...

Redditi da terreni - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali

by user

on
Category: Documents
17

views

Report

Comments

Transcript

Redditi da terreni - Sistema Unico Dichiarazioni Fiscali
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
Modello UNICO 2014:
quadro RA - Redditi da terreni
Edoardo Sesini e Donatella Cerone
- Dottori commercialisti in Bergamo
FISCO
ADEMPIMENTO "
In sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi, i soggetti che possiedono, a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, terreni situati nel territorio dello Stato, per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita,
sono chiamati a compilare il quadro RA del Mod. UNICO 2014, per dichiarare i redditi
dei terreni riconducibili alla categoria dei redditi fondiari (alla pari dei redditi dei fabbricati).
NOVITÀ "
Campi 1 e 3: i redditi dominicali e agrari devono essere indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80% e del 70% e dell’ulteriore rivalutazione del 15%
prevista per il triennio 2013-2015.
RIFERIMENTI "
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Titolo I, Capo II, artt. 25-35
SOGGETTI PASSIVI "
– Proprietario o titolare di altro diritto reale
– Coloro i quali effettivamente coltivano il terreno
SOGGETTI ESCLUSI "
–
–
–
–
PROCEDURE "
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
Titolare della sola ‘‘nuda proprietà’’
Partecipante dell’impresa familiare agricola
Coniuge nell’azienda coniugale
Soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice oppure di
società di fatto
– Per ogni terreno deve essere compilato un rigo tranne nell’ipotesi in cui reddito
agrario e reddito dominicale siano attributi al contribuente con percentuali diverse.
– In caso di acquisizione del titolo in corso d’anno, devono essere tenuti a disposizione i dati relativi al terreno che possono essere mutuati dal modello precedente
se il titolo non è variato in corso d’anno: in tale ipotesi dovrà essere prestata
particolare attenzione all’indicazione dei redditi non rivalutati.
30 settembre 2014
Sulla determinazione del reddito ritraibile dal possesso del terreno possono incidere
alcune situazioni particolari:
1) mancata coltivazione
2) perdita per eventi naturali
3) conduzione associata
4) concessione in affitto a giovani imprenditori agricoli
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
21
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
ADEMPIMENTO "
I soggetti che vantano un diritto reale su un terreno situato nel territorio dello Stato ed
iscrivibile in catasto sono tenuti a darne evidenza nel quadro RA del Mod. UNICO 2014,
con particolare indicazione delle informazioni relative all’utilizzo effettuato nel corso del
periodo d’imposta.
Redditi da dichiarare
In cosa consiste
I redditi correlati ai terreni sono redditi fondiari e distinguibili in redditi dominicali e redditi
agrari.
Redditi dominicali
I redditi dominicali attribuibili al proprietario del terreno o al titolare di altro diritto reale sono
costituiti dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l’esercizio delle attività agricole (art. 32, comma 2, T.U.I.R.) e si determina mediante
l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per
ciascuna qualità e classe di terreno.
È del tutto irrilevante che il proprietario o terzi coltivino o meno il terreno ai fini dell’attribuzione del reddito dominicale.
Costituisce un reddito figurativo, stimato catastalmente, che prescinde da quanto effettivamente percepito dal titolare del terreno in conseguenza del possesso di quest’ultimo ed
è determinato in funzione:
– dell’estensione del terreno
– della zona di ubicazione del terreno
– della coltura praticatavi.
Redditi agrari
I redditi agrari attribuibili ai soggetti che coltivano il terreno, direttamente o avvalendosi di
dipendenti, esprimono la redditività media derivante dall’esercizio di attività agricole
nei limiti della potenzialità del terreno.
Sono determinati in relazione alla coltivazione in concreto praticata, attraverso l’applicazione
delle tariffe d’estimo.
Non coincidenza dei redditi sul contribuente
Il titolare del reddito agrario può anche non coincidere con il titolare del reddito dominicale:
ad esempio, nel caso in cui il soggetto che svolge l’attività agricola sul terreno, in qualità di
collaboratore familiare o socio di società semplice, non sia anche titolare del terreno su cui
l’attività viene svolta.
Sarà imputato il reddito:
– agrario, al soggetto che lavora la terra
– dominicale, al proprietario del terreno.
Redditi fondiari e IMU
La normativa in materia di redditi fondiari e di imposte sui medesimi deve essere coordinata
con quanto previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2012 in materia di IMU. In base ad
un principio di alternatività, in caso di versamento dell’IMU dovuta sui terreni, la medesima è sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali, che non vanno applicate sul reddito
dominicale solo se il terreno non risulta essere affittato.
La quota di reddito dominicale deve comunque essere conteggiata in caso di esenzione da IMU del terreno ed in caso di affitto dei terreni medesimi.
NOVITÀ "
Novità del quadro RA 2014
I redditi dominicali e agrari devono essere indicati al netto delle rivalutazioni rispettivamente dell’80% e del 70% e dell’ulteriore rivalutazione del 15% prevista per il triennio
2013-2015.
22
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
La novità riguarda, pertanto, la sola compilazione dei campi 1 e 3 del quadro RA, non
avendo alcun impatto sul calcolo dei redditi, che rimane inalterato rispetto a quanto già
precedentemente effettuato. La rivalutazione non sarà più evidente nei dati esposti nel
quadro RA, ma dovrà comunque essere applicata ai fini della determinazione dei redditi
fondiari.
L’ulteriore rivalutazione trova sempre applicazione, anche nelle ipotesi in cui non deve
essere applicata la rivalutazione principale, come, ad esempio, nel caso di locazione a
giovani agricoltori. Tale ulteriore rivalutazione può essere ridotta al 5% in presenza di
locazione a IAP (Imprenditore Agricolo Professionale).
Coefficiente di rivalutazione dei redditi dominicali e agrari
Per il triennio 2013-2015, è stata prevista dalla Legge di Stabilità 2013 (art. 1, comma 512,
Legge 24 dicembre 2012, n. 228) la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari nella
misura del 15%, aliquota da applicarsi sul valore risultante dalla rivalutazione dell’80%
per il reddito dominicale e del 70% per il reddito agrario.
Di tali percentuali di rivalutazione si doveva già tenere conto in sede di versamento degli
acconti dovuti in relazione al periodo d’imposta 2013.
SOGGETTI PASSIVI "
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti ai quali devono essere imputati, ossia i soggetti che possiedono, a
titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, terreni situati nel territorio
dello Stato per cui è prevista l’iscrizione in catasto con attribuzione di rendita.
SOGGETTI ESCLUSI "
In caso di usufrutto o altro diritto reale, il titolare della sola ‘‘nuda proprietà’’ non deve
dichiarare il terreno. Allo stesso modo, risultano esclusi: il partecipante dell’impresa
familiare agricola, il coniuge nell’azienda coniugale e i soci di società semplici, in nome
collettivo, in accomandita semplice oppure di società di fatto.
Non producono redditi fondiari e sono, quindi, esclusi:
– i terreni detenuti per l’esercizio dell’impresa (c.d. ‘‘strumentali’’) che non producono
reddito fondiario
– i terreni dati in affitto per uso diverso da quello agricolo (ad esempio: cave, campeggi,
riserve di caccia) il cui reddito deve essere ricondotto alla categoria dei redditi diversi
– i terreni, i parchi, i giardini di pubblico interesse, che non producono redditi
– i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani.
PROCEDURE "
Compilazione del modello
Il quadro RA non è stato oggetto di notevoli variazioni nei modelli 2014: risulta essere
composto ancora da 8 righi, di cui i primi 7 suddivisi in 13 colonne da utilizzare per
fornire i dettagli relativi ai terreni e l’ultimo rigo per riepilogare i totali rilevanti per i
calcoli.
Per ogni terreno (o comunque gruppo di terreni di una stessa partita catastale) deve
essere utilizzato di norma un rigo. Unica eccezione in tale senso è relativa al caso in
cui reddito agrario e reddito dominicale siano attributi al contribuente con percentuali diverse.
Laddove il contribuente fosse chiamato a dichiarare più di 7 terreni o comunque avesse
necessità di più di sette righi per dichiarare i propri terreni, sarebbe tenuto a compilare un
ulteriore quadro aggiuntivo, numerando la casella ‘‘MOD. N. ... ’’ posta in alto a destra del
modello.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
23
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
Guida alla compilazione: righi da RA1 a RA7
Colonna 1 - Reddito dominicale non rivalutato
Si tratta di indicare il reddito dominicale cosı̀ come risultante dagli atti catastali. Si deve
prestare particolare attenzione al fatto che, per quest’anno, ossia in relazione al periodo
d’imposta 2013, tale dato differisce da quanto indicato nello scorso modello di dichiarazione
in quanto dovrà essere indicato al netto della rivalutazione dell’80%.
Nel caso in cui il contribuente avesse lo scorso anno compilato il Modello 730 potrebbe
indicare il medesimo reddito relativo allo stesso terreno, in quanto in tale Modello già non
era esposta la rivalutazione.
Colonna 2 - Titolo
Deve essere compilata con un codice che evidenzia il titolo in base al quale il contribuente è
tenuto a dichiarare il proprio diritto reale sul terreno. Il codice può essere tratto dal seguente
schema di sintesi:
SCHEMA DI SINTESI
1 - Proprietario del terreno non concesso in affitto
2 - Proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime
vincolistico)
3 - Proprietario del terreno concesso in affitto in regime di libera determinazione del canone (regime
di libero mercato)
4 - Conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario
7 - Titolare dell’impresa agricola individuale non in forma di impresa familiare
8 - Titolare dell’impresa agricola individuale in forma di impresa familiare
9 - Titolare dell’impresa agricola coniugale non gestita in forma societaria
Colonna 3 - Reddito agrario non rivalutato
Si tratta di indicare il reddito dominicale cosı̀ come risultante dagli atti catastali. Allo
stesso modo di quanto indicato in relazione alla colonna 1, prestare attenzione ad indicare
il valore al netto della rivalutazione, in questo caso del 70%.
Colonne 4 e 5 - Giorni e percentuale di possesso
Si devono indicare il periodo di possesso del terreno (in proprietà o in affitto) espresso in
giorni.
Se il possesso si è protratto per tutto l’anno, si indicano 365 giorni ed in ogni caso, con
riferimento allo stesso terreno, la somma dei giorni indicati dovrà ovviamente essere 365.
Nel caso di contratto di affitto, il periodo deve essere computato a partire dalla data di
effetto del contratto.
In caso di modifiche in corso d’anno, si rimanda anche alle istruzioni per la compilazione di
colonna 8.
Relativamente alla percentuale di possesso da indicare, dovrà essere sempre riferita ai
redditi dichiarati nelle ulteriori colonne del medesimo rigo.
Colonna 6 - Canone di affitto in regime vincolistico
In presenza di un contratto di locazione di fondo agricolo in regime di determinazione legale
del canone (Legge 3 maggio 1982, n. 203) e, logicamente, in presenza del Codice ‘‘2’’ nella
casella titolo, il locatore può dichiarare il canone di locazione in luogo del reddito
dominicale qualora il primo ammonti ad un importo inferiore all’80% del secondo.
Il reddito agrario rimane comunque di competenza dell’affittuario.
Occorrerà, quindi, confrontare il canone annuo risultante dal contratto con l’80% del
reddito dominicale rivalutato dell’80%:
– se il canone risulta essere l’importo più basso, potrà essere dichiarato questo
– altrimenti, si potrà dichiarare il reddito dominicale.
24
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
Colonna 7 - Casi particolari
Si rimanda all’apposita sezione ‘‘Casi particolari’’ in calce al presente intervento.
Colonna 8 - Continuazione
La barratura della casella posta a colonna 8 indica che i dati indicati nel rigo seguente si
riferiscono al medesimo terreno indicato nel rigo in cui la barratura è apposta.
Attenzione
La colonna 8 non deve essere barrata qualora la compilazione di due righi per lo stesso
terreno sia dovuta alle diverse percentuali di possesso per i redditi dominicale e agrario (rif.
‘‘Non coincidenza dei redditi sul contribuente’’).
Colonna 9 - IMU non dovuta
Rammentando quanto riportato al paragrafo ‘‘Redditi fondiari e IMU’’, la casella dovrà
essere compilata in presenza di un terreno esente da IMU, ma assoggettato alle imposte sui redditi. In tale caso, il terreno sconterà, comunque, l’IRPEF e le relative addizionali
anche se il terreno non è affittato.
La casella deve essere compilata con un codice:
Compila
1
Per i terreni esenti dall’IMU, come, ad
esempio, i terreni ricadenti in aree montane
o di collina (art. 15, Legge 27 dicembre
1977, n. 984).
2
Per i terreni per i quali non è dovuta l’IMU
per l’anno 2013 (D.L. 30 novembre 2013, n.
133): terreni agricoli e non coltivati (art. 13,
comma 5, D.L. n. 201/2011), posseduti e
condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP.
Colonna 10 - Coltivatore diretto IAP
Limitatamente ai terreni agricoli e per quelli coltivati e posseduti da IAP (Imprenditori
agricoli professionali) iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è ridotta dal
15% al 5%. L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che al fine di evitare ingiustificate
disparità di trattamento tra soggetti che svolgono la medesima attività, si ritiene che la
rivalutazione del 5% sul reddito agrario si applichi ai coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla proprietà del terreno (Circolare 3 maggio
2013, n. 12/E).
Inoltre, in caso di coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola, in caso di
contitolarità dei diritti, la rivalutazione del 5% dei redditi dominicale e agrario è applicabile,
in quota parte, solo dai soggetti che abbiano i predetti requisiti.
La colonna deve essere barrata allo scopo di mettere in evidenza lo status di collaboratore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla previdenza, per riconoscere le agevolazioni spettanti a tale categoria ossia la rivalutazione al 5% dei redditi dei
terreni, in luogo di quella del 15%.
Attenzione
Si dovrà prestare particolare attenzione nel caso di variazione durante l’anno, con due
sostanziali casistiche:
– variazione soggettiva: il contribuente ha assunto o perso lo status di IAP nel corso
dell’anno e, quindi, dovrà avere cura di compilare due distinti righi (barrando la casella di
colonna 8 Continuazione) e barrando la casella di colonna 10 Coltivatore diretto IAP solo
con riferimento al periodo in cui poteva vantare tale status
– variazione oggettiva: se variano le condizioni relative al terreno ma non quella soggettiva di IAP, la casella di colonna 10 Coltivatore diretto IAP dovrà essere barrata in tutti i
righi per i quali sussiste la condizione agevolativa (rivalutazione del 5%).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
25
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
Colonna 11 - Reddito dominicale imponibile
La quota imponibile del reddito dominicale di ciascun terreno per il contribuente deve
essere determinata in base ai dati inseriti nelle colonne precedenti. La quota imponibile
potrà essere calcolata in relazione al terreno affittato ovvero non affittato, ma esente
dall’IMU.
Al reddito dominicale dovrà quindi essere applicata la rivalutazione dell’80%, la rivalutazione del 15% ed infine rapportato al numero di giorni ed alla percentuale di possesso
nel corso dell’anno.
Colonna 12 - Reddito agrario imponibile
La quota imponibile del reddito agrario di ciascun terreno per il contribuente deve essere
determinata in base ai dati inseriti nelle colonne precedenti.
Colonna 13 - Reddito dominicale non imponibile
La quota non imponibile del reddito dominicale di ciascun terreno per il contribuente deve
essere determinata in base ai dati inseriti nelle colonne precedenti.
La quota imponibile potrà essere calcolata in relazione al terreno non affittato e non
esente dall’IMU.
ESEMPIO
Un esempio di compilazione dei redditi collegati al mero possesso di un terreno:
Reddito
Rivalutazione
Proporzione
ai giorni
Proporzione
al possesso
Reddito
Dominicale
100
207
207,00
207,00
(100 x 1,80 x 1,15) (207/ 365 x 365) (207,00 x 100%)
207
Agrario
150
293
293,00
293,00
(150 x 1,70 x 1,15) (293/ 365 x 365) (293,00 x 100%)
293
Compila
Attenzione - rigo RA11
Gli importi delle colonne 11 e 12 dovranno essere riportati, unitamente ad eventuali altri
redditi, nel rigo RN1, colonna 5.
L’importo della colonna 13 va riportato nel rigo RN50, colonna 2.
Se è stato compilato più di un quadro RA, occorre riportare i totali dei redditi dominicale e
agrario nel rigo RA11 del primo quadro utilizzato (Mod. N. 1).
SCADE "
Sanzioni
26
Per le persone fisiche, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 settembre 2014, se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal
contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione
dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
In caso di omessa denuncia, nel termine previsto dalla legge, delle situazioni che danno
luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si
applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.065 euro (art. 3, D.Lgs. n. 471/1997).
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
Carmela Di Rosa - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.
MODELLO UNICO 2014
CASI PARTICOLARI "
SCHEMA DI SINTESI
In colonna 7 è prevista una casella che deve essere compilata solo in determinate
situazioni, previste dalle stesse istruzioni, in quanto influiscono sulla determinazione
del reddito.
Codice 1) Mancata coltivazione, neppure in parte, per un’intera annata agraria e per cause non
dipendenti dalla tecnica agraria, dell’intero fondo rustico costituito per almeno due terzi
da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali. In tale caso, il reddito dominicale
è ridotto al 30%, mentre il reddito agrario è completamente annullato.
Codice 2) Perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo
nell’anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all’Ufficio del Territorio (ex Ufficio
tecnico erariale) l’evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato, ovvero,
se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell’inizio del
raccolto.
In tale situazione, i redditi dominicale e agrario non vanno considerati ai fini dell’IRPEF.
Codice 3) Terreno in conduzione associata da parte di più soggetti che si suddividono il reddito
in base ad un contratto o ai conferimenti effettuati.
Codice 4) Terreno concesso in affitto per usi agricoli a giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo
principale o che acquisiscano tali qualifiche entro 12 mesi dalla stipula del contratto di
affitto, purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a 5 anni.
Codice 5) Ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al Codice 1 e al Codice 4.
Codice 6) Ricorrono contemporaneamente le condizioni di cui al Codice 2 e al Codice 4.
Nei casi indicati dai Codici 1) e 2) sono previste anche ulteriori condizioni che devono essere
soddisfatte per l’ottenimento dei benefici fiscali previsti in dette ipotesi:
– il prodotto ordinario preso a base per calcolare il 30% del prodotto mancato deve
coincidere con quello denunciato all’Agenzia del Territorio (ex Ufficio tecnico erariale) per la determinazione della tariffa d’estimo
– l’evento dannoso deve riscontrarsi nel medesimo anno del raccolto
– l’evento dannoso deve essere denunciato entro i 3 mesi successivi all’accaduto (ad
esempio: tromba d’aria). Se la perdita del raccolto non dipende da un unico episodio,
bensı̀ da una concatenazione di eventi (ad esempio: gelate o siccità), la dichiarazione
deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’inizio del raccolto.
In presenza del Codice 4), il reddito dominicale non dovrà subire la maggiorazione dell’80%,
ma solo del 15% (ridotto al 5% se è poi barrata la colonna 10). Il reddito agrario viene
dichiarato dall’affittuario, anch’esso senza maggiorazione del 70%.
Pratica Fiscale e Professionale
n. 24 del 16 giugno 2014
27
Fly UP