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ANATOCISMO - API Verona

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ANATOCISMO - API Verona
Le misure concorsuali:
dalle ristrutturazioni del
debito al concordato
preventivo
Convegno del 03 ottobre 2013 presso l’API di Legnago
Relatore
Avv. Pierluigi Fadel
Via Timavo n. 5
37129 Verona
Tel. 045/8011463 – Fax 045/8036136
Le modifiche introdotte alle
procedure concorsuali dal
recente decreto sviluppo
Il nuovo concordato preventivo
• Con la revisione del decreto sviluppo sono
stati apportati alcuni ritocchi al rito civile e
fallimentare.
• Esaminiamo in cosa sono consistite le
modifiche in sede fallimentare.
• Concentreremo l’attenzione sull’istituto del
concordato preventivo con continuità
aziendale
La presentazione della domanda
• Il legislatore ha previsto la possibilità per l’imprenditore
che si trovi in una situazione di difficoltà finanziaria di
presentare una domanda di concordato;
• riservandosi di presentare: a) la proposta;b) il piano; c)
la documentazione entro il successivo termine fissato dal
giudice compreso tra sessanta e centoventi giorni e
prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di ulteriori
sessanta giorni.
• Sarà così sufficiente per l’imprenditore in difficoltà
corredare la domanda di concordato con i soli bilanci
relativi agli ultimi tre esercizi.
Le modifiche del decreto del fare
• L’art. 82 del decreto del fare ha introdotto
alcune modifiche al comma 6 dell’art. 161
l.f..
• Obbligo di accludere anche l’elenco dei
creditori oltre ai tre bilanci di esercizio
• Possibilità di nominare il Commissario già
dalla fase prenotativa
•
Il ruolo del commissario giudiziale
• Il commissario nella fase prenotativa ha due funzioni.
• Funzione di vigilanza con riferimento alle fattispecie
suscettibili di condurre alla revoca della procedura con
distrazione o dissimulazione dell’attivo
• Più in generale il commissario ha un ruolo di
prevenzione in ordine ad eventuali atti fraudolenti che
possano compiersi
• E poi come seconda funzione quella di ausilio al giudice
in relazione ad eventuali operazioni straordinarie,
avendo il commissario maggiori informazioni
Le sostanziali modifiche introdotte
• L’art. 82 del decreto del fare sostituisce
integralmente l’ottavo comma dell’art. 161 l.f..
• Viene determinato un obbligo di informazione
almeno mensile sotto la vigilanza del
commissario se nominato
• Gli obblighi di informazione periodici sono oggi
obbligatori e non più a discrezione del giudice
• In ogni momento il tribunale può convocare i
creditori o consultarli per sentire il loro parere
Gli atti consentiti
• A seguito della domanda di concordato, e fino
all’ammissione della procedura da parte del
Tribunale, il debitore potrà compiere gli atti di
straordinaria amministrazione solo con
l’autorizzazione del Tribunale che potrà, altresì,
assumere sommarie informazioni.
• Gli atti di ordinaria amministrazione potranno
essere regolarmente compiuti, dal momento del
deposito del ricorso
Lo scioglimento dei contratti
• il debitore potrà chiedere l’autorizzazione al tribunale a sciogliersi
dai contratti in corso di esecuzione o a sospendere gli stessi, per un
periodo non superiore a 60 giorni, prorogabili una sola volta (per un
periodo massimo complessivo 4 mesi);
• All’altro contraente sarà riconosciuto il diritto ad un indennizzo pari
al risarcimento del danno per mancato adempimento;
• Il credito nascente dal diritto all’indennizzo sarà considerato come
un credito sorto precedentemente al concordato, e non godrà della
prededuzione, invece introdotta per i crediti maturati in corso di
procedura;
• subirà la falcidia concordataria, al pari di tutti gli altri crediti non
privilegiati per titolo anteriore.
• Lo scioglimento del contratto non si estenderà alla clausola
compromissoria in esso contenuta
Sempre sullo scioglimento
• La disposizione non si applicherà ai
contratti di lavoro subordinato, ai contratti
preliminari, debitamente trascritti, di
compravendita di unità immobiliari
costituenti abitazione principale
dell’acquirente o dei parenti o affini entro il
terzo grado e ai contratti di locazione
immobiliare.
La richiesta di finanziamento
• Il debitore che presenta una domanda di
ammissione al concordato preventivo, o una
domanda di omologazione di un accordo di
ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis l.f.) può
chiedere al tribunale di essere autorizzato a
contrarre finanziamenti prededucibili;
• Il finanziamento può riguardare anche
finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed
entità e non ancora oggetto di trattative;
• Il Tribunale può autorizzare a concedere pegno
o ipoteca a garanzia dei medesimi finanziamenti
Ancora sulla richiesta di
finanziamento
• Ogni finanziamento contratto in funzione del
concordato preventivo è prededucibile con diritto
del creditore, ai sensi dell’art. 111 L.F., di
soddisfarsi del proprio credito con precedenza
rispetto agli altri. La nuova finanza potrà quindi
essere prededotta anche in assenza di
omologazione, sia nell’ambito di un concordato
preventivo sia nell’ambito di un accordo di
ristrutturazione del debito ex art. 182 bis.
Le relazione dell’attestatore
• Il creditore che presenta domanda di
ammissione al concordato preventivo con
continuità aziendale può chiedere al Tribunale di
essere autorizzato, assunte se del caso
sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori
per prestazione di beni o servizi se un
professionista in possesso dei requisiti all’art. 67
l.f. attesta che tali prestazioni sono essenziali
per la prosecuzione dell’attività di impresa e
funzionali ad assicurare la migliore
soddisfazione dei creditori
Il contenuto del piano
• Si diceva all’inizio che il legislatore ha oggi previsto la possibilità di
presentare un piano di concordato con continuità aziendale;
• in questo caso il piano dovrà contenere un’analitica indicazione dei
costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell’attività di impresa
prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie
e delle relative modalità di copertura
• In particolare, se la proposta di concordato preventivo prevede la
continuazione dell’attività di impresa da parte del debitore, la
cessione dell’azienda in esercizio, ovvero il conferimento
dell’azienda in esercizio ad una o più società, anche di nuova
costituzione, potranno trovare applicazione alcune specifiche
previsioni volte a favorire la salvaguardia della continuità aziendale.
• Infatti, il piano potrà prevedere una moratoria fino ad un anno
dall’omologazione per i creditori garantiti da pegno, privilegio e
ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione del bene su cui grava
la garanzia stessa.
Il professionista attestatore
• La fattibilità del piano dovrà essere attestata da
un professionista indicato dal debitore che dovrà
certificare che la prosecuzione dell’attività di
impresa è funzionale al miglior soddisfacimento
dei creditori;
• Altro aspetto da evidenziare è quello
dell’inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei
novanta giorni che precedono la data della
pubblicazione del ricorso nel registro delle
imprese rispetto ai creditori anteriori al
concordato.
Sulle responsabilità penali del
professionista
• Il professionista che andrà ad attestare il falso nel fallimento è
perseguibile penalmente
• Le fattispecie penali sono delineate nel nuovo articolo 236-bis.
Si tratta di falsità documentali, il cui oggetto materiale è
rappresentato dalle relazioni e dalle attestazioni di cui agli articoli
67, comma 3, lettera d), 161, comma 3, 182-bis, 182-quinquies e
186-bis Lf (gli ultimi due introdotti dallo stesso Dl n. 83 del 2012).
• La condotta delittuosa consiste nell'esposizione di informazioni
false ovvero nell'omissione di informazioni, la sanzione è costituita
dalla reclusione da due a cinque anni e dalla multa da 50.000 a
100.000 euro.
• Il legislatore ha inteso dunque tutelare le relazioni e attestazioni in
relazione al loro contenuto e in funzione del certo e sollecito
svolgimento delle procedure paraconcorsuali cui le stesse
accedono, qualificando in definitiva la nuova fattispecie come reato
contro la fede pubblica.
Ancora sulla responsabilità penale
dell’amministratore
• La cessione d’azienda a prezzo irrisorio non
sfugge alla bancarotta
• Si tratta di una condotta idonea ad integrare la
fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale
• Rispondono di bancarotta fraudolenta
patrimoniale impropria, ex art. 223 comma 1 del
RD 267/42, gli amministratori, di fatto e di diritto,
di una società che cedono i rami d’azienda
fondamentali della stessa ad un prezzo
irrisorio. A ricordarlo è la Cassazione nella
sentenza 17 settembre 2012 n. 35597.
Sul delitto di bancarotta per
distrazione
• il delitto di bancarotta per distrazione è qualificato dalla
violazione del vincolo legale che limita, ex art. 2740 c.c.,
la libertà di disposizione dei beni dell’imprenditore che li
destina a fini diversi da quelli propri dell’azienda,
sottraendoli ai creditori.
• La condotta materiale del reato, quindi, è realizzata tutte
le volte in cui vi sia un ingiustificato distacco di beni o di
attività, con il conseguente depauperamento
patrimoniale che si risolve in un danno per la massa dei
creditori. L’ablazione è attività astrattamente legittima e
lecita se mira alla realizzazione delle finalità
dell’impresa; la liceità, però, deve essere accertata in
concreto.
Sulla ristrutturazione del debito
• L’art. 182 bis l.f. prevede la che l’imprenditore in stato di
crisi possa domandare l’omologazione di un accordo di
ristrutturazione che rappresenti almeno il 60 per cento
dei crediti;
• Occorrerà che la domanda di ristrutturazione sia
accompagnata da una relazione di un professionista che
attesti l’attuabilità dell’accordo.
• L’accordo è pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia il giorno della pubblicazione
• Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i
creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o
esecutive sul patrimonio del debitore.
La tempistica dei pagamenti
•
a)
b)
c)
L’accordo di ristrutturazione dovrà prevedere il
pagamento, dei creditori estranei nel rispetto dei
seguenti termini:
Entro 120 giorni dall’omologazione, in caso di crediti
già scaduti a quella data;
Entro 120 giorni dalla scadenza in caso di crediti non
ancora scaduti alla data dell’omologazione
Come nel caso della presentazione della proposta
concordataria anche qui il finanziamento concesso in
esecuzione dell’accordo in caso di mancata attuazione
verrà restituito in prededuzione.
La ristrutturazione del debito
• La legge del 27/01/2012 n. 3
Con tale norma è stato introdotto un nuovo
procedimento di composizione delle crisi.
Tale procedimento si applica a quei soggetti
sovraindebitati che non si trovino in una
situazione di assoggettabilità alle vigenti
procedure concorsuali
E’ consentito a tali soggetti concludere un
accordo con i creditori
Presupposti per l’ammissibilità
• Il debitore può proporre ai creditori un accordo di
ristrutturazione.
• L’accordo di ristrutturazione dovrà riassuntivamente
prevedere:
a) un piano che assicuri il regolare pagamento dei
creditori estranei all’accordo stesso;
b) un piano che assicuri l’integrale pagamento dei titolari
di crediti privilegiati sempre che gli stessi non vi abbiano
rinunciato;
c) Il piano dovrà prevedere scadenze e modalità di
pagamento;
d) le eventuali garanzie rilasciate per il pagamento dei
debiti
Il contenuto dell’accordo
• La proposta di accordo prevede la
ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei
crediti attraverso qualsiasi forma, anche
mediante cessione dei redditi futuri.
• Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non
siano sufficienti a garantire la fattibilita' del
piano, la proposta deve essere sottoscritta da
uno o piu' terzi che consentono il conferimento,
anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per
l'attuabilita' dell'accordo.
Il pagamento dei creditori estranei
• pagamento dei creditori estranei quando ricorrono
cumulativamente le
• seguenti condizioni:
• a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla
• scadenza del nuovo termine;
• b) l'esecuzione del piano sia affidata ad un liquidatore
nominato
• dal giudice su proposta dell'organismo di composizione
della crisi;
• c) la moratoria non riguardi il pagamento dei titolari di
crediti impignorabili.
Il deposito dell’accordo
•
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•
•
•
La proposta di accordo e' depositata presso il tribunale del
luogo di residenza o sede del debitore.
Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di
tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e
degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque
anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
e dell'attestazione sulla fattibilita' del piano, nonche' l'elenco
delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua
famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare
corredata del certificato dello stato di famiglia.
Il debitore che svolge attivita' d'impresa deposita altresi' le
scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a
dichiarazione che ne attesta la conformita' all'originale.
Il procedimento
• Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dalla normativa
fissa immediatamente con decreto l'udienza.
• il giudice dispone idonea forma di pubblicita' della proposta e del
decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attivita' d'impresa,
alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle
imprese.
• All'udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai
creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono,
sotto pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive
individuali ne' disposti sequestri conservativi ne‘ acquistati diritti di
prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta
di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La
sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti
impignorabili.
• Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi
del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive
proposte di accordo.
Raggiungimento dell'accordo
• I creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta
elettronica certificata, all'organismo di composizione della
crisi,dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta,
come eventualmente modificata.
• Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, e' necessario che
l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 70 per
cento dei crediti.
• L'accordo e' revocato di diritto se il debitore non esegue
integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i
pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di
previdenza e assistenza obbligatorie.
Omologazione dell'accordo
• Se l'accordo e' raggiunto, l'organismo di composizione
della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui
consensi espressi e sul raggiungimento della
percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il
testo dell'accordo stesso. Nei dieci giorni successivi al
ricevimento della relazione, i creditori possono sollevare
le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine,
l'organismo di composizione della crisi trasmette al
giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute,
nonche'un'attestazione definitiva sulla fattibilita' del
piano.
Il recente provvedimento del
Tribunale di Verona
• Il Tribunale di Verona con provvedimento assunto
recentemente ha considerato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale con
riferimento ad alcuni articoli della legge fallimentare (art.
160 e 182) nella parte in cui rendono inammissibile la
proposta concordataria nel momento in cui non venga
previsto il pagamento integrale dell’Iva. Il ragionamento
svolto dal giudice è di particolare interesse si potrebbe
infatti verificare stando cosi la norma cha la PA non
possa verificare un criterio di economicità e di
massimazione delle risorse.
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