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distributori automatici - SUAP
DISTRIBUTORI AUTOMATICI - Definizione - Pre-requisiti - Cosa occorre fare - Informazioni sull’istanza - Normativa di riferimento - Codice attività ATECO - Annotazioni DEFINIZIONE Il distributore automatico è un macchinario che eroga prodotti selezionati dall'utente previo il pagamento dello stesso indicato sul distributore. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 la vendita di prodotti mediante distributori rientra nelle forme speciali di vendita al dettaglio, al pari delle vendite per corrispondenza - tramite televisione o altri sistemi di comunicazione -, la vendita diretta al domicilio dei consumatori e il commercio mediante distributori automatici. Nello specifico, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo suddetto, si distinguono due tipologie di vendita per mezzo di apparecchi automatici: - la vendita effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo è considerata, a tutti gli effetti, come apertura di un nuovo esercizio di vendita al dettaglio e, pertanto, soggetta alla disciplina generale prevista per il Commercio al dettaglio - la vendita effettuata in locale appositamente attrezzato ed adibito esclusivamente al consumo degli alimenti presenti nel distributore, è considerata attività di somministrazione e, pertanto, soggetta alla relativa disciplina. Rientra in tale casistica anche la vendita di bevande sciolte. In tali casi, è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. Si evidenzia, inoltre, che: - la vendita mediante apparecchi automatici di sigarette è ammessa da parte dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato e da parte dei rivenditori di generi di monopolio, all'esterno delle rivendite e nelle loro immediate adiacenze, ovvero all'interno di pubblici esercizi, siti nella zona di influenza della rivendita, in alternativa al rilascio di un patentino, su conforme parere dell'Ispettorato compartimentale; - se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, bisogna osservare le norme sull'occupazione del suolo pubblico. PREREQUISITI Lo svolgimento dell'attività è subordinato al possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia, morali e professionali. 1 di 5 In particolare, per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico non alimentare è necessario essere in possesso dei soli requisiti soggettivi morali. Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare, oltre ai requisiti soggettivi morali sopra citati, è necessario essere in possesso anche dei requisiti soggettivi professionali. REQUISITI MORALI Non possono, pertanto, esercitare l’attività commerciale coloro che: - sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione; - hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica; - hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; - sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza; - hanno riportato con sentenza passata in giudicato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi. I divieti imposti per l’esercizio dell’attività di vendita permangono per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale. Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, per mancanza dei requisiti, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. REQUISITI PROFESSIONALI L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: - avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; - avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande; - avere prestato la propria opera, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS); - essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti 2 di 5 professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale. L’attività di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari è soggetta unicamente al possesso dei requisiti di onorabilità e non ai requisiti professionali REQUISITI STRUTTURALI L'edificio e i locali in cui si svolge l'attività devono essere dotati di agibilità con destinazione d’uso compatibile con l’attività stessa. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme applicabili all'attività oggetto della segnalazione e delle relative prescrizioni (ad esempio in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria). Per esercitare l'attività di vendita al dettaglio di prodotti inerenti il settore merceologico alimentare è inoltre necessario rispettare i requisiti definiti dalla normativa vigente in merito all'igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti. REQUISITI IGIENICO-SANITARI Nel caso l'apparecchio sia un distributore automatico e semiautomatico di sostanze alimentari e bevande, resta soggetto alle disposizioni di cui all' articolo 32 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 , secondo il quale tali macchinari devono corrispondere ai seguenti requisiti: - essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, o tali da garantire l'igienicità dei prodotti distribuiti; - avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell'art. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; - avere le sorgenti interne di calore collocate in modo talo da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande; - avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione: - delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a +4°C; - delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a -18°C; - delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di +65°C, o comunque non inferiore a + 60°C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti; - essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; - avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni. Ove la natura dell'alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza. Della installazione dei suddetti distributori deve essere data, infine, comunicazione scritta all'autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria. COSA OCCORRE FARE L'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di SCIA ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241 da parte del gestore del distributore allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune competente per territorio. La SCIA può essere presentata, anche contestualmente alla Comunicazione Unica – ComUnica –, presso il Registro Imprese della Camera di Commercio (CCIA) che a sua volta la presenterà al SUAP. La ComUnica è una pratica digitale che permette di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali ed assicurativi necessari all'avvio di un'attività imprenditoriale e quelli da effettuare successivamente in caso di modifiche o cancellazione dell’impresa. In caso di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande, le successive attivazioni e cessazioni devono essere comunicate con cadenza semestrale alla ASL del Comune nel quale hanno luogo le attivazioni e cessazioni degli stessi. 3 di 5 INFORMAZIONI SULL’ISTANZA VALIDITÀ DELLA SCIA In caso di istanza contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 07/09/2010, n. 160, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui, dopo essere stata predisposta tramite il portale, è presentata presso il Registro delle Imprese, il quale poi la trasmetterà immediatamente al SUAP per l'istruttoria di competenza. Nel caso, invece, di istanza non contestuale alla Comunicazione Unica, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Ministeriale 10/11/2011, l'istanza ha validità immediata nel momento in cui è ottenuta la ricevuta di posta elettronica certificata che attesta l'avvenuta consegna al SUAP (ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica 11/02/2005, n. 68). La ricevuta sarà inviata all'indirizzo mail associato al dispositivo utilizzato per accedere al portale. TEMPI DI ISTRUTTORIA DELL’ISTANZA Ai sensi dell'articolo 19 della Legge 07/09/1990, n. 241, l'Amministrazione competente - in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Tale provvedimento può essere sospeso, ove ciò sia possibile, nel caso in cui l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, nonché di quelle di cui al Capo VI del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti sopra richiamati. NORMATIVA DI RIFERIMENTO NORMATIVA EUROPEA NORMATIVA NAZIONALE - Parere ministeriale (Ministero dello sviluppo economico) 22-7-2010, n. 94976. La predisposizione, presso un impianto di distribuzione di carburante, di un area delimitata da tre pareti perimetrali lungo le quali sono posti i distributori automatici, stante le caratteristiche, non può configurarsi come un locale di vendita al quale applicare la disposizione di cui all’art. 17 comma 4 del D.lg. 114/98. Di conseguenza, l’avvio dell’attività è soggetta alla dichiarazione prevista dall’art. 67 comma 1 del D.lgs. 59/2010, redatta secondo le indicazioni contenute nell’art. 17 comma 3 del d.lgs.114. - Parere ministeriale (Ministero delle attività produttive) 9-1-2001, n. 500254. Vendita e somministrazione mediante distributori automatici - Circolare ministeriale (Ministero dell'industria commercio e artigianato) 28-5-1999, n. 3467/C. Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio. - Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114. Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 NORMATIVA REGIONALE - CODICE ATTIVITÀ ATECO 2007 G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO 47 COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI) 47.9 COMMERCIO AL DETTAGLIO AL DI FUORI DI NEGOZI, BANCHI E MERCATI 4 di 5 47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati 47.99.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici ANNOTAZIONI - 5 di 5