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Incontro_aggiornamento 2012_10_18

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Incontro_aggiornamento 2012_10_18
LIBERALIZZAZIONE E SEMPLIFICAZIONE
NON SIGNIFICANO
ASSENZA DI CRITERI PROGRAMMATORI E PROCEDURALI
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
P.G.T.
S.C.I.A.
STRUMENTO
S.U.A.P. TELEMATICO
NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI E DELLE DELIBERE COMUNALI
PRINCIPIO GENERALE
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Si applica la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) a:
ATTIVITÀ ECONOMICHE (art. 1)
ATTIVITÀ DI SERVIZI (art. 2)
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN ZONE NON SOGGETTE A TUTELA (art. 2)
ESERCIZI DI VICINATO (art. 3)
SPACCI INTERNI (art. 4)
APPARECCHI AUTOMATICI (art. 5)
VENDITA PER CORRISPONDENZA, TELEVISIONE, ALTRI SISTEMI DI COMUNICAZIONE (art. 6)
VENDITA PRESSO IL DOMICILIO DEL CONSUMATORE (art. 7)
ATTIVITÀ DI FACCHINAGGIO (art. 10)
ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE COMMERCIALE E DI AFFARI (art. 11)
AGENTE E RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO (art. 12)
ATTIVITÀ DI MEDIATORE MARITTIMO (art. 13)
ATTIVITÀ DI SPEDIZIONIERE (art. 14)
ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE (art. 15)
ATTIVITÀ DI ESTETISTA (art. 16)
ATTIVITÀ DI TINTOLAVANDERIA (art. 17)
..
AUTORIZZAZIONE NECESSARIA PER:
ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE IN ZONE SOGGETTE A TUTELA
.
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
..
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE SU POSTEGGIO
..
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
GRANDI STRUTTURE DI VENDITA
NOLEGGIO CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURE
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PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE
SALA GIOCHI
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
(Art. 2)
L’APERTURA E IL TRASFERIMENTO DI SEDE DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE:
Sono soggetti ad autorizzazione
solo nelle zone assoggettate a tutela
Sono soggetti a Segnalazione di Inizio Attività
(S.C.I.A.) nelle zone non sottoposte a tutela
I SUBENTRI, LE VARIAZIONI, LE CESSAZIONI DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE:
Sono soggetti a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Restano fermi
i presupposti richiesti per il rilascio delle licenze di polizia (TULPS)
il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità
REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(Art. 8 - requisiti morali)
SONO OSTATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ
tutte le misure di sicurezza personale sia detentive che non detentive
SONO OSTATIVE ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO
le infrazioni alle norme sui giochi solo se punite penalmente
DIVIETO D’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ PER 5 ANNI PER I REATI DI CUI ALL’ART. 71 COMMA 1 E ANCHE COMMA 2
..
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IL QUINQUENNIO DI DIVIETO DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DECORRE
dal pagamento della pena pecuniaria
dall’esaurimento della libertà vigilata
dal passaggio in giudicato del provvedimento
NEL CASO DI SOLA PENA PECUNIARIA A SEGUITO D’INDULTO IL QUINQUENNIO DECORRE
dal momento in cui è terminata l’espiazione della pena detentiva
(non dalla data d’irrevocabilità della sentenza di condanna)
REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(Art. 8 - requisiti professionali)
Riformulato l’art. 71 comma 6 lettera b) del DLgs 59/2010:
IL REQUISITO PROFESSIONALE (ESPERIENZA LAVORATIVA) VA RICONOSCIUTO
ANCHE AL SOGGETTO ESERCENTE IN PROPRIO
sia titolare d’impresa individuale che legale rappresentante di società
Aggiunto l’art. 71 comma 6-bis del DLgs 59/2010:
È AMMISSIBILE IL RICORSO A UN PREPOSTO IN POSSESSO DEI REQUISITI PROFESSIONALI
sia per le ditte individuali che per le società
REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(Art. 8 - requisiti professionali)
Resta requisito professionale valido
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L’ESSERE STATI ISCRITTI AL REC:
per tabelle alimentari
per attività di somministrazione
nella sezione speciale imprese turistiche (RIT)
Requisiti professionali necessari per l’esercizio di attività di vendita:
LIMITATAMENTE ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
non per la vendita di mangimi
SOLTANTO PER LA VENDITA AL DETTAGLIO
non per la vendita all’ingrosso
REQUISITI DI ACCESSO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(Art. 8 - requisiti professionali)
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Requisiti professionali NON sono necessari per:
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VENDITA IN SPACCI INTERNI
SOMMINISTRAZIONE AGLI ALLOGGIATI IN ATTIVITÀ RICETTIVE (L 287/91 art. 3 comma 6b)
MENSE E SPACCI ANNESSI A CIRCOLI E ENTI (L 287/91 art. 3 comma 6e)
SOMMINISTRAZIONE DIRETTA A DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI (L 287/91 art. 3 comma 6f)
SOMMINISTRAZIONE IN SCUOLE, OSPEDALI, COMUNITÀ RELIGIOSE, STABILIMENTI MILITARI
(L 287/91 art. 3 comma 6g)
NEI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO (L 287/91 art. 3 comma 6 h)
SOMMINISTRAZIONE IN CIRCOLI PRIVATI DI CUI AL DPR 235/2001 IN TUTTI I CASI
ANCHE SE L’ATTIVITÀ È AFFIDATA IN GESTIONE A TERZI
Resta fermo l’obbligo del possesso dei requisiti di onorabilità
ESERCIZIO CONGIUNTO ATTIVITÀ DI COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO
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(Art. 8 comma 2 lettera c)
Possibile esercizio congiunto di vendita all’ingrosso e al dettaglio
L’intera superficie di vendita è sottoposta alle disposizioni di entrambe le discipline
(normalmente quelle rilevanti sono per il dettaglio)
ACCONCIATORI ED ESTETISTI
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(Art. 15 e art. 16)
Inizio attività sottoposto a S.C.I.A.
I responsabili tecnici vanno iscritti al REA
Il Comune verifica i requisiti (per effetto dell’abrogazione dell’art. 2 della L 161/1963)
COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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PGT per ammissibilità urbanistica
Criteri medie strutture di vendita
Programma pluriennale per il settore commercio
Esercizi di vicinato: S.C.I.A.
Medie strutture di vendita: autorizzazione (soltanto per nuove
aperture)
Grandi strutture di vendita: autorizzazione a seguito di
conferenza di servizi
Delegato anche per impresa individuale
Vendita congiunta dettaglio e ingrosso
Programmazione senza più vincoli merceologici?
Medie strutture di vendita: nessun vincolo oltre a quelli
urbanistici?
DETTAGLIO E INGROSSO SVOLTI CONGIUNTAMENTE
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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PGT per ammissibilità urbanistica
Criteri medie strutture di vendita
Normativa regionale per grandi strutture di vendita
Esercizi di vicinato: S.C.I.A.
Medie strutture di vendita: domanda e rilascio autorizzazione
Grandi strutture di vendita: conferenza di servizi
Ammissibilità del commercio congiunto per tutte le tipologie
Considerazione della superficie riservata alla vendita per
entrambe le attività
Le deroghe previste dalla legge regionale per alcune categorie
(auto, ferramenta, colorifici, etc.) restano vigenti?
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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PUBBLICI ESERCIZI
PGT per ammissibilità urbanistica
Criteri di programmazione comunale
Apertura/trasferimento in zone sottoposte a programmazione:
domanda e rilascio autorizzazione
Apertura/trasferimento in altre zone: S.C.I.A.
Subentri, variazioni, ampliamenti, cessazioni: S.C.I.A.
In assenza di programmazione l’attività può essere iniziata
con S.C.I.A.
Requisito professionale non necessario per somministrazione
nei confronti di una cerchia determinata di persone
Anche la SCIA svolge le funzioni di autorizzazione ai sensi
dell’art. 86 del TULPS, previa verifica della sussistenza
delle condizioni del TULPS da parte del Comune
Adeguamento modulistica S.C.I.A. della Regione Lombardia?
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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Individuazione delle aree mercatali e dei posteggi isolati
Regolamento comunale di mercato
Regolamento comunale per l’esercizio dell’attività di commercio
ambulante in forma itinerante
Itinerante, inizio attività: domanda e rilascio autorizzazione
Itinerante, altre azioni: S.C.I.A.
Ambulante su posteggio, inizio attività: messa a bando del
posteggio libero, domanda, rilascio autorizzazione
Ambulante su posteggio, altre azioni: S.C.I.A.
Concessioni di posteggio prorogate fino al 2017 (8/5 – 5/7)
La carte d’esercizio (e presto le attestazioni) vanno compilate
telematicamente (Ddg 2613/2012)
Conversione telematica di tutte le carte d’esercizio da portale
MUTA entro il 31/12/2012
Nuovi criteri di assegnazione dei posteggi?
Attestazione telematica?
RIVENDITE DI QUOTIDIANI E PERIODICI
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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PGT per ammissibilità urbanistica
Piano di localizzazione ottimale dei punti rivendita esclusivi
Liberalizzazione per punti rivendita non esclusivi (in fase
transitoria con delibera di Giunta)
Punti vendita esclusivi: istanza e rilascio di autorizzazione
Punti vendita non esclusivi: S.C.I.A. (con allegata dichiarazione)
Definitivamente acquisita la liberalizzazione dei pdv non
esclusivi
La liberalizzazione dovrebbe valere anche per i pdv esclusivi?
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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ACCONCIATORI ED ESTETISTI
PGT per ammissibilità urbanistica (artigianato di servizio)
Regolamento comunale
S.C.I.A.
Un responsabile tecnico per ogni esercizio con obbligo di
presenza
Iscrizione al REA-Camera di Commercio del responsabile tecnico
Definitivamente attribuiti al Comune i compiti di accertamenti
dei requisiti professionali
Nella fase attuale la Regione Lombardia non ha avviato i corsi
per l’ottenimento del requisito professionale
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
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SALE GIOCHI
PGT per ammissibilità urbanistica (terziario, ma meglio voce
specifica)
Criteri di insediamento per sale giochi (facoltativi)
Autorizzazione
Rispetto dei parametri numerici di cui al Decreto 27/7/2011
Sentenza TAR Brescia 1484/2012
La regolamentazione degli orari:
-deve perseguire la sicurezza pubblica
-deve contemplare un bilanciamento tra valori
sensibili (salute e iniziativa economica privata), sulla
scorta di indagini sulla realtà sociale con l’acquisizione
di dati su tendenze e abitudini dei soggetti coinvolti
-necessita di riferimenti a indicatori statistici e dati
numerici sui fenomeni
-necessita di pianificazione territorialmente estesa
.
Possibilità di disciplina comunale?
PROGRAMMAZIONE
PROCEDURE
NOVITÀ
PROBLEMATICHE
..
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CIRCOLI PRIVATI
PGT per ammissibilità urbanistica
Criteri di programmazione comunale
S.C.I.A.
Per associazioni non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalità assistenziali in zone sottoposte a tutela:
autorizzazione.
Non è mai obbligatorio il possesso dei requisiti professionali
È obbligatorio il possesso dei requisiti di onorabilità di cui
all’art. 71 del DLgs 59/2001
È necessaria la comunicazione al questore (art. 86 comma 2
TULPS)
Adeguamento modulistica S.C.I.A. della Regione Lombardia?
DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L 24 marzo 2012, n. 27
DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L 24 settembre 2011, n. 148
DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L 22 dicembre 2011, n. 214
ADEGUAMENTO DEGLI ORDINAMENTI DA PARTE DEGLI ENTI
AI PRINCIPI DELLA LIBERA CONCORRENZA
30 settembre 2012
ABROGAZIONE DELLE NORME
CONTRARIE AI PRINCIPI DELLA LIBERA CONCORRENZA
31 dicembre 2012
30 settembre 2012
PRINCIPIO SECONDO CUI L’INIZIATIVA E L’ATTIVITÀ ECONOMICA PRIVATA SONO LIBERE
DECRETO-LEGGE 13 agosto 2011, n. 138
DL convertito con modificazioni dalla L 14/09/2011, n. 148 (in G.U. 16/09/2011, n. 216)
Testo in vigore dal giorno 11 agosto 2012
ART. 3
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al
principio secondo cui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò
che non è espressamente vietato dalla legge nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l’utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie
animali e vegetali, dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano
effetti sulla finanza pubblica.
30 settembre 2012
PRINCIPIO DI LIBERTÀ DI APERTURA DI ESERCIZI COMMERCIALI
DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201
DL convertito con modificazioni dalla L 22/12/2011, n. 214
(in S.O. n. 276 della G.U. 27/12/2011, n. 300)
Testo in vigore dal giorno 25 marzo 2012
ART. 31
Esercizi commerciali
2. Secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di
stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale
la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali
o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori,
dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano
i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012.
31 dicembre 2012
.
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI ATTUATIVI DEL DL 1/2012
ABROGATE
Norme con limiti numerici, autorizzazioni, licenze nulla osta o preventivi atti
per avvio di un’attività economica
Norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche, se non per finalità pubbliche
Disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale con norme limitative
della concorrenza
. .
SE VI SONO DISPOSIZIONI CON DIVIETI, RESTRIZIONI, ONERI E CONDIZIONI ALL’ACCESSO E ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
ECONOMICHE SONO DA APPLICARSI IN SENSO TASSATIVO, RESTRITTIVO E PROPORZIONATO ALLE FINALITÀ PUBBLICHE
UNICI LIMITI POSSIBILI ALLA LIBERA CONCORRENZA
per evitare danni alla salute, all’ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico-culturale,
alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasti con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico,
con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della Repubblica
31 dicembre 2012
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
convertito, con modificazioni, dalla LEGGE 24 marzo 2012, n. 27
(G.U. del 3 Aprile 2012, n. 79)
ART. 1
Comma 1
Abrogazione norme restrittive
Comma 3
Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti
Comma 4
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole
DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012 , n. 1
ART. 1
Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3 del DL 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, in attuazione del principio di libertà d’iniziativa economica sancito dall’art. 41
della Costituzione e del principio di concorrenza sancito dal Trattato dell’Unione europea, sono abrogate, dalla data
di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3 del presente articolo e secondo le previsioni del presente articolo:
a) le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso
dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica non giustificati da interesse
generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario nel rispetto del principio di
proporzionalità;
b) le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità
pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale
autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi
e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate
e che in particolare impediscono, condizionano o ritardano l’avvio di nuove attività economiche o l’ingresso di
nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato,
operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e
servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza
fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti.
[SEGUE]
DL 1/2012 - Art. 1: Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
[SEGUITO]
2. Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all’accesso ed all’esercizio delle attività economiche
sono in ogni caso interpretate e applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle
perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali l’iniziativa
economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e
futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all’ambiente,
al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti
con l’utilità sociale, con l’ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari e internazionali della
Repubblica.
3. Nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 1 e 2 e secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all’art. 34 del DL
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22 dicembre 2011, n. 214, il Governo, previa
approvazione da parte delle Camere di una sua relazione che specifichi, periodi ed ambiti di intervento degli atti
regolamentari, è autorizzato ad adottare entro il 31 dicembre 2012 uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17,
comma 2, della L 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le attività per le quali permane l’atto preventivo di
assenso dell’amministrazione, e disciplinare i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, nonché i termini e le
modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione, individuando le disposizioni di legge e
regolamentari dello Stato che, ai sensi del comma 1, vengono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore
dei regolamenti stessi. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di
30 giorni dalla ricezione , anche in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel
termine, lo stesso s’intende rilasciato positivamente.
[SEGUE]
DL 1/2012 - Art. 1: Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese
[SEGUITO]
4. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni si adeguano ai principi e alle regole di cui ai commi 1,
2 e 3 entro il 31 dicembre 2012, fermi restando i poteri sostituitivi dello Stato ai sensi dell’articolo 120 della
Costituzione. A decorrere dall’anno 2013, il predetto adeguamento costituisce elemento di valutazione della
virtuosità degli stessi enti ai sensi dell’art. 20, comma 3, del DL 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla L 15 luglio 2011, n. 111. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’ambito dei compiti di cui
all’articolo 4, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell’economia e
delle finanze gli enti che hanno provveduto all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso
di mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si prescinde dal predetto elemento di
valutazione della virtuosità. Le Regioni a statuto speciale e le Provincie autonome di Trento e Bolzano procedono
all’adeguamento secondo le previsioni dei rispettivi statuti.
4-bis. All’art. 3, comma 1, alinea, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L 14 settembre
2011, n. 148, le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».
4-ter. All’art. 31, comma 2, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: «entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2012».
5. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e cose non
di linea, i servizi finanziari come definiti dall’art. 4 del DLgs 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come
definiti dall’art. 5 del DLgs 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno, e le attività specificamente sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITÀ DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI E PROGRAMMATORIE
IN CONTRASTO CON LE NORME DEI DECRETI DELLO STATO
DAL 2013 L’ADEGUAMENTO COSTITUISCE ELEMENTO DI VALUTAZIONE
DELLA VIRTUOSITÀ DEGLI ENTI
NECESSITÀ DI VERIFICARE E RIVEDERE I REGOLAMENTI E I PIANI
Eliminare elementi limitativi della concorrenza
(numeri, distanze, superfici minime e parametri discriminatori)
Definire linee di programmazione
a tutela della salute, dell’ambiente naturale e urbano, del paesaggio,
del patrimonio artistico-culturale, della sicurezza, della libertà, della dignità
Aggiornare i procedimenti
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del DL 31/05/2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla L 30/07/2010, n. 122
(G.U. del 3 febbraio 2012, n. 28)
CAPO III
Disposizioni in materia d’inquinamento acustico
Art. 4
Semplificazione della documentazione d’impatto acustico
Esenta dall’obbligo di presentazione della documentazione d’impatto acustico
imprese con attività poco rumorose, come vendita al dettaglio, parrucchieri,
palestre, vari tipi di laboratori artigianali, etc.
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
per attività come ristoranti, pizzerie, mense, palestre, attività culturali e di spettacolo,
stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano
manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali
CHE COSA FARE:
predisporre adeguata documentazione di previsione d’impatto acustico
oppure
semplificazione burocratica in fatto d’inquinamento acustico
con la possibilità di autocertificare che la propria attività NON supera
i limiti di emissione di rumore stabiliti dal Comune
MODALITÀ:
presentazione telematica tramite S.U.A.P. (art. 5) se vengono superati i limiti
REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI
Disposto legislativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011 , n. 151
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione
degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del DL 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni dalla L 30 luglio 2010, n. 122
. .
Gli adempimenti amministrativi vengono diversificati in relazione:
alla dimensione e al settore in cui opera l’impresa
alla complessità dell’attività e rischio
.
.
La semplificazione agisce sui seguenti elementi:
eliminazione, riduzione o semplificazione delle procedure in relazione
alla dimensione e all’attività esercitata
informatizzazione
estensione dell’autocertificazione e delle attestazioni dei tecnici abilitati
e delle agenzie per le imprese
.
REGOLAMENTO PREVENZIONE INCENDI
S.C.I.A. (art. 4)
Per le attività dell’allegato 1 l’istanza è presentata tramite S.C.I.A. al S.U.A.P.
Classificazione delle attività in base alle caratteristiche dell’impresa
A) a basso rischio: viene eliminato il parere di conformità.
Tramite S.C.I.A., con tempi certi per tutte le imprese
B) a medio ed elevato rischio: la valutazione di conformità dei progetti
ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni
(art. 10 tramite S.U.A.P.)
..
CONTROLLI DA VVFF
a campione su attività a basso e medio rischio
con sopralluogo su attività ad alto rischio
PREVENZIONE INCENDI
DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 2012
Pubblicato il 29 agosto 2012 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 201
in vigore il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione
Come da art. 2 comma 7 del DPR n. 151
Anche attraverso S.U.A.P. (art. 2)
. .
. .
.
.
.
.
Nel decreto vengono definiti gli elementi essenziali in:
Istanza valutazione del progetto
S.C.I.A.
Attestazione rinnovo periodico
Istanza di deroga
Voltura
Nulla osta di fattibilità
Modulistica
Modalità di presentazione
Fly UP