decisionale di cui all’art. 410 c.c. 55 Conclusioni E’ presentata richiesta di separazione o divorzio consensuali Uno dei due coniugi è sostituito da un curatore speciale munito di specifica autorizzazione del Tribunale oppure dall’amministratore di sostegno nel cui decreto di nomina ha compresa in modo espresso tale funzione decreto del Tribunale o decreto Giudice tutelare L’ufficiale di stato civile può procedere 56 Percorso giudiziario l’accordo di separazione consensuale richiede l’omologa di un giudice che controlla, valida e dichiara efficace l’accordo dei coniugi, dopo aver tentato di conciliarli. separazione giudiziale quando non c’è accordo tra i coniugi: causa che si conclude con una sentenza.In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale. Il Tribunale trasmette al Comune ove è avvenuto il matrimonio la comunicazione di omologa di separazione consensuale o della separazione giudiziale L’Ufficiale di Stato Civile appone annotazione sull’atto di matrimonio, la trasmette anche al Comune ove è stato trascritto il matrimonio e alla Procura/Prefettura competente di stato civile avvocati L’Ufficiale di Anagrafe non effettuaufficiale alcuna modifica perché lo status del matrimonio non viene a cessare con la separazione legale 57 Elementi di estraneità fattispecie transnazionali collegate cioè con più ordinamenti giuridici Diritto internazionale norme fanno parte del diritto interno e privato L.218/1995 regolano i rapporti tra privati Disposizioni processuali Diritto applicabile Norme di natura sostanziale Riconoscimento di atti e provvedimenti stranieri collegamento tra il nostro ordinamento giuridico e quello di altri Stati 58 Convenzione dell’Aja 1.6.1970 Australia, Cina (Hong Kong), Cipro, Danimarca, Egitto, Finlandia, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Svizzera Decisione riconoscibile in Italia, a prescindere dalle cause di divorzio invocate, a meno che non sia “manifestamente incompatibile” con il suo ordine pubblico (art.10) Irreversibile rottura o dissoluzione del vincolo coniugale 59 59 Ambito comunitario Regolamento CE 2201/2003 ha sostituito Reg.1347/2000 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria •la decisione deve riguardare una pronuncia di separazione personale, o divorzio, o annullamento di matrimonio • dev’essere ottenuta in un procedimento civile e non religioso • dev’essere emessa da una autorità giudiziaria o amministrativa 60 60 Sussistenza della giurisdizione L.218/1995 separazione personale, scioglimento, nullità, annullamento del matrimonio •uno dei coniugi è cittadino italiano (art.32 L.218/1995); •oppure se il matrimonio è stato celebrato in Italia (art. 32 L. 218/1995); •oppure se il convenuto non ha residenza o domicilio ma ha la sua dimora in Italia (art. 18 c.p.c.); •oppure se non sussiste alcuna delle situazioni indicate o la dimora è • oppure se il convenuto è sconosciuta, si fa riferimento al domiciliato o residente in Italia giudice del luogo in cui ha residenza o ha in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio l’attore (art.18 c.p.c. Cass. Civ. S.U. 12056 del 27.11.1998; Cass. Civ. S.U. 1994 del (art. 3 L.218/1995); 3.2.2004) 61 Regolamento CE 2201/2003 Sono competenti le autorità dello Stato membro 1. nel cui territorio si trova: — la residenza abituale dei coniugi — l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora — la residenza abituale del convenuto — in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o — la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o,nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio«domicile»; 2. di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi. Criteri alternativi Non solo residenza anagrafica ma il luogo del concreto e continuativo 62 svolgimento della vita personale e eventualmente lavorativa (Cass., Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15328) Giudice straniero privo di competenza Cassazione, I sez.civile sent. 5710/2014 Rifiuto dell’u.s.c. Divorzio Repubblica Dominicana - coniugi entrambi cittadini italiani - residenti in Italia - matrimonio celebrato in Italia Mancato rispetto del requisito di cui all’art.64,n.1,lett.a) L.218/1995 - mancata osservanza dei principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano, come stabiliti agli artt.3 e 32 delle legge citata. Per la Corte la giurisdizione italiana, nel caso in esame, è inderogabile riguardando la modifica di uno status esclusivamente regolato e regolabile, per le parti ricorrenti, dalla legge italiana Esclude che la causa verta su diritti disponibili e che la scelta del regime giuridico applicabile ad uno status possa essere frutto della sola determinazione dei coniugi 63 Annullamento decisioni di divorzio Inghilterra, Family Court Division, sent. 30.9.2014 richiedenti avevano lo stesso indirizzo - casella postale di una società 180 domande di divorzio presentate da cittadini italiani non erano fondate su un titolo di giurisdizione effettivamente esistente, idoneo a fondare la competenza dei giudici inglesi (91 casi di annullamento del decree absolute) frode alla legge regolamento 2201/2003 prevede che possa essere adito il giudice dello Stato membro in cui l’attore ha la residenza abituale se sussiste per sei mesi immediatamente prima della domanda effetti nel nostro ordinamento dell’annullamento di tali provvedimenti 64 Legge applicabile – questione di merito L.218/1995 art.31 Il criterio di riferimento è la 1) legge nazionale comune dei coniugi oppure, in mancanza 2) il riferimento è alla legge dello Stato in cui la vita matrimoniale si localizza 3) se non previsti dalla legge straniera, si applica la legge italiana. ma... attenzione dal 21/06/2012 si applica il Reg.UE1259/2010 carattere universale (art.4 )per cui le norme interne sono sostituite completamente nel loro ambito di applicazione materiale da quelle scelte dalle parti (in Italia art. 31 L.281/1995) 65 Regolamento UE 1259/2010 applicabile dal 21/06/2012 erga omnes legge applicabile alle controversie in materia di separazione personale e divorzio i coniugi avranno la facoltà di scegliere, in accordo, la legge applicabile al divorzio e alla separazione (art.5) criteri equivalenti •legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo •legge dello stato di ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora alla conclusione dell’accordo •legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza alla conclusione dell’accordo •legge del foro (applicazione delle norme dell'ordinamento giuridico a cui il giudice appartiene). 66 Forma dell’accordo L’accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi (scrittura privata) •forma scritta: requisito formale minimo di validità •data: anteriore all’instaurazione della lite (regola generale) non è richiesto l’atto pubblico l’ordinamento italiano non ha previsto disposizioni speciali nel merito 67 Regolamento UE 1259/2010 se non vi è stata una scelta da parte dei coniugi, la legge applicabile al divorzio e alla separazione sarà quella dello Stato (art.8) criteri in ordine gerarchico 1.di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale 2.di ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale 3.di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; 4.in cui è adita l’autorità giurisdizionale. 68 Regolamento UE 1259/2010 Se la legge di rinvio, sia nei casi di cui all’art.5 sia nei casi di cui all’art.8, non prevede il divorzio o non conceda a uno dei coniugi, perché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applica la legge del foro per noi, legge italiana 69 Casi particolari art. 9 Reg.UE 1259/2010 in caso di conversione della separazione personale in divorzio, la legge applicata alla separazione personale si applica anche al divorzio, a meno che le parti non abbiano convenuto diversamente ai sensi dell’art. 5 Coniugi entrambi italiani, residenti in Germania, ottengono la separazione in Germania chiedendo l’applicazione della legge italiana. Sent.2 F1057/11, del 13. 10.2011 Successivamente chiedono il divorzio senza avere concluso alcun accordo> art.8 c.1 legge del luogo di residenza abituale Tribunale di Essligen respinge la richiesta e applica la legge italiana (art.9, c.1) 70 Applicabilità Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Ungheria, Grecia (dal 29/5/2015) le norme non si applicano ai seguenti ambiti: · esistenza, validità, annullamento del matrimonio; · nome dei coniugi · obblighi di mantenimento; · responsabilità verso i figli; · effetti patrimoniali del matrimonio; · trust o successioni; · capacità giuridica delle persone fisiche 71 Definizioni 1) "autorità giurisdizionale": tutte le autorità degli Stati membri competenti per le materie rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento a norma dell'articolo 1; 2) "giudice": designa il giudice o il titolare di competenze equivalenti a quelle del giudice nelle materie che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento; 3) "Stato membro": tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca; 4) "decisione": una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio 72 Autorità designata L’ufficiale di stato civile è autorità designata all’applicazione dei Regolamenti comunitari CE 2201/2003 e UE 1259/2010 (competenza e legge applicabile) Rinvio a legge straniera con analisi del testo che dovrà essere prodotto dalle parti ed eventuali informazioni presso consolato italiano all’estero o consolato straniero in Italia Rimangono confermati i limiti di competenza prescritti dalle norme italiane: esclusione di figli secondo indicazioni di cui all’art.12 L. 162/2014 , esclusione di accordi di natura patrimoniale o economica, ecc. 73 Regolamento (CE) del Consiglio europeo 27 novembre 2003 n. 2201 per il riconoscimento la parte deve produrre •una copia della decisione in forma integrale e la relativa traduzione •il certificato di cui all’art.39 del reg. che non richiede traduzione documenti esenti da legalizzazione (art.52) avvocato/ufficiale di stato civile L'autorità giurisdizionale o l'autorità competente dello Stato membro d'origine rilascia, su richiesta di qualsiasi parte interessata, un certificato utilizzando il modello standard di cui all'allegato I (decisioni in materia matrimoniale) 74 Matrimonio in Italia Accordi come da art.12 L.162/2014 capacità giuridica (art. 20 L.218/1995) rapporti personali tra coniugi (art.29 L.218/1995) legge applicabile (L.218/95 - Reg. europeo) adempimenti successivi: modifica dello status art. 24 L.218/1995 Cittadini stranieri residenti Matrimonio all’estero Accordi come da art. 12 L.162/2014 previa produzione dei documenti necessari (atto di matrimonio, documentazione che comprovi la capacità giuridica, ecc. ) Adempimenti successivi: modifica dello status art.24 L.218/1995 75 Tribunale di Pordenone, sent. 21 aprile 2009, n. 377- Scioglimento del matrimonio tra cittadini albanesi contratto in Albania – Trasferimento della residenza dei coniugi in Italia –legge applicabile albanese–Accordo dei coniugi – Ammissibilità - Art. 31, c. 1, L. n. 218/95. Tribunale di Firenze sentenza n.1723/2009 - Scioglimento del matrimonio coniugi italiano e spagnola - matrimonio contratto in Italia - vita prevalentemente localizzata in Spagna - legge richiesta spagnola - Art. 31, c. 1, L. n. 218/95. Tribunale Napoli, 26 aprile 2000 -divorzio in Italia tra cittadini stranieri matrimonio all'estero - rinvio legge nazionale comune dei coniugi: non rileva la circostanza che non ricorra alcuna delle ipotesi previste dalla legge italiana per il divorzio (applicazione della legge della Repubblica di Capo Verde - divorzio senza previa separazione dei coniugi) art.31, c.1, L.218/1995 Tribunale di Treviso sent.2063/2012 Scioglimento del matrimonio coniugi italiano e messicana- matrimonio contratto in Italia -- scelta della legge spagnola art.5,lett.c ,reg.U.E.1259/2010 Tribunale di Parma sent.599/2014 Scioglimento del matrimonio coniugi italiano e spagnola - matrimonio contratto in Italia - accordo per la legge da applicare 76 scrittura privata - scelta della legge spagnola art.5,lett.c, reg.U.E.1259/2010 Grazie per la cortese a t t e n z i o n e [email protected] 77