...

Nuova politica di coesione - Europa 2020

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Nuova politica di coesione - Europa 2020
Nuova politica di coesione – Europa 2020
Barbara Sardella
Fermo 16 ottobre 2014
le principali novità
della programmazione 2014-2020
l'accordo di partenariato per l'Italia
come costruire un partenariato in linea con le
priorità Europa 2020
Articolo 3 TUE
1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere
interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure
appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la
prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.
3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa,
basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso
sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa
promuove il progresso scientifico e tecnologico.
L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la
protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela
dei diritti del minore.
Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati
membri.
Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla
salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.
Articolo 4 TFUE
1. L'Unione ha competenza concorrente con quella degli Stati membri quando i trattati le
attribuiscono una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli 3 e 6.
2. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri nei principali
seguenti settori:
a) mercato interno;
b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato;
c) coesione economica, sociale e territoriale;
d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare;
e) ambiente;
f) protezione dei consumatori;
g) trasporti;
h) reti transeuropee;
i) energia;
j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia;
k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti
definiti nel presente trattato.
Articolo 174 TFUE
(ex articolo 158 del TCE)
Per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa
e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua
coesione economica, sociale e territoriale.
In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie
regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite.
Tra le regioni interessate, un'attenzione particolare è rivolta alle zone rurali, alle
zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e
permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali
con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di
montagna.
Articolo 175 TFUE
(ex articolo 159 del TCE)
Gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di
raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche
e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli
obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione. L'Unione appoggia
questa realizzazione anche con l'azione che essa svolge attraverso fondi a finalità
strutturale (Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione
«orientamento», Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale), la
Banca europea per gli investimenti e gli altri strumenti finanziari esistenti.
La Commissione presenta ogni tre anni al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione sui progressi
compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e sul
modo in cui i vari strumenti previsti dal presente articolo vi hanno contribuito. Tale
relazione è corredata, se del caso, di appropriate proposte.
Le azioni specifiche che si rivelassero necessarie al di fuori dei Fondi, fatte salve le
misure decise nell'ambito delle altre politiche dell'Unione, possono essere adottate
dal Parlamento europeo e dal Consiglio, che deliberano secondo la procedura
legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del
Comitato delle regioni.
Esiste quindi una STRETTA RELAZIONE
tra coesione economica, sociale e territoriale e politica economica
Ma è sempre stato così ?
Evidentemente no. Il trattato di Roma del 1957 non conteneva alcun riferimento alla politica di
coesione, vale a dire ad una competenza espressa dell’allora Comunità economica europea
rispetto in merito al superamento del divario socio – economico degli Stati membri. Solo nel
1975 gli Stati membri autorizzarono il Consiglio a dotarsi di un fondo strutturale – il FESR – il
cui scopo era quello di affiancare le politiche statali per superare “i principali squilibri regionali
nella Comunità” (cfr. regolamento CEE n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce
un Fondo europeo di sviluppo regionale).
Breve storia della politica di coesione

1975: primo regolamento FESR, adottato grazie alla c.d. teoria
dei poteri impliciti
 1986: con l’Atto Unico Europeo la politica di coesione diviene di
competenza della Comunità. Si parla di “riduzione del divario
fra le diverse regioni ed il ritardo delle regioni meno favorite”
 2009: il trattato di Lisbona introduce la c.d. dimensione
territoriale; la politica di coesione è rivolta ad uno sviluppo
territoriale più equilibrato e sostenibile.
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
EUROPA 2020
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Bruxelles, 3.3.2010
COM(2010) 2020 definitivo
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:IT:PDF
Fatta propria dal Consiglio europeo del 17 luglio 2010.
La strategia Europa 2020 si basa su una
 crescita intelligente – sviluppare un'economia basata sulla
conoscenza e sull'innovazione
 crescita sostenibile – promuovere un'economia più efficiente
sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva
 crescita inclusiva – promuovere un'economia con un alto
tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica,
sociale e territoriale
Gli “indicatori” di risultato di Europa 2020
 il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve
avere un lavoro;
 il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in R&S;
 i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono
essere raggiunti (compreso un incremento del 30% della
riduzione delle emissioni se le condizioni lo permettono);
 il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e
almeno il 40% dei giovani deve essere laureato;
 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di
povertà. (Dove la soglia di povertà corrisponde al 60% del reddito medio disponibile
in ciascuno Stato)
Le 7 iniziative FARO
"L'Unione dell'innovazione" per migliorare le condizioni generali e
l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo
in modo che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e
servizi tali da stimolare la crescita e l'occupazione.
"Youth on the move" per migliorare l'efficienza dei sistemi di
insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del
lavoro.
“Un'agenda europea del digitale" per accelerare la diffusione
dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato
unico del digitale per famiglie e imprese.
"Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" per contribuire a
scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il
passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio,
incrementare l'uso delle fonti di energia rinnovabile,
modernizzare il nostro settore dei trasporti e promuovere
l'efficienza energetica.
"Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde
migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e
favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in
grado di competere su scala mondiale.
"Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro" onde
modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone
di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al
fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di
conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera, anche
tramite la mobilità dei lavoratori.
La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire coesione
sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i
posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le persone
vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in
condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.
Il regolamento quadro (o regolamento disposizioni comuni)
traduce le iniziative faro in “obiettivi comuni”
(art. 9 del regolamento)
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1303&qid=13996248
80565&from=IT
La relazione tra coesione e politica economica non è nuova e risale all’Atto unico
europeo del 1986. In sostanza, è del 1986 che gli Stati membri condividono
l’opportunità di perseguire l’obiettivo della “coesione sociale ed economica”
attraverso la “convergenza” delle rispettive politiche macroeconomiche.
Quindi, cosa è cambiato ?
E’ cambiato l’approccio “culturale” al concetto di “coesione”.
Con la programmazione 2014 – 2020 la “coesione è il mezzo attraverso il
quale il trattato impegna l’Unione a perseguire uno sviluppo equilibrato e
la riduzione delle disparità. L’unione deve rispettare questo impegno, come
complemento rispetto alla conduzione e al coordinamento delle rispettive
politiche economiche, sia tenendo conto di tali compiti in sede di
formulazione e di attuazione di altre politiche e del mercato interno sia, in
modo indiretto, attraverso l’utilizzo di fondi dedicati”
(F. Barca, Rapporto indipendente predisposto nell’aprile 2009 su richiesta
di Danuta Hubner, Commissario europeo alla politica regionale, pag. 3)
E’ stata così introdotta la tanto temuta CONDIZIONALITA’ MACROECONOMICA, che
ha “saldato” gli obiettivi della politica di coesione (e le relative risorse) con gli impegni
assunti dagli Stati membri in tema di convergenza delle rispettive politiche
economiche.
La condizionalità macroeconomica è stata a lungo dibattuta ed è stata osteggiata dal
Comitato delle Regioni (che nel parere sulla proposta di regolamento quadro si era
espresso in senso fortemente contrario) oltre che da alcuni Stati membri tra cui
l’Italia.
Le maggiori critiche riguardano il rischio che questa condizionalità riduca l’efficacia dei
fondi e che – soprattutto – vada a pesare su quei Paesi che si trovano in situazioni di
maggiore difficoltà economica.
Come si attua la nuova politica di coesione negli Stati
membri
Ai sensi dell’art. 14 del regolamento UE 1303/2013 lo Stato membro propone il c.d.
accordo di partenariato, che contiene “le modalità per garantire l’allineamento” con la
strategia Europa 2020 nonché un’analisi delle disparità, delle esigenze di sviluppo e
del potenziale di crescita che tiene conto delle raccomandazioni adottate in base alle
regole di governance macroeconomica.
Partenariato con chi ?
Con i partner indicati all’art. 5 del reg. UE 1303/2013 (c.d. autorità regionali
e locali; autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti, le parti
economico e sociali, la società civile (ass. ambientaliste, ONG, organismi di
promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere, della non
discriminazione)
La governance del partenariato spetta a ciascun Stato membro.
21
La procedura per la predisposizione dell’accordo di partenariato
Il 9 novembre 2012 la Commissione ha predisposto il c.d.
“Position Paper” sulla predisposizione dell’Accordo di
partenariato e dei Programmi in Italia per il periodo 2014 - 2020
Il 10 dicembre 2013 l’Italia inviato alla Commissione il progetto
di Accordo di partenariato
Il 10 marzo la Commissione ha inviato 45 pagine di
osservazioni, espresse (come si legge nell’introduzione) nel
quadro della legislazione UE adottata e tenendo conto delle
raccomandazioni specifiche sul programma nazionale di
riforma 2013 dell’Italia adottate dal Consiglio il 9 luglio 2013, la
relativa “analisi di sostegno” (SWD 2013/362 del 29 maggio
2013) e il “Position Paper” (la commissione aveva 3 mesi di
tempo per inviare le osservazioni)
Il 22 aprile 2014 (data fissata dall’art. 14 del regolamento
quadro) l’Italia ha inviato una nuova proposta di accordo di
partenariato (approvato dal CIPE il 16 aprile 2014
La Commissione ha tempo 4 mesi per adottare una decisione (di
esecuzione) con cui approva gli elementi dell’accordo di
partenariato, a condizione che le eventuali osservazioni
formulate siano state adeguatamente recepite
Le Regioni hanno prodotto delle osservazioni al nuovo accordo
di partenariato, trasmesse al governo il 4 aprile 2014. Il 14 aprile
hanno espresso l’intesa sulla proposta. E’ una intesa
“condizionata”, che sottolinea l’esigenza di un nuovo accordo di
“metodo”
http://www.regioni.it/it/showposizione_delle_regioni_sullaccordo_di_partenariato_per_la_progra
mmazione_2014-2020/news.php?id=344720
http://www.regioni.it/home_art.php?id=902
Per un aggiornamento in tempo reale dello stato di
attuazione dei “negoziati”
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_it.cfm
In data 9 luglio 2014 la Commissione Ue ha inviato
ulteriori osservazioni riguardanti l'accordo di
partenariato nella sua versione del 22 aprile 2014.
Lo Stato italiano viene – tra l'altro – invitato a
“verificare che l'analisi e le strategie siano pienamente
in linea con le pertinenti raccomandazioni specifiche
per Paese del 2014 ...”
L'accordo di partenariato è stato finalmente approvato a
fine settembre 2014
La condizionalità macroeconomica
Art. 23 del Regolamento 1303/2013: Misure per collegare l’efficacia dei fondi SIE
(vale a dire i fondi strutturali e di investimento europei, FESR, FSE, Fondo di
coesione, FEASR e FEAMP) e una sana governance economica.
In sostanza, la Commissione europea può chiedere allo stato membro di
modificare i documenti di programmazione adottati (ed approvati) al fine di:
sostenere l’attuazione di una raccomandazione adottata a norma
dell’art. 121, paragrafo 2, del TFUE e di una raccomandazione
adottata a norma dell’art. 148, paragrafo 4 TFUE
sostenere l’attuazione di una raccomandazione adottata ai
sensi del regolamento UE 1176/2011 (sulla prevenzione e
correzione degli squilibri macroeconomici)
massimizzare l’impatto dei fondi sulla crescita e sulla
competitività di uno Stato che ha ricevuto un sostegno
finanziario a fronte di una situazione di squilibrio
macroeconomico
Qualora uno Stato non si conformi alle richieste di
modifica formulate dalla Commissione europea (non
prima del 2015 o dopo il 2019) la Commissione stessa può
proporre al Consiglio di sospendere parzialmente o
totalmente i pagamenti relativi alle ai programmi o alle
priorità interessate.
La decisione spetta quindi al Consiglio (vale a dire
all’istituzione più intergovernativa)

1) "Una politica industriale per l'era della globalizzazione" onde
migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e
favorire lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in
grado di competere su scala mondiale.
2)– "Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro"
onde modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle
persone di migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della
vita al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro
e di conciliare meglio l'offerta e la domanda di manodopera,
anche tramite la mobilità dei lavoratori.
3) – La "Piattaforma europea contro la povertà" per garantire
coesione sociale e territoriale in modo tale che i benefici della
crescita e i posti di lavoro siano equamente distribuiti e che le
persone vittime di povertà e esclusione sociale possano vivere in
condizioni dignitose e partecipare attivamente alla società.
Europa 2020 – obiettivi
Principali (in Europa)
Situazione in Italia
(PNR 2012)
Obiettivo nazionale al
2020 - PNR
3% del PIL UE investito in R&S
1,26 % (dati 2010)
1,53 %
Ridurre del 20% le emissioni di gas
serra rispetto al 1990
-3%
- 13 %
20% del consumo energetico da
fonti rinnovabili
10,3 % (dati 2010)
17 %
Aumentare del 20% l’efficienza
energetica
n.d.
13,4 %
Il 75% della popolazione di età
compresa tra 20 e 64 anni deve
essere occupata
61,2 % (dati 2012)
67 – 69 %
Ridurre il tasso di abbandono
precoce degli studi al di sotto del
10%
18,2 %
15 – 16 %
Almeno il 40% delle persone tra i
30 e i 34 anni deve essere laureato
20,3 %
26 – 27 %
Ridurre di almeno 20 milioni il
numero di persone a rischio o in
situazione di povertà/esclusione
14,5 milioni di
persone (2010)
2,2 milioni di persone
uscite dalla povertà
29
In questo quadro di “convergenza delle politiche macroeconomiche” si
inseriscono:
la Raccomandazione del Consiglio su programma nazionale di riforma 2014 e che
formula un parere del consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2014 (2 giugno
2014 COM 2014/413) e, in particolare
l’analisi della Commissione ai sensi del regolamento UE 1176/2011 sulla prevenzione
e la correzione degli squilibri macroeconomici (5 marzo 2014 COM 2014/150)
Gli elementi che dovrebbero essere letti alla luce dei contenuti e degli obiettivi
tematici della nuova programmazione europea sono molteplici … ad esempio:
1) un capitale umano inadeguato rispetto all'esigenza di gestire in modo efficace i
fondi europei;
3) il rischio di povertà e di esclusione sociale
4) alti tassi di abbandono scolastico nel corso dell’istruzione secondaria
30
Nella Raccomandazione del Consiglio su programma nazionale di riforma 2014 e
che formula un parere del consiglio sul programma di stabilità dell’Italia 2014 (2
giugno 2014 COM 2014/413) si legge, in particolare, che
Una delle leve fondamentali per migliorare le prestazioni dell'Italia in
termini di attuazione e per assicurare, in generale, un'azione politica più
snella risiede in un maggior coordinamento e in una ripartizione più
efficiente delle competenze tra i vari livelli di governo, aspetti di cui
potrebbe beneficiare, a sua volta, la gestione dei fondi dell'UE, a favore
della quale finora sono stati attuati soltanto interventi parziali e
incompleti, soprattutto nelle regioni meridionali. Continuano inoltre a
ripercuotersi sulla gestione dei fondi dell'UE l'inadeguatezza della
capacità amministrativa e la mancanza di trasparenza, di valutazione e di
controllo della qualità. La qualità del servizio pubblico trarrebbe
beneficio anche da una maggiore efficienza e da un più forte
orientamento al servizio, nonché dai corrispondenti cambiamenti nella
gestione delle risorse umane.
La corruzione continua a incidere pesantemente sul sistema produttivo
dell'Italia e sulla fiducia nella politica e nelle istituzioni.
31
Qualche dato di merito … (al 2012)
Tasso di abbandono scolastico nel corso dell’istruzione secondaria pari al 17,6
%, 5 punti % al di sopra della media UE a 27 e al di sopra dell’obiettivo
nazionale al 2020
Bassa spesa privata in R&S: 0,7% del PIL, a fronte dell’1,9 % della Germania e
dell’1,3% della media UE.
Basso numero di brevetti per milioni di abitanti (63,5 nel 2011, la metà di
quelli della Francia e un quarto di quelli della Germania)
Minore capacità di registrazione dei brevetti
Notevole “dispendio” di tempo richiesto per il rispetto della normativa fiscale
da parte dei contribuenti italiani: 269 ore contro 178 ore in media nell’UE per
una società di medie dimensioni
32
Tasso di povertà, situazione di “esclusione sociale” …
rischio di povertà = 60% in meno del reddito disponibile medio dopo i cd
trasferimenti sociali (considerato per Paese)
Tasso di privazione estrema = si verifica qualora non si sia in grado di far
fronte ad una spesa imprevista (stimata in 800 euro), qualora non si sia in
grado di fare almeno una settimana di vacanza l’anno, di riscaldare
adeguatamente la propria abitazione, di consumare un pasto proteico
adeguato almeno ogni due giorni.
Il terzo elemento che concorre a determinare la condizione di esclusione
sociale è rappresentato da una occupazione “debole” (precaria, atipica, a
tempo determinato …)
33
Per rafforzare l’azione di contrasto alla povertà e alla esclusione sociale l’11
marzo 2014 è stato adottato il regolamento UE n. 223/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti.
Il presupposto dell’intervento UE è l’aumento dei poveri in Europa; nel 2011
l’8,8% dei cittadini UE viveva in situazioni di grande deprivazione materiale.
Si tratta di un nuovo strumento di intervento, basato su Programmi Operativi
Nazionali, che agisce in modo sinergico alle misure adottate in base ai Fondi
SIE e che si rivolge alle persone potenzialmente escluse perché troppo
emarginate dagli interventi attivati in base al regolamento quadro e al nuovo
regolamento FSE (regolamento Ue 1304/2013)
34
Le c.d. “condizionalità ex ante” (art. 19 regolamento quadro)
Per rafforzare ulteriormente la “governance” di sistema dei Fondi SIE il
regolamento quadro introduce anche un altro tipo di “condizionalità”,
le c.d. “condizionalità ex ante.
L’allegato XI contiene l’elenco dettagliato degli adempimenti richiesti a
ciascun Stato membro – nel rispetto della suddivisione di competenze
amministrative
e
di
gestione
–
ritenuti
funzionali
per
il
raggiungimento degli obiettivi tematici.
35
Qualche esempio di condizionalità (allegato XI)
A) al fine di promuovere la competitività delle PMI, ai sensi dell’art. 9,
comma 1, par. 3, del regolamento quadro, è necessario adottare azioni
specifiche finalizzate a ridurre tempi e costi di costituzione di una
impresa;
B) per perseguire l’obiettivo tematico del sostegno alla transizione verso
una economia a basse emissioni di carbonio, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
par. 4 del regolamento quadro, è necessario dare completa attuazione alla
direttiva UE 2010/31 in materia di prestazione energetica degli edifici
(rispetto alla quale è stata aperta una procedura di infrazione per non
corretto recepimento da parte dell’Italia; è in corso il negoziato con la
Commissione europea)
C) per promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la
prevenzione e la gestione dei rischi, ai sensi dell’art.9, comma 1, par. 5, è
necessario che ogni Stato abbia una valutazione dei rischi (a livello statale
o regionale) che indichi: 1) metodi e dati utilizzati nella valutazione dei
rischi
2) la descrizione di scenari mono e multirischio 3) la
considerazione di strategie nazionali di adattamento al cambiamento
climatico.
36
L'articolo 19, comma 2, precisa che gli Stati membri hanno comunque tempo fino
al 31 dicembre del 2016 per soddisfare le condizionalità.
La Commissione valuta altresì c.d. coerenza di quanto dichiarato nell'accordo di
partenariato in merito al rispetto delle condizionalità e il concreto adempimento.
L'articolo 19 contempla anche la possibilità che la Commissione SOSPENDA i
pagamenti relativi ad un determinato programma in attesa che siano terminate le
azioni funzionali al rispetto delle condizionalità.
In effetti la verifica delle condizionalità è una sorta di autocertificazione,
comunque rischiosa in quanto se non corrispondente al “vero” rischia di
compromettere gli effetti di un programma.
37
La “concentrazione tematica”
Con “concentrazione tematica” (art. 18 del regolamento quadro) si intende la
necessità che gli interventi cofinanziati siano “concentrati” su un numero ridotto di
priorità, diverse per ogni fondo e quindi modulate a seconda del programma
operativo considerato, scelte in funzione delle “sfide” individuate nei programmi
nazionali di riforma di ciascuno Stato membro, nelle raccomandazioni pertinenti
specifiche per ciascun Paese in base all’art. 121, del TFUE e delle raccomandazioni
del Consiglio adottate ai sensi dell’art. 148 TFUE.
38
Il c.d. sostegno dei fondi varia a seconda delle situazioni di “disagio”.
L’art. 90 del regolamento quadro distingue le regioni tenendo conto
della “classificazione comune delle unità territoriali per la statistica
(le regioni di livello NUTS 2) – che in Italia corrispondono alle
Regioni sulla base del PIL pro capite. La commissione europea ha
adottato una decisione delegata che distingue le regioni europee in
base al PIL. Alla classificazione corrisponde un diverso tasso di
contributo e una differente tipologia di interventi in concreto
sovvenzionabili.
39
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 che
definisce l’elenco delle regioni ammesse a beneficiare del finanziamento del Fondo
europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo nonché degli Stati
membri ammessi a beneficiare del finanziamento del Fondo di coesione per il
periodo 2014-2020
In Italia:
Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia sono in obiettivo convergenza, in
quanto hanno un PIL medio pro capite inferiore al 75% del PIL medio pro capite
europeo.
Abruzzo, Molise e Sardegna sono regioni in transizione, con un PIL medio pro
capite tra il 75% e il 90% della media europea
Le altre sono regioni in obiettivo competitività, in quanto hanno un PIL medio pro
capite superiore al 90% della media europea
40
Il principio dell’addizionalità
(art. 95 Regolamento quadro)
Il principio di addizionalità è uno dei principi fondamentali della politica di
coesione. In base a questo principio, le risorse dei SIE devono essere
ADDIZIONALI rispetto alle spese strutturali pubbliche o assimilabili di uno Stato
membro. Con spese strutturali pubbliche o assimilabili si intendono gli
investimenti delle amministrazioni pubbliche. Il contratto di partenariato
stabilisce l’entità di queste spese.
In altre parole, i fondi SIE non possono sostituire la spesa pubblica per
investimenti non connessa con le finalità della politica di coesione.
41
IL PRINCIPIO DI ADDIZIONALITA' INCIDE DIRETTAMENTE
SUI VINCOLI IMPOSTI DAL PATTO DI STABILITA'
42
L'importanza del partenariato
Con il regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014
è stato adottato il c.d. codice europeo di condotta del partenariato nell'ambito dei
fondi strutturali e d'investimento europei. Il regolamento stabilisce, in particolare,
quali sono i partner da coinvolgere nella costruzione, attuazione, sorveglianze e
valutazione dei programmi, al fine di perseguire una “realizzazione più efficace
delle politiche”
E' abbastanza “intuibile” che il partenariato è il fondamento
dell'applicazione del principio di sussidiarietà
43
L’ordinamento regionale e la politica di coesione
La regione Marche è tra le poche in Italia che attribuisce alla competenza
dell’Assemblea legislativa l’approvazione degli atti di programmazione
cofinanziati con risorse europee. Ciò in virtù dell’art. 21 dello Statuto
regionale e della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 14, Disposizioni sulla
partecipazione della Regione Marche al processo normativo comunitario e
sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazi
one/leggirm/leggi/visualizza/vig/1517
Nel corso del 2013 l’Assemblea legislativa regionale ha avviato una
“ampia consultazione” rivolta al sistema delle autonomie, alle
categorie economico – sociali, al volontariato ambientalista, al fine
di adottare un atto di indirizzo, rivolto alla Giunta regionale,
contenente alcune “linee guida” per la predisposizione dei
programmi operativi cofinanziati con risorse UE 2014 – 2020.
La Risoluzione è stata approvata il 13 dicembre 2013.
http://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazi
one/atti_di_indirizzo_e_controllo/risoluzioni/pdf/Ris87_9.pd
f
Il 17 luglio 2014 l'Assemblea legislativa regionale ha approvato
le proposte di Programma operativo regionale FESR ed FSE e
di PSR (Piano di sviluppo rurale) in applicazione della l.r.
14/2006.
Fly UP