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DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI Il volontario al momento dell

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DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI Il volontario al momento dell
CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato di CARPI
GLI ASPETTI LEGALI
DEL SOCCORSO
Nuovo corso per operatori addetti al
Trasporto Sanitario e Soccorso in Ambulanza.
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE DI CARPI
1
L’adesione alla CRI comporta:
+ la qualità di associato:
- la qualifica di volontario [*]
- l’accettazione del regolamento
- l’accettazione del codice etico
- il rispetto dei regolamenti/codice etico/norme interne
+ l’assoggettamento alle norme specifiche (giuridiche, tecniche, etc.)
previste per la qualifica ricoperta, l’attività svolta ed il luogo di
esecuzione.
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2
Il Volontario
Definizione:
LEGGE N° 266/1991 “legge sul volontariato”
 Colui che agisce spontaneamente e gratuitamente nella
struttura ( C.R.I. ) e si assume la responsabilità del suo
operato.
 Deve operare nel rispetto dei principi e delle regole
dell’associazione o ente a cui appartiene
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3
Il Nuovo Regolamento
Il (Nuovo) Regolamento dei volontari della CRI
è entrato in vigore
in data 03 Dicembre 2012
con Ordinanza Commissariale n. 0567-12
Disponibile sul sito CRI
http://cri.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15383
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REGOLAMENTO CRI
ART. 6
DOVERI DEL VOLONTARIO
Ciascun Volontario C.R.I. nell’espletamento del servizio deve
mantenere un comportamento corretto e degno dell’Associazione
cui appartiene. In particolare è tenuto a:
a) osservare i Principi Fondamentali del Movimento Internazionale
di Croce Rossa e Mezza Luna Rossa, rispettarne gli emblemi e
prevenirne gli abusi;
b) usare nei rapporti con i terzi cortesia, comprensione, fermezza ed
onestà, nonché operare con imparzialità e rispetto verso tutti i
soggetti destinatari dell’attività;
c) osservare lealmente e diligentemente lo Statuto, il codice
etico, i regolamenti, le altre norme vigenti nella CRI;
d) improntare il suo comportamento a serietà ed impegno, in
osservanza delle disposizioni emanate dagli Organi direttivi centrali
e territoriali della C.R.I.;
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5
REGOLAMENTO CRI
(segue) ART.
6
e) osservare rigorosa riservatezza su quanto udito, visto o fatto
durante l’attività di servizio;
f) rispettare ed utilizzare adeguatamente i simboli, le uniformi, gli
equipaggiamenti e qualsiasi altro tipo di materiale appartenente
alla CRI;
g) non coinvolgere la Croce Rossa Italiana in attività di
propaganda promossa o organizzata da movimenti politici o
associazioni di chiara ispirazione politica;
h) non iscriversi ad associazioni che perseguono finalità in
contrasto con i principi del Movimento Internazionale e della
CRI e/o che svolgono in convenzione con Enti Pubblici attività
analoghe a quelle della CRI;
i) seguire in ogni occasione sia all’interno della CRI che nei
contatti esterni, la via gerarchica quale determinata dallo Statuto
e dal presente Regolamento;
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6
REGOLAMENTO CRI
(segue) ART.
6
j) tenere un comportamento responsabile nell’utilizzo dei
social media, avendo cura di specificare che le proprie
opinioni non coinvolgono l’intera Associazione, tutelare la
riservatezza di tutti i soggetti destinatari dell’attività, evitare
di associare l’uniforme e l’emblema a discussioni di carattere
politico, religioso o filosofico;
k) versare annualmente al Comitato C.R.I. di appartenenza la
quota associativa, entro i termini stabiliti dal Comitato Centrale
CRI nonchè l’eventuale quota integrativa di cui all’art. 2.3.;
l) partecipare attivamente alle Assemblee ed alle riunioni degli
organi statutati
6.2. DOVERI del designato a ruoli di rappresentanza e
coordinamento CRI
[….]
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REGOLAMENTO CRI
ART. alla
10 gravità delle infrazioni e/o
Al Volontario C.R.I., in rapporto
(NORME
DISCIPLINARI)
trasgressioni compiute
in servizio,
possono essere applicati i
seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) sospensione temporanea per un periodo massimo di 6 mesi;
d) radiazione.
[6.3. La violazione dei doveri è sanzionabile]
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Il codice etico
“Il codice etico e di buona condotta per i soci e dipendenti della CRI”
Art. 1.4 :“E’ un codice di comportamento chi hanno l’obbligo di attenersi e conformarsi
coloro che, a qualsiasi titolo, fanno parte dell’Associazione e agiscono in essa”
“Art. 1.6. “[…] finalizzato alla realizzazione di un sistema di azione teso a garantire
procedure e comportamenti volti a prevenire attività illegittima o illecite, a migliorare
l’efficienza, l’efficacia la trasparenza dell’azione amministrativa e la qualità della
regolazione, a soddisfare i bisogni della collettività, informando la stessa dei
comportamenti che può attendersi dai destinatari …”
7 Principi Fondamentali CRI: Umanità, Imparzialità, Indipendenza,
Neutralità, Volontariato, Unità, Universalità
+
Principi di riferimento (Capo II, artt. 3-11)
Onestà, correttezza, legalità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, assenza
abuso di potere, corretto utilizzo dei beni
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(segue)
Il codice etico
Capo III (artt. 12-15)
“Responsabilità della CRI
Diritti, doveri e responsabilità degli appartenenti “
Capo IV (art. 16)
“La violazione del presente codice etico lede il rapporto di fiducia instaurato fra i
destinatari e la CRI, il corretto svolgimento del rapporto medesimo e può
determinare il sorgere di responsabilità e l’applicazione delle sanzioni previste
da leggi, regolamenti e contratti, ferma restando la possibilità della CRI, il cui
interesse è leso dalla violazione, di agire per il risarcimento dei danni
eventualmente subiti.”
“L’insieme delle regole del presente Codice e dei suoi allegati costituisce una
serie di obblighi che l’appartenente alla CRI deve accettare con
consapevolezza e precisione[…]” ( sanzioni)
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Obiettivi del corso TSSA
“Obiettivo del corso è fornire al Volontario le abilità necessarie a
svolgere in sicurezza i servizi di trasposto infermi (TS) ed emergenza
sanitaria (SA): conoscere le specificità e saper usare le dotazioni dei
diversi mezzi di soccorso avanzato, i sistemi di monitoraggio di base,
le procedure di intervento su infortunati traumatizzati e con
problematiche acute di tipo medico, le procedure di comunicazione di
emergenza, sapere usare in modo appropriato i dispositivi di
soccorso (trauma estricatore, sistemi di immobilizzazione, barella
atraumatica, asse spinale, materasso a depressione, etc.)”
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Attività svolte in CRI
• TS = attività di trasporto sanitario infermi
• SA = attività di pronto soccorso in ambulanza
• ALTRE (segreteria, centralino, corsi, altri servizi,
incarichi direttivi, etc.)
quando svolte in convenzione con il SSN/118
costituiscono Pubblico Servizio
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Pubblico servizio
Il Servizio Sanitario è un pubblico servizio, ovvero
rientra nelle attività che lo Stato riconosce come
funzionale ad uno specifico interesse pubblico, che
nel caso concreto è la tutela della salute
(Art. 32 Costituzione)
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Qualifica del Volontario
Il Volontario che presta un servizio
convenzionato, ad esempio l’emergenza in
tutte le sue figure, è un
“incaricato di Pubblico Servizio”
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Incaricato di pubblico servizio
(art. 358 codice penale)
La definizione è contenuta nell’art. 358 del c.p.
“agli effetti della legge
penale, sono incaricati di un pubblico servizio
coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un
pubblico servizio”
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Doveri dell’incaricato di pubblico servizio
L’incaricato di pubblico servizio ha:
• OBBLIGO D’INTERVENTO
• OBBLIGO DI DENUNCIA
• OBBLIGO AL SEGRETO D’UFFICIO
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Obbligo di intervento
Il Volontario è chiamato ad eseguire un
SOCCORSO ATTIVO, SPECIFICO ED APPROPRIATO
in relazione alle necessità della persona da soccorrere e alle conoscenze
acquisite nel proprio percorso formativo
Il Volontario ha quindi l’obbligo di intervenire
• Solo in condizioni di sicurezza
• nei limiti delle proprie competenze
• Nel rispetto delle norme tecniche che presiedono alla
sua attività (leggi, regolamenti, norme, protocolli)
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(segue)
Obbligo di intervento
Il Volontario è chiamato ad eseguire un
SOCCORSO ATTIVO, SPECIFICO ED APPROPRIATO
in relazione alle necessità della persona da soccorrere e alle conoscenze
acquisite nel proprio percorso formativo
Il Volontario è tenuto:
Ad agire con consapevolezza (discrezione, correttezza,
educazione) e competenza nel rispetto delle procedure e
protocolli tecnici (P)-BLS(D), PTC, MIT etc., norme
interne e locali facendo il corretto uso delle
attrezzature/apparecchiature a sua disposizione;
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(segue)
Obbligo di intervento
Il Volontario è chiamato ad eseguire un
SOCCORSO ATTIVO, SPECIFICO ED APPROPRIATO
in relazione alle necessità della persona da soccorrere e alle conoscenze
acquisite nel proprio percorso formativo
Il Volontario risponde di
Negligenza: atteggiamento passivo/trascuratezza nei
confronti di obblighi o doveri,
Imprudenza: contrasta in maniera evidente con le norme di
sicurezza dettate della ragione o dall’esperienza,
Imperizia: mancanza di abilità o preparazione specifica
per le sue azioni e/o omissioni (presupposti della colpa)
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Obbligo di denuncia
(Art. 362 c.p.)
“ L’incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di
denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità alla
quale abbia l’obbligo di riferire un reato del quale sia venuto
a conoscenza nell’esercizio del proprio servizio
è punito ……”
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Obbligo di segretezza/riservatezza
(Art. 326 c.p.)
“ L’incaricato di pubblico servizio che, violando i propri doveri
oppure abusando della propria qualità, rivela notizie apprese
durante lo svolgimento del proprio servizio che debbano
rimanere segrete è punito …..”
Violazione Privacy (L.196/2003) uso o divulgazione di “dati
sensibili”
La violazione del segreto d’ufficio è fonte di responsabilità anche
sotto il profilo disciplinare (Regolamento C.R.I. artt. 11. e) e 17)
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Volontario / Incaricato di pubblico servizio
(alcune) possibili VIOLAZIONE DI NORME PENALI
• esercizio abusivo della professione •
medica (342 cp);
• somministrazione abusiva di farmaci •
(445 c.p.)
•
• somministrazione di farmaci scaduti
(443 c.p.);
• abbandono di persona (591 c.p.);
• omissione di soccorso (593 c.p.); •
•
• lesioni personali colpose (590
c.p.);
•
• omicidio colposo (589 c.p.);
• violenza privata (610 c.p.);
• sequestro di persona (630 c.p.);
•
interruzione di pubblico servizio
(331 c.p.);
abuso d’ufficio (323 c.p.);
omissione, rifiuto, interruzione o
ritardo di atto d’ufficio (328,331
c.p.);
danneggiamento (635 cp);
Favoreggiamento (378 cp)
(altri reati propri dei P.U. o
incaricati di pubblico servizio)
“AGGRAVANTE comune” (61 cp)
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(tra gli altri) Esercizio
abusivo della professione medica
(art. 348 c.p.)
Il volontario che “invade” le competenze professionali riservate
a medici ed infermieri e/o mette in atto manovre sanitarie che
non gli competono, può incorrere nel reato di
“esercizio abusivo della professione medica”
Il Volontario NON PUO’:
-fare diagnosi;
-somministrare farmaci;
-eseguire manovre invasive (intubare, prendere una vena, effettuare drenaggi, etc.)
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Principi fondamentali:
Libertà personale e consenso alle cure
Libertà personale (art. 13 Cost)
“La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di
detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra
restrizione della libertà personale, se non per atto motivato
dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.”
Consenso alle cure (art. 32 Cost.)
la Repubblica Italiana tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo ed interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti. Nessuno può essere obbligato ad un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona
umana.…”
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(segue)
consenso/consenso alle cure
Il diritto all’integrità fisica
è un bene personale
irrinunciabile ed indisponibile (Art. 5 c.c.)
protetto dal codice penale (Artt. 582, 590 cp)
e dal codice civile (Art. 2043 cc)
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(segue)
consenso informato
Nasce dagli obblighi in materia contrattuale e
comunque nell’affidamento riposto dal paziente nel
Volontario.
La mancanza di consenso del paziente, anche tacito,
espone il Volontario a responsabilità civili e penali.
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(segue)
consenso
CONSENSO ALLE CURE / ALL’INTERVENTO
• consenso espresso chiaramente e validamente;
• possesso della capacità di intendere e volere;
• informazione sulle modalità d’intervento e rischi.
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(segue)
consenso
• Capacità di intendere: capacità di conoscere, comprendere e
discernere I motivi della propria condotta.
• Capacità di volere: facoltà di scegliere in modo autonomo
Quindi:
• 1.Il pz. acconsente all’intervento;
• 2.Il pz. non acconsente all’intervento;
• 3.Il pz. non è cosciente ed è in grave pericolo.
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(segue)
consenso
( il pz. non è cosciente ed è in grave pericolo )
• La decisione di intervenire, solo in questo caso, non è
differibile o delegabile, pertanto si agisce con un
CONSENSO PRESUNTO, considerando che il pz. avrebbe
acconsentito se avesse potuto esprimere liberamente il
consenso.
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T. S.O.
(malati psichiatrici art. 34 L. n.833)
Si può procedere al ricovero in ospedale del pz. qualora si
• verifichino 3 condizioni:
• 1. Esistenza di alterazioni psichiche che minacciano l’incolumità
• personale e di terzi;
• 2. Mancanza del consenso del pz. al trattamento;
• 3. Mancanza di condizioni e cicostanze per adottare una terapia
• extraospedaliera.
PROCEDURA
• 1. Parere del medico (famiglia o ambulanza) che richiede il T.S.O.;
• 2. Convalida di un secondo medico dell’AUSL;
• 3. Ordinanza del sindaco entro 48h;
• 4. Convalida del giudice tutelare entro 48h dal ricovero.
(Possibile utilizzo agenti della forza pubblica)
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RESPONSABILITA’ del Volontario
Intervento insufficiente o errato
Quando il soccorso prestato risulti insufficiente od errato e
conseguentemente derivi al paziente un aggravamento delle
condizioni o la morte, il volontario potrà essere chiamato a
rispondere della sua condotta (attiva od omissiva):
• lesioni personali colpose (lievi, gravi, gravissime)
• omicidio colposo
(necessità della colpa e del nesso causale tra la condotta e l’evento)
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Cause di giustificazione
• CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO (art.50 c.p.)
• ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN
DOVERE (art. 51 cp)
• STATO DI NECESSITA’ (art. 54 c.p.)
“ non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato
costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo
attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non
volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre
che il fatto sia proporzionato al pericolo”
• LEGITTIMA DIFESA (art. 52 c.p.)
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Illecito CIVILE
“Qualsiasi fatto doloso o colposo che cagiona ad
altri un danno ingiusto obbliga chi l’ha commesso a
risarcire il danno”
(art. 2043 c.c.)
Obbligo di RISARCIRE IL DANNO come conseguenza della violazione
di norme (anche non penali)
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Copertura Assicurativa
• Il Regolamento CRI prevede la copertura
assicurativa per la Responsabilità Civile che, nel
rispetto delle condizioni di polizza “solleva” il
Volontario dal risarcire i danni provocati
nell’esercizio della sua attività.
• NB: La responsabilità PENALE, ovvero quella
derivante dall’accertamento di reati, resta
personale in capo al soggetto agente/equipaggio
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In conclusione
Il Volontario nello svolgimento del suo incarico può
incorrere in :
• RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE
• RESPONSABILITÀ PENALE
• RESPONSABILITÀ CIVILE
• (altri tipi di responsabilità –anche amministrativa- prevista
nel luogo di svolgimento del servizio)
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