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18. I regimi del contratto invalido

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18. I regimi del contratto invalido
I regimi del contratto
invalido
1 annullabilità
g. la rocca - corso di diritto civile
1
I regimi del contratto invalido
Azione di annullamento
Contratto
annullabile
Volontaria esecuzione (art. 1444)
convalida
g. la rocca - corso di diritto civile
2
I regimi del contratto
invalido
azione di annullamento
g. la rocca - corso di diritto civile
3
I regimi del contratto invalido
 “1. L'annullamento del contratto può
essere domandato solo dalla parte nel
cui interesse è stabilito dalla legge.
 2. L'incapacità del condannato in istato
di interdizione legale può essere fatta
valere da chiunque vi ha interesse”
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Minore emancipato
Minore, eredi, aventi causa
(art. 396)
Contratto
dell’incapace
interdetto
Art. 4272
Gli eredi sono legittimati individualmente ma la restituzione spetta a
ciascuno pro quota
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Contratti dell’incapace: aventi causa (terzo che abbia
acquistato un diritto in conflitto con quello attribuito in
base al contratto annullabile)
Legittimazione
allargata
Contratti dell’interdetto legale: chiunque vi ha
interesse
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 L'azione di annullamento si prescrive in cinque anni.
Art. 1442

2. Quando l'annullabilità dipende da vizio del consenso o
da incapacità legale, il termine decorre dal giorno in cui è
cessata la violenza, è stato scoperto l'errore o il dolo, è
cessato lo stato d'interdizione o d'inabilitazione, ovvero il
minore ha raggiunto la maggiore età.
 3. Negli altri casi [es. c. dell’incapace, del rappresentante
in conflitto di interessi] il termine decorre dal giorno della
conclusione del contratto.
 4. L'annullabilità può essere opposta dalla parte
convenuta per l'esecuzione del contratto, anche se è
prescritta l'azione per farla valere
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Effetti dell’annullamento
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 “l’annullamento che non dipende da
Art. 1445 c.c.
incapacità legale non pregiudica i diritti
acquistati a titolo oneroso dai terzi di
buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda giudiziale”
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Conflitti a seguito atto annullabile
Parte il cui consenso è viziato
controparte
Parte il cui consenso è viziato
Terzo avente causa da controparte
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Tra le parti (a
contrario)
“pregiudica” i diritti
acquistati
ripetizione
Art. 1443
A titolo gratuito
I terzi
“non pregiudicati” salvo
“resoluto jure dantis resolvitur et
jus accipentis” ?
Non b.f.
Trascrizione domanda
v. Prox slide
Art. 1445
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Analisi art. 2652 n. 6 c.c.
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 L’art. 1445 detta una regola generale a
favore dei terzi che abbiano acquistato
diritti da chi abbia, a sua volta,
acquistato in virtù di un atto viziato
perché annullabile.
 L’art. 2652 n. 6 precisa questa regola
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Art. 2652
n. 6
 “Si devono trascrivere, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati nell'art.
2643, le domande giudiziali indicate dai
numeri seguenti, agli effetti per ciascuna
di esse previsti …
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Art. 2652
n. 6
… 6) le domande dirette … a far pronunziare l'annullamento
di atti soggetti a trascrizione ….
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla data della
trascrizione dell'atto impugnato, la sentenza che
l'accoglie non pregiudica i diritti acquistati a qualunque
titolo dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o
iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Se però la domanda è diretta a far pronunziare
l'annullamento per una causa diversa dall'incapacità
legale, la sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della
domanda, anche se questa è stata trascritta prima che
siano decorsi cinque anni dalla data della trascrizione
dell'atto impugnato, purché in questo caso i terzi
abbiano acquistato a titolo oneroso”
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 la prima parte detta una regola –
particolarmente severa per il terzo
acquirente - valevole per le ipotesi
annullamento per incapacità ovvero per
annullamento per qualsiasi causa
quando il terzo abbia acquistato a titolo
gratuito (arg. a contrario da seconda
parte)
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
a quo: trascrizione
(iscrizione) acquisto
terzo
5 anni
Ad quem: Trascrizione domanda di annullamento
Condizioni per
pregiudizio dei
terzi
Accoglimento della domanda
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I regimi del contratto invalido
Art. 2652
n. 6, prima
parte
 L’art. 1445 non si applica
A) Se incapace trascrive la domanda di
annullamento dopo 5 anni dalla
trascrizione (o iscrizione) dell’atto con
cui terzo ha acquistato diritti da avente
causa incapace
B) Nei confronti del terzo che abbia
acquistato a titolo gratuito dall’avente
causa per atto annullabile
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Art. 2652
n. 6,
seconda
parte
 L’art. 1445 c.c. non si applica a quei terzi
che hanno acquistato a titolo oneroso in
base ad un atto trascritto prima della
trascrizione della domanda
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Annullamento del contratto e restituzione
delle prestazioni
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., 02-04-1982, n. 2029.
 Ricorre la figura dell’indebito oggettivo
non solo quando una prestazione sia
stata eseguita senza alcuna causa che
la giustifichi, ma anche quando la causa
negoziale in base alla quale l’esecuzione
è avvenuta risulti insussistente per la
dichiarata invalidità del negozio
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 ATTENZIONE: la restituzione delle
prestazioni non è compresa nella
domanda di annullamento e, quindi,
occorre presentare apposita domanda
ex art. 2033
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. III, 25-07-2006, n. 16937.
 Il contratto preliminare deve essere inteso come struttura
negoziale autonoma destinata (quantomeno in ipotesi di
c.d. «preliminare impuro» ovvero «a prestazioni
anticipate») a realizzare un assetto di interessi
prodromico a quello che sarà compiutamente attuato con
il contratto definitivo, sicché il suo oggetto è rinvenibile
non solo e non tanto nel facere consistente nel
manifestare successivamente una volontà rigidamente
predeterminata quanto alle parti e al contenuto, ma
anche e soprattutto in un (sia pur futuro) «dare», insito
nella trasmissione del diritto (dominicale o di altro
genere), che costituisce, al fine, il risultato pratico avuto
di mira dai contraenti; …
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
… ne consegue che, stipulato un contratto preliminare (avente
ad oggetto, nel caso specifico, la cessione esclusiva dei
futuri diritti di sfruttamento industriale di un’invenzione)
con un soggetto incapace (legalmente presunto tale per effetto
di sentenza di inabilitazione), l’unica azione a disposizione della
parte promissaria acquirente, già esecutrice in modo parziale
della propria prestazione, si individua in quella contrattuale
prevista dall’art. 1443 c.c., senza che possa farsi luogo, in via
cumulativa, all’esperimento di altra azione, di tipo
extracontrattuale, riconducibile alla supposta malafede del
predetto soggetto durante le trattative, e ciò alla stregua delle
sopravvenute condizioni complessivamente cristallizzate
mediante la stipula del preliminare che comportano la perdita di
ogni autonomia e di ogni giuridica rilevanza di dette trattative,
convergendo, sotto il profilo risarcitorio, nella nuova struttura
contrattuale che, pertanto, viene a costituire la sola fonte di
responsabilità, per l’appunto, risarcitoria …
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
… (nella specie, la suprema corte, enunciando tale principio,
ha cassato con rinvio l’impugnata sentenza, con la quale,
invece, era stata riconosciuta la configurabilità di una
responsabilità extracontrattuale a carico del ricorrente per
violazione del principio di buona fede nella fase
precontrattuale, malgrado l’intervenuta stipula del
contratto preliminare e la conseguente esclusiva
rilevanza del nuovo vincolo giuridico venutosi a formare
al quale si sarebbe dovuta ricollegare, in caso di
annullamento dello stesso contratto, la sola
responsabilità individuata nel cit. art. 1443 c.c.)
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto
invalido
Convalida
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 “Il contratto annullabile può essere convalidato dal
Art. 1444
contraente al quale spetta l'azione di annullamento,
mediante un atto che contenga la menzione del
contratto e del motivo di annullabilità, e la
dichiarazione che s'intende convalidarlo.
 2. Il contratto è pure convalidato, se il contraente al
quale spettava l'azione di annullamento vi ha dato
volontariamente esecuzione conoscendo il motivo di
annullabilità.
 3. La convalida non ha effetto, se chi l'esegue non è in
condizione di concludere validamente il contratto”
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Dichiarazione unilaterale della parte, con
la quale questa afferma che l’assetto di
interessi risultante dal contratto
annullabile è conforme ai suoi interessi
Portata sostanziale dell’atto che ha un
riflesso processuale con l’implicita
rinuncia all’azione di annullamento
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Legittimazione
 Contenuto necessario
 Forma
 Tempo: v. prox slide
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. I, 13-01-2004, n. 272.
 La convalida del contratto annullabile non può
intervenire in via anticipata e preventiva, ma
presuppone che il negozio viziato sia già venuto
ad esistenza, che la rinunzia a far valere i vizi
della volontà sia formalizzata con autonomo
atto che contenga la menzione del contratto e
del motivo di annullabilità e che l’intenzione di
convalidare l’atto da parte del rinunziante sia
espressamente manifestata
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto
invalido
Esecuzione volontaria
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., 06-11-1981, n. 5860.
 A differenza del c.c. del 1865, che regolava la
convalida tacita del contratto annullabile con
criterio formalistico, perchè considerava
efficace, oltre l’esecuzione totale, quella della
maggior parte dell’obbligazione (art. 1309, 2º
comma), l’art. 1444, 2º comma, c.c. vigente
rimette alla discrezione del giudice la
valutazione del significato di un’esecuzione
parziale, anche di una parte minima, purché,
per l’importanza sostanziale che riveste,
contenga ed esprima la volontà di convalidare il
contratto
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 A. Milano, 07-11-1980.
 Ai fini della sussistenza della convalida tacita
del contratto annullabile è necessario che sia
stata posta in essere l’esecuzione volontaria del
contratto di cui pur si conosce il motivo di
annullabilità (nella specie: è stato escluso che
possa configurarsi la convalida, di cui all’art.
1444 c.c., nell’ammissione di un credito al
passivo del fallimento, anche se disposta senza
opposizione da parte del curatore)
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto
invalido
Rettifica del contratto invalido (art.
1432)
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 “La parte in errore non può domandare
l'annullamento del contratto se, prima
che ad essa possa derivarne pregiudizio,
l'altra offre di eseguirlo in modo
conforme al contenuto e alle modalità
del contratto che quella intendeva
concludere”
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Diritto potestativo: “La parte in errore
non può domandare l'annullamento …”,
ma può eccepire il “pregiudizio” per
tardività e/o nel merito
 Contenuto della rettifica: dare
esecuzione al contratto secondo
l’assetto di interessi inteso dall’errante
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto
invalido
2. Azione di nullità
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Legittimazione
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 “Salvo diverse disposizioni di legge, la
nullità può essere fatta valere da
chiunque vi ha interesse e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice” (art. 1421)
“Interesse” da valutarsi alla
stregua dell’art. 100 c.p.c.
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Art. 1573 c.p.c.
“La nullità non può essere opposta
dalla parte che vi ha dato causa, né
da quella che vi ha rinunciato
anche tacitamente.
Dunque, la parte che ha dato
corso alla nullità del contratto
non può impugnarlo ai sensi
dell’art. 1421 ?
g. la rocca - corso di diritto civile
40
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. I, 02-05-2007, n. 10121.
 La regola dettata dall’art. 157 c.p.c.,
secondo cui la nullità non può essere
opposta dalla parte che vi ha dato
causa, è propria della materia
processuale ma è estranea alla materia
sostanziale, nella quale l’azione è
concessa anche a chi abbia partecipato
alla stipulazione del contratto nullo,
purché vi abbia interesse
g. la rocca - corso di diritto civile
41
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. III, 02-10-2008, n. 24530.
 L’esercizio del diritto di prelazione, di cui all’art. 8 l. n. 590
del 26 maggio 1965, da parte di un soggetto al quale
faccia difetto uno dei requisiti previsti dalla legge per il
riconoscimento del diritto stesso, comporta la nullità
dell’acquisto per contrarietà a norme imperative e tale
nullità può essere fatta valere, a norma dell’art. 1421 c.c.,
da chiunque vi ha interesse e, quindi, anche da coloro
che abbiano stipulato un preliminare di
compravendita, la cui efficacia è condizionata proprio
dalla validità o invalidità del contratto conclusosi a
seguito della prelazione anzidetta
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Nullità assoluta
Nullità relativa
annullabilità
g. la rocca - corso di diritto civile
43
I regimi del contratto invalido
 “Salvo diverse disposizioni di legge, la
nullità può essere fatta valere da
chiunque vi ha interesse e può essere
rilevata d'ufficio dal giudice” (art.
1421)
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. III, 15-09-2008, n. 23674.
 Il principio della rilevabilità d’ufficio della nullità dell’atto non
ha limiti (oltre a quelli costituiti dal principio dell’intangibilità del
giudicato; e dal principio dell’onere e della disponibilità delle
prove, dal quale deriva che la nullità può essere rilevata d’ufficio
solo quando risulta dagli atti e non invece quando il relativo
accertamento richieda indagini di fatto) nell’ambito dell’indagine
che il giudice deve svolgere d’ufficio nell’esercizio del suo
potere-dovere di verificare la sussistenza delle condizioni
dell’azione, ed in particolare la sussistenza o meno degli
elementi costitutivi del diritto vantato dall’attore; quindi
nell’ipotesi che sia stata proposta azione di adempimento ed,
anche, se sia stata proposta azione di annullamento o di
risoluzione o di rescissione del contratto
g. la rocca - corso di diritto civile
45
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. II, 18-07-2008, n. 19993.
 La rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado
delle cause di nullità del negozio posto a base
delle richieste, o eccezioni delle parti, ove non
preclusa da giudicato interno, non comporta
anche la possibilità di svolgere ulteriori indagini,
a tal fine mirate, potendo essere dichiarata solo
sulla scorta delle risultanze istruttorie già
acquisite agli atti del processo
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. II, 13-06-2007, n. 13846.
 Il principio della rilevabilità, anche d’ufficio, in sede di
legittimità, della nullità del contratto postula che siano
acquisite agli atti le circostanze su cui si fonda la nullità
medesima, stante il divieto in questa sede di nuove
indagini e accertamenti di fatto; la pronuncia di nullità
deve pertanto basarsi sul medesimo quadro di riferimento
concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e
non può fondarsi su un fatto nuovo, implicante un diverso
tema di indagine e di decisione (fattispecie riguardante la
nullità ex art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 del contratto di
vendita di un edificio costruito in assenza di concessione
edilizia)
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. I, 10-10-2007, n. 21141.
 Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché,
laddove l’opponente abbia contestato l’ammontare degli
interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, e
dovendo utilizzare a tal fine il titolo contrattuale posto a
fondamento della pretesa, può rilevare d’ufficio e anche
in sede di gravame la nullità della quale il negozio sia
affetto; in particolare, la nullità della clausola del contratto
di conto corrente bancario che prevede la
capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal
cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell’art.
1283 c.c., è oggetto dell’indagine sulla sussistenza delle
condizioni dell’azione, purché vi sia stata contestazione
sul titolo posto a fondamento della domanda degli
interessi …
g. la rocca - corso di diritto civile
v. Prox slide
48
I regimi del contratto invalido
… (nella specie, la suprema corte ha
escluso il potere di rilevare la citata
nullità, poiché con l’atto di opposizione a
decreto ingiuntivo, i ricorrenti si erano
limitati a contestare l’idoneità probatoria
del saldaconto prodotto dalla banca,
senza porre in discussione la validità del
contratto)
g. la rocca - corso di diritto civile
49
I regimi del contratto invalido
 Può condividersi la precedente sentenza
?
 “ … senza porre in discussione la validità
del contratto”
g. la rocca - corso di diritto civile
50
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. I, 05-06-2003, n. 8993.
 L’esecuzione spontanea del contratto da parte dei
contraenti non ne sana la nullità (nella specie, derivante
dall’essere il negozio il risultato di un accordo criminoso
tra le persone fisiche incaricate di esprimere la volontà
degli enti stipulanti); tale nullità, pertanto, nel giudizio in
cui sia fatta valere una pretesa fondata sul predetto
contratto, deve essere rilevata, anche d’ufficio e contro la
volontà delle parti, dal giudice, nel suo potere-dovere di
accertare, indipendentemente dall’attività delle parti,
l’esistenza dei fatti costitutivi del diritto dell’attore.
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Art. 36, comma 3, cdc
Nullità
relativa
 La nullità relativa può essere rilevata d’ufficio
quando non vi è incompatibilità sostanziale con
la domanda della parte protetta
 T. Terni, 30-01-2008: Il giudice non può rilevare
ex officio la nullità di una clausola in astratto
vessatoria se il consumatore manifesta, anche
tacitamente, la volontà di avvalersene
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 effetti
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Art. 1422: “L'azione per far dichiarare la
nullità …”
Azione
dichiarativa
Art. 2033
Art. 2035
Prestazioni
eseguite sono
senza titolo
g. la rocca - corso di diritto civile
Il titolo viene
dichiarato
nullo
dall’inizio
54
I regimi del contratto invalido
 prescrizione
g. la rocca - corso di diritto civile
55
I regimi del contratto invalido
 “L'azione per far dichiarare la nullità non
è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti
dell'usucapione e della prescrizione delle
azioni di ripetizione” (art. 1422)
g. la rocca - corso di diritto civile
56
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. lav., 24-03-2010, n. 7043.
 L’azione od eccezione con la quale l’Inps
intenda far accertare la nullità, totale o parziale,
della posizione previdenziale di un lavoratore,
per inesistenza del rapporto di lavoro
sottostante, è imprescrittibile, ai sensi dell’art.
1422 c.c., ancorché sia assoggettata a
prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2946
c.c., l’azione di ripetizione dei contributi
indebitamente versati
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 La restituzione
g. la rocca - corso di diritto civile
58
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. II, 13-04-2005, n. 7651.
 Qualora con sentenza sia dichiarata la nullità del titolo
sulla base del quale è stato effettuato un pagamento, la
domanda di restituzione dà luogo a un’azione di
ripetizione di indebito oggettivo il cui termine di
prescrizione inizia a decorrere non dalla data della
decisione ma da quella del pagamento effettuato al
momento della stipula del contratto dichiarato nullo,
atteso che la pronuncia di nullità del negozio, essendo di
mero accertamento, ha efficacia retroattiva con
caducazione fin dall’origine dell’atto e della modifica della
situazione giuridica preesistente, e ciò non diversamente
da quanto accade nell’ipotesi di ripetizione del
pagamento effettuato in base a norma successivamente
dichiarata incostituzionale
g. la rocca - corso di diritto civile
59
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., sez. II, 25-10-2005, n. 20651.
 Nell’ipotesi di declaratoria di nullità di un
contratto, la disciplina degli eventuali
obblighi restitutori è mutuata da quella
dell’indebito oggettivo, di talché
l’accipiens, qualora sia in mala fede nel
momento in cui percepisce la somma da
restituire, è tenuto al pagamento degli
interessi dal giorno del ricevimento
g. la rocca - corso di diritto civile
60
I regimi del contratto invalido
 Cass. civ., 17-06-1982, n. 3674.
 La nullità del contratto, con il quale il privato
abbia ceduto un’area al comune, integra una
ipotesi di indebita ricezione di cosa
determinata, con il conseguente obbligo di
restituzione a carico del comune medesimo;
pertanto, ove tale restituzione sia resa
impossibile per essere stato l’immobile
definitivamente destinato alla realizzazione di
un’opera pubblica, devono trovare applicazione
il 2º e il 3º comma dell’art. 2037 c.c.
g. la rocca - corso di diritto civile
61
I regimi del contratto invalido
 I terzi subacquirenti
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Sentenza che dichiara nullità titolo del dante causa
Resoluto jure dantis resolvitur et jus accipientis
Art. 2652 n. 6
Diff. Con annullabilità
g. la rocca - corso di diritto civile
63
I regimi del contratto invalido
Art. 2652
n. 6
 “Si devono trascrivere, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati nell'art.
2643, le domande giudiziali indicate dai
numeri seguenti, agli effetti per ciascuna
di esse previsti …
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
Art. 2652
n. 6
… 6) le domande dirette a far dichiarare la nullità
….
Se la domanda è trascritta dopo cinque anni dalla
data della trascrizione dell'atto impugnato, la
sentenza che l'accoglie non pregiudica i diritti
acquistati a qualunque titolo dai terzi di buona
fede in base a un atto trascritto o iscritto
anteriormente alla trascrizione della domanda.
…
g. la rocca - corso di diritto civile
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I regimi del contratto invalido
 Decorsi cinque anni dalla trascrizione del
contratto nullo senza che sia stata
trascritta una domanda di nullità,
l’acquisto del terzo si consolida
g. la rocca - corso di diritto civile
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