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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 333 C.P.P. (Denuncia da parte di

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GIURISPRUDENZA SULL`ART. 333 C.P.P. (Denuncia da parte di
GIURISPRUDENZA SULL’ART. 333 C.P.P.
(Denuncia da parte di privati)
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
La denuncia anonima non può essere probatoriamente utilizzata e, quindi, in base ad essa non è possibile
procedere ad atti quali le intercettazioni telefoniche che presuppongono l'esistenza di indizi di reato;
tuttavia, le notizie ivi contenute possono e debbono, in virtù del principio di obbligatorietà dell'azione
penale, costituire spunti per l'investigazione del pubblico ministero o della polizia giudiziaria al fine di
assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per la
individuazione di una valida notizia "criminis". (Nella specie il pubblico ministero, ricevuto uno scritto
anonimo che ipotizzava gravi reati contro la P.A. ha operato una iscrizione nel registro delle notizie di
reato a carico di ignoti per il delitto di calunnia, avviando investigazioni utili sia a individuare l'anonimo
che a chiarire i fatti da quest'ultimo rappresentati, le quali, pur non consentendo l'individuazione
dell'anonimo, avevano tuttavia, consentito l'emersione di gravi indizi di reato contro la P.A. in relazione
ad una gara di appalto. La S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il tribunale del
riesame ha ritenuto la legittimità delle intercettazioni telefoniche richieste dal pubblico ministero in
relazione a due ipotesi di reato alternative, di cui sussistevano gravi indizi: calunnia contenuta
nell'anonimo o gravi reati contro la P.A. emergenti dalle indagini di polizia giudiziaria). (Rigetta, Trib. lib.
Perugia, 30 giugno 2008)
Sez. V, Sent. n. 4329 del 28-10-2008 (ud. del 28-10-2008), C.S. (rv. 242944)
Cassazione Penale
Dichiarazioni di denuncia:- utilizzabilità
La mancata nomina di un interprete non è causa d'inutilizzabilità né di nullità delle dichiarazioni di
denuncia e delle successive dichiarazioni rese in sede di ricognizione personale fotografica dalla persona
offesa alloglotta, che non conosca la lingua italiana (Dichiara inammissibile, Trib. Roma, 22 Febbraio
2008)
Sez. II, Sent. n. 36988 del 18-09-2008 (ud. del 18-09-2008), F.A. (rv. 242049)
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
Una denuncia irrituale, che si debba perciò considerare alla stregua di una denuncia anonima, pur
essendo uno scritto di per sé inutilizzabile, è tuttavia idonea a stimolare l'attività del P.M. o della polizia
giudiziaria al fine dell'assunzione di dati conoscitivi atti a verificare se da essa possano ricavarsi
indicazioni utili per l'enucleazione di una "notitia criminis" suscettibile di essere approfondita con gli
strumenti legali.. (Rigetta, Trib. lib. Catania, 21 Novembre 2007)
Sez. Unite, Sent. n. 25932 del 29-05-2008 (ud. del 29-05-2008), I.A. (rv. 239695)
Cassazione Penale
Formalità di ricezione
La ricezione dell'atto di querela da parte di un ufficiale (e non di un agente) di polizia giudiziaria è
prevista dal combinato disposto degli artt. 333 e 337 cod. proc. pen. non quale condizione di validità
dell'atto medesimo ma soltanto ai fini della garanzia della sua effettiva provenienza da soggetto
legittimato. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto valida la querela ricevuta
da un agente di polizia giudiziaria e poi trasmessa alla procura della Repubblica da un ufficiale di polizia
giudiziaria, ai sensi del comma quarto del citato art. 337 cod. proc. pen.). (Annulla con rinvio, Trib.
Barcellona Pozzo di Gotto, 7 Febbraio 2006)
Sez. V, Sent. n. 15797 del 14-03-2007 (ud. del 14-03-2007), I.G. c. M.D. (rv. 236408)
Cassazione Penale
Abnormità
Non è abnorme l'ordinanza con cui il G.i.p., investito di una richiesta di archiviazione di un esposto
anonimo, erroneamente iscritto nel registro delle notizie di reato, restituisca, all'esito dell'udienza
camerale, gli atti al P.M. per lo svolgimento di indagini. (Rigetta, Gip Trib. Foggia, 26 maggio 2005)
Sez. VI, sent. n. 40763 del 08-11-2006 (ud. del 08-11-2006), Pubblico Ministero presso Gip Tribunale di
Foggia c. Ignoti (rv. 235473)
Cassazione Penale
Perquisizioni e sequestri a seguito di denuncia o segnalazione anonima
Sulla base di una denuncia anonima non è possibile procedere a perquisizioni, sequestri e intercettazioni
telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità. Tuttavia, gli
elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività di iniziativa del P.M. e della polizia
giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi
estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis". (In applicazione di tale principio, la Corte ha
ritenuto che la polizia giudiziaria aveva legittimamente proceduto alla perquisizione di un'autovettura e al
conseguente sequestro di sostanza stupefacente, dopo aver avviato, a seguito di una denuncia anonima,
un'indagine sul posto attraverso la quale aveva acquisito la notizia di reato). (Rigetta, Trib. lib.
Catanzaro, 19 gennaio 2006)
Sez. VI, sent. n. 36003 del 21-09-2006 (ud. del 21-09-2006), M.S. (rv. 235279)
Cassazione Penale
Presentazione ad ufficio giudiziario diverso dalla Procura
La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del PM
(nella specie, tribunale anzichè procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i
requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà
certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente. (Annulla con rinvio, Trib.Trento,sez.dist. Cavalese,
16 febbraio 2004)
Sez. IV, sent. n. 19198 del 22-03-2006 (ud. del 22-03-2006), D.J. c. D.R. (rv. 234196)
Cassazione Penale
Perquisizioni e sequestri a seguito di denuncia o segnalazione anonima
Le denunce anonime, delle quali non può essere fatto alcun uso processuale, contengono elementi che
possono essere sviluppati nell'attività di acquisizione di dati conoscitivi e di ricerca della "notitia criminis"
da parte della Polizia giudiziaria e del Pubblico Ministero: sono quindi legittimi la perquisizione ed il
sequestro predisposti in base ad una notizia di natura anonima (Fattispecie relativa al possesso ed al
traffico di materiale di interesse archeologico).
Sez. III, sent. n. 26847 del 15-06-2004 (ud. del 29-04-2004) (rv 229419).
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 c.p., in cui la falsa
incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima, in quanto, pur dopo l'entrata in vigore dell'art. 333
c.p.p. che esclude qualsiasi rilevanza indiziaria e probatoria della delazione anonima, sia nella fase delle
indagini preliminari sia nel processo, il pubblico ministero e la Polizia giudiziaria restano titolari del
potere-dovere di svolgere i necessari atti preliminari di verifica conoscitiva al fine di acquisire,
eventualmente, una valida "notizia criminis", con conseguente idoneità di tali atti a ledere l'interesse al
corretto funzionamento della giustizia e l'interesse privato della persona offesa, qualora la denuncia si
riveli priva di fondamento.
Sez. VI, sent. n. 40355 del 13-11-2001 (ud. del 21-09-2001), Bottiglieri (rv 220314).
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
È configurabile il reato di calunnia anche nel caso in cui la falsa incolpazione sia contenuta in uno scritto
anonimo.
Sez. VI, sent. n. 33694 del 17-09-2001 (ud. del 02-07-2001), Nardone (rv 220727).
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
La disposizione di cui all'art. 333, terzo comma, cod. proc. pen., che vieta qualsiasi uso delle denunce
anonime, salvo quanto disposto dall'art. 24 cod. proc. pen., esclude che il pubblico ministero e la Polizia
giudiziaria - i quali prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate
o trasmesse - possano trovare utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in
quanto una "notitia criminis" può essere legittimamente ricercata e appresa in base alle indicazioni di una
denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della Polizia giudiziaria.
Sez. VI, sent. n. 8854 del 30-07-1998 (cc. del 20-05-1998), De Michelis (rv 212000).
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
Gli elementi contenuti nelle denunce anonime possono stimolare l'attività d'iniziativa del P.M. e della
Polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, verificando se dall'anonimo possano ricavarsi
estremi utili per l'individuazione di una "notitia criminis".
Sez. VI, sent. n. 5843 del 15-05-1998 (cc. del 21-04-1998), Sambrotta (rv 210654).
Cassazione Penale
Perquisizioni e sequestri a seguito di denuncia o segnalazione anonima
È nullo il decreto di perquisizione e sequestro emanato in seguito a denuncia anonima e, quindi, utilizzato
come mezzo di acquisizione di una notizia di reato e non come mezzo di ricerca della prova. Infatti, la
denuncia confidenziale o anonima - non inseribile negli atti ed inutilizzabile - non può qualificarsi notizia
di reato idonea a dare inizio alle indagini preliminari: se tale notizia è specifica e verosimile, il pubblico
ministero può disporre accertamenti per verificare la sua fondatezza, ma queste investigazioni - volte allo
scopo di acquisire elementi di prova utilizzabili - si pongono fuori delle indagini preliminari in quanto
sfornite di pregressa "notitia criminis", sicché l'accusa non può procedere a perquisizioni, sequestri,
intercettazioni telefoniche, trattandosi di atti che implicano e presuppongono l'esistenza di indizi di reità.
(Nella specie, la S.C. ha osservato che la circostanza che la perquisizione abbia avuto esito positivo
(perché conclusasi con il reperimento di documenti utili alle successive indagini) è evento irrilevante a
neutralizzare l'originaria illegittimità; inoltre, in conseguenza dello stretto rapporto funzionale tra l'atto di
ricerca della prova - perquisizione - e la sua materiale apprensione - sequestro - l'illegittimità del primo si
estende al secondo provvedimento).
Sez. III, sent. n. 2450 del 26-09-1997 (ud. del 18-06-1997), Sirica (rv 209228).
Cassazione Penale
Limiti di utilizzabilità di una denuncia anonima
L'art. 333, comma terzo, cod. proc. pen., nel prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto
alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 cod. proc. pen., stabilisce che la denuncia anonima non può
valere come "notitia criminis" e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art.
335 cod. proc. pen. Ciò, però, non esclude che il P.M. e la P.G. che, ex art. 330 cod. proc. pen., prendono
notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse possano trarre
utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una "notitia criminis" può
essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così
scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della Polizia giudiziaria.
Sez. IV, sent. n. 4308 del 27-02-1996 (ud. del 22-12-1995), Figliolino (rv 204176).
Cassazione Penale
Perquisizioni e sequestri a seguito di denuncia o segnalazione anonima
L'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 prevede l'obbligo della Polizia giudiziaria di compiere
perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi,
munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute;
tale disposizione - espressamente richiamata dall'art. 225 disp. att. c.p.p. operante non ostando il
disposto del n. 3 dell'art. 333 cod. proc. pen. nella misura in cui questo vieta l'utilizzazione, nel processo,
di denunce o delazioni anonime in quanto tali ma non preclude all'autorità giudiziaria e alla polizia
giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in
relazione alle successive acquisizioni.
Sez. I, sent. n. 12728 del 29-12-1995 (cc. del 23-10-1995), Melis (rv 203334).
Cassazione Penale
Perquisizioni e sequestri a seguito di denuncia o segnalazione anonima
Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell'art. 333,
terzo comma, cod. proc. pen., gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l'attività di
indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di "notitiae criminis" e
di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di procedura penale
riferisce al pubblico ministero e alla Polizia giudiziaria. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio
eseguito nel corso delle indagini sulla base di una denuncia anonima).
Sez. VI, sent. n. 2087 del 16-08-1994 (ud. del 05-05-1994), Mazzeo (rv 199420).
Cassazione Penale
Perquisizioni e sequestri a seguito di denuncia o segnalazione anonima
L'art. 41 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, espressamente mantenuto in vigore dall'art. 225 disp. att.
c.p.p., prevedendo la possibilità per la Polizia giudiziaria di compiere perquisizioni di iniziativa quando
abbia notizia, anche se per indizio, della presenza in un determinato luogo di armi, munizioni o materie
esplodenti non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, è applicabile anche nel
caso in cui la detta notizia sia costituita da una denuncia o segnalazione anonima, non ostando a ciò il
disposto degli artt. 333, comma terzo, e 240 cod. proc. pen., in quanto tali norme vietano soltanto
l'utilizzazione delle denunce e degli scritti anonimi come tali ma non impediscono all'autorità giudiziaria e
alla Polizia giudiziaria di procedere, anche sulla base di anonimi, alle indagini ritenute più opportune,
ricorrendo anche, a tal fine, all'esperimento di mezzi di ricerca della prova, quali perquisizioni o sequestri.
Sez. IV, sent. n. 8919 del 28-09-1993 (cc. del 04-06-1993), Kila (rv 195189).
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