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Il lavoro domestico - Stranieri in Italia

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Il lavoro domestico - Stranieri in Italia
Stranieri in Italia
Il lavoro domestico:
una guida per chi assume e per chi lavora
www.stranieriinitalia.it
‣CHI SONO I LAVORATORI DOMESTICI?
05
‣COME ASSUMERE UN LAVORATORE DOMESTICO
07
1) I documenti da richiedere
2) Negoziazione delle condizioni di lavoro
3) La stipula del contratto
4) L’iscrizione agli enti previdenziali
5) Comunicare l’assunzione
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‣SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Festività nazionali
Ferie annuali
Assenze dal lavoro
Malattia
Infortunio
Permessi
Congedo matrimoniale
Congedo per maternità (ex astensione obbligatoria)
Danni
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‣I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
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I bollettini INPS
Le scadenze per il pagamento dei bollettini
Procedimento di calcolo dei contributi trimestrali
L’importo del contributo trimestrale
Compilazione dei bollettini INPS
Pagamento dei contributi
Agevolazioni fiscali per i contributi versati
A cosa danno diritto i contributi?
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‣LE PENSIONI
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La pensione di vecchiaia
La pensione di anzianità
Pensione di inabilità
Assegno per l’assistenza personale e continuativa
Assegno di invalidità
Pensione ai superstiti
La pensione internazionale
La pensione per chi torna in patria
Il trattamento minimo
L’assegno sociale
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‣LE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL REDDITO
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Indennità di disoccupazione
Indennità di Maternità
Assegno nucleo familiare (ANF)
Indennità tubercolari
Cure termali
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‣L’ASSICURAZIONE PER MALATTIE PROFESSIONALI ED INFORTUNI SUL LAVORO
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Infortunio sul lavoro
Malattia professionale
Denuncia di infortunio
Denuncia di malattia professionale
Le prestazioni economiche
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‣FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO
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Licenziamento
Dimissioni
Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato
Il trattamento di fine rapporto (TFR)
43
43
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‣CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO
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La conciliazione extragiudiziale
Ricorso giudiziale
Appello
Accordi tra le parti
Prescrizione
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‣ALLEGATI
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
3
‣Chi sono i lavoratori domestici?
Sei un lavoratore domestico che non ha ben chiari i propri diritti nei confronti del proprio datore di lavoro e dello Stato Italiano? O sei un datore
di lavoro che non sa bene quanto può richiedere dalla propria colf o badante e che obblighi ha nei suoi confronti? Vuoi assumere una colf o vuoi
essere assunta ma non sai bene come procedere?
Questo vademecum intende essere una guida pratica per chi lavora e per chi assume, seguendo entrambe le parti nei primi passi che prendono
per stabilire il rapporto di lavoro domestico (assunzione, regolarizzazione, stipula del contratto), nello svolgimento quotidiano dell’attività (ferie,
festività, malattia, permessi, congedi), negli aspetti Þnanziari del rapporto (retribuzione, contributi previdenziali), nel mondo della previdenza
sociale (pensioni, assicurazioni, sicurezza sociale) e inÞne nel momento patologico delle controversie di lavoro e della risoluzione del rapporto
lavorativo.
I lavoratori domestici sono oggi una parte importante della realtà sociale italiana, che sempre più richiede addetti all’assistenza famigliare, sia per
l’aumento del numero degli anziani, sia per il crescente impegno delle donne nell’ambito economico esterno alla famiglia.
La collaborazione familiare è la categoria professionale in cui i lavoratori stranieri sono più numerosi, rappresentati da circa oltre 700 mila immigrati regolari e un numero imprecisato di lavoratori immigrati sommersi, ovvero stranieri presenti in Italia in modo irregolare o che lavorano
senza regolare assunzione. Anche se solitamente si tratta di donne, in un quinto dei casi i lavoratori sono maschi. una quota in continua crescita. Ai
lavoratori domestici immigrati si afÞanca un numero in calo di lavoratori italiani, che si stima essere intorno ai 100 mila.
Ma chi è esattamente il lavoratore domestico?
Rientrano nella deÞnizione di collaboratore domestico diverse Þgure ormai ben familiari nella vita quotidiana delle famiglie italiane: la donne
delle pulizie – la cosiddetta colf- , la tata, il cuoco, il cameriere, il giardiniere, l’autista, coloro che badano ai malati, agli anziani e ai disabili – la
cosiddetta badante. Spesso svolgono più di un ruolo nella vita domestica, con mansioni che includono lavare, stirare, fare la spesa, cucinare, badare
ai bimbi e agli anziani, guidare la macchina, accompagnare la famiglia in vacanza.
In senso lato, i lavoratori domestici sono coloro che prestano la propria attività lavorativa con continuità all’interno di una comunità di
tipo familiare, agevolandone in qualche modo il funzionamento.
Nello speciÞco, il lavoro domestico si inquadra in diverse categorie, che si distinguono in termini di: qualiÞcazione professionale del lavoratore,
caratteristiche della mansione, grado di responsabilità e durata dell’orario di lavoro. In base a queste categorie, si individuano le norme di legge
che disciplinano il rapporto di lavoro.
E ora passiamo ad esaminare queste norme partendo dal momento in cui si decide di assumere un collaboratore domestico.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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‣Come assumere un lavoratore domestico
Per assumere un domestico, il datore di lavoro deve seguire gli stessi passi richiesti per una qualsiasi assunzione diretta:
1. richiedere i documenti voluti dalla legge
2. contrattare le condizioni di lavoro
3. stipulare verbalmente o per iscritto il contratto di lavoro
4. procedere all’iscrizione agli enti previdenziali
5. comunicare l’assunzione
1) I documenti da richiedere
Tutti i lavoratori domestici
All’atto dell’assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro una copia dei seguenti doumenti:
• i documenti assicurativi e previdenziali (eventuale iscrizione all’INPS con altri datori di lavoro e relativo codice lavoratore)
• un documento di identità personale non scaduto (carta di identità, passaporto, patente o altro documento analogo)
• eventuali diplomi o attestazioni professionali speciÞci;
• codice Þscale, da comunicare all'INPS e all’INAIL per il versamento dei contributi.
Documenti aggiuntivi sono richiesti per l’assunzione a seconda che il lavoratore sia:
• minorenne
• cittadino comunitario
• cittadino extracomunitario residente all’estero.
• cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno
Il lavoratore domestico minorenne
Se il lavoratore è minorenne, in aggiunta agli altri documenti per l’assunzione sono necessari:
• il certiÞcato di idoneità al lavoro, rilasciato dopo la visita medica dell’UfÞciale sanitario, effettuata a cura e a spese del datore di lavoro
presso l’ASL di zona;
• la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente
che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro; oppure
• alternativamente, per i minori ad ore o a mezzo servizio, è necessaria la semplice autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà
Ricordiamo che è ammessa l’assunzione di minori nei servizi familiari all’età minima di 15 anni compiuti, purché ciò sia compatibile con le
esigenze particolari di tutela della salute del minore e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico. E’ inoltre vietato richiedere ad un minore
di effettuare lavoro notturno tranne nei casi di forza maggiore documentati.
Il lavoratore domestico comunitario
I cittadini dell’Unione Europea godono degli stessi diritti riconosciuti ai cittadini dello Stato membro presso il quale risiedono. L’assunzione di un
cittadino comunitario segue perciò la procedura ordinaria prevista per l’assunzione di cittadini italiani, senza richiesta di ulteriori documenti.
Al momento dell’assunzione, tuttavia, il cittadino comunitario dovrà già essere in possesso del codice Þscale. Una volta assunto, dovrà richiedere
successivamente la carta di soggiorno per lavoro, alla Questura del comune di residenza, per ottenere la quale occorrerà esibire il contratto stipulato con il proprio datore di lavoro.
Lo stesso vale anche per i cittadini di quei paesi entrati a far parte più recentemente dell’Unione Europea, anche detti cittadini neocomunitari, qualora vengano assunti in qualità di colf e badanti: ogni precedente limitazione o regola particolare all’assunzione è stata infatti eliminata e dunque
ai rapporti di lavoro in questo settore si applicano le regole previste per i cittadini italiani.
I paesi in questione sono: Romania e Bulgaria dal 1° gennaio 2007 e dal 1 maggio 2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Ungheria,
Slovacchia, Repubblica Ceca; per Cipro e Malta, invece, non sono state mai previste limitazioni in virtù di particolari accordi.
Il lavoratore domestico extracomunitario residente all’estero.
Se il lavoratore che si intende assumere è un cittadino extracomunitario residente all’estero, in aggiunta agli altri documenti per l’assunzione è
richiesto il:
• permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
L’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari è regolato da un sistema di quote stabilite dal Governo attraverso l’emanazione di un decreto, il
cosiddetto decreto ßussi, emanato una o più volte l’anno, che stabilisce il numero massimo di assunzioni di lavoratori stranieri effettuabile da
parte di datori di lavoro italiani o stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. Per ottenere un permesso di soggiorno per un lavoratore extracomunitario residente all’estero si dovrà procedere alla cosiddetta richiesta nominativa.
Quando si può fare la domanda
Una volta pubblicato il decreto ßussi sulla Gazzetta UfÞciale, sarà possibile per il datore di lavoro assumere uno straniero residente all’estero come
lavoratore subordinato a tempo determinato o indeterminato, presentando la richiesta di assunzione, o richiesta di autorizzazione al lavoro, allo
Sportello Unico per l’Immigrazione istituito presso ciascuna Prefettura e responsabile dell’intero procedimento.
Le condizioni per la domanda
Perché la richiesta venga accettata, dovranno sussistere le seguenti condizioni:
• il datore di lavoro non deve essere stato denunciato o condannato per reati previsti dagli artt. 380 e 381 del c.p.p. (rapina, furto, estorsione,
etc…) o per reati a favore dell’immigrazione clandestina, dello sfruttamento della prostituzione o in materia di stupefacenti.
• il lavoratore non deve essere stato condannato per i medesimi reati e non deve essere stato soggetto ad un pregresso provvedimento di espulsione.
• la durata dell’orario di lavoro non può essere inferiore alle venti ore settimanali e la retribuzione minima mensile da garantire deve essere
almeno pari all’importo dell’assegno sociale.
• il datore di lavoro deve possedere una congrua capacità economica per sostenere gli oneri retributivi e assicurativi legati all’assunzione di un lavoratore.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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Mancando una sola di queste condizioni il datore di lavoro non otterrà l’autorizzazione all’ingresso del cittadino extracomunitario residente all’estero.
Come si fa la domanda
Le domande di autorizzazione al lavoro devono essere compilate utilizzando i moduli a lettura ottica, distribuiti gratuitamente presso gli UfÞci
postali, e inviate a mezzo assicurata postale allo Sportello Unico.
Nel modulo si richiede al datore di lavoro di:
• garantire al lavoratore una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, corrispondente per l’anno 2007 a
€480.00 euro;
• garantire un orario di lavoro settimanale non inferiore a 20 ore
• a tal Þne dimostrare di possedere un reddito annuo - anche derivante dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi - di
importo almeno il doppio rispetto all’ammontare della retribuzione annua dovuta al lavoratore da assumere. Se il datore di lavoro è
affetto, o è affetto un componente della sua famiglia, da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufÞcienza, non è obbligato a dimostrare il possesso della capacità economica;
• assicurare la disponibilità di un alloggio idoneo, conformemente alle norme sull’edilizia residenziale pubblica o ai parametri igienico-sanitari Þssati dal Ministero della Salute (es. metratura dell’appartamento proporzionale al numero delle persone che vi risiedono). Al momento
della compilazione del modulo deve semplicemente indicare che l’alloggio è idoneo; successivamente, quando il lavoratore andrà a Þrmare il
contratto di soggiorno, dovrà essere esibito il certiÞcato che comprova l’idoneità (vedi Idoneità alloggiativa a pag. 8).
• obbligarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza e alla comunicazione di ogni variazione
concernente il rapporto di lavoro.
‣Attenzione!
Può capitare che alcuni Sportelli Unici richiedano, diversamente da quanto preveda la legge e la circolare applicativa, l’esibizione del certiÞcato
di idoneità alloggiativa al momento del rilascio del nulla osta. In questi casi, la richiesta sarà presente nella lettera di convocazione allo Sportello
ed bisognerà richiedere il certiÞcato al Comune o alla ASL prima della convocazione.
I documenti da allegare
Una volta compilato il modulo contenuto nel kit, il datore di lavoro dovrà allegare alla domanda di nulla osta la seguente documentazione:
• n.1 modulo debitamente compilato,
• n.1 fotocopia del documento di identità del datore di lavoro
• n.1 fotocopia del passaporto - o documento equipollente - del cittadino straniero
• n.1 marca da bollo di 14,62 euro
La domanda di autorizzazione al lavoro così completata dovrà essere indirizzata allo Sportello Unico per l’Immigrazione del luogo presso cui il
datore di lavoro ha la residenza o del luogo presso cui si svolgerà l’attività lavorativa e spedita a mezzo di assicurata postale presso uno degli ufÞci
postali abilitati dal Ministero del Lavoro, secondo l’elenco pubblicato sul sito ministeriale.
Le domande vengono esaminate seguendo un criterio cronologico, secondo l’ora e i minuti di spedizione dall’ufÞcio postale e in relazione alle
quote disponibili presso ogni provincia.
L’autorizzazione al lavoro o nulla osta
Lo Sportello Unico per l’Immigrazione valuta la completezza formale della domanda chiedendo eventuali integrazioni al datore del lavoro e
trasmette le richieste alla Questura per veriÞcare la presenza di eventuali motivi ostativi a carico del datore di lavoro o del lavoratore.
Se arriva il via libera dalla Questura, lo Sportello Unico inoltra la richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro, che valuta se le condizioni
contenute nel contratto di soggiorno assicurano al lavoratore il giusto trattamento retributivo e assicurativo previsto dalla normativa italiana.
Dopo il parere positivo della DPL, lo Sportello Unico chiede al Centro per l’impiego della provincia competente. Questo a sua volta veriÞca la
disponibilità di lavoratori nazionali o comunitari e le trasmette, per conoscenza, allo Sportello unico per l’immigrazione, afÞnché il datore di lavoro
interessato possa scegliere tra i lavoratori disponibili. Il datore di lavoro deve confermare la volontà di assumere il lavoratore residente all’estero.
Lo Sportello Unico, acquisiti quindi tutti i pareri, convoca il datore di lavoro per il rilascio dell’autorizzazione al lavoro deÞnitiva.
Il datore di lavoro può richiedere che lo Sportello Unico invii l’autorizzazione alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di
residenza del cittadino extracomunitario, altrimenti potrà spedirla direttamente al lavoratore all’estero.
Cosa deve fare il lavoratore
Entro 6 mesi dal rilascio dell’autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del lavoro, il lavoratore deve presentarsi presso il
consolato per richiedere il visto di ingresso per lavoro.
Entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia lo straniero deve recarsi presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la Þrma del contratto
di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno, generalmente assieme al datore di lavoro, che in quel occasione dovrà esibire il certiÞcato di idoneità alloggiativa o la ricevuta di avvenuta richiesta all’ufÞcio.
Idoneità alloggiativa
Un alloggio è idoneo quando rispetta i parametri minimi previsti dalle leggi regionali e dai relativi regolamenti comunali in materia di edilizia
residenziale pubblica, oppure quando rispetta le condizioni stabilite dal Ministero della Sanità.
L’idoneità alloggiativa e’ dimostrabile attraverso 2 certiÞcati:
• CertiÞcato di idoneità alloggiativa: rilasciato dall’UfÞcio tecnico del Comune di residenza;
• Parere igienico sanitario: rilasciato dall’UfÞcio Igiene Pubblica della ASL (Azienda sanitaria locale) presso cui si trova l’abitazione.
Ciascun UfÞcio richiede di presentare un particolare elenco di documenti: informatevi presso il vostro ufÞcio di riferimento.
La domanda può essere presentata anche da una terza persona munita di delega e fotocopia del documento di identità di colui che richiede il certiÞcato di idoneità. Se il richiedente è ospitato e non è residente nell’alloggio, dovrà allegare la dichiarazione di ospitalità compilata e Þrmata dal
titolare dell’alloggio con copia del suo documento d’identità.
Il certiÞcato che rilascia il Comune ha validità 6 mesi.
‣Attenzione!
Se il datore di lavoro, prima dell’ottenimento del nulla osta al lavoro o anche prima della stipula del contratto di lavoro decide di non voler più
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
instaurare il rapporto di lavoro con il cittadino extracomunitario, può decidere di interrompere la procedura comunicandolo alla Sportello Unico. Se
il cittadino extracomunitario è già arrivato in Italia, il datore di lavoro dovrà farsi carico delle eventuali spese di rimpatrio del lavoratore.
‣Attenzione!
Se il lavoratore extracomunitario già lavora presso un datore residente in Italia non può essere regolarizzato con il meccanismo dei ßussi.
In realtà la maggior parte dei datori di lavoro occupano irregolarmente lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, e questi stessi datori di
lavoro presentano la richiesta di autorizzazione al lavoro allo Sportello Unico. Nel momento in cui viene rilasciato loro l’autorizzazione al lavoro,
il cittadino extracomunitario comunque deve far ritorno in patria per richiedere alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana il visto di
ingresso per lavoro.
Il lavoratore domestico extracomunitario con permesso di soggiorno
Se il cittadino extracomunitario che si intende assumere è già presente regolarmente in Italia e possiede un permesso di soggiorno rilasciato per:
• motivi di lavoro non stagionale
• motivi familiari
• motivi di studio
• asilo politico, motivi umanitari, protezione sociale
Per l’assunzione, oltre ai documenti di norma, è richiesto solo il:
• permesso di soggiorno
Il lavoratore può infatti essere assunto direttamente dal datore di lavoro indipendentemente dalla emanazione del decreto ßussi, secondo la
procedura prevista per l’assunzione dei cittadini italiani.
‣Attenzione!
• Se il lavoratore è sprovvisto di un permesso idoneo all’assunzione, quale ad esempio un permesso di soggiorno per turismo, il datore di lavoro non può procedere all’assunzione regolare, ma dovrà seguire la procedura della richiesta nominativa deÞnita al paragrafo precedente.
• L’assunzione di un lavoratore italiano o già in Italia, con regolare permesso di soggiorno, può essere a tempo indeterminato o determinato.
L’assunzione a tempo determinato però è ammesso solo per speciÞche causali quali la sostituzione, anche parziale, di lavoratori malati,
infortunati, in maternità o in ferie.
• Il titolare di un permesso di soggiorno per studio può però essere assunto solo per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili, per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.
• Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o con un permesso
di soggiorno non idoneo all’assunzione (es. turismo) è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno o con una multa di 5.000 euro per ciascun
lavoratore irregolare occupato.
2) Negoziazione delle condizioni di lavoro
Una volta ricevuta copia dei documenti richiesti per l’assunzione, il secondo passo per il datore di lavoro è negoziare con il dipendente le condizioni di lavoro.
Queste dovranno tener conto delle norme di legge, in particolare:
• per tutti i tipi di lavoro domestico, il Contratto Collettivo Nazionale per il Lavoro Domestico, rinnovato nel febbraio 2007, la cui sfera di
applicazione viene estesa da dottrina e giurisprudenza in generale a tutti i lavoratori domestici in Italia,
• per il solo lavoro ad ore (ovvero quello che prevede meno di 4 ore al giorno), la normativa speciÞca (codice civile, artt. 2240-2246)
• per il lavoro a mezzo servizio o a servizio intero, la Legge 2 aprile 1958 n.339 per la tutela del lavoratore domestico.
Le parti possono stabilire condizioni economiche e normative diverse da quelle previste dalle norme, purché risultino più favorevoli per
il lavoratore.
Le condizioni di lavoro da contrattare sono le seguenti:
1. mansioni
2. inquadramento
3. orario
4. vitto e alloggio
5. retribuzione
6. giorno di riposo
7. ferie
Mansioni
Per prima cosa dovranno essere deÞnite le mansioni che il lavoratore andrà a svolgere. Queste fanno riferimento a tre aree, qui di seguite deÞnite:
1) area direttiva: posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità di coordinamento e autonomia decisionale (livello D super).
2) area dell’assistenza: lavoratori addetti all’assistenza e alla cura delle persone, con mansioni di carattere non sanitario.
a) assistenti a persone non autosufÞcienti, con speciÞco attestato di formazione professionale (livello D super)
b) assistenti a persone non autosufÞcienti, privi di attestato di formazione professionale (livello C super)
c) assistenti a persone autosufÞcienti (livello B super)
3) area dei servizi familiari: lavoratori che svolgono mansioni relative alla vita familiare
a) addetti a lavori che richiedono conoscenze di base (livello B)
b) addetti a mansioni esecutive prettamente manuali (livello A).
Sulla base della mansione svolta, si provvederà a inquadrare il lavoratore in una speciÞca categoria di lavoro domestico.
In caso di mansioni plurime, ai Þni dell’inquadramento in categoria di lavoro, le mansioni di assistenza sono considerate prevalenti sulle altre.
Inquadramento del lavoratore
L’inquadramento in una categoria di lavoro domestico è rilevante ai Þni dell’applicazione della:
• retribuzione minima
• durata del periodo di prova
• progressione automatica di carriera.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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Il contratto collettivo nazionale (CCNL) per il lavoro domestico, rinnovato nel febbraio del 2007, la cui sfera di applicazione viene estesa da dottrina e giurisprudenza in generale a tutti i lavoratori domestici in Italia (ad eccezione dei lavoratori ad ore), inquadra i lavoratori domestici in quattro
livelli, a ciascuno delle quali corrispondono due parametri retributivi (ovvero due diversi indici di retribuzione minima):semplice e super.
1. LIVELLO A: i lavoratori non addetti all’assistenza di persone, senza esperienza professionale o con un’esperienza professionale non superiore
ai 12 mesi (maturata anche presso datori di lavoro diversi), che svolgono compiti generici, manuali o di fatica, di natura esecutiva, sotto il
diretto controllo del datore di lavoro.
Profili parametro A semplice: collaboratore famigliare generico in prima formazione;addetto alle pulizie; addetto alla lavanderia; aiuto di cucina; stalliere; assistente ad animali lavoratori; addetto alla pulizia ed annafÞatura delle aree verdi; operaio comune.
Profili parametro A super: addetto alla mera compagnia di persone autosufÞcienti; baby-sitter con mansioni occasionali e/o saltuarie di mera
vigilanza di bambini in occasione di assenze dei famigliari.
2. LIVELLO B: i lavoratori con esperienza superiore ai 12 mesi, che svolgono mansioni, sempre di natura esecutiva, implicanti speciÞche capacità professionali.
Profili parametro B semplice: collaboratore polifunzionale; custode; addetto alla stireria; cameriere; giardiniere; operaio qualiÞcato; autista.
Profili parametro B super: assistente a persone (anziani o bambini) autosufÞcienti, che svolge anche mansioni connesse al vitto e alla pulizia
della casa.
3. LIVELLO C: i lavoratori che possiedono speciÞche capacità professionali, che gli permettono di svolgere la propria attività godendo di totale
autonomia e responsabilità.
Profili parametro C semplice: cuoco, addetto alla preparazione delle pietanze e all’ approvvigionamento delle materie prime.
Profili parametro C super: assistente a persone (anziani o bambini) non autosufÞcienti, senza diploma professionale, che svolge altresì mansioni
connesse al vitto e alla pulizia della casa.
4. LIVELLO D: i lavoratori provvisti di diploma nello speciÞco campo oggetto della propria mansione, che svolgono con piena autonomia decisionale e responsabilità attività di gestione e di coordinamento.
Profili parametro D semplice: amministratore dei beni di famiglia; maggiordomo; governante;capo cuoco; capo giardiniere; istitutore.
Profili parametro D super: assistente a persone (anziani o bambini) non autosufÞcienti, in possesso di un diploma professionale o di un attestato speciÞco (es. infermiere diplomato generico, assistente geriatrico), che svolge altresì mansioni connesse al vitto e alla pulizia della casa;
direttore di casa.
‣Attenzione!
Il termine “Colf” sta per collaboratori al lavoro familiare. Di conseguenza, in questa categoria rientrano tutti i lavoratori delle categorie A, B, C e
D che non siano badanti (= assistenti alla persona). Questa distinzione è importante ai Þni delle comunicazioni di assunzione.
‣Attenzione!
Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alla mansione prevalente. Le
mansione di assistenza alla persona sono ritenute prevalenti.
Il contratto collettivo nazionale individua poi due ulteriori categorie di lavoratore domestico, in cui si distinguono i lavoratori adibiti all’assistenza
e quelli adibiti a mere prestazioni di attesa.
Prestazioni esclusivamente d’attesa (notturna)
Sotto questa categoria rientra il personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, che dovrà essere interamente ricompresa tra
le ore 21 e le ore 8. Tali lavoratori non prestano assistenza - soltanto compagnia.
Durante l’orario d servizio, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
La categoria per le mansioni di attesa è unica, e così il minimo retributivo (vedi “Prestazione di attesa”, in Tabella 3 a pag. 12).
Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente in base alla tabella dei minimi retributivi orari della seconda categoria, non conviventi, limitatamente al tempo effettivamente impiegato e con le eventuali maggiorazioni contrattuali.
Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Categoria speciÞca di lavoratori adibiti all’assistenza è quella del personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni
assistenziali di attesa notturna all’infanzia, ad anziani, a portatori di handicap o ammalati, la cui durata dev’essere interamente ricompresa tra le
ore 20 e le ore 8.
Il carattere di discontinuità a cui si fa riferimento riguarda la natura stessa della prestazione, che prevede attesa ma non sempre assistenza. Il lavoratore si obbliga perciò a garantire al datore di lavoro la propria disponibilità allo svolgimento di prestazioni di assistenza in modo discontinuo o
intermittente e in un arco di tempo predeÞnito, indicato dall’orario di lavoro.
A tali lavoratori, inquadrati nel livello B Super qualora diano assistenza a soggetti autosufÞcienti e nel livello C super o D super a soggetti non
autosufÞcienti, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione prevista per l’assistenza notturna (vedi “Attesa notturna” in Tabella 3 a pag.
12), nonché la prima colazione, la cena e un’idonea sistemazione per la notte.
La recente riforma del mercato del lavoro, la cosiddetta Legge Biagi, ha introdotto un’ulteriore categoria:
Il lavoratore domestico occasionale
il lavoratore domestico occasionale, che svolge “piccoli lavori domestici di straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate, o con handicap”.
Solo alcuni tipi di lavoratori, identiÞcati in modo particolareggiato dalla legge, rientrano in questa speciÞca categoria, e l’attività si deve svolgere
entro precisi limiti temporali.
Possono svolgere attività di lavoro accessorio: i disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati, i disabili e i lavoratori extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita del posto di lavoro. La durata complessiva dell’attività non deve
superare 30 giorni annuali e il compenso annuale non deve essere superiore a 5 mila euro.
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
La peculiarità di questi rapporti è rappresentata dalla sempliÞcazione delle procedure di assunzione e di pagamento dei contributi e delle stesse
retribuzioni (buoni del valore nominale di €7,50 euro, inclusivi dello stipendio e dei contributi INPS e INAIL, che possono essere riscossi solo per
mezzo di società autorizzate).
Orario di lavoro
La prima distinzione in merito all’orario di lavoro è tra lavoratori:
• ad ore: se prestano giornalmente un’attività lavorativa inferiore alle 4 ore;
• a mezzo servizio: se lavorano almeno 4 ore giornaliere, per un massimo di 8 ore;
• a servizio intero: se lavorano oltre le 10 ore giornaliere e convivono con la famiglia che offre loro, oltre la retribuzione pattuita, anche vitto
ed alloggio.
Un orario di lavoro superiore alle 8 ore non è consentito se non ai conviventi.
Per il personale a servizio intero, è il datore di lavoro a Þssare l’orario di lavoro, mentre per servizio ridotto o ad ore l’orario sarà concordato fra
le parti.
In entrambi i casi, nel concordare l’orario di lavoro dovrà essere rispettato il diritto del lavoratore ad un conveniente riposo durante il giorno e ad
un riposo notturno di almeno otto ore consecutive.
In particolare, il contratto nazionale per il lavoro domestico Þssa i seguenti limiti massimi all’orario di lavoro concordato fra le parti.
I minimi variano a seconda che i lavoratori siano o meno conviventi e riguardano esclusivamente i lavoratori che prestano la loro attività per
almeno 4 ore.
Tabella 1: Limiti massimi all’orario di lavoro
Ore giornaliere non consecutive
Totale ore settimanali*
Lavoratori conviventi
10
54
Lavoratori non conviventi
8
40
* distribuite su 5 o 6 giorni
Possono lavorare per un massimo di 30 ore a settimana:
• i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super;
• gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio che prevedono al loro termine il rilascio di un titolo riconosciuto
dallo Stato.
e o oppure per un limite massimo di 10 ore al giorno in non più di 3 giorni a settimana:
Il loro orario di lavoro dovrà essere così articolato:
• interamente tra le ore 6-14; oppure
• interamente tra le ore 14-22; oppure
• in non più di tre giorni settimanali, per un massimo di 10 ore al giorno
Il diritto al riposo
Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell’arco della stessa giornata e ad un riposo intermedio non retribuito,
normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore.
Per il non convivente vale come limite il massimo di ore lavorabili nell’arco della giornata.
Il consumo del pasto
Il tempo per la consumazione del pasto, sul posto di lavoro, sarà convenuto tra le parti. In quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative,
non viene computato nell’orario di lavoro.
Recupero ore
E’ possibile accordarsi per il recupero di eventuali ore non lavorate, per non più di 2 ore giornaliere, da retribuire come orario normale e non
straordinario.
Lavoro notturno
L’attività lavorativa prestata fra le ore 22 e le ore 6, e non prevista dal accordo di lavoro, deve considerarsi lavoro notturno e dev’essere compensato con una maggiorazione del 20% della retribuzione base oraria concordata.
Il lavoro notturno prestato oltre il normale orario di lavoro è da qualiÞcarsi come lavoro straordinario notturno, con maggiorazione pari al 50%
della retribuzione base oraria.
Nel casi di lavoro ad ore, si considera lavoro notturno quello svolto per almeno 7 ore consecutive tra la mezzanotte e le cinque del mattina
straordinari
Il lavoro che eccede la durata massima prevista (Vedi “Orario di lavoro” a pag. 11), salvo che il prolungamento non sia stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non lavorate, deve considerarsi lavoro straordinario.
Il datore di lavoro ha diritto a chiedere al lavoratore una prestazione lavorativa, oltre l’orario concordato, almeno con un giorno di preavviso.
Il lavoratore può riÞutarsi di svolgere la prestazione solo in presenza di un giustiÞcato motivo.
Vitto e alloggio
In base alle mansioni e all’orario concordati e alla richiesta da parte del datore di lavoro che il lavoratore conviva con la famiglia presso la quale
andrà a svolgere la propria attività, il datore di lavoro dovrà corrispondere vitto, alloggio, entrambi o nessuno dei due.
Nei casi in cui l’obbligo sia previsto, il datore di lavoro dovrà garantire:
• un vitto che assicuri una nutrizione sana e sufÞciente
• un l'ambiente di lavoro non nocivo all'integrità Þsica e morale;
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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• un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza.
Lavoratore convivente: vitto e alloggio e indennità vitto e alloggio
Lavoratore con orario giornaliero pari o superiore alle sei ore, per cui sia prevista la presenza continuativa sul posto di lavoro: diritto al pasto o
comunque ad un’indennità pari al valore convenzionale del vitto.
Lavoratore addetto a prestazioni di attesa notturna (tra le ore 20.00 e le ore 8.00): diritto alla prima colazione e alla cena, o comunque ad un’indennità pari al loro valore convenzionale, e ad un’idonea sistemazione per la notte.
Qualora il datore di lavoro non provveda direttamente al pasto, dovrà essere corrisposto al lavoratore un’indennità pari al suo valore convenzionale.
Il valore convenzionale dell’indennità vitto e alloggio viene stabilito di anno in anno da una commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro.
Le informazioni sul valore della indennità di vitto e alloggio possono essere trovate sul sito dell’INPS o del Ministero del lavoro.
Per il 2007 sono stati stabiliti i seguenti valori:
Tabella 2: Indennità sostitutiva di vitto e alloggio 2007
Pranzo e/o colazione
Cena
Alloggio
Totale indennità vitto e alloggio
€ 1,637
€ 1,637
€ 1,416
€ 4,69
La retribuzione
Alla stipula del contratto, datore di lavoro e lavoratore si accordano sullo stipendio, o retribuzione, che può essere quantiÞcato su base oraria o su
base mensile.
in occasione del pagamento dello stipendio, il datore di lavoro deve predisporre (in duplice copia, una per il lavoratore Þrmata dal datore di lavoro,
e l’altra per il datore di lavoro Þrmata dal lavoratore), un prospetto paga (facsimile allegati a pag. 50/51), in cui verranno riportate e quantiÞcate
tutte le componenti della retribuzione.
Il prospetto paga deve essere predisposto permetterà al datore di lavoro di tutelarsi in caso di controversie di lavoro.
Il prospetto paga è composto da:
1) retribuzione mensile o paga oraria pattuita;
2) indennità di vitto e alloggio
3) scatti di anzianità
4) ore di lavoro straordinario
5) ore di lavoro straordinario notturno
6) ore di lavoro durante le festività
7) tredicesima
8) superminimo individuale
9) ritenute INPS a carico del lavoratore
Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare, entro il 15 marzo dell’anno successivo all’anno di riferimento, una dichiarazione
dalla quale risulti il totale delle somme erogate al lavoratore nell’arco dell’anno: il cosiddetto CUD (CertiÞcazione unica dei compensi), utile ai
Þni della dichiarazione dei redditi (vedi allegato a pag. 49)
La retribuzione base
Nel negoziare le condizioni contrattuali, le parti sono libere di trovare il loro accordo, in base alle altre condizioni di lavoro, ma non possono concordare in nessun caso uno stipendio inferiore ai minimi contrattuali indicati dalla legge. Per controllare i minimi retributivi aggiornati si può
consultare il sito del ministero del Lavoro, www.welfare.gov.it>lavoro>tutela condizioni di lavoro>disciplina del rapporto di lavoro.
Tabella 3: Minimi retributivi dal 1° marzo 2007
Categoria
Conviventi
Tempo pieno
Non conviventi
Assistenza notturna
Prestazione di attesa
Lavoratori, studenti
Livello Unico
30ore/sett
Autosufficienti
Non autosufficienti
h. 21:00 – 8:00
Stipendio mensile
Stipendio mensile
Stipendio orario
Stipendio mensile
Stipendio mensile
Stipendio mensile
A
€ 550,00
--\--
€ 4,00
--\--
--\--
€577,50
A super
€ 650,00
--\--
€ 4,70
--\--
--\--
€ 577,50
B
€ 700,00
€ 500,00
€ 5,00
--\--
--\--
€ 577,50
B super
€ 750,00
€ 525,00
€ 5,30
€ 862,50
--\--
€ 577,50
C
€ 800,00
€ 580,00
€ 5,60
--\--
--\--
€ 577,50
C super
€ 850,00
--\--
€ 5,90
--\--
€ 977,50
€ 577,50
D
€ 1.000,00
--\--
€ 6,80
--\--
--\--
€ 577,50
D super
€ 1.050,00
--\--
€ 7,10
--\--
€ 1.207,50
€ 577,50
(Per D e Dsuper, indennità €150,00)
Indennità di vitto e alloggio
Al lavoratore convivente dovrà in ogni caso venire corrisposto il cosiddetto compenso sostitutivo di vitto e alloggio, un importo che va a compensare quello che la legge considera un disagio: la possibilità di godere di vitto e alloggio in modo autonomo.
L’obbligo del datore di lavoro di provvedere al vitto e all’alloggio in caso di convivenza può essere infatti positivo all’inizio, soprattutto per le
lavoratrici immigrate, perché così hanno un posto dove dormire, ma successivamente diventa un problema perché difÞcilmente riescono a godere
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
di una vita propria.
Il valore convenzionale del vitto e alloggio per il 2007 è indicato alla Tabella 2 a pagina 12.
Al lavoratore convivente dovrà essere corrisposto il corrispettivo convenzionale del vitto e alloggio per tutti i giorni di ferie goduti.
Scatti di anzianità
Gli scatti di anzianità, pari al 4% della retribuzione effettiva, spettano al lavoratore per ogni biennio di servizio svolto presso lo stesso datore di
lavoro.
Gli scatti di anzianità non possono venire inclusi nell’eventuale superminimo.
Straordinari
La retribuzione oraria da corrispondere al lavoratore in caso di lavoro che eccede la durata massima prevista (vedi “Orario di lavoro ” a pag.
11), salvo che il prolungamento non sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate, deve essere maggiorata nel modo
seguente:
• Se è svolto da non conviventi tra le 40 e le 44 ore settimanali, nell’intervallo tra le ore 6 alle ore 22: maggiorata del 10%
• Se si svolge tra le ore 6 alle ore 22: maggiorata del 25%
• Se si svolge tra le ore 22 alle ore 6 (straordinario notturno): maggiorata del 50%
• se viene prestata nella giornata di domenica o di festività: maggiorata del 60%
Lavoro straordinario notturno
Il lavoro notturno prestato oltre il normale orario di lavoro è da qualiÞcarsi come lavoro straordinario notturno, per cui l’incremento della retribuzione va indicato nel prospetto paga come straordinario notturno, con maggiorazione pari al 50% della retribuzione base oraria.
Festività
La legge riconosce al lavoratore le festività nelle giornate del 1° e 6 gennaio, lunedì di Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1°
novembre, 8, 25 e 26 dicembre, e del Santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro.
In tali giornate al lavoratore spetta il riposo e il diritto alla retribuzione. Perciò, in caso di prestazione lavorativa, la retribuzione oraria dovrà essere
maggiorata del 60%.
Sotto la voce festività vanno anche incluse le ore di lavoro svolte durante il riposo settimanale. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle ore di
riposo settimanale non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%,
Il riposo settimanale domenicale – o di altro giorno solenne - è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, le ore di lavoro saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione base.
Tredicesima
Ai lavoratori domestici spetta una mensilità di retribuzione aggiuntiva, in tutto e per tutto uguale alla retribuzione mensile concordata, da corrispondere entro il mese di dicembre in occasione del Natale.
Per coloro le cui prestazioni non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di tali mensilità quanti sono i mesi del
rapporto di lavoro.
La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del
posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Superminimo individuale
Il superminimo è una quota aggiunta in modo facoltativo alla retribuzione da parte del datore di lavoro che vuole premiare il dipendente. Viene
indicata come extra nel prospetto paga.
Contributi previdenziali a carico del lavoratore
Il datore di lavoro è tenuto per legge al versamento dei contributi previdenziali INPS a favore del lavoratore domestico (vedi “ Procedimento di
calcolo dei contributi trimestrali ” a pag. 25).
Di questo importo complessivo, una frazione è a carico del lavoratore. Per legge, il datore di lavoro ha il diritto di sottrarre questa quota del contributo dallo stipendio del lavoratore. In pratica, questo avviene di rado, dato l’importo minimo della quota.
Nella busta paga la retribuzione al lordo dei contributi a carico del lavoratore va distinta dalla retribuzione netta.
Riposo settimanale
La Costituzione italiana riconosce il diritto irrinunciabile del lavoratore al riposo settimanale.
Questo sarà pari a:
Tabella 4: Riposo settimanale
Riposo giornata solenne
Altra giornata
Lavoratori ad ore, meno di 5 giorni alla settimana
24 ore
-
Lavoratori con almeno 4 ore al giorno
12 ore
12 ore
24 ore
-
24 ore
12 ore
oppure
Lavoratori a servizio intero o conviventi
Datore di lavoro e lavoratore dovranno concordare in fase di negoziazione del contratto il giorno del riposo solenne, di solito coincidente con la
domenica, ma diverso se il lavoratore professa una fede religiosa che prevede la solennizzazione in un giorno diverso dalla domenica.
Le prestazioni lavorative effettuate la domenica, che il datore di lavoro potrà richiedere solo per esigenze imprevedibili, devono essere retribuite
con una maggiorazione del 60%. Le ore di riposo non godute di domenica devono essere recuperate dal lavoratore il giorno successivo.
Qualora invece vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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maggiorata del 40%.
Ferie
Ogni lavoratore ha per la Costituzione italiana il diritto irrinunciabile di godere di ferie annuali. Per ferie si intende un periodo di riposo, libero da
attività lavorativa, che permetta al lavoratore il recupero delle energie Þsiche e psichiche, sia nell’interesse del dipendente che del datore di lavoro.
Le ferie maturate non possono essere frazionate in più di 2 periodi poiché hanno la funzione di permettere al lavoratore un recupero delle energie
psico-Þsiche.
Tabella 5: Durata minima ferie annuali
Giorni ferie
Lavoratori ad ore
8
Lavoratori a mezzo servizio
fino a 5 anni di anzianità
15
oltre 5 anni di anzianità
20
Lavoratori a servizio intero o conviventi
26
Il lavoratore in prova, durante tale periodo, matura comunque il diritto alle ferie. I giorni di prova dovranno dunque essere conteggiati.
Se il rapporto di lavoro non supera l’anno, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato, a partire da 1 mese di servizio. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero. Es. al lavoratore a servizio intero che ha prestato attività
per 2 mesi spetteranno 2/12simi x 26 giorni di ferie = 4 giorni e 3 ore).
Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate nell’anno è Þssato dal datore di lavoro, generalmente da giugno a settembre, nel rispetto
delle esigenze del dipendente.
Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno. I lavoratori di cittadinanza non italiana possono però, con il consenso del datore di lavoro,
accumulare le ferie in un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non deÞnitivo.
‣Attenzione!
Al lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio spetta, per il periodo delle ferie, oltre la retribuzione, anche l’indennità vitto e alloggio convenzionale.
‣Attenzione!
In caso coincidano con festività nazionali le giornate di ferie non vengono conteggiate.
‣Attenzione!
Se il lavoratore non presta attività lavorative a causa di sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro, gli dovrà essere corrisposta comunque la retribuzione globale.
3) La stipula del contratto
Una volta concordate verbalmente le condizioni di lavoro, il terzo passo (consigliabile, ma non obbligatorio) è mettere il tutto per iscritto. Si tratta
di un vero e proprio contratto di lavoro individuale, nella forma di una lettera d’assunzione (facsimile allegati a pag. 52/53). La lettera di assunzione, Þrmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti.
Il documento, che non può essere in contrasto con le disposizioni di legge, dovrà contenere, oltre ad eventuali clausole speciÞche:
• la data di inizio del rapporto di lavoro;
• l'eventuale data di cessazione se e' un contratto a termine;
• la durata del periodo di prova;
• la categoria di appartenenza e l'anzianità di servizio in detta categoria;
• l'esistenza o meno della convivenza;
• l'orario in cui si articola la prestazione di lavoro;
• il giorno del riposo settimanale solenne e la mezza giornata di riposo settimanale aggiuntiva, quando è prevista;
• il periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
• la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari;
• l'eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
• l'indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali;
• la retribuzione pattuita;
• le eventuali condizioni del vitto e dell'alloggio.
Datore di lavoro e lavoratore possono accordarsi su condizioni di lavoro diverse da quelle indicate dalla legge, purché risultino più favorevoli per
il lavoratore.
‣Attenzione!
In assenza di contratto scritto, in caso di controversia (vedi controversie in materia di lavoro a pag. 45), generalmente vengono fatte valere durante
il tentativo di conciliazione le condizioni contrattuali del contratto collettivo nazionale per il lavoro domestico.
Assunzione a tempo indeterminato o determinato
L’assunzione di regola è a tempo indeterminato. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
A titolo esempliÞcativo:
• per l'esecuzione di un servizio deÞnito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
• per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di
raggiungere la propria famiglia residente all'estero;
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
• per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori
di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto;
• per sostituire lavoratori in ferie.
Per queste causali, i datori di lavoro potranno avvalersi delle agenzie di lavoro interinale per l’assunzione.
Lavoro ripartito
E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa. Ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
Il contratto di lavoro deve essere, in questi casi, stipulato in forma scritta. Nel contratto dovrà essere indicato:
• il trattamento economico e le condizioni di lavoro spettante a ciascun lavoratore;
• la parte dell’attività che ciascuno dei due lavoratori intende svolgere;
• in quale periodo di tempo ciascuno dei due lavoratori intende svolgere la propria parte;
• il luogo dove si svolge l’attività lavorativa
I due lavoratori potranno determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché modiÞcare i rispettivi orari di lavoro.
Il trattamento economico e le condizioni di lavoro di ciascuno dei due lavoratori è suddiviso fra i due lavoratori in proporzione alla prestazione
lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate.
Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano la cessazione dell’intero contratto di
lavoro. Se su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si rende disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente, il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato. Analogamente
è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di
lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Il periodo di prova
I lavoratori domestici sono soggetti ad un periodo di prova predeÞnito per legge. Durante il periodo di prova, ciascuna delle parti ha la facoltà
di recedere dal contratto senza obbligo di preavviso, salvo il diritto del lavoratore al pagamento della retribuzione maturata e delle eventuali
compensi per lavoro straordinario corrispondenti al lavoro prestato. Il lavoratore in prova è infatti pariÞcato a tutti gli effetti ai lavoratori assunti
in via deÞnitiva e dev’essere regolarmente retribuito.
Al termine del periodo di prova, se non è intervenuta alcuna volontà di interrompere il rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro o del lavoratore, il rapporto di lavoro si intende perfezionato a tutti gli effetti e il periodo di prova va calcolato ai Þni dell’anzianità di servizio.
La durata del periodo di prova è legato alla categoria di inquadramento del lavoratore.
Tabella 6: Durata periodo di prova
Giorni prova
Lavoratori ad ore o mezzo servizio
8
Profilo A, A super, B, B super, C , C super
8
Profilo D, D super
30
I giorni da conteggiare sono quelli di lavoro effettivo. Pertanto sono da escludersi dal conteggio i giorni di festività, permessi, malattia.
Il patto di prova può anche essere verbale, ma dovrà essere redatto per iscritto se limita la durata della prova rispetto ai termini Þssati dalla legge o
ne esclude totalmente l’applicazione. Le parti non possono stabilire un periodo di prova di durata superiore a quella stabilita dalla legge.
4) L’iscrizione agli enti previdenziali
Iscrizione INPS
Una volta assunto, il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurare all’INPS il lavoratore domestico, qualunque sia la durata del lavoro; anche se il
lavoro è saltuario o discontinuo; anche se è già assicurato presso un altro datore di lavoro; anche se è già assicurato per un’altra attività lavorativa;
anche se è di nazionalità straniera; anche se è titolare di pensione.
L’assicurazione garantisce il pagamento delle pensioni di natura previdenziale e di natura assistenziale, nonché delle prestazioni a sostegno del reddito.
Quando fare la denuncia INPS
La denuncia dev’essere eseguita al momento dell’assunzione o comunque non oltre il decimo giorno successivo alla Þne del trimestre solare
in cui è avvenuta l’assunzione:
• 10 aprile se l’assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1° gennaio al 31° marzo
• 10 luglio se l’assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1° aprile al 30° giugno
• 10 ottobre se l’assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1° luglio al 30° settembre
• 10 gennaio se l’assunzione è avvenuta nel periodo che va dal 1° ottobre al 31° dicembre.
La denuncia dovrà essere presentata anche se sono scaduti i termini richiesti. In quel caso, al datore di lavoro verrà applicata una sanzione amministrativa.
Come fare la denuncia INPS
La denuncia di assunzione di lavoratore domestico si può fare:
• per telefono: al numero verde 803164, comunicando i dati personali, il codice Þscale, gli estremi del documento di identità del datore del lavoro e del lavoratore e la data di denuncia di assunzione all’INAIL. Al termine della chiamata l’operatore vi darà un codice rapporto di lavoro
e contro codice che fungeranno da ricevuta dell’avvenuta denuncia e serviranno per richiedere l’invio dei bollettini.
• On-line: compilando e inviando il modulo direttamente dal sito INPS (www.inps.it>servizi>tipologia utente>cittadino>Lavoro domestico: denuncia on line dei collaboratori domestici). Un operatore telefonico vi chiamerà comunque per chiedere la conferma dei dati inviati on-line.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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L’INPS, dopo aver veriÞcato la regolarità della denuncia, creerà un archivio personale del lavoratore, nel quale saranno accreditati tutti i versamenti
contributivi.
Nel giro di qualche giorno, verrà inviato a casa del datore di lavoro un foglio che attesta l’avvenuta denuncia del rapporto lavorativo.
Al lavoratore verrà rilasciato un tesserino contenente tutti i suoi dati e gli verrà attribuito un “codice Lavoratore”. Questo codice sarà riportato sui
bollettini per i versamenti dei contributi. Nel caso in cui il lavoratore ha più datori di lavoro, il codice è lo stesso.
Iscrizione all’INAIL
L’INAIL tutela il lavoratore contro i danni Þsici ed economici derivanti da infortuni e malattie causati dall’attività lavorativa ed esonera il datore
di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del dipendente, salvo i casi di reato commesso per violazione delle norme di prevenzione e igiene
sul lavoro.
L’assicurazione ha avvio con la denuncia all’INAIL del rapporto di lavoro.
Quando fare la denuncia INAIL
Il datore di lavoro deve dare comunicazione all’INAIL dell’inizio dell’attività di lavoro domestico (DNA) entro 24 dall’assunzione.
Se, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non è possibile rispettare questi termini, la comunicazione può essere effettuata entro i
5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo.
In caso di omessa o ritardata comunicazione, l’INAIL applicherà una sanzione amministrativa.
Come fare la denuncia INAIL
L’INAIL sta predisponendo una nuova procedura sempliÞcata per l’inoltro della Dna.
Nel frattempo, e solo Þno al rilascio della nuova procedura, è possibile effettuare la denuncia:
• per telefono: al numero verde 803164, comunicando il codice Þscale del datore del lavoro e del lavoratore, se badante/colf, la data di assunzione e la data di denuncia di assunzione all’INAIL. Al termine della chiamata l’operatore vi darà i riferimenti di protocollo che fungeranno
da ricevuta dell’avvenuta denuncia.
• per posta elettronica: scrivendo a [email protected], e comunicando i dati personali, il codice Þscale e gli estremi del documento di identità del datore del lavoro e del lavoratore, se badante o colf, nonché la data dell’inizio del rapporto, indicando come riferimento per la pratica i seguenti
codici:
- Posizione assicurativa: 9999 9999
- Codice d’accesso: 1205
5) Comunicare l’assunzione
Una volta stipulato il contratto di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare tempestivamente l’assunzione a:
• Anagrafe: nel caso in cui il lavoratore sia convivente
• Centri per l’impiego: in ogni caso
A partire dal 1 gennaio 2007 è stata abrogata la comunicazione alla Questura che andava fatta entro 48 ore dall’assunzione del lavoratore extracomunitario.
Denuncia all’Anagrafe
Quando fare la denuncia
Se il lavoratore è convivente, sia italiano che straniero, la comunicazione dovrà essere effettuata all’UfÞcio anagrafe del comune di residenza,
entro 20 giorni dall’inizio della convivenza.
Come fare la denuncia
Il lavoratore deve recarsi presso l’UfÞcio comunale per chiedere l’iscrizione anagraÞca portando con sé copia del passaporto e del permesso di
soggiorno.
Il datore di lavoro potrà accompagnare il lavoratore e fare davanti all’operatore comunale la dichiarazione di consenso all’alloggio oppure potrà
fare tale dichiarazione per iscritto, allegando una fotocopia del documento di identità, e darla direttamente al lavoratore.
Centro per l’impiego
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a comunicare al centro per l’impiego (ex ufÞci pubblici di collocamento) territorialmente competente la data di
assunzione, la scadenza del rapporto (NO se a tempo indeterminato), i dati anagraÞci del lavoratore, la qualiÞca professionale, la tipologia contrattuale, nonché il trattamento economico e normativo.
Quando fare la denuncia
Il datore di lavoro deve comunicare almeno il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego del lavoratore.
Come fare la denuncia
Il datore di lavoro, dovrà compilare il modulo C/ASS del Centro d’Impiego del proprio comune e inviarlo al centro stesso via raccomandata con ricevuta di ritorno. Una banca dati contenente l’elenco dei Centri d’Impiego di ogni comune di trova su www.welfare.gov.it>home
page>lavoro>occupazione e mercato del lavoro>centri impiego.
Il modulo si può ritirare di persona presso il Centro per l’Impiego, oppure scaricare dal sito di riferimento della regione o della provincia dove avrà
luogo il rapporto di lavoro. Ricordiamo ai Þni della ricerca nei siti, che il modulo C/ASS rientra nella categoria del collocamento “ordinario” (es.
Modulistica>Collocamento ordinario, obbligatorio, spettacolo>Ordinario>C/ASS).
Ricordiamo che il modello C/ASS è utilizzato sia da aziende che da datori di lavoro privati. Per il lavoro domestico, che prevede solo il datore di
lavoro privato, non si devono inserire dati societari, come ad esempio la sede legale. In allegato occorre allegare la fotocopia del documento del
datore di lavoro e del lavoratore.
‣Attenzione!
Carta di soggiorno: Ricordiamo che, al termine di quest’ultimo passaggio per l’assunzione, il lavoratore domestico comunitario e neocomunitario dovrà recarsi per richiedere la carta di soggiorno nella Questura del comune di dimora, oppure presso gli ufÞci postali abilitati utilizzando
gli appositi kit.
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Per la richiesta occorre:
• 4 foto formato tessera
• Copia del passaporto
• Copia della lettera di assunzione
• Copia della denuncia all’INPS presentata dal datore di lavoro
Il kit dev’essere consegnato negli UfÞci Postali con Sportello Amico, in busta aperta. Per conoscere l’indirizzo gli UfÞci Postali con Sportello
Amico si può usare il numero verde di Poste Italiane, tel. 803.160.
Ricordiamo che i kit si trovano solo alla posta, ma qualora si decida di andare in questura i kit non servono.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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‣Svolgimento del rapporto di lavoro
Una volta stipulato il contratto di lavoro e assunto il lavoratore, ha inizio il rapporto di lavoro, nel corso del quale sorgono diritti e obblighi a capo
di datore di lavoro e lavoratore.
Qui di seguito verranno descritti diritti e obblighi in materia di:
1. festività
2. ferie
3. assenze
4. malattia
5. infortunio
6. permessi
7. matrimonio
8. maternità
9. paternità
10. danni
Festività nazionali
La legge riconosce al lavoratore il diritto al riposo e alla retribuzione durante le festività nazionali.
Queste sono:
• Capodanno (1° gennaio)
• Epifania (6 gennaio)
• Lunedì di Pasqua
• Festa della Liberazione (25 aprile)
• Festa dei lavoratori (1° maggio)
• Festa della Repubblica (2 giugno)
• Ferragosto (15 agosto)
• Festa di Tutti i Santi (1° novembre)
• Annunciazione (8 dicembre)
• Natale (25 dicembre)
• Santo Stefano (26 dicembre)
• Santo Patrono del luogo dove si svolge il rapporto di lavoro.
‣Attenzione!
In caso di prestazione lavorativa durante le festività nazionali, la retribuzione dovrà essere maggiorata del 60%.
Ferie annuali
Ogni lavoratore ha per la Costituzione italiana il diritto irrinunciabile di godere di ferie annuali. Per ferie si intende un periodo di riposo, libero da
attività lavorativa, che permetta al lavoratore il recupero delle energie Þsiche e psichiche, sia nell’interesse del dipendente che del datore di lavoro.
I giorni di ferie devono dunque essere continuativi - non spezzati da giorni lavorativi - e devono avere una periodicità almeno annuale.
All’atto dell’assunzione il datore di lavoro si accorderà con il dipendente sul periodo riservato al godimento delle ferie annuali. Per informazioni
sulla durata minima delle ferie, vedi Tabella 5 a pag. 14.
Il periodo in cui è possibile utilizzare le ferie maturate nell’anno è Þssato dal datore di lavoro, generalmente da giugno a settembre, nel rispetto
delle esigenze del dipendente.
Le ferie devono essere godute nell’arco dell’anno. I lavoratori di cittadinanza non italiana possono però, con il consenso del datore di lavoro,
accumulare le ferie in un biennio, se hanno necessità di godere di un periodo di ferie più lungo per tornare in patria in modo non deÞnitivo.
La coincidenza con le festività
In caso di coincidenza delle ferie con le festività, il periodo feriale si sospende Þno al termine delle festività. Terminate queste ricomincia a decorrere per il tempo stabilito.
Le ferie non godute
I giorni di ferie maturati e non goduti non si perdono. Possono essere spostati ad una data diversa, sempre concordata con il datore di lavoro. In
alternativa, ma solo in casi eccezionali e previsti dalla legge, ovvero in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, possono essere retribuiti con
un’indennità sostitutiva.
In caso di interruzione per malattia o infortunio
Se il lavoratore dovesse ammalarsi o subire un infortunio durante le ferie, dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro, perché questi possa
fare effettuare dei controlli sanitari, inviando gli ispettori dell’INPS per l’abitazione del lavoratore. Se la malattia o l’infortunio si dovesse veriÞcare all’estero, il lavoratore dovrà conservare la documentazione medica da produrre poi al datore di lavoro.
In questi casi il periodo di ferie si sospende automaticamente. Le ferie potranno riprendere a partire da una data nuova, tenendo conto delle esigenze
del datore di lavoro.
• In caso di dimissioni o licenziamento
Se il rapporto di lavoro cessa a causa di dimissioni o licenziamento, al lavoratore spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi
di effettivo servizio prestato, anche se non è stato raggiunto un intero anno di servizio. Le frazioni di 15 giorni si calcolano come mese intero.
Le ferie non rientrano nel calcolo dei giorni di preavviso, che quindi decorre a partire dal rientro dalle ferie o viene calcolato considerando che ci
sono dei giorni di ferie da godere.
Se non sarà possibile usufruire dei giorni di ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è vincolato però ad erogare
l’indennità per ferie non godute secondo la retribuzione in atto in quel momento.
L’indennità per ferie non godute
Il diritto del lavoratore ad un periodo annuale di ferie retribuite non può essere sostituito dall’indennità di compenso per ferie non godute, salvo il
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
L’indennità giornaliera è pari alla retribuzione di 1 giorno di ferie.
I giorni di ferie non goduti devono comunque essere calcolati ai Þni del pagamento dei contributi.
Retribuzione dei giorni di ferie
Qui di seguito il procedimento di calcolo per computare il valore di ogni giorno di ferie ai Þni del pagamento dell’indennità
Se il lavoratore viene pagato su base mensile, la retribuzione di ogni giorno di ferie è pari a un ventiseiesimo dello stipendio mensile, comprensivo dell’indennità di vitto e alloggio, qualora il lavoratore sia convivente.
Facciamo un esempio: se il lavoratore ha uno stipendio di 600 euro al mese, bisognerà dividerlo per 26. Dunque €600/26 = €23,08. Se è convivente,
a questo importo bisognerà aggiungere il valore convenzionale dell’indennità vitto e alloggio, che per il 2007 è pari ad €4,69. Dunque €23,08 +
€4,69 = €27,77.
Se il lavoratore viene pagato su base oraria, per ottenere il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie occorre prendere come riferimento il
numero delle ore lavorative del mese precedente e dividerle per 26. Questo importo dovrà essere moltiplicato per la retribuzione oraria convenuta
per determinare la retribuzione di ogni giorno di ferie.
Facciamo un esempio: se il lavoratore lavora 15 ore a settimana e nel mese precedente ha lavorato complessivamente 62 ore (4 settimane piene e
due giorni), bisognerà dividere il totale complessivo per 26, per ottenere il numero di ore equivalente ad un giorno di ferie. Dunque 62 ore/26 =
2.38 ore. Se consideriamo una paga oraria di 7 euro, bisognerà moltiplicarla per il numero di ore ferie. Dunque ogni giorno di ferie sarà retribuito
così: €7 x 2.38 = €16.66.
Tabella 7: Esempio di calcolo della retribuzione di ogni giorno di ferie
1) Determinare le ore che compongono 1 giorno di ferie
Ore lavorative retribuite mese precedente
diviso
= NUMERO ORE COMPRESE IN 1 GIORNO DI FERIE
110
26
4,23
2) Calcolare la retribuzione di 1 giorno di ferie
Numero ore comprese in 1
giorno di ferie
per retribuzione oraria
convenuta
= RETRIBUZIONE DI 1
GIORNO DI FERIE
4,23
€ 5,45
€ 23,06
più quota vitto e alloggio (se = RETRIBUZIONE GIORNO DI
convivente)
FERIE CONVIVENTE
€ 1.0318
€ 24.0853
3) Calcolare i giorni di ferie retribuiti nell’arco del trimestre lavorativo
giorni di ferie goduti nel trimestre
per retribuzione 1 giorno ferie convivente
= RETRIBUZIONE FERIE NEL TRIMESTRE
5
€ 24,0853
€ 120,4265
‣Attenzione!
Al lavoratore che usufruisce di vitto e alloggio spetta, per il periodo delle ferie, oltre la retribuzione, anche l’indennità vitto e alloggio convenzionale.
‣Attenzione!
Se il lavoratore non presta attività lavorative a causa di sospensioni del lavoro extraferiali per esigenze del datore di lavoro, gli dovrà essere corrisposta comunque la retribuzione globale.
Assenze dal lavoro
Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustiÞcate al datore di lavoro.
Le assenze non giustiÞcate entro il 5° giorno - ove non si veriÞchino cause di forza maggiore – sono da considerarsi giusta causa di licenziamento.
A tal Þne la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di
assunzione.
Se il lavoratore si presenta oltre tale periodo il datore di lavoro è dunque libero di considerare il rapporto di lavoro ormai cessato, senza che occorra
alcun preavviso, oppure può decidere che questo continui regolarmente. In tal caso nulla sarà dovuto al lavoratore per il periodo di assenza, salvo
il caso in cui il datore e il lavoratore decida di considerarlo periodo di ferie.
Malattia
In caso di malattia, il lavoratore dovrà darne tempestiva notizia al datore di lavoro.
Il lavoratore non convivente dovrà comprovare la malattia con certiÞcato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia.
Questo dovrà indicare il periodo di presunto impedimento al lavoro e dovrà essere spedito o consegnato al datore di lavoro entro due giorni dal
rilascio del certiÞcato.
Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certiÞcato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro.
Rimane l’obbligo della spedizione del certiÞcato medico invece qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi in cui il lavoratore
non sia presenti nell’abitazione.
Conservazione del posto
In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetterà la conservazione del posto come segue:
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Tabella 8: Giorni di conservazione del posto in caso di malattia o infortunio
Anzianità
Giorni malattia
Fino a 6 mesi
10
Da 6 mesi a 2 anni
45
Oltre i 2 anni
180
I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro sono da calcolarsi nell>anno solare intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti
dall’evento.
La misura della retribuzione
Durante questo periodo, la retribuzione sarà pari a:
• Þno al terzo giorno consecutivo: al 50% della retribuzione globale di fatto;
• dal quarto giorno in poi: al 100% della retribuzione globale di fatto.
Il lavoratore malato ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo nel
caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.
Infortunio
Il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato in caso di assenza per infortunio, che deve essere comprovata da relativo certiÞcato medico - indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro - da spedire al datore di lavoro entro 3 giorni dall’evento (fa fede il timbro postale).
L’invio del certiÞcato medico non è richiesto per i lavoratori conviventi, salvo il caso in cui ciò sia espressamente richiesto dal datore di lavoro, e
nel caso in cui l’infortunio capiti durante le ferie o in periodi nei quali il lavoratore non è presente nell’abitazione.
Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro, spettano le seguenti prestazioni erogate dall’Istituto Nazionale per l’assicurazione Infortuni sul
Lavoro (INAIL):
• una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
• una rendita per l'inabilità permanente;
• un assegno per l'assistenza personale continuativa;
• una rendita ai superstiti ed un assegno in caso di morte;
• le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
• la fornitura degli apparecchi di protesi.
Quando fare la denuncia
Per godere dell’assicurazione INAIL, il datore di lavoro dovrà denunciare l’infortunio nei seguenti termini:
• infortuni mortali o presunti tali: entro le 24 ore, telegraÞcamente;
• infortuni con prognosi superiore ai 3 giorni: entro 2 giorni dall’accertamento;
• infortuni con prognosi inferiore ai 3 giorni, ma non guariti: entro 2 giorni a partire dal quarto.
Come si effettua la denuncia
La denuncia deve essere estesa su apposito modulo in distribuzione presso l’INAIL e corredata dal certiÞcato medico.
Un’ulteriore denuncia dovrà essere indirizzata all’autorità di Pubblica Sicurezza entro 2 giorni dall’evento (Commissariato di Polizia, Questura, o,
per i comuni in cui mancano, il Sindaco).
Conservazione del posto di lavoro
In caso di infortunio, il lavoratore, convivente o non convivente, avrà diritto alla conservazione del posto come da Tabella 8 a pag. 21.
La misura della retribuzione
Poiché le prestazioni economiche dell’INAIL hanno inizio a partire dal quarto giorno, il datore di lavoro dovrà corrispondere la retribuzione completa solo per i primi tre giorni. In seguito, la retribuzione viene erogata dall’INAIL.
Il lavoratore infortunato ha diritto a ricevere l’indennità sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio (qualora per contratto già ne usufruisca) solo
nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
Il periodo di prova e di preavviso viene sospeso in caso di malattia.
‣Attenzione!
Il cittadino extracomunitario sprovvisto di permesso di soggiorno o titolare di un permesso non idoneo a svolgere attività lavorativa, oppure in
possesso di un permesso di soggiorno ma comunque irregolare perché non assunto regolarmente, in caso di infortuni ha comunque diritto all’assicurazione contro gli infortuni, quindi ad eventuali rendite per invalidità accertate a seguito di un infortunio sul lavoro.
Permessi
Il dipendente ha diritto a godere di permessi retribuiti o non per:
Visite mediche
I lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di visite mediche documentate (coincidenti anche parzialmente con l’orario di
lavoro) nelle seguenti misure:
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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Tabella 9: Permessi retribuite per visite mediche
Ore
Lavoratori conviventi
16*
Lavoratori non conviventi
oltre 30 ore settimanali
sotto le 30 ore settimanali
12
Riproporzione
* Ridotte a 12 ore per i lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B Super e gli studenti di età compresa tra i 16 e i 40 anni frequentanti
corsi di studio che prevedono al loro termine il rilascio di un titolo riconosciuto dallo Stato.
Per i lavoratori con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore devono essere riproporzionate in ragione dell’orario di lavoro prestato, utilizzando dei parametri Þssi. Es. se il lavoratore ha prestato servizio per 29 ore alla settimana, il calcolo da fare è: (29x40)/100=11,6 ore. 29 sono le ore
settimanali; 40 e 100 sono parametri Þssi.
Al lavoratore che ne faccia richiesta, dovranno essere comunque concessi, per giustiÞcati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. In
questo caso, non è dovuta l’indennità sostitutiva del vitto e dell’alloggio.
Disgrazia familiare
Il lavoratore ha diritto ad un pari a 3 giorni lavorativi di permesso retribuito in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti
entro il 2° grado.
Nascita
Al lavoratore uomo, in caso di nascita di un Þglio, spettano 2 giornate di permesso retribuito.
Formazione professionale
I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di 40 ore di
permesso retribuito all’anno per la frequenza di corsi di formazione professionale speciÞci per collaboratori familiari o assistenti domiciliari.
Scuola dell’obbligo o scuola professionale
Tenuto conto delle esigenze della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del
diploma di scuola dell’obbligo o speciÞco professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro.
Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate.
Le ore per gli esami annuali, entro l’orario giornaliero, saranno invece retribuite nei limiti occorrenti agli esami stessi.
Congedo matrimoniale
La legge prevede che, in caso di matrimonio, ai lavoratori venga concesso un congedo retribuito di 15 giorni di calendario, con diritto al pagamento del compenso sostitutivo convenzionale di vitto e alloggio, ove il lavoratore ne usufruisca.
Il lavoratore otterrà il pagamento della relativa retribuzione a presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto matrimonio.
Congedo per maternità (ex astensione obbligatoria)
Durante il congedo di maternità la legge dà alla lavoratrice-madre il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro.
Il congedo di maternità può essere alternativamente preso:
a) 2 mesi prima del parto +
3 mesi dopo il parto
b) 1 mese prima del parto +
4 mesi dopo il parto
Nel secondo caso, la lavoratrice dovrà portare un certiÞcato medico che attesti che la sua gravidanza è regolare e che le condizioni lavorative non
sono rischiose per la salute del feto.
Spetta anche per i periodi di interdizione anticipata disposta per motivi gravosi di salute.
I periodi di congedo sono considerati come attività lavorativa a tutti gli effetti anche per scatti di anzianità, tredicesima e ferie.
Dall’inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e Þno alla cessazione del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante tale periodo la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
La data del parto è conteggiata nel periodo di congedo per maternità che precede il parto.
Durante questo periodo ha diritto a ricevere un’indennità pari all’ 80% della retribuzione media giornaliera (anticipata dal datore di lavoro) per i
giorni di astensione obbligatoria (vedi Indennità di Maternità a pag. 35).
Quando e come fare la domanda
Per usufruire del diritto-obbligo del congedo familiare, occorre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro e alla sede INPS di residenza:
• prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione: domanda di congedo per maternità delle lavoratrici
dipendenti (astensione obbligatoria), Modulo MAT SR01 scaricabile dal sito www.inps.it>Moduli>Parola chiave>SR01, corredata dal certiÞcato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
• A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso: il certiÞcato di nascita del Þglio oppure la dichiarazione sostitutiva (autocertiÞcazione).
Con richiesta a parte, utilizzando il modulo AP06 DEDUZIONI da presentare personalmente presso gli ufÞci INPS, si deve segnalare la nascita
per usufruire delle deduzioni Þscali per i Þgli a carico e richiedere l’erogazione degli assegni familiari, se spettano (vedi Assegno nucleo familiare
a pag. 36).
22
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Danni
Il lavoratore domestico è responsabile dei danni causati nello svolgimento dell’attività lavorativa, ad esempio per la rottura di un vaso o il danneggiamento di un mobile, se il danno è stato causato intenzionalmente o con negligenza o disattenzione.
In questi casi il datore di lavoro ha diritto a chiedere il risarcimento del danno entro 5 anni dal momento del danno.
Il datore può accordarsi con la lavoratrice per trattenere dallo stipendio mensile una quota che non può superare il 10%, Þno al risarcimento totale
del danno.
Se nel frattempo, e prima che sia stata soddisfatta per intero la richiesta di risarcimento, si interrompe il rapporto di lavoro, il datore ha diritto a
trattenere la somma dovuta Þno a 1/5 del TFR. Nel caso in cui, nonostante la trattenuta, il datore di lavoro non ottenga la somma di cui ha diritto,
dovrà chiedere il saldo ed eventualmente agire in giudizio per inadempimento da parte del lavoratore.
Se poi durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il lavoratore cagiona un danno a un terzo estraneo (es. fa cadere un vaso dal balcone e danneggia l’auto parcheggiata), dovrà rispondere per il danno procurato.
Il terzo danneggiato può però rivolgersi direttamente al datore di lavoro che sarà tenuto a pagare il danno lamentato, per poi rivalersi sulla colf per
il rimborso delle somme.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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‣I contributi previdenziali
Nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà ricordare di versare regolarmente, ogni tre mesi, i contributi previdenziali INPS in favore
del lavoratore domestico.
l’INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) provvede alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di natura previdenziale e assistenziale, nonché delle prestazioni a sostegno del reddito.
Una quota dei contributi versati all’INPS garantisce anche l’assicurazione INAIL per malattie professionali ed infortuni.
l’INPS registra in favore del lavoratore tanti contributi settimanali quante sono le settimane retribuite, con calcolo trimestrale, purché nei tre mesi
risultino, in media, almeno 24 ore di lavoro retribuite a settimana.
Le 24 ore settimanali possono essere raggiunte anche prestando attività lavorativa presso più datori di lavoro.
Per i contributi settimanali versati per meno di 24 ore, invece, si applica una riduzione proporzionale delle settimane per le quali si è ricevuto
lo stipendio. Se ad esempio il lavoratore ha lavorato solo per 12 ore la settimana (quindi per la metà dell’orario minimo settimanale necessario per
accreditare un contributo settimanale) l’INPS non potrà accreditare 52 contributi settimanali, ma solo 26, pari cioè a sei mesi.
I bollettini INPS
L’INPS, dopo la denuncia di assunzione, apre la relativa posizione assicurativa del lavoratore e invia al datore di lavoro un blocchetto di bollettini
di conto corrente postali prestampati per effettuare i versamenti dei contributi.
L’INPS provvede ad inviare i successivi blocchi di bollettini solo su richiesta del datore di lavoro. Tale richiesta può essere inoltrata direttamente
agli ufÞci INPS per telefono, chiamando il numero tel. 803164, oppure utilizzando l’apposito servizio on line sul sito www.inps.it>servizi>tipologia
utente>cittadino>Lavoro domestico: denuncia on line dei collaboratori domestici>richiesta bollettini.
Qualora i bollettini riportassero dei dati sbagliati, il lavoratore o il datore di lavoro dovrà richiedere la loro correzione. Per la rettiÞca basterà
cambiare i dati indicati nel frontespizio del blocchetto dei bollettini.
Il dato esatto andrà indicato sotto quello sbagliato. Se si richiede la rettiÞca di un dato anagraÞco bisognerà allegare il relativo certiÞcato anagraÞco. Il bollettino dovrà essere compilato o a macchina o a penna con caratteri a stampatello. Il frontespizio così rettiÞcato dovrà quindi essere
restituito all’INPS, preferibilmente di persona.
Le scadenze per il pagamento dei bollettini
I bollettini devono essere obbligatoriamente pagati a scadenze Þsse. Le scadenze coincidono con la scadenza dei quattro trimestri solari.
L’ultimo giorno utile per il versamento è il decimo giorno dalla scadenza del trimestre.
Tabella 10: Scadenze versamenti contributi
dal 1° al 10 aprile
dal 1° al 10 luglio
dal 1° al 10 ottobre
1° gennaio al 31° marzo
lavoro svolto dal
dal 1° al 10 gennaio
1° aprile al 30° giugno
1° luglio al 30° settembre
1° ottobre al 31° dicembre
Se l’ultimo giorno utile per il versamento cade di domenica o festivo questo è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
Rispettare i termini è cruciale, perché in caso di ritardo o di anticipo vengono applicate delle sanzioni. Inoltre, i versamenti non possono essere
cumulativi.
Per sanare eventuali ritardi o errori, bisogna richiedere all’INPS dei bollettini appositi.
Procedimento di calcolo dei contributi trimestrali
Il sito dell’INPS fornisce un servizio di calcolo dei contributi estremamente pratico e semplice (www.inps.it>servizi>tipologia
utente>cittadino>Lavoro domestico: denuncia on line dei collaboratori domestici>simulazione calcolo contributi). Raccomandiamo di impiegare
il servizio online, ma in alternativa, provvediamo a dare un spiegazione dettagliata del procedimento di calcolo da seguire passo passo.
Per calcolare l’importo dei contributi da versare, occorre determinare quattro valori:
1) Retribuzione oraria effettiva
a) Retribuzione oraria convenuta
b) Quota tredicesima
c) Quota vitto e alloggio
2) Ore lavorative trimestrali
a) Ore lavorative settimanali
b) Numero settimane nel trimestre
3) Retribuzione giorni di ferie
a) Retribuzione 1 giorno di ferie
b) Numero giorni di ferie goduti nel trimestre
4) Contributo orario convenzionale
Retribuzione oraria effettiva
La retribuzione oraria effettiva corrisponde allo stipendio concordato tra datore di lavoro e lavoratore per un’ora di lavoro, comprensivo di
tredicesima e di eventuale vitto e alloggio.
Per calcolare la retribuzione oraria effettiva, occorrerà dunque determinare:
• la retribuzione oraria convenuta
• la quota tredicesima
• l’eventuale quota vitto e alloggio
Retribuzione oraria convenuta
La retribuzione oraria convenuta corrisponde allo stipendio concordato tra datore di lavoro e lavoratore per un’ora di lavoro, al netto di altri importi.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
25
Se lo stipendio viene pagato al lavoratore su base mensile, per calcolare la retribuzione oraria convenuta occorrerà dividere lo stipendio per il
numero delle ore lavorate nell’arco del mese.
Facciamo un esempio. Se il lavoratore percepisce uno stipendio di 600 euro al mese e lavora 7 ore al giorno per 22 giorni, occorre dividere lo
stipendio mensile (€600) per le ore lavorate nell’arco del mese (5 ore x 22 giorni = 110 ore mese). Dunque €600/110= €5,45.
La quota tredicesima
La tredicesima è il mese di stipendio aggiuntivo che viene corrisposto al lavoratore in corrispondenze alle festività natalizie.
Ai Þni del calcolo dalla retribuzione oraria effettiva, serve determinare la quota tredicesima. Questa corrisponde alla retribuzione oraria convenuta
divisa per 12 (mesi).
Facciamo un esempio. Se il lavoratore percepisce come paga 7 euro all’ora, la quota tredicesima sarà pari a 7 euro diviso 12, ovvero 58 centesimi
(€7.00 / 12 = €0,58).
La quota vitto e alloggio
Se il lavoratore vive presso il datore di lavoro, avrà diritto ad un’indennità di vitto e alloggio di cui bisognerà tener conto nel calcolo della
retribuzione convenuta.
Il valore convenzionale dell’indennità vitto e alloggio viene stabilito di anno in anno da una commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro.
Per controllare i valori aggiornati si può consultare il sito www.welfare.gov.it>lavoro>tutela condizioni di lavoro>disciplina del rapporto di lavoro.
Per l’anno 2007, il valore convenzionale è pari a € 4.69
Per calcolare la quota vitto e alloggio, occorre moltiplicare il valore convenzionale di vitto e alloggio dell’anno in corso per il numero di giornate lavorative. Si ottiene così il valore complessivo mensile. Ottenuto questo valore bisognerà dividerlo per il numero delle ore lavorate nel corso di un mese.
Facciamo un esempio: se il lavoratore ha lavorato 22 giorni al mese per un totale di 110 ore, si moltiplicherà l’indennità vitto e alloggio (ovvero
€4,69 nel 2007) per il numero di giorni lavorativi (22 giorni) per ottenere il totale mensile, e si dividerà il risultato per il numero delle ore lavorate
(110 ore). Dunque €4,69 x 20 = €93.8 (totale mese) / 110 = €0,938
Esempio di calcolo della retribuzione oraria effettiva.
1) Se lo stipendio è su base mensile, il primo passo è determinare la retribuzione oraria convenuta.
Se la retribuzione è su base oraria, si può procedere al secondo passaggio.
Giorni lavorativi
per ore lavorative
= ORE MESE
22
5
110
Stipendio mensile
diviso ore mese
= RETRIBUZIONE ORARIA CONVENUTA
€ 600,00
110
€ 5,45
2) Il secondo passo è determinare la quota tredicesima della retribuzione oraria convenuta.
Retribuzione oraria convenuta
diviso mesi
= QUOTA TREDICESIMA
€ 5,45
12
€ 0,45
3) Terzo passo, a cui procedere solo se il lavoratore convive presso il datore di lavoro,
è determinare la quota vitto e alloggio, a partire dal valore convenzionale dell’anno in corso.
Valore convenzionale
Per giorni lavorativi
= Valore
complessivo
diviso ore
mese
= QUOTA VITTO E
ALLOGGIO
€ 4,69
22
€ 103,18
110
€ 1,0318
4) La retribuzione oraria effettiva corrisponde alla sommatoria degli importi sopra determinati.
Retribuzione oraria convenuta
più quota tredicesima
più quota vitto
e alloggio (se
convivente)
= RETRIBUZIONE ORARIA
EFFETTIVA
€ 5,45
€ 0,45
€ 1,0318
€ 6,9318
Ore trimestrali retribuite
Ai Þni del calcolo della contribuzione previdenziale, occorre conteggiare il numero delle ore di lavoro prestate dal lavoratore durante un trimestre
lavorativo.
Alle ore di lavoro effettivo, è necessario aggiungere anche le ore retribuite per ogni giornata di ferie, le ore di assenza per malattia, infortunio,
festività, ecc…
Il calcolo parte dalla domenica iniziale Þno all’ultimo sabato del trimestre. Le ore di lavoro effettuate dopo l’ultimo sabato vanno aggiunte a
quelle del trimestre successivo.
Se il totale delle ore del trimestre è una cifra decimale (non intera), questa va arrotondata per eccesso.
Esempio di calcolo delle ore lavorative trimestrali.
26
Ore lavorative settimana
per settimane lavorative trimestre
= ORE LAVORATIVE RETRIBUITE TRIMESTRE
20
12,3
246
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Contributo orario convenzionale
Per determinare l’importo dei contributi per ora di lavoro retribuito, è necessario individuare l’importo del contributo orario convenzionale deÞnito
dall’INPS.
Questo dipende dalla retribuzione oraria effettiva, che dovrà essere calcolata secondo il procedimento descritto a pag. 26. Determinata la retribuzione oraria effettiva, basterà ricercare nella tabella l’importo del contributo orario corrispondente.
Le prime tre fasce contributive riguardano rapporti in cui il lavoratore lavora Þno a 24 ore settimanali.
La quarta fascia riguarda il rapporto di lavoro che superi le 24 ore settimanali, per il quale il contributo orario convenzionale è unico.
Tabella 11: Contributo orario convenzionale
Retribuzione oraria effettiva
Importo contributo orario convenzionale
con quota assegni
familiari
di cui a carico del
lavoratore
senza quota assegni
familiari
di cui a carico del
lavoratore
Fino a euro 6,83
€ 1,27
€ 0,30
€ 1,23
€ 0,30
oltre € 6,83 e fino a € 8,34
€ 1,43
€ 0,34
€ 1,39
€ 0,34
oltre € 8,34
€ 1,75
€ 0,42
€ 1,70
€ 0,42
*oltre le 24 ore settimanali
€ 0,92
€ 0,22
€ 0,90
€ 0,22
*tutte presso lo stesso datore di lavoro
L’importo del contributo orario convenzionale varia anche a seconda di che il lavoratore goda o meno di assegni familiari. Questi non vengono
corrisposti qualora il lavoratore sia coniuge del datore di lavoro oppure parente o afÞne entro il terzo grado e conviva con il datore di lavoro.
A carico del lavoratore è una frazione del contributo complessivo pagato dal datore di lavoro. Per legge, il datore di lavoro ha il diritto di
sottrarre questa quota del contributo dallo stipendio del lavoratore. In pratica, questo avviene di rado, dato l’importo minimo della quota.
L’importo del contributo trimestrale
Una volta determinate:
• Retribuzione oraria effettiva
• Ore lavorative retribuite nel trimestre
• Contributo orario convenzionale
è possibile computare l’importo del contributo trimestrale dovuto all’INPS.
Esempio di calcolo del contributo trimestrale.per un salario mensile di 600 euro;
con retribuzione oraria effettiva di euro 6,80;
con 20 ore lavorative a settimana;
in un trimestre comprensivo di 12,3 settimane;
il contributo trimestrale è pari a:
Ore lavorative trimestre
246
per contributo orario convenzionale
€
1,27
= CONTRIBUTO TRIMESTRALE
€
312,42
Compilazione dei bollettini INPS
Aperta dall’INPS la posizione assicurativa del lavoratore e inviato il blocco di bollettini, il datore di lavoro deve provvedere a compilare i bollettini
relativi ai versamenti trimestrali. Ricordiamo che occorre usare un singolo bollettino per il versamento di ogni singolo trimestre solare.
I bollettini diventano due, però, se nel corso del trimestre:
• ci sia una modiÞca salariale che comporti la variazione della fascia di retribuzione e quindi dell’importo del contributo;
• il lavoratore, che svolge un lavoro settimanale superiore alle 24 ore, per qualche settimana lavori per un numero di ore inferiore, con conseguente modiÞca della retribuzione oraria convenzionale.
In entrambi i caso, il datore di lavoro dovrà presentare due bollettini di versamento, ognuno dei quali raggrupperà i periodi di lavoro caratterizzati
dalla medesima retribuzione oraria convenzionale.
Fronte del bollettino
La parte anteriore del bollettino riporta prestampati: i dati del datore di lavoro, i dati del lavoratore, la data di assunzione, il codice lavoratore (o
codice rapporto di lavoro).
Bisognerà invece compilare le caselle sotto elencate con i seguenti dati:
Trimestre: indicare il numero di trimestre al quale il versamento si riferisce. Ad esempio: 3 per il trimestre luglio-settembre.
Ore retribuite: indicare il numero complessivo delle ore retribuite nel corso del trimestre relativo al versamento (vedi “Ore trimestrali retribuite ” a
pag. 26), Þno all’ultimo sabato compreso nel trimestre solare. Se il numero che si ottiene non è intero, dovrà essere arrotondato all’unità superiore.
Retribuzione oraria effettiva: indicare l’importo della retribuzione oraria effettiva (vedi “Retribuzione oraria effettiva ” a pag. 25) in base alla
quale versare i contributi. Indicare inoltre se sono state retribuite tutte le settimane del trimestre, in caso contrario bisogna annerire le caselle
corrispondenti alle settimane retribuite. Le voci “cod.ass” e “imp.” si riferiscono al caso in cui il datore di lavoro intende versare un contributo di
assistenza ad un sindacato.
Retro del bollettino
Nella parte posteriore del bollettino dovranno essere indicati a titolo di riepilogo:
Il trimestre, il numero delle ore retribuite nel trimestre, la retribuzione effettiva e le settimane retribuite.
I bollettini vanno Þrmati dal datore di lavoro.
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Pagamento dei contributi
Il sito dell’INPS mette a disposizione degli utenti un nuovo servizio di pagamento dei contributi online dei lavoratori domestici, attraverso il
quale è possibile effettuare i pagamenti, 7 giorni su 7 (www.inps.it>servizi>tipologia utente>cittadino>Pagamento online contributi lavoratori
domestici.
Il servizio utilizza per il pagamento le Poste Italiane, che richiedono la preventiva registrazione, gratuita, al proprio sito www.poste.it.
Gli strumenti di pagamento abilitati sono :
• Addebito in conto corrente BancoPosta;
• Carta pre-pagata PostePay emessa da Poste Italiane;
• Carte di credito abilitate al circuito internazionale Visa, Visa Electron e MasterCard.
Per il servizio è dovuto alle Poste Italiane un importo a titolo di Costo dell’Operazione variabile a seconda della modalità di pagamento.
Agevolazioni fiscali per i contributi versati
Colf: I contributi versati per la colf si possono dedurre dalla propria IRPEF Þno a un massimo di Euro 1.549,37 euro (questa deduzione non si
applica alle badanti).
Si scarica dall’IRPEF solo la quota a carico del datore di lavoro e non anche quella a carico della colf (anche se il datore di lavoro, per una forma
di cortesia verso la colf, ha pagato a proprio carico l’intero contributo).
Può scaricare i contributi dall’IRPEF solo chi risulta datore di lavoro registrato all’INPS. Non è ammesso il trasferimento del carico contributivo
da una persona all’altra: se il datore di lavoro ufÞcialmente è la moglie (ma chi tira fuori i soldi è il marito), se ne va in fumo il beneÞcio Þscale se
la moglie, casalinga, non paga l’IRPEF per se stessa.
Badanti: E’ introdotta dalla Þnanziaria 2007 una nuova agevolazione sulla retribuzione degli addetti all’assistenza personale di soggetti non
autosufÞcienti (le badanti) per handicap vari (per la baby-sitter il datore di lavoro potrà usufruire della sola agevolazione per le colf, a meno che
il bimbo non sia affetti da patologie certiÞcabili). E’ possibile portare in deduzione Þno ad un massimo di €2.100,00, ma il reddito complessivo
non deve superare €40.000,00 (questa deduzione non si applica alle colf).
L’agevolazione spetta anche qualora tali spese siano sostenute per il coniuge, per i Þgli, per i genitori, per i fratelli e per i suoceri.
Per usufruire di questa deduzione è necessario produrre:
• CertiÞcazione medica attestante lo stato di non autosufÞcienza;
• Idonea documentazione delle spese sostenute (che può anche consistere in una ricevuta debitamente Þrmata, rilasciata dall’assistente familiare, in cui siano indicati gli estremi anagraÞci e il codice Þscale del soggetto che effettua il pagamento, del soggetto che presta assistenza e del
famigliare a favore del quale la spesa è stata sostenuta).
A cosa danno diritto i contributi?
I contributi di previdenza sociale versati all’INPS sono una garanzia assicurativa per il lavoratore, il quale si trova così tutelato sia al termine della
propria vita lavorativa (pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità, o reversibilità), sia in occasione di circostanze particolari (indennità di
maternità, malattia, disoccupazione) o condizioni di vita sfavorevoli (integrazione delle pensioni al trattamento minimo, assegno sociale, assegno
per il nucleo familiare, assegni di sostegno per la maternità).
Una quota dei contributi versati all’INPS garantisce altresì l’assicurazione INAIL per malattie professionali ed infortuni.
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‣Le pensioni
Grazie ai contributi versati, al termine della propria vita lavorativa il lavoratore avrà diritto a ricevere una pensione, che varia secondo l’importo
dei contributi versati, il loro numero, l’età, la condizione Þsica e la residenza del lavoratore.
Si tratta di:
• la pensione di vecchiaia
• la pensione di anzianità
• la pensione di invalidità,
• l’assegno per l’assistenza personale
• l’assegno di inabilità
• la pensione ai superstiti
• la pensione internazionale
• la pensione per chi torna in patria
• la pensione supplementare
• il trattamento minimo
• l’assegno sociale
La pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia viene attribuita ai lavoratori che hanno raggiunto l’”età pensionabile” con un determinato numero di contributi pagati.
Quanto spetta:
Il sistema di calcolo dell’importo della pensione di vecchiaia varia a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore al 31 dicembre
1995.
In particolare, viene applicato:
• Il sistema contributivo per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 1995: calcolo della pensione basato sull’accantonamento dei contributi
annui rivalutati in base all’andamento del Prodotto Interno Lordo.
• Il sistema retributivo per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 aveva almeno 18 anni di contribuzione: calcolo legato alle retribuzioni degli
ultimi 10 anni di attività lavorativa
• Il sistema misto per i lavoratori con anzianità inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995:
• sistema di calcolo transitorio sulla base sia dei contributi versati, sia delle retribuzioni ricevute Þno al 31 dicembre 1995.
Chi ne ha diritto:
In tutti i sistemi di calcolo, per ottenere la pensione di vecchiaia, occorre possedere tutti e tre i seguenti requisiti:
NEL SISTEMA RETRIBUTIVO:
• Età: 65 anni per gli uomini e 60 per le donne
• Contributi: 20 anni di versamenti (1040 contributi settimanali)
• Cessato il lavoro dipendente
NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO:
• Età: variabile da 57 a 65 anni sia per uomini che per donne
• Contributi: 5 anni di contributi
• Cessato il lavoro dipendente
‣Attenzione!
• Il requisito dell'età non occorre qualora l'anzianità contributiva maturata sia almeno di 40 anni effettivi. Nel calcolo dei 40 anni non
rientrano eventuali periodi di studio riscattati e i periodi coperti da versamenti volontari.
• I periodi di lavoro svolti prima dei 18 anni di età vengono conteggiati aumentati della metà quindi ad esempio se un ragazzo ha lavorato
per due anni prima del compimento dei 18 anni, gli anni contributivi conteggiati saranno tre e non due.
• Le lavoratrici madri che hanno diritto alla pensione con il sistema contributivo possono andare in pensione prima, aggiungendo alla loro età
4 mesi per ciascun Þglio Þno ad un massimo di 12 mesi.
• Bastano 15 anni di contributi per quei lavoratori che al 31 dicembre 1992:
• avevano già tale anzianità
• avevano già compiuto l'età pensionabile prevista all'epoca (55 anni per le donne e 60 per gli uomini)
• erano stati autorizzati ai versamenti volontari.
La misura minima
L’importo della pensione non dovrà essere inferiore all’importo dell’assegno sociale aumentato del 20%; in caso contrario la pensione non
può essere liquidata. Tale misura minima non viene adottata per i lavoratori che hanno almeno 65 anni di età. Infatti la riforma del sistema pensionistico ha stabilito che per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull’integrazione al
trattamento minimo.
Come si richiede:
La domanda di pensione va compilata su un modulo, reperibile presso un qualunque ufÞcio INPS, sul sito www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda sono indicati anche i certiÞcati anagraÞci (o dichiarazioni sostitutive che possono essere rilasciate anche presso le
Sedi dell’INPS) che vanno allegati. Il modulo di domanda va presentato, insieme agli altri documenti, presso un qualunque ufÞcio INPS o presso
un Ente di Patronato riconosciuto dalla legge.
Da quando parte:
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene raggiunta l’età pensionabile o in cui vengono perfezionati i requisiti
richiesti.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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La pensione di anzianità
La pensione di anzianità si può ottenere prima di aver compiuto l’età pensionabile perché viene erogata in base al raggiungimento di un certo
numero di anni di contribuzione.
Chi ne ha diritto:
Attualmente i requisiti richiesti per la pensione di anzianità per i lavoratori domestici sono:
• almeno 35 anni di contributi;
• 57 anni di età.
• In alternativa, se non si sono ancora raggiunti i 57 anni di età, si può comunque ottenere se si possono far valere 39 anni di contribuzione.
• Dal 2008, in alternativa in poi si potrà andare in pensione se non si è raggiunta l’età anagraÞca di 57 anni avendo almeno 40 anni di contributi.
• aver smesso di lavorare.
Come si richiede:
La domanda va compilata su un modulo (VO1), reperibile presso gli ufÞci INPS, che possono essere facilmente individuati attraverso il sito dell’INPS www.inps.it o presso gli Enti di Patronato. Nel modulo di domanda vanno indicati anche i certiÞcati anagraÞci (o dichiarazioni sostitutive)
che devono essere allegati. Dopo aver compilato la domanda in tutte le sue parti è necessario recarsi presso un qualunque ufÞcio INPS o presso un
Ente di Patronato riconosciuto dalla legge oppure inviarlo per posta.
Da quando parte:
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda se sono raggiunti i requisiti.
Pensione di inabilità
Il lavoratore divenuto totalmente inabile al lavoro a causa di un’infermità Þsica o mentale ha diritto alla pensione di inabilità.
La pensione di inabilità non è deÞnitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia. Al compimento dell’età
pensionabile la pensione di inabilità si trasforma infatti in assegno sociale.
Chi può fare la domanda
• un'infermità Þsica o mentale, accertata dal medico dell'INPS, da cui scaturisca un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa;
• un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui tre versati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.
Chi fa domanda di pensione di inabilità non può svolgere alcuna attività lavorativa, né dipendente né autonoma, né può essere iscritto in albi
professionali.
Pensione di inabilità e rendita INAIL
La pensione di inabilità non può essere cumulata con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, riconosciuta per la
stessa causa. Nel caso in cui la rendita INAIL sia di importo inferiore alla pensione INPS, il lavoratore avrà diritto a ricevere dall’INPS la differenza
tra le due prestazioni.
Lavoratori extracomunitari
Se il lavoratore è un cittadino extracomunitario, per ottenere la pensione di inabilità dev’essere titolare di una carta di soggiorno, documento che
viene rilasciato dalla Questura solo dopo 5 anni di permanenza regolare in Italia.
Alcuni regolamenti comunitari prevedono invece il riconoscimento di questo diritto anche a chi ha solo un permesso di soggiorno della durata di
almeno un anno. Nei fatti, alcuni ufÞci INPS riconoscono la supremazia dei regolamenti comunitari, altri si attengono al dettato della legge italiana.
Nel caso in cui esistono accordi con il proprio paese di origine, il lavoratore può rivolgersi al giudice civile.
Quanto spetta:
L’importo della pensione è variabile, secondo limiti di reddito e secondo l’età pensionabile e viene erogato in rate mensili.
Come si richiede:
La domanda di pensione di inabilità (su mod. INAB1) va presentata direttamente alla sede INPS, tramite i Patronati, oppure inviata per posta. Il
modulo INAB1 è disponibile presso le sedi INPS e sul sito www.INPS.it, nella sezione “moduli”.
Assegno per l’assistenza personale e continuativa
Coloro ai quali è stata riconosciuta dall’INPS l’inabilità lavorativa, possono ottenere l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno di assistenza viene concesso su domanda dell’interessato e può essere chiesto insieme alla pensione di inabilità.
Chi ne ha diritto:
I pensionati di inabilità possono chiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa:
• se non possono camminare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore
• se hanno bisogno di assistenza continua in quanto non in grado di condurre da soli la vita quotidiana.
L’assegno non spetta durante i periodi di ricovero in istituti di cura o di assistenza a carico della pubblica amministrazione e nei periodi di ricovero
in istituti di cura o di assistenza privati, quando la spesa è a carico della pubblica amministrazione.
L’assegno è incompatibile con l’assegno mensile corrisposto dall’INAIL agli invalidi per l’assistenza personale e continuativa.
L’assegno è ridotto per coloro che ricevono analoga prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l’INPS corrisponde la differenza tra
le due prestazioni.
Quanto spetta
Dal 1° luglio 2005 l’assegno di assistenza è pari a 415,13 euro mensili.
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Assegno di invalidità
Nel caso in cui il lavoratore soffra di un’infermità Þsica o mentale, tale da provocare una riduzione permanente della capacità di lavoro, ha diritto
a riscuotere un assegno di invalidità.
L’assegno ha validità triennale e può essere confermato, su domanda del beneÞciario, per tre volte consecutive, dopodiché diventa deÞnitivo.
Chi può fare la domanda
Condizioni per l’erogazione dell’assegno di invalidità sono:
• un’infermità Þsica o mentale inferiore a un terzo rispetto alle capacità del lavoratore;
• l’invalidità dev’essere accertata dai medici INPS;
• è necessario che siano stati versati almeno 5 anni di contributi, pari a 260 contributi settimanali;
• di questi, almeno 3 anni di contributi, pari a 156 contributi settimanali, devono essere stati versati nei cinque anni che precedono la presentazione della domanda.
• il lavoratore non percepisca già una rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale.
Nel caso in cui la rendita INAIL sia di importo inferiore all’assegno di invalidità INPS, il lavoratore avrà diritto a ricevere dall’INPS la differenza
tra le due prestazioni.
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, purché il lavoratore abbia cessato
l’attività di lavoro dipendente e possegga i requisiti contributivi previsti per la pensione di vecchiaia.
Il periodo in cui l’invalido ha beneÞciato dell’assegno e non ha contributi da lavoro, viene considerato utile per raggiungere il diritto alla pensione
di vecchiaia.
Come si richiede:
La domanda per l’assegno di invalidità va presentata agli ufÞci INPS o presso un Ente di Patronato.
Quanto spetta:
La misura dell’assegno è determinata in base alle norme che disciplinano il calcolo delle pensioni; dunque è variabile secondo limiti di reddito e
secondo l’età pensionabile, e viene erogato in rate mensili.
• L’integrazione al minimo:
Nel caso in cui l’assegno risulti particolarmente esiguo ed il reddito familiare basso, l’importo della pensione può essere aumentato di una cifra
non superiore all’assegno sociale.
Pensione ai superstiti
La pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore o pensionato deceduto.
Esistono due tipi:
• pensione di reversibilità: se la persona deceduta era già pensionata,
• pensione indiretta: se il lavoratore al momento della morte svolgeva attività lavorativa.
La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato almeno 15 anni di contributi oppure se era assicurato da almeno 5 anni, di cui
almeno 3 versati nei 5 anni precedenti la data di morte.
Chi può fare la domanda
La pensione spetta:
• al coniuge, anche se separato o divorziato, a condizione che abbia beneÞciato di un assegno di mantenimento e non si sia risposato,
• ai Þgli (legittimi, legittimati, adottivi, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro
coniuge) che alla data della morte del genitore siano minori, studenti o inabili e a suo carico,
• ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno o nonna).
Oppure,
• in mancanza del coniuge, dei Þgli e dei nipoti ne hanno diritto i genitori;
• in mancanza dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili.
Lavoratore straniero
Se il lavoratore non è cittadino italiano e la morte sopraggiunge prima che abbia compiuto 65 anni, non spetterà ai superstiti alcuna pensione. Ai superstiti viene riconosciuta solo un’indennità una tantum. Dopo i 65 anni, agli eredi spetterà la pensione secondo i principi generali
stabiliti per i lavoratori italiani.
Quanto spetta:
Dal 1° gennaio 1996, l’importo della pensione ai superstiti è condizionato dalla situazione economica del titolare. L’assegno viene ridotto del 25%,
del 40% e del 50% a seconda dei redditi percepiti dal beneÞciario. Questa regola non vale se sono contitolari i Þgli minori, studenti o inabili.
• 60% al coniuge;
• 20% a ciascun Þglio se c'è anche il coniuge;
• 40% a ciascun Þglio, se sono solo i Þgli ad averne diritto;
• 70% se c'è un solo Þglio superstite;
• 15% a ciascun genitore, fratello e sorella.
Come si richiede:
La domanda di pensione ai superstiti va compilata su un modulo (SO1), reperibile presso un qualunque ufÞcio INPS, sul sito www.INPS.it, nella
sezione “moduli”, o presso i Patronati riconosciuti dalla legge.
Da quando parte:
La pensione decorre dal mese successivo alla morte dell’assicurato o del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.
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La pensione internazionale
Con la pensione internazionale si tutelano i lavoratori che hanno svolto parte della loro attività all’estero consentendo loro di maturare il diritto
alla pensione.
L’Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi dell’Unione Europea. Sono
state inoltre stipulate apposite convenzioni bilaterali con alcuni paesi extracomunitari (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia,
Isole del Canale e Isola di Man, Israele, Montenegro, Principato di Monaco, San Marino, Serbia, Slovenia,, Tunisia, Uruguay, USA, Venezuela).
Per l’assicurato che ha svolto attività lavorativa in Italia e in un Paese convenzionato o nei Paesi dell’Unione europea, il diritto alla pensione viene
accertato sommando i periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero (totalizzazione).
Chi può fare la domanda
La totalizzazione (sommatoria dei periodi di lavoro svolti in Italia e all’estero) è ammessa a condizione che il lavoratore abbia un periodo minimo
di contribuzione nel Paese che concede la pensione. Il periodo minimo, in Italia e nei paesi europei, è pari a 52 settimane. Nelle convenzioni
bilaterali tale periodo può variare a seconda degli accordi stabiliti da ogni Paese.
Il lavoratore che ha versato contributi in più di due Stati, non può totalizzare tutti i periodi di assicurazione. Solo alcune convenzioni bilaterali ammettono la totalizzazione dei contributi con Paesi terzi, che risultino legati, a loro volta, da convenzioni sia con l’Italia che con lo Stato contraente
(totalizzazione multipla).
Lavoratori stranieri
• Lavoratori comunitari: l’Italia applica i Regolamenti Comunitari che prevedono la possibilità di utilizzare i contributi versati in tutti i paesi
dell’Unione Europea. Di conseguenza, il lavoratore comunitario ha diritto a ottenere il pagamento della pensione nel Paese di residenza, così
come in Italia, sommando tutti i contributi maturati in più Stati membri allo scopo di raggiungere il diritto a pensione (“totalizzazione”).
• Lavoratori extracomunitari: occorrerà veriÞcare se lo stato di appartenenza del lavoratore ha stipulato la convenzione di cui sopra con l’UE
o con i paesi dove ha lavorato il lavoratore.
Quanto spetta:
Una volta raggiunti i requisiti alla pensione per mezzo della totalizzazione dei periodi di lavoro, l’’importo della pensione viene determinato da
ogni Paese, in proporzione ai contributi lì maturati (sistema del pro-rata). Ogni paese poi provvederà a liquidare direttamente al lavoratore la propria parte di pensione, senza trasferimenti di contributi da un paese all’altro.
• L’integrazione al minimo:
L’importo mensile in pagamento delle pensioni in pro-rata non può comunque essere inferiore, per ogni anno di contribuzione accreditata in Italia,
ad un quarantesimo del trattamento minimo in vigore alla data di decorrenza della pensione.
La pensione in pro-rata il cui importo, sommato a quello della eventuale pensione estera, non raggiunge il minimo previsto dalla legge, viene
integrata al trattamento minimo se i redditi del pensionato e quelli del coniuge non superano i limiti Þssati.
Come si riscuote:
• In Italia: la procedura è la stessa prevista per le pensioni italiane.
• All'estero: avviene con assegni inviati al domicilio dell’interessato da parte della banca incaricata del pagamento, o di una sua corrispondente
locale. Per l’accredito della pensione sul proprio conto corrente il pensionato deve rivolgersi alla banca incaricata del pagamento o alla sua
corrispondente locale.
Come e dove fare la domanda
Nei paesi della Comunità Europa la domanda di pensione va presentata nel luogo di residenza presso l’istituzione previdenziale di quello Stato.
Sarà l’istituzione competente per territorio a segnalare la domanda presentata all’ente pensionistico estero interessato.
Per i paesi extracomunitari la domanda può essere presentata anche presso il paese in cui si è lavorato o presso i consolati.
La domanda deve essere presentata utilizzando i moduli previsti in relazione al tipo di pensione richiesta.
La pensione per chi torna in patria
Prima della legge Bossi-Fini, ai lavoratori stranieri che tornavano in patria veniva riconosciuto, indipendentemente da accordi di reciprocità tra
l’Italia e il loro Paese, il diritto ad ottenere la restituzione dei contributi versati Þno a quel momento, maggiorati del 5%. Con la legge questo diritto
è stato annullato e i contributi versati vanno persi se non si raggiungono i seguenti requisiti.
Chi ne ha diritto:
• Lavoratore comunitario: al rientro in patria, il lavoratore comunitario ha diritto a ottenere il pagamento della quota dei contributi maturati in
l’Italia (pro-rata), qualora abbia raggiunto i requisiti per la pensione per mezzo della totalizzazione (vedi paragrafo precedente)
• Lavoratore extracomunitario: il lavoratore extra-comunitario ha il diritto a ricevere la pensione nel proprio paese di origine a condizione che:
• abbia compiuto 65 anni, sia per gli uomini che per le donne.
• se ha versato contributi prima del 1996, deve aver maturato il minimo di 5 anni contributivi Questa condizione non è richiesta per coloro
che hanno versato contributi a partire dal 1996.
Come si richiede:
Il lavoratore deve presentare la domanda all’INPS, indicando anche l’ufÞcio postale o la banca dove vuole riscuotere la pensione e le modalità di
pagamento (accredito in conto corrente bancario o postale).
La domanda può anche essere spedita tramite raccomandata e deve essere sempre sottoscritta dall’interessato.
Come si riscuote:
Le pensioni vengono pagate ai residenti all’estero ogni mese.
Le pensioni di importo inferiore ad un limite stabilito per legge vengono pagate con periodicità semestrale come avviene per i pensionati in Italia.
In linea generale, gli assegni INPS vengono emessi nella valuta del Paese di residenza del pensionato, ad eccezione di alcuni Stati con monete non
quotate nei mercati (come Argentina, Brasile e Venezuela) dove il pagamento viene effettuato in dollari USA.
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Il trattamento minimo
Se il pensionato percepisce una pensione molto bassa al di sotto di quello che viene considerato il “minimo vitale” in relazione ai contributi versati,
lo Stato, tramite l’INPS, corrisponde il trattamento minimo.
Quanto spetta:
L’importo della pensione percepita viene aumentato Þno a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. Per il 2007 l’importo mensile
è pari a Euro 436,14.
Chi ne ha diritto:
Ha diritto all’integrazione del trattamento minimo chi possiede redditi personali il cui importo è al disotto di una soglia che varia di anno in anno.
Per il 2007 questo importo è pari a Euro 5.669,82.
Chi possiede un reddito tra i Euro 5.669,82 e i Euro 11.339,64 ha diritto ad una integrazione ridotta.
Chi supera il limite di € 11.339,64 non può avere l’integrazione.
Se chi fa richiesta di integrazione cumula i proprio redditi con quelli del coniuge, il limite di reddito cumulato con quello del coniuge per il 2007
è pari a Euro 17.009,46; se il reddito va da Euro 17.009,46 a Euro 22.679,28 si ha diritto all’integrazione ridotta; chi supera il limite di Euro
22.679,28 non ha diritto all’integrazione.
Chi percepisce la pensione internazionale non ha diritto al trattamento minimo.
Come si richiede:
Per la richiesta del trattamento minimo ci si deve rivolgere alla sede INPS del vostro luogo di residenza, speciÞcando i dettagli del caso.
L’assegno sociale
Un’altra forma di assistenza a favore di cittadini o di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, privi di reddito o con reddito inferiore a un minimo stabilito per legge, è rappresentato dall’assegno sociale.
Chi ne ha diritto:
Hanno diritto a ricevere dall’INPS l’assegno sociale i lavoratori:
• con oltre 65 anni
• se non godono di altre forme di pensione.
• regolarmente residenti in Italia,
• (se cittadini stranieri, titolari di carta di soggiorno)
• il reddito annuo posseduto non deve superare un importo massimo, Þssato per l'anno 2007 in Euro 5.061,68 (il doppio se il nucleo familiare è
composto da due persone).
La residenza abituale in Italia è un requisito fondamentale tanto che, se il titolare dell’assegno sociale si trasferisce all’estero, perde il diritto.
Quanto spetta:
L’importo dell’assegno sociale è rivalutato annualmente ed è corrisposto in 13 rate mensili a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
di presentazione della domanda. Per l’anno 2007 l’importo è Þssato ad Euro 389.36
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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‣Le prestazioni a sostegno del reddito
Il versamento dei contributi garantisce anche l’erogazione di assegni a sostegno del reddito del lavoratore, soprattutto in particolari momenti di
difÞcoltà durante la vita lavorativa.
Le cosidette prestazioni a sostegno del reddito sono competenze dello stato sociale, attribuite all’INPS, e in quanti tali indipendenti da quantità
e livello di contributi versati.
Di queste, gli lavoratori addetti ai servizi domestici hanno diritto a:
• Indennità di disoccupazione
• Indennità di Maternità
• Assegno nucleo familiare
• Indennità tubercolari
• Cure termali
Indennità di disoccupazione
Quando un lavoratore viene licenziato, può richiedere un’indennità di disoccupazione, concessa con l’obiettivo di dare un sostegno Þnanziario
durante la ricerca di un nuovo posto di lavoro. Questa disciplina non si applica a coloro che si dimettono volontariamente, ameno che non si tratti
di dimissioni per giusta causa. L’indennità dà diritto ad un massimo di 180 giorni di sussidio Þnanziario, ossia circa 6 mesi, in seguito ai quali
il lavoratore non avrà più diritto di godere dell’indennità, salvo che si tratti di disoccupato ultracinquantenne, il quale può arrivare a goderne per
un massimo di 9 mesi.
A seconda della quantità di contributi versati prima del licenziamento, il lavoratore potrà chiedere un’indennità ordinaria o una ridotta.
Indennità di disoccupazione ordinaria
L’indennità ordinaria corrisponde al 40% dello stipendio percepito nei tre mesi precedenti il licenziamento, per un importo massimo mensile
lordo deÞnito di anno in anno.
Chi ne ha diritto:
Il lavoratore potrà chiedere un’indennità ordinaria:
• se è in possesso di almeno due anni di assicurazione INPS e
• se ha versato almeno 52 contributi settimanali nei due anni precedenti il licenziamento
L’indennità non viene più corrisposta quando il lavoratore:
• ha percepito tutte le 180 giornate di indennità;
• viene avviato ad un nuovo lavoro;
• viene cancellato, per qualunque motivo, dalle liste dei disoccupati;
Come si richiede:
La domanda va presentata all’INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
Se la domanda viene presentata entro i primi 7 giorni dal licenziamento, l’indennità verrà corrisposta a partire dall’8° giorno. Se invece la domanda viene presentata oltre il 7° giorno dal licenziamento, l’indennità inizia a decorrere a partire dal 5° giorno successivo.
Disoccupazione con requisiti ridotti
Chi ne ha diritto:
Il lavoratore potrà chiedere un’indennità ridotta anche se non ha versato 52 contributi settimanali nel biennio precedente, ma:
• ha lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente e risulta assicurato da almeno due anni
L’indennità è pagata dall’INPS con un assegno unico inviato a casa del lavoratore, per un periodo corrispondente alle giornate effettivamente
lavorate nell’anno precedente, e in ogni caso per un periodo non superiore a 156 giornate.
L’indennità non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici
in maternità) o quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modiÞca delle mansioni,
mobbing, ecc…).
L’indennità corrisponde al 30% della retribuzione media giornaliera percepita nei tre mesi precedenti il licenziamento, per un importo massimo mensile lordo deÞnito di anno in anno.
Come si richiede:
La domanda va presentata direttamente alle Sedi dell’INPS entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è veriÞcato il licenziamento.
Indennità di Maternità
Quando la lavoratrice domestica è in stato interessante, ha diritto a godere di un’indennità di maternità che andrà a sostituire il proprio stipendio,
nel periodo garantito dalla legge.
Durante il congedo di maternità la lavoratrice-madre ha infatti il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro (vedi Congedo per maternità a pag. 22).
Durante questo periodo ha diritto a ricevere un’indennità pari all’ 80% della retribuzione media giornaliera erogata direttamente dall’INPS per
i giorni di astensione obbligatoria. Durante il periodo di astensione facoltativa alle lavoratrici domestiche spetta un’indennità pari al 30% erogata
direttamente dall’INPS.
L’indennità di maternità è dovuta Þn dal primo giorno di assenza, a differenza dell’indennità di malattia che non è dovuta per i primi tre giorni.
‣Attenzione!
L‘interruzione della gravidanza (aborto terapeutico) avvenuta dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione è considerata a tutti gli effetti parto.
Di conseguenza, la lavoratrice ha diritto alla piena indennità.
Al contrario, l’interruzione avvenuta prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione (aborto) è equiparata alla malattia e quindi la lavoratrice
non ha diritto all’indennità di maternità, ma, eventualmente, a quella di malattia.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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Come si richiede:
Per usufruire del diritto-obbligo del congedo di maternità, occorre che la lavoratrice presenti al datore di lavoro e all’a sede INPS di residenza:
• prima dell'inizio del congedo di maternità, e in ogni caso entro il 7° mese di gestazione: apposita domanda di congedo per maternità delle
lavoratrici dipendenti (Modulo SRO1), corredata dal certiÞcato medico attestante il mese di gestazione e la data presunta del parto.
• A seguito del parto ed entro trenta giorni dallo stesso: il certiÞcato di nascita del Þglio oppure la dichiarazione sostitutiva (autocertiÞcazione).
Con richiesta a parte, utilizzando il modulo AP06 DEDUZIONI da presentare personalmente presso gli ufÞci INPS, si deve segnalare la nascita
per usufruire delle deduzioni Þscali per i Þgli a carico e richiedere l’erogazione degli assegni familiari, se spettano (vedi Assegno nucleo familiare
a pag. 36).
I moduli per la domanda (modello MAT SRO1) sono disponibili presso le sedi INPS e sul sito www.inps.it alla sezione “moduli”.
La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati o inviata per posta.
Chi ne ha diritto:
Per poter richiedere l’indennità, occorre che la lavoratrice abbia versato:
• almeno 52 contributi settimanali nei 24 mesi precedenti, oppure:
• almeno 26 contributi settimanali nei 12 mesi precedenti il periodo di assenza obbligatoria.
L’indennità di maternità per astensione obbligatoria spetta per un periodo massimo di cinque mesi, presi alternativamente:
a) 2 mesi prima del parto +
3 mesi dopo il parto
b) 1 mese prima del parto +
4 mesi dopo il parto
Spetta anche per i periodi di interdizione anticipata disposta per motivi gravosi di salute.
Adozioni
In caso di adozione o afÞdamento, l’indennità di maternità spetta per i tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia, a condizione che
non abbia superato i 6 anni di età (18 anni per le adozioni o gli afÞdamenti preadottivi internazionali).
Quando la lavoratrice domestica è in stato interessante, ha diritto a conservare il posto di lavoro e a godere di un’indennità di maternità che andrà
a sostituire il proprio stipendio, nel periodo garantito dalla legge.
Assegno nucleo familiare (ANF)
L’assegno per il nucleo familiare è un sostegno per le famiglie con reddito basso, determinato per il 70% da lavoro dipendente o da prestazione
derivante da lavoro dipendente (pensione, indennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia ecc).
La deÞnizione delle fasce di reddito che costituiscono un “reddito basso”, necessarie per calcolare l’importo dell’assegno ai nuclei familiari, è
deÞnito ogni anno dall’INPS .
A chi spetta
Gli assegni familiari vengono riconosciuti al richiedente dell’assegno e ai componenti del nucleo familiare a carico del lavoratore, cioè:
• il coniuge non legalmente separato
• i Þgli (legittimi, legittimati, adottivi, afÞliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio
dell'altro coniuge, afÞdati a norma di legge)
• i Þgli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto Þsico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro
• i nipoti, di età inferiore ai 18 anni, a carico di un ascendente diretto (nonno o nonna) che siano in stato di bisogno e siano mantenuti da uno
dei nonni.
• i Þgli compresi tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti.
Possono far parte del nucleo familiare anche i fratelli, le sorelle ed i nipoti collaterali del richiedente (Þgli di fratelli e sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano diritto alla pensione ai superstiti e che siano orfani di entrambi i genitori).
Condizione per l’erogazione dell’assegno è che i familiari devono essere legalmente soggiornanti in Italia. Per certiÞcare la residenza dei familiari, se ancora non è stata completata la procedura per ottenerla, è possibile presentare documenti o certiÞcati da cui risulti la presenza stabile in
Italia, come buste paga, certiÞcati di frequenza di asili o scuole, ecc...
Il lavoratore straniero potrà usufruire di questo beneÞcio anche per i familiari che sono ancora nel Paese di origine solo in caso di speciÞche Convenzioni Internazionali (Turchia, Croazia; attualmente in ratiÞca le Convenzioni con: Cile, Corea del Sud, Filippine, Marocco, Nuova Zelanda,
Polonia).
Come si richiede:
La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata direttamente alla sede INPS, tramite i Patronati, oppure inviate per posta.
Alla domanda deve essere allegata autocertiÞcazione in sostituzione dello stato di famiglia.
I moduli sono disponibili, oltre che presso le sedi INPS, anche sul sito dell’Istituto www.INPS.it, nella sezione “moduli”.
Indennità tubercolari
Al lavoratore malato di tubercolosi l’INPS garantisce un’indennità che copre l’assistenza sanitaria messa a disposizione dal Servizio Sanitario
Nazionale.
L’indennità spetta anche al coniuge e ai familiari entro il 2° grado malati di tubercolosi, anche se non sono iscritti all’INPS.
chi ne ha diritto:
Condizione per ricevere l’indennità è il versamento di almeno 1 anno di contributi, equivalente a 52 settimane.
Come si richiede:
La domanda si può fare in qualsiasi sede INPS.
Tipi di indennità tubercolari:
• Giornaliera: copre il periodo delle cure ospedaliere o ambulatoriali
• Post-sanatoriale: se l’astensione dal lavoro per tubercolosi è durata per almeno 60 giorni, spetta per 2 anni dopo la Þne del ricovero o della
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
cura ambulatoriale, se questi sono durati più di 60 giorni.
• Assegno di cura e sostentamento: se la propria capacità di guadagno capacità si è ridotta a meno della metà e non si percepisce una retribuzione continuativa a tempo pieno, spetta per 2 anni ed è rinnovabile senza limiti di tempo se ne permangono i requisiti.
• Assegno natalizio: spetta se si è usufruito anche per un solo giorno del mese di dicembre l’assistenza antitubercolare sanitaria o economica.
Cure termali
Il lavoratore domestico può usufruire di un’indennità per sostenere il soggiorno presso alberghi convenzionati per le cure termali necessarie per
prevenire, ritardare o rimuovere affezioni bronco-catarriali o reumo-artropatiche.
Sono a carico del lavoratore le spese di viaggio ed il ticket previsto dalla legge.
Le cure termali possono essere effettuate soltanto per cinque anni, fatta eccezione per alcuni casi particolari individuati dai medici dell’INPS.
Chi ne ha diritto:
Può richiedere l’indennità chi ha almeno 5 anni di assicurazione all’INPS e 3 di contributi, versati nei cinque anni precedenti la domanda.
Come si richiede:
La richiesta deve essere inoltrata alla sede INPS più vicina o ad un Patronato entro il 31 dicembre e va corredata da un certiÞcato medico che attesti
la malattia e indichi lo stabilimento di cure prescelto.
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‣L’Assicurazione per malattie professionali ed infortuni sul lavoro
Una quota dei contributi versati all’INPS va ascritta all’assicurazione INAIL per malattie professionali ed infortuni.
I lavoratori domestico che subisce un infortunio o contrae una malattia a causa dell’attività lavorativa ha diritto a ricevere dell’INAIL una tutela in
forma di prestazioni economiche, sanitarie ed integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente i premi assicurativi o se non ha
comunicato all’INAIL l’inizio del rapporto di lavoro, contravvenendo le disposizioni di legge.
Infortunio sul lavoro
E’ da considerarsi infortunio sul lavoro quello che avviene nel corso dello svolgimento dell’attività lavorativa. L’infortunio può essere determinato
da cause esterne, imprevedibili, straordinarie o accidentali, così come da sforzo del lavoratore compiuto in condizioni di normale svolgimento
dell’attività lavorativa.
Ai Þni dell’indennizzo INAIL, è necessario che dall’infortunio sia derivata un’inabilità permanente al lavoro (assoluta o parziale), la morte
oppure un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Deve considerarsi:
• inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un infortunio che tolga completamente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro;
• inabilità permanente parziale: la conseguenza di un infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e per tutta la vita l’attitudine al
lavoro;
• inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un infortunio che impedisca totalmente per più di tre giorni di attendere al lavoro.
L’INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il normale percorso per raggiungere o rientrare dal posto di lavoro (“infortunio in
itinere”) con mezzi di trasporto pubblici, o anche con mezzi privati se i mezzi pubblici sono inadeguati.
Si considera “infortunio in itinere” quello occorso al lavoratore durante il normale percorso:
• di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
• tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
• di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto
Sono coperte anche le eventuali interruzioni e deviazioni del normale percorso dovute a causa di forza maggiore (es.:guasto meccanico), per esigenze essenziali ed improrogabili (es.:soddisfacimento di esigenze Þsiologiche), o nell’adempimento di obblighi penalmente rilevanti (es.:prestare
soccorso a vittime di incidente stradale);
Rimangono esclusi dall’indennizzo gli infortuni direttamente causati da:
• abuso di alcolici e di psicofarmaci;
• uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
• carenza di prescritta abilitazione alla guida.
Malattia professionale
Si considera malattia professionale quella contratta, durante e a causa dell’attività lavorativa, in conseguenza al tipo di lavoro o a materiali o fattori
presenti nell’ambiente di lavoro, e la cui azione nociva, lenta e protratta nel tempo produce una riduzione della capacità lavorativa.
Le malattie professionali assicurate sono elencate in apposita lista e si deÞniscono come “tabellate”. Oltre a queste sono indennizzabili la silicosi e
l’asbestosi. Ogni forma morbosa che possa ritenersi conseguenza di attività lavorativa può essere denunciata all’INAIL, anche se non è compresa
fra le malattie tabellate: in questo caso il lavoratore dovrà dimostrare il nesso causale tra l’attività lavorativa e la malattia.
Denuncia di infortunio
Quando effettuare la denuncia
Il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro di qualsiasi infortunio subito, documentato da certiÞcato medico, per evitare la
perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.
Il datore di lavoro:
• non è tenuto a presentare denuncia in caso di infortunio con prognosi Þno a 3 giorni;
• se la prognosi medica è di inabilità assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni (eventualmente determinata da un successivo aggravamento), deve inviare la denuncia entro due giorni dal primo certiÞcato medico o dal referto del pronto soccorso, sia all’INAIL
che all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di Polizia, Questura, o, per i comuni in cui mancano, il Sindaco).
• se l’infortunio ha provocato la morte del lavoratore o se il lavoratore è in pericolo di morte, deve inviare la denuncia con telegramma o a
mezzo fax entro 24 ore dall’evento, sia all’INAIL che all’Autorità locale di Pubblica Sicurezza.
Come effettuare la denuncia
La denuncia viene effettuata utilizzando un apposito modulo (Mod.117 Prest - Denuncia di infortunio di addetti a servizi domestici) disponibile
presso le sedi INAIL o scaricabile dal sito www.inail.it>Assicurazione>Modulistica>Denuncia di infortunio, malattia professionale, silicosi.
La denuncia va fatta in 4 copie, rispettivamente per: INAIL, ASL, Pubblica Sicurezza, Datore di lavoro e dev’essere corredata da certiÞcato
medico, compilato in tre copie. Al primo certiÞcato possono seguire uno o più certiÞcati di continuazione e, a guarigione avvenuta, il certiÞcato
medico deÞnitivo.
Sia sulla denuncia che sul certiÞcato debbono essere indicate le generalità dell’infortunato, il giorno e l’ora in cui è avvenuto l’infortunio, le cause e
le circostanze, anche in riferimento ad eventuali deÞcienze di misure d’igiene e di prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della lesione,
il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
Denuncia di malattia professionale
Quando effettuare la denuncia
Il lavoratore deve informare il datore di lavoro della malattia professionale contratta entro 15 gg. dal manifestarsi dei primi sintomi per evitare
la perdita del diritto all’indennità relativa ai giorni precedenti la segnalazione.
Il datore di lavoro deve inviare alla Sede INAIL competente (quella nel cui territorio si svolge il rapporto lavorativo) la denuncia di malattia professionale:
• entro 5 giorni dalla data in cui ha ricevuto il certiÞcato medico riferito alla malattia stessa.
• entro 24 ore dall’evento con telegramma o a mezzo fax, se la malattia o la lesione ha provocato la morte del lavoratore o se il lavoratore è
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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in pericolo di morte.
Il datore di lavoro è tenuto a denunciare la malattia del proprio dipendente anche se questa è insorta per effetto di attività lavorativa esplicata in
precedenza, alle dipendenze di altri.
Come effettuare la denuncia
La denuncia viene effettuata utilizzando un apposito modulo (Mod.101 Prest - Denuncia malattia professionale) disponibile presso le sedi INAIL
o scaricabile dal sito www.inail.it>Assicurazione>Modulistica>Denuncia di infortunio, malattia professionale, silicosi.
La denuncia va fatta in 3 copie, rispettivamente per: INAIL, ASL, Datore di lavoro, e dev’essere corredata da certiÞcato medico, che dovrà contenere l’indicazione del domicilio dell’ammalato e del luogo ove questi si trova ricoverato e una relazione particolareggiata della sintomatologia
accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico.
Le prestazioni economiche
Se la prognosi dell’infortunio è stabilita per meno di 4 giorni:
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore:
• il 100% della retribuzione: per la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si manifesta la malattia professionale, se quest’ultima ha causato
astensione dal lavoro, compresa l’eventuale indennità di vitto e alloggio
• Il 60% della retribuzione: per i successivi 3 giorni.
L’INAIL non è invece tenuto a erogare alcuna prestazione.
Se la prognosi dell’infortunio è stabilita per oltre 4 giorni:
Il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore quanto sopra;
L’INAIL è tenuto a corrispondere al lavoratore le seguenti prestazioni a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o
si è manifestata la malattia professionale e Þno alla guarigione clinica (senza limiti di tempo):
Indennità per inabilità temporanea assoluta
Nei casi di inabilità assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga un’indennità giornaliera.
L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o dalla data di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.
L’indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera: 60% Þno al 90° giorno e 75% dal 91° giorno Þno alla guarigione clinica.
Indennizzo per danno permanente
In caso di inabilità permanente, il lavoratore ha diritto a un’indennità in capitale o ad una rendita, a seconda del grado del danno subito.
• danno di grado compreso tra il 16% e il 100%: rendita diretta (costituita da una quota di indennizzo del danno biologico e una quota di
indennizzo per le conseguenze patrimoniali della menomazione) proporzionale al grado di inabilità e rapportata alla retribuzione percepita
nell’anno precedente l’evento
• danno di grado compreso tra il 6% e il 15%: non ha diritto ad una rendita, ma ad un indennizzo in capitale una tantum, erogato senza alcun
riferimento alla retribuzione percepita. In caso di successivo aggravamento, però, il lavoratore può richiedere alla sede INAIL di appartenenza
la revisione del grado di inabilità.
Ai famigliari vanno erogate delle quote integrative della rendita, nella misura di un ventesimo delle quota di indennizzo per le conseguenze
patrimoniali della menomazione per:
• il coniuge
• i Þgli Þno a 18 anni
• i Þgli inabili senza limiti di età, Þnché dura l'inabilità
• i Þgli Þno a 26 anni se studenti universitari e viventi a carico, per tutta la durata normale del corso di laurea.
Integrazione della rendita diretta
Entro i termini previsti per la revisione del grado di inabilità permanente (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale),
l’INAIL corrisponde un’integrazione della rendita diretta al lavoratore che deve sottoporsi a cure per il recupero della capacità lavorativa.
L’integrazione della rendita viene applicata esclusivamente alla quota di rendita che indennizza le conseguenze patrimoniali della menomazione.
Dopo il riconoscimento della invalidità permanente, il lavoratore periodicamente deve sottoporsi a delle visite mediche per veriÞcare se l’inabilità
è peggiorata o diminuita. Entro i termini previsti per la revisione del grado di inabilità permanente (10 anni in caso di infortunio, 15 anni in caso
di malattia professionale), nel caso di peggioramento l’INAIL corrisponde un’integrazione della rendita, diretta al lavoratore che deve sottoporsi a
cure per il recupero della capacità lavorativa.
Assegno per assistenza personale continuativa
Il lavoratore assicurato che ha riportato un grado di inabilità del 100% a causa delle menomazioni subite può chiedere all’INAIL un assegno mensile da utilizzare per l’assistenza personale continuativa.
Integrazione di fine anno
L’INAIL, alla Þne di ogni anno, corrisponde una prestazione economica integrativa a:
• gli invalidi con grado di inabilità compreso tra l'80% e il 100%;
• gli invalidi con un grado di inabilità del 100% con assistenza personale continuativa.
Le erogazioni vengono effettuate a condizione che gli invalidi non superino un tetto di reddito annualmente stabilito.
Un’ulteriore integrazione economica è prevista anche per i Þgli dei grandi invalidi di età non superiore ai 12 anni, indipendentemente dal reddito.
Assegno di incollocabilità
I titolari di rendita con un grado di inabilità non inferiore al 34% e di età non superiore a 65 anni, se dichiarati “incollocabili”, in conseguenza di
infortuni o malattie professionali, con una riduzione della capacità lavorativa che non li mette in condizione di svolgere attività lavorativa, possono
chiedere all’INAIL un assegno di incollocabilità .
L’assegno viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato.
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Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Cure termali e soggiorni climatici
Entro i termini di revisione della rendita (10 anni in caso di infortunio, 15 in caso di malattia professionale) e a giudizio del medico dell’INAIL, i
lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale possono usufruire di cure idrofangotermali e soggiorni climatici.
Le spese di viaggio e di soggiorno in alberghi convenzionati sono a carico dell’INAIL sia per l’invalido che per l’accompagnatore, se viene dimostrata la necessità della sua presenza.
Fornitura di protesi e presidi
L’INAIL fornisce ai propri assicurati gli strumenti ed i dispositivi tecnici necessari per lo svolgimento della loro vita quotidiana e di relazione.
Le protesi e i presidi vengono forniti, se necessari, anche dopo la scadenza dei termini di revisione della rendita.
L’INAIL progetta e realizza protesi personalizzate presso il proprio Centro Protesi di Vigorso di Budrio (BO) e presso la Casa di Cura “Villa Sacra
Famiglia” di Roma.
Cure mediche e chirurgiche
Nelle regioni in cui è stata stipulata apposita convenzione, l’INAIL fornisce direttamente ai lavoratori infortunati un servizio di cure ambulatori
presso le proprie Sedi.
Il lavoratore assicurato viene assistito da un’unica struttura dal momento in cui si è veriÞcato l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale Þno a tutto il periodo di inabilità temporanea assoluta.
L’INAIL assicura: accertamenti diagnostici, prestazioni specialistiche, eseguibili a livello ambulatoriale in materia di ortopedia, otoiatria, neurologia e chirurgia, sieroproÞlassi e vaccinazione.
Rendita ai superstiti e assegno funerario
In caso di morte del lavoratore per cause conseguenti all’infortunio o alla malattia professionale, l’INAIL corrisponde una rendita mensile ai
superstiti, che decorre dal giorno successivo alla morte, così ripartita:
• 50% al coniuge
• 20% a ciascun Þglio
Oppure, in mancanza di coniuge e Þgli:
• 20% ai genitori naturali e adottivi
• 20% a ciascuno dei fratelli e delle sorelle.
La rendita totale in ogni caso non può superare complessivamente il 100% della retribuzione di riferimento.
L’INAIL eroga inoltre un assegno per le spese funerarie ai superstiti o a chiunque dimostri di averle sostenute.
Assegno superstiti dei titolari di rendita INAIL
L’INAIL corrisponde uno speciale assegno mensile ai superstiti, in condizioni di bisogno, dei titolari di rendita diretta con un grado di inabilità
non inferiore al 65 per cento, deceduti per cause indipendenti dall’infortunio o dalla malattia professionale.
La prestazione sarà commisurata alla rendita effettivamente corrisposta in vita al lavoratore, limitatamente però alla quota per indennizzo delle
conseguenze patrimoniali delle menomazioni, e tiene conto dei redditi dei familiari.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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‣Fine del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro domestico può interrompersi per:
• volontà del lavoratore (dimissioni)
• volontà del datore di lavoro (licenziamento)
• scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato.
Licenziamento
Il licenziamento è l’atto con il quale il datore di lavoro interrompe il rapporto di lavoro senza accordo con il lavoratore.
Dovrà in ogni caso essere rispettato il termine di preavviso di licenziamento, pena pagamento dell’indennità di mancato preavviso, ma rimane
esclusa dal lavoro domestico la reintegrazione del posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo.
Dunque non è necessario ai Þni del licenziamento del lavoratore domestico il requisito di una giusta causa.
Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
Termini di preavviso:
Se la causa del licenziamento è legata ad una negligenza o mancanza grave del lavoratore tale da non consentire più la prosecuzione, nemmeno
provvisoria, del rapporto si ha il cosiddetto licenziamento “in tronco” per giusta causa.
Negli altri casi il datore di lavoro è tenuto all’obbligo del preavviso che ha una durata variabile in relazione all’anzianità del rapporto e alle ore
settimanali lavorative.
1)
Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:
a) Þno a 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario;
b) oltre i 5 anni di anzianità: 30 giorni di calendario
2)
Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
a) Þno a 2 anni di anzianità: 8 giorni di calendario;
b) ltre i 2 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
Alla scadenza del preavviso l’eventuale alloggio dovrà essere liberato da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro.
‣Attenzione!
In caso di mancato preavviso il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore una indennità di mancato preavviso: pari alla retribuzione
corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
Dimissioni
Il lavoratore può decidere di interrompere il rapporto di lavoro rassegnando le dimissioni.
Se queste vengono rassegnate per giusta causa (es. mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modiÞca delle mansioni, mobbing,
ecc…) non essendo possibile la continuazione del rapporto nemmeno provvisoriamente, il lavoratore ha comunque diritto ad avere l’indennità di
mancato preavviso.
Negli altri casi, il lavoratore è tenuto a rispettare il periodo di preavviso la cui durata varia in relazione all’orario settimanale e all’anzianità di
servizio.
Termini di preavviso:
1)
Per i rapporti di lavoro superiori a 24 ore settimanali:
a) Þno a 5 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario;
b) oltre i 5 anni di anzianità: 15 giorni di calendario
2)
Per rapporti di lavoro inferiori alle 25 ore settimanali:
a) Þno a 2 anni di anzianità: 4 giorni di calendario;
b) oltre i 2 anni di anzianità: 7,5 giorni di calendario
In caso di contratto di lavoro a tempo determinato, il lavoratore che recede prima della scadenza deve corrispondere al datore di lavoro una somma
equivalente all’indennità sostitutiva del preavviso.
‣Attenzione!
Qualora il lavoratore non rispettasse i termini di preavviso, il datore di lavoro potrà trattenere il mancato preavviso e richiedere il risarcimento dei
danni.
Scadenza contratto di lavoro a tempo determinato
In caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, il rapporto di lavoro cessa automaticamente alla scadenza del termine stabilito nel contratto.
Se il datore di lavoro recede prima del termine, il lavoratore ha diritto a chi la revoca del permesso di soggiorno, almeno per il periodo di residua
validità del permesso stesso.
Il lavoratore in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro non stagionale, che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, ha il diritto di
ottenere un nuovo permesso di “attesa occupazione” che avrà la durata di 6 mesi dal momento del rilascio e consentirà al lavoratore di cercare
una nuova occupazione lavorativa durante tutta la validità del permesso.
Come si richiede:
Per ottenere tale tipo di permesso, è necessario:
1) presentarsi presso il Centro per l’impiego competente per territorio non oltre 40 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro - comunque non oltre la data di scadenza del permesso – per iscriversi nelle liste di collocamento. Bisognerà rendere una dichiarazione che
attesti l’attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di una nuova attività lavorativa.
2) Inoltrare alla Questura la richiesta di rilascio del permesso per attesa occupazione portando fotocopia del permesso scaduto, del passaporto o
documento equipollente e dell’iscrizione alle liste di collocamento.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
43
Nuova occupazione
Quando il titolare del permesso per attesa occupazione troverà una nuova occupazione, dovrà inoltrare alla Questura mediante la Posta la domanda
per richiedere la conversione del permesso di soggiorno in un permesso per motivi di lavoro o per gli altri ristretti motivi consentiti dalla legge
(ad esempio matrimonio o ricongiungimento familiare), utilizzando l’apposito kit distribuito gratuitamente dagli ufÞci postali
‣Attenzione!
A differenza dei normali permessi di soggiorno per lavoro, la data di scadenza della validità del permesso per attesa occupazione è perentoria: ciò
vuol dire che, una volta scaduto il permesso, il suo rinnovo non potrà più essere richiesto.
Il trattamento di fine rapporto (TFR)
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un trattamento di Þne rapporto (TFR) calcolato sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio.
Come si calcola
Il TFR si determina calcolando una quota annuale da accantonare al termine di ogni anno di servizio svolto. Questa quota annuale va poi a sommarsi alle quote precedentemente accantonate e rivalutate annualmente.
Quota annua di accantonamento
La quota annuale da accantonare si calcola al 31 dicembre dividendo la retribuzione annua per 13,5. Per retribuzione annua si intendono tutte le
somme corrisposte nell’anno, comprensive di eventuale vitto e alloggio.
Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno, la quota e’ proporzionalmente ridotta, considerando come mese intero le frazioni di mese
uguali o superiori a 15 giorni.
Rivalutazione delle quote accantonate
Al momento della liquidazione del TFR, il datore di lavoro dovrà rivalutare al 31 dicembre dell’anno precedente il fondo complessivo accantonato
negli anni precedenti.
Il tasso di rivalutazione da applicare e’ composto da due voci:
• una Þssa(1,5%)
• ed una variabile (75% dell' aumento del costo della vita calcolato dall'ISTAT).
Quest’ultimo tasso fa riferimento all’aumento del costo della vita per gli operai e gli impiegati accertato dall’ISTAT (vedi sito http://www.istat.it )
nel mese in esame, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.
Qualora il rapporto di lavoro cessi nel corso dell’anno, la voce Þssa dell’1,5% va frazionata in dodicesimi di anno (pari allo 0,125% per ogni mese)
in rapporto al numero di mesi lavorati nell’anno.
La quota maturata nell’anno in corso è esclusa dal calcolo di rivalutazione.
Esempio di quota TFR
1) Determinare la retribuzione annuale;
Retribuzione mensile
per
= RETRIBUZIONE ANNUALE
€ 825,00
13
€ 10.725,00
Retribuzione annuale
diviso
= QUOTA ANNUA TFR
€ 10.725,00
13,5
€ 794,44
Quota annua TFR
per anni
= TFR TOTALE
€ 794,44
4,6
€ 3.654,44
2) Dividere la retribuzione annuale per il coefficiente 13,5;
3) Moltiplicare per gli anni o frazioni di anni lavorati;
4) Rivalutare per l>incremento annuo e l>aumento del costo della vita.
‣Attenzione!
I datori di lavoro sono tenuti ad anticipare, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all’anno, il trattamento di Þne rapporto nella misura
massima del 70% di quanto maturato.
44
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
‣Controversie in materia di lavoro
Tra il lavoratore e il datore di lavoro possono sorgere diversi conßitti, sia nel corso sia alla Þne del rapporto di lavoro.
I conßitti possono riguardare gli aspetti economici, come le differenze retributive o il mancato versamento dei contributi, o gli aspetti normativi,
come ad esempio il licenziamento illegittimo.
La parte che normalmente risulta essere più debole nell’ambito del rapporto lavorativo è il lavoratore.
Il lavoratore, per poter avanzare le sue richieste e vedersi riconosciuti i sui diritti, deve per prima cosa tentare obbligatoriamente una conciliazione
extragiudiziale con il suo datore di lavoro. In caso contrario il giudice, in corso di causa, si vedrà costretto a sospendere il giudizio e assegnerà un
termine alle parti per l’espletamento della procedura.
La conciliazione extragiudiziale
Per rivendicare le proprie ragioni, quindi, il lavoratore dovrà proporre un tentativo di conciliazione che può essere alternativamente:
• conciliazione sindacale: avvalendosi delle procedure di conciliazione previste dal contratto collettivo. Avviene nei locali del sindacato a cui
è iscritto il datore di lavoro;
• conciliazione amministrativa: avviene davanti all’ufÞcio del lavoro.
Sarà competente la Direzione Provinciale del Lavoro nella cui circoscrizione è nato o cessato il rapporto di lavoro.
La controversia viene trattata dalla Commissione provinciale di conciliazione la quale è composta da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Il tentativo di conciliazione può essere presentato sia in maniera scritta che orale, ma è sempre meglio presentare una richiesta scritta, nella quale
sono speciÞcati in maniera dettagliata tutti gli elementi della richiesta.
Alcune commissioni predispongono dei moduli prestampati che possono essere usati.
Il tentativo di conciliazione, sia in sede sindacale che amministrativa, deve essere eseguito dalla Commissione entro 60 giorni dalla presentazione
della richiesta.
Una volta ricevuta la richiesta, la commissione convoca le parti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
Nel caso in cui il tentativo va a buon Þne, viene formato un processo verbale, contenente le condizioni raggiunte. Il verbale viene sottoscritto dalle
parti, alla presenza del presidente della commissione .
L’accordo così raggiunto nel verbale, per acquistare efÞcacia, dovrà necessariamente essere presentato, a cura del lavoratore, alla Direzione Provinciale del Lavoro, per essere poi depositato nella Cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto.
Il giudice a quel punto compie un accertamento sulle regolarità del verbale ed emette un decreto con il quale dichiara esecutivo il verbale.
Solo in seguito a questo passaggio, in caso di inadempimento degli accordi del datore di lavoro, il lavoratore potrà dare vita ad procedimento esecutivo per vedersi riconosciuti i propri diritti.
Ricorso giudiziale
Se la conciliazione, invece, non ha esito, viene redatto un processo verbale, nel quale sono indicate le ragioni del mancato accordo.
In questo caso viene presentato un ricorso giudiziale al giudice del lavoro competente per territorio. Una volta depositato il ricorso in cancelleria,
il giudice Þssa l’udienza di discussione.
Nell’udienza di discussione, le parti devono comparire di persona, al Þne di consentire al giudice di procedere al loro interrogatorio e di tentare
una nuova conciliazione.
In caso di mancata conciliazione, il giudice può pronunciarsi emettendo una sentenza, o può disporre l’istruzione della causa e solo alla sua conclusione emettere la sentenza, la quale diventa esecutiva immediatamente.
Appello
Contro le sentenze emesse dal giudice del lavoro, si potrà ricorrere davanti alla Corte d’appello territorialmente competente in funzione il giudice
del lavoro.
In appello non possono essere ammesse domande nuove o eccezioni o nuovi mezzi di prova, salvo che non siano ritenuti indispensabili ai Þni della
decisione.
Le sentenze emesse in grado di appello possono essere impugnate in Cassazione, secondo però precisi limiti.
Accordi tra le parti
Il lavoratore che si è accordato Þrmando una transazione, sia in sede giudiziale che davanti alla commissione di conciliazione non potrà vantare
più pretese.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore nel corso del rapporto lavorativo, o al momento della sua cessazione ha sottoscritto rinunce e transazioni
riguardo ai propri diritti, potrà impugnare questi atti presso il Tribunale del lavoro, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o da quando
questi hanno avuto luogo.
Prescrizione
Il lavoratore dovrà rispettare dei tempi entro cui far valere i propri diritti, decorsi i quali non potrà più avanzare alcuna pretesa.
Si prescrivono in:
• 5 anni: diritti inerenti alle indennità che spettano per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR, indennità di mancato preavviso)
• 3 anni: diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi non superiori al mese.
• 5 anni: diritti per le retribuzioni corrisposte a periodi superiori al mese
• 10 anni: diritti per l’omesso versamento dei contribuiti
La prescrizione nel lavoro domestico comincia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
45
Allegati
Facsimile Stranieri in Italia
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUD
(Certificazione unica dei compensi)
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
/
/
e residente in
via
codice fiscale
Provincia
Nazione
Provincia
N°
ATTESTA
di aver corrisposto per prestazioni di lavoro domestico nell’anno
periodo dal
al
al/la lavoratore/trice
codice fiscale
i seguenti compensi :
Retribuzione lorda (comprensiva di tredicesima)
€
Contributi INPS a carico del lavoratore
€
Netto corrisposto
€
Città
Data
/
/
In fede
Per ricevuta (se consegnata a mano)
Data
/
/
Firma
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
49
Facsimile Stranieri in Italia
PROSPETTO PAGA CON RETRIBUZIONE MENSILE
Datore di lavoro
Dipendente
Cognome e nome
Codice fiscale
Prospetto paga mese di
Anno
data di assunzione
Ferie n° giorni
Retribuzione mensile
Scatti di anzianità n°
€
Ore svolte nel mese
Retribuzione oraria
n° giorni
n° ore giorno
€
€
Importi eventuali
€
€
Tredicesima
Superminimo individuale
n° giorni
€ giorno
totale
€
Lavoro notturno
magg. 20%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro Straordinario
magg. 25%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro Straordinario
notturno magg. 50%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro nei giorni di riposo
magg. 40%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro durante le festività
magg. 60%
n° ore
€ ora
totale
€
Indennità di vitto e alloggio
Retribuzione Totale lorda
Contributi INPS a carico del lavoratore
Retribuzione Totale netta
Firma Lavoratore/ice
Data
€
€
€
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
50
totale
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Facsimile Stranieri in Italia
PROSPETTO PAGA CON RETRIBUZIONE ORARIA
Datore di lavoro
Dipendente
Cognome e nome
Codice fiscale
Prospetto paga mese di
Anno
data di assunzione
Ferie n° giorni
Scatti di anzianità n°
Retribuzione oraria
€
Ore svolte nel mese
n° ore giorno
Totale paga mese
totale
€
€
Importi eventuali
€
€
Tredicesima
Superminimo individuale
n° giorni
€ giorno
totale
€
Lavoro notturno
magg. 20%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro Straordinario
magg. 25%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro Straordinario
notturno magg. 50%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro nei giorni di riposo
magg. 40%
n° ore
€ ora
totale
€
lavoro durante le festività
magg. 60%
n° ore
€ ora
totale
€
Indennità di vitto e alloggio
Retribuzione Totale lorda
Contributi INPS a carico del lavoratore
Retribuzione Totale netta
Firma Lavoratore/ice
Data
€
€
€
…………………………………………………………
……………………………………………………………………………
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
51
Facsimile Stranieri in Italia
Lettera tipo per l’assunzione Colf convivente
ACCORDO DI LAVORO - CONVIVENTItra
il/la Sig.: (Datore di lavoro)
Domiciliato/a in
Codice Fiscale
e la/il lavoratrice/lavoratore
Cognome
Nome
Nazionalità
Nata/o a
Il
E domiciliata/o
Codice Fiscale (se ne è in possesso)
1. il sottoscritto datore di lavoro si impegna a non trattenere né il passaporto né il foglio di soggiorno, che
sono documenti strettamente personali del/la Sig./ra
2. le condizioni di lavoro, sia sul piano normativo che retributivo, non saranno inferiori a quelle previste per i
lavoratori italiani del settore, dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro. In particolare:
Il rapporto di lavoro è a tempo pieno o studente a tempo parziale in regime di convivenza:
a) periodo di prova pari a giorni
b) l’assunzione decorre dal
c) la categoria/livello sarà
d) la/le mansione/i sarà/saranno
e) l’orario di lavoro settimanale è di ore
f ) La lavoratrice o il lavoratore godrà del riposo settimanale nelle ventiquattro ore della domenica e
per le restanti dodici ore nel giorno o nei giorni di:
g) la paga mensile lorda convenuta è pari a euro
€
h) Le ferie (26 gg.) saranno concordate tra le parti
i) Al/la lavoratore/trice sarà assegnato l’alloggio nel quale custodirà anche i propri effetti personali,
che si compone di
l) eventuali altre condizioni :
Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente tale contratto.
Data
In fede:
Il Datore di lavoro
Documenti esibiti:
a) tessera sanitaria
b) posizione INPS
c) carta identità o passaporto
d) codice fiscale
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
52
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Il/la Lavoratore/trice
Facsimile Stranieri in Italia
Lettera tipo per l’assunzione Colf ad ore
ACCORDO DI LAVORO DOMESTICO AD ORE
tra
il/la Sig.: (Datore di lavoro)
Domiciliato/a in
Codice Fiscale
e la/il lavoratrice/lavoratore
Cognome
Nome
Nazionalità
Nata/o a
Il
E domiciliata/o
Codice Fiscale (se ne è in possesso)
Rapporto di lavoro:
a) periodo di prova pari a giorni
b) l’assunzione decorre dal
c) la categoria/livello sarà
d) la/le mansione/i sarà/saranno
e) l’orario di lavoro settimanale è di numero ore
, così suddivise:
Lunedi dalle
alle
Martedi dalle
alle
Mercoledi dalle
alle
Giovedi dalle
alle
Venerdi dalle
alle
Sabato dalle
alle
f ) la paga oraria lorda convenuta è pari a euro €
g) Le ferie (26 gg.) saranno concordate tra le parti.
h) eventuali altre condizioni :
Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente tale contratto.
In fede:
Il Datore di lavoro
Il/la Lavoratore/trice
Documenti esibiti:
a) tessera sanitaria
b) posizione INPS
c) carta identità o passaporto
d) codice fiscale
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
53
Facsimile Stranieri in Italia
COMUNICAZIONE DI ASSUNZIONE
Roma
Data
/
/
Spett.le Commissariato di P.S.
Via
Città
Cap
Il/la sottoscritto/a
nato/a a
il
/
/
e residente in
via
Provincia
Nazione
Provincia
N°
COMUNICA
di aver assunto in data odierna in qualità di lavoratore/trice domestico/a
di nazionalità
Il/la Sig/ra
nato/a a
il
/
/
e residente in
via
Provincia
Nazione
Provincia
N°
Con retribuzione mensile pari a
€
il/la lavoratore/trice è/non è convivente
Si allegano copia del passaporto e del permesso di soggiorno
In fede
Per ricevuta (se consegnata a mano)
Data
/
/
Firma
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
54
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Facsimile Stranieri in Italia
COPIA PER LA QUESTURA
N.RO
________________________
(Timbro dell’Ufficio)
Comunicazione di cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191
…l sottoscritt…..
----------------------------- (1)
Il Signor
CEDENTE
Cognome
Nome
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia o Nazione estera di nascita
Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico
Recapito telefonico
dichiara …….... (1) che in data (2)
ha ceduto in (3)
--------------------ha comunicato per uso (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)
al Sig.:
CESSIONARIO
Cognome
Nome
Comune di nascita
Provincia o Nazione estera di nascita
Cittadinanza
Comune
Via /Piazza e numero civico
Data di nascita
di residenza
Recapito telefonico
Numero del documento
Tipo di documento
Autorità che ha rilasciato il documento
Data di rilascio
inerente il fabbricato sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)
sito in:
FABBRICATO
Comune
Provincia
Numero civico
C.A.P.
Scala
Interno
Via/Piazza
Piano
Vani
Accessori
Ingressi
…..L .…DICHIARANTE
-------------------------------------------------
(DATA) (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
-------------------------------------- (1)
IL COMPILATORE
…………….………………………………………
(FIRMA)
Cancellare la parte che non interessa.
Indicare la data dell’atto di cessione.
Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto,ecc.)
Indicare la data di compilazione del modulo.
ALLA QUESTURA DI
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
55
Fac simile Stranieri in Italia
Spett.le Sportello Unico
per l’immigrazione
Presso la Prefettura
Via
Cap
Città
Data
Oggetto: Comunicazione cessazione rapporto di lavoro cittadino extracomunitario
...I... sottoscritt...
in qualità di datore/trice di lavoro, residente in
Via
con la presente comunica a codesto Ufficio, che è cessato il rapporto di lavoro
con il/la Sig./ra
di nazionalità
, nato/a il
a
a far data dal
Allego copia documento di identità e del passaporto e permesso di soggiorno del/la lavoratore/trice.
Distinti saluti.
Firma
Per ricevuta (se consegnata a mano)
Data
/
/
Firma
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
56
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
Facsimile Stranieri in Italia
COPIA PER LA QUESTURA
N.RO
________________________
(Timbro dell’Ufficio)
Comunicazione di cessione di fabbricato
Art. 12 del D.L. 21.3.1978, n. 59, convertito in legge 18.5.1978, n. 191
…l sottoscritt…..
----------------------------- (1)
Il Signor
CEDENTE
Cognome
Nome
Data di nascita
Comune di nascita
Provincia o Nazione estera di nascita
Comune di residenza
Via /Piazza e numero civico
Recapito telefonico
dichiara …….... (1) che in data (2)
ha ceduto in (3)
--------------------ha comunicato per uso (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)
al Sig.:
CESSIONARIO
Cognome
Nome
Comune di nascita
Provincia o Nazione estera di nascita
Cittadinanza
Comune
Via /Piazza e numero civico
Data di nascita
di residenza
Recapito telefonico
Numero del documento
Tipo di documento
Autorità che ha rilasciato il documento
Data di rilascio
inerente il fabbricato sottoindicato, già adibito a (abitazione, negozio, ufficio, ecc.)
sito in:
FABBRICATO
Comune
Provincia
Numero civico
C.A.P.
Scala
Interno
Via/Piazza
Piano
Vani
Accessori
Ingressi
…..L .…DICHIARANTE
-------------------------------------------------
(DATA) (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
-------------------------------------- (1)
IL COMPILATORE
…………….………………………………………
(FIRMA)
Cancellare la parte che non interessa.
Indicare la data dell’atto di cessione.
Indicare il motivo della cessione (es. vendita, affitto,ecc.)
Indicare la data di compilazione del modulo.
ALLA QUESTURA DI
si fa riferimento al CCNL 1 marzo 2007
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
57
il lavoro domestico:
una guida per chi assume e per chi lavora.
A cura di:
Federica F. Gaida
Redazione contenuti giuridici:
Avv. Anna Maria Angela Lioy, Avv. Mascia Salvatore
Grafica copertina ed impaginazione:
Silvia Pivari
Anno 2007
Edizioni Stranieri in Italia
via Virgilio Maroso, 50 Roma
Telefono: 06/87410111
www.stranieriinitalia.it
L'elaborazione del testo non può comportare specifiche responsabilità per errori e/o inesattezze
Nessuna parte del presente libro può essere riprodotta , memorizzata in un sistema che ne permetta l'elaborazione, né
trasmessa, in qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo elettronico o meccanico, né può essere fotocopiata , registrata o
riprodotta altrimenti senza previo consenso scritto dell'editore. I diritti sono riservati per tutti i Paesi.
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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60
www.stranieriinitalia.it
Il lavoro domestico: una guida per chi assume e per chi lavora
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