...

Gli effetti del contratto

by user

on
Category: Documents
19

views

Report

Comments

Transcript

Gli effetti del contratto
Gli effetti del contratto
1. l’art. 1372 c.c.
g. la rocca - corso di diritto civile
1
Effetti del contratto


Art. 1372 c.c.: “Il contratto ha forza di legge tra le
parti. Non può essere sciolto che per mutuo
consenso o per cause ammesse dalla legge. Il
contratto non produce effetto rispetto ai terzi che
nei casi previsti dalla legge”
Art. 1374 c.c.: “Il contratto obbliga le parti non solo
a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte
le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o,
in mancanza, secondo gli usi e l'equità”
g. la rocca - corso di diritto civile
2
Effetti del contratto
Le due disposizioni rispondono a due domande
diverse
quali sono le
 A cosa sono vincolate le
conseguenze del
parti ?
contratto?
Art. 1372: un vincolo: le Art. 1374: a quanto
parti sono obbligate
espresso nel contratto, a
l’una verso l’altra
quanto previsto dal

legge, usi, equità + art.
1375 c.c.
g. la rocca - corso di diritto civile
3
Effetti del contratto

“la forza di legge del contratto”
Espressione da non prendere in senso tecnico:
la legge non è atto dei privati ma del parlamento;
il contratto è sempre soggetto alla legge (alla
norma imperativa): artt. 1322, 1374, 1418
Esprime un’esigenza sempre avvertita: la certezza
e stabilità delle relazioni giuridiche, delle decisioni
assunte (v. slide successiva)
La forza di legge del contratto
g. la rocca - corso di diritto civile
4
il soggetto di diritto



v. ad esempio
D, 2, 14, 7, 7: « Ait praetor: "pacta conventa, quae
neque dolo malo, neque adversus leges plebis scita
senatus consulta decreta edicta principum, neque quo
fraus cui eorum fiat facta erunt, servabo’’ ».
Art. 1123 c.c. 1865: « i contratti legalmente formati
hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti »
art. 1372 c.c.: « il contratto ha forza di legge tra le parti »
La forza di legge del contratto
g. la rocca - corso di diritto civile
5
Effetti del contratto
Da cosa specificamente deriva la formula di cui
all’art. 1372 (art. 1123 c.c. 1865) ?
 Dalla tradizione dottrinale-filosofica
(giusnaturalista, ma non solo) del diritto
intermedio che aveva esaltato l’efficacia della
volontà individuale fino a configurarla come
fonte di norme al pari della legge
La forza di legge del contratto
g. la rocca - corso di diritto civile
6
Gli effetti del contratto

Domat: “essendo le convenzioni obbligazioni
volontarie, che si formano per mezzo del
consenso, debbono essere fatte con cognizione e
con libertà … dopo che si sono formate le
convenzioni, tutto quello che vi si trova
convenuto ha forza di legge per coloro i quali le
hanno contratte, né possono essere revocate se
non per mutuo consenso …”
g. la rocca - corso di diritto civile
7
Gli effetti del contratto

Kant: “soltanto l’essere ragionevole … può
avere una volontà”; “la volontà è … la
facoltà di scegliere solo ciò che la
ragione riconosce come … necessario,
quindi come buono, indipendentemente
dall’inclinazione”; “ad ogni essere ragionevole
fornito di volontà dobbiamo necessariamente
attribuire … l’idea della libertà, in base alla quale
soltanto esso agisce”
g. la rocca - corso di diritto civile
8
Gli effetti del contratto


Kant: “la volontà … quale facoltà legislatrice
della ragione” (La metafisica dei costumi, 89)
“il concetto della libertà è la chiave per spiegare
l’autonomia della volontà” (Fondazione della
metafisica dei costumi, 85 ss.)
g. la rocca - corso di diritto civile
9
Effetti del contratto
Significato giuridico concreto dell’art.1372:
 le parti sono tenute ad adempiere alle prestazioni
previste a loro carico dal contratto a pena di
risarcimento del danno (art. 1453)
 … a meno che non concludano un nuovo
contratto (“mutuo consenso”) col quale
“regolano o estinguono” il rapporto
precedentemente posto in essere
La forza di legge del contratto
g. la rocca - corso di diritto civile
10
Gli effetti del contratto
2. Il contratto traslativo
g. la rocca - corso di diritto civile
11
Gli effetti del contratto

Art. 1376: “nei contratti che hanno ad oggetto il
trasferimento della proprietà di una cosa
determinata, la costituzione o il trasferimento di
un diritto reale ovvero il trasferimento di un
altro diritto, la proprietà o il diritto si
trasmettono e si acquistano per effetto del
consenso delle parti legittimamente manifestato”
v. Invece art. 1378 c.c.
g. la rocca - corso di diritto civile
12
Gli effetti del contratto
Trasferimento proprietà di una cosa determinata
La fattispecie
Costituzione o trasferimento di un diritto reale
Trasferimento di un altro diritto
“per effetto del consenso legittimamente
manifestato”
g. la rocca - corso di diritto civile
13
Gli effetti del contratto


Nella parte finale dell’art. 1376 c.c. sono evidenti
le ascendenze giusnaturalistiche ed
illuministiche, poi fissate nella dottrina del
negozio giuridico: alla volontà, al consenso sono
riconducibili gli effetti giuridici (la “legge” che
regola i rapporti contrattuali: v. art. 1372 c.c.)
Questo è il c.d. “principio consensualistico”, che
peraltro può avere un duplice significato
g. la rocca - corso di diritto civile
14
Gli effetti del contratto
Efficacia vincolante del solo consenso
Non necessità di requisiti
ulteriori
Principio
consensualistico
Efficacia traslativa del solo consenso
Non necessità di una traditio
g. la rocca - corso di diritto civile
15
Gli effetti del contratto

“non necessità della traditio” (v. slide precedente): che
significa ?
g. la rocca - corso di diritto civile
16
Gli effetti del contratto


“la ‘regola consensualistica’ si trova in netto ed
insanabile contrasto tanto con la tradizione romana
e comune, che distingue il titolo di acquisto dal
modo di acquisto (fattispecie traslativa reale),
quanto con la tradizione germanistica, che
distingueva anch’essa le fonti delle obbligazioni dai
modi di acquisto dei diritti sulle cose” (Sacco)
Attenzione: I) non è una disputa ideologica; II)
l’esperienza storica – come si vedrà – non è così
netta.
g. la rocca - corso di diritto civile
17
Gli effetti del contratto
Titulus adquirendi
Tradizione romano- : scissione
tedesca
Modus adquirendi
Fattispecie
traslativa
“sistema francese”: “efficacia traslativa del consenso”
Un unico contratto è sufficiente
per il trasferimento del diritto
g. la rocca - corso di diritto civile
18
Gli effetti del contratto
Un esempio utile è offerto dall’art. 1476 c.c:
“Le obbligazioni principali del venditore sono:
1) quella di consegnare la cosa al compratore
(1477);
2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa
o il diritto, se l'acquisto non è effetto
immediato del contratto (1472, 1478);
3) quella di garantire il compratore dal l'evizione e
dai vizi della cosa”

g. la rocca - corso di diritto civile
19
Gli effetti del contratto


V. in particolare art. 1476 n. 1: la consegna della
cosa ha una dimensione esclusivamente
esecutiva di un trasferimento della proprietà che
già è avvenuto
Nella fattispecie traslativa romana il
trasferimento della proprietà ha luogo solo con
la consegna, la traditio, ossia un atto volontario
autonomo
g. la rocca - corso di diritto civile
20
Gli effetti del contratto
In realtà dietro la codificazione del
principio consensualistico vi è anche
l’accoglimento di una prassi diffusa nel
medioevo (c.d. spiritualizzazione della
traditio) unita all’intento nazionalrivoluzionario di accogliere regole che
marcassero la distanza della nuova
Francia con la tradizione del passato
g. la rocca - corso di diritto civile
21
Gli effetti del contratto

Cosa c’è dietro questo problema: è solo
ideologia o vi sono anche problemi concreti ?

La risposta è che la struttura della fattispecie
traslativa sottintende i problemi connessi alla
circolazione giuridica
g. la rocca - corso di diritto civile
22
Gli effetti del contratto
Esigenze sostanziali connesse alla circolazione
1.
2.
3.
4.
Tutela dell’alienante dalla perdita della
proprietà a seguito di un atto viziato
Tutela dell’acquirente da un eventuale
ripensamento dell’alienante
Controllo dello Stato sugli
spostamenti di ricchezza tra i privati
Tutela dei terzi
g. la rocca - corso di diritto civile
23
Gli effetti del contratto
Esigenze sostanziali connesse alla circolazione
1.
Tutela dell’alienante dalla perdita della proprietà a
seguito di un atto viziato
Intangibilità della sfera giuridica del privato se
non previa [sussistenza dei fatti previsti dalla
legge e dunque – tra l’altro - una] sua
manifestazione di volontà in tal senso
Cost: 423, 23
Cod. civ.:(832, 922, 1321) 834,
2908
g. la rocca - corso di diritto civile
24
Gli effetti del contratto
2.
Tutela dell’acquirente da un eventuale
ripensamento dell’alienante
Artt. 1372, 1376, 1476 n.1, 2930: il
consenso al trasferimento da
diritto alla consegna coattiva della
cosa
g. la rocca - corso di diritto civile
25
Gli effetti del contratto
3.
Controllo dello stato sugli spostamenti di ricchezza
realizzati dai privati
Art. 1343, 1344, 1418 c.c. : necessità di ricostruire i
termini dell’operazione
economica per valutarne
la liceità ed impedire le
operazioni economiche
illecite
g. la rocca - corso di diritto civile
26
Gli effetti del contratto
4.
Tutela dei terzi
g. la rocca - corso di diritto civile
27
Gli effetti del contratto
Tutela dei terzi



Art. 13722: “il contratto non produce effetto
rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”
Attenzione: l’incidenza del contratto sui terzi
non è circoscritta al solo contratto a favore del
terzo.
Innanzi tutto: quali “terzi”; chi sono i terzi
interessati alla circolazione giuridica di un dato
bene V. prossima slide
g. la rocca - corso di diritto civile
28
Gli effetti del contratto
Atti traslativi dei beni ed i terzi:
 Art. 2644: terzi acquirenti
 Art. 2740: per i terzi creditori (e per il mercato) la
proprietà dei beni e la loro circolazione è rilevante
 Artt. 457 e 587: “ … tutte le proprie sostanze …”
Eredi sono interessati alla proprietà e alle
vicende circolatorie del de cuius
g. la rocca - corso di diritto civile
29
Gli effetti del contratto


Come si soddisfano le predette esigenze dei terzi
e più in generale le esigenze della circolazione?
Carnelutti avrebbe risposto: attraverso gli indici
di circolazione: segnali alla comunità che un
determinato bene è di proprietà di un
determinato soggetto
Cerimonia della mancipatio *, la in jure cessio
e del nexum nel foro
Consegna del bene mobile (art. 1155)
trascrizione
“registrazioni” ex art. 30 d. lgs. N. 213/98
g. la rocca - corso di diritto civile
30
Gli effetti del contratto

Gli “indici di circolazione” segnalano a
creditori, a successivi potenziali acquirenti e
agli eredi che un bene è entrato nel (o è uscito
dal) patrimonio di un soggetto
g. la rocca - corso di diritto civile
31
Gli effetti del contratto


Come i terzi (e le stesse parti) possono essere
pregiudicati dal pericolo che un bene entrato nel
patrimonio di un soggetto possa esserne escluso a
seguito della scoperta che questo soggetto aveva
acquistato da un non proprietario (perché mai
proprietario, o perché munito di un titolo di proprietà
venuto meno o perché aveva già trasferito il suo diritto)
?
Due situazioni possono verificarsi: V. prossima slide
g. la rocca - corso di diritto civile
32
Gli effetti del contratto
Uno stesso
soggetto aliena a
più persone lo
stesso bene
Nemo plus juris
transferre potest quam
ipse habet
2 situazioni
possono
determinarsi
Viene meno il titolo
dell’acquisto di un precedente
alienante
Resoluto jure dantis
resolvitur et jus
accipientis
La prospettiva “razionale” della circolazione giuridica
g. la rocca - corso di diritto civile
33
Gli effetti del contratto
Uno stesso
soggetto aliena a
più persone lo
stesso bene
Art. 2644
2 situazioni
possono
determinarsi
Viene meno il titolo
dell’acquisto di un precedente
alienante
art. 1458 [es.] + 2652
La correzione apportata dalla legge
g. la rocca - corso di diritto civile
34
Analisi ddell’art. 2644 e ell’art. 2652 c.c.
IL CONTRATTO TRASLATIVO
g. la rocca - corso di diritto civile
35
Gli effetti del contratto
Art. 2644 c.c.:
 effetti del contratto traslativo (e non solo: v. art.
2643)riguardo ai terzi (v. 13722)
 Presupposto: entrambi gli atti trascritti
 Ambito soggettivo : aventi causa da un
medesimo autore
g. la rocca - corso di diritto civile
36
Gli effetti del contratto
Il principio resoluto jure dantis, resolvitur jus accipentis
Contratto di
trasferimento
A->B
B->C
C->D
D->E
v. Però art. 1458, secondo comma: una disposizione espressa esclude
l’applicazione del principio nel caso di risoluzione del contratto, “salvi
gli effetti della trascrizione della domanda”, ossia v. art. 2652 n. 1
g. la rocca - corso di diritto civile
37
Gli effetti del contratto

Art. 2652 : “si devono trascrivere, qualora si
riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 c.c.,
le domande giudiziali indicate nei numeri
seguenti, agli effetti per ciascuno previsti: n. 1 le
domande di risoluzione dei contratti … Le
sentenze che accolgono tali domande non
pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base
ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla
trascrizione della domanda”
g. la rocca - corso di diritto civile
38
Gli effetti del contratto


L’art. 2652 n. 1 limita l’art. 1458 e conferma il
principio resoluto jure dantis …
Per capire il meccanismo occorre tener conto
della ratio dell’art. 1458: il principio rJdreja non
si applica perché i terzi non possono sapere cosa
è accaduto tra le parti di altri contratti. La
trascrizione della domanda li mette sull’avviso e
quindi non vi sono più ostacoli al principio
“rjdreja”
g. la rocca - corso di diritto civile
39
Gli effetti del contratto
Nei paesi a tradizione romanistica come veniva
risolto il problema del principio “rjdreja”?
v. prox slide

g. la rocca - corso di diritto civile
40
Gli effetti del contratto
Titulus adquirendi
Tradizione romano- : scissione
tedesca
Modus adquirendi
Fattispecie
traslativa
“sistema francese”: “efficacia traslativa del consenso”
Un unico contratto è sufficiente
per il trasferimento del diritto
g. la rocca - corso di diritto civile
41
Gli effetti del contratto


È corretto dire che la trascrizione riproduce lo
stesso meccanismo “dualistico” del
trasferimento della proprietà della tradizione
romanistica?
È necessario studiare l’art. 2652 n. 6
g. la rocca - corso di diritto civile
42
L’art. 2652 n. 6
IL CONTRATTO TRASLATIVO
g. la rocca - corso di diritto civile
43


Oggetto: nullità o annullamento per incapacità
legale di atti ex art. 2643 c.c.
“se la domanda è trascritta dopo 5 anni, la
sentenza che l’accoglie non pregiudica …”
Dunque nel caso di domande trascritte prima di 5 anni
g. la rocca - corso di diritto civile
44
Gli effetti del contratto
3. Gli effetti del “consenso traslativo”
g. la rocca - corso di diritto civile
45
Gli effetti del contratto
Tra le parti
Art. 14651
La tutela dell’acquirente è
però garantita dagli artt.
1177 e 1218
Il passaggio del rischio: res
perit domino
Verso i terzi
Artt. 2052 - 2054
v. Però art. 2051
g. la rocca - corso di diritto civile
46
Gli effetti del contratto
Tutto ciò non significa che il principio
consensualistico sia neutro sul piano economicosociale:
 Più intensa tutela del proprietario immobiliare
(che può recuperare il bene ceduto a seguito di un atto viziato, effetti della
trascrizione permettendo)

Tutela del produttore (di colui che immette prodotti sul
mercato): artt. 1510, 1378 e 1465 c.c. (Bocchini, 60 ss.)
g. la rocca - corso di diritto civile
47
Gli effetti del contratto
4. I limiti all’efficacia del consenso
traslativo
Gli effetti del contratto
Cosa generica (art. 1378)
Limiti interni: peculiare natura del bene
Cosa futura (1348, 1472)
Cosa altrui (1478-1480)
Consenso traslativo
Limiti esterni:
Ipoteca, pegno
Titulus: atto di assenso alla
dazione di un bene in garanzia
(28083, 2791 [… salvo patto
contrario …], 2800)
Modus: costituzione della
garanzia (2786, 2800, 28082)
L’integrazione
Artt. 1378, 1510


T. Perugia-Foligno, 20-01-2003.
In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un
luogo ad un altro, la rimessione della merce venduta al
vettore o allo spedizioniere determina la liberazione del
venditore dall’obbligo di consegnare la merce al
compratore e vale come individuazione atta a trasferire
la proprietà della cosa determinata soltanto nel genere,
con la conseguenza che la responsabilità ex recepto è
del vettore fino alla riconsegna materiale della merce a
destino

Il contratto col quale si trasferiscono titoli di
credito è ad effetti reali ?


Cass. civ., sez. I, 04-06-2008, n. 14794.
Nel trasferimento di azioni nominative di società,
l’annotazione del nome dell’acquirente sul titolo e sul
registro dell’emittente (c.d. transfert) sono formalità
necessarie soltanto per il passaggio della legittimazione
all’esercizio dei diritti sociali, riguardando la fase
esecutiva, certificativa e pubblicitaria, in funzione
dell’opponibilità del negozio alla società stessa; mentre,
per l’effetto reale traslativo, è sufficiente il semplice
accordo delle parti, validamente raggiunto, secondo il
principio generale consensualistico.
Fly UP