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Pubblico dominio e diffusione del pensiero in Internet

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Pubblico dominio e diffusione del pensiero in Internet
Pubblico dominio e diffusione del
pensiero in Internet
Prof.ssa Anna Papa
Università degli Studi “Parthenope”
Napoli
• Oggetto del seminario:
• rapporto tra i dati di “pubblico dominio” e
la Rete, partendo dalla consapevolezza che
quest’ultima riduce la distinzione tra
accesso e diffusione
• Diffusione di dati come strumento di:
straordinaria promozione della conoscenza
ma nel rispetto dei diritti individuali
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
2
• La circolazione di “dati” (informazioni, basi
di dati, ect.) è idonea di per sé a produrre
conoscenza dal momento che di regola,
circolando, il dato si arricchisce e di
conseguenza produce valore.
• Alcuni studiosi parlano di “dati arricchiti”,
distinguendo tra …
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• Dati, già diffusi con un mezzo, che vengono
diffusi con un nuovo mezzo senza apportare
agli stessi alcuna modifica
• Secondo alcuni questo tipo di diffusione ha
solo valore tecnico ma …
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Dati con valore aggiunto
• Dati commentati, sistematizzati. In questo
caso il valore aggiunto è intellettuale e
coincide con la finalità speculativa
dell’informazione … ossia la conoscenza e
la formazione/influenza dell’opinione
pubblica
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Dati con valore aggiunto
• Quando l'informazione è correlata ad altre informazioni il
valore aggiunto è di tipo documentario.
• Si distinguono vari livelli nel valore aggiunto
documentario. Il semplice fatto di raccogliere e di riunire
delle informazioni isolate rappresenta già un valore
aggiunto; l'informazione esiste prima di essere unita ad
altre ma tale operazione ne aumenta il valore.
• Raccogliere e riunire le informazioni permette di creare dei
modelli.
• Oltre alla raccolta dell'informazione grezza, i reali valori
aggiunti d'ordine documentario sono la classificazione, la
selezione e l'organizzazione dell'informazione raccolta.
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Cosa intendere per pubblico
dominio
complesso di beni - ed in particolare di
informazioni - insuscettibili di
appropriazione esclusiva da parte di un
qualsiasi soggetto pubblico o privato e che
sono, invece, disponibili al libero
impossessamento ed uso da parte di
chiunque
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Nozioni di “pubblico dominio”
– ristretta: comprendente solo i dati pubblici
• dati raccolti o elaborati, nell'ambito della sua missione,
da un servizio pubblico con dei fondi pubblici (solo dati
grezzi o anche dati almeno parzialmente rielaborati?)
– ampia: idonea a ricomprendere tutti i dati diffusi
lecitamente nella sfera pubblica
• Tutto ciò che lecitamente viene prodotto per o immesso in Rete
 opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale: 70
anni dalla morte dell'autore
 documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche, …)
 opere prive di creatività...
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• Interesse per entrambe le accezioni di
pubblico dominio dal momento che:
– Le problematiche giuridiche sono
sostanzialmente analoghe (privacy, diritto
d’autore, etc.)
– Ciò che per il settore pubblico appare come un
obbligo (la “messa a disposizione” dei dati
pubblici) per buona parte degli utenti della Rete
è una predisposizione (gift community)
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In ogni caso
• Per i soggetti pubblici la diffusione di dati
risponde alla promozione della
– Conoscenza come valore culturale
– Conoscenza come valore civico
(partecipazione)
– Conoscenza come controllo (trasparenza)
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Quale prospettiva di analisi?
- Internet quale spazio di nuovi diritti (si pongono
in questa prospettiva ad esempio coloro che
ritengono superata la distinzione tra art. 15 e art.
21 Cost, o la tutela del diritto d’autore)
- Internet quale nuovo spazio di “vecchi” diritti”
(gli aderenti a questa prospettiva promuovono un
nuovo bilanciamento tra diritti ma senza
stravolgere i rispettivi nuclei)
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• Opzione (pur nella indubbia validità dei due
approcci) per la seconda:
• Mantenimento della scelta individuale tra due
forme di comunicazione (personale e pubblica)
molto diverse tra loro sul piano giuridico
– Stimolo alla individuazione di nuovi strumenti di tutela
della privacy (vulnerabile da strumenti sempre più
sofisticati di profilazione)
• Stimolo della creatività umana (diritto d’autore)
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• Peraltro:
– La Rete non crea un nuovo diritto alla
conoscenza ma offre un nuovo efficiente (per
costo, diffusione, facilità di utilizzo) mezzo
all’adempimento di un compito che è insito nel
concetto di democrazia
– Stretto legame tra Open data e Open
Government ma …
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• Internet quale Rete globale che ha portato a
due definizioni delle società contemporanee
quali:
• Information and Communication Society
• Network society
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• Quali le caratteristiche della circolazione
delle informazioni in Internet:
– Bilateralità (grazie al web2.0)
– Immediatezza
– Globalità
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• Quali elementi “costruiscono” (in senso atecnico) la Rete:
• architettura (codice binario, host, link)
• Comportamento individuale (netiquette)
• diritto (nazionale, comunitario,
internazionale)
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• Internet paragonabile a “una ragnatela senza
ragno” composta da
– “oggetti” (linea telefonica, banda larga, server,
etc) e da
– “soggetti” (utenti, fornitori di servizi, Stato,
talvolta gestore, talvolta regolatore)
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Ruolo dello Stato
• La natura privata della Rete ha da subito limitato il
ruolo dello Stato che comunque c’è e può
assumere contenuti diversi:
– Gestore: qualora sia proprietario del sistema di
comunicazione – agevola la funzione di controllo
– Promotore: si fa carico di finanziare in tutto o in parte
gli interventi strutturali per il potenziamento
dell’architettura
– Regolatore: individua e introduce le regole da applicare
all’uso della Rete (naturalmente nei limiti della
globalità di quest’ultima)
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Utenti
• Sono coloro che utilizzano la Rete per:
– Comunicare in forma riservata (servizio di
posta, servizi di telefonia, altre forme)
– Manifestare il proprio pensiero, essere
informati, reperire informazioni di qualsiasi
tipo
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Comunicazione riservata
• tutelata dall’art. 15 Cost. che ne garantisce
l’inviolabilità e la segretezza (irrilevanza
giuridica del contenuto):
–
–
–
–
E-mail
Servizio di telefonia (ad es. skype)
Chat e mailing list chiuse
Social network???
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Comunicazione nella sfera
pubblica
• Tutelata dall’art. 21 Cost.
• Incontra:
– Limite costituzionale del buon costume
– Limiti previsti da legge ordinaria e da
bilanciare con la tutela costituzionale
• Pietra angolare della democrazia (Corte
costituzionale)
• Manifestazione e diffusione: distinzione
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• Diffusione del pensiero:
–
–
–
–
Stampati
Stampa quotidiana e periodica
Media-audiovisivi
Internet:
• Blog, forum, chat e mailing list aperte, profili di social network
pubblici, siti internet
• Talune di queste forme sono espressione del
pensiero individuale tutelate dal primo comma
(tutela generale), altre sono tutelate dal secondo
comma (tutela specifica per la stampa)
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Tre disposizioni a confronto
•
Art. 21 Cost. it. (1948):
1. Tutti hanno il diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero con la parola,
lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
2. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli
spettacoli e tutte le altre manifestazioni
contrarie al buon costume. La legge stabilisce
provvedimenti adeguati a prevenire e a
reprimere le violazioni.
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• Art. 10 Convenzione europea dei diritti
dell’uomo (1950):
•
•
1 Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà
d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi
possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il
presente articolo non impedisce agli Stati di sottoporre a un regime di autorizzazione le
imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.
2 L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può
essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono
previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società
democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla pubblica
sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione
della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui,
per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l’autorità e
l’imparzialità del potere giudiziario.
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• Art. 11 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (Carta di Nizza, 2000)
• 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di
espressione. Tale diritto include la libertà di
opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che
vi possa essere ingerenza da parte delle
autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
• 2. La libertà dei media e il loro pluralismo
sono rispettati.
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• Dal combinato disposto delle tre
disposizioni emergono tre situazioni
giuridiche soggettive:
– Libertà di informare
– Diritto di essere informati
– Diritto di ricevere informazioni
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Fornitore di servizi
• il soggetto che esercita un’attività
imprenditoriale di prestatore di servizi della
società dell’informazione offrendo servizi di
connessione, trasmissione ed
immagazzinamento dei dati, ovvero
ospitando un sito sulle proprie
apparecchiature
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Fornitori di servizi
• la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società
dell'informazione inteso quale servizio prestato normalmente dietro
retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di
un destinatario di servizi. Ai fini della presente definizione si intende:
per "servizio a distanza" un servizio fornito senza la presenza
simultanea delle parti; per "servizio per via elettronica" un servizio
inviato all'origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature
elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale e di
memorizzazione di dati e che e' interamente trasmesso, inoltrato e
ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici od altri mezzi
elettromagnetici; per "servizio a richiesta individuale di un
destinatario di servizi" un servizio fornito mediante trasmissione di
dati su richiesta individuale":
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Direttiva sul commercio elettronico
(2000/31/CE) e d.lgs. 70/2003
• Definizione di fornitore di servizi (service
provider) quale definizione di carattere
generale, tendenzialmente omnicomprensiva e prospettica.
• In quanto attività di impresa il diritto di
riferimento è il diritto civile al fine di
disciplinare il rapporto contrattuale con gli
utenti
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• Il service provider offre un servizio di trasporto e
memorizzazione di dati immessi da altri.
• Tali dati, una volta ricomposti, divengono scritti, foto,
video, che possono dar luogo ad illeciti civili e penali.
• Chi ne risponde?
• Risposta più semplice: chi li ha immessi
• Risposta prevalente prima del 2003 in Italia: il service
provider
• Risposta prevalente dopo il 2003: chi li ha immessi a
condizione che il provider non ….
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• Ostacoli alla diretta individuazione del
responsabile
– Dinamicità degli indirizzi IP
– Anonimato (protetto e non protetto)
In realtà è sempre tecnicamente possibile all’host
(pc, mobile, tablet, etc) dal quale sono stati
immessi i dati ma non sempre è univocamente
possibile individuare chi lo stesse utilizzando in
quel momento…
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• Individuazione da parte dell’Unione
europea (direttiva del 2000 sul commercio
elettronico) e degli Stati che l’hanno
recepita di tre categorie di servizi offerti dai
service provider:
• Mere conduit
• Caching
• Hosting
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Mere conduit (art. 14 d.lgs.
70/2003)
• L'attività di mere conduit consiste nel
trasmettere su una rete di comunicazione
informazioni come richieste dal destinatario del
servizio, o nel fornire l'accesso alla rete (access
provider).
• Un tale servizio esonera totalmente da qualsiasi
responsabilità il prestatore, non vigendo alcun
obbligo di controllo a condizione che venga
garantita l'oggettività della prestazione resa
• Problema del filtraggio
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Attività di Caching (art. 15
d.lgs.70/2003)
• Trasmissione su una rete di comunicazione di informazioni fornite da
un destinatario del servizio; memorizzazione intermedia e temporanea
nonché automatica delle informazioni effettuata al solo scopo di
rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro
richiesta.
• Non c’è responsabilità se: non interviene sui dati, si conforma con l'uso
lecito della tecnologia riconosciuta ed utilizzata nel settore per ottenere
dati sull'impiego di informazioni (tutela della privacy e divieto di
profilizzazione); agisce prontamente per rimuovere le informazioni che
ha memorizzato o per disabilitare l'accesso, qualora venga a
conoscenza del fatto che di tali informazioni l'autorità giudiziaria ne ha
disposto la rimozione o la disabilitazione.
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Attività di hosting (art. 16, d. lgs.
70/2003)
• Attività di memorizzazione di informazioni;
• assenza di responsabilità del prestatore in relazione alle informazioni
memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio;
• C’è invece responsabilità nel caso in cui il provider:
– fosse a conoscenza del fatto che l'attività o l'informazione era illecita: in
tal caso sarà riconducibile nei confronti dello stesso una responsabilità
colposa nel caso in cui, consapevole della presenza sul sito di materiale
non lecito e presuntivamente non lecito, ometta di accertarne l'illiceità, o
una responsabilità dolosa laddove abbia completa consapevolezza della
antigiuridicità della condotta dell'utente cui presta il servizio, omettendo
volontariamente di intervenire o di segnalare opportunamente i fatti
all'autorità competente.
È esclusa la perseguibilità del prestatore qualora, venuto a conoscenza di fatti
illeciti su comunicazione delle autorità competenti, si adoperi per
rimuovere immediatamente le informazioni illecite.
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Art. 17 d. lgs. 70/2011
•
•
•
•
•
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non è
assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che
trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o
circostanze che indichino la presenza di attività illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore è
comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l’autorità giudiziaria o quella amministrativa avente
funzioni di vigilanza, qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni
illecite riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, le informazioni in
suo possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi
con cui ha accordi di memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire
attività illecite.
3. Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in
cui, richiesto dall’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza,
non ha agito prontamente per impedire l’accesso a detto contenuto, ovvero se,
avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del
contenuto di un servizio al quale assicura l’accesso, non ha provveduto ad
informarne l’autorità competente».
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• In definitiva, e pur nei limiti della ricerca di una
definizione, i service provider possono essere
definiti come “fornitori di un servizio che utilizza
in modo diretto l’architettura della Rete, fornendo
un servizio di I livello (connessione o ospitalità su
un server)
• Si esauriscono in questo livello servizi quali email, telefonate on line, ospitalità di siti statici
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
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Content provider
• Categoria diversificata che può essere aggregata
intorno alla funzione di “produzione e diffusione
di contenuti”
• L’insieme di attività rientranti in questa funzione
sono ricomprendibili nell’esercizio della libertà di
manifestazione del pensiero
• Talvolta è esercizio della libertà di impresa, a volte
no
• Possono svolgere attività di content: imprese
specializzate, hosting provider, utenti
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Attività di content
•
•
•
•
•
•
Produzione
Aggregazione
Selezione
Segnalazione
Contestualizzazione
Indicizzazione ??
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• Nelle community, ed in particolare nei
social network, si sta sviluppando una
specifica funzione - la “content curation” –
dedicata alla selezione, aggregazione e
proposta di contenuti rilevanti per i
componenti della comunità. E’ una attività
nella quale sono compresenti elementi
commerciali e culturali
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Servizio content:
- immissione di scritti, foto, video inediti
- rielaborazione di opere pubblicate su altri
supporti (carta, video)
- duplicazione di materiali già esistenti su
altri supporti o in Internet
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Siti “content”
•
•
•
•
•
Blog
Giornale on line
Sito di informazione specializzata
Youtube
Facebook???
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Blog
• Nato come “diario” oggi assume la natura di sito di
informazione “tecnicamente non professionale”
• Ospita generalmente contenuti propri ma sempre
più spesso ospita contributi altrui nuovi o copiati da
altri siti
• Problematiche:
– Violazione della privacy (chi ne risponde)
– Violazione del diritto d’autore (talvolta solo plagio)
– Reati contro la reputazione altrui (dove avviene, chi ne
risponde?)
– Natura di “giornale periodico” non registrato
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Giornale on line
• Legge 62/2001 (come specificato dal d.lgs.
70/2003) ha previsto la registrazione dei siti di
informazione professionale on line qualora i loro
editori vogliano accedere alle provvidenze previste
per la stampa
• La loro disciplina non è stata però equiparata
totalmente alla stampa quotidiana e periodica di cui
alla legge 47/1948.
• In comune hanno:
– La non sequestrabilità
– Gli elementi (neanche tutti) previsti per la registrazione
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In particolare
• Il direttore non è responsabile per i
contenuti pubblicati sul sito
• Non è soggetto all’obbligo della rettifica
• Chi è danneggiato può chiedere solo il
risarcimento del danno
• In caso di diffamazione si risponde di
diffamazione aggravata
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Youtube
• Sito che ospita contributi altrui
• Offre un servizio di classificazione e
indicizzazione dei contributi
• Problematiche:
– Chi risponde dell’eventuale commissione di reati?
– Chi controlla il rispetto ad esempio del limite
costituzionale del buon costume?
– Viene posta in essere una attività (eventuale) di
“filtraggio”?
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Facebook
• Social network
• Autodeterminazione dell’utente circa la natura del proprio profilo
– Rischi concreti violazione della privacy
– Account consentiti a minorenni (12 anni) con conseguente
possibilità di accedere a tutti i contenuti pubblici presenti sulla
piattaforma
• Utilizzato in modo crescente come strumento di diffusione del pensiero
• La piattaforma si riserva il diritto di rimuovere o oscurare profili in
quanto:
– Lesivi di norma di legge
– Contrari alla policy aziendale
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Siti di informazione specialistica
• Intendiamo siti (tradizionali, forum) riconducibili
ad una persona fisica o giuridica, dichiarata,
pubblica o privata, che svolga attività:
–
–
–
–
Assimilabile ad uno stampato (wikipedia)
Assimilabile ad un giornale periodico
Assimilabile ad un archivio
Assimilabile ad una biblioteca
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Divulgazione sapere scientifico
• Per poter riprodurre un’opera, in Internet o
con altro mezzo, e per diffonderla, l’autore
deve aver trattenuto per sé alcuni diritti che
normalmente vengono ceduti all’editore.
• Nodo centrale per l’auto-archiviazione è che
gli autori abbiano mantenuto per sé quei
diritti che servono per il riutilizzo della
propria opera a fini didattici o di ricerca
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Segue
• L’autore deve garantire (anche in forma scritta) a
chi gestisce l’archivio istituzionale di essere
l’autore dell’articolo, di avere il diritto di
riprodurlo e diffonderlo attraverso l’archivio
istituzionale e di avere assolto eventuali obblighi
nei confronti di terzi.
• Gli autori, se in possesso dei diritti, possono
autorizzare le proprie istituzioni a esercitare il
diritto di riproduzione e distribuzione delle loro
opere attraverso una licenza di archivio, così come
il diritto di archiviare e conservare l’opera.
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Quali dati possono essere
liberamente inseriti
• Dati resi disponibili da siti istituzionali (se privi di
copyright non occorre indicare la fonte anche se è
opportuno farlo per attestare l’attendibilità degli
stessi)
• Dati non più coperti da diritto d’autore
(allorquando siano trascorsi 70 anni dalla morte
dell’ultimo autore) – resta l’obbligo di citare
l’autore ma è possibile la manipolazione
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Segue
• Immagini e musiche a bassa risoluzione o
degradate, per uso didattico o scientifico e
solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a
scopo di lucro (art. 70 bis, l.D.A.)
• Dati prodotti per essere pubblicati
liberamente in Rete
• Opere prive di creatività
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• Una particolare forma di comunicazione:
– La comunicazione pubblica
Viene tradizionalmente distinta in tre tipologie:
- comunicazione politica
- comunicazione istituzionale
- comunicazione sociale
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Comunicazione istituzionale
• attività di comunicazione svolta dalla PA centrale e locale,
dalle aziende sanitarie, dalle comunità montane, dal
sistema delle aziende pubbliche di servizio e di quegli enti
che, a prescindere dalla loro natura giuridica, sono
chiamati a erogare servizi pubblici. Essa nasce per
informare sull’organizzazione politico amministrativa degli
enti, far conoscere la normativa, consentire l’accesso alle
prestazioni, garantire la trasparenza delle decisioni,
assicurare la conoscenza degli iter procedurali, favorire
l’ascolto dei cittadini misurando l’apprezzamento per i
servizi e il gradimento degli stessi
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Sito dati. Gov .it
• Definizione
• Con Dati aperti, comunemente chiamati con il
termine inglese Open Data anche nel contesto
italiano, si fa riferimento ad una filosofia, che è al
tempo stesso una pratica. Essa implica che alcune
tipologie di dati siano liberamente accessibili a
tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre
forme di controllo che ne limitino la riproduzione.
Continua su Wikipedia
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
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Disposizioni e soft law in materia
• Art. 21 della legge 69/2009 (trasparenza dei curricula e degli stipendi);
• Art. 11 del d.lgs 150/2009 (la sezione trasparenza valutazione e merito
sui siti pubblici);
• Delibera n.105/2010 della Civit (la trasparenza dinamica e l’elenco dei
dati che le amministrazioni devono esporre sui loro siti);
• Art. 52 comma 1-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, d.lgs
82/05 e d.lgs 235/2010 (promozione della diffusione e dell’utilizzo dei
dati, obbligo di esporre i dati in formato aperto);
• Linee Guida per i Siti Web della PA – 2011 (è lo strumento per il
miglioramento continuo della qualità dei siti web pubblici e specifica le
caratteristiche dei dati aperti);
• Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle
pubbliche amministrazioni - art. 58 comma 2 del CAD (indicano le
modalità per consentire la fruibilità dei dati fra amministrazioni).
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
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Problematiche
(non irrisolvibili)
• Tutela della privacy (distinzione tra accesso
e diffusione)
• Tutela del diritto d’autore del soggetto
pubblico (quando presente)
• Non adeguata educazione (istruzione)
all’utilizzo dei dati da parte dei nativi
digitali
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
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Finalità
• Maggiore circolazione delle informazioni
tra le pubbliche amministrazioni
• Accesso alle informazioni da parte dei
cittadini senza aggravi di costi o di tempo
• Trasparenza dell’azione amministrativa
• Dialogo con i fruitori dei dati
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
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Sentenze
In presenza di un quadro normativo non sempre
chiaro – ossia in grado di produrre una
giurisprudenza univoca – un ruolo fondamentale
in materia è svolto dal giudice ordinario
(soprattutto il giudice penale)
Nel breve periodo questo fenomeno può essere
considerato fisiologico ma l’assenza del legislatore
nel lungo periodo rischia di produrre disparità di
trattamento e incertezza
Prof.ssa Anna Papa - Seminario AIB Roma, 21 ottobre 2011
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Sentenza Google-Vividown
(2010)
• Vicenda:
– Durante una lezione (docente assente dall’aula) un ragazzo affetto
da Sindrome di down viene maltrattato e filmato
– Nel video i ragazzi dichiarano di far parte dell’Associazione
Vividown
– Il video viene postato su Internet e “catturato” dal servizio Google
video che lo rende in pochi giorni cliccatissimo
– Viene inserito tra i dieci video più divertenti
– Ne viene richiesta la rimozione, che avviene dopo un mese
– Nel frattempo scatta la querela da parte degli interessati
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Questioni
• Google video è un motore di ricerca o è una
piattaforma più articolata?
• In altri termini si limita a raccogliere con un
sistema automatico video sul web
– oppure
• Cattura siti sul web, li seleziona, li
indicizza, etc
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Elementi del giudicato
• Come dimostrato dalle perizie Google è in grado
di operare macro-selezioni per parole chiave
• Ma il giudice non ha voluto prendere in
considerazione nella sua sentenza l’art. 16 del
d.lgs. 70 del 2003 )avrebbe probabilmente potuto
farlo in considerazione del fatto che il video era
stato inserito nella sezione “video divertenti” ). Il
giudice ha evidentemente ritenuto che
l’inserimento nelle Top10 avvenga in base al
giudizio degli utenti
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Segue
• Il giudice non ha ritenuto di applicare
neppure l’ipotesi dell’art. 17 del d. lgs. 70
del 2003 che pure avrebbe potuto
richiamare dal momento che è trascorso un
tempo non ragionevolmente breve (30 gg.)
dal momento della prima segnalazione a
quello della rimozione del video
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Sentenza
• Il giudice ha condannato i dirigenti Google
per violazione della privacy, utilizzando
quattro criteri:
–
–
–
–
Avvenuto trattamento dei dati sensibili
Mancato consenso da parte dell’interessato
Danno alla persona offesa
Dolo specifico da parte del soggetto agente
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Nel complesso
• I ragazzi che hanno perpetrato i maltrattamenti
sono stati condannati ma solo per diffamazione nei
confronti dell’Associazione Vividown, avendo la
famiglia dell’interessato ritirato la querela;
• La ragazza che ha materialmente inserito il video è
sottoposta ad uno specifico procedimento penale
• I dirigenti Google sono stati condannati per
violazione della privacy o più correttamente per
non aver correttamente informato i propri utenti
dei rischi derivanti da un non corretto uso dei dati
altrui
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Ulteriore considerazione
• Questa sentenza conferma anche la natura
di Internet come luogo e non solo come
mezzo di comunicazione
• A fronte di un fatto illecito avvenuto nel
mondo reale se ne produce un altro (la
violazione della privacy) che si protrae fino
a quando non viene meno rimosso il video
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Sentenza RTI vs YouTube (2009)
• Vicenda:
– Sulla piattaforma vengono immessi da diversi utenti
spezzoni del Grande Fratello, trasmissione televisiva i
cui diritti appartengono tutti a RTI
– I video sono cliccatissimi anche grazie al fatto che
YouTube non solo indicizza ma offre un servizio che
consente di accedere a contenuti correlati
– RTI dapprima chiede a YT di eliminare i video e in
carenza si rivolge all’autorità giudiziaria
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Sentenza
• Il giudice di Milano condanna YT sulla base
di queste motivazioni:
– Violazioni degli artt. 16 e 17 del d.lgs.
In particolare il giudice, come già avvenuto per la
sentenza Google-Vividown, individua una
evoluzione del servizio di hosting che definisce
attivo
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Motivazione
• YT, nelle condizioni generali di utilizzo
della piattaforma, si attribuisce
– il diritto di utilizzare, distribuire, riprodurre,
modificare, remixare, adattare, estrarre, operare
opere derivate, utilizzando i materiali immessi
dagli utenti
– Riprodurre i contenuti originari e quelli derivati
sul qualsiasi piattaforma
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Inoltre
• YT:
– Può rimuovere in qualsiasi momento i contenuti
presenti sulla piattaforma;
– Ha inserito un link che consente a qualsiasi
utente di segnalare una violazione (che poi
valuterà)
– Offre il servizio dei video correlati
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• YT ha creato quindi un proprio data-base
del quale può disporre a proprio piacimento
e che tuttavia ha l’onere di verificare nel
momento in cui ne consente la fruizione
• C’è inoltre il problema della mancata
collaborazione con le autorità di cui all’art.
17 del d.lgs. 70/2003
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Bilanciamento dei diritti
• In questa sentenza nel bilanciamento tra
accesso alle informazioni e tutela del diritto
d’autore ha prevalso quest’ultimo
• Lo stesso caso è stato deciso dal Tribunale
Spagnolo (nel 2009) in modo opposto
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D. Lgs. 44/2010 (cd. Decreto
“Romani”)
• Per servizi di media audiovisivi, in base al
Decreto 44/2010, si intendono quelli, posti
sotto la responsabilità editoriale di un
fornitore di servizi di media, il cui obiettivo
principale è la fornitura di programmi al
fine di informare, intrattenere o istruire il
grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche.
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Servizi esclusi
• ogni forma di corrispondenza privata;
• i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente
incidentale e non ne costituisce la finalità principale.
• i servizi prestati nell’ambito di attività a prevalente
carattere non economico e non in concorrenza con
emittenti radiotelevisive,
• i servizi che non hanno come finalità principale la fornitura
di programmi o nei quali il contenuto audiovisivo è solo
accessorio.
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Servizi di caricamento di video o foto altrui Esclusione
• i servizi basati sul caricamento di contenuti
da parte degli utenti, in quanto tale attività
non presuppone una responsabilità
editoriale sulla selezione dei contenuti, ma
solo l’aggregazione e il commento dei
contenuti medesimi da parte degli utenti
stessi, a fini di condivisione e senza alcuna
finalità economica.
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• Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i
contenuti generati dagli utenti, ma
effettuano una mera classificazione dei
contenuti stessi, non rientrano nel campo di
applicazione della norma (ma Tribunale di
Milano parzialmente contra nella sentenza
Google-Vividown).
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Vi è invece responsabilità:
• Se vi è sfruttamento economico (basta anche solo
la pubblicità);
• Se vi è controllo editoriale ossia può riscontrarsi
l’esercizio di un controllo effettivo
– sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i
programmi-dati,
– sia sulla loro organizzazione in un palinsesto
cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o
radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a
richiesta.
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Natura del controllo
Per “controllo effettivo” s’intende la
possibilità di assumere decisioni circa
l’inserimento o la rimozione di contenuti, la
collocazione, le modalità di presentazione,
l’attribuzione di codici o la definizione di
altre modalità di reperimento da parte
dell’utente nell’ambito di un palinsesto o
catalogo
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• La responsabilità editoriale del provider non
lo trasforma in un editore e non lo
assoggetta quindi ad una responsabilità per
omesso controllo sui contenuti pubblicati
(quindi non art. 57 c.p.) ma al più art. 40
c.p. (non aver impedito, pur essendone stato
a conoscenza, il verificarsi di un reato)
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Conclusione
• Diversificazione delle forme di comunicazione in
Rete come opportunità di sviluppo economico,
culturale, sociale
• Ciò richiede:
–
–
–
–
Superamento dei divide
Educazione all’uso consapevole ed efficiente della Rete
Rielaborazione di taluni istituti giuridici
Visione prospettica e globale dello sviluppo di questa
tecnologia (destinata ad essere prevalente)
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