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Manovra correttiva 2010: il diritto di difesa sacrificato per ragioni di

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Manovra correttiva 2010: il diritto di difesa sacrificato per ragioni di
Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro Approfondimento
Manovra correttiva 2010: il diritto di
difesa sacrificato per ragioni di cassa
francesco dipaola*
Premessa
cambia con la modifiche appor- della notifica, assumerà carattere
tate dalla manovra correttiva in di esecutività, affidando immeTra le novità introdotte dalla ma- argomento.
diatamente, appunto, all’Agente
novra correttiva (D.L. 31 maggio
della Riscossione, con modalità
2010 n. 78), attualmente al vaglio Concentrazione
che verranno diramate prossidel parlamento per la conver- della riscossione
mamente con provvedimento del
sione in legge, spiccano le misure nell’accertamento
direttore dell’Agenzia delle envolte a potenziare ed accelerare
trate, la riscossione delle somme
sensibilmente la riscossione delle Gli avvisi di accertamento emessi richieste.
somme scaturenti dagli accerta- ai fini II.DD. ed I.V.A., notificati a In ogni caso, resteranno comunmenti fiscali emessi dall’Agenzia partire dal 1° luglio 2011 e rela- que salve le disposizioni (poteri,
tivi ai periodi d’imposta in corso facoltà e modalità) che discidelle entrate.
Nello specifico, si fa riferimento, alla data del 31 dicembre 2007 e plinano la riscossione a mezzo
in primis, alle disposizioni1 che successivi, diventano esecutivi ruolo3.
concentrano la riscossione già all’atto della notifica, e devono Ne deriva che, in caso di temnella fase dell’accertamento fi- espressamente contenere l’inti- pestiva proposizione del ricorso,
scale, ed, in secundis, a quelle mazione ad adempiere al paga- verranno riscosse - a titolo provche riducono il limite temporale mento delle somme ivi contenute visorio - le somme pari alla metà
alle sospensive nel processo tri- entro il termine previsto per la delle imposte, nonché i relativi inbutario2.
teressi, mentre, in caso di omessa
presentazione del ricorso.
Le suddette disposizioni, com- Cambia radicalmente la proce- opposizione, verranno riscosse - a
binate tra loro, rischiano, per dura di riscossione delle somme titolo definitivo - per l’intero i vacome si avrà modo di constatare scaturenti da accertamenti fiscali lori contenuti nell’accertamento,
in seguito, di calpestare, esclu- per le quali, a differenza del pas- e non più tardi del 31 dicembre
sivamente per mere ragioni di sato, in caso di mancato paga- del secondo anno successivo a
cassa, diritti costituzionalmente mento nel termine suindicato, quello in cui l’accertamento è digarantiti, quali il diritto di cia- l’Agente della Riscossione potrà venuto definitivo.
scun cittadino di concorrere alla procedere ad esecuzione forzata, Tuttavia, in presenza di fondato
spesa pubblica in ragione alla decorsi trenta giorni dal termine pericolo per il positivo esito della
sua capacità contributiva (art. 53 ultimo previsto per il pagamento riscossione4, è infine prevista,
decorsi 60 giorni dalla notifica
Cost.), il diritto di difesa (art. 24 medesimo.
Cost.), il diritto all’iniziativa eco- Ergo, senza preventiva iscrizione dell’atto impositivo, la riscossione
nomica e della proprietà (artt. 41 a ruolo e conseguente notifica integrale delle somme ivi contee 42 Cost.).
della cartella di pagamento, l’ac- nute.
Ciò premesso, vediamo cosa certamento fiscale, per effetto
1 Cfr. l’art. 29 - D.L. 31 maggio 2010 n. 78.
2 Cfr. l’art. 38, co. 9 - D.L. cit.
3 In tal senso, si veda l’art. 29, co. 1 lett. g) - D.L. cit.
4 Al riguardo, si veda l’art. 29, co. 1 lett. c) - D.L. cit.
* Consulente del lavoro in Barcellona (ME).
numero 13
05 luglio 2010
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Studi
Approfondimento Fondazione
Consulenti del Lavoro
Ante riforma
Post riforma
Notifica atto impositivo
Notifica atto impositivo
decorsi 60 gg.
In caso di
opposizione e
mancato pagamento
In caso di omessa
opposizione e
mancato pagamento
Iscrizione a ruolo a
titolo provvisorio
ex art. 15 - D.P.R. n.
602/1973
(la metà delle
imposte e degli
interessi)
Iscrizione a ruolo
a titolo definitivo
ex art. 14 - D.P.R. n.
602/1973
(l’intero delle
somme contenute
nell’accertamento)
In caso di
opposizione
In caso di omessa
opposizione
Intimazione ad
adempiere a titolo
provvisorio ex
art. 15 – D.P.R. n.
602/1973
(la metà delle
imposte e degli
interessi)
Intimazione ad
adempiere a titolo
definitivo ex art. 14
- D.P.R. n. 602/1973
(l’intero delle
somme contenute
nell’accertamento)
decorsi 30 gg. dal termine ultimo
previsto per il pagamento (cioè 90
gg. dalla notifica = 60gg. + 30 gg.)
Notifica Cartella di
pagamento ex artt.
25 e 26 - D.P.R. n.
602/1973
In caso di mancato pagamento
decorsi 60 gg.
Esecuzione forzata o azioni cautelari
e conservative, nonché ogni
altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore ex
artt. 49 e 50 – D.P.R. n. 602/1973
Limitazione
temporale alle
sospensive nel
processo tributario
L’intento di accelerare la riscossione non si esaurisce con la sua
anticipazione nella fase della notifica dell’accertamento fiscale,
ma si estende anche alla successiva fase contenziosa, limitando,
appunto, l’efficacia dell’unico
strumento di tutela che possiede
il contribuente per preservare il
Esecuzione forzata o azioni cautelari
e conservative, nonché ogni
altra azione prevista dalle norme
ordinarie a tutela del creditore ex
artt. 49 e 50 – D.P.R. n. 602/1973
proprio patrimonio dall’azione
del Fisco.
Nello specifico si fa riferimento
alle modifiche apportate dall’articolo 38, co. 9, D.L. citato alla disciplina della sospensione giudiziale
ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/1992
secondo cui: “il ricorrente, se
dall’atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale la sospensione
dell’esecuzione dell’atto stesso ...”.
Rispetto alla normativa ante ri-
forma, secondo cui gli effetti della
sospensione cessavano alla data
di pubblicazione della sentenza,
adesso l’efficacia del provvedimento di sospensione5 non potrà superare il termine massimo
di centocinquanta giorni dalla
data di emanazione del provvedimento medesimo.
Di conseguenza, il contribuente
sarà comunque tenuto a pagare,
pur di impedire il corso dell’esecuzione.
5 Il provvedimento di sospensione è emesso dal collegio della sezione presso cui è assegnata la causa, il quale, sentite le parti in
camera di consiglio e delibato il merito, provvede con ordinanza motivata non impugnabile.
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Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro Approfondimento
Giammai, infatti, secondo gli attuali tempi canonici della giustizia6, il contribuente conoscerà
l’esito della controversia entro il
termine massimo previsto dalla
manovra.
Specie in quelle controversie in
cui il contribuente ottenga il decreto presidenziale di provvisoria
sospensione ex articolo 47, co. 3,
D.Lgs. citato7, tenuto conto della
circostanza che in tale ambito i
Ante riforma
Ordinanza/decreto
Effetti
Post riforma
Ordinanza/decreto
Effetti
tempi giocoforza si dilateranno
perché l’udienza di trattazione del
merito dovrà necessariamente
essere preceduta dall’udienza di
convalida.
Pubblicazione della sentenza
Pubblicazione della sentenza
Max 150 gg
Osservazioni e
conclusioni
Ci si augura che le suddette modifiche, se non totalmente cancellate, siano quantomeno rivisitate
in sede di conversione del decreto
legge.
L’abbinamento delle disposizioni
che concentrano la riscossione
già nella fase dell’accertamento
fiscale con quelle che riducono
il limite temporale alle sospensive nel processo tributario sono
inaccettabili, poiché costringono
i contribuenti a pagare sempre e
comunque8 (anche laddove il giudice tributario ritenga sussistenti
i presupposti per concedere la tutela cautelare), pena l’esposizione
alle azioni esecutive dell’Agente
della Riscossione che, in ordine ai
crescenti poteri accordategli, non
starà certo inerte.
Il timore, altamente fondato, è
che il contribuente possa essere
disincentivato a ricorrere al contenzioso, e quindi ad esercitare il
suo (sacrosanto) diritto di difesa,
ritenendo, del pari, maggiormente
conveniente pagare (o patteggiare
con il fisco)9 per evitare ulteriori
danni economici e morali, anche
per somme non dovute.
Tutto ciò, indubbiamente, sbilanciando a favore del Fisco la conduzione dei rapporti prossimi e futuri
tra Fisco e contribuente.
Infatti, confermare in toto le suddette modifiche significa vedere
sgretolarsi, in un colpo solo, tutte
le conquiste di civiltà fiscale intro-
dotte nell’ultimo ventennio, prima,
con la riforma del procedimento
amministrativo (L. n. 241/1990),
e poi, con la stesura dello Statuto
dei diritti del contribuente (L. n.
212/2000); disposizioni che da
lì innanzi avrebbero garantito il
superamento delle ataviche posizioni conflittuali e di sospetto reciproco tra Fisco e contribuente,
con l’instaurazione, per contro, di
fecondi e sereni rapporti di fiducia
e collaborazione.
Non si venga a dire che il suddetto
intervento sia stato animato dal
quel fine nobile, più volte invocato
anche nel passato meno recente,
qual’è l’evasione fiscale, per il
quale bisogna, in luogo di anticipare la riscossione di somme che
una volte sottoposte al sindacato
6 Ancorché la trattazione della controversia debba essere fissata non oltre i novanta giorni dalla pronuncia di accoglimento
dell’istanza di sospensione, appare inverosimile che il collegio adito, allo stato dell’organizzazione attuale della giustizia tributaria, e nonostante gli apprezzabili sforzi sostenuti sin qui dai giudici tributari per assicurare una giustizia più celere e quindi più
giusta, riesca ad assicurare il deposito della sentenza entro i fatidici 150 gg.
7 Si tratta di tutela cautelare subordinata a casi di eccezionale urgenza. In tali circostanze, il contribuente può farne richiesta al
Presidente della Commissione Tributaria Provinciale adita, il quale, previa delibazione del merito, con lo stesso decreto, può
motivatamente disporre la provvisoria sospensione dell’esecuzione fino alla pronuncia del collegio.
8 Tra le misure attualmente vigenti per ovviare al pagamento integrale delle somme ivi contenute negli accertamenti fiscali, e parimenti per sospendere il corso dell’esecuzione, si registra l’istituto del rateizzo ex art. 19 - D.Lgs. n. 602/1973, per il quale però, qualora ne ricorrano i presupposti, non è possibile escludere gli altri (la dilazione è estesa a tutti) carichi a ruolo iscritti nei confronti
del contribuente. Si auspica che si intervenga in tal senso, magari con lo stesso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate, introducendo nuovi istituti atti a consentire la dilazione limitatamente alle somme dovute a seguito della notificazione
degli avvisi di accertamento.
9 Si pensi alle misure di recente introdotte in materia di adesione ai verbali di constatazione o agli inviti.
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Studi
Approfondimento Fondazione
Consulenti del Lavoro
del giudice possono scoprirsi non
dovute10, piuttosto avere il coraggio di intervenire nella direzione di
dotare la P.A. di strumenti e risorse
maggiormente efficienti per istruire e/o istituire procedure11 volte a
colpire il sommerso.
In definitiva, in ordine all’auspicio
in precedenza espresso, una soluzione sicuramente aderente alla
Costituzione, non può - almeno
- che essere la cancellazione delle
modifiche apportate all’articolo
47, D.Lgs. n. 546/1992 (appunto
l’art. 38, co. 9, D.L. citato) attinente
la disciplina delle sospensive nel
processo tributario.
Solo così facendo il parlamento riuscirà a ricondurre l’intento della
manovra al rispetto della legalità,
coniugando, al contempo, l’esigenza di potenziare ed accelerare
la riscossione con quella di tutelare
i diritti del cittadino-contribuente.
10Ormai è da tempo chiarito che la c.d. presunzione di legittimità degli atti amministrativi, un tempo evocata per giustificare la loro
idoneità ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica altrui, non opera più. (Cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19 marzo
2007, n. 109; Cass. sent. 22.05.2002 n. 7477, 5.11.2001 n. 13665).
11 Bisogna riconoscere che la manovra correttiva in argomento si è tuttavia mossa in questa direzione con le modifiche apportate
all’articolo 38 del D.P.R. n. 600/1973.
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