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L`Ufficio Elettorale - Comune di Termini Imerese

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L`Ufficio Elettorale - Comune di Termini Imerese
L’Ufficio Elettorale
 Elettorato attivo e passivo
 Capacità elettorale
 Non sono elettori
 Normativa di riferimento
 Per informazioni
Elettorato attivo e passivo
• Formano l'elettorato attivo tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il
•
•
•
•
•
18° anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art.
2 del T.U. n. 223/1967, ovvero coloro che sono "elettori". Per essere elettore
occorre:
essere cittadino italiano;
aver compiuto il 18° anno di età;
non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative per l'iscrizione nelle liste
elettorali.
Per alcune tipologie di elezioni (sindaco, comunali, circoscrizionali e
parlamento europeo) sono state introdotte norme per favorire l'esercizio
del voto e di eleggibilità alle elezioni comunali di cittadini dell'Unione
Europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la
cittadinanza: essi, previa domanda e iscrizione in apposite liste, possono
partecipare all'elezione degli organi del Comune e delle Circoscrizioni in cui
sono residenti, concorrendo quindi alla formazione del corpo elettorale
attivo.
Formano l'elettorato passivo i candidati alle singole elezioni.
Capacità elettorale
•
•
•
•
•
La qualità di elettore, ai sensi dell'art. 48 della Costituzione, viene conferita a tutti i
cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e che sono iscritti
nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica: l'art. 1 del T.U. n. 223/1967,
proprio in virtù del precetto costituzionale, stabilisce che "sono elettori tutti i
cittadini italiani che abbiano compiuto il 18° anno di età e non si trovino in alcuna
delle condizioni previste dall'art. 2".
A tal fine è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
Cittadinanza italiana Si acquista per nascita, per beneficio di legge o per
naturalizzazione (Decreto del Presidente della Repubblica) [norma di riferimento
legge 5 febbraio 1992, n. 91 "Nuove norme sulla cittadinanza"].
Maggiore età E' condizionata al compimento della maggiore età, a norma dell'art. 14
della legge 8 marzo 1975, n. 39 [La maggiore età fa acquistare il diritto elettorale
attivo ad esclusione della elezione per il Senato della Repubblica per la quale è
previsto che gli elettori devono aver compiuto il 25° anno di età].
Assenza di cause ostative che precludono l'iscrizione nelle liste elettorali: vi
rientrano i provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, comportanti l'applicazione di
misure di sicurezza detentive o personali (libertà vigilata o divieto di soggiorno in
uno o più comuni o province), della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici
uffici, ecc. (art. 2 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), e si possono riassumere
brevemente:
Non sono elettori
• coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle
•
•
•
•
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3
agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti
stessi;
coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a
misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata, a norma
dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei
provvedimenti stessi;
i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici
uffici, per tutto il tempo della sua durata.
Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo
quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della
pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato".
Normativa di riferimento
•
Testo Unico n. 223, del 20/03/1967
Per informazioni
•
Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
Indirizzo
•
via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
Telefono
•
091 8128262
Fax
•
091 8128292
Orario
•
da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle 15.15 alle 17:30
Mail
•
[email protected]
Internet
•
www.comune.termini-imerese.pa.it
Responsabile/i
•
Sig.ra Maria Concetta Balsamo
Sezioni Elettorali
 Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
 Seggi elettorali
 Sezioni ospedaliere
 Seggi speciali
 Normativa di riferimento
 Per informazioni
Ripartizione del territorio del Comune in sezioni
 Al fine di una migliore gestione del corpo elettorale, il territorio
Comunale è suddiviso in sezioni elettorali e ogni sezione ha una propria
circoscrizione che comprende tutte le aree di circolazione (corsi, vie,
piazze, vicoli, larghi, ecc.) o parte di esse comprese in una in una
determinata parte del Comune. Tutti gli elettori della circoscrizione,
risultati tali dall'indirizzo riportato sulle liste generali, sono assegnati
alla stessa sezione. Gli elettori residenti all'estero sono iscritti nella
sezione della quale fa parte indirizzo dell'ultima abitazione in Italia. Ad
esclusione dei ricoverati in luoghi di cura o ristretti presso case
circondariali, che sono assegnati alle sezioni ospedaliere o di
detenzione, non è consentita l'istituzione di sezioni speciali o ripartire
diversamente il corpo elettorale.
Seggi Elettorali
 Per ogni sezione è istituito un ufficio elettorale o seggio. L'ufficio
elettorale di sezione, in occasione di consultazioni elettorali, è
composto da un presidente e da quattro scrutatori ridotti a tre per i
referendum, e da un segretario, scelto dal presidente. L'ubicazione dei
seggi elettorali è prevista in edifici scolatici (a partire dal grado
inferiore) e pubblici anche non scolastici (art. 17, comma 50, legge 15
maggio 1997, n. 127). La normativa sull'ubicazione dei seggi elettorali è
contenuta nell'art. 38 del T.U. n.223/1967; inoltre, con legge 5
febbraio 1998, n. 22 [che detta disposizioni sull'uso della bandiera] in
attuazione dell'art. 12 della Costituzione e dell'appartenenza dell'Italia
all'Unione Europea, l'art. 2, comma 2, prevede che "La bandiera della
Repubblica italiana e quella dell'Unione Europea vengono altresì
esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni..."
Sezioni ospedaliere
Nei luoghi di cura con più di 200 posti letto, è istituita una sezione
elettorale speciale. L'ufficio elettorale di sezione è formato da un
Presidente e due scrutatori che hanno l'unico compito di raccogliere il
voto dei degenti. A dette sezioni può essere assegnato il personale di
assistenza dell'istituto che ne faccia richiesta.
Seggi speciali
 Se nella circoscrizione di una sezione esiste un luogo di cura che ha
una dotazione di posti letto tra 100 e 199 o un luogo di detenzione, al
seggio costituito presso la sezione è affiancato un seggio speciale,
formato da un Presidente e due scrutatori che ha l'unico compito di
raccogliere il voto di degenti e detenuti. In presenza di un luogo di
cura con meno di 100 posti letto saranno il Presidente ed uno
scrutatore estratto a sorte, che si recheranno a raccogliere il voto dei
ricoverati presso il luogo di cura. Il Ministero dell'Interno con la
citata circolare MIACSE n. 80/1993, ha chiarito che è possibile
esercitare il diritto di voto anche presso case di riposo per anziani o
cronicari al cui interno sia possibile individuare una struttura
sanitaria anche di modesta portata quale l'infermeria e presso le
strutture di associazioni, enti ed istituzioni pubbliche o private che
esercitano attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa per
tossicodipendenti.
Normativa di riferimento


Art. 38. Testo Unico n. 223, del 20/03/1967
Circolare MIACSE n. 80/1993
Per informazioni
Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
Indirizzo

via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
Telefono
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091 8128262
Fax
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Orario

da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle 15.15 alle 17:30
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Responsabile/i

Sig.ra Maria Concetta Balsamo

Cittadini residenti all'estero
Quali diritti per i cittadini italiani residenti all’estero:
 Diritto di voto
 Come si vota
 Come si svolgono le elezioni
 Opzione per il voto in Italia
 Normativa di riferimento
 Per informazioni
Diritto di voto





I cittadini italiani residenti all'estero hanno diritto di voto per l'elezione della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica, nonché per i referendum popolari
abrogativi e confermativi. In occasione delle elezioni politiche, essi votano nella
Circoscrizione Estero per eleggere 12 Deputati e 6 Senatori.
La Circoscrizione Estero è suddivisa in 4 ripartizioni geografiche: a) Europa; b)
America Meridionale; c) America Settentrionale e Centrale; d) Africa, Asia, Oceania e
Antartide. elettori votano per le liste presentate nelle ripartizioni geografiche di
rispettiva residenza. In ciascuna ripartizione vengono eletti un Deputato ed un
Senatore, mentre i rimanenti seggi sono distribuiti fra le ripartizioni in proporzione al
numero dei residenti.
Hanno diritto di voto tutti i cittadini italiani residenti all'estero che abbiano compiuto i
18 (per l'elezione della Camera) ed i 25 (per il Senato) anni d'età, e che siano iscritti
nelle liste elettorali che verranno predisposte sulla base di un elenco aggiornato dei
residenti all'estero, frutto dell'unificazione dell'AIRE dei Comuni e degli schedari
consolari.
Per favorire l'aggiornamento dei dati, la Legge 459/2001 dispone l'obbligo, per gli
elettori, di rispedire all'Ufficio consolare indicato sull'unita busta preaffrancata, entro
30 giorni dalla sua ricezione, l'allegato modulo anagrafico con i propri dati aggiornati
Tale modulo, precompilato dall'Ufficio consolare, dovrà essere restituito anche qualora
non si dovessero segnalare variazioni.
Come si vota
 Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero viene espresso per
corrispondenza. Entro 18 giorni prima della data delle elezioni,
l'Ufficio consolare invia a tutti gli elettori un plico contenente il
certificato elettorale; la scheda o le schede elettorali con una busta
piccola in cui inserirle, nonché una busta grande preaffrancata
recante l'indirizzo dell'Ufficio consolare stesso; le liste dei candidati;
un foglio esplicativo sulle modalità del voto; il testo della Legge
459/2001. L'elettore deve spedire le schede votate all'Ufficio
consolare entro 10 giorni prima della data delle elezioni.
L'Ufficio consolare provvede al rapido invio delle schede in Italia, in
modo che lo spoglio possa essere effettuato congiuntamente a quello
delle schede votate in territorio nazionale. Gli elettori che, a 14 giorni
dalla data delle elezioni, non abbiano ricevuto il plico elettorale
possono farne richiesta presentandosi di persona al proprio Ufficio
consolare.
Come si svolgono le elezioni
Le Rappresentanze diplomatiche concludono intese con i Governi degli
Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire che il voto per
corrispondenza venga esercitato in condizioni di uguaglianza, libertà e
segretezza; e che nessun pregiudizio possa derivarne per il posto di
lavoro e per i diritti degli elettori. I cittadini italiani residenti nei Paesi
con cui non sia stato possibile concludere tali intese potranno votare
esclusivamente facendo rientro in Italia.
 Anche lo svolgimento della campagna elettorale verrà regolato da
apposite forme di collaborazione con i Governi esteri, la cui mancata
instaurazione peraltro, a differenza di quanto accade per le intese di cui
sopra, non precluderà l'esercizio del voto per corrispondenza.
Opzione per il voto in Italia
I cittadini italiani residenti all'estero non hanno l'obbligo di votare per
corrispondenza. La Legge 459/2001 prevede infatti che l'elettore possa
optare per l'esercizio del diritto di voto in Italia, rientrando sul territorio
nazionale e votando per i candidati che si presentano nella circoscrizione
relativa alla sezione elettorale nazionale in cui è iscritto. L'elettore che
intenda rientrare in Italia per votare dovrà darne comunicazione scritta al
proprio Ufficio consolare entro il 31 dicembre dell'anno precedente la
scadenza naturale della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato delle
Camere, entro 10 giorni dall'indizione delle elezioni.
 L'opzione è valida per una singola consultazione elettorale o referendaria.
 La ricezione delle comunicazioni in merito all'esercizio del voto, che l'Ufficio
consolare invia al cittadino italiano residente all'estero, e la restituzione al
medesimo del modulo per l'opzione non costituisce in alcun modo titolo di
riconoscimento del diritto di elettorato attivo e passivo, il cui possesso da
parte del destinatario sarà verificato successivamente dall'Amministrazione
italiana.
 Non è previsto alcun tipo di rimborso per le spese di viaggio sostenute
dall'elettore che abbia optato per l'esercizio del voto in Italia.
Normativa di riferimento



Testo Unico n. 223, del 20/03/1967
Legge n. 459, del 27/12/2001
Legge n. 104, del 27/05/2002
Per informazioni
Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
Indirizzo
 via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
Telefono
 091 8128262
Fax
 091 8128292
Orario
 da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle 15.15 alle 17:30
Mail
 [email protected]
Internet
 www.comune.termini-imerese.pa.it
Responsabile/i
 Sig.ra Maria Concetta Balsamo

Cittadino irreperibile
In cosa incorre il cittadino per irreperibilità anagrafica
Cancellazione dalle liste elettorali per irreperibilità
anagrafica o al censimento
Un cittadino che viene cancellato per irreperibilità anagrafica, incorre
automaticamente anche nella cancellazione dalle liste elettorali. Seppure in possesso
di una tessera elettorale non potrà esercitare il diritto di voto né ottenere il rilascio del
certificato di iscrizione nelle liste elettorali necessario a corredo di accettazioni di
candidature, di sottoscrizioni a sostegno di candidature, di proposte di legge di
iniziativa popolare o referendum.
 La reiscrizione nelle liste elettorali, per ricomparsa da irreperibilità, in seguito al
perfezionamento dell'iscrizione anagrafica, avviene in sede di revisione dinamica delle
liste elettorali secondo il calendario previsto dalla normativa: al cittadino viene inviata
una nuova tessera elettorale previo ritiro della tessera precedente che verrà conservata
nel fascicolo personale dell'elettore. Se il cittadino non è in grado di produrre la
tessera precedente (mancata consegna o smarrimento/furto), può egualmente ritirare
la nuova rendendo all'ufficio elettorale una dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà spiegante la motivazione della mancata consegna.
 La cancellazione dalle liste di fatto annulla la tessera precedente che, in caso di
successivo rinvenimento deve essere consegnata all'ufficio elettorale che provvederà a
conservarla nel fascicolo personale dell'elettore.

Dove andare
 Ufficio Anagrafe - per pratica di ripristino o reiscrizione
anagrafica.
 Nei tempi stabiliti dalla normativa vigente, verrà data
comunicazione all'Ufficio Elettorale per i provvedimenti di
competenza.
A chi rivolgersi
 Ufficio Anagrafe: via Garibaldi, 4 - Termini Imerese:
 dove verranno date le informazioni necessarie per la
reiscrizione nel registro della popolazione residente
Voto dei cittadini europei in Italia
Quali diritti per i cittadini dell'Ue residenti in Italia, che
decidono di votare nel nostro Paese
 Tipologie
 Documentazione da presentare e modalità
 Normativa di riferimento
 Per informazioni
Tipologie:
RINNOVO DEL PARLAMENTO EUROPEO
Partecipazione dei cittadini dell'Unione europea alle elezioni dei rappresentanti
italiani al Parlamento europeo.
 I cittadini dell'Ue, residenti in Italia, in alternativa al voto per i candidati del proprio
paese di origine possono richiedere di votare in Italia, nel comune in cui risiedono, per
i candidati italiani. Per votare è necessario presentare apposita domanda al Sindaco,
prima del novantesimo giorno che precede la data di svolgimento delle elezioni (Legge
n.
483
del
3
agosto
1994).
Nella domanda, oltre all'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita,
devono essere espressamente dichiarati:
 - la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
- la cittadinanza;
- l'indirizzo del comune di residenza nello Stato di origine;
- il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine;
- l'assenza di un provvedimento giudiziario a carico che comporti, per lo Stato di
origine, la perdita dell'elettorato attivo.
Approfondimenti sul sito del Ministero dell'interno.
Tipologie:
RINNOVO DEGLI ORGANI COMUNALI
Partecipazione dei cittadini dell'Unione europea alle elezioni del
Sindaco, del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali
(Quartieri).
 I cittadini dell'Ue che richiedono di votare per il rinnovo degli organi
comunali devono presentare domanda nei 40 giorni antecedenti la data
delle elezioni.
 I cittadini europei possono esercitare il diritto di voto per l'elezione
diretta del Sindaco, del Consiglio comunale e del Consiglio
circoscrizionale e possono essere candidati alla carica di consigliere
comunale e circoscrizionale (Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12
aprile 1996; che attua la direttiva 94/80/CE).
Documentazione da presentare e modalità





Chi desidera votare in Italia pur essendo cittadino europeo (nei casi sopra specificati)
deve presentare domanda di iscrizione alle liste aggiunte, la modulistica è scaricabile
dalla sezione "Link utili" di questa pagina. La domanda di iscrizione ha validità illimitata
La domanda può essere:
- consegnata all'ufficio elettorale
- consegnata all'ufficio protocollo del Comune di Termini Imerese
- trasmessa via posta o fax al num. 091 8128292.
Nel caso in cui la domanda non venga presentata direttamente dall'interessato, alla stessa
deve essere allegata fotocopia di un documento d'identità del sottoscrittore.
L'ufficio elettorale, verificati i requisiti di ammissibilità, inserisce il nome del richiedente
nelle apposite "liste elettorali aggiunte" e fa consegnare al domicilio dell'iscritto la
TESSERA ELETTORALE nella quale è indicato il numero e l'indirizzo del seggio
elettorale in cui deve presentarsi per votare.
L'elettore, al momento del voto, dovrà presentarsi al seggio con la tessera elettorale e un
documento di riconoscimento (carta d'identità, patente, passaporto, ecc.).
Normativa di riferimento
 Decreto legislativo n. 197, art. 1, del 12 aprile 1996 che attua la direttiva
94/80/CE "Diritto di voto e di eleggibilità per le elezioni comunali da
parte dei cittadini Ue che risiedano in uno Stato membro di cui non
hanno la cittadinanza".
 Legge n. 483 del 3 agosto 1994 "Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante
disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo".
Per informazioni
Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
Indirizzo
 via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
Telefono
 091 8128262
Fax
 091 8128292
Orario
 da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle 15.15 alle 17:30
Mail
 [email protected]
Internet
 www.comune.termini-imerese.pa.it
Responsabile/i
 Sig.ra Maria Concetta Balsamo
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La tessera elettorale
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Cos’è e a che cosa serve
Da chi viene emessa
Validità
Consegna agli elettori
Utilizzo ed esercizio del voto
Aggiornamento dati
Rettifica delle generalità
Trasferimento di residenza
Cambio di indirizzo
Deterioramento - Smarrimento – Furto
Perdita del diritto di voto
Impossibilità di consegnare la tessera
Duplicato tessera elettorale
Costo del servizio
Autocertificazione
Degenti in ospedali e case di cura
Detenuti nelle case circondariali
Cittadini U.E. residenti in Italia
Normativa di riferimento
Per informazioni
Cos’è e a cosa serve

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
La tessera elettorale personale, prevista dall'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n.
120, ed istituita con D.P.R. n. 299 dell'8 settembre 2000, sostituisce
integralmente il vecchio tradizionale certificato elettorale, è il documento
che permette l'esercizio del diritto di voto, e che attesta la regolare iscrizione del
cittadino
nelle
liste
elettorali
del
comune
di
residenza.
E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter
esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum e potrà svolgere
la stessa funzione per diciotto consultazioni elettorali o referendarie.
E' contrassegnata da una serie e da un numero e contiene:
i dati anagrafici del titolare, il luogo di residenza,nonché il numero e la sede della
sezione alla quale l'elettore è assegnato;
le eventuali variazioni dei dati di cui alla lettera (sono riportate nella tessera a cura dei
competenti uffici comunali);
la tessera è idonea a certificare l'avvenuta partecipazione al voto nelle singole
consultazioni elettorali;
le modalità di rilascio e di eventuale rinnovo della tessera sono definite in modo da
garantire la consegna della stessa nel rispetto dei principi generali in materia di tutela
della riservatezza personale.
Da chi viene emessa
 Viene emessa e rilasciata, su apposito modello, dall'Ufficio Elettorale
del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste elettorali
risulta essere iscritto/a l'elettore/ice.
 In occasione di tutte le consultazioni elettorali allo scopo di rilasciare le
tessere elettorali non consegnate o gli eventuali duplicati, l’Ufficio
Elettorale comunale, osserva degli orari prolungati per tutta la durata
delle operazioni elettorali.
Validità
 La tessera è valida fino all'esaurimento degli appositi spazi (diciotto),
per la certificazione dell'avvenuta partecipazione alla votazione, che
viene effettuata mediante apposizione, da parte di uno scrutatore, della
data
della
elezione
e
del
bollo
della
sezione.
Esauriti i diciotto spazi a disposizione, su domanda dell'interessato, si
procede al rinnovo della tessera elettorale personale.
Consegna agli elettori
La consegna è eseguita a cura del Comune, in busta chiusa, all'indirizzo del titolare, ed è
constatata mediante ricevuta firmata dall'intestatario o da persona con lui convivente.
Gli elettori che non siano in possesso della tessera elettorale possono ritirarla
presentandosi all'Ufficio Elettorale muniti di documento di identità in corso di validità.
(E' altresì possibile ritirare la tessera elettorale dei propri familiari presentandosi
all'Ufficio competente muniti di: - proprio documento di identità - di quello degli
interessati, o fotocopia - di una delega scritta e firmata da ciascuno degli interessati);
 Gli elettori residenti all'estero potranno ritirare la TE presso l'Ufficio elettorale in
occasione della prima consultazione o comunque potranno eseguire tale operazione - se
non ancora in possesso della TE - in ogni consultazione elettorale, fermo restando l'invio
della cartolina-avviso da parte del Comune stesso.
 I giovani iscritti che raggiungeranno la maggiore età (18° anno) entro il giorno
fissato per le elezioni riceveranno a domicilio la TE.
 Qualora il titolare risulti irreperibile, la tessera elettorale è restituita all'Ufficio
Elettorale.

Utilizzo ed esercizio del voto
 In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria, per poter
esercitare il diritto di voto l´elettore deve presentare al seggio di
appartenenza la propria tessera elettorale unitamente ad un documento
di identificazione .
 L'avvenuta partecipazione al voto viene attestata dalla apposizione della
data della votazione e del bollo della sezione sulla TE, nelle apposite
caselle e mediante annotazione del numero della TE sul registro
previsto per le operazioni dei seggi.
 la tessera elettorale inoltre, è indispensabile per ottenere le
agevolazioni sul costo dei biglietti di viaggio che vengono concesse agli
interessati, anche se provenienti dall'estero, in occasione delle
votazioni.
Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera dovuti
a: rettifica delle generalità, trasferimento di residenza, cambio di indirizzo,
variazioni d'ufficio relative a chiusure o spostamenti di sedi di seggio; occorre
aggiornare la TE.
Gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'Ufficio Elettorale che
successivamente, in occasione della prima emissione utile, provvederà a
seconda dei casi, ad inviare a domicilio la nuova tessera o a trasmettere per
posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni.
Rettifica delle generalità
Le rettifiche dei dati personali causati da errori materiali oppure giuridici sono necessarie
per correggere le difformità che risultano negli Atti di Stato Civile in relazione a: nascita,
matrimonio, morte, cittadinanza; oppure in quelli di Anagrafe (Registro della
Popolazione residente) inerenti: residenza, professione, titolo di studio, o in altri
documenti amministrativi in merito all'esatta indicazione delle generalità; vengono
effettuate al ricevimento della documentazione dalle Istituzioni o dalle Amministrazioni
pubbliche che hanno registrato l'evento oppure nel momento in cui si verifica la necessità
di apportare la variazione.
La rettifica delle generalità sulle liste elettorali invece, viene effettuata in sede di
revisione ordinaria o straordinaria, mediante una cancellazione (relativamente alle
generalità errate) e contemporanea iscrizione (con le generalità corrette/modificate).
In base alle risultanze in Atti, ne consegue che, a seguito di rettifiche, e quindi alla reiscrizione, dovute a: variazioni di sesso, cognome e/o (primo) nome, luogo/data di
nascita, viene rilasciata una nuova tessera elettorale che verrà consegnata, dal messo
comunale, al domicilio dell'elettore e contestualmente ritirata la tessera elettorale di
precedente emissione.
Cambio di indirizzo
 La variazione dei dati, conseguenti al trasferimento di indirizzo (cambio via e/o
numero civico nell'ambito del territorio comunale) che comporti anche il
cambio della sezione elettorale, rende indispensabile l'aggiornamento della TE.
 Con la prima emissione utile, L'Ufficio Elettorale comunale provvede a
trasmettere per posta ordinaria, all'indirizzo del titolare, un tagliando di
convalida adesivo riportante i relativi aggiornamenti che il titolare stesso avrà
cura di applicare, all'interno della tessera elettorale, nell'apposito spazio;
analogamente si procede in caso di variazione d'Ufficio dei dati relativi al
Collegio o Circoscrizione amministrativa nei quali l'elettore può esprimere il
voto.
 Se la variazione di indirizzo rimane nell'ambito della circoscrizione della
sezione di appartenenza, non si procede alla sostituzione della tessera in
quanto, ai fini dell'esercizio del voto, i parametri elettorali riportati sulla tessera
rimangono invariati.
Deterioramento - Smarrimento - Furto
 In
caso di deterioramento della tessera, con conseguente
inutilizzabilità, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso l'Ufficio
Elettorale previa compilazione di una apposita dichiarazione su moduli
predisposti dall'Ufficio Elettorale e restituzione dell'originale
deteriorato.
In caso di smarrimento, l'elettore potrà richiedere il duplicato presso
l'Ufficio Elettorale, previa domanda corredata da una dichiarazione di
smarrimento, o da denuncia all'Autorità di Pubblica Sicurezza.
In caso di furto, prima di inoltrare la richiesta di duplicato, occorre
presentare la relativa denuncia ai competenti uffici di Pubblica
Sicurezza.
Perdita del diritto di voto
 Al titolare delle tessera, incorso in una delle cause di esclusione previste
dall´art. 2 del T.U. n. 223/1967, ovvero abbia perso il diritto di voto,
viene ritirata - d´ufficio - la tessera elettorale in suo possesso.
 il ritiro è effettuato, a cura del Comune, previa notifica all'interessato
della relativa comunicazione contenente gli specifici motivi che ostano
al godimento dell'elettorato attivo.
Impossibilità di consegna della tessera
 In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, ove, per qualsiasi
motivo, non sia possibile il rilascio, la sostituzione o il rinnovo
immediato della tessera o del duplicato, è consegnato all'elettore un
attestato del Sindaco sostitutivo della tessera ai soli fini dell'esercizio
del diritto di voto per quella consultazione.
Duplicato di tessera elettorale
 In caso di smarrimento, furto o deterioramento della tessera elettorale,
è possibile richiedere un duplicato, presentando apposita domanda
presso l'Ufficio Elettorale; la richiesta/il ritiro potrà avvenire anche
tramite altra persona, di età non inferiore a diciotto anni, purché
munita di apposita delega e di fotocopia del documento di
riconoscimento dell'intestatario della tessera o del duplicato (in caso di
appartenente alla famiglia è sufficiente fotocopia del documento di
riconoscimento), nonché di un documento in corso di validità che
comprovi l 'identità personale del
richiedente.
Il rilascio del duplicato, se nulla osta, è immediato.
Trasferimento di residenza
 In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un
comune ad un altro, il Comune di nuova iscrizione
provvede a consegnare - al domicilio dell'elettore - una
nuova tessera elettorale, e verrà ritirata, contestualmente,
quella rilasciata dal Comune di precedente residenza.
 Nel caso in cui l'elettore non sia in possesso di detto
documento, al momento della consegna della nuova
tessera, dovrà dichiarare il motivo della mancata consegna
al messo comunale incaricato della consegna.
Costo del servizio

Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e
diritti.
Autocertificazione

la tessera elettorale non può essere sostituita con l'autocertificazione.
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali e tutte le operazioni previste dal DPR 8 settembre
2000, n.299, anche con riferimento alla consegna, all'aggiornamento e al ritiro della
tessera elettorale, sono eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
riservatezza personale.
Degenti in ospedali e case di cura

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o
referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel
luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione
della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata
dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di
tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.
Detenuti nelle case circondariali
 La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni
elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono
essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi
potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera
elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione
rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di
restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere
ammessi all'esercizio del voto.
Cittadini di uno Stato membro dell'Unione
Europea residenti in Italia
La legge 6 febbraio 1996, n. 52 e il D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197 di attuazione della
Direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di
eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione Europea che risiedono in
uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza, riconosce ai cittadini dell’UE
residenti in Italia il diritto di esercitare il voto solamente per l’elezione del Sindaco e
del Consiglio Comunale e di essere eleggibili alla carica di consigliere (restando
esclusa la possibilità di candidarsi alla carica di Sindaco), oltre che alle elezioni del
Parlamento
Europeo.
Il cittadino straniero, compreso il personale diplomatico o consolare nonché il relativo
personale dipendente, che intende esercitare questi diritti deve richiedere l’iscrizione
in una apposita lista elettorale “aggiunta”, presentando una domanda all’Ufficio
Elettorale
del
Comune
di
residenza.
L'iscrizione nelle liste aggiunte U.E. genera l'emissione su apposito modello, da parte
dell'Ufficio Elettorale del Comune di residenza ovvero dal Comune nelle cui liste
elettorali risulta essere iscritto/a l'elettore/ice, della tessera elettorale corrispondente
che verrà consegnata con le medesime modalità previste per i cittadini italiani.
 I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della
U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non
possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.
Normativa di riferimento
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T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e
della tenuta e revisione delle liste elettorali";
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti
dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della
Camera
dei Deputati";
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli
regionali delle Regioni a statuto normale",
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente
l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della
tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art.
13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
Per informazioni
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Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
Indirizzo
via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
Telefono
091 8128262
Fax
091 8128292
Orario
da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle 15.15 alle 17:30
Mail
[email protected]
Internet
www.comune.termini-imerese.pa.it
Responsabile/i
Sig.ra Maria Concetta Balsamo
Tagliandi adesivi di convalida
Come applicare i tagliandi per il cambio indirizzo
 Fac-Simile del tagliando adesivo di convalida inviato a mezzo Posta al domicilio
dell'elettore da applicare sulla tessera elettorale negli appositi spazi secondo le
indicazioni qui di seguito riportate.
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Per informazioni

Ufficio Elettorale - Servizi Demografici, Comune di Termini Imerese (PA)
Indirizzo

via Garibaldi n. 4 – 90018 Termini Imerese (PA)
Telefono

091 8128262
Fax

091 8128292
Orario
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da lunedì a venerdì dalle 8:15 alle 13:30, lunedi e mercoledi dalle 15.15 alle 17:30
Mail

[email protected]
 Internet
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www.comune.termini-imerese.pa.it
Responsabile/i

Sig.ra Maria Concetta Balsamo
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