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Mi multi? E io mi o
soluzioni ricorsi di Andrea Conta Contravvenzioni ingiuste Mi multi? E io mi o QUANDO SI RITIENE DI ESSERE STATI VITTIME DI UNA PUNIZIONE INIQUA, PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI SI PUÒ SCEGLIERE DI RIVOLGERSI AL GIUDICE DI PACE O AL PREFETTO. MA NON SEMPRE NE VALE LA PENA P uò capitare di ricevere verbali ingiusti o comunque contestabili: per esempio, se sono stati notificati oltre 150 giorni dalla data in cui è stata commessa la violazione o se si ritiene di essere stati puniti ingiustamente. In questi casi, il Codice della Strada prevede due modalità per opporsi alla sanzione amministrativa: il ricorso al giudice di pace o al prefetto. Dall’inizio del 2010, però, c’è una novità (sgradita) per gli automobilisti italiani che vogliono sollevare obiezioni: per contestare il verbale bisogna mettere mano al portafogli e pagare un “contributo unificato”. Ma attenzione: questa spesa è prevista solo se si ricorre al giudice di pace, mentre il balzello non va versato se ci si rivolge al prefetto. È probabile che il legislatore abbia voluto introdurre questa tassa per alleggerire il carico di lavoro dei magistrati onorari, ma il rischio è che ora si intasino gli uffici delle prefetture. Non solo: questa novità potrebbe essere dichiarata incostituzionale dalla Consulta e, se ciò accadesse, non è chiaro che cosa succederà a chi ha già versato l’obolo. Ecco che cosa bisogna sapere se si vuole contestare una multa. 28 AUTOMOBILE | GIUGNO 2010 Quando conviene tentare Com’è facilmente intuibile, non ha senso impugnare una contravvenzione di importo modesto (per esempio i 38 euro di un divieto di sosta), perché se si va davanti al giudice di pace si deve comunque pagare lo stesso importo per il contributo unificato. Tantomeno ha senso se le probabilità che il ricorso venga accolto sono minime. Non solo: senza valide ragioni, si rischia di per- dere anche davanti al prefetto e, in questo caso, si pagherà il doppio dell’importo indicato sul verbale pur non versando il contributo unificato. È bene sapere che i giudici di pace, a cui spetta la competenza per le sanzioni amministrative, decidono diversamente in casi uguali da città a città: un ricorso accolto a Crotone può essere respinto a Bolzano (e viceversa). Ciò premes- so, il consiglio è di opporsi – salvo casi particolari – quando ci sono conseguenze più gravi della sola sanzione pecuniaria: in caso di sospensione della patente, perdita di punti, sequestro del veicolo e così via. Negli altri casi, è bene valutare il rapporto costi/benefici. In ogni caso, per quanto riguarda le prove da addurre a sostegno delle ragioni di chi ricorre, sono spesso fondamentali le circostanze di fatto esistenti al momento della presunta infrazione: per esempio, la collocazione e la visibilità dei segnali, la presenza di ostacoli sull’asfalto. Per questi motivi, è bene documentare le proprie ragioni, fotografando il luogo in cui è stata accertata la violazione (strada, cartelli e ogni elemento utile per dimostrare meglio la situazione irregolare). Dal giudice di pace Dal prefetto... Il ricorso va presentato, entro 60 giorni dal momento della contestazione o dalla data di notifica del verbale, al giudice di pace competente sul luogo dell’infrazione. Se è stato presentato nel 2010, bisogna pagare il contributo unificato, anche se il verbale si riferisce a una vertenza del 2009. Di solito, se il giudice di pace boccia il ricorso, non scatta il raddoppio della sanzione, ma è confermato l’importo minimo del verbale. Tuttavia se non si riescono a far valere le proprie ragioni possono essere addebitate le spese legali. La decisione del giudice di pace può essere impugnata davanti al giudice unico del tribunale civile. Se invece il ricorso è accolto, di norma il giudice di pace riconosce all’automobilista le spese sostenute per il contributo unificato. Il rimborso deve essere corrisposto da chi perde la causa, cioè dall’amministrazione da cui dipende chi In questo caso, il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni, con raccomandata A/R oppure all’ufficio cui appartiene l’agente che ha accertato l’infrazione. Davanti al giudice di pace non è obbligatorio farsi assistere da un legale, anche se è utile una buona conoscenza giuridica per difendersi in modo adeguato. Invece è obbligatoria l’assistenza legale davanti al giudice togato del tribunale. La parola a Vito Dattolico ppongo! Da gennaio c’è una tassa L’importo minimo del contributo unificato è di 38 euro, di cui otto (sotto forma di marca da bollo) di rimborso forfettario delle spese processuali. La cifra di 38 euro si applica ai ricorsi contro i verbali di valore fino a 1.100 euro (la maggioranza); tra 1.100 e 5.200 euro, la tassa sale a 78 euro. Infine, il contributo unificato è di 178 euro per i ricorsi per valori compresi tra 5.200 e 15.493,71 euro. La tassa va pagata in posta (con apposito bollettino), in banca (modello F23), in tabaccheria (qui si riceve un tagliando da incollare sull’atto) e presso i concessionari della riscossione. Se non viene pagata, il ricorso andrà avanti lo stesso. Ma, in un secondo momento, l’agenzia delle Entrate chiederà all’automobilista, tramite l’invio di una cartella esattoriale, il contributo dovuto. ha accertato la violazione (comando dei carabinieri, della polizia municipale, sezione di polizia stradale), anche consegnandolo a mano. L’ufficio che lo riceve trasmette al prefetto, entro 60 giorni, il ricorso e i documenti presentati dall’automobilista. Se, invece, il ricorso è presentato direttamente al prefetto, i tempi si allungano: perché ha 30 giorni di tempo per richiedere informazioni a chi ha emesso il verbale. Ricevuta l’intera documentazione e sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, il prefetto ha 120 giorni per decidere: se ritiene infondato il ricorso, emette un’ordinanza – ingiunzione di pagamento – che di norma è una somma pari almeno al doppio della sanzione. Per capirci: se la multa era relativa al divieto di circolazione (78 euro) e il prefetto ha bocciato il ricorso, bisognerà pagarne 156. Invece, se il ricorso è fondato, il prefetto emette un’ordinanza di archiviazione. Oltre il termine per la decisione (60 giorni più altri 120 giorni se il ricorso è stato presentato all’organo accertatore; 30 più 60, più 120 giorni se è stato presentato direttamente al prefetto), il ricorso si intende accolto se non c’è ordinanza di ingiunzione del pagamento oppure di archiviazione (deve essere notificata entro 150 giorni). Contro l’ordinanza ci si può opporre davanti al giudice di pace. L’opposizione va presentata entro 30 giorni dalla notifica. Sarà poi necessario informarsi sulla data dell’udienza, perché non sono previste comunicazioni al riguardo. La decisione del giudice di pace è impugnabile solo attraverso il ricorso in Cassazione. Dimezzate le pratiche A POCHI MESI DALL’INTRODUZIONE DELLA NUOVA TASSA, IL COORDINATORE DEI GIUDICI DI PACE DI MILANO FA IL PUNTO di Goffredo Jacobino C on l’introduzione del contributo unificato per i ricorsi al giudice di pace, è lecito attendersi che questo strumento di difesa per il cittadino sia destinato a ridimensionarsi. Ma in quale misura? È quanto abbiamo chiesto all’avvocato Vito Dattolico, coordinatore responsabile dei giudici di pace di Milano, che ci accoglie con la consueta cordialità, espressa da un largo sorriso. È già possibile fare un primo bilancio degli effetti di questa novità per gli automobilisti? Abbiamo rilevato un’imponente riduzione delle iscrizioni a ruolo. Il calo può essere quantificato in una media di circa il 50 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma è lecito aspettarsi che la percentuale sia destinata ad aumentare ulteriormente. Ma l’introduzione della tassa con questo obiettivo non può rappresentare una limitazione alla tutela dei diritti per i cittadini? In questo caso bisogna fare un discorso di correlazione e verificare qual è il punto di mediazione. Sicuramente c’è una fondatezza di ordine generale, però c’era anche una diffusa speculazione. A Milano, per esempio, avevamo circa 40.000 ricorsi. E di questi, la stragrande maggioranza era infondata. C’era quindi la tendenza a tentare il ricorso al giudice di pace, dato che non costava niente. Il pagamento della tassa accomuna ora l’opposizione al giudice di pace al rito ordinario. Vuol dire che le amministrazioni potran- no essere condannate a pagare le spese giudiziarie? Da sempre il giudice ha la facoltà di condannare al pagamento delle spese. Nel caso specifico posso presumere che con il pagamento della tassa il cittadino ha un maggiore diritto alla condanna della controparte. Prevede che possa cambiare il numero di ricorsi effettuati senza l’assistenza da parte di un legale? Il ricorso senza avvocato per tanti anni è stato un mezzo estemporaneo. Arrivavano a mezzo posta i ricorsi più incredibili. Tipo: «Ho ragione, toglietemi la multa», e via su questo tono. Ora la discriminante sarà rappresentata dalla marca da bollo da 8 euro. In assenza di questa, il ricorso non può essere iscritto a ruolo. Ma cosa manca al giudice di pace per offrire un migliore servizio ai cittadini? Una buona professionalità si acquisisce sul campo, ma anche con la formazione. Questa non è del tutto adeguata, poiché è svolta assieme ai giudici onorari di tribunale, con i quali ha in comune solo l’attività astratta. Il giudice di pace deve invece osservare norme previste per la sua funzione. E nessuno dei 740 in attività in Italia ha mai svolto un corso specifico. 29 GIUGNO 2010 | AUTOMOBILE