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le riserve nei trattati sui diritti umani

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le riserve nei trattati sui diritti umani
Le riserve nei trattati
sui diritti umani
1
I. EVOLUZIONE DEL REGIME DELLE
RISERVE E TRATTATI SUI DIRITTI
UMANI
 Dottrina classica
 Parere della Corte Internazionale di
Giustizia del 1951
 Art. 19-23 della Convenzione di Vienna
2
a. Principio
oggettivo
 Non sono in alcun
caso ammissibili le
riserve contrarie
all’oggetto e allo
scopo del trattato
b. Principio
soggettivo
 Sono gli altri Stati
contraenti che
hanno il potere di
decidere circa la
validità di una
riserva attraverso
la formulazione di
obiezioni
3
Caratteri specifici dei
trattati sui diritti umani
 Carattere oggettivo degli obblighi
assunti con la ratifica delle
convenzioni sui diritti umani
 Inapplicabilità del principio di
reciprocità
4
Cosa significa che una riserva è
“contraria all’oggetto e allo scopo del
trattato” e come determinare l’oggetto
e lo scopo di un trattato?
 Riserva relativa a un elemento essenziale
 L’oggetto e lo scopo del trattato devono essere
determinati in buona fede, prendendo in
considerazione i termini del trattato nel loro
contesto
 Rilevanza del titolo, dei lavori preparatori, delle
circostanze nelle quali è stato concluso e della prassi
successiva sviluppatasi con il consenso degli Stati
5
Per i trattati sui diritti umani si
dovrà altresì tenere conto:
 dell’indivisibilità, interdipendenza e
interrelazioni dei diritti sanciti dal trattato
 dell’importanza del diritto o della disposizione
soggetta a riserva
 dell’impatto della riserva sull’effettiva tutela di
tale diritto
6
Secondo il parere della CIG del 1951
inoltre nel contesto di trattati che
perseguono scopi umanitari verrebbero
in rilievo i seguenti fattori:
 I principi sottostanti al trattato siano principi di
diritto internazionale riconosciuti dalle
nazioni civili
 L’obbligo rilevante abbia carattere universale
 Il trattato sia stato adottato per perseguire
scopi puramente umanitari che riflettono non
gli interessi particolari di ciascuno Stato, bensì
gli interessi comuni degli Stati contraenti
7
Quali ulteriori elementi si devono
prendere in considerazione per
determinare la validità di una riserva?
1. Divieto di riserve di carattere generale
 Impossibilità di verificare la compatibilità
con lo scopo e l’oggetto del trattato
 In particolare la Corte EDU, basandosi sul
disposto dell’art. 57 CEDU, ritiene
necessarie:
 l’indicazione della specifica disposizione oggetto
di riserva
 l’indicazione della legge interna incompatibile
con quella particolare disposizione
8
2. Apposizione di riserve su
disposizioni inderogabili
 Non è in linea di principio esclusa per tutti i
diritti inderogabili
 Non possono tuttavia essere oggetto di
riserva quei diritti che corrispondono a:
 norme di diritto internazionale generale (questa
tesi formulata da alcuni con particolare riguardo ai trattati
sui diritti umani non è pacificamente ammessa)
 norme di ius cogens (es. divieto di tortura,
diritto alla vita)
9
3. Riserve relative a norme
di diritto interno
 Art. 27 Convenzione di Vienna sul diritto dei
trattati: gli Stati contraenti non possono invocare
le disposizioni del loro diritto interno per
giustificare la mancata esecuzione di un trattato.
 Tuttavia, nella prassi tali riserve sono frequenti ed
ammesse se conformi all’oggetto e allo scopo del
trattato.
 Nel caso della CEDU la possibilità di invocare
l’incompatibilità di una disposizione con la
normativa interna in vigore è riconosciuta dalla
Convenzione stessa (art. 57).
10
Ruolo degli organi che
verificano il rispetto delle
convenzioni sui diritti umani
 La Corte europea e il Comitato dei diritti
umani hanno riconosciuto la propria
competenza esclusiva a pronunciarsi sulla
validità delle riserve ai trattati di cui
verificano il rispetto da parte degli Stati
 Tale ruolo non è tuttavia pacificamente
ammesso:
 Posizione di alcuni treaty bodies
 Posizione della Commissione del diritto
internazionale
11
Riserve ai meccanismi di
controllo delle Convenzioni
 Anche qui si applica la regole della conformità
all’oggetto e allo scopo del trattato
Non sono ammesse se lo scopo primario del trattato è
stabilire tale tipo di meccanismo (nel caso di un protocollo
ad hoc) ovvero se la disposizione oggetto di riserva deve
considerarsi essenziale nell’economia del trattato ovvero
se la riserva riguarda l’applicazione del meccanismo ad
una disposizione del trattato che è stata precedentemente
accettata
 Il Comitato diritti umani e la Corte EDU hanno assunto
posizioni più drastiche sulla questione  una riserva a
meccanismi di controllo è sempre contraria all’oggetto
e allo scopo di un trattato sui diritti umani
12
Conseguenze della dichiarazione
di invalidità della riserva
 Posizione CEDU e CDU: applicazione del principio
“utile per inutile non vitiatur” o della c.d.
“severability doctine”
 La riserva si considera come non apposta
 Posizione mitigata del relatore dell’ILC:
“Il Comitato può decidere sulla validità di una riserva;
tuttavia la severability doctrine potrà essere applicata
in circostanze eccezionali, con l’obbligo per l’organo
procedente di valutare in buona fede la reale intenzione
dello Stato che ha formulato la riserva”.
13
Ruolo residuo degli Stati
Gli Stati parte possono contestare anche una riserva
oggettivamente valida e possono esprimere in
maniera esplicita la volontà che il trattato non entri
in vigore tra i due Stati.
Per gli Stati autori della riserva:
 Importanza del c.d. “dialogue réservataire”
 In caso di riserva incompatibile con l’oggetto e lo
scopo del trattato gli Stati avrebbero in teoria la
scelta tra:
 Revocare la riserva
 Modificarla in modo da renderla compatibile
 Denunciare il trattato
 Resta incerto quale debbano essere le sorti del
trattato sino alla decisione dello Stato
14
Complementarietà
dei meccanismi di verifica
della validità delle riserve
 Il controllo realizzato dagli organi chiamati a
verificare la corretta applicazione delle
Convenzioni sui diritti umani è
complementare a quello degli Stati
 La posizione degli Stati potrà essere valutata
ai fini della determinazione della validità
della riserva da parte degli organi che
controllano il rispetto della Convenzione
15
II. ESEMPI PRATICI
1.
Convenzione sui diritti del fanciullo, 1989
 Pakistan: “Le disposizioni della Convenzione devono
essere interpretate alla luce dei principi delle leggi e
dei valori islamici”.


Obiezione della Svezia: Una riserva attraverso cui uno Stato
limita i propri obblighi invocando principi generali della
legge interna rischia di rimettere in discussione l’impegno
dello Stato contraente a rispettare l’oggetto e lo scopo del
trattato. N. totale obiezioni 6 su 193 Stati parte
Riserva Santa Sede: “L’applicazione della Convenzione
deve essere nella pratica compatibile con la natura
particolare della Città del Vaticano e con le fonti del
diritto oggettivo di quest’ultima” (art. 1, legge 7
giugno 1929, n. 11).

Nessuno Stato ha formulato obiezioni
16
Convenzione sui diritti
dei disabili, 2006
 Riserva del Salvador: la Convenzione si applica al Salvador
nella misura in cui le sue disposizioni non pregiudicano o
violano le disposizioni di alcuno dei precetti, dei principi e
delle norme iscritte nella costituzione della Repubblica del
Salvador, in particolare nell’elenco dei principi.
 Obiezione della Svezia: secondo le norme del diritto internazionale
consuetudinario, codificato dalla Convenzione di Vienna sono proibite le
riserve contrarie allo scopo e all’oggetto del trattato. È interesse comune
degli Stato che l’oggetto e lo scopo dei trattati dei quali hanno deciso di
divenire parte siano rispettati da tutti i contraenti e che gli Stati siano
pronti a realizzare ogni modifica legislativa necessaria a rendere la
normativa interna conforme con gli obblighi assunti con il trattato. Il
governo della Svezia nota che Il Salvador fa prevalere la propria
Costituzione sulla Convenzione. Il governo svedese ritiene che siffatta
riserva, non specificando in maniera chiara i limiti della deroga, dà adito
a seri dubbi in ordine all’impegno assunto dal Salvador a rispettare
l’oggetto e lo scopo del trattato. Tale riserva deve quindi essere
considerata nulla. Tale obiezione non preclude l’entrata in vigore della
Convenzione tra il Salvador e la Svezia. La Convenzione entra in vigore
nella sua integralità tra il Salvador e la Svezia senza che il Salvador possa17
beneficiare della propria riserva. N. Totale obiezioni: 6 su 96 Stati parte.
Convenzione sui diritti economici,
sociali e culturali, 1966
 Riserva Cina: l’applicazione dell’art. 8.1. (a)
(sui diritti sindacali) dovrebbe essere conforme
alla Costituzione cinese, alla legge sui sindacati
e alla normativa in materia di lavoro della
Repubblica popolare cinese.
 Obiezione Paesi Bassi: la Cina ha assoggettato l’applicazione
dell’art. 8.1. (a) ai contenuti della normativa nazionale. Secondo
la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati una parte non può
invocare la normativa interna al fine di giustificare il mancato
rispetto di un trattato. Inoltre, il diritto di creare un sindacato o
di aderirvi per libera scelta è uno dei principi fondamentali del
Patto. Obiezioni totali: 3 su 160 Stati parte.
18
Patto internazionale sui diritti
civili e politici, 1966
 Riserva USA all’art. 6, par. 5: “gli Stati Uniti
riservano il diritto, soggetto a vincoli costituzionali,
di imporre la pena capitale a ogni persona
riconosciuta responsabile di un crimine per cui è
prevista la pena capitale, compresi i minori di 18
anni”.
 Il governo della Repubblica Federale Tedesca formula
un’obiezione alla riserva degli Stati Uniti in quanto
incompatibile con il testo, così come con l’oggetto e lo
scopo dell’art. 6, il quale, come chiarito dall’art. 4, par. 2,
stabilisce lo standard minimo di protezione del diritto alla
vita. Obiezioni totali: 10 su 167 Stati parte.
19
Protocollo opzionale al Patto
internazionale sui diritti civili e
politici, 1966
 "[...] Trinidad and Tobago aderisce nuovamente al Protocollo
Opzionale formulando una riserva all’art. 1 in base alla quale il
Comitato dei diritti umani non è competente per ricevere e decidere
in merito a petizioni presentate da detenuti condannati alla pena di
morte in relazione all’accusa, al procedimento che ha condotto alla
condanna, alla detenzione, alla sentenza o all’esecuzione della
sentenza di condanna a morte o ad ogni altra questione connessa.
 Comitato diritti umani, in Kennedy c. Trinidad e Tobago, 2.11.1999: Il
Comitato non può accettare una riserva che discrimina un gruppo di
individui riconoscendo una protezione minore rispetto a quella di cui gode
il resto della popolazione. Secondo il Comitato, tale discriminazione è
contraria ai principi basilari del Patto e dei suoi Protocolli.
 Obiezioni di Danimarca e Norvegia in quanto la riserva è contraria
all’oggetto e allo scopo del Protocollo, nonché in quanto la procedura
seguita atta a aggirare gli obblighi assunti con la ratifica del Protocollo.
20
Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, 1950
 Riserva Turchia sugli artt. 25 e 46 in vigore al momento della riserva:
Il governo turco riconosce la giurisdizione della Commissione e della
Corte ai sensi dell’art. 1 in tutti quei ricorsi relativi all’applicazione
della Convenzione limitatamente al territorio nazionale della
Repubblica di Turchia
 Corte europea nel caso Loizidou c. Turchia, 23 marzo 1995:
tenuto conto della natura della Convenzione, del senso ordinario
degli artt. 25 e 46 CEDU nel loro contesto e alla luce del loro
oggetto e scopo, nonché della prassi degli Stati parte della
Convenzione, la Corte ritiene che le restrizioni ratione loci
contenute nelle dichiarazioni della Turchia relative agli artt. 25 e
46 CEDU non siano valide.
21
Convenzione americana dei diritti
dell’uomo,1969
 Riserva Barbados: relativamente all’art. 4, par. 4, il Codice penale
delle Barbados prevede la pena di morte per impiccagione per
omicidio e alto tradimento. Il Governo sta attualmente occupandosi di
rivedere tale pena, che è applicata molto raramente. Tuttavia il
governo delle Barbados desidera formulare una riserva su questa
disposizione in quanto l’alto tradimento in alcune circostanze
potrebbe essere considerato come un reato politico ai sensi dell’art.
4, par. 4 (diritto alla vita e divieto di pena di morte per reati
politici).
 La Corte interamericana nella sentenza Boyce e al. c. Barbados, 20
novembre 2007: procede ad un’analisi letterale della riserva e ritiene
che essa non esclude dalla giurisdizione della Corte la verifica in
ordine alla compatibilità con la Convenzione dell’obbligatorietà della
pena per impiccagione nonché la particolare forma di esecuzione per
impiccagione.
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