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ANDIS - ICS De Nicola Sasso

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ANDIS - ICS De Nicola Sasso
Il procedimento disciplinare
nel Comparto Scuola
Modifiche apportate dal D.lgs n.150/2009 (titolo IVCapo IV)
in attuazione dell’art.7 della L.delega n.15/2009
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
1
Decorrenza ed efficacia delle nuove disposizioni
normative (D.Lvo n.150/2009-titolo IV-capo IV)



Le nuove disposizioni in materia di procedimento disciplinare
sono entrate in vigore dal 15/11/2009, vale a dire dal
15°giorno di pubblicazione del D.lgs n.150/2009 sulla G.U.
Le disposizioni contenute negli artt. da 55 a 55 octies del
D.lgs 165/2001, in quanto norme imperative, sono
inserite di diritto nei contratti collettivi vigenti.
Le norme di cui agli artt. da 55 a 55 octies del D.lgs
165/2001 non possono essere derogate dalla contrattazione
collettiva.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
2
Decorrenza ed efficacia delle nuove disposizioni
normative (D.Lvo n.150/2009-titolo IV-capo IV)

Gli artt. 67-72 del D.lgs n.150/2009 hanno:






Sostituito l’art. 55 del D.lgs n.165/2001;
Inserito, nel D.lgs n.165/2001, gli artt. 55 da bis a novies;
Abrogato gli artt. Da 502 a 507 del T.U. n.297/94;
Abrogato i commi 2 e 3 dell’art. 71 del D.L. 112/2008 convertito in L.
133/2008;
Abrogato l’art. 56 del D.lgs n.165/2001 (l’impugnazione delle
sanzioni disciplinari è stata ridisciplinata dagli artt. 55 e 73);
Soppresso, al comma 4 dell’art.5 della L. n.97 del 27/03/2001, le
parole “salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi nazionali di
lavoro”.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
3
Novità introdotte dalle nuove disposizioni
normative (D.lgs 150/2009)








Ampliamento dei poteri e delle responsabilità dei dirigenti;
Semplificazione del procedimento e perentorietà dei termini;
Potenziamento dell’istruttoria;
Abolizione dei collegi arbitrali di impugnazione
Validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito
telematico dell’Amministrazione;
Mutamento dei rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale;
Licenziamento per infrazioni particolarmente gravi;
Previsione di ipotesi di responsabilità per condotte che
arrecano danno alla P.A. (responsabilità del dirigente che
Seminario ANDIS
Napoli determina per colpa la decadenza
dell’azione
disciplinare)
L. Franzese
4
Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Le nuove disposizioni disciplinari si applicano al personale del
comparto scuola
A.T.A.
Docenti
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
Dirigenti
Scolastici
5
Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare

Spazio riservato dalle nuove disposizioni alla contrattazione
collettiva
La tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi;


Riserva di legge per la procedura disciplinare;
Riserva di legge per la disciplina in materia di responsabilità
civile, penale, amministrativa e contabile.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
6
Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Quid iuris fino a tale momento?
Fino a quando la contrattazione collettiva non avrà definito la
tipologia di infrazioni e sanzioni, dove vanno attinte le
infrazioni e le sanzioni disciplinari?
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
7
Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Infrazioni
Personale Docente
Personale A.T.A.
Artt. 492-501 T.U. n.297/94
Art. 92 C.C.N.L. 2007
Art. 54 del D.lgs n.165/2001
(codice di comportamento)
Art. 54 del D.lgs n.165/2001
(codice di comportamento)
Art. 55 quater (casi di licenz.)
Art. 55 sexies
Art. 55 sexies
Art. 55 quinquies
(danno civile da false attestazioni
o certificazioni)
Art. 55 quinquies
(danno civile da false attestazioni
o certificazioni)
(condotte pregiudizievoli per la P.A.)
(condotte pregiudizievoli per la P.A.)
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
8
Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Personale Docente
Personale A.T.A.
Artt. 492-501 T.U. n.297/94
Art. 93 primo comma C.C.N.L. 2007
Art. 95 C.C.N.L. 2007 (codice
disciplinare)
Sanzioni
Art. 55 quater (licenziamento
disciplinare)
Art. 55 quater (licenziamento
disciplinare)
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Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Personale Docente
Artt. 492-501 del T.U. n.297/94
 avvertimento scritto
Sanzioni  censura
Disciplinari
 sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre 1 mese a 6 mesi
1/2
 sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di 6 mesi
ed utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di
compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente…
 destituzione
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10
Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Personale A.T.A.
Artt. 92 (obblighi del dipendente) - 93 del CCNL 2007 (solo I comma)
 rimprovero verbale
Sanzioni  rimprovero scritto
Disciplinari
 multa di importo variabile fino ad un max di 4 ore di retribuzione
2/2
 sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a 10gg
 licenziamento con preavviso
 licenziamento senza preavviso
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Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Personale Docente
Personale A.T.A.
Artt. 55 bis e ter
Art. 55 bis e ter
Per il rimprovero verbale (procedura
C.C.N.L.)
Procedura
Art. 55 bis
- Dirigente Scolastico
Organo
- Ufficio Procedimenti
Competente
disciplinari
Art. 55 bis
- Dirigente Scolastico
- Ufficio Procedimenti
disciplinari
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Campo di applicazione delle nuove disposizioni
in materia disciplinare
Le previsioni dei contratti collettivi che definiscono le infrazioni
e le sanzioni disciplinari costituiscono il c.d. “codice
disciplinare”
La pubblicazione del “codice disciplinare” sul sito internet
dell’Amministrazione equivale ad affissione all’ingresso
della sede di lavoro (art. 55, comma 2 del D.lvo n.
165/2001)
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Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Il procedimento disciplinare
Semplificato
Ordinario
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
14
Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Semplificat
o
Il procedimento “semplificato” è affidato interamente al
dirigente della struttura in cui il dipendente lavora (anche
in comando o fuori ruolo)
Il procedimento “semplificato” si applica:

Per le infrazioni per le quali sono irrogabili sanzioni che
vanno dal rimprovero scritto alla sospensione con
privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10gg

Quando il responsabile della struttura in cui il dipendente
lavora ha qualifica dirigenziale.
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15
Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Semplificat
o
Atto di inizio del procedimento
disciplinare
Termine
Contestazione di addebiti +
convocazione a difesa
Termine max di 20gg dalla notizia
Audizione
Preavviso di almeno 10gg
Richiesta di rinvio del dipendente
Nel termine assegnato per la
convocazione il dipendente può
•Inviare memorie
•Avanzare motivata istanza di rinvio
per grave ed oggettivo impedimento
Archiviazione o irrogazione della
sanzione
60gg dalla contestazione (+gg di
proroga in caso di rinvio superiore ai
Seminario ANDIS Napoli 10gg del termine a difesa
L. Franzese
16
Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Semplificat
o
 Nel procedimento disciplinare semplificato i termini sono perentori e
non è ammessa la sospensione in pendenza di processo penale.
 I termini per la contestazione dell’addebito e per la conclusione del
procedimento disciplinare decorrono rispettivamente dall’acquisizione
della notizia dell’illecito e dalla contestazione dell’addebito.
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Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Ordinario
Organo competente  Ufficio competente per i provvedimenti disciplinari (individuato
da ciascuna Amministrazione)
Atto di inizio del procedimento
disciplinare
Termine
5 gg dalla “notizia” del fatto, con contestuale
comunicazione all’interessato
Trasmissione atti all’UCPD
Contestazione di addebiti+convocazione a difesa
Audizione
Richiesta di rinvio del dipendente
Archiviazione o irrogazione sanzione
Max 40gg dalla notizia da parte dell’UCPD
Preavviso di almeno 20gg
Nel termine assegnato per la convocazione il
dipendente può
• Inviare memorie
• Avanzare motivata istanza di rinvio per grave ed
oggettivo impedimento
Seminario ANDIS Napoli 120gg dalla contestazione (+gg di proroga se >10gg)
L. Franzese
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Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Ordinario
 I termini sono perentori
 Il termine di conclusione decorre dalla data di prima acquisizione
della notizia dell’infrazione
 E’ ammessa la sospensione in pendenza del processo penale
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Forme e termini del procedimento disciplinare
Organi competenti
(art. 55 bis)
Ordinario
La durata dei termini nel procedimento ordinario è doppia rispetto al
procedimento semplificato solo quando si procede per infrazioni
assoggettate ad una sanzione maggiore della sospensione fino a 10gg.
Nel procedimento ordinario:
• Il termine per la contestazione dell’addebito decorre dalla data di
trasmissione degli atti da parte del Capo Struttura, oppure dalla notizia
dell’illecito, se acquisita direttamente dall’ufficio competente
• Il termine per la conclusione del procedimento disciplinare decorre dalla
data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione, anche se avvenuta
ad opera del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
20
Fax simile atto
di
contestazione
di addebiti
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
21
Fax simile atto
di
contestazione
di addebiti
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
22
Fax simile n.1
verbale di
audizione
VERBALE
Addì, ……….2010, nei locali del………………… di via …………. in Napoli, alle ore
12,00,
sono presenti, il prof. …………, identificato a mezzo documento di
riconoscimento
(C.I. n. ………rilasciata dal Comune di ……..), convocato con nota prot. n.
………Ris. del…………., a seguito di procedimento disciplinare attivato con nota
prot. n. ……….. del……...2010, il dirigente scolastico………, il d.s.g.a……..oppure
il prof……
Preliminarmente, il prof. …………. chiarisce che ……………………………………
Relativamente all’assenza chiarisce……………………...
Il prof………. riconosce, infine, di aver avuto un comportamento
aggressivo……………. e a tal fine dichiara di…………………
Letto, approvato e sottoscritto.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
23
Fax simile n.2
verbale di
audizione
VERBALE
Addì, 16.07.2010, nei locali del………….. di via ……….in Napoli, ………., alle ore 12,45,
sono presenti, il prof. …..convocato con nota prot. n. ………….. del …..2010, a
seguito di procedimento disciplinare attivato con nota prot. n. ……..ris.
del…..2010, assistito dall’Avv…….., il dirigente scolastico….., il prof…… o il
d.s.g.a…….., in qualità di segretario verbalizzante.
Preliminarmente, il prof. …….. chiarisce il suo pensiero, il suo modo di essere e di
rapportarsi con gli alunni…….. Nell’atto di contestazione di addebiti elevato nei
confronti del Prof……… si fa riferimento a:
…………………………………………………..
Relativamente al punto 1), il prof. ……..riferisce che……………………………………………..
Con riferimento al punto 2), il prof. ………….afferma che ……………………..
Quanto a…………………, l’Avv. ………….chiede un termine per note ed eventuali
documenti.
Si concorda, all’unanimità dei presenti, la data del …….. 2010 per la produzione di
memoria difensiva aggiunta ed eventuali
documenti.
Seminario ANDIS Napoli Letto, approvato e sottoscritto.
L. Franzese
24
Fax simile sanzione
disciplinare della
sospensione
dall’insegnamento per 10gg
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 492 - 500 del D. L.vo n. 297 del 16.4.94;
VISTO l’art. 91 del C.C.N.L. “Comparto Scuola” del 29.11.2007;
VISTO l’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150
del 27.10.2009;
VISTA la relazione del 7.6.2010 e relativa documentazione, resa dal Dirigente Scolastico dell’……. di Napoli,
con la quale il medesimo ha evidenziato atti e comportamenti afferenti alla condotta tenuta, nel corrente
anno scolastico, dal prof. ……., titolare della cattedra di ……. -classe di concorso …..;
VISTA la nota prot. n. ………Ris. del ……..2010, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 492 e seguenti
del D.L.vo 16.4.94, n. 297 e dell’art. 55 bis 4° comma del D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto
dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, venivano contestati al prof…….. i seguenti addebiti: “ a) aver
posto in essere atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione
docente; b) avere omesso di mantenere nei rapporti interpersonali una condotta uniformata non solo ai
principi generali di correttezza, ma, altresì, all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative
della comunità scolastica; c) aver provocato turbamento dell’ambiente scolastico e pregiudizio del
rapporto tra l’istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, per effetto di specifici comportamenti lesivi
della dignità degli studenti e dell’istituzione scolastica, tali da risultare incompatibili con la funzione
educativa; d) aver violato il dovere di tenere un comportamento tale da favorire l’instaurazione di rapporti
di fiducia e collaborazione tra l’Amministrazione e i dipendenti, impedendo, per la gravità dei fatti posti in
essere, la prosecuzione del rapporto di lavoro”;
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
25
Fax simile sanzione
disciplinare della
sospensione
dall’insegnamento per 10gg
…..
VISTA la nota prot. n. AOODRCA 807/2/Ris. del 18.6.2010, con la quale quest’Ufficio
comunicava al predetto prof. …….. che la convocazione, per il contraddittorio a sua difesa,
era stata fissata per il giorno 16.7.2010 alle ore 12,00;
VISTO il verbale redatto in data 16.7.2010, nel corso dell’audizione del prof………..;
ESAMINATE le dichiarazioni rese dal prof. ……. e contenute nel predetto verbale del …..2010,
del quale si riporta uno stralcio: “………………………………………….”;
PRESO ATTO della non intenzionalità del comportamento assunto dal prof. ……., il quale, nel
corso dell’audizione ha più volte ribadito la buona fede della condotta posta in essere e
l’inconsapevolezza di poter arrecare, in tal modo, turbativa e/o nocumento alla sfera
psichica dei discenti;
VALUTATA, altresì, la memoria difensiva del ……2010, prodotta in relazione alla contestazione
di addebiti, per il prof. ……., dall’Avv………., nella quale sono riportati giudizi e dichiarazioni
che sarebbero state usate dai colleghi per presentare il prof. …..;
RITENUTO, tuttavia, di dover procedere disciplinarmente nell’ambito delle proprie competenze,
in quanto il comportamento contestato, pur privo del requisito della intenzionalità, si
connota, comunque, come condotta violativa dei principi generali di correttezza inerenti
Seminario ANDIS Napoli alla funzione docente;
L. Franzese
26
Fax simile sanzione
disciplinare della
sospensione
dall’insegnamento per 10gg
…..
DECRETA
Art. 1
Per i motivi in premessa, ai sensi dell’ art. 494 lett. A) del D. L.vo n. 297/94 e dell’art. 55 bis 4° comma del
D.L.vo 30.03.2001, n.165, così come introdotto dall’art. 69 del D.L.vo n. 150 del 27.10.2009, al prof.
…….., nato il …….., in servizio presso ……… di Napoli, è inflitta la sanzione disciplinare della
“sospensione dall’insegnamento per giorni 10”, a decorrere dalla data di notifica del presente
provvedimento.
Il Dirigente Scolastico incaricato della notifica provvederà a comunicare l’esatta decorrenza della predetta
sospensione al Dipartimento Provinciale dei Servizi Vari del Tesoro di Napoli.
Art. 2
Ai sensi dell’art. 500 del D. L.vo 16.4.94, n. 297, al prof………., durante il periodo di sospensione
dall’insegnamento, compete un’indennità in misura pari alla metà della retribuzione fissa mensile, oltre
agli assegni per carichi di famiglia ove spettanti, con esclusione di ogni compenso accessorio,
comunque denominato, anche se pensionabile.
Art. 3
Avverso il predetto decreto è ammesso ricorso al Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro,
competente per territorio, previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, a norma degli
artt. 65 e 66 del D.L.vo 165/2001.
Il presente provvedimento sarà inviato alla Ragioneria dello Stato per il visto di regolarità.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
Il dirigente scolastico
27
Rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
In caso di pendenza del procedimento penale la P.A. non ha più l’obbligo,
ma la facoltà di sospendere il procedimento disciplinare
ESCLUSIVAMENTE
per le infrazioni di maggiore gravità, punibili con la sospensione dal servizio
per un periodo superiore a 10gg
Per le infrazioni punibili con sanzioni superiori al rimprovero verbale ed
inferiori alla sospensione dal servizio per più di 10gg, l’Amministrazione ha
l’obbligo di iniziare e concludere il procedimento disciplinare, anche in
pendenza di procedimento penale.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
28
Rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
La sospensione del procedimento disciplinare, in pendenza del
procedimento penale, è possibile ove ricorrono i seguenti
presupposti:
• l’accertamento del fatto addebitato al dipendente deve risultare
di “particolare complessità”
• all’esito dell’istruttoria l’ufficio disciplinare deve trovarsi nella
condizione di non disporre di elementi sufficienti a motivare
l’irrogazione della sanzione
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
29
Rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Se è intervenuta una sanzione disciplinare, ma il processo penale si
è concluso con una sentenza di assoluzione
 Perché il fatto non sussiste
 Perché il fatto non costituisce reato
 Perché l’imputato non lo ha commesso
l’amministrazione, su istanza del dipendente, entro 6 mesi
dall’irrevocabilità della sentenza, può riaprire il procedimento
disciplinare modificando o confermando la sanzione.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
30
Rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Se il procedimento disciplinare è stato archiviato, ma il processo
penale si è concluso con una sentenza di condanna
ovvero
se il procedimento disciplinare si è concluso con una sanzione
inferiore al licenziamento ma i fatti risultanti dalla sentenza
comportano l’applicazione della sanzione del licenziamento:
1. l’amministrazione riapre il procedimento disciplinare
2. adeguando le determinazioni disciplinari all’esito del giudizio
penale
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
31
Rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale
Il termine di riavvio del procedimento disciplinare è di
60gg
• dalla comunicazione della sentenza
all’Amministrazione
• o dall’istanza di riapertura
Il termine di conclusione è di 180gg dalla ripresa o
riapertura
La forma è il “rinnovo” della
contestazione di addebiti.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
32
Licenziamento disciplinare
Fermi restando gli istituti del licenziamento per giusta causa o
per giustificato motivo, l’art.55 quater del D.lgs n.165/2001
prevede un catalogo di infrazioni gravi assoggettate al
licenziamento, che la contrattazione può ampliare:
• Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante
l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con
altre modalità fraudolente;
• Assenza priva di valida giustificazione per un numero di
giorni, anche non continuativi superiore a 3 nell’arco di un
biennio o per più di 7gg negli ultimi 10 anni, ovvero, in
caso di assenza ingiustificata,
del servizio
Seminariomancata
ANDIS Napoliripresa
L. Franzese
entro il termine fissato dall’Amministrazione;
33
Licenziamento disciplinare
•
Rifiuto ingiustificato di trasferimento disposto dall’Amministrazione per motivate
esigenze di servizio;
•
Falsità documentali o dichiarative commesse in occasione dell’instaurazione del
rapporto di lavoro o di progressioni di carriera;
•
Reiterazione nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, moleste o
minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell’onore e della dignità personale
altrui;
•
Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici ovvero l’estinzione del rapporto di lavoro;
•
Valutazione di insufficiente rendimento riferibile ad un arco temporale non
inferiore al biennio, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la
Seminario ANDIS Napoli prestazione stessa.
L. Franzese
34
Altre ipotesi di illecito disciplinare
La sanzione della sospensione da un minimo di 3gg ad un max di 3 mesi è
applicabile al lavoratore che, violando gli obblighi concernenti la
prestazione lavorativa, abbia comportato la condanna della P.A. al
risarcimento del danno.
Gli obblighi concernenti la prestazione lavorativa sono stabiliti:
1.
2.
3.
4.
Da norme legislative o regolamentari
Dal contratto collettivo o individuale
Da atti e provvedimenti dell’Amministrazione di appartenenza
Dai codici di comportamento
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
35
Altre ipotesi di illecito disciplinare
Il “collocamento in disponibilità” è disposto all’esito del procedimento
disciplinare nei confronti del lavoratore che abbia cagionato grave
danno al normale funzionamento dell’ufficio di appartenenza, per
inefficienza o incompetenza professionale accertate
dall’Amministrazione.
All’esito del giudizio disciplinare sono stabilite le mansioni e la qualifica
per le quali può avvenire il ricollocamento.
Durante il periodo di “collocamento in disponibilità” il lavoratore non
ha diritto a percepire aumenti retributivi sopravvenuti.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
36
Altre ipotesi di illecito disciplinare
Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti
all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del
procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza
dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in
relazione a condotte aventi rilevanza disciplinare, comporta per i
soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale:
• la sospensione dal servizio, max 3 mesi in relazione ad
infrazioni sanzionabili con il licenziamento
• mancata attribuzione di risultato per un importo pari a quello
spettante per il doppio del periodo della durata della
sospensione.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
37
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
L’art. 72 del D.lvo n.150/2009, al comma I, lett.C, ha abrogato l’art. 56
del D.lvo n.165 del 30/03/2001.
L’art. 73, I comma, del D.lvo n.150/2009 statuisce espressamente che:
“Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non è
ammessa, a pena di nullità, l’impugnazione di sanzioni disciplinari
dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina. I procedimenti di
impugnazione di sanzioni disciplinari pendenti dinanzi ai predetti
collegi alla data di entrata in vigore del presente decreto sono
definiti, a pena di nullità degli atti, entro il termine di 60gg
decorrente dalla predetta data”.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
38
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Il giudizio dinanzi ai collegi arbitrali di disciplina era già regolamentato
dall’art.59, commi 7-8-9, del D.lvo n.29/93.
Il primo tentativo di eliminare i collegi arbitrali di disciplina è stato
fatto dal D.lvo n.80/98 che, all’art.28, II comma, aveva previsto, la
cessazione degli effetti dei commi 7, 8 e 9 dell’art. 59 del D.lvo n.
29/93.
In concreto i collegi arbitrali di disciplina hanno continuato ad operare,
in quanto i secondi c.c.n.l. non avevano ancora dettato una
disciplina in tema di procedure di conciliazione ed arbitrato, tanto è
vero che sono stati nuovamente recepiti dal d.lvo n. 165/2001,
all’art. 55, commi 7, 8 e 9.Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
39
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Lo stesso art. 28 del d.lvo n.80/98, al comma 1, aveva introdotto una
nuova figura di arbitrato disciplinare (art. 56 del d.lvo n. 165/2001):
“Se i contratti collettivi nazionali non hanno istituito apposite procedure di
conciliazione ed arbitrato, le sanzioni disciplinari possono essere impugnate
dal lavoratore davanti al collegio di conciliazione di cui all’art. 69 bis (oggi
art. 66, dlgs. N. 165/2001, con le modalità e gli effetti di cui all’art. 7,
commi 6 e 7 della legge n. 300 del 20.05.1970 (Statuto dei Lavoratori)”
L’arbitrato disciplinare previsto dall’art. 56 del d.lgs n. 165 ha esaurito i
suoi effetti nell’arco di un anno, in quanto la sua utilizzabilità era
legata alla mancata istituzione di procedure di conciliazione ed
arbitrato da parte della contrattazione collettiva.
Seminario ANDIS Napoli L. Franzese
40
Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Il pubblico impiegato, destinatario di sanzione disciplinare, aveva una
duplice possibilità:
• impugnare la sanzione mediante il ricorso al giudice del lavoro,
previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione
dinanzi al “collegio di conciliazione”, nelle forme e nei modi
previsti dagli artt. 65-66 del D.lvo n.165/2001;
• impugnare la sanzione, mediante domanda di arbitrato, dinanzi
al collegio di conciliazione, con le modalità e con gli effetti
previsti dall’art.7, commi 6-7, dello Statuto dei lavoratori.
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Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Nel I caso il “collegio
di conciliazione”
opera come
organo conciliativo
Nel II caso il “collegio
di conciliazione”
opera come organo
giudicante, con la
finalità di risolvere la
controversia insorta
tra le parti mediante
la pronuncia di un lodo
arbitrale
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Impugnazione delle sanzioni disciplinari
Attualmente l’Art.55, comma 3, del D.lvo 165/2001 in combinato
disposto con l’art. 73, comma 1, del D.lvo n.150/2009, vieta
l’impugnazione delle sanzioni disciplinari dinanzi ai collegi arbitrali
di disciplina.
La normativa attualmente vigente ha introdotto l’istituto della
“conciliazione preventiva”
E’ facoltà dell’Amministrazione istituire procedure di conciliazione non
obbligatorie, che si caratterizzano per:
la celerità
Devono concludersi entro 30gg dalla contestazione
il carattere non impugnatorio
 e, comunque, prima dell’irrogazione della
sanzione
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Impugnazione delle sanzioni disciplinari
La sanzione concordemente determinata all’esito di tale
procedura non è soggetta ad impugnazione e non può
essere diversa da quella prevista per l’infrazione per la
quale si procede.
I termini del procedimento disciplinare restano sospesi
dalla data di apertura della procedura conciliativa e
riprendono in caso di conclusione con esito negativo.
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La sospensione cautelare del personale
del comparto scuola
Il D.lvo n. 150/2009 ha abrogato l’art. 506 del T.U. n. 297/94, che
disciplinava la sospensione cautelare dal servizio e la sospensione per
condanna penale.
L’art. 506 era stato modificato dalla Legge n. 176 del 25.10.2007, che
aveva previsto, nei casi di particolare urgenza che la sospensione
cautelare facoltativa nei confronti del personale docente potesse
essere disposta dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del
D.G. dell’USR, entro il termine di 10gg dalla relativa adozione.
Nonostante l’abrogazione dell’art.506 del T.U. n.297, il D.lvo150 all’art.69
(art.55 ter del D.lgs n.165), I comma, fa salva la possibilità di adottare
la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente,
laddove il procedimento disciplinare
sospeso
fino al termine di
Seminario venga
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quello penale.
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La sospensione cautelare del personale
del comparto scuola
La nuova normativa:
• non opera alcuna distinzione tra sospensione cautelare obbligatoria e
facoltativa;
• non indica i presupposti e le condizioni di applicazione della
sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa;
• non specifica quali siano gli organi competenti;
• non prevede termini di durata.
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46
La sospensione cautelare del personale
del comparto scuola
Quid iuris per il Personale Docente?
Dalla lettura dell’art. 55 ter del D.lgs 165/2001, sembrerebbe che l’unico
organo competente ad adottare misure cautelari nei confronti dei docenti
sia l’ufficio procedimenti disciplinari, in quanto solo tale ufficio ha la
facoltà di sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di
quello penale.
E poiché la possibilità di adottare misure cautelari è prevista esclusivamente
nei casi di sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di
quello penale, tale competenza non può essere riconosciuta ai dirigenti
scolastici, ai quali è vietata la sospensione del procedimento disciplinare
per le infrazioni di minori gravità.
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La sospensione cautelare del personale
del comparto scuola
Nei confronti del personale A.T.A. continua ad applicarsi l’art. 97 del CCNL 2007/2009,
che disciplina la sospensione cautelare obbligatoria e facoltativa
Sospensione cautelare obbligatoria
Dipendente colpito da misura restrittiva della
libertà personale
Reati indicati dall’art. 58 del d.lgs n.
267/2000
Sospensione cautelare facoltativa
Rimessa alla discrezionalità
dell’Amministrazione quando, cessato lo
stato di restrizione della libertà personale,
l’Amministrazione può prolungare il periodo
di sospensione fino alla sentenza definitiva.
Quando il dipendente, sottoposto a
procedimento penale sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al
rapporto di lavoro o comunque per fatti tali
da comportare, se accertati, l’applicazione
della sanzione disciplinare del licenziamento.
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Applicazione della nuova normativa ai
procedimenti in corso
In mancanza di disposizioni transitorie si è posto il problema
dell’applicabilità degli artt. 55 bis e segg. del D.lgs n.165/2001 alle
fattispecie disciplinari pendenti.
Ricorso all’art.11 delle disposizioni preliminari al codice civile:
“la legge non dispone che per l’avvenire, essa non ha effetto
retroattivo.”
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Applicazione della nuova normativa ai
procedimenti in corso
Presupposto di avvio del procedimento disciplinare  acquisizione
della notizia dell’infrazione.
Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o l’ufficio
procedimenti disciplinari, acquisiscono notizia dell’infrazione DOPO
l’entrata in vigore del D.lvo n.150/2009
Si applicano interamente i nuovi articoli (la nuova disciplina procedurale)
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Applicazione della nuova normativa ai
procedimenti in corso
Il responsabile della struttura in cui il dipendente lavora o l’ufficio
procedimenti disciplinari, acquisiscono notizia dell’infrazione PRIMA
dell’entrata in vigore del D.lvo n.150/2009
Per la disciplina procedurale, continuerà a farsi applicazione delle
precedenti fonti di legge e del contratto collettivo.
Per la disciplina sostanziale, le nuove fattispecie disciplinari e penali non
possono applicarsi a fatti che si sono verificati prima dell’entrata in
vigore della legge, perché più sfavorevoli all’incolpato.
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Applicazione della nuova normativa ai
procedimenti in corso
Se l’Amministrazione ha notizia, DOPO l’entrata in vigore del D.lvo
n.150/2009 di fatti commessi PRIMA
Per la disciplina procedurale, troverà applicazione il nuovo regime.
Per la disciplina sostanziale, si applicherà la normativa contrattuale e
legislativa pre-vigente.
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