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Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra

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Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra
Circolazione stradale – Incrocio – Diritto di precedenza a destra – Limiti
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Giurisprudenza
Assicurazioni Obbligatoria
Circolazione stradale Incrocio Diritto di precedenza a destra Limiti
Secondo la giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell'art. 105 C.d.S. del 1959
(art. 145 del C.d.S. del 1992, n.d.r.), al conducente proveniente da destra spettava il diritto
di precedenza per tutta l'area del crocevia, anche se procedente fuori mano, è
altrettanto vero però che tale diritto permane solo nell’area dell’incrocio, e viene meno
allorquando il detto conducente, superata l’area di incrocio, si sia immesso nel flusso
veicolare successivo ad esso.
Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, sul presupposto che la
vettura non favorita dalla precedenza a destra aveva superato l'area dell' e si era già
immessa nel flusso veicolare, completando così la manovra di svolta a sinistra.
Cassazione, Sezione Terza, 02/07/2010 n.15715
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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIFONE Francesco - Presidente Dott. FEDERICO Giovanni - rel. Consigliere Dott. UCCELLA Fulvio - Consigliere Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Z.S., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D'ORO 169,
presso lo studio dell'avvocato FORTE ANDREA, rappresentato e difeso dall'avvocato VANCHERI VALERIO giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente –
Contro
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AXA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL GRACCHI 130, presso lo studio dell'avvocato ZAPPULLA
GIOVANNI, rappresentato e difeso dall'avvocato BURGIO ALDO SEBASTIANO, con studio in
SIRACUSA, Viale Teocrito, 129, giusta delega in calce al controricorso; - controricorrente
e contro
S.S.; - intimato
–
avverso la sentenza n. 1318/2004 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, Seconda Sezione
Civile, emessa il 20/10/2004, depositata il 31/12/2004; R.G.N. 809/1999;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2010 dal Consigliere Dott.
FEDERICO Giovanni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che
ha concluso per l'accoglimento dei primi tre motivi con assorbimento altri motivi di ricorso.
FATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Z.S. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa S.S. e la s.p.a. Axa Ass.ni,
esponendo che il (OMISSIS), mentre circolava in (OMISSIS) alla guida della propria moto
Kawasaky, quest'ultima veniva investita dall'auto Lancia, condotta dallo S. ed assicurata presso
l'Axa, e che esso esponente riportava lesioni personali, oltre ai danni materiali della moto.
L'attore chiedeva, quindi, la condanna dei convenuti in solido al pagamento della complessiva
somma di L. 66.506.000, oltre interessi e rivalutazione.
La compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto della domanda o, in subordine, il riconoscimento
di una responsabilità concorrente dell'attore, mentre lo S. rimaneva contumace.
Il Tribunale adito condannava i convenuti al pagamento in favore dello Z. della somma di L.
49.393.000, oltre interessi legali.
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Proposto appello dall'Axa, lo Z. resisteva al gravame, sollevando appello incidentale per il
riconoscimento dei danni alla moto, mentre lo S. rimaneva contumace.
Con sentenza depositata il 31.12.04 la Corte d'appello di Catania riduceva ad Euro 17.856,55 la
somma dovuta per il risarcimento dei danni e rigettava l'appello incidentale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione lo Z., con cinque motivi, mentre l'Axa
ha resistito con controricorso.
DIRITTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 104 C.d.s. n. 393/1959, per avere
la Corte di merito erroneamente ritenuto il concorso di colpa di esso ricorrente nella causazione
del sinistro a causa della violazione dell'obbligo di tenere rigorosamente la propria destra.
Con il secondo motivo lamenta la violazione dell'art. 105 C.d.s. n. 393/1959, comma 3 non
avendo la Corte di merito tenuto conto che, secondo tale norma, spettava al veicolo favorito il
diritto di precedenza per tutta l'area di crocevia, ancorchè procedente fuori mano.
Con il terzo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
all'accertamento della responsabilità ed al nesso di causalità.
Con il quarto motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine
all'affermazione della percentuale del concorso di responsabilità.
Con il quinto motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. nonchè omessa e/o
contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione parziale delle spese del giudizio
d'appello.
1. Il primo motivo non è fondato.
Risulta, infatti, dalla sentenza impugnata, che dal rapporto di polizia e dalla planimetria ad esso
allegata è emerso che lo scontro tra la moto del ricorrente e la vettura dello S. si è verificato al
di là della linea di mezzeria della via (OMISSIS) e cioè nella corsia di sinistra rispetto alla
direzione di marcia tenuta dallo Z., allorquando l'autovettura aveva già superato l'area dell'
incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare della corsia opposta a quella da cui proveniva
la moto.
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La circostanza che il ricorrente al momento del sinistro stesse marciando oltre la linea di
mezzeria legittima, pertanto, la conclusione dei giudici d'appello secondo cui la sua condotta
abbia avuto in concreto un'incidenza causale nella verificazione del sinistro, essendo pacifico
che la violazione dell'obbligo di tenere la propria destra si ponga certamente in rapporto di
causalità con l'evento dannoso.
E' indubbio, infatti, che se il ricorrente non avesse marciato oltre la linea di mezzeria ed avesse
invece mantenuto rigorosamente la propria destra, lo scontro sarebbe stato evitato, atteso che
lo S. aveva già impegnato la corsia di marcia opposta a quella da cui proveniva la moto.
2. Anche il secondo motivo è infondato, in quanto, se è vero che, secondo la
giurisprudenza formatasi nel periodo di vigenza dell'art. 105 C.d.S. del 1959, al conducente
proveniente da destra spettava il diritto di precedenza per tutta l'area del crocevia anche se
procedente fuori mano, è altrettanto vero però che, nel caso di specie, come hanno
correttamente accertato i giudici di merito, la collisione si è verificata "dopo che la vettura
guidata da S.S. aveva superato l'area dell' incrocio e si era già immessa nel flusso veicolare",
completando così la manovra di svolta a sinistra.
Ed invero, come ha evidenziato la sentenza impugnata, dal rapporto di polizia risulta che il
punto d'urto andava collocato proprie "nella corsia di marcia del veicolo A (Lancia Y 10)", per
cui deve ritenersi che nel caso di specie ricorre una situazione di fatto che si sottrae alla
previsione del citato art. 105.
3. Il terzo ed il quarto motivo, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro stretta
connessione, sono infondati.
Ed invero, la sentenza impugnata ha soddisfacentemente spiegato, con motivazione esente da
vizi logici ed errori giuridici, le ragioni per le quali ha ritenuto che sussistesse nel caso di specie
un apporto causale della condotta del ricorrente nella produzione dell'evento dannoso e che
tale apporto venisse quantificato nella misura del 30%, facendo correttamente riferimento, da
un lato, all'inosservanza da parte dello Z. dell'obbligo di mantenere rigorosamente la propria
destra, nonchè alla circostanza che - se il medesimo avesse effettivamente tenuto la destra - lo
scontro non si sarebbe verificato, attesa la collocazione in concreto dei mezzi al momento dello
scontro stesso; e, dall'altro, al grado di responsabilità dello Z. nella causazione dell'incidente de
quo, certamente inferiore a quello da attribuire al comportamento dell'automobilista.
4. Il quinto motivo è manifestamente infondato, atteso che la compensazione totale o
parziale delle spese di lite rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, con il solo limite
che le stesse non siano addossate, neppure parzialmente, alla parte totalmente vittoriosa.
A prescindere da ciò, si rileva comunque che nel caso di specie i giusti motivi per la
compensazione per un terzo delle spese del secondo grado di giudizio risultano correttamente
individuati nel parziale accoglimento dell'appello proposto dall'Axa.
Il ricorso va, pertanto, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, stante la difformità degli esiti dei
giudizi di merito, per la compensazione tra le parti costituite delle spese del giudizio di
cassazione.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2010
Sentenza segnalata da Studio Provenzano Lecce
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