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Presentazione di PowerPoint - Ordine dei Dottori Commercialisti e
Soci lavoratori non dipendenti o d’ “opera”
Aspetti previdenziali
Presentazione dell’incontro
Dott . Luca Tarditi
Consigliere dell’ Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino
13.12.2006
Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE
1
Soci lavoratori non dipendenti o d’ “opera”
Aspetti previdenziali
Programma :







Inquadramento generale;
Soci di società di persone;
Soci di Srl;
Soci d’opera anche di amministratori;
Il punto di vista dell’Inps;
Risposta quesiti;
Soluzione problemi.
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2
SCOPO DELL’ INCONTRO :
fornire ai Dottori Commercialisti

uno spunto di riflessione sulla normativa previdenziale
relativa ai soci lavoratori “non dipendenti” o “d’opera”
di società di persone e di srl, nonché

conoscere il punto di vista dell’Inps a riguardo
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Soci lavoratori non dipendenti o d’ “opera”
Aspetti previdenziali generali
Dott. a Livia Morone
Referente del Gruppo di lavoro dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti di Torino in materia giuslavoristica
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Rapporti di lavoro ai fini previdenziali :
La prestazione professionale di un soggetto a favore di un altro
soggetto può essere inquadrata nello schema :
 del lavoro subordinato,
 del lavoro autonomo,
 del lavoro parasubordinato.
L’accertamento dell’esatta natura del rapporto che intercorre
tra le parti rileva ai fini dell’individuazione della disciplina
previdenziale ad esso applicabile
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Lavoro subordinato: art. 2094 c.c.
Con il contratto di lavoro subordinato il lavoratore si obbliga, in
cambio di una retribuzione, a collaborare nell’impresa, prestando il
proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione
dell’imprenditore.
Elemento qualificante: è la SUBORDINAZIONE al datore di lavoro
al quale spetta il
 potere direttivo
 organizzativo
 gerarchico
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Lavoro autonomo
Il soggetto si obbliga ad una determinata prestazione
lavorativa a favore di un altro soggetto senza il vincolo
della subordinazione e con l’assunzione del rischio a
proprio carico.
Nella pratica il lavoro autonomo può presentare
numerose analogie con il lavoro subordinato
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Lavoro parasubordinato
Si definisce così in quanto presenta caratteristiche
proprie, in parte, del lavoro autonomo e, in parte, del
lavoro subordinato.
Infatti il collaboratore si impegna a compiere un opera o
un servizio a favore del committente, senza che sussista
alcun vincolo di subordinazione, ma con rapporto
continuativo ed organico (art. 409 n. 3 c.p.c.)
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Lavoratori autonomi
Iscrizione Inps
Il nostro ordinamento prevede un particolare regime di tutela
previdenziale per coloro che esercitano attività di lavoro
autonomo nei settori artigianato, commercio, agricoltura o attività
professionali prive di apposita cassa.
All’inizio della propria attività tali lavoratori autonomi devono
iscriversi all’apposita Gestione Inps e, ai sensi dell’art. 1 della L.
233/90, devono versare i contributi relativi a periodi nei quali
viene svolta l’attività lavorativa.
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SOCIETÀ
ARTIGIANE e COMMERCIALI
Società artigiane : esercitano un’attività di impresa
finalizzata alla produzione di beni, anche semilavorati, o
alla prestazione di servizi.
 Società commerciali: esercitano attività commerciali
(comprese quelle turistiche, di intermediazione e
prestazioni di servizi, anche finanziari, e le relative
attività ausiliarie)

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SOCIETÀ ARTIGIANE
art. 3 L. 443/85 - art. 13 L. 57/2001
L’impresa artigiana può essere costituita in forma di
società a condizione che :
 La maggioranza dei soci (1 su 2) svolga in prevalenza
lavoro personale, anche manuale, nel processo
produttivo e che nell’impresa
 il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.
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... segue SOCIETÀ ARTIGIANE
art. 3 L. 443/85 - art. 13 L. 57/2001
Ulteriori condizioni:
 SRL (circolare Inps 140/2001) : maggioranza dei soci
lavoratori (1 su 2) detenga la maggioranza del capitale
sociale e degli organi deliberanti della società.
 SAS (Cass. SU 401/2000 – Circolare Inps 150/2001) :
ciascun socio accomandatario sia in possesso dei
requisiti tipici dell’imprenditore artigiano e non sia unico
socio di srl o socio di altra sas.
 le SPA e le SAPA non possono, in alcun caso essere
artigiane.
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SOCIETÀ COMMERCIALI
Qualora l’attività commerciale o del terziario sia svolta da
una società, l’iscrizione all’Inps è obbligatoria per i soci
che partecipano al lavoro aziendale con carattere di
 ABITUALITA’ e di
 PREVALENZA e che la società sia
 ORGANIZZATA e/o DIRETTA PREVALENTEMENTE
CON IL LAVORO DEI SOCI e dei loro familiari
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… segue SOCIETÀ COMMERCIALI
Sono interessati i soci :
 di società in nome collettivo ed i loro familiari coadiutori
 accomandatari di società in accomandita semplice;
 accomandanti delle sas che siano familiari coadiutori
degli accomandatari;
 di società a responsabilità limitata.
 I soci delle SPA e le SAPA non possono, in alcun caso
essere iscritti alla gestione Commercianti.
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Carica sociale e prestazione lavorativa a
favore della società
Il soggetto che riveste una carica sociale può instaurare
con la medesima società, oltre al rapporto contrattuale –
sociale, anche un rapporto nella forma subordinata,
autonoma o parasubordinata.
Occorre però distinguere fra
 socio di società di persone o
 socio di società a responsabilità limitata
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Soci di società di persone
Nelle società di persone il conferimento in società
può avere ad oggetto servizi e quindi prestazioni
lavorative.
L’attività prestata costituisce cioè l’oggetto di un
obbligo derivante dal contratto sociale.
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Soci di società a responsabilità limitata
Per meglio comprendere la situazione attuale dei soci di
srl dal punto di vista previdenziale e capire perché ad
oggi non sono ancora stati risolti molti dubbi e non
sono state chiarite le questioni che si è posto chi
cerca di raccordare le norme civilistiche con quelle
fiscali e previdenziali,
è necessario fare un breve excursus storico
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Soci di SRL
BREVE EXCURSUS STORICO
1.
2.
3.
Fino a metà degli anni ’90;
Dal 1996 fino al 2004, anno della riforma societaria;
Dal 2004 fino ai giorni nostri
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Fino a metà degli anni ’90: il socio di srl, in base ai
dettami del codice civile all’epoca vigente,
era
esclusivamente colui il quale conferiva capitale (o altri
beni in natura) alla società partecipata e, in virtù di tale
apporto e proporzionalmente, assumeva il diritto alla
ripartizione degli utili. Da ciò conseguiva che :
 dal punto di vista fiscale era pacifico che i frutti di tale
apporto seguissero le regole stabilite per i redditi di
capitale e
 dal punto di vista previdenziale detti utili non
assumevano alcuna rilevanza imponibile.

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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Seguendo la stessa logica di impostazione sopra
delineata, perché il socio di Srl potesse intrattenere
rapporti di lavoro con la società, occorreva che
avvenisse ad altro titolo rispetto all’essere socio. Per
poterlo fare, occorreva fosse, per esempio: un
amministratore delle società, un artigiano che lavorava
per essa, fosse un dipendente, un agente …. Altro.
 A ognuna delle fattispecie sopra menzionate
corrispondeva il relativo inquadramento fiscale e
differente, specifico, obbligo previdenziale.

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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Dal 1996 fino al 2004, anno della riforma societaria; si è
creata una grossa frattura fra il concetto
civilistico/fiscale e quello previdenziale di socio di srl
Il legislatore previdenziale, attraverso l’introduzione di una
norma che non esclude a priori per il socio di srl la
possibilità di prestare la propria opera lavorativa
all’interno della società, anche solo in virtù di essere
socio della stessa, crea una profonda frattura fra i 3
punti di vista (civilistico – fiscale – previdenziale),
creando un cono d’ombra dal quale non siamo ancora
usciti, nonostante siano trascorsi ormai 10 anni.
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
La legge 662 del 23/12/1996, all’ art. 1, commi 203,
dispone:


L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli
esercenti attività commerciale di cui alla l. 613/66 e
successive modificazioni e integrazioni, sussiste per i soggetti
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
siano titolari e gestori in proprio di imprese che, a prescindere
dal n. dei dipendenti, siano organizzate e/o
dirette
prevalentemente con il lavoro proprio dei componenti la
famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado,
ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Segue legge 662 del 23/12/1996, all’ art. 1, commi 203 :




abbiano la piena responsabilità dell’impresa e assumano tutti
gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione .
tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti
al punto di vendita nonché per i soci di società a
responsabilità limitata;
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di
licenze, autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Secondo la maggior parte dei commentatori, l’obbligo di
iscrizione dei soci di S.r.l. alla gestione previdenziale
INPS sembra sia stato introdotto :
 per evitare che, grazie allo schermo societario, la
prestazione del lavoro del socio effettuata nell’impresa
societaria sia sottratta alla contribuzione previdenziale
obbligatoria ;
 per superare la disparità di trattamento tra le ditte
individuali o soci di società di persone ed i soci di s.r.l.;
 per dare copertura assicurativa a chi non la possiede.
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Dal 2004 fino ai giorni sembra essersi in parte ripristinato
il riallineamento della legislazione previdenziale con il
concetto civilistico e fiscale del socio di srl.
Riallineamento non più delle norme previdenziali e fiscali
a quelle civili, ma sono le norme civili che si
ammodernano e si avvicinano alla effettiva realtà su
come in pratica viene gestita la piccola società a
responsabilità limitata
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Il legislatore della riforma societaria non solo inserisce la figura
del socio che apporta la propria opera come conferimento (art.
2464 c.c.), ma al comma 3 dell’art. 2468 c.c. consente di
attribuire ai singoli soci diritti particolari relativi alla distribuzione
degli utili, distribuiti cioè anche in misura non proporzionale alla
partecipazione da ciascuno posseduta.
In tal modo viene abbandonato definitivamente il concetto rigido
della natura esclusivamente capitalista del socio di srl.
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… segue: Soci di SRL - Breve excursus storico
Poco dopo la riforma societaria, anche il legislatore
fiscale introduce una norma a conferma del cambio di
tendenza generale: introduce infatti la possibilità per le
srl che hanno determinati requisiti, di optare per il
regime fiscale così detto della “trasparenza”, stabilendo
anche per le srl una norma con le stesse identiche
regole previste per la tassazione delle società di
persone, dove l’opera prestata dal socio è una delle
principali caratteristiche del legame fra socio e società.
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ricapitalando : Soci di SRL COMMERCIALE requisiti di iscrizione INPS
I SOCI DI S.R.L. sono obbligati ad iscriversi alla gestione commercianti
solo se partecipano al lavoro aziendale con carattere di :


ABITUALITÀ e
PREVALENZA
Pertanto sono esclusi dall’obbligo di iscrizione alla gestione
commercianti:
 I soci che conferiscono solo capitale;
 I soci la cui prestazione lavorativa non presenti i caratteri di abitualità
e prevalenza.
L’accertamento della sussistenza dell’obbligo assicurativo nei confronti
di un socio di S.r.l. commerciale non differisce dall’accertamento
dell’esistenza dell’obbligo stesso in capo ai soci di società di persone
tenuti all’iscrizione alla Gestione Commercianti.
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Soci di SRL ARTIGIANA : requisiti di iscrizione INPS
Diverso è il caso delle società a responsabilità limitata con
i requisiti previsti della legge per potersi iscrivere all’Albo
delle Imprese Artigiane: per loro l’iscrizione all’Albo è una
facoltà, non sono obbligati a farlo.
 Per tali tipologie di S.r.l. l’iscrizione all’AIA, come detto,
non è obbligatoria ma facoltativa ed è conseguente
dall’esercizio o meno del diritto all’ iscrizione che deriva
l’obbligo di iscrizione all’Inps Gestione Artigiana dei soci
d’opera.

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Soci di SRL ARTIGIANA : requisiti di iscrizione INPS
 Dovranno
pertanto essere iscritti alla Gestione
previdenziale Artigiani dell’Inps solo i soci di quelle società
S.r.l. che hanno richiesto l’iscrizione all’Albo provinciale
Artigiani.
 I singoli soci lavoratori delle S.r.l. artigiane iscritte al
relativo Albo devono possedere i requisiti previsti per la
generalità degli imprenditori artigiani, fatta eccezione per la
piena responsabilità dell’impresa.
 L’iscrizione dei soci lavoratori alla Gestione Inps decorre
dalla data della richiesta dell’iscrizione all’Albo, data dalla
quale si acquisisce titolo alla qualifica artigiana.
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Soci di SRL Base imponibile previdenziale


la base imponibile, fermo restando il minimale contributivo, è
costituita dalla parte del reddito d’impresa dichiarato dalla
S.r.l. ai fini fiscali ed attribuita al socio in ragione della quota di
partecipazione agli utili, prescindendo dalla destinazione che
l’assemblea ha riservato a detti utili e, quindi, ancorché non
distribuiti ai soci. Detta base imponibile rileva, comunque, non
oltre il limite del massimale contributivo.
Qualora il periodo di imposta della società non
coincida con l’anno solare, per l’individuazione del reddito
d’impresa dovrà farsi riferimento all’ultima dichiarazione della
società relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre;
anche i versamenti a titolo di acconto dovranno essere
determinati in base al reddito dichiarato nel periodo d’imposta
precedente.
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… segue :
Soci di SRL Base imponibile previdenziale
Circolare Inps n. 102 del 12 giugno 2003
Preme sottolineare che, secondo la circolare INPS n. 102 del 12
giugno 2003, in presenza di quota di reddito d’impresa della S.r.l.
posseduta da soci che siano iscritti alla gestione Inps lavoratori
autonomi, la stessa costituisce base imponibile, ai fini che qui
interessano, sia allorché il socio sia tenuto all’iscrizione alle
Gestioni degli artigiani e dei commercianti per l’attività svolta nella
società a responsabilità limitata, sia allorché il titolo all’iscrizione
derivi dall’attività esercitata in qualità di imprenditore individuale o
di socio di una società di persone, e ciò per effetto di quanto
disposto dall’art. 3bis della legge n. 438/1992.
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… segue :
Soci di SRL Base imponibile previdenziale
Circolare Inps n. 102 del 12 giugno 2003
UN ESEMPIO PUÒ CHIARIRE MEGLIO IL CASO :
socio di puro capitale di srl commerciale che non presta la
sua opera nell’impresa, ma che è iscritto all’Inps
Gestione Commercianti per una propria ditta
individuale di servizi: come base imponibile per
calcolare il contributo Inps deve sommare quello
prodotto dalla ditta individuale a quello pro quota della
S.r.l.
13.12.2006
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Soci d’opera anche amministratori:
Contestualita’ di entrambe le qualifiche:



Secondo l’Inps la qualifica di amministratore di S.r.l. non fa venire
meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti o in
quella degli artigiani, allorché il socio stesso partecipi, con i predetti
requisiti, di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società.
L’articolo 1, comma 208, della Legge 662/1996, a proposito
dell’iscrizione alla gestione previdenziale corrispondente all’attività
svolta in maniera prevalente, afferma che qualora vengano esercitate
contemporaneamente (anche in un’unica impresa) varie attività
autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione
obbligatoria IVS, i soggetti interessati sono iscritti nell’assicurazione
prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la
loro opera professionale in maniera prevalente.
Sarà l’Istituto a decidere la prevalenza, ma è previsto contro tale
decisione un ricorso da presentare entro 90 giorni dalla notifica del
provvedimento.
13.12.2006
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34
… segue Soci d’opera anche amministratori:
L’Inps motiva tale sua interpretazione al fatto che
l’inquadramento come collaboratore coordinato e continuativo –
o eventualmente di professionista – può coesistere con
l’iscrizione ad altre gestioni, sia dei lavoratori dipendenti, sia dei
lavoratori autonomi, in quanto la legge non subordina tale
iscrizione al requisito che l’attività di collaborazione sia
prevalente rispetto ad un’altra.
 Al contrario la prevalenza e l’abitualità dell’attività viene imposta
dalla legge per le iscrizioni alle gestioni degli artigiani, degli
esercenti attività commerciali e dei coltivatori diretti, per cui – in
caso di doppia attività – se il lavoro prevalente fosse quello di
collaborazione, non potrebbe configurarsi l’obbligo di iscrizione
in una delle tre predette gestioni dei lavoratori autonomi.

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Ordine Dottori Commercialisti Torino - Coordinamento a cura dottori L. TARDITI e L. MORONE
35
… segue Soci d’opera anche amministratori:
Secondo l’Inps, in base a questi principi ed applicandoli ai casi riguardanti i
soci di S.r.l. che sono legati a società per svolgere anche collaborazioni
risulta che :



Il soggetto deve essere iscritto solo alla gestione separata se l’attività
commerciale (o quella artigiana) non è sia abituale, sia prevalente;
Il soggetto deve essere iscritto contestualmente alla gestione autonoma
e a quella separata se l’attività autonoma ha i caratteri della abitualità e
prevalenza. Il contributo dell’una e dell’altra gestione, in tal caso, verrà
applicato sulle relative quote di reddito.
Sulla questione della doppia imposizione contributiva la giurisprudenza di
merito ha emanato una serie di sentenze caratterizzate da diversi
orientamenti.
13.12.2006
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Soci lavoratori non dipendenti o d’ “opera”
Aspetti previdenziali
IL PUNTO DI VISTA dell’ INPS
Dott. a Giovanna Filoni
Responsabile “Area Autonomi”
Presso l’ Inps Regionale del Piemonte
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