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Piero Giarda
Is there a defined system of
fiscal federalism in the new
Italian Constitution?
Cosa c’è nella nuova Costituzione
1. Decentramento dei poteri legislativi alle
Regioni
• Ridefinizione complessiva dei loro compiti
• Ruolo rifondativo della nuova Costituzione
2. Definizione delle materie sulle quali le
Regioni hanno competenza legislativa
esclusiva e materia sulle quali hanno
competenza concorrente.
Cosa c’è nella nuova Costituzione
3. Decentramento potenziale dei poteri di
amministrazione agli enti locali (Comuni in
particolare)
• Non vengono toccati compiti e attribuzioni
svolti dagli enti locali in base a un sistema di
leggi nazionali.
• La nuova Costituzione ha un ruolo di corposa
modifica al margine
4. Nuove regole per il finanziamento di
Regioni ed enti locali
PARTE I
Il nuovo sistema di
finanziamento delle Regioni
La valutazione del costo finanziario
delle competenze legislative
Sulla base di:
A) Spesa attuale delle singole Regioni
B) Spesa dello Stato per lo svolgimento delle funzioni
nelle materie assegnate alla competenza regionale, nelle
singole Regioni.
La questione di fondo riguarda l’istruzione, di tutti i livelli,
che costa circa il 5% del PIL. Globalmente il valore
complessivo delle funzioni incluse nelle materie assegnate alla
competenza regionale ammonta a circa il 15% del PIL. Oggi è
circa il 7%
La scelta degli strumenti tributari
Data la dimensione finanziaria delle funzioni trasferite, il
finanziamento deve passare attraverso un grande
tributo
Unica vera opzione:
a) mantenimento degli attuali tributi regionali, IRAP
inclusa;
b) spaccatura dell’attuale imposta personale
progressiva sui redditi in due tributi:
• una imposta nazionale sui redditi personali che contiene
la progressività
• una imposta regionale sui redditi personali strettamente
proporzionale
La determinazione dell’aliquota
della nuova imposta regionale sui
redditi personali
Si consideri un esempio fatto su 4
Regioni rappresentative della realtà
EXERCISE ON EQUALIZATION - PRESENT SITUATION AND INITIAL SOLUTION
initial solution with the new Constitution
present situation
spending
Region
on
old
new
total
old taxes old grants
exclusiv
expendit expendit expendit
compet
tax revenue
on
concurr
compet
on
regional
develop
tax base
new grants
for
old taxes
for
regional
+
normal
total
developm
t*= 10% functions
ent
1
15
1
16
14
30
5
25
0
150
30
0
0
0
2
14
2
17
15
32
5
27
0
140
28
4
0
4
3
10
5
15
17
32
4
24
2
100
20
10
2
12
4
6
9
15
18
33
4
24
5
60
12
16
5
21
totale
45
17
63
64
127
18
100
7
450
90
30
7
37
Interludio e una scelta
Strumenti di finanziamento indicati dall’art. 119
-entrate tributarie proprie
-compartecipazioni al gettito dei tributi
nazionali
-quote del fondo perequativo
La scelta:
non utilizzare le compartecipazioni al gettito dei
tributi erariali se non (vedi infra) per regolare la
crescita del fondo perequativo
Come determinare l’aliquota
dell’imposta regionale sui redditi
Varie opzioni
Fissare l’aliquota ad un livello tale che il suo gettito
copra la spesa della Regione più ricca o della
media del gruppo delle Regioni più ricche
Tutte le Regioni dovrebbero partecipare alla
ripartizione del fondo perequativo?
La risposta che preferisco è che le Regioni più ricche, quindi
almeno metà dell’Italia non dovrebbe partecipare al riparto
del fondo perequativo
Come determinare l’aliquota
dell’imposta regionale sui redditi
In sintesi:
L’aliquota della nuova imposta regionale deve essere
tale da finanziare le spese della Regione ove è minima
la differenza tra livello delle spese per abitante e il
gettito per abitante degli attuali tributi propri – sia
questa la Regione 1. L’aliquota risulta pari al 20%
Conseguenza della scelta:
In tutte le Regioni ci sarà un gap tra livello delle spese e
livello delle entrate tributarie
Cosa fare ?
La soluzione iniziale
EXERCISE ON EQUALIZATION - PRESENT SITUATION AND INITIAL SOLUTION
initial solution with the new Constitution
present situation
spending
Region
on
old
new
total
old taxes old grants
exclusiv
expendit expendit expendit
compet
tax revenue
on
concurr
compet
on
regional
develop
tax base
new grants
for
old taxes
for
regional
+
normal
total
developm
t*= 10% functions
ent
1
15
1
16
14
30
5
25
0
150
30
0
0
0
2
14
2
17
15
32
5
27
0
140
28
4
0
4
3
10
5
15
17
32
4
24
2
100
20
10
2
12
4
6
9
15
18
33
4
24
5
60
12
16
5
21
totale
45
17
63
64
127
18
100
7
450
90
30
7
37
La soluzione a regime
A questo punto sono necessarie difficili scelte politiche
Ecco quella che preferisco:
Per le Regioni più ricche il governo nazionale non deve
fare più nulla
Le 5 Regioni più ricche diverse dalla Regione 1 possono:
-aumentare il livello dell’aliquota dell’imposta
regionale sui redditi o,
-ridurre il livello delle spese
Le altre Regioni riceveranno quote di un fondo
perequativo. Come determinarle ?
Le regole della perequazione
• La lettura della Costituzione indica, in modo esplicito, il
criterio della perequazione delle capacità fiscali per
abitante, da realizzare con unconditional grants.
• Definisce però il potere-dovere per il governo nazionale di
fissare i livelli essenziali delle prestazioni in materie dove
sono coinvolti i diritti civili e sociali. Anche se non è
esattamente così, si può ritenere che tale dovere si applichi alle
materie assegnate alla competenza legislativa concorrente delle
Regioni
• Definisce lo strumento dei “contributi speciali”:
l’obiettivo preminente è quello dello sviluppo delle aree a
più basso reddito.
Le quote del fondo perequativo
FINAL SOLUTION
FINAL solution
concurrent
exclusive competence
cost of
total
competence
uniform taxes for equaliz.
taxes
equaliz. grants for
provision financing grants for expense avilable grants for normal
on e.c.
on c.c. of e. c.
functions
e. c.
for c.c.
c.c.
total
resources
for normal
functions
grants for
Total
regional
spending for
developm
t = t*
ent
25
5,00 0,00
5,00 25,00
0,00
0,00
30,00 0,00
30,00
25
4,66 0,00
4,66 23,33
1,66
1,66
29,66 0,00
29,66
25
3,33 1,22
4,55 16,66
8,33
9,55
29,55 2,00
31,55
25
2,00 2,40
4,40 10,00 15,00 17,40
29,40 5,00
34,40
100 14,99 3,62 18,61 74,99 24,99 28,61 118,61 7,00 125,61
PARTE II
Il finanziamento degli enti
locali
Il finanziamento degli enti locali
In futuro gli enti locali gestiranno:
A - funzioni loro già assegnate da leggi
nazionali di ordinamento
B - funzioni assegnate dalle Regioni per lo
svolgimento di funzioni nelle materie di
competenza regionale
C - funzioni assegnate dallo Stato per lo
svolgimento di funzioni nelle materie di
competenza statale
Novità per il finanziamento di A.
Per il finanziamento di A gli enti locali dispongono oggi
di tributi propri e di quote di un fondo perequativo
definito dallo Stato sulla base di criteri di “bisogno”
Nonostante l’indicazione della Costituzione, sarà
impossibile riformare in modo sostanziale il
finanziamento dei comuni sulla base del criterio della
perequazione delle capacità fiscali
Al massimo si potrà assegnare una compartecipazione
al gettito della futura imposta nazionale sui redditi
personali che riduca l’entità del fondo perequativo, oggi
assegnato a tutti gli enti locali.
Regole per il finanziamento di B e C
Per il finanziamento di B e C non si potrà procedere né
con strumenti tributari né con compartecipazioni né con
fondi statali ispirati alla perequazione delle capacità
fiscali.
I comuni sono, per gran parte, di piccola dimensione
demografica e la distribuzione sul territorio nazionale
delle fonti di offerta dei servizi (ora nazionali) è molto
uneven. Si potrà procedere solo con programmi di
contributi ad hoc definiti:
- dallo Stato per le materie nella propria
competenza legislativa
- dalle Regioni per le materie nella propria
competenza
Questioni collegate
- Il coordinamento finanziario: rispetto dei
vincoli macro sui saldi di finanza pubblica
- Come coordinare la libertà di
indebitamento dei singoli enti per le spese
d’investimento con i vincoli macro sui
saldi.
Conclusioni
Le indicazioni della Costituzione non sono
sufficienti per costruire un ordinato sistema di
federalismo fiscale. Alcune sono proprio
sbagliate
Devono essere integrate e corrette, senza
dogmatismi:
con giudizi politici
con un po’ di buon senso
con l’aiuto delle strutture analitiche della teoria
del federalismo fiscale
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