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Primo soccorso aziendale

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Primo soccorso aziendale
Primo soccorso aziendale
Antonio Bergamaschi
Andrea Magrini
Legge 17 marzo 1898 n.80
Istituiva l’obbligo per i datori di
lavoro di garantire il soccorso
dell’infortunato.
Regio Decreto 19 giungo 1899 (Regolamento Generale per la
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro)
Art.15 : obbligo al datore di lavoro di mantenere sul luogo stesso in
cui si compie il lavoro, il materiale indispensabile per la immediata
medicazione antisettica delle ferite per infortunio sul lavoro.
Regolamento Generale per l‘Igiene del Lavoro (1927)
Artt. 4 e5: obbligo per il datore di lavoro, a seconda della natura e della
importanza dell’azienda, del pacchetto di medicazione, della cassetta del
pronto soccorso, o, per le aziende con più di 5 operai con rischio di
scoppio, asfissia, infezione o intossicazione, della infermeria.
Art.7: tutte le aziende industriali soggette all’obbligo dell’assicurazione
contro gli infortuni devono esporre un cartello con l’indicazione di un
medico che possa essere chiamato in caso di pronto soccorso e talune di
esse devono disporre di un infermiere o, in difetto, di persona pratica di
infermeria.
L'art. 388 del D.P.R. 547/55
obbliga il datore di lavoro a disporre che per gli infortuni,
comprese le lesioni di piccola entità, siano immediatamente
prestati all'infortunato i soccorsi di urgenza; tuttavia non indica le
modalità nè le figure preposte
L'art.32 del D.P.R. 303/56
D.P.R. 320/56 e D.P.R. 321/56.
Il D.Lgs.626/94 e il primo soccorso nei luoghi di lavoro
……….
Introduzione

Dopo 10 anni dal suo auspicato ingresso tra le
norme a tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori, ha fatto la sua definiva comparsa il
decreto del Ministero Della Salute n. 388 del
15 luglio 2003,
dal titolo “Regolamento recante disposizioni sul
pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni” e pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3/2/2004.
Introduzione

Il testo del decreto è stato oggetto di alcune modifiche
dell’”ultimo minuto” e alla vigilia dell’imminente data di
scadenza per il rispetto degli obblighi previsti (3
febbraio 2005) suscita qualche perplessità ed
evoca la necessità di una interpretazione univoca
che ne renda fattibile ed efficace l’attuazione.

È in questa ottica che la Società Italiana di Medicina
del Lavoro e Igiene Industriale ha costituito un gruppo
di studio per la messa a punto di linee guida operative
che consentano una efficace applicazione delle
indicazioni contenute nel decreto. Il testo della legge è
sufficientemente chiaro esistono, tuttavia dei passaggi
meritevoli di ulteriore approfondimento.
…una ulteriore proroga….

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 lug 2004
(Suppl. Ordinario n.131) è stata pubblicata la
conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 136 del 28 maggio 2004,
cosiddetto "omnibus per la Pubblica
Amministrazione".

E' stata prorogata fino al 3 febbraio 2005
l'entrata in vigore del D.M. 388/2003; la
proroga è contenuta nell' art. 8-decies.
…una ulteriore proroga….

Che cosa è stato prorogato, in pratica?



Il termine per la comunicazione ai sensi dell'art. 1 comma 2
Il termine per l'adeguamento dell'organizzazione del PS
previsto dall'art. 2
Il termine per i requisiti e la formazione degli addetti ai sensi
dell'art. 3

Restano valide tutte le previsioni dell'art. 15 del
D.Lgs. 626/1994 relative all'organizzazione del Pronto
Soccorso Aziendale, alla designazione del lavoratori
addetti ed alla loro formazione (col "vecchio" metodo),
alle caratteristiche minime delle attrezzature del primo
soccorso che erano già descritte dal DPR 303/1956.
DM n. 388 del 15 luglio 2003

Dal punto di vista legislativo questo
decreto sostituisce abrogandoli gli articoli
di legge del decreto ministeriale del 28
luglio 1958 dal titolo «Presidi chirurgici e
farmaceutici aziendali» e in tal senso si
“sostituisce” anche alle utilissime
indicazioni delle linee guida della
Conferenza delle regioni
Il Decreto consta di 6 articoli e 4 allegati.










Art. 1 Classificazione delle aziende
Art. 2 Organizzazione di pronto soccorso
Art. 3 Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
Art. 4 Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso
Art. 5 Abrogazioni
Art. 6 Entrata in vigore
Allegato 1 CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI
PRONTO SOCCORSO
Allegato 2 CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI
MEDICAZIONE
Allegato 3 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione
dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO A
Allegato 4 Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione
dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO B e C
Art. 1

Nel primo articolo vengono definiti i
gruppi (A – B - C.) e i criteri di
classificazione delle aziende e nel
dettaglio vengono elencate le aziende
presenti nel gruppo A. Le variabili
considerate per la classificazioni sono:
tipologia della attività,
numero dei lavoratori e
fattori di rischio.
Classificazione delle aziende (gruppo A)

Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, di cui all'articolo 2, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334,







centrali termoelettriche,
impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
aziende estrattive ed altre attivita' minerarie definite dal decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624,
lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320,
aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o
riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilita'
permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31
dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL (*)
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;
Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo
indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Classificazione delle Aziende (gruppi B-C)

Gruppo B: aziende o unità produttive con
tre o più lavoratori che non rientrano nel
gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con
meno di tre lavoratori che non rientrano
nel gruppo A.
Obblighi del datore di lavoro:

“Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od
unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la
comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul
territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, …... Se l'azienda o
unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi
diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più
elevato”……. Il testo del primo articolo inserisce alcune novità: il
datore di lavoro deve classificare la propria azienda tenendo in
considerazione quei fattori richiamati dal legislatore, la
pericolosità dell’attività svolta il numero dei dipendenti.

In questa valutazione non appare univoca l’interpretazione della
frase “sentito il Medico Competente”.
Indici di frequenza d'infortunio in Italia per
gruppo di tariffa INAIL(*)

L''INAIL ha reso noti gli indici infortunistici di inabilità
permanente in Italia per gruppo di tariffa, per
l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto
Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3
febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale

Codici di Tariffa INAIL Indice







Lavorazioni meccanico-agricole
Mattazione e macellazione – Pesca
Produzione di alimenti
Chimica, plastica e gomma
Carta e poligrafia
Pelli e cuoi
Costruzioni edili
10,84
6,41
3,57
2,76
2,73
2,97
8,60
Indici di frequenza d'infortunio in Italia per
gruppo di tariffa INAIL(*)














Costruzioni idrauliche
Strade e ferrovie
Linee e condotte urbane
Fondazioni speciali
Impianti
Energia elettrica
Gasdotti e oleodotti
Impianti acqua e vapore
Lavorazione legname
Falegnameria e restauro
Metallurgia
Metalmeccanica
Macchine
Mezzi di trasporto
9,12
7,55
9,67
12,39
5,43
2,20
2,16
4,11
7,95
7,18
5,74
4,48
3,32
3,91















Strumenti e apparecchi
Geologia e mineraria
Lavorazione delle rocce
Lavorazione del vetro
Lavorazioni tessili
Confezioni
Trasporti
Facchinaggio
Magazzini
Attività commerciali
Turismo e ristorazione
Sanità e servizi sociali
Pulizie e nettezza urbana
Cinema e spettacoli
Istruzione e ricerca
Uffici e altre attività
1,57
8,40
6,55
4,65
2,40
1,40
4,93
15,99
3,32
2,36
2,54
1,28
5,57
2,94
1,11
0,72
D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003

La classificazione, tuttavia, non si concretizza
in differenze effettive tra le tre classi, in
particolare appaiono molto simili gli impegni
sia organizzativi che gestionali:
simili i presidi,
simili i contenuti dei corsi di formazione
simili, in quanto non quantificati, gli obblighi
riguardanti la numerosità degli addetti da
nominare all’interno dell’azienda.
D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003

È in questa situazione di “incertezza” che il Medico del
Lavoro potrebbe esercitare il suo ruolo indirizzando il
datore di lavoro verso una definizione migliore delle
caratteristiche del primo soccorso aziendale.

È necessario ricordare, infatti, che le indicazioni di
legge costituiscono il minimo necessario per far
fronte alle necessità dettate dalle emergenze
sanitarie, non sono l’obbiettivo finale auspicabile
all’interno dell’azienda. È il medico competente che
dovrà, dopo aver analizzato i bisogni reali della
specifica azienda, indirizzare le scelte del datore di
lavoro integrando e personalizzando le indicazioni di
legge.
Il ruolo del medico competente




quanti addetti formare,
quali addetti formare,
quali contenuti inserire, per integrare il percorso formativo
quantificare le necessità formative anche per l’aspetto
quantitativo
 come integrare i contenuti della cassetta e del pacchetto di
medicazione
 come interagire con i servizi di emergenza territoriali
 Soltanto dalla concertata analisi di questi elementi, da
eseguire con gli altri “attori” della sicurezza: datore di
lavoro, SPP, RLS, potrà essere definita una adeguata
organizzazione del primo soccorso aziendale.
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

il legislatore definisce i requisiti minimi degli ausili che devono
essere presenti all’interno dell’azienda.

Tali requisiti, appare utile ricordarlo sono requisiti minimi che non
condizionano eventuali scelte integrative. Il Medico competente
dovrà analizzare le caratteristiche dell’azienda sia in relazione ai
criteri previsti dal legislatore (numerosità dei dipendenti,
pericolosità delle lavorazioni svolte, fattori di rischio), che alle
proprie capacità professionali valutando quindi anche la difficoltà
di intervento e di integrazione con i servizi di emergenza
territoriali, sia le peculiarità dell’ambiente di lavoro, sia la
presenza di attività particolari che necessitino di una forte
personalizzazione dei dispositivi di sicurezza. Si vuole ricordare
che l’obiettivo dovrebbe essere la messa in opera di un “sistema”
di primo soccorso efficace e non soltanto il pedissequo rispetto
della normativa vigente.
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

Nelle aziende o unita' produttive di gruppo
A e di gruppo B, il datore di lavoro deve
garantire le seguenti attrezzature: cassetta
di pronto soccorso, tenuta presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in
un luogo facilmente accessibile ed
individuabile con segnaletica appropriata,
contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 1, che fa parte del presente
decreto, da integrare sulla base dei rischi
presenti nei luoghi di lavoro e su
indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria
del Servizio Sanitario Nazionale, e della
quale sia costantemente assicurata, la
completezza ed il corretto stato d'uso dei
presidi ivi contenuti”
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”
Esempi di integrazione della cassetta di PS






coperta isotermica nel numero di 1 o 2 suggerita
in base alla possibilità che il pericolo dell’ipotermia
possa coinvolgere il traumatizzato e/o la persona
colta da malore soprattutto in stagioni fredde o in
condizioni di temperature basse
bende elastiche nel numero di 1 o 2 indicate nel
caso di ferite estese, di sanguinamenti venosi e
nel caso di morsi di rettili (lavoratori in luoghi
remoti)
maschera per la ventilazione artificiale nelle sue
diverse tipologie (dalla forma più semplice a
quella più complessa) di questo argomento se ne
tratterà nel paragrafo riguardante la rianimazione
tamponi per il bendaggio oculare
stecche modellabili per frattura e collare (in caso
di rischio traumatologico)
guanti in nitrile e vinile (non sterili)
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”
Perplessità





guanti sterili (5 paia) (perchè sterili?)
flacone di soluzione cutanea di
iodopovidone al 10% di iodio da 1litro
esistono anche confezioni da 125 ml più
maneggevoli
flaconi di soluzione fisiologica (sodio
cloruro-0,9 %) da 500 ml - può essere
sufficiente l’acqua corrente nelle prime
fasi del soccorso per ripulire una ferita....
l’apertura dei flaconi di soluzione
fisiologica spesso può essere difficoltosa
L’apparecchio per la pressione (quale
tipo?)
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti
attrezzature:
”pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente
individuabile, contenente la dotazione minima indicata
nell'allegato 2, che fa parte del presente decreto, da
integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in
collaborazione con il medico competente, ove
previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei
presidi ivi contenuti; e un mezzo di comunicazione
idoneo ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”;
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

Il legislatore inserisce tra le necessarie dotazioni per il
personale addetto alla gestione delle emergenze, “un
mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale” anche questa frase che tanta
sorpresa ha destato tra alcuni addetti ai lavori appare
invece, assai idonea a rappresentare una delle
maggiori e più pressanti necessità che chi opera
nel campo dell’emergenza conosce: la rapidità di
intervento del personale esperto. Ancora oggi in
molte realtà produttive l’allerta dei soccorsi
professionistici del 118 appare lenta e non adeguata
alle reali necessità dettate dalla pericolosità
dell’ambiente di lavoro
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

Tra gli aspetti positivi è sicuramente da apprezzare il
riferimento e l’integrazione con il DPR 27/3/1992 che ridefinisce
ed uniforma il sistema di emergenza sanitaria territoriale ed
ospedaliera, coordinato dalle centrali operative “118”:

non è possibile parlare di Primo Soccorso prescindendo
dall’attivazione del “118”, azione che spetta al singolo
cittadino, nel caso specifico, al cittadino-lavoratore e
rappresenta il “primo anello” della catena della
sopravvivenza.

Nell’organizzazione pratica all’interno delle singole aziende
questo meccanismo di allarme deve essere enfatizzato e pertanto
reso prioritario. Il DM 388/03 obbliga finalmente alla dotazione
di un sistema di comunicazione finalizzato alla chiamata di
allarme che, pur sembrando scontata, nella realtà non è
sempre automaticamente garantita in alcune aziende.
Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

La seguente indicazione dettata solo per
le aziende di gruppo A: “il datore di
lavoro, sentito il medico competente,
quando previsto, oltre alle
attrezzature di cui al precedente
comma 1, e' tenuto a garantire il
raccordo tra il sistema di pronto
soccorso interno ed il sistema di
emergenza sanitaria di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del
27 marzo 1992 e successive
modifiche.” appare limitativa; riesce
difficoltoso non considerare l’isolamento
geografico o solamente organizzativo
rispetto alle possibilità di intervento del
118 anche per le aziende di gruppo B e
C.
D. Lgs. n. 388 del 15 luglio 2003
Perplessità
 Questo obbligo, finalizzato ad una rapida
e codificata attivazione del sistema
territoriale dell’emergenza, ha creato
perplessità circa la reale applicazione in
quanto non sono esplicate le modalità
operative (modalità e contenuti della
comunicazione alla ASL, etc.)

Art. 2 ”Organizzazione del pronto soccorso”

Particolarmente interessante appare l’ulteriore specifica, tra le
caratteristiche minime della necessità relativa alle “aziende o
unita' produttive che hanno lavoratori che prestano la
propria attivita' in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale
o unita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a fornire loro
il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2, che fa parte
del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo
per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il
sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale”
questa osservazione appare mirata in relazione alla semplice
osservazione che le attività che comportano spostamenti in
automobile o lavori in luoghi isolati sono causa di numerosissimi
incidenti.
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”
vengono presentate le caratteristiche
relative ai requisiti e agli obblighi
formativi relativi agli addetti al primo
soccorso.
 Precisando che non intervengono
indicazioni relative al numero di addetti
necessario nelle diverse aziende, in
attesa di indicazioni dalle linee guida
della SIMLII.

Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”

Requisiti del soccorritore
Motivazione e disponibilità individuale
 Attitudini personali
 Caratteristiche psico-fisiche
 Livello culturale adeguato
 Permanenza sul posto di lavoro
 Stabilità emozionale
 Capacità di prendere rapidamente iniziative
appropriate (decision making)

Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”

Numerosità degli addetti al primo soccorso

Alcuni orientamenti sono stati espressi
nel
documento n. 4 della Conferenza Stato – Regione.
E’ stato proposto, come criterio minimo, in rapporto
al numero di lavoratori presenti in azienda e alla
tipologia del rischio infortunistico, il numero di 1
soccorritore ogni 30 dipendenti. Inoltre, il
numero degli addetti contemporaneamente
presenti deve essere pari a 2 per turno
lavorativo e deve essere previsto un sostituto con
pari competenze da poter essere utilizzato in caso
di eventuali assenze.
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”

Numerosità degli addetti al primo soccorso

Secondo altri orientamenti bisognerebbe
considerare anche un rapporto con l’estensione
dell’impianto produttivo, per esempio 1 soccorritore
ogni 500- 1000 m2 . Secondo altri orientamenti
questo numero potrebbe essere elevato fino a 1
soccorritore ogni 50 dipendenti.



1 addetto ogni 30 lavoratori
2 addetti per ciascun turno lavorativo
1 ogni 500/1000 mq d’area
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso”

Idoneità allo svolgimento della mansione

Il decreto legislativo non prevede una verifica
dell’idoneità alla mansione. Appare tuttavia
necessario ed auspicabile verificare l’idoneità del
lavoratore a svolgere le mansioni di addetto al
primo soccorso considerando i seguenti possibili
rischi:




agenti lesivi fisici ( calore, corrente elettrica ,etc.)
chimici ( fumi, sostanze tossiche)
biologici (agenti patogeni trasmessi dall’infortunato).
Inoltre deve essere considerato l’elevato impegno
psicofisico fino a situazioni limite
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso”



Il decreto così precisa: “gli addetti al
pronto soccorso, designati ai sensi
dell'articolo 12, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono formati con istruzione
teorica e pratica per l'attuazione delle
misure di primo intervento interno e per
l'attivazione degli interventi di pronto
soccorso.
La formazione dei lavoratori designati e'
svolta da personale medico, in
collaborazione, ove possibile, con il
sistema di emergenza del Servizio
Sanitario Nazionale.
Nello svolgimento della parte pratica
della formazione il medico puo' avvalersi
della collaborazione di personale
infermieristico o di altro personale
specializzato.”
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso”


Sicuramente
auspicabile
appare il potenziale ruolo da
demandare agli addetti del
118 la cui integrazione nel
corso di formazione appare
necessaria.
Molto vaga e fuorviante è la
definizione di “personale
specializzato” che nella sua
genericità
potrebbe
consentire
l’ingresso
di
formatori non qualificati che
finirebbero per rendere meno
efficace
il
messaggio
formativo.
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso”



Rilevante e meritevole di approfondimento appare il rapporto
tra contenuto del corso e tempo a disposizione per la
formazione.
Alcuni Autori hanno evidenziato la presenza di una discrepanza
tra gruppo A (stesso contenuto e maggiore numero di ore) e
gruppo B (minore numero di ore a parità di contenuti didattico
formativi) questa apparente contraddizione si riallaccia
all’equivoco relativo al ruolo del Medico competente.
I modelli formativi elencati negli allegati costituiscono solo il
contenuto minimo che deve essere presente nel programma del
corso, il legislatore auspica un efficace intervento per
personalizzare il processo formativo in relazione ai rischi
propri delle aziende. Appare ovvio come nelle aziende del
gruppo A esistano “criticità” maggiori e pertanto il Medico
competente avrà a disposizione un maggiore intervallo di tempo
per la formazione relativa ai rischi specifici dell’ambiente di
lavoro.
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso”

Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i contenuti e i
tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la
trattazione dei rischi specifici dell'attivita' svolta.

Per le aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo C i
contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono
riportati nell'allegato 4, che fa parte del presente decreto.

Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso
ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La
formazione dei lavoratori designati andra' ripetuta con cadenza
triennale almeno per quanto attiene alla capacita' di intervento
pratico”.
Nell’art. 3 “Requisiti e formazione
degli addetti al pronto soccorso”

Riguardo ai contenuti dei corsi in sé, se ne
apprezza la completezza sebbene non si
possa fare a meno di notare l’omissione
rilevante relativa alla
formazione/addestramento all’uso del
defibrillatore semiautomatico, il cui impiego è
stato consentito dalla Legge n° 120 del 3
Aprile 2001 “in sede extra ospedaliera anche
al personale sanitario non medico, nonché al
personale non sanitario che abbia tuttavia
ricevuto una formazione specifica nelle attività
di rianimazione cardiopolmonare “.
La nomina degli addetti

La nomina degli addetti spetta al datore di lavoro che indica i
lavoratori che non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione (art.12, D.Lgs.626/94) senza incorrere in una specifica
sanzione penale a loro carico (art.93, D.Lgs.626/94).
 Esistono almeno due elementi critici in questo iniziale processo di
nomina, il primo costituito dalle capacità del datore di lavoro di
individuare i lavoratori che abbiano motivazioni e capacità (e forse
anche idoneità fisica..) per affrontare quello che dovrebbe essere un
incarico di rilevante responsabilità (per se, per gli altri e per l’azienda),
 il secondo costituito dalla liceità di una nomina che oggi con la
pubblicazione del nuovo decreto potrebbe derivare al lavoratore
alcune responsabilità di tipo penale. È utile ricordare che con il nuovo
decreto il lavoratore addetto al primo soccorso è dotato di attrezzature
consone e di una formazione sufficiente allo svolgimento delle attività di
addetto al primo soccorso, sarebbe utile definire con maggiore chiarezza
le responsabilità relative all’intervento operato dall’addetto alla sicurezza.
Senza tralasciare che l’attuale impostazione trascura quella che
dovrebbe essere una imprescindibile fase di verifica dell’apprendimento
delle informazioni trasmesse durante i corsi di formazione ….
I l ruolo del soccorritore aziendale
Non viene codificato il ruolo del
soccorritore aziendale non professionista
per il quale si può fare riferimento
esclusivamente alle linee guida Stato Regioni
(documento n°3) in cui viene definito il ruolo
di “attesa attiva” limitandosi ad evitare
l’aggravarsi di danni già eventualmente
instaurati ed evitando atteggiamenti
eccessivamente interventistici. La carenza
di definizione del ruolo, peraltro prevista negli
ordinamenti di altri paesi della Comunità
Europea tra le quali la Francia, crea
comunque difficoltà nell’interpretare gli
obblighi e le responsabilità del soccorritore
aziendale non professionista.
Art.4 definizione dei contenuti della cassetta e del pacchetto di medicazione


Il Medico Competente dovrà, come precedentemente affermato,
analizzare le caratteristiche del lavoro e dei luoghi di lavoro
della specifica azienda e formulare le necessarie modifiche ed
integrazioni del materiale contenuto sia nel pacchetto che nella
cassetta.
In particolare il legislatore afferma: “Il datore di lavoro, in
collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base
dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva,
individua e rende disponibili le attrezzature minime di
equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli
addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso. Le
attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere
appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attivià'
lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in
condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in
luogo idoneo e facilmente accessibile”.
Presenze utili sarebbero state……..
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

almeno un paio di coperte isotermiche metalliche,
onde far fronte, ad esempio, alla dispersione di calore,
frequente nel politraumatizzato o nelle vittime colte da
malore o anche per proteggere un ustionato.
collari cervicali tipo Shanz (possibilmente di diverse
misure) e di presidi destinati all’immobilizzazione di
segmenti scheletrici in caso rispettivamente di traumi
cervicali o fratture di arti.
una barella rigida ed una a cucchiaio, tenendo
conto che i corsi di formazione prevedono
l’insegnamento di tecniche relative al trattamento e
trasporto dei traumatizzati.
Presenze utili sarebbero state……..

più bende elastiche da impiegarsi come ausilio per immobilizzazioni o per
tamponamento di ferite o controllo di emorragie venose;

l’acqua ossigenata, inspiegabilmente assente, efficace per pulizia e
disinfezione di ferite.

presidi per la protezione degli occhi, come semplici tamponi per il
bendaggio oculare, potrebbero essere inclusi.

la “pocket mask”,
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un sistema pallone-maschera (o Ambu), raccordabile ad una bombola di
ossigeno, quest’ultima integrabile tra i contenuti dei presìdi anche nel
caso di rischi specifici dell’azienda (come ad esempio gas asfissianti).
Alcune perplessità sui contenuti….


Appaiono bizzarre alcune modiche “dell’ultimo minuto”
del contenuto della cassetta di primo soccorso, quali
l’inserimento di un apparecchio per la
determinazione della pressione arteriosa o la
“scomparsa” della pocket mask.
In particolare rispetto all’apparecchio per la
determinazione della pressione rimaniamo sorpresi
anche per la specifica carenza informativa rispetto ai
contenuti dei corsi, chi misurerà la pressione?, che
senso darà ai risultati ottenuti?, la variabilità della
riproducibilità della misura che conseguenze potrà
avere nelle mani di un lavoratore non esperto?
Alcune perplessità sui contenuti….

Guanti sterili:
Difficilmente negli interventi di emergenza si fa ricorso a questi
presidi. E’ accettabile anche l’impiego di guanti monouso non
sterili e pertanto si potrebbe provvedere alla dotazione di pacchi
da 100 di diverse misure, preferibilmente non in lattice (per
intuibili problemi di allergizzazione).

Flacone di soluzione cutanea di iodiopovidone al 10% di
iodio da 1 litro:
Scelta utile e corretta per un disinfettante di largo impiego,
tuttavia sarebbe più idoneo provvedere al rifornimento di
flaconcini da 50 ml. o al massimo 125 ml. Poiché, una volta
aperta la confezione, il prodotto tende a denaturarsi perdendo le
caratteristiche di sterilità e quindi un flacone da un litro andrebbe
sprecato per medicare solo piccole ferite o escoriazioni.
Alcune perplessità sui contenuti….

Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 500 ml. (3 flaconi):
Si tratta di presìdi utili, sebbene non indispensabili,
impiegabili per il lavaggio di ferite o ustioni (in fase di
primo soccorso può essere sufficiente l’acqua
potabile!).
E’ da tener conto che si tratta di confezioni concepite
per terapia infusionale ed il sigillo di chiusura in
alluminio non è di agevole rimozione: strappando la
ghiera il contenuto perde le caratteristiche di sterilità.
Inoltre è da considerare anche il peso delle confezioni
stesse ai fini della trasportabilità della cassetta di
pronto soccorso!
Alcune perplessità sui contenuti….

Compresse di garza sterile 10x10 in busta singola (10
compresse):
Sono un quantitativo corretto se inteso come “compressa” la
busta di garza 10x10 composta da 100 strati di garze.

Compresse di garza sterile 18x40 in busta singola (2):
Se con “2” è inteso due buste di 18x40 è quantitativo
insufficiente; se si tratta di due scatole standard da 12, il
quantitativo è adeguato.

Teli sterili monouso (2 teli):
Rappresenta un inserimento prezioso, spesso indispensabile,
sebbene sarebbe stata opportuna un’indicazione sulle misure
minime (meglio non scendere sotto il 50x60!).
Alcune perplessità sui contenuti….

Un paio di forbici:
E’ auspicabile che si tratti del tipo “taglia-abiti”: le forbicine
“finte”, contenute in molte confezioni, non sono di alcuna
utilità.

Lacci emostatici (3):
Sarebbe opportuno precisare che si tratta di “lacci
emostatici arteriosi”: lacci in lattice da prelievo non
sarebbero di alcun aiuto per dominare emorragie
importanti.

Ghiaccio pronto all’uso (due confezioni):
Utile per piccoli traumi contusivi e/o distorsioni; prezioso
per la protezione di parti amputate (ma in questo caso
dovrebbe essere previsto un quantitativo maggiore!).
Alcune perplessità sui contenuti….

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa:
Non si precisa se il modello è manuale o elettronico (nel primo
caso peraltro dovrebbe essere previsto l’uso di un fonendoscopio,
non incluso tra i presidi).
L’utilizzo corretto della strumentazione, indipendentemente dal
modello, richiede un buon addestramento, peraltro non previsto
nel corso di formazione.
Ma è da obiettare che la misurazione della pressione arteriosa
non è ritenuta manovra indispensabile nella procedura BLS
(Basic Life Support) o PHTLS (Pre Hospital Trauma Life Support).
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
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Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
(1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Allegato 2
CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
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Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico (1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in
attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI
PROGRAMMA
TEMPI
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Prima giornata
MODULO A
Totale n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.)
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Scena dell’infortunio:
raccolta delle informazioni
previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
stato di coscienza
ipotermia ed ipertermia
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali:
Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
Respirazione artificiale
Massaggio cardiaco esterno
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
lipotimia, sincope, shock
edema polmonare acuto
crisi asmatica
dolore acuto stenocardico
reazioni allergiche
crisi convulsive
emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
Conoscere i rischi specifici dell’attività
Allegato 3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI
PROGRAMMA
TEMPI
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Seconda giornata
MODULO B
Totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni, fratture e complicanze
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro
Lesioni da freddo e da calore
Lesioni da corrente elettrica
Lesioni da agenti chimici
Intossicazioni
Ferite lacero contuse
Emorragie esterne
Allegato 3
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di
GRUPPO A
OBIETTIVI DIDATTICI
PROGRAMMA
TEMPI
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Terza giornata
MODULO C
Totale n. 6 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
del S.S.N.
Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali
acute
Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria
acuta
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Principali tecniche di tamponamento emorragico
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato
Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al
pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C
OBIETTIVI DIDATTICI
PROGRAMMA
TEMPI
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Prima giornata
MODULO A
Totale n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso
Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, etc.)
Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Scena dell’infortunio:
raccolta delle informazioni
previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato:
funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
stato di coscienza
ipotermia ed ipertermia
Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio
Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
Sostenimento delle funzioni vitali:
Posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree
Respirazione artificiale
Massaggio cardiaco esterno
Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
lipotimia, sincope, shock
edema polmonare acuto
crisi asmatica
dolore acuto stenocardico
reazioni allergiche
crisi convulsive
emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico
Conoscere i rischi specifici dell’attività
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al
pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C
OBIETTIVI DIDATTICI
PROGRAMMA
TEMPI
Seconda giornata
MODULO B
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Totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro
Lussazioni, fratture e complicanze
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
Traumi e lesioni toraco-addominali
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di
lavoro
Lesioni da freddo e da calore
Lesioni da corrente elettrica
Lesioni da agenti chimici
Intossicazioni
Ferite lacero contuse
Emorragie esterne
Allegato 4
Obiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al
pronto soccorso per le aziende di GRUPPO B e C
OBIETTIVI DIDATTICI
PROGRAMMA
TEMPI
Terza giornata
MODULO C

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
Totale n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico
Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza
respiratoria acuta
Tecniche di rianimazione cardiopolmonare
Tecniche di tamponamento emorragico
Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato
Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad
agenti chimici e biologici
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