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GUASTI MECCANICI - Vittoria Assicurazioni

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GUASTI MECCANICI - Vittoria Assicurazioni
FASCICOLO INFORMATIVO
Contratto di Assicurazione del Ramo Danni
Linea Strada
Guasti Meccanici
Il presente Fascicolo Informativo contiene:
 Informativa ex art.13 del D.lgs.196 del 30/6/2003
 Nota Informativa
 Glossario
 Condizioni di Assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Indice
Nota Informativa pag. 2
Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 pag. 8
Glossario pag. 11
Condizioni Generali di Assicurazione pag. 14
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Nota Informativa
Contratto di assicurazione – Sezione Assistenza – Guasti Meccanici
(Reg. IVASS 35/2010)
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Anche se sono illustrate le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, la presente Nota
informativa non sostituisce le condizioni contrattuali di cui il contraente deve prendere visione
prima della sottoscrizione del contratto.
A. Informazioni sull’impresa di assicurazioni
1. Informazioni Generali
Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni
Sede e Direzione: Italia, 20149 Milano, Via Ignazio Gardella n. 2
Telefono +39 02 48 21 91 - Fax +39 02 48 20 36 43
Sito web: www.vittoriaassicurazioni.com
Indirizzo PEC: [email protected]
Posta elettronica: [email protected] - (n. verde 800.016611)
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L n. 966 del
29/4/1923 e del successivo decreto ministeriale del 26 novembre 1984
Codice Fiscale e numero d’iscrizione del Registro Imprese di Milano 01329510158 - R. E. A. N. 54871
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sez. I n. 1.00014 - iscritta all’Albo
dei Gruppi Assicurativi n. 008.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa*
Il patrimonio netto di Vittoria Assicurazioni S.p.A. ammonta a 422,952.098 milioni di euro di cui
67,378.924 milioni a titolo di capitale sociale interamente versato e 293,105.985 milioni di
euro a titolo di riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità riferito alla gestione rami danni è pari a 1,8 e rappresenta il rapporto tra
l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità
richiesto dalla normativa vigente.
* dati riferiti all’ultimo bilancio approvato, espressi in milioni di euro.
B. Informazioni sul contratto
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Il presente contratto ha durata annuale con possibilità di tacito rinnovo per periodi di un
anno per ciascuna proroga.
“Avvertenza”
Il Contraente ha facoltà di disdetta da eseguirsi a mezzo telefax o raccomandata almeno
quindici giorni prima della data di scadenza indicata nella polizza; in mancanza di disdetta
data da una delle parti, il contratto, se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una
durata uguale a quella originaria, esclusa la frazione di anno, e così successivamente.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa offre un servizio di assistenza per le circostanze legate a circolazione
e manutenzione del veicolo.
La coperture assicurative offerte nella Sezione guasti meccanici sono le seguenti:
guasti meccanici – BASE: sono assicurati la sostituzione o la riparazione degli organi
meccanici indicati nelle Condizioni Generali di Assicurazione, con risarcimento comprensivo
delle spese di manodopera.
guasti meccanici - PLUS: oltre alla copertura prevista dalla versione guasti meccanici - BASE,
nella sua formula “plus” la garanzia prevede un servizio di traino, per il trasferimento del veicolo
al Riparatore Fiduciario più vicino.
Rimandiamo, per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione.
La Sezione Assistenza – Guasti Meccanici può essere prestata in abbinamento ad una delle
Sezioni: Responsabilità civile o Danni.
“Avvertenza”
Sono previste limitazioni ed esclusioni delle coperture assicurative previste dalle Condizioni
comuni “Esclusioni”.
Salva diversa pattuizione inserita nel contratto, l’assicurazione non comprende le operazioni di
normale manutenzione, regolazione emessa a punto del veicolo e non è operativa sul alcune
tipologie, particolari, di veicoli. Per il dettaglio si rimanda alle Condizioni Generali di Assicurazione.
“Avvertenza”
Il contratto prevede la presenza di massimale e scoperto.
Si rimanda per gli aspetti di dettaglio alle Condizioni Generali di Assicurazione “Scoperto”.
Per una maggiore comprensione riportiamo di seguito alcune esemplificazioni numeriche volte
ad illustrare il meccanismo di funzionamento degli istituti contrattuali sopra richiamati.
Massimale e somma assicurata: è la somma indicata nel contratto entro il cui limite Vittoria si
obbliga a rispondere nei confronti dell’assicurato nel caso si sia verificato un sinistro che
colpisca le coperture assicurate per le quali è prestata la garanzia.
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Esempio:
A) Richiesta intervento per Guasto meccanico
Massimale € 4000
Costo intervento € 4000
L’Impresa tiene a proprio carico l’intero costo
B) Richiesta intervento per Guasto meccanico
Massimale € 4000
Costo intervento € 6000
L’Impresa si fa carico entro il massimale (€ 4000). La rimanente parte resta a carico
dell’Assicurato.
Scoperto
A) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 - 20,00 = € 180,00
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio
“Avvertenza”
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione
del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché
la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 144 comma 2 della Legge.
LINEA STRADA GUASTI MECCANICI
B) Scoperto = 10% dell’ammontare del danno, con il minimo di € 30,00
Ammontare del danno = € 200,00
Importo dello scoperto = 10% * 200,00 = € 20,00
Indennizzo = 200,00 - 30,00 = € 170,00
Se l’ammontare del danno è inferiore all’importo di minimo scoperto non viene riconosciuto
nessun Indennizzo.
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Tali dichiarazioni legittimeranno l’impresa a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta
fatta salva la facoltà dell’impresa di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.
Si rimanda all’articolo alle Condizioni Generali di Assicurazione nonché agli articoli 1892,
1893 del Codice Civile per gli aspetti di dettaglio relativamente alle conseguenze.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
“Avvertenza”
In caso di variazione del Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata
comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15; in mancanza di
tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
6. Premi
“Avvertenza”
Il Premio è annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo.
Il versamento del Premio viene effettuato direttamente in favore di Vittoria Assicurazioni S.p.A.
o in favore dell’Agenzia presso cui viene stipulato il contratto.
E’ possibile provvedere al pagamento del Premio mediante:
- assegno bancario o circolare N.T. intestati all’Impresa o all’intermediario;
- bonifico bancario;
- moneta elettronica
- pagamento in conto corrente postale;
pagamento a mezzo contanti nei limiti previsti dalla normativa generale e di settore.
“Avvertenza”
L’Impresa o l’intermediario non hanno la facoltà di prevedere specifici sconti.
7. Rivalse
“Avvertenza”
Il contratto qui descritto non prevede ipotesi di rivalsa nei confronti del Contraente/Assicurato
fatte salve eventuali ipotesi previste dalla legge.
8. Diritto di recesso
“Avvertenza”
In caso di vendita a distanza il contraente ha diritto di recedere dal contratto nei 14 giorni
successivi al perfezionamento della polizza avvenuta con il pagamento del Premio,
effettuando richiesta scritta da inviare tramite lettera raccomandata a/r a Vittoria assicurazioni
S.p.A., via Ignazio Gardella 2 - 20149 Milano.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti dell’Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è
verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
L’assicurato può interrompere la prescrizione biennale tramite una semplice dichiarazione o
richiesta fatta per iscritto. L’interruzione della prescrizione può avvenire anche attraverso il
riconoscimento del diritto dell’assicurato da parte dell’Impresa.
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10. Legge Applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto, in base all’art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana.
11. Regime fiscale
Di seguito viene illustrato il regime fiscale applicabile al contratto dalla normativa in vigore al
momento della redazione della presente Nota Informativa
Tassazione del Premio
Il premio versato sul presente contratto è gravato di un’imposta a carico del contraente pari
all’importo indicato nel contratto di assicurazione nello specifico campo.
Detrazione Fiscale
Il presente contratto non dà diritto ad alcuna detrazione dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche dichiarato dal Contraente.
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C. Informazioni sulle procedure liquidative, reclami e controversie relative al
contratto
12. Sinistri Liquidazione dell’indennizzo
“Avvertenza”
La gestione dei Sinistri della sezione Assistenza – Guasti Meccanici è affidata a Mapfre
Asistencia Italia, Strada trossi 66 – Verrone (BI).
In caso di sinistro l’Assicurato dovrà seguire le modalità, le condizioni ed i termini per la denuncia
previsti e regolati dal capitolo “Obblighi in caso di Sinistro”
13 . Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente
sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità della effettività della prestazione, della
quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere
inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami, Via Ignazio
Gardella, n. 2 - 20149 Milano (fax 02/40.93.84.13 – email servizioreclami@
vittoriaassicurazioni.it).
Il Servizio Reclami, quale funzione aziendale incaricata, provvederà a fornire riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni.
Per individuare correttamente la posizione e dar seguito ad una pronta trattazione della
pratica al fine di fornire una risposta chiara e completa, è necessario indicare:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• numero di polizza e/o numero di sinistro e data dell’evento (in assenza sarà utile
indicare il C.F. e/o le targhe coinvolte);
• sintetica ed esaustiva esposizione dei fatti e delle ragioni della lamentela;
• ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
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Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza
di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS - Via
del Quirinale n. 21 - 00187 Roma; per ulteriori informazioni è possibile consultare
l ’ a p p o s i t a s e z i o n e d e d i c a t a a i re c l a m i d e l s i t o i n t e r n e t d e l l ’ I m p re s a
www.vittoriaassicurazioni.com.
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E’ inoltre possibile usufruire delle seguenti modalità alternative per la soluzione delle
controversie.
• Negoziazione assistita. E’ una modalità alternativa di soluzione delle controversie
regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha
introdotto l’obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa
con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a
50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione
obbligatoria – vedasi punto successivo - nonché per tutte le cause,
indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da
circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di
improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente
dell’assistenza di un avvocato iscritto all’albo.
• Mediazione Obbligatoria. E’ un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo
imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un
accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4
marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di Vittoria Assicurazioni
S.p.A., deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati
nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html.
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Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio,
diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto
di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari”. Nelle materie in cui esiste l’obbligatorietà della mediazione le parti
dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa
per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o
natanti.
• Conciliazione paritetica. Sistema semplice e rapido per provare a risolvere il
contenzioso sui sinistri R.C. auto con un’impresa di assicurazione - la cui richiesta di
risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro - senza ricorrere al giudice. Nasce da
un accordo tra l’ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune
Associazioni dei Consumatori, al fine di facilitare i rapporti tra i consumatori e le imprese
di assicurazione e ridurre il contenzioso nel settore RC auto. Per accedere alla
procedura è possibile utilizzare il modulo acquisibile dai siti internet delle Associazioni
dei consumatori aderenti al sistema o dell’ANIA, allegando copia della documentazione
interessata (richiesta di risarcimento, modulo CAI ed eventuale risposta dell’impresa).
Tramite il sito internet della scrivente impresa (www.vittoriaassicurazioni.com) è possibile
acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle
suddette procedure.
Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza
esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del
Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle
relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di
servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di
riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di
servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.
In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e
domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i
di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo
già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla
stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.
Non rientrano nella competenza dell’IVASS:
a.i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il
profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni
assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione
l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal
ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti;
b.i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad
informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza;
c.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico
dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la
sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione,
nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione,
relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti
finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via
G.B. Martini 3 - 00198 Roma;
d.i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e
le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali
vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia.
In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli
senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.
Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai
reclami, è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611
• accedere all’apposita sezione dedicata nel sito internet dell’Impresa e compilare il
FORM su http://www.vittoriaassicurazioni.com/pages/forminformazioni.aspx.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e
delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
14. Arbitrato
“Avvertenza”
Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di
controversie tra le Parti.
Tuttavia il contratto, al solo fine della determinazione del danno, prevede che le Parti possano
nominare propri periti i quali, in caso di disaccordo, devono nominare un terzo perito.
In tal caso il Contraente è tenuto a sostenere le spese del proprio perito, mentre le spese del
terzo perito sono ripartite a metà.
In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com
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15. Mediazione obbligatoria
Espressamente salve le procedure arbitrali previste in polizza per le controversie in caso di
sinistro, per la soluzione di tutte le controversie nascenti dal contratto, la legge prevede che la
Parte che intenda promuovere causa debba in precedenza attivare obbligatoriamente una
procedura di mediazione davanti ad uno degli Organismi di mediazione abilitati.
“Avvertenza”
Per eventuali richieste di informazioni in merito al rapporto assicurativo, diverse dai reclami,
è possibile:
• contattare il numero verde 800.016611;
• inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected]
Per eventuali aggiornamenti delle informazioni, non di carattere normativo, contenute nel
Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito www.vittoriaassicurazioni.com.
Vittoria Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato
Roberto Guarena
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AREA RISERVATA
“In ottemperanza al Provvedimento IVASS n. 7 del 16/7/2013, si comunica che sul sito internet
di Vittoria – www.vittoriaassicurazioni.com – è disponibile la nuova “AREA RISERVATA” che
consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.
Per registrarsi è sufficiente inserire:
- Codice fiscale (o Partita IVA);
- un indirizzo e-mail valido
e seguire le semplici istruzioni che verranno inviate dal sistema via mail.
Per ottenere maggiori informazioni sul servizio o ottenere assistenza sull’utilizzo del sistema
è attivo il numero verde 800.016.611”
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In applicazione della normativa sulla “privacy”, La informiamo sull’uso dei suoi dati personali
e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve
disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (2) e/o dati che
devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di Legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità
assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione. Le chiediamo, di
conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura
dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati
sensibili (4) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati il trattamento dei quali,
come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto
strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione
dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono
essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente
organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti tutti
così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
11 LaLa“finalità
“finalitàassicurativa”
assicurativa”richiede
richiedenecessariamente,
necessariamente,tenuto
tenutoconto
contoanche
anchedella
dellaraccomandazione
raccomandazione del
del Consiglio
Consiglio d’Europa
d’Europa REC
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(2002)
(2002) 9,
9, che
che ii dati
dati siano
siano trattati
trattati per:
per: predisposizione
predisposizione ee stipulazione
stipulazione didi polizze
polizze assicurative;
assicurative; raccolta
raccolta dei
dei premi;
premi; liquidazione
liquidazione
dei
sinistri
o
pagamento
di
altre
prestazioni;
riassicurazione;
coassicurazione;
prevenzione
e
individuazione
delle
frodi
dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi
assicurative
assicurative ee relative
relative azioni
azioni legali;
legali; costituzione,
costituzione, esercizio
esercizio ee difesa
difesa di
di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici
specifici
obblighi
obblighi di
di Legge
Legge oo contrattuali;
contrattuali; analisi
analisi di
di nuovi
nuovi mercati
mercati assicurativi;
assicurativi; gestione
gestione ee controllo
controllo interno;
interno; attività
attività statistiche.
statistiche.
22 Ad
Adesempio:
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altrisoggetti
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riguarda(contraenti
(contraentididiassicurazioni
assicurazioniinincui
cuiLei
Leirisulti
risultiassicurato,
assicurato,beneficiario
beneficiario
ecc.;
ecc.; coobbligati);
coobbligati); altri
altri operatori
operatori assicurativi
assicurativi (quali
(quali agenti,
agenti, broker
broker di
di assicurazione,
assicurazione, imprese
imprese di assicurazione
assicurazione ecc.);
ecc.); soggetti
soggetti
che,
che, per
persoddisfare
soddisfare leleSue
Suerichieste
richieste(quali
(qualiuna
unacopertura
coperturaassicurativa,
assicurativa,lalaliquidazione
liquidazionedidiun
unsinistro
sinistroecc.),
ecc.),forniscono
fornisconoinformazioni
informazioni
commerciali;
commerciali; organismi
organismi associativi
associativi ee consortili
consortili propri
propri del
del settore
settore assicurativo
assicurativo (v.
(v. nota
nota 6).
6).
33 Ad
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Legislativo n.231
n.231 del
del 21/11/2007
21/11/2007 ee alal
decreto
decreto legislativo
legislativo n.
n. 109
109 del
del 22/6/2007
22/6/2007 ee successive
successive modifiche.
modifiche. In
In adempimento
adempimento alle
alle suddette
suddette normative
normative lala Società
Società èè
tenuta
tenuta alla
alla identificazione
identificazione della
della clientela
clientela anche
anche aiai fini
fini della
della individuazione
individuazione delle
delle operazioni
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all’UIF.
Pertanto
Pertanto lala mancata
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fornitura dei
dei dati
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potrebbe determinare
determinare l’impossibilità
l’impossibilità di
di eseguire
eseguire l’operazione
l’operazione richiesta.
richiesta.
44 Sono
Sonoi dati
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cuiall’art.
all’art.4,4,comma
comma1,1,lett.
lett.d),d),del
delCodice,
Codice,cioè
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salute,alle
alleopinioni
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politiche,sindacali,
sindacali,
religiose.
religiose.
55 Ad
Adesempio
esempioi dati
i datirelativi
relativiaaprocedimenti
procedimentigiudiziari
giudiziariooindagini.
indagini.
66 Secondo
Secondo ilil particolare
particolare rapporto
rapporto didi prestazione,
prestazione, i i dati
dati possono
possono essere
essere comunicati
comunicati aa Belfor
Belfor Italia
Italia S.r.l.,
S.r.l., aa D.A.S.
D.A.S. Difesa
Difesa
Automobilistica
Assistance
Italia
S.p.A.
e da
questi
trattaticon
conmodalità
modalitàinformatiche
informaticheee cartacee per
Automobilistica Sinistri
SinistriS.p.A.,
S.p.A.,a aEurop
Mapfre
Asistencia
Italia
e da
questi
trattati
lala fornitura
fornitura dei
dei servizi
servizi richiesti
richiesti inin esecuzione
esecuzione dei
dei relativi
relativi contratti;
contratti; ii dati
dati potranno
potranno essere
essere comunicati
comunicati aa soggetti
soggetti determinati
determinati ee
specificatamente
specificatamente incaricati dalla fornitura di servizi
servizi strumentali
strumentali oo necessari
necessari all’esecuzione
all’esecuzione delle
delle obbligazioni,
obbligazioni, ai prestatori
prestatori di
di
assistenza
assistenza inin Italia
Italia oo all’Estero.
all’Estero. Inoltre,
Inoltre, ii dati
dati possono
possono essere
essere comunicati
comunicati aa taluni
taluni dei
dei seguenti
seguenti soggetti:
soggetti:
•• assicuratori,
assicuratori, coassicuratori
coassicuratori e riassicuratori;
riassicuratori; agenti, subagenti,
subagenti, mediatori di assicurazione
assicurazione ee didi riassicurazione,
riassicurazione, produttori,
produttori,
ed
ed altri
altri canali
canali di
di acquisizione
acquisizione di
di contratti
contratti di
di assicurazione;
assicurazione; banche,
banche, società
società di
di gestione
gestione del
del risparmio,
risparmio, sim;
sim; legali;
legali; periti;
periti;
•• società
società di
di servizi
servizi per
per ilil quietanzamento;
quietanzamento; società
società di
di servizi
servizi aa cui
cui siano
siano affidati
affidati lalagestione,
gestione, lalaliquidazione
liquidazione ed
edililpagamento
pagamento
dei
dei sinistri,
sinistri, tra
tra cui
cui centrale
centrale operativa
operativa di
di assistenza,
assistenza, clinica
clinica convenzionata;
convenzionata; società
società di
di servizi
servizi informatici
informatici ee telematici
telematici oo di
di
archiviazione;
archiviazione; società
società di
di servizi
servizi postali
postali (per
(per trasmissione,
trasmissione, imbustamento,
imbustamento, trasporto
trasporto ee smistamento
smistamento delle
delle comunicazioni
comunicazioni
alla
alla clientela);
clientela); società di revisione
revisione ee didi consulenza
consulenza (indicata
(indicata negli
negli atti
atti didibilancio);
bilancio); società
società didiinformazione
informazione commerciale
commerciale per
per
rischi
rischi finanziari;
finanziari; società
società di
di servizi
servizi per
per ilil controllo
controllo delle
delle frodi;
frodi; società
società di
di recupero
recupero crediti;
crediti;
•• società
società del
del Gruppo
Gruppo aacui
cuiappartiene
appartienelalanostra
nostraSocietà
Società(controllanti,
(controllanti, controllate
controllate oo collegate,
collegate, anche
anche indirettamente,
indirettamente, aiai sensi
sensi
delle
delle vigenti
vigenti disposizioni
disposizioni di
di Legge);
Legge);
- Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e
•• ANIA
ANIA-Associazionenazionalefraleimpreseassicuratrici(ViadellaFrezza,70-Roma),perlaraccolta,elaborazionee
reciproco
reciproco scambio
scambio con
con lele imprese
imprese assicuratrici,
assicuratrici, alle
alle quali
quali ii dati
dati possono
possono essere
essere comunicati,
comunicati, di
di elementi,
elementi, notizie
notizie ee dati
strumentali
strumentali all’esercizio
all’esercizio dell’attività
dell’attività assicurativa
assicurativa ee alla
alla tutela
tutela dei
dei diritti
diritti dell’industria
dell’industria assicurativa
assicurativa rispetto
rispetto alle
alle frodi;
frodi;
consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione
••organismi
organismiconsortilipropridelsettoreassicurativo-cheoperanoinreciprocoscambiocontutteleimpresediassicurazione
consorziate,
alle quali i dati possono essere comunicati -, quali:
consorziate,allequaliidatipossonoesserecomunicati-,quali:
-- assicurazioni
incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la
assicurazioniincendio:PoolItalianoperl’AssicurazionedeiRischiAtomici(ViadeiGiuochiIstmici,40-Roma),perla
valutazione
valutazione dei rischi
rischi atomici
atomici e/o
e/oassunzione
assunzione eeconseguente
conseguenteripartizione
ripartizione degli
deglistessi
stessiininriassicurazione
riassicurazione e/o
e/oretrocessione
retrocessione
tra
tra lele imprese
imprese assicuratrici
assicuratrici consorziate;
consorziate;
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Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche
gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena assicurativa” effettuati
dai predetti soggetti. Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi
e/o i prodotti assicurativi citati.
Ad esclusione di quelli sensibili i dati raccolti come sopra descritto sono anche trattati dalla Società per
finalità commerciali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di
rilevazione della qualità dei servizi prestati o del grado di soddisfazione della clientela, di ricerche di
mercato etc.: queste attività sono svolte direttamente dalla Società oppure da soggetti terzi, elencati in
calce alla nota (6), che svolgeranno per la Società le attività sopra descritte.
Al momento della stipulazione del contratto le verrà richiesta di prestare il suo consenso anche per queste
finalità.
Modalità d’uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi
richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati
vengono comunicati - in Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella
presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla
normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella
presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
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- assicurazioni R.C. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la
valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le
imprese assicuratrici consorziate;
• CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative,
gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, Il Fondo di garanzia per
le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e altri Consorzi costituiti
o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
• commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
• IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma), ai sensi della
Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
• nonché altri soggetti, quali: UIF - Unità di Informazione Finanziaria - Banca d’Italia (Largo Bastia, 35 - Roma), ai sensi della
normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della Legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via SantuarioRegina
degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
• CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della Legge 7 giugno
1974, n. 216;
• Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell’art. 17 del Decreto Legislativo 21 aprile
1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), IMPDAI (Viale delle
Provincie, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via
Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605;
• Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base alle leggi sui rischi agricoli, possono operare
come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il
consorzio a cui aderisce l’assicurato);
• Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la
comunicazione dei dati è obbligatoria;
Per le finalità commerciali e di marketing i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti e da questo trattati:
società del gruppo Vittoria (comprese le controllanti, controllate e collegate, anche inderettamente ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per
indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; altre imprese di assicurazione; agenti, subagenti, mediatori
di assicurazione e riassicurazione, produttori e altri canali di acquisizione dei contratti di assicurazione, banche e SIM.
7 Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
8 Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro
trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto,
nella c.d. “catena assicurativa” con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero - che svolgono
per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso fanno anche i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento,
cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di
opporsi al loro trattamento (9).
Per l’esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Assistenza Clienti,
Via Ignazio Gardella n. 2 - 20149 Milano (n. verde 800.016611 - e-mail [email protected])(10).
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9 Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione
di Legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del
materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone
un motivo legittimo.
10L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché
l’elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili
gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.
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Glossario
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Assicurato
Il soggetto Proprietario del Veicolo il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, che è
beneficiario dell’Indennizzo.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione che disciplina i rapporti tra l’Assicuratore, il Contraente e
l’Assicurato.
Assistenza
Le attività di assistenza a persone in difficoltà da erogarsi in natura, e cioè le Prestazioni, così
come disciplinate dalla presente Polizza, che sono fornite all’Assicurato nel momento del
bisogno da parte della Compagnia, per tramite della Struttura Organizzativa.
Centrale Tecnica
La centrale di Mapfre Asistencia S.A., costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) e che, in virtù di specifica convenzione, provvede per
conto della Compagnia alla gestione dei Sinistri Guasti Meccanici, curando:
· il contatto e il rapporto con l’Assicurato e con i riparatori;
· la verifica dell’operatività dell’Assicurazione, dando o negando la conferma di copertura con
conseguente autorizzazione alla riparazione e provvedendo al pagamento della stessa nei
limiti delle condizioni di Polizza.
Codice delle Assicurazioni
Il Codice delle Assicurazioni Private, D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 e successive
modificazioni.
Compagnia / Impresa
È la società assicuratrice, ovvero Vittoria Assicurazioni S.p.A.
Condizioni Generali di Assicurazione
Le clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di Assicurazione.
Domicilio
La dimora abituale dell’Assicurato situata in Italia.
Estero
Esclusa l’Italia, tutti i Paesi dell’Unione europea (UE), e la Svizzera.
Furto Totale
Il furto del Veicolo senza ritrovamento, regolarmente denunciato alla Pubblica Autorità
competente.
Guasto Meccanico / Guasto
Danno meccanico od elettrico subito dal Veicolo e tale da renderlo non marciante, causato da
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Furto Parziale
Sottrazione ad opera di terzi di parti del Veicolo e/o rapina dello stesso, tale da renderlo non
marciante.
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difetto o rottura, con esclusione delle operazioni di normale manutenzione, lavori di
verniciatura, montaggio di accessori, ripristini conseguenti ad un Incidente Stradale, Usura.
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Incendio
Fenomeno di combustione con fiamma che determini danni tali da rendere il Veicolo non
marciante.
Incidente Stradale
Ogni evento dovuto a causa violenta ed esterna che produca danni al Veicolo, quali la
collisione con persone, animali, oggetti o veicoli identificati e non, ribaltamento, uscita di
strada, tale da rendere il Veicolo non marciante.
Indennizzo
La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro e liquidabile ai sensi dell’Assicurazione.
Italia
La Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.
IVASS
l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni che, dal 1° gennaio 2013, è succeduto in tutti i
poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private), ai
sensi del decreto legge
6 luglio 2012 n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini) convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135.
Massimale/i
Somma sino a concorrenza della quale la Compagnia presta l’Indennizzo previsto
dall’Assicurazione.
Polizza
Il documento che prova la stipulazione del contratto di Assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, così come previsto dal contratto di
Assicurazione, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.
Prestazione
L’assistenza che deve essere fornita all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte della
Struttura Organizzativa.
Proprietario del Veicolo
Colui che ha acquisito la proprietà del Veicolo, o il c.d. “utilizzatore” in forza di contratto di
leasing finanziario avente ad oggetto il Veicolo.
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Riparatore Fiduciario
Il centro di riparazione meccanica presente in Italia indicato dalla Centrale Tecnica.
Riparazioni di Buona Pratica / a Regola d’Arte
Gli interventi di ordinaria manutenzione, e comunque quelle sostituzioni di organi o pezzi che
non causano l’immobilizzo del Veicolo, ma sono consigliabili per evitare futuri Guasti o rotture.
Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto
Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun Sinistro.
L’importo dello Scoperto è espresso in base percentuale sul danno liquidato, con un importo
minimo, e viene detratto dall’Indennizzo.
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Sinistro
L’evento dannoso per il quale è prestata l’Assicurazione.
Struttura Organizzativa
La struttura di Mapfre Asistencia S.A., costituita da responsabili, personale (tecnici, operatori),
attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che
gestisce il contatto con l’Assicurato ed organizza ed eroga, con modalità stabilite, le
Prestazioni di Assistenza previste dal contratto di Assicurazione.
Usura
Il deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto
dell’uso prolungato; l’usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il
tempo d’uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che è
normalmente loro attribuita; la verifica sarà all’occorrenza affidata ad un perito.
Valore Commerciale
È il valore del Veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell’usato, desunto dalla
quotazione aggiornata al momento del Sinistro pubblicata dalla rivista Quattroruote o, se non
presente, definite dal valore medio tra la quotazione aggiornata Eurotax Blu e Eurotax Giallo.
Veicolo/i
L’autoveicolo, l’autocaravan, di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque)
quintali, immatricolato per il solo trasporto di persone per un massimo di 9 posti compreso il
conducente; di cui l’Assicurato sia Proprietario, con targa italiana e immatricolato in Italia, che
non abbia una vetustà dalla data di prima immatricolazione superiore a quanto indicato nelle
Condizioni Generali di Assicurazione.
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Condizioni Generali di Assicurazione
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Condizioni comuni a tutte le sezioni
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Articolo 1 - Premesse
La presente Assicurazione è riservata ai clienti della Compagnia che siano Contraenti di
una polizza RC auto nei limiti indicati all’art.8 delle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione.
Il presente contratto di Assicurazione è regolato secondo quanto previsto nelle Condizioni
Generali di Assicurazione.
La Compagnia, per la gestione dei Sinistri relativi alle coperture Guasti Meccanici e
Assistenza, si avvale di Mapfre Asistencia S.A. con sede legale in via San Martino, n° 7,
20122, Milano (MI) e sede operativa in Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI).
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Articolo 2 - Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio Aggravamento del Rischio - Variazione del Rischio
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente, o dell’Assicurato,
relative a circostanze che influiscono nella valutazione del Rischio da parte
dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo
e/o alla Prestazione, nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi degli artt.
1892, 1893, 1894 del Codice Civile.
In caso di variazione del Rischio, l’Assicurato e il Contraente ne dovranno dare immediata
comunicazione scritta all’Assicuratore, secondo le modalità indicate all’art. 15; in
mancanza di tale comunicazione, verrà applicato quanto previsto dagli artt. 1897 e 1898
del Codice Civile.
Articolo 3 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l’esistenza o la
successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il
Contraente o l’Assicurato deve avvisare per iscritto tutti gli assicuratori, indicando a
ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
Articolo 4 - Estensione territoriale
Le prestazioni di cui all’Assicurazione saranno garantite in Italia e all’Estero.
Per ogni periodo di permanenza continuata all’Estero nel corso dell’anno di validità della
Polizza, la durata massima della copertura assicurativa è di 60 (sessanta) giorni.
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Articolo 5 – Organi e manodopera in copertura
• Motore: guarnizione testata, pistoni, albero motore, fasce elastiche, bielle, cuscinetti di
biella (bronzine);
•Cambio manuale, cambio selespeed, cambio sequenziale (escluso cambio
automatico): cuscinetti del cambio, ingranaggi di velocità, ingranaggio di retromarcia,
attuatore;
• Dispositivi di trasmissione: semiasse anteriore, semiasse posteriore, albero di
trasmissione anteriore, albero di trasmissione posteriore, giunto omocinetico, giunto
cardanico;
• Manodopera: applicata unicamente alla riparazione o sostituzione degli organi
meccanici indicati al presente Articolo, per le operazioni di “stacco e riattacco”,
secondo i tempari della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro.
Articolo 6 – Massimale
Per ogni Sinistro il Massimale di Indennizzo è pari a Euro 4.000,00 (quattromila) IVA
compresa. In ogni caso, anche qualora si verifichino più Sinistri, l’indennizzo complessivo
da parte della Compagnia non può superare il Valore Commerciale del Veicolo.
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Articolo 7 – Scoperto
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Per ogni Sinistro, indipendentemente dal numero e dal tipo di organi meccanici
danneggiati, verrà applicato uno Scoperto, definito nella misura del 50% del valore di
Indennizzo, con importo minimo di Euro 2.000,00 (duemila).
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del servizio di riparazione offerto da uno dei
Riparatori Fiduciari indicati dalla Centrale Tecnica, o nel caso in cui il Sinistro si verifichi
all’Estero, ai fini dell’Indennizzo, il valore di Scoperto sarà pari a Euro 0,00 (zero).
Articolo 8 - Formalità di ammissione all’Assicurazione – Veicoli esclusi
L’Assicurazione è riservata a coloro i quali siano assicurati con una polizza RC auto con
la Compagnia, che sia sottoscritta in corrispondenza della data di sottoscrizione o
rinnovo della presente Polizza.
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Sono ammessi all’Assicurazione i Veicoli:
• con targa italiana ed immatricolati in Italia;
• di peso a pieno carico inferiore o uguale ai 35 (trentacinque) quintali;
• immatricolati per il solo trasporto di persone per un massimo di 9 posti compreso il
conducente;
• di proprietà dell’Assicurato;
• di vetustà massima al momento di conclusione dell’Assicurazione (rispetto alla data di
prima immatricolazione), non superiore ad anni 10 (dieci). Per determinare la vetustà del
Veicolo farà fede unicamente la data di prima immatricolazione. Nel caso in cui la data
di prima immatricolazione non comprenda il giorno ed il mese, il Veicolo si considererà
immatricolato il primo luglio dell’anno indicato nel libretto di circolazione.
La presente copertura assicurativa non potrà essere rilasciata ai seguenti Veicoli:
• i modelli Smart, di produzione Mercedes-Benz, in tutte le motorizzazioni e/o gli
allestimenti previsti.
• ad alimentazione elettrica, o ad alimentazione ibrida;
• tutti i Veicoli di importazione non ufficiale dai mercati americani e canadesi;
• i Veicoli che sono stati oggetto di modifiche rispetto alle norme e alle specifiche fornite
dalla casa costruttrice, inclusi, a titolo esemplificativo e non esclusivo, Alpina, Brabus,
AMG;
• i Veicoli importati all’origine in Italia attraverso canali non ufficiali o non riconosciuti dalla
casa costruttrice;
• i Veicoli prodotti in volumi inferiori ai 1.000 pezzi per anno;
• i Veicoli con peso a pieno carico superiore a 35 quintali;
• i Veicoli immatricolati per il trasporto di merci o cose.
LINEA STRADA GUASTI MECCANICI
Sono, inoltre, espressamente esclusi i Veicoli che:
• siano usati o adibiti a scuola guida, a scuola di pilotaggio o a qualsiasi altra forma di
insegnamento;
• siano usati o adibiti a fini sportivi o di a qualsiasi tipo di competizione, rally, o corse in
genere o per i relativi allenamenti, prove ufficiali e verifiche preliminari e finali, o siano
usati per prove di affidabilità o test di velocità;
• siano adibiti ad uso o trasporto pubblico (ad esempio taxi e noleggio con conducente);
• siano usati o adibiti a scopo di noleggio e a breve termine, servizio di polizia,
ambulanza, pubblico servizio, servizio di pronto intervento e soccorso in genere;
• siano stati oggetto di modifiche/trasformazioni tecniche non omologate, o riparati o
smontati in difformità dagli standard di modifica, riparazione, smontaggio, prescritti
dalla casa costruttrice del Veicolo;
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• abbiano avuto l’installazione dell’impianto GPL o gas metano in modo non conforme a
quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora l’impianto non sia installato di serie dalla
casa costruttrice;
• siano già guasti al momento della sottoscrizione della Polizza ove il Contraente o
l’Assicurato fosse a conoscenza del Guasto Meccanico e/o non poteva ignorarlo
secondo criteri di ordinaria diligenza.
La copertura assicurativa non opera, inoltre, su qualsiasi Veicolo il cui contachilometri
sia stato scollegato o manomesso o in caso di falsa dichiarazione degli anni del
Veicolo in genere.
Articolo 9 - Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione
La prima rata del Premio deve essere pagata alla consegna della Polizza; le rate
successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro il rilascio di quietanze
emesse dalla Compagnia, che devono riportare la data del pagamento e recare la firma
della persona autorizzata a riscuotere il Premio stesso. Il pagamento deve essere eseguito
presso l’agenzia a cui è assegnato il contratto di Assicurazione (art. 1188 del Codice
Civile), o presso la sede della Compagnia. Salvo diversa specifica pattuizione, il Premio è
annuo ed è sempre determinato per un anno assicurativo. In caso di Sinistro il Premio è
interamente dovuto, anche se è stato concesso il pagamento frazionato in più rate.
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio è stato
pagato; altrimenti resta sospesa fino alle ore 24 del giorno di pagamento, momento a
partire dal quale ha effetto.
Se il Contraente non paga il Premio o le rate di Premio, l’Assicurazione resta sospesa
dalle ore 24 del quindicesimo (15) giorno dopo quello di scadenza.
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Articolo 10 - Adeguamento del Premio
Alla scadenza annuale, il contratto di Assicurazione potrà essere rinnovato con condizioni
di Premio diverse da quelle precedentemente concordate. Le nuove condizioni di tariffa si
intenderanno accettate dal Contraente con il semplice pagamento del Premio ed il rilascio
da parte della Compagnia dei documenti contrattuali con indicate le nuove condizioni di
tariffa. In caso di variazioni tariffarie, il Contraente può recedere dall’Assicurazione
mediante comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata con avviso di
ricevimento, o consegnata a mano, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede della
Compagnia, o presso l’agenzia a cui la
Polizza è assegnata, entro il giorno di scadenza del contratto di Assicurazione. In tal caso
non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall’art.1901, 2
comma, del Codice Civile (periodo di mora).
Articolo 11 - Proroga del contratto
LINEA STRADA GUASTI MECCANICI
Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 10 “Adeguamento del Premio”, la disdetta
del contratto di Assicurazione deve essere inviata a mezzo telefax o raccomandata con
avviso di ricevimento almeno 15 (quindici) giorni prima della data di scadenza indicata
nella Polizza; in mancanza di disdetta data da una delle Parti, il contratto di Assicurazione,
se di durata non inferiore all’anno, è prorogato per una durata uguale a quella originaria,
esclusa la frazione di anno, e così successivamente.
Articolo 12 - Trasferimento di proprietà del Veicolo – Risoluzione
anticipata del contratto
La Polizza è valida ed efficace con solo riferimento all’Assicurato, che è Proprietario del
Veicolo al momento della stipulazione del contratto di Assicurazione, e decade nel caso di
trasferimento di proprietà del Veicolo stesso. La Compagnia si riserva il diritto di richiedere
i documenti comprovanti la proprietà del Veicolo indicato nella Polizza. In ogni caso,
l’Assicurato non ha diritto a rimborsi o altro per il periodo non goduto.
Articolo 13 - Cessazione
La copertura assicurativa viene comunque meno nei seguenti casi:
a. perdita totale del Veicolo per qualsiasi causa, compresi, a titolo esemplificativo e non
esclusivo, Incidente Stradale, Furto Totale o Incendio;
b. confisca del Veicolo da parte dell’Autorità o Pubblica Amministrazione;
c. vetustà del Veicolo, dalla data di prima immatricolazione, superiore a 10 (dieci) anni.
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Articolo 14 - Cessione dei diritti
L’Assicurato e il Contraente non potranno, in alcun modo e a nessun titolo cedere,
trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dall’Assicurazione e dalla
copertura assicurativa, salvo diverso accordo scritto con la Compagnia.
Articolo 15 – Comunicazioni – elezione del domicilio
Le comunicazioni della Compagnia al Contraente e all’Assicurato sono considerate valide
ed efficaci se inviate per iscritto, o tramite qualsiasi altro mezzo di cui risulti traccia
durevole, all’ultimo domicilio del Contraente e dell’Assicurato di cui sia a conoscenza; a
sua volta, le comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia devono
essere indirizzate alla sede della Compagnia.
Le variazioni eventualmente intervenute nel domicilio di una delle Parti e che non saranno
state comunicate per iscritto, secondo le modalità di cui al presente Articolo, non sono
opponibili all’altra Parte.
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Articolo 16 - Oneri fiscali
Gli eventuali oneri fiscali e parafiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del
Contraente.
Articolo 17 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nelle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione, si applicano le norme legislative e regolamentari vigenti; la Legge
applicabile al presente contratto è quella italiana.
Tutte le controversie relative al presente contratto di Assicurazione saranno soggette
esclusivamente alla giurisdizione italiana.
Articolo 18 – Prescrizione
I diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Assicurazione si prescrivono nel termine di 2
(due) anni dalla data in cui si è verificato il Sinistro, ovvero il fatto su cui il diritto si fonda
(art. 2952 del Codice Civile).
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Condizioni Generali di Assicurazione per la copertura:
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Articolo 19 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si impegna, entro i Massimali e con i limiti previsti in Polizza ad
indennizzare all’Assicurato i danni materiali e diretti subiti dai componenti meccanici del
Veicolo che necessitano di riparazione o sostituzione in conseguenza di Guasto
Meccanico che ne abbia determinato la rottura o il malfunzionamento.
L’Assicurazione copre la sostituzione o riparazione degli organi meccanici indicati all’Art. 5
delle Condizioni Generali di Assicurazione, inclusa la manodopera, entro i limiti indicati
nelle Condizioni Generali stesse.
Sono escluse dall’oggetto dell’Assicurazione tutte le operazioni di normale manutenzione,
regolazione e messa a punto del Veicolo, così come i costi per la diagnosi e la ricerca
del Guasto Meccanico, e tutto quanto previsto all’Art. 21 del presente contratto di
Assicurazione.
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La Compagnia si riserva la insindacabile decisione di sostituire o riparare l’organo
difettoso nel rispetto della qualità, sicurezza ed affidabilità della riparazione o
sostituzione stessa.
L’Assicurazione opera a condizione che:
a) il Veicolo sia stato sottoposto a manutenzione ordinaria secondo le
raccomandazioni del manuale di uso e manutenzione della casa costruttrice;
b) siano stati eseguiti sul Veicolo i tagliandi di manutenzione previsti - con timbro e
firma dell’esecutore – nell’apposito libretto di manutenzione; l’Assicurato è
responsabile dell’effettiva manutenzione del Veicolo ed è pertanto tenuto a
sottoporre il Veicolo ai cambi d’olio ed ai tagliandi di manutenzione previsti dalla
casa costruttrice in funzione all’utilizzo del Veicolo stesso. Ciascuna prova del
servizio di manutenzione deve essere supportata dal relativo documento fiscale in
originale, che può essere richiesta in caso di eventuali verifiche a seguito di Guasto
Meccanico.
Non sono considerati Guasti Meccanici gli immobilizzi del Veicolo determinati da
richiami sistematici da parte della casa costruttrice (campagne di richiamo inerenti alla
sicurezza o all’aggiornamento di alcuni particolari), da operazioni di manutenzione
periodica e non, da controlli, dal montaggio di accessori, da interventi sulla carrozzeria,
da interventi di meccanica determinati da Usura, come pure dalla mancanza di
manutenzione ordinaria o straordinaria.
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Articolo 20 - Organi e componenti coperti
Gli organi e i componenti coperti dalla Assicurazione sono esclusivamente quelli indicati
all’Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
La copertura comprende:
• le spese di sostituzione o riparazione degli organi o delle parti danneggiate in base al
listino dei ricambi della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro;
• la manodopera, entro i limiti indicati all’Art. 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione,
in base al tempario della casa costruttrice in vigore al momento del Sinistro. Il prezzo
della manodopera sarà calcolato in base alla tariffa oraria concordata con il riparatore, e
non potrà in ogni caso essere superiore alla quella applicata alla clientela.
La sostituzione di una o più parti del Veicolo, durante il periodo di durata della
Assicurazione, non implica un prolungamento di durata della stessa, né con riferimento al
Veicolo nel suo complesso, né con riferimento alla singola parte sostituita.
Non sono indennizzabili i danni relativi a Guasti Meccanici che derivino a loro volta
da Guasti o rotture di elementi, organi, particolari non espressamente coperti
secondo il presente Articolo e quanto indicato nelle Condizioni Generali di
Assicurazione.
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Articolo 21 – Esclusioni
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Sono comunque esclusi dalla copertura assicurativa offerta dall’Assicurazione i Sinistri
dovuti a:
• tutto quanto non qualificabile come Guasto Meccanico e, nello specifico, a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
• i servizi di normale manutenzione del Veicolo messa a punto motore, pulizia, regolazioni
dei fari, registrazione accensione / iniezione, registrazione freni e frizione, regolazione
angoli caratteristici, bilanciatura ruote, registrazione portiere e cofani, lubrificazione,
sostituzione dei filtri per fluidi ed altri servizi simili;
• le riparazioni, le regolazioni, le messe a punto richieste a seguito di un’impropria o
insufficiente manutenzione dovute ad un uso di carburante e/o di oli lubrificanti differenti
da quelli specificati e consigliati dalla casa costruttrice e riportati nel manuale di uso e
manutenzione;
• i materiali non direttamente correlati alla riparazione. Sono quindi esclusi, a titolo
esemplificativo, e non esclusivo, lubrificanti, liquidi refrigeranti e anticongelanti, ricarica
aria condizionata, pastiglie dei freni, candele, filtri, batteria, marmitta, collettori,
ammortizzatori, kit frizione, cinghia di distribuzione, serie smeriglio, cinghie, paraoli,
manicotti;
• le spese sostenute per la manutenzione ordinaria del Veicolo;
• la sostituzione degli organi o dei componenti danneggiati da Usura;
• le spese per la diagnosi e la ricerca del Guasto Meccanico;
• tutto quello non espressamente indicato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
• i Guasti e/o i danni derivanti dall’inosservanza del piano di manutenzione e revisione e
delle norme di manutenzione in genere, altresì, in generale, dall’inosservanza delle
istruzioni e avvertenze previste dalla presente Assicurazione, nonché dalla mancata o
incompiuta esecuzione della manutenzione programmata prevista dalla casa
costruttrice;
• i Guasti e/o i danni e/o i malfunzionamenti del Veicolo causati direttamente o
indirettamente da dolo o colpa grave del Proprietario del Veicolo, dell’Assicurato, del
conducente, o delle persone di cui essi debbano rispondere per legge (famigliari o
conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida), o di qualsiasi altro terzo al
quale il Veicolo venga eventualmente affidato a qualsiasi titolo;
• i Guasti e/o i danni imputabili a negligenza, imperizia da parte dell’Assicurato o del
Proprietario del Veicolo, ovvero a precedenti errate o inadeguate riparazioni;
• i Guasti e/o i danni dovuti a vizio proprio del Veicolo e già esistenti al momento della
sottoscrizione della Polizza, di cui il Contraente o l’Assicurato fossero a conoscenza e
che non abbiano dichiarato all’Assicuratore o che non potessero ignorare secondi i
criteri di ordinaria diligenza;
• i Guasti e/o i danni conseguenti a difetti già segnalati dal fabbricante o comunque
rientranti nella garanzia fornita dal fabbricante stesso, indipendentemente dal momento
in cui avviene il Guasto Meccanico. Si precisa che nel caso in cui un Guasto Meccanico
sia già coperto dalla garanzia contrattuale della casa costruttrice o da garanzie di
precedenti riparatori, l’Assicurazione coprirà solo ed esclusivamente il danno attinente
al Guasto Meccanico che non sia stato possibile ristorare sulla base delle predette
coperture assicurative, entro i Massimali e con i limiti previsti in Polizza, in presenza di
una richiesta di autorizzazione avanzata alla Centrale Tecnica e da questa rilasciata;
• i Guasti e/o i danni conseguenti alla normale Usura del veicolo, a seguito della sua
utilizzazione, subiti da tutti i materiali, gli organi e i pezzi sottoposti a normale Usura o
da sostituirsi periodicamente, nonché i materiali di consumo;
• i Guasti e/o i danni e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di
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guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi,
terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate,
straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di
neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato
o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• le c.d. Riparazioni di Buona Pratica / a Regola d’Arte, che, in occasione della
riparazione, si manifesti opportuno effettuare;
• i Guasti e/o i danni causati da utilizzo od uso improprio o non conforme alle norme di
utilizzo e di carico del Veicolo, così per come indicato nella carta di circolazione del
Veicolo (cosiddetto libretto di circolazione);
• i Guasti e/o i danni dovuti a circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o
non aperte al normale traffico dei Veicoli;
• i Guasti e/o i danni a Veicoli modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di
modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo;
• i Guasti e/o i danni agli organi meccanici, elettrici ed elettronici subiti in occasione di
Incidente Stradale;
• i Guasti e/o i danni per mancata o insufficiente lubrificazione;
• i Guasti e/o i danni a parti che, pur se coperte dalla Polizza, derivino da Guasti a parti
non coperte dalla stessa;
• i Guasti e/o i danni cagionati da Incendio, scoppio, corto-circuito, urto, collisione, Furto
Totale, Furto Parziale;
• i Guasti e/o i danni cagionati da agenti atmosferici;
• i Guasti e/o i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano in
modo non conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora non sia installato
di serie dalla casa costruttrice;
• i Guasti e/o i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non
riconducibili ad un guasto accidentale;
• i Guasti e/o i danni cagionati da mancata e/o insufficiente quantità di liquido di
raffreddamento o perdita efficienza dello stesso;
• i Guasti e/o i danni provocati dalla manomissione degli organi meccanici oggetto della
copertura assicurativa.
Sono altresì esclusi dalla copertura Guasti Meccanici, oggetto della presente Polizza:
• il lucro cessante o indennizzo per perdita di chance o di guadagno economico
conseguente al malfunzionamento del Veicolo o ad altre conseguenze onerose del
Guasto Meccanico;
• il risarcimento dovuto a titolo di responsabilità civile per morte, lesione o altro danno
causato a persone o ad altri beni.
La Prestazione non è inoltre dovuta in caso di mancato pagamento del Premio, così per
come disciplinato all’Art. 9 del presente contratto di Assicurazione.
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Articolo 22 – Massimale e Scoperto
La Compagnia è tenuta a indennizzare l’Assicurato, per ogni Sinistro, entro il Massimale
indicato all’Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Ai fini del calcolo del
Massimale, il valore degli organi meccanici e dei componenti forniti per il tramite della
Compagnia è quello risultante dai listini della casa costruttrice del Veicolo.
L’Indennizzo è soggetto all’applicazione di Scoperto, così per come disciplinato all’Art. 7
delle Condizioni Generali di Assicurazione.
In ogni caso, anche qualora si verifichino più Sinistri nel corso della durata della Polizza,
l’Indennizzo complessivo da parte della Compagnia non può superare il Valore
Commerciale del Veicolo.
Articolo 23 - Obblighi in caso di Sinistro
In caso di Sinistro l’Assicurato dovrà contattare la Centrale Tecnica al numero +39
015.255.95.39, segnalando l’avvenuto Guasto Meccanico, entro e non oltre 72
(settantadue) ore dalla data di Sinistro, e comunque prima di procedere alla
riparazione del Guasto Meccanico.
L’Assicurato, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità di immediato contatto con
la Centrale Tecnica, dovrà in ogni caso provvedervi appena ne ha la possibilità e
comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale relativa alla
riparazione o sostituzione dell’organo meccanico. L’assunzione di iniziative
personali in tal senso prima del contatto con la Centrale Tecnica, può comportare la
decadenza dal diritto alla gestione del Guasto Meccanico e all’Indennizzo ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile, l’Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile
per evitare o diminuire il danno. Il mancato adempimento del predetto obbligo di evitare o
diminuire il danno o di avviso all’Assicuratore in caso di Sinistro, può comportare, ai sensi
dell’art. 1915 del Codice Civile, la perdita o la riduzione del diritto all’Indennizzo.
In particolare, in caso di Sinistro, accertato da un tecnico d’officina, o, in ogni caso,
qualora una spia o un altro dispositivo segnalino un possibile Guasto Meccanico,
l’Assicurato dovrà arrestare immediatamente il funzionamento del Veicolo, quando
ciò permetta di scongiurare l’aggravamento dell’entità del Guasto stesso. Qualora il
mancato rispetto di questa regola comporti un ulteriore danno o l’aggravamento
dell’entità del Guasto iniziale, la copertura non sarà attiva per i componenti
coinvolti da tale comportamento.
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Articolo 24 - Procedura in caso di Sinistro
Ricevuto quanto sopra la Centrale Tecnica provvederà a fornire, entro 72 (settantadue)
ore dal ricevimento del preventivo, la conferma di operatività della copertura con il nulla
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QUALSIASI INTERVENTO SUL VEICOLO NON POTRA’ ESSERE EFFETTUATO
SENZA LA PREVENTIVA COMUNICAZIONE SCRITTA DELLA COMPAGNIA, PER
ILTRAMITE DELLA CENTRALE TECNICA, CHE CONFERMI LA PRESA IN CARICO
DEL SINISTRO, L’OPERATIVITA’ DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, E IL NULLA
OSTA AL RIPRISTINO DEL VEICOLO, PENA LA DECADENZA AL DIRITTO DI
INDENNIZZO.
La Centrale Tecnica, direttamente o per il tramite della Struttura Organizzativa, una volta
contattata dall’Assicurato, individuerà e indicherà all’Assicurato stesso il Riparatore
Fiduciario dove condurre o far condurre il Veicolo.
L’Assicurato dovrà concedere al Riparatore Fiduciario l’autorizzazione per lo smontaggio
al fine di effettuare la ricerca e la diagnosi certa del Guasto Meccanico. L’Assicurato
acconsente a farsi carico delle spese di diagnosi e smontaggio anche nel caso in
cui il Guasto Meccanico sia coperto dalla presente Polizza.
Il Riparatore Fiduciario ad avvenuto ricovero del Veicolo, procederà ad inviare, entro 72
(settantadue) ore dall’accettazione del Veicolo, alla Centrale Tecnica la valutazione e la
stima tecnica del Guasto Meccanico, i cui elementi di dettaglio sono riportati all’interno
del MODULO DICHIARAZIONE GUASTI messo a disposizione dalla Compagnia, facendo
pervenire a mezzo telefax al numero +39 015.255.96.59 un preventivo dettagliato
contenente le seguenti informazioni:
• data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto stesso;
• dati dell’Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
• dati del Veicolo (marca, modello, targa);
• preventivo dettagliato a diagnosi certa (causa del Guasto, ore di manodopera, ricambi
con riferimento del numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli
organi meccanici e dei pezzi);
• copia del contrassegno assicurativo RCA in vigore al momento del Sinistro.
In ogni caso la Centrale Tecnica, si riserva il diritto di richiedere ulteriore
documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
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osta al ripristino del Veicolo, o la comunicazione di sospensione delle riparazioni per
l’accertamento peritale in loco, o la reiezione della richiesta, specificandone i motivi.
La Centrale Tecnica si riserva il diritto di fornire direttamente i pezzi di ricambio, entro 5
(cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di conferma di operatività della copertura. Il
pezzo di ricambio potrà essere un componente con le stesse caratteristiche tecniche e
specifiche dell’organo da sostituire, o un ricambio rigenerato.
L’Indennizzo a carico della Compagnia potrà quindi essere in natura, consistente
nell’intervento di riparazione del Guasto Meccanico, e, pertanto, il pagamento della
riparazione stessa – comprensiva dei costi dei pezzi di ricambio e di manodopera,
con esclusione i costi di diagnosi e ricerca del Guasto - sarà effettuato
direttamente a favore del Riparatore Fiduciario.
Restando espressamente inteso che, anche per i casi di interventi effettuati da centri
di riparazione diversi da quelli indicati dalla Compagnia (Riparatori Fiduciari),
qualsiasi intervento sul Veicolo non potrà essere effettuato senza la preventiva
comunicazione scritta di nulla osta da parte della Compagnia, per il tramite della
Centrale Tecnica, qualora l’Assicurato intenda avvalersi di un riparatore diverso da
quello indicatogli, o quando il Sinistro e la riparazione avvengano all’Estero, il costo
dell’intervento di riparazione sarà anticipato dall’Assicurato stesso, il quale
provvederà a richiederne alla Compagnia il rimborso nei limiti, di cui al Massimale indicato
nelle Condizioni Generali di Assicurazione, inoltrando alla Centrale Tecnica – Centrale
Tecnica Mapfre Asistencia S.A. Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI) - mezzo
raccomandata A/R la documentazione che segue:
• data del Guasto e chilometraggio del Veicolo al momento del Guasto stesso;
• dati dell’Assicurato (nome e cognome, recapito telefonico);
• dati del Veicolo (marca, modello, targa);
• preventivo dettagliato a diagnosi certa (causa del Guasto, ore di manodopera, ricambi
con riferimento del numero categorico, marca e numeri da rilevare sul corpo degli
organi meccanici e dei pezzi);
• copia del contrassegno assicurativo RCA in vigore al momento del Sinistro;
• copia dell’ultima quietanza pagata della polizza RCA;
•la documentazione fiscale in originale (non fotocopie), sempre intestata
all’Assicurato, comprovante l’avvenuta riparazione o sostituzione degli organi
danneggiati.
• In ogni caso la Centrale Tecnica, si riserva il diritto di richiedere ulteriore
documentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
L’Assicurato, pertanto, deve collaborare per il più corretto svolgimento delle attività di
gestione del Sinistro; fornendo alla Compagnia, direttamente o per il tramite della Centrale
Tecnica, qualsiasi informazione riguardante le circostanze e le conseguenze del Sinistro,
oltre alle informazioni complementari che la stessa dovesse richiedere: presentando i
documenti giustificativi, le ricevute e quanto altro giustifichi sia il verificarsi del Sinistro, le
circostanze che dimostrino la copertura assicurativa, le spese indennizzabili ai sensi della
stessa. L’Assicurato deve fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi a facilitare le azioni
che la Compagnia, per il tramite della Centrale Tecnica, intenda intraprendere per limitare
le conseguenze del Sinistro.
Salva comunque l’applicazione dell’art. 1227 del Codice Civile, l’Assicurato che con dolo
o colpa non adempie agli obblighi previsti dal presente contratto di Assicurazione perde il
diritto all’Indennizzo da parte della Compagnia.
La Centrale Tecnica, al ricevimento dell’intera documentazione richiesta, provvederà a
rimborsare la spesa sostenuta dall’Assicurato, con applicazione dello Scoperto, così
per come disciplinato nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
Gli Indennizzi saranno corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato
l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale
Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le relative spese.
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Articolo 25 - Diritto di verifica
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La Compagnia, direttamente o per il tramite della Centrale Tecnica, ha la facoltà di
effettuare verifiche e controlli presso l’Assicurato, che sarà tenuto a prestare la
necessaria collaborazione, al fine di accertare il puntuale adempimento delle
obbligazioni previste dalla presente Polizza. Ad esempio, il Veicolo potrà essere
sottoposto alla perizia di periti designati dalla Compagnia o dalla Centrale Tecnica,
laddove quest’ultima lo ritenga opportuno.
Estensione Garanzia
GUASTI MECCANICI – opzione PLUS
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Articolo 26 - Oggetto dell’Assicurazione
La Compagnia si impegna ad erogare a favore dell’Assicurato le Prestazioni di Assistenza
nel rispetto dei termini e delle condizioni riportate in dettaglio all’Art. 27 delle presenti
Condizioni Generali di Assicurazione.
In particolare, nell’espletamento delle Prestazioni oggetto dell’Assicurazione, la
Compagnia si impegna a:
· fornire le Prestazioni all’Assicurato attraverso la Struttura Organizzativa, che è in funzione
24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365 (trecentosessantacinque) giorni all’anno;
· mettere a disposizione un numero di linee telefoniche adeguato ai volumi di traffico
telefonici previsti, a cui gli addetti rispondono 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro).
Articolo 27 – Prestazioni di Assistenza stradale (Italia e Estero)
La Prestazione di Assistenza stradale viene fornita per un massimo di una (1) volta per
anno di validità del contratto di Assicurazione.
Qualora il Veicolo abbia subito un Sinistro conseguente a Guasto Meccanico tale da
renderne impossibile l’utilizzo, o laddove il soccorso al Veicolo permetta di scongiurare
l’aggravamento dell’entità del Guasto che sia segnalato da una spia o da altro dispositivo
installato sul Veicolo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all’Assicurato il
mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo al più vicino Riparatore Fiduciario, se
in Italia, o, se all’Estero, alla più vicina officina in grado di eseguire la riparazione. La
Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 200,00
(duecento) per Sinistro. L’eventuale eccedenza di costo resta a carico dell’Assicurato.
Sono escluse le spese relative all’intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili
per il recupero del veicolo.
Art. 28 – Modalità per la richiesta di Assistenza stradale
Dovunque si trovi e in qualsiasi momento, l’Assicurato potrà telefonare alla Struttura
Organizzativa in funzione 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), 365
(trecentosessantacinque) giorni all’anno, al:
+39 015 255.97.41
o inviare un telegramma a:
Mapfre Asistencia Italia
Strada Trossi, 66 – 13871 Verrone (BI)
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Numero Verde 800 06.96.27
per chiamare dall’estero comporre:
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In ogni caso si dovrà comunicare con precisione:
• il tipo di Assistenza di cui necessita
• cognome e nome
• numero di targa del Veicolo assicurato
• causa del fermo del Veicolo
• indirizzo del luogo in cui si trova
• recapito telefonico, al quale la Struttura Organizzativa provvederà a richiamare
l’Assicurato nel corso dell’Assistenza.
L’intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura Organizzativa, che invierà
direttamente un mezzo di soccorso, o ne autorizzerà esplicitamente l’effettuazione da
parte di un mezzo di soccorso reperito dall’Assicurato.
Articolo 29 - Obbligo dell’Assicurato in caso di Sinistro
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• In caso di Sinistro e conseguente richiesta di Assistenza, l’Assicurato deve prendere
immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa con le modalità di cui al
precedente art. 28, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità o impedimento
dovuto a cause di forza maggiore;
• In tal caso, l’Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa non appena ne
abbia la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale.
L’assunzione di predetta iniziativa, prima che sia instaurato un contatto con la Struttura
Organizzativa comporterà la decadenza dal diritto alle Prestazioni ai sensi dell’art. 1915
del Codice Civile, salvo che ciò sia dovuto a cause di forza maggiore; nel qual caso,
l’Assicurato avrà diritto ad essere rimborsato per le spese sostenute, nei limiti di cui alle
presente Assicurazione.
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Le eventuali spese sostenute, sempre se preventivamente autorizzate, saranno
rimborsate previa presentazione di validi giustificativi delle spese, in originale (non
fotocopie): fatture, ricevute fiscali, etc.
Gli Indennizzi saranno corrisposti in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non
appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato
l’Euro come valuta, il rimborso sarà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale
Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le relative spese.
Articolo 30 - Rischi esclusi
Le Prestazioni di Assistenza Stradale, di cui alle presenti Condizioni Generali di
Assicurazione, non sono dovute se il Sinistro è determinato da:
• i Guasti e/o i danni causati da utilizzo od uso improprio o non conforme alle norme di
utilizzo e di carico del Veicolo, così per come indicato nella carta di circolazione del
Veicolo (cosiddetto libretto di circolazione);
• i Guasti e/o i danni a Veicoli modificati, riparati o smontati in difformità dagli standard di
modifica, riparazione o smontaggio prescritti dalla casa costruttrice del Veicolo;
• i Guasti e/o i danni subiti a seguito dell’installazione dell’impianto GPL o gas metano in
modo non conforme a quanto previsto dalla casa costruttrice, qualora non sia installato
di serie dalla casa costruttrice;
• i Guasti e/o i danni derivanti da una causa esterna, da un corpo estraneo e/o non
riconducibili ad un guasto accidentale;
• i Guasti e/o i danni provocati dalla manomissione degli organi meccanici oggetto della
copertura assicurativa;
• i Guasti e/o i danni e i malfunzionamenti derivanti da eventi di natura eccezionale, atti di
guerra o terrorismo, occupazione militare, invasioni, insurrezioni, colpi di stato, scioperi,
terremoti, movimenti tellurici, alluvioni, inondazioni, maremoti, mareggiate,
straripamento di corsi d’acqua, eruzioni vulcaniche, uragani, cicloni, tifoni, bufere di
neve, valanghe, frane, smottamenti di terreno, caduta di meteoriti, sviluppo, controllato
o meno, di energia nucleare o di radioattività, comunque determinatosi;
• tutti gli eventi non riconducibili a Guasto Meccanico; quali, a titolo esemplificativo e non
esclusivo, Furto Parziale, Incendio, Incidente Stradale, urto, collisione, scoppio;
• la circolazione “fuori strada”, ovvero su strade non asfaltate o non aperte al normale
traffico dei Veicoli;
• dolo o colpa grave dell’Assicurato, o di altra persona alla guida del Veicolo, o dei
passeggeri trasportati;
• la violazione dell’Assicurato, o i di altra persona alla guida del Veicolo, delle normative
vigenti per l’abilitazione alla conduzione del Veicolo stesso;
• conduzione del Veicolo in stato di ebbrezza o sotto gli effetti di psicofarmaci nonché
dall’uso di stupefacenti e di allucinogeni;
• tentato suicidio o suicidio dell’Assicurato, o di altra persona alla guida del Veicolo;
• partecipazione del Veicolo a gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove e
allenamenti;
• frode o possesso illegale del Veicolo;
E’ escluso dalla copertura ogni risarcimento per mancato guadagno o perdita di chance
conseguente al fermo del Veicolo che richieda Assistenza ai sensi della presente
Assicurazione.
La Compagnia e la Struttura Organizzativa, non assumono responsabilità per i danni:
• causati dall’intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l’Assistenza;
• conseguenti ad un mancato o ritardato intervento determinato da circostanze fortuite o
imprevedibili.
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Art. 31 - Esclusioni di compensazioni alternative
· Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più Prestazioni, la Compagnia non è tenuta
a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
· Qualora l’Assicurato si avvalga di una o più Prestazioni non previste dalla presente
Assicurazione, la Compagnia non sarà tenuta ad alcun titolo, nei confronti di alcun
soggetto, al pagamento e/o al rimborso delle relative spese e oneri;
Art. 32 – Limiti di esposizione - Limitazioni
I Massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta
od altro onere stabilito per legge.
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Note
Il presente fascicolo Informativo è stato aggiornato in data 01/04/2014
Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia
20149 Milano Via Ignazio Gardella, 2 | [email protected]
Iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione sezione I n.1.00014 | Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi n. 008
PB 013935MPF.0414 - LINEA STRADA CLASSIC - GUASTI MECCANICI
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