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Nuova versione - Consiglio regionale della Calabria

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Nuova versione - Consiglio regionale della Calabria
Esame abbinato
- Proposta di Legge n. 425/9^ di iniziativa della Giunta regionale recante: "Norme
regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese"
- Proposta di Legge n. 267/9^ di iniziativa del Consigliere G. NUCERA recante:
"Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura calabrese "
Testo unificato proposto dal relatore
"Norme regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione
dell'apicoltura calabrese"
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Calabria, con la presente legge, si propone di disciplinare,
tutelare e valorizzazione l'apicoltura regionale, in applicazione dell'art. 2,
comma 2, lett. o) e v) dello Statuto e dei principi della legge 24 dicembre
2004 n. 313 "Disciplina dell'apicoltura" e nonché del Decreto Ministeriale
del 23 gennaio del 2006.
2. La Regione riconosce l'apicoltura, attività agricola ai sensi dell'art. 2135
del Codice Civile, come fattore di miglioramento qualitativo e quantitativo
delle produzioni agricole e forestali, quale strumento di tutela
dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e della salvaguardia della
biodiversità, di importanza fondamentale all'attività di impollinazione
naturale anche se non correlata necessariamente alla gestione del
terreno.
Art. 2
(Definizioni)
1. Per quanto non previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 313/2004
fini della presente legge si intende per:
ai
a) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato
nell'arco dell'anno;
b) apiario nomade: un apiario che viene spostato una o più volte durante
l'anno;
c) apicoltore hobbista chiunque detiene e conduce alveari con lo scopo di
produrre miele per uso proprio o famigliare (max 5 arnie).
2. L'uso della denominazione "apicoltura" è riservato esclusivamente alle
aziende condotte da apicoltori che esercitano l'attività ai sensi dell'art . 1
comma 2.
1
Art. 3
(Definizioni degli interventi)
1. La Regione, ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 comma
1 e 2, definisce i criteri e prevede le azioni e gli interventi mediante lo
specifico Programma Regionale Apistico, di cui all'art. 6, quale
documento programmatico di indirizzo e di coordinamento dell'attività
apistica regionale.
2. La Giunta Regionale, per quanto definito dal Programma Regionale
Apistico, con i provvedimenti attuativi previsti dalla vigente normativa
comunitaria e statale, individua le agevolazioni, stabilendone criteri e
procedure per la promozione e la valorizzazione dell'apicoltura.
Art 4
(Commissione Regionale di Indirizzo e
Coordinamento dell'Attività Apistica)
1. E' istituita, presso il Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e
Forestazione" della Regione Calabria, la Commissione Regionale di
Indirizzo e Coordinamento dell'Attività Apistica, di seguito denominata
Commissione Apistica che si avvale, per le attività di supporto
organizzativo e di segreteria, delle strutture e dei funzionari individuati
dal Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, Foreste e
Forestazione della Regione Calabria e dura in carica cinque anni.
2. Essa è costituita da:
a) Il Dirigente Generale del Dipartimento “Agricoltura Foreste e
Forestazione”,che la presiede, o da un suo delegato;
b) un Dirigente del Dipartimento n. 6 o suo delegato;
c) un Dirigente del Dipartimento alla Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie o suo delegato ;
d) un Dirigente del Dipartimento Politiche dell'Ambiente o suo delegato.
e) un rappresentante designato dalle Associazioni e Organizzazioni di
produttori del settore apistico legalmente riconosciute nella regione;
f) un esperto in materia delle Università della Calabria;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentate a livello regionale;
h) un rappresentante dell' Associazione Regionale Allevatori Calabria.
2. La Commissione Apistica si riunisce almeno una volta a trimestre, su
convocazione scritta del Presidente, il quale redige anche l'ordine del
giorno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Commissione Apistica è costituita con delibera della Giunta Regionale,
dura in carica per tutta la durata della legislatura e continua,comunque,
la propria attività fino al rinnovo degli organi regionali.
2
5. Le sedute della Commissione Apistica sono valide con la presenza della
metà più uno dei componenti ed i pareri sono validi quando sono adottati
con voto di maggioranza dei presenti.
6. Funge da segretario della Commissione Apistica un funzionario regionale
del Dipartimento n. 6 "Agricoltura, foreste e forestazione" nominato dal
Presidente.
7. La Commissione Apistica può essere integrata, su specifica richiesta, da
esperti, che partecipano alle sedute senza diritto di voto.
8. Le sostituzioni dei membri della Commissione Apistica sono effettuate con
delibera della Giunta Regionale, su richiesta della stessa Organizzazione,
Associazione o Istituto che ne aveva designato il membro da sostituire.
9. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita.
Art 5
(Compiti della Commissione Regionale di Indirizzo e Coordinamento dell'
Attività Apistica)
1. La Commissione Apistica esprime pareri e proposte alla Giunta Regionale
e agli altri Enti locali sull'applicazione della presente legge e di altre
norme in materia di apicoltura, nello specifico:
a) propone programmi ed iniziative per lo sviluppo, valorizzazione e
promozione del comparto apistico;
b) propone programmi e iniziative atti a favorire la conservazione
dell'ambiente, la tutela degli insetti pronubi e il miglioramento delle
produzioni agricole;
c) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di
autorizzazione al nomadismo, sulla regolamentazione della distanza
degli apiari stanziali nonché sulla soluzione di controversie e dei
contenziosi relativi al posizionamento degli alveari nella pratica del
nomadismo;
d) esprime parere consultivo sui programmi di profilassi, lotta sanitaria e
prevenzione all'art. 15 comma 3;
e) esprime il parere consultivo sull'istituzione delle zone di rispetto e la
loro definizione spaziale e temporale di cui all'art. 11 comma 8 e art.
12 comma 7;
f) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di
iscrizione all'Albo Regionale degli Apicoltori, sulla sospensione o
cancellazione dell'iscrizione, acquisito il parere dei Servizi Veterinari di
Competenza Territoriale;
g) esprime parere obbligatorio sull'ammissione delle domande di
iscrizione all'Albo regionale allevatori di api regine di cui all'art. 10 bis,
3
sulla sospensione o cancellazione dell'iscrizione all'albo e sulla
soluzione di contenziosi e problematiche inerenti la produzione di api
regine ad uso commerciale;
h) vigila sulle denunce e comunicazioni degli apicoltori al Dipartimento
n.6 "Agricoltura Foreste e Forestazione" e sull'aggiornamento dell'Albo
Regionale degli Apicoltori;
i) è connessa alla Banca Dati Nazionale dell'anagrafe apistica (BDA),
istituita dal decreto 4 dicembre 2009 del Ministero del Lavoro, della
Salute e delle Politiche Sociali (Disposizioni per l'anagrafe apistica
nazionale), al fine di utilizzare i dati della stessa per la
programmazione di competenza
l) fornisce indicazioni su specifiche problematiche proposte dai
Dipartimenti componenti la Commissione Apistica in materia apistica.
Art 6
(Programma Apistico Regionale)
1. Il Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione", sentita la
Commissione Apistica, redige il Programma Apistico Regionale, di seguito
denominato PAR.
2. Attraverso il PAR si intende recepire l'orientamento comunitario volto allo
sviluppo e al potenziamento dell'intero comparto apistico, favorendo la
produzione ed il miglioramento della qualità del miele e degli altri
prodotti dell'apicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia
dell'ambiente, della protezione degli insetti utili e della salute del
consumatore e in accordo con gli interventi definiti dagli strumenti di
programmazione nazionale.
3. Il PAR ha durata triennale ed è adottato in conformità alle disposizioni di
cui alla legge 313/2004 e al reg.(CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007, recante “Organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico
OCM)”. Tale programma, che può essere oggetto di revisione durante il
triennio, ai sensi della normativa in vigore, costituisce parte integrante
del Programma Nazionale Apistico e prevede, in linea generale, le azioni
e gli ambiti di intervento necessari allo sviluppo del settore apistico
regionale.
4. Il PAR è adottato con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta
dell'Assessore del Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e
Forestazione".
4
5. Il PAR è operativo mediante programmi annuali di intervento, che
individuano le azioni specifiche da attivare.
6. Il PAR fornisce indicazioni per l'incentivazione o l'attuazione delle
seguenti iniziative:
a) impianto, ristrutturazione, ampliamento, ammodernamento o rinnovo
di apiari;
b) costruzione, trasformazione, ristrutturazione e adeguamento di locali
per la lavorazione e la conservazione dei prodotti apistici;
c) tutela, potenziamento e miglioramento del patrimonio apistico;
d) acquisto macchine ed attrezzature per l'attività apistica e per la
lavorazione dei prodotti dei propri apiari ad esclusione di automezzi;
e) allevamento e selezione di api regine di razza ligustica (ecotipo
locale);
f) allevamento di api regine selezionate;
g) monitoraggio della salubrità ambientale attraverso le api;
h) incentivazione della pratica dell'impollinazione a mezzo di api al fine di
assicurare l'indispensabile attività pronuba, favorire lo sfruttamento
delle specie vegetali di interesse apistico e migliorare le produzioni di
colture agricole e forestali;
i) servizio di impollinazione frutteti;
j) servizio di cattura sciami;
k) conversione di alveari rustici in razionali;
l) razionalizzazione del nomadismo, mappatura delle aree nettarifere;
m) assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il
risanamento e la profilassi degli apiari;
n) organizzazione di congressi e di seminari;
o)
attività di formazione e di aggiornamento professionale per gli
apicoltori;
p) incentivazione all'insediamento e alla permanenza dei giovani e delle
donne nel settore apistico;
q) attività promozionali e programmi di ricerca finalizzati alla tutela, allo
sviluppo ed alla valorizzazione dell'apicoltura e dei suoi prodotti;
r) incentivazione dei consumi delle produzioni apistiche locali;
s) azioni volte a favorire la costituzione ed il funzionamento di
associazioni di produttori di settore;
t) incentivazione dei prodotti ottenuti da agricoltura biologica e
integrata,certificati dall'autorità competente e disciplinati dal Reg. CE
1804/1999 e 834/2007, per le fasi di produzione, trasformazione,
conservazione e commercializzazione;
u) creazione di marchi di tipicità e consorzi di tutela.
v) tutela del consumatore e sicurezza alimentare.
w) organizzazione di interventi profilattici e di risanamento degli alveari;
x) attività didattiche presso scuole pubbliche, paritarie e private;
5
y) diffusione dell'attività apistica presso le comunità di recupero;
7. Nel PAR deve essere stabilita la spesa complessiva preventivata,
eventualmente dettagliata per azione, con l'indicazione delle quote a
carico dei privati e delle quote pubbliche nazionali e comunitarie.
8. Il PAR deve contenere l'elenco delle organizzazioni professionali, degli
Enti e delle forme associate che collaborano alla stesura dei
sottoprogrammi.
Art 7
(Denuncia degli apiari e degli alveari e comunicazione di inizio attività)
1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo, ad ogni
apicoltore, di effettuare la registrazione come Operatore del Settore
Alimentare (OSA) per mezzo di presentazione di SCIA allo sportello unico
per le attività produttive SUAP del comune di residenza o presso il
Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale, (ASP)
competente, allegando oltre ai documenti di rito, una breve relazione
sulla conduzione della attività (dimensioni e conduzione delle operazioni
di smielatura)e la loro collocazione.
2. Sono esonerati dall' obbligo di registrazione le attività di apicoltura svolte
a scopi hobbistici di cui all' art 2 comma 1, lettera n) e per ricerca
scientifica.
3. Chiunque intraprenda, per la prima volta, l'attività di apicoltore nelle
forme previste dall'articolo 2, comma 1, lettera i) ed l) è tenuto a darne
comunicazione all'ASP competente con le modalità del precedente
comma 1 ed al Dipartimento Agricoltura Foreste e Forestazione, Servizio
competente (DDG 6635 del 24 maggio 2007);
4.
L'ASP di competenza assegna al richiedente un codice di
registrazione,che identifica univocamente l'intera attività apistica, questo
è trascritto in modo ben visibile ed indelebile su più cartellini che
vengono apposti sull'apiario identificato. Per gli apiari di apicoltori
provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato,
l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.
5. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla dichiarazione di inizio
attività, istallare nuovi apiari stanziali, al di fuori del territorio di
competenza sanitario o che intendono cessare l'attività, devono darne
comunicazione, entro 10 giorni, alla ASP di riferimento dove ha sede
legale l'impresa apistica.
6
6. In caso di variazione, nel corso dell'anno, della collocazione o della
consistenza degli alveari, in misura percentuale pari ad almeno il 10% in
più o in meno, l'apicoltore è tenuto a darne comunicazione entro il 31
dicembre all'ASP di riferimento.
7. Le dichiarazioni di cui al comma 1, 3, 5 e 6 possono essere presentate
anche per il tramite delle Associazioni e Organizzazioni apistiche operanti
sul territorio, dell'Associazione Regionale Allevatori Calabria e anche per
via telematica.
8 I certificati di consistenza degli apiari devono essere redatti dai servizi
veterinari competenti territorialmente.
9. Al fine censire il patrimonio apistico regionale, le comunicazioni di cui al
comma 1, 3, 5 e 6 devono essere inoltrate al Dipartimento
Agricoltura,Foreste e Forestazione, Servizio competente la Commissione
Apistica ,secondo quanto disposto DDG 6635 del 24 maggio 2007, per
l'aggiornamento dell'Albo Regionale degli Apicoltori.
10. Con il conseguente Regolamento di Attuazione della presente legge, di
cui al successivo art. 18, saranno introdotte modalità telematiche per la
denuncia di inizio attività.
Art. 8
(Denuncia malattie delle api e sospetto materiale infetto)
1. Per la profilassi, il controllo sanitario e per la ricostituzione del patrimonio
apistico regionale, è fatto obbligo, a chiunque detenga apiari e alveari, di
fare denuncia, anche per il tramite delle Associazioni e Organizzazione
degli apicoltori operanti sul territorio, alla ASP competente, di malattie
accertate o sospette, quali: acariosi, nosemiasi, peste europea, peste
americana, varroasi, nonché altre eventuali malattie dichiarate tali
dall'autorità sanitaria competente, come previsto dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 320 dell'8 febbraio 1954 e s.m.i.
(Regolamento di polizia veterinaria).
2. Successivamente alla denuncia, le ASP competenti provvedono agli
accertamenti diagnostici ed all'adozione di interventi di tecnica apistica
idonei o conseguenti a misure di polizia veterinaria, a norma delle vigenti
leggi e dei regolamenti in materia.
3. I possessori, a qualunque titolo, di alveari sono obbligati a partecipare ai
piani di risanamento e profilassi stabiliti dall'autorità sanitaria. Ai
trasgressori, i cui alveari rappresentino un pericolo di diffusione
dell'infestazione, si applica il regolamento di polizia veterinaria
7
Art 9
(Risorse nettarifere)
1. Il nettare, la melata, il polline e il propoli sono risorse di un ciclo naturale
di interesse pubblico di cui all'art. 7 comma 1 legge 313 del 2004; ai fini
di un adeguato sfruttamento delle risorse nettarifere della Calabria, la
Regione attraverso il Dipartimento n. 6 "Agricoltura Foreste e
Forestazione":
a) redige le mappe nettarifere e le mappe di dislocazione e
posizionamento degli apiari esistenti dell'intero territorio regionale;
b) realizza una banca dati per la gestione informatizzata dell'attività
apistica e valorizzazione dei prodotti a livello regionale.
2. La Regione,
nettarifere in
vegetali di
ricostituzione
di sviluppo di
al fine di tutelare e sviluppare le cultivar di essenze
funzione della biodiversità, incentiva l'inserimento di specie
interesse apistico nei programmi di rimboschimento,
vegetale e negli interventi di difesa del suolo e nei progetti
colture officinali.
3. La Giunta Regionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 896 bis
del codice civile e sentita la Commissione Apistica, disciplina, con proprio
atto, le distanze minime tra gli apiari, tenendo conto del numero degli
alveari, della presenza di barriere, della direzione di uscita del volo delle
api rispetto ai confini e della disponibilità delle aree nettarifere.
4. Gli apicoltori devono adeguarsi, a quanto disposto nel comma 3, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge.
Art 10
(Disciplina del nomadismo)
1. La Regione riconosce la pratica del nomadismo, su tutto il territorio
regionale, quale servizio integrativo all'apicoltura, all'agricoltura ed
all'ambiente e quale strumento fondamentale per garantire un razionale
sfruttamento delle risorse e favorire l'impollinazione a mezzo delle api.
2. La Regione promuove e disciplina la pratica del nomadismo, secondo i
principi di tutela sanitaria degli alveari e di rispetto dei diritti acquisiti
dagli apicoltori nell'utilizzo delle postazioni (art. 7 comma 2 lettera a) e
b) legge 313 del 2004).
3. Chiunque intende spostare i propri alveari, per la pratica del nomadismo,
per il servizio di impollinazione o per altra ragione, nel territorio
regionale,deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il
modello di cui all'allegato a, al Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e
8
Forestazione" entro il 31 gennaio di ogni anno. Nella richiesta devono
essere indicate la partenza, la destinazione, le postazioni e la durata
presunta dello spostamento. Deve essere inoltre data comunicazione
scritta all' ASP competente, al Comune di destinazione ed all'INPS di
riferimento.
4. La dichiarazione di cui al comma 3 può essere presenta anche per il
tramite delle Associazioni e Organizzazioni apistiche operanti sul
territorio, dell'Associazione Regionale Allevatori Calabria e anche per via
telematica.
5. Per gli apicoltori provenienti da altre regioni, che installano uno o più
apiari stanziali nel territorio regionale, la comunicazione, di cui al comma
precedente, ha durata annuale e, nel caso di apiari stanziali, deve essere
rinnovata.
6. Gli alveari o apiari destinati allo spostamento stagionale devono essere
accompagnati da un certificato sanitario, rilasciato dall'ASP di
riferimento,da non oltre 30 giorni, attestante sia la sanità degli alveari
trasportati che la provenienza da zona non infetta. L'idoneità allo
spostamento dovrà essere avallata da referto negativo per le principali
malattie trasmissibile delle api, rilasciato dalla sezione dell'Istituto
zooprofilattico territorialmente competente.
7. Il certificato rilasciato dall'Azienda sanitaria competente e la copia della
comunicazione devono essere conservati dall'interessato per tutta la
durata dei trasferimenti.
8. La Commissione apistica, sulla base delle domande ricevute, di cui al
comma 3, tenendo conto della consistenza degli alveari, della
dislocazione degli apiari stanziali nel territorio e delle risorse nettarifere
presenti, esprime parere obbligatorio stabilendo, per ogni specie
nettarifera da utilizzare e per la melata, il numero massimo di alveari da
autorizzare nei singoli comprensori con priorità dei nuovi apiari stanziali
con numero minimo di quindici alveari detenuti da apicoltori residenti.
9. Con il conseguente Regolamento di Attuazione della presente legge, di
cui al successivo art. 18, saranno disciplinate le priorità nel rilascio delle
autorizzazioni;
10.
Il Servizio regionale, acquisito il parere della competente
Commissione Apistica, redige entro il 1 marzo di ogni anno, l'elenco delle
domande ammesse.
11.
Gli apicoltori provenienti da altre regioni e che intendono praticare
il nomadismo nella regione Calabria devono attenersi alle norme previste
dalla presente legge.
12.
Gli Enti Pubblici agevolano la dislocazione degli alveari nei fondi di
loro proprietà o ad altro titolo detenuti. Nel rilascio di autorizzazioni di
uso,a qualsiasi titolo,
di aree pubbliche
per il posizionamento
temporaneo degli apiari, gli Enti Pubblici proprietari di tali aree devono
dare la preferenza agli apicoltori residenti nel comune dove l'area è
collocata.
13.
E' vietato il nomadismo nelle zone di cui all'art. 11 comma 8.
9
14.
Per motivate esigenze atte a garantire la sopravvivenza delle api o
all'utilizzo di particolari pascoli o per servizi di impollinazione imprevisti è
consentito, in via eccezionale e previo parere della Commissione apistica
il trasferimento degli apiari anche in assenza dell'autorizzazione di cui al
comma 3.
Gli apicoltori che devono effettuare lo spostamento di cui al comma
15.
12 inviano apposita richiesta, 10 giorni prima del trasferimento, secondo
le modalità previste dal comma 3.
ART. 11
ALBO REGIONALE ALLEVATORI DI API REGINE
1. È istituito l'Albo regionale degli allevatori a scopo commerciale di api
regine, al fine di proteggere la biodiversità e di evitare l'introduzione nel
territorio regionale di colonie di api con patrimonio genetico totalmente
incompatibile con il nostro clima, con il rischio di importare patologie
gravi e in conformità all'esigenza di sicurezza ambientale.
2. L'Albo regionale degli allevatori di api regine è tenuto presso il
Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, al fine di assicurare e
mantenere gli standard di razza dell'Apis mellifera Ligustica S. e dell'Apis
mellifera Sicula, in considerazione delle loro doti di mansuetudine,
resistenza, produttività e adattamento ambientale.
3. All'Albo regionale degli allevatori di api regine possono iscriversi i
produttori apistici che possiedono e si impegnano a mantenere i seguenti
requisiti:
a) allevare, sul territorio regionale, api regine;
b) produrre annualmente almeno 150 regine;
c) gestire almeno 50 nuclei di fecondazione;
d) partecipare a programmi di miglioramento genetico e produttivo
approvati e promossi dalla Regione;
e) consentire tutti i controlli sanitari e genetici ritenuti necessari ed
opportuni dai Dipartimenti Agricoltura, Foreste e Forestazione e Tutela
della salute e Politiche sanitarie.
4. La permanenza nell'Albo è subordinata al mantenimento delle condizioni
previste e possedute all'atto dell'iscrizione.
5. Gli allevatori di api regine, già iscritti nell'Albo nazionale di allevatori di
api regine, sono iscritti direttamente nell'Albo regionale, previa
10
presentazione di domanda corredata da
l'iscrizione nel predetto Albo nazionale.
dichiarazione che
attesti
6. L'iscrizione all'Albo avviene previo parere della Commissione apistica
regionale.
7. Al fine di tutelare l'allevamento e favorire la selezione di api regine, su
richiesta degli allevatori iscritti all'apposito Albo regionale, il Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione, sentita la Commissione apistica
regionale, può costituire aree di rispetto intorno agli allevamenti o ai
centri di fecondazione, all'interno delle quali verranno effettuati controlli
di carattere sanitario e genetico.
8. Dal momento della costituzione della zona di rispetto di cui al comma
precedente è vietato a terzi introdurre in essa api o aumentare la
consistenza degli apiari.
9. È vietato il nomadismo all'interno delle aree di rispetto.
Art. 12
(Prescrizioni, divieti e norme di sicurezza)
1. È vietato allevare arnie rustiche. È fatto obbligo, agli allevatori che le
detengono, di trasformarle in arnie razionali entro un anno dall'entrata in
vigore della presente legge.
2. Ogni arnia dovrà essere identificata col codice dell’apicoltore, apposto in
senso verticale della cassetta, impresso a fuoco o con vernice indelebile;
sulla stessa dovrà esserci impresso, col medesimo sistema, un numero
progressivo.
3. È vietato, a quanti abbiano alveari affetti o sospetti di malattie
contagiose, di esporre o lasciare a portata delle api il miele, i favi e
qualsiasi materiale infetto o sospetto di malattia di cui all'art. 8, comma
1 della presente legge.
4. È vietato alienare, rimuovere o comunque occultare alveari, attrezzi,
miele e cera di alveari, infetti o sospetti di malattia fino a quando, dopo
gli opportuni provvedimenti sanitari, l'apiario non sia stato dichiarato
indenne dalle autorità competenti.
5. È vietato fare esperimenti su api vive con materiale patogeno, salvo che
gli stessi siano effettuati mediante impianti idonei ad evitare la diffusione
delle malattie all'esterno.
6. La commercializzazione delle api può avvenire, solo se le stesse siano
accompagnate da un certificato sanitario, rilasciato dall’azienda sanitaria
competente, che attesti la provenienza da allevamento non infetto, né
site in zone infette, né sottoposte a misure di polizia veterinaria.
L’idoneità alla compravendita dovrà essere avallata da referto negativo
11
per le principali malattie trasmissibili delle api, rilasciato dalla Sezione
dell’Istituto zoo profilattico territorialmente competente.
7. Nel caso di api provenienti da territori diversi dalla Calabria, la
certificazione di cui al comma 5 dovrà essere fornita dall'autorità
sanitaria competente nel territorio di provenienza e trasmessa alla ASP di
destinazione.
8. Gli apicoltori che non adottano le arnie antivarroa vengono esclusi da
ogni forma di intervento contributivo.
9. I proprietari non possono lasciare abbandonati i loro alveari; Si considera
abbandonato un apiario quando risulta non identificato dal codice
sanitario di cui all’art. 7, comma 4, l’ASP competente può procedere alla
loro ispezione al fine di accertarne la pericolosità, quale fonte di
propagazione di patologie, e, ove si renda necessario, può procedere alla
loro distruzione.
10. Al fine di tutelare l’allevamento e favorire la selezione di api regine, su
richiesta degli apicoltori, iscritti nell’apposito albo nazionale, la Giunta
regionale, sentita la Commissione Apistica, può costituire zone di rispetto
intorno agli allevamenti o ai centri di fecondazione, all’interno delle quali
verranno effettuati i controlli di carattere sanitario e genetico.
11. Dal momento della costituzione della zona di rispetto di cui al comma 8
è vietato a terzi introdurre in essa api o aumentare la consistenza degli
apiari.
Art. 13
(Disciplina dei trattamenti fitosanitari e tutela delle api)
1. Al fine di salvaguardare l'azione degli insetti pronubi, sono vietati i
trattamenti con insetticidi, acaricidi, anticrittogamici e altri presidi
fitosanitari sulle colture ortofrutticole, viticole, sementiere, floreali,
ornamentali e spontanee durante il periodo della fioritura, dalla schiusura
dei petali alla caduta degli stessi.
2. Non è consentito effettuare trattamenti fitosanitari su colture di qualsiasi
specie, in presenza di flora spontanea sottostante, salvo che questa non
venga preventivamente sfalciata o si aspetti la fine della fioritura.
3 Sono altresì vietati trattamenti con presidi fitosanitari non selettivi sulle
piante che producono melata, durante il periodo di produzione della
stessa.
4. E’ vietato l'uso di prodotti erbicidi riconosciuti nocivi per le api.
5. E’ sospeso, in via cautelativa, l'impiego di alcuni presidi fitosanitari, in
accordo con quanto riportato nel Decreto Dirigenziale del Ministero della
Salute 16 settembre 2010.
6. Per casi specifici, con la presente legge, può altresì essere prescritto
l'impiego dei prodotti fitosanitari, al fine di ovviare ai danni causati dai
trattamenti agli insetti pronubi. Sarà cura del Dipartimento· Agricoltura,
Foreste e Forestazione, della Regione Calabria, Settore n. 4, informare, a
mezzo bollettino, tali periodi di prescrizione.
12
7. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Apistica e le Organizzazioni
ed Associazioni apistiche presenti sul territorio regionale,può individuare
zone di rispetto, intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali
è vietato l'uso di trattamenti sistemici alle sementi e colture arboree,
erbacee ed ornamentali, che possono
8. E' fatto divieto a chiunque di consigliare o prescrivere tecniche di difesa
fitosanitaria in contrasto con quanto disposto con la presente legge.
9. Ogni sospetto caso di avvelenamento deve essere tempestivamente
segnalato al Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione" ed
alle ASP competenti che, per le rispettive competenze, espletano le
indagini e gli accertamenti necessari ad individuare la causa ed i
responsabili dell'avvelenamento.
10. Al fine di predisporre un catasto contenente le segnalazioni delle morie
di api (catasto della moria delle api) il Dipartimento n. 6 "Agricoltura,
Foreste e Forestazione", per il tramite del Servizio competente,
annualmente prescrive le modalità di denuncia e di accertamento delle
morie da apicidi.
11. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria di api, i
possessori di arnie, che intendono mantenere l'iscrizione all'Albo
regionale degli apicoltori, devono ugualmente presentare denuncia
annuale, dichiarando il "possesso zero" di alveari per l'anno di
riferimento.
Art. 14
(Tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti dell’attività apistica)
1. La Regione, in osservanza delle disposizioni comunitarie e nazionali e nel
rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, sostiene e promuove
iniziative, programmi e progetti di valorizzazione, sul proprio territorio, di
prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei
relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza
economica nonché nutrizionali e organolettici. Incentiva, attua e coordina
iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività
pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di
prodotti apistici tipici, con particolare riferimento alla definizione dei
relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza
economica, nonché nutrizionali ed organolettici.
2. Negli impianti di smielatura, è possibile effettuare operazione di
smielatura conto terzi, a condizione che sia garantita la tracciabilità del
miele prodotto.
3. La Regione, su segnalazione delle Associazioni, Organizzazioni apistiche, .
Associazione Regionale Allevatori Calabria e sentita la Commissione
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Apistica, può individuare zone di rispetto nelle quali le produzioni
mellifere sono riconosciute tra le tipicità della regione Calabria.
4. Nelle zone di rispetto di cui al comma 3 è vietato introdurre alveari
provenienti dal altre regioni.
5. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso di marchi di qualità
e di origine e disciplinari di produzione anche da agricoltura biologica
nonché di consorzi di tutela di prodotti dell'attività apistica.
6. I disciplinari di produzione differenziati per prodotto e gli eventuali
regolamenti d'uso dei marchi sono predisposti dalle Associazioni· e
Organizzazioni dei produttori del settore apistico, legalmente riconosciute
sul territorio regionale e dall'Associazione Regionale Allevatori Calabria.
7. I soggetti proponenti i marchi e i disciplinari, ai fini di cui al presente
articolo, predispongono apposito programma che viene approvato dalla
Regione.
8. Per i settori non previsti dalla normativa comunitaria, la Regione, anche
tramite organismi terzi, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso
dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità.
Art 15
(Assistenza tecnica e formazione professionale)
1. La Regione, riconoscendo l'apicoltura quale materia di assistenza tecnica,
divulgazione agricola e formazione professionale, incentiva e promuove
programmi ed azioni da parte di Associazioni, Organizzazioni, Enti ed,
Istituzioni presenti sul territorio e competenti in materia di apicoltura,
nell’ambito di programmi regionali, nazionali e comunitari per lo specifico
settore apistico
Art. 16
(Vigilanza e controllo)
1. E' incaricato della vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni
contenute nella presente legge, fermo restando la competenza dei
soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di
illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, il personale appartenente
ai Servizi competenti del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie e Dipartimento n. 6 "Agricoltura, Foreste e Forestazione".
2. Il personale di cui al comma 1 può avvalersi della collaborazione degli
agenti del Corpo Forestale dello Stato e degli organi di Polizia Provinciale
e Urbana.
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3. Ai fini dell'esercizio delle proprie attribuzioni il personale addetto ha
facoltà di:
a) accedere ed effettuare prelievi negli alveari o apiari e loro pertinenze e
nei luoghi ove si conservano il miele, la cera e gli attrezzi per l'attività
apistica;
b) accedere ai fondi ed effettuare prelievi sia di piante o parti di piante che
di miscele di pesticidi delle attrezzature agricole adibite ai trattamenti
con gli stessi.
4. Il Servizio competente del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche
Sanitarie, a tutela del settore apistico e nel rispetto delle norme, redige
un programma annuale di tecniche di profilassi, di lotta sanitaria, di
prevenzione e di organizzazione del servizio di vigilanza, sullo stato
sanitario degli apiari dislocati sul territorio regionale.
5. Per le operazioni ed attività di carattere sanitario e per interventi
finalizzati al miglioramento delle. produzioni, le ASP possono avvalersi
della collaborazione delle forme associate di apicoltori.
Art.17
(Sanzioni)
1. Fatte salve le sanzioni previste dalle norme penali e amministrative
delle leggi dello Stato riferite a competenze riservate allo stesso, per
la violazione delle norme e degli obblighi della presente legge si
applicano, oltre che l'esclusione da tutti i benefici ed incentivi previsti
da tutte le normative comunitarie, nazionali e regionali, sino
all'avvenuto adeguamento degli adempimenti, le seguenti sanzioni
amministrative del pagamento delle somme:
a) da € 200 a € 800 nel caso di omissione dell'obbligo di denuncia e
comunicazione di cui all'art. 7 comma 1, 3, 5, 6 e 9;
b) da € 50 a € 300 per apiario, in caso di violazione all'obbligo di
denuncia di cui all'art.8 comma 1;
c) da € 300 a € 900 nel caso di violazione alle disposizioni previste
dall'art.10 commi 3, 5, 9, 13 inerenti lo svolgimento della pratica
del nomadismo;
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d) da € 100 a € 500 nel caso di inosservanza a quanto disposto
riguardo le distanze minime di cui all'art. 9 comma 3e le zone di
rispetto di cui all'art.11 comma 9
e) da € 500 a € 1.200 nel caso di inosservanza alle disposizioni di
cui all'art.11 commi 1,2,3,4,5,6,7; .
f) da € 1.200 a € 8.000 per ettaro, nel caso di violazione a quanto
disposto nell'art 12 commi 1,2,3,4, 5, 7, 8 e 9;
g) l'inosservanza del divieto di cui all'art. 13 comma 3, comporta il
ritiro delle produzioni, da parte del personale di cui all’art. 15
comma 1 e la distribuzione gratuita
presso associazioni di
volontariato che operano sul territorio regionale.
2. Le sanzioni amministrative sono raddoppiate in caso di recidiva.
3. Il pagamento delle sanzioni previste al comma 1 non esime comunque i
contravventori dal dover risarcire, secondo le norme sulla responsabilità
civile (art. n. 2050 del CC) e sul danno ambientale (Codice
dell'ambiente152/2006 e ss.mm.ii), gli eventuali danni subiti da
apicoltori a causa della violazione di quanto disposto dalla presente
legge.
Art.18
(Norme finanziarie)
1. Per l'introito dei proventi di cui all'art. 16, è istituito un apposito capitolo di
entrata nello stato di previsione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative
per le violazioni delle nonne e per gli obblighi previsti dalla legge regionale
"Norme regionali per la disciplina, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura
calabrese" destinati agli interventi di cui agli art.3 comma 1.
2. I proventi di cui al comma 2 ed altri ulteriori stanziamenti comunitari, statali
e regionali verranno investiti nella tutela e valorizzazione del settore apistico
calabrese previa istituzione di un apposito capitolo di spesa:"Interventi per la
tutela e valorizzazione del settore apistico calabrese".
3. In sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge
finanziaria
di
accompagnamento
potranno
essere
previsti
ulteriori
finanziamenti per la tutela e valorizzazione del settore apistico calabrese.
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Art.19
(Regolamento di attuazione)
1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Dipartimento
Agricoltura, Foreste e Forestazione provvederà ad adottare un
Regolamento di Attuazione al fine di garantire la corretta esecuzione
della stessa.
ART. 20
CLAUSOLA VALUTATIVA
1. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Commissione apistica, di cui all'art.
4, presenta alla Giunta regionale e alla competente Commissione
consiliare una relazione sulle attività promosse e realizzate in attuazione
della presente legge, al fine di valutarne l'efficacia
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Calabria.
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