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L`aiuto alla crescita economica (ACE)

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L`aiuto alla crescita economica (ACE)
ASSTRA
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Dott.ssa Eleonora Pallante
Studio Legale Tributario
Roma, 10 maggio 2012
Sede ASSTRA
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Premessa
L’art. 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011,
convertito dalla legge 22 dicembre 201, n. 214, ha
introdotto nel nostro ordinamento un’agevolazione per le
imprese che si finanziano con capitale proprio, anziché
con il debito. Tale misura denominata ACE (aiuto alla
crescita economica) è un incentivo alla capitalizzazione.
Si premiano in questo modo le imprese che rafforzano la
propria struttura patrimoniale, mediante una riduzione
della imposizione sui redditi derivante dal capitale di
rischio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Premessa
L’ACE è commisurata ad una percentuale degli
incrementi del patrimonio netto dell’impresa e si
sostanzia in una deduzione che riduce il reddito
complessivo netto dichiarato.
Poiché l’agevolazione consiste in una deduzione dal
reddito complessivo netto (cfr. art. 1 del D.L.
201/2011) essa non rileva ai fini dell’IRAP.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Premessa
La norma (art. 1, comma 8, D.L. n. 201/2011)
demandava l’attuazione della nuova disciplina a un
decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
da emanarsi entro 30 giorni dalla conversione in
legge del D.L. n. 201.
Tale decreto è stato approvato il 14 marzo 2012 e
ha chiarito, unitamente alla relazione illustrativa, i
molti dubbi su tale istituto.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Premessa
Il
beneficio
previsto
dall’ACE
trova
applicazione sin dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2011 (cfr. comma 9
dell’art. 1 del D.L. n. 201).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo
Possono fruire dell’agevolazione le imprese
esercitate sia in forma individuale che collettiva, sia
soggette all’IRES che all’IRPEF.
In particolare ai sensi dell’art.1 del D.L. n. 201
possono usufruire del beneficio:
- le società per azioni e in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative;
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo (segue)
-
-
-
le società di mutua assicurazione;
le società europee di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001;
le società cooperative europee di cui al regolamento (CE)
n. 1435/2003;
gli Enti pubblici e privati, trust, residenti nel territorio dello
stato con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una
attività commerciale.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo
Non assume rilevanza ai fini dell’agevolazione il settore
economico di riferimento o la dimensione aziendale delle
società beneficiarie.
Per le società di persone di natura commerciale e per le
imprese individuali la norma subordina l’applicazione
della disciplina ai soli soggetti in regime di contabilità
ordinaria (art. 1, comma 7 del D.L. 201).
Sono esclusi gli enti non commerciali, ancorché esercenti
un’attività commerciale.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo
L’art. 9 del decreto di attuazione ha previsto ulteriori
ipotesi di esclusione soggettiva della disciplina,
stabilendo che il beneficio – per quanto d’interesse - non
si applica alla società:
a) assoggettate alle procedure di fallimento, dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene la dichiarazione di
fallimento;
b) assoggettate alle procedure di liquidazione coatta,
dall’inizio dell’esercizio in cui interviene il provvedimento
che ordina la liquidazione;
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo
c) assoggettate alla procedure di amministrazione
straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall’inizio
dell’esercizio in cui interviene il decreto motivato
che dichiara l’apertura della procedura di
amministrazione straordinaria sulla base del
programma di cessione dei complessi aziendali di
cui all’art. 54 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo
Tali fattispecie sono procedure non finalizzate alla
continuazione dell’esercizio dell’attività economica e per
le quali si applicano criteri di determinazione del reddito
diversi da quelli ordinari.
Sono, perciò, incluse nell’ambito di applicazione
dell’ACE le società in liquidazione e quelle che hanno
avviato procedure che prevedono la continuazione
dell’attività d’impresa allo scopo di evitare l’instaurarsi di
procedure concorsuali.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ambito soggettivo
Al contrario, le società di comodo rientrano tra i
soggetti che possono beneficiare di tale
agevolazione (nei limiti più avanti precisati).
Dubbi sono stati sollevati in dottrina in riferimento
alla spettanza della agevolazione per le società di
capitali costituitesi alla fine del 2010 con chiusura del
primo esercizio sociale il 31 dicembre 2011.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il meccanismo di applicazione
L’agevolazione opera come deduzione, dal
reddito complessivo netto dichiarato, di un
importo corrispondente al rendimento
nozionale della variazione in aumento del
“nuovo capitale proprio” rispetto a quello
esistente alla chiusura dell’esercizio al 31
dicembre 2010.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Per il periodo in corso al 31 dicembre 2011 e per i due
successivi, l’aliquota percentuale per il calcolo del
rendimento nozionale dell’incremento del capitale proprio
è fissata al 3%.
Per i periodi successivi, e quindi dal 2014, l’aliquota
annuale sarà determinata con decreto del Ministro
dell’Economia e delle Finanze da emanare entro il 31
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento,
tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici, incrementabili fino al 3% a titolo di
compensazione del maggior rischio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il meccanismo di applicazione
L’agevolazione opera dopo aver determinato
il reddito complessivo netto (scomputate le
eventuali perdite pregresse).
Per beneficiare, dunque, dell’agevolazione è
necessario, quindi, aver conseguito un reddito
imponibile.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il meccanismo di applicazione
L’agevolazione non esaurisce i propri benefici
nell’esercizio in cui si verificano gli incrementi
patrimoniali, essendo questi destinati a cumularsi
negli anni successivi.
Ai fini della determinazione dell’agevolazione, si
sommano tutti gli incrementi patrimoniali verificatesi
negli esercizi successivi a quello in corso al
31.12.2010, di modo che l’agevolazione risulterà via
via più significativa attraverso la stratificazione degli
incrementi.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il meccanismo di applicazione
L’art. 11 del decreto attuativo ha introdotto il limite
secondo cui in ciascun esercizio la variazione in aumento
del “nuovo capitale proprio” non può eccedere il
patrimonio netto risultante dal relativo bilancio (ad
esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie).
Come si evince dalla Relazione ministeriale la nozione di
patrimonio netto include gli utili e le perdite di esercizio.
Sembrano quindi superate le istruzioni al modello Unico
che, con riferimento al rigo RS113, col. 5, indicano la non
inclusione dell’utile nel patrimonio netto.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il meccanismo di applicazione
Inoltre, in caso di insufficienza di reddito
complessivo netto dichiarato (ai sensi
dell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 201/2011),
l’eccedenza è computata in aumento
dell’importo deducibile dal reddito imponibile
dei periodi di imposta successivi, senza
limitazioni temporali né quantitative.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il meccanismo di applicazione
Ne deriva che, a decorrere dal periodo
d’imposta 2011, le società che riportano
eccedenze di ACE possono rilevare, nel
rispetto dei relativi principi contabili di
riferimento, attività per imposte anticipate
corrispondenti alle minori imposte che
saranno versate nei periodi d’imposta
successivi.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Le modalità di determinazione dell’ACE
Il “nuovo capitale proprio” (su cui applicare il
rendimento del 3%) è definito e
determinato ai sensi del comma 5 dell’art. 1
del D.L. n. 201/2011, nonché in base alla
regole previste dal decreto di attuazione.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Le modalità di determinazione dell’ACE
In particolare, concorrono alla formazione del “nuovo
capitale proprio”, costituendo variazioni in aumento:
a) i conferimenti in denaro versati dai soci o partecipanti
nonché quelli versati per acquisire la qualificazione di
soci o partecipanti;
b) gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli
destinati a riserve non disponibili;
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Le modalità di determinazione dell’ACE
Costituiscono, invece, variazioni in diminuzione:
a) le riduzioni di patrimonio netto con attribuzione ai soci
o partecipanti, a qualsiasi titolo effettuate;
b) gli acquisti di partecipazioni in società controllate
c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il “nuovo capitale proprio” non è una grandezza
statica. E’ una grandezza dinamica che si modifica
nell’ammontare cumulando, anno per anno, le variazioni
in aumento e le variazioni in diminuzione rilevanti ai fini
dell’agevolazione.
In ciascun periodo di imposta, il nuovo capitale proprio
che assume rilevanza agli effetti della disciplina è
l’incremento – pari alla somma algebrica delle variazioni
in aumento e in diminuzione – rispetto al patrimonio
esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2010, con l’esclusione dell’utile d’esercizio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Le variazioni positive del patrimonio
Le variazioni in aumento che si considerano
rilevanti ai fini della formazione del “nuovo
capitale proprio” sono costituite da:
- Conferimenti in denaro;
- Accantonamenti
a riserva di utili, ad
eccezione di quelli destinati a riserve non
disponibili.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
-
-
Conferimenti in denaro
Sono conferimenti in denaro, quelli destinati ad
aumento del capitale sociale, ma anche quelli
destinati al ripianamento delle perdite o contabilizzati
a riserva. A titolo esemplificativo, costituiscono
conferimenti in denaro:
I versamenti eseguiti a fronte di ricostruzione o
aumento del capitale sociale o del fondo di
dotazione;
I versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
-
-
-
(segue)
I versamenti dei soci per sovraprezzo di azioni o
quote;
I versamenti per gli interessi di conguaglio effettuati
dai sottoscrittori di nuove azioni o quote;
La conversione di obbligazioni in azioni.
Condizione necessaria per la rilevanza dei
conferimenti in denaro è la effettiva esecuzione degli
stessi.
L’aiuto alla crescita economica
(ACE)
Il decreto attuativo (art. 5, comma 2, lett. a)
stabilisce, inoltre, che hanno natura di conferimento
in denaro anche: le rinunce incondizionate dei soci al
diritto alla restituzione di crediti verso la società e la
compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione
di aumenti di capitale.
Invece, non incrementano il nuovo capitale proprio i
finanziamenti erogati dai soci, in quanto gli stessi
costituiscono debiti per la società.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Quanto al momento in cui possono ritenersi rilevanti i
conferimenti in denaro, il comma 4 dell’art. 5 del
decreto attuativo stabilisce che essi rilevano dalla data
di versamento.
Nel caso di rinuncia al credito, l’aumento del capitale
proprio rileva, invece, dalla data dell’atto di rinuncia e,
nel caso di compensazione dei crediti in sede di
sottoscrizione di aumenti di capitale, dalla data in cui
assume effetto la compensazione.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Nel caso di emissione di obbligazioni convertibili,
l’aumento del patrimonio netto rileva a partire
dalla data in cui ha effetto la conversione.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Accantonamenti a riserva di utili
Come variazione positiva del “nuovo capitale
proprio” rilevano gli accantonamenti di utili a
riserva, ad esclusione delle riserve non
disponibili.
Tali variazioni positive rilevano a partire
dall’esercizio in cui si sono formate le relative
riserve.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Il decreto, all’art. 5, comma 5, esclude la rilevanza ai
fini dell’ACE delle seguenti riserve:
a) quelle formate con utili diversi da quelli realmente
conseguiti ai sensi dell’art. 2433 del c.c. in quanto
derivanti da processi di valutazione;
b) quelle formate con utili realmente conseguiti che
non sono distribuibili né utilizzabili ad altri fini
(copertura di perdite e aumenti gratuiti di capitale).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Sono riconducibili alle riserve di cui alla lett. a):
- La riserva determinata a fronte di maggiori valori
conseguenti alla valutazione effettuata a norma
dell’art. 2426, comma 1, n. 4) del c.c. (c.d. equity
metod);
- La riserva di cui all’art. 2426, n. 8 bis) del c.c.
derivante dalla valutazione delle attività e passività in
valuta;
- Le riserve per rivalutazioni volontarie.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Sono riconducibili alle riserve di cui alla let. b):
- La riserva per l’acquisto di azioni proprie (art.
2357 - ter c.c.);
- La riserva per l’acquisto di azioni della
controllante (art. 2359 - bis c.c.).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
La scelta effettuata dal decreto, è quella di
rendere rilevanti quelle riserve formate con utili
realmente conseguiti, che ancorchè non
distribuibili, sono tuttavia utilizzabili a copertura
di perdite e/o ad aumento del capitale.
E’ il caso della riserva legale che pur non
essendo distribuibile per vincolo di legge è
sicuramente utilizzabile a copertura delle perdite
(in tal senso cfr. relazione illustrativa).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Variazioni negative del patrimanio
Costituiscono riduzioni rilevanti ai fini dell’ACE, le
attribuzioni delle seguenti poste del patrimonio netto:
- Riserve di utili (distribuzioni dividendi);
- Capitale sociale;
- Riserva per versamenti di denaro a fondo perduto o in
conto capitale;
- Riserva per interessi di conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Non rilevano le riduzioni patrimoniali
derivanti dalla destinazione di riserve alla
copertura di perdite di esercizio, dato che
non dà luogo ad alcuna attribuzione di
elementi di patrimonio ai soci o partecipanti.
Non costituisce elemento negativo della
variazione del capitale proprio la perdita
d’esercizio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Ai sensi del comma 4, dell’art. 5 del decreto, i
decrementi rilevano a partire dall’inizio
dell’esercizio in cui si sono verificati.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
Il comma 8 dell’art. 1 del DL 201/2011 e l’art. 10 del
decreto attuativo prevedono disposizioni antielusive volte
a contrastare comportamenti tesi a moltiplicare la base di
calcolo del beneficio a fronte della medesima immissione
di capitale proprio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
Tali disposizioni si basano sul presupposto che le
caratteristiche della direzione unitaria e della pluralità
soggettiva tipiche dei gruppi societari possono favorire
capitalizzazioni “a cascata” con la conseguenza che
beneficerebbero
dell’agevolazione
più
soggetti
relativamente ad un medesimo aumento di capitale
proprio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
Le operazioni espressamente individuate come
elusive dalla norma non esauriscono, però, la
casistica delle fattispecie elusive, restando in via
generale applicabili, le norme antielusive previste
dagli artt. 37, comma 3, e 37-bis del DPR n.
600/1973 (Relazione al decreto).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
Con riferimento alle fattispecie espressamente
individuate dalla norma, il contribuente può
comunque dimostrare l’assenza di moltiplicatore
della base di calcolo dell’ACE attraverso la
presentazione di un’istanza di disapplicazione della
norma antielusiva (ex comma 8 dell’art. 37- bis del
DPR n. 600/1973).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)



Disposizioni antielusive
Le disposizioni antielusive previste dall’art. 10
riguardano le operazioni poste in essere tra soggetti
appartenenti allo stesso gruppo societario, tra i quali
siano stati posti in essere:
Conferimenti in denaro;
Acquisti di aziende e di partecipazioni;
Incrementi dei crediti di finanziamento.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
Tali disposizioni (ex comma 1 dell’art. 10) si applicano ai
soggetti IRES ed IRPEF che nel corso del periodo
d’imposta sono controllanti ex art. 2359 c.c. di analoghi
soggetti o che sono controllati, insieme ad altri, dallo
stesso controllante.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
In tali situazioni, la variazione in aumento di cui all’art. 5 è
ridotta di un importo pari ai conferimenti effettuati (post
2010) a favore di soggetti controllati o sottoposti al
controllo del medesimo controllante. La riduzione
prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla
chiusura dell’esercizio ovvero in successivi esercizi
(comma 2).
L’effetto di tale disposizione è quindi quello di determinare
una sterilizzazione degli incrementi di capitale della
società che ha effettuato il conferimento.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Disposizioni antielusive
Il meccanismo di sterilizzazione agisce sulla
società che ha operato il conferimento (la
conferente) e non sulla società che ha ricevuto
l’apporto (la conferitaria), la quale può
beneficiare dell’ACE rilevando il conferimento
ricevuto come variazione in aumento del capitale
proprio.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Operazioni straordinarie
Il decreto ministeriale di attuazione non contiene
disposizioni specifiche in merito alle operazioni
straordinarie, posto che esse non costituiscono, di
per
sé,
presupposto
per
l’applicazione
dell’agevolazione.
La relazione illustrativa del decreto ha, inoltre,
precisato
che
“trovano
applicazione,
tendenzialmente, i principi generali che connotano
tali operazioni”.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Fusione
Tale operazione non è idonea a determinare alcuna
variazione rilevante ai fini ACE, né in aumento né in
diminuzione e ciò neppure nel caso in cui la fusione
avvenga con concambio di azioni (con un incremento del
P.N. della società incorporante o risultante dalla fusione),
e ciò in quanto ai fini della fruizione dell’agevolazione non
rilevano gli incrementi patrimoniali in natura, ma solo
quelli in denaro ovvero gli accantonamenti di utili a
riserva. Deve considerarsi irrilevante la circostanza che
fra gli elementi dell’attivo dell’incorporata siano incluse
somme di denaro.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Scissione
Per la scissione valgono le medesime
considerazioni in merito alla irrilevanza
dell’operazione a creare incrementi di
patrimonio netto rilevanti ai fini della
disciplina.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Scissione
La ripartizione tra la società scissa e le società
beneficiarie dell’incremento di capitale proprio in
precedenza formatosi sulla scissa dovrebbe avvenire
con il criterio fissato dall’art. 173, comma 4 del TUIR
per le posizioni soggettive, e cioè in proporzione alle
quote di patrimonio netto contabile rispettivamente
trasferite o rimaste sulla scissa. Di conseguenza, il
criterio di ripartizione dovrebbe valere anche per le
eccedenze di ACE formatesi presso la scissa in periodi
precedenti d’imposta.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Trasformazione
Nei casi di trasformazione da società di persone e
viceversa, la variazione in aumento del capitale
investito, nei periodi successivi alla trasformazione
stessa, rileva secondo le regole del nuovo tipo di
società anche per le variazioni in aumento del
capitale
investito
formatesi
prima
della
trasformazione.
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Conferimento
Per i conferimenti di azienda o rami di azienda, deve
ritenersi che gli aumenti di capitale “accumulati” presso
la conferente, rilevanti ai fini ACE, restino in capo a
quest’ultima e non si trasferiscano alla conferitaria.
Infatti, ai sensi del comma 1 dell’art. 176 del TUIR,
quest’ultima subentra nella posizione del conferente in
ordine ai valori fiscali dell’attivo e del passivo
dell’azienda conferita, ma non eredita le posizioni
soggettive (tra cui l’agevolazione ACE).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Esempio:
Il PN (senza utile) della Società A al 31.12.10 è pari
a 100. Nel corso dell’esercizio i soci sottoscrivono un
aumento del capitale a pagamento di 70; il PN al
31.12.2011 è, pertanto, pari a 170.
La società A sottoscrive un aumento di capitale a
pagamento di 30 nella Società B (che possiede al
100%).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Esempio:
In sostanza:
Conferimento
di 100
Società A
Conferimento
di 30
Società B
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Determinazione del “nuovo capitale proprio” della
società A.
V.A .(conferimento in denaro) 70 disposizione antielusiva
30
Nuovo capitale proprio
40
Il valore individuato è inferiore al limite del PN al
31.12.11 (pari a 170)
Rendimento nozionale 3% di 40 =1,2
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Modello unico SC 2012
La determinazione del beneficio spettante
viene eseguita nel quadro RS
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
L’agevolazione va poi indicata nel rigo RN6,
col. 3 (modello Unico 2012 SC)
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Da ultimo si evidenzia che si è posto il problema se
tale agevolazione potesse essere portata in
diminuzione dal reddito minimo delle società di
comodo.
In senso favorevole all’abbattimento poteva farsi
riferimento al precedente interpretativo di cui alla
Circ. n. 53 del 2009 (anche se relativo al c.d. bonus
di capitalizzazione di cui all’art. 5 del D.L. 78/2009).
L’aiuto alla crescita economica (ACE)
Tale conclusione sembra confermata dalle
istruzioni al modello Unico 2012 SC (Quadro
RQ sez. 20)
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