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Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 8

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Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 8
Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 8
(Segue da”Questioni controverse…” pagina 6)
Carta d’identità e certificati andranno dunque rilasciati con generalità ed indirizzo presenti in quel
momento sulla scheda anagrafica.
4) rilascio della carta di identità
ai cittadini cancellati per irreperibilità
La carta d’identità deve essere rilasciata dal Sindaco, per esclusivi
motivi di pubblica sicurezza – non
è quindi un atto anagrafico in senso
stretto – dunque dovrebbe essere
possibile il rilascio a chiunque dimori (anche non abitualmente) sul
territorio comunale.
Art. 288 R.D. 6.5.1940 n. 635
“La carta di identità costituisce
mezzo di identificazione ai fini di
polizia. Chi la richiede è tenuto
soltanto a dimostrare la propria identità personale”.
Art. 289 comma 5
“essa (la carta d’identità) contiene
la fotografia a mezzo busto del titolare, il numero progressivo, il
timbro a secco, la firma,
l’identificazione delle generalità, e
dei connotati e i contrassegni salienti”.
Secondo l’interpretazione letterale
della norma, che, ricordiamo è una
norma speciale di Pubblica Sicurezza e non fa parte
dell’ordinamento anagrafico, la
carta d’identità dovrebbe essere
rilasciata anche agli irreperibili.
Chiaramente nel rilasciare la carta
d’identità all’irreperibile si dovranno omettere tutte le indicazioni che
solo l’ufficiale d’anagrafe del comune di residenza/iscrizione anagrafica può sapere; non potrà essere riportato alcun indirizzo. Inoltre
senza previa verifica non potrà essere indicata alcuna cittadinanza,
alcuno stato civile né il documento
potrà essere rilasciato con validità
per l’espatrio.
D’altra parte esistono notevoli problemi pratici che paiono difficilmente superabili, si pensi che solitamente chi la rilascia è anche operatore anagrafico e dunque non potrà che costringere, al limite atti-
vandosi d’ufficio, a mente dell’art.
2 della legge anagrafica, il cittadino ad iscriversi ad un’anagrafe onde
poter
procedere
all’accertamento di tutte quelle notizie che altrimenti non si vede
perché un qualsiasi Sindaco debba
verificare; non si dimentichi che la
cancellazione anagrafica per irreperibilità comporta la
“sospensione” di diversi diritti,
quali l’assistenza sanitaria o
l’elettorato attivo.
Se poi si pensa all’irreperibilità
dello straniero o dell’iscritto AIRE, per il quale, anche recentemente il Ministero dell’Interno ha
ribadito l’obbligo del rilascio della
carta d’identità a cura del comune
di iscrizione AIRE il problema diventa ancora più complicato.
E’ difficile rilasciare una carta
d’identità ad un iscritto AIRE, se
non altro perché andrebbe fatta una verifica con il consolato di residenza sulla sussistenza della cittadinanza ogni volta che si provvede
al rilascio di un documento, se
l’iscritto AIRE non è più reperibile, da chi faremo dette verifiche?
Sugli stranieri, ancor oggi ci sono
grosse difficoltà per capire da quale fonte normativa discenda il rilascio della carta d’identità a cittadini non italiani, dopo l’abrogazione
dell’art. 6 comma 3 del DL 30/12/89 n.416 art.6 convertito in
legge 39/1990, che disponeva:
“3. La carta d'identità, di validità
limitata al territorio nazionale e
alla durata del permesso di soggiorno, è rilasciata agli stranieri
che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui al comma 1 su apposito modello approvato con decreto del Ministro dell'interno.”
Quindi per rimanere almeno coerenti ad un dato normativo, ancorché abrogato, bisognerebbe almeno dire che agli stranieri irreperibili e agli ex iscritti AIRE non è possibile rilasciare carta d’identità.
Le nuove norme sulla CIE dispongono infine che la carta d’identità
debba essere rilasciata esclusivamente dal comune di residenza,
introducendo un inscindibile legame tra anagrafe e carta d’identità,
che non c’era nel TULPS.
Da questo come da altri problemi
legati alla carta d’identità risulta
necessario l’intervento chiarificatore del Ministero dell’Interno se non
del legislatore.
5) indicazione dello stato civile
degli stranieri negli atti anagrafici
L’art. 3 comma 4 del DPR 445/2000 e l’art. 2 comma 2 del DPR
394/1999, dispongono che “ […]
gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata
dall’autorità consolare italiana che
ne attesta la conformità
all’originale, dopo aver ammonito
l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri” inoltre
l’articolo 33 comma 2 del DPR
445/2000 dispone che: “Le firme
sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere
nello Stato sono legalizzate dalle
rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. […]”.
Dunque non è possibile inserire
negli atti anagrafici alcuna indicazione che non sia stata comunicata
da qualche ufficiale di stato civile
italiano o che sia comprovata dal
passaporto o da altro documento
proveniente dallo stato estero debitamente tradotto o legalizzato dalla
nostra rappresentanza consolare
all’estero, o dalla competente Prefettura, se rilasciato da un consolato straniero in Italia
Considerazioni analoghe valgono
anche per l’indicazione della paternità e della maternità.
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ANUSCA in collaborazione con il Comune di Bergamo
Il “manuale dei demografici” è on line
I
l “manuale dei Servizi Demografici” è on-line su www.anusca.
it . Una notizia che ora è possibile
confermare, dopo che i tecnici hanno risolto alcuni problemi di struttura del servizio lanciato (per la prima volta) da ANUSCA proprio
nell’anno in corso. E’ un servizio
innovativo per i Comuni che nel
2003 hanno scelto di associarsi con
la quota “B” (che prevede anche
l’accesso alla Banca Dati della legislazione e la risoluzione dei quesiti
on-line), grazie ad un’apposita convenzione
stipulata
dall’associazione, realizzato dal comune di Bergamo in collaborazione
con il partner tecnologico Easynet
di Roma.
Il manuale on line si caratterizza
per essere un sistema organico di
flow charts, cioè di diagrammi a
blocchi, che illustrano, in una struttura complessiva ad albero, l’intera
organizzazione dei servizi demografici come vengono erogati dal
comune di Bergamo ed il risultato
(Segue da “Trascrivibilità degli atti...” pagina 3)
riformulato dall’autorità straniera
in conseguenza della disposta adozione cozza così violentemente con
il principio del “favor veritatis” da
far vacillare uno dei pilastri su cui
poggia lo stato civile, giacché da
sempre la più autorevole dottrina
ha riconosciuto nel principio della
veridicità una delle peculiarità fondamentali di ogni atto di stato civile, il quale, pur essendo la rappresentazione di ciò che è stato compiuto dall’ufficiale di stato civile
ovvero di ciò che è avvenuto in sua
presenza, tuttavia deve racchiudere
in sé i connotati di ogni evento,
con la precisa e fedele riproduzione del medesimo relativamente alle
circostanze di tempo, luogo e soggetti coinvolti, tanto da possedere
efficacia probatoria fino a querela
di falso (art. 451 cod. civ.).
Quindi il nodo cruciale sta proprio
in questa mancata corrispondenza
potrà essere utilizzato dai Comuni
con la semplice digitazione di una
parola chiave che identifica
l’utenza, in pratica una user-id ed
una password, permetteranno a chi
vorrà connettersi al sito www.
anusca.it, di accedere alla suddetta
banca dati e di percorrere ognuno
dei rami in essa contenuti e corrispondenti ciascuno ad un procedimento corredato dai moduli previsti dalla normativa, scaricabili
con semplici operazioni manuali.
Il maggiore beneficio che si potrà
ottenere consultando il manuale
on line dei demografici messo a
disposizione da ANUSCA sta nel
poter visualizzare processi completamente procedimentalizzati,
come quelli relativi ai servizi erogati dal comune di Bergamo.
Nel manuale sono contenuti procedimenti che hanno passato il vaglio di una dettagliatissima analisi,
svolta con puntuale meticolosità
dagli operatori dei demografici di
Bergamo, che hanno superato il
controllo e la supervisione da parte del caposervizio, e che hanno
potuto usufruire del supporto tecnologico del settore Sistemi Informativi comunale e di quello organizzativo da parte del consulente
esterno, la ditta Easynet di Roma.
E’ bene ricordare che il manuale
subirà continui aggiornamenti, naturalmente nei tempi tecnici necessari.
Crediamo fermamente che il successo della realizzazione di detto
manuale sia da ricercarsi non tanto
e non solo nell’utilizzo da parte
dei colleghi del comune di Bergamo, ma sicuramente quando detto
manuale sarà consultato da tutti
coloro che avranno acquisito la
possibilità di accedervi, grazie al
fattivo impegno dell’ ANUSCA
che ha messo a disposizione il suo
sito www.anusca.it proprio per
tale scopo.
fra realtà e rappresentazione
dell’evento contenuta nell’atto.
A sostegno della trascrivibilità
dell’atto riformulato viene richiamato il fatto che l’ufficiale di stato
civile, nel caso della trascrizione,
non è chiamato a fare altro che a
“ricopiare” un atto formato da un
altro ufficiale di stato civile - straniero - che ha agito nel rispetto della propria legge nazionale, ovvero
in esecuzione di un ordine
dell’autorità giudiziaria.
Tralasciando il rilievo sul carattere
eccessivamente riduttivo del termine “ricopiare”, del tutto dimentico
dell’opera di valutazione che comunque l’ufficiale di stato civile è
chiamato a compiere, non si può
comunque condividere una forzatura così evidente che rischia di innescare un meccanismo pericoloso,
destinato a snaturare la funzione
tipica dello stato civile, adattandola
ad esigenze contingenti che ben po-
trebbero essere soddisfatte con percorsi più corretti.
E’ sicuramente interessante a questo punto richiamare
l’impostazione data alla problematica dal Ministero della giustizia;
molto opportunamente si distingue
l’ipotesi della difformità tra le generalità del minore riportate nel
provvedimento di adozione e quelle
contenute nell’atto di nascita, ovvero tra quelle indicate nell’atto originario e quelle figuranti nell’atto
riformulato all’estero, dall’ipotesi certamente differente - in cui
nell’atto di nascita siano indicati i
genitori adottivi quali genitori naturali del bambino.
Nel primo caso, giustamente, il Ministero della Giustizia ritiene non
possa costituire motivo di intrascrivibilità la difformità delle generalità del minore nei due documenti
(provvedimento di adozione e atto
S.D.F:
(Segue a pagina 16)
Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 13
(Segue da “Anusca: un convegno...” pagina 1)
definitivo dei lavori”. Precisazione
più che opportuna, poiché è
dall’ordine dei lavori che si può
dedurre il “taglio” che ANUSCA
intende dare al convegno. Non v’è
dubbio che è questa la parte più
impegnativa del presidente Paride
Gullini, stretto tra opposte
esigenze: da una parte gli operatori
che desiderano vivere il convegno
nazionale come un grande
seminario per “rastrellare” più
nozioni possibili, dall’altra il
gruppo dirigente ANUSCA, che
considera l’appuntamento come
una occasione unica di dibattito per
fare scaturire indirizzi nazionali, e
non solo, sui grandi temi del settore
demografico.
Il problema è di antica data e la
formula ottimale è nella continua
ricerca che, di anno in anno, si
manifesta nell’ordine dei lavori del
convegno stesso. Infatti, le diverse
iniziative che si tengono a latere
della kermesse, su argomenti di
lavoro specifici, sono la manifesta
volontà di lasciare i grandi temi
d’indirizzo separati dalle
metodologie operative e progetti di
settore che giustamente attraggono
solo i diretti interessati.
Ovviamente il distinguo che si
vuole evidenziare non è una
questione formale che si adotta per
ragioni di produttività, ma la
questione investe il ruolo “politico”
del convegno che deve
rappresentare il punto più alto e
qualificato del pensiero
demografico.
Ecco, in estrema sintesi, per dire
che il programma del convegno
risulta il frutto di correttivi e
mediazioni sviluppatisi nell’arco
di più di vent’anni, grazie ai quali
si è dato vita ad un grande evento
creativo e aggregativo tra i più
significativi a livello nazionale.
Sotto l’egida dell’e-government,
avremo modo di riprendere i
grandi capitoli delle riforme
ancora da completare, come
affermava di recente “Il Sole
24Ore”, ammettendo “come la
cosiddetta rivoluzione
informatica, sia in realtà un po’ in
panne”. Ammissione, del resto,
condivisa anche dal nostro
collaboratore Agostino Pasquini
che, sul “Notiziario ANUSCA”
n.5 del maggio scorso, conviene
che “pur con il 94% dei Comuni
informatizzati, rimane troppa carta
nei nostri uffici”.
Forse si è ecceduto negli annunci
che manifestano la volontà di fare,
ma all’atto pratico, come scrive
Pasquini “il sistema paese non è
pronto per la rivoluzione
informatica”. Non perché manchi
la tecnologia ed anche sul piano
della professionalità si è fatto
molta strada. ANUSCA e
Ministero dell’Interno hanno
espresso in questi anni un grande
impegno: seminari,
corsi
d’aggiornamento e qualificazione
rappresentano un lungo elenco.
Nonostante
ciò
“le
amministrazioni dello Stato ,notai,
banche, tribunali, ecc.., vogliono
la carta “perché rifiutano
l’informatica”. E’ una dura
battaglia sotto l’aspetto culturale
per modificare un modo di
lavorare e di conseguenza anche le
varie professionalità.
Seppure con grande fatica qualche
cosa si muove sotto la spinta del
Ministero dell’Interno che oggi ha
una Direzione Centrale dei Servizi
Demografici con una sua
“mission” specifica. Anusca, con
tutti i suoi limiti, assicura un
contributo per fare decollare
alcuni progetti inn ovativi
partecipando al progetto “People”,
con un gruppo di comuni alla
seconda fase per la
sperimentazione della C.I.E. ed a
due esperienze con il Comune di
Cesena: il “domicilio virtuale del
cittadino” e lo scambio della
do cumen tazion e ana gra fica
sicurizzata dalla firma digitale
nell’ambito di 13 comuni del
comprensorio.
Sono questi alcuni punti sui quali
il convegno di Merano dovrà dire
parole chiare per stimolare e
impegnare gli organi statali
competenti a disegnare un
percorso capace di dare slancio al
processo riformatore ed
innov ativo d ella pu bblica
amministrazione.
E’ in questo senso che parliamo di
“nuovo indirizzo nazionale” da far
scaturire dal XXIII Convegno
nazionale di ANUSCA, che
rimane non solo un grande evento
ed una vetrina della materia
demografica, ma anche sede
autorevole di elaborazione delle
politiche nazionali del settore.
Pur con tutte le difficoltà del
momento, dove sembra dominare
l’incertezza, soprattutto sui grandi
temi cui facevamo riferimento e
(Segue a pagina 14)
Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 14
Visitare le città sul pc?
Con ANUSCA e Alba Pratalia sì può…
V
olete visitare Reggio Emilia,
Bologna o la vostra stessa città? E’ possibile, grazie ad Alba Pratalia, azienda con la quale
l’ANUSCA a fine giugno ha sottoscritto una convenzione molto vantaggiosa per i Comuni associati. Si
tratta di “sistemi di visita virtuale”
di Alba Pratalia, che attraverso i
propri strumenti divulgativi, ANUSCA propone ai propri soci.
Pagina web. Alba Pratalia ha realizzato una pagina informativa sulle
visite virtuali, che è stata collocata
sul proprio sito web (www.
albapratalia.com), ed essa viene linkata tramite un pulsante e una breve descrizione del contenuto
(fornito da Alba Pratalia) nella
home page del sito di ANUSCA
(www.anusca.it). Tale pagina ha
una funzione informativa sullo stato dell'arte nel campo degli strumenti di promozione turistica e territoriale. Spiega come sono fatte le
visite virtuali, a quali scopi e a quali pubblici sono destinate, come
possono integrarsi con le risorse
comunicative internettuali già esistenti presso le amministrazioni
(Segue da “Anusca: un convegno...” pagina 13)
che costituisce un freno
all’estendersi di esperienze
innovative in grado di contribuire
ad una più efficiente
amministrazione pubblica,
avvertiamo sincera comprensione
da parte della Direzione Centrale
dei Servizi Demografici per
l’attività degli operatori che hanno
un nuovo compito: quello di essere
la base su cui costruire nuove e più
corrette soluzioni amministrative
con un impegno non indifferente
per una riqualificazione
professionale senza la quale
rimane utopia l’idea di una
amministrazione telematica.
Quindi, fiducia nelle nostre
potenzialità e nella nostra
ultraventennale esperienza. Il che
pubbliche. Il discorso è di tipo informativo, adatto ad informare su
un settore di pertinenza delle amministrazioni comunali anche se
diverso da quello di attività dei
destinatari. Oltre alle informazioni
specifiche su questi sistemi, la pagina contiene anche i link alle nostre realizzazioni e, inoltre, i link
per accedere direttamente alla visita virtuale di istituzioni pubbliche e private che sono comprese
nei nostri sistemi. Tra questi: la
Pinacoteca di Bologna, il percorso
porticato che dal centro di Bologna conduce alla basilica di San
Luca, la scuola dell'infanzia Diana, il più rinomato dei famosi asili
di Reggio Emilia, il Palazzo d'Accursio, il municipio di Bologna, il
teatro Valli di Reggio Emilia, la
sede dell'Accademia ANUSCA.
Si tratta insomma di una serie di
visite a beni civici che dovrebbero
solleticare la curiosità di qualsiasi
navigatore di internet e, in particolare, di qualsiasi amministratore di
beni pubblici che ha modo così di
capire come le singole opere contenute in una visita virtuale posso-
no essere usate per la loro promozione individuale. Nella pagina
viene presentata anche l'offerta di
sconto per tutti i Comuni che vogliano dotarsi di questa risorsa e
che sono associati nel 2003
all’ANUSCA.
Sconto Soci ANUSCA. Ed ecco il
capitolo più interessante per i Comuni che nel 2003 hanno aderito
all’ANUSCA. Alba Pratalia Srl si
impegna a offrire uno sconto del
10% sul preventivo di spesa per la
realizzazione di una visita virtuale
a tutte le municipalità che sono
associate ad ANUSCA e che ne
faranno richiesta. Lo sconto verrà
calcolato sul preventivo di spesa
(al netto dell'IVA).
Presentazione al convegno nazionale ANUSCA. Alba Pratalia
Srl si è anche resa disponibile a
presentare il proprio sistema di
visita virtuale nell'ambito del
XXIII Convegno nazionale ANUSCA, in programma dal 2 al 5 dicembre a Merano.
significa “lavorare con più
entusiasmo” ai nostri tanti progetti
che, di concerto con l’associazione
internazionale (EVS), hanno anche
l’obiettivo di contribuire ad
armonizzare la complessa materia
dello Stato Civile a livello Europeo,
impegnarci per dare un futuro certo
all’Accademia degli ufficiali dello
Stato Civile, realizzata a Castel San
Pietro Terme ed ormai prossima ad
entrare in funzione. In proposito,
stiamo dando vita ad una
Fondazione molto rappresentativa,
capace di svolgere un ruolo
d’indirizzo nella formazione
professionale nazionale.
Tutto ciò, unitamente alla vasta
articolazione dei nuovi
servizi
telematici attivati da Anusca per i
comuni associati, (gli ultimi sono il
“Manuale on-line” dei Servizi
Demografici e la “Banca Dati”
dell’intera legislazione di settore),
ci fa dire che possiamo andare al
convegno di Merano con la serenità
di avere fatto la nostra parte.
L’attesa è per un rinnovato
successo del nostro convegno.
Abbiamo scelto Merano con il
conforto di un grande consenso.
Speriamo di potere fare altrettanto
definendo il programma dei lavori
che vorremmo indicativi per il
quadro nazionale e graditi ai
convegnisti. Come sempre saranno
i commenti del “dopo” Convegno a
dirlo. Noi siamo convinti di stare
lavorando per preparare un
convegno di successo. E tale sarà la
nostra attesa.
S.D.F.
Anno XVII - n. 8/2003 • Notiziario anusca • pagina 15
(Segue da “Questa volte interviene...” pagina 3)
fico, e cioè che l'ufficio anagrafe
non può dare nessuna notizia o informazione a privati e quindi nemmeno agli studi legali, se non tramite certificato che, nel caso specifico, va in bollo.
Il certificato, è bene chiarirlo subito, si deve dare a tutti, interessati e
non: "a chiunque ne faccia richiesta..." dispone l'art. 33 del regolamento anagrafico. Poi il Ministero,
con apprezzabile buon senso, ha
disposto che, se il cittadino del
quale lo studio legale chiede il certificato di residenza
(essenzialmente per avere l'indirizzo per le citazioni e le altre comunicazioni legali), è emigrato, l'ufficio anagrafe non deve rispondere
semplicemente che il cittadino non
è iscritto all'anagrafe e nemmeno
deve pretendere che lo studio legale paghi una marca da bollo solo
per ottenere un certificato di emigrazione, anche perché lo studio
legale dovrebbe poi pagarne un'al-
tra per ottenere il certificato di residenza dal comune di nuova iscrizione anagrafica.
Ecco perché il Ministero ha suggerito all'ufficiale d'anagrafe di dare
questa semplice notizia indicando,
senza particolari formalità, il comune di emigrazione. Naturalmente
questa notizia deve essere data solo
al legale stesso o a suo delegato.
Se però la richiesta perviene tramite
fax è evidente, salvo prova contraria, che la richiesta è inviata direttamente dallo studio legale e quindi
non necessita alcuna delega.
Riassumendo: i certificati si devono
rilasciare a chiunque li chieda
(pagando il bollo se dovuto); le informazioni solo ed esclusivamente
agli enti pubblici, ai gestori di servizi pubblici e alle forze di Polizia
(questi ultimi hanno anche diritto
alla visione degli atti anagrafici);
i certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse, compreso quindi il certificato di emigrazione, si
devono rilasciare a chiunque dimo-
stri di essere titolare di un interesse
giuridicamente rilevante (“previa
motivata richiesta” – art. 35, comma 4, del regolamento anagrafico);
la sola informazione relativa al comune di emigrazione può essere
data agli studi legali direttamene o
a chi sia munito di delega che deve
esibire all'ufficiale d'anagrafe”.
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