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Tirocini per soggetti disabili in Liguria

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Tirocini per soggetti disabili in Liguria
Progetto Borsa Lavoro - Tirocini
per soggetti disabili in Liguria
U.O. Legislazione e Normative, Servizi di
Assistenza alle Istituzioni e Promozione
Lavorativa Fasce Svantaggiate
MEDIAZIONE 1
• La mediazione è un percorso molto complesso che si articola in fasi e
momenti diversi. Partendo da elementi essenziali quali la conoscenza
delle caratteristiche soggettive dell’utente e del mondo del lavoro, il
percorso si sviluppa nelle diverse fasi dall’orientamento, alla
formazione, al lavoro, e in base anche al processo terapeutico stabilito
per l’utente.
• E’ realizzabile attraverso il lavoro in rete degli operatori delle strutture
pubbliche e del privato sociale. Finalità della mediazione è raccordare
nel modo più soddisfacente possibile l’offerta di lavoro di fasce deboli
con la domanda del sistema delle imprese.
MEDIAZIONE 2
Gli operatori della mediazione svolgono il proprio compito
basandosi su una progettazione ben definita che prevede la
costruzione di un:
PROGETTO INDIVIDUALIZZATO SULL’UTENTE
e richiede necessariamente il coordinamento e la
collaborazione tra le diverse competenze e professionalità.
MEDIAZIONE 3
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LAVORO IN RETE
Tra gli enti di appartenenza/riferimento degli operatori si individuano:
-Asl
-Comuni, Distretti, Zone
-Province
-Regione
-Associazioni del privato sociale
-Provveditorato agli studi
-Prefettura
-Centri di F.P.
-Uffici periferici del Ministero del Lavoro (DPL)
-Uffici decentrati sul territorio del Ministero di Grazia e Giustizia
-Sindacati
-Coop. Soc.
LA RETE
• Per realizzare un progetto di inserimento individualizzato
sull’utente è necessario un uso strategico delle risorse sul
territorio, tale da avviare un dialogo istituzionale allo
scopo di individuare metodologie adeguate alle diverse e
articolate situazioni che presentano le fasce deboli.
• L’uso adeguato delle sinergie permette di passare da
interventi assistenziali alla costruzione di un più solido
progetto di vita volto all’autonomia, per un effettivo
inserimento sociale.
• Da questa attività così strutturata si sviluppa un lavoro di
coordinamento della rete che agisce su tre distinti livelli:
Livelli di operatività
• 1) Politico amministrativo: la programmazione regionale,
provinciale e comunale sugli interventi e la relativa
ripartizione economica tra assistenza e comparto sociale,
va armonizzata con le varie esigenze degli aventi diritto ed
è pertanto necessario il raccordo territoriale e il ritorno
dell’informazione alla regia regionale.
• 2) Progettuale-consultivo: concorrono, rispetto alle proprie
competenze, tutti o parte degli amministratori e degli
operatori a vario titolo coinvolti
• 3) Tecnico-operativo: ne fanno parte gli operatori
direttamente attivi nel processo di mediazione individuale.
LA RETE GARANTISCE
• Uso adeguato delle risorse
• Progettazione basata sul dialogo istituzionale
• Metodologie adeguate per fornire risposte diverse di fronte a
casi singoli di ESIGENZE DIVERSE per natura e grado
QUINDI
a) La risposta al bisogno come atto visibile e praticabile.
b) Possibilità di passare da un progetto, o meglio, intervento
assistenziale alla creazione di un percorso entro il quale
costruire un PROGETTO DI VITA in una logica di
solidarietà sociale istituzionalizzata
IL PERCORSO INDIVIDUALE 1
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Segnalazione
I requisiti per l’accesso al percorso devono essere comprovati dall’Ente
segnalante al servizio di mediazione. Per Enti segnalanti si intendono:
- i servizi specializzati delle USL
- i servizi sociali dei Comuni
- i servizi sociali del Ministero di Grazia e Giustizia
- il privato-sociale convenzionato.
Si possono verificare richieste “spontanee” provenienti da:
autosegnalazione, famiglia, scuola, parrocchie, varie associazioni
presenti sul territorio, etc.. Queste richieste vanno rimandate ai
servizi competenti (di cui sopra) per l’adeguata presa in carico.
IL PERCORSO INDIVIDUALE 2
Costruzione del progetto
• Per costruire un progetto è indispensabile che, per ogni
utente, sia utilizzato lo strumento SCHEDA DI
PRESENTAZIONE.
• Tale scheda, viene elaborata dopo il primo colloquio con
l’utente, e deve contenere in linea di massima:
IL PERCORSO INDIVIDUALE 3
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1. dati anagrafici
2. vita relazionale e familiare
3.diagnosi psico-sociale
4.precedenti scolastico-formativi
5.precedenti lavorativi
6.modalità di presa in carico
7.operatori che hanno in carico il soggetto
8.frequenza media del contatto col servizio
9.descrizione del progetto
IL PERCORSO INDIVIDUALE 4
Nella costruzione del progetto si deve considerare:
•
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•
-l’immaginario lavorativo dell’utente e/o della famiglia
-le aspettative
-le capacità e potenzialità lavorative del soggetto
-le esperienze lavorative
-le motivazioni ad entrare/rientrare nel mondo del lavoro
-le caratteristiche territoriali in termini economici e occupazionali
-gli strumenti legislativi (incentivi, agevolazioni, formazione) che si possono
adottare per il caso specifico.
In questa fase è opportuno non creare nel soggetto aspettative di sorta, ma
cercare di affinare le motivazioni personali di adesione al progetto.
Al soggetto va garantito l’anonimato in fase di presentazione del progetto
al datore di lavoro.
CONTATTI E RAPPORTI CON IL “SISTEMA
D’IMPRESA” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
1
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•
IL TERRITORIO
E’ essenziale per l’operatore conoscere le risorse economico produttive del
territorio di competenza (aziende industriali, artigianali, del commercio,
dell’agrucoltura, servizi terziari, enti pubblici, enti locali, comunità montane,
municipalizzate, USL, etc.). Per questo aspetto si ritiene opportuno svolgere
indagini settoriali richiedendo informazioni a:
1) Camere di commercio.
2) Osservatori sul Mercato del lavoro dei vari Enti
3) Regione Liguria
4) Sindacati ed Organizzazioni Professionali
5) Associazioni imprenditoriali e aziendali
Condizione indispensabile per l’operatore è entrare in rete mettendosi in
contatto con i servizi della mediazione che sono presenti su tutto il territorio
regionale.
CONTRATTI E RAPORTI CON IL “SISTEMA
D’IMPRESA” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
2
DISPONIBILITA’ ALL’INSERIMENTO
• Per individuare le imprese pubbliche e/o private interessate
all’inserimento lavorativo si procede sempre attivando il
lavoro in rete con i servizi sopraccitati.
CONTRATTI E RAPPORTI CON IL “SISTEMA
D’IMPRESA” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
3
CONTRATTUALITA’
• In fase di attuazione del progetto, il datore di lavoro e l’utente hanno
parità di diritti e doveri. In questo senso il rapporto tra le parti va
basato sulla reciproca fiducia. L’operatore della mediazione si occupa
di costruire e mantenere questa caratteristica all’interno del rapporto.
• L’obiettivo da perseguire è lo sviluppo progressivo e costante della
positività del rapporto in quanto valorizzazione dei rispettivi ruoli
all’interno del luogo di lavoro.
• Verificato attentamente che il risultato prefissato nel progetto possa
essere raggiunto, l’operatore provvede a far sottoscrivere un
“contratto” nel quale sono evidenziati i rispettivi compiti, ciò a
garanzia dell’utente e del datore. Va previsto un periodo di prova, entro
il quale il datore e/o utente possono sciogliere il contratto dandone
motivazione. Nella fase di impostazione e avviamento, l’operatore
deve assicurare verifiche come da progetto.
CONTRATTI E RAPPORTI CON IL “SISTEMA
D’IMPRESA” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
4
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INSERIMENTO LAVORATIVO
E’ compito dell’operatore della mediazione informare il datore di
lavoro circa il percorso formativo e riabilitativo del candidato
all’inserimento.
L’informazione deve quindi essere preparata con particolare cura
dall’operatore. In linea di massima deve contenere:
1. una sintesi del progetto che si intende avviare basata sulla
conoscenza del soggetto e sullo sviluppo delle sue potenzialità;
2. le opportunità offerte da provvedimenti legislativi specifici per
quell’inserimento;
3. la garanzia da parte del servizio proponente del supporto
tecnico nell’inserimento.
CONTRATTI E RAPPORTI CON IL “SISTEMA
D’IMPRESA” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
5
COMPATIBILITA’, REFERENTE INTERNO, CONTROLLI E
VERIFICA
• Un’attenzione particolare va posta nella scelta del “referente” interno
all’azienda il quale deve essere persona di fiducia dal datore, possedere
“carisma” nei confronti dei compagni di lavoro, doti umane e morali e
sensibilità per i problemi sociali. Con il referente si stipula una sorta di
accordo nel quale vanno specificate le mansioni e i tempi previsti del
processo di apprendimento del candidato. E’ necessario che il referente
mostri le macchine e/o gli strumenti d’uso con i quali farà pratica il
tirocinante, e come – nella procedura lavorativa – intende seguirlo. E’
necessario che il referente sia “vicino” al tirocinante soprattutto nel
periodo iniziale in modo costante, concertando con eventuali colleghi
le mansioni e i tempi inerenti lo svolgimento dell’esperienza
nell’ambito produttivo.
• Con datore e referente interno vanno concordati i tempi dei controlli e
il momento delle verifiche intermedie e finali del progetto.
CONTRATTI E RAPPORTI CON IL “SISTEMA
D’IMPRESA” PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO
6
L’obiettivo può definirsi raggiunto quando l’utente :
NON E’ PIU’ UN “COSTO” MA UNA RISORSA CON UN SUO
RUOLO ATTIVO
Quindi risultano compiuti i seguenti passaggi:
FIDUCIA
POSITIVITA’
RISORSA/ RUOLO
OFFERTA RISORSE
UMANE
Fasce Deboli:
MEDIAZIONE
DOMANDA
a) Servizio Sociale o
(Sistemi imprese pubbliche e
ASL o privato Sociale private)
a) 1° caso individuato: - Presa in carico.
portatori H.K.(esempio) a.1) Colloquio sociale
a.2) Analisi
motivazionale:
Conoscenza territorio
- caratteristiche
(parametri socio-economici)
soggetto
(esperienze, titoli, ecc)
- caratteristiche
oggettive
(capacità)
- caratteristiche
soggettive
(psicologiche e
motivazionali)
Segue
OFFERTA RISORSE
UMANE
Fasce Deboli:
MEDIAZIONE
DOMANDA
a.3) Inizio percorso di (Sistemi imprese pubbliche e
inserimento:
private)
a) 1° caso individuato: -progetto
portatori
individualizzatoH.K.(esempio)
a.4) Percorso:
Corso di Orientamento Conoscenza territorio
(parametri socio-economici)
Corso F.P.
BORSA LAVORO *
* = punto di incontro
iniziale tra soggetto e
lavoro
1° intervento: la domanda
si “sporge” verso il soggetto
OFFERTA RISORSE
UMANE
Es.: H.K. lieve
MEDIAZIONE
DOMANDA
Operatore sociale-Interventi /
agevolazioni di legge.
Es. impresa privata artigiana
PRESA IN CARICO
Intervento altri soggetti
(amm.vi/tecnici)
Disponibilità
Contatto con mediazione
PROGETTO
ORIENTAMENTO
Scelta del referente interno
F.P. (f. sit.)
BORSA LAVORO
*1
*1 primo incontro con lavoro
*2 incontro strutturato con lavoro
Stage
Finestra sul lavoro
*2
Incentivi per
l’assunzione
Quadro schema (re)inserimento socio-lavorativo (mediazione)
CLIENTI
MEDIAZIONE
FAMIGLIA
- H.K.
- INVALIDI (68/99)
- MINORI E GIOVANI A
RISCHIO
SISTEMA PRODUTTIVO
-PRESA IN CARICO DAI SERVIZI
-COLLOQUIO SOCIALE
-VISITA DOMICILIARE
-ACCERT. MOTIVAZIONALE
-PIANIFICAZIONE CONCORDATA
-DI(RE)INSERIMENTO
-F.P. (TUTOR)
DISPONIBILITA’
CONTATTO IMPRESA
- SSM - ALCOOLISTI
- CARCERATI
FORMAZIONE IN SITUAZIONE
L.381/91 L.R. 23/93 L.R. 41/95 D.P.R. 309/90
ETC.
ALTRO DISAGIO (es.
senza fissa dimora)
B
O
R
S
E
L.S.U.
L.S.U
P.A./Enti Locali.
T
I
R
O
C
I
N
I
LABORATORI PROTETTI
LAB PROT. “SOCIALE”
Enti Locali eP.A.
IMPRESE PRIVATE
Referente interno
1.compatibilità lavorativa
2.compatibilità sociale
3.compatibilità ambientale
PRIVATI E P.A.
(LEGGI D’INTERVENTO)
COSTIT. SOC MISTE (142/90)
O COOPER SOCIALI
contratto d’opera
impegno di produzione
LAB. PROT.”DI PRODUZIONE”
BORSE LAVORO E INCENTIVI 1
• Il concetto della Borsa lavoro trova un primo riferimento
nel 1988 nella legge di riordino e programmazione dei
servizi sociali della Regione Liguria (L.R. 21/88). All’art.
35 si parla finalmente di promozione di interventi rivolti
alla persona riferiti alla formazione, orientamento e
collocamento al lavoro. La delibera della Commissione
Reg.le per l’Impiego dell’ 8/6/90 descrive attentamente le
modalità dello strumento Borsa Lavoro.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 2
• Successivamente il Piano Triennale dei Servizi Sociali del
1999 istituisce gli 8 strumenti di promozione tramite
lavoro: Borse Lavoro, Formazione in situazione, ecc.
• Quanto riportato dal precedente Piano Triennale dei Servizi
Sociali, così come già citato, viene confermato dal Piano
Triennale dei Servizi Sociali 2002/2004.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 3
• CARATTERISTICHE: è uno strumento educativo
formativo riabilitativo in senso psicosociale avente
per obiettivo la mediazione all’inserimento
lavorativo e all’autorealizzazione lavorativa. Non
è rapporto di lavoro subordinato perché indirizzato
essenzialmente a fini educativo-formativi.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 4
• SOGGETTI POSSIBILI UTENTI DI BORSE LAVORO:
• - portatori di handicap di natura psichica, fisica e
sensoriale, iscritti nelle liste provinciali per l’avviamento
obbligatorio al lavoro l. 68/99;
• - soggetti già in trattamento per alcolismo o
tossicodipendenza;
• - ex degenti di istituti psichiatrici e soggetti già in
trattamento per patologie psichiatriche;
• - persone già assoggettate nel corso degli ultimi 5 anni a
misure limitative della libertà per almeno 6 mesi, e minori
a rischio;
BORSE LAVORO E INCENTIVI 5
• Altro disagio, ovvero:
• - soggetti (in genere) in particolari condizioni di
svantaggio ed emarginazione su certificazione dei servizi
pubblici o privati convenzionati con gli Enti Locali,
attestante un progetto mirato di recupero attraverso il
lavoro.
• - minori a rischio (prevenzione del disagio minorile).
• - minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità
Giudiziarie Minorili, nell’ambito della competenza
amministrativa civile e penale.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 6
• SVOLGIMENTO DELLE BORSE LAVORO: il borsista è
preso in carico e personalmente seguito da un operatore dei
servizi sociali pubblici o convenzionati, che ne segue il
percorso lavorativo in azienda, costituendo per la stessa il
referente per ogni aspetto relativo all’inserimento
lavorativo del borsista.
• L’azienda ospitante, per tutta la durata della borsa lavoro,
ottiene gratuitamente la prestazione lavorativa del borsista,
dopo averne concordato tempi e contenuti con gli operatori
che seguono il borsista stesso.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 7
• TITOLARITA’ AMMINISTRATIVA: La titolarità
amministrativa delle borse lavoro è di norma competenza
del Comune di residenza dell’utente, dei Comuni capofila
di zona o di distretto.
• Le borse lavoro possono inoltre essere erogate da Enti
Pubblici, Fondazioni, Associazioni del Volontariato nonché
Cooperative Sociali.
• Possono essere gestite tramite i servizi territoriali della
ASL, dei Comuni e/o Distretti sociali che svolgono attività
di inserimento lavorativo di fasce marginali, che siano
adeguatamente strutturati, in dipendenza da Enti Pubblici,
del privato Sociale e del volontariato che operano nel
settore.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 8
• DURATA DELL’INTERVENTO: La borsa lavoro,
finalizzata allo sbocco occupazionale delle fasce deboli e
marginali del mercato del lavoro, ha una durata variabile
tra i 6 e 18 mesi.
• Altro strumento utilizzabile con obiettivi affini alla Borsa
Lavoro è la Formazione in situazione che ha durata
massima di tre anni, durante la quale la persona viene
formata direttamente sul posto di lavoro. (maggiore
protezione utilizzata soprattutto per soggetti h.k. con grave
invalidità).
BORSE LAVORO E INCENTIVI 9
• CONSEGUENZE GIURIDICHE: Le borse lavoro non
costituiscono premessa giuridica per l’inserimento
automatico in organico, salvo per gli Enti Pubblici a
diversa disposizione legislativa migliorativa intervenuta.
• Le copie di tutti gli atti relativi alle Borse Lavoro vanno
trasmesse alla Regione Liguria Uff. Servizi Sociali, alla
Provincia, Servizio Fasce Deboli politiche attive del
Lavoro, all’Ispettorato Provinciale del Lavoro e, per
statistica, all’Agenzia Liguria Lavoro. I borsisti vanno
assicurati, a carico dell’Ente gestore, all’INAIL e per RCT.
BORSE LAVORO E INCENTIVI 8
• PROCEDURA PER L’AVVIO E IL FINANZIAMENTO
DELLA BORSA LAVORO: Le borse lavoro oltreché dai
soggetti indicati nella normativa della Commissione
Regionale per l’Impiego che finanziano integralmente a
proprio carico, le stesse, possono essere attivate
dall’assistente sociale, tramite Distretto Sociale ovvero
“Zona”, che provvede a tutte le procedure amministrative
che permetteranno il parziale rimborso dell’importo Borsa
Lavoro (mediante contributo Regione Liguria).
BORSE LAVORO E INCENTIVI 9
•
•
•
•
INCENTIVI DI CARATTERE GENERALE:
se si tratta di soggetti invalidi: quelli applicabili l. 68/99;
disoccupati di lunga durata: l. 407/90.
Normative a parte riguardano le Cooperative sociali, per
cui sono applicabili gli sgravi previsti dalla l. 381/91, L.R.
23/93.
CONFERENZA UNIFICATA STATO-REGIONI
INTESA DEL 16 NOVEMBRE 2006 ex art. 11, LEGGE n. 68/99
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Assunzione dei lavoratori disabili presso le amministrazioni pubbliche con particolare
riferimento ai tirocini realizzati
-
nelle more dell’adozione delle linee guida da emanarsi con riferimento alle convenzioni di
cui all’ art. 11 della legge 68/99
-
Si applica in coerenza con la normativa regionale in materia
Articolo 2
Determinazione del numero dei posti
1. Le amministrazioni pubbliche individuano, entro il mese di febbraio di ciascun
anno, una percentuale di posti non inferiore al 30% e non superiore all’ 80% di
quelli non coperti e da coprire con i lavoratori disabili attraverso l’attivazione dei
tirocini di cui all’articolo 6 della presente intesa. Il 40% delle percentuali di cui
sopra può essere destinato ai lavoratori disabili di cui all’ articolo 6, comma 2,
della presente intesa
2. Per la copertura della quota restante l’amministrazione pubblica utilizza gli
ordinari istituiti previsti dalla legge 68/99 ovvero attiva procedure concorsuali
riservate o procede a richieste numeriche da effettuare presso gli uffici
competenti
Articolo 3
Pubblicità dei posti da coprire
1. Pubblicazione di appositi avvisi delle determinazioni delle amministrazioni pubbliche in
ordine alla qualità dei posti da coprire e alla tipologia delle funzioni da svolgere.
2. Gli avvisi devono necessariamente indicare:
a)
il numero dei posti
b)
La tipologia del rapporto di lavoro
c)
Le funzioni da svolgere
d)
Il titolo di studio e i requisiti scolastici e professionali
e)
Iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 68/99, in data antecedente a quella
dell’avviso, nell’ambito territoriale preventivamente individuato nella convenzione
f)
I requisiti generali di ammissione ai pubblici impieghi
g)
Le modalità di svolgimento del tirocinio stabilite con la convenzione di cui al successivo
articolo 6
Articolo 4
Ammissione al tirocinio
1. Le graduatorie per l’ammissione al tirocinio, fatto salvo quanto previsto dal successivo art.
6 comma 2, sono predisposte sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di
iscrizione al collocamento mirato
2. In ogni caso, qualunque sia la modalità di scelta operata, gli interessati sono ammessi al
tirocinio secondo la procedura prevista ai sensi dei commi 4 e 5 dell art. 1 della legge 68/99
Articolo 5
Inquadramento in ruolo
1. Terminato il periodo di tirocinio debbono essere effettuati:
-
la verifica della permanenza dello stato invalidante e delle condizioni di disabilità di cui
all’art. 8 del D.P.C.M. 13/01/2000
-
Accertamento delle condizioni di compatibilità allo svolgimento delle funzioni
al fine di disporre l’immissione in ruolo dei soggetti che hanno terminato il periodo di tirocinio
2. I Disabili , dichiarati idonei allo svolgimento delle mansioni relative, sono inquadrati,
previa sottoscrizione del contratto di lavoro, nei ruoli dell’amministrazione, nell’area e profilo
professionale per il quale si è svolto il tirocinio
Articolo 6
Tirocini realizzati in Convenzione di cui art. 11 della legge 68/99
1. Le convenzioni devono indicare:
-
durata della convenzione
-
Linee fondamentali in base alle quali dovrà svolgersi il periodo di tirocinio finalizzato
all’assunzione, che non può, comunque, essere superiore a ventiquattro mesi
-
Numero dei posti da coprire
-
Tempi e modalità delle assunzioni, che la singola amministrazione si impegna ad effettuare
con individuazione dei servizi territoriali incaricati di promuovere e guidare il tirocinio e di
effettuare apposite verifiche periodiche, con cadenza almeno trimestrali, volte
all’accertamento del regolare svolgimento dei tirocini e del programma di assunzione
Articolo 6
Tirocini realizzati in Convenzione di cui art. 11 della legge 68/99
2. La convenzione può prevedere l’inserimento con chiamata nominativa fino ad un massimo
del 40% dei posti disponibili, quale ulteriore modalità di scelta, dei lavoratori disabili che
presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67% o invalidità ascritta
dalla prima alla quarta categoria del Testo Unico delle Pensioni di Guerra, approvato con
D.P.R. n. 915/1978 e successive modificazioni ed integrazioni, o invalidi del lavoro, o
lavoratori disabili con handicap intellettivo psichico, indipendentemente dalle percentuali di
invalidità, da avviare al tirocinio finalizzato all’assunzione
3. La chiamata nominativa è, comunque, assoggettata a criteri di trasparenza e a procedure
aperte alla partecipazione di tutti i soggetti che versino nella situazione descritta al comma 2
Articolo 6
Tirocini realizzati in Convenzione di cui art. 11 della legge 68/99
4. Le assunzioni obbligatorie previste nella convenzione di cui all’articolo 11 della legge
68/99 possono essere programmate secondo una scansione predefinita, nel corso
dell’intero periodo di validità della convenzione medesima
5. Durante il periodo di vigenza della convenzione, i servizi competenti di cui al comma 1
non procedono ad avviamenti d’ufficio ai sensi della legge 68/99, per le unità lavorative
dedotte in convenzione e per l’intera durata della convenzione
6. Il servizio competente, qualora riscontri nell’attività periodica di verifica il mancato
adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, alla cadenza temporale indicata,
con atto formale di diffida ne richiederà l’adempimento entro 30 gg., decorsi i quali e,
persistendo il comportamento inadempiente dell’amministrazione contraente, le
convenzione si intende immediatamente risolta
Il servizio provinciale competente procede all’avviamento d’ufficio con riferimento alle
funzioni da svolgere già individuate nella convenzione
Articolo 7
Norme Transitorie
1. In via transitoria le amministrazioni pubbliche, nei limiti previsti dalla legge n. 68/1999 e
dalle norme vigenti in materia di assunzione, possono procedere all’assunzione dei
lavoratori disabili che, alla data di entrata in vigore della presente intesa, abbiano svolto
presso le amministrazioni attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, attività
lavorativa per almeno due anni.
2. I lavoratori disabili assunti ai sensi del comma precedente sono computati ai fini
dell’assolvimento degli obblighi di cui all. art. 3 della legge 68/99
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