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Guida Sereno - Nobis Compagnia di Assicurazioni

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Guida Sereno - Nobis Compagnia di Assicurazioni
Nobis Compagnia di Assicurazioni
Guida Sereno
Contratto di Assicurazione
Multigaranzia per il veicolo
Fascicolo Informativo
Modello: Guida Sereno GS.2012.002
EDIZIONE: Giugno 2012
Versione: 5.12.06
Il presente Fascicolo Informativo, contenente
a)
la Nota Informativa (comprensiva del Glossario),
b)
le Condizioni di assicurazione,
c)
il Modulo di polizza (in allegato),
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto
o, dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota informativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726 - fax 011 4518743
E_mail [email protected]
Direzione operativa: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726
fax 011 4518743 E_mail [email protected]
Capitale sociale €5.000.000,00 i.v. - Registro Imprese C.C.I.A. di Torino
c.f. p.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO
INTERGEA S.p.A.
1
a1. NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
MULTIGARANZIA RAMI DANNI PER L’AUTOVEICOLO (Art. 185
Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 N. 209)
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema
predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla
preventiva approvazione dell’ISVAP.
IlContraenteel’Assicuratodevonoprenderevisionedellecondizioni
di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Sono operanti solo le garanzie specificamente richiamate nel Modulo di polizza.
La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire al Contraente (persona
fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all’Assicurato
(il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione) tutte le informazioni
necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di
assicurazione), secondo quanto previsto dall’Art.185 del Decreto Legislativo n.
209 del 7 settembre 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 239 del 13/10/2005) affinché pervenga ad un fondato giudizio sui
diritti e sugli obblighi contrattuali.
Naturalmente la presente Nota Informativa non sostituisce le condizioni di
polizza di cui l’Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del
contratto.
a - Informazioni relative all’Impresa di Assicurazione
1 – Informazioni generali
Sede Legale
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Telefono 011 4518726
Direzione Operativa
Via Lanzo, 29 - 10071 Borgaro Torinese (TO)
Telefono 011 4518726
Sito Internet www.nobisassicurazioni.it
Email [email protected]
Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio dell’attività
assicurativa con Provvedimento Isvap n° 2621 del 06 Agosto 2008, iscritta alla
Sez. I dell’albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168; Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. è società soggetta alla direzione e coordinamento di Gruppo
Intergea S.p.A. Il contratto é concluso con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
2 – Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Sulla base del Bilancio 2011 il Patrimonio Netto di Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. ammonta a 6,04 milioni di Euro di cui 5,0 milioni per
capitale sociale e 1,04 milioni per totale di riserve patrimoniali. L’indice di
solvibilità, rappresentato dal rapporto fra l’ammontare del margine di solvibilità
disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa
vigente, al 31 dicembre 2011, è di 2,58.
B - INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
3 – Legge applicabile al contratto
Ai sensi dell’art. 180 del Decreto Legislativo del 7 settembre 2005 n. 209, il
contratto è regolato dalla Legge Italiana, ferme le norme di diritto internazionale
privato, quando lo Stato membro di ubicazione del rischio è la Repubblica
Italiana.
Le parti comunque possono convenire di assoggettare il contratto ad una
legislazione diversa da quella italiana, salvo i limiti derivanti dall’applicazione di
norme imperative previste dall’Ordinamento italiano.
Se il rischio assicurato è ubicato in altro Stato membro, il contratto è regolato
dalla legislazione del medesimo Stato.
Qualora il rischio assicurato sia ubicato in uno Stato terzo, il contratto è
regolato dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980,
sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con Legge 18
dicembre 1984 n. 975.
4 – Durata del contratto
Il contratto può essere stipulato con o senza tacito rinnovo. L’indicazione se
il contratto è a tacito rinnovo oppure no è riportata nel Modulo di polizza.
Se non disposto diversamente nel Modulo di polizza, il contratto ha validità
annuale e in mancanza di disdetta, il contratto è prorogato per un anno è così
successivamente.
2
AVVERTENZA: la disdetta deve essere esercitata da parte
dell’assicurato non oltre 30 giorni dalla scadenza indicata nel Modulo
dipolizzatramiteraccomandataaisensidell’art.2.4delleCondizioni
Generali di Assicurazione. Qualora la disdetta non venga inviata nel
termine suddetto, il contratto si rinnova di un ulteriore anno.
5 – Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni
Guida Sereno offre, a seconda delle formule assicurative e delle garanzie
aggiuntive prescelte, una serie di coperture per i danni diretti all’autoveicolo
(vedere Sezione 3 – SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO, artt. 3.1 e successivi
delle Condizioni di polizza), coperture infortuni per il conducente ed i trasportati
del veicolo (vedere Sezioni 4 e 5 – SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE artt.
4.1 e successivi delle Condizioni di polizza – SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI
TRASPORTATI E RIMBORSO DELLE SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO artt.5.1
e successivi delle Condizioni di polizza), prestazioni di Assistenza stradale
(vedere Sezione 7 – ASSISTENZA STRADALE Premessa, Definizioni e artt. 7.1 e
successivi) e copertura Tutela Legale (vedere Sezione 8 – TUTELA LEGALE artt.
8.1 e successivi).
AVVERTENZE:
a) Sono presenti limitazioni ed esclusioni alle coperture
assicurative o condizioni di sospensione delle garanzie stesse
che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento
dell’indennizzo. Gli articoli delle condizioni di assicurazione da
leggereattentamenteatalriguardosono,oltrechegliarticoliche
definisconol’oggettodell’assicurazioneedefinisconol’importo
oggettodiliquidazione(artt.3.2,4.1,4.8,5.1,6.5,6.7,6.8,7.1e8.1),
i seguenti: (artt. : 2.1. – Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio; 2.2. – Assicurazione presso diversi assicuratori; art. 2.3. –
Decorrenzadell’assicurazioneepagamentodelpremio;artt.3.5,
4.2, 7.3 e 8.5 – Esclusioni.
b) Sono presenti limiti di indennizzo e massimali. A tal riguardo
vedere i seguenti articoli: artt. 3.4. – Limiti di indennizzo; 4.1 –
Oggettodell’assicurazione;4.5–Gradodiinvaliditàpermanente
e riconoscimento dell’indennità; 4.8 – Morte da infortunio;
5.1 – Oggetto dell’assicurazione; 5.2 – Prestazione per il caso
di rimborso spese mediche da infortunio; 7.2 – Prestazioni di
assistenza; 8.1 – oggetto dell’assicurazione.
c) Sono presenti franchigie e scoperti. A tal riguardo vedere i
seguenti articoli: artt. 3.6 – Scoperti e franchigie; 4.5 – Grado
di invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità; 5.2 Prestazione per il caso di rimborso spese mediche da infortunio;
7.2 – Prestazioni di assistenza.
• Come opera lo scoperto di cui all’art. 3.6 delle Condizioni di
Assicurazione, in caso di un danno da atto vandalico (evento
sociopolitico) in assenza di riparazione presso le strutture
convenzionate con Nobis Compagnia di Assicurazioni?
Valutato il danno per l’importo di €2.500, in base alle
condizionidipolizzasoprarichiamatesiapplicaunoscoperto
del 15%, con il minimo di €1.500 (in questo caso lo scoperto
del 15%, € 375, è inferiore al minimo di scoperto, €1.500,
per cui si applica il minimo di scoperto). L’ammontare della
liquidazione è, pertanto, uguale a €1.000 che è il risultato di
€2.500 (valore del danno) - €1.500 (minimo di scoperto).
• Come opera la franchigia in caso di infortunio del guidatore
di cui all’art. 4.5 delle Condizioni di Assicurazione, in caso
di invalidità permanente accertata pari al 15%? In caso di
invalidità accertata in sede medico legale pari al 15% di
quella totale, la franchigia del 5% opera in tal modo: 15%-5%
= 10%. Il calcolo dell’indennizzo, pertanto, sarà il seguente:
premesso che la somma assicurata al 100% di Invalidità
Permanente è pari a €25.000 e che 1 punto di invalidità
permanente è pari a €250, l’indennizzo sarà pari a €250 *
10 = 2.500.
6 – Dichiarazioni da parte dell’assicurato in merito alle circostanze
del rischio – nullita’
avvertenze:
• Eventualidichiarazionifalseereticentisullecircostanzedel
rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero
comportare la perdita totale o parziale del diritto di
indennizzo o la stessa cessazione dell’assicurazione.
A tal proposito leggere attentamente l’articolo 2.1 –
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio per le
conseguenze e gli articoli del codice civile richiamati.
• Ai sensi dell’art. 1895 c.c. – Inesistenza del Rischio – il
contratto è nullo se il rischio non è mai esistito o ha cessato
di esistere prima della conclusione del contratto.
7 – Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare ogni aggravamento
o diminuzione del rischio come prescritto dall’art. 2.1 – Dichiarazioni relative
alle circostanze del rischio – Modifica del rischio. La mancanza di comunicazione
delle cause di aggravamento può comportare la cessazione dell’assicurazione o
la perdita parziale dell’indennizzo. Causa di modifica del rischio, nel caso delle
garanzie rientranti nella sezione Danni diretti al veicolo, è, a titolo esemplificativo,
il cambiamento di residenza dell’Assicurato da una provincia/comune di
residenza ad un’altra/altro. Per quanto attiene le sezioni Infortuni la variazione
della professione non comporta modifica del rischio.
8 – Premi
Il pagamento del premio può essere annuale o unico (per l’intera durata della
copertura assicurativa).
Il pagamento del premio assicurativo può essere effettuato contestualmente
all’acquisto della vettura con i mezzi di pagamento consentiti dal concessionario
venditore del veicolo, oppure mediante contanti, assegni, bonifico bancario.
Non è consentito frazionare il pagamento del premio. Per informazioni relative
al premio, vedere l’articolo 2.3 delle Condizioni di polizza e il Modulo di polizza.
9 – Diritto di recesso
AVVERTENZA: Guida Sereno prevede il diritto di recesso sia per il
Contraente/ Assicurato che per Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. a seguito di sinistro (art. 2.5 – Facoltà di recesso bilaterale
in caso di sinistro). Per recedere è necessario dare preavviso di 30
giorni tramite raccomandata. Il diritto di recesso è esercitabile fino
al 60esimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo. Nel caso
in cui il contratto stipulato sia di durata pluriennale superiore a
cinque anni, il Contraente/Assicurato hanno facoltà, decorsi cinque
anni di copertura, di recedere alla ricorrenza annuale senza oneri e
con preavviso di sessanta giorni (art. 1899 c.c.).
10 – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto
Il Contraente/Assicurato sono gli unici soggetti legittimati a richiedere,
tramite lettera raccomandata A.R., l’indennizzo entro e non oltre
due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Annualmente durante l’istruttoria per la liquidazione del sinistro, il Contraente/
Assicurato, ai fini dell’indennizzo, deve dare comunicazione, tramite
raccomandata all’Intermediario e/o all’Impresa di assicurazione, della
volontà di interrompere i termini prescrizionali.
L’Impresa di assicurazione inoltre ha diritto ad esigere il pagamento delle rate
di premio entro un anno dalle singole scadenze.
11 – Lingua in cui è redatto il contratto
Il presente contratto ed ogni documento ad esso allegato sono redatti in lingua
italiana.
12 – Regime fiscale
Al contratto vengono applicate le seguenti aliquote fiscali:
•
del 13,50% per le garanzie CVT;
•
del 2,5% per le garanzie Infortuni;
•
del 10% per le prestazioni Assistenza;
•
del 12,50% per le garanzie Tutela Legale.
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13 – Sinistri – liquidazione dell’indennizzo
AVVERTENZE:
• Esistono modalità e termini per la denuncia del sinistro. A
riguardo leggere attentamente gli articoli 6.1 e successivi
della Sezione 6 – Il Sinistro – Riparazione del Veicolo e
criteri di liquidazione, oltre che gli articoli 4.5 – Grado di
invalidità permanente e riconoscimento dell’indennità,
4.7 – Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità,
5.2 – Prestazione per il caso di rimborso spese mediche da
infortunio, 7.1 - Oggetto della garanzia, 8,7 – Denuncia del
sinistro e scelta del legale.
• Per l’erogazione delle PRESTAZIONI ASSISTENZA,
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. per la gestione
e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia Assistenza,
si avvale di ACI GLOBAL con sede in Roma (Via Stanislao
Cannizzaro n. 83/a) e in Milano (Viale Sarca 336). Leggere
attentamente la sezione 7 (Assistenza stradale) artt. 7.1 e
successivi.
14 – Reclami
Qualora le Parti avessero scelto di applicare al contratto la Legislazione Italiana,
eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri
devono essere inoltrati per iscritto:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Lanzo, 29
10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518737
Fax: 011 4518738
E-mail: [email protected]
Nel caso l’esponente (persone fisiche e giuridiche, associazioni dei consumatori
e degli utenti ed in generale i soggetti portatori di interessi collettivi) non
si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza nel termine
massimo di quarantacinque (45) giorni, potrà rivolgersi a:
ISVAP
Servizio Tutela Utenti,
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA
Oppure
Fax 06-42133426/06-42133353
Il reclamo presentato, all’Impresa di assicurazione o all’ISVAP, deve contenere:
a) nome, cognome e domicilio della reclamante,
b) l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato,
c) breve descrizione del motivo di lamentela,
d) copia del reclamo presentato all‘Impresa di assicurazione e
dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa,
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative
circostanze.
Non rientrano nella competenza dell’ ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto
sia stata adita l’Autorità Giudiziaria.
Si ricorda che permane la facoltà, in capo all’esponente, di adire l’Autorità
Giudiziaria.
I reclami per l’accertamento dell’osservanza della normativa di settore vanno
invece presentati direttamente all’ISVAP.
L’ISVAP riporta sul suo sito Internet - www.isvap.it - le informazioni di dettaglio
sulla procedura di presentazione dei reclami, sui recapiti ai quali gli stessi
possono essere indirizzati e sul servizio di assistenza telefonica e di ricevimento
del pubblico al quale i reclamanti possono rivolgersi per acquisire notizie in
merito alla trattazione del reclamo.
15 – Arbitrato
AVVERTENZA: Nel caso in cui venga attivato l’arbitrato (art. 4.7 –
Risoluzionedellecontroversiesulgradodiinvalidità)per lasoluzione
delle controversie fra le parti, si ricorda che è possibile, in ogni caso,
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Informativa in corso di contratto
L’Impresa di assicurazione si impegna nei confronti del Contraente a comunicare
tempestivamente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella
Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa,
successive alla conclusione del contratto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della
veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
Il rappresentante Legale
Presidente e Amministratore Delegato
Salvatore Passaro
1. DEFINIZIONI
3
A2. GLOSSARIO (vedere anche altre definizioni in “Premessa” nella sezione 7 – Assistenza stradale)
ASSICURATO
Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione
ASSICURAZIONE
Il contratto di assicurazione
AUDIOFONOVISIVI
Radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitors, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul
veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo.
Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati
AUTORITÀ
Autorità di pubblica sicurezza
COLLISIONE
Danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato durante la circolazione. A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in
caso di uscita di strada, ribaltamento, urto contro un ostacolo o collisione con un veicolo non identificato
CONTRAENTE
Il soggetto che stipula il contratto nell’interesse proprio o di altre persone
DEGRADO
Deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura
CRISTALLI
Rimborso, in caso di rottura accidentale o per fatto involontario di terzi, del parabrezza, del lunotto posteriore, o dei cristalli laterali dell’auto
EVENTI NATURALI
Danni che risultano essere l’effetto immediato e diretto degli eventi naturali indicati nell’articolo 3.3, punto “Eventi Naturali”
EVENTI SOCIOPOLITICI
Danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo
FURTO
Reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto
per sé o per altri
IMPRESA ASSICURATRICE
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO
Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come
incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma
INDENNIZZO
La somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro
INFORTUNIO
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte, una
invalidità permanente oppure una inabilità temporanea
INTERMEDIARIO
Il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa
KASKO
Danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento non dovuti alla responsabilità di terzi
FRANCHIGIA
Somma espressa in cifra fissa o percentuale, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente/ Assicurato.
MODULO DI POLIZZA
Il documento che prova l’assicurazione;
OPTIONALS
Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo
PREMIO
La somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice
QUATTRORUOTE E
TUTTOTRASPORTI
Le riviste mensili pubblicate dall’editoriale Domus
RAPINA
Reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola
a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SCOPERTO
La parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’assicurato.
SINISTRO
Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
Spese mediche rese necessarie a seguito di infortunio
VALORE ASSICURATO
1. se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto, la somma in Euro, corrispondente al
•prezzo di acquisto del veicolo oltre al
•prezzo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi
•al lordo di tutti gli eventuali sconti, promozioni, incentivi e contributi ad ogni titolo rilasciati
il tutto indicato nella fattura di acquisto del veicolo.
Valore assicurato = Prezzo veicolo + accessori/audiofonovisivi (non si tiene conto di sconti/incentivi/contributi)
2. se il veicolo è assicurato non in concomitanza dell’acquisto o l’Assicurato non sia in possesso della fattura,
a. la somma in Euro corrispondente al Valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione risultante dalle riviste specializzate
richiamate
(Quattroruote e Tuttotrasporti);
b.la somma in Euro corrispondente al Valore di listino “Automobili usate” riportato dalla rivista “Quattroruote” o “Tuttotrasporti” corretto in base allo stato
di conservazione ed usura del veicolo.
4
VALORE DI INDENNIZZO
E’ il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell’applicazione di scoperti o franchigie, risultante dalle tabelle di cui agli artt. 6.5 e 6.7 (danno totale) e dal dispositivo
di cui all’art. 6.8 (danno parziale).
VEICOLO
Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri. Per parti del veicolo si
intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate
ed i tergivetro anteriori e posteriori.
2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 2.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica
del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a
circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio,possono comportare
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa
cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894
del Codice Civile.
Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento o
diminuzione del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti a Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A., possono comportare la perdita parziale del diritto all’indennizzo
nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 c.c.).
Art. 2.2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Il Contraente e/o l’Assicurato deve comunicare per iscritto a Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. l’esistenza e la successiva
stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le
medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai
sensi e per gli effetti dell’art. 1910 Codice Civile.
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori,
indicando a ciascuno il nome degli altri. L’omissione dolosa delle comunicazioni di
cui sopra,comporta per l’assicurato la decadenza del diritto all’indennizzo.
E’ facoltà dell’assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l’importo dovuto
secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme
complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 2.3 Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalla data indicata sul Modulo di polizza se il premio o la
primaratadipremiosonostatipagati;altrimentihaeffettodalleore24,00
del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di
premiosuccessive,l’assicurazionerestasospesadalleore24.00del15°giorno
successivoaquellodellascadenzaeriprendevigoredalleore24.00delgiorno
delpagamento,fermelesuccessivescadenze(art.1901delCodiceCivile).
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno,
salvoilcasodicontrattididuratainferiore,edèdovutoperinteroanchese
sia stato concesso in due o più rate, come stabilito nel contratto e fermo il
disposto di cui all’articolo 1901 Codice Civile.
In caso di frazionamento del premio può essere previsto un aumento di
premio nella misura indicata nel contratto.
Ipremidevonoesserepagatiall’Intermediarioalqualeèassegnatalapolizza
oppure direttamente a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Art. 2.4 Durata del contratto – Disdetta
Il contratto ha validità annuale o poliennale ed alla sua naturale scadenza,
in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita
all’altra parte almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto
è prorogato per un anno e così successivamente a meno che
il Modulo di polizza non riporti che sia Senza Tacito Rinnovo.
Art. 2.5 Facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal
pagamento o rifiuto dell’indennizzo, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
o il Contraente/Assicurato possono recedere dall’assicurazione con
preavviso di 30 giorni, da inoltrarsi tramite raccomandata. In caso
di recesso esercitato da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.,
quest’ultima,entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso rimborsa
la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 2.6 Forza probatoria del contratto - Validità delle variazioni –
Forma delle comunicazioni
Il Modulo di polizza firmato è il solo documento che attesta le
condizioni regolatrici dei rapporti tra le Parti. Le eventuali variazioni
dell’assicurazione devono essere provate per scritto dalle Parti.
Le comunicazioni che il contraente intende effettuare durante il corso del
contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata indirizzata
alla Direzione Tecnica dell’Impresa Assicuratrice.
Art. 2.7 Validità
assicurazione,dalModulodipolizzanonchédallespecifichecondizioni
di copertura allegate al modulo stesso. In caso di discordanza, queste
ultime condizioni sono prevalenti rispetto alle condizioni generali di
assicurazione.
Art. 2.8 Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/
cessione del contratto)
A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna
in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da
imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli,
può determinare, a scelta dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
a) Sostituzione del contratto – nel caso in cui l’alienante chieda
che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in
comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale
disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità
del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di
soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia
nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.
b) Cessione del contratto – nel caso in cui l’alienante ceda il contratto
di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato
è tenuto a darne immediata comunicazione a Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. la quale prenderà atto della cessione mediante
l’emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del
contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi
successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto
ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per
assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un uovo contratto.
Art. 2.9 Risoluzione del contratto per perdita di possesso del
veicolo assicurato (vendita/cessione in conto vendita - furto/rapina
– demolizione – definitiva esportazione all’estero – cessazione
definitiva dalla circolazione)
Nel caso in cui l’acquirente del veicolo non subentri nel contratto di assicurazione
e l’alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua
proprietà, il contratto sarà annullato e Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
provvederà a restituire la parte residua del premio corrisposta e non usufruita
in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento del
ricevimento della documentazione contrattuale (Modulo di polizza
copia Assicurato) e quella attestante la vendita del veicolo. Nel caso in
cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del
veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire
dalla data in consegna in conto vendita.
Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il
proprietariodevetrasmettereesclusivamenteladenunciarilasciata
dall’Autorità; il contratto sarà risolto dalle ore 24.00 del giorno successivo
alla data di denuncia. In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
procederà al rimborso del premio pagato e non goduto al ricevimento della
denuncia; il calcolo del rimborso sarà effettuato al netto del premio della
garanzia Furto ed Incendio, se presente sul contratto.
Art. 2.10Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per il territorio degli Stati dell’Unione Europea,
della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per
ilterritoriodellaNorvegia,dell’Islanda,dellaCroaziaedellaSvizzera
del Principato di Monaco e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del
sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla
Carta Verde stessa, non siano barrate.
Per le sezioni Assistenza e Tutela Legale, valgono le estensioni
territoriali previste nelle singole sezioni.
Art. 2.11Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto, l’Autorità
Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale del
Contraente, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di
Procedura Civile.
Art. 2.12Oneri fiscali ed amministrativi
Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli
relativi all’esecuzione del presente contratto sono a carico del
Contraente/Assicurato.
Il rapporto assicurativo è regolato dalle presenti condizioni generali di
5
Art. 2.13Rinvio alle norme di Legge
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto,
valgono le norme di Legge ed i regolamenti vigenti.
Qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte
dell’Assicurato, si considera la somma in Euro corrispondente al:
•
Art. 2.14Forma delle comunicazioni - Reclami
Tutte le comunicazioni fra le Parti debbono farsi con raccomandata,
telegramma, fax o E-Mail. Se hanno lo scopo di introdurre modifiche
contrattuali, queste debbono risultare da dichiarazione firmata dalle
Parti.
Salvo quanto diversamente indicato nelle singole garanzie, le comunicazioni alla
Compagnia (compresi eventuali reclami) devono essere inviate a:
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
DIREZIONE TECNICA
Via Lanzo, 29 – 10071 Borgaro Torinese (Torino)
Tel: 011 4518726
Fax: 011 4518743
E-Mail: [email protected]
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
UFFICIO RECLAMI
Via Lanzo, 29 - 10071 - Borgaro Torinese (TO)
Tel: 011 4518737
Fax: 011 4518738
E-mail: [email protected]
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in
caso di assenza di riscontro nel termine di 45 (quarantacinque) giorni, potrà
rivolgersi all’Isvap, Servizio di Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, corredando l’esposto della documentazione relativo al reclamo trattato
dalla Compagnia di Assicurazione.
•
valore di listino a nuovo del veicolo di prima immatricolazione
risultante dalle riviste specializzate richiamate (Quattroruote e
Tuttotrasporti);
valore di listino “Automobili usate” riportato dalla rivista
“Quattroruote” o “Tuttotrasporti” corretto in base allo stato di
conservazione ed usura del veicolo.
Art. 3.2 Oggetto dell’assicurazione
L’assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in
polizza, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati.
E’ compresa fino ad un indennizzo massimo di €1.000,00 (mille Euro) anche
la sottrazione degli accessori non di serie e degli apparecchi audio-fono-visivi
stabilmente fissati purché:
•
•
la sottrazione si sia verificata con danneggiamento della plancia o del
sistema di fissaggio;
la presenza sul veicolo degli accessori e degli apparecchi sia
documentabile dalla fattura di acquisto del veicolo.
Art. 3.3 Eventi assicurati
A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate nel Modulo
di polizza, gli eventi assicurati sono:
•
INCENDIO (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
□□
□□
Art. 2.15Formule assicurative
LegaranzievengonorilasciateperFormuleAssicurative.LaFormula
Assicurativa è l’unione di una o più garanzie.
•
FORMULA PLUS
Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici,
Cristalli
□□
□□
□□
□□
□□
•
EVENTI NATURALI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
•
COLLISIONE (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
□□
3. SEZIONE DANNI DIRETTI AL VEICOLO
(condizioni valide per le garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali,
Collisione, Kasko, Eventi Sociopolitici, Cristalli se richiamate nel
Modulo di polizza)
Art. 3.1 Valore assicurato
Per la determinazione del valore assicurato, se il veicolo è assicurato in
concomitanza del suo acquisto da parte dell’Assicurato, si considera la
somma in Euro, corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo oltre al
prezzo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi, al lordo di
tutti gli eventuali sconti, promozioni, incentivi e contributi ad
ogni titolo rilasciati. Quanto sopra deve risultare nella fattura di
acquisto del veicolo.
6
nell’esecuzione di questi reati;
a seguito della circolazione avvenuta durante l’uso o il possesso
abusivo del veicolo stesso.
□□ Grandine;
□□ Tempeste;
□□ Uragani;
□□ Alluvioni, inondazioni e mareggiate;
□□ Trombe d’aria.
Inoltre, purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi:
□□ Frane e smottamenti del terreno;
□□ Valanghe e slavine.
Ad ogni formula possono essere aggiunte (congiuntamente
o disgiuntamente ad eccezione degli Infortuni Trasportati) le
prestazioni/coperture:
Assistenza
Tutela legale
Infortuni Guidatore
Infortuni Trasportati e Rimborso Spese Mediche da Infortunio
(rilasciabile solo se abbinata a Infortuni del Guidatore)
Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe, sia portato
a termine che tentato;
Rapina del veicolo, sia portata a termine che tentata;
Atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.
Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo:
FORMULA SUPER
Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici,
Cristalli, Collisione
FORMULA SUPERIOR
Garanzie Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici,
Cristalli, Kasko completa
FURTO (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
□□
FORMULA STANDARD
Garanzie Incendio e Furto
Incendio sia totale che parziale, compreso l’incendio provocato
da Eventi Sociopolitici;
Azione del fulmine ed esplosione del carburante contenuto nel
serbatoio, anche se non vi sia sviluppo d’incendio.
•
Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro
dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.
KASKO (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
□□
□□
□□
□□
Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro
dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
Urto;
Uscita di strada;
Ribaltamento.
•
•
EVENTI SOCIOPOLITICI
(garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
ESCLUSIONI SPECIFICHE SINGOLE GARANZIE
INCENDIO E FURTO
□□
□□
□□
□□
□□
□□
L’assicurazione non comprende i danni:
Tumulti popolari;
Scioperi;
Sommosse;
Atti di terrorismo;
Sabotaggio;
Vandalismo.
CRISTALLI (garanzia valida se richiamata dal Modulo di polizza)
□□
La garanzia copre esclusivamente i danni materiali e diretti
causati dalla rottura del cristallo del parabrezza, del lunotto
posteriore e dei laterali del veicolo identificato in polizza,
per causa accidentale o per fatto involontario di terzi.
L’assicurazione copre anche le spese di installazione dei nuovi
cristalli.
Art. 3.4 Limiti di indennizzo
Le somme garantite ed i massimali indicati nella seguente tabella rappresentano
il massimo esborso di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
•
causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non
seguiti da incendio;
• determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con
straordinaria ed inescusabile imprudenza omettendo di osservare
non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche
quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano)
del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi
devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi,
dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o
sorveglianza del veicolo assicurato);
• determinati da furto (totale e parziale) del veicolo,
agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del
veicolo all’interno dello stesso;
• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e
fenomeni naturali in genere.
Nelcasodifurtodelleruote(cerchionie/opneumatici),l’assicurazione
non comprende il costo per la sostituzione ed il rimpiazzo delle
ruote (cerchioni e/o pneumatici).
COLLISIONE
Garanzia
Massimale/Somma garantita
Incendio e Furto
Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in
base alle tabelle di deprezzamento / €1.000,00 per copertura per gli
accessori, optional, apparecchi audiofonovisivi non di serie
Eventi naturali
Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base
alle tabelle di deprezzamento / 30% del valore assicurato indicato nel
Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel
caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di
cinque anni rispetto alla data di stipula del contratto
L’assicurazione non comprende i danni:
•
•
•
•
Collisione
Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base
alle tabelle di deprezzamento
•
Kasko
Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base
alle tabelle di deprezzamento
Eventi
sociopolitici
Valore assicurato indicato nel Modulo di polizza ed aggiornato in base
alle tabelle di deprezzamento / 30% del valore assicurato indicato nel
Modulo di polizza, aggiornato in base alle tabelle di deprezzamento, nel
caso in cui la data di prima immatricolazione del veicolo sia anteriore di
cinque anni rispetto alla data di stipula del contratto
Cristalli
•
derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la
prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente
scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento
del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito,
ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi
descritti nell’oggetto dell’assicurazione;
conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di
terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
conseguenti a grandine, tempeste, trombe d’aria, uragani,
alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e
fenomeni naturali in genere;
conseguentiallaguidadelveicolosottol’influenzadell’alcol
e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
subiti dal veicolo durante l’uso od il possesso abusivo dello
stesso a seguito di furto e rapina.
KASKO
L’assicurazione non comprende i danni:
•
•
€1.000,00 per evento e per anno
•
esclusi nella garanzia Collisione;
alle ruote, cerchioni, camere d’aria se verificatesi non
congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine
di polizza;
meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.
EVENTI SOCIOPOLITICI
Art. 3.5 Esclusioni
ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
L’assicurazione non comprende i danni:
•
L’assicurazione non comprende i danni:
•
•
•
•
•
•
•
relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche
stabilmente fissati al veicolo;
relativiadaccessori,optionaledapparecchiaudiofonovisivi
la cui presenza non sia documentabile;
avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni
automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare,
invasioni, insurrezioni;
causatidaeruzionivulcaniche,terremotiefenomenisismici
in genere;
conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia
nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
determinati da dolo del Contraente, dell’Assicurato e delle
persone di cui essi devono rispondere a norma di legge
(familiarioconviventi,dipendentiopersoneincaricatedella
guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato)
determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con
straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare
non solo l’ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche
quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano)
del Contraente, dell’Assicurato e delle persone di cui essi
devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi,
dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o
sorveglianza del veicolo assicurato);
CRISTALLI
L’assicurazione non comprende:
•
•
•
•
rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
rotturadeicristalliprovocatadagrandine,tempeste,trombe
d’aria,uragani,alluvioni,mareggiate,frane,smottamentidel
terreno e fenomeni naturali in genere;
rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici;
rottura del tetto superiore in cristallo.
7
Art. 3.6 Scoperti e Franchigie
L’entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alle modalità di liquidazione (utilizzo o non utilizzo dell’opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate
con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.) scelta dall’Assicurato oltre che dalla provincia di residenza dell’Assicurato stesso.
GARANZIA
Incendio e Furto
Incendio e Furto
Incendio e Furto
8
PROVINCIA DI RESIDENZA
DELL’ASSICURATO
Agrigento
Alessandria
Ancona
Arezzo
Ascoli Piceno
Asti
Belluno
Biella
Bolzano/Bozen
Campobasso
Carbonia-Iglesias
Chieti
Como
Cremona
Crotone
Cuneo
Enna
Fermo
Ferrara
Firenze
Forlì-Cesena
Frosinone
Gorizia
Grosseto
Imperia
Isernia
L'Aquila
Lecco
Livorno
Lodi
Lucca
Macerata
Mantova
Massa-Carrara
Matera
Medio Campidano
Modena
Novara
Ogliastra
Olbia-Tempio
Oristano
Padova
Parma
Perugia
Pesaro e Urbino
Piacenza
Pisa
Pistoia
Pordenone
Potenza
Ravenna
Reggio di Calabria
Reggio nell'Emilia
Rieti
Rimini
Rovigo
Sassari
Savona
Siena
Sondrio
Teramo
Terni
Trento
Treviso
Trieste
Udine
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste
Varese
Venezia
Verbano-Cusio-Ossola
Vercelli
Verona
Vicenza
Viterbo
Avellino
Benevento
Bergamo
Bologna
Brescia
Brindisi
Cagliari
Caltanissetta
Comuni Torino Città, Borgaro
Torinese, Caselle, Venaria Reale,
Collegno, Pianezza, Moncalieri,
Grugliasco, Nichelino, Beinasco,
Settimo T.se, S. Mauro T.se
Cosenza
Genova
La Spezia
Latina
Lecce
Messina
Milano
Monza e della Brianza
Nuoro
Palermo
Pavia
Pescara
Prato
Ragusa
Salerno
Siracusa
Taranto
Torino (escluso comuni TO
Città, Borgaro Torinese, Caselle,
Venaria Reale, Collegno, Pianezza,
Moncalieri, Grugliasco, Nichelino,
Beinasco, Settimo T.se, S. Mauro
T.se)
Trapani
Vibo Valentia
Bari
Barletta-Andria-Trani
Caserta
Catania
Catanzaro
Foggia
Napoli
Roma
AG
AL
AN
AR
AP
AT
BL
BI
BZ
CB
CI
CH
CO
CR
KR
CN
EN
FM
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IM
IS
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MN
MS
MT
VS
MO
NO
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PR
PG
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PC
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PT
PN
PZ
RA
RC
RE
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RO
SS
SV
SI
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TE
TR
TN
TV
TS
UD
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VC
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RG
SA
SR
TA
TO
TP
VV
BA
BT
CE
CT
CZ
FG
NA
RM
SCOPERTO/FRANCHIGIA
SCOPERTO/FRANCHIGIA se utilizzata
l’opzione rimpiazzo (danno totale) o l’opzione
della riparazione presso le strutture convenzionate
con Nobis Compagnia di Assicurazioni
Rimane a carico dell’Assicurato il 10% di ciascun
sinistro con il minimo di €1.500,00
NESSUNO
Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun
sinistro con il minimo di €1.500,00
NESSUNO
Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun
sinistro con il minimo di €2.500,00
Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun
sinistro con il minimo di €2.500,00
Tutte
Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun
sinistro con il minimo di €1.500,00
Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun
sinistro con il minimo di €2.500,00
Rimane a carico dell’Assicurato il 25% di ciascun
sinistro con il minimo di €5.000,00
Rimane a carico dell’Assicurato il 15% di ciascun
sinistro con il minimo di €1.500,00
NESSUNO
Tutte
€350,00 per sinistro
NESSUNO
Eventi naturali
Tutte
Collisione
Tutte
Kasko
Tutte
Eventi sociopolitici
Cristalli
NESSUNO
NESSUNO
Rimane a carico dell’Assicurato una franchigia
assoluta per sinistro di €500,00
4. SEZIONE INFORTUNI DEL GUIDATORE
(La garanzia Infortuni è valida solo se richiamata nel Modulo di
polizza)
Art. 4.1 Oggetto dell’assicurazione
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura il conducente per gli infortuni subiti in
occasione della guida del veicolo identificato in polizza.La garanzia è operante dal momento
in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui è disceso. All’assicurato
conducente viene riconosciuta una somma determinata sulla base del capitale assicurato
(€25.000,00) indicato in polizza, a seguito di infortunio del conducente che comporti
un’invalidità permanente o la morte. Più precisamente Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. garantisce:
• l’invalidità permanente da infortunio del conducente: nel
limite di €25.000,00, Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. paga un’indennità per le invalidità permanenti di
grado superiore al 5% purché non derivanti da infortunio
esplicitamente escluso;
• lamortedainfortuniodelconducente,sel’infortuniohaper
conseguenza la morte del conducente del veicolo.
Art. 4.2 Esclusioni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non paga alcuna indennità per gli
infortuni subiti dal conducente:
• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la
prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente
scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento
del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
• in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese
temerarie;
• derivanti da guerra, insurrezioni;
• derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall’uso di
stupefacenti, allucinogeni;
• in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove
ed allenamenti;
• in caso di dolo del guidatore.
Art. 4.3 Indipendenza da obblighi assicurativi e di legge
La garanzia Infortuni è stipulata fra le Parti in aggiunta e, in ogni caso,
indipendentemente da qualsivoglia obbligo assicurativo stabilito da leggi
presenti e future.
Art. 4.4 Rinuncia al diritto di surrogazione
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. rinuncia all’esercizio dell’azione di surrogazione
che le compete ai sensi dell’art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili del sinistro.
Art. 4.5 Grado di invalidità permanente e riconoscimento
dell’indennità
Ricevutaladocumentazionenecessariaevalutatoildanno,NobisCompagnia
diAssicurazioniS.p.A.effettuailpagamentodell’indennitàsullabasedelle
tabelle allegate tenendo conto della franchigia assoluta del 5%.
Se l’infortunio ha per conseguenza un’invalidità permanente, Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. paga all’Assicurato un’indennità
in funzione dell’invalidità permanente riconosciuta sulla base della
Tabella Ania Industria allegata, secondo le modalità previste nel
paragrafo precedente. Sono pagate le sole conseguenze dirette ed
esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche
o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto non rientrano
nella valutazione del danno gli aggravamenti delle condizioni fisiche
e patologiche che l’infortunio può aver generato, né il maggior
effetto che tali condizioni possono causare alle lesioni prodotte
dall’infortunio, in quanto conseguenze indirette e, quindi, non
indennizzabili.
Se l’Assicurato, al momento dell’infortunio, non è fisicamente sano
ed integro, vengono pagate soltanto le conseguenze che si sarebbero
comunque verificate qualoral’infortunio avesse colpito una persona
fisicamente sana ed integra.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo
o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per
la valutazione del grado di invalidità permanente sono diminuite
tenendo conto dell’invalidità preesistente.
Nei casi di perdita anatomica o funzionale di uno o più organi o arti,
l’indennità è definita sommando le singole percentuali calcolate per
ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, viene
considerata invalidità permanente soltanto l’asportazione totale.
Nel caso di perdita funzionale o anatomica di una falange del pollice,
l’indennità è pari alla metà e per la falange di qualsiasi altro dito,
pari ad un terzo della percentuale stabilita per la perdita totale del
rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella,
l’indennità è stabilita in riferimento alle percentuali ed ai criteri
indicati,tenendocontodellacomplessivadiminuzionedellagenerica
capacità lavorativa, indipendentemente dalla professione del
guidatore.
Art. 4.6 Determinazione dell’indennizzo
Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati,
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. formula un’offerta di indennità. In caso
di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con
apposito atto.
Art. 4.7 Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità
La quantificazione dell’indennità spettante all’Assicurato, relativamente al grado
di invalidità permanente, può essere demandata dall’Assicurato e da Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. a due medici, nominati uno per parte.
Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura
medica sul grado di invalidità permanente possono essere demandate per
iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno dal Contraente, uno da Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo
ove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel comune, sede
di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Contraente.
Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato,
contribuendo per metà al pagamento delle spese e competenze per il terzo
medico. Il Collegio medico ha la facoltà, qualora ne riscontri l’opportunità,
di rinviare l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da
definirsi dal Collegio stesso; in tal caso il collegio può intanto concedere un
anticipo sull’indennizzo.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con
dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti sia per Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A. che per il Contraente.
Art. 4.8 Morte da Infortunio
L’indennità è pari alla somma assicurata ed è dovuta se la morte si verifica – anche
successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dall’infortunio.
L’indennità per il caso di morte da infortunio non è cumulabile con quella
per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo
per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell’infortunio ed in
conseguenza di questo, l’Assicurato muore, Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità per il caso morte –
se superiore – e quella già pagata per invalidità permanente.
5. SEZIONE ESTENSIONE INFORTUNI TRASPORTATI E
RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO (La garanzia è
valida solo se richiamata nel Modulo di polizza e se richiamata la
garanzia Infortuni del Guidatore)
Art. 5.1 Oggetto dell’assicurazione
La garanzia Infortuni del Guidatore di cui alla sezione 4, è estesa anche ai
trasportati sul veicolo assicurato. Tale estensione di garanzia prevede, pertanto,
la copertura complessiva - nel limite del capitale assicurato di €75.000,00
per veicolo - delle persone occupanti il mezzo; le somme assicurate verranno
proporzionalmente ripartite in rapporto al numero di persone (conducente e
trasportati) occupanti il veicolo al momento del sinistro.
Art. 5.2 Prestazione per il caso di RIMBORSO SPESE MEDICHE
DA INFORTUNIO
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. assicura fino alla concorrenza di
€2.500,00, per ogni infortunio e per ogni anno assicurativo, il rimborso delle
spese rese necessarie da infortunio ai termini di polizza e sostenute per:
a) esami strumentali a scopo diagnostico ed analisi di laboratorio compresi
i relativi onorari dei medici che li hanno prescritti;
b) gli onorari dei medici, nonché in caso di intervento chirurgico,
effettuato anche in ambulatorio o in regime di day hospital, onorari del
chirurgo, dell’aiuto, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante
all’intervento;
c) le cure, per i medicinali, per i trattamenti fisioterapici e rieducativi;
9
d) le rette di degenza;
e) il trasporto dell’Assicurato in ambulanza all’Istituto di Cura o
all’ambulatorio e viceversa.
Il rimborso delle spese suindicate si intende operante anche in assenza di
ricovero o di intervento chirurgico.
Il rimborso verrà effettuato da Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. a guarigione clinica avvenuta su presentazione, in originale,
delle relative notule, distinte e ricevute, debitamente quietanzate
nonché, ove ne ricorrano gli estremi, di regolare attestato di degenza
in Istituto di Cura. Il rimborso verrà effettuato con l’applicazione di
uno scoperto pari al 25% (venticinque per cento) delle spese con un
minimo di €250,00 per sinistro.
Nel caso in cui l’Assicurato si avvalga del “Servizio Sanitario Nazionale”, la
Società rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio e sostenute
dall’Assicurato per le prestazioni sopra descritte, senza deduzione di scoperto
alcuno.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia,
in valuta italiana, al cambio medio della settimana in cui la spesa è
statasostenutadall’Assicurato,ricavatodallequotazionidell’Ufficio
Italiano dei Cambi.
La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa alla Società
verrà restituita contestualmente alla liquidazione.
Qualora l'Assicurato debba presentare l'originale delle notule, distinte e ricevute
al Servizio Sanitario Nazionale o ad altro Ente per ottenere dagli stessi un
rimborso,la Società effettua il rimborso dietro presentazione di copia
dellenotule,distinteericevutedellespesesostenutedall'Assicurato
o del documento comprovante la loro presentazione al Servizio
Sanitario Nazionale o altro Ente: ovviamente dal rimborso dovuto dalla
Società verrà detratto quanto già riconosciutogli.
Art. 6.2 Riparazione del veicolo (condizioni valide per le garanzie
Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici,
Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
6. IL SINISTRO - RIPARAZIONE DEL VEICOLO E CRITERI DI
LIQUIDAZIONE(condizionivalideperlegaranzieInfortuni,Incendio,
Furto,EventiNaturali,Collisione,Kasko,EventiSociopolitici,Cristalli
se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno parziale si intende il danneggiamento o la distruzione di parti del
veicolo conseguenti agli eventi assicurati quando le spese di riparazione,
sommate all’importo realizzabile dal relitto, siano inferiori al valore di indennizzo
(valore commerciale) del veicolo al momento del sinistro.
E’ parificato, invece, al danno totale, il danneggiamento o la distruzione di parti
del veicolo conseguenti agli eventi assicurati, quando le spese di riparazione,
sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore di
indennizzo del veicolo al momento del sinistro.
Art. 6.1 Avviso di sinistro
In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente
o l’Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso
scrittoall’Intermediarioalqualeèassegnatoilcontrattoeperconoscenza
allaDirezioneTecnica–ServizioSinistridiNobisCompagniadiAssicurazioni
S.p.A.(ViaLanzo,29–10070BorgaroTorinese-Torino,Fax:0114518743,
E-Mail: [email protected]) entro 3 giorni dall’evento oppure
immediatamentedaquandonehaavutoconoscenza,indicandoladata,il
luogo,l’oraelemodalitàdelfattononchél’entitàdellostesso,ilnomeedil
domicilio degli eventuali testimoni.
Nelcasodiomissionedell’obbligodiavvisodicuisopra,l’Assicurato,aisensi
dell’art.1915delCodiceCivile,puòperdereintegralmenteoparzialmenteil
diritto all’indennità.
Neicasidifurto,rapina,edeventisociopolitici,dovràessereeffettuata
denuncia immediata all’Autorità, inoltrando a Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., copia della stessa, vistata dall’Autorità. Se gli
eventi si sono verificati all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta
all’Autorità Italiana. Se l’Assicurato non provvede nei suddetti
termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare
delle relative garanzie.
In caso di sinistro relativo alla garanzia Collisione con veicolo
identificato, alla denuncia di sinistro a Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. deve far seguito l’invio in originale alla Compagnia stessa del modulo di
Constatazione Amichevole d’Incidente, compilato in tutte le sue parti.
La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo,
giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il
decorso delle lesioni dev'essere documentato con invio a Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. di ulteriori certificati medici.
Resta in ogni caso convenuto che l'Assicurato deve sottoporsi agli
eventualiaccertamentiecontrollimedicidispostidaNobisCompagnia
diAssicurazioniS.p.A.,fornireallastessaogniinformazioneeprodurre
copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto
professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e
quellerelativeaicertificatimedicisonoacaricodell'Assicurato,salvoche
siano espressamente comprese nell'assicurazione.
10
Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie,l’Assicurato
non deve far effettuare alcuna riparazione prima che Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A. abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla
suariparazione;l’Assicuratopotràfarriparareilveicolo,ancheinassenzadi
consenso,decorsi15giornidalregolareavvisodisinistroesenzachelostesso
abbiaricevutoindicazionicircalatrattazionedelsinistrodapartediNobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A..
NobisCompagniadiAssicurazioniS.p.A.visionatoilveicolo,puòfareseguire,
con il consenso dell’Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in
officine di sua fiducia; similmente può disporre, sempre con il consenso
dell’Assicurato,lasostituzionedellepartidelveicolochesianostaterubate,
distrutteodanneggiate,piuttostocheliquidarelasommadovutaaisensi
delle successive clausole.
Art. 6.3 Definizione di Danno Totale (condizioni valide per le
garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici,
Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per danno totale si intende la perdita del veicolo in caso di:
•
furto o rapina del veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
•
eventi fra quelli assicurati che determinano la distruzione completa
del veicolo.
Art. 6.4 Definizione di Danno Parziale (condizioni valide per le
garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici,
Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Art. 6.5 DeterminazionedelValorediindennizzo(condizionivalide
per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi
sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
L’ammontare del danno è definito direttamente da Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell’Assicurato, quando una
delle parti lo richieda, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati
rispettivamente dall’Impresa Assicuratrice e dall’Assicurato.
I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a
maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti
non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle
parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza
dell’Assicurato.
IrisultatidellevalutazionisonovincolantiperleParti,lequalirinuncianosin
daoraaqualsiasiimpugnativa,salvoilcasodidolo,errore,violenzanonché
diviolazionedeipatticontrattuali,impregiudicata,inognicaso,qualsivoglia
azione od eccezione inerente all’indennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla;
talerifiutodeveessereattestatodaglialtriperitinelverbaledefinitivodi
perizia.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono
ripartite a metà.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità legale.
Ilvalorediindennizzoperlaliquidazionedeldannoèdeterminatoinbaseal
valorecommercialerisultantedallerivistespecializzate"Quattroruote"o
"Tuttotrasporti"adeccezionedeicasiincuil'Assicuratodecidadiavvalersi
delle strutture convenzionate.
Art. 6.6 Liquidazione del Danno Totale (condizioni valide per le
garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici,
Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno totale, oppure di
danno parziale parificato al danno totale, riconoscerà all'Assicurato quale
indennizzo liquidabile il valore commerciale risultante dalle riviste specializzate
"Quattroruote" e "Tuttotrasporti".
Art. 6.7 OpzioneRimpiazzo(condizionivalideperlegaranzieFurto,
Incendio, Cristalli, Eventi naturali, Eventi sociopolitici, Collisione,
Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Per rimpiazzo si intende la sostituzione da parte di Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., del veicolo rubato, rapinato o distrutto con altro veicolo:
•
•
pari al valore assicurato, nel caso in cui siano presenti
contemporaneamente le tre condizioni di seguito riportate:
a) il danno totale avvenga nei primi 24 mesi (730 giorni) dalla
stipulazione della polizza;
b) il veicolo rubato, rapinato o distrutto non abbia percorso più di
25.000 Km/anno dalla data di stipulazione della polizza;
c) il veicolo rubato, rapinato o distrutto sia stato sottoposto – alle
scadenze prefissate e, almeno una volta ogni anno, agli interventi
manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice presso i Centri
convenzionati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A;
pari al valore deprezzato in base alla tabella di seguito riportata, nel caso in cui
a) il veicolo rubato, rapinato o distrutto non abbia percorso più di
25.000 Km/anno dalla data di stipulazione della polizza;
b) il veicolo rubato, rapinato o distrutto sia stato sottoposto – alle
scadenze prefissate e, almeno una volta ogni anno, agli interventi
manutentivi prescritti dalla Casa costruttrice presso i Centri
convenzionati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A;
Giorni trascorsi dalla
data di effetto della
polizza alla data del
sinistro
da 1 a 730
da 731
a 1.095
da 1.096
a 1.460
da 1.461
a 1.825
esclusivamente all’Assicurato al netto della franchigia/ scoperto
o del minimo indicato in polizza, non prima di 30 giorni dalla data
di denuncia all’Impresa in caso di furto senza ritrovamento (previa
consegna dei documenti richiesti e delle chiavi del veicolo), oppure
entro 30 giorni da quando è stato visionato il veicolo in tutti gli altri
casi.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di
richiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di
ricambio prima di corrispondere l’indennizzo.
Il pagamento dell’indennizzo all'Assicurato, in caso di utilizzo
delle strutture non convenzionate con Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., avverà esclusivamente a riparazione avvenuta
su presentazione di fattura, regolarmente saldata in Euro, al netto
della franchigia/scoperto indicata/o in polizza, fermo il limite di
indennizzo per anno assicurativo indicato. Il diritto all'indennizzo,
comunque, non può essere oggetto di cessione a terzi.
Garanzie Infortuni
Determinata l’invalidità conseguente all’infortunio e l’indennizzo
dovuto,NobisCompagniadiAssicurazioniS.p.A.nedàcomunicazione
agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione,
provvede al pagamento in Euro. Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. paga la somma assicurata al conducente ovvero agli eredi dello
stesso in parti uguali.
7. Assistenza stradale
PREMESSA
Percentuale di
deprezzamento del
valore assicurato
0
30%
40%
50%
Valore indennizzato
(espresso in
percentuale del valore
assicurato)
100%
70%
60%
50%
Qualora, a seguito di danno totale, oppure di danno parziale parificato al danno
totale, l’Assicurato optasse per il rimpiazzo del veicolo assicurato con altro veicolo
di valore pari a quello risultante dalla tabella precedente, da acquistarsi presso
il medesimo concessionario che ha provveduto alla vendita del veicolo stesso,
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà a liquidare direttamente al
concessionario venditore il prezzo di acquisto al netto delle eventuali franchigie
contrattuali.
In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta
dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo giorni 30 (trenta).
Art. 6.8 Liquidazione del Danno Parziale (condizioni valide per le
garanzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici,
Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza)
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di danno parziale, riconoscerà,
quale indennizzo liquidabile, le spese necessarie alla riparazione del veicolo
al netto dello scoperto e del minimo previsti in polizza tenendo conto del
degrado dei ricambi, contrattualmente stabilito sulla base del deprezzamento
del valore del veicolo.
Art. 6.9Riparazione presso le carrozzerie convenzionate
(condizioni valide per le garanzie Furto, Incendio, Cristalli, Eventi
naturali, Eventi sociopolitici, Collisione, Kasko se richiamate nel
Modulo di polizza)
Nel caso in cui la riparazione del veicolo avvenga presso le carrozzerie
convenzionate indicate da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. , le franchigie
e gli scoperti delle garanzie vengono eliminati o ridotti come riportato nell’art.
3.6 CGA.
In tale caso Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. provvederà, su richiesta
dell’Assicurato, a fornire un veicolo sostitutivo per un massimo di giorni 8
(otto) di fermo macchina presso il riparatore.
Art. 6.10Pagamento dell’indennità
GaranzieFurto,Incendio,Cristalli,Eventinaturali,Eventisociopolitici,
Collisione, Kasko se richiamate nel Modulo di polizza
NobisCompagniadiAssicurazioniS.p.A.corrisponderàl’indennizzo
L’Impresaper l’erogazionedelleprestazionidiassistenza si avvalediuna
Struttura Organizzativa esterna.
L’Impresa per la gestione e liquidazione dei sinistri relativi alla garanzia
Assistenza si avvale di ACI GLOBAL con sede in Roma (Via Stanislao
Cannizzaro n. 83/a) e in Milano (Viale Sarca 336)
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
ASSICURATO
Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso nonché
i trasportati nelle prestazioni “spese di albergo” e “rientro nella residenza o
proseguimento del viaggio”.
CENTRO CONVENZIONATO
La carrozzeria che ha sottoscritto specifica convenzione con la Struttura
Organizzativa.
ESTERO
La garanzia assistenza vale per il territorio dei seguenti stati: Stati dell’Unione
Europea, nonché per il territorio della Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Principato di Monaco, Svizzera, Andorra, Bosnia-Erzegovina, Gibilterra,
Macedonia, Serbia e Montenegro, Turchia (zona Europea).
FURTO
È il reato, previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si
impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne
profitto per sé o per altri.
IMPRESA
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
INCENDIO
È la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare,
che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine
come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
INCIDENTE
Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme
o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al
veicolo tali da renderne impossibile l’utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO
Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni
corporali obiettivamente constatabili, connesso con la circolazione del veicolo.
PRESTAZIONE
L’Assistenza da erogarsi in natura e cioè l’aiuto che deve essere fornito
all’Assicurato, nel momento del bisogno, da parte dell’Impresa, tramite la
Struttura Organizzativa, in caso di sinistro.
11
RAPINA
È il reato, previsto all’art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si
impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui,
sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
SINISTRO
Il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della
polizza e che determina la richiesta di assistenza dell’Assicurato.
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
La struttura di ACI Global S.p.A. con sede Sociale in Roma - Via Stanislao
Cannizzaro n. 83/a - e sede secondaria in Milano – Viale Sarca 336 –, costituita
da: medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni
dell’anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con l’Impresa
provvede, per incarico di quest’ultima al contatto telefonico con l’assicurato
ed organizza ed eroga, con costi a carico dell’Impresa stessa, le prestazioni di
assistenza previste in polizza.
VEICOLO
Autovettura a uso privato, motoveicolo, autocaravan, autocarro, di peso
complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
Art. 7.1 Oggetto della garanzia
In forza di una specifica convenzione stipulata tra l’Impresa e ACI Global, in
caso di sinistro sono garantite all’Assicurato le prestazioni di Assistenza indicati
nell’articolo 7.2.
In caso di sinistro l’Assicurato deve rivolgersi direttamente ed
esclusivamenteallaStrutturaOrganizzativacheprovvederàall’erogazione
delle prestazioni.
Art. 7.2 Prestazioni di assistenza
Soccorso stradale
Qualora a seguito di incidente, incendio, rapina, furto (anche tentato
o parziale), atto vandalico o fenomeno atmosferico, il veicolo risulti
danneggiato o ritrovato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi
senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa, con costi a carico dell’Impresa,
procurerà direttamente il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al
più vicino Centro Convenzionato oppure a scelta dell’Assicurato presso
una carrozzeria di Sua fiducia, purché nel raggio di 30km dal luogo del
sinistro.
L’Impresa terrà a proprio carico i costi fino ad un massimo di euro 200,00
(duecento) per sinistro avvenuto all’estero.
La garanzia è operante a condizione che il veicolo non si trovi al di fuori
della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (es. percorsi
fuori strada) o in un luogo non raggiungibile da un mezzo di soccorso
ordinario, in questi casi la prestazione verrà fornita con costi a carico
dell’Assicurato.
Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato
verrannoregolatidirettamentetral’Assicuratoeilfornitoreintervenuto
secondo il ”Tariffario Nazionale ACI - Non Soci” vigente al momento
dell’erogazione della prestazione.
Per i veicoli superiori ai 2,70 metri di altezza potrebbero sussistere in
alcune zone dei problemi per l’erogazione della prestazione.
Recupero del veicolo fuoriuscito dalla sede stradale
Qualora a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, il veicolo sia
fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non
potervi ritornare senza aiuto esterno, la Struttura Organizzativa procurerà
direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo
danneggiato nell'ambito della sede stradale.
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di
Euro 300,00 (trecento) per sinistro.
In caso di incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale
pubblicaodiareeadessaequiparate(percorsifuoristrada)laprestazione
verrà fornita con costi a carico dell’Assicurato.
Le spese eccedenti il massimale o i costi a carico dell’Assicurato verranno
regolatidirettamentetral’Assicuratoeilfornitoreintervenutosecondoil
”TariffarioNazionaleACI-NonSoci”vigentealmomentodell’erogazione
della prestazione.
Autovettura sostitutiva
Qualora, a seguito furto o rapina del veicolo oppure in seguito alla
erogazione della prestazione di “soccorso stradale”, la Struttura
Organizzativa metterà a disposizione dell’Assicurato un’autovettura in
sostituzione per un massimo di 3 (tre) giorni consecutivi.
12
L’Autovettura in sostituzione sarà resa disponibile alle seguenti condizioni:
•
•
•
di cilindrata 1200 cc;
a chilometraggio illimitato senza autista;
coperta dalle garanzie assicurative: R.C.A e CVT con eliminazione
parziale franchigia Kasko ed eliminazione parziale franchigia Furto
(codici CDW e TP);
•
presso una stazione di noleggio convenzionata, durante il normale
orario di apertura e alle condizioni contrattuali in vigore al momento
della prenotazione ( a titolo di puro esempio: richiesta di carta di
credito e/o deposito cauzionale, divieto di espatrio, età, anni di
possesso di patente, data di scadenza della patente).
L’Impresa terrà a proprio carico le spese.
Rimarranno sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese relative
allecopertureassicurativediversedaquellesopraindicate,lerelative
franchigie, le cauzioni, le spese di carburante, di pedaggi in genere
(autostrade e simili), nonché dei traghetti, ecc.
L'Assicurato dovrà fornire alla Struttura Organizzativa le
informazioni necessarie (denuncia autorità) affinché possa essere
erogata l’auto in sostituzione.
Trasporto dell’Assicurato
Qualora l’Assicurato a seguito delle prestazioni che precedono (Soccorso
stradale,Autovettura in sostituzione) necessiti di essere accompagnato al
luogo in cui verrà ricoverato il veicolo o in cui gli verrà consegnato
l’Autovetturainsostituzioneoppurepressounalbergo,una stazione
ferroviaria/metropolitana/autobus o alla sua abitazione, la Struttura
Organizzativa organizzerà il suo trasporto. Per tale prestazione potrà essere
utilizzato se possibile lo stesso mezzo di soccorso che è intervenuto
oppure mettendo a disposizione dell’Assicurato un taxi.
L’ Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di
Euro 50,00 (cinquanta) per sinistro.
Demolizione del veicolo in Italia
Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, rapina, furto
(anche tentato o parziale), atto vandalico o fenomeno atmosferico,
in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82
art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs.
n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed
alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta
dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carroattrezzi e
la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi
speciali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà
provvedere direttamente al pagamento.
L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo,
la seguente documentazione:
•
libretto di circolazione (originale);
•
foglio complementare/certificato di proprietà (originale);
•
targhe autoveicolo;
(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato
deve produrre l'originale della denuncia e/o il verbale di ritiro,
rilasciatidalleAutoritàcompetentiecopiadell'estrattocronologico
rilasciato dal P.R.A.)
•
codice fiscale (fotocopia);
•
documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A.
(fotocopia carta d'identità o equivalente);
•
documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna
del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A.
(fotocopia).
La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari
per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla
prestazione.
La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione
del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso
disponibili i sopra citati documenti.
Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al
momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo
e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio
dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A.
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che
il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano
lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta
differenziata".
L’Impresa terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con
carroattrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al Pubblico Registro
Automobilistico.Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono
a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al
pagamento.
LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE AD OLTRE
50 KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DELL’ASSICURATO
Art. 7.3 Esclusioniedeffettigiuridicirelativiatutteleprestazionidi
assistenza
Viaggio per il recupero del veicolo riparato
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo sia rimasto
immobilizzato, in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 (cinque)
giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato, e comunque
in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare senza aiuto esterno, la
Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un
biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola
andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo
l’Impresa a proprio carico il relativo costo.
Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni,
valgono inoltre le seguenti condizioni generali:
a. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti
durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche
e relative prove ed allenamenti, stato di guerra, rivoluzione,
sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo
o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi
caratteristichedicalamitànaturaleofenomeniditrasmutazione
del nucleo dell’atomo, radiazioni provocate dall’accelerazione
artificiale di particelle atomiche; dolo dell’Assicurato, ivi
compreso il suicidio o il tentato suicidio; abuso di alcolici o
psicofarmaci nonché dell’uso non terapeutico di stupefacenti e
allucinogeni.
Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si
trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
b. Tutte le prestazioni sono fornite per un massimo di 3 (tre)
volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza.
c. La durata massima della copertura per ogni periodo di
permanenza continuata all’estero nel corso dell’anno di validità
della polizza è di 60 giorni.
d. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per
danni causati dall’intervento delle Autorità del paese nel quale
è prestata l’assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza
fortuita ed imprevedibile.
e. Il diritto alle assistenze fornite dall’Impresa decade qualora
l’Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura
Organizzativa al verificarsi del sinistro.
f. Qualora l’Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni,
l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni
alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
g. Ogni diritto nei confronti dell’Impresa si prescrive entro il
termine di 2 (due) anni dalla data del sinistro che ha dato origine
al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto
all’art. 2952 del Codice Civile.
h. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole
prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle
prestazionimedesime,verrannoconcessicompatibilmentecon
le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in
Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l’Assicurato
e a condizione che l’Assicurato, anche tramite persona da lui
indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate
garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
L’Assicuratodeveprovvederealrimborsodellasommaanticipata
entro 30 giorni dalla data dell’anticipo stesso. Trascorso tale
termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche
l’ammontare degli interessi al tasso legale corrente.
i. A parziale deroga di quanto previsto all’art. 1910 del Codice
Civile, all’Assicurato che godesse di prestazioni analoghe
alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei
contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto
obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa
assicuratrice e specificatamente all’Impresa nel termine di tre
giorni a pena di decadenza.
Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni
saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste,
esclusivamente quale rimborso all’Assicurato degli eventuali
maggiori costi lui addebitati dall’Impresa assicuratrice che ha
erogato la prestazione.
l. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella
presente “Sezione Assistenza” si applicano le disposizioni di
legge.
Spese d'albergo
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto, il veicolo debba restare
immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e
l’Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la
Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell’Assicurato e degli
eventuali trasportati in un albergo del luogo.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di
prima colazione fino ad un massimo di Euro 120,00 (centoventi) per
persona e per giorno e con un massimo complessivo per sinistro e
per anno di Euro 350,00 (trecentocinquanta) se accaduto in Italia e
di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto all’estero.
Rientro alla residenza o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo rimanesse
immobilizzato oltre 36 (trentasei) ore in Italia e più di 4 (quattro) giorni
all’Estero, la Struttura Organizzativa metterà in condizione l’Assicurato e gli
eventuali trasportati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure
di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a disposizione:
•
un biglietto aereo di classe economica, o ferroviario di prima classe;
oppure un altro mezzo concordato a seconda delle necessità;
oppure:
•
un’autovettura in sostituzione con le stesse modalità previste nella
prestazione “Autovettura sostitutiva”
L’Impresa terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo
per sinistro di Euro 500,00 (cinquecento) se accaduto in Italia e di
Euro 1.000,00 (mille) se accaduto all’estero.
LE PRESTAZIONI CHE SEGUONO SONO FORNITE SOLO
ALL’ESTERO
Invio pezzi di ricambio all’estero
Qualora a seguito di incidente, incendio o ritrovamento dopo furto, i
pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla
sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa
provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali
che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli
in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di ricerca e di spedizione,
mentre rimarranno a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di
ricambio e le eventuali spese doganali.
L’Assicurato al momento della richiesta della prestazione potrà richiedere
anche l’anticipo dei costi dei pezzi di ricambio e delle eventuali spese doganali
a condizione che fornisca alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie
(bancarie o di altro tipo) per la restituzione della somma anticipata.
Rimpatrio del veicolo dall’estero
Qualora a seguito di incidente, incendio o furto il veicolo rimanesse
immobilizzato e ciò comportasse un tempo di riparazione superiore a
5 (cinque) giorni lavorativi, oppure, in caso di furto o rapina, il veicolo
venisse ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la
Struttura Organizzativa, organizzerà il trasporto del veicolo dal luogo di
giacenza al Centro Convenzionato in Italia più vicino al luogo di residenza
dell’Assicurato.
L’Impresa terrà a proprio carico le spese di trasporto e quelle di
custodia fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento)
per sinistro e per anno. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di
riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono
a carico dell'Assicurato.
L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
13
Art. 7.4 Obblighi in caso di sinistro
Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato dovrà
telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24,
facente capo al
800 466 323
o, se dall’estero, +39 02 66 165 471
Numero di Fax +39 02 64 116 864
Numero Verde
oppure, se non potesse telefonare, può inviare una
E-Mail a [email protected]
In ogni caso l’Assicurato dovrà comunicare con precisione:
1. Il tipo di assistenza di cui necessita.
2. La targa del veicolo
3. Nome e Cognome
4. Numero di Polizza
5. Indirizzo del luogo in cui si trova
6. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa
provvederà a richiamarlo nel corso dell’assistenza.
L’intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura
Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare
esplicitamente l’effettuazione.
LeprestazionidiAssistenzanonprevedonoalcunaformadirimborso
o di indennizzo qualora l’Assicurato non si rivolgesse alla Struttura
Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per
il caso in cui l’Assicurato non potesse mettersi in contatto con la
Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come ad
esempio intervento di forze dell’ordine e/o di servizi pubblici di
emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o
certificato di pronto soccorso).
LaStrutturaOrganizzativapotràrichiedereall’Assicurato-elostesso
è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione
ritenuta necessaria alla conclusione dell’assistenza; in ogni caso è
necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le
fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.
L’Impresa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso
delle spese sostenute in seguito all’effettuazioni di prestazioni
di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto
previsto nella polizza o dalla Legge.
8. Tutela Legale
Art. 8.1 Oggetto dell’assicurazione
L’Impresa, nei limiti del massimale di €5.000 per sinistro, illimitato per
anno e delle condizioni previsti in polizza, assume a proprio carico il rischio
dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei
diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in
garanzia.
Vi rientrano le spese:
•
per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro;
•
per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un
consulente tecnico di parte;
•
di giustizia;
•
liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
•
conseguenti ad una transazione autorizzata da Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A.;
•
di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
•
di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
•
per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria;
•
degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia
che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o
più arbitri;
•
per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non
ripetuto alla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale
all’estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, l’Impresa assicura:
•
le spese per l’assistenza di un interprete;
•
le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
•
l’anticipo della cauzione, disposta dall’Autorità competente, entro
il limite del massimale indicato in polizza. L’importo anticipato dovrà
essere restituito a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. entro 60
14
giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.
L’Impresa non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e,
fatta eccezione per l’IVA esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e per
il pagamento del contributo unificato, gli oneri fiscali che dovessero presentarsi
nel corso o alla fine della vertenza.
Art. 8.2 Contento delle garanzie
La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora, a causa di eventi
connessi alla proprietà o all’utilizzo del veicolo assicurato, identificato in polizza:
a) subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per
contravvenzione;
c) debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato
della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di
evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
d) debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo
coinvolto in un incidente stradale con terzi.
e) debba sostenere controversie di natura contrattuale nei confronti di
medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie
pubbliche o private, ai quali l’Assicurato si sia rivolto in seguito ad
infortunio avvenuto in seguito ad evento legato all’utilizzo del veicolo
assicurato.
Art. 8.3 Estensione territoriale delle garanzie
La garanzia riguarda i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente
trattati ed eseguiti In tutti gli Stati d’Europa.
Art. 8.4 Persone assicurate
La garanzia è operante a favore del proprietario, del conducente e dei trasportati
del veicolo assicurato.
Art. 8.5 Esclusioni
La garanzia non vale:
•
per i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
•
per materia fiscale ed amministrativa;
•
se il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato
alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo
con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non
ottempera agli obblighi stabiliti in patente; se tuttavia il conducente
non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami
di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga
il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al
sinistro, la garanzia diventa operante; tale esclusione opera solo
per il Conducente Assicurato;
•
se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria
RCA; tale esclusione opera solo per il proprietario del veicolo;
•
se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione; tale
esclusione opera solo per il proprietario del veicolo.
Art. 8.6 Insorgenza del sinistro
Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui
l’Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme
di legge o contrattuali. La garanzia riguarda i casi assicurativi che insorgono
dalle ore 24 del giorno di decorrenza del contratto.
La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’Informazione
di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di
Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura
Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura
Penale); il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse
da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o
connesse; il sinistro è unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti,
anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano
coinvolte una o più persone assicurate; in caso di vertenza tra più Assicurati,
nell’ambito dello stesso contratto, la garanzia verrà prestata solo a favore
del Contraente.
Art. 8.7 Denuncia di sinistro e scelta del legale
L’Assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro a Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A., trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti,
regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.
L’Assicurato dovrà far pervenire a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la
notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente
e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla
denuncia del sinistro o al momento dell’avvio dell’eventuale fase giudiziale,
l’Assicurato può indicare a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. un legale residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede
l’Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare
la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non
abbia esito positivo. Se l’Assicurato sceglie un legale non residente presso il
Circondario del Tribunale competente, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di €3.000. Tale
somma è compresa nei limiti del massimale per sinistro e per anno. La scelta del
legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi
una situazione di conflitto di interessi con Nobis Compagnia di Assicurazioni
S.p.A. o con l’Impresa.
Art. 8.8 Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia del sinistro, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (ai sensi
dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs
209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di
professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria
definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato
presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in
sede penale, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. trasmette la pratica al legale
designato ai sensi dell’Articolo precedente. Per ogni stato della vertenza e grado del
giudizio, gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Allo stesso modo, per le fasi giudiziali successive
a quella già autorizzata, anche gli incarichi ai legali devono essere preventivamente
concordati con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., sempre che le pretese
dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le
necessarie procure. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a
due tentativi. L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna
transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti
oneri a carico di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.. Fanno eccezione i
casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di
preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati di Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità
dell’operazione.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. non è responsabile dell’operato di legali e periti.
ALLEGATO 1 – TABELLA PER LA LIQUIDAZIONE
DELL’INDENNITA’ DI INVALIDITA’ PERMANENTE
L'indennità per invalidità permanente parziale fermi i criteri di franchigia
operanti verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente
totale, in proporzione al grado di invalidità che facendo riferimento ai valori
sotto elencati:
Descrizione
Percentuale
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:
- un arto superiore
- una mano o un avambraccio
- un pollice
- un indice
- un medio
- un anulare
- un mignolo
- una falange ungueale del pollice
- una falange di altro dito della mano
Amputazione di un arto inferiore:
- al disopra della metà della coscia
- al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio
- al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba
Amputazione di un piede
Amputazione di ambedue i piedi
Amputazione di un alluce
Amputazione di un altro dito del piede
Amputazione della falange ungueale dell'alluce
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa di entrambi gli orecchi
Stenosi nasale assoluta monolaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:
- una vertebra cervicale
- una vertebra dorsale
- 12° dorsale
- una vertebra lombare
Esiti di frattura di un meta mero sacrale
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme
Perdita anatomica di un rene
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative
della crasi ematica
des sin
70% 60%
60% 50%
18% 16%
14% 12%
8% 6%
8% 6%
12% 10%
9% 8%
1/3 del dito
70%
60%
50%
40%
100%
5%
1%
2,5%
25%
100%
10%
40%
4%
10%
12%
5%
10%
10%
3%
5%
15%
8%
Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo le percentuali di
invalidità previste per varranno per il lato sinistro e viceversa.
Art. 8.9 Disaccordo sulla gestione del sinistro
In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e Nobis Compagnia di
Assicurazioni S.p.A. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole
all’Assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a
richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere
demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.
Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del
Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo
equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.
Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà
ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. la rifusione delle spese incontrate,
e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito
sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da Nobis
Compagnia di Assicurazioni S.p.A. stessa, in linea di fatto o di diritto.
Art. 8.10 Recupero di somme
Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi
sono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre spetta a Nobis Compagnia
di Assicurazioni S.p.A. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato
giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Sede: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726 - fax 011 4518743
E_mail [email protected]
Direzione operativa: 10071 Borgaro T.se via Lanzo, 29 - tel. 011 4518726
fax 011 4518743 E_mail [email protected]
Capitale sociale €5.000.000,00 i.v. - Registro Imprese C.C.I.A. di Torino
c.f. p.Iva 09834040017
AUTORIZZATA CON PROVVEDIMENTO ISVAP n° 2621 del 06 Agosto 2008
Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00168
SOCIETA’ SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DI GRUPPO
INTERGEA S.p.A.
www.nobisassicurazioni.it
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www.nobisassicurazioni.it
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