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I diritti reali

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I diritti reali
Diritto privato
Diritti reali
I diritti reali
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I diritti reali sono parte della categoria dei diritti a
contenuto patrimoniale insieme ai diritti di credito. Si
differenziano così dalle situazioni esistenziali (i diritti
della personalità), cui abbiamo accennato in
precedenza.
Il diritto reale è un diritto che ha per oggetto un bene
che lo segue ovvero è una situazione che si rapporta
al bene indipendentemente dal suo proprietario.
I diritti reali
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Caratteristiche dei diritti reali sono:
l'assolutezza: possono essere fatti valere nei
confronti di tutti i consociati (il diritto di credito,
invece, può esser fatto valere ai fini di ottenere
l’adempimento nei confronti del debitore);
l'immediatezza del potere sulla cosa: il titolare del
diritto gode direttamente della cosa. Il creditore per
trarre utilità dal suo credito, invece, necessita
dell’attivarsi del debitore;
Tipicità: sono stabiliti dalla legge;
La proprietà
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Secondo il dettato dell’art. 832 “Il
proprietario ha diritto di godere e disporre
delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro
i limiti e con l'osservanza degli obblighi
stabiliti dall'ordinamento giuridico”.
La proprietà-Le proprietà
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L’assolutezza del diritto del proprietario, risultante
dall’art. 832, viene, però, mitigata dal contenuto
dell’art. 42 Cost., II comma in base al quale “La
proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla
legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
Ancora ex art. 42 Cost., III comma “La proprietà
privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e
salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse
generale”.
Limiti alla proprietà- l’espropriazione

L'espropriazione per pubblica utilità è un
procedimento in virtù del quale la pubblica
amministrazione, con provvedimento, può
acquisire (o far acquisire ad altro soggetto)
per esigenze di pubblica utilità la proprietà o
altro diritto reale su un bene, anche contro la
volontà del suo attuale proprietario previo
indennizzo.
L’espropriazione

La disciplina fondamentale è contenuta nel
Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilità, approvato con D.P.R. 8
giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
L’espropriazione
L’espropriazione si articola nei seguenti subprocedimenti:

a) apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In questa fase si
individuano le aree occorrenti per la realizzazione dell’opera pubblica o di
pubblica utilità;
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b) dichiarazione di pubblica utilità. Dispone l’art. 12 del testo unico: “La
dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta quando l'autorità
espropriante approva a tale fine il progetto definitivo dell'opera pubblica o di
pubblica utilità, ecc.”;

c) procedimento di esproprio. Questa fase si chiude con il decreto di esproprio
contenente in particolare: i) l’indicazione degli atti che hanno comportato
l’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l’indicazione del
provvedimento che ha approvato il progetto dell'opera; ii) la disposizione del
passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto
la condizione sospensiva che il decreto di esproprio sia successivamente
notificato ed eseguito;
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d) indennità di espropriazione.
L’espropriazione
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Nella Finanziaria 2008 (art. 2 , commi 89 e 90, Legge
24.12.2007 n. 244) è stata inserita la norma che modifica i
criteri di calcolo dell’indennità di espropriazione delle aree
edificabili. L’intervento normativo fa seguito alla sentenza n.
348 del 22 ottobre 2007 con la quale la Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionali l’art. 5 bis della Legge 359/1992 e –
di conseguenza - l’art. 37 commi 1 e 2 del DPR 327/2001.
Sono stati sostituiti i commi 1 e 2 dell’art. 37 del TU Espropri. In
particolare l’indennità di espropriazione di un'area edificabile è
ora determinata nella misura pari al valore venale del bene.
Espropriazione e occupazione
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Spesso parallelamente all’espropriazione si
svolge il procedimento di occupazione.
Questa, a differenza dell'espropriazione, non
estingue il diritto di proprietà, ma importa
l’immissione in possesso da parte
dell’occupante.
Limiti alla proprietà nel codice civile
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Già nel codice civile sono posti limiti al
proprietario e in particolare:
limiti di distanze legale (art. 873 c.c.)
limiti alle immissioni (art. 844 c.c.)
divieto di atti emulativi (art. 833)
Le immissioni- art. 844
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“Il proprietario di un fondo non può impedire
le immissioni di fumo o di calore, le
esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili
propagazioni derivanti dal fondo del vicino,
se non superano la normale tollerabilità,
avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi “
Le immissioni- art. 844
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Ma cosa si intende per immissioni tollerabili?
“L'intollerabilità delle immissioni disciplinata dall'art.
844 c.c. va accertata tenuto conto della natura e
delle modalità dell'attività produttiva che si presume
pregiudicata. In particolare, la possibilità di spostare
una coltivazione lontano dalle immissioni contestate
esclude che le stesse possano essere dichiarate
intollerabili.” Cassazione civile sez. II, 09 novembre
2012, n. 19520
Le immissioni
“Le immissioni di rumori e di gas provocati dall'uso del garage
da parte dei condomini e che derivano dalla sosta dei veicoli in
caso di incrocio e dall'utilizzo in salita della rampa non possono
ritenersi tali da risultare intollerabili, attesa la non frequenza
della prima ipotesi e la velocità comunque moderata dei veicoli
imposta dallo stato dei luoghi (respinta, nella specie, la
domanda di ripristino dello stato dei luoghi avanzata da un
condomino che lamentava un aggravamento apprezzabile delle
condizioni abitative in seguito ai lavori effettuati dal condominio
per regolarizzare l'accesso ai box).” Cassazione civile sez. VI,
05 giugno 2012, n. 9094
Le immissioni
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Prosegue l’art. 844, 2
“Nell'applicare questa norma l'autorità
giudiziaria deve contemperare le esigenze
della produzione con le ragioni della
proprietà. Può tener conto della priorità di un
determinato uso ”
Atti emulativi- art. 833
Per aversi atto emulativo vietato ai sensi dell'art. 833
c.c. è necessario che l'atto di esercizio del diritto sia
privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere
al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri.
La giurisprudenza ha qualificato come tale, ad
esempio, “l'azione del proprietario che installi sul
muro di recinzione del fabbricato comune un
contenitore avente aspetto di telecamera nascosta
fra il fogliame degli alberi posto in direzione del
balcone del vicino.” (Cassazione civile sez. II, 11
aprile 2001, n. 5421)
Il contenuto della proprietà
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Il proprietario ha, quindi diritto di godere del bene (
ovvero realizzare il valore d’ uso del bene) e di
disporne in modo pieno ed esclusivo ( ovvero
realizzare il valore di scambio del bene), entro i limiti
dell'interesse pubblico e dell'interesse privato e con
l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento
giuridico.
La proprietà non importa solo posizioni attive, ma
anche passive. Si pensi agli obblighi risarcitori che
possono gravare in via oggettiva su un soggetto in
virtù della sola relazione proprietaria rispetto alla
“cosa dannosa” (art. 2054 e art. 2051).
Modi di acquisto della proprietà
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A TITOLO DERIVATIVO: in relazione ad un
trasferimento dal precedente titolare.
A TITOLO ORIGINARIO: in assenza di un
dante causa. Tra queste ipotesi si ricorda:
USUCAPIONE: a seguito di possesso non
violento, né clandestino continuato e non
interrotto protratto per un certo periodo.
USUCAPIONE
TEMPO DI USUCAPIONE:
>>beni immobili e universalità di mobili: il possesso deve
protrarsi per venti anni (artt. 1158 e 1160 c.c.)
>>beni mobili posseduti senza titolo astrattamente idoneo
all'acquisto del diritto: il possesso deve protrarsi per dieci anni,
se acquistato in buona fede, venti anni, se acquistato in mala
fede (1161 c.c.) .
>> beni mobili registrati: se l'acquisto è avvenuto in buona fede
e in base a un titolo astrattamente idoneo, l'usucapione si
verifica dopo tre anni dalla trascrizione del titolo, dieci anni,
mancando questi elementi (art. 1162 c.c.)
USUCAPIONE E ACQUISTO IN
BUONA FEDE
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Per i beni mobili ex art. 1153: colui al quale sono alienati beni
mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la
proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al
momento della consegna e sussista un astrattamente titolo
idoneo al trasferimento della proprietà.
Per i beni immobili ex art. 1159: colui che acquista in buona
fede da chi non è proprietario un immobile, in forza di un
titolo che in astratto sia idoneo a trasferire la proprietà e
che sia stato debitamente trascritto, ne compie l'usucapione in
suo favore col decorso di dieci anni dalla data della
trascrizione.
La stessa disposizione si applica nel caso di acquisto degli altri
diritti reali di godimento sopra un immobile.
Per i beni mobili registrati v. supra art. 1162.
POSSESSO
In base all’art. 1140: “Il possesso è il potere
sulla cosa che si manifesta in un'attività
corrispondente all'esercizio della proprietà o
di altro diritto reale.
Si può possedere direttamente o per mezzo
di altra persona, che ha la detenzione della
cosa.”
Possesso
Il possesso rileva anche ai fini dell’applicazione della disciplina delle
“azioni possessorie”:
Le azioni possessorie pure sono l’azione di reintegrazione di cui
all’art. 1168 c.c. che tutela il possessore o il detentore qualificato che
sia stato violentemente o occultatamene spogliato del possesso di
beni mobili o immobili e l’azione di manutenzione, esperibile dal solo
possessore di beni immobili o di universalità di mobili, che tutela colui
che possieda da oltre un anno, in modo continuo e ininterrotto e che
abbia acquistato il possesso in modo non violento o clandestino in
caso di atti, posti in essere da terzi, che incidano sulle modalità di
godimento del bene senza escludere o ridurre quantitativamente la
situazione possessoria. In presenza di tali presupposti, è ammissibile
esperire l'azione di reintegrazione anche se lo spoglio sia avvenuto in
modo non violento e non clandestino.
Azioni possessorie e azioni
petitorie
Gli artt. 948 e ss. del c.c. disciplinano le
azioni a difesa della proprietà (cc.dd.
azioni petitorie). Le azioni a difesa della
proprietà sono l’azione di rivendicazione di
cui all’art. 948 c.c., l’azione negatoria di cui
all’art. 949 c.c., l’azione per il regolamento
dei confini di cui all’art. 950 c.c. e l’azione per
l’apposizione di termini di cui all’art. 951 c.c.
Azioni possessorie e azioni
petitorie
La più importante azione petitoria è quella di
rivendica: è un’azione reale volta
all’accertamento del diritto di proprietà nei
confronti di chiunque detenga o possegga il
bene oggetto del diritto stesso e volta, per
l’effetto, al conseguimento della restituzione
del bene.
Azioni possessorie e azioni
petitorie
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Chi agisce in giudizio con l’azione di rivendicazione deve
vincere la naturale presunzione di proprietà da parte del
possessore del bene, pertanto dovrà dimostrare non solo
l’illegittimità del possesso altrui, ma anche la titolarità del
proprio diritto di proprietà. A tal fine non sarà sufficiente
provare in giudizio, ad es., il proprio atto di compravendita,
potendo lo stesso dante causa non essere proprietario, bensì si
dovrà provare un acquisto a titolo originario (probatio
diabolica), che normalmente implicherà la prova di un proprio
possesso ovvero del cumulo del possesso dei vari danti ed
aventi causa fino a raggiungere il termine dell’usucapione
ventennale
Possesso e detenzione
La detenzione, al contrario del possesso, si
caratterizza per il riconoscimento dell’altruità della
proprietà (o di altro diritto reale).
Potrà aversi detenzione nell’interesse proprio
(conduttore); nell’interesse altrui (depositante); per
ragioni di ospitalità.
Per individuare la differenza tra possesso e
detenzione occorre un’ indagine sullo stato
soggettivo (presenza o meno di una volontà di
comportarsi come titolari del diritto) che
caratterizza il potere materiale esercitato sulla cosa.
Possesso e detenzione
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La distinzione tra detenzione nell’interesse
proprio e la detenzione nell’interesse altrui o
per ragioni di ospitalità rileva in quanto
l’azione di spoglio di cui all’art. 1168 c.c. è
riconosciuta anche in favore del detentore
purchè la situazione soggettiva sia di
detenzione nell’interesse proprio.
Possesso
Dall’usucapione si suole distinguere il
possesso in buona fede di cui agli artt. 1153
ss.(ove si sancisce la regola per i beni mobili
“possesso vale titolo”).
Acquisto del possesso
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a titolo derivativo: ex art. 1146 il possesso continua
nell'erede con effetto dall'apertura della successione.
Il successore a titolo particolare può unire al proprio
possesso quello del suo autore per goderne gli effetti
a titolo originario: presuppone necessariamente
un’attività d’apprensione del possesso anche contro
la volontà del proprietario con un’azione di spoglio o
di occupazione.
Acquisto del possesso
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L’interversione del possesso si ha sia
quando la detenzione si muta in possesso
pieno, sia quando il possesso di un diritto
reale minore (possesso minore) si trasforma
nella situazione possessoria corrispondente
al diritto di proprietà (possesso pieno).
Si verifica inversamente il costituto
possessorio quando il possessore cessa di
possedere e comincia a detenere per altri
OCCUPAZIONE
Tornando ai modi di acquisto della proprietà
consideriamo adesso:
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OCCUPAZIONE: presa di possesso, tramite
l’esercizio dei poteri del proprietario, della cosa
mobile che non risulta in proprietà di alcuno(art. 922
ss. c.c.), come le cose abbandonate.
L’istituto si applica per legge anche a talune ipotesi
di cose altrui come con riferimento agli animali
oggetto di caccia (art. 923, 2) i quali, appartengono
al patrimonio indisponibile dello Stato.
ACCESSIONE
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ACCESSIONE: è un modo di acquisto che
trova il proprio fondamento nell’unione fisica
di una cosa principale e di una cosa
accessoria
La regola dell’accessione trova eccezioni in
caso di diritto di superficie (v. infra) e in caso
di c.d. accessione invertita.
Accessione
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Mobile a immobile: ex art. 934 il suolo attrae le cose mobili
e immobili incorporate ad esso
Immobile a immobile:
* Alluvione unioni di terra e incrementi nei fondi posti lungo le rive
dei fiumi o torrenti appartengono al proprietario del fondo;
* Avulsione: Il proprietario del fondo al quale si è unita la parte
staccata, del fondo altrui riconoscibile, per effetto del flusso del fiume o
del torrente ne acquista la proprietà. Deve però pagare all'altro
proprietario un'indennità.
*Alveo abbandonato: se un fiume o un torrente forma un nuovo letto,
abbandonando l'antico questo è assoggettato al regime proprio del
demanio pubblico.
*Isola formata nel fiume: le isole e unioni di terra che si formano nel
letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico
Accessione
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Mobile a mobile
c.d.unione o commistione
se due cose mobili appartenenti a proprietari diversi sono state
unite o mescolate in modo da formare un tutto unitario e non
sono separabili senza un notevole deterioramento, la proprietà
ne diventa comune in proporzione del valore delle cose
spettanti a ciascuno, ma se una cosa può essere considerata
principale rispetto all'altra o è molto superiore per valore, il
proprietario della cosa principale o di maggior valore acquista
la proprietà del tutto, pagando però, all'altro proprietario il
valore della cosa che vi è unita o mescolata (art. 939 c.c.)
Accessione
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specificazione
mobile a mobile nel caso in cui si adoperi della materia altrui
per formare una nuova cosa, chi ha compiuto l'opera diviene
proprietario della cosa dovendo solo pagare al proprietario
della materia il suo valore. Se, però, il valore della materia
sorpassi notevolmente quello della mano d'opera la cosa spetta
al proprietario della materia, il quale deve pagare il prezzo della
mano d'opera(art. 940 c.c.)
Accessione
Accessione invertita ex art. 938:
Se nella costruzione di un edificio si occupa in
buona fede una porzione del fondo attiguo, e il
proprietario di questo non fa opposizione entro tre
mesi dal giorno in cui ebbe inizio la costruzione,
l'autorità giudiziaria, tenuto conto delle circostanze,
può attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e
del suolo occupato. Il costruttore è tenuto a pagare
al proprietario del suolo il doppio del valore della
superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.
L’INVENZIONE
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L’INVENZIONE è il ritrovamento di cosa smarrita da
parte di chi in linea di fatto o di diritto è legittimato a disporne,
dal quale consegue:
in un primo tempo, l’obbligo di consegna della stessa “senza
ritardo” al sindaco del luogo in cui la cosa è stata trovata con
l’indicazione delle circostanze del ritrovamento e,
in un secondo tempo, a distanza cioè di un anno dall’ultimo
giorno della pubblicazione del ritrovamento (art. 928),
nell’acquisto del diritto di proprietà da parte di chi ha trovato la
cosa, oppure nel conseguimento da parte sua del prezzo “se le
circostanze ne hanno richiesto la vendita” (art. 929) e sempre
che nel corso dell’anno non si sia presentato il proprietario.
Invenzione e tesoro
Dall’invenzione deve essere tenuto distinto il
tesoro:
Ex art. 932: Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio,
nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere
proprietario.
Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova.
Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto
per solo effetto del caso , spetta per metà al proprietario del
fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si
applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui.
Per il ritrovamento degli oggetti d'interesse storico,
archeologico, paletnologico, paleontologico e artistico si
osservano le disposizioni delle leggi speciali .
Diritti reali minori
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Gli altri diritti reali si distinguono in diritti reali di godimento, i
quali importano in capo al loro titolare una posizione che
determina una compressione della posizione del titolare del
diritto di proprietà rispetto al medesimo bene.
Se l’altruità della cosa viene meno, perché il titolare del diritto
reale minore diventa anche proprietario (si pensi
all’usufruttuario che acquista anche la nuda proprietà per effetto
di una successione), automaticamente viene meno il diritto
minore, che si estingue attraverso la cosiddetta
consolidazione ovvero la riunione nella stessa persona della
posizione di titolare del diritto di proprietà e titolare di un altro
diritto reale.
Diritti reali minori
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Anche i diritti reali minori hanno le caratteristiche proprie dei
diritti reali e quindi della proprietà (assolutezza, immediatezza,
tipicità).
I diritti reali minori possono essere a tempo determinato. In
particolare, necessariamente a tempo determinato è l’usufrutto
che potrà al massimo protrarsi per tutta la vita dell’usufruttuario
oppure per 30 anni nel caso in cui l’usufruttuario sia una
persona giuridica.
Inoltre i diritti reali di godimento si estinguono per non uso
ventennale (prescrizione).
Diritti reali minori- contenuti
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SUPERFICIE (art. 952 c.c.): consiste nel diritto di
fare e mantenere al di sopra del suolo una
costruzione a favore di altri che ne acquista la
proprietà. Si tratta di un’eccezione al principio di
accessione di cui abbiamo già parlato con riguardo
ai modi di acquisto della proprietà.
ENFITEUSI (art. 957 c.c.): consiste nel diritto di
godere del bene come il proprietario, ma con due
obblighi per l’enfiteuta: migliorare il fondo e
corrispondere al nudo proprietario un canone.
Diritti reali minori - contenuti
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USUFRUTTO (ART. 978 c.c.): consiste nel
diritto di godere del bene e trarne i frutti
conservandone la destinazione economica.
Si distinguono dall’usufrutto: i) l’uso, perché
l’usuario può servirsene, e fare propri i frutti,
limitatamente ai bisogni suoi e della sua
famiglia; ii) l’abitazione perché ha per
oggetto una casa e consiste nel diritto di
abitarla limitatamente ai bisogni del titolare
del diritto e della sua famiglia.
Diritti reali minori-contenuti
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SERVITU’ (art. 1027 c.c.) è "un peso imposto
sopra un fondo (fondo servente) per l'utilità di
un altro fondo (fondo dominante)
appartenente a diverso proprietario".
Diritti reali minori - contenuti
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Tipi di servitù:
servitù positive in cui il proprietario del fondo servente deve
sopportare l'attività del fondo dominante.
servitù negative in cui il comportamento del proprietario del
fondo servente si sostanzia in un non fare, come la servitù di
non soprelevare
apparenti: sono quelle cui sono destinate opere visibili e stabili
per il loro esercizio (ad esempio la servitù di acquedotto);
non apparenti sono quelle dove non vi sono opere destinate
all'esercizio della servitù. Pensiamo ad una servitù di passaggio
pedonale, se non vi è una strada per consentirlo;
Apparenza necessaria per usucapione e costituzione per disposizione
di padre di famiglia
Diritti reali minori - contenuti
continue quelle per il cui esercizio non è necessario il fatto
dell'uomo in quanto vi sono delle opere permanenti per il loro
esercizio;
discontinue quelle per cui è necessaria un attività umana.
Ai fini della prescrizione se una servitù è discontinua la
prescrizione inizia a correre dall'ultima attività eseguita
dall'uomo (es. dall'ultima passeggiata); nell'altra ipotesi sino a
quando è in funzione l’opera, non vi sarà mai inizio della
prescrizione (es. l’acquedotto è in funzione).
Costituzione dei diritti reali di
godimento
I diritti reali si acquistano normalmente:
*per contratto e
*per usucapione,
*talvolta per legge (v. usufrutto),
*talvolta per sentenza del giudice (v.
costituzione per sentenza delle servitù
coattive- si pensi alla servitù di passaggio in
caso di fondo intercluso).
Costituzione dei diritti reali minori
di godimento
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Una modalità costitutiva particolare si ha in caso di “costituzione
della servitù per disposizione di buon padre di famiglia” ex art.
1062
Presupposto essenziale per la costituzione di servitù per destinazione
del padre di famiglia non è una manifestazione di volontà negoziale
diretta alla sua costituzione, ma la sua apparenza, cioè l'esistenza di
opere permanenti necessarie per l'esercizio della servitù che
dimostrino che due fondi, in origine appartenenti ad un unico
proprietario, siano stati posti dal medesimo in rapporto di
subordinazione e che tale situazione sia stata mantenuta al momento
in cui i due fondi hanno cessato di appartenere al medesimo soggetto.
Estinzione dei diritti reali di
godimento
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Si estinguono, in via generale:
*per non uso ventennale,
*per consolidazione (v. supra),
*per accordo risolutivo in caso di costituzione per
contratto,
*per perimento del bene (in caso di usufrutto,di
enfiteusi). Diverso dal perimento del bene è il venir
meno dell’utilità che determina estinzione della
servitù (art. 1074 c.c.).
Estinzione dei diritti reali di
godimento
Modalità di estinzione particolari sono
previste in talune ipotesi:
*l’enfiteusi si estingue anche per
affrancazione (art. 971 c.c.).
*l’usufrutto può estinguersi per abuso
dell’usufruttuario (art. 1015 c.c.).
Diritti reali di garanzia

diritti reali di garanzia sono anch’essi caratterizzati
dall’assolutezza. Sono caratterizzati in particolare dal c.d. diritto
di sequela ovvero il diritto per il creditore, che abbia un diritto di
garanzia, di esercitarla espropriando il bene e soddisfacendosi
sul prezzo ricavato dalla vendita. Si parla di sequela perché
questo diritto “res sequitur” ovvero segue la res (il bene) anche
nel caso in cui il bene sia trasferito dal creditore verso un terzo.

I diritti reali di garanzia sono:
PEGNO e IPOTECA. Essi si distinguono tra loro
essenzialmente perché hanno rispettivamente ad oggetto l’uno
beni mobili e l’altra beni immobili.
Trascrizione e diritti reali sopra
beni immobili o mobili registrati



La trascrizione consiste nella riproduzione in pubblici
registri di atti (negozi con forma minima per la
trascrizione, sentenze, domande giudiziali) relativi a
diritti reali sopra beni immobili o mobili registrati
La trascrizione non incide sulla validità dell’atto, ma
sulla sua opponibilità
Secondo l’orientamento prevalente in dottrina ed in
giurisprudenza le norme sulla trascrizione non
possono applicarsi analogicamentetassatività
dell’elenco di cui all’art. 2645 ss.
Trascrizione e principio del
consenso traslativo


La trascrizione serve a risolvere conflitti tra
più aventi causa dallo stesso soggetto (art.
2644 c.c.).
Secondo l’opinione dominante, nello
svolgimento di questa funzione la
trascrizione costituisce una pubblicità
dichiarativa, che non incide sull’efficacia
reale che la legge ricollega direttamente al
consenso delle parti ai sensi dell’art.1376
c.c.
Trascrizione e realità

La trascrizione assolve – tra l’altro – la
finalità di rendere opponibili ai terzi
determinate situazioni che comportano
vincoli di indisponibilità relativamente a beni
o diritti immobiliari.
Efficacia positiva e negativa della
trascrizione

L’efficacia tipica della trascrizione è disciplinata
dall’art. 2644 c.c., il cui c.1° prevede che gli atti
enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto
riguardo ai terzi che, a qualunque titolo, hanno
acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto
trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
degli atti medesimi, ed il cui c. 2° stabilisce che,
seguita la trascrizione, non può avere effetto contro
colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione
di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque
l’acquisto risalga a data anteriore
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