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Documento - Diritto penale contemporaneo

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Documento - Diritto penale contemporaneo
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
per il distretto della Corte di Appello di
TORINO
Il Tribunale di Sorveglianza, composto dai Sigg.:
1) Dott. GIUSEPPE COCILOVO
2) Dott.ssa SANDRA DEL PICCOLO
3) Dott.ssa LOREDANA REDDAVIDE
4) Dott.ssa MARGHERITA BASSINI
Presidente
Magistrato di Sorveglianza
Esperto componente
Esperto componente
nell'udienza del 6 MARZO 2013
HA EMESSO
la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di sorveglianza relativo alla IMPUGNAZIONE
AVVERSO
ORDINANZA MISURA SICUREZZA DD. 24.10.2012
DEL MAGISTRATO DI
SORVEGLIANZA DI VERCELLI promosso nei confronti di :
G. S. A. NATO A @@@ IL @@@
Detenuto Casa Reclusione di Saluzzo
Difeso dall’Avvocato come da verbale di udienza;
VISTO il parere come da verbale del P.G.;
VISTI gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
CONSIDERATE le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e
degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato
processo verbale;
OSSERVA
Il Pubblico Ministero di Vercelli –con atto del 2.11.2012- ha presentato appello avverso
l’ordinanza con cui in data 24.10.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli ha
respinto la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica di Milano (doc. del
5.3.2012) di dichiarare G. S. A. “delinquente abituale” ex art. 102 c.p. e di applicare
nei suoi confronti, per l’effetto, la misura di sicurezza della Casa di Lavoro per anni
due ( in sostituzione della libertà vigilata di cui alla sentenza Tribunale di Milano del
21.6.2010).
Il Magistrato di Sorveglianza di Vercelli ha motivato la decisione con una serie
articolata di riflessioni incentrate, prevalentemente, sull’opportunità o meno di
Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | Telefono: 0289283000 | Fax: 0289283026 | [email protected] |
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addivenire alla declaratoria di “abitualità nel reato” ex art. 102 e 103 c.p. (con
conseguente applicazione di misura di sicurezza) anche nel caso in cui il termine finale
dell’esecuzione della pena del condannato sia fissato a notevole distanza temporale
rispetto alla decisione da assumere.
Invero, nel caso che qui occupa, G. S. A. si trova attualmente ristretto in Istituto
penitenziario per espiare la pena ad anni 9 e mesi 10 di reclusione di cui al cumulo n.
183/2012 siep del 5.3.2012 della Procura della Repubblica di Milano, con decorrenza
dal 27.3.2009 e fine pena fissato al 19.1.2019.
Il Magistrato di Sorveglianza nell’ordinanza impugnata richiama numerose pronunce
della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale che si sono occupate della
questione di diritto che qui va affrontata e risolta, ritenendo che la giurisprudenza
prevalente è ormai pacifica nel ritenere che “dopo l’entrata in vigore della L. 10.10.86, n.
663, recante modifiche all’ ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualità nel delitto,
presunta dalla legge che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status
già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall’art. 102, c.p. non è
consentita ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale” (Cass. Sez. I, 16.6.1988,
Li Volsi, Giust. Pen. 1989, II, 333).
In sintesi, ad avviso del Magistrato di prime cure, attesa la stretta correlazione
sussistente tra la declaratoria di abitualità nel reato e la diagnosi di una concreta ed
attuale pericolosità sociale in capo al prevenuto, a norma degli artt. 658 e 679 c.p.p.,
sembra non revocabile in dubbio che la competenza del Magistrato di sorveglianza a
procedere all’ accertamento della pericolosità sociale del condannato abbia ragione di
attivarsi solo in prossimità dell’effettiva esecuzione della misura di sicurezza: “quando
deve essere eseguita una misura di sicurezza (.....) il pubblico ministero presso il giudice
indicato nell’art. 665 c.p.p. [giudice dell’esecuzione] trasmette gli atti al pubblico ministero
presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti all’art. 679 c.p.p.”
(art. 658, c.p.p.).
Solo in data ragionevolmente prossima a quella in cui verrà data esecuzione alla
misura di sicurezza vi sarà, inoltre, l’utilità concreta di attivare il procedimento di
riesame della pericolosità e, solo allora, sarà – tra l’altro – individuato il Magistrato di
sorveglianza competente in base ai criteri di cui all’art. 677 c. p. p., cosicché nulla
antecedentemente a tale momento dovrà essere compiuto dal giudice preposto
all’esecuzione, né dal Magistrato di Sorveglianza .
Tale assetto appare coerente con l’esigenza, già prospettata nelle pronunce della Corte
Costituzionale del 27.7.1982, n. 139, del 28.7.1983, n. 249 e del 13.12.1988, n. 1102,
successivamente recepita nell’art. 31 L. 663/1986 di esclusione di ogni presunzione di
pericolosità sociale in capo al sottoponendo a misura di sicurezza, e dell’esigenza di
effettuare l’esame di pericolosità sociale nel momento in cui la misura deve essere
posta in concreta esecuzione, allo scopo di escludere ipotesi di esecuzione in assenza di
un’operante offensività sociale del soggetto con conseguenze inutilmente afflittive nei
confronti di quest’ultimo.
Quanto fin qui osservato viene, altresì, confermato dalla Corte di Cassazione prima
sezione penale che, con pronuncia del 21.3.1991 n. 1169, ha chiaramente ribadito che
solo in prossimità dell’ esecuzione della misura di sicurezza può e deve operarsi il
previsto riesame di pericolosità. Infatti, ogni pronuncia del Magistrato di sorveglianza,
emessa precedentemente a tale momento, sarebbe inutiliter data, poiché, comunque,
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dovrà nuovamente procedersi all’accertamento della pericolosità sociale del soggetto
poco prima della sua concreta sottoposizione alla misura di sicurezza per valutare
l’eventuale modificazione della situazione di fatto nel frattempo intervenuta.
Deve, infine, essere considerato che il giudizio di pericolosità sociale non è un giudizio
che l’ordinamento richiede al Magistrato di sorveglianza in via teorica ed astratta,
bensì in quanto finalisticamente orientato dal concreto reinserimento sociale
dell’interessato; del che il detto giudizio, ove espresso, non potrebbe risolversi nel caso
che qui occupa se non nei termini di una enunciazione del tutto astratta, dal momento
che, nella fattispecie, l’eventuale, concreta applicazione della misura di sicurezza
detentiva richiesta dalla parte pubblica integra una possibilità allo stato meramente
ipotetica (l’interessato potrebbe, infatti, risultare, al momento del fine‐pena ‐ nel caso di
specie collocato al 19.1.2019 ‐ non più socialmente pericoloso e, dunque, non meritevole
dell’imposizione di una misura di sicurezza).
Sulla base di tali considerazioni il Magistrato di Sorveglianza ha, pertanto, ritenuto di
respingere la richiesta del P.M. volta alla dichiarazione di delinquenza abituale nei
confronti di G. S. A., poiché ha ritenuto sostanzialmente che debba essere unificato e
contestualizzato il giudizio di pericolosità sociale attuale e quello di abitualità nel
delitto.
Con impugnazione del 2.11.2012 il P.M. di Vercelli ha ritenuto erronea tale
interpretazione del Magistrato di Sorveglianza di Vercelli circa la questione di diritto
sopra evidenziata.
La parte pubblica ha corredato la propria richiesta con le seguenti considerazioni.
Anzitutto, pur riconoscendo che, nella fattispecie, il fine pena si colloca attualmente a
notevole distanza di tempo (2019), il PM assume che la declaratoria di abitualità nel
reato formulata ai sensi dell’art. 102 c.p. abbia natura “dichiarativa” ( che deriva ex lege
in presenza dei presupposti richiesti dalla norma) ; laddove la (concreta) applicazione
della conseguente misura di sicurezza rivesta, invece, carattere “dispositivo”.
Ne deriverebbe, ad avviso della Procura richiedente, la possibilità che il Magistrato di
sorveglianza proceda alla declaratoria di abitualità ai sensi dell’art. 102 c.p. anche se
non sia attuale la possibilità di applicare all’interessato la conseguente misura di
sicurezza, la cui irrogazione è stata, peraltro, formalmente richiesta (Casa di lavoro per
anni due) .
Si ritiene, infatti, del tutto irrilevante la circostanza che il condannato si trovi in
esecuzione di pena detentiva con termini di scadenza lontani dal momento della
decisione del Magistrato di Sorveglianza.
Alla dichiarazione di abitualità de qua è collegata, invero, come puntualizza la parte
pubblica, una serie di effetti giuridici ulteriori e diversi da quelli della mera
applicazione della misura di sicurezza, quali l’impossibilità del decorso della
prescrizione della pena (art. 172 c.p.) e la preclusione della concessione di misure
alternative al carcere .
Il P.M. parte, in sostanza, dal presupposto che le due pronunce – dichiarazione di
abitualità, di carattere dichiarativo, ed attualità della pericolosità sociale, di carattere
dispositivo - debbano e/o possano intervenire in momenti diversi dell’esecuzione
penale, essendo ad esse collegati effetti di natura diversi (conseguenze giuridiche sul
piano penale, in senso lato, restrittive, nel primo caso, ed applicazione della misura di
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sicurezza, allorché venga ritenuta l’attualità della pericolosità sociale in un secondo
momento, nel secondo caso).
All’esito dell’odierna udienza il Tribunale osserva quanto segue.
L’ appello non merita accoglimento.
Le diverse opzioni interpretative abbracciate dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli
e dalla Procura della Repubblica appaiono –ad un primo esameentrambe
ermeneuticamente legittime in costanza dell’attuale panorama normativo, che è il
frutto di modifiche legislative ( oltre che di ripetuti interventi della Corte
costituzionale) non sempre coordinate tra loro, circostanza che ha portato negli ultimi
anni a diverse e contrastanti soluzioni della citata questione di diritto da parte della
giurisprudenza di merito.
Non pare, tuttavia, che ad oggi sulla questione di diritto qui affrontata vi siano state
pronunce risolutive e chiarificatrici emesse da parte della Corte di Cassazione.
Questo Collegio, ritiene, tuttavia, di condividere in toto l’interpretazione prospettata
dal Magistrato di Sorveglianza, in quanto più aderente e rispettosa dei principi
fondamentali in materia di esecuzione della pena.
La disciplina codicistica in tema di abitualità ha subito rilevanti modifiche nel corso dei
decenni successivi all’entrata in vigore del Codice Rocco.
Il “tipo legale” del delinquente abituale rappresenta la qualità personale dell’individuo
che, con la sua persistente attività criminosa, palesa una notevole attitudine a
commettere reati.
La formulazione codicistica originaria prevedeva la dichiarazione di abitualità ex lege
per colui il quale, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore
complessivamente a cinque anni per tre delitti non colposi della stessa
indole,
commessi entro dieci anni e non contestualmente, riportasse un’altra condanna per un
delitto, non colposo, della stessa indole, e commesso entro i dieci anni successivi
all’ultimo dei delitti precedenti. In altre parole, si poteva definire delinquente abituale
il soggetto che con la sua persistente attività criminosa dimostrava di aver acquisito
una significativa attitudine a commettere reati.
L’abitualità appare, pertanto, come un istituto orientato verso il criterio preventivo
della difesa sociale che considera la reiterazione di più azioni delittuose quale sintomo
di pericolosità sociale: prognosi per ulteriori reati e non già indice della riprovevolezza
morale di un’abitudine reiterata.
La necessità di una classificazione e distinzione dei delinquenti in base alla loro
maggiore o minore pericolosità (delinquente abituale, professionale o per tendenza)
avrebbe permesso di realizzare il duplice intento del legislatore di difesa sociale e di
correzione dei condannati, obiettivo non conseguito nelle precedenti codificazioni
perché volte a commisurare la sanzione esclusivamente sulla gravità dei delitti, anziché
sulle diverse condizioni personali dei delinquenti.
Il concetto di pericolosità condiziona notevolmente l’impianto originario del Codice
Rocco: pericolosità che, utilizzando le parole dei commentatori dell’epoca può essere
genericamente definita come la potenza, l’attitudine, l’idoneità, la capacità della
persona ad essere causa di azioni dannose e pericolose e quindi di danni e di pericoli;
più specificamente come potenza antropologia apprezzata nel reato, come probabile
attuazione di reati ulteriori.
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La vigenza di questa presunzione iuris et de iure ad oggi deve ritenersi dubbia stante il
disposto dell’art. 31 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 con il quale è stata abrogata la
presunzione di pericolosità.
L’abrogazione dell’art. 204 c.p. ha posto un evidente problema di coordinamento con
l’art. 102 c.p., il quale non ha subito un’abrogazione in modo espresso: ciò lo si ricava
dall’art. 21 della legge 633 cit. che, sostituendo l’art. 69 legge 26 luglio 1975, n. 354 in
tema di ordinamento penitenziario, ha attribuito al Magistrato di sorveglianza il potere
di revocare la dichiarazione di delinquenza abituale di cui agli artt. 102, 103, 104 del
codice penale.
Si ritiene, però, che alla luce di un’interpretazione sistematica degli artt. 31 l. 633 cit. e
102 c.p., l’abolizione della pericolosità presunta rilevi a qualsiasi effetto e, di
conseguenza, anche in riferimento all’abitualità presunta ex lege poiché l’abitualità non
è che un tipo normativo di pericolosità sociale.
Pertanto, se le misure di sicurezza devono essere sempre ordinate previo accertamento
concreto della pericolosità sociale, ne deriva che anche la pericolosità dei delinquenti
deve essere necessariamente accertata in concreto dal “giudice”.
Va sottolineato, ancora, che l’analisi storica delle norme, non coordinate tra loro e
logicamente ispirate a principi generali diversi in quanto emanate a decenni di
distanza l’una dall’altra, evidenzia come le norme del codice penale, precedenti
all’entrata in vigore della L.354/’75 e leggi successive, si riferiscano testualmente al
“giudice” volendo intendere l’autorità giudiziaria giudicante, dal momento che il
Magistrato di sorveglianza, in allora, non esisteva.
Ritiene, dunque, questo Collegio che, proprio dalla lettura sistematica delle norme del
codice penale e quelle dell’ordinamento penitenziario (in particolare l’art. 69 c. 4 Op),
non si possa condividere la tesi sostenuta dalla Procura.
Se la dichiarazione di abitualità può essere pronunciata ogni qualvolta si verifica la
sussistenza –formale- dei requisiti previsti dalla legge, non si comprende come il
Magistrato di sorveglianza potrebbe addivenire alla dichiarazione di revoca della
stessa, dal momento che, pur cessata eventualmente la pericolosità sociale, i requisiti di
cui all’art 109 c.p., in astratto, sussisterebbero sempre in quanto cristallizzati nel
certificato penale.
La circostanza che la dichiarazione di abitualità sia così più rivolta al passato che al
futuro appare del tutto contraria ai principi generali cui deve attenersi l’attività
giurisdizionale del Magistrato di sorveglianza, la quale deve pronunciarsi con
valutazioni di natura “prognostica”, dovendo sempre valutare l’evoluzione della
personalità del soggetto ai fini rieducativi,
non potendo rimanere ancorata
esclusivamente, nelle sue decisioni, alla quantità o gravità dei reati già commessi.
Queste ultime considerazioni appaiono evidenti se si analizza la fattispecie oggi
sottoposta all’ esame del Tribunale .
La domanda che ci si deve porre è la seguente: che senso avrebbe ai fini trattamentali
e/o rieducativi –oggi- la eventuale dichiarazione di abitualità emessa nei confronti di
un soggetto che, successivamente ad una lunga carriera criminale, ha finalmente la
possibilità di iniziare un serio percorso di recupero e rieducazione attualmente in
ambiente carcerario ed, eventualmente, nel corso della esecuzione della pena, in
ambiente extra-murario?
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Anche se, per ipotesi, si riconosce la funzione cd. “preventiva” della decisione
dichiarativa del Magistrato di Sorveglianza, che senso ha emettere una pronuncia
siffatta la quale, a causa dell’ammontare della pena residua da espiare, non
esplicherebbe per molti anni alcun effetto concreto (dunque, nemmeno di natura
preventiva) sulla vicenda esecutiva del condannato? ( si ricorda, che le varie norme
della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario) prevedono l’accesso alle
misure alternative quando il fine pena ammonta a due, tre o massimo quattro anni,
per non parlare della legge n. 199 del 2010 che prevede la pena residua a diciotto mesi).
La competenza funzionale del Magistrato di Sorveglianza è stata individuata
dall’ordinamento normativo – in attuazione dei principi sanciti nell’art. 27
Costituzione- proprio nell’ ottica di valutare la personalità del condannato con un
giudizio vincolato alla sua progressiva evoluzione (in meglio o in peggio) durante
l’espiazione della pena così come stabilita dal Giudice della cognizione, con la
conseguente –e logica- possibilità demandata al giudice dell’esecuzione, se del caso,
di addivenire alla eventuale revoca della dichiarazione di abitualità nel delitto.
Premesse queste considerazioni logico-sistematiche deve, quindi, ritenersi che la
dichiarazione di abitualità non debba essere pronunciata dal Magistrato di
sorveglianza quando il fine pena sia ancora lontano e il percorso rieducativo ancora in
itinere, in quanto verrebbe imposta una misura di sicurezza senza il rispetto del criterio
di cui all’art. 679 cpp; inoltre, tale pronuncia, risulterebbe contraria ai principi di
economia processuale,
in quanto impone al Magistrato di sorveglianza una
valutazione duplice del condannato, sia quando la dichiarazione viene chiesta, sia a
fine pena per verificare la sussistenza dei presupposti applicativi di una misura di
sicurezza che in allora era stata disposta “al buio” ( così scrive Magistrato di
Sorveglianza Milano, ordinanza del 9.11.2011 – est. M.L.Fadda),
Si richiamano –ad abundantiam- alcune pronunce chiare sul punto: “Poiché nel regime
introdotto dagli artt. 21 e 31 della L. 10.10.’86 n. 663 la dichiarazione di abitualità nel delitto
presunta dalla legge richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati
dall’art. 102 c.p., quanto dell’attuale e concreta pericolosità del soggetto ai sensi dell’art. 133 e
103 c.p., non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del Tribunale di
sorveglianza che nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull’apodittica
presupposizione delle condizioni di cui all’art. 102 c.p., a richiamarsi, per quanto attiene il
requisito dell’attuale pericolosità del soggetto (pur essendo questo dotato da tempo di stabile
attività lavorativa) ai numerosi e gravi precedenti penali, non esprimendo in tal modo alcun
valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della commissione dei reati” Cass. Pen.
Sez. I 4.5.’92 n. 19044.
Più di recente: “Alla dichiarazione di abitualità nel reato può provvedere il magistrato di
sorveglianza, il quale può procedere anche di ufficio ogni volta che, successivamente alla
pronuncia di condanna, deve essere ordinata una misura di sicurezza” Cass.pen. Sez I 18.2.’09
n. 6926 (c.c. 27.11.2008) .
Ancora: “La dichiarazione di abitualità, come tutte le altre dichiarazioni di delinquenza
qualificata, non può essere scissa, nel regime introdotto dalla L. 663/’86, dall’applicazione della
misura di sicurezza. Ne consegue che, pur in presenza dei presupposti dell’art. 102 c.p. per tale
declaratoria, essa non è consentita ove difetti il requisito dell’attuale pericolosità” (Cass. Sez. I
17.10.’88 n. 179620) .
6
Va evidenziato, inoltre, che la “mera” dichiarazione di delinquenza abituale incide su
una serie importante di disposizioni in materia di benefici penitenziari, ponendosi
come condizione preclusiva ai fini dell’accesso ad alcune misure alternative alla
detenzione, quali la detenzione domiciliare nell’ipotesi di cui all’art. 47-ter, comma 01,
L. n. 354/75; l’esecuzione domiciliare di cui all’art. 1, lett. b), L. 199/2010, ovvero la
sospensione condizionata della pena di cui all’art. 1, lett. b), L. 207/2003).
Quanto al recidivo, in generale, va considerato che non pochi sono i particolari
effetti penali che si risolvono a eguale svantaggio sia del recidivo medesimo (nelle
ipotesi contemplate nel capoverso dell'art. 99 del codice penale) che del
"delinquente qualificato".
Basti menzionare al riguardo: a) l'inapplicabilita' dell'amnistia e dell'indulto, salvo
che il decreto disponga altrimenti (artt. 151 e 174 del c.p.); b) l'impossibilita' che si
estingua per prescrizione la responsabilita' penale in concreto relativa alla reclusione
o alla multa (art. 172, ultimo comma, del c.p.); c) il raddoppio del termine di
prescrizione della responsabilita' penale in concreto relativa all'arresto e all'ammenda
(art. 173, primo comma, del c.p.); d) il raddoppio del termine per la riabilitazione (art.
179 del c.p.).
Ne deriva che la pronuncia dichiarativa di cui all’art. 102 e 103, c.p., mentre da un lato
non produce alcun positivo effetto in termini di tutela delle esigenze preventive,
determina tuttavia un concreto e grave pregiudizio delle possibilità di rieducazione del
condannato in stato di detenzione, che si vedrà precluso sic et simpliciter l’accesso ad
una serie di benefici penitenziari, con ciò realizzando un effetto in sostanziale
contrasto con il principio rieducativo della pena fissato a chiare lettere nella Carta
costituzionale nell’art art. 27. (cfr. ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Vercelli del
28.11.2012- est. Fiorentin).
Si ritiene, in sostanza che nel diritto penitenziario, secondo un’interpretazione
costituzionalmente orientata, dovrebbe essere precluso ogni automatismo o
valutazione presuntiva in malam partem, vincolato dalla verifica in concreto della
sussistenza dei presupposti che legittimano l’adozione dei vari istituti previsti (così
ordinanza Magistrato di Sorveglianza Milano del 9.11.2011) .
La storia dell’evoluzione del diritto penitenziario è costellata da numerose e importanti
pronunce giurisprudenziali della Corte Costituzionale che, via via, hanno fatto cadere
ogni presunzione di pericolosità del reo e ogni preclusione automatica all’accesso a
misure meno restrittive alla pena espiata in carcere (si veda art. 4-bis OP; 47-ter OP; 58quater OP) .
La dichiarazione di delinquenza abituale deve necessariamente essere fondata non su
un criterio automatico, ma bensì su un giudizio ( di natura discrezionale) effettuato dal
giudice; giudizio che ai sensi dell’art. 133 c.p. deve basarsi su elementi concreti che
devono fare riferimento sì a passate condotte criminali e di vita del soggetto, ma che
non può non far riferimento anche ad una valutazione cd. “prognostica “ circa la
dedizione al delitto da parte del condannato proiettata nell’attualità e/o nell’immediato
futuro.
Un modus operandi non rispettoso ti tale criterio realizzerebbe, infatti, una evidente
distorsione a fini meramente preventivi dello strumento delle misure di sicurezza, che
l’ordinamento struttura invece – come si è visto – anche e (nell’ottica
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costituzionalmente orientata) soprattutto a scopo di reinserimento sociale (cfr.
ordinanza Magistrato di Sorveglianza Vercelli del 28.11.2012 – est. Fiorentin) .
Ne deriva, nel caso qui in esame, che la richiesta della Procura di Milano risulta allo
stato del tutto prematura rispetto alla possibilità di esprimere un ponderato giudizio
di “attualità” della pericolosità sociale di Galeano Santo Alessandro, nel senso dianzi
precisato, atteso che, allo stato, è inevitabilmente incompleto il panorama istruttorio,
difettando i dati relativi al trattamento penitenziario e all’eventuale esperienza di
benefici penitenziari o misure alternative maturata nel corso del periodo esecutivo.
Anche l’esame degli atti istruttori acquisti non sembra poter sostenere una diagnosi di
“attualità” della pericolosità sociale dell’interessato, atteso che la porzione di
detenzione fino ad oggi compiuta dal soggetto ha denotato correttezza
comportamentale e adesione al trattamento rieducativo, come si legge nella relazione
trasmessa dall’istituto di detenzione.
Inoltre, se ciò non bastasse, nei confronti di Galeano Santo Alessandro dovrà
comunque e in ogni caso essere instaurato un procedimento per il riesame della sua
pericolosità sociale al termine dell’espiazione della pena, poiché nel provvedimento di
cumulo in espiazione vi è ricompresa una sentenza ( sentenza Tribunale di Milano del
21.6.2010) che ha disposto l’applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza
della libertà vigilata .
Le circostanze sopra delineate, complessivamente considerate, inducono il Tribunale a
respingere l’impugnazione avanzata dalla Procura della Repubblica di Vercelli e a
confermare il provvedimento emesso dal Magistrato di Sorveglianza di Vercelli del
24.10.2012.
P. Q. M.
RIGETTA
l’appello proposto dalla Procura della Repubblica di Vercelli e conferma
l’impugnata ordinanza del Magistrato di Sorveglianza Vercelli del 24.10.2012.
Torino, così deciso il 6 MARZO 2013 .
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Sandra Del Piccolo
IL PRESIDENTE
dott. Giuseppe Cocilovo
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