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Comunicazione Iva dei rapporti con paesi “black list”

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Comunicazione Iva dei rapporti con paesi “black list”
Comunicazione Iva dei rapporti
con paesi “black list”
Quadro normativo:
- Art. 1, DL 40/2010 (legge istitutiva)
- Dm 30 marzo 2010 (decreto attuativo)
- Provvedimento Agenzia entrate 28 maggio 2010 (approvazione modello)
- Dm 27 luglio 2010 (modifica paesi “black list”)
- Dm 5 agosto 2010 (integrazione disposizioni e proroga primo termine)
- Circolare A.E. n. 53 del 21 ottobre 2010 (chiarimenti)
- Circolare A.E. n. 54 del 28 ottobre 2010 (non punibilità primi errori)
- Risoluzione A.E. n. 121 del 29 novembre 2010 (stabili organizzazioni
estere)
- Circolare A.E. n. 2 del 28 gennaio 2011 (risposte a quesiti vari)
L’adempimento secondo la legge
(art. 1, comma 1, DL n. 40/2010)
I
comunicano telematicamente tutte le
.
Possibili modifiche dell’area dell’adempimento
Art. 1, comma 2, DL 40/2010
Il ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può:
- escludere l’obbligo nei riguardi di alcuni paesi “black list”
o alcuni settori di attività svolte in tali paesi
- estendere l’obbligo a paesi “non black list”, nonché a specifici
settori di attività e a particolari categorie di soggetti
Dm 5/8/2010:
- Esclusione dall’obbligo delle attività esenti in regime di dispensa
dagli adempimenti Iva (con effetto dall’1/7/2010)
- Estensione dell’obbligo alle prestazioni di servizi non territoriali
(con effetto dall’1/9/2010)
Dm 27/7/2010:
riabilitazione
Cipro, Malta e
Corea del Sud
ELENCO DEI PAESI “BLACK LIST”
(dd.mm. 4/5/1999 e 21/11/2001)
Alderney (Aurigny)
Andorra
Angola
Anguilla
Antigua e Barbuda
Antille Olandesi
Aruba
Bahamas
Bahrein (Dawlat al-Bahrain);
Barbados
Barbuda
Belize
Bermuda
Brunei (Negara Brunei Darussalam)
Costa Rica
Dominica
Emirati Arabi Uniti
Ecuador
Filippine
Giamaica
Gibilterra
Gibuti
Grenada
Guatemala
Guernsey
Herm (Isole del Canale)
Hong Kong
Isola di Man
Isole Cayman
Isole Cook
Isole Marshall
Isole Vergini Britanniche
Isole Vergini statunitensi
Jersey
Kenia
Kiribati (ex Isole Gilbert)
Libano
Liberia
Liechtenstein
Lussemburgo
Macao
Malaysia
Maldive (Divehi)
Maurizio (Republic of Mauritius)
Monserrat
Nauru
Niue
Nuova Caledonia
Oman
Panama
Polinesia Francese
Portorico
Principato di Monaco
Salomone
San Marino
Sant'Elena
Sark (Sercq)
Seicelles
Singapore
Saint Kitts e Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Samoa
Svizzera
Taiwan (Chunghua MinKuo);
Tonga
Turks e Caicos
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
In corsivo i paesi elencati nel solo nel dm 21/11/2001; gli altri paesi sono ricompresi in entrambi i decreti.
Sono tenuti all’adempimento:
soggetti passivi Iva, anche se non stabiliti in Italia
Soggetti passivi stabiliti: obbligo per tutte le operazioni incluse nel
perimetro delineato dalla norma
Sono esonerati:
- Contribuenti in regime dei minimi (legge 244/2007)
- Contribuenti in regime nuove iniziative (legge n. 388/2000)
- Enti non commerciali, per le operazioni istituzionali
Stabili organizzazioni estere di soggetti stabiliti: obbligo per le
prestazioni di servizi rese e ricevute (ris. 121/2010)
Soggetti passivi non stabiliti (se identificati direttamente o mediante
rappresentante fiscale): obbligo per le operazioni territorialmente rilevanti
in Italia
Esempi:
- Impresa IT riceve una prestazione alberghiera in Svizzera: sussiste l’obbligo
- Impresa FR con rappresentante fiscale in IT riceve una prestazione alberghiera in Svizzera:
non sussiste l’obbligo
- Impresa FR vende, tramite rappresentante in IT, beni ad operatore Svizzero: sussiste l’obbligo
Operatori economici con sede, domicilio o residenza
in paesi “black list”
Nozione di operatore economico: chiunque esercita in modo indipendente
e in qualsiasi luogo un’attività economica, come definita dall’art. 9 della
direttiva 2006/112/CE
Accertamento dello status di operatore economico:
- eventuale certificazione o numero identificativo dello Stato estero, oppure
- dichiarazione della controparte
Ubicazione dell’operatore economico: rileva la sede, il domicilio o la
residenza. E’ ininfluente, invece, l’eventuale posizione Iva aperta mediante
identificazione diretta, rappresentante fiscale o stabile organizzazione.
Pertanto la comunicazione è obbligatoria anche nei seguenti casi:
- Impresa IT vende in Italia beni ad operatore svizzero, fatturandoli al rappresentante fiscale in Italia
- Impresa IT effettua un trasporto di merci per conto della stabile organizzazione IT di un operatore economico svizzero
(così si desume dalla circ. 53/2010)
Non è obbligatoria, invece, se IT vende o acquista presso rappresentante fiscale in Svizzera di operatore economico
francese
OPERAZIONI DA SEGNALARE
Con effetto dalle operazioni effettuate dall’1/7/2010:
Cessioni di beni (anche esportazioni)
Acquisti di beni (anche intracomunitari e importazioni)
Prestazioni di servizi rese (*)
Prestazioni di servizi ricevute
Con effetto dalle operazioni registrate dall’1/9/2010:
Prestazioni di servizi non territoriali, rese o ricevute
registrate o soggette a registrazione
ai fini dell’Iva, indipendentemente
dal trattamento (operazioni
imponibili, non imponibili, esenti,
non soggette)
sebbene non soggette a
registrazione ai fini Iva
Non vanno segnalati:
-acquisti e vendite di beni non territoriali (es. compravendite “estero su estero”,
rifornimenti di carburante)
- omaggi (se irrilevanti ai fini Iva)
- cessioni di campioni gratuiti (se irrilevanti ai fini Iva)
(*) Le prestazioni di servizi “generiche” rese ad operatori economici di altri Stati membri, non territoriali ai
sensi dell’art. 7-ter del DPR 633/72, sono soggette ad obbligo di fatturazione e registrazione, per cui
rientrano nell’obbligo sino dal 1° luglio 2010.
(esempio: trasporto di merci effettuato da un’impresa IT nei confronti di un’impresa di Montecarlo)
Dati da comunicare
- Codice fiscale, partita Iva, dati identificativi del soggetto
obbligato
Per ciascuna controparte “black list”:
- codice fiscale o altro codice identificativo (in assenza, il dato può essere
omesso)
- ditta, nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio fiscale della
controparte persona fisica
- denominazione o ragione sociale, sede legale o amministrativa della
controparte persona giuridica
- periodo di riferimento
- importo complessivo delle operazioni attive e passive, distinto tra
imponibili, non imponibili, esenti e non soggette, al netto delle note di
variazione
- l’importo complessivo dell’imposta
- importo delle note di variazione (imponibile e imposta) emesse e ricevute
relative ad annualità precedenti
Periodicità della comunicazione
Trimestrale se l’ammontare delle operazioni con soggetti “black list”
registrate nei quattro trimestri precedenti non supera, per ciascuna
categoria di operazioni, l’importo di 50.000 euro
Si assume distintamente l’importo di ciascuna delle quattro categorie di operazioni (cessioni di
beni, acquisti di beni, prestazioni rese, prestazioni ricevute)
Mensile negli altri casi
In caso di superamento della soglia nel corso del trimestre, scatta
l’obbligo mensile dal mese successivo
Es. superamento soglia a MAGGIO 2011
Obbligo di presentare, entro il 30 GIUGNO 2011, gli elenchi del mese di APRILE e del
mese di MAGGIO. Questi elenchi (come pure quelli successivi del 2011) dovranno
riportare la barratura della casella “Variazione di periodicità”
In caso di inizio dell’attività da meno di quattro trimestri, si assume la
periodicità trimestrale, a condizione che la soglia non risulti superata nei
trimestri trascorsi
Criteri per l’imputazione al periodo delle operazioni
1) Operazioni rilevanti ai fini Iva:
- data di registrazione nei registri Iva, o, se precedente
- data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie
La regola vale anche per le operazioni soggette a “reverse charge”
2) Operazioni non rilevanti (prestazioni extraterritoriali):
- data di registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, o, in mancanza
- data del pagamento
3) Importazioni
- data di registrazione della bolla doganale o, se precedente
- data di registrazione in contabilità della fattura del fornitore estero
In questo secondo caso, occorrerà successivamente integrare la
comunicazione con i dati della bolla doganale, riportando l’integrazione tra le
variazioni (circolare A.E. n. 2/2011)
Termini e modalità di presentazione
La comunicazione deve essere presentata in via telematica entro
l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento
Norme transitorie
In sede di prima applicazione, le comunicazioni relative:
- ai mesi di luglio e agosto
- al trimestre luglio-settembre
dovevano essere trasmesse entro il 2 novembre 2010 (scadenza naturale
per le comunicazioni mensili di settembre)
Eventuali errori commessi nella compilazione delle comunicazioni relative
al trimestre luglio-settembre ed ai mesi da luglio a novembre del 2010 non
saranno sanzionati, a condizione che sia stata trasmessa comunicazione
integrativa entro il 31 gennaio 2011.
Regime sanzionatorio
Omissione, incompletezza o
inesattezza della comunicazione:
sanzione pecuniaria da 516 a 4130 euro
In caso di più violazioni, non si applica il principio del “cumulo giuridico”
(vale quindi il “cumulo materiale: ad esempio, se si omettono 12 comunicazioni mensili, la sanzione è
moltiplicata per 12)
Non punibili gli errori scusabili (assenza di colpa).
Comunicazione rettificativa o integrativa entro il mese successivo: nessuna
sanzione (barrare la casella “comunicazione integrativa”)
Regolarizzazione dopo tale termine (anche di omissioni): ravvedimento operoso
entro un anno dalla commissione della violazione (circ. 2/2011). Non si deve
barrare la casella “comunicazione integrativa”
Risposte varie
(circolare A.E. n. 2 del 28 gennaio 2011)
Spese di trasferta dei dipendenti: non vanno segnalate le prestazioni di servizi (es.
prestazioni di trasporto, prestazioni alberghiere, ecc.) di cui fruisce il dipendente in trasferta in tutti
i casi in cui dette spese (di regola, di importo esiguo) siano correttamente classificate nel costo
del personale secondo i principi contabili adottati dall’impresa.
Acquisti di servizi territoriali all’estero (es. prestazione alberghiera a Monaco):
vanno indicati comprensivi dell’eventuale imposta estera nel rigo A27 (acquisti non soggetti).
Commissioni bancarie addebitate da banca “black list”: vanno autofatturate, in
regime di esenzione, e segnalate
Tour operator: pur trattandosi di operazioni imponibili, non essendovi Iva esposta vanno
riportate tra le operazioni non soggette
Vendite con scontrini o ricevute fiscali: non vanno segnalate, poiché non
contengono i dati della controparte
Fusioni, incorporazioni, ecc.: se avvengono nel corso del periodo di riferimento, il
soggetto avente causa può presentare un’unica comunicazione, comprendente le operazioni
proprie e quelle del soggetto estinto
Fatture per acconti: vanno segnalate
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