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Scheda - Le regole dell`AUTOCARAVAN (camper)

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Scheda - Le regole dell`AUTOCARAVAN (camper)
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Scheda - Le regole
dell’AUTOCARAVAN (camper)
L’art. 54, comma 1, lettera m) del Codice della
Strada definisce con il termine autocaravan: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati
permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente”.
L’autocaravan (vedi Direttiva 70/156/CEE - modificata dalla Direttiva 2001/116/CE), quale veicolo
finale allestito, va inquadrato esclusivamente nella
categoria internazionale M (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a
sedere oltre al sedile del conducente).
In relazione alla categoria M di inquadramento ed
alla Direttiva 96/96/CE, tutte le autocaravan rientrano tra “i veicoli a motore destinati al trasporto
di persone il cui numero di posti a sedere, sedile
del conducente escluso, non è superiore a otto
posti” e pertanto la periodicità del controllo tecnico (visita di revisione) è disposto a partire dal
quarto anno seguente a quello di immatricolazione e successivamente ogni due anni (vedi D.M. 6
agosto 1998, n. 408), ma per le autocaravan con
massa massima complessiva superiore a 3,5 t.
viene confermata la stessa periodicità per effettuare le visite di revisione annuale.
In relazione alla categoria M ed al peso complessivo del veicolo superiore a 3,5 tonnellate, si rappresenta che le autocaravan non hanno l’obbligo
del montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti prescritte nell’art. 72, comma 2-bis,
del Codice della Strada; infatti il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con circolare prot.
302/MOT1 del 24.03.2005 ha precisato che rientrano nel campo di applicazione solo i veicoli per
trasporto di cose, compresi quelli classificati per
uso speciale o per trasporti specifici, la cui massa
complessiva a pieno carico supera le 3,5 tonnellate, appartenenti alle categorie internazionali N2,
N3 (autocarri) e O3, O4 (rimorchi).
Tenuto conto che le autocaravan sono inquadrate
nella categoria M, si precisa che i limiti di velocità
massima che gli stessi veicoli dovranno rispettare sono quelli generali indicati nei commi 1 e 2
dell’art. 142 del Codice della Strada (130 km/h in
autostrada, 90 km/h nelle strada extraurbane secondarie, ovvero hanno gli stessi limiti imposti alle
autovetture fino a 3,5 tonnellate di peso complessivo, mentre se tale peso viene superato il limite di
velocità è ridotto rispettivamente a 80 km/h e 100
km/h). Si precisa che in caso di traino di carrello
TATS il complesso veicolare diventa un autotreno
(a prescindere da peso complessivo del veicolo) e
pertanto i limiti di velocità sono comunque determinati a 80 km/h in autostrada e 70 km/h nella
viabilità ordinaria fuori dal centro abitato.
Per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri
con autocaravan, si rappresenta che il numero dei
posti ammesso è quello indicato sulla carta di circolazione. Tenuto conto che l’utilizzo ad alloggio,
esclusivamente a veicolo fermo, vige solo per
le caravan, appare evidente che tale prescrizione
non è applicabile alle autocaravan.
Foto dalla rete
Relativamente alla patente di guida, si rappresenta che per le autocaravan con peso complessivo
fino a 3,5 tonnellate, la patente richiesta è quella di
categoria “B”, mentre se il predetto peso è superiore è richiesta la categoria “C” (vedi anche proposta di legge n. 694 della Camera dei Deputati
presentata il 5 maggio 2008 “Nuove disposizioni
in materia di autocaravan” con richiesta di modifica dell’art. 116 C.d.S. per estendere la patente di
categoria “B” per la guida di autoveicoli aventi un
peso complessivo fino a 4,25 tonnellate).
In merito all’utilizzo del GPL non per autotrazione,
si evidenzia che le eccezioni riguardanti i sistemi
di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in
particolare gli autocaravan e i caravan, molto
spesso dotati di sistema di riscaldamento a GPL,
non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni in merito ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto le disposizioni contenute
nella Direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a
tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale (vedi
Direttiva 2004/78/CE del 29 aprile 2004). Tenuto
conto che ai fini della circolazione stradale non c’è
l’obbligo dell’aggiornamento della carta di circola-
Foto dalla rete
zione dell’autocaravan a seguito di installazione di
impianto a riscaldamento a GPL, si ritiene non applicabile alcuna violazione del Codice della Strada
a seguito di eventuali violazioni della normativa vigente (si applicano le norme generali relative alla
sicurezza dei dispositivi di equipaggiamento).
Foto dalla rete
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