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SENTENZA CORTE
COSTITUZIONALE
N. 215 del 3.6.1987
silvia zanoni - ipssct guido galli - 24125 bergamo, via Gavazzeni 37
1
Collochiamola nel tempo
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2
Contesto normativo
Prima degli anni ‘20: della negazione
Dagli anni ’20 al 1948: della segregazione
Dal 1948 agli anni ’70: della cura/assistenza
in strutture apposite
Dagli anni ‘70 al 1978: dell’inserimento, dell’istruzione in classi
normali con docente di sostegno
Dal 1978 al 1991: dell’integrazione, dell’educazione
Dal 1992 ai nostri giorni: dell’integrazione, del recupero
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ANNI OTTANTA:
“inserimento/cura”
“integrazione/formazione/recupero”.
Nel 1979 escono i nuovi programmi della
Scuola Media di 1 grado
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Oggetto:
GIUDIZIO DI LEGITTIMITA’
COSTITUZIONALE
art. 28, terzo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118:
Scuola – mutilati e invalidi civili – soggetti portatori di
handicaps – diritto alla frequenza delle scuole secondarie
superiori – effettiva realizzazione del diritto –
mancata assicurazione – violazione artt. 3,
30, 31 e 34 della Costituzione –
illegittimità costituzionale parziale
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5
PUNTI DI ATTENZIONE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ANTEFATTO GIURIDICO
FATTI
RICORSO AL TAR LAZIO
ORDINANZA DEL TAR
SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
MOTIVAZIONI
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1. “ANTEFATTO” GIURIDICO
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L’art. 28, terzo comma della L. 118 del 30 marzo 1971
“Provvedimenti per la frequenza scolastica” recitava,
“Ai mutilati e invalidi civili che non siano
autosufficienti e che frequentino la scuola
dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale
finanziati dallo Stato vengono assicurati:
trasporto… accesso alla scuola….. assistenza
durante gli orari scolastici…
Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e
mutilati civili alle scuole medie superiori e
universitarie…… “
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2. FATTI:
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Ritenuto in fatto
I coniugi Giovanni Salvi e Liliana Carosi
chiedono l’ammissione della loro figlia Carla,
diciotto anni, portatrice di handicap,
a ripetere, nell’a.s. 1983/84,
la prima classe
dell’IPSC “Garrone” di Roma.
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Ritenuto in fatto
Nell’anno precedente la ragazza era stata
ritenuta inclassificabile ed il Preside, accettata
con riserva la domanda di reiscrizione,
aveva inviato la questione al Provveditore facendo
presente che
– secondo gli insegnanti –
la ragazza non avrebbe potuto trarre profitto
alcuno dalla permanenza nella scuola media
superiore.
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Ritenuto in fatto



Il Provveditore aveva invitato il preside ad
acquisire presso i competenti servizi
specialistici dell’USSL un parere medico legale
da esprimersi
sia in base ad accertamenti di tipo sanitaria,
sia della conoscenza della situazione dell’anno
precedente,
sia del parere espresso dal consiglio di classe
in sede di scrutinio.
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Ritenuto in fatto
Il responso sanitario aveva escluso che l’handicap
– di tipo neuropsichiatrico – fosse da considerarsi
grave e aveva sottolineato che la giovane
poteva trarre beneficio dalla frequenza
soprattutto in ordine alla socializzazione.
Riteneva inoltre che l’isolamento avrebbe
contribuito in maniera fortemente negativa alla
formazione del carattere.
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Ritenuto in fatto
Ciononostante, la richiesta di reiscrizione
era stata respinta di fatto, con il
rifiuto opposto alla giovane ad assistere
alle lezioni.
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3. RICORSO AL TAR
I coniugi Salvi e Carosi impugnano la
decisione del Preside davanti al TAR del
Lazio.
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4. ORDINANZA DEL TAR
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Ordinanza del TAR
Con Ordinanza del 28 novembre 1984
il TAR solleva QUESTIONE DI
LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
dell’art. 28 della L. 118/71.
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Ordinanza del TAR
Si assume, in particolare, essere privo di
giustificazione che si prevedano per
l’invalido civile misure atte ad agevolarne
l’inserimento nella vita sociale e lavorativa,
mentre l’handicappato sarebbe tutelato
“solo per quanto riguarda il suo inserimento
nella scuola dell’obbligo, dopo di che, essendo
le sue minorazioni tali da impedirgli
un’attività lavorativa normale, viene
completamente abbandonato”.
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Ordinanza del TAR


Il giudice del TAR
lamenta che le disposizioni nulla prevedano a favore
degli handicappati, diversamente che per i mutilati e gli
invalidi civili, cui si assicura la frequenza scolastica
anche se afflitti da menomazioni fisiche o psichiche
pari a quelle dei primi,
ma avverte che la questione investe più direttamente le
disposizione delle Leggi 517/77 e 270/82 in quanto non
garantiscono agli handicappati la frequenza alla scuola
media di secondo grado ed assume che tale carenza
legislativa sia incostituzionale
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Ordinanza del TAR
Tutto ciò sarebbe in contrasto con i principi posti
dagli artt. in particolare rispetto agli artt.:
Art. 3 afferma il principio dell’uguaglianza e chiede la
rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo
della persona,

Art. 30 che consacra il diritto all’istruzione di ogni
cittadini,
Art. 31 che affida alla repubblica il compito di proteggere
la gioventù,
Art. 34 che afferma che la repubblica rende effettivo il
diritto di tutti a frequentare la scuola.



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Ordinanza del TAR
Da essi discenderebbe il compito dello Stato di
garantire ai minorati formazione ed educazione
(intese come sviluppo integrale della persona: art. 2
della Costituzione), nonché il conseguente
avviamento professionale (art.38). La permanenza
nel contesto scolastico dopo la scuola dell’obbligo
sarebbe invero uno dei mezzi di attuazione di tali
fini, in mancanza della quale dovrebbe preventivarsi
“una sicura regressione, in termini di maturazione
psico-intellettuale e di socialità” e si renderebbero
perciò vani i risultati già raggiunti.
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4. SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
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SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
La questione è quindi indubbiamente
rilevante, posto che la disposizione
impugnata, nella prospettazione del
giudice, non assicura ai portatori di
handicaps il diritto alla frequenza delle
scuole secondarie superiori.
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SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
Prima di esaminare l’esame della specifica
questione sollevata, viene riportata una sintesi
della normativa esistente sull’inserimento nella
scuola dei portatori di handicaps, in quanto è
anche sulla considerazione di taluni suoi
caratteri che l’ordinanza di rimessione fonda
le proprie censure
(invito tutti a leggere attentamente le pagine della
sentenza nelle quali si fa questa sintesi)
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SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
La normativa richiamata concerne, per altro, solo
la scuola materna, elementare e media; mentre
per la scuola secondaria superiore non ci sono
sviluppi, nella legislazione nazionale.
Tali sviluppi sono diffusamente presenti a livello
di legislazione regionale (in particolare l.r.
Veneto 46/80; l.r. Friuli-Venezia Giulia
87/81;l.r. Sicilia 68/81; l.r. Calabria 28/84…)
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Considerazioni propedeutiche
(MOTIVAZIONI SOSTANZIALI):
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“Oltre a quanto detto fin qui si aggiunge che, per
valutare la condizione giuridica dei portatori di
handicap, occorre considerare che:
1. è ormai superata in sede scientifica la
concezione
di
una
loro
radicale
irrecuperabilità,
2. l’inserimento e l’integrazione nella scuola ha
fondamentale importanza al fine di favorire
il recupero di tali soggetti,
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3. La partecipazione al processo educativo con
insegnanti e compagni normodotati costituisce un
rilevante fattore di socializzazione e può
contribuire in modo decisivo a stimolare le
potenzialità dello svantaggiato…
Insieme alle pratiche di cura e riabilitazione ed
al proficuo inserimento nella famiglia, la
frequenza scolastica è dunque un essenziale
fattore di recupero del portatore di handicap e
di superamento dell’emarginazione…
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direttamente dal testo della sentenza:
4.
E’ innegabile che le esigenze di apprendimento
e socializzazione che rendono proficua, a
questo fine, la frequenza scolastica non
vengono meno col compimento della scuola
dell’obbligo; anzi, proprio perché si tratta di
complessi e delicati processi nei quali il
portatore di handicaps incontra particolari
difficoltà, è evidente che una loro artificiosa
interruzione può comportare rischi di arresto
di questo, quando non di regressione.
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direttamente dal testo della sentenza:
5. Altrettanto innegabile è, d’altra parte,
che l’apprendimento e l’integrazione nella
scuola sono, a loro volta, funzionali ad un
più pieno inserimento dell’handicappato
nella società e nel mondo del lavoro….
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30
La sentenza richiama gli artt. 3, 30, 31 e 34 DELLA
COSTITUZIONE che:
1.
2.
3.
Chiedono il superamento delle sperequazioni di
situazioni sia economiche che sociali
suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo dei
cittadini.
Riconoscono l’istruzione come diritto di TUTTI
i cittadini.
Affermano che la basilare garanzia dei diritti
inviolabili dell’uomo trova espressione in
riferimento a quella formazione sociale che è
la comunità scolastica.
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31
4.
Il riferimento, poi, a “capaci e meritevoli”
per giustificare l’esclusione degli
handicappati dall’istruzione superiore
postula come insormontabile una
disuguaglianza di fatto rispetto alla quale
è invece doveroso approntare tutti gli
strumenti idonei a rimuoverla.
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L’istruzione superiore concorre per la
sua parte , anzi essa stessa è
strumento di piena formazione della
personalità oltre che, (art. 38) è
garanzia, per i minorati, di un possibile
inserimento nel mondo del lavoro.
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PER QUESTI MOTIVI
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Punto 9
l’art. 28 della L. 118 del 1971 va dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in
cui, in riferimento agli alunni portatori di
handicaps, prevede che
“SARA’ FACILITATA”
la frequenza alle scuole
medie superiori
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anziché disporre che
“E’ ASSICURATA”
la frequenza alle scuole medie superiori.
Palazzo della consulta, 3 giugno 1987
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CIRCOLARE
MINISTERIALE
N. 262 del 22.09.1988
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Oggetto:
ATTUAZIONE DELLA SENTENZA
DELLA CORTE COSTITUZIONALE
N. 215/87. ISCRIZIONE E
FREQUENZA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DEGLI ALUNNI H.
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Quali sono i punti significativi
della CM 262/88?
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PREMESSA
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dalla circolare:


La premessa richiama la sentenza
nella parte in cui, in riferimento ai
portatori di handicaps, prevede che
la frequenza delle scuole medie
superiori: “SARA’ FACILITATA” anzichè
“E’ ASSICURATA”
Il valore della stessa è immediatamente
precettivo.
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1. RICHIAMO DEI CONTENUTI
DELLA SENTENZA
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La sentenza afferma che:
Gli alunni con handicap non possono considerarsi
irrecuperabili e che l’integrazione giova loro
non solo ai fini della socializzazione, ma anche
dell’apprendimento ed una sua artificiosa
interruzione facendo mancare uno dei fattori
favorenti lo sviluppo della personalità può
comportare rischi di arresto se non di
regressione.
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La sentenza afferma che:
L’art. 34 inoltre nel sancire che la scuola è aperta a tutti
si rivolge anche agli alunni con handicap non solo
fisico , ma psichico.
Questi alunni capaci e meritevoli vanno valutati secondo
parametri peculiari adeguati alle loro capacità e al
loro merito.
In tale ottica non può essere rifiutata l’iscrizione e/o la
frequenza neppure ad alunni con handicap grave.
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La sentenza afferma che:
Impedimenti alla loro frequenza devono valutarsi solo ed
esclusivamente in riferimento all’interesse
dell’handicappato e non a quello ipoteticamente
contrapposto della comunità scolastica.
L’effettività del diritto allo studio si evidenzia con la
doverosità delle misure di integrazione e sostegno
idonee a consentire la frequenza degli istituti di
istruzione anche superiore.
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2. OPPORTUNITA’ DI INTESE
FRA SCUOLA, USL ED ENTI
LOCALITRAMITE PROTOCOLLI E
CONVENZIONI
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Segnala inoltre l’opportunità di costituire , sentito il CSD,
GRUPPI DI LAVORO composti da ispettori, dirigenti
scolastici, operatori USL e degli Enti locali.
Al fine di programmare e verificare i piani educativi
individualizzati i capi di istituto sono sollecitati a costituire
un GRUPPO DI LAVORO DI ISTITUTO composto da: Capo
di istituto, Docenti, Operatori USL, Esperti.
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3. PRE-ISCRIZIONI
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I CAPI DI ISTITUTO NEL TRASMETTERE LE PREISCRIZIONI:
 devono comunicare la presenza di alunni portatori di
handicaps indicandone i bisogni peculiari
 Segnalano i nominativi ai gruppi di lavoro del
Provveditorato
 Convocano i gruppi di lavoro di istituto
 Prendono contatti con gli Enti locali e con le USSL..
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4. ISCRIZIONI
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“Le iscrizioni, ( salvo il punto precedente),
non possono essere rifiutate.
In caso di iscrizioni eccedenti le capacità
ricettive dell’istituto deve essere data
precedenza a quelle di alunni con
handicaps.
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5. FREQUENZA, ASSISTENZA
PERSONALE E SOSTEGNO
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direttamente dal testo della circolare
La sentenza n. 215/87 della Corte Costituzionale ha
determinato la necessità di una integrazione
normativa, non solo, ma ha anche sancito l’obbligo
per gli organi competenti di predisporre le condizioni
per rendere effettiva l’integrazione. Le norme in
vigore sono pertanto suscettibili di applicazione
analogica (PREDISPOSIZIONE DEL PDF, NOMINA
DOCENTI
DI
SOSTEGNO,
ASSITENTI
EDUCATORI E ACCOMPAGNATORI…).
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6. SVOLGIMENTO DEI
PROGRAMMI
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I PROGRAMMI DELLE SCUOLE MEDIE DI
II GRADO tendono al conseguimento di
una “professione”.
L’integrazione degli alunni portatori di
handicap deve tener conto di ciò, deve
quindi garantire apprendimenti funzionali
al profilo professionale, Salvo che non sia
necessario svolgere attività equipollenti.
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Tuttavia nell’arco del primo biennio gli alunni
portatori di h psichico possono svolgere
programmi semplificati e diversificati rispetto a
quelli dei compagni di classe.
Al termine del biennio, ove i programmi non abbiano
consentito il raggiungimento di un livello di
preparazione conforme viene rilasciato un
attestato di frequenza che non produce effetti
legali e che può essere utilizzato per l’accesso
alla formazione professionale.
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7. PROVE SCRITTE,
GRAFICHE,
SCRITTOGRAFICHE, ORALI E
PRATICHE
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E’ opportuno sottolineare che specie per gli alunni con
handicap fisico e sensoriale, l’uso di ausili offerti
dalle moderne tecnologie consente l’effettuazione di
dette prove che possono peraltro essere sostituite da
prove alternative.
Può risultare utile consentire tempi più lunghi e lo
spostamento in locali diversi dalla classe nel qual caso
è cura del docente interessato, d’intesa col capo di
istituto predisporre la necessaria assistenza.
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8. VALUTAZIONE
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In sede di valutazione finale, il consiglio di
classe dovrà stilare una relazione che tenga
conto del Piano Educativo individualizzato.
In essa devono essere indicate le discipline per
le quali sono stati adottati accorgimenti
particolari e le attività integrative e di
sostegno svolte.
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Sulla base degli elementi riportati nella relazione
possono essere predisposte prove valutative
differenziate coerenti con il livello degli
insegnamenti impartiti.
La valutazione deve valutare i progressi dell’alunno in
rapporto con le sue potenziali attitudini e alle
finalità dei programmi complessivi del biennio o del
triennio.
Nessuna valutazione differenziata è ammissibile nei
confronti di alunni con handicap fisico e sensoriale
per i quali è consentito l’uso di particolari sussidi e
ausili.
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9. OSSERVATORIO
PERMANENTE
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E’ istituito presso l’Ufficio Studi e
programmazione del Ministero un
Osservatorio Permanente per le
problematiche relative all’integrazione
di alunni con handicap in ogni ordine e
grado di scuola.
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Riassumendo: CM 262/88
1. Principi per l’ntegrazione
2. Opportunità intese tra scuola, asl, enti locali
3. Procedure operative:
- Preiscrizioni
- Iscrizioni
- Frequenza, assistenza, sostegno
- Svolgimento programmi
- Prove scritte, grafiche, orali…
- Valutazione
4. Ruolo e compiti Osservatorio permanente
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