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Regolamento Interno - Fondazione Marcello Zanetti

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Regolamento Interno - Fondazione Marcello Zanetti
COMUNE DI OPPEANO
PROVINCIA DI VERONA
FONDAZIONE “MARCELLO ZANETTI”
CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA
REGOLAMENTO INTERNO
PREMESSA
Numerose sono le condizioni
patologiche disabilitanti che, durante l’età
senile, possono spingere le famiglie e/o i
Servizi Sociali a richiedere l'inserimento
di una persona anziana all’interno di una
Casa di Riposo.
La Fondazione “Marcello Zanetti”, casa
d’accoglienza, di residenza e di
semiresidenzialità per gli anziani, ha lo
scopo di assistere tali persone mediante
l’attività di personale qualificato.
Indipendentemente dalla condizione di
salute, fisica e mentale o dalla situazione
sociale e culturale, la Fondazione si
propone di ridurre le difficoltà dell’ospite
con il fine di migliorare le condizioni di
vita e di convivenza all’interno della Casa
di Riposo, nel rispetto della sua libertà e
di autonomia.
Qualunque siano le condizioni di salute
fisica e/o mentale, la situazione sociale o
culturale,
la struttura si occupa di
migliorare e ridurre le difficoltà che può
riscontrare l’ospite nello svolgimento
della vita all’interno della Casa di Riposo,
nel rispetto della sua libertà ed
autonomia.
I mezzi offerti dalla struttura cercano di
garantire sia bisogni quotidiani sia
interventi
specifici
individualizzati
tramite attività educative, riabilitative e di
socializzazione.
La vita e le attività in comunità, quindi,
forniscono alla persona anziana risorse
sufficienti a valorizzare le proprie
potenzialità in uno spazio sicuro,
riconoscendo così il suo ruolo.
La struttura cerca anche di rispondere a
situazioni sanitarie e sociali difficili da
gestire per la famiglia fornendo sostegno
anche grazie all’intervento domiciliare del
personale qualificato.
PRATICHE D'INGRESSO
Articolo 1
La Fondazione ospita prevalentemente persone
anziane. Previo parere del Medico della struttura,
il Consiglio di Amministrazione può disporre
l'inserimento di persone in età non pensionabile
che si trovino in condizioni fisiche e finanziarie
che non consentano loro di condurre una vita
autonoma. L'assistenza agli anziani ospiti è
garantita da personale qualificato come da
normativa regionale vigente. La Fondazione è in
Fondazione “MARCELLO ZANETTI” Centro Servizi alla Persona, via Piave, 32 – 37050 Oppeano (VR)
Tel. 045 7135058,Tel/Fax 045 6970588, Centro Disabili Tel.045 6970587, e-mail [email protected]
Codice Fiscale 80027220237 – Partita IVA 01396090233
www.fondazionemarcellozanetti.it
Regolamento Interno
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006
possesso dell'Autorizzazione al funzionamento e
della Idoneità professionale del personale.
Il Servizio si svolge su tutto l'arco della giornata.
Articolo 2
Ai fini dell’accoglienza, è necessario inoltrare
domanda alla Fondazione, presentandosi di
persona per un colloquio informativo.
Le richieste di accoglienza di anziani
autosufficienti e parzialmente autosufficienti
vengono raccolte dall'Ufficio di Direzione con la
consulenza informale dell'Unità Operativa
Interna (U.O.I.).
Per quanto riguarda i criteri di accoglimento, la
Fondazione si riserva di valutare, secondo la data
di presentazione della domanda, le condizioni di
priorità per le situazioni nell'ordine di seguito
indicato per gli anziani autosufficienti e
parzialmente autosufficienti:
1. persone a rischio seguite dai Servizi Sociali
del Comune di Oppeano;
2. anziani residenti nel Comune di Oppeano;
3. persone provenienti dai Comuni del bacino
d'utenza dell'Az.ULSS 21;
4. anziani residenti fuori del territorio
dell'Az.ULSS 21;
5. persone fuori provincia.
Per gli anziani non autosufficienti vengono
applicate le normative regionali vigenti.
Appena vi è la possibilità di accoglimento,
l'Amministrazione invita l'interessato, o chi per
esso, a prendere visione dell'alloggio a
disposizione
e
a
produrre
l'intera
documentazione di rito.
Articolo 3
Al momento dell'ingresso, il richiedente o i
familiari sono tenuti :
- ad assumersi l'onere del pagamento della
retta mensile di ospitalità, rispettando i
termini per i versamenti;
- a sostenere eventuali spese accessorie;
- ad accettare, senza riserve, le norme del
presente Regolamento e le eventuali
future modifiche;
- a sottostare agli indirizzi dati dalla
normativa vigente per quanto riguarda la
scelta del medico di base per gli anziani
autosufficienti
autosufficienti .
e
parzialmente
Articolo 4
Il richiedente deve fornire tutte le notizie
richieste, tramite un colloquio con il personale
addetto in cui avviene la compilazione delle
schede di osservazione. Eventuali false
dichiarazioni o comunque non corrispondenti
alla verità comportano la mancata accettazione
della domanda o l'immediato allontanamento
dell'ospite, se è già stato accolto, ai sensi dell'art.
50.
Non saranno accolte, all'interno della struttura,
persone con cause penali o pendenti in corso.
Non è previsto l'inserimento di persone in grado
di deambulare che possono mettere a
repentaglio la loro incolumità e quella degli altri,
essendo la Casa di Riposo una struttura non
dotata di servizio portineria.
Altresì non possono essere accolti anziani con
patologie psichiatriche incompatibili con la vita
comunitaria (violenti, aggressivi...).
Articolo 5
All'atto dell'accoglimento l'anziano o i familiari
sono tenuti a:
- firmare la convenzione con la quale saranno
sottoscritti reciprocamente gli impegni in
relazione al presente Regolamento e alle
condizioni economiche;
- concordare la data d'ingresso ai fini della
decorrenza della retta di ospitalità;
- compilare in ogni loro parte i moduli
consegnati dall'Ufficio di Direzione;
- sostenere un colloquio informativo con il
personale addetto.
La mancata presentazione di uno o più
documenti richiesti non permetterà l’accoglienza
dell'anziano.
Articolo 6
La Fondazione ha facoltà di accogliere l'anziano
per un periodo di prova della durata di 30 giorni
prima dell'inserimento definitivo. Il pagamento
della retta di ospitalità decorre dal giorno di
accoglimento stabilito.
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Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 20.11.2006
Articolo 7
Se l'anziano non si presentasse in tale data, verrà
posta a carico ugualmente la completa retta di
ospitalità.
Qualora
l'interessato,
senza
giustificato motivo, non si presentasse entro
cinque giorni dalla comunicazione
di
presentazione, la domanda di ammissione sarà
considerata decaduta.
DEPOSITO CAUZIONALE
Articolo 8
All'atto dell'ingresso dell’anziano in posto
definitivo deve essere versato un deposito
cauzionale infruttifero, da determinarsi dal
Consiglio di Amministrazione.
Gli ospiti accolti in regime di retta maggiorata,
cioè in condizione di non autosufficienza in
posto autorizzato senza quota di rilievo sanitario
regionale, non sono tenuti al versamento della
cauzione.
Tale deposito verrà restituito integralmente
all'anziano nel momento in cui cessi la sua
permanenza in struttura, o al familiare che ha
effettuato il versamento in caso di decesso, senza
alcuna maggiorazione e previa regolarizzazione
della retta di ospitalità eventualmente insoluta.
Negli altri casi il deposito sarà restituito agli
eredi aventi diritto, oppure previa presentazione
di idoneo atto sostitutivo di notorietà in caso di
incertezza nell’identificazione.
RETTA DI OSPITALITA'
Articolo 9
L'ammontare della retta di ospitalità viene
determinato dal Consiglio di Amministrazione
con decorrenza dal 1° Gennaio di ogni anno, ed è
stabilita in occasione della stesura del Bilancio di
Previsione, comunque entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento.
La retta è dovuta per tutti i giorni di degenza
compreso
il
giorno
di
accoglienza.
Compatibilmente a cause di forza maggiore,
l’accoglienza deve avvenire in mattinata entro le
ore 10.
La retta giornaliera non è dovuta per giorno di
dimissione, sempre che abbia corso nella
mattinata. Nel caso di dimissione dopo le ore 10
sarà dovuta la retta intera.
La prenotazione del posto è pari alla retta
definita per la tipologia di ospite alla quale viene
applicata la riduzione del 10% con esclusione di
franchigia avviene per versamento della retta
dovuta per i giorni di assenza (Art.13) ed è
gestita in termini di sovrapprezzo.
Ogni variazione dell'ammontare della retta di
ospitalità verrà comunicata e notificata ad ogni
anziano ospite o a chi si è assunto, per esso,
l'impegno di pagamento, ai sensi dell'art. 10.
Dette variazioni verranno, inoltre, comunicate al
Presidente del Comitato degli Anziani Ospiti e/o
dei Familiari, qualora i suddetti organismi siano
stati attivati.
Articolo 10
Prima dell'accoglimento l'Amministrazione
comunica all'interessato, o a chi per esso si è
assunto l'impegno, l'ammontare della retta di
ospitalità in vigore in relazione alla categoria di
appartenenza dell'anziano stesso risultante dalla
compilazione delle schede regionali vigenti.
Le
classificazioni
sono:
autosufficiente,
parzialmente autosufficiente, non autosufficiente
accreditato, non autosufficiente privato, disabile
accreditato e disabile privato.
L'ammontare della retta di ospitalità dovrà essere
accreditata su c/c bancario entro i primi cinque
giorni del mese di competenza. La contabilità
mensile sarà emessa a costo completo, mentre a
fine anno verrà effettuato il conguaglio per la
corretta imputazione della retta maturata, ovvero
a cessazione del rapporto con la Fondazione per
dimissione o decesso.
Articolo 11
Per gli ospiti assistiti dai Comuni e da Aziende
Sanitarie, che intervengono in assenza di persone
tenute agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del
C.C., la Fondazione si rende garante della
gestione della pensione dell'anziano a mezzo di
delega a funzionario dell'Ufficio di Direzione.
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Articolo 12
La retta di ospitalità comprende: vitto, alloggio,
assistenza di base (igiene e cura della persona),
servizio di podologia, servizio di parrucchiera,
assistenza sanitaria-infermieristica con servizio
di prenotazione per visite specialistiche o esami,
interventi di fisioterapia, sostegno psicologico,
attività con la logopedista, attività di animazione,
uscite, gite, materiale sanitario, materiale per
incontinenti e pulizia dei locali.
Articolo 13
Per periodi di assenza temporanea in ospedale o
altro, a partire dal 3° giorno, si prevede una
riduzione pari al 10 % della retta dovuta per la
classificazione di appartenenza, con esclusione
degli ospiti non autosufficienti privati per i quali
si applica la riduzione del 20%. I giorni di uscita
e di entrata sono considerati giorni di presenza.
Articolo 14
Gli anziani autosufficienti e parzialmente
autosufficienti, in caso di aggravamento delle
condizioni fisiche, saranno sottoposti a visita
medica da parte del Coordinatore Sanitario della
Struttura e in seguito si provvederà alla
variazione della retta di ospitalità.
Articolo 15
Per variazione della retta, l’ospite può esercitare
il diritto di recesso che deve essere comunicato
all'Ufficio di Direzione entro sette giorni dalla
data in cui l'anziano, o chi per esso, viene a
conoscenza della variazione. L’ospite provvede
autonomamente a liberare il posto letto assegnato
e trovare una nuova sistemazione al di fuori della
Fondazione. Se entro i suddetti termini
l'interessato non inoltra domanda di recesso, è
tenuto al pagamento della retta di ospitalità
attribuita.
Articolo 16
In caso di rinuncia, salvo quanto previsto dal
precedente articolo, l'interessato deve darne
comunicazione all'Ufficio di Direzione almeno
con sette giorni di anticipo ed è tenuto al
pagamento della retta di ospitalità fino allo
scadere del settimo giorno.
Articolo 17
In caso di decesso dell'anziano i suoi legittimi
eredi sono tenuti al pagamento della retta di
ospitalità concordata fino alla data del decesso.
ALLOGGIO
Articolo 18
Ogni anziano, al momento dell'accoglimento,
viene alloggiato nell'ambiente concordato con
l'Ufficio
di
Direzione.
L'anziano
può
personalizzare l'alloggio assegnato con oggetti di
proprietà, purchè in sintonia con l'ambiente.
Articolo 19
L'anziano, al ricevimento dell'alloggio, si
impegna a:
- osservare
le
regole
di
igiene
dell'ambiente;
- mantenere in buono stato l'alloggio, gli
impianti e le apparecchiature che vi si
trovano installate e adeguarsi alle
richieste della Fondazione al fine di
garantirne l'adeguato utilizzo;
- segnalare al personale addetto l'eventuale
cattivo funzionamento degli impianti e
delle apparecchiature idrauliche ed
elettriche dell'alloggio. Sono vietate le
riparazioni e le manomissioni effettuate
da persone non autorizzate dall'Ufficio
di Direzione;
- consentire al personale e a qualsiasi altra
persona autorizzata dall'Ufficio di
Direzione di entrare nell'alloggio per
provvedere al riordino, alle pulizie, ai
controlli e alle riparazioni.
L'anziano potrà soggiornare liberamente nella
stanza da letto a esclusione dei periodi destinati
alla pulizia del locale. A sua volta dovrà così
osservare l'ordine delle cose di sua proprietà; non
potrà tenere in stanza cibi, bevande e animali, in
quanto non compatibili con le vigenti norme
igieniche.
Dovrà rispettare il riposo dei compagni di stanza,
ponendo attenzione a non fare rumore e a non
parlare a voce alta durante le ore considerate di
riposo. L'anziano può frequentare liberamente, in
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qualsiasi ora del giorno, gli ambienti della Casa
di Riposo messi a disposizione: cappella, sale di
soggiorno, locali per le attività occupazionali,
palestra, giardino ed utilizzare l'attrezzatura ivi
predisposta.
Inoltre dovrà ritenersi responsabile dell'uso
dell'ambiente evitando deterioramenti, curando
l'ordine, la pulizia, l'igiene.
Verrà garantito eventuale servizio fuori orario a
seguito di ritardi motivati.
Non si può asportare dalla sala da pranzo cibo di
nessun genere, stoviglie, posateria o altra
attrezzatura.
Salvo occasioni particolari, per assicurare il
trattamento dietetico previsto, non si può portare
in tavola cibo di nessun genere.
Articolo 20
L'ospite è tenuto a risarcire l'Amministrazione
per i danni arrecati dovuti alla propria incuria o
trascuratezza.
ORARI
VITTO
Articolo 21
Il menù giornaliero viene predisposto dal
personale addetto in collaborazione con il
Medico. L'anziano, o chi per esso, può far
presente al personale infermieristico alcune
particolari esigenze o abitudini di alimentazione
Articolo 22
Le diete particolari dovranno essere giustificate
da apposita prescrizione medica e concordate
con l'Ufficio di Direzione per la spesa da
sostenere, la quale, detratta la quota parte per un
pasto normale, rimarrà a carico dell'interessato.
Articolo 23
I pasti sono serviti, di norma, in sala ristorante al
piano terra e in sale da pranzo/soggiorno ai piani
nei seguenti orari:
Colazione:
dalle ore 8.00 alle ore 9.00 Piano terra e primo piano
dalle ore 7,30 alle ore 8.30 Secondo piano
Articolo 24
L'anziano gode di massima libertà nel rispetto
degli orari e delle disposizioni previste dal
presente articolo, salvo limitazioni imposte dal
suo stato psicofisico. Tali limitazioni sono di
competenza del medico curante e della U.O.I.
L'ospite può entrare ed uscire liberamente dalla
Casa di Riposo avvisando degli spostamenti il
personale in servizio e può ricevere visite, negli
appositi spazi predisposti, durante gli orari di
visita affissi nella bacheca destinata all'Albo dei
Familiari.
I familiari possono accedere alla stanza del loro
congiunto previa autorizzazione dell'Ufficio di
Direzione.
Le visite al di fuori degli orari fissati sono
soggette ad autorizzazione preventiva.
Articolo 25
Dalle ore 21.00 alle ore 7.30 gli anziani non
possono essere assenti dalla Casa di Riposo
senza l'autorizzazione dell'Ufficio di Direzione.
ASSISTENZA MEDICO INFERMIERISTICA
Pranzo:
dalle ore 11.30 alle ore 12.30 Piano terra e primo piano
dalle ore 11.00 alle ore 12.00 Secondo piano
Cena:
dalle ore 18.30 alle ore 19.30 Piano terra e primo piano
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 Secondo piano
Il pasto può essere consumato nella propria
camera a seguito di disposizioni stabilite durante
l’U.O.I..
Articolo 26
Nella struttura vengono trattati dati sensibili che
sono protetti in ottemperanza alla normativa
della privacy con apposito Regolamento.
Il servizio di assistenza medico specialistica per
gli anziani non autosufficienti è garantita
dall'A.ULSS 21 in base ad apposita convenzione.
Gli
anziani
autosufficienti,
all'atto
dell'accoglimento in Istituto, saranno invece
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posti a carico del medico di base come da
normative vigenti. L'anziano potrà mantenere il
proprio medico curante ma, in questo caso, la
Fondazione non si assume alcuna responsabilità
diretta al riguardo.
l'assistenza infermieristica praticata agli anziani
da persone non autorizzate dall'Ufficio di
Direzione. Nei casi di ricovero ospedaliero la
struttura è esonerata dal prestare la propria
assistenza agli anziani ivi alloggiati.
Articolo 27
Per quanto riguarda l'assistenza medico sanitaria,
la Fondazione:
- mette a disposizione dei signori Medici il
proprio ambulatorio;
- affida le prestazioni di carattere
infermieristico a personale abilitato a
termini di legge.
Il suddetto personale, inoltre, provvederà a:
- chiamare, in caso di necessità, il medico
dell'interessato;
- prestare all'ammalato, su prescrizione
medica, le cure necessarie;
- interessarsi per la provvista, la
distribuzione e la somministrazione dei
farmaci prescritti dal medico;
- organizzare, su ordine del medico
curante, il trasporto all'ospedale di un
ammalato (vedi art 34 del regolamento);
- interessarsi affinchè l'ammalato segua le
prescrizioni del medico, anche quelle
relative alla dieta;
- avvisare le persone indicate sulla scheda
personale in caso di deliberata non
osservanza da parte dell'ammalato delle
prescrizioni mediche, e in caso di
pericolo di vita o gravi infermità che
richiedano provvedimenti urgenti.
I familiari, per notizie riguardanti la salute
dell'anziano, dovranno rivolgersi esclusivamente
al personale infermieristico e al Medico.
Le visite agli anziani ammalati sono sempre
permesse, a condizione che i visitatori siano
molto discreti, non arrechino disturbo agli
anziani, non portino farmaci, cibi e bevande e
non fumino nelle stanze.
Articolo 29
Al momento dell'accoglimento, l'interessato è
tenuto
a
versare
la
quota
stabilita
dall'Amministrazione all'inizio di ogni anno
quale anticipazione per l'approvvigionamento dei
farmaci da parte della Casa di Riposo nel caso in
cui l'anziano stia seguendo una terapia
farmacologica. Periodicamente la Fondazione
rendiconterà dettagliatamente con le relative
giustificazioni all'interessato l'utilizzo del denaro
depositato. Una volta esaurita la somma
inizialmente versata sarà l'Ufficio di Direzione a
richiedere analoga quota a copertura delle spese
vive.
Articolo 28
La Fondazione non si assume alcun onere per
prestazioni
medicoinfermieristiche
specialistiche ed ospedaliere a favore degli
anziani, e declina ogni responsabilità per
Articolo 30
Al momento dell'accoglimento, l'interessato
dovrà sottoscrivere l'autorizzazione qualora il
medico curante ritenga opportuno l'utilizzo di
"sistemi di sicurezza" specifici per la tutela e
l'integrità fisica degli anziani.
Articolo 31
Su indicazione dell' U.O.I. possono rendersi
necessari l'utilizzo di ausilii per anziani
parzialmente autosufficienti o totalmente non
autosufficienti.
Articolo 32
Le protesi e/o ausili di proprietà già in dotazione
all'anziano non autosufficiente possono essere
utilizzati dallo stesso all'interno della struttura e
verranno restituiti ai familiari al momento delle
dimissioni o del decesso del congiunto.
Articolo 33
L'anziano che segue una specifica terapia
farmacologica al momento dell'accoglimento
deve provvedere ad avere un'adeguata fornitura
dei farmaci prescritti almeno per i primi cinque
giorni,
al
fine
di
permettere
l'approvvigionamento da parte della Fondazione.
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Articolo 34
Nel caso in cui l'anziano debba sottoporsi a visite
specialistiche e/o ad accertamenti sanitari presso
strutture ospedaliere o socio-sanitarie, il
personale infermieristico della Fondazione, su
indicazioni del Medico, potrà provvedere alla
prenotazione della visita e dell'ambulanza presso
le associazioni di volontariato abilitate a svolgere
questo servizio sul territorio. Il costo del
trasporto sarà esclusivamente a carico
dell'interessato, il quale sarà sempre avvisato in
anticipo.
Qualora la Fondazione stipuli accordi firmati con
particolari Associazioni di volontariato per il
trasporto, sarà utile informare gli utenti, o chi per
essi, di eventuali facilitazioni tramite una
specifica adesione.
ATTIVITA' CULTURALI,
OCCUPAZIONALI E DEL TEMPO
LIBERO
Articolo 35
Sarà compito dei familiari accompagnare
l'anziano in caso di visite programmate presso le
strutture ospedaliere o socio-sanitarie o di
ricoveri d'urgenza, in quanto la Fondazione non
è tenuto ad utilizzare il proprio personale per
seguire l'anziano durante il trasporto e per il
tempo necessario alle suddette visite.
Articolo 39
L'anziano, nel momento dell'accoglimento, deve
disporre di un corredo personale sufficiente,
nelle quantità e tipi indicati nell'apposita scheda
consegnata all'atto dell'accettazione della
domanda.
Articolo 36
L'anziano e i familiari possono usufruire del
servizio di ambulatorio solo nell'orario previsto,
salvo i casi d'urgenza.
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE
Articolo 37
La Fondazione assicura il servizio di
riabilitazione mediante professionisti, dipendenti
o in regime di libera professione o altro, quali:
fisioterapista, logopedista e psicologa. Gli
interventi vengono eseguiti su prescrizione
specialistica o nell’ambito dell’autonomia di
ciascun profilo professionale, mediante l'uso di
attrezzature di possesso della Fondazione.
Articolo 38
L'anziano è libero di organizzare la propria
giornata nel modo che ritiene più opportuno.
Potrà occupare il proprio tempo in attività
ricreative, culturali e occupazionali che verranno
organizzate dall’Educatore professionale.
L'anziano
potrà
dedicarsi
ad
attività
occupazionali sia all'interno che all'esterno della
struttura, previa autorizzazione dell'Ufficio di
Direzione.
SERVIZIO DI GUARDAROBA
Articolo 40
Al momento dell’ingresso, l’ospite deve essere
dotato di tutti i capi consigliati dalla scheda, di
cui all’art.39, i quali devono essere conformi al
trattamento
con
attrezzatura
meccanico/industriale.
La struttura garantisce un servizio di guardaroba
e lavanderia (bucato, stiratura e rammendo).
Gli anziani non possono fare il bucato in camera
da letto ma, qualora lo desiderassero (ospiti
autosufficienti) è possibile l’organizzazione di
locali idonei in lavanderia.
L'Amministrazione declina ogni responsabilità
per l'eventuale danneggiamento di capi non
idonei al lavaggio in lavatrice ed essiccazione
meccanica. Pertanto, i familiari devono
provvedere direttamente al trattamento dei capi
delicati che, comunque, desiderano sia a corredo
dell’ospite.
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SERVIZIO DI PODOLOGIA
Articolo 41
La Fondazione assicura ed assume l'onere per
interventi podologici di base mediante
Professionista convenzionato. La struttura è
dotata di necessaria strumentazione. Materiali
necessari per interventi particolari sono a carico
del professionista.
SERVIZIO DI PARRUCCHIERA
Articolo 42
La Fondazione assicura ed assume l'onere del
servizio di parrucchiera, mediante prestatore
d'opera convenzionato (lavaggio, taglio e piega).
E' a carico dell'interessato l'onere per interventi
particolari richiesti dallo stesso.
SERVIZI VARI
Articolo 43
Nelle varie stanze è consentito l'uso di
apparecchi audiovisivi di proprietà, purchè l'uso
non arrechi disturbo ai compagni di stanza
dell'interessato. Essi potranno essere collegati
agli impianti di antenna centralizzata. L’anziano
possessore di apparecchio RADIO-TV è tenuto a
versare direttamente alla RAI il canone di
abbonamento, salvo eventuali disposizioni.
Gli apparecchi audiovisivi, che si trovano negli
ambienti comuni, sono a disposizione degli
anziani che potranno usufruirne negli orari
consentiti.
E' vietata la riparazione o la manomissione di
detti apparecchi da parte di persone non
autorizzate dall'Ufficio di Direzione.
Inoltre:
- non si deve entrare in cabina in numero
superiore a quello permesso dalla
capienza;
- non si deve tentare di aprire la porta
prima che la cabina si sia fermata al
piano;
- è sconsigliato l'uso degli ascensori a
persone che non sono in grado di
eseguire le manovre necessarie;
- deve essere data la precedenza al
personale in servizio nel caso di
accompagnamento degli anziani ospiti.
RAPPORTI CON IL PERSONALE
Articolo 45
I rapporti tra il personale e gli ospiti dovranno
essere caratterizzati da rispetto reciproco ed
esprimersi nelle forme di una corretta
educazione, al fine di creare un clima di cordiale
collaborazione.
L'ospite e i suoi familiari:
- non possono pretendere dal personale
alcuna prestazione non prevista dal
normale programma di servizio e non
devono fare pressioni sul personale stesso
per ottenere un trattamento di favore;
- nel caso di eventuali inadempienze da
parte del personale, l'interessato deve
astenersi dall'avanzare contestazione
direttamente al personale, ma deve
segnalare
il fatto esclusivamente
all'Ufficio di Direzione, che provvederà
ad intervenire nelle modalità adeguate al
caso;
- devono astenersi dall'erogare di qualsiasi
tipo di compenso.
Articolo 44
L'uso degli ascensori richiede particolare
attenzione e rispetto delle norme vigenti.
In particolare non si deve bloccare il pulsante
quando segna "occupato".
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NORME DI INTERESSE
GENERALE - DIVIETI
Articolo 46
L'anziano è tenuto ad adeguarsi ai provvedimenti
della Fondazione presi nell'interesse generale
della comunità.
Articolo 47
L’anziano ha il divieto di:
- stendere alle finestre capi di biancheria;
- tenere vasi di fiori ed altri oggetti sui
davanzali quando siano pericolosi per le
persone che passano o sostano sotto le
finestre;
- utilizzare fornelli elettrici o stufe a
fiamma libera;
- usare apparecchi rumorosi che possano
arrecare disturbo agli altri anziani;
- gettare immondizia, rifiuti ed acqua dalle
finestre;
- vuotare nel water, bidè o lavabo qualsiasi
materia grassa o di altra natura, tale da
otturare o nuocere alle condutture;
- fumare nei locali dove non è consentito.
I trasgressori sono tenuti al completo
risarcimento degli eventuali danni provocati.
L'ammontare e la natura del danno saranno
preventivamente notificati all'interessato.
Articolo 48
Ogni anziano deve evitare, con il massimo
impegno, tutto ciò che può disturbare gli altri
anziani.
E' vietato portare via, da sale e locali, oggetti e
arredamenti senza l'autorizzazione dell'Ufficio di
Direzione. Non si devono raccogliere rifiuti dai
cestini.
Sia all'interno che all'esterno della Casa di
Riposo l'anziano è tenuto a mantenere un
comportamento civile e decoroso in modo tale da
non compromettere la propria dignità e il buon
nome dell'Istituto.
Articolo 49
E' fatto divieto di tenere nelle stanze cibi e
bevande.
Qualora i familiari volessero portare in dono cibi
e bevande devono consegnarli al personale in
servizio, che provvederà alla custodia e alla
corretta distribuzione all'interessato.
Il personale addetto all'assistenza è autorizzato a
controllare settimanalmente gli armadi e i
comodini di ogni stanza e ad eliminare eventuali
generi alimentari deteriorati.
Articolo 50
Nessun diritto di subingresso è riconosciuto ad
alcuno al verificarsi della cessazione, per
qualsiasi causa, della permanenza in Istituto
dell'anziano.
CUSTODIA VALORI E
RESPONSABILITA' CIVILE
Articolo 51
La Fondazione non assume responsabilità alcuna
per oggetti e valori di proprietà degli anziani
tenuti nelle relative stanze e declina ogni
responsabilità per danni che possano derivare,
senza sua colpa, agli anziani e alle loro cose.
Articolo 52
Eventuali quote destinate alle spese personali, da
lasciare agli anziani non autosufficienti, possono
essere custodite e/o gestite dall'Ufficio di
Direzione.
Articolo 53
La Fondazione non risponde della condotta degli
anziani, all'esterno della Casa di Riposo, e
declina ogni responsabilità in merito.
DIMISSIONI,
ALLONTANAMENTO E
DECESSO DELL'ANZIANO
Articolo 54
L'interessato può dare disdetta dell'alloggio con
un preavviso di sette giorni tramite raccomandata
o mediante semplice richiesta scritta da
consegnare direttamente all'Ufficio di Direzione.
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Articolo 55
La Fondazione può allontanare l'anziano con
provvedimento di urgenza, qualora questi:
A. tenga una condotta incompatibile con la vita
comunitaria;
B. commetta gravi infrazioni del Regolamento
Interno;
C. sia moroso nel pagamento della retta di un
mese;
D. commetta reato perseguibile per il Codice
Penale.
Rispetto ai punti A. e B. la Fondazione si riserva
di sentire il parere dell'U.O.I.
Nel provvedimento di allontanamento si
indicheranno anche le modalità con cui dovrà
essere eseguito.
Articolo 56
In caso di decesso dell'anziano, i parenti
dovranno mettere l'Ufficio di Direzione nelle
condizioni di poter assegnare gli effetti personali
e quant'altro di proprietà del defunto agli effettivi
aventi diritto, che abbiano presentato tutta la
documentazione
necessaria
alla
loro
individuazione. In caso contrario la Fondazione,
trascorsi i trenta giorni, darà avvio alle procedure
per l'ammortamento dei beni secondo le modalità
previste dalla Legge 31.10.1942 n.1423.
L'Ufficio di Direzione si riserva in questa
occasione e nell'ambito delle eventuali somme di
denaro affidate in custodia, di dare la precedenza
alla liquidazione di tutte le pendenze a carico del
defunto verso questo Istituto che fossero ancora
esistenti e di esigere, nei modi di legge, la
liquidazione integrativa dagli eredi o aventi
diritto, qualora le somme non fossero sufficienti.
RAPPORTI CON L'AMBIENTE
ESTERNO
Articolo 57
La Fondazione favorisce i rapporti dell'anziano
con la realtà esterna, aiutandolo a mantenere i
contatti con l'ambiente di provenienza e nel
contempo ad integrarsi nel nuovo ambiente di
residenza. L'anziano è libero di:
-
ricevere presso la Casa di Riposo
familiari, parenti ed amici;
- uscire in paese, avvertendo il personale in
servizio dei propri spostamenti;
- recarsi al paese di provenienza o altro
luogo accompagnato da familiari o altra
persona previa autorizzazione dell'Ufficio
di Direzione.
Per necessità organizzative della Fondazione,
l'anziano è tenuto ad uniformarsi alle seguenti
modalità:
1. l'anziano che desideri recarsi per qualche
giorno al paese di provenienza o in altro luogo,
dovrà darne comunicazione preventiva (almeno
tre giorni prima) all'Ufficio di Direzione
precisando il periodo di assenza;
2. al ritorno l'anziano, o chi per esso, dovrà
notificare il proprio rientro in ambulatorio;
3. l'anziano ha il dovere di avvisare
tempestivamente l'Ufficio di Direzione qualora
sia impossibilitato a rientrare nella data prevista.
4. l’anziano è invitato ad intervenire sui propri
visitatori, parenti o conoscenti, per la tenuta di
un comportamento consono all’ambiente:
rispetto dei luoghi, delle persone e delle cose.
Qualora non vi fosse esito positivo, la
Fondazione si riserva la facoltà di intervenire
con la limitazione degli accessi oppure con
l’allontanamento dalla struttura delle persone che
arrecano disagio e tensioni.
SUDDIVISIONE IN CATEGORIE
Articolo 58
Esclusivamente ai fini della determinazione
dell'importo della retta di ospitalità, nonchè per
motivi organizzativi, gli anziani vengono
suddivisi convenzionalmente nelle seguenti
categorie:
A. autosufficienti;
B. parzialmente autosufficienti;
C. non autosufficienti accreditati;
D. non autosufficienti privati
E. disabile accreditati;
F. disabile privato.
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SANZIONI
Articolo 59
L'anziano che non si attenga a quanto previsto
dal presente Regolamento è soggetto al richiamo
in privato da parte dell'Ufficio di Direzione.
Qualora perduri un comportamento non
conforme alla normativa, può essere sottoposto a
richiamo formale ed infine allontanato, ai sensi
dell'art.55.
Articolo 62
Copia del presente Regolamento dovrà essere
data in visione, al momento della domanda di
ricovero,
e
sottoscritta
al
momento
dell'accoglimento dai familiari. Nel caso di
Pubbliche Amministrazioni tenute al pagamento
della retta di ospitalità, dovrà essere prodotto il
formale atto d'impegno.
Per quanto non previsto nel presente
Regolamento, si fa riferimento ai Regolamenti
Pubblici di carattere generale e alle leggi dello
Stato che saranno emanate in materia.
NORME FINALI
Articolo 60
Il Comitato degli Ospiti e/o dei loro Familiari è
costituito ed operativo dal 30.09.2003 e funziona
con un proprio regolamento. Ciascuno può
segnalare i propri quesiti ed eventuali proposte
atte a migliorare la qualità di vita degli ospiti, in
uno spirito di collaborazione.
Articolo 61
Con apposita separata norma viene dichiarata la
Carta dei Servizi e dei Diritti dell'Anziano
all’interno della Fondazione.
Firma dell’Ospite o del Famigliare che
sottoscrive l’Impegnativa di ingresso
Data ___________________
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