...

relazione segr. generale di Ascoli Piceno 1.8 MB

by user

on
Category: Documents
11

views

Report

Comments

Transcript

relazione segr. generale di Ascoli Piceno 1.8 MB
RELAZIONE DI FINE MANDATO
ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 6 settembre 2011 n. 149 e
del D.M. dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze del 7 febbraio 2013
Relazione di fine Mandato
In vigore dall’ 8 dicembre 2012
La Relazione di fine mandato trova la sua previsione
normativa nel decreto legislativo n.149 del 6 settembre 2011,
uno dei numerosi provvedimenti emessi in attuazione del
federalismo fiscale frutto della delega contenuta nella L.42/2009.
Tale decreto ha inteso introdurre nell’ordinamento degli enti
locali taluni meccanismi premianti o sanzionatori con l’obiettivo,
espressamente dichiarato dalla norma, di responsabilizzare gli
amministratori su taluni aspetti del loro importante mandato
con particolare riguardo all’analisi dei risultati conseguiti durante
il mandato ed assicurando, allo stesso tempo, una sufficiente
trasparenza nella gestione delle informazioni ottenuta con
l’adozione di adeguati strumenti di informazione.
Tra le novità della norma è prevista l’istituzione obbligatoria della
“Relazione di fine mandato” per offrire agli interlocutori dell’ente
locale una particolare forma di rendiconto su taluni fondamentali
aspetti della gestione.
.
Va però sottolineato che l’adempimento in questione è
profondamente diverso da quello richiesto nella rendicontazione
di tipo sociale, dedicata quest’ultima a divulgare al cittadino la
valutazione dell’Amministrazione sul proprio operato.
La Relazione di fine mandato è invece una certificazione
informativa su taluni aspetti della gestione predisposta in base a
dei prospetti ufficiali, che ne delimitano il contenuto e ne
vincolano percorso di approvazione e sottoscrizione.
Venendo allo specifico contenuto della norma, il D.Lgs.149 del
06.09.2011 come modificato dal decreto legge 174/2012 convertito
nella legge 213/2012 precisa che la relazione di fine mandato “..è
redatta dal responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario
Generale ed è sottoscritta dal Sindaco non oltre il novantesimo
giorno antecedente la data di scadenza del mandato.
Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione,
essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente
locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico
interistituzionale, se insediato, istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto
pariteticamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali.
Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria
competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine
mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le
informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati ed invia,
entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o
al sindaco.
Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito
istituzionale della provincia o del comune entro il giorno
successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo
tecnico inter istituzionale da parte del presidente della provincia
o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal
presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica”.
La relazione è trasmessa, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del
presidente della provincia o del Sindaco, alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine
mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione,
al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario
generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive
mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e
degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,
nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente.
Come anticipato in precedenza, il contenuto di questo documento
non è libero in quanto la norma prevede l’inserimento obbligatorio
di talune informazioni.Viene pertanto precisato che “..la relazione di
fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali
attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con
specifico riferimento alle seguenti casistiche:
a) sistema ed esiti dei controlli interni;
b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica
programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni
standard;
d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le
carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o
dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo
dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per
porvi rimedio;
e)
azioni intraprese per contenere la spesa e stato del
percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da
indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi
resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà
rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior
rapporto qualità-costi;
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o
comunale.
La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul
sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente
della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti.
3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o
provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da
parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni
dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni
successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal
presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti. Il rapporto e la relazione di fine
legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia
o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di
certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con
l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di
controllo della Corte dei conti».
Per quanto riguarda infine il formato del documento, viene precisato
che “..con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la
Conferenza Stato, città ed autonomie locali (..), il Ministro dell'interno
(..) adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine
mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti“ (D.Lgs.149/2011,
art.4/5).
In esecuzione di quest’ultimo richiamo normativo, con decreto del
Ministero dell’Interno del 26 aprile 2013 è stato approvato lo schema
tipo della Relazione di fine mandato, valido per gli enti di non piccola
dimensione (più di 5.000 abitanti) e, in versione ridotta, anche per gli
enti di dimensione demografica più modesta (meno di 5.000 abitanti).
La relazione quindi dovrà essere predisposta rispettando il contenuto
dei citati modelli, fermo restando che la maggior parte dei dati
contenuti nelle tabelle sono estratti dagli schemi dei certificati
ministeriali al rendiconto della gestione, oltre che dai questionari inviati
dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti.
Tutti i dati riportati nella Relazione trovano pertanto corrispondenza
nei citati documenti oltre che, naturalmente, nella contabilità ufficiale
dell’ente.
La relazione di Fine Mandato risponde al principio di
Trasparenza e Accountability = del dover informare
tutti gli interessati su come si è adempiuto alle
responsabilità politiche nei loro riguardi.
La Relazione di Fine Mandato deve quindi:

Dar conto agli altri attori del sistema pubblico del
contributo offerto alla produzione dei risultati
complessivi

Dar conto alla collettività del corretto utilizzo delle
risorse, della produzione di risultati e della coerenza
degli stessi con la missione istituzionale
Relazione di fine mandato
e rendiconto
La relazione di fine mandato è il
documento nel quale sono rappresentati i
saldi giuridico-economici con i quali il
Sindaco termina il proprio quinquennio di
gestione municipale
In quanto tale è un atto formale ad efficacia trivalente:
1) fornisce ai protagonisti della campagna elettorale appena
successiva i numeri e le condizioni strutturali comunali sui quali
misurarsi sia in termini critici che di proposta;
2) rappresenta l’atto finalizzato a rendere edotti i cittadini
sullo status quo della loro amministrazione locale, indispensabile per
esprimere consapevolmente il loro consenso/dissenso, atteso che
graverà esclusivamente sulle loro tasche il maggiore costo dei servizi
e il maggiore peso tributario necessario per sanare la precarietà
economico-finanziaria;
3) costituisce il bilancio sindacale, nel senso che fornisce la prova
documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è
fatto nella trascorsa sindacatura.
La relazione di fine mandato (come quella
iniziale)
costituisce
quindi
uno
degli
appuntamenti più importanti della vita
amministrativa locale, considerato che in essa
viene formalizzato il consuntivo dell’azione
amministrativa, in riferimento al quale dovere
rispondere sia sul piano giudiziale (Corte dei
Conti e magistratura ordinaria) che politicosociale.
Cambiano, dunque, le regole per gli
amministratori locali, ma anche i
contenuti della campagna elettorale, che
potrà essere più costruttiva e propositiva
di quelle vissute.
Con tutto questo, si offre una grande occasione ai
cittadini per votare più consapevolmente del solito. Ciò
in quanto i primi cittadini uscenti, a prescindere se
ricandidati, dovranno fornire agli amministrati i “saldi”
del loro mandato, per come individuati nel D.M. e
certificati dall’organo di revisione.
Bisogni, istanze,
richieste
dei Cittadini
Controllo di
Gestione
Programma
Elettorale
Relazione di
Fine Mandato
Relazione Previsionale
e Programmatica
Bilancio di Previsione
e Consuntivo
Piano della Performace
e Piano degli Obiettivi
Programma di
mandato
Piano Generale
Di Sviluppo
Programma di mandato
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"
Articolo 46 comma 3
Entro il termine fissato dallo statuto, il Sindaco, sentita la giunta, presenta al
Consiglio le
linee programmatiche relative alle azioni e
ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
Piano Generale di Sviluppo
Il principio contabile n. 1 dell'Osservatorio sulla Finanza
locale individua gli strumenti di programmazione di
mandato:
1) Linee Programmatiche di mandato
2) Piano Generale di sviluppo
Il Piano Generale di Sviluppo ( PGS) è lo strumento di pianificazione
strategica di legislatura attraverso il quale vengono definiti i progetti,
gli obiettivi, le azioni
e le risorse necessarie per la loro
realizzazione, rendendo concreti gli obiettivi politici in coerenza con
le risorse disponibili o possibilmente reperibili.
La pianificazione strategica apporta diversi benefici in termini di :
-
-
efficacia nel raggiungere i propri obiettivi, definendo azioni;
efficienza perchè programmare in anticipo consente di valutare,
di scegliere con consapevolezza anche nell'ottica di riduzione dei
costi;
miglioramento del processo decisionale: tenendo conto fin
dall'inizio delle risorse a disposizione consente di concentrare le
azioni sugli obiettivi maggiormente rilevanti e qualificati;
miglioramento dell'organizzazione, perchè la struttura
organizzative è coinvolta fin dall'inizio nelle scelte e aiuta
l'amministrazione a fornire le soluzioni tecniche per portarle
avanti, favorendo la crescita professionale e la motivazione del
personale;
perfezionamento delle comunicazione interna ed esterna, in
quanto la condivisione e la partecipazione nella costruzione di
questi strumenti permette di far meglio conoscere l'attività della
amministrazione e i servizi erogati, favorendo il dialogo fra gli
amministratori, i dipendenti ed i cittadini;
Relazione Previsionale
Bilancio – Piano della
Performance e Piano degli
Obiettivi



Programmi
Progetti
Obiettivi
Raggiungimento
Performance



Monitoraggio
Controllo di Gestione
Controllo strategico
Controllo di Gestione
Il Controllo di Gestione è la procedura diretta a verificare lo stato
di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle
risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità
dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia,
l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei
predetti obiettivi.
Area
Linea
7
65,70
Rafforzare Gli Interventi Di Riqualificazione In Una
Logica Di Sostenibilità
13
72,31
Tutelare La Qualità Della Vita E Del
L’Ambiente
10
64
Valorizzare Lo Spazio Della Città
AMBIENTE TERRITORI E
INFRASTRUTTURE
Tot Obiettivi
%
Raggiunti
2012
Risultato
Conclusioni
La redazione della relazione di Fine Mandato
quindi non deve essere considerata un mero
adempimento burocratico (ancorché necessario),
ma deve rappresentare la “RESA DEL CONTO”
di un processo che si è sviluppato attraverso un
ciclo che a partire dai bisogni e dai problemi dei
cittadini si conclude con la rendicontazione dei
risultati raggiunti.
Fly UP