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Controversie in materia di ritenute d`acconto indebite: competenza

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Controversie in materia di ritenute d`acconto indebite: competenza
Newsletter “FareFisco” n. 1/14
26 febbraio 2014
Sommario
Sotto la lente
1. Controversie in materia di ritenute d’acconto indebite: competenza
del giudice ordinario e di quello tributario
Attualità
1. Sospese le ritenute sui bonifici esteri percepiti da persone fisiche
2. Costo del lavoro: meno Irap per le imprese; revisione detrazioni Irpef
e defiscalizzazione delle nuove assunzioni per i lavoratori
3. La riforma del catasto: uno dei cardini principali della delega fiscale
Controversie in materia di ritenute d’acconto indebite: competenza
del giudice ordinario e di quello tributario
Con l’ordinanza 29 gennaio 2013, n. 2133, la Corte di Cassazione è tornata sul
tema della giurisdizione sulle controversie tra sostituto d’imposta e sostituito.
Tale ordinanza riguarda un ricorso per Cassazione presentato dall’INPDAP
avverso una sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale del
Lazio che aveva accolto il ricorso presentato da due pensionati in merito alle
ritenute IRPEF operate sulle somme loro erogate a titolo di capitalizzazione delle
rispettive pensioni, ritenute poi giudicate indebite. Tale ultimo giudizio si era
concluso con la condanna dell’Ente previdenziale al versamento della differenza
tra l’importo trattenuto alla fonte e quello effettivamente dovuto dai pensionati in
questione.
Riprendendo quanto già deciso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni
Unite 26 giugno 2009, n. 15031, con l’ordinanza 29 gennaio 2013, n. 2133,
peraltro solo recentemente resa pubblica, la Corte di Cassazione ha precisato che
«la controversia tra il sostituto e il sostituito d’imposta ha ad oggetto il diritto di
rivalsa del primo contro il secondo, ossia nasce o dal fatto che il sostituito
contesta il diritto di rivalsa esercitato dal sostituto – per mancanza del
presupposto di fatto (omesso versamento diretto della ritenuta) o per mancanza del
presupposto giuridico (il sostituto non doveva versare la ritenuta) – ovvero dal
fatto che il Fisco pretenda dal sostituto o dal sostituito, mediante notifica di un
atto impositivo, un maggior versamento rispetto a quello effettuato e il destinatario
di tale pretesa intenda rivalersi sull’altro soggetto. In tutti questi casi, la lite nasce
perché le parti private, nei loro rapporti diretti (privati), ritengono che siano state
erroneamente interpretate e/o applicate le norme che regolano quei rapporti, e
non rileva che successivamente il fisco eserciti un’azione ex autoritate, in
relazione alla quale le parti possono difendersi direttamente (nei confronti
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dell’ente impositore) dinanzi al giudice speciale tributario. Per questi motivi la
controversia non è di competenza del giudice tributario».
La pronuncia ha particolare importanza in quanto consolida un orientamento
giurisprudenziale su una questione che è stata oggetto di una annoso e controverso
dibattito e di oscillazioni giurisprudenziali, anche successivamente alla citata
sentenza della Cassazione a Sezioni Unite.
In ipotesi di ritenute trattenute indebitamente dal sostituto d’imposta (datore di
lavoro), poi versate all’Erario, il sostituito (lavoratore dipendente) può quindi agire
direttamente nei confronti del sostituto.
Nell’ipotesi in cui manchino i presupposti, di diritto o di fatto, per l’esercizio della
rivalsa esercitata dal sostituto, il soggetto legittimato passivo non può che essere il
sostituto stesso. L’identificazione della controparte processuale e, dunque, della
natura del rapporto giuridico cui ci si riferisce, determina il soggetto competente a
giudicare. Nel caso in cui la domanda di rimborso sia rivolta all’Amministrazione
finanziaria, la giurisdizione esclusiva spetta al giudice tributario; nell’ipotesi in cui
la controversia si instauri tra il sostituto d’imposta e il sostituito, a giudicare sarà il
giudice ordinario.
Nella seconda ipotesi non siamo più di fronte ad un rapporto pubblicistico di
carattere tributario, quello tra Fisco e contribuente, ma a un mero rapporto
privatistico, ossia al rapporto di rivalsa del sostituto sul sostituito. In tal caso,
infatti, non rileva che il Fisco agisca o abbia agito nei confronti delle parti per
soddisfare la pretesa erariale, mentre è solo contro quest’ultima che le parti
possono difendersi dinanzi al giudice tributario.
Il ricorso al rito ordinario invece che a quello speciale comporta una serie rilevante
di conseguenze sotto vari aspetti di carattere processuale, come, ad esempio, quello
della esecutività immediata della sentenza di primo grado, prevista nel rito civile e
non in quello speciale tributario, o quello della prova testimoniale, anch’essa
ammessa nel rito civile e non in quello tributario.
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Sospese le ritenute sui bonifici esteri percepiti da persone fisiche
Un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, assunto su impulso del
Ministro dell’Economia e delle Finanze, ha “congelato” l’applicazione della
ritenuta del 20% sui bonifici dall’estero che banche e intermediari finanziari erano
obbligati a trattenere secondo la Legge 6 agosto 2013, n. 97. Tale sospensione
precede soltanto una prossima legge, attesa per giugno, che dovrebbe cancellare
completamente tale obbligo. La ratio risiede nell’incompatibilità di tale
disposizione rispetto ai recentissimi interventi, sul versante internazionale, in
materia di contrasto all’evasione fiscale: si tratta di un modello di accordo
intergovernativo (IGA) per lo scambio di informazioni tra gli USA e gli altri Paesi
che ha posto le basi per la nascita di un sistema automatico di scambio di
informazioni multilaterale tra Paesi (Common Reporting Standard), approvato al
meeting di febbraio del G20.
Si precisa che gli acconti eventualmente già trattenuti dagli intermediari finanziari
saranno rimessi a disposizione degli interessati dagli intermediari stessi.
Costo del lavoro: meno Irap per le imprese; revisione detrazioni
Irpef e defiscalizzazione delle nuove assunzioni per i lavoratori
Per maggio 2014, il premier incaricato Renzi ha annunciato una riforma del fisco
che si prevede passerà per l’attuazione della delega fiscale, attualmente già
approvata alla Camera ed ora in esame al Senato.
L’annunciato progetto di riforma si dovrebbe muovere su due versanti:
•
per le imprese, si punta ad una riduzione dell’Irap che grava sul costo del
lavoro, sugli interessi passivi anche per i soggetti in perdita e sul valore della
produzione, oltre ad un progetto di defiscalizzazione delle nuove assunzioni;
•
per i lavoratori, si prevede di ridisegnare la curva Irpef ai fini delle
detrazioni fiscali da lavoro dipendente o, in alternativa, al taglio di un punto
dell’aliquota Irpef fino a 15.000 euro (oggi fissata al 23%).
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Altre risorse, forse non particolarmente consistenti, potrebbero provenire da una
revisione verso l’alto della tassazione delle rendite finanziarie.
La riforma del catasto: uno dei cardini principali della delega fiscale
La legge delega in materia fiscale prevede di determinare il valore catastale degli
immobili non più sul numero dei vani, ma sui metri quadrati e stabilire tale valore
sulla base di un algoritmo che tenga conto del mercato e di una serie di coefficienti
collegati alle condizioni dell’immobile. Stesso procedimento varrà per la rendita
catastale invece legata agli affitti: essa sarà determinata da una formula matematica
che metterà in relazione tutto, dal valore di mercato alla posizione. Siamo
attualmente alla terza lettura al Senato.
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