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Mi multi? E io mi o

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Mi multi? E io mi o
soluzioni
ricorsi
di Andrea Conta
Contravvenzioni ingiuste
Mi multi? E io mi o
QUANDO SI RITIENE
DI ESSERE STATI
VITTIME DI UNA
PUNIZIONE INIQUA,
PER FAR VALERE
I PROPRI DIRITTI
SI PUÒ SCEGLIERE
DI RIVOLGERSI
AL GIUDICE DI PACE
O AL PREFETTO.
MA NON SEMPRE
NE VALE LA PENA
P
uò capitare di ricevere verbali ingiusti o comunque
contestabili: per esempio, se
sono stati notificati oltre 150 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione o se si ritiene
di essere stati puniti ingiustamente. In questi casi, il Codice della
Strada prevede due modalità per
opporsi alla sanzione amministrativa: il ricorso al giudice di pace o
al prefetto. Dall’inizio del 2010,
però, c’è una novità (sgradita) per
gli automobilisti italiani che vogliono sollevare obiezioni: per contestare il verbale bisogna mettere
mano al portafogli e pagare un
“contributo unificato”. Ma attenzione: questa spesa è prevista solo se si ricorre al giudice di pace,
mentre il balzello non va versato
se ci si rivolge al prefetto. È probabile che il legislatore abbia voluto introdurre questa tassa per
alleggerire il carico di lavoro dei
magistrati onorari, ma il rischio è
che ora si intasino gli uffici delle
prefetture.
Non solo: questa novità potrebbe
essere dichiarata incostituzionale dalla Consulta e, se ciò accadesse, non è chiaro che cosa succederà a chi ha già versato l’obolo. Ecco che cosa bisogna sapere
se si vuole contestare una multa.
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AUTOMOBILE
| GIUGNO 2010
Quando conviene tentare
Com’è facilmente intuibile, non ha senso impugnare una contravvenzione di importo
modesto (per esempio
i 38 euro di un divieto di
sosta), perché se si va
davanti al giudice di pace si deve comunque
pagare lo stesso importo per il contributo unificato. Tantomeno ha
senso se le probabilità
che il ricorso venga accolto sono minime. Non
solo: senza valide ragioni, si rischia di per-
dere anche davanti al
prefetto e, in questo caso, si pagherà il doppio
dell’importo indicato sul
verbale pur non versando il contributo unificato. È bene sapere che i
giudici di pace, a cui
spetta la competenza
per le sanzioni amministrative, decidono diversamente in casi
uguali da città a città:
un ricorso accolto a
Crotone può essere respinto a Bolzano (e viceversa). Ciò premes-
so, il consiglio è di opporsi – salvo casi particolari – quando ci sono
conseguenze più gravi
della sola sanzione pecuniaria: in caso di sospensione della patente, perdita di punti, sequestro del veicolo e
così via. Negli altri casi, è bene valutare il
rapporto costi/benefici. In ogni caso, per
quanto riguarda le prove da addurre a sostegno delle ragioni di chi
ricorre, sono spesso
fondamentali le circostanze di fatto esistenti al momento della presunta infrazione: per
esempio, la collocazione e la visibilità dei segnali, la presenza di
ostacoli sull’asfalto. Per
questi motivi, è bene
documentare le proprie
ragioni, fotografando il
luogo in cui è stata accertata la violazione
(strada, cartelli e ogni
elemento utile per dimostrare meglio la situazione irregolare).
Dal giudice di pace
Dal prefetto...
Il ricorso va presentato, entro 60
giorni dal momento della contestazione o dalla data di notifica
del verbale, al giudice di pace
competente sul luogo dell’infrazione. Se è stato presentato nel
2010, bisogna pagare il contributo unificato, anche se il verbale si riferisce a una vertenza
del 2009. Di solito, se il giudice
di pace boccia il ricorso, non
scatta il raddoppio della sanzione, ma è confermato l’importo
minimo del verbale. Tuttavia se
non si riescono a far valere le
proprie ragioni possono essere
addebitate le spese legali. La decisione del giudice di pace può
essere impugnata davanti al
giudice unico del tribunale civile. Se invece il ricorso è accolto, di norma il giudice di
pace riconosce all’automobilista le spese sostenute per il
contributo unificato. Il rimborso
deve essere corrisposto da chi
perde la causa, cioè dall’amministrazione da cui dipende chi
In questo caso, il ricorso deve essere presentato entro 60
giorni, con raccomandata A/R oppure all’ufficio cui appartiene
l’agente che
ha accertato l’infrazione. Davanti al giudice di pace non è obbligatorio farsi assistere da
un legale, anche se è
utile una buona conoscenza giuridica per difendersi in modo adeguato. Invece è
obbligatoria
l’assistenza legale davanti al
giudice togato
del tribunale.
La parola a Vito Dattolico
ppongo!
Da gennaio c’è una tassa
L’importo minimo del contributo unificato è di 38 euro, di cui otto (sotto forma di marca da bollo) di rimborso forfettario delle
spese processuali. La cifra di 38 euro si applica ai ricorsi contro i verbali di valore fino a 1.100 euro (la maggioranza); tra 1.100
e 5.200 euro, la tassa sale a 78 euro. Infine, il contributo unificato è di 178 euro per i ricorsi per valori compresi tra 5.200 e
15.493,71 euro. La tassa va pagata in posta (con apposito bollettino), in banca (modello F23), in tabaccheria (qui si riceve un
tagliando da incollare sull’atto) e presso i concessionari della
riscossione. Se non viene
pagata, il ricorso andrà avanti lo stesso. Ma, in un secondo momento, l’agenzia delle Entrate chiederà all’automobilista, tramite l’invio di
una cartella esattoriale, il
contributo dovuto.
ha accertato la violazione (comando dei carabinieri, della
polizia municipale, sezione di
polizia stradale), anche consegnandolo a mano.
L’ufficio che lo riceve trasmette al prefetto, entro 60 giorni,
il ricorso e i documenti presentati dall’automobilista. Se,
invece, il ricorso è presentato
direttamente al prefetto, i tempi si allungano: perché ha 30
giorni di tempo per richiedere
informazioni a chi ha emesso
il verbale.
Ricevuta l’intera documentazione e sentito il ricorrente che
ne abbia fatto richiesta, il prefetto ha 120 giorni per decidere: se ritiene infondato il ricorso, emette un’ordinanza – ingiunzione di pagamento – che
di norma è una somma pari almeno al doppio della sanzione. Per capirci: se la multa era
relativa al divieto di circolazione (78 euro) e il prefetto ha
bocciato il ricorso, bisognerà
pagarne 156. Invece, se il ricorso è fondato, il prefetto
emette un’ordinanza di archiviazione.
Oltre il termine per la decisione (60 giorni più altri 120 giorni se il ricorso è stato presentato all’organo accertatore; 30
più 60, più 120 giorni se è stato presentato direttamente al
prefetto), il ricorso si intende
accolto se non c’è ordinanza
di ingiunzione del pagamento
oppure di archiviazione (deve
essere notificata entro 150
giorni).
Contro l’ordinanza ci si può
opporre davanti al giudice di
pace. L’opposizione va presentata entro 30 giorni dalla
notifica.
Sarà poi necessario informarsi sulla data dell’udienza, perché non sono previste comunicazioni al riguardo. La decisione del giudice di pace è impugnabile solo attraverso il ricorso in Cassazione.
Dimezzate
le pratiche
A POCHI MESI DALL’INTRODUZIONE DELLA
NUOVA TASSA, IL COORDINATORE DEI GIUDICI
DI PACE DI MILANO FA IL PUNTO
di Goffredo Jacobino
C
on l’introduzione del contributo unificato per
i ricorsi al giudice di
pace, è lecito attendersi che questo strumento di difesa per il cittadino sia destinato a
ridimensionarsi. Ma in
quale misura? È quanto abbiamo chiesto all’avvocato Vito Dattolico, coordinatore responsabile dei
giudici di pace di Milano, che ci
accoglie con la consueta cordialità, espressa da un largo sorriso.
È già possibile fare un primo bilancio degli effetti di questa novità per gli automobilisti?
Abbiamo rilevato un’imponente
riduzione delle iscrizioni a ruolo.
Il calo può essere quantificato in
una media di circa il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma è lecito
aspettarsi che la percentuale sia
destinata ad aumentare ulteriormente.
Ma l’introduzione della tassa con
questo obiettivo non può rappresentare una limitazione alla tutela dei diritti per i cittadini?
In questo caso bisogna fare un discorso di correlazione e verificare qual è il punto di mediazione.
Sicuramente c’è una fondatezza
di ordine generale, però c’era anche una diffusa speculazione. A
Milano, per esempio, avevamo circa 40.000 ricorsi. E di questi, la
stragrande maggioranza era infondata. C’era quindi la tendenza a
tentare il ricorso al giudice di pace, dato che non costava niente.
Il pagamento della tassa accomuna ora l’opposizione al giudice di
pace al rito ordinario. Vuol dire
che le amministrazioni potran-
no essere condannate a pagare le
spese giudiziarie?
Da sempre il giudice ha la facoltà
di condannare al pagamento delle spese. Nel caso specifico posso
presumere che con il pagamento
della tassa il cittadino ha un maggiore diritto alla condanna della
controparte.
Prevede che possa cambiare il
numero di ricorsi effettuati senza l’assistenza da parte di un legale?
Il ricorso senza avvocato per tanti anni è stato un mezzo estemporaneo. Arrivavano a mezzo posta
i ricorsi più incredibili. Tipo: «Ho
ragione, toglietemi la multa», e via
su questo tono. Ora la discriminante sarà rappresentata dalla
marca da bollo da 8 euro. In assenza di questa, il ricorso non può
essere iscritto a ruolo.
Ma cosa manca al giudice di pace per offrire un migliore servizio ai cittadini?
Una buona professionalità si acquisisce sul campo, ma anche con
la formazione. Questa non è del
tutto adeguata, poiché è svolta assieme ai giudici onorari di tribunale, con i quali ha in comune solo l’attività astratta. Il giudice di
pace deve invece osservare norme
previste per la sua funzione. E nessuno dei 740 in attività in Italia ha
mai svolto un corso specifico.
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GIUGNO
2010 | AUTOMOBILE
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