...

Relazione Sig. Rolando Vivaldi

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

Relazione Sig. Rolando Vivaldi
Problemi e novità in materia di
lavoro autonomo – una lettura
fiscale del Regolamento di Ateneo
sugli incarichi esterni
Università di Pisa
9 Giugno 2009
Rolando Vivaldi - Area Finanza e
Fiscale - Unità Fiscale
1
Obiettivi
Dimostrare la coerenza del Regolamento con le
normative fiscali
Non si parlerà del regime fiscale delle co.co.co.,
(se non qualche cenno strettamente necessario)
perché il tempo è poco.
Mi concentrerò
sul lavoro autonomo
professionale ed occasionale gestito in maniera
completamente autonoma dai Dipartimenti
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
2
Un contributo anglosassone per determinare se
si è in presenza di lavoro autonomo
Who, What, Where, When, How
(The control Test, the integration test, the
economic reality test, Oxford University
Press, 2002, 17)
• E’
il
cosidetto
principio
dell’”ingerenza”: massima nel
lavoro subordinato, minima in
quello autonomo dove spesso si
controlla
solo
il
risultato
dell’attività
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
3
La coerenza fiscale del Regolamento
sugli incarichi esterni
• Articolo 1 comma 2
• E’ lavoro autonomo tutto ciò che rientra nel
“contratto d’opera” indipendentemente dallo
status fiscale del soggetto (Partita IVA o non
possessore di partita IVA, iscritto ad albo o
meno, lavoratore dipendente o meno etc.) 
definizione valida anche ai fini fiscali
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
4
Lavoro autonomo in senso fiscale
Lavoro autonomo professionale
Reddito di lavoro autonomo art.
54 del TUIR
Lavoro autonomo occasionale
Redditi “diversi” art. 67 1 comma lettera l)
TUIR
Collaborazione coordinata e continuativa
Redditi assimilatiRolando
lavoro
dip.te (art.50 TUIR)
Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
5
Qua il regolamento decide pur non
essendoci un divieto fiscale
• Articolo 2 comma 2
• “Nessuno può essere contemporaneamente
titolare di più contratti di lavoro autonomo
con l’Università di Pisa…”
• Circolare 67/E del 6 Luglio 2001 dell’ Agenzia
delle Entrate :
• 4.3 “Rapporti di collaborazione intrattenuti
con più sostituti d’imposta o con il proprio
datore di lavoro dipendente”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
6
Principio fondamentale : onnicomprensità
del reddito di lavoro dipendente……..
“Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le
somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni
liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si
considerano percepiti nel periodo di imposta anche le
somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12
gennaio del periodo di imposta successivo a quello cui si
riferiscono.”(art. 51 TUIR)
Concetto di onnicomprensività della retribuzione
commentato con la circolare Ministero delle Finanze nr.
326 del 23.12.1997
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
7
……. da cui segue l’art. 2 comma 3 del
Regolamento
“ Non possono essere
affidati incarichi di
lavoro autonomo al
personale
dipendente dell’
Università di Pisa.”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
8
In mancanza di autorizzazione di cui all’articolo 2
comma 6 del Regolamento
Risoluzione n.101/E del 17 aggio 2007 dell’Agenzia
delle Entrate……
 “L’ assenza di conferimento di incarico o di autorizzazione da parte
dell’amministrazione di appartenenza a svolgere attività presso terzi
esclude che i compensi che ne derivano possano classificarsi come
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente in quanto non vi è
relazione alcuna con la posizione di lavoro richiesta dall’art. 50,
comma 1 lettera b) del TUIR”.
 Tale circostanza …comporta che detti compensi debbano
qualificarsi…come redditi da rapporti di co.co.co. o di lavoro
autonomo anche occasionale
 Nulla osta alla suddetta imponbilità la circostanza che i compensi
siano percepiti …senza il conferimento o l’autorizzazione di legge
considerato..che i proventi derivanti dalle predette attività non
autorizzate sono comunque
imponibili
nelle categorie
di
Rolando Vivaldi
- Area Finanza e se
Fiscalecompresi
9
Unità Fiscale
reddito di cui all’articolo 6 comma
1 del TUIR
Si può guardare anche ai CCNNLL per la
determinazione del compenso dei co.co.co
• Articolo 4 comma 2 del regolamento
 “L’ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore
autonomo (non solo co.co.co. quindi… nda) deve essere
proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto…in
nessun caso può superare…i compensi spettanti alle
professionalità equivalenti tra il personale di ruolo dell’
Ateneo”
• Articolo 1 comma 772 della l.296/2006
 “..i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere
proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e
devono tenere conto dei compenso normalmente corrisposto
per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei
Rolando Vivaldi -di
Areariferimento”
Finanza e Fiscale contratti collettivi nazionali
10
Unità Fiscale
TITOLO II – Procedure per il
conferimento dell’incarico di co.co.co
• Articolo 6 del Regolamento
• Si intende coordinato e continuativo il
contratto di lavoro autonomo avente ad
oggetto una serie di realizzazioni dello stesso
tipo, svolte personalmente e per un periodo di
tempo apprezzabile, secondo le indicazioni di
massima del committente , nell’ambito di
progetti ed obiettivi predeterminati dalo
stesso”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
11
Le pubbliche amministrazioni sono escluse dalla normativa a
progetto ma…..fa bene il Regolamento a citare progetti ed
obiettivi
Interpello 39/2009 del 15/05/2009 del Ministero del Lavoro
 Sebbene il D.Lgs. n. 276/2003, in cui è contenuta la
disciplina del c.d. lavoro a progetto, “non trova
applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il
loro personale” – rispetto al quale si applicano le
limitazioni di cui all’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.
165/2001, da ultimo modificato dal D.L. n. 112/2008
(conv. da L. n. 133/2008) – va sottolineato che la
Funzione Pubblica, già con circ. n. 4/2004, aveva inteso
evidenziare lo stretto collegamento che le
collaborazioni coordinate e continuative devono
comunque avere con il raggiungimento di specifici
obiettivi, anche a livello “programmatorio”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
12
Attenzione però…..
• Il Regolamento contiene una definizione
giuridica ma non fiscale di collaborazione
coordinata e continuativa
• Il lavoro a progetto delineato dal comma 1
dell’articolo 6 può essere svolto fiscalmente
infatti:
Con contratto di co.co.co. Se il prestatore non ha (e
non sia necessaria) la partita IVA
Con contratto di lavoro autonomo professionale se il
prestatore ha partita IVA e l’incarico è congruente
con la sua professionalità
MAI CON CONTRATTO OCCASIONALE
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
13
Suggerimenti su contratto e lettere di incarico
• Art. 4 del Regolamento:
• “ Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati
mediante appositi contratti sottoscritti dalle
parti o lettere di incarico ..”
•
bollo da 14,62 i 100 righi
• Registrazione
con
imposta proporzionale
• Le lettere
di incarico devono essere
firmate per accettazione su una copia del documento
• NEL CONTRATTO IL LORDO PRESTATORE
• NEL PROVV.TO LORDO AMM.NE (ART. 7 COMMA 2
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale 14
LETTERA E) DEL
REGOLAMENTO)
Unità Fiscale
La proroga per maternità
Interpello 39 del 15 Maggio 2009 Ministero del Lavoro
 Tale considerazione porta a sostenere che, laddove venga meno il
progetto o programma sotteso al rapporto di collaborazione
instaurato – oggettivamente individuabile sulla base del contratto –
il rapporto stesso possa ritenersi esaurito ferme restando,
evidentemente, le tutele previste in capo al lavoratore dal citato
D.M. 12 luglio 2007.
 Se l’assenza per gravidanza incide negativamente nella realizzazione
del progetto di lavoro, può considerarsi in linea con la ratio del
contratto e con il principio di corrispettività dello stesso non
corrispondere in tutto o in parte il compenso concordato ferme
restando, come già evidenziato, le tutele di carattere indennitario
previste dal D.M. del 2007.
Riferimento in articolo 5 del Regolamento (“Divieto di proroga con
maggior oneri e sospensione del rapporto”)
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
15
TITOLO III PRESTAZIONI OCCASIONALI
Articolo 9 del Regolamento
“Si intende occasionale il contratto
di lavoro autonomo che si esaurisce
nella realizzazione di una specifica
opera, di breve durata e di modesto
importo”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
16
Attenzione però…..
• Il Regolamento contiene una definizione giuridica ma
non fiscale di prestazione occasionale
• L’occasionale delineata dal comma 1 dell’articolo 9
può essere svolto fiscalmente infatti:
Con contratto di lavoro autonomo non svolto
abitualmente ex art. 67 comma 1 lettera l) se il
prestatore non ha (e non sia necessaria) la partita IVA
Con contratto di lavoro autonomo professionale se il
prestatore ha partita IVA e l’incarico è congruente con la
sua professionalità
Va assunta oltre alla breve durata ed al modesto importo
anche l’assenza di coordinamento
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
17
TITOLO IV – PRESTAZIONI RESE DA SOGGETTI
LIBERO PROFESSIONISTI
Articolo 11 del Regolamento
• “Qualora un incarico di lavoro autonomo…debba
necessariamente essere svolto da soggetti libero
professionisti, con conseguente liquidazione del compenso
dietro presentazione di fattura, si procede con le modalità
di cui agli articoli 9 e 10, indipendentemente dalla natura
coordinata e continuativa o occasionale della prestazione”
Circolare 67/E del 6 Luglio 2001 dell’Agenzia delle Entrate
• Definizione pertinente : opera il principio di “attrazione”
nel reddito di lavoro autonomo professionale se “per lo
svolgimento dell’attività di collaborazione siano necessarie
conoscenze tecnico giuridiche direttamente collegate
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
all’attività di lavoro autonomo
esercitata abitualmente”) 18
Abitualità
Professionalità
(regolarità,stabilità,sistematicità)
LAVORO AUTONOMO
PROFESSIONALE
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
19
Collaborazioni coordinate e
continuative
La norma fiscale dell’articolo 50 1^
comma lettera c-bis) del TUIR
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
20
Co.co.co. – definizione fiscale (art.50
1 comma lettera c-bis) TUIR - 1
…..”le somme ed i valori in genere a qualunque titolo
percepiti nel periodo di imposta,anche sotto forma di
erogazioni liberali, in relazione agli uffici di
amministratore, sindaco o revisore di società,
associazioni ed altri enti con o senza personalità
giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste e
simili,
alla
partecipazione
a
collegi
e
commissioni…….”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
21
Co.co.co. – definizione fiscale (art.50 1 comma lettera
c-bis) TUIR - 2
• “…nonché quelli percepiti in relazione ad altri
rapporti di collaborazione aventi per oggetto
la prestazione di attività svolte senza vincolo
di subordinazione a favore di un rapporto
unitario e continuativo senza impiego di mezzi
organizzati e con retribuzione periodica
prestabilita..”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
22
Co.co.co. – definizione fiscale (art.50
1 comma lettera c-bis) TUIR - 3
• “…semprechè gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei
compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente
di cui all’art. 46 comma 1, concernente redditi di lavoro
dipendente, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art.
49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo
esercitato dal contribuente.”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
23
LAVORO AUTONOMO
PROFESSIONALE
Con le principali novità
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
24
Presunzione assoluta di abitualità
• L’iscrizione ad un albo professionale
(“ Il professionista iscritto in un albo, ad es. il medico ospedaliero o un
ingegnere dipendente , svolgono attività di lavoro autonomo anche se
dovessero eseguire una sola prestazione all’ anno” citazione da
Bonati-Rizzardi, “Il reddito di lavoro autonomo e dipendente” ,2008,
Ed. ILSOLE24ORE”
Ris. n. 362012/77 dell'8 giugno 1977 - Dir. TT. AA.
Circolare Inps 28 Marzo 1997 nr.83
Risposta nr. 13 del Ministro delle Finanze a “Il Sole 24 Ore” del
23 Maggio 1987
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
25
Lavoro autonomo : IVA e redditi
Min Lavoro - Interpello 65 del 23.12.2008 -
In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere
prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata
e continuativa a progetto solo qualora la stessa non rientri
nell’ambito dell’attività ordinaria svolta professionalmente.
In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire
reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell’alveo di cui
al citato art. 47 TUIR (in realtà 50 Nda) , senza obbligo di
emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato
a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l’applicazione
dell’imposta per carenza del presupposto oggettivo (cfr.
26
Rolando Vivaldi
e Fiscale Min. Finanze circ. n. 207/E
del- Area16Finanza
novembre
2000).
26
Unità Fiscale
Un caso di coesistenza del 2% a Cassa e del 4% all’ Inps –
Interpello dell’ Inarcassa al Ministero del Lavoro nr. 60 del 23
Dicembre 2008
L’ingegnere iscritto all’Ordine e munito di partita IVA che
esercita in via non esclusiva la libera professione,
affiancandola ad attività di lavoro dipendente, dovrà
versare:
 - all’INPS il contributo previdenziale obbligatorio pari,
per l’anno 2008, al 17% del reddito professionale
imponibile a fini Irpef, con la possibilità di
maggiorazione a carico del committente del 4% del
fatturato lordo a titolo di “rivalsa”;
 - ad INARCASSA il contributo integrativo, sempre
addebitabile al cliente, pari al 2% dei corrispettivi
rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA.
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
27
Quando nella fattura c’è il 4% ed il 2%
Compensi…………….
Spese………………
+4% I.N.P.S.……………
+2% Cassa su 2080,00..
Imponibile IVA………..
IVA 20% su 2121,60…..
Totale documento…….
R.A. 20% su 2080,00..
Netto a pagare_______
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
1000,00
1000,00
80,00
41,60
2121,60
424,32
2545,92
- 416,00
2129,92
28
Le follie dei rimborsi spese a professionisti……
Ia caso : conferiamo un mandato con rappresentanza
 • I giustificativi di spesa sono intestati al professionista/prestatore del servizio
 • Il committente effettua il pagamento in nome e per conto del professionista, ed
emette nei suoi confronti un documento escluso da Iva ex art. 15 con allegate le
fatture del servizio fruito (che non vengono registrate)
 • Il professionista registra le fatture che giustificano le spese di viaggio, vitto e
alloggio potendo detrarre l'Iva esposta nelle stesse, procedendo poi a rifatturare le
spese al committente (solo imponibile) e portando in diminuzione del netto da
pagare l'anticipazione delle spese fatto in suo nome e per suo conto dal
committente (di cui alla nota ex art. 15)
Iia caso : conferiamo un mandato senza rappresentanza
 • I giustificativi di spesa sono intestati al committente, con indicazione del
nominativo del fruitore del servizio (professionista)
 • il committente, che ha detratto l’Iva esposta in fattura, emette a sua volta fattura
al 10% nei confronti del professionista, fruitore del servizio, il quale detrae l’Iva e
deduce il costo
 In entrambi i casi le spese così sostenute non concorrono alla determinazione del
tetto del 2% di cui all’art.
54 TUIR dei compensi deducibile dal reddito
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale 29
professionale a titolo di spese per vitto
e alloggio
Unità Fiscale
Una fattura nel caso di mandato con rappresentanza
• Spese professionali_________________
10.000,00
• Spese per alberghi e ristoranti anticipate dal committente
___________________________
475,00
• Imponibile contributivo_________
10.475,00
• Cassa professionale al 4%___________
419,00
• Imponibile IVA_______________
10.894,00
• IVA 20% ___________________
2.178,80
• Totale fattura ________________
13.072,80
• Meno:
• Ritenuta d’acconto (20% Imponibile contributivo)-2.095,00
• Spese anticipate dal committente __
- 570,00
• Netto a pagare__________________________ 10.417,80
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
30
Per cui facciamo così o in subordine così…
Facciamo così : Evitiamo il prepagato per i
professionisti e facciamo inserire in fattura i
rimborsi spese applicando sul coacervo del
compenso + spese l’ IVA e la ritenuta
d’acconto…………..
O in subordine (perché ce lo chiede lui) così:
gestiamo i rimborsi spese nell’ambito del
contratto
scrivendo
chiaramente
che
“contrattualmente” l’ Amministrazione li sosterrà
come spesa propria.
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
31
Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto
dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)
• Si applica a persone fisiche esercenti impresa o
arti e professioni che:
• - nell’anno solare precedente hanno percepito
ricavi o compensi ragguagliati ad anno <30.000
euro senza cessioni all’esportazione
• Non hanno sostenuto spese per personale dip.te
o assimilato
• Nel triennio precedente non hanno effettuato
acquisti o leasing di beni strumentali >15.000,00
euro
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
32
Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto
dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)
 Non addebitano l’IVA e non hanno diritto alla
detrazione dell’imposta dovuta o addebitata sugli
acquisti
anche
intracomunitari
e
sulle
importazioni.
 Versano l’IVA per gli acquisti intracomunitari
entro il 16 del mese successivo
 No IRAP
 Sul reddito imposta sostitutiva del 20%
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
33
Nuovo regime contribuenti minimi e marginali previsto
dalla Finanziaria 2008 (art. 1 commi da 96 a 117)
• Uscita dal regime:
• - entro il mese o trimestre successivo se si
supera il limite per più del 50% (compensi
oltre i 45.000 euro)
• - l’anno successivo se l’ammontare di ricavi
o compensi sarà superiore a 30.000 euro
ma non a 45.000 euro
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
34
Cosa dobbiamo trovare su una fattura
emessa da contribuente minimo
• “Operazione effettuata ai sensi
dell’articolo 1, comma 100, della
legge Finanziaria per il 2008”
• La fattura deve essere in regola con l’imposta di
bollo (1,81€ per importi superiori a 77,47 euro)
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
35
Il bollo quando si paga la fattura di un minimo
• La risoluzione 365/E del 3 Ottobre 2008 – di
risposta ad un interpello del Ministero della
Giustizia – ha disposto che “l’imposta di
bollo è dovuta…anche sulle quietanza
relative ai mandati…a favore dei
contribuenti minimi sempre che la somma
da corrispondere sia superiore ad euro
77,47.”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
36
Regime agevolato giovani di cui all’articolo 13 della
legge 388/2000
Compensi……………. 1000,00
Spese………………… /////////
+4% I.N.P.S.…………… 40,00
Imponibile IVA……… 1040,00
IVA 20% su 1040,00….. 208,00
Totale documento……. 1248,00
R.A. 20%…………... /////////////
Netto a pagare_______ 1248,00
Compenso esente da applicazione ritenuta alla fonte Irpef ex art. 25 D.P.r. 600/73 ai sensi di
quanto precisato nella C.M. 26/01/2001 nr. 8/E in materia di regime fiscale agevolato
art. 13 legge 388/2000
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
37
Limiti di uscita dal regime delle nuove
attività di impresa e di lavoro autonomo
Compensi
annui
Anno in cui
sono stati
conseguiti i
compensi
Anno
successivo
Fino a
30.987,41
agevolazione
agevolazione
Da 30,987,41
a 46.481,12
Agevolazione
decadenza
Oltre
46.481,12
decadenza
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
38
LA PRESTAZIONE OCCASIONALE
Solo ciò che serve per capire le
coerenze del Regolamento
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
39
Rimane difficile stabilire quando si è in
presenza di lavoro autonomo occasionale
ex- art. 2222 cod.civ.
• Non è elemento decisivo ma solo
sintomo:
•
•
•
•
Il tempo
L’importo
La sporadicità
L’orientamento verso il risultato
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
40
Aspetti fiscali
Il lavoro autonomo occasionale è
disciplinato dall’art. 67 comma 1 lettera l)
del TUIR che disciplina i redditi diversi:
“i redditi derivanti da attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente o
dalla assunzione di obblighi di fare, non
fare o permettere”
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
41
Art. 44 D.L. 269/2003
 A decorrere dal 1º gennaio 2004 i soggetti esercenti
attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati
alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo
qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia
superiore ad euro 5.000. Per il versamento del
contributo da parte dei soggetti esercenti attività di
lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità
ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e
continuativi iscritti alla predetta gestione separata.
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
42
Esempio
•
•
•
•
•
•
Compenso………………… 4500 euro
Spese documentate……….. 1000 euro
Totale_________________ 5500 euro
Inps 17% ….…………….
311,67 euro (935€)
Ritenuta alla fonte……….. 1100 euro
Netto da corrispondere…. 4088, 33 euro
• Si suppone che ci sia altra copertura previdenziale
e che siano già stati corrisposti 5000 euro
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
43
I prestatori di lavoro autonomo
occasionale non residenti
Per i soggetti prestatori occasionali non residenti
che svolgono la loro prestazione in Italia è dovuta
la contribuzione.
Con interpello 35 del 1 settembre 2008 il
Ministero del lavoro ha chiarito che l’eventuale
presenza, ai fini dell’aliquota, di contribuzione
estera non può rilevare in Italia se non in
presenza di specifiche convenzioni bilaterali.
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
44
Il contratto di lavoro occasionale ed il
bollo
Il contratto di lavoro autonomo occasionale, se
redatto e firmato contestualmente, sconta
l’imposta di bollo nella misura di 14,62 € ogni
cento righe
Se invece il contratto è perfezionato mediante
scambio di corrispondenza commerciale laddove
sia però prevista nei regolamenti di Ateneo, è
possibile evitare l’imposta di bollo (altrimenti
sconta il divieto di cui alla R.D. 2440 del 1934) ed
applicarla solo in caso d’uso
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
45
Risoluzione 157/E del 21 luglio 2003 dell’Agenzia
delle Entrate
Con una innovativa interpretazione l’Agenzia delle
Entrate ha considerato esenti da bollo i
contratti(anche professionali) con cui si conferisce
l’incarico di docente a contratto ed anche – più
estesamente – i contratti relativi a consulenza
tecnica, scientifica e fiscale nelle Università.
Molto discutibile questa interpretazione
Rolando Vivaldi - Area Finanza e Fiscale Unità Fiscale
46
Fly UP