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presentazione - Corte d`Appello di Napoli

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presentazione - Corte d`Appello di Napoli
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Scuola di Formazione
del Personale dell’Amministrazione Giudiziaria
Sede di Napoli
Corso di Formazione anno 2015
giugno/settembre
Patrocinio a spese dello Stato
A cura del dottor CAGLIOTI GAETANO WALTER
(Dirigente Procura Generale di Catanzaro )
Le slide relative alla liquidazione di avvocati e consulenti sono state concesse
dal dottor Massimo Vaccari ( Magistrato Tribunale di Verona )
[email protected]
Telefono ufficio 0961885333
Cellulare 3389529688
PRIMA GIORNATA
Aspetti Generali :
istituzione del patrocinio- normativa costituzionale e normativa ordinaria
ambito di applicabilità
condizioni per l’ammissione
elevazione dei limiti di reddito
Art. 12- ter legge24 luglio 2008 n 125
esclusione dal patrocinio
istanza-contenuto
Servizio di informazione sul patrocinio a spese dello Stato
Mediazione e negoziazione assistita rapporti con il patrocinio a spese dello stato
Il gratuito patrocinio nel processo penale :
ammissione
inammissibilità dell’istanza
ricorso avverso l’inammissibilità dell’istanza
effetti ammissione
decorrenza
revoca
effetti della revoca
opposizione al provvedimento di revoca
Il gratuito patrocinio nel processo civile, amministrativo e contabile :
ammissione
inammissibilità dell’istanza
ricorso avverso l’inammissibilità dell’istanza
verifica dei requisiti
effetti ammissione
decorrenza
ambito di applicabilità
opposizione a precetto estensione fase del reclamo
revoca del provvedimento di ammissione
SECONDA GIORNATA
Difensori, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte:
nomina,
nomina di un secondo difensore, di un sostituto, del consulente tecnico di parte e di investigatore
liquidazione e natura del provvedimento
prenotazione a debito ed eventuale recupero onorari CTU di parte
opposizione al decreto di pagamento
divieto di percepire compensi o rimborsi
processi particolari
dichiarazione di assenza o morte presunta, processi esecutivi mobiliari e immobiliari(nota)
processi in cui è parte un fallito
procedura fallimentare art. 146 e circolari ministeriali
processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del pubblico ministero
eredità giacente attivata d’ufficio
procedimenti di affido dei minori
Spese nel processo in cui è parte l’amministrazione pubblica
Estensione, a limitati effetti della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo
penale :
liquidazione spese e onorario difensore collaboratore di giustizia
opposizione decreto liquidazione difensore collaboratori di giustizia(nota)
liquidazione onorario e spese difensore di ufficio
liquidazione onorario e spese difensore imputato irreperibile
liquidazione onorario e spese difensore di minorenne
Imposta di registro e compensazione delle spese
Pagamento in favore dello Stato
Recupero delle spese
Equiparazione dello straniero e dell’apolide
Patrocinio a spese dello stato nei procedimenti di convalida delle espulsioni di cittadini stranieri
extracomunitari
Patrocinio nelle controversie transfrontaliere
GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Articolo 24 della costituzione
“ la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti,
i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”
GRATUITO PATROCINIO Parte generale
La Carta fondamentale dell’Unione Europea
(c.d. Carta di Nizza del 7.12.2000)
art. 47, (Diritto a un ricorso effettivo e un giudice imparziale) par.3 dispone
« A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo
alla giustizia»
GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Prima dell’entrata in vigore del testo unico spese di giustizia in materia di
patrocinio sono esistite nel nostro ordinamento giuridico due discipline generali:
- Quella del gratuito patrocinio nel processo civile ( regio decreto n. 3282/1923)
alla quale rinviavano altri processi e norme di settore per particolari processi
civili
- quella del patrocinio a spese dello stato nel processo penale ( legge n.
217/1990) alla quale rinviavano norme di settore.
Accanto alle discipline generali coesistevano alcune discipline speciali per
determinati processi, che regolamentavano gli effetti dell'ammissione.
La legge n. 134/2001, con la tecnica della novella alla legge n. 217/1990, - oltre
ad alcune modifiche relative al patrocinio nel processo penale - ha riformato la
disciplina della procedura di ammissione e degli effetti del beneficio nei processi
diversi dal penale, dettando la nuova disciplina generale con decorrenza dal 1°
luglio 2002.
GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Il patrocinio a spese dello Stato è oggi regolamentato nella parte III,
articoli 74 a 141, del DPR 30 maggio 2002 n 115 (testo unico spese di
giustizia) testo unico che riunisce e coordina l'intera materia, tenendo
conto di tutte le modifiche legislative
La Parte terza del Testo Unico è intitolata “ Patrocinio a
Spese dello Stato” ed è composta :
- da una parte generale, il Titolo I artt dal 74 al 89, che
disciplina il patrocinio a spese dello Stato nel processo
penale, civile, amministrativo, contabile e tributario;
- da un Titolo II artt dal 90 al 114 , che detta disposizioni
particolari per il processo penale;
-da un Titolo III art 115 al 118 , che si occupa
dell’estensione, a limitati effetti, della disciplina del
patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale;
- da un Titolo IV, artt dal 119 al 141 che detta disposizioni
particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo
civile, amministrativo, contabile e tributario e
- da un Titolo V artt dal 142 al 145, che estende, a limitati
effetti, la disciplina prevista nel precedente titolo IV.
difficoltà applicative dell’istituto del patrocinio a Spese dello Stato
disorganicità della disciplina del T.U. suddivisa in cinque parti con disposizioni, spesso
ermetiche e non sempre coordinate;
Una incomprensibile diversa disciplina tra il processo penale e quello civile, amministrativo,
contabile e tributario
Indirizzi ministeriali e giurisprudenziali spesso in contrasto tra loro e/o con l’interpretazione
letterale della norma
Scarso coordinamento con la normativa europea, in particolare con il d. lgs. 27 maggio 2005 n.
116 (obblighi derivanti all’Italia dall’appartenenza alla Comunità Europea) e l’art. 18 d.
lgs. 28 gennaio 2008, n.25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE” (recante norme
minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della
revoca dello status di rifugiato»);
difficoltà di coordinare la disciplina del testo Unico con la nuova normativa sulla liquidazione dei
compensi forensi;
l’istituto investe tre distinti rapporti che si intrecciano tra loro : quello tra parte ammessa al
beneficio e Stato, quello tra parte ammessa al beneficio e il suo difensore e quello tra la
parte ammessa al patrocinio e le altre parti del giudizio.
Servizio di informazione sul patrocinio statale —
Un apposito servizio di informazione e consulenza in favore degli interessati
è preordinato ad una migliore gestione dell’istituto del patrocinio statale e della
difesa d’ufficio;
il servizio è svolto presso ciascun ordine forense, ai sensi dell’art. 20, legge n. 134/
2001,
e consiste nel fornire dettagliate notizie sia sui costi dei giudizi e sui benefici del
patrocinio statale
che sulle modalità e sui termini per ottenere la difesa d’ufficio, nonché sugli strumenti
da porre in essere per la soluzione di potenziali conflitti di natura civile.
Il servizio è remunerato dagli utenti in base a tariffa che sarà emessa dal Ministero
della
giustizia in accordo con quello del tesoro. In materia sono in corso di emanazione
specifiche norme regolamentari (art. 89 del testo unico).
Spese processuali
Disposizioni generali relative al processo civile,
amministrativo, contabile e tributario
ART. 8 DPR 115/2002
(Onere delle spese)
1. Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che
compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al
processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o
dal magistrato.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato, le
spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo
le previsioni della parte III del presente testo unico.
Disposizioni generali relative al processo penale
ART. 4 DPR 115/2002
(Anticipazione delle spese)
1. Le spese del processo penale sono anticipate dall'erario, ad
eccezione di quelle relative agli atti chiesti dalle parti private e
di quelle relative alla pubblicazione della sentenza, ai sensi
dell'articolo 694, comma 1, del codice di procedura penale e
dell'articolo 76, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Se la parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato,
l'erario anticipa anche le spese relative agli atti chiesti dalla
parte privata, secondo le previsioni della parte III del
presente testo unico.
11
Ripetibili
SPESE
( art. 5 T. U.)
Non ripetibili
12
SPESE ESCLUSE art. 69 T.U. spese di giustizia
Sono escluse dalle spese di giustizia:
a) la sepoltura dei detenuti
b) la traduzione dei detenuti
c) il trasporto,la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via
o in luogo pubblico
d) Il trasporto degli atti processuali e degli oggetti che servono al processo
xxx
13
SPESE STRAORDINARIA art. 70 T.U. spese di giustizia
Sono spese straordinarie quelle non previste nel presente testo unico e ritenute
indispensabili dal magistrato che procede, il quale applicherà, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 61,62 e 63 e dell’articolo 277 e per l’ importo
utilizzerà prezzari analoghi. Il decreto di pagamento è disciplinato dagli articoli
168,169,170 e 171.
xxxx
spese
Prenotazione a debito: è l’annotazione a futura
memoria di una voce di spesa per la quale non vi
è pagamento , ai fini dell’eventuale successivo
recupero
Anticipazione : è il pagamento di una voce di spesa
che, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, è
recuperabile
Istituzione degli Uffici Recupero Crediti
con l’entrata in vigore del Testo Unico spese di Giustizia sono stati soppressi gli
uffici del Campione Civile e del Campione Penale.
L’ ufficio unico, cioè non articolato in settore civile e penale, che è subentrato ai
soppressi uffici del campione civile e penale, ha assunto, per determinazione
ministeriale da ultimo DAG.05/10/2005.22002.U, la denominazione di
“UFFICIO RECUPERO CREDITI”
REGISTRI DELLE SPESE E DELLE RELATIVE ANNOTAZIONI
La materia dei registri è regolata dagli articoli 160/161/162/163/164 del testo Unico delle
spese di giustizia.
I pagamenti dell’Erario, le prenotazioni a debito, i crediti da recuperare e le successive
vicende devono essere annoti nei seguenti registri:
registro delle spese pagate dall’erario ( mod. 1/A/SG);
registro delle spese prenotate a debito ( mod. 2/A/SG);
registro dei crediti da recuperare e delle successive vicende del credito ( mod. 3/GS).
In data 28 maggio 2003 è stato adottato il decreto interministeriale istitutivo dei registri che
devono essere tenuti a partire dal 1 luglio 2003, previsti dall’art. 161 t.u spese di
giustizia.
Il decreto con relativi modelli e istruzioni è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale del
Ministero della Giustizia n 11 del 15 giugno 2003.
Ai registri si applicano, per gi uffici non ancora informatizzato, la normativa di cui al decreto
Ministero della Giustizia 264/2000, art. 1 al 12 e da 15 a 20 e il decreto Ministero della
Giustizia n 128/2001, tra gli adempimenti ricordiamo che i registri cartacei prima di
essere posti in uso vanno numerati e vidimati su ogni mezzo foglio dal dirigente la
cancelleria o da persona da lui delegata.
Scuola Superiore della Magistratura
Struttura Didattica Territoriale di Catanzaro
INCONTRO STUDIO
“ Questioni controverse in materia di patrocinio a spese dello Stato”
20 marzo 2015
Catanzaro - Corte di Appello
RELAZIONE
a cura del dottor Caglioti Gaetano Walter
Dirigente Procura Generale di Catanzaro
..stralcio...
Appare preliminarmente necessario, ai fini della discussione che segue,
evidenziare che diverse sono le “problematiche e criticità ” a secondo se ad
essere investito delle tematiche relative al patrocinio a spese dello Stato sia un
magistrato, un libero professionista( difensore, ausiliario del magistrato o
consulente di parte) ovvero un funzionario di cancelleria nell’esercizio delle
proprie funzioni d’ufficio.
Evidenti appaiono le diverse “preoccupazioni” a carico dei diversi soggetti.
Come evidenti, e non potrebbe essere altrimenti, sono le correlazioni tra le
attività degli uni e degli altri.
Nel patrocinio per il magistrato le problematiche attengono, in sede
penale, alla preventiva valutazione sulla sussistenza dei presupposti
per l’ammissione al patrocinio e, a fase o grado del giudizio concluso
, sia per il magistrato penale che civile la valutazione non solo del
quantum da liquidare ma anche di cosa sia materialmente
liquidabile.
È nella attività di liquidazione che si evidenziano le maggiori criticità
sia nell’attività del magistrato che tra questa e l’attività delle
cancellerie.
Attività quest’ultima principalmente di supporto a quella del
magistrato, ma autonoma nella successiva ed importantissima fase
del ( eventualmente ricorrendone i presupposti) recupero
Con l’ammissione al patrocinio si producono delle spese “anticipate”
e/o “ prenotate a debito” che, nel corso del giudizio e, a giudizio
concluso, comportano una duplice attività da parte del funzionario
di cancelleria addetto al servizio
Da una parte, l’attività di materiale pagamento delle spese.
Dall’altra, l’importante attività di stabilire se per le spese “anticipate” e/o
“prenotate a debito” ricorrano le condizioni per il recupero a favore dello Stato e
nei confronti di quale soggetto, e, in caso affermativo, procedere all’attività di
recupero
Ai sensi della nota Ministero della Giustizia – Direzione Generale Giustizia Civile
– protocollo 16318 dell’ 8 febbraio 2011 “ gli uffici giudiziari sono tenuti dopo il
passaggio in giudicato della sentenza a curare la riscossione di tali spese, anticipate o
prenotate a debito”
Necessario, quindi, che l’attività di liquidazione da parte del magistrato metta il
funzionario addetto al servizio nella condizione di poter procedere, ove ne
ricorrano i presupposti, al recupero.
In sostanza dotare la cancelleria del titolo per il recupero
Titolo caratterizzato dalla forma (decreto) e nel contenuto
GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Istituzione del patrocinio
( art. 74 testo unico spese di giustizia)
1. è assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino
non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato,
danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
2. E', altresì, assicurato il patrocinio nel processo civile, amministrativo,
contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa
del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non
manifestamente infondate.
GRATUITO PATROCINIO
ART. 90 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1. Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato altresì allo straniero e all'apolide residente nello Stato.
ART. 119 (L)
(Equiparazione dello straniero e dell'apolide)
1.
Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì,
allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al
momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da
instaurare e all'apolide, nonché ad enti o associazioni che non perseguono
scopi di lucro e non esercitano attività economica.
il cittadino straniero per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato deve essere residente
in Italia ?
Il beneficio del patrocinio in favore dei non abbienti è riconosciuto, ricorrendo le condizioni reddituali, anche al
cittadino straniero, sia o non residente in Italia, in quanto il requisito della residenza nel territorio dello Stato,
previsto dall'art. 90 DPR 115/2002 per l'ammissione ad esso, è riferibile solo all'apolide (cfr. Sez. 4, Sentenza n.
10805 del 20/12/2002).
nel procedimento penale le persone giuridiche possono accedere al patrocinio a
spese dello Stato ?
Cassazione penale , sez. IV, sentenza 22.03.2005 n° 11165
L’art. 90, compreso nel titolo relativo al processo penale, estende la tutela prevista per il cittadino italiano allo straniero ed
all'apolide residente in Italia. L'art. 119, contenuto nel titolo concernente il processo civile, amministrativo, contabile e tributario,
estende, invece - espressamente - la tutela oltre che allo straniero ed all'apolide, agli enti ed associazioni che non perseguono scopi
di lucro e non esercitano attività economica.
Pertanto la previsione normativa si deve intendere nel senso che nel procedimento penale le persone giuridiche non possono
accedere al patrocinio a spese dello Stato, salvo nei casi - e ciò in base ad una interpretazione di carattere sistematico - in cui
l'azione civile sia stata esercitata nel processo penale. Non è per converso accettabile un'interpretazione estensiva della normativa
sul patrocinio a spese dello Stato che porti a ricomprendervi le spese sostenute nella fase delle indagini preliminari dagli enti
esponenziali.
Tale interpretazione, infatti, sarebbe contraria al tenore letterale della norma e non può essere ricavata dall'intero contesto
normativo che regolamenta l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’Associazione italiana (omissis) Onlus, in persona dei legale rappresentante, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza
con la quale il Tribunale di Udine, in sede di reclamo, aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto del GIP del 26.2.2003 che
aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza dalla stessa presentata di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Il Tribunale di Udine, nel provvedimento censurato, rilevava che la richiesta dì ammissione al patrocinio a spese dello Stato era
stata presentata dall'Associazione nel corso delle indagini preliminari al fine di esercitare le facoltà di intervento a norma degli
artt. 91 e 93 c.p.p.; poiché in tale fase dei procedimento non è ammissibile la costituzione di parte civile, doveva ritenersi esclusa la
possibilità di giovarsi del patrocinio pubblico subordinata nel procedimento penale all'esercizio dell'azione civile ( v. artt. 74 e 119
DPR 115/2002).
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA
(art. 5, comma 1 bis , decreto legislativo 28/2010)
Art. 5, comma 1 bis: mediazione obbligatoria: “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa
a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
fami glia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica e sanitaria e da diffamazione con mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto , assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione
nella mediazione la parte non abbiente può fare ricorso al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato ?
sembrerebbe escluso che possa farsi ricorso al patrocinio a spese dello Stato per la fase di mediazione che
precede il processo.
Il DPR n. 115/2002 e succ. mod. assicura al non abbiente il patrocinio “nel processo” (art. 74 e 75), intendendo
per "processo" qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale (art. 3, 1° co
lett. o).
La legge sulla mediazione prevede soltanto, per il caso di mediazione che sia condizione di procedibilità, che
“all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L)” DPR n. 115/2002 (art. 17 co 5bis). Il meccanismo
predisposto dalla legge, inoltre, non prevede affatto che sia lo Stato a versare le indennità non riscosse
dall’ODM dalla parte non abbiente bensì che: “Il Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie
attività istituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento
dell'indennità' di mediazione. Dei risultati di tale monitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il
decreto di cui all'articolo 16, comma 2, delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire
anche il costo dell'attività' prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.”. Soluzione, peraltro, che
sembra andare al di là degli obblighi di solidarietà costituzionalmente imposti tra consociati e non sembra
prima facie legittimo che lo Stato faccia pagare la mediazione per i non abbienti agli abbienti (cioè a chi ha un
reddito superiore a euro 11.369,24).
Soluzione del Tribunale di Firenze (decreto del 15 gennaio 2015)
Possibilità di ammettere il patrocinio a spese dello Stato per l’attività prestata nella mediazione
obbligatoria che si sia svolta prima del giudizio di cui costituisca condizione di procedibilità o
nella pendenza di esso (quindi anche se demandata dal giudice) , se non si sia conclusa con esito
conciliativo.
La fase di mediazione è sicuramente coperta dal provvedimento di ammissione al patrocinio a
spese dello Stato adottato dal competente consiglio dell’ordine degli avvocati anche se la
relativa istanza sia presentata dopo la conclusione negativa della mediazione perché gli effetti
del provvedimento di ammissione retroagiscono alla fase pregiudiziale (cfr. Cass. 23 novembre
2011 n.24729).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
( d.l. 132/2014 convertito dalla legge 162/2014)
La principale novità delle misure per la degiurisdizionalizzazione del settembre 2014 è stata l’introduzione
della procedura di negoziazione assistita, nuovo strumento di composizione stragiudiziale delle controversie.
La finalità della negoziazione assistita è “risolvere in via amichevole”una controversia civile”
L’accordo di negoziazione disegnato dalla riforma può avere tre possibili nature:
a) volontaria (art. 2, comma 1);
b) obbligatoria (art. 3 chi intende esercitare in giudizio una controversia in materia di risarcimento danni da
circolazione di veicoli e natanti));
c) «per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del
matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio», con procedimento distinto a seconda vi
sia prole autosufficiente o meno.
Va ricordato che a partire dal 9 febbraio 2015, decorsi novanta giorni dall’entrata in vigore della legge 162 di
conversione del decreto 132/2014, la procedura di negoziazione assistita sarà obbligatoria prima di qualsiasi
azione per il pagamento di somme fino a 50.000,00 €.
Entro questo limite non sarà quindi più possibile agire per ottenere il pagamento senza prima avere tentato la
negoziazione.
Resterà, però, salva la possibilità di proporre ricorso per decreto ingiuntivo senza tentare la negoziazione.
Data l’obbligatorietà dell’assistenza del legale, sarà a carico delle parti il compenso per la prestazione
professionale fornita dall’avvocato
nella negoziazione assistita la parte non abbiente può fare ricorso al beneficio del patrocinio
a spese dello Stato ?
comma 6 dell’art. 3, ( per i quali sono stati manifestati dubbi di costituzionalità) secondo il quale: “quando il
procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda all’avvocato non è dovuto
compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi
dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni…
nella negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale , della
cessazione degli effetti civili o di scioglimento di matrimonio o di modifica delle
condizioni di separazione e divorzio:
1) è dovuto il pagamento del contributo unificato relativo al rilascio dell’autorizzazione o del
nulla osta da parte del Procuratore della Repubblica?
2) è dovuto il pagamento del contributo unificato nella fase in cui si proceda innanzi al
Presidente del tribunale ?
NO
Circolare ministeriale DAG 29/7/2015.111198.U
GRATUITO PATROCINIO Parte generale
Ambito di applicabilità
( art. 75 testo unico spese di giustizia )
1. L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per
ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure,
derivate ed accidentali, comunque connesse.
2. La disciplina del patrocinio si applica, in quanto
compatibile, anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di
revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo,
nonché nei processi relativi all'applicazione di misure di
sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del
tribunale di sorveglianza, sempre che l'interessato debba o
possa essere assistito da un difensore o da un consulente
tecnico
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato si estende anche alla fase del
reclamo ?
DAG.14/05/2012.0065934.U,
La maggior parte dei quesiti posti dagli uffici giudiziari riguarda il significato da attribuire al termine
"impugnazioni". Secondo la dottrina prevalente si parla di impugnazione con riferimento alla richiesta
formulata da una delle parti processuali per eliminare o modificare un provvedimento giurisdizionale.
Di conseguenza, oltre alle ipotesi previste dall'art. 323 del codice di procedura civile, deve ritenersi
impugnazione, ad esempio,. il reclamo promosso ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c. avverso il
provvedimento cautelare. In questo caso, infatti, la competenza a decidere sulla controversia è riservata al
collegio che è chiamato a rivedere nella sua interezza il provvedimento cautelare emesso con possibilità di
confermarlo, revocarlo o modificarlo.
Allo stesso modo è innegabile la natura di impugnazione al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di
Fallimento cosi come disciplinato dall'art. 18 del R.D. n. 267 del 16 marzo 1942, modificato dall'art. 2, D. Lgs.
12 settembre 2007, n. 169.
A sostegno di tale interpretazione basti notare che nella nuova formulazione dell'articolo 18 della legge
fallimentare il legislatore, oltre a richiamare espressamente l'art. 327, 1° comma del c.p.c. in tema di
impugnazioni, prevede la competenza a decidere della Corte di Appello ed intitola l'articolo "reclamo" e non
più "opposizione alla dichiarazione di fallimento".
L’ammissione al patrocinio si estende al reclamo di cui all’ultimo comma dell’articolo 708 cpc ?
Separazione dei coniugi Art. 708 c.p.c. Tentativo di conciliazione e provvedimenti del presidente. –
All'udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la
conciliazione.
Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.
Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, da con ordinanza i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa
udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non
compare, sentito il ricorrente ed il suo difensore.
Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d'appello che si pronuncia in camera di
consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento
( ordinanza Corte di Appello di Catanzaro sezione II civile 8 aprile 2014)
Il provvedimento presidenziale in materia di separazione dei coniugi chiude la fase camerale o sommarie ma
non conclude il procedimento, dando luogo automaticamente al giudizio ordinario a cognizione piena
senza soluzione di continuità : assume carattere incidentale ed interinale in quanto finalizzato alla temporanea
regolamentazione dei rapporti fino all’intervento della decisione finale di merito.
In tale ambito deve ritenersi che il reclamo di cui all’ultimo comma dell’articolo 708 cpc rappresenta uno
strumento di controllo immediato nei confronti del’ordinanza presidenziale, sub specie di un rimedio di
carattere impugnatorio di natura endoprocessuale.
Per cui , attesa la previsione di cui all’articolo 75 DPR 30 maggio 2002 n 115, secondo cui “ l’ammissione al
patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed
accidentali, comunque connesse” deve ritenersi che il provvedimento di ammissione per il giudizio di
cessazione degli effetti civili ricopra anche il procedimento di reclamo avverso il provvedimento presidenziale
in quanto relativo comunque ad una fase accidentale del giudizio di cessazione degli effetti civili
ART 120
La parte ammessa rimasta soccombente non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione,
salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.
la parte rimasta soccombente e già ammessa al beneficio, permanendo le condizioni
reddituali, ha o meno il diritto di riproporre la domanda per ottenere il beneficio nel
procedimento di impugnazione ?
La risposta non può che essere positiva, ma si deve dimostrare la sussistenza della non
manifesta infondatezza dei motivi di appello.
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Condizioni per l’ammissione
( art. 76 testo unico spese di giustizia)
1) Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale
sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41
2) Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della
famiglia, compreso l'istante.
3) Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4) Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero
nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo
familiare con lui conviventi.
4-bis) per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli art.416 bis codice penale
(associazione di tipo mafiosa), 291-quater DPR 73/43 e 73 DPR 309/90 (reati in materia di sostanza
stupefacenti)..il redito si intende superiore ai limiti previsti
4-ter) la persona offesa dei reati di cui agli artt 609-bis,quater,e octies del codice penale (violenza sessuale,
atti sessuali con un minorenne e violenza sessuale di gruppo ) può essere ammessa al patrocinio anche
in deroga ai limiti di reddito
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Per determinare il reddito si deve tenere conto, ai sensi del 3° comma dell’art. 76,
anche dei redditi che, per legge, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone
fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta ovvero ad
imposta sostitutiva.
I redditi per i quali la legge prevede l’esenzione sono:
- Redditi di pensione fino ad 7.500,00 euro, se goduti per l’intero anno;
- Redditi di lavoro dipendente o assimilato fino ad 8.000,00 euro, per un periodo
non inferiore a 365 giorni;
- Redditi di terreni per un importo di 185,92 euro;
- Rendita catastale della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze;
- Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino ad € 7.500,00 ;
- Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi per i quali la
detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro fino a 4.800,00 euro.
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il limite di reddito costituisce l'unica condizione per l'ammissione al beneficio nei soli procedimenti penali;
per gli altri procedimenti è richiesto, come condizione ulteriore, che le ragioni del non abbiente risultino non
manifestamente infondate
Titolo IV
Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel
processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 122 (L)
(Contenuto integrativo dell'istanza)
L'istanza contiene, a pena di inammissibilità, le enunciazioni in
fatto ed in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza
della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione
delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.
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Art 92
(si applica nel solo processo penale)
Elevazione dei limiti di reddito per l'ammissione
Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il
coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati
dall'articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per
ognuno dei familiari conviventi.
Respinta la richiesta di ammissione per motivi reddituali la parte può ripresentare
la domanda nel corso del giudizio ?
SI
La Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. IV, con sentenza 16 Novembre 2005, n. 8103,, ha
sottolineato che una soluzione nel senso di ritenere rilevanti le variazioni in aumento per la revoca del
beneficio e irrilevanti le variazioni in diminuzione per l’ammissione al beneficio potrebbe comportare
l’incostituzionalità della normativa in questione, tanto più che la disciplina del patrocino a spese dello Stato
costituisce applicazione di un preciso obbligo costituzionale (art. 24, comma 3, Costituzione), oltre che
adempimento dell’art. 6, comma 3, lett. e, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali.
Il che comporta che, nella stessa fase o grado di giudizio, si verifica di fatto una separazione tra attività
professionali per le quali è applicabile il beneficio dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e
attività per le quali non è applicabile
Per la Suprema Corte, , intervenuta l’ammissione ha ritenuto che sia possibile “spezzare” la condanna
al rimborso delle spese, disponendo che debba essere disposta la condanna alla spese per metà in favore
della parte (poi ammessa al beneficio) per pagare il suo primo difensore e per metà in favore dello Stato
(Sent. Cass. Civ., Sez. I, 21 Gennaio 2005, n. 1345).
Vanno inclusi o meno nella determinazione del reddito le indennità di
accompagnamento per gli invalidi non autosufficienti e per i ciechi civili?
Dal tenore letterale della norma di cui al comma 3 dell’art. 76, sembrerebbe che anche tali indennità
dovrebbero concorrere alla determinazione del reddito valutabile ai fini della concessione del beneficio
del gratuito patrocinio.
Ma la natura di tali indennità porta ad escluderle.
L’indennità di accompagnamento ha natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle
spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito,
tant’è che è dovuta indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare, essendo
dovuta per il solo titolo della minorazione.
Si tratterebbe di un contributo economico a cosiddetta destinazione vincolata, il cui impiego non
potrebbe essere quindi distolto dalla finalità specifica.
Tale conclusione nella risoluzione n.15/2008 dell’Amministrazione Finanziaria, che, con riguardo al
reddito da prendere in considerazione, afferma che bisogna riferirsi al “…reddito imponibile ai fini
dell’Irpef, quale definito dall’art. 3 del Tuir, integrato dagli altri redditi indicati dall’art. 76 del D.P.R. n.
115 del 2002…” ossia quello “…risultante dall’ultima dichiarazione….formato per i residenti da tutti i
redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10” (in senso conforme, vedi anche
Cassazione n. 16583/2011). Tra gli oneri deducibili sono compresi, al comma 2 dell’art. 10 del TUIR anche
quelli versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale e familiare.
Per cui, la circostanza che bisogna avere riguardo al reddito al netto degli oneri deducibili depone per
l’esclusione delle indennità di accompagnamento dalla determinazione del reddito ai fini specifici della
concessione del beneficio in quanto, come sopra specificato, tali indennità hanno natura giuridica di
rimborso forfettario delle spese necessarie per l’assistenza ai disabili
Concorrono alla determinazione del reddito ai fini dell’ammissione i proventi da
attività illecite ?
SI
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso con risoluzione n. 15/E del
21.1.2008 ha stabilito che il reddito cui occorre far riferimento per poter riconoscere il diritto al
patrocinio a spese dello Stato è costituito dal reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, quale definito
dall’art. 3 del T.U.I.R. ai sensi del quale “ l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto,
formato da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili “, ne consegue che, nel computo del
reddito, al fine di verificare l’appartenenza allo scaglione previsto per legge, confluiscono tutte le forme
e le fonti di sostentamento dell’istante, oltre ai redditi dei familiari conviventi.
L’ esatta definizione del concetto di “ base reddituale ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello
Stato” ci porta al problema se in tale base rientrino i c.d. “ redditi da attività illecita “.
Problema da tempo risolto positivamente dalla giurisprudenza, sia costituzionale (Corte Costituzionale
sentenza n. 144 del 30 marzo 1992 ) che di legittimità, nel senso di ritenere che i redditi derivanti da
attività illecite, come concorrono a formare l’imponibile ai fini della tassazione, così concorrono a formare
il tetto di reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Per la Cassazione IV Sez. nella sentenza n. 12342 del 13.2-17.2.2003 “ Nella procedura di ammissione al
gratuito patrocinio bisogna tener conto degli elementi probatori che inducono a ritenere redditi ( anche di
provenienza illecita ) in base a nozioni di comune esperienza e purché gli elementi siano gravi, precisi e
concordanti “.
Vanno cumulati i redditi dei coniugi separati in casa ?
Al fine di ottenere il gratuito patrocinio non devono essere cumulati i redditi dei separati in casa poiché la
semplice situazione fisica di convivenza o coabitazione non basta per includere i redditi del convivente nel
reddito complessivo del soggetto istante.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 29302/14; depositata il 4 luglio)
Ai fini dell’ammissione vanno considerati i redditi dei familiari a carico non
conviventi ?
No
La nozione rilevante ai fini dell’ammissione e della conservazione del beneficio non è quella di familiare a
carico bensì quella di familiare convivente
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 33428/14;
vi sono casi in cui non si tiene conto del reddito degli altri familiari ?
SI
nel caso in cui l'oggetto della causa riguardi i cosiddetti diritti della personalità oppure ancora quando
gli interessi del richiedente siano in contrasto con quelli degli altri familiari.
In tutti questi casi per l'ammissione si terrà quindi conto del solo reddito del richiedente
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In alcuni casi espressamente previsti, il limite di reddito ex art 76 si considera automaticamente
superato, rendendo quindi impossibile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Tali casi riguardano i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i seguenti reati:
— art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso);
— art. 291-quater, T.U. D.P.R. 23-1-1973, n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al
contrabbando di tabacchi lavorati esteri);
— artt. 73 T.U. D.P.R. 9-10-1990, n. 309 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze
stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74,
comma 1 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope),
— nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis c.p.
ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.
Tuttavia, è ammessa la prova contraria in ordine all'effettivo superamento del limite di reddito (in
tal senso, l'art. 76, comma 4bis, T.U. n. 115/2002, a seguito della Sentenza Cort. Cost. n. 139/2010
del 14/16-4-2010).
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la persona offesa dai reati previsti e puniti dagli artt.
609-bis (Violenza sessuale) c.p.,
609quater (Atti sessuali con minorenne) c.p.,
e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) c.p.,
può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di
reddito previsti
Nella domanda di ammissione va indicato di non aver riportato condanna penale definitiva
per i reati elencati nell’art. 76, comma 4°bis ?
SI
Tale norma , proprio in ragione della sua collocazione, ossia per il fatto che è stata inserita
nell’art. 76, intitolato “condizioni per l’ammissione”, comporta la necessità che
l’interessato dichiari espressamente, mediante l’autocertificazione, di non aver riportato
condanna penale definitiva per i reati indicati nello stesso articolo.
In mancanza di tale dichiarazione, la domanda deve essere dichiarata inammissibile.
Va evidenziato che, comunque, il testo di tale comma andava coordinato con il successivo
disposto di cui all’art. 79, intitolato “contenuto dell’istanza”, che doveva essere integrato,
appunto, con la previsione che la domanda deve contenere anche l’autodichiarazione di non
aver riportato condanna penale definitiva per i reati elencati nell’art. 76, comma 4°bis.
E ciò perché la mancata autocertificazione in merito non costituisce una mera irregolarità
formale, ma una presunzione del superamento dei limiti di reddito e, come tale, una
condizione ostativa alla concessione del beneficio.
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ART. 78 (L)
(Istanza per l'ammissione)
1. L'interessato che si trova nelle condizioni indicate
nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio
in
ogni
stato
e
grado
del
processo.
2. L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di
inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore,
ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
Vi sono limiti al numero di richieste di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ?
Non vi sono limiti al numero di volte in cui un cittadino può usufruire di questo istituto, purchè ogni volta
siano rispettati tutti i requisiti per l'ammissione.
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Istanza per l’ammissione
( art. 78 testo unico spese di giustizia )
1.
L'interessato che si trova nelle condizioni indicate
nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al
patrocinio in ogni stato e grado del processo
2.
L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di
inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal
difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38,
comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
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Esclusione dal patrocinio
( art. 91 testo unico spese di giustizia)
L'ammissione al patrocinio è esclusa:
a. per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati
commessi in violazione delle norme per la repressione
dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto;
b. se il richiedente è assistito da più di un difensore; in
ogni caso gli effetti dell'ammissione cessano a partire
dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è
stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia,
eccettuati i casi di cui all'articolo 100 ( nomina di un
secondo legale limitatamente agli atti che si compiono
a distanza)
Esclusione dal patrocinio
( art. 121 testo unico spese di giustizia)
L'ammissione al patrocinio è esclusa nelle cause per cessioni
di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la
cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti
o ragioni preesistenti
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Contenuto dell’istanza
( art. 79 testo unico spese di giustizia )
ed elenco documentazione
1. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, contiene:
a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già
pendente;
b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi
codici fiscali;
c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46,
comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica
determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalità
indicate nell'articolo 76;
d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno,
dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
2. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea correda
l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto
in essa indicato.
3. Gli interessati, se il giudice procedente o il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a
provvedere in via anticipata lo richiedono, sono tenuti, a pena di inammissibilità dell'istanza, a
produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.
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ART. 123 (L)
(Termine per la presentazione o integrazione della documentazione
necessaria ad accertare la veridicità)
1. Per la presentazione o integrazione, a pena di inammissibilità, della
documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma 3, può essere
concesso un termine non superiore a due mesi.
nell’istanza deve essere determinato analiticamente il reddito dei componenti il
nucleo familiare in relazione al presupposto della convivenza anche da parte
dell’imputato in stato di detenzione ?
SI
La Cassazione ha escluso dal beneficio, per mancanza dei requisiti reddituali, l’imputato in
stato di detenzione protratto nel tempo (Cassazione, sentenza n. 17374/2006). Ciò in quanto,
nel computo del reddito complessivo, era stata omessa l’indicazione del reddito dei
familiari conviventi: l’imputato aveva erroneamente ritenuto che la convivenza con il
coniuge era stata interrotta, senza considerare che il nucleo familiare, caratterizzato da
comunanza di vita e interessi, sussiste in presenza di un legame stabile e duraturo, a
prescindere dalla fisica coabitazione (Cassazione, sentenze n. 37992/2002 e n. 16160/2001).
nell’istanza deve essere determinato analiticamente il redditi dei componenti il
nucleo familiare in relazione al presupposto della convivenza anche per il cittadino
extracomunitario?
SI
anche per il cittadino extracomunitario nel cui paese di origine la legislazione non preveda
una certificazione anagrafica per attestare la presenza di persone con lui conviventi e che
comunque sia nell’impossibilità di produrre una documentazione equipollente (Cassazione,
sentenza n. 10827/2010),
nell’istanza deve essere determinato analiticamente il reddito dei componenti il
nucleo familiare in relazione al presupposto della convivenza anche da parte
dell’autore di espatrio clandestino?
SI
si ritiene sussista per l’autore di un espatrio clandestino, non provando tale situazione, la
perdita definitiva di convivenza con gli altri membri della propria famiglia (Cassazione,
sentenza n. 40327/2007).
l’indicazione, a pena di inammissibilità dell’istanza, del codice fiscale del richiedente e dei
componenti il nucleo familiare vale anche per gli stranieri comunitari ed extracomunitari ?
NO
Gli stranieri comunitari ed extracomunitari (purché non sedicenti ) anche se irregolarmente presenti sul
territorio dello Stato e gli apolidi potranno indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all’art. 4
del DPR 605/1973, ovvero nome e cognome, luogo e data di nascita sesso e domicilio (cfr. Ordinanza Corte
Costituzionale 15.5.2004 n.144; Cass Pen Sez. IV 10.3.2003 n. 2684).
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Art. 94 (L)
Impossibilità a presentare la documentazione necessaria ad accertare la veridicità
1) In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta dall'articolo 79, comma 3, questa
è sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte
dell'interessato.
2) In caso di impossibilità a produrre la documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 79, comma
2, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, la sostituisce, a pena di inammissibilità,
con una dichiarazione sostitutiva di certificazione.
3) Se il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea è detenuto, internato per l'esecuzione
di una misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un
luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare, prevista dall'articolo 79, comma 2, può anche
essere prodotta, entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o da un
componente della famiglia dell'interessato.
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58
Regole per la corretta presentazione dell’istanza di ammissione
e dell’istanza di liquidazione
====== a
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Sanzioni
omissioni o falsità
nella dichiarazione sostitutiva
PROCESSO PENALE
ART. 95 (L)
(Sanzioni)
1. La falsità o le omissioni nella dichiarazione sostitutiva di
certificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni e nelle
comunicazioni previste dall'articolo 79, comma 1, lettere b), c) e d),
sono punite con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da
euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto
consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al
patrocinio; la condanna importa la revoca, con efficacia retroattiva,
e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo
Stato.
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Sanzioni
omissioni o falsità
nella dichiarazione sostitutiva
PROCESSO CIVILE
ART. 125 (L)
1. Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni
di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro
1.549,37.
La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la
condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme
corrisposte dallo Stato.
2.) Le pene previste al comma 1 si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al
patrocinio a spese dello Stato, omette di formulare le comunicazioni di cui all'articolo 79, comma 1, lettera d).
( ndr = l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di
reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla
data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione )
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61
PROCESSO PENALE
===== a
Organo competente
all’ammissione
PROCESSO CIVILE
====== a
respinta e/o dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio civile da
parte del Consiglio Ordine Avvocati e ci si rivolge al giudice per l'ammissione, ex art 126,
punto 3, testo unico spese di giustizia, per la relativa istanza dovrà essere corrisposto il
contributo unificato ?




Non esiste normativa e/o indirizzo amministrativo che dichiari l’esenzione del ricorso avverso i
provvedimenti di rigetto dell’ammissione ( VEDI art 10 punto 6 TU spese di giustizia)
“ l'ambito generale entro cui opera il contributo unificato è quello del procedimento giurisdizionale.
Tale assunto è confermato dal combinato disposto dell'articolo 9 del Dpr 115/02 (Testo unico in materia
di spese di giustizia) secondo il quale «è dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun
grado di giudizio, nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e
nel processo amministrativo, (...) salvo le esenzioni previste dall'articolo 10» e dell'articolo 3, comma 1,
lettera o) del medesimo Testo normativo secondo il quale «processo è qualunque procedimento
contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale».II legislatore, pertanto, non facendo distinzione
tra i termini "procedimento" e processo" ha inteso subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei
procedimenti giurisdizionale al pagamento del contributo unificato.” (Circolare del 18 marzo 2003)
Per la Corte Costituzionale, ordinanza n. 144/1999) “…..nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello
Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della
sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale, sicché i provvedimenti nei quali si
esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti
e sui presupposti espressamente previsti e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di
impugnazione, che nella specie sono quelli previsti dalla legge che istituisce il patrocinio a spese dello
Stato…..”.
Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è dovuto il contributo unificato nei ricorsi
avverso il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR
115/02 proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza
respinta e/o dichiarata inammissibile l'istanza di ammissione al gratuito patrocinio civile da
parte del Consiglio Ordine Avvocati e si rivolge al giudice per l'ammissione, ex art 126, punto
3, testo unico spese di giustizia per la relativa istanza in relazione al contributo unificato è
applicabile lo scaglione ex articolo 13 punto 1 lettera a ?



Nel patrocinio civile ai sensi dell’articolo 126 t.u. se la domanda è rigettata o dichiarata
inammissibile da parte del consiglio ordine avvocati questa può essere proposta al
magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto
Ricordiamo che nel patrocinio penale ai sensi dell’articolo 99 t.u. il processo, in caso di
opposizione al provvedimento di rigetto, è quello speciale previsto per gli onorari di
avvocato e l’ufficio procede in composizione monocratica
Ai sensi della circolare 6 maggio 2003 prot. n 1/5830/U/03 , Min. Giust. Dip, Aff. Giustizia
ufficio I SONO ASSOGGETTATI al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo
scaglione lettera a art.13 t.u) i ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il
ricorso avverso il rigetto di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia
penale e l’opposizione al decreto di pagamento del compenso agli ausiliari del magistrato o
ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività nell’interesse del procedimento
........Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere iscritti nel
“ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio”
(art. 13, n 18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (confermato da circolare ministeriale DAG
14/05/2012.0065934.U)
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64
PROCESSO PENALE
===== a
Effetti dell’ammissione
PROCESSO CIVILE
====== a
Azione risarcimento danni nel processo penale
====== a
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile e/o penale ha
il diritto al rilascio di certificazione ex art. 237 T.U. in esenzione o come spesa
prenotata a debito ?
In nessuna delle due forme
infatti gli articoli 107, 108 e 231 non comprendono il diritto di certificazione ex art. 237 T.U spese di
giustizia tra gli atti in esenzione e/o da prenotarsi a debito
66
PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’
xxxx
Nel patrocinio trova applicazione l’articolo 13 punto 1-quater TU spese di giustizia
ai sensi del quale ” Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata
inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del
comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso” ?

Secondo alcuni l’applicazione della normativa in oggetto dovrebbe essere preceduta dalla revoca del
patrocinio

Cass. Civ. 8 febbraio 2014, 3860 NO sulla base del rilievo che nel caso di patrocinio a spese dello Stato
il contributo unificato è prenotato a debito e non versato

Cassazione terza sezione civile sentenza n 18532/2014 del 21/01/2014 pubblicata il 14 marzo 2014 “ in

Cassazione sezione lavoro sentenza n 18532/2014 del 01/06/2014 pubblicata il 2 settembre 2014

Indirizzo ministeriale XXXXXX
tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione, ai sensi dell'art. 13 comma 1quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, . inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. 24 dicembre 2012, n.
228, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare
atto - senza ulteriori valutazioni decisionali - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o
inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante
soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
l'impugnazione da lui proposta, a norma del comma i-bis del medesimo art. 13”
“L'ammissione della ricorrente al gratuito patrocinio determina l'insussistenza dei presupposti per il
versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 1 quater dell' art. 13
del D.P.R. n. 115 del 2002 inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.”
Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha diritto al
rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con
sentenza passata in giudicato ?
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di giustizia – Direzione Generale della Giustizia
Civile - Ufficio I DAG.01/03/2006.0024389.U
OGGETTO: Quesito in materia di patrocinio a spese dello Stato: rilascio gratuito copie
E' stato chiesto di conoscere se il difensore di una parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio
abbia diritto al rilascio gratuito delle copie degli atti di un procedimento penale definito con sentenza
passata in giudicato.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio
nel processo penale, ha stabilito che '"sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono
necessaire per l'esercizio della difesa", eliminando l'avverbio "strettamente" presente nella precedente
formulazione (art. 4 L. 217/1990).
Si deve pertanto ritenere che il legislatore del Testo Unico sulle spese di giustizia, abbia obbiettivamente
voluto garantire nel più ampio modo il diritto di difesa, senza porre limiti al rilascio delle copie ritenute
necessarie dal difensore per l'effettivo esercizio di tale diritto.
Si è dell'avviso, peraltro, che il diritto al rilascio gratuito di copia degli atti, proprio per la sua finalità di
consentire la difesa di un procedimento penale, non possa estendersi oltre tale limite, per cui è onere del
difensore che richiede la copia, dopo l’esaurimento dei gradi ordinari del giudizio indicare la ragione
della richiesta.
Il difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ha l’obbligo, in
corso del giudizio penale, di motivare la richiesta di rilascio gratuito delle copie
degli atti del procedimento ?
NO
Ministero Giust.- Dir. Gen della Giust. Civile- Ufficio I- nota senza numero del 7 dicembre 2005
OGGETTO: Quesito: patrocinio a spese dello Stato. Rilascio gratuito copie.
Sono stati chiesti dei chiarimenti in merito alla gratuità del rilascio delle copie degli atti processuali in favore della parte
ammessa al patrocinio a spese dello Stato ed al suo difensore nel processo penale.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'art. 107, comma 2, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nell'indicare gli effetti dell'ammissione al patrocinio nel processo
penale, stabilisce che "sono spese gratuite le copie degli atti processuali, quando sono necessarie per l'esercizio della difesa".
Si è dell'avviso che il legislatore del Testo unico sulle spese di giustizia, eliminando l'avverbio "strettamente", presente
nella precedente formulazione (art. 4 L. 217/1990), abbia obbiettivamente voluto attribuire maggiore considerazione alle
esigenze difensive penali, senza porsi il problema di stabilire i limiti in cui far valere tale diritto, non facendosi, infatti,
alcun cenno in merito, neppure nella relazione illustrativa allo stesso Testo unico.
Invero, anche in considerazione della previsione di cui all'art. 116 c.p.p., secondo cui per il rilascio di copia degli atti nel
processo penale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria (eccetto nei casi di cui all'art. 43, disp. att, c.p.p., in
cui il diritto per ottenere copia è espressamente riconosciuto al richiedente), si è del parere che la gratuità di cui al
richiamato art. 107 sia funzionale al pieno esercizio del diritto di difesa per la parte ammessa al patrocinio.
Né si ritiene si possa rinviare alle disposizioni ministeriali impartite in materia civile, in particolare in materia di lavoro e
di scioglimento del matrimonio, che hanno previsto una limitazione al rilascio di copie, in quanto la materia penale è
disciplinata dal T.U. differentemente da quella civile di cui all'art. 131 del T.U..
Pertanto, il cancelliere è tenuto a rilasciare gratuitamente le copie richieste dal difensore, tutte le volte in cui l'interessato che se ne assume la responsabilità - dichiari che l'atto richiesto è necessario per l'esercizio della difesa.
parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ha il diritto al
pagamento delle spese all’altra parte, non ammessa, vittoriosa della causa ?
no
“il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile ai sensi dell’articolo 74, secondo comma, dpr 115/2002
non comporta che siano a carico dello Stato le spese che l’assistito dal beneficio sia condannato a pagare
all’altra parte risultata vittoriosa” Cassazione Sez. I 23 ottobre 2014 n 22575
All’atto dell’ammissione al patrocinio particolare attenzione va posta alla
tenuta ed annotazioni nel foglio delle notizie.
Sul foglio delle notizie andranno riportate, per data, importo e tipologia se
a carico della parte ammessa
- tutte le spese prenotate a debito
- tutte le spese anticipate dall’erario
Art 280 tu
Foglio delle notizie e rubrica alfabetica)
1. Nel fascicolo processuale è tenuto un foglio delle notizie ai fini del recupero del credito.
2. L'ufficio che procede all'annotazione sul registro delle spese pagate dall'erario o delle spese
prenotate a debito riporta nel foglio delle notizie solo i pagamenti delle spese ripetibili e le spese
prenotate a debito.
3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia è determinato il momento, collegato allo
stato dell'informatizzazione ed eventualmente differenziato sul territorio, in cui non si terrà più il
foglio delle notizie.
4. Sino a che i registri sono tenuti su supporto cartaceo sono corredati da rubrica alfabetica.
Ai sensi della circolare 9/93 il foglio notizie deve essere redatto in ogni fase e grado del processo
civile o penale; esso va inserito nej fascicoli processuali indipendentemente dall’esistenza o meno di
spese anticipate o prenotate a debito, in modo che nel passaggio del fascicolo ad altro ufficio, l’ufficio
remittente possa effettuare apposita attestazione relativa alle spese processuali. È opportuno formare
apposito sottofascicolo per le spese di giustizia, contenente il foglio notizie e copia degli atti relativi
ai pagamenti effettuati..” .
GRATUITO PATROCINIO
74
PROCESSO PENALE
===== a
Decorrenza
dell’ammissione
PROCESSO CIVILE
www ======
riconosciuta la possibilità di un’ammissione al patrocinio anche a processo quasi concluso o addirittura
del tutto concluso, gli effetti dell’ammissione si producano anche per le attività processuali svolte
anteriormente ?
GIURISPRUDENZA
la giurisprudenza di merito (Tribunale di Napoli, 11 Marzo 2004), ancora prima che venisse modificato il testo
dell’articolo 83 del D.P.R. n. 115/2002, aveva dato una risposta affermativa sulla base di una lettura combinata degli
articoli 82 e 83 del D.P.R. n. 115/2002 (nel testo allora in vigore), sottolineando, in particolare, il fatto che il compenso
dell’Ausiliario del Giudice e/o del Consulente Tecnico di Parte potesse e dovesse, a norma del citato art. 83, essere
liquidato anche per le fasi e/o i gradi anteriori del processo se il provvedimento di ammissione era intervenuto dopo la loro
definizione
Detto orientamento espresso dal Tribunale di Napoli risulta ulteriormente avvalorato a seguito della modifica del succitato
articolo 83 del D.P.R. n. 115/2002, avvenuta ad opera dell’art. 3 della Legge 24 Febbraio 2005 n. 25, secondo cui anche il
difensore viene espressamente indicato tra i soggetti a favore dei quali la liquidazione del compenso può essere effettuata
pure qualora il provvedimento di ammissione al patrocinio in relazione ad una fase e/o a un grado del giudizio sia
intervenuto dopo la definizione di detta fase e/o di detto grado
Fermo restando che occorre, peraltro, che l’istante abbia maturato il requisito concernente il reddito quando la fase o il
grado del processo cui si riferisce il compenso è ancora in corso e il compenso stesso dovrà essere rapportato al periodo nel
quale detto requisito era divenuto sussistente, potendo riguardare solo e unicamente tale periodo e non anche il periodo in
cui il reddito superava la soglia massima prevista dalla legge.
MINISTERO
Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 17/01/ 2006.005595.U “...risulta evidente che il beneficio non possa non
riguardare un processo in corso comunque non ancora iscritto a ruolo e la relativa istanza vada presentata in tempo utile per
la celebrazione del processo e mai dopo la sua conclusione anche in considerazione del fatto che in materia civile
l’ammissione è subordinata alla valutazione sulla fondatezza delle ragioni”
Ai sensi della circolare ministeriale giust. DAG 15/02/2007.0020009.U “...il giudice competente può provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori se il provvedimento di ammissione al patrocinio è avvenuto
dopo la loro definizione”
l’istituto del patrocinio attiene alla sola fase processuale, restando esclusa ogni
attività preliminare e stragiudiziale anche se consente di comporre la lite prima di
adire il giudice.?
GIURISPRUDENZA
Cass. Civ.sez. III n.24723 23.11.2011devono considerarsi «giudiziali» anche quelle
attività stragiudiziali, che ‘‘essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa,
vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè svolte
in esecuzione di un mandato alle liti ‘‘ (così è stato riconosciuto il compenso per
l’attività svolta dal difensore per la transazione della controversia instaurata )
Cass. Civ. sez. unite sent.n. 9529 19.04.2013 (confermando la sanzione disciplinare
inflitta dal CNF ad un avvocato che dopo aver ottenuto per la propria assistita il PSS,
aveva chiesto un compenso deducendo che fosse riferibile ad attività stragiudiziale)
l’attività stragiudiziale svolta nell’interesse dell’assistito non è ammessa al patrocinio
e, pertanto, il relativo compenso resta a carico del cliente; al contrario, quando
l’attività è svolta in vista della successiva azione giudiziaria, essa va ricompresa
nell’azione stessa ai fini della liquidazione a carico dello Stato.
GRATUITO PATROCINIO
Nomina del difensore
( art. 80 testo unico spese di giustizia)
1.
2.
3.
Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli
avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli dell'ordine del distretto di
corte di appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato
davanti al quale pende il processo.
Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali
centrali presso la Corte dei conti, gli elenchi sono quelli istituiti presso i consigli dell'ordine del
distretto di corte di appello del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per
il patrocinio a spese dello stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2
GRATUITO PATROCINIO
Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato
( art. 81 testo unico spese di giustizia)
1. L'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato è formato dagli avvocati che ne fanno
domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 2.
2. L'inserimento nell'elenco è deliberato dal consiglio dell'ordine, il quale valuta la sussistenza dei
seguenti requisiti e condizioni:
a.
attitudini
ed
esperienza
professionale
specifica,distinguendo
tra
processi
civili,penali,amministrativi,contabili,tributari e affari di volontaria giurisdizione
b. assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento nei cinque anni precedenti la
domanda;
c. iscrizione all’albo degli avvocati da almeno due anni
3. è cancellato di diritto dall’elenco l’avvocato per il quale è stata disposta sanzione disciplinare
superiore all’avvertimento
4. L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno, è pubblico, e si trova presso tutti gli uffici
giudiziari situati nel territorio di ciascuna Provincia.
Si può scegliere l’avvocato per l’assistenza nei procedimenti ?
SI
il cittadino che presenta la domanda ha completa autonomia nella scelta del legale che lo tutelerà, a patto
che lo stesso sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al Gratuito Patrocinio
Nel patrocinio a spese dello Stato la parte può farsi assistere da più di un avvocato
?
NO
Escluso i casi di cui all’articolo 100
è la stessa legge ( DPR 115/2002 testo unico spese di giustizia) che esclude la possibilità di nominare più
di un difensore nella previsione generale di cui all’articolo 80 , ribadita per il processo penale d
all’articolo 91
Per la Cassazione sentenza n 3749 del 20 ottobre 1978 e sentenza n 4158 del 16 luglio 1979 “ nel
comportamento della parte ammessa al gratuito patrocinio che procede alla nomina di due difensori deve, in
ogni caso , ravvisarsi una rinuncia al beneficio”
GRATUITO PATROCINIO
Ai sensi dell’art. 100 testo unico nei casi di cui trova applicazione la disciplina
della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento
dei collaboratori di giustizia ex L.11/98
L’indagato, l’imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la
partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono
A distanza
Ai sensi dell’art. 101 T.U. il difensore della persona ammessa al patrocinio
può nominare,nel processo penale, al fine di svolgere attività di investigazione
difensiva un sostituto residente nel distretto dove pende il giudizio o di altro
distretto ma in questo caso il sostituto non avrà diritto alle spese e indennità
di trasferta
GRATUITO PATROCINIO
Nomina del consulente di parte
art. 102 T. U. per il processo penale
e 129 T. U. per il processo civili
Il consulente di parte nel processo penale deve essere scelto tra i residenti nel distretto di corte di appello nel
quale pende il processo.
Può essere scelto anche al di fuori dal distretto ma in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta
previste dalle tariffe professionali
Tale prescrizione non esiste, interpretazione letterale art 129, per il processo civile , contabile , amministrativo e
tributario
GRATUITO PATROCINIO
Nomina e liquidazione investigatore privato
nel processo penale artt.101 e 104 T.U.
L’investigatore nel processo penale deve essere scelto tra i residenti nel distretto di corte di appello nel quale
pende il processo.
Può essere scelto anche al di fuori dal distretto ma in tal caso non sono dovute le spese e le indennità di trasferta
previste dalle tariffe professionali
GRATUITO PATROCINIO
CORTE COSTITUZIONALE Sentenza 14 luglio 1999. n 341
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede
che l’imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, abbia
diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui,
al fine di potere comprendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa.
Revoca del decreto di ammissione
84
Processo penale
XXXX a
Processo civile
Xxxxxx a
REVOCA DEL PATROCINIO (giudice competente)


Ai sensi dell’art. 136, 1° c., «il giudice che procede», è giudice che tratta il
processo nel momento in cui si realizzi una delle ipotesi che possono giustificare la
revoca del beneficio.
Quindi anche il giudice di appello, rispetto ad una ammissione avvenuta in primo
grado e ovviamente rispetto a quella disposta in grado di appello
86
1.
Capo V
Recupero delle somme da parte dello Stato
ART. 86 (L)
(Recupero delle somme da parte dello Stato)
Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate
successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.
======== a
GRATUITO PATROCINIO
Onorario e spese del difensore
( art. 82 testo unico spese di giustizia )
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con
decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non
risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti
ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione
all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2.
Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli
avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato
competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non
sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3.
Il decreto di pagamento è comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico
ministero.
Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ....... i
pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione
(che consegue alle comunicazioni e mancata impugnazione). L'impugnazione ha effetto
sospensivo del provvedimento di liquidazione.
Ai sensi della nota Min. Giust. DAG.13/10/2009.0124745.U gli onorari e le spese spettanti
al difensore devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento
separato e non direttamente nel dispositivo della sentenza “..ad avviso di questa Direzione
Generale la liquidazione contenuta in sentenza appare in contrasto con la normativa in
materia atteso che ai sensi dell’articolo 82DPR 115/02 l’onorario e le spese spettanti al
difensore devono essere liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento”
GRATUITO PATROCINIO
Art 83
Onorario e spese dell’ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore all'ausiliario del magistrato e al consulente
tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, secondo le
norme del presente testo unico.
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque,
all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio
di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la
sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla
liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento
di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.
3.
Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico
ministero.
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difensori, ausiliari del magistrato, consulente tecnico di parte
89
nel processo penale ai sensi dell’ art. 106 bis testo unico spese di giustizia
gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente
tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo
xxxx. a
ai sensi dell’ art. 106 T.U (parte che regolamenta il penale)
Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non è liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili
Non possono essere liquidate le spese sostenute per consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento
dell’incarico apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova
===== a
GRATUITO PATROCINIO
nel processo civile,amministrativo,contabile e tributario
ai sensi dell’ art. 130 testo unico spese di giustizia
Gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato
e al consulente tecnico di parte
sono ridotti della metà.
Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

si determinano il valore del giudizio e l'organo giudicante (art. 5
d.m.55/2014);

si individuano le soglie applicabili per fase: quelle medie (in virtù del
combinato disposto tra art. 82, co. 1 d.P.R 115/2002 e art. 4, comma 4,
D.M.55/2014 =====) ;

si liquida il compenso per fase, operando adeguatamente da un minus sino
ai valori medi e tenendo conto, a tal fine, del criterio della concreta
incidenza (o utilità), degli atti assunti dal difensore (art.82, comma 1, d.P.R.
115/2002) da integrarsi con i parametri previsti dall’art.4 d.m. 55/2014 e
sulla base di essi, si espungono dalla considerazione quelli rivelatisi inutili o
superflui;

si opera tendenzialmente il dimezzamento [«di regola ridotti»], "salvo che
non" sia risultata particolarmente efficace l'utilità degli atti difensivi
compiuti e quindi si motivi di non operarlo;
Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

Il «di regola» di cui all’art. 4, comma 1, del d.m.
55/2014 significa che il giudice può operare
aumenti o riduzioni anche maggiori di quelli
fissati dal regolamento, sulla base del numero e
del contenuto degli atti difensivi purchè dia
adeguata motivazione della sua scelta (vedi
carattere onnicomprensivo dei parametri.
Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)


Altro criterio da tener presente:
Le tabelle indicano importi onnicomprensivi per
tutte le attività che possano svolgersi nel corso di
ciascuna fase processuale ma, per la fase
istruttoria, l’art. 4, comma 5, lett. c) d.m.55/2014
prevede che « la fase rileva ai fini della
liquidazione
del
effettivamente svolta»
compenso
quando
Procedimento di liquidazione del compenso per il difensore
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
•
Possibilità di eventuali correttivi :
•
Aumento per l’avvocato che abbia assistito più parti, che si
trovino nella stessa posizione processuale o che abbia assistito
una parte nei confronti di più parti. (art. 4, comma 2, primo e
secondo periodo d.m. 55/2014);
•
Inapplicabilità della norma di cui al comma 9, che prevede la
riduzione del compenso del 50 % nel caso di condanna per
responsabilità processuale aggravata perché prevale quella di cui
all’art. 136
•
con il criterio della concreta incidenza degli atti difensivi la
previsione di cui alla seconda parte del applicabilità della
medesime riduzione del 50 % se il giudizio si sia concluso con
una pronuncia di inammissibilità, di improponibilità o di
improcedibilità, atteso che questi esiti non integrano
necessariamente delle ipotesi di lite temeraria.
•
Rimborso forfetario
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
 Solo per gli incarichi esauritisi prima dell’entrata in vigore del
d.l.1/2012 (25 gennaio 2012), che ha abrogato la tariffa
forense (d.m. 127/2004) e in base al criterio indicato da Cass.
30.05.2013 n.10239 («va calcolato sulla remunerazione a titolo di
onorari e di diritti ridotti della metà, e non sull'importo di questi prima
della dimidiazione»).
 Per gli incarichi iniziati o proseguiti dopo la data suddetta:
non spettava il rimborso forfetario ma le spese documentate
o comprovate, eventualmente anche in via presuntiva
•
Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario ?
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
• Art. 13, comma 10, l.247/2012 (legge di riforma
dell’ordinamento forense)
• «Oltre al compenso per la prestazione professionale,
all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione
contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, (…) una
somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura
massima è determinata dal decreto di cui al comma 6 (…)
• Norma inapplicabile fino all’entrata in vigore del d.m. 55/2014
e quindi impossibilità di riconoscere il rimborso forfetario nella
vigenza del d.m. 140/2012 salvo espressa pattuizione per
iscritto (Cass. Pen. sez. IV, 15 gennaio 2014 n.9357)
•
Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario ?
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
 Art. 2, comma 2, d.m. 55/2014 : «Oltre al compenso e al
rimborso delle spese documentate in relazione alle singole
prestazioni all’avvocato è dovuta, in ogni caso ed anche in
caso di determinazione contrattuale, una somma per
rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per
cento del compenso».
•
Esiste un valore medio di liquidazione del rimborso forfetario ?
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
 relazione illustrativa al d.m. 55/2014: l’individuazione nella misura del 15
% del rimborso forfetario è il frutto del recepimento del parere espresso
dalla commissione giustizia della Camera e, testualmente, «dà attuazione
all’art. 13 comma 10 della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la
determinazione della misura massima del rimborso forfetario».
 la precisazione da parte dell’art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il
riconoscimento della percentuale del 15 % deve avvenire «di regola» non
vale ad individuare un importo massimo vincolante per il giudice atteso
che la legge non prevede un simile vincolo.
 l’art. 82, comma 1, del d.P.R. 115/2002 impone di tenere conto, ai fini
della liquidazione, del valore medio di liquidazione non solo
dell’onorario (ora compenso) ma anche delle spese spettanti al
difensore (così Trib. Verona 20 maggio 2014 e Corte di Appello di
Catania 10 luglio 2014 con riguardo alla discrezionalità del giudice nello
stabilire l’entità della percentuale da riconoscere al difensore
•
Schema riepilogativo rimborso forfettario
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)
• per gli incarichi conclusi sotto la vigenza del regime tariffario:
misura del 12,50 %, da calcolarsi sull’importo liquidato a titolo
di onorari e di diritti, ridotto della metà;
• per gli incarichi conclusi dopo l’entrata in vigore del d.l.
1/2012 (25 gennaio 2012), e fino alla data di entrata in vigore
del d.m. 55/2014: nessun rimborso forfetario ma solo quello
delle spese comprovate, sia pure in via presuntiva;
• per gli incarichi conclusi sotto la vigenza del d.m.55/2014:
rimborso forfetario nella misura del 7,50 % sulla somma
riconosciuta a titolo di compenso, preventivamente ridotto
della metà.
•
Criteri per la determinazione del compenso ad ausiliari del giudice e c.t. di
parte
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

Non c’è valore medio di riferimento (vedi relazione illustrativa al T.u.s.g.);

si fa riferimento al d.m. 140/2012 (il d.m. 55/2014 riguarda solo i compensi
forensi) per il professionista che abbia svolto l’incarico di ausiliario (es. curatore
fallimentare o amministratore giudiziario) o di c.t di parte (con riguardo a
questa figura perlomeno per gli incarichi che siano proseguiti dopo l’entrata in
vigore della fonte sopra citata), utilizzando i parametri relativi alla categoria
professionale alla quale egli appartiene, e al d.m. 30 maggio 2002 per quello che
abbia svolto l’incarico di c.t.u;

si opera la dimidiazione (n.b. provvedimento che rileva solo nell’ambito del
rapporto tra le parti del giudizio)
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

Necessità di tener conto della natura della obbligazione delle parti verso il ctu

Secondo la Suprema Corte (8 luglio 1996 n. 6199): «…poiché la prestazione del CTU è
effettuata in funzione di un interesse comune delle parti del giudizio nel quale è resa,
l’obbligazione nei confronti del consulente per il soddisfacimento del suo credito per il
compenso deve gravare su tutte le parti del giudizio in solido tra loro, prescindendo dalla
soccombenza; la sussistenza di tale obbligazione solidale, inoltre, è indipendente sia dalla
pendenza del giudizio nel quale la prestazione dell’ausiliare è stata effettuata, sia dal
procedimento utilizzato dall’ausiliare al fine di ottenere un provvedimento di condanna al
pagamento del compenso spettantegli» (così anche Cass. civile, sez. II, 30 dicembre 2009, n.
28094 e Cass. civile, sez. II, 15 settembre 2008, n. 23586)
Su quale importo va operata la dimidiazione del compenso per il ctu ?
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

Prima modalità: la dimidiazione viene operata sull’importo iniziale e, solo dopo di
essa, la somma così risultante viene ripartita ulteriormente nel rapporto tra le parti

Seconda modalità: La riduzione viene operata sulla quota della somma liquidata che
viene posta a carico della parte ammessa al patrocinio

Obiezioni al secondo metodo:
la norma (art. 130 d.P.R. 115/2002) stabilisce che sia il compenso spettante al CTU, e
da lui ottenibile da qualsiasi delle parti, a dover essere dimezzato.
se la ripartizione tra le parti non avviene in pari misura, la parte ammessa è esposta al
rischio di dover sostenere, a seguito del regresso dell’altra parte che abbia pagato
l’intero, l’esborso di una somma superiore alla metà di quella liquidata al ctu.
Esempio delle diverse conseguenze dei due metodi
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

un ctu, al termine dell’incarico svolto in un giudizio con due parti, di cui una ammessa al
patrocinio a spese dello Stato, richiede un compenso di euro 2.400,00 oltre accessori.

Il giudice che seguisse la prima delle modalità di liquidazione, nel quantificare la somma da
corrispondere al ctu, la ridurrebbe del 50 %, ai sensi dell’art. 130 dpr 115/2002, e porrebbe poi
l’onere del suo pagamento a carico delle parti in via tra loro solidale. Se poi la parte abbiente
versasse al ctu l’importo come liquidato (euro 1.200,00) e agisse, ai sensi dell’art. 1298 c.c., in
via di regresso nei confronti del non abbiente quest’ultimo dovrebbe sostenere una spesa di
euro 600,00.

Se il giudice procedesse, invece, con la seconda modalità di liquidazione porrebbe l’onere del
pagamento dell’intera somma liquidata (euro 2.400,00) a carico di tutte le parti in via tra loro
solidale dimezzando, ai sensi dell’art. 130, solo la parte di cui debba farsi carico la parte non
abbiente. In questo caso, a seguito del regresso della parte abbiente che anticipasse l’intero
importo (euro 1.800,00), la parte non abbiente sosterrebbe una spesa di euro 900,00.
Un possibile profilo di incostituzionalità della disciplina
( slide concessa dal dottor Massimo Vaccari – Magistrato Tribunale di Verona)

La regola della dimidiazione ha l’effetto di penalizzare il CTU e, al contempo, di avvantaggiare
la parte abbiente che beneficia di una sensibile riduzione dell’importo dovuto ex lege e tale
esito è ancor più irragionevole nel caso in cui la stessa parte risultasse soccombente nel
giudizio.

No esigenza di contemperare l’interesse del professionista con quella di contenere l’onere
economico per lo Stato, poiché in nessun caso lo Stato corrisponde direttamente al CTU la
somma liquidatagli a titolo di compenso, a differenza di quanto accade con il difensore della
parte non abbiente.

Il compenso liquidato, previa riduzione del 50 %, al difensore viene anticipato dallo Stato,
che poi lo può recuperare, nella ricorrenza dei presupposti previsti dagli artt. 133 e 134 d.P.R.
115/2002; il CTU invece può soddisfarsi su una qualsiasi delle parti e, solo qualora il suo
credito rimanga insoddisfatto, può ricorrere al meccanismo (n.b. residuale) della
prenotazione a debito, che però non comporta nessun esborso per lo Stato giacchè esso
verserà al CTU solo se e quanto avrà recuperato in base alle norme sopra citate.
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105
Ai sensi dell’articolo 131 punto 3
gli onorari del consulente tecnico di parte e dell’ausiliario del magistrato sono
prenotati a debito,a domanda, anche nel caso di transazione della lite, se non
è possibile la ripetizione dalla parte a carico della quale sono poste le spese
processuali o dalla stessa parte ammessa per vittoria della causa o per revoca
dell’ammissione.
Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di
funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e alle
indennità di custodia dei beni sottoposti a sequestro
XXXXX
Art 165 T.U.
La liquidazione delle spese disciplinate nel presente testo unico è sempre effettuata
con ordine di pagamento del funzionario addetto all’ufficio se non espressamente
attribuita al magistrato
Il Magistrato provvede
alle liquidazione
con Decreto motivato
Il funzionario provvede
alle liquidazione
con Ordine di Pagamento
Dalla Relazione illustrativa del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia emerge come la distinzione nelle competenze per la liquidazione
è fondata sull’attribuzione al magistrato della competenza a provvedere alla quantificazione,
della spesa quando rilevano aspetti valutativi
107
Ordine di pagamento
Decreto di pagamento
MANDATI di PAGAMENTO
Art 165 TU spese di giustizia
La liquidazione delle spese è
disposta con ordine di di pagamento
effettuata dal funzionario addetto
all’ufficio se non espressamente
attribuita al magistrato
Personale competente xxxxx
a
L'emissione del titolo di spesa
Le modalità di liquidazione e pagamento sono minuziosamente disciplinate dalla legge
Il decreto di pagamento in favore del difensore come degli altri ausiliari è sempre
comunicato al beneficiario ed alle parti, compreso il Pubblico Ministero.
Il magistrato, su istanza di uno qualsiasi dei predetti soggetti, può sospendere
l'esecuzione provvisoria del decreto di pagamento.
Per i giudizi di Cassazione procede il giudice del rinvio o quello che ha pronunziato la
sentenza di merito passata in giudicato.
In ogni caso il giudice competente può provvedere anche per le liquidazioni spettanti
nei precedenti gradi o fasi del giudizio, quando l'ammissione al patrocinio sia
intervenuta alla definizione del processo (art. 83, secondo comma, del testo unico).
È da rilevare come il G.I.P. possa procedere alla liquidazione dei compensi a favore del
difensore, dell'ausiliario, del consulente di parte e dell'investigatore privato anche se
l'azione penale non è esercitata (art. 105 t.u. spese di giustizia)
Ai sensi della circolare 19 novembre 1990, n. 8/3621/7(90) del Min. G.G., Aff. Civ.. è
rilevante notare come i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei
procedimenti di liquidazione (che consegue alle comunicazioni e mancata
impugnazione).
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Art. 105 (L)
Il giudice per le indagini preliminari
liquida il
compenso al difensore,
all'ausiliario del magistrato,
al consulente tecnico di parte
e all'investigatore privato,
anche se l'azione penale non è esercitata.
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110
Il giudice dell’esecuzione
====
con riguardo alla condanna in favore del difensore della parte civile, ammessa al patrocinio,
l’importo oggetto di condanna deve coincidere con quello liquidato al difensore
e nel dispositivo si deve provvedere all'indicazione dello Stato come creditore del pagamento
a carico dell'imputato, quantificandolo ai sensi dell’art. 82 D.P.R. 115/2002, e, contestualmente,
provvedere alla liquidazione della stessa somma in favore del difensore della parte civile,
(Cass. Sez. VI penale, 8 novembre 2011, n. 46537, Corte Cost. con ord.270/2012)
Processo penale
1. Se si tratta di reato punibile a querela della persona offesa, nel caso di sentenza
di non luogo a procedere ovvero di assoluzione dell'imputato ammesso al
patrocinio perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, il
magistrato, se condanna il querelante al pagamento delle spese in favore
dell'imputato, ne dispone il pagamento in favore dello Stato.
ART. 110 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
2. Se si tratta di reato per il quale si procede d'ufficio,
il magistrato, se rigetta la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno, o assolve l'imputato ammesso al
beneficio per cause diverse dal difetto di imputabilità e
condanna la parte civile non ammessa al beneficio al
pagamento delle spese processuali in favore dell'imputato, ne
dispone il pagamento in favore dello Stato.
3. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di
risarcimento del danno il magistrato, se condanna l'imputato
non ammesso al beneficio al pagamento delle spese in favore
della parte civile ammessa al beneficio, ne dispone il
pagamento in favore dello Stato.
Processo civile,amministrativo,contabile e tributario
ART. 133 (L)
(Pagamento in favore dello Stato)
1. Il provvedimento che pone a carico
della parte soccombente non ammessa
al patrocinio la rifusione delle spese
processuali a favore della parte
ammessa dispone che il pagamento sia
eseguito a favore dello Stato.
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114
provvedimenti di liquidazione :
forma e contenuto
=====
L’istituto della distrazione delle spese in favore del difensore è compatibile
con quello del patrocinio a spese dello Stato ?
NO
sulla base del rilievo che l'istituto della distrazione delle spese previsto dall'art. 93
c.p.c.,
eccezionalmente istituisce un rapporto obbligatorio tra il difensore della parte vittoriosa e la parte
soccombente con la conseguenza che il relativo credito sorge direttamente a favore del primo nei
confronti della seconda. (TAR della Calabria sez. I, 11 settembre 2012 n. 573, Cass., Sez. lav., 12 gennaio
1984 n. 267),
La conseguenza è che la richiesta di distrazione delle spese da parte dell’avvocato della parte ammessa al
beneficio implica tacita rinuncia allo stesso (ordinanza 14 luglio 2014 del Tribunale di Caltanissetta,
ordinanza Corte di appello di Catanzaro )
E’ possibile la condanna ai sensi dell’art.130 d.P.R. 115/2002 anche di una
amministrazione statale risultata soccombente nei confronti di una parte non abbiente ?
Secondo la Suprema corte (Sez. II, 29 ottobre 2012 n.18583) il giudice non
può porre a carico dell’amministrazione statale il pagamento delle spese
processuali che un'altra amministrazione dello Stato si sia trovata a sostenere
per la parte ammessa al patrocinio poiché, in caso contrario, si verificherebbe
la paradossale situazione per cui l'amministrazione statale sarebbe tenuta ad
eseguire il pagamento in favore di se stessa.
Nel caso in cui sia vittoriosa la parte non abbiente e vi siano i presupposti
per la condanna della sua controparte ai sensi dell’art. 96 cpc, terzo
comma c.p.c. tale condanna va emessa in favore della parte vittoriosa o
dello Stato ?
 l’art. 133 d.P.R. 115/2002 menziona solo la condanna alla rifusione delle
spese processuali e non anche quella ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
 L’art. 96 cpc , sia al primo che al terzo comma, individua il beneficiario
della condanna nella parte vincitrice e tale non può considerarsi lo Stato.
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Ai sensi dell’art.128
Il difensore della parte ammessa al patrocinio chiede la dichiarazione di
estinzione del processo se cancellato dal ruolo ai sensi dell’art.309 cpc.
L’inosservanza di tale obbligo ha rilevanza disciplinare
Questo articolo sebbene sia ancora riportato nel testo unico spese di
Giustizia è abrogato dalla nuova formulazione dell’art, 181 cpc ex legge
133/2008
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119
Ausiliari del magistrato
E indennità di custodia
======
Liquidazioni e formula esecutiva
Difensori
=====
Il decreto di liquidazione a favore dei difensori, degli ausiliari del
magistrato e del consulente di parte , è revocabile da parte del giudice
che lo ha emesso ?
NO
Il decreto di liquidazione a favore dei difensori, degli ausiliari del
magistrato e del consulente di parte , è irrevocabile da parte del
giudice che lo ha emesso
(Cass. Civ., sez. VI, 2 agosto 2012 n.13892; Cass. Civ., Sez. VI, 6
giugno 2014 n.12795),
unico rimedio è l’opposizione ex art. 170
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Opposizione al decreto di pagamento
(art. 84 testo unico spese di giustizia)
Avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore,
all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte è
ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 170
ART. 170 (L)
(Opposizione al decreto di pagamento)
Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle
imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione.
L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
Caratteristiche del giudizio di opposizione




può avere ad oggetto il decreto di pagamento del compenso (art. 84 d.P.R. 115/2002)
ma anche i provvedimenti di rigetto dell’istanza (adottabile dal giudice penale ai
sensi dell’art. 99 d.P.R. 115/2002) o di revoca del beneficio (ai sensi dell’art. 136
d.P.R. 115/2002).
si tratta di giudizio contenzioso autonomo, avente ad oggetto la controversia relativa
alla spettanza e alla liquidazione del compenso o dell’onorario e quindi diritti
soggettivi di natura civilistica; il procedimento ha quindi natura civilistica e va
quindi attribuito ai magistrati addetti al settore civile, anche nel caso in cui il
provvedimento opposto sia stato emesso nel corso di un giudizio penale.
Il procedimento, si svolge nelle forme del rito sommario di cognizione ex artt. 702bis e ss. c.p.c.,
Il giudizio è a trattazione monocratica anche quando il provvedimento opposto è
stato emesso da organo collegjale.

giudizio ,di
opposizione
Ai sensi della circolare 6 Caratteristiche
maggio 2003 prot. del
n 1/5830/U/03
Min.
Giust. Dip, Aff. Giustizia ufficio I SONO
ASSOGGETTATI al pagamento del contributo unificato,(importo pari allo scaglione lettera a art.13 t.u) i
ricorsi in materia di onorari di avvocato (legge 794/42) il ricorso avverso il rigetto di ammissione al
gratuito patrocinio a spese dello Stato in materia penale e l’opposizione al decreto di pagamento del
compenso agli ausiliari del magistrato o ai collaboratori che abbiano prestato la propria attività
nell’interesse del procedimento ........Si segnala, in ultimo, che entrambi i ricorsi in questione devono essere
iscritti nel “ruolo generale degli affari civili non contenziosi e da trattarsi in camera di consiglio” (art. 13, n
18, D.M. n 264 del 27 marzo 2000) (confermato da circolare ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U)In
materia di onorari di avvocato, per la giurisprudenza di legittimità, l’oggetto della controversia, ex art. 702
bis, è limitato alla determinazione degli onorari e non è estesa anche ai presupposti del diritto al compenso, o
ai limiti del mandato o alla sussistenza di cause estintive o limitative continuando a trovare applicazione per
tali ipotesi la legge 13 giugno 1942 n 794)

Ai sensi della circolare dg_DAG 07/10/2005.022290.U l’opposizione a decreto di pagamento ex art 84 e
170 T.U ( liquidazioni ad ausiliari, difensori, consulenti tecnici di parte, custodie imprese per demolizione) è
soggetto al pagamento del contributo unitario pari ad € 70 (importo ora di 98 € confermato da circolare
ministeriale DAG 14/05/2012.0065934.U)

Ai sensi della nota prot. 1/6026/U/44 del 26 maggio 2006 è dovuto il contributo unificato nei ricorsi avverso
il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per le opposizioni ex art 170 DPR 115/02
proposte nel procedimento presso il Tribunale di Sorveglianza
Caratteristiche del giudizio di opposizione
(legittimazione attiva)-1
Legittimazione attiva: tutti coloro che siano interessati alla modifica del provvedimento
opposto e quindi parte che veda rigettata la propria istanza di ammissione o revocata
l’ammissione già disposta, come pure al difensore della parte ammessa, se egli contesti
l’entità delle somme liquidate nonché naturalmente all’ufficio tributario, tenuto al
pagamento in base al provvedimento di liquidazione
l’imputato ammesso al patrocinio, seppure astrattamente legittimato all' impugnazione,
non ha in concreto alcun interesse alla rimozione del provvedimento, non potendo essere
chiamato ad integrare il compenso del legale e non essendo neppure previsto il recupero
da parte dello Stato delle somme erogate ai difensori (Cass. pen., Sez. IV, 20 novembre
2002 n.23131 e Trib. Potenza, 29 dicembre 2014;
Caratteristiche del giudizio di opposizione
(legittimazione attiva) - 2
Nel processo civile ritengo che la parte ammessa al patrocinio abbia concreto interesse nel
provvedimento in considerazione della eventuale ipotesi di cui al punto 1 articolo 134
DPR 115/2002 e del fatto che l’onorario del difensore rientra tra le spese ripetibili
essendo la disposizione di cui all’articolo 5 DPR 115/2002 relativa al solo processo
penale
Caratteristiche del giudizio di opposizione
(legittimazione passiva)

nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione legittimato passivo è il
Ministero della Giustizia e non l’Agenzia delle Entrate (Cass. Sez. Unite 29
maggio 2012 n. 8510 e Cass. civ., Sez. VI, 13 febbraio 2014 n.3312);

nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione il Pubblico Ministero e/o
il Procuratore Generale NON è legittimato passivo (Cass. Sez. Unite 29 maggio
2012 n. 8510);

nel giudizio di opposizione alla revoca invece è legittimata passivamente
l’agenzia delle entrate in quanto legittimata a chiedere il provvedimento di
revoca ( Cass. pen., Sez. IV, 20 ottobre 2014 n.1627)
Termine per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. 115/2002

prima tesi: non c’è termine di decadenza perché il giudizio è un giudizio ordinario;

seconda tesi: il termine è quello di trenta giorni previsto per i procedimenti di
opposizione da introdursi nelle forme del rito sommario; ( circolare ministeriale
DAG.09/11/2012.0148412.U

terza tesi: il termine è quello previsto per l’opposizione a decreto ingiuntivo;

quarta tesi il termine è sempre di venti giorni, come era già nell’art. 170 d.P.R.
115/2002, prima che venisse modificato dal d. lgs. 150/2011 (in questi termini Trib.
Verona, 26 marzo 2013).
l’ opposizione al decreto di pagamento può essere rigettata per mancata indicazione da
parte dell’avvocato di essere inserito negli elenchi di cui all’articolo 81 DPR 115/2002 ?
Non esiste un obbligo di indicazione della iscrizione del difensore nominato nell’elenco della parte che fa
istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia perché detto elenco è pubblico sia perché il
Presidente del Tribunale può assumere in sede di opposizione tutte le informazioni necessarie ai fini della
decisione ex art. 15 d.lgs. n. 150/2011.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza n. 9264; depositata il 7 maggio 2015)
chi è il funzionario competente ad emettere il mandato di pagamento nell'ipotesi
in cui il provvedimento di liquidazione degli onorari del difensore, emesso dal
giudice di pace, sia stato impugnato davanti al Tribunale e da quest'ultimo
Ufficio rettificato ?
sempre che sia necessario emettere un nuovo mandato di pagamento a seguito della decisione sulla opposizione
la competenza ad emettere il provvedimento di liquidazione del compenso al difensore di imputato ammesso al
gratuito patrocinio a spese dello Stato spetta al funzionario presso il Giudice di pace che ha emesso il
provvedimento impugnato nella misura rettificata. Prot dg.-DAG 08/03/2006.0027204.U
L'opposizione al decreto di pagamento emesso dal Giudice di pace, per la liquidazione delle spese ed onorario
spettanti al difensore dell'imputato ammesso al beneficio, porta all'instaurazione di un processo di tipo
speciale, quale quello previsto per gli onorari di avvocato (e. 2, art. 170 T.U.), innanzi al Tribunale
territorialmente competente, in composizione monocratica. Processo che, naturalmente, può terminare con la
conferma o con la modifica del decreto impugnato. Però, quale che sia la decisione del Tribunale, sembra
inutile l'emissione di un nuovo decreto di pagamento.
Infatti, a parere di questa Dirczione Generale, nel caso di conferma, non deve farsi luogo all'emissione di altro
decreto di pagamento, dacché tale decisione produce il consolidamento del decreto impugnato; nel caso di
modifica, lo stesso provvedimento del Tribunale, stabilendo una nuova liquidazione, costituisce titolo per il
pagamento ed ha tutti i connotati del decreto di pagamento.
Comunque, tanto per la prima che per la seconda evenienza, sarà sempre l'Ufficio del Giudice di pace
procedente ad annotare il decreto sul registro delle spese pagate dall'Erario (1/A/SG) ed ad emettere il relativo
modello di pagamento, di cui all'articolo 177 del T.U. sulle spese di giustizia (D.P.R. 10 maggio 2002, n. 115).
Ufficio I senza n protocollo 13 giugno 2006
il provvedimento che definisce il procedimento di opposizione al decreto di pagamento
previsto dall'art. 170 D.P.R. 115/2002 è soggetto all'obbligo di registrazione ?
la giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 28.5.2003 n. 25080, R.V. 224610)
appare concorde nel ritenere che i procedimenti di opposizione ai decreti di pagamento, previsti dall'art. 170 D.P.R.
115/2002 abbiano natura decisoria e pertanto come stabilito dall'alt. 8, Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 sono
soggetti all'obbligo della registrazione in termine fisso.. Prot dg.-DAG 08/03/2006.0027204.U
provvedimenti relativi alle procedure di opposizione ai provvedimenti di liquidazione spese diritti ed onorari a favore
dei difensore e/o periti e/o e/o custodi e/o imprese di demolizione e in genere riguardanti gli ausiliari del magistratoVI E’ L’ OBBLIGO DELLA REGISTRAZIONE
risoluzione Agenzia dell’entrate n 260/E del 21 settembre 2007, nota 2007/85781 del 27 settembre 2007
e circolari
Ministero Giustizia Direz. Gen. Aff. Civili Uff. IV n 3099/16 del 26 luglio 1957,
Ministero Giustizia Dip. Aff. Giust. Uff. I del 6 maggio 2003 n 1/5830/U/03,
Ministero Giustizia DAG 07/10/2005.022290.U,
Ministero Giustizia DAG 08/03/2006.00272304.U, Ministero Giustizia DAG.26/11/2007.015/006.U,
131
RECUPERO DELLE SPESE
PROCESSO CIVILE
NESSUNA AZIONE DI RECUPERO PUO’ ESSERE EFFETTUATA
NEI CONFRONTI DELL’AMMESSO AL PATROCINIO
NEI CASI IN CUI SIA RIMASTO SOCCOMBENTE
( DAG.08/02/2011.0015318.U)
Xxxxxxxx
132
RECUPERO DELLE SPESE
PROCESSO PENALE
NESSUNA AZIONE DI RECUPERO PUO’ ESSERE EFFETTUATA
NEI CONFRONTI DELL’ IMPUTATO AMMESSO AL PATROCINIO
NEI CASI IN CUI SIA STATO CONDANNATO
LIMITATAMENTE ALLE SPESE ANTICIPATE EX ART. 107 T.U. SPESE DI GIUSTIZIA
xxxx
Principi per il processo penale
ART. 204 (R)
(Recupero delle spese)
1. Le spese ripetibili sono recuperate in caso di condanna alle spese, secondo il codice di procedura penale e
l'articolo 69, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ( cfr= responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e
delle associazioni anche prive di personalità giuridiche) nonchè, nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, secondo
le disposizioni della parte III del presente testo unico.
2. Nel processo di prevenzione, di esecuzione e di sorveglianza si procede al recupero solo in caso di condanna alle
spese da parte della Corte di cassazione.
3. Nel caso di sentenza e di decreto ai sensi degli articoli 445 e 460 del codice di procedura penale si procede
al recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti.
Principi per il processo penale
Qualora il giudice non si sia pronunciato sulle spese, la sentenza va rettificata
con la procedura di correzione di errore materiale (art. 535 e 130 c.p.p.),
essendo l’obbligo del pagamento delle spese conseguenza legale della condanna.
Con la sentenza penale di condanna
è dichiarato l’obbligo del condannato
al pagamento delle spese processuali.
L’obbligo al pagamento delle spese processuali non si trasmette agli eredi del condannato (Corte costituzionale, sentenza n.
98 del 26-3/6-4-1998): a parere della Corte, infatti, dopo la riforma dell’ordinamento penitenziario, che ha introdotto
l’istituto della remissione del debito, l’obbligazione relativa alle spese processuali deve essere considerata non più alla
stregua delle obbligazioni civili, ma piuttosto una vera e propria sanzione economica accessoria alla pena, e come tale essa
non può non partecipare al carattere della personalità che è proprio di tutte le pene.
In precedenza, la non trasmissibilità dell’obbligazione era riferita alle sole spese di mantenimento in carcere (art 188 c.p.).
135
Quando vi è revoca del provvedimento
di condanna per abolizione del reato xxxxx
Applicazione della pena su
richiesta c.d. patteggiamento ex
art 445 c.p.p. quando la pena
irrogata non superi i due anni di
pena detentiva soli o congiunti a
pena pecuniaria ( si recuperano
solo le spese di mantenimento in
carcere ed eventuali spese di
custodia delle cose sequestrate)
Decreto penale di condanna
ex art 460 comma 5 c.p.p.
Non si recuperano
le spese processuali
Processo di prevenzione, di
esecuzione e di sorveglianza ( si
recuperano però le spese in
caso di condanna da parte
della Corte di Cassazione)
Processuali e di mantenimento in carcere di persona minore di
età
Nelle ipotesi di archiviazione per infondatezza della notizia di
reato ex art 408 cpp , nei casi di archiviazione cui all’art 411
per mancanza di una condizione di procedibilità, di estinzione
del reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato
( Corte Costituzionale sent. N 134/1993)
in un procedimento penale definito con provvedimento di non luogo a procedere per remissione di querela
e con espressa condanna del querelato alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), l'onorario e le
spese di assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in ragione
dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sono a carico del querelato, non ammesso al patrocinio a
spese dello Stato, oppure rimangono a carico dell'Erario?
recupero
spese
processuali
in
caso
di
remissione
di
querela.
(DAG.07/12/2005.0046696.U)
E' stato chiesto di conoscere se in un procedimento penale definito con provvedimento di
non luogo a procedere per remissione di querela e con espressa condanna del querelato
alle spese processuali (art. 340, comma 4, c.p.p.), il recupero dell'onorario e delle spese di
assistenza legale, già pagate dall'Erario al difensore del querelante, (parte offesa) in
ragione dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia a carico del querelato, non
ammesso al patrocinio a spese dello Stato, oppure rimanga a carico dell'Erario.
Al riguardo si rappresenta quanto segue.
L'art. 5 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115 non annovera "l'onorario e le spese degli avvocati" né
tra le spese ripetibili (recuperabili) e né tra quelle non ripetibili.
Invero, dette spese per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel
processo penale sono anticipate dall'Erario ai sensi dell'art. 107, D.P.R. richiamato.
Ne consegue che per le predette spese non possano applicarsi le norme generali sul
recupero delle spese processuali di cui all'art. 205 T.U. Spese di giustizia,"Recupero per
intero e forfettizzato", né quelle previste dall'art. 111, T.U. richiamato, "Recupero nei
confronti dell'imputato ammesso al patrocinio", in quanto non rientrano nella ipotesi
prevista.
Pertanto, si è dell'avviso che in assenza di una specifica disposizione normativa le spese
di assistenza legale della parte offesa (querelante), che in ragione dell'ammissione al
beneficio sono state anticipate dall'Erario, restano a carico allo Stato, a meno che il
giudice, nel provvedimento di condanna alle spese, non includa espressamente anche le
suddette voci.
RECUPERO DELLE SPESE
Capo III
Principi per il processo civile, amministrativo, contabile e tributario
ART. 207 (R)
(Recupero delle spese)
Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate
secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
RECUPERABILITÀ DELLE SPESE IN MATERIA CIVILE
sentenza di condanna della parte non ammessa al
patrocinio o della parte diversa dalla Pubblica
Amministrazione
Vi è il titolo per il recupero dei crediti erariali
sorti in procedimenti in cui sussiste il patrocinio
a spese dello Stato quando il procedimento civile
si definisce con:
cancellazione ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Tutte le
parti sono tenute solidalmente al pagamento delle
spese prenotate a debito (art. 134, quinto comma).
sentenza che dispone la compensazione delle spese di
giudizio ( N.B. solo, però, per il recupero
dell’imposta di registro e nella metà dell’importo
non registrato a debito nel caso in cui a richiedere la
registrazione sia la parte ammessa al gratuito
patrocinio);
sentenza o transazione che permette di esercitare la
rivalsa per le spese prenotate a debito o anticipate
nei confronti della parte ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, quando questa abbia conseguito
almeno il sestuplo delle spese.
Invece per le spese anticipate, il recupero va
effettuato indipendentemente dalla somma o dal
valore conseguito (art. 134, secondo comma, del
testo unico sulle spese di giustizia);
rinuncia all’azione o estinzione del giudizio. Il
recupero va effettuato nei confronti dell'attore, sia
se questo è la parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato sia se è parte non ammessa (art. 134,
secondo e quarto comma);
transazione. Il recupero va effettuato nei confronti
di tutte le parti che sono obbligate solidalmente al
pagamento delle spese prenotate a debito ed è
vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio
(art. 134, terzo comma);
139
ART. 134 (L)
(Recupero delle spese)
1.
Se lo Stato non recupera ai sensi dell'articolo 133 e se la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte
ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore, su di questa lo Stato ha diritto di
rivalsa.
2. La rivalsa può essere esercitata per le spese prenotate e anticipate quando per sentenza o transazione la parte ammessa
ha conseguito almeno il sestuplo delle spese, o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio; può essere
esercitata per le sole spese anticipate indipendentemente dalla somma o valore conseguito.
3. Nelle cause che vengono definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese
prenotate a debito, ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Ogni patto contrario è nullo.
4.
Quando il giudizio è estinto o rinunciato l'attore o l'impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al
pagamento delle spese prenotate a debito.
5.
Nelle ipotesi di cancellazione ai sensi dell'articolo 309 codice di procedura civile e nei casi di estinzione diversi da quelli
previsti nei commi 2 e 4, tutte le parti sono tenute solidamente al pagamento delle spese prenotate a debito.
======
nel caso in cui la sentenza disponga per la compensazione delle spese può essere attivata la
procedura di recupero, nei confronti dell’ammesso al patrocinio, ex art. 134 testo unico
spese di giustizia ?
Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Direzione
Generale della Giustizia Civile DAG 14/04/2015.009943.U
L'attività di recupero delle spese processuali, per essere azionata dalla cancelleria
dell'ufficio giudiziario, deve trovare fondamento in un titolo rappresentato dai provvedimento
giurisdizionale di condanna alle spese processuali.
Peraltro, con riferimento ai recupero delle spese processuali nei casi previsti dagli artt.
133 e 134 del D.P.R. 115/2002, questa Direzione Generale con !a circolare dell’08/02/2011,
prot. n.0016318,ha evidenziato che i provvedimenti giurisdizionali costituiscono il titolo
della riscossione.
Pertanto, nel caso in cui il titolo disponga la compensazione delle spese, le medesime fanno
carico a ciascuna parte e, quindi, non può essere azionata alcuna attività di recupero, né può
essere esercitato il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese
dello Stato ai sensi dell'art.134 del D.P.R. 115/2002.
ART. 132 (R)
(Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese)
Nel caso di compensazione delle spese, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio,
l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed
è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al
patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.
(X)
Spese Processuali
ufficio competente al recupero
Articolo 208 T.U
per come modificato della legge 69/09
(rif art 665c.p.p.)
Se non diversamente stabilito
in modo espresso, ai fini delle
norme che seguono e di quelle
cui si rinvia, l’ufficio incaricato
della gestione delle attività
connesse alla riscossione è
così individuato
a) Per il processo civile , amministrativo , contabile
e tributario è quello presso il magistrato , diverso
dalla corte di cassazione, il cui provvedimento è
passato in giudicato o presso il magistrato il cui
provvedimento è divenuto definitivo
b) Per il processo penale è quello presso il giudice
dell’esecuzione
1- Salvo diversa disposizione di legge a conoscere
dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo
ha deliberato
2- quando è stato proposto appello se il provvedimento è
stato confermato o riformato soltanto in relazione alla
pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è
competente il giudice di primo grado,altrimenti è
competente il giudice di appello
GIUDICE DELL’ESECUZIONE
( art. 665 c.p.p.)
4 bis - se l’esecuzione concerne più
provvedimenti emessi dal tribunale in
composizione
monocratica
e
collegiale l’esecuzione è attribuita in
ogni caso al collegio
3- quando vi è stato ricorso in cassazione è questo è stato
dichiarato
inammissibile
o
rigettato
ovvero
quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento
impugnato, è competente il giudice di primo grado se il
ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile,
ovvero a norma dell’art. 569 ( ricorso immediato per
cassazione) e il giudice indicato nel comma 2 negli altri
casi . Quando è stato pronunciato l’annullamento con
rinvio è competente il giudice di rinvio.
4- se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da
giudici diversi è competente il giudice che ha emesso il
provvedimento divenuto irrevocabile. Tuttavia se i
provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e
giudici speciali è competente in ogni caso il giudice
ordinario
Circolare Ministeriale DAG 25/01/2006.0009512.U
Diversi uffici giudiziari hanno più volte segnalato a questa Direzione Generale la problematica
dell'individuazione della competenza al recupero di spese prenotate a debito ovvero anticipate
dall'Erario che, a seguito delle vicende processuali, devono essere recuperate da altri uffici
giudiziari.
Il caso prospettato non è isolato in quanto analoga ipotesi si può verificare nelle tipologie di
prenotazione a debito delle spese ai sensi dell'art. 59 lett d) DPR 131/86. allorché la sentenza di primo
grado goda dell'applicazione del beneficio mentre quella di secondo grado non goda dell'applicazione
del medesimo beneficio (ad es. quando viene dichiarata la nullità della sentenza impugnata).
Orbene, a parere di questa Direzione Generale, il disposto dall'art. 208 del T.U. costituisce criterio
inderogabile; conseguentemente, il titolo per la riscossione, salvo le eccezioni espressamente
disciplinate dalla legge, non può che essere la sentenza divenuta irrevocabile anche nelle ipotesi in
cui durante il giudizio di gravame non si presentino spese prenotate a debito o anticipate e la
riscossione, quindi, comprenda spese sostenute in precedenti gradi di giudizio.
La normativa vigente del resto, istituendo il foglio delle notizie, non fa che determinare l'unicità della
procedura contabile di gestione delle spese, sebbene articolata in più fasi processuali.
Spese processuali- termine di prescrizione
-
il termine di prescrizione delle spese processuali è quello ordinario di cui
all'art. 2946 c.c., vale a dire dieci anni dalla data in cui la sentenza, civile o
penale, è divenuta irrevocabile o, comunque, dalla data in cui il provvedimento
conclusivo del processo è divenuto definitivo.
-
la notifica dell'invito al pagamento (art. 212 T.U.) costituisce atto idoneo ad
interrompere la prescrizione del credito in quanto atto di costituzione in mora
del debitore (artt. 2943 e 1219 c.c.) e comunque atto che esprime in modo
inequivocabile la volontà di far valere il diritto dell'Erario alla riscossione di
somme dovute (si veda, Cass. Civ., sentenza n. 908, del 13.3.1976).
146
Recupero oblazione
========
147
Processo in cui è parte
l’amministrazione pubblica
Prenotate a debito
xxxx
Spese a rt. 158 T.U.
Anticipate
xxxx
Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese ( art. 159 T.U.)
xxx
Processo in cui è parte l’amministrazione pubblica
Ai sensi dell’articolo 158 t.u spese di giustizia . Il contributo unificato è prenotato a debito
ART. 3 (R) (Definizioni)
1.
Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:
omississ......
q) "amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito" è l'amministrazione dello Stato, o altra
amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo
carico;
•L’INAIL è tenuta al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria
(ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
•L’INPS è tenuto al pagamento del contributo unificato nelle cause di previdenza ed assistenza obbligatoria (
ministero giustizia dg.DAG.14/05/2012.0065934.U)
•Non è dovuto il pagamento del contributo unificato nelle cause ex art 28 l 300/1970 (statuto dei lavoratori)
(ministero giustizia dg.DAG.09/01/2013.0003169.U)
•La circolare DAG.27/07/2012.0105325.U ha evidenziato come l’art.12,comma 5 DL 16/2012 convertito con legge
44/2012 ha previsto che le disposizioni di cui all’articolo 158 Testo unico spese di giustizia ( prenotazione a debito e
anticipazione delle spese) si applichino anche per i procedimenti promossi dalle agenzie fiscali delle entrate, delle
dogane,del territorio e del demanio
gli enti locali ( Comuni e Province) e territoriali (Regioni) sono pubbliche amministrazioni
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 158 testo unico spese di giustizia ?
NO
========
Agenzie dell’Entrate, dogane, del territorio e del demanio sono pubbliche amministrazioni
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 158 testo unico spese di giustizia ?
Ai sensi della circolare in. Giust. Dip. Aff. Giustizia DAG.27/07/2012.0105325.U
le disposizioni di cui all’art. 158 del DPR n 115 del 30 maggio 2002 si applicano
anche nei confronti delle Agenzie fiscali delle entrate, dogane, del territorio e del
demanio
GRATUITO PATROCINIO nel Processo Penale
151
Onorario e spese ex art. 115 T.U. a difensore
di persona ammessa al programma di protezione
=====
Onorario e delle spese al difensore d’ufficio art 116 T.U.
====== =======
Estensione del patrocinio a spese
dello Stato
onorario e spese a difensore di persona irreperibile art. 117 T.U
=======
onorario e spese a difensore d’ufficio del minore art. 118 T.U
======
152
Difensori d’ufficio e di irreperibili
e foglio notizie
=====
Riguardo il campione fallimentare nessuna novità è stata introdotta dal t u spese di giustizia
153
la cancelleria dovrà annotare tutte le spese prenotate a debito e/o anticipate sul foglio delle notizie
Tali spese saranno recuperate, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo
Nel caso in cui la procedura si chiuda per mancanza di attivo, il funzionario incaricato opererà apposita
annotazione di chiusura sul foglio delle notizie prima della archiviazione del fascicolo processuale
Nella procedura fallimentare, infatti, la prenotazione a debito, l'anticipazione ed il recupero delle spese sono regolate
dall'articolo 146 del T.U., il quale, come risulta nella relazione illustrativa, in caso di mancanza di attivo, non
disciplina l'ipotesi del recupero delle spese nei confronti del fallito come persona fisica dato che queste gravano
esclusivamente sul fallimento.
Tuttavia, se la procedura fallimentare viene riaperta, il foglio notizie relativo alla procedura originaria dovrà
divenire parte integrante del nuovo foglio delle notizie
Ai sensi dell Art 147 in caso di revoca della dichiarazione di fallimento, le spese della procedura fallimentare e il
compenso al curatore sono a carico del creditore istante se condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di
fallimento con colpa; sono a carico del fallito persona fisica se con il suo comportamento ha dato causa alla
dichiarazione di fallimento =====
ART. 144 (L)
(Processo in cui è parte un fallimento)
1. Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del
giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro
necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al
patrocinio ai sensi e per gli effetti delle norme previste dalla
presente parte del testo unico, eccetto quelle incompatibili
con l'ammissione di ufficio.
Chi è competente alla liquidazione del compenso del legale del fallimento ammesso al
patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 144 DPR 115/02 il giudice delegato del
fallimento o il giudice che definisce la causa ?
Ministero della Giustizia –Dipartimento per gli Affari di Giustizia
– Direzione Generale della Giustizia Civile nota senza numero del 15 aprile 2007
. L'art. 144 del D.P.R. 115/2002, Testo unico sulle spese di giustizia, introduce una deroga alla disciplina
del patrocinio a spese dello Stato, limitata alla previsione che il decreto del Giudice delegato, che attesta
che "non è disponibile il denaro necessario per le spese," sostituisce la procedura ordinaria di cui all’art. 126 dello stesso D.P.R..
Peraltro, che tale deroga sia limitata al solo accertamento delle condizioni reddituali si desume dal fatto che l'articolo in esame precisa
che "il fallimento si considera ammesso al patrocinio ai sensi e per gli effètti delle norme previste dalla presente parte del T. U.,
eccetto quelle incompatibili con l'ammissione di ufficio*', richiamando, quindi, tutte le disposizioni che regolano la materia del
patrocinio a spese dello Stato.
Di conseguenza, alla liquidazione delle spese sostenute in ogni grado e stato del processo deve provvedere, ai sensi del combinato
disposto degli artt. 3, 82 del D.P.R. richiamato e dell'art. 91 c.p.c.. il giudice della causa, che è l'unico in grado di tenere conto al momento
della liquidazione "della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione
processuale della persona difesa" (art. 82 D.P.R 115/02).
Né. questa interpretazione appare in contrasto con l'art. 25, co. 1, n. 4) del R.D. 16.3.1942, n. 267, così come modificato dall’art. 22 del
D. Lgs. 9.1.2006, n. 5, in quanto trattasi di disposizione a carattere generale, che riguarda i poteri del giudice delegato nell'ambito del
fallimento, ma che non sembra possano essere estesi fino a ricomprendere la deroga alla competenza specifica di altra autorità giudiziaria.
Inoltre, nell'ipotesi in cui la liquidazione avvenisse con un provvedimento diverso dalla sentenza che definisce il giudizio,ove i due
provvedimenti fossero entrambi emessi in mancanza di coordinazione dei rispettivi uffici, l'avvocato avrebbe due titoli per il recupero
delle spese e onorari.
Si aggiunge, inoltre, che le spese e gli onorari del difensore, anticipate dallo Stato ai sensi dell’art. 131 del D.P.R. 115/2002, possono
essere riscosse dal cancelliere del giudice della causa in conformità alla procedura prevista dalla parte VII del Testo Unico.
Al contrario, nel caso in cui il Giudice Delegato procedesse alla liquidazione degli onorari. nelle ipotesi di fallimento senza attivo ogni
possibilità di recupero di tali crediti sarebbe espressamente esclusa, in quanto l'art. 203 del T.U. richiamato, stabilisce che le disposizioni
sulla riscossione non si applicano alla procedura fallimentare, parte IV, titolo I del T.U.
156
Articolo 135 TU norme particolari per alcuni processi
Patrocinio nei processi di dichiarazione di assenza, morte presunta
E nei processi esecutivi mobiliari e immobiliari
======
ART. 143 (L)
(Processi previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149)
( ndr = diritto del minore ad una famiglia)
1. Sino a quando non è emanata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio, nei processi previsti dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, per effetto dell'ammissione al patrocinio,
sono pagate dall'erario, se a carico della parte ammessa, le seguenti spese:
a) gli onorari e le spese spettanti all'avvocato, al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, e sono
liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità rispettivamente previste dagli articoli 82 e 83 ed è ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 84;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, ad appartenenti agli uffici, agli ufficiali giudiziari per le
trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni e a notai;
d) i diritti e le indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta dell'ufficio e per le
notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.
2. La disciplina prevista dalla presente parte del testo unico si applica, inoltre, per i limiti di reddito, per la
documentazione e per ogni altra regola procedimentale relativa alla richiesta del beneficio.
Articolo 145 TU
processo di interdizione e inabilitazione ad istanza del Pubblico Ministero
1. Nel processo di interdizione e di inabilitazione promosso dal pubblico ministero le
spese sono regolate dall'articolo 131, eccetto per gli onorari dovuti al consulente
tecnico dell'interdicendo o dell'inabilitando, e all'ausiliario del magistrato, i quali sono
anticipati dall'erario.
2. Passata in giudicato la sentenza, l'ufficio richiede a tutori e curatori, nella qualità, di
presentare entro un mese la documentazione prevista dall'articolo 79, comma 1, lettera
e); alla scadenza del termine, l'ufficio chiede all'ufficio finanziario gli adempimenti di
cui all'articolo 98. comma 2. trasmettendo l'eventuale documentazione pervenuta.
3. Lo Stato ha diritto di ripetere le spese nei confronti dei tutori e curatori, nella qualità,
se il magistrato con decreto accerta il superamento dei limiti di reddito previsti per
l'ammissione al patrocinio nei processi civili, sulla base della documentazione richiesta
ai beneficiari o sulla base degli accertamenti finanziari..
Articolo 148 TU
Eredità giacente attivata d’ufficio
Nella procedura dell'eredità giacente attivata d'ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono
anticipate dall'erario.
Sono spese prenotate a debito:
il contributo unificato;
i diritti di copia.
Sono spese anticipate dall'erario:
le spese di spedizione o l'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta
d'ufficio;
le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento
di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva, a carico
del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.
Equiparazione dello straniero e dell’apolide
Processo penale
Art. 90 T.U
Il trattamento previsto per il cittadino italiano
è assicurato altresì allo straniero e all’apolide
residente nello Stato
160
Processo civile
Art. 119 T.U
Il trattamento previsto per il cittadino italiano
è assicurato altresì allo straniero regolarmente
soggiornante sul territorio nazionale al momento
del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del
processo da instaurare e all’apolide, nonché ad
enti ed associazioni che non perseguono scopi di
lucro e non esercitano attività economica
Lo straniero ammesso al patrocinio che non conosce la lingua italiana può nominare un proprio interprete
( sentenza Corte costituzionale 6-7-2007 n 254)
========
161
Patrocinio a spese dello Stato e procedimenti di convalida delle espulsioni di cittadini stranieri extracomunitari
artt. 13 e 14 decreto legislativo 286/1998
====
PATROCINIO NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE
con il decreto legislativo 27 maggio 2005 n 116 pubblicato in G.U. n 151 dell’1.7.2005 è stata data
attuazione alla direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l’acceso alla giustizia nelle controversie
transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese
dello Stato in tali controversie.
Le disposizioni in materia si applicano al solo giudizio civile.
Per controversia tranfrontaliera si intende una controversia in cui la parte che chiede il patrocinio
è domiciliata o regolarmente soggiornante sul territorio di uno stato appartenente all’unione
europea diverso da quello in cui pende il giudizio o in cui deve essere eseguita la sentenza.
Per essere ammesso al patrocinio redito dichiarato non superiore a € 9.296,29, se l’interessato
convive con il coniuge o altri familiari il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei
componenti la famiglia. In tal caso il limite di reddito è aumentato di € 1-032,91 per ogni
componente la famiglia.
Il patrocino a spese dello stato garantisce:
la consulenza legale nella fase precontenziosa, al fine di giungere ad una soluzione che eviti il
giudizio;
l’assistenza legale;
spese di interprete;
spese di traduzione;
spese di viaggio quando la presenza in aula è disposta dal giudice e/o dalla legge;
163
Procedimento Europeo
d’ingiunzione di pagamento e
relativa opposizione
Regolamento CEE 1896/2006
procedimenti
comunitari
La cooperazione tra autorità
giudiziarie europee nel
settore delle prove civili
regolamento (CE) n 1206 del
28 maggio 2001
Controversie di modesta entità
regolamento CE 861/2007
Fly UP