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4.__Presentazione_SIAE

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4.__Presentazione_SIAE
VIAGGIO NEL MONDO DEGLI
ADEMPIMENTI SIAE PER IL
NON PROFIT
STUDIO MONTANELLI
1
VIAGGIO NEL MONDO DEGLI ADEMPIMENTI SIAE PER IL NON PROFIT
INDICE
Pag.
3
Spettacoli, i compiti della SIAE
4
Imposta sugli Intrattenimenti
36
Attività spettacolistiche
45
Titoli di accesso
54
ENPALS e certificati di agibilità
70
SIAE e diritto di autore
STUDIO MONTANELLI
2
SPETTACOLI, I COMPITI DELLA SIAE
Con decreto 7 giugno 2000 il Ministero delle Finanze attiva la convenzione tra
SIAE, alla quale vengono affidati i seguenti compiti:
• Raccolta, elaborazione e fornitura dei dati relativi alle operazioni di
accesso, ispezione e verifica presso i soggetti che effettuano
attività di intrattenimento;
• Accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta sugli
spettacoli, della eventuale IVA connessa;
• Accertamento, dell’IVA corrisposta dai soggetti che operano in
regime della Legge 398/91;
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3
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività
indicati nella tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972 n. 640, che si
svolgono nel territorio dello Stato.
SOGGETTI DELL’IMPOSTA
E' soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre
attività di cui alla tariffa allegata al dpr 26 ottobre 1972 n. 640.
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4
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO – tariffa
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’
ALIQUOTA
Esecuzioni musicali di qualsiasi genere ad esclusione dei concerti e strumentali, e
trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di
musica dal vivo di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario
complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.
16 %
Utilizzazione dei bigliardi, degli elettro grammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo
di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o scheda, da divertimento o
intrattenimento, anche se automatico o luoghi pubblici o aperti al sia in circoli o
associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco
del bowling; noleggio go-kart.
8%
Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle
scommesse.
60%
Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.
10%
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5
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO – tariffa
Secondo la nota alla Tariffa:
1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi
analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i
quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.
2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati
congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a
tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione
forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.
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6
BASE IMPONIBILE
La base imponibile e' costituita
Dall'importo dei singoli titoli di accesso,
venduti al pubblico per l'ingresso o
l'occupazione del posto o dal prezzo
comunque corrisposto per assistere o
partecipare agli intrattenimenti ed alle
altre attività elencati nella tariffa, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto in quanto
dovuta.
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7
BASE IMPONIBILE
Costituiscono altresì base imponibile:
a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;
b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente
imposte;
c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione
dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle
dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso
all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.
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8
ATTIVITA’ MINORI
In caso di attività minori vale a dire per:
• esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed
accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici
esercizi;
• Attività di minima importanza (ricavi nell’anno solare precedente non
superiori ad € 25.822,84);
• Attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi
sono soggette,
L’imposta può essere determinata in misura ridotta nella misura del 50%
dei proventi conseguiti
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ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE PER
FINALITA’ DI BENEFICIENZA.
Art. 5 del D.Lgs n.60/99:
Prevede una disciplina di favore per gli intrattenimenti svolti a scopo
benefico
La BASE IMPONIBILE è ridotta del 50 % per gli introiti derivanti dagli
intrattenimenti e dalle attività destinate in favore di:
ENTI PUBBLICI
ONLUS
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10
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE PER
FINALITA’ DI BENEFICIENZA.
Per ottenere le agevolazioni devono essere rispettati i seguenti requisiti:
• Occasionalità ovvero gli intrattenimenti organizzati da uno stesso
soggetto non devono superare le 12 giornate d’attività nel corso
dell’anno;
• All’ente beneficiario devono essere destinati almeno i due terzi
dell’incasso, al netto delle spese e delle imposte;
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ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE PER
FINALITA’ DI BENEFICIENZA.
Per ottenere le agevolazioni devono essere rispettati i seguenti requisiti:
• L’organizzatore deve presentare preventivamente alla SIAE la
dichiarazione di effettuazione dell’attività con specifica indicazione della
finalità di beneficenza;
• L’organizzatore deve redigere un apposito rendiconto nel quale risultino
le entrate e le spese dell’iniziativa.
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ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO ORGANIZZATE PER
FINALITA’ DI BENEFICIENZA.
Per le attività svolte da ONLUS e da gli enti previsti dall’art. 148, comma
3 del TUIR (ass.politiche, religiose, assistenziali, culturali, sportive …)
Valgono le disposizioni agevolative previste dall’art 23 del D.Lgs
460/97, secondo cui è riconosciuta l’esenzione dall’ imposta sugli
intrattenimenti a condizione che le attività siano svolte
occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione.
Per poter usufruire dell’esenzione oltre al requisito dell’occasionalità la
legge impone anche la comunicazione prima dell’inizio della
manifestazione all’ufficio SIAE competente.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI.
Art. 3 comma 2 del DPR 640/72
ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO O ALTRO SVOLTE
NEI CONFRONTI DEI PROPRI ASSOCIATI
Base imponibile costituita dalle QUOTE o dai
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI con 3 distinzioni
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – caso A)
A) La struttura associativa è finalizzata unicamente all’organizzazione di tali
eventi
BASE IMPONIBILE è costituita PER INTERO dalle quote associative
Lo status di socio consente di partecipare alle attività di intrattenimento
organizzate dall’associazione pertanto i costi dell’associazione si possono
assimilare ai costi di accesso e di organizzazione degli intrattenimenti.
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – caso B)
B) La struttura associativa svolge anche altre attività oltre all’organizzazione di
eventi
BASE IMPONIBILE è costituita PARZIALMENTE dalle quote associative
La base imponibile dell’imposta viene calcolata sull’ammontare delle quote e
dei contributi associativi corrisposti, in proporzione alla parte riferibile all’attività
soggetta all’imposta
In presenza di titoli d’accesso a pagamento la base imponibile è
costituita anche dall’ammontare dei proventi medesimi
STUDIO MONTANELLI
16
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – caso B)
Nel caso in cui anche ai soci o associati venga fatto pagare per intero il titolo
d’accesso le disposizioni di legge presentano difficoltà interpretative.
Vanno
comunque
sottoposte a tassazione
le quote o i contributi
associativi anche in
presenza di titoli di
accesso
diretti
o
indiretti onerosi.
Se i due sistemi siano
alternativi cioè se in caso di
ingresso gratuito dei soci si
deve
prendere
in
considerazione la quota o il
contributo all’associazione
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Casi misti, cioè i casi in cui gli
intrattenimenti, nel corso
dell’anno
rivestano
caratteristiche particolari (a
pagamento, gratuiti, esclusivi
per i soci o aperti a terzi).
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – caso B)
La nota di accompagnamento al D.Lgs n.60/99 sembrerebbe propendere per
la sovrapposizione dei due prelievi ovvero sia sui titoli d’accesso e proventi
indiretti sia sulle quote che sui contributi associativi.
Per le manifestazioni alle quali tra gli altri partecipano soci e aderenti dietro il
pagamento di specifico corrispettivo, i titoli d’ingresso devono essere rilasciati
anche ai predetti soggetti.
STUDIO MONTANELLI
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IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – caso C)
C) La struttura associativa svolge anche altre attività oltre all’organizzazione di
eventi, in cui oltre al pagamento delle quote associative vengono emessi titoli
d’accesso
BASE IMPONIBILE è costituita dai titoli di accesso e dei posti riservati
e sulle somme corrisposte
STUDIO MONTANELLI
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INTRATTENIMENTI MISTI
Caso A) il corrispettivo relativo
all’intrattenimento
soggetto
all’imposta è indicato o comunque
ben determinabile.
Quando
gli
intrattenimenti
(esecuzioni musicali non dal vivo)
sono svolti congiuntamente ad altri
non soggetti ad imposta sugli
intrattenimenti (esecuzioni musicali
dal vivo) occorre distinguere
Caso B) il corrispettivo relativo
all’intrattenimento
soggetto
all’imposta non è indicato o
comunque non è determinabile.
STUDIO MONTANELLI
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INTRATTENIMENTI MISTI - Caso A)
Il corrispettivo relativo all’intrattenimento soggetto all’imposta è indicato
o comunque ben determinabile.
Non sorge alcun problema di determinazione della base
imponibile, in quanto quest’ultima è calcolata sommando i
corrispettivi riferiti all’attività di intrattenimento.
STUDIO MONTANELLI
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INTRATTENIMENTI MISTI - Caso B)
Il titolo d’accesso riporta il totale del corrispettivo senza fare alcuna distinzione tra la
quota di corrispettivo attribuibile all’attività di intrattenimento soggetta all’imposta e
quota di corrispettivo riferita a quella attività di intrattenimento non soggetta all’imposta
La tariffa allegata al DPR n. 640/72 dispone che la base imponibile venga
determinata con il criterio della ripartizione forfettaria degli incassi, in
proporzione alla durata di ciascun componente
STUDIO MONTANELLI
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INTRATTENIMENTI MISTI - Caso B)
La circolare 165/E del 7-09-2000 del Ministero delle Finanze chiarisce che:
“ è necessario distinguere le singole componenti il servizio determinandone la
durata, e calcolare il rapporto percentuale del tempo concesso al partecipante
per la fruizione dei singoli intrattenimenti rispetto alla somma complessiva dei
tempi di ciascuna dei componenti “
Il rapporto percentuale deve essere applicato al corrispettivo complessivo
lordo per calcolare la quota parte riferibile all’intrattenimento
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23
INTRATTENIMENTI MISTI - Caso B)
Al fine del calcolo dell’imposta si deve pertanto determinare:
• la durata di ciascuna componente del servizio;
• Il rapporto percentuale del tempo concesso al cliente per fruire dei
singoli intrattenimenti rispetto al totale di ciascuna delle componenti;
• La quota parte del corrispettivo riferibile all’intrattenimento,
attraverso la moltiplicazione del corrispettivo complessivo lordo per il
rapporto percentuale di cui al punto precedente;
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INTRATTENIMENTI MISTI - Caso B)
ESEMPIO
Titolo d’accesso: € 50,00
Musica : - dal vivo 1 ora
(non soggetta ad imposta)
- non dal vivo 2 ore
(soggetta ad imposta)
Al fine di calcolare la quota parte del corrispettivo riferibile all’imposta sugli
intrattenimenti occorre:
• determinare la durata della componente del servizio soggetta ad imposta :
Totale ore 2/3 = h. 0,66
0,66 x € 50,00 = € 33 corrispettivo
soggetto ad imposta
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ADEMPIMENTI
Gli organizzatori degli intrattenimenti devono:
• produrre alla SIAE una preventiva dichiarazione di effettuazione
dell’attività (se necessario dichiarare di possedere la Licenza di Pubblica
sicurezza);
I soggetti che svolgono le attività di intrattenimento sono esonerati:
• dall’obbligo di registrazione dei corrispettivi, liquidazione e dichiarazione
(periodica e annuale) e fatturazione, tranne che per le prestazioni di
sponsorizzazione e per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa e di
trasmissione radiofonica;
Gli esercenti che svolgono attività di intrattenimento sono obbligati a:
• certificare i corrispettivi percepiti per gli intrattenimenti e le operazioni
accessorie e complementari o connesse, con il rilascio di un titolo
d’accesso.
STUDIO MONTANELLI
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ADEMPIMENTI
Versamento del tributo mediante modello F24 nei seguenti termini:
• per le attività continuative, svolte in un mese solare, entro il giorno 16 del
mese successivo;
per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quelli di
conclusione della manifestazione;
•Per le quote o contribuzioni associative, entro il giorno 16 del mese
successivo a quello di chiusura dell’anno sociale
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27
ADEMPIMENTI
Vi possono essere due situazioni di slittamento dell’originario termine di
pagamento dell’imposta:
• quando a seguito di specifico accordo tra le parti sia prevista la restituzione del
corrispettivo, per mancato svolgimento dell’attività, l’imposta è commisurata alle
somme non effettivamente rimborsate ed è versata entro 30 giorni dall’originario
termine previsto per il versamento;
• quando la manifestazione sia rinviata, comunque non oltre 90 giorni dalla data
originaria ed i titoli acquistati dai partecipanti per la stessa siano considerati validi
dall’organizzazione per la rinviata manifestazione; il versamento dell’imposta è
anch’essa rinviata secondo i termini previsti per quest’ultima manifestazione.
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ADEMPIMENTI
Per le attività di intrattenimento, l’associazione può compilare la delega di
pagamento indicando i seguenti dati:
• codice tributo 6278 per l’imposta sugli intrattenimenti;
•Codice tributo 6279 per l’imposta sul valore aggiunto legata a tali aspetti;
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REGIME IVA SULE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
Se le attività sono poste in essere da titolari di Partita IVA
Sono soggette al regime IVA, l’imposta si applica sulla stessa base
imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le
stesse modalità stabilite per quest’ultima.
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REGIME IVA SULE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
- Regime IVA forfettario (Legge 398/91)
In sostituzione del metodo ordinario (differenza tra Iva incassata e Iva pagata)
prevede l’applicazione di una detrazione forfettaria dell’Iva incassata pari:
• Al 50% dell’imposta relativa alle operazioni imponibili;
• Al 10% per prestazioni di sponsorizzazione connesse all’attività di
intrattenimento;
• Al 33,33% per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica.
STUDIO MONTANELLI
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REGIME IVA SULE ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO
- Regime IVA forfettario (Legge 398/91)
OBBLIGHI
Tenere una contabilità
separata per le attività
soggette al regime
forfettario
Il beneficio decade se nell’anno
solare viene superato un volume
d’affari pari ad € 250.000
STUDIO MONTANELLI
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SCORPORO DELLA BASE IMPONIBILE
Per determinare il valore della base imponibile occorre scorporare l’imposta
sugli intrattenimenti e l’eventuale Iva applicabile ai proventi diretti ed indiretti
realizzati :
A
INGRESSO
€ 40,00
B
PRESTAZIONI ACCESSORIE OBBLIGATORIE
€ 15,00
C
TOTALE CORRISPETTIVO
€ 55,00
D
COEFFICIENTE DI SCORPORO
(iva 20% + imposta intratt. 16%)
E
BASE IMPONIBILE C/D
F
IVA (20% X E)
€ 40,44 X 20% =
€ 8,09
G
IMPOSTA SUGLI INTRATT.
( 16% X E)
€ 40,44 X 16% =
€ 6,47
H
CONTROLLO
E+F+E=C
1,36
€ 40,44
€ 55,00
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33
ESECUZIONI MUSICALI
TIPOLOGIA
DEFINIZIONE
IMPOSIZIONE
MUSICA DIFFUSA
Musica di Sottofondo durante le
manifestazioni
Non è considerata attività di
intrattenimento
IVA*
MUSICA NON DAL VIVO
MUSICA DAL VIVO
Operatore che
utilizzi dischi o supporti
analoghi
Cantante su basi musicali
preregistrate
Intrattenimenti danzanti
Musica dal vivo con durata inferiore al
50% della durata complessiva della
manifestazione
Imposta sugli intrattenimenti 16%
Cantanti o complessi che si esibiscono
con strumenti di qualsiasi genere anche
con utilizzo meramente residuale di
supporti preregistrati per oltre il 50%
della durata della manifestazione
IVA*
IVA *
* imposta dovuta in presenza di
pagamento di un biglietto
STUDIO MONTANELLI
34
ESECUZIONI MUSICALI
In caso di esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti svolti in parte con
musica dal vivo è necessario calcolare il rapporto percentuale tra la durata
dell’esecuzione dal vivo e l’orario complessivo di apertura al pubblico
dell’esercizio, in funzione dell’intrattenimento.
STUDIO MONTANELLI
35
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Definizione e Regime Iva
Attività spettacolistiche
Hanno una connotazione
culturale ed implicano la
partecipazione passiva da
parte del pubblico così
come definite nella Tabella
C del D.P.R 633/72
STUDIO MONTANELLI
36
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Definizione
Tabella C del D.P.R 633/72
1) Spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati
al pubblico anche se in circoli e sale private;
2) Spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono;
3) Esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche
se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di
durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico
dell'esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta
o di apparecchIature similari a gettoni o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi
mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari;
STUDIO MONTANELLI
37
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Definizione
4) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta,
commedia misicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello
spettalcolo viaggiante,spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti;
5) mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali,
rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed
altre manifestazioni similari;
6) prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni
circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a
domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via
cavo o via satellite.
STUDIO MONTANELLI
38
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Definizione
Attività accessorie / connesse
Attività che hanno il compito di integrare, completare e rendere possibile
l’evento principale EX: i diritti di prevendita
A tali prestazioni si applicano i medesimi principi e le aliquote previste per
le attività di spettacolo a cui sono direttamente connesse.
STUDIO MONTANELLI
39
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Regime Iva
Momento impositivo
Sorge all’inizio dell’esecuzione della manifestazione
Certificazione dei corrispettivi
Enti non commerciali
Certificazione mediante rilascio di
titoli di accesso, emessi mediante
appositi misuratori fiscali o
biglietterie automatizzate.
È detraibile l’imposta relativa agli acquisti
fatti nell’esercizio di attività commerciali a
condizione che sia tenuta una contabilità
separata
STUDIO MONTANELLI
40
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Regime Iva
Adempimenti:
• comunicazione di inizio attività alla SIAE competente;
• rilasciare titoli di accesso emessi con apposito misuratore fiscale;
• rilasciare ricevuta fiscale per certificazione delle diffusioni radiotelevisive
effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite;
• emettere fattura per prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessione e
concessione di riprese radiotelevisive e di trasmissione radiofonica;
• annotare i proventi nel registro corrispettivi;
• tenere il registro Iva acquisti ;
• liquidare e versare l’imposta dovuta tramite mod. F24;
• presentare la dichiarazione annuale;
• tenere e conservare le scritture contabili ordinarie.
STUDIO MONTANELLI
41
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Regimi Particolari
Contribuenti Minori – Legge 398/1991
Determinano la base imponibile nella misura del 50% dell’ammontare
complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità
dell’imposta assolta sugli acquisti
Ai fini degli adempimenti contabili possono adottare un regime
semplificato
STUDIO MONTANELLI
42
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Regimi Particolari
Regime semplificato – adempimenti
• Certificare i corrispettivi incassati mediante rilascio di ricevuta fiscale o
scontrino manuale o a tagli fissi;
• Numerare le fatture ricevute;
• Presentare dichiarazione annuale dell’Iva;
• Provvedere al versamento annuale dell’Iva tramite Modello F24;
• Conservare i documenti aventi rilevanza tributaria secondo le disposizioni
ordinarie.
STUDIO MONTANELLI
43
ATTIVITA’ SPETTACOLISTICHE – Regimi Particolari
Attività di spettacolo svolte in modo saltuario ed occasionale
ORGANIZZATORE
ADEMPIMENTI
Imprenditori che svolgono in modo
abituale attività diverse da quelle di
spettacolo ed in via saltuaria e
occasionale manifestazioni
spettacolistiche

Preventiva comunicazione alla SIAE.
 Certificazione mediante ricevuta o
scontrino fiscale.
Soggetti che non esercitano
abitualmente attività commerciale
Non rilevano ai fini IVA e non sono
soggette all’obbligo di comunicazione
alla SIAE.
Enti non commerciali che svolgono
un’attività commerciale
Rilevano ai fini IVA solo se effettuate
nell’ambito dell’attività commerciale
svolta.
STUDIO MONTANELLI
44
TITOLI DI ACCESSO
Chi è OBBLIGATO ad emettere i titoli di accesso
Tutti quei soggetti che esercitano in modo
abituale l’organizzazione di attività
spettacolistiche e di intrattenimento
STUDIO MONTANELLI
45
TITOLI DI ACCESSO
Misuratori fiscali
Devono essere emessi esclusivamente mediante
Biglietterie
automatizzate
STUDIO MONTANELLI
46
TITOLI DI ACCESSO - contenuti
A
NATURA DELL’ATTIVITA’ ESERCITATA
B
DATA E ORA DELL’EVENTO
C
LUOGO, IMPIANTO E SALA DELL’EVENTO
D
NUMERO E ORDINE DI POSTO
E
NATURA, TITOLO ED OGNI ALTRO ELEMENTO IDENTIFICATIVO
F
CORRISPETTIVO PER L’ATTIVITA’ DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO
G
INGRESSO GRATUTITO, RIDUZIONE DEL PREZZO E RELATIVE CAUSALI, AVVENUTO PAGAMENTO
DELL’IMPOSTA, DICITURA ABBONATO ED ESTREMI DELL’ABBONAMENTO
H
AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO INCASSATO A TITOLO DI PREVENDITA
I
NATURA, QUALITA’ E QUANTITA’ DEI BENI E SERVIZI OGGETTO DELLE PRESTAZIONI ACCESSORIE
CON SEPARATA INDICAZIONE DEI CORRISPETTIVI
L
DICITURA “emesso per la vendita da parte di “ CON I DATI IDENTIFICATIVI DEL TERZO DISTRIBUTORE
M
STAMPA E SIGILLO FISCALE
STUDIO MONTANELLI
47
TITOLI DI ACCESSO
OBBLIGHI:
A fine manifestazione deve essere emesso un documento riepilogativo
dell’incasso giornaliero che riporti:
• l’incasso giornaliero con l’indicazione dell’imponibile, delle imposte e delle relative
aliquote con separata indicazione dei dati relativi agli incassi percepiti a titolo di
prevendita per le prestazioni accessorie e per quelle comunque connesse;
• I corrispettivi degli abbonamenti e i relativi ratei giornalieri;
• L’indicazione del numero degli ingressi a pagamento, di quelli per i quali è
avvenuto il pagamento dell’imposta, di quelli rilasciati gratuitamente, a riduzione e
degli abbonati, con indicazione dell’ordine di posto
STUDIO MONTANELLI
48
TITOLI DI ACCESSO
OBBLIGHI:
A termine di ogni mese
mensile che riporti:
deve essere emesso un documento riepilogativo
• Tutte le indicazioni previste per il titolo d’accesso;
• Per ciascun evento effettuato nel mese il totale dei corrispettivi relativi ancorché
questi siano stati incassati nei mesi precedenti.
STUDIO MONTANELLI
49
TITOLI DI ACCESSO
Enti non esercenti attività d’impresa (non intestatari di Partita Iva)
Se organizzano saltuariamente / occasionalmente attività di intrattenimento o
di spettacolo
Sono esonerati dall’obbligo di emissione dei titoli di accesso
Tali attività non rilevano né ai fini Iva, né ai fini dell’imposta sugli
intrattenimenti
STUDIO MONTANELLI
50
TITOLI DI ACCESSO
Enti non esercenti attività d’impresa (non intestatari di Partita Iva)
Gli organizzatori sono tenuti a presentare prima dell’inizio dell’evento una
dichiarazione di effettuazione dell’attività, ed entro il 5 giorno successivo al
termine della manifestazione una dichiarazione recante gli elementi
identificativi dell’evento e i corrispettivi percepiti.
STUDIO MONTANELLI
51
TITOLI DI ACCESSO
Legge 398/91
Quelle associazioni che hanno optato per il regime agevolato previsto
dalla L. 398/91
Sono esonerate dall’obbligo di utilizzare i misuratori fiscali per le
attività di intrattenimento erogate a favore dei soci
STUDIO MONTANELLI
52
TITOLI DI ACCESSO
Prestatori di attività spettacolistiche occasionali
Se esercitano attività di impresa (titolari di P.Iva) svolgono in modo
abituale attività diverse da quelle di spettacolo ed intrattenimenti,
qualora si trovino a svolgere in via saltuaria ed occasionale,
manifestazioni spettacolistiche possono certificare i
corrispettivi mediante rilascio di ricevuta fiscale o dello scontrino
fiscale manuale o prestampato a tagli fissi.
STUDIO MONTANELLI
53
Ex ENPALS (in INPS)
Con la circolare n. 78/2012 sono state delineate le linee per una prima e
transitoria integrazione delle funzioni del soppresso Ente Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS),
attraverso la costituzione del “Polo specialistico per la gestione della
previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico”.
Nelle more del completamento del processo di riorganizzazione conseguente
alla soppressione degli enti di cui all’art. 21 del DL n. 201/2011, convertito con
Legge n. 214/2011 e considerato che l’INPS potrà procedere al proprio riassetto
organizzativo all’esito dell’emanazione dei decreti di natura non regolamentare
di trasferimento all’INPS delle risorse umane, strumentali e finanziarie del
soppresso ENPALS, si è ritenuto opportuno avviare una fase di
sperimentazione, anche in considerazione dell’obiettivo dell’Istituto di avviare
una gestione unificata del rapporto di lavoro del personale dell’ente in
questione.
STUDIO MONTANELLI
54
Ex ENPALS (in INPS)
Precedente normativa e prassi (in attesa di esplicazioni dell’INPS)
Qualsiasi operatore dello spettacolo che svolga anche in modo occasionale
un’attività di tipo artistico è tenuto all’iscrizione all’ENPALS
Gli organizzatori di eventi che ingaggino lavoratori dello spettacolo sono
obbligati ad immatricolarsi ed a denunciare l’inizio attività presso
l’ENPALS tramite il modello 032/U
Entro 5 giorni dalla conclusione del contratto, dovranno denunciare oltre ai
propri dati, l’elenco dei lavoratori occupati indicando per ciascuno la
retribuzione giornaliera, dovrà essere inoltre allegato il MOD 048/AG per
ciascun lavoratore denunciato che non risulti già iscritto all’ENPALS
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Ex ENPALS (in INPS) – retribuzione imponibile
Ad ogni lavoratore l’ENPALS fornisce un libretto personale che dovrà essere
utilizzato dal datore di lavoro per registrare i periodi di occupazione,
l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e i contributi versati
Retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi ENPALS è costituita da
tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro sia in denaro che in
natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza della particolare tipologia di
lavoro instaurata.
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Ex ENPALS (in INPS) – retribuzione imponibile
Retribuzione giornaliera imponibile
Si ottiene dividendo i compensi percepiti per il numero delle giornate previste dal
contratto o in base al numero delle giornate effettivamente svolte (massimo 26 al
mese)
Importo minimo giornaliero su cui calcolare il contributo per l’anno 2009 è pari ad
€ 43,49 così come definito nella circolare n.4 del 02/02/2009 nella quale vengono
definite le aliquote contributive.
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Ex ENPALS (in INPS) – retribuzione imponibile – lavoratori dello
spettacolo
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Ex ENPALS (in INPS) – retribuzione imponibile – lavoratori dello
spettacolo
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Ex ENPALS (in INPS) – retribuzione imponibile – sportivi
professionisti
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Ex ENPALS (in INPS) – versamento dei contributi
Deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
competenza tramite modello F24
I datori di lavoro sono obbligati a presentare all’ENPALS
• denuncia mensile contenente le somme dovute e versate all’ENPALS entro
il 25° giorno del mese successivo al mese di competenza;
• denuncia trimestrale relativa alle retribuzioni soggette a contribuzione e
delle trattenute effettuate nell’arco del trimestre, entro il 25° giorno
successivo al trimestre di riferimento ( in caso di cessazione dell’attività la
denuncia deve essere effettuata entro il 5° giorno successivo a quello fissato
per il versamento dei contributi).
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità
I datori di lavoro che impiegano operatori dello spettacolo sono obbligati a
richiedere all’ENPALS un certificato di agibilità al fine di garantire la
regolarità o la capacità di assolvere i propri oneri contributivi relativi ai
lavoratori impiegati
La Richiesta va effettuata presso l’INPS
Durata e periodo di validità del certificato limitato ad un evento o ad un
periodo di programmazione documentato
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità
E’, altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di
agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento
Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la
manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e
che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa,
dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente
destinati alle predette finalità.
Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti non deve essere corrisposto alcun
compenso per la prestazione svolta anche a titolo di rimborso spese non a piè di
lista.
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità
Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo
contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni
dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi
parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali
amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente
allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a
fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in
pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese
forfetario
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità
Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le ProLoco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano
manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e
folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni
sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico
pagante.
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità
L’esclusione dall’obbligo di richiedere ed esibire il certificato di agibilità, nonché
l’esclusione dall’obbligo contributivo, opera anche con riferimento
• ai saggi di danza o saggi di altre arti, effettuati da bambini e giovani frequentanti
corsi didattici,
• a manifestazioni organizzate a fini socio-educativi da oratori,
• associazioni con riconoscimento ecclesiale o comunque da associazioni religiose
riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese
• associazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266 del 1991, da associazioni di
promozione sociale di cui alla Legge n. 383 del 2000 e da cooperative sociali di cui
alla Legge n. 381 del 1991, purché non si riscontri una vera e propria attività di
spettacolo
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Ex ENPALS (in INPS)– il certificato di agibilità - richiesta
La Richiesta va effettuata tramite MOD 032/U
Si ribadisce che ogni variazione rispetto alle date e località di svolgimento dello
spettacolo o ai lavoratori occupati deve essere resa nota all’Ente, direttamente o
attraverso la SIAE, nel termine di 5 giorni dalla conclusione dei contratti o dal
verificarsi delle variazioni
Il Modello 032/U, acquisito negli archivi informatici dell’Enpals, viene trasmesso
dalla Siae alla Sede Compartimentale dell’Enpals competente per territorio
Qualora quest’ultima non si esprima negativamente entro il termine di 30 giorni
dal rilascio della ricevuta da parte dell’operatore Siae, il modello 032/U,
timbrato e sottoscritto dal responsabile SIAE, assume valore di certificato di
agibilità
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità – deposito
cauzionale
Per le imprese di nuova costituzione e per quelle con carichi contributivi pendenti è
necessario il versamento del deposito cauzionale commisurato al carico contributivo
stimato per il periodo di agibilità (retribuzione giornaliera moltiplicato per il numero dei
lavoratori moltiplicato per i giorni di lavoro moltiplicato per l’aliquota contributiva), nella
misura del:
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Ex ENPALS (in INPS) – il certificato di agibilità – deposito
cauzionale
-
75% per le imprese della musica leggera, arte varia, rivista e avanspettacolo,
per i complessi bandistici e per l’animazione turistica;
-
33% per le imprese della prosa, per i teatri stabili, per le imprese liriche,
concertistiche e di balletto, per i circhi equestri e spettacoli viaggianti;
-
17% per i piccoli circhi di nuova costituzione ed associati all’Ente Circhi, con un
massimo di 8 dipendenti e con tendone di capienza per 400 posti;
-
100% per le imprese straniere della produzione cinematografica che, per la
realizzazione in Italia di filmati o sceneggiati, hanno assunto lavoratori italiani;
- 100% per le imprese dell’avanspettacolo, nel caso che il certificato di agibilità sia
richiesto per un periodo pari od inferiore a 30 giorni;
-
70% per le imprese e formazioni artistiche straniere appartenenti a Paesi con i
quali l’Italia non ha stipulato convenzioni internazionali.
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Ex ENPALS (in INPS) – esenzione
Finanziaria 2007
È prevista l’esenzione dalla contribuzione ENPALS per le “retribuzioni”
annue lorde di importo non superiore a € 5.000 percepite in relazione ad
esibizioni in spettacoli musicali, di divertimento o di celebrazione di tradizioni
popolari e folcloristiche da parte di giovani fino a 18 anni, studenti,
pensionati e da parte di coloro che svolgono un’attività lavorativa per la
quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza
obbligatoria.
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LA SIAE – il diritto d’autore
La Legge n. 633 del 22 aprile 1941 istituisce la disciplina sul diritto d’autore
Chiunque utilizzi pubblicamente nell’ambito di qualsiasi forma di spettacolo
od intrattenimento, riproduca a metta in commercio, sia gratuitamente che a
pagamento esemplari di opere protette dalla legge sul diritto d’autore deve
ottenere preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti
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LA SIAE – il diritto d’autore
Le opere sono protette dalla Legge fino al termine di 70 anni dopo la morte
dell’autore o dell’ultimo dei coautori.
L’attività della SIAE riguarda:
• la concessione per conto e nell’interesse degli aventi diritto , di licenze e
autorizzazioni per l’utilizzazione economica di opere tutelate;
• la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni;
• la ripartizione dei medesimi tra gli aventi diritto.
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LA SIAE – il diritto d’autore
All’atto di comunicazione di attività di intrattenimento e spettacolo gli
organizzatori devono richiedere il permesso per l’utilizzo di opere protette
da diritto d’autore
La richiesta è obbligatoria ogni qualvolta vi sia riproduzione di musica
in qualsiasi forma.
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LA SIAE – la dichiarazione di effettuazione dell’attività (DEA)
Gli organizzatori di eventi in presenza di:
• attività soggette all’imposta sugli intrattenimenti,
• obbligo di richiedere al comune la Licenza di Pubblica Sicurezza;
• Incassi rientranti nella base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti.
Sono obbligati a presentare presso la SIAE prima dell’inizio della
manifestazione, apposita dichiarazione di effettuazione dell’attività.
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LA SIAE – comunicazione di effettuazione dell’attività
Gli organizzatori di attività di spettacolo e di attività di intrattenimento non
rientranti nella fattispecie precedente devono presentare alla SIAE
competente in ragione del luogo ove la manifestazione avrà luogo, una
comunicazione di effettuazione dell’attività.
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LA SIAE – Licenza per spettacoli ed intrattenimenti
Qualora l’attività di spettacolo o intrattenimento venga svolta in modo
continuativo, in luoghi pubblici o in luoghi aperti al pubblico o in strutture a
tal fine realizzate
È obbligatorio richiedere apposita licenza al Comune
La licenza è subordinata all’esibizione da parte dell’intestatario della
medesima di dichiarazione di inizio attività e atti autorizzatori della SIAE
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Fly UP