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Nessun titolo diapositiva - Distretto della Corte di Appello di Roma

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Nessun titolo diapositiva - Distretto della Corte di Appello di Roma
PROCURA GENERALE
CORTE DI APPELLO
ROMA
Corso di formazione
Gestione delle spese di giustizia
L’ANTICIPAZIONE DELLE
SPESE
Roma, 18 - 19 ottobre 2005
1
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia.
Parte I
Parte II
disposizioni generali artt. 1-8
voci di spesa
artt. 9-73
(qui troviamo gran parte degli articoli che ci interessano riguardanti :
trasferte, testimoni, ausiliari del magistrato, indennità di custodia,
pubblicazione dei provvedimenti del magistrato, demolizione di opere
abusive e riduzione in pristino dei luoghi, indennità dei magistrati onorari,
spese escluse e spese straordinarie, domanda di liquidazione e decadenza,
acconti per l’indennità di custodia)
Parte III patrocinio a spese dello stato artt. 74-145
Parte IV spese processuali della procedura esecutiva artt. 146-159
Parte V
registri artt. 160-164
Parte VI pagamento artt. 165-199
Qui troviamo altro materiale per il nostro lavoro : ordine di pagamento,
decreto, opposizione, soggetti abilitati e modalità di pagamento,
adempimenti degli uffici che dispongono il pagamento e dei soggetti che
eseguono i pagamenti…
Parte VII
riscossione artt. 200-249
Parte VIII disposizioni speciali artt. 250-264
Parte IX
norme transitorie artt. 265-292 (in evidenza gli artt. 275,
276, 277)
Parte X
disposizioni finali e abrogazioni artt. 293-302
2
PARTE I
I costi della giustizia
3
TIPOLOGIE DI COSTI
• I costi di natura fiscale
• I costi per la realizzazione della
giurisdizione
• I costi per servizi e/o retribuzioni
4
I costi di natura fiscale
• Il contributo unificato
• I diritti di copia e di certificato
• L’imposta di bollo
• L’imposta di registro
5
I costi per la realizzazione della
giurisdizione
• I testimoni
• Gli ausiliari del magistrato
• I custodi
• La pubblicazione dei provvedimenti
• La demolizione di opere
riduzione in pristino dei luoghi
abusive
e
6
I costi per servizi e/o retribuzioni
• Spese di spedizione, diritti e indennità
di trasferta degli ufficiali giudiziari
• Indennità dei magistrati onorari, dei
giudici popolari e degli esperti
componenti degli uffici giudiziari penali
e civili
7
I costi della giustizia: chi paga
• Nel processo civile: vige il principio
dell’onere delle spese (tutte)
• Nel processo penale:
– tutte le spese sono anticipate dall’erario
– solo le spese ripetibili sono recuperate in caso
di condanna alle spese
8
Nel processo civile: chi paga
Nel processo civile, di norma, ciascuna delle parti
deve:
• provvedere alle spese degli atti che compie e di
quelli che chiede
• anticipare le spese per gli atti necessari al
processo quando l’anticipazione è posta a suo
carico dalla legge o dal magistrato
9
Nel processo civile: chi non paga
• Le parti di un processo esente per norma
• Le parti ammesse al patrocinio a spese
dello Stato
10
Nel processo civile: compiti e
responsabilità della cancelleria
• Controllo dell’esatto pagamento degli oneri
fiscali (contributo unificato, diritti di copia e
certificato, imposta di bollo)
• Attivazione della procedura di riscossione del
contributo unificato in caso di omesso o
insufficiente pagamento
11
Nel processo penale: chi paga
Chi è condannato alle spese, in base al
codice di procedura penale e alle
disposizioni sul patrocinio a spese dello
Stato
12
Nel processo penale (e nei procedimenti con
ammissione al patrocinio a spese dello Stato): compiti
e responsabilità della cancelleria
•
•
•
•
Liquidazione delle spese
Redazione dei modelli per il pagamento
Registrazione delle liquidazioni
Annotazione delle liquidazioni nel
fascicolo processuale
• Procedura di rendicontazione
• Procedura di recupero
13
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: i testimoni
• Chi liquida: il funzionario addetto all’ufficio (anche del
luogo di residenza del testimone), con ordine di pagamento
• Quando: 1) nel processo civile in caso di ammissione al
patrocinio a spese dello Stato; 2) sempre nel processo penale
3) anche per i testi citati a richiesta di parte
• In seguito a: domanda dell’interessato (entro cento giorni
dalla data della testimonianza, a pena di decadenza)
• Chi paga: l’Erario (punti 1 e 2); la parte che ha richiesto la
citazione (punto 3)
14
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: i testimoni
• Cosa si liquida:
–
se residenti l’indennità di euro 0,36 al giorno;
–
se non residenti:
1. il rimborso delle spese di viaggio;
2. l’indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio;
3. l’indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo
dell'esame;
15
Testimoni
Citazione da parte di un magistrato
Testimoni di parte art. 119 T.U.
Abrogazione art. 144 cpp.
Richiesta entro 100 gg. dalla data della testimonianza
Si spese aereo -se autorizzate- (applicazione analogica della legge
18.12.73 n.836 dipendenti dello stato) come da disposizione del Ministero
Giustizia AA.CC.IV N. 4/1767/40.5 del 06.06.1976
Testimoni provenienti dall’Estero
Stesse indennità, tutte le spese richieste
Convenzione internazionale di Strasburgo del 20.4.1959 ratificata in Italia
con la legge 23.02.1961 n. 215
Nota del Ministero Giustizia-Dir. Aff.Civ. n. 4/2332/38-2(86) del
01.8.1986
16
Alla CANCELLERIA PENALE del TRIBUNALE di PADOVA
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato a ________________________________________
il _______________________
res. in ___________________________________________________________________
via _____________________________________________________________________
Cod. Fisc._______________________________Tel. n. ___________________________
avendo reso testimonianza in data odierna nel procedimento penale sottoindicato
CHIEDE
la liquidazione delle relative indennità (spese di viaggio dal luogo di residenza, indennità
giornaliera e di soggiorno).
SE IL TESTE È UN MILITARE:
dichiara di prestare servizio presso ___________________________________________
(oppure) se alla data dell’udienza è in missione in località diversa da quella in cui presta
servizio di provenire da ____________________________________________________
Padova, ___________________
_________________________
firma
****************************************************
TRIBUNALE DI PADOVA
n.____________N.R.
Sez.________Coll.
n.____________R.G.
GIUDICE Dr._________________ Sez.________Mon.
proc. penale a carico di ____________________________________________
imputato di ____________________
? DEFINITO
RINVIATO al________________
Il sottoscritto Cancelliere di udienza certifica
che il teste suindicato, citato dal P.M., è comparso all’odierno dibattimento per deporre nel
procedimento di cui sopra.
Padova , ____________________
Il Cancelliere
**************************************************
UFFICIO SPESE di GIUSTIZIA
ORDINE DI PAGAMENTO ( Art.46 D.P.R.n.115/02)
Il sottoscritto Cancelliere
Viste la richiesta e la certificazione di cui sopra
Liquida
Al teste suindicato la somma di
€_______________per spese di viaggio,
€_______________per indennità giornaliera, (€ 0, 72 per ogni giornata)
€_______________per indennità di soggiorno (€ 1,29 per ogni giornata di soggiorno)
Padova,___________________
IL CANCELLIERE
Anticipati €_____________con Mod. di pagamento n.__________del_______________
con delega n.__________del_______________
17
Allegato n. 2 (art. 177)
TRIBUNALE DI PADOVA
All’Ufficio Postale Agenzia 10
PADOVA
MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento
Estremi del procedimento
Numero del registro delle spese
N. 752/99 R.G.
1360
N.752 del 02.03.2003
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
Cognome Nome/Denominazione ROSSI MARIO
Data Nascita
Sesso
Luogo di nascita
25.09.72
M
ROMA
Domicilio fiscale Padova via Mendelssohn, 2
Codice Fiscale RSSMRA72P25H501J
ESTREMI FATTURA
Data
Numero
Provincia
RM
Stato
ITALIA
Partita IVA
Dati identificativi del legale
rappresentante
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Causale
Per indennità giornaliera
Per indennità di soggiorno
Spese di viaggio in treno
Importo
0,72
4,00
Per un importo complessivo lordo
da tale somma vanno detratte:
per ritenuta d’acconto IRPEF al 20 %
Per ritenuta per addizionale comunale 0,4 %
per ritenuta per addizionale regionale 1,4 %
per Bollo di quietanza
4,72
per un importo netto di EURO
in lettere
Euro
4,72
Quattro/72
ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
ESTREMI DELEGA/PROCURA
Nominativo ________________________________________________________
Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________
Data
ESTREMI DEL PAGAMENTO
Data
Timbro
Firma del Funzionario
dell’ufficio giudiziario ________________________
Firma di quietanza o estremi dell’accredito
18
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: gli ausiliari del magistrato
• Chi sono gli ausiliari del magistrato – l’art.
3 lettera n):
"ausiliario del magistrato" è il perito, il consulente tecnico,
l'interprete, il traduttore e qualunque altro soggetto
competente, in una determinata arte o professione o
comunque idoneo al compimento di atti, che il magistrato
o il funzionario addetto all'ufficio può nominare a norma di
legge.
Agli ausiliari sono parificati ai commissari “ad acta”
19
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: gli ausiliari del magistrato
• Chi liquida: il magistrato che procede, con decreto di
pagamento, motivato
• In seguito a: domanda dell’interessato all’autorità
competente (a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dal
compimento delle operazioni, per gli onorari e le spese;
trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le spese e
indennità di viaggio e soggiorno)
• Quando: sempre
• Chi paga: le parti nel processo civile; l’Erario nel processo
penale
20
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: gli ausiliari del magistrato
• Cosa si liquida:
1. l’onorario (fisso, variabile e a tempo);
2. l’indennità di viaggio e di soggiorno;
3. le spese di viaggio;
4. il rimborso delle spese sostenute per l’adempimento
dell’incarico.
21
Ausiliari del magistrato
Nomina del perito/consulente art. 221, 359 cpp
Conferimento incarico art. 226 cpp
Relazione peritale art. 227 cpp
Liquidazione compenso art. 232 cpp
Domanda di liquidazione e decadenza art. 71 T.U.
Modulo predisposto
Spese occorse per l’adempimento dell’incarico
Art. 56 T.U. (nota specifica e documentazione)
No spese forfetarie (telefono, fax … )
No scontrini semplici, ma integrati ( circolare
finanze n. 97 del 04.04.97
22
Decreto di pagamento emesso dal
magistrato artt.168-171 T.U.
Art. 168 decreto di pagamento delle spettanza agli
ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia,
notifiche, esecutività
art. 169 spese per demolizione e riduzione in pristino dei
luoghi
Art. 170 opposizione
Art. 171 effetti ( è titolo di pagamento della spesa)
23
Quantificazione degli importi liquidabili
Spettanze art. 49 T.U.
Misura onorari art. 50 T.U. , art. 275 T.U. norme
transitorie
Determinazione onorari variabili e aumento di quelli
fissi art. 51 T.U.
Aumento e riduzione art. 52 T.U.
Incarichi collegiali art. 53 T.U.
Adeguamento periodico art. 54 T.U.
24
TRIBUNALE di PADOVA
Cod. Fisc. 80024820286
DECRETO DI PAGAMENTO
(DPR n. 115 del 30 maggio 2002)
R.G.
Imputato
752/1999
Anioui Ali
Imputazione
Art. 490 cp
Il Tribunale
Visti gli atti del procedimento in oggetto,
vista l'istanza di liquidazionein data 27.04.2002,
considerato che in data 25.07.2002 è stato conferito incarico peritale al prof.
Rossi Mario,
nato a Roma
il
25.09.72
res. Padova
via Mendelssohn,2
C.F. RSSMRA72P25H501J
considerato che il termine di giorni sessanta è stato prorog ato, su espressa e
tempestiva richiesta del perito, di ulteriori 13 giorni (deposito perizia
il 05.10.2002);
ritenuto che la richiesta di liquidazione risulta congruamente motivata, e che
l'onorario è compatibile ed adeguato alla prestazione;
che peraltro non sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie,
l'art. 52 T.U.,
considerato altresì che in data 20.08.2002 è entrato in vigore il Decreto del
Ministero della Giustizia in data 30.05.2002, pubblicato su G.U. 05.08.2002 n.
182, con il quale sono stati adeguati i compensi dei periti;
che dunque la somma da applicare per le vacazioni è quella di € 14.68 per la
prima ed € 8.15 per òe successive;
preso atto che vanno liquidate 292 vacazioni
PQM
Liquida in favore del prof. Mario Rossi la somma di euro 2.386,33 per
vacazioni oltre accessori se dovuti.
Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazione al PM.
Padova 22.01.2003
Esecutivo il 01.03.2003
Il Cancelliere
Il Giudice
25
TRIBUNALE di PADOVA
Cod. Fisc. 80024820286
DECRETO DI PAGAMENTO
(DPR n. 115 del 30 maggio 2002)
R.G.
Imputato
752/1999
Anioui Ali
Il Tribunale
Visti gli atti del procedimento in oggetto,
vista l'istanza di liquidazione in data 27.04.2002,
considerato che in data 25.07.2002 è stato conferito incarico peritale al prof.
Rossi Mario,
nato a Roma il 25.09.72 res. Padova via Mendelssohn,2
C.F.
RSSMRA72P25H501J
considerato che il termine di giorni sessanta non è stato rispettato, trova
applicazione l'art.52 2° comma T.U. (riduzione di un quarto)
ritenuto che la richiesta di liquidazione risulta congruamente motivata, e che
l'onorario è compatibile ed adeguato alla prestazione;
che peraltro non sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie,
l'art. 52 1° comma T.U., (raddoppio)
considerato altresì che in data 20.08.2002 è entrato in vigore il Decreto del
Ministero della Giustizia in data 30.05.2002, pubblicato su G.U. 05.08.2002 n.
182, con il quale sono stati adeguati i compensi dei periti;
che dunque la somma da applicare per le vacazioni è quella di € 14.68 per la
prima ed € 8.15 per le successive;
preso atto che vanno liquidate 292 vacazioni pari ad € 2.386,33 ridotte a
€ 1.789.75 oltre alle spese sostenute e documentate
PQM
Liquida in favore del prof. Mario Rossi
vacazioni, euro 180,00 per spese oltre al
L.662/96 e iva al 20%.
la somma
4% rivalsa
di euro 1.789,75 per
ex art. 1 comma 212
Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazione al PM.
Padova 22.01.2003
Il Giudice
Esecutivo il 01.03.2003
Il Cancelliere
26
TRIBUNALE di PADOVA
Cod. Fisc. 80024820286
DECRETO DI PAGAMENTO
(DPR n. 115 del 30 maggio 2002)
R.G.
Imputato
752/1999
Anioui Ali
Imputazione
Art. 490 cp
Il Tribunale
Visti gli atti del procedimento in oggetto,
vista l'istanza di liquidazione in data 27.04.2002,
considerato che in data 25.07.2002 è stato conferito incarico peritale per perizia
medico legale collegiale ai proff. Rossi Mario,
nato a Roma il 25.09.72 res.
Padova via Mendelssohn,2
C.F. RSSMRA72P25H501J
Bianchi Carlo nato a Torino il 30.05.1945 ivi residente in via Roma 42
C.F. BNCCRL45
Verdi Giovanni nato a Salerno il 29.06.1935 ivi residente in via Libertà 42
C.F.
considerato che il termine di giorni sessanta è stato prorogato, su espressa e
tempestiva richiesta dei periti, di ulteriori 13 giorni
(deposito perizia
il 05.10.2002);
ritenuto che la richiesta di liquidazione risulta congruamente motivata, e che
l'onorario è compatibile ed adeguato alla prestazione;
che peraltro non sussistono i presupposti per applicare, nel caso di specie,
l'art. 52 T.U.,
considerato altresì che in data 20.08.2002 è entrato in vigore il Decreto del
Ministero della Giustizia in data 30.05.2002, pubblicato su G.U. 05.08.2002 n.
182, con il quale sono stati adeguati i compensi dei periti;
che dunque la somma da applicare per le vacazioni è quella di € 14.68 per la
prima ed € 8.15 per le successive;
preso atto che vanno liquidate 292 vacazioni
considerato altresì che trova applicazione l'art.53 D.P.R.115/2002
PQM
Liquida in favore del proff. Rossi, Bianchi, Verdi la somma di euro 2.386,33 per
vacazioni aumentata di € 1.909,06 oltre spese documentate e accessori se
dovuti.
Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazione al PM.
27
Allegato n. 2 (art. 177)
TRIBUNALE DI PADOVA
All’Ufficio Postale Agenzia 10
PADOVA
MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento
Estremi del procedimento
Numero del registro delle spese
N. 752/99 R.G.
1360
N.347 del 02.03.2003
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
Cognome Nome/Denominazione ROSSI MARIO
Data Nascita
Sesso
Luogo di nascita
25.09.72
M
ROMA
Domicilio fiscale Padova via Mendelssohn, 2
Codice Fiscale RSSMRA72P25H501J
ESTREMI FATTURA
Data 02.03.2003
Numero 45
Provincia
RM
Stato
ITALIA
Partita IVA 12345678901
Dati identificativi del legale
rappresentante
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Causale
Per perizia tecnica
Per spese non imponibili
Per rivalsa inps
Per iva
Importo
1.431,80
50,00
Per un importo complessivo lordo
da tale somma vanno detratte:
per ritenuta d’acconto IRPEF al 23 %
ritenuta per addizionale comunale 1,4%
ritenuta per addizionale regionale 0,4%
Bollo di quietanza
1.481,80
329,31
5,73
20,05
1,81
per un importo netto di EURO
in lettere
Euro
1.124,90
Millecentoventiquattro/90
ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
ROSSI MARIO
23456
ESTREMI DELEGA/PROCURA
Nominativo ________________________________________________________
Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________
Data
ESTREMI DEL PAGAMENTO
Data
Timbro
Firma del Funzionario
dell’ufficio giudiziario
________________________
Firma di quietanza o estremi dell’accredito
28
Allegato n. 2 (art. 177)
TRIBUNALE DI PADOVA
All’Ufficio Postale Agenzia 10
PADOVA
MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento
Estremi del procedimento
Numero del registro delle spese
N. 752/99 R.G.
1360
N.752 del 02.03.2003
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
Cognome Nome/Denominazione ROSSI MARIO
Data Nascita
Sesso
Luogo di nascita
25.09.72
M
ROMA
Domicilio fiscale Padova via Mendelssohn, 2
Codice Fiscale RSSMRA72P25H501J
ESTREMI FATTURA
Data
Numero
Provincia
RM
Stato
ITALIA
Partita IVA
Dati identificativi del legale
rappresentante
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Causale
Per perizia medico legale
Importo
2.386,33
Per un importo complessivo lordo
da tale somma vanno detratte:
per ritenuta d’acconto IRPEF al 39 %
Per ritenuta per addizionale comunale 0,4 %
per ritenuta per addizionale regionale 1,4 %
per Bollo di quietanza
2386.33
930,67
9,55
33,41
1,81
per un importo netto di EURO
in lettere
Euro
1.410,89
Millequattrocentodieci/89
ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
ESTREMI DELEGA/PROCURA
Nominativo ________________________________________________________
Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________
Data
ESTREMI DEL PAGAMENTO
Data
Timbro
Firma del Funzionario
dell’ufficio giudiziario
________________________
Firma di quietanza o estremi dell’accredito
29
Custodi
Decreto di sequestro
Decreto di dissequestro
Indennità di custodia art. 58 T.U.
- Tabelle delle tariffe vigenti art. 59 T.U.
- Norme transitorie art. 276
Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di
custodia art. 72 T.U.
Decreto di pagamento artt. 168, 170 T.U.
- 168 decreto di pagamento, notifiche, esecutività
- 170 opposizione
Emissione modello
- tutte le spese sono imponibili
- iva al 20 %
no irpef (solitamente sono ditte, società…)
no cud
no 770
30
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA
Cod. Fisc. 80024820286
DECRETO DI PAGAMENTO
NR 632/02
RG
Imputato Rossi Gino
Il PM,
su istanza della Carrozzzeria F.lli Lo Bianco snc via delle Molle, 34 ,
visto il provvedimento di dissequestro in data 31.12.2002;
vista la richiesta di liquidazione delle spese di custodia depositata in data 08.01.2003;
rilevato che il bene è rimasto in custodia dal 01.07.2002 al 31.12.2002
visti gli artt. 58, 59, 168 DPR 115/02
liquida
al custode carrozzeria F.lli Lo Bianco snc, con quietanza del legale rappresentante,
per indennità di custodia relativa ai gg 184 dal 01.07.2002 al 31.12.2002
tenuto conto dello stato di conservazione del mezzo
€ 600,00
per rimborso spese di trasporto
oltre IVA
€ 50.00
Padova, 02.02.2003
Il Giudice
ESECUTIVO IL 10.03.2003
31
LE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE
32
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA
DECRETO DI PAGAMENTO
(DPR n. 115 del 30 maggio 2002)
R.N.R.
Imputato
235/2000
Ignoti
Il Pubblico Ministero
Vista l'istanza di liquidazione e la documentazione allegata,
visti gli atti del procedimento n. 235/2000 nei confronti di persona ignota indagata di
artt. 612, 629 cp
visto il prorio provvedimento in data 29/06/2002
visti gli artt.70, 168, 169 D.P.R.115/2002
Liquida
Alla TIM Telecom Italia Mobile S.p.a via Mercantini, 5 Torino P.I. 06947890015
La somma di € 1.723.25 così specificata
1.436,04
per documentazione traffico telefonico
287,21
IVA 20 %
1.723,25
TOTALE LORDO
Visto, l'art.168
D.P.R.115/2002 autorizza
cessazione del segreto sugli atti di indagine.
la
comunicazione
del
presente
decreto
alla
Padova, 12.12.2002
Il Procuratore della Repubblica
Registrato il 15.02.2003
al N. 623 del Reg. Spese di Giustizia
Il Cancelliere
33
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: la pubblicazione dei
provvedimenti del magistrato
• Chi liquida: il giudice che procede, con decreto di
pagamento
• Quando: nel processo penale
• Chi paga: l’Erario (salvo che per la pubblicazione
di sentenze ex art. 694, comma 1 c.p.p.)
34
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA
DECRETO DI PAGAMENTO
(DPR n. 115 del 30 maggio 2002)
R.N.R.
Imputato
235/2000
Roman Gino
Il Pubblico Ministero
Vista l'istanza di liquidazione e la documentazione allegata,
visti gli atti del procedimento n. 235/2000
visti gli artt.60 e 70 D.P.R.115/2002
vista la pubblicazione effettuata il 20.01.2003
Liquida
Alla AREA NORD CONCESSIONARIA via Torino, 110 Mestre
P.I. 06854236545
La somma di € 1.200,00 così specificata
1.000,00
per pubblicazione sentenza
200,00
IVA 20 %
TOTALE LORDO
1.200,00
Si notifichi.
Padova, 12.12.2002
Il Procuratore della Repubblica
Registrato il 15.02.2003
al N. 623 del Reg. Spese di Giustizia
Il Cancelliere
35
I costi per la realizzazione della
giurisdizione: la demolizione di opere
abusive e riduzione in pristino dei luoghi
• Chi liquida: il magistrato che procede, con decreto
di pagamento, motivato
• Quando: nel processo penale
• Chi paga: l’Erario
36
I costi per retribuzioni
• Chi sono i beneficiari:
–
–
–
–
–
–
Giudici di pace;
Giudici onorari di tribunale;
Vice procuratori onorari;
Giudici onorari aggregati;
Giudici popolari;
Esperti degli uffici minorili, dei tribunali di
sorveglianza e delle sezioni agrarie
37
I costi per retribuzioni
• Chi liquida: il funzionario addetto
all’ufficio
• Chi paga: l’Erario
38
G.O.A.
Sentenza Corte Costituzionale 08.6.2005 n. 220
(art. 8 legge 276/97 Disposizioni per la definizione del
contenzioso civile pendente)
L’art. 136 Costituzione stabilisce che:
Quando la Corte dichiara la illegittimità costituzionale di
una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la
norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione…
La pronuncia ha un effetto generale e definitivo.
La legge, o il singolo articolo, scompare dall’ordinamento.
39
Art. 8
1. I giudici onorari aggregati hanno lo status giuridico dei magistrati
2.
4.
5.
onorari.
Ai giudici onorari aggregati è attribuita, al netto dei contributi
previdenziali, una indennità di lire 20 milioni annui da
corrispondere a rate mensili, oltre a lire 250.000 per ogni sentenza
che definisce il processo ovvero per ogni verbale di conciliazione,
da corrispondere ogni tre mesi.
Il ministero di Grazia e giustizia provvede al rimborso, all’ente di
appartenenza, dei contributi previdenziali previsti dalla legge per i
giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati, iscritti al relativo
albo, il Ministro di grazia e giustizia provvede al rimborso,
direttamente all’avvocato, dei contributi, commisurati alla indennità
da lui versati alla cassa nazionale di previdenza e assistenza.
L’indennità di cui al comma 2 corrisposta ai giudici onorari
aggregati nominati tra gli avvocati iscritti all’albo è considerata a
tutti gli effetti della legge 20.9.1980, n. 576, quale reddito
professionale.
40
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PADOVA
ORDINATIVO DI PAGAMENTO
Art.8 L. 276 del 22.7.97
Il Cancelliere
Visto l'art. 4 D.L. 28/7/89 n. 273
Visto l'art. 165 D.P.R. 115/02
sulla istanza del 27/9/02 del V.P.O. Dr. Rossi Mario nato a Roma il 25. 9. 62
residente a Padova in Via Mendelssohn 2 C.F. RSSMRA62P25H501J
letta la nota, vistata dal Cancelliere del Tribunale di Padova in data 01.10.2002, relativa alle
udienze svolte dal predetto V.P.O. nel mese di ottobre 2002,
LIQUIDA
al Dr. Rossi per indennità giornaliera la somma complessiva di euro cinquecentoottantotto/78
e cioè
n. 6 Giornate di udienza
per un importo giornaliero di
€
6 €
98,13
588,78
41
Allegato n. 2 (art. 177)
PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA
All’Ufficio Postale Agenzia 10
Padova
MODELLO PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Capitolo/Articolo di bilancio oggetto del pagamento
Estremi del procedimento
Numero del registro delle spese
N. VPO/2003 Reg.N.R.
1360
N.653 del 01.02.2003
DATI ANAGRAFICI DEL BENEFICIARIO
Cognome Nome/Denominazione
Rossi Mario
Data Nascita
Sesso
Luogo di nascita
25.09.62
M
Roma
Domicilio fiscale via Mendelssohn 2 Padova
Codice Fiscale RSSMRA62P25H501J
ESTREMI FATTURA
Data
Provincia
Roma
Numero
Stato
ITALIA
Partita IVA
Dati identificativi del legale
rappresentante
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI GIUSTIZIA
Causale
Per indennità giornaliera
Importo
588.78
Per un importo complessivo lordo
da tale somma vanno detratte:
per ritenuta d’acconto IRPEF al 23%
per ritenuta per addizionale comunale 0.4 %
per ritenuta per addizionale regionale 1.2 %
per Bollo di quietanza
588.78
135.42
2.36
7.07
1.81
per un importo netto di EURO
in lettere
Euro
Quattrocentoquarantadue/64
spese.
con
conversione
in
vaglia
postale
442.12
dedotte
le
ESTREMI DEL C/C SU CUI EFFETTUARE L’ACCREDITO
INTESTATARIO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
NUMERO DEL CONTO CORRENTE POSTALE
ESTREMI DELEGA/PROCURA
Nominativo ________________________________________________________
Data __________________ Protocollo delega conferita ______________________
Data
ESTREMI DEL PAGAMENTO
Data
Timbro
Firma del Funzionario
dell’ufficio giudiziario
________________________
Firma di quietanza o estremi dell’accredito
42
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
presso la Corte d’Appello di
V E N E Z I A
(San Marco 4041 - Tel. 041/5217711 Fax 041/5237649)
N° Prot.
Segr.
Venezia, 10 marzo ’03
OGGETTO: T.U. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Adempimenti.
Normativa d’interesse essenziale
DPR 30-5-2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia)
IRAP: D:lgv.15-12.1997, n. 446 (con part. rif. artt. 3, 10,
10bis 14, 15 e 16).

IRPEF: DPR 22-12-1986, n. 917 (TUIR), con particolare
riferimento artt. 46 e segg.; DPR 29-9-1973, n. 600, artt. 23 e
segg. (ritenute alla fonte).

Addizionale regionale: art. 50, D. Lgv. 15-12-1997, n. 446 –

Addizionale comunale: D. Lgv. N. 360 del 28-9-1998, come
modificato dall’art. 12 della L. n: 133/1999.

Bollo: DPR 26-10-1972, n. 642


Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni
Venezia
Alle Procure della Repubblica
presso i Tribunali del Distretto
Loro Sedi
Al Responsabile Ufficio Ragioneria
Sede
Con PCD 26 settembre 2002, pubblicato sul BU n. 22 del 30 novembre 2002 del Ministero
della Giustizia, lo scrivente è stato nominato funzionario delegato ex art. 186 del T.U. sulle spese di
giustizia, per gli uffici requirenti del Distretto di Venezia.
Allo scopo di consentire una puntuale ed efficace gestione del servizio, ed a seguito delle
varie riunioni tenute sull’argomento a Padova e Venezia, congiuntamente con il personale interessato
della Corte di Appello, riunioni durante le quali sono già emerse indicazioni utili a superare il primo
impatto con la nuova normativa, si confermano ora le principali direttive alle quali attenersi:
Il procedimento delineato nel T.U., relativamente alle spese anticipate in materia di giustizia,
passa attraverso le seguenti fasi:
1- EMISSIONE DEL TITOLO DI PAGAMENTO.
Il provvedimento di liquidazione è emesso:
a- dal funzionario, nei casi previsti dall’art. 165 (ordine di pagamento)
43
PROCURA GENERALE DELLA
REPUBBLICA
presso la Corte d’Appello di
VENEZIA
(San Marco 4041 - Tel. 041/5217711 Fax 041/5237649)
N° Prot.
Segr.
Venezia, 10 marzo ’03
OGGETTO: T.U. delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Adempimenti.
Normativa d’interesse essenziale
 DPR 30-5-2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia)
 IRAP: D:lgv.15-12.1997, n. 446 (con part. rif. artt. 3, 10, 10bis
14, 15 e 16).
 IRPEF: DPR 22-12-1986, n. 917 (TUIR), con particolare
riferimento artt. 46 e segg.; DPR 29-9-1973, n. 600, artt. 23 e
segg. (ritenute alla fonte).
 Addizionale regionale: art. 50, D. Lgv. 15-12-1997, n. 446 –
 Addizionale comunale: D. Lgv. N. 360 del 28-9-1998, come
modificato dall’art. 12 della L. n: 133/1999.
 Bollo: DPR 26-10-1972, n. 642
Alla Procura della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni
Venezia
Alle Procure della Repubblica
presso i Tribunali del Distretto
Loro Sedi
Al Responsabile Ufficio Ragioneria
Sede
Con PCD 26 settembre 2002, pubblicato sul BU n. 22 del 30 novembre 2002 del Ministero della
Giustizia, lo scrivente è stato nominato funzionario delegato ex art. 186 del T.U. sulle spese di
giustizia, per gli uffici requirenti del Distretto di Venezia.
Allo scopo di consentire una puntuale ed efficace gestione del servizio, ed a seguito delle varie
riunioni tenute sull’argomento a Padova e Venezia, congiuntamente con il personale interessato della
44
TRIBUNALE DI PADOVA
Al Sig. Direttore
Ufficio Postale succ.10 via Tommaseo
PA D O V A
Si trasmettono gli allegati modelli di pagamento a favore di di periti/altri come da art. 177 comma 3
D.P.R. 115/02.
n.° ord.
n.° reg.
spese
giustizia
n.° R.G.
Imputato
Importo
Lordo
Periti/Testimoni/altri
n.________ complessivo di modelli
Il Cancelliere
Padova,
45
IRPEF – IMPOSTA sul REDDITO delle PERSONE
FISICHE
D.P.R. 22.12.1986, n.917 (Testo Unico Imposte sui
Redditi)
L’Irpef è un’imposta personale e
progressiva che colpisce il reddito
complessivo ovunque prodotto
•
dalle persone fisiche residenti in
Italia
•
e il reddito prodotto in Italia da
parte delle persone fisiche non
residenti.
•
46
L’Irpef è stata istituita dall’1.1.1974
con il D.P.R. 29.9.1973, n.579.
Successivamente
le
disposizioni
relative sono state raccolte e riordinate
dal Testo Unico delle imposte sui
redditi (T.U.I.R.), approvato con D.P.R.
917/1986, il quale è stato modificato
con effetto dall’1.1.2004 dal D.Lgs.
12.12.2003, n. 344, che ha introdotto
l’Ires in sostituzione dell’Irpeg.
47
Con la l. 07.4.2003 n.80 , il Governo è stato delegato ad
emanare decreti legislativi per la Riforma del Sistema fiscale
statale.
Non è ancora stato emanato il decreto che prevede la
sostituzione dell’ Irpef con l’IRE (Imposta sul Reddito)
includendo tra i soggetti passivi anche le persone morali e gli
enti non commerciali,
è stato approvato il D.lgs. 344/2003 che, a partire dai
periodi d’imposta che iniziano a decorrere dall’ 01.01.2004, ha
sostituito l’Irpeg con l’Ires con l’istituzione di una aliquota
unica pari al 33%. Inoltre con la l. 311/2004 (finanziaria 2005)
è stato introdotto il secondo modulo della riforma dell’irpef,
che, con effetto dai redditi 2005, ha modificato aliquote e
48
scaglioni di reddito.
E’ importante anticipare questo aspetto: i
soggetti passivi dell’imposta diventeranno
• le
persone fisiche residenti e non
residenti
• le
società semplici, in accomandita
semplice, in nome collettivo e ad esse
equiparate (residenti e non residenti),
• gli enti non commerciali (residenti e non
residenti)
49
Addizionale regionale all’Irpef
E’ stata istituita a partire dai redditi 1998,
segue le regole del prelievo dell’irpef
ordinaria . Ai sensi dell’art. 3 co 1 Dlgs.
56/2000
le
singole
Regioni,
con
provvedimento da pubblicare sulla Gazzetta
Ufficiale, entro il 30 novembre di ciascun
anno, possono maggiorare l’aliquota
dell’addizione regionale, pari allo 0,9 %
fino ad un massimo dell’1,4%.
50
Limitatamente al 2002, in deroga alle
disposizioni generali che stabiliscono per
tutto il territorio nazionale l’aliquota
dell’addizionale regionale nella misura
dello 0,9 %, alcune regioni, con proprio
provvedimento pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale entro il 31.12.2001, hanno
deliberato una maggiorazione dell’aliquota
dell’addizionale regionale in vigore.
51
Base imponibile
• A partire dai redditi 2003, l’aliquota
dell’addizionale regionale (e, ove deliberata anche
comunale) si applica sul reddito complessivo ai
fini Irpef, al netto degli oneri deducibili; non
rileva, rispetto alle addizionali, la deduzione
progressiva (“no tax area”), prevista dall’art. 11
D.P.R. 917/86.
• Naturalmente l’addizionale è dovuta solo da quei
soggetti per i quali è effettivamente dovuta Irpef
(cioè soggetti non a credito o con saldo zero).
52
Redditi di lavoro dipendente o assimilati
Per questi soggetti l’addizionale regionale
viene determinata all’atto dell’effettuazione
delle operazioni di conguaglio da parte del
sostituto di imposta, il quale ha l’obbligo di
indicare l’ammontare dell’addizionale
trattenuta nella certificazione unica per i
dipendenti e assimilati (CUD) rilasciata al
soggetto sostituito a norma dell’art. 4 co 6
ter e 6 quater, D.P.R. 322/1998.
53
• L’importo dell’addizionale è trattenuto da
un minimo di 9 ad un massimo di 11 rate a
partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le operazioni di conguaglio
sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono
versate nel mese di dicembre.
• In caso di cessazione del rapporto,
l’addizionale regionale è trattenuta in
un’unica soluzione nel periodo di paga in
cui è effettuato il conguaglio (C.M.
29.12.1999, n. 247/E; Comun. Min.Fin.
14.01.2000).
54
Addizionale comunale all’Irpef
• E’ stata istituita dal 1999 dall’art. 1 DLgs.
360/1998 (modificato da ultimo, dall’art. 25
co.1, l. 448/2001).
• Le regole di prelievo dell’addizionale
comunale sono le stesse di quelle previste
per l’addizionale regionale.
• Si applicano, quindi, i criteri previsti per
l’irpef ordinaria.
55
• Con decorrenza dall’01.01.2000, l’art. 6 co
12 l. 488/1999 ha stabilito che, per le
modalità di determinazione dell’addizionale
provinciale (non ancora concretamente
attuata) e comunale e per l’effettuazione
delle relative trattenute da parte dei sostituti
d’imposta, si applichino le stesse
disposizioni previste per l’addizionale
regionale Irpef.
56
Eredi
• I redditi del defunto sono tassati (Tassazione
separata) in capo agli eredi e ai legatari che li
hanno percepiti.
• La tassazione separata è un metodo di calcolo
dell’imposta che tiene conto della formazione
pluriennale di alcuni redditi. In pratica, al posto
dell’aliquota marginale irpef, si applica
un’aliquota ridotta, in genere corrispondente a
quella prevista per la metà del reddito complessivo
dei 2 periodi precedenti.
• Non si applica addizionale comunale e regionale;
salvo opzione per la contribuzione ordinaria.
57
Sostituto d’imposta
• I soggetti indicati dagli artt. da 23 a 25
D.P.R. 600/73 effettuano all’atto del
pagamento una trattenuta sull’importo lordo
spettante al percipiente.
• Rilasciano la certificazione unica CUD
entro il 15 marzo ( era il 31 marzo)
dell’anno successivo.
58
• Presentano il mod. 770 semplificato, contenente il
riepilogo delle retribuzioni corrisposte e delle
relative imposte,
• in via telematica
• entro 30 settembre
• Comunicano entro il 30 aprile di ciascun anno,
all’amministrazione di appartenenza dei
beneficiari, gli incarichi conferiti e i compensi
erogati nell’anno precedente (art. 53, comma 11
D.lgs. 30.3.2001 n. 165)
59
Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente
artt. 50, 51, 52 D.P.R. n. 917/86
• Vengono definiti dall’art. 50 comma 1
lettera f)
• L’art. 52 ne determina l’imponibilità
prevedendo l’applicazione dell’art. 51
• Chiarimenti sono stati forniti dalla circolare
del Ministero delle Finanze (ex)
Dipartimento delle Entrate n. 326 del
23.12.97
60
Per completezza, ricordiamo anche :
• l’art. 2, comma 36, della legge finanziaria
che ha modificato l’art. 50, lettera f) del
TUIR (già art. 47)
• La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate
n.68/R del 10 maggio 2004
• La circolare del Ministero Giustizia del 2
settembre 2004 recepisce le interpretazioni
citando la circolare n. 24 del 10 giugno
2004 che dà chiarimenti in materia di irpef
61
Redditi di lavoro autonomo
artt. 53 e 54 D.P.R. n. 917/86
E’ il reddito derivante dall’esercizio di attività
lavorative diverse da quelle di impresa ed di
lavoro dipendente.
• Facciamo riferimento soprattutto al comma
1 dell’art. 53, esercizio di arte e professione.
• L’art. 54 lo determina
62
Società e associazioni professionali
• La R.M. 28.5.2003, n. 118/E chiarisce che i
redditi prodotti da società tra avvocati
(D. Lgs. 96/2001) costituiscono redditi di
lavoro autonomo ex art. 53 DPR 917/76,
ad essi si applica la disciplina prevista per le
associazioni tra professionisti .
Si applica quindi la ritenuta Irpef a titolo di
acconto. (art. 25 dpr 600/73).
63
Fly UP